• Riforme del Governo Meloni

    Decreto Omnibus 2024 diventa legge: il testo pubblicato in GU

    Nella Gazzetta Ufficiale del 08.10.2024 n. 236 pubblicata la legge del 07.10.2024 n. 143 di conversione del decreto legge del 9 agosto 2024, n. 113, c.d. decreto Omnibus, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

    Scarica il testo del Decreto legge n. 113/2024 coordinato con le modifiche apportate dalla legge.

    Come di consueto, le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    Il testo, suddiviso in vari capi che trattano diverse materie di carattere fiscale, proroghe di termini normativi, e interventi economici straordinari, contiene diverse modifiche introdotte in sede di conversione, in particolare segnaliamo il cosidetto Bonus Natale e il Ravvedimento speciale per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale.

    Di seguito, un riepilogo delle principali disposizioni contenute nel ddl approvato.

    Decreto Omnibus 113/2024: le principali modifiche contenute in sede di conversione

    Di seguito le principali modifiche apportate dal Senato rispetto al testo originale.

    Credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica – Zona Economica Speciale (ZES) del Mezzogiorno

    Sono stati modificati i riferimenti normativi e chiariti i termini e le modalità per la comunicazione degli investimenti, con particolare attenzione alla comunicazione integrativa all’Agenzia delle Entrate e all'introduzione di termini specifici per la presentazione della documentazione. È stata cambiata la modalità di correzione della comunicazione, sostituendo "scarto" con "rigetto" e altre piccole correzioni stilistiche.

    In particolare, viene disposto che, le imprese che, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, hanno presentato la comunicazione per richiedere il credito d’imposta, dovranno provvedere all'invio all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella prima comunicazione.

    La comunicazione integrativa dovrà essere trasmessa dal 18 novembre al 2 dicembre 2024,

    Bonus Natale

    È stato inserito l’articolo 2-bis, che prevede per il 2024 un’indennità di 100 euro per i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e con determinate condizioni familiari.

    Concordato preventivo biennale

    Sono stati introdotti gli articoli 2-ter e 2-quater, che disciplinano rispettivamente:

    • il trattamento sanzionatorio per chi non aderisce al concordato preventivo biennale;
      in particolare, vengono ridotte della metà le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non
      accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano. Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento speciale di cui al nuovo articolo 2-quater ovvero che ne decadono e l’imposta sostitutiva per le annualità accertabili,
    • e l’imposta sostitutiva per le annualità accertabili;
      l’articolo 2-quater, introdotto durante l’esame al Senato, consente ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di adottare il regime di ravvedimento  versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

    Regime IVA per la chirurgia estetica

    Viene introdotto l’articolo 7-sexies, che modifica il regime IVA per le prestazioni di chirurgia estetica.

    In particolare, viene esteso sotto il profilo temporale, il regime di esenzione dall’IVA, riconosciuto per alcune tipologie delle suddette prestazioni, disponendo l’esenzione anche per le prestazioni (rientranti nelle medesime tipologie) effettuate prima del 17 dicembre 2023 (giorno in cui è entrato in vigore il suddetto regime di esenzione), ed escludendo, tuttavia, rimborsi dell’imposta già versata.

    Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD)

    Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) possono continuare ad applicare le vecchie disposizioni IVA fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall'articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge n. 146 del 2021.

    Tuttavia, nel testo di legge viene precisato che queste disposizioni entreranno in vigore solo con la loro "data di applicazione", il che significa che le ASD e SSD possono continuare ad applicare il vecchio regime IVA fino a quando non saranno formalmente applicate le nuove regole.

    In particolare, il comma 1 dell'articolo 3 chiarisce che fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021 (fissata al 1° gennaio 2025), possono continuare a essere poste fuori dal campo di applicazione dell’IVA le prestazioni indicate dal medesimo comma 15-quater, come previsto dall’articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell’IVA), da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche.

    Decreto Omnibus 113/2024: altre misure

    Disposizioni Fiscali

    • Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero: Per i soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero è aumentata da 100.000 a 200.000 euro.

    Misure economiche

    • Credito d’imposta per investimenti pubblicitari: È previsto un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari a favore di leghe e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

    Proroghe di Termini Normativi

    • Proroga dei termini di versamento delle imposte per adeguamento magazzino: Il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute è differito al 30 settembre 2024.

    Disposizioni in Materia di IVA

    • Attività sportiva invernale: Viene introdotta una riduzione dell’IVA per i corsi di attività sportiva invernale impartiti da iscritti a specifici albi regionali o nazionali.

    Misure Urgenti in Materia di Istruzione e Cultura

    • Tutela assicurativa degli studenti e del personale scolastico: Viene estesa la copertura assicurativa anche per l’anno scolastico e accademico 2024-2025.
    • Finanziamenti per attività culturali: Viene stanziato un contributo per la realizzazione di eventi culturali, in particolare per celebrare il 2500° anniversario della fondazione di Napoli e per sostenere le iniziative culturali di Gorizia, capitale europea della cultura 2025.

    Misure a Favore degli Investimenti Esteri 

    • Finanziamenti agevolati: Viene previsto l’esonero dalla prestazione di garanzia per alcune domande di finanziamento agevolato presentate da operatori che investono nel Continente africano.

    Disposizioni Urgenti in Materia di Promozione della Ricerca

    • Finanziamento delle Università: Le risorse destinate al fondo per il finanziamento ordinario delle università statali vengono utilizzate per promuovere l’attività di ricerca delle università italiane.

    Questo decreto rappresenta una serie di misure mirate a sostenere settori chiave come lo sport, l’istruzione, la cultura e gli investimenti, con un'attenzione particolare alle esigenze fiscali e finanziarie del Mezzogiorno e alla proroga di scadenze normative rilevanti.

    Allegati:
  • Riforme del Governo Meloni

    Approvato il DEF 2024: il calendario UE

    Il Cdm del giorno 9 aprile, tra l'altro, ha approvato il provvedimento noto come DEF Documento di economia e finanza per l'anno 2024. Vediamo i dettagli.

    DEF 2024: i dati diffusi dal Governo

    Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2024.

    Il comunicato del Governo diffuso subito dopo l'approvazione del DEF evidenzia che, in considerazione della necessità di attendere la conclusione dell’iter di approvazione delle nuove regole di programmazione economica dell’Unione Europea, che introducono il Piano fiscale-strutturale di medio termine quale strumento per l’indicazione degli obiettivi di legislatura, il DEF non riporta il profilo programmatico. 

    Inoltre viene precisato che, la tempistica stabilita nelle norme transitorie prevede che il Piano sia approvato entro il 20 settembre prossimo. 

    A legislazione vigente, gli andamenti sono sostanzialmente in linea con il profilo programmatico della NADEF 2023.

    Il DEF contiene inoltre il valore delle politiche invariate.

    Il comunicato stampa riporta anche i seguenti indicatori di finanza pubblica secondo un quadro tendenziale:

    • 2024-Pil 1 – Deficit 4,3 – Debito 137,8
    • 2025-Pil 1,2 – Deficit 3,7 – Debito 138,9
    • 2026-Pil 1,1 – Deficit 3 – Debito 139,8
    • 2027-Pil 0,9 – Deficit 2,2 – Debito 139,6

    Il Ministro Giorgetti al fine di spiegare la risalita del debito pubblico ha dichiarato:

    • "Il debito pubblico in risalita previsto dal Def è pesantemente condizionato dai riflessi per cassa del superbonus nei prossimi anni" ma dopo il 2026 "comincerebbe a scendere"

    Inoltre ha anche sottolineato che l'obiettivo politico del governo in vista della prossima legge di bilancio è "replicare il taglio del cuneo anche nel 2025", aggiungendo che nel DEF "continua ad andare bene anche l'occupazione, prevediamo un tasso di disoccupazione in costante diminuzione".

    Giorgetti, infine, ha ricordato che non è la prima volta che il Def ha solo le stime tendenziali.

  • Riforme del Governo Meloni

    Concessioni balneari: infrazione dall’Ue per l’Italia sulla proroga

    Il 23 novembre è stata pubblicata la Sentenza della Cassazione n 8394/2023 con la quale viene annullata la sentenza del Consiglio di stato che aveva bocciato la proroga al 2033 delle concessioni balneari.

    E' bene evidenziare che, la cassazione entra nel merito della proroga delle concessioni balneari, ancora in ballo, ma annulla la decisione del Consiglio di stato per eccesso di giurisdizione.

    Il Consiglio di stato dovrà nuovamente esprimersi sulle questioni importanti, ossia la proroga o meno che al momento dovrebbero scadere il 31.12.2023.

    Sempre sul tema concessioni balneari ricordiamo inoltre che con un parere di circa 30 pagine datato 15 novembre la Commissione europea ha avviato ufficialmente una procedura di infrazione contro l’Italia.

    Viene contestato il mancato rispetto della direttiva europea Bolkestein, sulle gare pubbliche per le concessioni di demanio marittimo. 

    La Commissione, nel documento, evidenzia che il Decreto milleproroghe approvato dal Governo Meloni, introducendo il rinvio di un anno delle gare, rappresenta un rinnovo automatico delle concessioni esistenti ai medesimi titolari, e pertanto in contrasto col diritto europeo.

    La Commissione europea ha avviato oggi ufficialmente una procedura di infrazione contro l’Italia sulle concessioni balneari. In una durissima lettera, Bruxelles contesta al nostro paese il mancato rispetto della direttiva europea Bolkestein, che impone le gare pubbliche sulle concessioni di demanio marittimo. In particolare, la Commissione evidenzia che il “decreto milleproroghe” approvato lo scorso febbraio dal governo Meloni, introducendo il rinvio di un anno delle gare, rappresenta un rinnovo automatico delle concessioni esistenti ai medesimi titolari, e pertanto si pone in contrasto col diritto europeo. Fonte: MondoBalneare.com
    La Commissione europea ha avviato oggi ufficialmente una procedura di infrazione contro l’Italia sulle concessioni balneari. In una durissima lettera, Bruxelles contesta al nostro paese il mancato rispetto della direttiva europea Bolkestein, che impone le gare pubbliche sulle concessioni di demanio marittimo. In particolare, la Commissione evidenzia che il “decreto milleproroghe” approvato lo scorso febbraio dal governo Meloni, introducendo il rinvio di un anno delle gare, rappresenta un rinnovo automatico delle concessioni esistenti ai medesimi titolari, e pertanto si pone in contrasto col diritto europeo. Fonte: MondoBalneare.com

    Concessioni balneari: infrazione dall'Ue per l'Italia sulla proroga

    Vediamo l'estratto della motivazione del documento pubblicato sul sito della Commissione: "ai sensi dell'articolo 258, primo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, mantenendo le proroghe indiscriminate ed ex lege delle autorizzazioni per l'utilizzo di proprietà demaniali marittime, lacuali e fluviali per attività ricreative e turistiche, previste all'articolo 3, paragrafo 2, della legge 118/2022, come modificato dalla legge 14/2023, e dal combinato disposto dell’articolo 4, comma 4-bis della legge 118/2022, inserito dalla legge 14/2023, che fa “divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e b)” fino all'adozione dei decreti legislativi di cui allo stesso articolo 4 della legge 118/2022 e dell’articolo 10-quater del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, inserito dalla legge 14/2023, che prevede che “Le concessioni e i rapporti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori”, e tenendo conto del fatto che la delega la governo per l’adozione di tali decreti legislativi originariamente prevista dall’articolo 4(1) della legge 118/2022 risulta scaduta e non è contemplata alcuna indicazione circa un’eventuale nuova delega al Governo, la Repubblica italiana ha riprodotto le proroghe precedentemente previste all’articolo 1, paragrafo 18, del decreto-legge n. 194/2009, all’articolo 24, comma 3-septies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, all’articolo 1, commi 682 e 683 della legge di bilancio e al decreto-legge n. 104/2020, nonché le previsioni dell'articolo 182, paragrafo 2, del decreto-legge 34/2020, che aveva vietato alle autorità locali di avviare o proseguire procedimenti pubblici di selezione per l'assegnazione di ‘concessioni balneari’, ed è dunque venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 12 della direttiva sui servizi e dell'articolo 49 TFUE, nonché dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE"

    Concessioni balneari: i contenuti della delega scaduta

    Ricordiamo che la delega al Governo per provvedere alle norme sulle concessioni balneari era stata approvata nel febbraio del 2022 ed è appunto scaduta.

    La proposta emendativa al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (A.S. 2469) in materia di concessioni demaniali marittime mirava a migliorare la qualità dei servizi con conseguente beneficio per i consumatori, a valorizzare i beni demaniali e, al contempo, a dare certezze al settore. 

    Il testo prevedeva che le concessioni balneari in essere continuassero ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023. 

    Per assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, il Governo era delegato ad adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore del Disegno di legge Concorrenza, decreti legislativi aventi la finalità di aprire il settore alla concorrenza, nel contempo tenendo in adeguata considerazione le peculiarità del settore.  

    Il testo dell'emendamento approvato specificava che continuavano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: 

    • a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico ricreative, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494) quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio
    • b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione.

    Concessioni balneari: possibili azioni del Governo

    Dopo il parere negativo di Bruxelles, il Governo ha margini molto stretti di azione sulle concessioni balneari.

    Giorgia Meloni ha confermato, dopo il parere UE, l’intenzione di avviare una nuova negoziazione basata, secondo indiscrezioni su:

    • gare dal 1° gennaio 2024 solo nei tratti liberi,
    • dal 1° gennaio 2025 procedure ovunque.

    La proroga dovrebbe essere inserita all’interno di una più ampia riforma che riattualizzi la delega al Governo che era stata inserita nella legge per la concorrenza 118/2022 fatta scadere.

    Vedremo le prossime mosse dell'esecutivo considerando che dicembre è arrivato.

  • Riforme del Governo Meloni

    Fine reddito cittadinanza, avvisi in arrivo: cosa fare

    Come noto ormai a tutti il 2023 è l'anno dell'addio al Reddito di cittadinanza. 

     La legge di bilancio 2023 n. 197 2022, ha anzi stabilito che già dal 1° agosto 2023 alcuni nuclei familiari cessino di percepire il contributo economico RDC.  

    La platea delle famiglie considerate bisognose di sostegno economico viene divisa infatti dalla legge 197 2022 in due tipologie:

    1. famiglie con componenti  disabili o minori o over 60,  con ISEE fino a 9360 euro annui 
    2. famiglie composte solo da soggetti "occupabili" che possono lavorare  (tra i 18 e i 59 anni ) con  ISEE fino a 6000 euro annui.

     Il decreto legge 48 2023 detto Decreto Lavoro ha precisato a quale tipo di misura queste due categorie  avranno diritto :

    • Per le prime nulla cambia fino a fine anno , il RDC cessa il 31 dicembre  e dal 1 gennaio 2024 potranno fare richiesta di Assegno di inclusione  ADI  (art 1 dl 48 2023) di durata 18 mesi,  rinnovabili; (Leggi per  approfondire Assegno di inclusione  2024  ecco le regole)
    • per le seconde  il 31 luglio  2023 il RDC cessa e,  se non già prese in carico  dai servizi sociali in percorsi di formazione o orientamento, dovranno richiedere il Supporto formazione e lavoro (art 12 DL 48 2023) con durata massima 12 mesi . 

    Con il messaggio  2835  del 31 luglio 2023 l'INPS  ha fornito ulteriori precisazioni  sul regime transitorio e in  particolare sulla comunicazione via SMS giunta ai nuclei che perdono il RDC e non hanno diritto all'assegno di inClusione ADI

    Il 25 agosto è stato pubblicato un nuovo avviso che riassume la procedura in particolare per i disoccupati che non sono stati presi in carico dai servizi sociali dei Comuni  (v. ultimo paragrafo)

    Di seguito tutti i dettagli e le istruzioni

    Supporto formazione e lavoro: gli obblighi, come funziona

    L'art 12 del dl Lavoro nell’ottica di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione,  istituisce il  Supporto per la formazione e il lavoro, in particolare per i soggetti che non sono in possesso di istruzione scolastica o formazione professionale, e per questo risultano difficilmente occupabili.

     Il servizio, prevede la partecipazione da settembre 2023 a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro.

    Da notare  tra i progetti che possono essere proposti rientra il servizio civile universale, e i progetti utili alla collettività predisposti dai Comuni.

    Il Supporto per la formazione e il lavoro sarà utilizzabile:

    •  dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell’ISEE familiare non superiore a euro 6.000 annui
    • dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di Inclusione   ma NON calcolati nella scala di equivalenza e  NON sottoposti agli obblighi di avvio al lavoro ( disabili , caregivers,  soggetti con malattie oncologiche, su base volontaria).

    OBBLIGHI

    Il richiedente viene  convocato presso il Centro per l'impiego  per la stipula del patto di servizio personalizzato che prevede di

    •  rivolgersi almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione
    •  l’adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL).
    • iscriversi alla nuova piattaforma SIISL  dove potrà ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. 
    • Coloro che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico minimo devono frequentare gli appositi corsi di formazione per adulti.

    CONTRIBUTO  ECONOMICO 

    Per chi partecipa ai programmi formativi o  a progetti utili alla collettività, è previsto il beneficio economico di 350 euro per un massimo di dodici mensilità, 

    Ogni 90 giorni l'interessato deve  confermare, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione alle attività formative o lavorative  In mancanza di conferma il  contributo viene  sospeso.

    Si attende un  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 85 2023 (avvenuta il 3 luglio 2023),  con cui saranno stabilite  modalità di accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza.

    Fine Reddito cittadinanza: esempi di casi particolari

     Come detto i percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza   che rientrano nella prima categoria di nuclei con soggetti  disabili, anziani o minori ,  continueranno a ricevere le somme spettanti  non oltre il 31 dicembre 2023 mentre dal 1 gennaio 2024 rientreranno nel campo di applicazione dell'Assegno di inclusione .

    ATTENZIONE la fruizione è comunque condizionata al fatto che  i componenti del nucleo tra i 18 e i 59 anni siano inseriti nei percorsi di formazione  e lavoro o di  completamento dell'istruzione obbligatoria

    Per i nuclei familiari che non hanno i suddetti  requisiti  il RDC scade a fine luglio  2023, con l'ultima mensilità, anche nel caso non sia stato concluso il periodo massimo di 18 mesi previsto dal decreto 4/2019.

    Nella circolare 61 del 12 luglio 2023 INPS ha fornito alcune specifiche indicazioni  sul termine finale di fruizione del Reddito di cittadinanza

    ESEMPIO 1: nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2022 il nucleo  familiare non soggetto alla riduzione del RDC  abbia percepito il Reddito di cittadinanza per due mesi, dal 1° gennaio 2023 percepirà la prestazione per ulteriori 12 mesi fino al 31 dicembre 2023.

    Invece per i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza a cui si applica la predetta riduzione del periodo massimo di fruizione del beneficio, introdotta dalla legge di Bilancio 2023, e che risultino percettori della misura alla data del 31 dicembre 2022, per l’anno 2023, l’erogazione della misura non potrà eccedere complessivamente la durata massima di sette mensilità.  

    ESEMPIO 2: nel caso in cui il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità  abbia percepito, fino al 31 dicembre 2022, due mensilità, dal 1° gennaio 2023 potrà percepire ulteriori sette mensilità e non potrà presentare una nuova domanda.

     ESEMPIO 3: qualora il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità abbia percepito, fino al 31 dicembre 2022, quattordici mensilità del Reddito di cittadinanza, dal 1° gennaio 2023 potrà percepire le ulteriori quattro mensilità; dopo un mese di sospensione potrà presentare una nuova domanda per la quale la misura potrà essere riconosciuta pertre mensilità.

     ESEMPIO 4: qualora il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità del periodo massimo di fruizione della misura abbia fruito del Reddito di cittadinanza fino a ottobre 2022 per sette mensilità e la fruizione sia stata sospesa per due mensilità per ulteriori accertamenti, nel caso, a seguito dell’esito positivo delle suddette verifiche, i pagamenti riprendano da gennaio 2023, verranno corrisposte due mensilità relative al 2022 e ulteriori sette mensilità per il 2023. 

    Fine Reddito e Assegno di inclusione: le sanzioni

     Fino alla data di entrata in vigore dell'atteso  decreto   attuativo  l’inosservanza delle  norme comporta   l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa sul Reddito di cittadinanza.

    Il decreto Lavoro  48 2023 prevede da quella data  l’inasprimento delle sanzioni  e in particolare:

    • in caso di dichiarazioni false  nella richiesta   di Assegno di Inclusione:   reclusione da 2 a 6 anni. 
    • In caso di mancata comunicazione di eventuali variazioni del reddito o del patrimonio:   reclusione da 1 a 3 anni.

    Fine del RDC : Avvisi , nuove istruzioni e videoguida

    Nel messaggio 2835 INPS  spiega che date la previsioni del Decreto lavoro l’Istituto ha provveduto a darne notizia, da ultimo, al momento del completamento della fruizione delle sette mensilità di un primo gruppo di percettori del Reddito di cittadinanza, con un SMS che informava della sospensione, e non della cessazione,  in attesa dell’eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali. Il messaggio 'SMS  non riguardava pertanto:

    1.  i nuclei familiari i cui componenti sono stati avviati ai centri per l’impiego e per i quali non è risultato necessario il rinvio ai servizi sociali
    2. i nuclei che entro il 31 ottobre potranno ricevere comunicazioni dai servizi sociali e per i quali la fruizione della misura potrà proseguire, fino al  31 dicembre 2023.

    Inps precisa ora nel comunicato    del 25 agosto 2023 che circa 33mila nuclei familiari stanno ricevendo, tramite sms o email, la comunicazione di aver fruito in questo mese di agosto  della settima mensilità del Reddito di Cittadinanza. Si tratta di famiglie senza minori, disabili o over 60

    Questi  destinatari dal 1° settembre possono presentare la domanda per il Supporto per la Formazione e il Lavoro ed essere  avviati a un percorso di professionalizzazione e di inserimento lavorativo durante il quale, per complessivi 12 mesi, potranno ricevere uil contributo di 350 euro mensili.

     In sintesi, per accedere al Supporto per la Formazione e il lavoro, è necessario:

    1. presentare domanda all'inps seguendo le istruzioni che saranno fornite a breve 
    2. firmare  il Patto di attivazione digitale (PAD) sulla piattaforma SIISL
    3. contattare almeno tre agenzie per il lavoro;
    4. firmare anche  il Patto di servizio personalizzato;
    5.  frequentare le iniziative di attivazione al lavoro  indicate nel Patto di servizio.

    E' disponibile una video guida ufficiale INPS  che illustra tutti i passaggi 

    Si ricorda ancora che coloro che  che sono stati già avviati ai Centri per l’impiego e siano già inseriti nei programmi nazionali per la Garanzia occupabilità lavoratori (GOL) o in progetti utili alla collettività  potranno proseguire nel loro percorso, che potrà portare al riconoscimento del  contributo SFL 

  • Riforme del Governo Meloni

    Decreto anti infrazioni UE convertito in legge: il testo coordinato

    È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 il Testo del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69,  coordinato  con  la legge di conversione  10  agosto  2023,  n.  103 , recante: «Disposizioni urgenti  per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea  e  da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.»

    L’obiettivo è quello di prevenire l’apertura di nuove procedure di infrazione ed evitare l’aggravamento di quelle pendenti adeguando l’ordinamento nazionale al diritto dell’Unione e alle sentenze della Corte di giustizia  in quanto attualmente  il numero di infrazioni è superiore alla media degli altri Stati membri dell’Unione Europea.

    Il testo si compone di 27 articoli.

    In particolare gli interventi riguardano le seguenti procedure  

    • 1.    n. 2014/4075, in materia di aliquota agevolata dell'imposta di registro analoga a quella prevista per l'acquisto prima casa, senza obbligo di stabilire la residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato;
    • 2.    n. 2021/2170 in materia di revisioni legali;
    • 3.    n. 2021/2075, per l'incompleto recepimento della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e  di comunicare con terzi e con le autorità consolari, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE;
    • 4.    n. 2014/4231, per non conformità alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e in materia di computo del pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera del personale docente;
    • 5.    n. 2018/2044, per mancato recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;
    • 6.    n. 2014/2147, in materia di superamento dei valori limite fissati per il PM10;
    • 7.    n. 2015/2043 in materia di superamento dei valori di biossido di azoto;
    • 8.    n. 2020/2299 relativa alla qualità dell'aria per quanto concerne i valori limite per il PM2,5.

    Per quanto riguarda i casi di pre-infrazione, si tratta di:

    • 1.    caso EU Pilot 2021/10083/FISMA, sui sistemi di garanzia dei depositi bancari;
    • 2.    caso EU Pilot (2021) 10047-Empl., in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali;
    • 3.    caso ARES (2021)5623843, in materia di attribuzione della Carta del docente anche ai docenti con contratto a tempo determinato;
    • 4.    caso NIF 2020/4008, in materia di pubblicità nel settore sanitario;
    • 5.    caso ARES (2022)1775812, in materia di istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie e istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon indoor;
    • 6.    caso ARES (2019) 3110724, in materia di rilascio dei passaporti;
    • 7.    caso EU Pilot 2022/10193/ENER, in materia di verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria;
    • 8.    caso EU Pilot 10375/22, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (modifica del decreto legislativo 8 novembre 2021 n.198).

    L'adeguamento all'ordinamento nazionale a 9 regolamenti e 1 direttiva riguarda:

    •     regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione Europea;
    •     regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 in materia di anti-tortura;
    •     regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 in materia di prodotti a duplice uso
    •     regolamento UE 1157/2019 del Parlamento europea e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione
    •     regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza;
    •     direttiva 2022/738/UE sull'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.

  • Riforme del Governo Meloni

    Voucher prestazioni occasionali: torna la vendita in Poste e tabaccai

    I voucher per le prestazioni occasionali  (Libretto famiglia) saranno nuovamente acquistabili , oltre che negli uffici postali ,anche dai  rivenditori di articoli di monopolio (Tabaccai)   dove  i lavoratori potranno anche ottenere il pagamento.

     Lo prevede la legge di conversione del  DL Lavoro 48 2023, n. 85 2023,  pubblicata  in Gazzetta Ufficiale  il 3 luglio. 

    La novità si aggiunge a quella relativa all' innalzamento della soglia dei voucher a 15mila euro per le aziende del settore terme, fiere eventi  e parchi divertimento, già presente nel decreto legge del 4 maggio 2023,  DL 48 2023.

    Vediamo  di seguito qualche dettaglio in più .

    Voucher  prestazioni occasionali per  terme, fiere e congressi 

     Si innalza  la soglia prevista per l'utilizzo di prestazioni occasionali  (articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,)  tramite i voucher telematici INPS,  da 10.000 a 15.000 euro  annui per gli utilizzatori che operano nei settori 

    • dei congressi, 
    • delle fiere, 
    • degli eventi, 
    • degli stabilimenti termali e 
    • dei parchi divertimento .

    Inoltre, la misura non è applicabile a tutte le azienda ma  solo ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

    Restano fermi i valori soglia per gli altri settori, come modificati dall'Ultima legge di bilancio:

    •  numero  massimo di dipendenti: 10
    • valore complessivo delle prestazioni  annue per un utilizzatore.

    Inoltre, ciascun utilizzatore  potrà acquistare 

    •  sulla  piattaforma informatica INPS oppure
    •  presso gli uffici postali e presso 
    •  le rivendite di  generi di monopolio , 

    il libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia”.

    Allo stesso modo i prestatori di lavoro potranno ottenere il pagamento delle prestazioni lavorative effettuate, "decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile a fronte della presentazione  di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla  piattaforma informatica INPS." 

    Si attendono in merito ovviamente le indicazioni INPS in particolare sull'implementazione delle procedure presso uffici postali e rivenditori.

  • Riforme del Governo Meloni

    DDL Concorrenza: sintesi delle novità in arrivo

    Il Consiglio dei ministri ha approvato in data 20 aprile il disegno di legge annuale per il Mercato e la Concorrenza. 

    Dal comunicato stampa diffuso dallo stesso Governo, si evince la sintesi delle novità in arrivo, vediamole.

    Disegno di legge Mercato e concorrenza: cosa prevede

    Il testo approvato in data 20 aprile 2023 interviene, tra l’altro:

    • per modificare la disciplina relativa ai piani di sviluppo della rete di trasmissione dell’energia elettrica e le disposizioni sul trasporto e sull’efficienza della rete di distribuzione del gas, con l’individuazione nell’“impresa maggiore di trasporto” del gas (attualmente SNAM) del soggetto tenuto alla trasmissione dei piani decennali di sviluppo della rete, e con la modifica della procedura per l’approvazione del piano decennale di sviluppo della rete elettrica (predisposto da Terna);
    • si prevede la promozione dell’utilizzo dei cosiddetti “contatori intelligenti” ponendo anche obblighi in tal senso in capo alle imprese distributrici; i dati rilevati dai contatori di luce e gas potranno essere messi a disposizione, su richiesta dei clienti, a soggetti terzi per confrontare i prezzi.

    Si interviene inoltre per:

    • attribuire all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il potere di fissare i prezzi del teleriscaldamento.
    • introdurre la definizione di “infrastruttura di cold ironing”, quale insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma per l’erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto e si chiarisce che il servizio è considerato di interesse economico generale, con la previsione di uno sconto sulle componenti tariffarie a favore degli utilizzatori finali;
    • stabilire che l’assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio al dettaglio su aree pubbliche avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica, ispirate a principi di par condicio e trasparenza, salvaguardando comunque gli interessi degli attuali concessionari e dei lavoratori da questi impiegati, valorizzando i requisiti dimensionali della categoria della microimpresa e fissando il numero massimo di concessioni di cui ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore. Si fissa in dieci anni la durata massima della concessione;
    • prevedere che i procedimenti di rinnovo delle concessioni che erano in scadenza al 31 dicembre 2020, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge, debbano essere chiusi entro i sei mesi successivi, con assegnazione della concessione secondo quanto previsto dalla normativa in vigore alla scadenza e, quindi, per una durata di 12 anni. Le concessioni non interessate dai procedimenti di rinnovo di cui al paragrafo precedente hanno validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.
    • semplificare le procedure per le vendite promozionali, consentendo l’invio di una comunicazione unica nel caso di esercizi ubicati in comuni diversi e tenendo a disposizione delle autorità di controllo la relativa documentazione, in forma cartacea o visionabile da web all’indirizzo internet indicato dall’esercente.
    • ampliare da 45 a 90 giorni il termine entro il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) deve comunicare, alle imprese interessate e al Ministero delle imprese e del Made in Italy, le proprie conclusioni di merito sulle operazioni di concentrazione di imprese (fusione, acquisizione di azioni, costituzione di new-co) soggette a comunicazione preventiva che ritiene suscettibili di essere vietate.
    • infine si individua l’AGCM quale autorità nazionale competente in materia di mercati equi e contendibili nel settore digitale, in relazione ai servizi di piattaforma di base (es. servizi di intermediazione online, motori di ricerca, social network). All’Autorità si attribuiscono, anche in tale ambito, i poteri di indagine previsti in materia di concorrenza e quelli sanzionatori.