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Decreto Asset o Omnibus bis convertito in legge
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 09.10.2023 n. 236 la Legge del 9 ottobre 2023 n. 136 di conversione del Decreto legge del 10.08.2023 n. 104 (c.d. Decreto Asset o Omnibus bis) contenente disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, le quali, a norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, hanno efficacia dal 10 ottobre 2023 (dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione).
Il decreto si compone di 29 articoli riguardanti diversi settori economici con misure che intendono:
- rifinanziare il fondo mutui sulla prima casa;
- individuare risorse da utilizzare per ridurre la pressione fiscale, di assicurare la tutela degli utenti dei servizi di trasporto aereo e terrestre;
- incentivare gli investimenti, anche in riferimento al settore dei semiconduttori e della microelettronica;
- intervenire su specifiche attività economicamente rilevanti.
Vediamo alcune delle misure previste.
Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse
Per contrastare l’aumento delle rate dei mutui, il decreto istituisce, per l’anno 2023, un'imposta straordinaria sui margini di interesse (cd. extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato, con l'applicazione di un’aliquota pari al 40% sulla base imponibile che viene configurata confrontando il margine degli interessi dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 e quello del solo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024.
In altre parole l'aliquota viene applicata sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Resta ferma l’applicazione della disciplina antielusiva contenuta nell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente.
L’imposta intende colpire il margine di interesse (voce 30 del Conto Economico delle banche), ossia la differenza tra gli interessi attivi (percepiti dalle banche a fronte dell’impiego delle proprie disponibilità liquide, nonché sulle attività finanziarie al fair value o valutate al costo ammortizzato) e gli interessi passivi (e oneri assimilati) corrisposti dalle banche ai propri clienti a fronte della raccolta di risparmio.
L’imposta straordinaria sarà versata nel corso del 2024 e non sarà deducibile ai fini IRPEF e IRAP. L’imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell’anno 2023, il versamento è effettuato nell’anno 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.
Le maggiori entrate saranno destinate al finanziamento del fondo per i mutui sulla prima casa e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.
Tutela degli utenti dei servizi di trasporto aereo e terrestre
Servizio Taxi
Nel settore taxi, in deroga al divieto di cumulo delle licenze, i comuni potranno rilasciare, in linea generale e in via sperimentale, licenze aggiuntive temporanee per l’esercizio del servizio per fronteggiare uno straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche.
Riguardo al numero delle licenze, viene fatta una distinzione tra:
- i comuni in generale e
- i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto.
La durata, in ogni caso, non può superare i 12 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi. Le licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze. Si prevede poi che i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitane e sede di aeroporto internazionale possano incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20% delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario che prevede, quale condizione obbligatoria putilizzo di veicoli a basse emissioni.
Trasporto aereo
Per contrastare il “caro voli”, si vieta la fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aree, in relazione al tempo della prenotazione, per le rotte di collegamento con le isole e durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale e se conduce ad un prezzo del biglietto, o dei servizi accessori, del 200% superiore alla tariffa media del volo.
Vengono così assegnati all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM), ampi poteri istruttori e sanzionatori in materia di trasporto aereo.
In particolare si prevede che, gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano anche nel caso in cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, o anche d’ufficio, accerti che il coordinamento algoritmico delle tariffe praticate dalle compagnie nel settore aereo faciliti, attui o comunque monitori un’intesa restrittiva della concorrenza, anche preesistente, ovvero accerti che il livello dei prezzi fissati attraverso un sistema di gestione dei ricavi costituisce abuso di posizione dominante.
Interventi urgenti a sostegno di attività economiche strategiche per il made in Italy
Al fine di incentivare e sviluppare le potenzialità della filiera nazionale forestalegno e di favorire il riposizionamento strategico delle aziende italiane rispetto alla concorrenza dei mercati esteri, anche potenziando le possibilità di approvvigionamento della materia prima, all’articolo 149, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: « indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g) » sono sostituite dalle seguenti: « indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g)».
Tale disposizione prevede che non si applichino le norme sull’autorizzazione paesaggistica contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio:
- Agli immobili e alle aree di notevole interesse pubblico;
- Ai territori boschivi e forestali sottoposti a vincolo di rimboschimento,
pur rimanendo salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 4, lettera a), che riguarda l’inclusione, nel piano paesaggistico, delle aree soggette a tutela e noninteressate da specifiche procedure o provvedimenti, previo accertamento della conformità degli interventi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale.
Misure nel settore della pesca
Autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per l’anno 2023 in favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie del granchio blu (Callinectes sapidus). Si istituisce, inoltre, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo con dotazione di 500 mila euro per il 2023, da assegnare alle imprese e ai consorzi che praticano attività di acquacultura per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del cinquanta per cento, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti.
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Decreto Energia: rinnovati gli sconti su luce e gas a famiglie e imprese
Pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto legge approvato solo due giorni fa dal Consiglio dei ministri , con le proroghe per il terzo trimestre dell’anno, dal 1 luglio al 30 settembre 2023, delle misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette.
Si tratta del decreto legge n. 79 del 28 giugno "Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di termini legislativi" pubblicato nella GU Serie Generale n.149 del 28-06-2023.
Il provvedimento prevede in particolare, anche per il terzo trimestre 2023:
- la riduzione dell’Iva al 5% sulle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali
- l’azzeramento degli oneri di sistema per il settore del gas e
- l’aliquota Iva ridotta al 5% per il teleriscaldamento e per l’energia prodotta con il gas metano.
Inoltre, viene prorogato il rafforzamento del bonus sociale che riduce i costi di luce e gas per le famiglie meno abbienti, con Isee fino a 15mila euro, sempre fino al 30 settembre 2023
Confermato invece fino al 31 dicembre 2023 l'innalzamento della soglia Isee per l'accesso al bonus sociale da parte delle famiglie numerose (con almeno 4 figli) che dal 1 aprile scorso è passata da 20 a 30 mila euro.
Il provvedimento stanzia a questi fini complessivamente circa 800 milioni di euro.
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DEF 2023: la politica economica e di bilancio approvata dal Governo
Con un comunicato stampa dell'11 aprile il Governo informa della approvazione da parte del Consiglio dei ministri n 28, del Documento di economia e finanza (DEF) 2023, previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196).
Viene sinteticamente specificato che il Documento delinea i tre principali obiettivi programmatici della politica economica e di bilancio del Governo per il medio termine:
- la rinuncia graduale ad alcune delle misure straordinarie di politica fiscale attuate negli scorsi tre anni e l’individuazione di nuovi interventi a sostegno dei soggetti più vulnerabili e per il rilancio dell’economia;
- la riduzione graduale, ma in misura sostenuta nel tempo, del deficit e del debito della pubblica amministrazione in rapporto al prodotto interno lordo (PIL). Il Governo conferma gli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL già dichiarati a novembre nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB), ossia 4,5 per cento quest’anno, 3,7 per cento nel 2024 e 3,0 per cento nel 2025. L’obiettivo per il 2026 viene posto pari al 2,5 per cento;
- il sostegno alla ripresa dell’economia italiana, volto a conseguire tassi di crescita del PIL e del benessere economico dei cittadini più elevati di quelli registrati nei due decenni scorsi.
Leggi anche: Cuneo fiscale: importi sconto 2023 e novità in arrivo
Viene specificato che il Governo nel breve termine opererà per sostenere la ripartenza della crescita segnalata dagli ultimi dati, nonché per il contenimento dell’inflazione.
Il mantenimento dell’obiettivo di deficit esistente (4,5 per cento) permetterà di introdurre, con un provvedimento di prossima adozione, un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi di oltre 3 miliardi a valere sul periodo maggio-dicembre di quest’anno.
Ciò sosterrà il potere d’acquisto delle famiglie e contribuirà alla moderazione della crescita salariale.
Anche per il 2024, le proiezioni di finanza pubblica mostrano che, dato un deficit tendenziale del 3,5 per cento, il mantenimento dell’obiettivo del 3,7 per cento del PIL creerà uno “spazio di bilancio” di circa 0,2 punti di PIL, che sarà destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, al finanziamento delle cosiddette ‘politiche invariate’ a partire dal 2024 e alla continuazione del taglio della pressione fiscale nel 2025-2026, e concorrerà a una significativa revisione della spesa pubblica e a una maggiore intesa tra fisco e contribuente.
In tale contesto, le previsioni di crescita del PIL del DEF sono le più prudenti, intente all’elaborazione di proiezioni di bilancio ispirate a cautela e affidabilità.
Nello scenario tendenziale a legislazione vigente, il PIL è previsto crescere in termini reali dello 0,9 per cento nel 2023 – dato rivisto al rialzo in confronto al Documento programmatico di bilancio (DPB) di novembre, in cui la crescita del 2023 era cifrata in uno 0,6 per cento – e quindi all’1,4 per cento nel 2024, all’1,3 per cento nel 2025 e all’1,1 per cento nel 2026.
Grazie alle nuove misure fiscali per il 2023 e 2024 delineate, la crescita del PIL nello scenario programmatico è prevista pari all’1,0 per cento quest’anno e all’1,5 per cento nel 2024.
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Bonus bollette e riscaldamento: ecco le novità del decreto Energia
Il nuovo decreto legge con misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese in materia di:
- bollette energia elettrica e gas naturale,
- salute e
- adempimenti fiscali
è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (dl 34-2023) con alcune importanti novità rispetto alla bozza iniziale. Qui il testo.
Vediamo in sintesi le novità per le bollette e agevolazioni per famiglie che comprendono un rafforzamento del bonus sociale in particolare per le famiglie numerose e il nuovo Bonus riscaldamento, per tutti senza soglie ISEE per il prossimo inverno. Ecco i dettagli.
Bonus bollette famiglie
- All'art 1 si prevede che per il secondo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale per le famiglie economicamente svantaggiate (fruitori del cd Bonus sociale) saranno rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con un risparmio che si dovrebbe attestare oltre il 55% rispetto al 2022.Il prezzo finale sarà di 23,75 centesimi di euro per kilowattora rispetto ai precedenti 53,11 cent.
- Con l'art. 2 del decreto si riducono al 5% l'IVA e si annullano gli oneri generali di sistema sulle forniture di gas , sempre per il secondo trimestre dell'anno 2023. Niente rinnovo invece per l'azzeramento degli oneri di sistema per l'energia elettrica, dato il calo del prezzo della componente energia. Questo aspetto riguarda tutti i clienti residenti.
- Inoltre si innalza a 30mila euro la soglia ISEE per fruire del Bonus sociale bollette riservato alle famiglie numerose (4 o piu figli) previsto dall'articolo 3, comma9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
Bonus riscaldamento 2023
L'art 3 del decreto energia istituisce un nuovo bonus : dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti , senza distinzione di reddito, si riconoscerà un contributo mensile (erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche) laddove il prezzo del gas superi specifiche soglie( c. bonus "riscaldamento").
A questo fine il Governo ha stanziato un miliardo di euro
I criteri di assegnazione del contributo saranno definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia nei prossimi mesi.
Su questa base l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente definirà le modalita' applicative e l'importo dei contributi, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle diverse zone climatiche.
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Decreto Carburanti: sanzioni fino a 2.000 euro per chi non espone i prezzi
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, la Legge n 23 del 10 marzo 2023 di conversione del Decreto legge del 14.01.2023 n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico".
Attenzione al fatto che, la legge in oggetto entra in vigore il 16 marzo.
Decreto Carburanti: le sanzioni per chi non espone i prezzi
In merito ai prezzi dei carburanti il decreto reca norme per scongiurare speculazioni e aumenti indiscriminati nei prezzi dei carburanti.
In particolare, si prevede che:
- al fine di garantire un'adeguata diffusione presso l'utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppa e rende disponibile gratuitamente, mediante un soggetto in house ovvero sulla base di convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza, un'applicazione informatica, fruibile per mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi dei carburanti, nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, a disposizione degli utenti;
- in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, come specificati dal decreto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata. Ricordiamo che, ai sensi dell'art 1 comma 3 gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento definiti
- ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell' arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da uno a trenta giorni;
- la sanzione si applica, con i medesimi importi e modalità anche in caso di violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio;
- l'accertamento delle violazioni è effettuato dal Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del made in Italy e pubblicati nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero.
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Decreto carburanti 2023 convertito in legge: ecco il testo coordinato in pdf
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, la legge del 10 marzo 2023 n. 23 di conversione del decreto legge del 14.01.2023 n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico".
La legge entra in vigore il 16 marzo, giorno successivo alla sua pubblicazione in GU.
Scarica il testo del decreto n. 5/2023 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, stampate con caratteri corsivi.
Il testo prevede misure di controllo sui prezzi finali dei carburanti per autotrazione e una nuova detassazione fino a 200 euro sui buoni acquisto di carburante per i lavoratori dipendenti.
Viene inoltre rifinanziato il fondo per il bonus trasporti da 60 euro per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale.
Più in particolare:
- il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.
- La modalità delle comunicazione del prezzo di vendita praticato da parte degli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile, da effettuarsi al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza di variazioni, nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
- le sanzioni amministrative in caso di violazione, da parte degli esercenti, degli obblighi di comunicazione e pubblicità dei prezzi, variano con importi da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell’esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata. Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro
volte, anche non consecutive, nell’arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo da uno a trenta giorni. La sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e modalità, anche in caso di violazione dell’obbligo di esposizione del prezzo medio. - viene istituita una Commissione di allerta rapida per la sorveglianza dei prezzi finalizzata ad analizzare – nel confronto con le parti – le ragioni dei turbamenti e definire le iniziative di intervento urgenti.
- al fine di mitigare l'impatto dei caro energia sui costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 per il riconoscimento di buoni per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale con valore massimo di 60 euro.
- in presenza di un aumento eventuale del prezzo del greggio e quindi del relativo incremento dell’IVA in un quadrimestre di riferimento, il maggiore introito incassato in termini di imposta dallo Stato potrà essere utilizzato per finanziare riduzioni del prezzo finale alla pompa.
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Crediti d’imposta energia e gas imprese: si aggiunge il bonus per dicembre
Pubblicato in GU n. 270 del 18 novembre il DL n 176 noto come Decreto Aiuti quater con novità in tema di bonus energia e gas per le imprese.
In particolare, tra le altre novità per le imprese, l'art. 1 Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022 sostanzialmente estende anche al mese di dicembre quanto previsto dal dl 144/2022 per ottobre e novembre.
Inoltre, l'utilizzo in compensazione in F24 crediti maturati per l'ultimo trimestre 2022 è previsto fino al 30 giugno 2023.
Nel dettaglio, il comma 1 dell'art 1 del DL Aiuti quater prevede che anche per dicembre si applicheranno le misure dei crediti energia e gas previste per ottobre e novembre:
- 40% relativamente al costo dell’energia elettrica per le imprese energivore;
- 30% per il costo dell’energia delle imprese non energivore;
- 40% per il gas delle imprese gasivore
- 40% per le imprese non gasivore.
Per i dettagli sulle misure previste dal DL n 144/2022 leggi Crediti di imposta energia e gas 2022: aumentati gli importi
Inoltre il comma 3 dell'art 1 allunga il periodo di tempo a disposizione delle imprese per utilizzare in compensazione i crediti di imposta. Cio vale, tanto per i crediti che matureranno sulle spese di dicembre 2022, quanto per quelli già previsti dal decreto 144/2022 per i mesi di ottobre e novembre, e in particolare viene fissato al 30 giugno 2023 il termine entro il quale poter utilizzare. Il DL 144/2022 attualemente in vigore prevedeva un utilizzo entro il 31 marzo 2023.
In merito alla cessione degli stessi crediti d'imposta il comma 4 dell'art 1 del DL Aiuti quater prevede che il cedente dovrà richiedere il visto di conformità ed effettuare la comunicazione telematica alle Entrate.
Viene specificato che la modulistica per comunicare la cessione e i termini per effettuarla dovranno essere stabiliti da un nuovo provvedimento delle Entrate che aggiornerà quello già in vigore. L’utilizzo di tutti i crediti da parte del cessionario potrà avvenire entro il 30 giugno 2023.
Infine, entro il 16 marzo 2023, le imprese che usufruiscono dei crediti d’imposta relativi al mese di dicembre 2022 devono trasmettere all’Agenzia, a pena di decadenza dal diritto di utilizzo del credito residuo, una comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.
Le entrate provvederanno a stabilre contenuto e modalità di presentazione della comunicazione che sostituisce quella prevista per i crediti relativi al terzo trimestre 2022 fissata al 16 febbraio 2023 dal comma 8 dell’articolo 1 del Dl 144/2022, ora abrogato.
ATTENZIONE
La conversione del decreto aiuti quater GU n 13 del 17 gennaio 2023 (Legge n. 6/2023 del decreto Aiuti quater n. 176/2022) prevede una proproga al 30 settembre 2023 per l'utilizzo dei crediti di imposta energia e gas per gli importi spettanti relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Per i dettagli leggi: Crediti d'imposta energia e gas: codici tributo per i beneficiari e termini di utilizzo