• Riforme del Governo Meloni

    Crediti d’imposta energia e gas imprese: si aggiunge il bonus per dicembre

    Pubblicato in GU n. 270 del 18 novembre il DL n 176 noto come Decreto Aiuti quater con novità in tema di bonus energia e gas per le imprese.

    In particolare, tra le altre novità per le imprese, l'art. 1 Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022 sostanzialmente estende anche al mese di dicembre quanto previsto dal dl 144/2022 per ottobre e novembre.

    Inoltre, l'utilizzo in compensazione in F24 crediti maturati per l'ultimo trimestre 2022 è previsto fino al 30 giugno 2023.

    Nel dettaglio, il comma 1 dell'art 1 del DL Aiuti quater prevede che anche per dicembre si applicheranno le misure dei crediti energia e gas previste per ottobre e novembre:

    • 40% relativamente al costo dell’energia elettrica per le imprese energivore; 
    • 30% per il costo dell’energia delle imprese non energivore; 
    • 40% per il gas delle imprese gasivore 
    • 40% per le imprese non gasivore.

    Per i dettagli sulle misure previste dal DL n 144/2022 leggi Crediti di imposta energia e gas 2022: aumentati gli importi 

    Inoltre il comma 3 dell'art 1 allunga il periodo di tempo a disposizione delle imprese per utilizzare in compensazione i crediti di imposta. Cio vale, tanto per i crediti che matureranno sulle spese di dicembre 2022, quanto per quelli già previsti dal decreto 144/2022 per i mesi di ottobre e novembre, e in particolare viene fissato al 30 giugno 2023 il termine entro il quale poter utilizzare. Il DL 144/2022 attualemente in vigore prevedeva un utilizzo entro il 31 marzo 2023.

    In merito alla cessione degli stessi crediti d'imposta il comma 4 dell'art 1 del DL Aiuti quater prevede che il cedente dovrà richiedere il visto di conformità ed effettuare la comunicazione telematica alle Entrate. 

    Viene specificato che la modulistica per comunicare la cessione e i termini per effettuarla dovranno essere stabiliti da un nuovo provvedimento delle Entrate che aggiornerà quello già in vigore. L’utilizzo di tutti i crediti da parte del cessionario potrà avvenire entro il 30 giugno 2023.

    Infine, entro il 16 marzo 2023, le imprese che usufruiscono dei crediti d’imposta relativi al mese di dicembre 2022 devono trasmettere all’Agenzia, a pena di decadenza dal diritto di utilizzo del credito residuo, una comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

    Le entrate provvederanno a stabilre contenuto e modalità di presentazione della comunicazione che sostituisce quella prevista per i crediti relativi al terzo trimestre 2022 fissata al 16 febbraio 2023 dal comma 8 dell’articolo 1 del Dl 144/2022, ora abrogato.

    ATTENZIONE
    La conversione del decreto aiuti quater GU n 13 del 17 gennaio 2023 (Legge n. 6/2023 del decreto Aiuti quater n. 176/2022) prevede una proproga al 30 settembre 2023 per l'utilizzo dei crediti di imposta energia e gas per gli importi spettanti relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
    Per i dettagli leggi: Crediti d'imposta energia e gas: codici tributo per i beneficiari e termini di utilizzo

  • Riforme del Governo Meloni

    Premi produttività 2023, l’imposta scende al 5%

    La legge di bilancio 2023 legge 197 2022  prevede alcune misure di riduzione della imposizione fiscale sui redditi da lavoro dipendente ; si tratta in particolare  di : 

    • taglio dell'imposta dal 10 al 5%  sui premi di produttività con  conferma la previsione del tetto massimo di 3000 euro annui e solo per i lavoratori con reddito fino a 80 mila euro annui
    • aumento del taglio del cuneo contributivo fino al 3% per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 25mila euro e 
    • conferma della riduzione contributiva già in vigore, pari al 2% per i redditi fino a 35mila euro.

    Regime fiscale premi di produttività

     Ricordiamo brevemente che a norma della  Legge 208/2015 il premio è considerato soggetto all’imposta sostitutiva  forfettaria e non all'IRPEF, solo se:

    • le  somme siano erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo stipulati   da   associazioni   sindacali comparativamente  più  rappresentative  sul  piano nazionale   ovvero i contratti  collettivi  nazionali, territoriali  o  aziendali  , e   i contratti collettivi aziendali stipulati  dalle  loro  rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
    •  La corresponsione di tali somme sia legata ad incrementi di produttività misurabili, come previsto dalla procedura di deposito degli accordi;
    •  Il deposito degli accordi avvenga nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 5 Decreto Ministeriale 25 marzo 2016

    Sul tema  la Agenzia delle Entrate ha specificato che :

    •  l'obiettivo fissato per l'erogazione dei premi di produttivita in un gruppo di imprese deve esserre aggiunto in ciascuna , non è sufficiente che sia raggiunto a livello collettivo. Inoltre è sempre necessario l'accordo sindacale nella fissazione degli obiettivi  (RIsposta a interpello n. 265 2022)
    • La detassazione dei premi di produttività si puo applicare  per il periodo  dell'anno successivo all'accordo in cui si rilevi l'incremento. (risposta a Interpello 456 2019)
    • er godere della detassazione dei premi di produttività è necessario che sia chiaro e misurabile  in un periodo definito il miglioramento realizzato in azienda in termini produttivi ,di qualita o innovazione , come definito  dalle norme . ( risoluzione 78/E del 19 ottobre 2018.