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Decreto Omnibus 2024 e Consiglio dei ministri del 7 agosto
Il 7 agosto 2024 si è tenuto il Consiglio dei Ministri per l’approvazione del decreto-legge che introduce misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. Stiamo parlando del cosiddetto Decreto Omnibus. Da una bozza circolata, il provvedimento è suddiviso in sei Titoli: disposizioni fiscali, disposizioni in materia di proroghe di termini normativi, misure di carattere economico, misure in favore degli enti territoriali, misure in materia di personale, disposizioni finali.
Al termine della riunione del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, i Ministri Raffaele Fitto (Affari europei, Politiche di coesione e PNRR), Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze), Anna Maria Bernini (Università e Ricerca), Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente e Sicurezza energetica) e il Viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, hanno illustrato in conferenza stampa i provvedimenti adottati.
“C’è l’indicazione della nuova Ragioniera Generale dello Stato nella persona di Daria Perrotta”. La prima donna che assurge a questa carica.
Da conferenza stampa, in merito alle tasse extraprofitti banche: “non ci saranno tasse sugli extraprofitti, le tasse sui profitti però si” – Giorgetti.
Per quanto riguarda le concessioni balneari “c’è un confronto sul parere motivato della commissione europea che va avanti, con le sue complessità” Raffaele Fitto ministro per gli affari europei, il Sud, la Coesione e il Pnrr.
In materia fiscale sono previste alcune proroghe.
- I termini per la rottamazione del magazzino per i soggetti Isa che vogliono regolarizzare le difformità sono prorogati al 30.09.
- Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e delle partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati, dal 30 giugno al 30 novembre.
- Proroga dei termini per l’adeguamento del capitale sociale per soggetti iscritti all’albo accertamento e riscossione entrate enti locali.
Il ministro Leo annuncia l’approvazione in via definitiva di due decreti legislativi di attuazione della riforma fiscale e arrivano così a 13 i decreti legislativi approvati. La logica generale è stata quella di creare in via preventiva un dialogo tra contribuente e Fisco senza abbassare la guardia nei confronti di chi commette frodi fiscali.
I decreti legislativi approvati oggi riguardano il comparto delle imposte indirette diverse dall’IVA e quello delle dogane.
Per il primo punto, imposte indirette diverse dall'IVA, si lavora sul versante delle donazioni e successioni, è stato disciplinato in modo organico il Trust; sono stati disciplinati i trasferimenti d’azienda e di partecipazione; altre novità anche per l’imposta di registro e l’imposta di bollo (introdotta una dichiarazione integrativa per correggere errori o omissioni).
Per le dogane è prevista una rivoluzione perché il testo unico è stato portato a 120 articoli da oltre 300 originari; è stato anche rivisto l’istituto del contrabbando per contrastare frodi e tutelare i contribuenti.
Inoltre c’è un decreto legislativo che dà attuazione a due direttive comunitarie. Si tratta di una prima lettura che quindi affronterà il suo iter parlamentare. La prima direttiva riguarda il regime speciale per le piccole imprese. Laddove in altri Paesi c’è un regime forfettario analogo a quello italiano con il tetto di 85.000 euro, si evita che il soggetto debba identificarsi nel paese in cui effettua cessioni o prestazioni. Al tempo stesso il regime forfettario italiano che scade a fine anno, in attuazione di questa direttiva, continuerà in via automatica anche dopo il 31.12.2024 senza chiedere autorizzazione all’Unione europea.
Inoltre per gli spettacoli resi in modo virtuale, l’IVA sarà assolta nel paese del consumo.
Di seguito le misure principali come da Comunicato stampa del Cdm 7 agosto 2024 n.91
Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge omnibus
Ecco le misure fiscali ed economiche principali del decreto Omnibus:
• Disposizioni in materia di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica –ulteriore autorizzazione di spesa di 1,6 miliardi di euro, per l’anno 2024, da aggiungere agli 1,8 miliardi di euro già stanziati, per il finanziamento del credito d’imposta previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 per le imprese e gli altri operatori economici che effettuino investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica. Per accedere all’agevolazione, gli operatori economici che hanno già presentato la documentazione prevista dovranno inviare, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, all’Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti già indicati. La comunicazione dovrà anche indicare l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e le relative fatture elettroniche.
• Flat tax – Aumento da 100mila a 200mila euro della flat tax per i paperoni che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Si innalza da 100.000 a 200.000 euro annui l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, ai fini dell’articolo 43 del codice civile, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
• Sport – Si prorogano le agevolazioni IVA previste per le associazioni sportive dilettantistiche e si apportano alcuni chiarimenti relativi al regime IVA per l’erogazione di corsi di attività sportiva invernale. Inoltre, si introducono disposizioni volte a sostenere gli operatori del settore sportivo, in particolare in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati fino al 15 novembre 2024.
• Rifinanziamento del FEN – Integrazione fondo delle emergenze nazionali, con 150 milioni per il 2024.
• Investimenti nei paesi esteri – Si rendono esenti da garanzia, a domanda del richiedente, le domande di finanziamento agevolato relative delle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano (articolo 10, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 e fondo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251) presentate fino al 31 dicembre 2025.
• Comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica – Al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività turistico-ricettive connesse allo sci, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all’interno dei comprensori e delle aree della dorsale appenninica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 13.000.000 per l’anno 2024.
• Sostegno alle famiglie che vivono nelle Vele di Scampia. Oltre 3 milioni di euro per il Comune di Napoli da destinare a contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari detentori delle unità immobiliari del complesso edilizio denominato “Le Vele”, Vela celeste B, dell’area di Scampia, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità adottati dalle competenti autorità in conseguenza del crollo verificatosi il 22 luglio 2024.
• Scuola – Si estende anche per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024-2025 la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
• Università – Si mettono a disposizione delle attività di ricerca 50 milioni di euro del fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali.
• Collegi di merito – Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati è incrementato, per l’anno 2024, di 1 milione di euro.
• Attività culturali – Al fine di celebrare la storia, la cultura e l’arte della città di Napoli e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico italiano nella ricorrenza del venticinquesimo centenario della fondazione dell’antica Neapolis (21 dicembre dell’anno 475 a.C.), è istituito il Comitato nazionale “Neapolis 2500”. Al Comitato è attribuito un contributo pari a 1 milione di euro per l’anno 2024. Al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell’ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025 è stanziato in favore del Comune di Gorizia un contributo pari a 3 milioni di euro per il 2024.
Riforma fiscale CDM del 7 agosto 2024
Come da comunicato stampa del Governo, queste le novità sul piano della RIFORMA FISCALE
Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.
Anche in considerazione dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, rispetto all’approvazione preliminare, il testo riporta delle novità.
- Tassazione trust – In relazione all’ipotesi in cui il disponente o il trustee versino il tributo al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione (e l’imposta sia quindi determinata con riferimento al valore dei beni al momento del conferimento e al rapporto esistente tra disponente e beneficiano), si prevede l’applicazione dell’aliquota più elevata, senza tener conto delle franchigie, ogni qualvolta “non sia possibile determinare la categoria di beneficiari”. La locuzione “categoria dei beneficiari” intende chiarire che, al momento del conferimento dei beni ovvero dell’apertura della successione, deve risultare individuata la classe di parenti o affini per i quali la tassazione – aliquota e franchigia – è omogenea.
- Inoltre, si fissa nella misura del 4,5 per cento il saggio degli interessi relativi alle somme dovute dal contribuente in seguito alla rettifica e liquidazione della maggior imposta.
- Dichiarazione integrativa a favore – Si estende la facoltà di integrare la dichiarazione integrativa a favore del dichiarante, per correggere errori od omissioni, come già previsto per le imposte sui redditi, l’IRAP e l’IVA, anche all’imposta di bollo e all’imposta sostitutiva sulle operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine.
- Svincolo somme per eredi fino a 26 anni di età – Si prevede che le banche, gli intermediari finanziari e le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell’asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non superiore a 26 anni.
- Ridefinizione coefficienti rendite vitalizie imposta di registro – Si prevede che anche per le rendite vitalizie soggette all’imposta di registro (oltre che a quelle soggette all’imposta sulle successioni e donazioni), laddove il tasso di interesse legale risulti uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti previsti dal decreto MEF n. 302 del 30 dicembre 2015. Sul testo è stata ottenuta l’intesa in sede di Conferenza unificata.
Ulteriori provvedimenti approvati in esame definitivo Cdm 7 agosto 2024
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, i seguenti provvedimenti.
- (Economia e finanze). Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (decreto legislativo – esame definitivo). Il testo ha ottenuto l’intesa in sede di Conferenza unificata e tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.
- (Ambiente e sicurezza energetica) Regolamento contenente disposizioni sul personale ispettivo del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo). Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, dal Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.
- (Difesa) Adeguamento e coordinamento, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettere a) e c), della legge 28 aprile 2022, n. 46, delle disposizioni del decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con il codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo). Il testo tiene conto del parere espresso dal Consiglio di Stato.
- (Agricoltura, sovranità alimentare e foreste) Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell’organismo indipendente di valutazione della performance (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo). Il testo tiene conto dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari competenti.
Energia da fonti rinnovabili Cdm 7 agosto 2024
Comunicato stampa Cdm n.91 del 7.08.2024
Disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (decreto legislativo – esame preliminare) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), introduce una nuova disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il testo opera un complessivo riordino della normativa, allo scopo di razionalizzarla e adeguarla al diritto dell’Unione Europea, ridurre gli oneri regolatori, favorire la competitività e agevolare, in particolare, l’avvio delle attività economiche e l’installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico.Per effetto delle semplificazioni apportate, si riducono da quattro a tre i regimi amministrativi previsti per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili: 1. attività libera; 2. procedura abilitativa semplificata (PAS); 3. autorizzazione unica.
- Attività libera. A differenza del precedente regime (comunicazione relativa alle attività in edilizia libera), non prevede la presentazione di alcuna comunicazione né, per gli interventi oggi soggetti a dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), alcuna forma di dichiarazione.
- Procedura abilitativa semplificata (PAS). Nei casi in cui siano necessari atti di assenso rientranti nella competenza comunale, si introduce il silenzio assenso in luogo del silenzio-inadempimento previsto dalla normativa vigente. Per interventi che richiedono l’assenso di amministrazioni diverse da quella procedente, si prevede l’indizione della conferenza di servizi, con alcune deroghe al procedimento vigente. In particolare si prevede che, decorso il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che sia stata comunicata la conclusione negativa della conferenza e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini (che equivale a provvedimento di diniego dell’approvazione del progetto), il titolo abilitativo deve intendersi perfezionato senza prescrizioni. Si prevede in ogni caso la decadenza del titolo per il mancato avvio della realizzazione degli interventi o per la mancata entrata in esercizio dell’impianto entro i termini previsti dal cronoprogramma a corredo del progetto.
- Autorizzazione unica. Per gli interventi che rientrano nel regime di autorizzazione unica, si norma il procedimento relativo alla fase successiva alla presentazione dell’istanza, concernente la verifica della completezza della documentazione, e si stabiliscono i termini per eventuali integrazioni. Inoltre, si fissa in centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione il termine di conclusione della conferenza. Tale termine è sospeso per un massimo di 60 giorni in caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o per un massimo di 90 giorni in caso di progetti sottoposti a VIA.
Ricerca, Ratifiche, Attuazione di norme europee – Cdm 7 agosto 2024
Comunicato stampa Cdm n.91 del 7.08.2024
RICERCA: Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca (disegno di legge) Approvata la riforma dei contratti della ricerca. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini, ha approvato un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca. Le norme sono volte a riformare, nell’ambito del percorso universitario e della ricerca, il cosiddetto “pre-ruolo”, ossia quel segmento che intercorre tra il completamento del percorso di formazione superiore e l’avvio dell’attività di ricerca individuale, con l’obiettivo di rendere il sistema di reclutamento maggiormente rispondente alle attuali esigenze del mondo della ricerca.
RATIFICHE: Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha approvato tre disegni di legge per la ratifica e l’esecuzione di altrettanti provvedimenti internazionali.
- Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l’Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021 (disegno di legge). Il testo ratifica la Convenzione che istituisce l’Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, organizzazione internazionale governativa che prenderà il posto dell’attuale Associazione internazionale del Segnalamento Marittimo (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities – IALA), organizzazione non governativa istituita nel 1957, competente a migliorare la sicurezza e l’efficienza del trasporto marittimo di merci e passeggeri, cosi come dell’ambiente marino e costiero.
- Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016 (disegno di legge). L’Accordo di partenariato economico (APE) si inserisce nel quadro delineato dall’Accordo di Cotonou del 2020, che disciplina le relazioni fra l’Unione Europea e 79 Paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), favorendo la cooperazione economica, commerciale e sociale, al fine di eliminare la povertà e contribuire all’integrazione progressiva dei paesi ACP nell’economia mondiale. L’APE interinale consentirà al Ghana, tra l’altro, un accesso privilegiato al mercato europeo, attraverso la progressiva rimozione delle barriere al commercio e il rafforzamento della cooperazione negli scambi commerciali.
- Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba di Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l’uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024 (disegno di legge). L’Accordo tra Italia ed Egitto in materia di autotrasporto internazionale, ispirato ai principi di sostenibilità ambientale e intermodalità, è finalizzato a regolare e agevolare, tramite un apposito regime autorizzatorio, il trasporto di merci tra i due Paesi mediante veicoli stradali trainati (rimorchi e semirimorchi), utilizzando servizi marittimi “ro-ro” (roll on-roll off) e il transito attraverso i rispettivi territori per raggiungere un altro Paese.
Per quanto riguarda l’attuazione di norme europee, diamo rilievo a una delle due direttive, in particolare a quella annunciata in conferenza stampa dal Ministro Leo.
Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto (decreto legislativo – esame preliminare) (Economia e finanze)
Il testo disciplina il regime di franchigia transfrontaliero IVA applicabile alle piccole imprese che operano in Italia ma con sede in un altro Paese dell’Unione Europea e alle piccole imprese con sede in Italia e che operano in altri Paesi UE. Il regime non è applicabile alle cessioni di mezzi di trasporto. Il regime di franchigia è applicabile ai soggetti il cui volume d’affari annuo non superi i 100.000 euro in ambito UE e il limite di volume d’affari annuo previsto dal Paese in cui si chiede l’applicazione del regime (fissato, per l’Italia in 85.000 euro).
Inoltre, si modifica il regime IVA in materia di territorialità dell’imposta negli eventi in streaming o altrimenti resi disponibili virtualmente. In particolare, in materia di “principio di territorialità”, si prevede che le attività culturali, artistiche, sportive etc. trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, si considerano effettuate in Italia – e quindi assoggettate a IVA – se il committente non soggetto passivo è domiciliato o residente (senza domicilio all’estero) in Italia, in deroga al principio secondo cui si considera effettuata nel luogo in cui si svolge la manifestazione. Allo stesso modo, ove la presenza agli eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici e simili (fiere, esposizioni, etc.) sia in modalità virtuale, la prestazione di servizi si considera effettuata nel territorio italiano quando il committente soggetto passivo è ivi stabilito.
Inoltre, è stato approvato, in esame definitivo, il seguente decreto legislativo di attuazione di norme europee. 1. Attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 del parlamento europeo e del consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (decreto legislativo – esame definitivo) (Economia e finanze).
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Decreto Energia: misure per autoproduzione di rinnovabili
Viene pubblicata in GU n 31 del 7 febbraio la Legge n 11/2024 di conversione del DL n 181/2023 noto come Decreto energia con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023.
Ricordiamo che il decreto agisce su tre campi di intervento:
- Sostegno alle imprese,
- Promozione e sviluppo delle rinnovabili,
- Sicurezza energetica e decarbonizzazione.
Il Decreto Energia è legge: misure per autoproduzione energie rinnovabili
La Legge n 11/2024 tra le altre, con l'art 1 reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia.
In particolare, il comma 1 dispone che – fino al 31 dicembre 2030 – nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie pubblica, gli enti interessati debbano accordare una preferenza – ai fini dell’individuazione del concessionario – ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico delle imprese cd. elettrivore (iscritte all’apposito elenco presso la CSEA).
Il comma 2 – modificato in sede referente – demanda al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica la definizione, entro l’8 febbraio 2024, di un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese elettrivore, secondo criteri dettagliati nelle lettere da a) ad n) del medesimo comma. Il meccanismo prevede anche la facoltà delle imprese interessate di richiedere al GSE un’anticipazione di parte dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di nuova realizzazione, o oggetto di potenziamento che le medesime si impegnano a realizzare, nelle more dell’entrata in esercizio degli impianti interessati.L’anticipazione è restituita al GSE dalle imprese beneficiarie secondo specifiche condizioni e tempistiche.
Il comma 3 demanda ad ARERA la definizione delle modalità per la copertura di taluni oneri derivanti dal suddetto meccanismo, specificando che la copertura è assicurata a valere sulla componente degli oneri generali del sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili.
Infine, il comma 4, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, consente al GSE di accedere ai dati presenti nel Sistema informativo integrato (SII) istituito presso la società Acquirente Unico S.p.AIl Decreto Energia è legge: concessioni geotermoelettriche
L’articolo 3 modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche.
In particolare, al comma 1, lettera 0a), inserita in sede referente, rimuove una serie di condizioni attualmente previste affinché i titolari di permesso di ricerca possano avanzare, contestualmente alla richiesta di concessione di coltivazione, istanza di potenziamento
dell’impianto.La stessa lettera consente altresì la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali.
Le lettere 0b) e 0c), integrano i criteri per la selezione, rispettivamente, del titolare di permesso di ricerca e del titolare della concessione di coltivazione, nel caso in cui, per l’uno e per l’altra, siano state presentate più domande concorrenti.In entrambi i casi il nuovo parametro inserito è la preventiva ponderazione in ordine alle ricadute positive in termini di soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati.
Il comma 1, lettera a), proroga il termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 (lett. a), n. 2) e fissa, per le suddette concessioni, il termine per l’indizione della gara – ai fini di una loro riassegnazione – in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni (lett. a), n. 1).
Il medesimo comma 1, alla lettera b), prevede – attraverso una nuova disciplina che viene introdotta nel D.lgs. n. 22/1010 – la possibilità per il concessionario uscente di presentare – entro e non oltre il 30 giugno 2024 –
un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall’autorità competente, consente di rimodulare l’esercizio della concessione, anche sotto il profilo della durata, la quale comunque non è superiore a 20 anni (comma 1, lett. b)).
In sede referente, è stato inserito un ulteriore comma 1-bis, che proroga al 31 dicembre 2027 il termine per l’entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi per le fonti rinnovabili elettriche previsti dal D.M. 29 giugno 2016. -
Uso del contante 2024: invariata la soglia di 5.000 euro. In arrivo soglia UE
La legge di bilancio 2024 in vigore dal 1 gennaio non ha previsto novità per la soglia di utilizzo della moneta contante, resta pertanto in vigore l'ultima modifica normativa, ossia quella introdotta con la legge di bilancio 2023 che innalzava tale limite a 5000 a partire dal 1 gennaio 2023.
Prima di dettagliare la norma riguardante l'uso del contante è importante segnalare che in data 18 gennaio è stato raggiunto un primo accordo tra il Consiglio e il Parlamento UE per un nuovo pacchetto comunitario sull'antiriciclaggio.
Tra le altre novità in arrivo, vi è l’individuazione di una soglia unionale di 10.000 euro, con la possibilità per i singoli Stati membri di imporre un limite inferiore.
Vi sarà un controllo obbligatorio anche sulle transazioni occasionali in contanti tra i 3.000 e i 10.000 euro, con l’identificazione del disponente.
Uso del contante: soglia a 5.000 euro per il 2024
Per il 2024 resta in vigore quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023 in merito alla soglia dell'uso del contante.
Ricordiamo che l'art 49 del decreto legislativo n 231/2007 ai commi 1, 2, 3 recita come segue.
È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti.
A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.
Per il servizio di rimessa di denaro ((di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)), la soglia è di 1.000 euro.
Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia è di 3.000 euro.
La novità introdotta della legge di bilancio 2023, rimasta invariata nel 2024, va a modificare tale articolo al comma 3-bis stabilendo che a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro.
A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 5.000 euro.
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Decreto Asset o Omnibus bis convertito in legge
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 09.10.2023 n. 236 la Legge del 9 ottobre 2023 n. 136 di conversione del Decreto legge del 10.08.2023 n. 104 (c.d. Decreto Asset o Omnibus bis) contenente disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, le quali, a norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, hanno efficacia dal 10 ottobre 2023 (dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione).
Il decreto si compone di 29 articoli riguardanti diversi settori economici con misure che intendono:
- rifinanziare il fondo mutui sulla prima casa;
- individuare risorse da utilizzare per ridurre la pressione fiscale, di assicurare la tutela degli utenti dei servizi di trasporto aereo e terrestre;
- incentivare gli investimenti, anche in riferimento al settore dei semiconduttori e della microelettronica;
- intervenire su specifiche attività economicamente rilevanti.
Vediamo alcune delle misure previste.
Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse
Per contrastare l’aumento delle rate dei mutui, il decreto istituisce, per l’anno 2023, un'imposta straordinaria sui margini di interesse (cd. extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato, con l'applicazione di un’aliquota pari al 40% sulla base imponibile che viene configurata confrontando il margine degli interessi dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 e quello del solo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024.
In altre parole l'aliquota viene applicata sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Resta ferma l’applicazione della disciplina antielusiva contenuta nell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente.
L’imposta intende colpire il margine di interesse (voce 30 del Conto Economico delle banche), ossia la differenza tra gli interessi attivi (percepiti dalle banche a fronte dell’impiego delle proprie disponibilità liquide, nonché sulle attività finanziarie al fair value o valutate al costo ammortizzato) e gli interessi passivi (e oneri assimilati) corrisposti dalle banche ai propri clienti a fronte della raccolta di risparmio.
L’imposta straordinaria sarà versata nel corso del 2024 e non sarà deducibile ai fini IRPEF e IRAP. L’imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell’anno 2023, il versamento è effettuato nell’anno 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.
Le maggiori entrate saranno destinate al finanziamento del fondo per i mutui sulla prima casa e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.
Tutela degli utenti dei servizi di trasporto aereo e terrestre
Servizio Taxi
Nel settore taxi, in deroga al divieto di cumulo delle licenze, i comuni potranno rilasciare, in linea generale e in via sperimentale, licenze aggiuntive temporanee per l’esercizio del servizio per fronteggiare uno straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche.
Riguardo al numero delle licenze, viene fatta una distinzione tra:
- i comuni in generale e
- i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto.
La durata, in ogni caso, non può superare i 12 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi. Le licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze. Si prevede poi che i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitane e sede di aeroporto internazionale possano incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20% delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario che prevede, quale condizione obbligatoria putilizzo di veicoli a basse emissioni.
Trasporto aereo
Per contrastare il “caro voli”, si vieta la fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aree, in relazione al tempo della prenotazione, per le rotte di collegamento con le isole e durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale e se conduce ad un prezzo del biglietto, o dei servizi accessori, del 200% superiore alla tariffa media del volo.
Vengono così assegnati all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM), ampi poteri istruttori e sanzionatori in materia di trasporto aereo.
In particolare si prevede che, gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano anche nel caso in cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, o anche d’ufficio, accerti che il coordinamento algoritmico delle tariffe praticate dalle compagnie nel settore aereo faciliti, attui o comunque monitori un’intesa restrittiva della concorrenza, anche preesistente, ovvero accerti che il livello dei prezzi fissati attraverso un sistema di gestione dei ricavi costituisce abuso di posizione dominante.
Interventi urgenti a sostegno di attività economiche strategiche per il made in Italy
Al fine di incentivare e sviluppare le potenzialità della filiera nazionale forestalegno e di favorire il riposizionamento strategico delle aziende italiane rispetto alla concorrenza dei mercati esteri, anche potenziando le possibilità di approvvigionamento della materia prima, all’articolo 149, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: « indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g) » sono sostituite dalle seguenti: « indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g)».
Tale disposizione prevede che non si applichino le norme sull’autorizzazione paesaggistica contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio:
- Agli immobili e alle aree di notevole interesse pubblico;
- Ai territori boschivi e forestali sottoposti a vincolo di rimboschimento,
pur rimanendo salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 4, lettera a), che riguarda l’inclusione, nel piano paesaggistico, delle aree soggette a tutela e noninteressate da specifiche procedure o provvedimenti, previo accertamento della conformità degli interventi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale.
Misure nel settore della pesca
Autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per l’anno 2023 in favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie del granchio blu (Callinectes sapidus). Si istituisce, inoltre, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo con dotazione di 500 mila euro per il 2023, da assegnare alle imprese e ai consorzi che praticano attività di acquacultura per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del cinquanta per cento, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti.
Allegati: -
Decreto anti infrazioni UE convertito in legge: il testo coordinato
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 il Testo del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103 , recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.»
L’obiettivo è quello di prevenire l’apertura di nuove procedure di infrazione ed evitare l’aggravamento di quelle pendenti adeguando l’ordinamento nazionale al diritto dell’Unione e alle sentenze della Corte di giustizia in quanto attualmente il numero di infrazioni è superiore alla media degli altri Stati membri dell’Unione Europea.
Il testo si compone di 27 articoli.
In particolare gli interventi riguardano le seguenti procedure
- 1. n. 2014/4075, in materia di aliquota agevolata dell'imposta di registro analoga a quella prevista per l'acquisto prima casa, senza obbligo di stabilire la residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato;
- 2. n. 2021/2170 in materia di revisioni legali;
- 3. n. 2021/2075, per l'incompleto recepimento della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e di comunicare con terzi e con le autorità consolari, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE;
- 4. n. 2014/4231, per non conformità alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e in materia di computo del pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera del personale docente;
- 5. n. 2018/2044, per mancato recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;
- 6. n. 2014/2147, in materia di superamento dei valori limite fissati per il PM10;
- 7. n. 2015/2043 in materia di superamento dei valori di biossido di azoto;
- 8. n. 2020/2299 relativa alla qualità dell'aria per quanto concerne i valori limite per il PM2,5.
Per quanto riguarda i casi di pre-infrazione, si tratta di:
- 1. caso EU Pilot 2021/10083/FISMA, sui sistemi di garanzia dei depositi bancari;
- 2. caso EU Pilot (2021) 10047-Empl., in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali;
- 3. caso ARES (2021)5623843, in materia di attribuzione della Carta del docente anche ai docenti con contratto a tempo determinato;
- 4. caso NIF 2020/4008, in materia di pubblicità nel settore sanitario;
- 5. caso ARES (2022)1775812, in materia di istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie e istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon indoor;
- 6. caso ARES (2019) 3110724, in materia di rilascio dei passaporti;
- 7. caso EU Pilot 2022/10193/ENER, in materia di verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria;
- 8. caso EU Pilot 10375/22, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (modifica del decreto legislativo 8 novembre 2021 n.198).
L'adeguamento all'ordinamento nazionale a 9 regolamenti e 1 direttiva riguarda:
- regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione Europea;
- regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 in materia di anti-tortura;
- regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 in materia di prodotti a duplice uso
- regolamento UE 1157/2019 del Parlamento europea e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione
- regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza;
- direttiva 2022/738/UE sull'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.
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Voucher prestazioni occasionali: torna la vendita in Poste e tabaccai
I voucher per le prestazioni occasionali (Libretto famiglia) saranno nuovamente acquistabili , oltre che negli uffici postali ,anche dai rivenditori di articoli di monopolio (Tabaccai) dove i lavoratori potranno anche ottenere il pagamento.
Lo prevede la legge di conversione del DL Lavoro 48 2023, n. 85 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio.
La novità si aggiunge a quella relativa all' innalzamento della soglia dei voucher a 15mila euro per le aziende del settore terme, fiere eventi e parchi divertimento, già presente nel decreto legge del 4 maggio 2023, DL 48 2023.
Vediamo di seguito qualche dettaglio in più .
Voucher prestazioni occasionali per terme, fiere e congressi
Si innalza la soglia prevista per l'utilizzo di prestazioni occasionali (articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,) tramite i voucher telematici INPS, da 10.000 a 15.000 euro annui per gli utilizzatori che operano nei settori
- dei congressi,
- delle fiere,
- degli eventi,
- degli stabilimenti termali e
- dei parchi divertimento .
Inoltre, la misura non è applicabile a tutte le azienda ma solo ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Restano fermi i valori soglia per gli altri settori, come modificati dall'Ultima legge di bilancio:
- numero massimo di dipendenti: 10
- valore complessivo delle prestazioni annue per un utilizzatore.
Inoltre, ciascun utilizzatore potrà acquistare
- sulla piattaforma informatica INPS oppure
- presso gli uffici postali e presso
- le rivendite di generi di monopolio ,
il libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia”.
Allo stesso modo i prestatori di lavoro potranno ottenere il pagamento delle prestazioni lavorative effettuate, "decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile a fronte della presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS."
Si attendono in merito ovviamente le indicazioni INPS in particolare sull'implementazione delle procedure presso uffici postali e rivenditori.
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Decreto Energia: rinnovati gli sconti su luce e gas a famiglie e imprese
Pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto legge approvato solo due giorni fa dal Consiglio dei ministri , con le proroghe per il terzo trimestre dell’anno, dal 1 luglio al 30 settembre 2023, delle misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette.
Si tratta del decreto legge n. 79 del 28 giugno "Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di termini legislativi" pubblicato nella GU Serie Generale n.149 del 28-06-2023.
Il provvedimento prevede in particolare, anche per il terzo trimestre 2023:
- la riduzione dell’Iva al 5% sulle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali
- l’azzeramento degli oneri di sistema per il settore del gas e
- l’aliquota Iva ridotta al 5% per il teleriscaldamento e per l’energia prodotta con il gas metano.
Inoltre, viene prorogato il rafforzamento del bonus sociale che riduce i costi di luce e gas per le famiglie meno abbienti, con Isee fino a 15mila euro, sempre fino al 30 settembre 2023
Confermato invece fino al 31 dicembre 2023 l'innalzamento della soglia Isee per l'accesso al bonus sociale da parte delle famiglie numerose (con almeno 4 figli) che dal 1 aprile scorso è passata da 20 a 30 mila euro.
Il provvedimento stanzia a questi fini complessivamente circa 800 milioni di euro.
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