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Superbonus: come si calcola la data di fine lavori per i trainati?
Con interrogazione parlamentare n 5-00784 del 28 giugno si chiarisce il concetto di "fine lavori" ai fini del Superbonus 110% per i lavori trainati.
In particolare si chiarisce che, la data di inizio e quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi «trainanti» è, in linea di principio, comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti.
Ora vediamo il dettaglio di domanda e risposta della interrogazione.
L'Onorevole interrogante fa riferimento all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, nel quale con riferimento al cosiddetto «Superbonus 110%», vengono definiti, al comma 1, gli interventi di riqualificazione energetica cosiddetti «trainanti» e, al comma 2, quelli cosiddetti «trainati» prevedendo che gli interventi trainati possono usufruire della stessa aliquota degli interventi trainanti a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1 del medesimo articolo 119.
L'articolo 2, comma 5, del decreto interministeriale 6 agosto 2020, stabilisce che ai fini dell'applicazione del superbonus agli interventi trainati (articolo 119, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020) «le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. In tal caso agli interventi trainati si applica la medesima percentuale di detrazione degli interventi trainanti».
Tanto premesso, si chiedeva con interrogazione di sapere «..- cosa si intenda per data di inizio e fine lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, ovvero se si intenda quella della presentazione della comunicazione di inizio e fine lavori, a firma di tecnico abilitato ed iscritto all'ordine/collegio competente in materia, secondo la procedura adottata dallo sportello edilizio competente».Superbonus: come si calcola la data di "fine lavori" per i trainati?
La risposta alla interrogazione di cui si parla, sottoliena che l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti a riguardo con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E (cfr. il paragrafo 2.2) nella quale è stato precisato quanto segue:
«Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus, si precisa che tale condizione si considera soddisfatta se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”. Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti».
Nella medesima circolare (cfr. il paragrafo 1.2), seppure con riferimento alla verifica del possesso o della detenzione dell'immobile oggetto dell'intervento, che devono ricorrere al momento dell'avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente al predetto avvio, è stato, inoltre, chiarito che: «La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti».
Pertanto, la data di inizio e quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi «trainanti» è, in linea di principio, comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti.Quindi, solo il direttore lavori può attestare la “fine lavori”, dopo aver compiuto tutte le attività propedeutiche e necessarie, e questa attestazione viene normalmente resa alle autorità competenti.
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Superbonus ETS: chiarimenti ADE per APS, ONLUS e ODV
Con Circolare n 3 dell'8 febbraio le Entrate forniscono utili chiarimenti relativi al Superbonus per interventi su edifici di
- Onlus,
- Organizzazioni di volontariato (ODV)
- Associazione di promozione sociale (APS)
In particolare, la circolare fornisce chiarimenti sulle modalità applicative del comma 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020.
In premessa viene ricordato che l’articolo 119, comma 10-bis del decreto Rilancio stabilisce, in determinati casi, particolari modalità di determinazione delle spese ammesse alla detrazione Superbonus spettante per le spese sostenute a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
I limiti di spesa ammessi alla detrazione variano in funzione della tipologia di interventi realizzati e, in linea generale, sono riferiti all’edificio o alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili.
La disposizione contenuta nel comma 10-bis, che ammette all’agevolazione fiscale le spese sostenute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), dalle organizzazioni di volontariato (Odv), dalle associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce che:“Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
- siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito.
Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
Tale disposizione è stata introdotta per tenere conto della circostanza che tali enti in generale esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni anche in considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività, le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate.
Ai fini del superbonus questi soggetti risulterebbero penalizzati qualora le spese agevolabili fossero determinate in funzione del numero delle unità immobiliari oggetto di interventi tenuto conto che interi immobili o interi complessi edilizi sono catastalmente individuati quale singola unità immobiliare.
Con la Circolare n 3 dell'8 febbraio sinteticamente si chiarisce che:
- l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore e la conseguente istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, comporta una sostanziale continuazione della operatività di questi enti, che acquisiscono formalmente la qualifica di Ets e, pertanto, non fa venir meno la possibilità di fruire del Superbonus,
- la norma di riferimento non prevede che, al momento dell’effettuazione degli interventi, l’immobile debba essere già utilizzato per l’esercizio delle attività di servizi socio-sanitari e assistenziali, purché, in ogni caso, alla data di inizio lavori l’immobile sia detenuto dell’ente e che questo abbia cambiato la destinazione d’uso dello stesso,
- i soggetti legittimati possano avvalersi della modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi al Superbonus, di cui al comma 10-bis, anche se l’attività di servizi socio-sanitari e assistenziali viene svolta in via mediata attraverso la stipula di un contratto di affitto di azienda con un altro soggetto, a condizione che permanga, in capo al soggetto legittimato lo svolgimento di attività di prestazioni di servizi socio-sanitari richiesti dalla norma e il concedente detenga l’immobile,
- non è necessario che l’azienda o il ramo di azienda, oggetto del contratto di affitto, già esercitasse, alla data di stipula del predetto contratto, un’attività di servizi socio-sanitari e assistenziali che può essere anche avviata successivamente a tale data,
- l’assenza di compensi o indennità di carica a favore dei membri del Consiglio di amministrazione deve sussistere dal 1° giugno 2021, deve permanere per tutta la durata del periodo di fruizione dell’agevolazione e deve risultare dallo statuto (vigente all'1.06.2021). La condizione deve sussistere e permanere anche nel caso in cui si opti per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo,
- riguardo la specifica modalità di calcolo per la determinazione dei massimali di spesa, la norma considera quale parametro di riferimento la "superficie media" di una unità abitativa immobiliare, per evitare differenze territoriali, occorre fare riferimento al valore medio ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle entrate riferibile alla media nazionale e non a quello del comune ove è ubicato l’immobile stesso.
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Detrazione per spese Fotovoltaico: spetta per impianto su terreno di terzi
Durante l'edizione di Telefisco 2023 tenutasi ieri 26 gennaio, è stato fornito, tra gli altri, un interessante chiarimento da parte dell'agenzia delle entrate in merito alle agevolazioni spettanti per gli impianti fotovoltaici.
Viene specificato che, l’installazione dell’impianto fotovoltaico servente la propria abitazione consente il bonus casa al 50% anche nel caso di installazione su adiacente capannone agricolo di proprietà di un familiare.
Si sottolinea che l’Agenzia, con alcune risposte a interpello, aveva confermato la possibilità di godere del superbonus installando l’impianto fotovoltaico dedicato all’abitazione:
- su terreno di pertinenza (Risposta n. 171/2021)
- su altro edificio di proprietà (Risposta n. 614/2021)
ma mai, prima d'ora, si era parlato di installazione su terreno di proprietà di terzi, in questo caso un familiare del soggetto che beneficia dell'impianto.
Pertanto il chiarimento fornito, consente di percorrere un ulteriore passo avanti, secondo il quale l'installazione ai fini del godimento delle detrazioni fiscali previste dai bonus edilizi possa essere fruita anche per impianto sito su di una proprietà altrui purchè servente l'abitazione del contribuente che ne usufruisce.
L'agenzie nella risposta in Telefisco 2023, specifica che, come ribadito con la Circolare n 28/2022 per usufruire della detrazione di cui si tratta (normata dall'art 16 DL n 63/2013) occorre che:
- l'impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione, quali luci domestiche illuminazione alimentazione apparecchi elettrici, ecc
- perciò che l'impianto sia posto al servizio della abitazione.
Sempre sul tema, ricordiamo che anche che il comma 10 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022 ha previsto che dal 1 gennaio 2023 siano ammessi al superbonus gli interventi “trainati” di installazione di impianti fotovoltaici realizzati da Onlus, Odv e Aps in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati i «trainanti» (se situati all’interno di centri storici vincolati).
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Modello unico semplificato per impianti fotovoltaici fino a 200Kw
Il ministro Cingolani ha firmato il provvedimento che amplia il perimetro di applicazione della procedura semplificata per gli impianti fotovoltaici.
Scarica qui il Modello Unico semplificato fotovoltaico
Esso dà attuazione a una delle semplificazioni in materia energetica previste dal decreto Bollette di marzo (Dl 17/2022, all’articolo 10).
Il Modello unico semplificato, una comunicazione al proprio gestore di rete e già attiva per gli impianti con potenza nominale non superiore ai 20 kW e dalla fine 2021 (con il Dlgs 199/2021, articolo 25) agli impianti fotovoltaici fino a 50 kW con il decreto di cui si tratta, viene estesa agli impianti fotovoltaici fino a 200 kW.
Nello specifico, il Modello unico è utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti che presentino tutte le seguenti caratteristiche:
- ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e per i quali siano necessari interventi di realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto per la connessione del gestore di rete eseguiti attraverso lavori semplici;
- aventi potenza nominale non superiore a 200 kW;
- per i quali sia richiesto il ritiro dell’energia elettrica da parte del Gse, ivi incluso il ritiro dedicato, ovvero si opti per la cessione a mercato dell’energia elettrica mediante la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal Gse.
Modello Unico semplificato fotovoltaico
Il soggetto richiedente compila e trasmette, in via informatica, al gestore di rete competente il Modello Unico e prima di iniziare i lavori, fornisce i dati indicati nella parte I del Modello Unico.
In fase di presentazione della parte I del Modello Unico (da inviare a inizio lavori) e per le finalità di cui al comma 5, il soggetto richiedente prende visione e accetta le modalità e le condizioni contrattuali definite dal gestore di rete per la connessione e i relativi costi nel caso di lavori semplici, come definiti nel TICA.
Il gestore di rete, secondo modalità definite da ARERA, verifica che:
a) la domanda sia compatibile con le condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), dandone comunicazione al soggetto richiedente;
b) per l'impianto siano previsti lavori semplici per la connessione, come definiti nel TICA.
In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 4, lettere a) e b), la presentazione della parte I del Modello Unico comporta l’avvio automatico dell'iter di connessione e non è prevista l’emissione del preventivo per la connessione.
In tal caso, il gestore informa il soggetto richiedente e provvede a:
a) inviare copia del Modello Unico al Comune;
b) caricare i dati dell’impianto sul portale Gaudì di Terna S.p.A. (nel seguito: “Gaudì”);
c) inviare copia del Modello Unico al GSE;
d) addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione, secondo quanto stabilito da ARERA ai sensi dell’articolo 4;
e) inviare copia delle ricevute delle comunicazioni di cui alle lettere a), b) e c) al soggetto richiedente;
f) inviare i dati dell’impianto alla Regione o alla Provincia autonoma, tramite PEC, qualora da questa richiesto ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
Ferma restando la verifica positiva delle condizioni di cui al comma 4, lettera a), nel caso in cui sia accertata la necessità di lavori complessi per la connessione ai sensi del TICA, il gestore di rete ne dà informazione al soggetto richiedente, specificandone i motivi e procede a dar seguito all’iter di connessione secondo le disposizioni previste dall’ARERA.
Nei casi di cui al comma 6, ai fini della connessione alla rete, sono rispettate le tempistiche e le modalità definite dall’ARERA in materia di connessioni.
In seguito all’accettazione del preventivo, il gestore di rete provvede comunque alle attività di cui al comma 5.
Terminati i lavori, il soggetto richiedente trasmette al gestore di rete la parte II del Modello Unico.
In fase di presentazione della parte II del Modello Unico (da inviare a fine lavori) , il soggetto richiedente prende visione e accetta:
a) il regolamento di esercizio;
b) il contratto per l'erogazione del servizio di ritiro dell’energia elettrica immessa in rete del GSE, fornito dal medesimo GSE e messo a disposizione dal gestore di rete.
A seguito del ricevimento della parte II del Modello Unico, il gestore di rete provvede a:
a) inviarne copia al Comune, tramite PEC;
b) inviarne copia al GSE per la richiesta del servizio di ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE ovvero all’utente del dispacciamento diverso dal GSE nei casi di cessione dell’energia elettrica a mercato;
c) caricare sul portale Gaudì l'avvenuta entrata in esercizio, validando i dati definitivi dell’impianto;
d) addebitare l'eventuale saldo del corrispettivo di connessione;
e) inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente.
l soggetto richiedente resta in ogni caso obbligato a mettere a disposizione le informazioni e la documentazione eventualmente richieste dai soggetti deputati al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese con il Modello Unico.
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Superbonus e immobili vincolati: quando spetta l’agevolazione
Quando si è in presenza di immobili vincolati per i quali non è possibile effettuare interventi trainanti sul cappotto termico quali sono le condizioni di applicazione del superbonus per gli altri interventi?
Le Entrate con la risposta a interpello n 341 del 23 giugno 2022 specificano le regole di spettanza del superbonus per gli immobili vincolati.
L'Istante, cittadino italiano residente all'estero ed iscritto all'AIRE, è proprietario di un'unità immobiliare facente parte di un condominio tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che non permette di effettuare la posa di un cappotto sulla facciata esterna, intervento "trainante" previsto dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 per poter fruire del c.d. " Superbonus".
Egli intende realizzare, nel predetto appartamento e sulle relative pertinenze, interventi rientranti tra quelli previsti (quali "trainati") dall'articolo 119 quali:
- il rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE n. 811/2013,
- la sostituzione dei serramenti,
- l'installazione di un impianto solare termico e fotovoltaico,
- nonché l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli.
Precisa, altresì, che tali interventi porteranno al miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Ciò posto, chiede se possa fruire del Superbonus.
Le Entrate con specifico riguardo alle questioni prospettate dall'Istante, rispondono che il comma 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che, qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi "trainanti" di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi "trainati" di efficientamento energetico indicati nel medesimo comma 2, a condizione che tali interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari oggetto di intervento oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
In sostanza, come chiarito nelle circolari n. 24/E del 2020 e n. 30/E del 2020, se – per effetto dei vincoli ai quali l'edificio è sottoposto o dei regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali – non è possibile effettuare neanche uno degli interventi " trainanti", il Superbonus si applica, comunque, alle spese sostenute per gli interventi " trainati" quali, ad esempio, la sostituzione degli infissi o la realizzazione del cappotto interno nelle singole unità immobiliari, a condizione, tuttavia, che tali interventi assicurino il miglioramento di due classi energetiche dell'intero edificio oppure, ove non possibile, in quanto l'edificio è già nella penultima classe, il conseguimento della classe energetica più alta, dimostrato dall'A.P.E. di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Va, infine, precisato che, per effetto del richiamo espresso ai soli interventi " trainati" di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, la possibilità di accedere al Superbonus in mancanza di interventi "trainanti" nei casi sopra rappresentati è esclusa relativamente alle spese sostenute per gli interventi "trainati" di cui
- ai commi 5 e 6 (installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati)
- e 8 (installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici) del medesimo articolo 119 del decreto Rilancio.
Pertanto, l'Istante, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma in esame (e non oggetto di interpello), potrà fruire del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per gli interventi richiamati nel citato comma 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, vale a dire per il rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria e la sostituzione degli infissi.
Non potrà, invece, fruire del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
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Bonus sistemi di accumulo energia da fonti rinnovabili: pubblicato il decreto attuativo
Pubblicato in GU del 17.06.2022 n. 140, il Decreto del Mef del 06.05.2022 contenente le modalità attuative per l'accesso al credito d'imposta spettante alle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (previsto dall'art. 1, comma 812, della Legge di Bilancio 2022, n. 234/2021).
Il credito d'imposta spetta entro il limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022.
Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.
Modalità di riconoscimento del credito d'imposta
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le persone fisiche dovranno inoltrare, in via telematica, entro il termine che sarà previsto con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento.
Nell'istanza i soggetti richiedenti dovranno indicare l'importo della spesa agevolabile sostenuta nell'anno 2022 per l'installazione dei sistemi di accumulo.
Sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze, l'Agenzia delle Entrate determina la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d'imposta.
Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le stesse spese.
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