-
Isopensione: uscita con 7 anni di anticipo fino al 2026
L’articolo 9, comma 5-bis – introdotto al Senato nella legge di conversione del Decreto Milleproroghe N. 198 2022, (QUI IL TESTO COORDINATO) prevede una nuova proroga della possibilità di pensionamento anticipato fino a 7 anni nelle aziende interessate da eccedenze di personale, fino al 2026. Vediamo meglio di cosa si tratta e qual è la novità.
Isopensione 2023: di cosa si tratta
La disciplina della cosiddetta Isopensione è stata introdotta dall’art. 4, c. 1 e 2, della L. 92/2012 , e ha riconosciuto la possibilità ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani cui mancassero al massimo 4 anni al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata (67 anni di età o 41 anni e 10 mesi per la pensione anticipata).
Con tali accordi il datore di lavoro si impegna a versare all'INPS sia le somme per l'assegno sostitutivo della pensione che giunge al lavoratore (assegno di esodo) tramite l'istituto, che per la contribuzione correlata.
Viene così garantita la copertura per tutto il periodo fino al raggiungimento dell'età per la pensione, il cui importo non subisce variazioni negative.
Va tenuto presente inoltre che:
- l'accordo di esodo siglato con le rappresentanze sindacali deve essere anche autorizzato dall'INPS che valuta i requisiti contributivi del dipendente e il requisito dimensionale dell'azienda.
- E' richiesta anche una fidejussione per garantire la solvibilità dell'impegno finanziario verso il lavoratore .
Ancora da sottolineare che l'isopensione:
- non gode della perequazione automatica all'indice ISTAT,
- non spettano i trattamenti di famiglia (ANF),
- non possono essere effettuate trattenute, ad esempio per riscatti e ricongiunzioni o per cessione del quinto .
Milleproroghe: conferma dell'anticipo fino a 7 anni
Il termine di anticipo di 4 anni per l'esodo dei lavoratori era stato portato a 7 anni per il triennio 2018-2020 dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, co. 160, L. 205/2017) e riconfermato fino al 2023 dalla legge di bilancio 2021.
La novità del Milleproroghe 2023 appena convertito in legge conferma ancora fino al 31 dicembre 2026 quindi la possibilità di concordare piani di esodo anticipato a carico dell'azienda per lavoratori distanti 7 anni (invece che 4) dall'età per la pensione INPS .
-
Crediti d’imposta energia e gas imprese: si aggiunge il bonus per dicembre
Pubblicato in GU n. 270 del 18 novembre il DL n 176 noto come Decreto Aiuti quater con novità in tema di bonus energia e gas per le imprese.
In particolare, tra le altre novità per le imprese, l'art. 1 Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022 sostanzialmente estende anche al mese di dicembre quanto previsto dal dl 144/2022 per ottobre e novembre.
Inoltre, l'utilizzo in compensazione in F24 crediti maturati per l'ultimo trimestre 2022 è previsto fino al 30 giugno 2023.
Nel dettaglio, il comma 1 dell'art 1 del DL Aiuti quater prevede che anche per dicembre si applicheranno le misure dei crediti energia e gas previste per ottobre e novembre:
- 40% relativamente al costo dell’energia elettrica per le imprese energivore;
- 30% per il costo dell’energia delle imprese non energivore;
- 40% per il gas delle imprese gasivore
- 40% per le imprese non gasivore.
Per i dettagli sulle misure previste dal DL n 144/2022 leggi Crediti di imposta energia e gas 2022: aumentati gli importi
Inoltre il comma 3 dell'art 1 allunga il periodo di tempo a disposizione delle imprese per utilizzare in compensazione i crediti di imposta. Cio vale, tanto per i crediti che matureranno sulle spese di dicembre 2022, quanto per quelli già previsti dal decreto 144/2022 per i mesi di ottobre e novembre, e in particolare viene fissato al 30 giugno 2023 il termine entro il quale poter utilizzare. Il DL 144/2022 attualemente in vigore prevedeva un utilizzo entro il 31 marzo 2023.
In merito alla cessione degli stessi crediti d'imposta il comma 4 dell'art 1 del DL Aiuti quater prevede che il cedente dovrà richiedere il visto di conformità ed effettuare la comunicazione telematica alle Entrate.
Viene specificato che la modulistica per comunicare la cessione e i termini per effettuarla dovranno essere stabiliti da un nuovo provvedimento delle Entrate che aggiornerà quello già in vigore. L’utilizzo di tutti i crediti da parte del cessionario potrà avvenire entro il 30 giugno 2023.
Infine, entro il 16 marzo 2023, le imprese che usufruiscono dei crediti d’imposta relativi al mese di dicembre 2022 devono trasmettere all’Agenzia, a pena di decadenza dal diritto di utilizzo del credito residuo, una comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.
Le entrate provvederanno a stabilre contenuto e modalità di presentazione della comunicazione che sostituisce quella prevista per i crediti relativi al terzo trimestre 2022 fissata al 16 febbraio 2023 dal comma 8 dell’articolo 1 del Dl 144/2022, ora abrogato.
ATTENZIONE
La conversione del decreto aiuti quater GU n 13 del 17 gennaio 2023 (Legge n. 6/2023 del decreto Aiuti quater n. 176/2022) prevede una proproga al 30 settembre 2023 per l'utilizzo dei crediti di imposta energia e gas per gli importi spettanti relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Per i dettagli leggi: Crediti d'imposta energia e gas: codici tributo per i beneficiari e termini di utilizzo -
Premi produttività 2023, l’imposta scende al 5%
La legge di bilancio 2023 legge 197 2022 prevede alcune misure di riduzione della imposizione fiscale sui redditi da lavoro dipendente ; si tratta in particolare di :
- taglio dell'imposta dal 10 al 5% sui premi di produttività con conferma la previsione del tetto massimo di 3000 euro annui e solo per i lavoratori con reddito fino a 80 mila euro annui
- aumento del taglio del cuneo contributivo fino al 3% per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 25mila euro e
- conferma della riduzione contributiva già in vigore, pari al 2% per i redditi fino a 35mila euro.
Regime fiscale premi di produttività
Ricordiamo brevemente che a norma della Legge 208/2015 il premio è considerato soggetto all’imposta sostitutiva forfettaria e non all'IRPEF, solo se:
- le somme siano erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali , e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
- La corresponsione di tali somme sia legata ad incrementi di produttività misurabili, come previsto dalla procedura di deposito degli accordi;
- Il deposito degli accordi avvenga nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 5 Decreto Ministeriale 25 marzo 2016
Sul tema la Agenzia delle Entrate ha specificato che :
- l'obiettivo fissato per l'erogazione dei premi di produttivita in un gruppo di imprese deve esserre aggiunto in ciascuna , non è sufficiente che sia raggiunto a livello collettivo. Inoltre è sempre necessario l'accordo sindacale nella fissazione degli obiettivi (RIsposta a interpello n. 265 2022)
- La detassazione dei premi di produttività si puo applicare per il periodo dell'anno successivo all'accordo in cui si rilevi l'incremento. (risposta a Interpello 456 2019)
- er godere della detassazione dei premi di produttività è necessario che sia chiaro e misurabile in un periodo definito il miglioramento realizzato in azienda in termini produttivi ,di qualita o innovazione , come definito dalle norme . ( risoluzione 78/E del 19 ottobre 2018.
-
Alluvione Ischia: sospensione versamenti fiscali e contributivi fino al 30.06.2023
Pubblicato in GU n 283 del 3 dicembre 2022 il Decreto Legge n 186 con interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.
Sinteticamente, il testo prevede le prime misure in favore della popolazione dei Comuni di Casamicciola e Lacco Ameno, tra le quali:
- la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari, contributivi o di pagamento delle cartelle di pagamento per i residenti delle zone colpite fino al 30 giugno 2023;
- la sospensione, fino al 31 dicembre 2022, dei termini processuali e dei giudizi civili e penali presso il Tribunale di Ischia o di altri Tribunali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall’evento alluvionale;
- la medesima sospensione, fino al 31 dicembre 2022, per i giudizi amministrativi, contabili, tributari e militari;
- la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione della Sezione distaccata insulare di Ischia, attualmente fissata al 31 dicembre 2022.
In particolare, in merito alla sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi si prevede che:
- nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia
- sono sospesi i termini dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in scadenza dalla medesima data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.
Per il medesimo periodo sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010.
Sono altresì sospesi i termini degli adempimenti tributari, in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023.I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.
I termini di versamento relativi alle ingiunzioni non ancora affidati sospesi riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.
Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il 30 settembre 2023.