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Riforma Fiscale: imposte indirette diverse dall’IVA semplificate
Con la Legge delega approvata alla Camera il 12 luglio si prevedono tra le altre, importanti semplificazioni in tema di imposte indirette diverse dall'IVA.
Nel dettaglio, l’articolo 10, come modificato dalla Commissione in sede referente, specifica i princìpi e i criteri direttivi relativi ai tributi indiretti diversi dall’IVA, con particolare riferimento:
- all’imposta di registro,
- all’imposta sulle successioni e donazioni
- all’imposta di bollo
- alle tasse automobilistiche.
Il comma unico dell’articolo in esame elenca i seguenti princìpi e criteri direttivi:
- razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l’accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili, ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell’imposta applicabile;
- prevedere il sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per l’imposta di registro. Come ricordato dalla relazione illustrativa, sia l’imposta sulle successioni, sia l’imposta di registro sono attualmente liquidate dagli Uffici finanziari;
- semplificare la disciplina dell’imposta di bollo e dei tributi speciali tenendo conto, in particolare, della dematerializzazione dei documenti e degli atti;
- prevedere l’applicazione di un’imposta sostitutiva, eventualmente in misura fissa, dell’imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all’imposta di registro e all’imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalità da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari. L’unicità della obbligazione tributaria e la conseguente semplificazione della modalità del prelievo, soprattutto nell’ipotesi di tassazione in misura fissa, non potrà non avere effetti positivi, sia in termini gestionali per l’Amministrazione finanziaria sia per i contribuenti, i quali avranno così un'unica fonte normativa di riferimento. Si tratterebbe di un intervento radicale sui tributi collegati agli atti di trasferimento di immobili (a titolo oneroso o gratuito) e alle connesse formalità, quali, appunto, la trascrizione e la voltura catastale, tributi che, essendo funzionali alla remunerazione di un servizio reso, vengono spesso corrisposti in misura fissa. Il principio di delega per l’accorpamento dei vari tributi minori in un unico tributo è rivolto non solo a ridurre tutta una serie di adempimenti a carico dei contribuenti, al pari di quello per l’autoliquidazione dell’imposta sulle successioni e dell’imposta di registro, ma, al contempo, a eliminare i c.d. micro-tributi, il cui gettito, come più volte evidenziato, può essere del tutto trascurabile per l’erario;
- ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici;
- semplificare le modalità di pagamento dei tributi e assicurare sistemi sempre più efficienti di riscossione anche mediante l’utilizzo di mezzi elettronici di pagamento;
- rivedere le modalità di applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari con finalità di semplificazione e con previsione di preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, ove agevolmente identificabile;
- in sede referente, è stato aggiunto il principio volto a riordinare le tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l'eventuale e progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche.
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Riforma fiscale: aspetti generali della nuova IRPEF
Il Disegno di Legge Delega fiscale approvato il 12 luglio 2023 dalla Camera, all'art. 5 si occupa di Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche.
Vediamo una sintesi delle regole IRPEF e ciò che prevede la riforma fiscale.
Aspetti generali dell'IRPEF
L'imposta sul reddito delle persone fisiche è regolata dal Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986 n. 917).
L'IRPEF si applica sui redditi che rientrano in alcune categorie individuate dalla legge (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi) ed è una imposta progressiva in quanto colpisce il reddito, con aliquote crescenti che dipendono dagli scaglioni di reddito stesso.
L’imponibile e l’imposta da versare sono determinati, rispettivamente, al netto degli oneri deducibili e delle detrazioni per oneri.
Tale impostazione generale è rimasta immutata, anche a seguito delle modifiche sostanziali apportate ad aliquote e scaglioni dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi 2-7 della legge n. 234 del 2021). Per effetto di tali modifiche, il sistema prevede quattro scaglioni di reddito con altrettante aliquote, secondo il seguente schema:
- fino a 15.000 euro, 23%;
- da 15.000,01 a 28.000 euro, 25%;
- da 28.000,01 a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.
Novità IRPEF della riforma Riforma fiscale: aspetti generali
L’articolo 5, modificato in sede referente, reca i principi e i criteri direttivi per la revisione dell’Imposta sulle persone fisiche, Irpef.
In senso generale la riforma mira a disporre:
- la revisione e la graduale riduzione dell’Irpef, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva di transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica;
- il graduale perseguimento della equità orizzontale attraverso, tra l’altro: l’applicazione della stessa area di esenzione fiscale e dello stesso carico impositivo Irpef indipendentemente dalla natura del reddito prodotto;
- la possibilità del contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori;
- l'inclusione nel reddito complessivo rilevante ai fini delle agevolazioni anche dei redditi assoggettati ad imposte sostitutive e a ritenute alla fonte.
Novità IRPEF della riforma Riforma fiscale: i redditi di impresa
Nell'art 5, tra le altre, vi sono le novità sul reddito di impresa soggetto a Irpef.
Il disegno di delega prevede un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria, che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione.
Tale obiettivo è da perseguire mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società, con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale allineata a quella ordinaria dell'Ires (la cui aliquota è attualmente al 24%).
Rimane ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall’imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla detta imposta proporzionale, prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale.
La Relazione illustrativa al disegno di legge chiarisce che, nel caso di esercizio dell’opzione, il reddito d’impresa non concorre per trasparenza alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef nel periodo d’imposta di competenza ma viene assoggettato a un diverso regime impositivo, con applicazione di un’imposta ad aliquota proporzionale allineata all’Ires.
Successivamente, nell’anno in cui avviene il prelievo dell’utile da parte dell’imprenditore o la sua distribuzione ai soci, il reddito d’impresa partecipa a quello complessivo dei citati soggetti, riconoscendo ai medesimi lo scomputo dall’imposta personale di quella proporzionale precedentemente assolta dagli stessi.
Per quanto riguarda l’imposizione delle imprese, si ricorda sinteticamente che in Italia il tipo di imposizione diretta che grava sulle attività di impresa non è neutrale, bensì dipende:
- dalla natura del soggetto passivo (persone fisiche o persone giuridiche)
- dall’organizzazione degli stessi (società di persone o di capitali).
In linea generale, i lavoratori autonomi e le imprese individuali sono assoggettati a Irpef, mentre le persone giuridiche (con la rilevante eccezione delle società di persone) sono assoggettate a Ires, imposta sui redditi d’impresa.
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Riforma fiscale: anticipazioni sulla tassazione dei risparmi
Con un comunicato del 13 marzo il Governo informa dell'avvio del confronto con le Parti sociali sul tema della Riforma Fiscale.
In particolare, in vista dell’approvazione del Disegno di Legge Delega, martedì 14 marzo a partire dalle ore 14.00, sono stati ricevuti a Palazzo Chigi i rappresentanti delle sigle sindacali.
Inoltre, mercoledì 15 marzo a partire dalle ore 9.30, verranno incontrati i rappresentanti delle Associazioni di categoria e degli Ordini professionali.
Il Governo sarà rappresentato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, dal Vice Ministro, Maurizio Leo e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.
Riforma fiscale: tassazione redditi natura finanziaria
In tema di tassazione dei redditi di natura finanziaria il Vice Ministro Leo ha dichiarato alla stampa:
"Andremo a definire una sola categoria di redditi di natura finanziaria, tassati per cassa e permetteremo di dedurre le perdite, con la possibilità di riporto fino al quarto anno successivo."
In particolare, la bozza del disegno di legge della delega fiscale all'articolo 5 rubricato "Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche" sulla tassazione dei redditi di natura finanziaria prevede quanto segue:
- l'armonizzazione della relativa disciplina prevedendo un'unica categoria reddituale mediante l'elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria con riferimento all'ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria prevedendo norme di chiusura volte a garantire l'omnicomprensività della categoria,
- la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa con possibilità di compensazione ricomprendendo oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l'impiego del capitale anche i costi e gli oneri inerenti,
- la previsione di un'imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno sui redditi di natura finanziaria attualmente soggetti ad un prelievo a monte a titolo definitivo,
- il mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati,
- l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi di imposta successivi a quello di formazione,
- la previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente con la possibilità di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati con i quali sussistono stabili rapporti e senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi,
- la previsione di un obbligo di comunicazione all'agenzia delle entrate per i soggetti che intervengono nella riscossione dei redditi di natura finanziaria per i quali il contribuente non ha scelto il regime opzionale,
- la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basati sull'utilizzo di tecnologie digitali,
- la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa con possibilità di compensazione prevedendo la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione con mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata in ragione della finalità pensionistica,
- applicazione dell'imposta sostitutiva in misura agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 94 numero 509 e del decreto legislativo 10 Febbraio 96 numero 103.
Si attendono novità sulla data prevista per il Consiglio dei Ministri da convocare per la discussione e approvazione del Disegno di legge