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Passive income nel CFC: il risarcimento del danno non rientra
Con il Principio di diritto n 4 del 14 aprile le Entrate chiariscono la rilevanza di un risarcimento del danno ai fini dell'applicazione della disciplina CFC.
Ricordiamo che la normativa in materia di Controlled Foreign Companies (CFC) è dettata dall'articolo 167 del TUIR, come modificato dall'articolo 4 del d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142, di recepimento della Direttiva (UE) 2016/1164 (c.d. ATAD) e, da ultimo, dall'articolo 3 del d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 Decreto fiscalità internazionale. Come chiarito nella Relazione Illustrativa al citato d.lgs. n. 142 del 2018, ''La finalità della norma è quella di evitare che i soggetti con società controllate in Paesi a fiscalità privilegiata possano attuare pratiche di pianificazione fiscale in virtù delle quali trasferiscano ingenti quantità di utili dalla società controllante soggetta ad elevata fiscalità verso le società controllate soggette, invece, a tassazione ridotta. A tal fine, la disciplina CFC prevede l'imputazione per trasparenza al soggetto residente nel territorio dello Stato italiano dei redditi conseguiti dal soggetto controllato non residente, anche in assenza di effettiva distribuzione di utili, qualora lo stesso sia assoggettato a tassazione privilegiata''.
Passive income nel CFC: il risarcimento del danno non vi rientra
L'obiettivo di contrasto a fenomeni di dirottamento degli utili verso giurisdizioni a bassa fiscalità viene perseguito dalla norma attraverso un meccanismo di riallocazione, al ricorrere di determinate condizioni, del reddito dell'entità estera in capo al soggetto residente che la controlla, per trasparenza e indipendentemente dalla sua effettiva percezione.
Più in particolare, in base all'articolo 167 del TUIR, l'operatività della normativa CFC è subordinata al verificarsi congiuntamente di tre condizioni:
- il controllo, di diritto o economico, dell'entità estera, da parte di un soggetto residente in Italia (commi 1 e 2);
- l'assoggettamento dell'entità estera controllata ad un livello di tassazione effettiva non congruo (comma 4, lettera a);
- la realizzazione, da parte dell'entità estera controllata, di proventi rientranti nelle categorie di passive income menzionate nella stessa disposizione, per oltre un terzo dei proventi complessivi (comma 4, lettera b).
Le Entrate nel Principio di diritto in oggetto in merito a quest'ultima condizione, chiariscono che si ritiene che il risarcimento del danno, conseguito sulla base di un accordo transattivo a seguito dell'interruzione di un'attività economica effettiva imputabile alla controparte, non possa essere ascritto ai passive income di cui al citato articolo 167, comma 4, lettera b), del TUIR.
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Federalismo fiscale: i dati ADE
In data 2 aprile, in audizione in Parlamento presso la Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale della Camera dei deputati, le Entrate hanno presentato i dati sul federalismo fiscale.
In particolare, si è parlato del ruolo delle Agenzie Entrate ed Entrate-Riscossione nell’ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, e in particolare un approfondimento sulla gestione di tributi come:
- l’Irap,
- le addizionali e le tasse automobilistiche,
- la riscossione con F24 di Imu e Tari
- la collaborazione con i Comuni su vari fronti.
Federalismo fiscale: i dati ADE
Dai dati diffusi durante l'audizione è emerso che l’Agenzia delle entrate svolge un ruolo cruciale nella gestione dei tributi locali e nella collaborazione con le autorità regionali, garantendo assistenza, liquidazione, controllo e riscossione delle imposte.
Inoltre, collabora con Regioni e Province autonome nella gestione dell’Irap e dell’addizionale regionale all’Irpef. Questa collaborazione è regolata da convenzioni che prevedono:
- l’assistenza ai contribuenti – l’Agenzia fornisce modelli di dichiarazione e software per la compilazione e il controllo delle dichiarazioni
- la liquidazione delle imposte – le imposte vengono liquidate automaticamente in base alle dichiarazioni presentate
- il controllo delle dichiarazioni – l’Amministrazione effettua controlli formali per garantire la correttezza delle dichiarazioni
- l’accertamento – l’Agenzia verifica l’imponibile non dichiarato e gestisce le sanzioni per le violazioni
- i rimborsi – gestisce la liquidazione e l’esecuzione dei rimborsi per imposte versate in eccesso
- la riscossione – si occupa della riscossione spontanea e coattiva delle imposte dovute.
Stesse modalità sono seguite anche per la gestione dell’addizionale comunale all’Irpef.
Relativamente alle tasse automobilistiche, l’Agenzia entra in gioco per quelle dovute in Friuli-Venezia Giulia e Sardegna (Regioni a statuto speciale), occupandosi di riscossione, accertamento e contenzioso.
Per i versamenti dei tributi locali, l'Agenzia supporta la gestione della riscossione tramite modello F24 e ha recentemente implementato nuove modalità di versamento per l’Imu e altre imposte locali, facilitando il riversamento delle risorse ai Comuni.Sempre sul tema del federalismo leggiamo le novità appena approvate in Abruzzo sul tema delle addizionali, aumentate per certa fasce di reddito al fine di contribuire alla spesa della sanità locale.
Legge Regionale Abruzzo: aumenti per le addizionali per la sanità
Con un comunicato stampa del 25 marzo della Regione Abruzzo, si informa della approvazione di una Legge regionale per aumentare le addizionali.
In dettaglio 7 abruzzesi su 10 pagheranno meno o non subiranno aumenti.
La giunta regionale ha approvato la riforma dell’addizionale regionale IRPEF che, a partire dal 2025, introduce aliquote differenziate per scaglioni di reddito.
Una misura che renderà il sistema fiscale regionale più equo e che – secondo la proiezione realizzata dal MEF, aggiornata alle tendenze demografiche e fiscali – favorirà oltre 488.000 contribuenti, pari al 72,23% della popolazione fiscale abruzzese.
Come specificato dal comunicata stampa le nuove aliquote IRPEF in Abruzzo per il 2025 sono:
- 1,63% per i redditi fino a 28.000 euro
- 3,23% per i redditi tra 28.001 e 50.000 euro
- 3,33% per i redditi superiori a 50.000 euro
La Regione stima un maggior gettito di circa 44,7 milioni di euro.
Il Presidente Marsilio ha commentato che “In Abruzzo pagherà di più solo chi può permetterselo. Una scelta concreta per rafforzare i principi di equità e giustizia sociale. Questa riforma dimostra che è possibile coniugare rigore e giustizia sociale. Abbiamo scelto di alleggerire la pressione fiscale su oltre il 70% degli abruzzesi, sostenendo le fasce più fragili, i lavoratori e il ceto medio. (…)”.
Lo stesso Presidente si sta facendo promotore di una riforma della ripartizione delle risorse del Fondo sanitario nazionale che attualmente è pro capite e penalizza regioni come l’Abruzzo con un territorio montuoso e con una bassa densità di popolazione.
Con la nuova struttura si prevedono benefici per i redditi medio-bassi.
L’aliquota scende dal 1,73% all’1,63% per i redditi fino a 28.000 euro.
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Risultati fiscali 2024: pubblicati i dati ufficiali
Agenzie delle Entrate e Agenzia della Riscossione hanno pubblicato le slide contenute nel Documento Risultati 2024.
Il Rapporto di fine anno con i dati ufficiali mostra, tra gli altri, che l'attività di contrasto all’evasione, ha consentito un recupero di oltre 26 miliari di euro.
A ciò si aggiungono oltre 7 miliardi di recuperi non erariali che sono stati conseguiti da Agenzia delle entrate-Riscossione per conto di altri Enti.
Vediamo alcune slide nel dettaglio.
Lotta all’evasione 2024: i dati delle Entrate
Dalla lotta all’evasione arrivano complessivamente 33,4 miliardi di euro che si attestano ad un + 8% rispetto al passato.
In questi numeri rientrano anche introiti derivanti dalle lettere di compliance da cui sono stati incassati 4,5 miliardi di euro e versamenti spontanei pari a 587 miliardi.
Se si legge la serie storica dei dati dal 2019, eccezione Covid a parte, la crescita dei pagamenti spontanei è costante.
Il nuovo Direttore ADE Vincenzo Carbone durante la presentazione dei risultati ha specificato: "Un dato più che positivo che testimonia come l’agenzia delle Entrate e quella della Riscossione stiano proseguendo quel percorso imboccato già da qualche anno per apparire sempre più affidabili agli occhi di cittadini e imprese".
Secondo Carbone relativamente ai dati dei controlli: "al momento è solo un segnale importante da cogliere senz’altro che indica come la direzione imboccata sia quella giusta per controlli sempre più ex ante e non più a posteriori".
Il Direttore Carbone ha anche aggiunto, relativamente alle lettere di compliance che: "si tratta di un risultato importante dietro il quale c’è un’attività di analisi dei dati particolarmente impegnativa e sempre più puntuale come testimoniano i dati sui falsi positivi sempre più in numero residuale rispetto al dato complessivo".

Accertamento: i dati su frodi su Iva e bonus casa
Dal rapporto delle Entrate si evince anche che tra i circa 6 miliari di euro recuperati con controlli preventivi e attività di analisi dei rischi dell'Agenzia vi sarebbero:
- crediti di imposta fittizi, bloccati negli F24,
- bonus edilizi considerati a rischio, bloccati sul nascere
- frodi Iva, sotto forma di rimborsi chiesti e puntualmente negati.
In particolare, le linee di azione delle Entrate sono state sostanzialmente due:
- analisi sulle cessioni di crediti collegati a lavori edili, per individuare quegli importi che non corrispondevano all’effettiva realizzazione di un’opera. In tal senso sono stati eseguiti sequestri, in sinergia con la Guardia di finanza, di crediti fittizi per circa mezzo miliardo di euro.
- analisi automatizzata, legata a fattori di rischio standard che fanno emergere le comunicazioni di cessione dei crediti più problematiche. Tale meccanismo introdotto nel 2021 dal decreto antifrodi è volto a rigettare le comunicazioni irregolari. A tal proposito gli scarti sono stati pari a 1,9 miliardi di euro nel 2024.
Precompilata: i dati ufficiali 2024
Relativamente alla Dichiarazione dei redditi il 730 precompilato (fai da te) ammonta a 5 milioni
In particolare, nel 2024 sono stati 5 milioni i modelli 730 inviati dai cittadini, il dato più alto dal 2015.
Occorre evidenziare che su circa 25 milioni di dichiarazioni precompilate, una su cinque è stata trasmessa con il fai-da-te da dipendenti e pensionati.
Al debutto della precompilata risalente a dieci anni fa ci si era fermati a un modello su 14.
Viene specificato che dietro i dati conseguiti, si possono rilevare alcune tendenze ricorrenti di questi anni:
- l’area del modello 730 si amplia rubando spazio al modello Redditi;
- l’invio fai-da-te cresce di pari passo con la quota di contribuenti che non modificano i dati precaricati;
- l’invio diretto è stato senz'altro favorito dalle semplificazioni introdotte con la riforma fiscale: compilazione “assistita” e poi compilazione “semplificata” che ha esordito l’anno scorso.
Occorre evidenziare che l complessità delle regole fiscali impedirà all’invio fai-da-te di diventare prevalente.
Ma, come osservato da più parti, la precompilata resta un utile strumento di lavoro anche per Caf e intermediari.

Interpelli: dati ufficiali 2024
Il Direttore ADE Vincenzo Carbone ha annunciato una novità in tema di interpelli: si sta lavorando a un coordinamento per evitare risposte incoerenti da parte delle diverse direzioni regionali.
Come si evince anche dalla slide del Rapporto diffuso il 18 febbraio, nel 2024 sono state predisposte 9.760 risposte a interpelli, di cui 1.930 a livello centrale e 7.830 su base regionale.
Si è quindi in presenza di un leggero calo dal 2023 ma consistente rispsetto al 2021, con io boom da superbonus e con la coda degli aiuti Covid.
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Adempimento collaborativo: l’applicativo web delle Entrate
In data 23 gennaio viene invece annunciato il nuovo applicativo web “Regime adempimento collaborativo” utilizzabile tanto da chi ha già aderito all'istituto quanto da chi vuole aderire.
Ricordiamo anche che con Provvedimento n 5320 del 10 gennaio le Entrate approvano le Linee guida TFC per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in attuazione dell’articolo 4, comma 1- quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
Facciamo il punto.
Adempimento collaborativo: linee guida per certificazione rischio fiscale
L’articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 ha introdotto nell’ordinamento il regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, “TCF”.
Il regime di adempimento collaborativo comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.
In tale contesto, la legge 9 agosto 2023, n. 111 Delega al Governo per la riforma fiscale in un quadro più generale di misure volte a incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il regime di adempimento collaborativo con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.
Le previsioni della legge delega sono state attuate con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 e con decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 mediante i quali sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell’istituto, ponendo, così, le basi per una nuova fase di sviluppo del regime.
Nell’ambito delle disposizioni del decreto delegato, un rilievo centrale assumono le misure volte a rafforzare l’efficacia del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e ad agevolarne l’adozione da parte di una platea sempre più ampia di imprese.
In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto delegato, ha modificato l’articolo 4 del decreto e ha previsto a carico degli operatori che intendono aderire al Regime l’obbligo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili. Leggi anche: Adempimento collaborativo: requisiti dei certificatori del rischio fiscale dell'impresaL’articolo 1, comma 2, del decreto correttivo contenente “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale” ha, inoltre, introdotto, a carico dei soggetti esonerati dalla presentazione della certificazione – in quanto già ammessi al regime o che hanno presentato istanza antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto
delegato – l’obbligo di attestare l’efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale, secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Per favorire la transizione da un “Modello Aperto” a un modello “Certificato” e maggiormente “Standardizzato” è stata, quindi, prevista, al comma 1-quater dell’articolo 4 del decreto, la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate di apposite linee guida;- contenenti indicazioni per la costruzione e aggiornamento di un efficace TCF
- e per la sua certificazione e attestazione dell’efficacia operativa.
Il presente provvedimento individua le linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model – TCM) e per la compilazione della “Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali” dei contribuenti appartenenti al settore industriale, oltre a fornire specifiche indicazioni sui controlli e gli adempimenti che ci si attende vengano posti in essere per la certificazione del TCF. Clicca qui per tutti gli altri allegati al provvedimento.
Adempimento collaborativo: nuovo applicativo web delle Entrate
Le Entrate inoltre, con un comunicato stampa del 23 gennaio, annunciano il via del nuovo servizio relativo all'Adempimento collaborativo.
In particolare, i contribuenti ammessi alla Cooperative compliance e quelli che hanno presentato domanda di adesione hanno ora a disposizione un servizio web per gestire in maniera più semplice la loro posizione nell’ambito dell’istituto.
Il nuovo applicativo, online in area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, consente di inserire direttamente a sistema sia la Mappa dei rischi, compilata sulla base dei modelli disponibili, sia di caricare ed eventualmente aggiornare gli altri documenti necessari (come per esempio la strategia fiscale, la relazione agli organi di gestione e le certificazioni richieste).
L’applicativo “Regime adempimento collaborativo” può essere utilizzato_
- dai contribuenti che hanno presentato istanza di adesione prima dell’entrata in vigore del Dlgs n. 221/2023 (“soggetti aderenti”),
- da coloro che, volendo aderire alla Cooperative, hanno già presentato la relativa istanza e sono stati inseriti nella lista dei soggetti in possesso dei requisiti soggettivi (“nuovi istanti”).
In particolare, il servizio consente di:
- scaricare i modelli disponibili per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali (ad oggi è disponibile il modello standardizzato di Mappa dei rischi per il settore industriale);
- caricare la propria Mappa compilata a seguito delle verifiche eseguite con esito positivo dal sistema;
- caricare gli ulteriori documenti richiesti tra cui, per esempio, il corpus normativo interno del TCF (TCM, Strategia Fiscale, ecc.), la relazione agli organi di gestione e le certificazioni (art. 4 Dlgs n. 128/2015);
- consultare e aggiornare la propria documentazione.
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Adempimento Collaborativo: nuovo modello dal 17 dicembre
Con il Provvedimento n. 450193 del 17 dicembre le Entrate approvano il Modello ultile per l'adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e ss. del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, con le relative istruzioni.
Adempimento Collaborativo: nuovo modello dal 17 dicembre
È approvato, unitamente alle relative istruzioni, il nuovo “Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo” da utilizzare per la richiesta di adesione al regime a far data dal 17 dicembre.
Il modello sostituisce quello approvato con Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate prott. n. 54237 e 54749 del 14 aprile 2016 e successivamente modificato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153271 del 04 maggio 2022.
Il modello è sottoscritto e presentato all’Ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello.
Per i soggetti non residenti privi di PEC la domanda di accesso può essere presentata alla casella di posta elettronica ordinaria indicata nelle istruzioni per la compilazione del modello.Le Entrate precisano che il modello appena pubblicato aveva necessità di essere adeguato alla luce delle modifiche intervenute con l’emanazione del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2024 attuativo delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n.221.
In particolare, il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n.221 ha esteso l’accesso al regime dell’adempimento collaborativo ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi:- a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;
- b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;
- c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro.
Inoltre, sempre in relazione ai requisiti soggettivi, il decreto legislativo del 5 agosto 2024, n. 108, recante «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale», del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, ha previsto l’estensione del regime, altresì, ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del codice civile, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis dell’articolo 7 del decreto e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis del decreto.
Infine, in merito ai requisiti oggettivi, il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 221, ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all’articolo 4 del decreto, ai sensi dei quali il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1 deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Allegati: -
Riforma fiscale: Dlgs di revisione imposte IRPEF e IRES pubblicato in GU
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.12.2024 n. 294 il Decreto legislativo del 13.12.2024 n. 192 che, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023), introduce una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES), in particolare rilevanti novità in materia di:
- reddito agrario (articoli 1 e 2 dello schema di decreto legislativo),
- reddito da lavoro dipendente (articoli 3 e 4 dello schema di decreto legislativo),
- reddito da lavoro autonomo (articoli 5 e 6 dello schema di decreto legislativo)
- nonché redditi diversi (articolo 7 dello schema di decreto legislativo).
Scarica il testo del Dlgs del 13.12.2024 n. 192 di revisione Irpef e Ires.
Vediamo in breve sintesi alcune delle disposizioni previste.
Redditi dei Terreni
In merito alla revisione della disciplina dei redditi dei terreni, le norme modificano gli articoli 28, 32, 34, 36, 56-bis e 81 del TUIR (DPR 917 del 1986), in particolare, si segnalano:
Redditi dominicali e agrari
La nuova disciplina prevista dall'articolo 1, ridefinisce il reddito dominicale e agrario.
Per quanto riguarda il Reddito dominicale è prevista una revisione della determinazione del reddito dominicale nei casi in cui le colture siano effettuate su immobili censiti al catasto dei fabbricati. In particolare, fino all’emanazione di specifici decreti attuativi, il reddito dominicale viene determinato applicando alla superficie della particella catastale la tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia, incrementata del 400%.
Per quanto riguarda il Reddito agrario, la definizione del reddito agrario è stata aggiornata per includere anche attività specifiche, ovvero il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni attribuibile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nelle attività agricole ai sensi dell’articolo 2135 del Codice CivileAggiornamento catastale
Si prevede un sistema semplificato per l’aggiornamento delle qualità e classi di coltura nei catasti, con un’esenzione per i proprietari di terreni monitorati dall'AGEA, riducendo così gli obblighi di comunicazione.Redditi da Lavoro Dipendente
Benefici fiscali e deduzioni – Fondi Sanitari Integrativi
Vengono ridefinite le condizioni per la deducibilità dei contributi sanitari versati dal datore o dal dipendente a favore di enti con fini assistenziali. Viene specificato che, per beneficiare della deducibilità delle somme versate ai fondi sanitari integrativi, questi devono risultare iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari istituita con il decreto del 31 marzo 2008.
Le somme versate ai fondi sanitari integrativi iscritti all’Anagrafe continuano a essere deducibili dal reddito complessivo, ma i fondi non registrati non saranno più riconosciuti per la deducibilità.Retribuzioni e fringe benefits
È stato aggiornato il limite esente da tassazione per i beni e servizi ceduti dall'azienda ai dipendenti, ora fissato a 258,23 euro. Ulteriormente, sono state modificate le modalità di determinazione del valore normale per beni e servizi forniti dal datore di lavoro, che dovrà corrispondere al prezzo mediamente praticato o, in mancanza, al costo per il datore di lavoroRedditi di Lavoro Autonomo
Principio di onnicomprensività
Il reddito di lavoro autonomo viene definito come differenza tra tutte le somme percepite e le spese sostenute, in analogia alla determinazione del reddito da lavoro dipendente.
Si precisa che il principio di onnicomprensività si applica principalmente ai redditi di lavoro dipendente. Per quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo, invece, il regime fiscale segue il principio della determinazione analitica del reddito, regolamentato dall’Articolo 54 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), così come modificato dal Dlgs del 13 dicembre 2024, n. 192.
Per i redditi di lavoro autonomo, il sistema di determinazione del reddito non si basa sul principio di onnicomprensività come per i lavoratori dipendenti, ma su un criterio di determinazione analitica dei compensi percepiti e delle spese sostenute, secondo le disposizioni dell’Articolo 54 del TUIR.Deduzioni specifiche
Sono introdotti criteri specifici per la deducibilità di spese connesse all'attività, inclusi i riaddebiti per l’uso comune di immobili. Inoltre, viene confermato il principio di cassa, mentre la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali, compresi quelli ceduti in leasing, avverrà solo se queste vengono realizzateRedditi di Impresa
Allineamento tra valori fiscali e contabili
Il decreto propone una significativa riduzione del "doppio binario" fra valori fiscali e contabili e incentiva un processo di uniformità che riduca la duplicazione dei criteri di valutazione.Nuova disciplina per operazioni straordinarie
Allegati:
Le fusioni e altre riorganizzazioni aziendali tra soggetti con regimi fiscali o contabili diversi saranno soggette a una disciplina unificata, garantendo coerenza fiscale e facilitando la gestione dei valori contabili. -
CPB tardivo: adesione entro il 12.12 senza sanzioni
Il DL n 167 del 14 novembre pubblicato in GU dello stesso giorno ha previsto una riapertura dei termini per il CPB concordato preventivo biennale.
Bisogna evidenziare che la norma prevede che tale possibilità sia concessa ai soli soggetti ISA senza sanzioni ed esclude invece i soggetti forfettari.
Prima di leggere le condizioni per accedervi fissate dalla norma si evidenzia che le Entrate con FAQ del 9 dicembre hanno confermato che l'adesione tardiva al CPB alle condizioni del DL n 167 non prevede pagamento di sanzioni.
CPB con dichiarazione integrativa: entro il 12.12 senza sanzioni
Il nuovo decreto approvato dal Governo e pubblicato in GU quindi già in vigore prevede per i soggetti ISA che abbiano regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre, la possibilità di accedere tardivamente, ed entro il 12 dicembre prossimo al Concordato preventivo biennale.
Tale possibilità è concessa presentando una dichiarazione integrativa che però non contenga:
- una riduzione dell’imponibile o dell’debito d’imposta,
- né aumenti il credito rispetto alla dichiarazione originaria.
La possibilità è rivolta esclusivamente ai soggetti ISA e consiste in pratica nella eventuale compilazione del Quadro P del modello ISA per l'adesione al CPB.
A tal fine è necessario presentare una dichiarazione integrativa in qualche modo neutra si ritiene quindi senza applicazione di sanzioni.
L'opzione è consentita solo se non ci sia un gettito per il contribuente invariato.
Nella relazione illustrativa al decreto è evidenziato il concetto che la possibilità è concessa a condizione che nella dichiarazione integrativa presentata (…) non siano indicati un minor imponibile.
Quindi tale dichiarazione integrativa è esclusivamente funzionale alla tardiva adesione al CPB.
Visto il tenore letterale della norma si presume che ulteriori dichiarazioni integrative, in aggiunta a quella tardiva di adesione al CPB siano comunque possibili al fine di correggere errori di quella presentata entro il 31.10 scorso.
Infine la non applicazione delle sanzioni per chi aderisce entro il 12.12 è confermata da una FAQ ADE del 9 dicembre.