• Riforme del Governo Meloni

    Voucher prestazioni occasionali: torna la vendita in Poste e tabaccai

    I voucher per le prestazioni occasionali  (Libretto famiglia) saranno nuovamente acquistabili , oltre che negli uffici postali ,anche dai  rivenditori di articoli di monopolio (Tabaccai)   dove  i lavoratori potranno anche ottenere il pagamento.

     Lo prevede la legge di conversione del  DL Lavoro 48 2023, n. 85 2023,  pubblicata  in Gazzetta Ufficiale  il 3 luglio. 

    La novità si aggiunge a quella relativa all' innalzamento della soglia dei voucher a 15mila euro per le aziende del settore terme, fiere eventi  e parchi divertimento, già presente nel decreto legge del 4 maggio 2023,  DL 48 2023.

    Vediamo  di seguito qualche dettaglio in più .

    Voucher  prestazioni occasionali per  terme, fiere e congressi 

     Si innalza  la soglia prevista per l'utilizzo di prestazioni occasionali  (articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,)  tramite i voucher telematici INPS,  da 10.000 a 15.000 euro  annui per gli utilizzatori che operano nei settori 

    • dei congressi, 
    • delle fiere, 
    • degli eventi, 
    • degli stabilimenti termali e 
    • dei parchi divertimento .

    Inoltre, la misura non è applicabile a tutte le azienda ma  solo ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

    Restano fermi i valori soglia per gli altri settori, come modificati dall'Ultima legge di bilancio:

    •  numero  massimo di dipendenti: 10
    • valore complessivo delle prestazioni  annue per un utilizzatore.

    Inoltre, ciascun utilizzatore  potrà acquistare 

    •  sulla  piattaforma informatica INPS oppure
    •  presso gli uffici postali e presso 
    •  le rivendite di  generi di monopolio , 

    il libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia”.

    Allo stesso modo i prestatori di lavoro potranno ottenere il pagamento delle prestazioni lavorative effettuate, "decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile a fronte della presentazione  di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla  piattaforma informatica INPS." 

    Si attendono in merito ovviamente le indicazioni INPS in particolare sull'implementazione delle procedure presso uffici postali e rivenditori.

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    Decreto Energia: rinnovati gli sconti su luce e gas a famiglie e imprese

    Pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto legge approvato solo due giorni fa dal Consiglio dei ministri ,   con le proroghe per il terzo trimestre dell’anno, dal 1 luglio al 30 settembre 2023, delle misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette.

    Si tratta del decreto legge n. 79 del 28 giugno "Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di termini legislativi"  pubblicato nella GU Serie Generale n.149 del 28-06-2023.

    Qui il testo 

    Il provvedimento prevede in particolare,   anche per il terzo trimestre 2023:

    • la riduzione dell’Iva al 5% sulle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali
    • l’azzeramento degli oneri di sistema per il settore del gas 
    • l’aliquota Iva ridotta al 5% per il teleriscaldamento e per l’energia prodotta con il gas metano.

    Inoltre, viene prorogato il rafforzamento del  bonus sociale che riduce i costi di luce e gas per le famiglie meno abbienti, con Isee fino a 15mila euro, sempre fino al 30 settembre 2023

    Confermato  invece fino al 31 dicembre 2023 l'innalzamento della soglia Isee per l'accesso al bonus sociale da parte delle famiglie numerose (con almeno 4 figli) che dal 1 aprile scorso è passata da 20 a 30 mila euro.

    Il provvedimento stanzia  a questi fini  complessivamente circa 800 milioni di euro.

    Allegati:
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    DEF 2023: la politica economica e di bilancio approvata dal Governo

    Con un comunicato stampa dell'11 aprile il Governo informa della approvazione da parte del Consiglio dei ministri n 28, del Documento di economia e finanza (DEF) 2023, previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196).

    Viene sinteticamente specificato che il Documento delinea i tre principali obiettivi programmatici della politica economica e di bilancio del Governo per il medio termine:

    1. la rinuncia graduale ad alcune delle misure straordinarie di politica fiscale attuate negli scorsi tre anni e l’individuazione di nuovi interventi a sostegno dei soggetti più vulnerabili e per il rilancio dell’economia;
    2. la riduzione graduale, ma in misura sostenuta nel tempo, del deficit e del debito della pubblica amministrazione in rapporto al prodotto interno lordo (PIL). Il Governo conferma gli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL già dichiarati a novembre nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB), ossia 4,5 per cento quest’anno, 3,7 per cento nel 2024 e 3,0 per cento nel 2025. L’obiettivo per il 2026 viene posto pari al 2,5 per cento;
    3. il sostegno alla ripresa dell’economia italiana, volto a conseguire tassi di crescita del PIL e del benessere economico dei cittadini più elevati di quelli registrati nei due decenni scorsi.

    Leggi anche: Cuneo fiscale: importi sconto 2023 e novità in arrivo

    Viene specificato che il Governo nel breve termine opererà per sostenere la ripartenza della crescita segnalata dagli ultimi dati, nonché per il contenimento dell’inflazione.

    Il mantenimento dell’obiettivo di deficit esistente (4,5 per cento) permetterà di introdurre, con un provvedimento di prossima adozione, un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi di oltre 3 miliardi a valere sul periodo maggio-dicembre di quest’anno. 

    Ciò sosterrà il potere d’acquisto delle famiglie e contribuirà alla moderazione della crescita salariale. 

    Anche per il 2024, le proiezioni di finanza pubblica mostrano che, dato un deficit tendenziale del 3,5 per cento, il mantenimento dell’obiettivo del 3,7 per cento del PIL creerà uno “spazio di bilancio” di circa 0,2 punti di PIL, che sarà destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, al finanziamento delle cosiddette ‘politiche invariate’ a partire dal 2024 e alla continuazione del taglio della pressione fiscale nel 2025-2026, e concorrerà a una significativa revisione della spesa pubblica e a una maggiore intesa tra fisco e contribuente.

    In tale contesto, le previsioni di crescita del PIL del DEF sono le più prudenti, intente all’elaborazione di proiezioni di bilancio ispirate a cautela e affidabilità. 

    Nello scenario tendenziale a legislazione vigente, il PIL è previsto crescere in termini reali dello 0,9 per cento nel 2023 – dato rivisto al rialzo in confronto al Documento programmatico di bilancio (DPB) di novembre, in cui la crescita del 2023 era cifrata in uno 0,6 per cento – e quindi all’1,4 per cento nel 2024, all’1,3 per cento nel 2025 e all’1,1 per cento nel 2026.

    Grazie alle nuove misure fiscali per il 2023 e 2024 delineate, la crescita del PIL nello scenario programmatico è prevista pari all’1,0 per cento quest’anno e all’1,5 per cento nel 2024.

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    Bonus bollette e riscaldamento: ecco le novità del decreto Energia

    Il  nuovo decreto legge con misure  urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese in materia di:

    • bollette  energia elettrica e gas naturale, 
    • salute e 
    • adempimenti fiscali

    è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale  (dl 34-2023)  con alcune importanti novità rispetto alla bozza iniziale.  Qui il testo.

     Vediamo  in sintesi le novità  per le bollette e agevolazioni per famiglie che comprendono un rafforzamento del bonus sociale in particolare per le famiglie numerose e il nuovo Bonus riscaldamento, per tutti senza soglie ISEE per il prossimo inverno. Ecco i dettagli.

    Bonus  bollette famiglie  

    • All'art 1 si prevede che per il secondo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale per le famiglie economicamente svantaggiate (fruitori del cd Bonus sociale) saranno rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con un risparmio che si dovrebbe attestare oltre il 55% rispetto al 2022.Il prezzo finale sarà di 23,75 centesimi di euro per kilowattora rispetto ai  precedenti 53,11 cent.
    • Con l'art. 2 del decreto si riducono al 5% l'IVA  e  si annullano gli oneri generali di sistema sulle forniture di gas , sempre per il secondo trimestre dell'anno 2023. Niente rinnovo invece per l'azzeramento degli oneri di sistema per l'energia elettrica, dato il calo del prezzo della componente energia. Questo aspetto riguarda tutti i clienti residenti.
    • Inoltre si innalza a 30mila euro la soglia ISEE per fruire del Bonus sociale bollette riservato alle famiglie numerose (4 o piu figli) previsto dall'articolo 3, comma9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185

    Bonus riscaldamento  2023

    L'art 3 del decreto energia  istituisce un nuovo bonus :  dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti , senza distinzione di reddito, si riconoscerà un contributo mensile (erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche) laddove il prezzo del gas superi specifiche soglie(  c. bonus "riscaldamento").

    A questo fine il Governo ha stanziato un miliardo di euro

    I criteri di assegnazione del contributo saranno  definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica, di concerto con il Ministro dell'economia nei prossimi mesi.

    Su questa base l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente definirà  le modalita' applicative e l'importo dei contributi, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle diverse zone  climatiche.

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    Isopensione: uscita con 7 anni di anticipo fino al 2026

    L’articolo 9, comma 5-bis – introdotto al Senato nella legge di conversione del Decreto Milleproroghe N. 198 2022,   (QUI IL TESTO COORDINATO)  prevede una nuova  proroga  della  possibilità di pensionamento anticipato fino a 7 anni nelle aziende interessate da eccedenze di personale, fino al 2026. Vediamo meglio di cosa si tratta e qual è la novità.

    Isopensione 2023: di cosa si tratta

    La disciplina della cosiddetta Isopensione è stata   introdotta dall’art. 4, c. 1 e 2, della L. 92/2012 , e  ha riconosciuto la possibilità ai datori di lavoro con più  di 15 dipendenti, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi con le  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, al fine  di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani cui mancassero  al massimo 4 anni  al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata (67 anni di età o 41 anni e 10 mesi per la pensione anticipata).

    Con tali accordi il datore di lavoro si  impegna  a versare all'INPS sia le somme  per l'assegno sostitutivo della pensione che giunge al lavoratore (assegno di esodo) tramite l'istituto, che per la contribuzione correlata. 

    Viene così garantita la copertura per tutto il periodo fino al raggiungimento dell'età per la pensione, il cui importo  non subisce variazioni negative.

    Va tenuto presente inoltre che:

    • l'accordo di esodo siglato con le rappresentanze sindacali deve essere anche autorizzato dall'INPS che valuta i requisiti contributivi del dipendente e il requisito dimensionale dell'azienda. 
    • E' richiesta anche una fidejussione per garantire la solvibilità dell'impegno finanziario verso il lavoratore .

    Ancora da sottolineare che l'isopensione:

    • non gode della perequazione automatica all'indice ISTAT, 
    • non spettano i trattamenti di famiglia (ANF),  
    • non possono essere effettuate trattenute, ad esempio per riscatti e ricongiunzioni o per cessione del quinto .

    Milleproroghe: conferma dell'anticipo fino a 7 anni 

    Il termine di anticipo di 4 anni  per l'esodo dei lavoratori era stato  portato a 7 anni  per il triennio 2018-2020 dalla legge  di bilancio 2018 (art. 1, co. 160, L. 205/2017)  e riconfermato fino al 2023 dalla legge di bilancio 2021.

    La novità del Milleproroghe 2023 appena  convertito in legge conferma ancora  fino al  31 dicembre 2026  quindi la possibilità di concordare piani di esodo anticipato a carico dell'azienda  per  lavoratori distanti 7 anni (invece che 4) dall'età per la pensione INPS . 

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    Decreto PNRR: il testo in GU e in vigore dal 25 febbraio

    Pubblicato in GU n 47 del 24 febbraio il decreto legge n 13 noto come Decreto PNRR con disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

    Il testo si compone di tre parti:

    1. revisione del sistema della governance del PNRR;
    2. rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti chiamati ad attuare gli interventi previsti dal PNRR e dal PNC, accelerazione e semplificazione delle procedure PNRR in vari settori;
    3. attuazione delle politiche di coesione, di politica agricola comune e di politica giovanile.

    Si segnalano, tra l'altro, al Capo VII le Disposizioni urgenti in materia di Giustizia e in particolare all'art 38 Disposizioni in materia di Crisi d'Impresa (Leggi anche Novità in tema di composizione negoziata)

    Decreto PNRR: novità in arrivo

    Con il nuovo decreto si istituisce una nuova struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, sotto l’indirizzo del Ministro delegato, che assorbe le funzioni già esercitate dalla segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e quelle del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale.

    La nuova Struttura eserciterà anche le funzioni di punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR, già esercitate dal servizio centrale per il PNRR presso la Ragioneria generale dello Stato. 

    Inoltre, si riorganizzano le unità di missione PNRR presso le amministrazioni centrali, che potranno anche essere internalizzate e poste all’interno di Direzione Generali già esistenti.

    Si rafforzano i poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto da parte delle Regioni degli impegni finalizzati all’attuazione del PNRR:

    1. si dimezzano i termini per provvedere in caso di inerzia da parte del soggetto attuatore;
    2. si prevede la possibilità che il commissario possa svolgere una pluralità di atti e/o interventi (e non solo un singolo atto) e provvedere all’esecuzione dei progetti PNRR o PNC, assicurando il coordinamento operativo delle varie amministrazioni e soggetti coinvolti.

    In caso di progetti infrastrutturali, si estendono al commissario i poteri propri del commissario straordinario delle grandi opere.

    In caso di dissenso, diniego, opposizione proveniente da un organo idoneo a precludere la realizzazione di un intervento PNRR, si attribuisce il potere di impulso per rimettere la decisione al Consiglio dei Ministri anche al Ministro competente, oltre che alla Struttura di missione PNRR.

    Si introducono disposizioni volte a favorire il controllo e il monitoraggio della spesa degli interventi PNRR e PNC da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.

    – Rafforzamento capacità amministrativa

    Si introducono misure per il rafforzamento della capacità amministrativa dei Ministeri e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l’attuazione di progetti PNRR o PNC.

    Decreto PNRR: le semplificazioni

    Si prevedono disposizioni per l’accelerazione e lo snellimento di procedure in materia di appalti pubblici e grandi opere: 

    • estensione a tutti gli appalti PNRR e PNC, comprese le infrastrutture connesse, delle procedure “supersemplificate” già previste per l’edilizia penitenziaria, ferroviaria e giudiziaria, in materia di conferenza dei servizi, VIA e acquisizione degli assensi dei Beni Culturali; 
    • si dimezzano i termini per l’esproprio e quelli per l’espressione del parere da parte della Conferenza unificata per le opere PNRR e si ampliano le funzioni del Comitato speciale istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

    Inoltre, si consente all’Agenzia del demanio e al Ministero della difesa di contribuire a progetti PNRR anche attraverso la messa a disposizione di immobili per alloggi universitari, infrastrutture sportive ed energetiche da fonti rinnovabili.

    Si introducono disposizioni volte a semplificare gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici e si facilita la realizzazione della piattaforma digitale nazionale dati (PDND).

    Si semplificano inoltre le procedure di posa in opera di infrastrutture a banda ultralarga.

    Si rafforzano le competenze della Soprintendenza speciale per il PNRR, che assorbe le funzioni delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio in relazione ai beni coinvolti nelle progettualità PNRR.

    Si introducono disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali, per soddisfare esigenze logistiche delle pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuovi sedi per esigenze connesse al PNRR.

    Decreto PNRR: digitalizzazione

    Si prevedono una serie di disposizioni in materia di giustizia:

    • digitalizzazione degli atti giudiziari e graduale abbandono degli archivi analogici
    • obbligatorietà del deposito telematico dei provvedimenti del giudice; 
    • deposito telematico degli atti relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione; 
    • misure in favore delle imprese in difficoltà attraverso l’implementazione dei piani di rateizzazione del debito fiscale e di accordi transattivi con il Fisco, l’Inail e l’Inps, nonché attraverso misure di semplificazioni per l’accesso alle procedure negoziate. 

    Per la giustizia tributaria, si prevedono misure volte ad accelerare l’estinzione delle controversie oggetto di condono fiscale.

    Si introducono misure in materia di ambiente e sicurezza energetica: procedura semplificata per promuovere gli impianti chimici “integrati”, su scala industriale, volti alla produzione di idrogeno verde e rinnovabile, attraverso la assegnazione dell’istruttoria alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC; rinaturazione dell’area del Po; aumento delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR; utilizzo dei proventi delle aste CO2; disciplina della posa in opera di pannelli solari e installazione di infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili.

    Si potenziano le politiche di coesione e la politica agricola comune, con l’internalizzazione presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’Agenzia per la coesione territoriale.

    Si costituisce presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027, con conseguenti disposizioni organizzative anche relative all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

    Allegati: