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Crediti da bonus edilizi: cosa cambia per le compensazioni
Pubblicata in GU n 213 del 28 maggio la Legge n 67/2024 di conversione del dl n 39/2024 con una ulteriore stretta per il superbonus.
Tra le novità, una norma che prevede, per i soggetti che hanno debiti con l'Erario ma anche crediti da bonus edilizi vige il divieto di compensazione, vediamo i dettagli.
Bonus edilizi: vietato l’uso dei crediti per chi ha debiti col Fisco
L'art 4 contiene Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali.
Il comma 1 introduce un nuovo comma 3-bis all’interno dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Ai sensi della nuova norma, si prescrive che in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero di crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte o di crediti inesistenti (emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali, come precisato durante l’esame al Senato, sia intervenuta decadenza dalla rateazione, viene sospesa l’utilizzabilità in compensazione con F24 (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) dei crediti d’imposta per interventi edilizi che sono cedibili ai sensi del medesimo articolo 121, presenti nella piattaforma telematica dell’Agenzia delle entrate.
La sospensione opera fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.
Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni verranno disciplinate da un regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze.
Il comma 2 modifica l’articolo 37, comma 49-quinquies del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223.
Nella sua formulazione vigente esso stabilisce, in sintesi, che per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione
per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di
avvalersi della compensazione mediante F24; tale disposizione cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.
Con le modifiche proposte dall’articolo in esame si chiarisce che, in deroga all’articolo 8, comma 1, dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), che stabilisce il principio generale per cui
l’obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli
agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero (emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24 (di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), fatta eccezione per i seguenti crediti (indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del richiamato articolo 17) relativi:
- ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L’esclusione dalla compensazione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Le disposizioni fanno salvo quanto contenuto nel quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai sensi del quale è comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.
Ove non si applichi l’esclusione dalla compensazione commentata, restano ferme le disposizioni dell’articolo 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che reca il divieto di autocompensazione.
In sintesi il richiamato articolo 31 vieta la compensazione dei crediti mediante F24, relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
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Ecobonus centri commerciali: chiarimenti sul limite max di spesa
Con Risposta interpello n 51 del 22 febbraio le Entrate chiariscono il limite massimo spettante per Interventi di risparmio energetico (di cui ai commi 344–347 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 c.d. Ecobonus) a seguito di un quesito posto da un istante che domandava come debba essere calcolato "il limite di detrazione ammissibile" per gli interventi di Ecobonus realizzati nelle due gallerie commerciali di sua proprietà.
Sinteticamente, viene chiarito che, il limite massimo di detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica deve essere interpretato come riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento.
Pertanto, questo limite andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa in ragione dell'onere effettivamente sostenuto da ciascuno.
Ecobonus centri commerciali: chiarimenti sul limite max di spesa
L'Agenzia delle Entrate ricorda che l'articolo 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006 prevede una detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
In particolare, il beneficio fiscale consiste nel riconoscimento di una detrazione d'imposta delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente fruibile entro un limite massimo e nella misura percentuale stabiliti in relazione a ciascuna tipologia degli interventi previsti (c.d. ''Ecobonus'').
La detrazione è attualmente disciplinata dall'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 37, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha elevato l'aliquota della detrazione al 65 per cento con riferimento alle spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto stesso, al 31 dicembre 2024 e ha introdotto ulteriori interventi agevolabili.
A partire dal 2018, inoltre, per alcune spese la detrazione è ridotta al 50 per cento.
Come confermato, da ultimo, con la circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, sono ammessi alla detrazione i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito.
In particolare, per quanto riguarda i titolari di reddito d'impresa, che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, la risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020 ha chiarito che le detrazioni in materia di riqualificazione energetica spettano a tali soggetti a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come ''strumentali'', ''beni merce'' o ''patrimoniali''.
Ai fini della fruizione dell'agevolazione, inoltre, gli edifici interessati dagli interventi di riqualificazione energetica devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.
Come chiarito dalla circolare n. 36/E del 31 maggio 2007 relativamente agli interventi di risparmio energetico di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto.
Anche per gli interventi condominiali l'ammontare massimo di detrazione, in analogia con quanto previsto in relazione alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie, dall'art. 1 della legge n. 449 del 1997, deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio tranne nella ipotesi di cui al comma 344 […], in cui l'intervento di riqualificazione energetica si riferisce all'intero edificio e non a ''parti'' di edificio''.
Nella circolare n. 17/E del 2023 (cfr. pagina 108), è stato ribadito che i chiarimenti forniti in relazione alla detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente disciplinata dall'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, effettuati sulle parti comuni di edifici sono riferibili, in via generale, anche alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legge.
Ciò comporta che, anche ai fini della detrazione in commento, ''la locuzione ''parti comuni di edificio residenziale'' deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, dunque, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori'' .
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Superbonus: stop definitivo del Governo a proroghe e SAL straordinari
Il Governo chiude il superbonus, non ci sarà nessun SAL straordinario, è quanto emerge dal parere negativo espresso dal MEF a tutti i correttivi alla conversione del DL n 212/2023. Oggi è atteso il voto finale in commissione Finanze alla Camera.
Non solo non ci sarà nessuna proroga, ma neppure SAL straordinari come era stato richiesto lo scorso dicembre durante l'iter di approvazione della Legge di bilancio 2024, che non ha previsto nulla in tema di superbonus e quindi si sperava nella conversione del DL n 212/2023 approvato a fine dicembre.
Le richieste delle associazioni, tipo l'ANCE, non sono servite a convincere l'Esecutivo e anche se tra gli emendamenti presentati la scorsa settimana, c’erano diverse proposte quali:
- riaprire i termini del superbonus fino a febbraio,
- un Sal straordinario,
- allargamento del perimetro del fondo indigenti portando il tetto di accesso al plafond da 15mila a 25mila euro,
come precisato dalla sottosegretaria all’Economia Lucia Albano alla stampa, non ci sarà nulla di tutto ciò a causa di un necessario equilibrio dei conti pubblici .
Per i dettagli di cosa contiene il DL n 212/2023 in fase di conversione leggi anche: Superbonus 2024: tutte le novità.
Vediamo inoltre un riepilogo dei fatti di dicembre.
Superbonus: bocciato il SAL straordinario
Ricordiamo che nel mese di dicembre veniva aperto un dossier per un Dl Superbonus da portare in Consiglio dei ministri il 28 dicembre, seppur con margini molto stretti di manovra.
Il Governo ha già più volte sottolineato la mancanza di risorse e la difficoltà nel riaprire i termini del superbonus 110%, misura risultata molto costosa per lo Stato.
Con una proposta effettuata da uno dei relatori della Legge di bilancio 2024,si era pensato di introdurre un Sal straordinario al 31 dicembre che potesse consentire per cessioni dei crediti e sconti in fattura, di recuperare nel 2023 tutte le spese effettuate con l’agevolazione del 110%.
Con la norma si volva prevedere la possibilità di far rientrare nei Sal 2023 le fatture inviate allo Sdi fino al 12 gennaio 2024.
Arrivano però totali chiusure dal Governo tanto rispetto al SAL straordinario quanto alle altre proposte su elencate, atteso per oggi il voto finale in commissione finanza della camera che segnerà il punto.
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Impianti Fotovoltaici: ENEA consiglia come usarli bene anche in inverno
Con una nota pubblicata il 1 dicembre sul proprio sito istituzionale l'ENEA fornisce consigli utili ai possessori di impianti fotovoltaici o a chi intende installarli.
Nel dettaglio, con un documento in 12 punti, vengono fornite pratiche istruzioni per l'utilizzo del fotovoltaico installato sul tetto delle abitazioni, ai fini di una maggiore efficienza anche nella stagione invernale.
Impianti Fotovoltaici: ENEA consiglia come usarli in inverno
Dai dati ENEA sono oltre 1 milione gli utenti domestici che utilizzano il fotovoltaico e secondo la nota esplicativa si evidenzia che: “Il fotovoltaico può essere una valida soluzione per risparmiare in bolletta e salvaguardare l’ambiente anche in inverno quando può fornire, in abbinamento alle pompe di calore elettriche, un contributo per riscaldare gli ambienti, ma è fondamentale che a progettare l’impianto sia un professionista del settore”.
Viene inoltre evidenziato che i moduli fotovoltaici funzionano bene anche durante la stagione fredda, in quanto l’energia prodotta dipende dalla luce del Sole, non dall’intensità del suo calore.
Durante l'inverno, tuttavia, l’impianto produce in misura minore perché ci sono meno ore di luce solare e la frequenza di giornate nuvolose o piovose è maggiore.
Secondo il Dott. Calabrese responsabile del laboratorio ENEA di efficienze energetica negli edifici e sviluppo urbano: “In inverno è necessario ripensare il proprio modo di consumare energia. In estate paradossalmente è meno importante ‘saper usare’ l’impianto, visto che produce per tante ore al giorno e senza, in generale, le problematiche legate a condizioni meteorologiche avverse”
Secondo i dati di ENEA in una giornata tipo di novembre, un impianto fotovoltaico domestico standard da 4,5 kW riesce ad assicurare la massima potenza elettrica di progetto tra le ore 11 e le 14, mentre dopo le 16:30 non produce energia.
Inoltre, i dati sottolineano che alle ore 12 il sistema di accumulo dell’energia prodotta è già completamente carico, per cui sarebbe opportuno, da quel momento in poi, consumare tutta l’energia elettrica prodotta.
La nota prosegue affermando che per chi dispone di un impianto fotovoltaico, anche se dotato di sistemi di accumulo elettrico, è fondamentale in inverno sincronizzare produzione e consumo, ricorrendo a soluzioni di domotica per avviare le pompe di calore elettriche e riscaldare gli ambienti nelle ore centrali della giornata, anche se non si è in casa.
Il dotto Calabrese conclude il suo commento sull'utilizzo degli impianti fotovoltaici affermando che: “Se limitiamo l’uso di un impianto fotovoltaico domestico al solo periodo estivo, i tempi di ritorno dell’investimento si allungano. Se invece l’impianto viene ben gestito anche in inverno, è possibile rientrare dalla spesa in circa 6 anni”.
Scarica qui il depliant informativo in 12 punti utili all'utilizzo ottimale di un impianto fotovoltaico.
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Responsabilità solidale cessioni superbonus: i documenti per evitarla
Pubblicato nella GU n 40 del 16 febbraio il Decreto n.11 contenente lo stop alle cessioni dei bonus edilizi e le regole relative alla responsabilità solidale nelle cessioni.
In merito alla responsabilità solidale è bene ricordare infatti che l'agenzia delle entrate, con due distinte circolari la n. 23 e la n. 33 del 2022 aveva fornito chiarimenti. In proposito leggi anche: Responsabilità solidale nelle cessioni da superbonus: i chiarimenti delle entrate)
Ora, Il decreto n. 11/2023 interviene con norme specifiche che delineano il profilo di responsabilità solidale dei soggetti coinvolti nella cessione e la lista di documenti da produrre per evitarla.
Con la conservazione di documenti individuati dal decreto è possibile escludere il concorso nell’eventuale illecito commesso dal beneficiario.
Si specifica che è sempre possibile dimostrare con ogni mezzo la propria buona fede.
Responsabilità solidale cessioni bonus edilizi: i documenti per evitarla
Nel dettaglio, modificando l'art 121 del DL n 34 del 2020 convertito con modificazione dalla legge n 77/2020, dopo il comma 6 sono aggiunti i commi 6 bis, ter e quater, prevedendo che:
6-bis. Ferme le ipotesi di dolo di cui al comma 6 il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1:
a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
c) visura catastale ante operam dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;
e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
g) nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
i) un'attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis, lettere da a) a i).
6-quater. Il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6. Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 1.bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.».
Leggi anche Blocco cessioni bonus edilizi: tutte le esclusioni nel decreto legge in Gazzetta per il dettaglio su ciò che, dal 17 febbraio 2023 può essere ceduto e cosa no.
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Superbonus ETS: chiarimenti ADE per APS, ONLUS e ODV
Con Circolare n 3 dell'8 febbraio le Entrate forniscono utili chiarimenti relativi al Superbonus per interventi su edifici di
- Onlus,
- Organizzazioni di volontariato (ODV)
- Associazione di promozione sociale (APS)
In particolare, la circolare fornisce chiarimenti sulle modalità applicative del comma 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020.
In premessa viene ricordato che l’articolo 119, comma 10-bis del decreto Rilancio stabilisce, in determinati casi, particolari modalità di determinazione delle spese ammesse alla detrazione Superbonus spettante per le spese sostenute a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
I limiti di spesa ammessi alla detrazione variano in funzione della tipologia di interventi realizzati e, in linea generale, sono riferiti all’edificio o alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili.
La disposizione contenuta nel comma 10-bis, che ammette all’agevolazione fiscale le spese sostenute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), dalle organizzazioni di volontariato (Odv), dalle associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce che:“Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
- siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito.
Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
Tale disposizione è stata introdotta per tenere conto della circostanza che tali enti in generale esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni anche in considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività, le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate.
Ai fini del superbonus questi soggetti risulterebbero penalizzati qualora le spese agevolabili fossero determinate in funzione del numero delle unità immobiliari oggetto di interventi tenuto conto che interi immobili o interi complessi edilizi sono catastalmente individuati quale singola unità immobiliare.
Con la Circolare n 3 dell'8 febbraio sinteticamente si chiarisce che:
- l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore e la conseguente istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, comporta una sostanziale continuazione della operatività di questi enti, che acquisiscono formalmente la qualifica di Ets e, pertanto, non fa venir meno la possibilità di fruire del Superbonus,
- la norma di riferimento non prevede che, al momento dell’effettuazione degli interventi, l’immobile debba essere già utilizzato per l’esercizio delle attività di servizi socio-sanitari e assistenziali, purché, in ogni caso, alla data di inizio lavori l’immobile sia detenuto dell’ente e che questo abbia cambiato la destinazione d’uso dello stesso,
- i soggetti legittimati possano avvalersi della modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi al Superbonus, di cui al comma 10-bis, anche se l’attività di servizi socio-sanitari e assistenziali viene svolta in via mediata attraverso la stipula di un contratto di affitto di azienda con un altro soggetto, a condizione che permanga, in capo al soggetto legittimato lo svolgimento di attività di prestazioni di servizi socio-sanitari richiesti dalla norma e il concedente detenga l’immobile,
- non è necessario che l’azienda o il ramo di azienda, oggetto del contratto di affitto, già esercitasse, alla data di stipula del predetto contratto, un’attività di servizi socio-sanitari e assistenziali che può essere anche avviata successivamente a tale data,
- l’assenza di compensi o indennità di carica a favore dei membri del Consiglio di amministrazione deve sussistere dal 1° giugno 2021, deve permanere per tutta la durata del periodo di fruizione dell’agevolazione e deve risultare dallo statuto (vigente all'1.06.2021). La condizione deve sussistere e permanere anche nel caso in cui si opti per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo,
- riguardo la specifica modalità di calcolo per la determinazione dei massimali di spesa, la norma considera quale parametro di riferimento la "superficie media" di una unità abitativa immobiliare, per evitare differenze territoriali, occorre fare riferimento al valore medio ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle entrate riferibile alla media nazionale e non a quello del comune ove è ubicato l’immobile stesso.
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Colonnine di ricarica: 21mila stazioni in tutta Italia, vediamo dove
Con avviso del 12 gennaio il MASE ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha reso noto che nei prossimi tre anni, per accellerare il processo di decarbonizzazione trasporti, verrano instrallati oltre 21 mila stazioni di ricarica per veicoli elettrici, sulle superstrade e nei centri urbani.
In particolare, con due diversi decreti (si attendono le bozze) il MASE disciplina le modalità di accesso mediante gare ai fondi, 713 milioni di euro, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3) per installare entro fine 2025:
- almeno 7.500 infrastrutture di ricarica super-rapida sulle strade extraurbane, escluse le autostrade,
- e 13.755 infrastrutture di ricarica veloci nelle città.
L'avviso pubblicato sul sito internet del Ministero specifica inotre che, tali infrastrutture di ricarica contribuiranno alla riqualificazione dell’attuale rete di distribuzione carburanti adeguandoli alla futura mobilità sostenibile
I provvedimenti firmati dal Ministro definiscono:
- le tipologie di progetti e spese ammissibili,
- le modalità di selezione,
- come anche le porzioni di territorio nelle quali potrà essere organizzato il servizio.
Nel primo anno è prevista l’aggiudicazione dei contratti per la realizzazione di 2.500 postazioni di ricarica sulle superstrade, e di 4.000 colonnine nelle aree urbane italiane.
Alla fine del 2025 dovranno essere complessivamente installati in Italia 21.255 punti di ricarica.
L’investimento del PNRR è destinato a finanziare fino al 40% dei costi di realizzazione delle stazioni, che dovranno essere distribuite secondo una base uniforme, dunque con un livello minimo di infrastrutture di ricarica per area privilegiando l’utilizzo di stazioni di servizio e aree di sosta esistenti.
Sulle superstrade sono previste infrastrutture super veloci ( da 175kW), per garantire ricariche in tempi brevi per itinerari di lunga percorrenza, privilegiando l’installazione presso stazioni di servizio esistenti e aree di parcheggio esistenti.
Il decreto riguardante le colonnine nei centri urbani (da almeno 90kW), tiene invece conto nella definizione dei criteri dell’attuale parco circolante, della disponibilità di rimesse, parcheggi, box auto privati, della qualità dell’aria, dell’attuale penetrazione di auto elettriche, della vocazione turistica dei comuni.