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    Delega fiscale: stop alle sanzioni per chi collabora

    Sanzioni più leggere, proporzionali e annullabili con "adempimenti collaborativi", stop alle maggiorazioni per recidiva prima della definizione del giudizio, compensazioni tra sanzioni e crediti verso la PA. Giudizio amministrativo rilevante anche ai fini penali 

     La legge delega per la riforma fiscale  n. 111 2023, appena pubblicata in Gazzetta,   prevede alcuni principi e criteri innovativi per la  revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale  in materia di tasse  dirette indirette e tributi  locali che si dovrà realizzare entro due anni attraverso i decreti attuativi.  

    Principi cardine  sono una maggiore integrazione tra giudizi amministrativi e penali e i regimi premiali cioè le agevolazioni per i contribuenti che collaborano con il Fisco. Per il penale in caso di mancati versamenti si terrà in maggior conto la presenza di  cause di forza maggiore 

    Vediamo più in dettaglio il testo di legge.

    Delega fiscale: aspetti comuni sanzioni amministrative e penali

    Per quanto riguarda i criteri direttivi  comuni per le  sanzioni tributarie amministrative e penali vengono posti cinque obiettivi:

    1.    maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali

    2.    possibilità di compensare sanzioni e/o interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati con i crediti nei confronti delle amministrazioni statali, certificati tramite l’apposita piattaforma dei crediti commerciali

    3.    revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario

    4.    riduzione delle sanzioni  fino all'esclusione totale per i casi di  adempimento collaborativo da parte del contribuente 

    5.    distinzione più rigorosa anche dal punto di vista delle sanzioni applicabili  tra i casi di  compensazioni indebite di crediti di imposta non spettanti e  compensazioni indebite di crediti di imposta inesistenti.

    Delega fiscale: sanzioni penali

    La legge delega 111 prevede invece, specificamente in tema di sanzioni penali  l'intenzione  di  elaborare nei decreti attuativi norme che diano particolare specifico rilievo a:

    1.  l’eventuale sopraggiunta impossibilità, per il contribuente, di fare fronte al pagamento del tributo, per motivi a lui non imputabili;

    2.  le definizioni  raggiunte in sede amministrativa o giudiziale circa la valutazione della rilevanza del fatto ai fini penali.

    Delega fiscale: principi per le sanzioni amministrative

    Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per le violazioni in campo tributario, la legge delega il Governo a:

    • migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, in modo da ridurne il carico e allinearlo agli standard di altri Paesi europei.
    •  assicurare l’effettiva applicazione delle sanzioni collegata ad una revisione dell’istituto del ravvedimento, che comporti una graduazione della riduzione delle sanzioni;
    •  rendere inapplicabile   la maggiorazione delle sanzioni per recidiva  prima della definizione del giudizio sulle precedenti violazioni.
    • procedere ad una revisione delle ipotesi stesse di recidiva.

    Importanti infine le  condizioni  generali previste per l'inapplicabilità delle sanzioni, ovvero 

    •  obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria
    • l'adeguamento da parte del contribuente , con una dichiarazione integrativa e il pagamento dell'imposta,  alle indicazioni elaborate dall’Amministrazione finanziaria con documenti di prassi.

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    Riforma fiscale: la società a ristretta base partecipativa

    Il legislatore fiscale non ha mai distinto le società di capitali in base al numero dei soci partecipanti alla compagine sociale; nonostante ciò, per iniziativa di giurisprudenza e prassi, nella pratica vige un sistema di sfavore per le società a ristretta base partecipativa.

    Nelle società di capitali partecipate da un numero esiguo di soci, molto spesso questi assumono l’incarico di amministratori e, anche quando così non è, comunque partecipano attivamente alle scelte della società, pure da semplici soci di capitale.

    Partendo da questa considerazione, giurisprudenza e prassi, per le società caratterizzate da ristretta base partecipativa, hanno costruito un sistema di presunzioni, in base alle quali:

    • eventuali minori costi o maggiori ricavi contestati alla società vengono considerati come nuovi redditi per l’impresa;
    • questi redditi si considerano anche elargiti ai soci, con tutte le conseguenze fiscali che derivano da ciò.

    Molte sono state le critiche a questo sistema di presunzioni, partendo dalla constatazione che un tale sistema di sfavore non origina dall’ordinamento, passando per l’indeterminatezza che caratterizza il perimetro di queste riprese fiscali.

    La notizia è che la Legge delega fiscale tratta esplicitamente la questione: così facendo ne definisce i contorni, e l’inserisce nell’ordinamento fiscale.

    La motivazione del legislatore è esplicita: “assicurare la certezza del diritto”, in risposta al fatto che l’attuale sistema di presunzioni presenta dei contorni molto fumosi.

    Il dubbio è se questa disciplina di sfavore, specifica per le piccole società di capitali, costituirà un ulteriore ostacolo per le aggregazioni societarie oppure no.

    In ogni caso, l’articolo 17 della Legge delega fiscale prevede “la limitazione della possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui è accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l’esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito finanziario conseguito dai predetti soci”.

    In attesa dell’attuazione della delega, da cui discenderanno maggiori dettagli, è già possibile dedurre che il legislatore:

    • prevederà, per norma, le situazioni specifiche in cui sarà lecito presumere che il maggior reddito accertato alla società potrà essere considerato anche distribuito ai soci;
    • che ciò potrà essere presunto solo per le società a ristretta base partecipativa;
    • che potranno essere considerati come distribuiti ai soci solo componenti reddituali positivi non contabilizzati e componenti negativi inesistenti;
    • che questi maggiori valori reddituali dovranno essere accertati in base ad elementi certi e precisi;
    • che il reddito imputato ai soci sarà considerato reddito finanziario da partecipazione (l’utilizzo dell’espressione generica “reddito finanziario”, in questa situazione, possibilmente dipende dal fatto che i redditi di questa natura verranno riorganizzati dalla riforma).

    In definitiva, quindi, il legislatore recepisce la disciplina fiscale di sfavore nei confronti delle società a ristretta base partecipativa, ma ne delineerà regole, limiti e perimetro.

    La tipizzazione del fenomeno permetterà di regolarlo chiaramente, per cui l’obiettivo dichiarato di tutelare la certezza del diritto possibilmente sarà raggiunto; ma molto dipenderà dalla definizione degli “elementi certi e precisi”.  

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    Riforma fiscale: riscossione e rimborsi più veloci

    In data 12 luglio la Camera ha approvato il testo del Disegno di legge delega per la Riforma Fiscale.

    Tra le altre novità con l’articolo 16 la bozza approvata dalla Camera reca i principi e i criteri direttivi specifici per una revisione del sistema nazionale della riscossione che assicuri una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza.

    Viene evidenziato come, tra le principali misure che il legislatore delegato dovrà assumere di rilievo:

    • una pianificazione annuale delle procedure di recupero da concordare con Ministero dell’economia e delle finanze-MEF;
    • il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento, delle quote non riscosse;
    • la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico,
    • la revisione della disciplina della responsabilità dell’agente della riscossione;
    • la determinazione dei criteri delle quote automaticamente discaricate in ciascun anno da sottoporre al controllo.

    La riforma dovrà prevedere, inoltre:

    • l’incremento dell’utilizzo delle più evolute tecnologie e l’interoperabilità dei sistemi, 
    • la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateazione. La lettera c) del comma 1 prevede che siano modificate progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista di una stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate.
    • il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento. La lettera dcomma 1 dispone che debba essere potenziata l’attività di riscossione coattiva dell’agente della riscossione, anche attraverso il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all’agente della riscossione, al fine di anticipare l’incasso, da parte di quest’ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l’avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui  all’articolo 29, comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

    La delega dovrà altresì essere esercitata per superare l’attuale separazione tra l’Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione.

    Riforma fiscale: rimborsi più veloci

    La lettera g) del comma 1 dell'art 16 prevede la semplificazione nonché la velocizzazione delle procedure relative ai rimborsi.

    Il Governo, nella relazione illustrativa al disegno di legge, precisa il perimetro della misura sottolineando che il criterio di delega in tema di semplificazione e velocizzazione delle procedure relative ai rimborsi interesserà ad esempio l’IVA rendendo l’ordinamento interno maggiormente aderente ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, secondo la quale il soggetto passivo dell’IVA che si trovi in una posizione creditoria può, in attuazione del principio di neutralità dell’imposta, richiedere il rimborso dell’IVA a credito, senza che le modalità adottate dagli Stati membri rendano difficile ottenere tale rimborso. 

    In base al criterio di delega potranno, pertanto, essere apportate modifiche alla normativa attuale per consentire al contribuente di ottenere agevolmente e in tempi rapidi il rimborso.

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    Flat tax dipendenti: le novità della Delega Fiscale

    Il disegno di legge delega fiscale è stato approvaoa ieri alla Camera  e passa ora all'esame del Senato. 

    Una delle principali novità  riguarda  la revisione dell'imposta sulle persone fisiche con una graduale riduzione  del carico fiscale, pur nel rispetto del principio di  progressività .

    Vedi qui il testo integrale del DDL 

    Un principio generale esposto nella legge delega è anche quello per perseguimento della equità orizzontale per cui  i contribuenti nelle stesse condizioni finanziarie, indipendentemente dal tipo di reddito prodotto dovrebbero essere sottoposti allo stesso carico fiscale.

    A questo fine il Governo nella legge delega fiscale prevedeva nel testo originario la cd flat tax incrementale sia per il lavoro autonomo che per il lavoro dipendente.

    Ecco in sintesi  testo di legge  dopo le modificazioni in Commissione (in corso di approvazione, quindi non ancora definitiva)

    Novità Irpef e flat tax lavoro dipendente

    Come detto la legge delega con riguardo agli aspetti generali,  dispone la revisione e la graduale  riduzione dell’Irpef, nel rispetto del principio di progressività e nella  prospettiva di transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica . 

    Altro criterio generale è il  riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta,delle detrazioni dall’imposta lorda e dei  crediti d’imposta, tenendo conto  in particolare di 

    •  composizione del nucleo familiare, in particolare  la presenza di persone con disabilità, e ai costi sostenuti per la crescita dei figli;
    • tutela del bene costituito alla casa, in proprietà o in locazione, e di quello della salute delle persone, dell’istruzione e della previdenza complementare;
    • salvaguardia degli obiettivi del miglioramento dell’efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio, rigenerazione urbana , conservazione dei beni culturali e del paesaggio  
    •  favorire la stipula di assicurazioni aventi  per oggetto il rischio di eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato 
    •  a misure volte a favorire lo  stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il  trentesimo anno di età;

    Leggi anche Busta paga 2023 aliquote Irpef e detrazioni.

    Sugli obiettivi sopracitati  si può ipotizzare  dunque che i decreti attuativi  della legge delega introducano nuove agevolazioni fiscali o confermino quelle  già presenti ( ad esempio gli incentivi per assunzioni di giovani,  i bonus edilizi  o nuovi bonus fiscali per assicurazioni e previdenza integrativa)

    Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, i  criteri direttivi prevedono revisione e la semplificazione delle disposizioni  riguardanti le somme e i valori esclusi dall’imponibile ,  salvaguardando  le specifiche finalità e introducendo una specifica ipotesi di flat tax  ossia una imposta sostitutiva con aliquota fissa  limitata nell'applicazione, a seguito delle modifiche introdotte in Commissione,   a:

    •  retribuzioni corrisposte a titolo di  straordinario  
    • di tredicesima mensilità
    •  premi di produttività. 

    Detrazioni progressive redditi da lavoro

    Quindi nell'ottica di agevolare i redditi che vedono prevalente la  componente lavorativa al loro interno, il legislatore ha cercato di attenuare  l'impatto della tassazione attraverso la previsione di una detrazione Irpef da  applicarsi in maniera progressiva, fino a certe soglie, al reddito derivante da  lavoro autonomo, dipendente o da pensione (la detrazione pertanto non si  applica agli altri redditi sottoposti a Irpef indicati dal TUIR: fondiari, dei  fabbricati e dei terreni, di capitale, di impresa, redditi diversi). 

    Tali detrazioni specifiche sono decrescenti al crescere del reddito, contribuiscono a definire  il grado di progressività complessivo del sistema e garantiscono l’esenzione  dall’imposta dei redditi più bassi .In questo senso si  cerca di salvaguardare il principio di progressività previsto dalla Costituzione

    Dall’applicazione delle diverse detrazioni per lavoro dipendente o pensione o  da lavoro autonomo,infatti  deriva la  cd. no tax area, ossia una soglia di reddito esente da imposizione.  Questa sioglia di reddito ,  come le detrazioni specifiche, varia a seconda delle diverse categorie di  contribuenti: è pari a 

    • circa 8.145 euro per i lavoratori dipendenti, a
    •  circa  8.130 per i pensionati, 
    • a 4.800 per i lavoratori autonomi. 

    Tenendo conto anche delle detrazioni per familiari a carico, la no tax area per una famiglia  monoreddito formata da due genitori lavoratori dipendenti e due figli è di circa 16.340 euro. Da segnalare anche che in questo caso l'azzeramento dell’Irpef porta con sé quello delle relative addizionali  regionale e comunale;

    Deduzione spese connesse al reddito da lavoro dipendente

    La legge delega  intende inoltre  consentire la deduzione dal reddito di lavoro  dipendente e assimilato, anche in misura forfettizzata, delle spese  sostenute per la produzione dello stesso mentre attualmente ai lavoratori dipendenti e assimilati è attribuita una detrazione specifica  e non è dunque possibile dedurre le spese sostenute per la produzione del  reddito.  Questo non succede per il  reddito di lavoro autonomo (tranne che per il forfettario )

    Deduzione contributi obbligatori per tutti i contribuenti 

    La legge delega  introduce anche  la possibilità, per tutti i contribuenti, non solo i dipendenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di  categoria, consentendo, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza  dal reddito complessivo.

    Da sottolineare infine che il testo  prevede  la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime  sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto,  per l’anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa,  arti o professioni.

    Sulla flat tax già in vigore  leggi anche l'articolo  Flat tax incrementale 2023  le regole nella circolare 18E