• Riforme del Governo Meloni

    Decreto Omnibus 2024 e Consiglio dei ministri del 7 agosto

    Il 7 agosto 2024 si è tenuto il Consiglio dei Ministri per l’approvazione del decreto-legge che introduce misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. Stiamo parlando del cosiddetto Decreto Omnibus. Da una bozza circolata, il provvedimento è suddiviso in sei Titoli: disposizioni fiscali, disposizioni in materia di proroghe di termini normativi, misure di carattere economico, misure in favore degli enti territoriali, misure in materia di personale, disposizioni finali.

    Al termine della riunione del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, i Ministri Raffaele Fitto (Affari europei, Politiche di coesione e PNRR), Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze), Anna Maria Bernini (Università e Ricerca), Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente e Sicurezza energetica) e il Viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, hanno illustrato in conferenza stampa i provvedimenti adottati.

    “C’è l’indicazione della nuova Ragioniera Generale dello Stato nella persona di Daria Perrotta”. La prima donna che assurge a questa carica.

    Da conferenza stampa, in merito alle tasse extraprofitti banche: “non ci saranno tasse sugli extraprofitti, le tasse sui profitti però si” –  Giorgetti.

    Per quanto riguarda le concessioni balneari “c’è un confronto sul parere motivato della commissione europea che va avanti, con le sue complessità” Raffaele Fitto ministro per gli affari europei, il Sud, la Coesione e il Pnrr.

    In materia fiscale sono previste alcune proroghe.

    • I termini per la rottamazione del magazzino per i soggetti Isa che vogliono regolarizzare le difformità sono prorogati al 30.09.
    • Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e delle partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati, dal 30 giugno al 30 novembre.
    • Proroga dei termini per l’adeguamento del capitale sociale per soggetti iscritti all’albo accertamento e riscossione entrate enti locali.

    Il ministro Leo annuncia l’approvazione in via definitiva di due decreti legislativi di attuazione della riforma fiscale e arrivano così a 13 i decreti legislativi approvati. La logica generale è stata quella di creare in via preventiva un dialogo tra contribuente e Fisco senza abbassare la guardia nei confronti di chi commette frodi fiscali. 

    I decreti legislativi approvati oggi riguardano il comparto delle imposte indirette diverse dall’IVA e quello delle dogane.

    Per  il primo punto, imposte indirette diverse dall'IVA, si lavora sul versante delle donazioni e successioni, è stato disciplinato in modo organico il Trust; sono stati disciplinati i trasferimenti d’azienda e di partecipazione; altre novità anche per l’imposta di registro e l’imposta di bollo (introdotta una dichiarazione integrativa per correggere errori o omissioni).

    Per le dogane è prevista una rivoluzione perché il testo unico è stato portato a 120 articoli da oltre 300 originari; è stato anche rivisto l’istituto del contrabbando per contrastare frodi e tutelare i contribuenti.

    Inoltre c’è un decreto legislativo che dà attuazione a due direttive comunitarie. Si tratta di una prima lettura che quindi affronterà il suo iter parlamentare. La prima direttiva riguarda il regime speciale per le piccole imprese. Laddove in altri Paesi c’è un regime forfettario analogo a quello italiano con il tetto di 85.000 euro, si evita che il soggetto debba identificarsi nel paese in cui effettua cessioni o prestazioni. Al tempo stesso il regime forfettario italiano che scade a fine anno, in attuazione di questa direttiva, continuerà in via automatica anche dopo il 31.12.2024 senza chiedere autorizzazione all’Unione europea.

    Inoltre per gli spettacoli resi in modo virtuale, l’IVA sarà assolta nel paese del consumo.

    Di seguito le misure principali come da Comunicato stampa del Cdm 7 agosto 2024 n.91

    Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge omnibus

    Ecco le misure fiscali ed economiche principali del decreto Omnibus:

        Disposizioni in materia di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica –ulteriore autorizzazione di spesa di 1,6 miliardi di euro, per l’anno 2024, da aggiungere agli 1,8 miliardi di euro già stanziati, per il finanziamento del credito d’imposta previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 per le imprese e gli altri operatori economici che effettuino investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica. Per accedere all’agevolazione, gli operatori economici che hanno già presentato la documentazione prevista dovranno inviare, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, all’Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti già indicati. La comunicazione dovrà anche indicare l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e le relative fatture elettroniche.

        Flat tax – Aumento da 100mila a 200mila euro della flat tax per i paperoni che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Si innalza da 100.000 a 200.000 euro annui l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, ai fini dell’articolo 43 del codice civile, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

        Sport – Si prorogano le agevolazioni IVA previste per le associazioni sportive dilettantistiche e si apportano alcuni chiarimenti relativi al regime IVA per l’erogazione di corsi di attività sportiva invernale. Inoltre, si introducono disposizioni volte a sostenere gli operatori del settore sportivo, in particolare in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati fino al 15 novembre 2024.

        Rifinanziamento del FEN – Integrazione fondo delle emergenze nazionali, con 150 milioni per il 2024.

        Investimenti nei paesi esteri – Si rendono esenti da garanzia, a domanda del richiedente, le domande di finanziamento agevolato relative delle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano (articolo 10, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 e fondo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251) presentate fino al 31 dicembre 2025.

        Comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica – Al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività turistico-ricettive connesse allo sci, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all’interno dei comprensori e delle aree della dorsale appenninica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 13.000.000 per l’anno 2024.

        Sostegno alle famiglie che vivono nelle Vele di Scampia. Oltre 3 milioni di euro per il Comune di Napoli da destinare a contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari detentori delle unità immobiliari del complesso edilizio denominato “Le Vele”, Vela celeste B, dell’area di Scampia, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità adottati dalle competenti autorità in conseguenza del crollo verificatosi il 22 luglio 2024.

        Scuola – Si estende anche per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024-2025 la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

        Università – Si mettono a disposizione delle attività di ricerca 50 milioni di euro del fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali.

        Collegi di merito – Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati è incrementato, per l’anno 2024, di 1 milione di euro.

        Attività culturali – Al fine di celebrare la storia, la cultura e l’arte della città di Napoli e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico italiano nella ricorrenza del venticinquesimo centenario della fondazione dell’antica Neapolis (21 dicembre dell’anno 475 a.C.), è istituito il Comitato nazionale “Neapolis 2500”. Al Comitato è attribuito un contributo pari a 1 milione di euro per l’anno 2024. Al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell’ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025 è stanziato in favore del Comune di Gorizia un contributo pari a 3 milioni di euro per il 2024.

    Riforma fiscale CDM del 7 agosto 2024

    Come da comunicato stampa del Governo, queste le novità sul piano della RIFORMA FISCALE

    Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA (decreto legislativo – esame definitivo)

    Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

    Anche in considerazione dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, rispetto all’approvazione preliminare, il testo riporta delle novità.

    • Tassazione trust – In relazione all’ipotesi in cui il disponente o il trustee versino il tributo al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione (e l’imposta sia quindi determinata con riferimento al valore dei beni al momento del conferimento e al rapporto esistente tra disponente e beneficiano), si prevede l’applicazione dell’aliquota più elevata, senza tener conto delle franchigie, ogni qualvolta “non sia possibile determinare la categoria di beneficiari”. La locuzione “categoria dei beneficiari” intende chiarire che, al momento del conferimento dei beni ovvero dell’apertura della successione, deve risultare individuata la classe di parenti o affini per i quali la tassazione – aliquota e franchigia – è omogenea.
    • Inoltre, si fissa nella misura del 4,5 per cento il saggio degli interessi relativi alle somme dovute dal contribuente in seguito alla rettifica e liquidazione della maggior imposta.
    • Dichiarazione integrativa a favore – Si estende la facoltà di integrare la dichiarazione integrativa a favore del dichiarante, per correggere errori od omissioni, come già previsto per le imposte sui redditi, l’IRAP e l’IVA, anche all’imposta di bollo e all’imposta sostitutiva sulle operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine.
    • Svincolo somme per eredi fino a 26 anni di età – Si prevede che le banche, gli intermediari finanziari e le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell’asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non superiore a 26 anni.
    • Ridefinizione coefficienti rendite vitalizie imposta di registro – Si prevede che anche per le rendite vitalizie soggette all’imposta di registro (oltre che a quelle soggette all’imposta sulle successioni e donazioni), laddove il tasso di interesse legale risulti uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti previsti dal decreto MEF n. 302 del 30 dicembre 2015. Sul testo è stata ottenuta l’intesa in sede di Conferenza unificata.

    Ulteriori provvedimenti approvati in esame definitivo Cdm 7 agosto 2024

    Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, i seguenti provvedimenti.

    1. (Economia e finanze). Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (decreto legislativo – esame definitivo). Il testo ha ottenuto l’intesa in sede di Conferenza unificata e tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.
    2. (Ambiente e sicurezza energetica) Regolamento contenente disposizioni sul personale ispettivo del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo). Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, dal Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari. 
    3. (Difesa) Adeguamento e coordinamento, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettere a) e c), della legge 28 aprile 2022, n. 46, delle disposizioni del decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con il codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo). Il testo tiene conto del parere espresso dal Consiglio di Stato.
    4. (Agricoltura, sovranità alimentare e foreste) Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell’organismo indipendente di valutazione della performance (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo). Il testo tiene conto dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari competenti.

    Energia da fonti rinnovabili Cdm 7 agosto 2024

    Comunicato stampa Cdm n.91 del 7.08.2024

    Disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (decreto legislativo – esame preliminare) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), introduce una nuova disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
    Il testo opera un complessivo riordino della normativa, allo scopo di razionalizzarla e adeguarla al diritto dell’Unione Europea, ridurre gli oneri regolatori, favorire la competitività e agevolare, in particolare, l’avvio delle attività economiche e l’installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico.

    Per effetto delle semplificazioni apportate, si riducono da quattro a tre i regimi amministrativi previsti per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili: 1. attività libera; 2. procedura abilitativa semplificata (PAS); 3. autorizzazione unica.

    1. Attività libera. A differenza del precedente regime (comunicazione relativa alle attività in edilizia libera), non prevede la presentazione di alcuna comunicazione né, per gli interventi oggi soggetti a dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), alcuna forma di dichiarazione.
    2. Procedura abilitativa semplificata (PAS). Nei casi in cui siano necessari atti di assenso rientranti nella competenza comunale, si introduce il silenzio assenso in luogo del silenzio-inadempimento previsto dalla normativa vigente. Per interventi che richiedono l’assenso di amministrazioni diverse da quella procedente, si prevede l’indizione della conferenza di servizi, con alcune deroghe al procedimento vigente. In particolare si prevede che, decorso il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che sia stata comunicata la conclusione negativa della conferenza e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini (che equivale a provvedimento di diniego dell’approvazione del progetto), il titolo abilitativo deve intendersi perfezionato senza prescrizioni. Si prevede in ogni caso la decadenza del titolo per il mancato avvio della realizzazione degli interventi o per la mancata entrata in esercizio dell’impianto entro i termini previsti dal cronoprogramma a corredo del progetto.
    3. Autorizzazione unica. Per gli interventi che rientrano nel regime di autorizzazione unica, si norma il procedimento relativo alla fase successiva alla presentazione dell’istanza, concernente la verifica della completezza della documentazione, e si stabiliscono i termini per eventuali integrazioni. Inoltre, si fissa in centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione il termine di conclusione della conferenza. Tale termine è sospeso per un massimo di 60 giorni in caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o per un massimo di 90 giorni in caso di progetti sottoposti a VIA.

    Ricerca, Ratifiche, Attuazione di norme europee – Cdm 7 agosto 2024

    Comunicato stampa Cdm n.91 del 7.08.2024

    RICERCA: Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca (disegno di legge) Approvata la riforma dei contratti della ricerca. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini, ha approvato un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca. Le norme sono volte a riformare, nell’ambito del percorso universitario e della ricerca, il cosiddetto “pre-ruolo”, ossia quel segmento che intercorre tra il completamento del percorso di formazione superiore e l’avvio dell’attività di ricerca individuale, con l’obiettivo di rendere il sistema di reclutamento maggiormente rispondente alle attuali esigenze del mondo della ricerca.

    RATIFICHE: Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha approvato tre disegni di legge per la ratifica e l’esecuzione di altrettanti provvedimenti internazionali.

    • Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l’Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021 (disegno di legge). Il testo ratifica la Convenzione che istituisce l’Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, organizzazione internazionale governativa che prenderà il posto dell’attuale Associazione internazionale del Segnalamento Marittimo (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities – IALA), organizzazione non governativa istituita nel 1957, competente a migliorare la sicurezza e l’efficienza del trasporto marittimo di merci e passeggeri, cosi come dell’ambiente marino e costiero.
    • Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016 (disegno di legge). L’Accordo di partenariato economico (APE) si inserisce nel quadro delineato dall’Accordo di Cotonou del 2020, che disciplina le relazioni fra l’Unione Europea e 79 Paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), favorendo la cooperazione economica, commerciale e sociale, al fine di eliminare la povertà e contribuire all’integrazione progressiva dei paesi ACP nell’economia mondiale. L’APE interinale consentirà al Ghana, tra l’altro, un accesso privilegiato al mercato europeo, attraverso la progressiva rimozione delle barriere al commercio e il rafforzamento della cooperazione negli scambi commerciali.
    • Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba di Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l’uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024 (disegno di legge). L’Accordo tra Italia ed Egitto in materia di autotrasporto internazionale, ispirato ai principi di sostenibilità ambientale e intermodalità, è finalizzato a regolare e agevolare, tramite un apposito regime autorizzatorio, il trasporto di merci tra i due Paesi mediante veicoli stradali trainati (rimorchi e semirimorchi), utilizzando servizi marittimi “ro-ro” (roll on-roll off) e il transito attraverso i rispettivi territori per raggiungere un altro Paese.

    Per quanto riguarda l’attuazione di norme europee, diamo rilievo a una delle due direttive, in particolare a quella annunciata in conferenza stampa dal Ministro Leo.

    Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto (decreto legislativo – esame preliminare) (Economia e finanze)

    Il testo disciplina il regime di franchigia transfrontaliero IVA applicabile alle piccole imprese che operano in Italia ma con sede in un altro Paese dell’Unione Europea e alle piccole imprese con sede in Italia e che operano in altri Paesi UE. Il regime non è applicabile alle cessioni di mezzi di trasporto. Il regime di franchigia è applicabile ai soggetti il cui volume d’affari annuo non superi i 100.000 euro in ambito UE e il limite di volume d’affari annuo previsto dal Paese in cui si chiede l’applicazione del regime (fissato, per l’Italia in 85.000 euro).

    Inoltre, si modifica il regime IVA in materia di territorialità dell’imposta negli eventi in streaming o altrimenti resi disponibili virtualmente. In particolare, in materia di “principio di territorialità”, si prevede che le attività culturali, artistiche, sportive etc. trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, si considerano effettuate in Italia – e quindi assoggettate a IVA – se il committente non soggetto passivo è domiciliato o residente (senza domicilio all’estero) in Italia, in deroga al principio secondo cui si considera effettuata nel luogo in cui si svolge la manifestazione. Allo stesso modo, ove la presenza agli eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici e simili (fiere, esposizioni, etc.) sia in modalità virtuale, la prestazione di servizi si considera effettuata nel territorio italiano quando il committente soggetto passivo è ivi stabilito.

    Inoltre, è stato approvato, in esame definitivo, il seguente decreto legislativo di attuazione di norme europee. 1. Attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 del parlamento europeo e del consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (decreto legislativo – esame definitivo) (Economia e finanze).

  • Riforme del Governo Meloni

    Uso del contante 2024: invariata la soglia di 5.000 euro. In arrivo soglia UE

    La legge di bilancio 2024 in vigore dal 1 gennaio non ha previsto novità per la soglia di utilizzo della moneta contante, resta pertanto in vigore l'ultima modifica normativa, ossia quella introdotta con la legge di bilancio 2023 che innalzava tale limite a 5000 a partire dal 1 gennaio 2023.

    Prima di dettagliare la norma riguardante l'uso del contante è importante segnalare che in data 18 gennaio è stato raggiunto un primo accordo tra il Consiglio e il Parlamento UE per un nuovo pacchetto comunitario sull'antiriciclaggio.

    Tra le altre novità in arrivo, vi è l’individuazione di una soglia unionale di 10.000 euro, con la possibilità per i singoli Stati membri di imporre un limite inferiore.

    Vi sarà un controllo obbligatorio anche sulle transazioni occasionali in contanti  tra i 3.000 e i 10.000 euro, con l’identificazione del disponente.

    Uso del contante: soglia a 5.000 euro per il 2024

    Per il 2024 resta in vigore quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023 in merito alla soglia dell'uso del contante.

    Ricordiamo che l'art 49 del decreto legislativo n 231/2007 ai commi 1, 2, 3  recita come segue.

    È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. 

    Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. 

    A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. 

    La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.

    Per il servizio di rimessa di denaro ((di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)), la soglia è di 1.000 euro.

    Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia è di 3.000 euro.

    La novità introdotta della legge di bilancio 2023, rimasta invariata nel 2024, va a modificare tale articolo al comma 3-bis stabilendo che a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. 

    A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 5.000 euro.

  • Riforme del Governo Meloni

    Imprese alluvionate: gli aiuti attivi per cui presentare domanda

    Dal 20 ottobre è possibile prensentare domanda sulla piattaforma del Ministero del Turismo per gli aiuti alle imprese alluvionate. Inoltre dal 21 novembre le imprese esprtatrici delle stesse  zone possono chiedere gli aiuti di SIMEST.

    Prima di vedere dettagli, ricordiamo che dal 1 agosto è vigore la Legge n 100/2023 di conversione del Decreto Alluvione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2023, la legge n. 100/2023 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°maggio 2023.

    Decreto Alluvione Emilia: sospensioni per il Fisco

    Le misure di sospensione termini:

    • la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio. La sospensione vale per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi,
    • il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l’ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del bonus 110%.

    Leggi anche:

    Decreto Alluvione Emilia: fondo garanzia PMI

    A decorrere dal 2 giugno e fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  è concessa, in favore delle imprese localizzate nei territori indicati nell'Allegato 1 a titolo gratuito e fino alla misura:

    a)  nel  caso di  garanzia  diretta,  dell'80 per cento dell'operazione finanziaria. Tale percentuale e' elevabile fino al 90 per cento, in conformita' a  quanto  previsto  dal  regime  di  aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure  di  aiuto  di Stato  a  sostegno  dell'economia  a   seguito dell'aggressione  della  Russia  contro l'Ucraina»  di  cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03;

    b) nel caso di riassicurazione, del  90  per  cento  dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di  primo livello. Tale percentuale e' elevabile fino al 100 per cento, in conformita' a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi  del  «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure  di  aiuto  di  Stato  a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del  90  per cento e che prevedano il pagamento  di  un  premio  che  tiene  conto esclusivamente dei costi amministrativi.

    Attenzione al fatto che, in data 8 giugno, è stata pubblicata la Circolare n 11 di Mediocredito con la quale si prevede che a partire dall’8 giugno 2023, è possibile presentare le richieste di garanzia al Fondo ai sensi dell’art. 9 del Decreto – Legge 1° giugno 2023, n.61, pubblicato nella G.U. n.127 del 1° giugno 2023, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” (di seguito “DL Alluvione Emilia-Romagna”).

    Accedi da qui al sito dI mediocredito.

    Decreto Alluvione Emilia: aiuti imprese esportatrici

    Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, per i  quali è stato  dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, la Societa' italiana per  le imprese all'estero SIMEST S.p.A.  è autorizzata,  a  decorrere dal 2 giugno e  nel  rispetto del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17  giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei  limiti  della  quota  dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica.

    I contributi non concorrono alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai fini dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  e  non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
    All'attuazione si provvede a valere  sulle giacenze, nel limite massimo di 300 milioni di  euro, del conto di tesoreria intestato a SIMEST.

    Leggi anche: Agevolazioni per imprese esportatrici: domande per gli alluvionati dal 21.11

    Decreto Alluvione Emilia: sospensione termini per le imprese

    Per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio  2023, avevano la sede operativa nei  territori  indicati  nell'allegato  1, sono sospesi dal 1° maggio 2023 e  sino  al  30  giugno  2023,  senza applicazione di sanzioni e interessi:

    a) i versamenti riferiti al diritto annuale di  cui  all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580

    b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il  30 giugno 2023;

    c) il pagamento delle rate  dei  mutui  e  dei  finanziamenti  di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni  di  credito  agrario di esercizio e di miglioramento e di credito  ordinario,  erogati  dalle banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo  di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni  per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili,  anche  parzialmente,  ovvero  beni  immobili  strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale,  agricola  o professionale svolta nei medesimi edifici. 

    La sospensione si  applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di  locazione  finanziaria aventi  per  oggetto   beni   mobili   strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

    Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese sono  da  considerarsi  causa  di  forza  maggiore anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria  e  delle  segnalazioni  delle  banche  alla Centrale dei rischi.

    Per le societa' e le imprese aventi sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 1° maggio  2023 e fino al 31 luglio 2023, tutti i termini per i relativi  adempimenti amministrativi e il pagamento  delle  conseguenti  sanzioni  previste dalla vigente normativa.

    I versamenti sospesi ai sensi del comma 1,  lettera  a),  e  del comma 3 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.

    Decreto Alluvione Emilia: misure per il turismo

    Con avviso del 20 ottobre il Turismo informa del fatto che, ai sensi del Decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, prot. n. 19403/23 del 15 settembre 2023, recante Disposizioni applicative concernenti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse stanziate sul fondo destinato alle imprese esercenti attività turistiche e ricettive, nonché di ristorazione, situate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, è possibile presentare le domande a partire dalle ore 15:00 di venerdì 20 ottobre 2023.

    Le domande possono essere presentate fino alle ore 18:00 di lunedì 6 novembre 2023, utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica, accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile al seguente link: istanze.ministeroturismo.gov.it.

    Ricordiamo che al fine di assicurare la ripresa delle attivita' produttive e di garantire il ristoro  dei  danni  subiti  dagli operatori  economici aventi  sede  operativa  nei  territori  interessati   dagli   eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio  2023, di e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per  l'anno  2023,  da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno  delle attivita' turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici,  gli stabilimenti termali e balneari,  i  parchi  tematici,  i  parchi  di divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonche'  della ristorazione e  del  trasporto 

    di  viaggiatori  effettuato  mediante noleggio di autobus con conducente.

    Decreto Alluvione Emilia: aiuti alle imprese agricole

    Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice  civile, ivi comprese le cooperative che svolgono  l'attivita'  di  produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o  nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le regioni interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio  2023, che hanno subito danni eccezionali a seguito dei  predetti  eventi  e che, al verificarsi dell'evento, non  beneficiavano  della  copertura recata da polizze assicurative a copertura del rischio alluvione alle produzioni agricole e del rischio piogge alluvionali  alle  strutture aziendali, possono accedere agli interventi previsti per favorire  la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui  all'articolo  5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in  deroga  alle disposizioni  di  cui  al comma  4  del  medesimo  articolo  5  e  a complemento degli aiuti erogati dal Fondo mutualistico nazionale  per la copertura dei danni catastrofali  meteoclimatici  alle  produzioni agricole causati da alluvione,  gelo  o  brina  e  siccita', di cui all'articolo 1, commi da 515 a 518, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
    Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e  alle infrastrutture interaziendali sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti. Le domande di  aiuto per i danni alle  produzioni  agricole  sono  trasmesse  al  soggetto gestore del Fondo con  le  stesse  modalita' stabilite dal regolamento di funzionamento dello  stesso  Fondo,  che provvede al ricevimento,  all'istruttoria  e   all'erogazione   del relativo aiuto nel limite della disponibilita'

    Al fine di consentire la concessione degli  aiuti  alle  imprese agricole che hanno subito danni dalla siccita' verificatasi nel corso dell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022, entro la scadenza del 30 giugno 2023  stabilita  dal regime di aiuto di  cui  all'articolo  25  del  regolamento  (UE)  n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, nell'ambito del quale sono state attivate le provvidenze, in deroga  alle  disposizioni  di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, la ripartizione delle somme disponibili tra  le  regioni  e  province autonome di Trento e di Bolzano e' effettuata, entro  il  termine  di dieci giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto, con  decreto  del   Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita' alimentare e delle foreste.

    La ripartizione di cui  al  comma  6  e'  effettuata  secondo  i seguenti criteri

    • a) il 40 per cento della dotazione,  sulla  base  del  fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite;
    • b) il restante 60 per cento, tra le  regioni  per  le  quali  nel corso del 2022 e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato.

    Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella misura  di  10 milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni  di  euro  per  l'anno 2024 e di 35  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  e'  destinato  a sostenere gli investimenti e i progetti  di  innovazione  di  cui  al medesimo comma 428 realizzati da imprese  dei  settori dell'agricoltura, della zootecnia, della  pesca  e  dell'acquacoltura con sede operativa nei territori  colpiti  dagli  eccezionali  eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del  25  maggio  2023.  I criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  di  tali  interventi  sono stabiliti con il decreto di cui  all'articolo  1,  comma  430,  della legge n. 197 del 2022.

    Di seguito la sintesi delle altre misure come indicata nel comunicato stampa del governo diffuso all'atto della approvazione del decreto in oggetto.

    Decreto Alluvione Emilia: sospensioni processi e concorsi

    Inoltre, si prevede:

    • il rinvio fino al 31 luglio 2023 delle udienze dei procedimenti civili e penali e la sospensione dei termini processuali e dei giudizi civili e penali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall' evento alluvionale;
    • la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto luglio 2023, dei termini nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari;
    • la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini dei procedimenti amministrativi;
    • la possibilità di accedere ad apposite prove di recupero dei concorsi per i residenti nelle zone alluvionate;
    • l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile.
    Allegati:
  • Riforme del Governo Meloni

    Fine reddito cittadinanza, avvisi in arrivo: cosa fare

    Come noto ormai a tutti il 2023 è l'anno dell'addio al Reddito di cittadinanza. 

     La legge di bilancio 2023 n. 197 2022, ha anzi stabilito che già dal 1° agosto 2023 alcuni nuclei familiari cessino di percepire il contributo economico RDC.  

    La platea delle famiglie considerate bisognose di sostegno economico viene divisa infatti dalla legge 197 2022 in due tipologie:

    1. famiglie con componenti  disabili o minori o over 60,  con ISEE fino a 9360 euro annui 
    2. famiglie composte solo da soggetti "occupabili" che possono lavorare  (tra i 18 e i 59 anni ) con  ISEE fino a 6000 euro annui.

     Il decreto legge 48 2023 detto Decreto Lavoro ha precisato a quale tipo di misura queste due categorie  avranno diritto :

    • Per le prime nulla cambia fino a fine anno , il RDC cessa il 31 dicembre  e dal 1 gennaio 2024 potranno fare richiesta di Assegno di inclusione  ADI  (art 1 dl 48 2023) di durata 18 mesi,  rinnovabili; (Leggi per  approfondire Assegno di inclusione  2024  ecco le regole)
    • per le seconde  il 31 luglio  2023 il RDC cessa e,  se non già prese in carico  dai servizi sociali in percorsi di formazione o orientamento, dovranno richiedere il Supporto formazione e lavoro (art 12 DL 48 2023) con durata massima 12 mesi . 

    Con il messaggio  2835  del 31 luglio 2023 l'INPS  ha fornito ulteriori precisazioni  sul regime transitorio e in  particolare sulla comunicazione via SMS giunta ai nuclei che perdono il RDC e non hanno diritto all'assegno di inClusione ADI

    Il 25 agosto è stato pubblicato un nuovo avviso che riassume la procedura in particolare per i disoccupati che non sono stati presi in carico dai servizi sociali dei Comuni  (v. ultimo paragrafo)

    Di seguito tutti i dettagli e le istruzioni

    Supporto formazione e lavoro: gli obblighi, come funziona

    L'art 12 del dl Lavoro nell’ottica di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione,  istituisce il  Supporto per la formazione e il lavoro, in particolare per i soggetti che non sono in possesso di istruzione scolastica o formazione professionale, e per questo risultano difficilmente occupabili.

     Il servizio, prevede la partecipazione da settembre 2023 a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro.

    Da notare  tra i progetti che possono essere proposti rientra il servizio civile universale, e i progetti utili alla collettività predisposti dai Comuni.

    Il Supporto per la formazione e il lavoro sarà utilizzabile:

    •  dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell’ISEE familiare non superiore a euro 6.000 annui
    • dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di Inclusione   ma NON calcolati nella scala di equivalenza e  NON sottoposti agli obblighi di avvio al lavoro ( disabili , caregivers,  soggetti con malattie oncologiche, su base volontaria).

    OBBLIGHI

    Il richiedente viene  convocato presso il Centro per l'impiego  per la stipula del patto di servizio personalizzato che prevede di

    •  rivolgersi almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione
    •  l’adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL).
    • iscriversi alla nuova piattaforma SIISL  dove potrà ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. 
    • Coloro che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico minimo devono frequentare gli appositi corsi di formazione per adulti.

    CONTRIBUTO  ECONOMICO 

    Per chi partecipa ai programmi formativi o  a progetti utili alla collettività, è previsto il beneficio economico di 350 euro per un massimo di dodici mensilità, 

    Ogni 90 giorni l'interessato deve  confermare, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione alle attività formative o lavorative  In mancanza di conferma il  contributo viene  sospeso.

    Si attende un  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 85 2023 (avvenuta il 3 luglio 2023),  con cui saranno stabilite  modalità di accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza.

    Fine Reddito cittadinanza: esempi di casi particolari

     Come detto i percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza   che rientrano nella prima categoria di nuclei con soggetti  disabili, anziani o minori ,  continueranno a ricevere le somme spettanti  non oltre il 31 dicembre 2023 mentre dal 1 gennaio 2024 rientreranno nel campo di applicazione dell'Assegno di inclusione .

    ATTENZIONE la fruizione è comunque condizionata al fatto che  i componenti del nucleo tra i 18 e i 59 anni siano inseriti nei percorsi di formazione  e lavoro o di  completamento dell'istruzione obbligatoria

    Per i nuclei familiari che non hanno i suddetti  requisiti  il RDC scade a fine luglio  2023, con l'ultima mensilità, anche nel caso non sia stato concluso il periodo massimo di 18 mesi previsto dal decreto 4/2019.

    Nella circolare 61 del 12 luglio 2023 INPS ha fornito alcune specifiche indicazioni  sul termine finale di fruizione del Reddito di cittadinanza

    ESEMPIO 1: nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2022 il nucleo  familiare non soggetto alla riduzione del RDC  abbia percepito il Reddito di cittadinanza per due mesi, dal 1° gennaio 2023 percepirà la prestazione per ulteriori 12 mesi fino al 31 dicembre 2023.

    Invece per i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza a cui si applica la predetta riduzione del periodo massimo di fruizione del beneficio, introdotta dalla legge di Bilancio 2023, e che risultino percettori della misura alla data del 31 dicembre 2022, per l’anno 2023, l’erogazione della misura non potrà eccedere complessivamente la durata massima di sette mensilità.  

    ESEMPIO 2: nel caso in cui il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità  abbia percepito, fino al 31 dicembre 2022, due mensilità, dal 1° gennaio 2023 potrà percepire ulteriori sette mensilità e non potrà presentare una nuova domanda.

     ESEMPIO 3: qualora il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità abbia percepito, fino al 31 dicembre 2022, quattordici mensilità del Reddito di cittadinanza, dal 1° gennaio 2023 potrà percepire le ulteriori quattro mensilità; dopo un mese di sospensione potrà presentare una nuova domanda per la quale la misura potrà essere riconosciuta pertre mensilità.

     ESEMPIO 4: qualora il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità del periodo massimo di fruizione della misura abbia fruito del Reddito di cittadinanza fino a ottobre 2022 per sette mensilità e la fruizione sia stata sospesa per due mensilità per ulteriori accertamenti, nel caso, a seguito dell’esito positivo delle suddette verifiche, i pagamenti riprendano da gennaio 2023, verranno corrisposte due mensilità relative al 2022 e ulteriori sette mensilità per il 2023. 

    Fine Reddito e Assegno di inclusione: le sanzioni

     Fino alla data di entrata in vigore dell'atteso  decreto   attuativo  l’inosservanza delle  norme comporta   l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa sul Reddito di cittadinanza.

    Il decreto Lavoro  48 2023 prevede da quella data  l’inasprimento delle sanzioni  e in particolare:

    • in caso di dichiarazioni false  nella richiesta   di Assegno di Inclusione:   reclusione da 2 a 6 anni. 
    • In caso di mancata comunicazione di eventuali variazioni del reddito o del patrimonio:   reclusione da 1 a 3 anni.

    Fine del RDC : Avvisi , nuove istruzioni e videoguida

    Nel messaggio 2835 INPS  spiega che date la previsioni del Decreto lavoro l’Istituto ha provveduto a darne notizia, da ultimo, al momento del completamento della fruizione delle sette mensilità di un primo gruppo di percettori del Reddito di cittadinanza, con un SMS che informava della sospensione, e non della cessazione,  in attesa dell’eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali. Il messaggio 'SMS  non riguardava pertanto:

    1.  i nuclei familiari i cui componenti sono stati avviati ai centri per l’impiego e per i quali non è risultato necessario il rinvio ai servizi sociali
    2. i nuclei che entro il 31 ottobre potranno ricevere comunicazioni dai servizi sociali e per i quali la fruizione della misura potrà proseguire, fino al  31 dicembre 2023.

    Inps precisa ora nel comunicato    del 25 agosto 2023 che circa 33mila nuclei familiari stanno ricevendo, tramite sms o email, la comunicazione di aver fruito in questo mese di agosto  della settima mensilità del Reddito di Cittadinanza. Si tratta di famiglie senza minori, disabili o over 60

    Questi  destinatari dal 1° settembre possono presentare la domanda per il Supporto per la Formazione e il Lavoro ed essere  avviati a un percorso di professionalizzazione e di inserimento lavorativo durante il quale, per complessivi 12 mesi, potranno ricevere uil contributo di 350 euro mensili.

     In sintesi, per accedere al Supporto per la Formazione e il lavoro, è necessario:

    1. presentare domanda all'inps seguendo le istruzioni che saranno fornite a breve 
    2. firmare  il Patto di attivazione digitale (PAD) sulla piattaforma SIISL
    3. contattare almeno tre agenzie per il lavoro;
    4. firmare anche  il Patto di servizio personalizzato;
    5.  frequentare le iniziative di attivazione al lavoro  indicate nel Patto di servizio.

    E' disponibile una video guida ufficiale INPS  che illustra tutti i passaggi 

    Si ricorda ancora che coloro che  che sono stati già avviati ai Centri per l’impiego e siano già inseriti nei programmi nazionali per la Garanzia occupabilità lavoratori (GOL) o in progetti utili alla collettività  potranno proseguire nel loro percorso, che potrà portare al riconoscimento del  contributo SFL 

  • Riforme del Governo Meloni

    Voucher prestazioni occasionali: torna la vendita in Poste e tabaccai

    I voucher per le prestazioni occasionali  (Libretto famiglia) saranno nuovamente acquistabili , oltre che negli uffici postali ,anche dai  rivenditori di articoli di monopolio (Tabaccai)   dove  i lavoratori potranno anche ottenere il pagamento.

     Lo prevede la legge di conversione del  DL Lavoro 48 2023, n. 85 2023,  pubblicata  in Gazzetta Ufficiale  il 3 luglio. 

    La novità si aggiunge a quella relativa all' innalzamento della soglia dei voucher a 15mila euro per le aziende del settore terme, fiere eventi  e parchi divertimento, già presente nel decreto legge del 4 maggio 2023,  DL 48 2023.

    Vediamo  di seguito qualche dettaglio in più .

    Voucher  prestazioni occasionali per  terme, fiere e congressi 

     Si innalza  la soglia prevista per l'utilizzo di prestazioni occasionali  (articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,)  tramite i voucher telematici INPS,  da 10.000 a 15.000 euro  annui per gli utilizzatori che operano nei settori 

    • dei congressi, 
    • delle fiere, 
    • degli eventi, 
    • degli stabilimenti termali e 
    • dei parchi divertimento .

    Inoltre, la misura non è applicabile a tutte le azienda ma  solo ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

    Restano fermi i valori soglia per gli altri settori, come modificati dall'Ultima legge di bilancio:

    •  numero  massimo di dipendenti: 10
    • valore complessivo delle prestazioni  annue per un utilizzatore.

    Inoltre, ciascun utilizzatore  potrà acquistare 

    •  sulla  piattaforma informatica INPS oppure
    •  presso gli uffici postali e presso 
    •  le rivendite di  generi di monopolio , 

    il libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia”.

    Allo stesso modo i prestatori di lavoro potranno ottenere il pagamento delle prestazioni lavorative effettuate, "decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile a fronte della presentazione  di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla  piattaforma informatica INPS." 

    Si attendono in merito ovviamente le indicazioni INPS in particolare sull'implementazione delle procedure presso uffici postali e rivenditori.

  • Riforme del Governo Meloni

    DEF 2023: la politica economica e di bilancio approvata dal Governo

    Con un comunicato stampa dell'11 aprile il Governo informa della approvazione da parte del Consiglio dei ministri n 28, del Documento di economia e finanza (DEF) 2023, previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196).

    Viene sinteticamente specificato che il Documento delinea i tre principali obiettivi programmatici della politica economica e di bilancio del Governo per il medio termine:

    1. la rinuncia graduale ad alcune delle misure straordinarie di politica fiscale attuate negli scorsi tre anni e l’individuazione di nuovi interventi a sostegno dei soggetti più vulnerabili e per il rilancio dell’economia;
    2. la riduzione graduale, ma in misura sostenuta nel tempo, del deficit e del debito della pubblica amministrazione in rapporto al prodotto interno lordo (PIL). Il Governo conferma gli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL già dichiarati a novembre nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB), ossia 4,5 per cento quest’anno, 3,7 per cento nel 2024 e 3,0 per cento nel 2025. L’obiettivo per il 2026 viene posto pari al 2,5 per cento;
    3. il sostegno alla ripresa dell’economia italiana, volto a conseguire tassi di crescita del PIL e del benessere economico dei cittadini più elevati di quelli registrati nei due decenni scorsi.

    Leggi anche: Cuneo fiscale: importi sconto 2023 e novità in arrivo

    Viene specificato che il Governo nel breve termine opererà per sostenere la ripartenza della crescita segnalata dagli ultimi dati, nonché per il contenimento dell’inflazione.

    Il mantenimento dell’obiettivo di deficit esistente (4,5 per cento) permetterà di introdurre, con un provvedimento di prossima adozione, un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi di oltre 3 miliardi a valere sul periodo maggio-dicembre di quest’anno. 

    Ciò sosterrà il potere d’acquisto delle famiglie e contribuirà alla moderazione della crescita salariale. 

    Anche per il 2024, le proiezioni di finanza pubblica mostrano che, dato un deficit tendenziale del 3,5 per cento, il mantenimento dell’obiettivo del 3,7 per cento del PIL creerà uno “spazio di bilancio” di circa 0,2 punti di PIL, che sarà destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, al finanziamento delle cosiddette ‘politiche invariate’ a partire dal 2024 e alla continuazione del taglio della pressione fiscale nel 2025-2026, e concorrerà a una significativa revisione della spesa pubblica e a una maggiore intesa tra fisco e contribuente.

    In tale contesto, le previsioni di crescita del PIL del DEF sono le più prudenti, intente all’elaborazione di proiezioni di bilancio ispirate a cautela e affidabilità. 

    Nello scenario tendenziale a legislazione vigente, il PIL è previsto crescere in termini reali dello 0,9 per cento nel 2023 – dato rivisto al rialzo in confronto al Documento programmatico di bilancio (DPB) di novembre, in cui la crescita del 2023 era cifrata in uno 0,6 per cento – e quindi all’1,4 per cento nel 2024, all’1,3 per cento nel 2025 e all’1,1 per cento nel 2026.

    Grazie alle nuove misure fiscali per il 2023 e 2024 delineate, la crescita del PIL nello scenario programmatico è prevista pari all’1,0 per cento quest’anno e all’1,5 per cento nel 2024.

  • Riforme del Governo Meloni

    Decreto Carburanti: sanzioni fino a 2.000 euro per chi non espone i prezzi

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, la Legge n 23 del 10 marzo 2023 di conversione del Decreto legge del 14.01.2023 n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico". 

    Attenzione al fatto che, la legge in oggetto entra in vigore il 16 marzo.

    Decreto Carburanti: le sanzioni per chi non espone i prezzi

    In merito ai prezzi dei carburanti il decreto reca norme per scongiurare speculazioni e aumenti indiscriminati nei prezzi dei carburanti.

    In particolare, si prevede che:

    • al fine di garantire un'adeguata diffusione presso l'utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppa e rende disponibile gratuitamente, mediante un soggetto in house ovvero sulla base di convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza, un'applicazione informatica, fruibile per mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi dei carburanti, nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, a disposizione degli utenti; 
    • in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, come specificati dal decreto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata. Ricordiamo che, ai sensi dell'art 1 comma 3 gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento definiti 
    • ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell' arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da uno a trenta giorni; 
    • la sanzione si applica, con i medesimi importi e modalità  anche in caso di violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio;
    • l'accertamento delle violazioni è effettuato dal Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del made in Italy e pubblicati nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero.