• Riforme del Governo Meloni

    Decreto carburanti 2023 convertito in legge: ecco il testo coordinato in pdf

    Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, la legge del 10 marzo 2023 n. 23 di conversione del decreto legge del 14.01.2023 n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico". 

    La legge entra in vigore il 16 marzo, giorno successivo alla sua pubblicazione in GU.

    Scarica il testo del decreto n. 5/2023 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, stampate con caratteri corsivi.

    Il testo prevede misure di controllo sui prezzi finali dei carburanti per autotrazione e una nuova detassazione fino a 200 euro sui buoni acquisto di carburante per i lavoratori dipendenti.

    Viene inoltre rifinanziato il fondo per il bonus trasporti da 60 euro per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale.

    Più in particolare: 

    • il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.
    • La modalità delle comunicazione del prezzo di vendita praticato da parte degli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile, da effettuarsi al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza di variazioni, nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
    • le sanzioni amministrative in caso di violazione, da parte degli esercenti, degli obblighi di comunicazione e pubblicità dei prezzi, variano con importi da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell’esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata. Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro
      volte
      , anche non consecutive, nell’arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo da uno a trenta giorni. La sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e modalità, anche in caso di violazione dell’obbligo di esposizione del prezzo medio.
    • viene istituita una Commissione di allerta rapida per la sorveglianza dei prezzi finalizzata ad analizzare – nel confronto con le parti – le ragioni dei turbamenti e definire le iniziative di intervento urgenti.
    • al fine di mitigare l'impatto dei caro energia sui costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 per il riconoscimento di buoni per l'acquisto di abbonamenti per i  servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale con valore massimo di 60 euro.
    • in presenza di un aumento eventuale del prezzo del greggio e quindi del relativo incremento dell’IVA in un quadrimestre di riferimento, il maggiore introito incassato in termini di imposta dallo Stato potrà essere utilizzato per finanziare riduzioni del prezzo finale alla pompa.

    Allegati:
  • Riforme del Governo Meloni

    Crediti d’imposta energia e gas imprese: si aggiunge il bonus per dicembre

    Pubblicato in GU n. 270 del 18 novembre il DL n 176 noto come Decreto Aiuti quater con novità in tema di bonus energia e gas per le imprese.

    In particolare, tra le altre novità per le imprese, l'art. 1 Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022 sostanzialmente estende anche al mese di dicembre quanto previsto dal dl 144/2022 per ottobre e novembre.

    Inoltre, l'utilizzo in compensazione in F24 crediti maturati per l'ultimo trimestre 2022 è previsto fino al 30 giugno 2023.

    Nel dettaglio, il comma 1 dell'art 1 del DL Aiuti quater prevede che anche per dicembre si applicheranno le misure dei crediti energia e gas previste per ottobre e novembre:

    • 40% relativamente al costo dell’energia elettrica per le imprese energivore; 
    • 30% per il costo dell’energia delle imprese non energivore; 
    • 40% per il gas delle imprese gasivore 
    • 40% per le imprese non gasivore.

    Per i dettagli sulle misure previste dal DL n 144/2022 leggi Crediti di imposta energia e gas 2022: aumentati gli importi 

    Inoltre il comma 3 dell'art 1 allunga il periodo di tempo a disposizione delle imprese per utilizzare in compensazione i crediti di imposta. Cio vale, tanto per i crediti che matureranno sulle spese di dicembre 2022, quanto per quelli già previsti dal decreto 144/2022 per i mesi di ottobre e novembre, e in particolare viene fissato al 30 giugno 2023 il termine entro il quale poter utilizzare. Il DL 144/2022 attualemente in vigore prevedeva un utilizzo entro il 31 marzo 2023.

    In merito alla cessione degli stessi crediti d'imposta il comma 4 dell'art 1 del DL Aiuti quater prevede che il cedente dovrà richiedere il visto di conformità ed effettuare la comunicazione telematica alle Entrate. 

    Viene specificato che la modulistica per comunicare la cessione e i termini per effettuarla dovranno essere stabiliti da un nuovo provvedimento delle Entrate che aggiornerà quello già in vigore. L’utilizzo di tutti i crediti da parte del cessionario potrà avvenire entro il 30 giugno 2023.

    Infine, entro il 16 marzo 2023, le imprese che usufruiscono dei crediti d’imposta relativi al mese di dicembre 2022 devono trasmettere all’Agenzia, a pena di decadenza dal diritto di utilizzo del credito residuo, una comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

    Le entrate provvederanno a stabilre contenuto e modalità di presentazione della comunicazione che sostituisce quella prevista per i crediti relativi al terzo trimestre 2022 fissata al 16 febbraio 2023 dal comma 8 dell’articolo 1 del Dl 144/2022, ora abrogato.

    ATTENZIONE
    La conversione del decreto aiuti quater GU n 13 del 17 gennaio 2023 (Legge n. 6/2023 del decreto Aiuti quater n. 176/2022) prevede una proproga al 30 settembre 2023 per l'utilizzo dei crediti di imposta energia e gas per gli importi spettanti relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
    Per i dettagli leggi: Crediti d'imposta energia e gas: codici tributo per i beneficiari e termini di utilizzo