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Sugar e plastic tax: differimento al 1° gennaio 2027
La Legge di Bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio ha differito l’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax al 1° gennaio 2027.
Ricordiamo che era stato il Dl Omnibus con Disposizioni urgenti per il finanziamento di attivita' economiche e imprese, nonche' interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali a prevedere la proroga al 2026 per la sugax tax per allinearla alla plastic tax.Sugar tax e plastic tax: differimento al 1° gennaio 2027
Il DL Omnibus ha previsto la proroga al 2026 della sugar tax con l'art 8 cdhe ha previsto che al'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 1° luglio 2025», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2026».
La proroga per la tassa sullo zucchero, vuole essere allineata all'entrata in vigore di quella sulla plastica (Leggi anche: Plastic e sugar tax: i nuovi termini di vigenza )
Ricordiamo che la tassa sullo zucchero è stata fissata nella misura pari a 10 euro per ettolitro o 0,25 euro per chilogrammo per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.
La proroga ha rispostoa ad una richiesta di riduzione del carico impositivo per le imprese, ma anche a finalizzare i provvedimenti di attuazione e più in dettaglio a semplificare gli obblighi contabili e gestionali connessi.
Ora la legge di bilancio 2026 interviene sulla decorrenza dell’efficacia delle due imposte introdotte dalla legge di bilancio 2020:
- l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), comunemente detta plastic tax;
- l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate, comunemente detta sugar tax.
In particolare, l’intervento consiste nel differimento dell’entrata in vigore di sei mesi della plastic tax, spostandone la decorrenza dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027.
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Legge Semplificazioni: le principali novità in vigore dal 18.12
Pubblicato in GU n 281 del 2 dicembre la Legge n 182/2025 con disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese
Ricordiamo che i contenuti di tale provvedimento sono piuttosto eterogenei e tra questi vi sono modifiche al codice civile con le quali a partire dal 18 dicembre 2025 si prevede:
- la riduzionie dei termini per la dichiarazione di assenza e di morte presunta della persona;
- la possibilità di trascrivere, nei pubblici registri immobiliari, un atto notorio attestante l’accettazione tacita o presunta dell’eredità;
- la cancellazione del diritto dei legittimari lesi di chiedere ai terzi acquirenti la restituzione degli immobili che il donatario del de cuius ha alienato loro.
Vediamo una sintesi delle altre novità.
Ddl Semplificazioni: alcune delle novità
In tema di successioni e donazioni si evidenziano gli articoli 41 e 44
L’articolo 41 interviene sull’articolo 2648 del codice civile semplificando le modalità di trascrizione dell’accettazione di eredità nei registri immobiliari.
Con le novità sarà possibile procedere alla trascrizione sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui l’erede o il suo successore a titolo universale attesti:
- di aver accettato tacitamente l’eredità,
- di aver acquisito la qualità di erede per mancato compimento dell’inventario o per mancata dichiarazione di accettazione o rinuncia nei termini
La norma ha lo scopo di ridurre i tempi di formalizzazione dei passaggi ereditari, garantendo al contempo maggiore certezza nelle vicende patrimoniali.
Per quanto riguarda l'entrata in vigore è bene specificare che le nuove disposizioni si applicheranno alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge
Il regime previgente continuerà a valere per le trascrizioni in corso soltanto se, entro sei mesi, saranno notificati o trascritti atti di opposizione o domande giudiziali di riduzione.
Relativamente all'articolo 44 si prevede che al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- i pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652;
- restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata,
- la riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell’articolo 2690;
- le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
Inoltre, per le farmacie si prevede che possono somministrare ai maggiori di 12 anni tutti i vaccini, non più solo quello contro il Covid, e offrire maggiori servizi in un’ottica di medicina di prossimità: dalla telemedicina alla possibilità di scegliere il proprio medico curante e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il servizio sanitario regionale. Nuova anche l’insegna: accanto alla tradizionale croce verde comparirà la scritta “Farmacia dei servizi”.
Per il Turismo, le auto dei clienti e per prendere in carico le loro valigie, gli alberghi potranno ottenere in via temporanea, una concessione di occupazione di suolo pubblico su porzioni di sedimi stradali, dove allestire parcheggi o piazzole per lo scarico di bagagli che non determinino intralcio alla circolazione. Novità anche per le guide alpine: non dovranno aver lavorato per dieci anni come aspiranti guide. Resta l’obbligo di presentare il certificato di idoneità psico-fisica. Per offrire servizi efficienti ai passeggeri, soprattutto nei periodi dell’anno con maggiori flussi turistici, sono previste anche misure che agevolano il reclutamento del personale marittimo, l’imbarco, lo sbarco e il suo trasbordo.
In ambito si istruzione, il provvedimento stabilisce che nello stesso anno scolastico uno studente può sostenere gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione. Per la conferma dei contratti a termine viene favorita la continuità lavorativa dei docenti di sostegno, purché rispettino specifici requisiti. Previste procedure più agevoli per l’erogazione dei contributi alle scuole paritarie, viene introdotto l’obbligo dell’utilizzo di pagelle elettroniche, registro online e protocollo informatico, con un notevole risparmio di tempo per le famiglie. Per l’iscrizione al primo e secondo ciclo, una piattaforma unica consente agli istituti di acquisire dati e documenti dal medesimo sistema informatico.
Novità anche sulla morte presunta e in particolare, per le persone scomparse e presunte morte si riducono i tempi per far rivalere il diritto all’eredità e al possesso o all’uso dei beni. Gli anni necessari per dichiarare la morte passano da dieci a cinque. Dimezzati anche i tempi per la dichiarazione di assenza: un anno dall’ultima notizia anziché due. Diventano più semplici le autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri, che possono essere presentate online.
Per l'autotutela, si riducono da 12 a 6 mesi i termini entro cui l’amministrazione può provvedere all’annullamento, in autotutela, dei provvedimenti illegittimi.
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In arrivo nuove semplificazioni per le imprese: le misure fiscali
In un paese come l’Italia, in cui la pressione sulle imprese degli obblighi burocratici diviene spesso asfissiante, un intervento legislativo “recante misure di semplificazione per le imprese” non può che essere ben visto.
Il contenuto del Disegno di Legge appena approvato che, presumibilmente, in considerazione delle misure che presenta, non subirà la decretazione d’urgenza, ma seguirà gli ordinari tempi di promulgazione si propone di semplificare le procedure burocratiche per le imprese residenti sul territorio nazionale a costo zero per la collettività.
Vediamo nel seguito le singole misure fiscali presenti nel capo I della versione attualmente diffusa.
Crediti di imposta Transizione 4.0 e 5.0
All’articolo 1 è prevista una semplificazione per le fatture di acquisto di beni agevolabili con crediti di imposta Transizione 4.0 e 5.0: il fornitore che cede un bene per il quale l’acquirente vuole usufruire del credito d’imposta non dovrà più riportare in fattura l’espressa indicazione del riferimento normativo.
Al suo posto dovrà, però, essere inserito un codice identificativo dell’investimento che sarà stabilito successivamente con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Dichiarazioni trasmesse nei termini e scartate
L’articolo 2 prevede un interessante scudo contro le sanzioni in caso di dichiarazione fiscale trasmessa telematicamente nei termini e scartata: in questo caso, il contribuente che invia nuovamente la dichiarazione corretta entro un termine (che sarà successivamente stabilito con decreto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) a partire dalla data di restituzione della ricevuta su cui è presente il motivo dello scarto, non sarà soggetto a sanzioni.
Premi in beni e servizi
L’articolo 3 prevede il pagamento “entro il sedicesimo giorno del mese successivo al pagamento del corrispettivo o, se precedente, alla data di emissione della fattura” dell’imposta sostitutiva del 20 per cento che si applica ai “premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale[…], gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse” ex articolo 19 della Legge 449/1997.
Imposta di registro, successioni e donazioni
Risulta ancora in corso di valutazione dal parte del MEF la riduzione, contenuta nell’articolo 4, a un terzo delle sanzioni previste per imposta di registro e imposta su successioni e donazioni nel caso in cui il contribuente rinunci a impugnare, anche parzialmente, l’avviso di accertamento o di liquidazione delle imposte liquidazione, e rinunci a formulare l’istanza di accertamento con adesione e aderisca alle richieste del fisco “provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione”.
Altre misure in materia di attività economiche
Inserite nel capo IV troviamo una serie di misure non prettamente fiscali, ma che vanno segnalate per un certo livello di interesse dato che riferibili a una “semplificazione in materia di attività economiche”.
L’articolo 16 prevede la semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti per l’installazione di insegne d’esercizio visibili dalle strade.
L’installazione sarà subordinata alla trasmissione della richiesta da effettuarsi tramite SCIA asseverata da tecnico abilitato allo Sportello Unico per le Attività Produttive del comune, il quale avrà 60 giorni per provvedere ai controlli previsti.
Se la strada non è di proprietà del comune, la procedura resta la medesima, in quanto sarà lo stesso SUAP a trasmettere la documentazione all’ufficio competente.
Da segnalare che l’intervento normativo prevede una unificazione della procedura per tutto il territorio nazionale, per la quale sarà prevista apposita modulistica unificata.
L’articolo 19 prevede l’introduzione di una nuova “procedura di notifica delle violazioni di dati personali da parte di microimprese”, le quali potranno indicare un responsabile tecnico temporaneo per un periodo non superiore a 30 giorni, prorogabile fino a un massimo di 90 giorni.
La scelta del responsabile potrà ricadere anche su un dipendente, un familiare coadiuvante o un collaboratore con esperienza professionale nel campo maturata per un periodo non inferiore a tre anni.
Il periodo in cui opererà il responsabile tecnico temporaneo andrà comunicato al SUAP del comune in cui ha sede l’impresa e alla CCIAA di riferimento.
Per ultimo l’articolo 23 prevede che per i primi 5 anni dalla presentazione dell’istanza di riconoscimento della qualifica di IAP, acronimo di Imprenditore Agricolo Professionale, non saranno richiesti i requisiti di reddito da attività agricola ordinariamente previsti dalla normativa di riferimento.
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Testo unico versamenti e riscossione: cosa contiene
Pubblicato in GU n 71 il Dlgs n 33/2025 con il Testo Unico sui versmenti e la riscossione. Ricordiamo che la prima approvazione del testo è avvenuta nel 2024 durante il CdM n 95.
In quella sede il Vice Ministro Leo esrpiemva soddisfazione dichiarando che: "Si tratta del quarto testo unico approvato dal Governo Meloni, a dimostrazione del nostro impegno costante per semplificare e razionalizzare le attuali norme in materia tributaria.
Il provvedimento, in attuazione dell’art. 21, comma 1, della Legge n. 111/2023, intende razionalizzare e accorpare le norme previgenti in materia di versamenti fiscali e riscossione, superando la frammentarietà del quadro normativo preesistente e armonizzando le disposizioni legislative di riferimento.
Testo Unico Versamenti e Riscossione: cosa contiene
Il Testo Unico sui versamenti e riscossione è suddiviso nei seguenti titoli:
- TITOLO I: Disposizioni in materia di riscossione spontanea
- TITOLO II: Riscossione delle imposte sul reddito
- TITOLO III: Rimborsi
- TITOLO IV: Riscossione mediante ruoli
- TITOLO V: Disposizioni generali sulla riscossione coattiva
- TITOLO VI: Disposizioni sulla riscossione coattiva a mezzo ruolo
- TITOLO VII: Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo
- TITOLO VIII: Mutua assistenza per il recupero dei crediti
- TITOLO IX: Disposizioni transitorie e finali
- TITOLO X: Norme di coordinamento con altre disposizioni
- TITOLO XI: Disposizioni speciali in materia di riscossione per gli enti locali
- TITOLO XII: Sanzioni e procedure particolari
- TITOLO XIII: Disposizioni finali e di coordinamento.
Il Testo Unico riporta:
- la disciplina dei versamenti diretti, e relativi rimborsi;
- la disciplina della riscossione mediante ruoli e coattiva;
- le disposizioni concernenti il funzionamento del servizio nazionale della riscossione;
- le disposizioni che estendono la disciplina della riscossione mediante ruolo alle diverse entrate dello Stato, anche non tributarie;
- la disciplina di recepimento della direttiva 2010/24/UE, in materia di mutua assistenza tra gli Stati membri dell’Unione Europea ai fini della riscossione dei crediti erariali;
- le disposizioni transitorie e finali, nell’ambito delle quali sono individuate quelle oggetto di abrogazione, nonché di coordinamento.
Vi sono, inoltre, tre allegati, che riguardano l’individuazione delle forme societarie dei soggetti residenti in UE e delle imposte sui redditi applicate negli Stati membri UE, ai fini dell’applicazione dell’esenzione dalle imposte sugli interessi; i canoni pagati a società non residenti o con stabile organizzazione in altro Stato membro; l’elencazione delle disposizioni di interpretazione autentica ricondotte all’interno del testo unico.
Si segnala sinteticamente che nel nuovo testo unico, vi è anche l'importante nuovo meccanismo scattato dal 2025 che consente di allungare i piani di dilazione arrivando in determinati casi fino a 120 rate, in particolare l'art 105 rubricato Dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo
Dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo
L'art 105 del nuovo Testo Unico prevede che: su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
- a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:
- a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino a un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
- b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:
- 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Ai fini di cui al comma 2, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:
- a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all’Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
- b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all’indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 3 e sono altresì individuati:
- a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente; b) specifichemodalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui al comma 3, lettera b), ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b).
In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 1 e 2, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1, 2 e 5 preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
A seguito della presentazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 10:
- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell’articolo 144, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui ai commi 1 e 2.
Il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) il carico non può essere nuovamente rateizzato.
In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, al massimo previsto dai commi 1 e 2, per ciascuna delle condizioni ivi previste.
La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione e il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al regolamento CEE 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione.
Alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella versione vigente alla data dell’8 agosto 2024.
Il Ministero dell’economia e delle finanze, anche avvalendosi dell’Agenzia delle entrate, effettua il monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni del presente articolo. In base alle risultanze di tale monitoraggio, il numero massimo di rate previsto dal comma 1, lettera c), potrà essere aumentato fino a centoventi, con apposita disposizione di legge, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031.
Restano ferme le disposizioni introdotte durante il periodo emergenziale di cui all’articolo 68, comma 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all’articolo 13-decies, commi 4, 5 e 5-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e all’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 -
Milleproroghe 2025: tutte le novità in vigore dal 25 febbraio
La legge di conversione n 15/2025 del Dl n 202/2024 noto come Milleproroghe è in vigore dal 25 febbraio.
Diverse le novità introdotte nell'iter presso Camera e Senato.
Tra tutte spicca la riammissione dei decaduti per la Rottamazione quater.
Dalla sua approvazione e pubblicazione in GU n 302 del 27 dicembre 2024 il Decreto Milleproroghe, DL n 202/2024 ha visto un susseguirsi di novità con emendamenti al testo originario.
Tra le altre novità emendative ve ne sono anche per i termini dei dichiarativi e in particolare, per il solo anno 2025:
- sono prorogati dal 28 febbraio al 17 marzo i termini per l’approvazione e la messa a disposizione in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche;
- è prorogata dal 15 al 30 aprile la data a decorrere dalla quale è possibile presentare le dichiarazioni ai fini IRPEF, IRES e IRAP;
- è prorogato dal 15 al 30 aprile il termine entro cui devono essere resi disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale – “ISA”84 e quelli necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024.
Relativamente alle polizze catastrofali per le imprese tanto discusse nei mesi passati del 2024, rimane confermata la data del 31 marzo per adeguarsi all'obbligo, tranne che per le imprese della pesca e acquacoltura e per le assemblee societarie a distanza utilizzabili ancora per tutto il 2025.
Altra norma che ha subito una ulteriore modifica è quella per lo slittamento del termine delle e-fatture per le prestazioni sanitarie inizialmente previsto al 31 marzo, ora ulteriormente esteso per tutto il 2025.
Inoltre sono introdotte novità per i crediti transizione 5.0 e ZLS rivolti agli investimenti delle imprese in beni strumentali e a particolari condizioni.
Vediamo il ripilogo di cosa contiene il Dl Milleproroghe convertito in legge n 15/2025
Milleproroghe: le proroghe per l’Economia. Proroga esenzione IVA del terzo settore
Si prorogano al 30 novembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA).
Si proroga anche la sospensione della responsabilità per l’inadempimento degli obblighi in materia, con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all’imposta municipale propria (IMU).
Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possono presentare richiesta di trasferimento in proprietà a titolo gratuito degli immobili in gestione all’Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC.
Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale non si applicano le riduzioni del 15 per cento del canone di locazione passiva dei contratti stipulati dalle amministrazioni centrali individuate nell’elenco Istat, dalle autorità indipendenti (Consob inclusa) e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza.
Inoltre, si proroga all’anno 2028 la disapplicazione nei confronti di AMCO S.p.a. delle norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall’ISTAT.
Si proroga per tutto il 2025 il termine dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali.
Sono prorogati al 31 dicembre 2025: gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.a. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività; i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.a. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa.
Si introduce una sospensione di 24 mesi del procedimento di revoca dell’autorizzazione per il confidi in conseguenza del venir meno del requisito di attività finanziaria di almeno 150 milioni di euro a condizione che il confidi comunichi alla Banca d’Italia l’avvio di un processo di integrazione finalizzato al rispetto di tale soglia, fornendo idonea documentazione.
Si proroga al 31 marzo 2025 il termine entro il quale gli enti del Servizio Sanitario della Regione Calabria sono autorizzati ad approvare i bilanci aziendali relativi agli anni precedenti il 2022.
Si proroga al 1° gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15 -quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.
Milleproroghe: le proroghe per il Turismo
Si differisce al 31 marzo 2025 il termine per l’erogazione di risorse a favore dei comuni ubicati all’interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.
Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine ultimo per la conclusione di specifici interventi realizzati dagli operatori turistico-ricettivi per il potenziamento dell’offerta turistica nazionale che potranno godere di un contributo sotto forma di credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute. Ai medesimi soggetti è riconosciuto un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per specifici interventi, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario.
Si proroga al 31 dicembre 2025 la durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di taluni impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali.
Si proroga il termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi.
Milleproroghe: le proroghe per lo Sport
Si proroga al 31 dicembre 2025 la disposizione che prevede che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche sia prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.
Si proroga al 31 dicembre 2027 la facoltà per l’Agenzia del demanio di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di riqualificazione dell’aerea destinata alla «Città dello sport».
Milleproroghe: le proroghe per l’Agricoltura
Si mette a regime l’applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio xylella fastidiosa, che autorizzano il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni di procedere, previa comunicazione alla regione, all’estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.
Si precisa la prosecuzione puntuale di determinate misure di sostegno e attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 in conseguenza degli eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina.
Con una o più ordinanze di protezione civile da adottarsi entro il 31 gennaio 2025 e in deroga alle disposizioni vigenti sono regolati il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie delle misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere da ricondurre in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti.
Milleproroghe: le proroghe per l’editoria e la pubblica amminsitrazione
Si prorogano alcune disposizioni introdotte dai provvedimenti adottati per l’emergenza Covid-19: per le annualità 2025 e 2026 l’abbassamento della soglia minima delle copie vendute su quelle distribuite e l’applicazione della "clausola di salvaguardia"; per le annualità 2024 e 2025 il differimento del pagamento dei costi sostenuti per la produzione della testata entro 60 giorni dalla percezione del saldo del contributo.
Vediamo infine tutte le altre proroghe:
- Pubblica amministrazione Il decreto stabilisce una razionalizzazione e un efficientamento del sistema delle assunzioni nella pubblica amministrazione. Mentre fino a oggi il problema dei tempi necessari per bandire i concorsi e concludere le procedure di assunzione, rispetto al momento in cui le facoltà assunzionali venivano concesse alla p.a., era gestito tramite proroghe annuali, che sono venute a protrarsi fino a 11 anni, con il provvedimento si introduce una norma a regime nel testo unico del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Viene al riguardo stabilito un termine massimo di tre anni entro il quale le procedure assunzionali devono essere concluse dalla p.a., senza possibilità di proroga, a pena di perdita della facoltà assunzionale assegnata e dei relativi stanziamenti. La nuova norma si applicherà a decorrere dal 2025 ed è previsto un ultimo anno di proroga per finalizzare le procedure assunzionali a oggi non concluse.
- Si proroga al 31 dicembre 2025 la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria a carico delle amministrazioni e in favore per i lavoratori dipendenti della p.a. Analoga proroga è prevista per i contributi della gestione separata in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si proroga di un anno il termine entro il quale le p.a. possono regolarizzare le posizioni assicurative dei dipendenti pubblici per i periodi retributivi sino al 31 dicembre 2020, per evitare che ricada in capo ai datori di lavoro pubblici e all’INPS l’onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio non assistiti dal versamento contributivo. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale non si applicano le sanzioni civili in caso di mancato o tardivo pagamento contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle p.a. in favore dei lavoratori pubblici (dipendenti e collaboratori). Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine per il completamento della realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e, conseguentemente, la durata dell’incarico del Commissario straordinario. Si prorogano al 30 aprile 2025 le disposizioni in materia di responsabilità erariale che limitano la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai casi in cui la produzione del danno è "dolosamente voluta" dal soggetto.
- Interno, sicurezza e soccorso pubblico e Corpo nazionale dei vigili del fuoco Si proroga al 30 giugno 2025 la decorrenza per l’applicazione della previsione che disciplina il percorso di carriera necessario per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a Dirigente superiore e a Primo dirigente della Polizia di Stato e fino a tutto il 2025 il periodo temporale di disapplicazione del meccanismo di finanziamento dell’area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si prevede la possibilità di rinnovare, fino al 4 marzo 2026, i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini ucraini, beneficiari di protezione temporanea già prorogati, ex lege, fino al 31 dicembre 2024. Per tali categorie di persone viene prevista la possibilità di convertire il proprio permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Si proroga al 31 dicembre 2025 la validità di specifiche graduatorie relative a concorsi banditi per l’accesso al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Si autorizza l’impiego fino al 30 aprile 2025 delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell’azione di contenimento, contrasto e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da Covid-19.
- Salute Si sopprime il termine vigente del 31 dicembre 2024 entro il quale gli organi liquidatori della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’Ente strumentale alla Croce Rossa dovrebbero concludere le loro attività. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine che consente l’esercizio temporaneo nel territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario ai cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea. Si proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di:
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- procedere al reclutamento di medici specializzandi, dal secondo anno, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi prorogabili, anche in deroga alle normative vigenti;
- conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari con procedure semplificate, qualora risulti impossibile utilizzare il personale già in servizio o ricorrere agli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore;
- conferire incarichi a tempo determinato, con le medesime procedure semplificate, per la durata di sei mesi, anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. Si proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di procedere al reclutamento di laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione. Si proroga al 31 dicembre 2024 il periodo entro il quale deve essere maturato il requisito di tre anni di servizio per partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d’emergenza-urgenza, anche in assenza di un diploma di specializzazione. Si proroga al 30 aprile 2025 del termine per la rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC (Autorizzazione immissione in commercio) sulla base dei dati delle fatture elettroniche. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine di validità dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN. Si proroga al 31 dicembre 2025 la sospensione dell’efficacia delle disposizioni regolamentari in materia di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le regioni e delle province autonome provvedono ad adeguare il loro ordinamento alle disposizioni sull’accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie autorizzate, pubbliche o private e per i professionisti che ne facciano richiesta, nonché per le organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, nonché la stipula di accordi contrattuali. Si proroga al 31 dicembre 2025 l’applicazione della limitazione della punibilità ai soli casi di dolo e colpa grave (prevista nel periodo di emergenza COVID-19), in relazione ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale – omicidio colposo e lesioni personali colpose – commessi nell’esercizio di una professione sanitaria, in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine per ottenere gli incentivi per la riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale. Si modificano, in modo da mandarle a regime senza ulteriori proroghe, le disposizioni che consentono ai medici iscritti al Corso di formazione in medicina generale di partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali. Si prevede la possibilità di mantenere gli incarichi già assegnati al momento dell’iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale e si specifica che tra gli incarichi convenzionali assegnabili sono inclusi quelli provvisori e di sostituzione, anche ai fini del riconoscimento delle ore di formazione. Si portano a regime le disposizioni che permettono agli specializzandi in medicina generale e in pediatria di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, consentendo di valorizzare l’attività svolta quale attività pratica ai fini della formazione. Si proroga al 31 dicembre 2025 lo stanziamento per i piani regionali per il recupero delle liste d’attesa incrementandolo fino ad un massimo dello 0,7% del fondo sanitario.
- Istruzione e merito Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine per accedere al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico con il titolo di studio previsto dall’ordinamento previgente. Si proroga al 31 dicembre 2025 la durata dei contratti a tempo determinato, conferiti ai dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione e del merito, nelle more dell’espletamento del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici. Si prorogano i termini in materia di reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell’infanzia e del primo ciclo. Si proroga all’anno scolastico 2025/2026 la misura relativa alle équipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione.
- Cultura Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le Direzioni regionali Musei, trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a uffici già esistenti, possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate. Si proroga dal 2024 al 2025 il termine di durata della segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l’ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
- Infrastrutture e trasporti Si proroga al 31 dicembre 2025 la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Vengono inoltre prorogati alla medesima data del 31 dicembre 2025 i termini relativi all’obbligo di notifica della proposta di alienazione all’assegnatario, a cui è attribuito il diritto di prelazione. Infine, vengono rinnovati fino al 31 dicembre 2025 i contratti scaduti, al fine di consentire l’esercizio del suddetto diritto di prelazione. Si estendono per ulteriori sei mesi, per un totale di 36 mesi, i termini di inizio e ultimazione dei lavori nel settore dell’edilizia privata e i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali. Si prorogano dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025 i termini relativi all’adeguamento ai criteri di sicurezza, rispettivamente, del materiale rotabile circolante sulle infrastrutture ferroviarie e delle gallerie.
- Affari esteri e cooperazione internazionale Si proroga per tutto il 2025 l’autorizzazione di spesa per l’invio di militari dell’Arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all’estero maggiormente esposti nella crisi in corso nell’Est Europa.
- Difesa Si prorogano per tutto il 2025 i termini di applicazione del regime transitorio del collocamento in ausiliaria, per il progressivo conseguimento dei volumi organici di Ufficiali e Marescialli. Si proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità di depositare atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari attraverso invio da indirizzo di posta elettronica certificata.
- Giustizia Si proroga la riduzione del termine del tirocinio previsto per i magistrati ordinari (da 18 a 12 mesi) anche ai magistrati ordinari dichiarati idonei all’esito dei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024. Si proroga fino al 31 dicembre 2025, per il personale del Ministero della giustizia, l’esclusione dell’applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria che limita l’esigenza del previo assenso dell’amministrazione di appartenenza nei soli casi in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento. Si proroga al 31 dicembre 2025 l’operatività delle Sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria in corso presso le stesse. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine a partire dal quale le intercettazioni verranno effettuate attraverso le infrastrutture digitali interdistrettuali centralizzate. Si proroga al 31 dicembre 2025 il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia, salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia.
- Ambiente e della sicurezza energetica Si differisce al 1° gennaio 2026 l’entrata in vigore dell’obbligo di incremento di energia rinnovabile per le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffreddamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui. Si elimina il termine ordinatorio previsto per l’adozione dei decreti ministeriali aventi ad oggetto la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti.
- Lavoro e politiche sociali Si proroga il periodo di transitorietà del cinque per mille dell’IRPEF, limitatamente alle ONLUS, per consentire a dette organizzazioni di essere interessate inter alia, anche per il 2025, dal riparto del beneficio del cinque per mille dell’IRPEF.
- Imprese e Made in Italy Si proroga al 31 marzo 2025 il termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero, ma stabile organizzazione in Italia, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale
- LEP Si assegna al Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio l’attività istruttoria per la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard fino al 31 dicembre 2025, a decorrere dal 5 dicembre 2024.
- Sistema di informazione per la sicurezza Si proroga fino al 30 giugno 2025 la possibilità di estendere le condotte scriminabili con garanzie funzionali a ulteriori fattispecie di reato, riferibili ai nuovi contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica, di attribuire la qualifica di pubblica sicurezza al personale delle Forze Armate (RUD) di supporto per le esigenze degli Organismi, utilizzare l’identità di copertura nei procedimenti penali per reati scriminati con garanzie funzionali e deporre in sede testimoniale utilizzando generalità di copertura. Si proroga, fino al 30 giugno 2025, la norma che disciplina la possibilità per il personale dei Servizi di informazione per la sicurezza di effettuare colloqui personali con soggetti detenuti e internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo di matrice internazionale.
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Concessioni balneari: gare obbligatorie entro 2027 con eccezioni
Convertito in Legge n 166-2024 il Dl Infrazioni pubblicato in GU n 267 del 14 novembre il cui articolo 1 si occupa della urgente questione delle concessione balneari, vediamo di cosa si tratta nel dettaglio.
Concessioni balneari: gare obbligatorie entro il 2027
Il Governo in questi mesi ha specificato che con particolare riferimento alla procedura di infrazione sulle concessioni balneari, la collaborazione tra Roma e Bruxelles ha consentito di trovare un punto di equilibrio tra la necessità di aprire il mercato delle concessioni e l’opportunità di tutelare le legittime aspettative degli attuali concessionari, permettendo di concludere un’annosa e complessa questione di particolare rilievo per la nostra Nazione.
I punti principali della riforma delle concessioni balneari sono:
- l’estensione della validità delle attuali concessioni fino al 30 settembre 2027, pur prevedendo anche che «In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 4, entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficolta' oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorita' competente, con atto motivato, puo' differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028.»;
- l’obbligo di avviare le gare entro il giugno 2027,
- la durata delle nuove concessioni da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati, l’assunzione di lavoratori impiegati nella precedente concessione, che ricevevano da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare,
- l’indennizzo per il concessionario uscente a carico del concessionario subentrante e pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.
Concessioni balneari: novità per i bandi di gara e gli indennizzi
Interessante evidenziare che le norme approvate prevedono che nel bando di gara sono indicati:
- a) l'oggetto e la finalità della concessione, con specificazione dell'ubicazione, dell'estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento;
- b) il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati, nonché gli obblighi di cui al comma 9;
- c) la durata della concessione determinata secondo i criteri di cui al comma 5;
- d) la misura del canone;
- e) il valore dell'indennizzo di cui al comma 9, nonché i termini e le modalità di corresponsione dello stesso;
- f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario;
- g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- h) i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;
- i) le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande;
- l) il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilità economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare;
- m) le modalità di svolgimento del sopralluogo presso l'area demaniale oggetto di affidamento;
- n) le modalità e i termini di svolgimento della procedura di affidamento;
- o) i criteri di aggiudicazione;
- p) lo schema di disciplinare della concessione, contenente le relative condizioni;
- q) i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente.
La durata della concessione non è inferiore ai cinque anni e non è superiore ai venti anni ed è pari al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario.
Ai fini della valutazione delle offerte, l'ente concedente applica anche i seguenti criteri di aggiudicazione, nel rispetto del principio di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità:
- a) l'importo offerto rispetto all'importo minimo di cui al comma 4, lettera e);
- b) la qualità e le condizioni del servizio offerto agli utenti, anche in relazione al programma di interventi indicati dall'offerente, con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale,
- anche da parte delle persone con disabilità nonche' l'offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione;
- c) la qualità degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio
- architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali;
- d) l'offerta di servizi integrati che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del
- territorio;
- e) l'incremento e la diversificazione dell'offerta turistico-ricreativa;
- f) gli obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del
- patrimonio culturale;
- g) l'impegno ad assumere, in misura prevalente o totalitaria, per le attività oggetto della concessione, personale di età inferiore a trentasei anni;
- h) l'esperienza tecnica e professionale dell'offerente in relazione ad attività turistico-ricreative comparabili, anche svolte
- in regime di concessione;
- i) se l'offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per se e per il proprio nucleo familiare;
- l) al fine di garantire la massima partecipazione, il numero delle concessioni di cui è già titolare, in via diretta o
- indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente;
- m) il numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per sè e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione.
In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente può ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non
amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.
In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025. Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio e' subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento.
Il mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio.
La mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2.
- l’estensione della validità delle attuali concessioni fino al 30 settembre 2027, pur prevedendo anche che «In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 4, entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficolta' oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorita' competente, con atto motivato, puo' differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028.»;
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Il Decreto Salva Infrazioni diventa legge: le novità per le concessioni balneari
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14.11.2024 n. 267 la legge del 14.11.2024 n. 166 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge del 16.09.2024 n. 131, che introduce misure urgenti per adeguare l'ordinamento italiano agli obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e per risolvere procedure di infrazione pendenti (AC. 2038-A).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Come aveva specificato il Consiglio dei Ministri nel suo comunicato, il decreto consentirà di agevolare la chiusura di 16 casi di infrazione e di un caso EU Pilot. In almeno 6 casi, le norme introdotte sono in grado di condurre all’immediata archiviazione, nel rispetto dei tempi tecnici della Commissione europea; in altri 11 casi, le norme adottate dal Governo costituiscono una premessa essenziale per giungere in tempi rapidi all’archiviazione.
Tra le procedure interessate dal decreto rivestono particolare rilevanza:
- le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive (n. 2020/4118),
- il trattamento previdenziale dei magistrati onorari (n. 2016/4081),
- il diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, del diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e del diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (n. 2023/2006),
- l’aumento della dotazione organica del Ministero della giustizia finalizzato alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e dei servizi di intercettazione nelle indagini penali (n. 2021/4037),
- il corretto recepimento della direttiva 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (n. 2023/2090),
- il completo recepimento della direttiva 2020/1057 relativamente al controllo su strada (n. 2022/0231),
- l’attuazione degli obblighi derivanti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 – Cielo unico europeo (n. 2024/2190 e n. 2023/2056),
- la sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea TEN-T (n. 2019/2279),
- il sistema sanzionatorio in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi (n. 2023/2022),
- la procedura in materia di diritto d’autore (n. 2017/4092) e le misure finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria (n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299.
Concessioni demaniali marittime e fluviali
Il decreto interviene sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, prorogando la loro validità fino al 30 settembre 2027 per consentire un'adeguata programmazione delle procedure di affidamento, nel rispetto del diritto europeo.
In particolare, si favorisce la partecipazione di microimprese e piccole imprese, con l'obiettivo di agevolare anche le imprese giovanili.
I punti principali della riforma delle concessioni balneari sono:
- l’estensione della validità delle attuali concessioni fino al settembre 2027,
- l’obbligo di avviare le gare entro il giugno 2027,
- la durata delle nuove concessioni da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati,
- l’assunzione di lavoratori impiegati nella precedente concessione, che ricevevano da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, l’indennizzo per il concessionario uscente a carico del concessionario subentrante e pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.
Regole per le nuove gare
È previsto un sistema di selezione pubblico per l'assegnazione delle concessioni, con criteri basati su qualità, trasparenza e non discriminazione.
Le regole per le nuove gare relative alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive sono state aggiornate, le principali disposizioni riguardano:
- Modalità di affidamento: le gare vengono avviate attraverso la pubblicazione di un bando di garada parte dell’ente concedente. Il bando deve essere pubblicato:
- sul sito istituzionale dell'ente concedente
- nell'albo pretorio online del comune dove si trova il bene demaniale
- per concessioni di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta Ufficiale
- per concessioni di durata superiore a 10 anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
- Tempistiche:
- le procedure di gara devono essere avviate almeno sei mesi prima della scadenza della concessione esistente.
- la concessione in essere può essere prorogata solo se la nuova procedura di gara è stata avviata, e per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione.
- Durata delle concessioni: la durata delle nuove concessioni è stabilita in base al tempo necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti previsti, con un minimo di 5 anni e un massimo di 20 anni.
- Criteri di aggiudicazione:gli enti concedenti devono valutare le offerte sulla base dei seguenti criteri:
- Importo del canone offerto rispetto a quello minimo stabilito.
- Qualità e condizioni dei servizi offerti agli utenti, con particolare attenzione all'accessibilità e alla fruibilità per persone con disabilità.
- Progetti di investimento per migliorare le strutture e l’offerta turistico-ricreativa, anche nei periodi di bassa stagione.
- Qualità degli impianti e delle strutture.
- Valorizzazione delle specificità culturali locali (cultura, folklore, enogastronomia).
- Impegni in ambito sociale e ambientale, inclusa la protezione del patrimonio culturale.
- Occupazione giovanile: l’offerta di lavoro per persone sotto i 36 anni è valorizzata.
- Esperienza dell'offerente in attività simili. Tra i criteri di valutazione delle offerte, sarà considerato anche l’essere stato titolare, nei cinque anni precedenti, di una concessione balneare quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.
- Indennizzo per il concessionario uscente: in caso di assegnazione della concessione a un nuovo concessionario, è previsto un indennizzo per il concessionario uscente, pari al valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati.
Modifiche introdotte in sede referente
Tra le modifiche, introdotte durante l’esame in sede referente, si segnalano:
- la cauzione prestata dal concessionario entrante all’atto della stipula dell’atto di concessione, posta a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario, riguarda anche l’obbligo gravante sul concessionario entrante di procedere, a pena di decadenza dalla concessione in caso di inadempimento, al tempestivo pagamento dell’indennizzo dovuto al concessionario uscente. Inoltre, con riferimento alla perizia che deve determinare il valore su cui calcolare l’indennizzo, che a legislazione vigente è rilasciata da un professionista, viene introdotta la possibilità di avvalersi di un collegio di professionisti.
- vengono integrati i criteri per l’aggiudicazione delle concessioniincludendo:
- l’offerta di servizi specifici per l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale da parte degli animali da affezione;
- l’offerta di servizi specifici e dedicati alle famiglie;
- l’offerta di servizi aggiuntivi volti a valorizzare l’esperienza turistica delle persone con disabilità.