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Fine reddito cittadinanza, avvisi in arrivo: cosa fare
Come noto ormai a tutti il 2023 è l'anno dell'addio al Reddito di cittadinanza.
La legge di bilancio 2023 n. 197 2022, ha anzi stabilito che già dal 1° agosto 2023 alcuni nuclei familiari cessino di percepire il contributo economico RDC.
La platea delle famiglie considerate bisognose di sostegno economico viene divisa infatti dalla legge 197 2022 in due tipologie:
- famiglie con componenti disabili o minori o over 60, con ISEE fino a 9360 euro annui
- famiglie composte solo da soggetti "occupabili" che possono lavorare (tra i 18 e i 59 anni ) con ISEE fino a 6000 euro annui.
Il decreto legge 48 2023 detto Decreto Lavoro ha precisato a quale tipo di misura queste due categorie avranno diritto :
- Per le prime nulla cambia fino a fine anno , il RDC cessa il 31 dicembre e dal 1 gennaio 2024 potranno fare richiesta di Assegno di inclusione ADI (art 1 dl 48 2023) di durata 18 mesi, rinnovabili; (Leggi per approfondire Assegno di inclusione 2024 ecco le regole)
- per le seconde il 31 luglio 2023 il RDC cessa e, se non già prese in carico dai servizi sociali in percorsi di formazione o orientamento, dovranno richiedere il Supporto formazione e lavoro (art 12 DL 48 2023) con durata massima 12 mesi .
Con il messaggio 2835 del 31 luglio 2023 l'INPS ha fornito ulteriori precisazioni sul regime transitorio e in particolare sulla comunicazione via SMS giunta ai nuclei che perdono il RDC e non hanno diritto all'assegno di inClusione ADI
Il 25 agosto è stato pubblicato un nuovo avviso che riassume la procedura in particolare per i disoccupati che non sono stati presi in carico dai servizi sociali dei Comuni (v. ultimo paragrafo)
Di seguito tutti i dettagli e le istruzioni
Supporto formazione e lavoro: gli obblighi, come funziona
L'art 12 del dl Lavoro nell’ottica di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione, istituisce il Supporto per la formazione e il lavoro, in particolare per i soggetti che non sono in possesso di istruzione scolastica o formazione professionale, e per questo risultano difficilmente occupabili.
Il servizio, prevede la partecipazione da settembre 2023 a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro.
Da notare tra i progetti che possono essere proposti rientra il servizio civile universale, e i progetti utili alla collettività predisposti dai Comuni.
Il Supporto per la formazione e il lavoro sarà utilizzabile:
- dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell’ISEE familiare non superiore a euro 6.000 annui
- dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di Inclusione ma NON calcolati nella scala di equivalenza e NON sottoposti agli obblighi di avvio al lavoro ( disabili , caregivers, soggetti con malattie oncologiche, su base volontaria).
OBBLIGHI
Il richiedente viene convocato presso il Centro per l'impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato che prevede di
- rivolgersi almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione
- l’adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL).
- iscriversi alla nuova piattaforma SIISL dove potrà ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali.
- Coloro che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico minimo devono frequentare gli appositi corsi di formazione per adulti.
CONTRIBUTO ECONOMICO
Per chi partecipa ai programmi formativi o a progetti utili alla collettività, è previsto il beneficio economico di 350 euro per un massimo di dodici mensilità,
Ogni 90 giorni l'interessato deve confermare, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione alle attività formative o lavorative In mancanza di conferma il contributo viene sospeso.
Si attende un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 85 2023 (avvenuta il 3 luglio 2023), con cui saranno stabilite modalità di accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza.
Fine Reddito cittadinanza: esempi di casi particolari
Come detto i percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza che rientrano nella prima categoria di nuclei con soggetti disabili, anziani o minori , continueranno a ricevere le somme spettanti non oltre il 31 dicembre 2023 mentre dal 1 gennaio 2024 rientreranno nel campo di applicazione dell'Assegno di inclusione .
ATTENZIONE la fruizione è comunque condizionata al fatto che i componenti del nucleo tra i 18 e i 59 anni siano inseriti nei percorsi di formazione e lavoro o di completamento dell'istruzione obbligatoria
Per i nuclei familiari che non hanno i suddetti requisiti il RDC scade a fine luglio 2023, con l'ultima mensilità, anche nel caso non sia stato concluso il periodo massimo di 18 mesi previsto dal decreto 4/2019.
Nella circolare 61 del 12 luglio 2023 INPS ha fornito alcune specifiche indicazioni sul termine finale di fruizione del Reddito di cittadinanza
ESEMPIO 1: nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2022 il nucleo familiare non soggetto alla riduzione del RDC abbia percepito il Reddito di cittadinanza per due mesi, dal 1° gennaio 2023 percepirà la prestazione per ulteriori 12 mesi fino al 31 dicembre 2023.
Invece per i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza a cui si applica la predetta riduzione del periodo massimo di fruizione del beneficio, introdotta dalla legge di Bilancio 2023, e che risultino percettori della misura alla data del 31 dicembre 2022, per l’anno 2023, l’erogazione della misura non potrà eccedere complessivamente la durata massima di sette mensilità.
ESEMPIO 2: nel caso in cui il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità abbia percepito, fino al 31 dicembre 2022, due mensilità, dal 1° gennaio 2023 potrà percepire ulteriori sette mensilità e non potrà presentare una nuova domanda.
ESEMPIO 3: qualora il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità abbia percepito, fino al 31 dicembre 2022, quattordici mensilità del Reddito di cittadinanza, dal 1° gennaio 2023 potrà percepire le ulteriori quattro mensilità; dopo un mese di sospensione potrà presentare una nuova domanda per la quale la misura potrà essere riconosciuta pertre mensilità.
ESEMPIO 4: qualora il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità del periodo massimo di fruizione della misura abbia fruito del Reddito di cittadinanza fino a ottobre 2022 per sette mensilità e la fruizione sia stata sospesa per due mensilità per ulteriori accertamenti, nel caso, a seguito dell’esito positivo delle suddette verifiche, i pagamenti riprendano da gennaio 2023, verranno corrisposte due mensilità relative al 2022 e ulteriori sette mensilità per il 2023.
Fine Reddito e Assegno di inclusione: le sanzioni
Fino alla data di entrata in vigore dell'atteso decreto attuativo l’inosservanza delle norme comporta l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa sul Reddito di cittadinanza.
Il decreto Lavoro 48 2023 prevede da quella data l’inasprimento delle sanzioni e in particolare:
- in caso di dichiarazioni false nella richiesta di Assegno di Inclusione: reclusione da 2 a 6 anni.
- In caso di mancata comunicazione di eventuali variazioni del reddito o del patrimonio: reclusione da 1 a 3 anni.
Fine del RDC : Avvisi , nuove istruzioni e videoguida
Nel messaggio 2835 INPS spiega che date la previsioni del Decreto lavoro l’Istituto ha provveduto a darne notizia, da ultimo, al momento del completamento della fruizione delle sette mensilità di un primo gruppo di percettori del Reddito di cittadinanza, con un SMS che informava della sospensione, e non della cessazione, in attesa dell’eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali. Il messaggio 'SMS non riguardava pertanto:
- i nuclei familiari i cui componenti sono stati avviati ai centri per l’impiego e per i quali non è risultato necessario il rinvio ai servizi sociali
- i nuclei che entro il 31 ottobre potranno ricevere comunicazioni dai servizi sociali e per i quali la fruizione della misura potrà proseguire, fino al 31 dicembre 2023.
Inps precisa ora nel comunicato del 25 agosto 2023 che circa 33mila nuclei familiari stanno ricevendo, tramite sms o email, la comunicazione di aver fruito in questo mese di agosto della settima mensilità del Reddito di Cittadinanza. Si tratta di famiglie senza minori, disabili o over 60
Questi destinatari dal 1° settembre possono presentare la domanda per il Supporto per la Formazione e il Lavoro ed essere avviati a un percorso di professionalizzazione e di inserimento lavorativo durante il quale, per complessivi 12 mesi, potranno ricevere uil contributo di 350 euro mensili.
In sintesi, per accedere al Supporto per la Formazione e il lavoro, è necessario:
- presentare domanda all'inps seguendo le istruzioni che saranno fornite a breve
- firmare il Patto di attivazione digitale (PAD) sulla piattaforma SIISL
- contattare almeno tre agenzie per il lavoro;
- firmare anche il Patto di servizio personalizzato;
- frequentare le iniziative di attivazione al lavoro indicate nel Patto di servizio.
E' disponibile una video guida ufficiale INPS che illustra tutti i passaggi
Si ricorda ancora che coloro che che sono stati già avviati ai Centri per l’impiego e siano già inseriti nei programmi nazionali per la Garanzia occupabilità lavoratori (GOL) o in progetti utili alla collettività potranno proseguire nel loro percorso, che potrà portare al riconoscimento del contributo SFL
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Voucher prestazioni occasionali: torna la vendita in Poste e tabaccai
I voucher per le prestazioni occasionali (Libretto famiglia) saranno nuovamente acquistabili , oltre che negli uffici postali ,anche dai rivenditori di articoli di monopolio (Tabaccai) dove i lavoratori potranno anche ottenere il pagamento.
Lo prevede la legge di conversione del DL Lavoro 48 2023, n. 85 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio.
La novità si aggiunge a quella relativa all' innalzamento della soglia dei voucher a 15mila euro per le aziende del settore terme, fiere eventi e parchi divertimento, già presente nel decreto legge del 4 maggio 2023, DL 48 2023.
Vediamo di seguito qualche dettaglio in più .
Voucher prestazioni occasionali per terme, fiere e congressi
Si innalza la soglia prevista per l'utilizzo di prestazioni occasionali (articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,) tramite i voucher telematici INPS, da 10.000 a 15.000 euro annui per gli utilizzatori che operano nei settori
- dei congressi,
- delle fiere,
- degli eventi,
- degli stabilimenti termali e
- dei parchi divertimento .
Inoltre, la misura non è applicabile a tutte le azienda ma solo ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Restano fermi i valori soglia per gli altri settori, come modificati dall'Ultima legge di bilancio:
- numero massimo di dipendenti: 10
- valore complessivo delle prestazioni annue per un utilizzatore.
Inoltre, ciascun utilizzatore potrà acquistare
- sulla piattaforma informatica INPS oppure
- presso gli uffici postali e presso
- le rivendite di generi di monopolio ,
il libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia”.
Allo stesso modo i prestatori di lavoro potranno ottenere il pagamento delle prestazioni lavorative effettuate, "decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile a fronte della presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS."
Si attendono in merito ovviamente le indicazioni INPS in particolare sull'implementazione delle procedure presso uffici postali e rivenditori.
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Decreto Energia: rinnovati gli sconti su luce e gas a famiglie e imprese
Pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto legge approvato solo due giorni fa dal Consiglio dei ministri , con le proroghe per il terzo trimestre dell’anno, dal 1 luglio al 30 settembre 2023, delle misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette.
Si tratta del decreto legge n. 79 del 28 giugno "Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di termini legislativi" pubblicato nella GU Serie Generale n.149 del 28-06-2023.
Il provvedimento prevede in particolare, anche per il terzo trimestre 2023:
- la riduzione dell’Iva al 5% sulle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali
- l’azzeramento degli oneri di sistema per il settore del gas e
- l’aliquota Iva ridotta al 5% per il teleriscaldamento e per l’energia prodotta con il gas metano.
Inoltre, viene prorogato il rafforzamento del bonus sociale che riduce i costi di luce e gas per le famiglie meno abbienti, con Isee fino a 15mila euro, sempre fino al 30 settembre 2023
Confermato invece fino al 31 dicembre 2023 l'innalzamento della soglia Isee per l'accesso al bonus sociale da parte delle famiglie numerose (con almeno 4 figli) che dal 1 aprile scorso è passata da 20 a 30 mila euro.
Il provvedimento stanzia a questi fini complessivamente circa 800 milioni di euro.
Allegati: -
DDL Concorrenza: sintesi delle novità in arrivo
Il Consiglio dei ministri ha approvato in data 20 aprile il disegno di legge annuale per il Mercato e la Concorrenza.
Dal comunicato stampa diffuso dallo stesso Governo, si evince la sintesi delle novità in arrivo, vediamole.
Disegno di legge Mercato e concorrenza: cosa prevede
Il testo approvato in data 20 aprile 2023 interviene, tra l’altro:
- per modificare la disciplina relativa ai piani di sviluppo della rete di trasmissione dell’energia elettrica e le disposizioni sul trasporto e sull’efficienza della rete di distribuzione del gas, con l’individuazione nell’“impresa maggiore di trasporto” del gas (attualmente SNAM) del soggetto tenuto alla trasmissione dei piani decennali di sviluppo della rete, e con la modifica della procedura per l’approvazione del piano decennale di sviluppo della rete elettrica (predisposto da Terna);
- si prevede la promozione dell’utilizzo dei cosiddetti “contatori intelligenti” ponendo anche obblighi in tal senso in capo alle imprese distributrici; i dati rilevati dai contatori di luce e gas potranno essere messi a disposizione, su richiesta dei clienti, a soggetti terzi per confrontare i prezzi.
Si interviene inoltre per:
- attribuire all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il potere di fissare i prezzi del teleriscaldamento.
- introdurre la definizione di “infrastruttura di cold ironing”, quale insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma per l’erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto e si chiarisce che il servizio è considerato di interesse economico generale, con la previsione di uno sconto sulle componenti tariffarie a favore degli utilizzatori finali;
- stabilire che l’assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio al dettaglio su aree pubbliche avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica, ispirate a principi di par condicio e trasparenza, salvaguardando comunque gli interessi degli attuali concessionari e dei lavoratori da questi impiegati, valorizzando i requisiti dimensionali della categoria della microimpresa e fissando il numero massimo di concessioni di cui ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore. Si fissa in dieci anni la durata massima della concessione;
- prevedere che i procedimenti di rinnovo delle concessioni che erano in scadenza al 31 dicembre 2020, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge, debbano essere chiusi entro i sei mesi successivi, con assegnazione della concessione secondo quanto previsto dalla normativa in vigore alla scadenza e, quindi, per una durata di 12 anni. Le concessioni non interessate dai procedimenti di rinnovo di cui al paragrafo precedente hanno validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.
- semplificare le procedure per le vendite promozionali, consentendo l’invio di una comunicazione unica nel caso di esercizi ubicati in comuni diversi e tenendo a disposizione delle autorità di controllo la relativa documentazione, in forma cartacea o visionabile da web all’indirizzo internet indicato dall’esercente.
- ampliare da 45 a 90 giorni il termine entro il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) deve comunicare, alle imprese interessate e al Ministero delle imprese e del Made in Italy, le proprie conclusioni di merito sulle operazioni di concentrazione di imprese (fusione, acquisizione di azioni, costituzione di new-co) soggette a comunicazione preventiva che ritiene suscettibili di essere vietate.
- infine si individua l’AGCM quale autorità nazionale competente in materia di mercati equi e contendibili nel settore digitale, in relazione ai servizi di piattaforma di base (es. servizi di intermediazione online, motori di ricerca, social network). All’Autorità si attribuiscono, anche in tale ambito, i poteri di indagine previsti in materia di concorrenza e quelli sanzionatori.
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Bonus bollette e riscaldamento: ecco le novità del decreto Energia
Il nuovo decreto legge con misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese in materia di:
- bollette energia elettrica e gas naturale,
- salute e
- adempimenti fiscali
è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (dl 34-2023) con alcune importanti novità rispetto alla bozza iniziale. Qui il testo.
Vediamo in sintesi le novità per le bollette e agevolazioni per famiglie che comprendono un rafforzamento del bonus sociale in particolare per le famiglie numerose e il nuovo Bonus riscaldamento, per tutti senza soglie ISEE per il prossimo inverno. Ecco i dettagli.
Bonus bollette famiglie
- All'art 1 si prevede che per il secondo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale per le famiglie economicamente svantaggiate (fruitori del cd Bonus sociale) saranno rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con un risparmio che si dovrebbe attestare oltre il 55% rispetto al 2022.Il prezzo finale sarà di 23,75 centesimi di euro per kilowattora rispetto ai precedenti 53,11 cent.
- Con l'art. 2 del decreto si riducono al 5% l'IVA e si annullano gli oneri generali di sistema sulle forniture di gas , sempre per il secondo trimestre dell'anno 2023. Niente rinnovo invece per l'azzeramento degli oneri di sistema per l'energia elettrica, dato il calo del prezzo della componente energia. Questo aspetto riguarda tutti i clienti residenti.
- Inoltre si innalza a 30mila euro la soglia ISEE per fruire del Bonus sociale bollette riservato alle famiglie numerose (4 o piu figli) previsto dall'articolo 3, comma9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
Bonus riscaldamento 2023
L'art 3 del decreto energia istituisce un nuovo bonus : dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti , senza distinzione di reddito, si riconoscerà un contributo mensile (erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche) laddove il prezzo del gas superi specifiche soglie( c. bonus "riscaldamento").
A questo fine il Governo ha stanziato un miliardo di euro
I criteri di assegnazione del contributo saranno definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia nei prossimi mesi.
Su questa base l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente definirà le modalita' applicative e l'importo dei contributi, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle diverse zone climatiche.
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Isopensione: uscita con 7 anni di anticipo fino al 2026
L’articolo 9, comma 5-bis – introdotto al Senato nella legge di conversione del Decreto Milleproroghe N. 198 2022, (QUI IL TESTO COORDINATO) prevede una nuova proroga della possibilità di pensionamento anticipato fino a 7 anni nelle aziende interessate da eccedenze di personale, fino al 2026. Vediamo meglio di cosa si tratta e qual è la novità.
Isopensione 2023: di cosa si tratta
La disciplina della cosiddetta Isopensione è stata introdotta dall’art. 4, c. 1 e 2, della L. 92/2012 , e ha riconosciuto la possibilità ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani cui mancassero al massimo 4 anni al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata (67 anni di età o 41 anni e 10 mesi per la pensione anticipata).
Con tali accordi il datore di lavoro si impegna a versare all'INPS sia le somme per l'assegno sostitutivo della pensione che giunge al lavoratore (assegno di esodo) tramite l'istituto, che per la contribuzione correlata.
Viene così garantita la copertura per tutto il periodo fino al raggiungimento dell'età per la pensione, il cui importo non subisce variazioni negative.
Va tenuto presente inoltre che:
- l'accordo di esodo siglato con le rappresentanze sindacali deve essere anche autorizzato dall'INPS che valuta i requisiti contributivi del dipendente e il requisito dimensionale dell'azienda.
- E' richiesta anche una fidejussione per garantire la solvibilità dell'impegno finanziario verso il lavoratore .
Ancora da sottolineare che l'isopensione:
- non gode della perequazione automatica all'indice ISTAT,
- non spettano i trattamenti di famiglia (ANF),
- non possono essere effettuate trattenute, ad esempio per riscatti e ricongiunzioni o per cessione del quinto .
Milleproroghe: conferma dell'anticipo fino a 7 anni
Il termine di anticipo di 4 anni per l'esodo dei lavoratori era stato portato a 7 anni per il triennio 2018-2020 dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, co. 160, L. 205/2017) e riconfermato fino al 2023 dalla legge di bilancio 2021.
La novità del Milleproroghe 2023 appena convertito in legge conferma ancora fino al 31 dicembre 2026 quindi la possibilità di concordare piani di esodo anticipato a carico dell'azienda per lavoratori distanti 7 anni (invece che 4) dall'età per la pensione INPS .
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Decreto PNRR: il testo in GU e in vigore dal 25 febbraio
Pubblicato in GU n 47 del 24 febbraio il decreto legge n 13 noto come Decreto PNRR con disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
Il testo si compone di tre parti:
- revisione del sistema della governance del PNRR;
- rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti chiamati ad attuare gli interventi previsti dal PNRR e dal PNC, accelerazione e semplificazione delle procedure PNRR in vari settori;
- attuazione delle politiche di coesione, di politica agricola comune e di politica giovanile.
Si segnalano, tra l'altro, al Capo VII le Disposizioni urgenti in materia di Giustizia e in particolare all'art 38 Disposizioni in materia di Crisi d'Impresa (Leggi anche Novità in tema di composizione negoziata)
Decreto PNRR: novità in arrivo
Con il nuovo decreto si istituisce una nuova struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, sotto l’indirizzo del Ministro delegato, che assorbe le funzioni già esercitate dalla segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e quelle del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale.
La nuova Struttura eserciterà anche le funzioni di punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR, già esercitate dal servizio centrale per il PNRR presso la Ragioneria generale dello Stato.
Inoltre, si riorganizzano le unità di missione PNRR presso le amministrazioni centrali, che potranno anche essere internalizzate e poste all’interno di Direzione Generali già esistenti.
Si rafforzano i poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto da parte delle Regioni degli impegni finalizzati all’attuazione del PNRR:
- si dimezzano i termini per provvedere in caso di inerzia da parte del soggetto attuatore;
- si prevede la possibilità che il commissario possa svolgere una pluralità di atti e/o interventi (e non solo un singolo atto) e provvedere all’esecuzione dei progetti PNRR o PNC, assicurando il coordinamento operativo delle varie amministrazioni e soggetti coinvolti.
In caso di progetti infrastrutturali, si estendono al commissario i poteri propri del commissario straordinario delle grandi opere.
In caso di dissenso, diniego, opposizione proveniente da un organo idoneo a precludere la realizzazione di un intervento PNRR, si attribuisce il potere di impulso per rimettere la decisione al Consiglio dei Ministri anche al Ministro competente, oltre che alla Struttura di missione PNRR.
Si introducono disposizioni volte a favorire il controllo e il monitoraggio della spesa degli interventi PNRR e PNC da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.
– Rafforzamento capacità amministrativa
Si introducono misure per il rafforzamento della capacità amministrativa dei Ministeri e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l’attuazione di progetti PNRR o PNC.
Decreto PNRR: le semplificazioni
Si prevedono disposizioni per l’accelerazione e lo snellimento di procedure in materia di appalti pubblici e grandi opere:
- estensione a tutti gli appalti PNRR e PNC, comprese le infrastrutture connesse, delle procedure “supersemplificate” già previste per l’edilizia penitenziaria, ferroviaria e giudiziaria, in materia di conferenza dei servizi, VIA e acquisizione degli assensi dei Beni Culturali;
- si dimezzano i termini per l’esproprio e quelli per l’espressione del parere da parte della Conferenza unificata per le opere PNRR e si ampliano le funzioni del Comitato speciale istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Inoltre, si consente all’Agenzia del demanio e al Ministero della difesa di contribuire a progetti PNRR anche attraverso la messa a disposizione di immobili per alloggi universitari, infrastrutture sportive ed energetiche da fonti rinnovabili.
Si introducono disposizioni volte a semplificare gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici e si facilita la realizzazione della piattaforma digitale nazionale dati (PDND).
Si semplificano inoltre le procedure di posa in opera di infrastrutture a banda ultralarga.
Si rafforzano le competenze della Soprintendenza speciale per il PNRR, che assorbe le funzioni delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio in relazione ai beni coinvolti nelle progettualità PNRR.
Si introducono disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali, per soddisfare esigenze logistiche delle pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuovi sedi per esigenze connesse al PNRR.
Decreto PNRR: digitalizzazione
Si prevedono una serie di disposizioni in materia di giustizia:
- digitalizzazione degli atti giudiziari e graduale abbandono degli archivi analogici;
- obbligatorietà del deposito telematico dei provvedimenti del giudice;
- deposito telematico degli atti relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione;
- misure in favore delle imprese in difficoltà attraverso l’implementazione dei piani di rateizzazione del debito fiscale e di accordi transattivi con il Fisco, l’Inail e l’Inps, nonché attraverso misure di semplificazioni per l’accesso alle procedure negoziate.
Per la giustizia tributaria, si prevedono misure volte ad accelerare l’estinzione delle controversie oggetto di condono fiscale.
Si introducono misure in materia di ambiente e sicurezza energetica: procedura semplificata per promuovere gli impianti chimici “integrati”, su scala industriale, volti alla produzione di idrogeno verde e rinnovabile, attraverso la assegnazione dell’istruttoria alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC; rinaturazione dell’area del Po; aumento delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR; utilizzo dei proventi delle aste CO2; disciplina della posa in opera di pannelli solari e installazione di infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili.
Si potenziano le politiche di coesione e la politica agricola comune, con l’internalizzazione presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’Agenzia per la coesione territoriale.
Si costituisce presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027, con conseguenti disposizioni organizzative anche relative all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
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