• Risparmio energetico

    Superbonus: codici tributo per le comunicazioni di cessione e sconto dal 1.11

    Con Risoluzione n 71 del 7 dicembre 2022 vengono istituiti i codici tributo n. “7708” e “7718” da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta riguardanti il superbonus ceduto e fruito con sconto in fattura, le cui comunicazioni relative alle corrispondenti opzioni sono state inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022.

    Ricordiamo che l’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ha previsto che “Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. […] Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.”. 

    Tenuto conto che la richiamata disposizione consente una diversa ripartizione in rate annuali dei crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, relativamente alle detrazioni da Superbonus (di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) è necessario distinguere i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate successivamente a tale data, ossia dal 1° novembre 2022. 

    Pertanto, allo scopo di distinguere i crediti di cui trattasi nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo: 

    • “7708” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”;
    • “7718” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”.

    Per le istruzioni operative si rimanda al testo della risoluzione disponibile anche in allegato.

    Infine viene precisato che i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020 e n. 12/E del 14 marzo 2022 restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31 ottobre 2022.

    Allegati:
  • Risparmio energetico

    Vetrate panoramiche: l’installazione passa in edilizia libera

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, la Legge del 21 settembre 2022 n. 142 di conversione con modificazioni del Decreto Aiuti bis n. 115/2022. Scarica il testo del Decreto Aiuti bis coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione con tutte le novità in vigore.

    Tra le altre, interessante novità, è quella di poter installare le VEPA o vetrate panoramiche in edilizia libera.

    Secondo l'art. 33-quater rubricato Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili prevede che all’articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b) sia inserita la lettera “b-bis).

    L'art.6 comma 1 prevede che, fatte salve le prescrizioni  degli  strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di  settore aventi incidenza  sulla disciplina dell'attività  edilizia  e,  in particolare, delle norme  antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza  energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, d i  cui  al Dlgs n 42/2004, una serie di interventi specificamente enunciati sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo. Vediamo i dettagli

    VEPA o vetrate panoramiche scorrevoli: che cosa sono

    Tra i lavori possibili senza alcuna autorizzazione comunale, con la lettera b-bis, si introducono appunto anche gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere:

    • a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, 
    • miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, 
    • riduzione delle dispersioni termiche, 
    • parziale impermeabilizzazione dalle acque meteori-che dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio,

    purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. 

    Tali strutture devono favorire una naturale micro-aerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

    VEPA: in edilizia libera ma con attenzione ai regolamenti urbanistici locali

    Attenzione però al fatto che, come anche specificato dal Documento ANCE Associazione nazionale costruttori edili del 28 settembre a commento della novità. l’art. 6 del Dpr 380/2001 impone il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e pertanto, prima dell’installazione delle VEPA, sarà necessario verificare l’eventuale presenza di norme locali che possano limitare o vietare tali strutture o comunque in generale gli interventi sui prospetti degli edifici.

    L'ANCE specifica che, tale verifica dovrebbe riguardare anche i regolamenti edilizi che sono gli atti che regolano a livello locale l’attività edilizia (cfr. l’Allegato 1 del Regolamento edilizio tipo che fra gli argomenti dei regolamenti comunali elenca anche le facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio” e “elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali”), sebbene rientrino fra le fonti secondarie del diritto subordinate a quelle primarie (e cioè alle leggi e agli atti assimilati come i decreti legge) e, quindi, dovrebbero considerarsi superabili in caso di contrasto con una norma statale come quelle previste nell’ambito del Testo Unico Edilizia.

  • Risparmio energetico

    Superbonus e immobili vincolati: quando spetta l’agevolazione

    Quando si è in presenza di immobili vincolati per i quali non è possibile effettuare interventi trainanti sul cappotto termico quali sono le condizioni di applicazione del superbonus per gli altri interventi?

    Le Entrate con la risposta a interpello n 341 del 23 giugno 2022 specificano le regole di spettanza del superbonus per gli immobili vincolati.

    L'Istante, cittadino italiano residente all'estero ed iscritto all'AIRE, è proprietario di un'unità immobiliare facente parte di un condominio tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che non permette di effettuare la posa di un cappotto sulla facciata esterna, intervento "trainante" previsto dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 per poter fruire del c.d. " Superbonus".

    Egli intende realizzare, nel predetto appartamento e sulle relative pertinenze, interventi rientranti tra quelli previsti (quali "trainati") dall'articolo 119 quali: 

    • il rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE n. 811/2013,
    • la sostituzione dei serramenti,
    • l'installazione di un impianto solare termico e fotovoltaico, 
    • nonché l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli. 

    Precisa, altresì, che tali interventi porteranno al miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.  Ciò posto, chiede se possa fruire del Superbonus. 

    Le Entrate con specifico riguardo alle questioni prospettate dall'Istante, rispondono che il comma 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che, qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi "trainanti" di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi "trainati" di efficientamento energetico indicati nel medesimo comma 2, a condizione che tali interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari oggetto di intervento oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

    In sostanza, come chiarito nelle circolari n. 24/E del 2020 e n. 30/E del 2020, se – per effetto dei vincoli ai quali l'edificio è sottoposto o dei regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali – non è possibile effettuare neanche uno degli interventi " trainanti", il Superbonus si applica, comunque, alle spese sostenute per gli interventi " trainati" quali, ad esempio, la sostituzione degli infissi o la realizzazione del cappotto interno nelle singole unità immobiliari, a condizione, tuttavia, che tali interventi assicurino il miglioramento di due classi energetiche dell'intero edificio oppure, ove non possibile, in quanto l'edificio è già nella penultima classe, il conseguimento della classe energetica più alta, dimostrato dall'A.P.E. di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.  

    Va, infine, precisato che, per effetto del richiamo espresso ai soli interventi " trainati" di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, la possibilità di accedere al Superbonus in mancanza di interventi "trainanti" nei casi sopra rappresentati è esclusa relativamente alle spese sostenute per gli interventi "trainati" di cui 

    • ai commi 5 e 6 (installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati) 
    • e 8 (installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici) del medesimo articolo 119 del decreto Rilancio. 

    Pertanto, l'Istante, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma in esame (e non oggetto di interpello), potrà fruire del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per gli interventi richiamati nel citato comma 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, vale a dire per il rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria e la sostituzione degli infissi. 

    Non potrà, invece, fruire del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. 

  • Risparmio energetico

    Bonus sistemi di accumulo energia da fonti rinnovabili: pubblicato il decreto attuativo

    Pubblicato in GU del 17.06.2022 n. 140, il Decreto del Mef del 06.05.2022 contenente le modalità attuative per l'accesso al credito d'imposta spettante alle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (previsto dall'art. 1, comma 812, della Legge di Bilancio 2022, n. 234/2021).

    Il credito d'imposta spetta entro il limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022.

    Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.

    Modalità di riconoscimento del credito d'imposta

    Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le persone fisiche dovranno inoltrare, in via telematica, entro il termine che sarà previsto con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento. 

    Nell'istanza i soggetti richiedenti dovranno indicare l'importo della spesa agevolabile sostenuta nell'anno 2022 per l'installazione dei sistemi di accumulo. 

    Sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze, l'Agenzia delle Entrate determina la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d'imposta. 

    Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le stesse spese.

    Allegati:
  • Risparmio energetico

    Bonus mobili: necessaria la comunicazione all’ENEA

    Il Decreto n 36/2022 pubblicato in GU n 100 del 30 aprile noto come Decreto PNRR 2 reca novità in tema di bonus per la casa.

    In particolare l'art 24 introduce il nuovo articolo 16, comma 2-bis, al Dl 63/2013 prevedendo che la comunicazione da inviare all'ENEA (introdotta nel 2018 dall'art 1 comma 3 lett. b) n 4) prevista per:

    • il bonus elettrodomestici 
    • e gli interventi del bonus casa

    che comportano il risparmio energetico, sia estesa anche all'acquisto di mobili e tutto ciò che rientra nel bonus casa che NON incide sul risparmio energetico.

    Attenzione al fatto che la norma non specifica da quando queste informazioni dovranno essere inviate all’Enea, ma sapendo che la Comunicazione semplificata all’Enea dei dati del «bonus casa» e del «bonus elettrodomestici», introdotta dalla legge di bilancio 2018, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, ha riguardato tutti gli interventi che sono terminati dal 1 gennaio 2018 in poi, si suppone che, in via analogica, la nuova Comunicazione per il bonus mobili potrebbe interessare tutti gli interventi che sono terminati dal 1° maggio 2022 in poi (data di entrata in vigore del Decreto PNRR 2).

    Per completezza si riporta la nuova formulazione dell'art 16 comma 2 bis per ciò che evidenzia quanto di interesse:

    <<Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, (…) in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.>>

    La norma inoltre prosegue prevedendo che l’ENEA elabora le informazioni pervenute dai contribuenti e trasmette una relazione sui risultati degli interventi:

    • al Ministero della transizione ecologica, 
    • al Ministero dell’economia e delle finanze, 
    • alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano,

    nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.

    Leggi anche Bonus mobili 2022: la Legge di bilancio proroga la detrazione

  • Risparmio energetico

    Ecobonus auto: obblighi di rivenditori e costruttori

    L’attivazione della procedura per ottenere l’ecobonus sull’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale richiede la gestione del contributo da parte dei rivenditori e dei costruttori. Il contributo, riconosciuto all’utente finale sotto forma di sconto in fattura, viene rimborsato ai rivenditori da parte delle società costruttrici che recuperano poi l’incentivo tramite credito di imposta da utilizzare in compensazione. Si esamina la procedura per richiedere la prenotazione sul sito del Mise e la trasmissione dei documenti giustificativi che dovranno essere conservati per cinque anni.

    Per un riepilogo dell’agevolazione leggi: Incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e paline di ricarica

    Si evidenzia che è stata ampliata la platea dei beneficiari con la conversione in legge del decreto crescita (Articolo 10-bis del D.L. 34/2019 convertito con legge n. 58 del 28 giugno 2019 a tutti i veicoli di categoria L e rottamazione anche per gli Euro3. Gli ecobonus riguardano ora tutte le categorie a due e tre ruote, anche quelle superiori agli 11 kW di potenza: è riconosciuto un contributo statale pari al 30 per cento del prezzo d'acquisto del veicolo (IVA esclusa), fino a un massimo di 3.000 euro.

    Ecobonus auto: il riconoscimento del contributo

    Per la fruizione dei contributi nell'atto di acquisto deve essere indicata la misura dello sconto praticato, in ragione del contributo statale. Tale contributo è corrisposto dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

    Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione presentando il modello F24, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

    Per la gestione dei contributi il Mise si avvale di un apposito sistema informatico, la cui realizzazione e gestione è affidata, sulla base di apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa-Invitalia, società in house dello stesso Ministero.

    La procedura può essere riassunta in 4 fasi:
    Fase 1 – Prenotazione dei contributi

    • I venditori:

      •  si registrano preventivamente nell’area rivenditori;
      •  prenotano i contributi relativi ad ogni singolo veicolo, ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione;
      •  confermano l’operazione entro 180 giorni dalla prenotazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato e allegando la documentazione prevista.

    Fase 2 – Corresponsione dei contributi
    Il contributo è corrisposto dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto (sconto in fattura).
    Fase 3 – Rimborso al venditore dei contributi
    Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo.
    Fase 4 – Recupero dell’importo del contributo
    Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo ricevono dal venditore la documentazione necessaria e poi recuperano l’importo del contributo sotto forma di credito d’imposta.

    Adempimenti del rivenditore per l’ecobonus auto

    I venditori dei veicoli agevolabili, per la prenotazione dei contributi, devono provvedere a registrarsi nel sistema informatico, inserire i dati relativi all'ordine di acquisto del veicolo, ivi compresa l'indicazione dell'importo versato a titolo di acconto, secondo la procedura resa disponibile sul sito www.mise.gov.it – ottenendo, secondo la disponibilità di  risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione.

    Entro centottanta giorni dalla prenotazione, i venditori confermano l'operazione, comunicando, tra l'altro, il numero di targa del veicolo nuovo consegnato, nonché il codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo.

    I venditori, entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo statale, hanno l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

    Dopo aver effettuato la registrazione il rivenditore, può effettuare la prenotazione Sul sito https://ecobonus.mise.gov.it/.
    Si segnala che dal 5 luglio si è aperta una nuova fase di prenotazione per i veicoli M1, che sarà attiva fino al 20 novembre 2019, grazie alla disponibilità delle somme residue relative all’anno 2019, pari a 39.870.000 euro.

    Ecobonus auto 2019: adempimenti delle imprese costruttrici

    Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo ricevendo dallo stesso la documentazione prevista.

    Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della seguente documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

    • copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto del veicolo nuovo;
    • in caso di leasing del veicolo nuovo, copia del relativo contratto di locazione e copia della dichiarazione rilasciata dalla società di leasing sul veicolo concesso in locazione finanziaria che attesti la tipologia di veicolo concesso e l'ammontare del contributo risultante dalla fattura di acquisto.

    Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate

    ECOBONUS VEICOLI CODICE TRIBUTO
    Categoria M1 6903
    Categorie L1 e L7 6904