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Delega fiscale: stop alle sanzioni per chi collabora
Sanzioni più leggere, proporzionali e annullabili con "adempimenti collaborativi", stop alle maggiorazioni per recidiva prima della definizione del giudizio, compensazioni tra sanzioni e crediti verso la PA. Giudizio amministrativo rilevante anche ai fini penali
La legge delega per la riforma fiscale n. 111 2023, appena pubblicata in Gazzetta, prevede alcuni principi e criteri innovativi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale in materia di tasse dirette indirette e tributi locali che si dovrà realizzare entro due anni attraverso i decreti attuativi.
Principi cardine sono una maggiore integrazione tra giudizi amministrativi e penali e i regimi premiali cioè le agevolazioni per i contribuenti che collaborano con il Fisco. Per il penale in caso di mancati versamenti si terrà in maggior conto la presenza di cause di forza maggiore
Vediamo più in dettaglio il testo di legge.
Delega fiscale: aspetti comuni sanzioni amministrative e penali
Per quanto riguarda i criteri direttivi comuni per le sanzioni tributarie amministrative e penali vengono posti cinque obiettivi:
1. maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali
2. possibilità di compensare sanzioni e/o interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati con i crediti nei confronti delle amministrazioni statali, certificati tramite l’apposita piattaforma dei crediti commerciali
3. revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario
4. riduzione delle sanzioni fino all'esclusione totale per i casi di adempimento collaborativo da parte del contribuente
5. distinzione più rigorosa anche dal punto di vista delle sanzioni applicabili tra i casi di compensazioni indebite di crediti di imposta non spettanti e compensazioni indebite di crediti di imposta inesistenti.
Delega fiscale: sanzioni penali
La legge delega 111 prevede invece, specificamente in tema di sanzioni penali l'intenzione di elaborare nei decreti attuativi norme che diano particolare specifico rilievo a:
1. l’eventuale sopraggiunta impossibilità, per il contribuente, di fare fronte al pagamento del tributo, per motivi a lui non imputabili;
2. le definizioni raggiunte in sede amministrativa o giudiziale circa la valutazione della rilevanza del fatto ai fini penali.
Delega fiscale: principi per le sanzioni amministrative
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per le violazioni in campo tributario, la legge delega il Governo a:
- migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, in modo da ridurne il carico e allinearlo agli standard di altri Paesi europei.
- assicurare l’effettiva applicazione delle sanzioni collegata ad una revisione dell’istituto del ravvedimento, che comporti una graduazione della riduzione delle sanzioni;
- rendere inapplicabile la maggiorazione delle sanzioni per recidiva prima della definizione del giudizio sulle precedenti violazioni.
- procedere ad una revisione delle ipotesi stesse di recidiva.
Importanti infine le condizioni generali previste per l'inapplicabilità delle sanzioni, ovvero
- obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria
- l'adeguamento da parte del contribuente , con una dichiarazione integrativa e il pagamento dell'imposta, alle indicazioni elaborate dall’Amministrazione finanziaria con documenti di prassi.
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Riforma fiscale: la società a ristretta base partecipativa
Il legislatore fiscale non ha mai distinto le società di capitali in base al numero dei soci partecipanti alla compagine sociale; nonostante ciò, per iniziativa di giurisprudenza e prassi, nella pratica vige un sistema di sfavore per le società a ristretta base partecipativa.
Nelle società di capitali partecipate da un numero esiguo di soci, molto spesso questi assumono l’incarico di amministratori e, anche quando così non è, comunque partecipano attivamente alle scelte della società, pure da semplici soci di capitale.
Partendo da questa considerazione, giurisprudenza e prassi, per le società caratterizzate da ristretta base partecipativa, hanno costruito un sistema di presunzioni, in base alle quali:
- eventuali minori costi o maggiori ricavi contestati alla società vengono considerati come nuovi redditi per l’impresa;
- questi redditi si considerano anche elargiti ai soci, con tutte le conseguenze fiscali che derivano da ciò.
Molte sono state le critiche a questo sistema di presunzioni, partendo dalla constatazione che un tale sistema di sfavore non origina dall’ordinamento, passando per l’indeterminatezza che caratterizza il perimetro di queste riprese fiscali.
La notizia è che la Legge delega fiscale tratta esplicitamente la questione: così facendo ne definisce i contorni, e l’inserisce nell’ordinamento fiscale.
La motivazione del legislatore è esplicita: “assicurare la certezza del diritto”, in risposta al fatto che l’attuale sistema di presunzioni presenta dei contorni molto fumosi.
Il dubbio è se questa disciplina di sfavore, specifica per le piccole società di capitali, costituirà un ulteriore ostacolo per le aggregazioni societarie oppure no.
In ogni caso, l’articolo 17 della Legge delega fiscale prevede “la limitazione della possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui è accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l’esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito finanziario conseguito dai predetti soci”.
In attesa dell’attuazione della delega, da cui discenderanno maggiori dettagli, è già possibile dedurre che il legislatore:
- prevederà, per norma, le situazioni specifiche in cui sarà lecito presumere che il maggior reddito accertato alla società potrà essere considerato anche distribuito ai soci;
- che ciò potrà essere presunto solo per le società a ristretta base partecipativa;
- che potranno essere considerati come distribuiti ai soci solo componenti reddituali positivi non contabilizzati e componenti negativi inesistenti;
- che questi maggiori valori reddituali dovranno essere accertati in base ad elementi certi e precisi;
- che il reddito imputato ai soci sarà considerato reddito finanziario da partecipazione (l’utilizzo dell’espressione generica “reddito finanziario”, in questa situazione, possibilmente dipende dal fatto che i redditi di questa natura verranno riorganizzati dalla riforma).
In definitiva, quindi, il legislatore recepisce la disciplina fiscale di sfavore nei confronti delle società a ristretta base partecipativa, ma ne delineerà regole, limiti e perimetro.
La tipizzazione del fenomeno permetterà di regolarlo chiaramente, per cui l’obiettivo dichiarato di tutelare la certezza del diritto possibilmente sarà raggiunto; ma molto dipenderà dalla definizione degli “elementi certi e precisi”.
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Riforma fiscale: riscossione e rimborsi più veloci
Tra le altre novità con l’articolo 16 la bozza approvata dalla Camera reca i principi e i criteri direttivi specifici per una revisione del sistema nazionale della riscossione che assicuri una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza.
Viene evidenziato come, tra le principali misure che il legislatore delegato dovrà assumere di rilievo:
- una pianificazione annuale delle procedure di recupero da concordare con Ministero dell’economia e delle finanze-MEF;
- il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento, delle quote non riscosse;
- la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico,
- la revisione della disciplina della responsabilità dell’agente della riscossione;
- la determinazione dei criteri delle quote automaticamente discaricate in ciascun anno da sottoporre al controllo.
La riforma dovrà prevedere, inoltre:
- l’incremento dell’utilizzo delle più evolute tecnologie e l’interoperabilità dei sistemi,
- la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateazione. La lettera c) del comma 1 prevede che siano modificate progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista di una stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate.
- il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento. La lettera d) comma 1 dispone che debba essere potenziata l’attività di riscossione coattiva dell’agente della riscossione, anche attraverso il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all’agente della riscossione, al fine di anticipare l’incasso, da parte di quest’ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l’avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all’articolo 29, comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
La delega dovrà altresì essere esercitata per superare l’attuale separazione tra l’Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione.
Riforma fiscale: rimborsi più veloci
La lettera g) del comma 1 dell'art 16 prevede la semplificazione nonché la velocizzazione delle procedure relative ai rimborsi.
Il Governo, nella relazione illustrativa al disegno di legge, precisa il perimetro della misura sottolineando che il criterio di delega in tema di semplificazione e velocizzazione delle procedure relative ai rimborsi interesserà ad esempio l’IVA rendendo l’ordinamento interno maggiormente aderente ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, secondo la quale il soggetto passivo dell’IVA che si trovi in una posizione creditoria può, in attuazione del principio di neutralità dell’imposta, richiedere il rimborso dell’IVA a credito, senza che le modalità adottate dagli Stati membri rendano difficile ottenere tale rimborso.
In base al criterio di delega potranno, pertanto, essere apportate modifiche alla normativa attuale per consentire al contribuente di ottenere agevolmente e in tempi rapidi il rimborso.
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Flat tax dipendenti: le novità della Delega Fiscale
Il disegno di legge delega fiscale è stato approvaoa ieri alla Camera e passa ora all'esame del Senato.
Una delle principali novità riguarda la revisione dell'imposta sulle persone fisiche con una graduale riduzione del carico fiscale, pur nel rispetto del principio di progressività .
Vedi qui il testo integrale del DDL
Un principio generale esposto nella legge delega è anche quello per perseguimento della equità orizzontale per cui i contribuenti nelle stesse condizioni finanziarie, indipendentemente dal tipo di reddito prodotto dovrebbero essere sottoposti allo stesso carico fiscale.
A questo fine il Governo nella legge delega fiscale prevedeva nel testo originario la cd flat tax incrementale sia per il lavoro autonomo che per il lavoro dipendente.
Ecco in sintesi testo di legge dopo le modificazioni in Commissione (in corso di approvazione, quindi non ancora definitiva)
Novità Irpef e flat tax lavoro dipendente
Come detto la legge delega con riguardo agli aspetti generali, dispone la revisione e la graduale riduzione dell’Irpef, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva di transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica .
Altro criterio generale è il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta,delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta, tenendo conto in particolare di
- composizione del nucleo familiare, in particolare la presenza di persone con disabilità, e ai costi sostenuti per la crescita dei figli;
- tutela del bene costituito alla casa, in proprietà o in locazione, e di quello della salute delle persone, dell’istruzione e della previdenza complementare;
- salvaguardia degli obiettivi del miglioramento dell’efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio, rigenerazione urbana , conservazione dei beni culturali e del paesaggio
- favorire la stipula di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato
- a misure volte a favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età;
Leggi anche Busta paga 2023 aliquote Irpef e detrazioni.
Sugli obiettivi sopracitati si può ipotizzare dunque che i decreti attuativi della legge delega introducano nuove agevolazioni fiscali o confermino quelle già presenti ( ad esempio gli incentivi per assunzioni di giovani, i bonus edilizi o nuovi bonus fiscali per assicurazioni e previdenza integrativa)
Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, i criteri direttivi prevedono revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dall’imponibile , salvaguardando le specifiche finalità e introducendo una specifica ipotesi di flat tax ossia una imposta sostitutiva con aliquota fissa limitata nell'applicazione, a seguito delle modifiche introdotte in Commissione, a:
- retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario
- di tredicesima mensilità
- premi di produttività.
Detrazioni progressive redditi da lavoro
Quindi nell'ottica di agevolare i redditi che vedono prevalente la componente lavorativa al loro interno, il legislatore ha cercato di attenuare l'impatto della tassazione attraverso la previsione di una detrazione Irpef da applicarsi in maniera progressiva, fino a certe soglie, al reddito derivante da lavoro autonomo, dipendente o da pensione (la detrazione pertanto non si applica agli altri redditi sottoposti a Irpef indicati dal TUIR: fondiari, dei fabbricati e dei terreni, di capitale, di impresa, redditi diversi).
Tali detrazioni specifiche sono decrescenti al crescere del reddito, contribuiscono a definire il grado di progressività complessivo del sistema e garantiscono l’esenzione dall’imposta dei redditi più bassi .In questo senso si cerca di salvaguardare il principio di progressività previsto dalla Costituzione
Dall’applicazione delle diverse detrazioni per lavoro dipendente o pensione o da lavoro autonomo,infatti deriva la cd. no tax area, ossia una soglia di reddito esente da imposizione. Questa sioglia di reddito , come le detrazioni specifiche, varia a seconda delle diverse categorie di contribuenti: è pari a
- circa 8.145 euro per i lavoratori dipendenti, a
- circa 8.130 per i pensionati,
- a 4.800 per i lavoratori autonomi.
Tenendo conto anche delle detrazioni per familiari a carico, la no tax area per una famiglia monoreddito formata da due genitori lavoratori dipendenti e due figli è di circa 16.340 euro. Da segnalare anche che in questo caso l'azzeramento dell’Irpef porta con sé quello delle relative addizionali regionale e comunale;
Deduzione spese connesse al reddito da lavoro dipendente
La legge delega intende inoltre consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso mentre attualmente ai lavoratori dipendenti e assimilati è attribuita una detrazione specifica e non è dunque possibile dedurre le spese sostenute per la produzione del reddito. Questo non succede per il reddito di lavoro autonomo (tranne che per il forfettario )
Deduzione contributi obbligatori per tutti i contribuenti
La legge delega introduce anche la possibilità, per tutti i contribuenti, non solo i dipendenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria, consentendo, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo.
Da sottolineare infine che il testo prevede la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l’anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Sulla flat tax già in vigore leggi anche l'articolo Flat tax incrementale 2023 le regole nella circolare 18E