-
Superbonus: codici tributo per le comunicazioni di cessione e sconto dal 1.11
Con Risoluzione n 71 del 7 dicembre 2022 vengono istituiti i codici tributo n. “7708” e “7718” da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta riguardanti il superbonus ceduto e fruito con sconto in fattura, le cui comunicazioni relative alle corrispondenti opzioni sono state inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022.
Ricordiamo che l’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ha previsto che “Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. […] Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.”.
Tenuto conto che la richiamata disposizione consente una diversa ripartizione in rate annuali dei crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, relativamente alle detrazioni da Superbonus (di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) è necessario distinguere i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate successivamente a tale data, ossia dal 1° novembre 2022.
Pertanto, allo scopo di distinguere i crediti di cui trattasi nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “7708” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”;
- “7718” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”.
Per le istruzioni operative si rimanda al testo della risoluzione disponibile anche in allegato.
Infine viene precisato che i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020 e n. 12/E del 14 marzo 2022 restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31 ottobre 2022.
Allegati: -
Ecobonus auto: obblighi di rivenditori e costruttori
L’attivazione della procedura per ottenere l’ecobonus sull’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale richiede la gestione del contributo da parte dei rivenditori e dei costruttori. Il contributo, riconosciuto all’utente finale sotto forma di sconto in fattura, viene rimborsato ai rivenditori da parte delle società costruttrici che recuperano poi l’incentivo tramite credito di imposta da utilizzare in compensazione. Si esamina la procedura per richiedere la prenotazione sul sito del Mise e la trasmissione dei documenti giustificativi che dovranno essere conservati per cinque anni.
Per un riepilogo dell’agevolazione leggi: Incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e paline di ricarica–
Si evidenzia che è stata ampliata la platea dei beneficiari con la conversione in legge del decreto crescita (Articolo 10-bis del D.L. 34/2019 convertito con legge n. 58 del 28 giugno 2019 a tutti i veicoli di categoria L e rottamazione anche per gli Euro3. Gli ecobonus riguardano ora tutte le categorie a due e tre ruote, anche quelle superiori agli 11 kW di potenza: è riconosciuto un contributo statale pari al 30 per cento del prezzo d'acquisto del veicolo (IVA esclusa), fino a un massimo di 3.000 euro.
Ecobonus auto: il riconoscimento del contributo
Per la fruizione dei contributi nell'atto di acquisto deve essere indicata la misura dello sconto praticato, in ragione del contributo statale. Tale contributo è corrisposto dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione presentando il modello F24, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
Per la gestione dei contributi il Mise si avvale di un apposito sistema informatico, la cui realizzazione e gestione è affidata, sulla base di apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa-Invitalia, società in house dello stesso Ministero.
La procedura può essere riassunta in 4 fasi:
Fase 1 – Prenotazione dei contributi-
I venditori:
- si registrano preventivamente nell’area rivenditori;
- prenotano i contributi relativi ad ogni singolo veicolo, ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione;
- confermano l’operazione entro 180 giorni dalla prenotazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato e allegando la documentazione prevista.
Fase 2 – Corresponsione dei contributi
Il contributo è corrisposto dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto (sconto in fattura).
Fase 3 – Rimborso al venditore dei contributi
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo.
Fase 4 – Recupero dell’importo del contributo
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo ricevono dal venditore la documentazione necessaria e poi recuperano l’importo del contributo sotto forma di credito d’imposta.Adempimenti del rivenditore per l’ecobonus auto
I venditori dei veicoli agevolabili, per la prenotazione dei contributi, devono provvedere a registrarsi nel sistema informatico, inserire i dati relativi all'ordine di acquisto del veicolo, ivi compresa l'indicazione dell'importo versato a titolo di acconto, secondo la procedura resa disponibile sul sito www.mise.gov.it – ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione.
Entro centottanta giorni dalla prenotazione, i venditori confermano l'operazione, comunicando, tra l'altro, il numero di targa del veicolo nuovo consegnato, nonché il codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo.
I venditori, entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo statale, hanno l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
Dopo aver effettuato la registrazione il rivenditore, può effettuare la prenotazione Sul sito https://ecobonus.mise.gov.it/.
Si segnala che dal 5 luglio si è aperta una nuova fase di prenotazione per i veicoli M1, che sarà attiva fino al 20 novembre 2019, grazie alla disponibilità delle somme residue relative all’anno 2019, pari a 39.870.000 euro.Ecobonus auto 2019: adempimenti delle imprese costruttrici
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo ricevendo dallo stesso la documentazione prevista.
Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della seguente documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
- copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto del veicolo nuovo;
- in caso di leasing del veicolo nuovo, copia del relativo contratto di locazione e copia della dichiarazione rilasciata dalla società di leasing sul veicolo concesso in locazione finanziaria che attesti la tipologia di veicolo concesso e l'ammontare del contributo risultante dalla fattura di acquisto.
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate
ECOBONUS VEICOLI CODICE TRIBUTO Categoria M1 6903 Categorie L1 e L7 6904 -
I venditori: