• Rubrica del lavoro

    Stop servizi INAIL aziende sabato 11 e domenica 12 marzo 2023

    INAIL comunica con  un avviso sul portale istituzionale www.inail.it   che i servizi telematici online dedicati alle aziende subiranno uno stop nelle giornate di 

    • sabato  11 marzo
    • domenica 12 marzo 2023

    dalle ore 17.00 alle ore 22.00 per attività di manutenzione tecnica programmata.

    Ricordiamo  che tutte le funzioni sono accessibili tramite SPID , CIE , CNS o credenziali INAIL (solo per le categorie che non hanno la possibilità dello SPID, ovvero:

    1. Minori di 18 anni
    2. Persone soggette a tutela, curatela e amministrazione di sostegno
    3. Cittadini di Paesi UE ed extracomunitari che non hanno un documento di identità rilasciato in Italia)

     Riepiloghiamo di seguito i principali servizi online del portale INAIL dedicati ai datori di lavoro  e ai loro consulenti:

    1. Gestione azienda: Consente di comunicare l’avvio, la variazione o la cessazione di un’attività
    2. Premio assicurativo: Permette di calcolare i premi e di inviare la denuncia di retribuzioni
    3. Denunce e comunicazioni sul lavoro: per denunciare infortuni e malattie professionali
    4. Sorveglianza sanitaria eccezionale: Consente di inoltrare la richiesta di una visita medica per i lavoratori "fragili". Servizio attivo per l'emergenza da Covid-19
    5. Incentivi per la sicurezza: Contiene bandi per incentivare la sicurezza aziendale
    6. Polizze: Consente di accedere a diversi servizi per le categorie di assicurati per i quali sono previsti premi speciali
    7. Ricorsi e Istanze Consente di presentare online ricorsi e istanze
    8. Verifica apparecchi e impianti: Per garantire la sicurezza di macchine, apparecchi, utensili ed impianti utilizzati nei luoghi di lavoro
    9. Ricerca certificati medici  Consente il reperimento di un certificato medico di infortunio o di malattia professionale.
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    Contributi calcio femminile: istruzioni INPS

    Con la circolare 24 del 20 febbraio 2023 Inps fornisce  le istruzioni sugli obblighi contributivi  derivanti dalla l’introduzione del professionismo sportivo nel calcio femminile a fare data dalla stagione 2022/2023 relativamente al Campionato di Serie A   previsto con  la delibera n. 353 del 9 novembre 2020  della Federazione italiana Giuoco Calcio .

    La novità è entrata in vigore  a decorrere dal 1° luglio 2022. 

    L'istituto comunica quindi l'estensione a tutti gli sportivi professionisti  sopracitati dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366, relativa al regime ex ENPALS.

    Conseguentemente, le società sportive che beneficiano dell'attività prestata da detti lavoratori (subordinati e autonomi) sono tenute a provvedere ai relativi adempimenti .

    Figure professionali interessate

    L'obbligo riguarda le seguenti figure professionali titolari di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo  nei confronti delle società sportive professionistiche iscritte al Campionato di Serie A di calcio femminile:

    • i direttori sportivi;
    • i direttori tecnici;
    • le atlete calciatrici;
    • gli allenatori;
    • i preparatori atletici.

    Con specifico riferimento alle calciatrici professioniste  si applica l’articolo 3, primo comma, della legge n. 91/1981, che prevede come forma contrattuale tipica quella del lavoro subordinato e ammette (art. 3, comma 2) quella autonoma solo al ricorrere di specifici presupposti.

    Obbligo e aliquote contributive calcio femminile professionistico

     L’obbligo contributivo e i correlati oneri di natura informativa conseguenti all’iscrizione al FPSP sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa sulla quota a carico del lavoratore 

    La contribuzione previdenziale relativa all’assicurazione IVS, è pari al 33% della retribuzione/compenso imponibile calcolata sulla retribuzione giornaliera ed entro determinati massimali, variabili a seconda dell’anzianità assicurativa del lavoratore.

    Per gli sportivi professionisti “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, il contributo IVS (33%) è calcolato sulla retribuzione giornaliera

    Sono dovuti inoltre:

    •  il contributo di solidarietà  nella misura del 3,1% (di cui l’1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione eccedente il massimale
    •  l’aliquota aggiuntiva pari all’1% a carico del lavoratore.

    I valori minimi e massimi applicabili  sono stati comunicati con la circolare n. 11/2023.

    La circolare 24  specifica poi le istruzioni operative per la trasmissione delle dichiarazioni  retributive e contributive 

    In caso di nuova apertura di una apposita posizione contributiva dovrà essere indicata, come data inizio attività, il 1° luglio 2022. seguendo le  indicazioni fornite con la circolare n. 2/2007, nonché il “Manuale procedura Iscrizione e Variazione Azienda su web internet” di cui all’Allegato n. 2 della circolare n. 80/2014.

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    INPGI 2: contributi 2023 per giornalisti collaboratori

    L’INPGI, con circolare 30 gennaio 2023, n. 1,  ha comunicato  le aliquote contributive relative ai giornalisti  che svolgono attività lavorativa  come collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPGI 2. Vengono forniti anche  i minimali e i massimali e le istruzioni per l’eventuale rateazione dei debiti contributivi. 

    Vediamo meglio.

    Aliquote contributive giornalisti Collaboratori e assicurazione infortuni

    1 – La contribuzione dovuta sui compensi dei giornalisti che svolgono attività lavorativa sotto forma di CO.CO.CO., non  iscritti ad altre forme previdenziali obbligatoria è cosi composta 

    1.     Aliquota IVS 26%;
    2.     Prestazioni temporanee 2%;

    Il totale è quindi  28% di cui il 

    • 18,67% a carico del committente e
    • il 9,33% a carico del giornalista.

    2 – L'’aliquota contributiva dovuta dai committenti in favore dei CO.CO.CO. titolari anche di altra posizione assicurativa o pensionati è pari a 

      17%;   di cui l’11,33% a carico del committente e il 5,67% a carico del giornalista.

    Per entrambe le categorie resta fisso il contributo integrativo del 4% , a carico del committente 

    ATTENZIONE Si ricorda che per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori  per prestazioni effettuate entro il 31 12 2022 ma con  compensi erogati entro il 12 gennaio 2023   si fa riferimento alle aliquote 2022 . Tali compensi vanno dichiarati nella procedura DASM come compenso arretrato 12/2022.

    Il premio assicurativo 2023 resta fissato a € 6,00 mensili per ogni collaboratore iscritto alla gestione separata INPGI, a carico del committente.

    Minimali e massimali di reddito imponibile 

    A seguito dell'aggiornamento dell'indice ISTAT  sono determinati 

    • Il limite massimale in € 113.520,00,
    • il minimo annuo  in € 17.504,00. 

    Qualora a fine anno non sia stato raggiunto questo minimale l’Istituto limita l'accredito dei contributi mensili  in proporzione a quanto versato 

    Rateazione dei debiti contributivi

    Il committente  può richiedere una dilazione  del debito contributivo e delle  sanzioni inviando la domanda mediante il modulo DIL-02. disponibile su sito INPGI

    Possono essere oggetto di pagamento dilazionato, fino a 24 mesi  le somme che non siano state ancora affidate per il recupero agli Agenti della Riscossione.

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    Bonus 150 euro INPS: domande in scadenza il 31 gennaio

     Sta per scadere il termine   fissato al 31 gennaio 2023 per richiedere il bonus 150 euro una tantum previsto dal decreto Aiuti ter 144-2022 

    Si ricorda che   la circolare INPS 127 2022  ha fornito nel novembre scorso le  istruzioni operative sui requisiti e le modalità di erogazione del bonus  per i soggetti con reddito non superiore a 20mila euro.  

    Tra le altre cose si chiariva che le categorie che non ricevono in automatico ( ovvero co.co.co, assegnisti, dottori di ricerca, lavoratori a tempo determinato – anche del settore agricolo –  stagionali, intermittenti, lavoratori dello spettacolo)  possono  fare domanda fino al 31 gennaio 2023 e riceveranno il bonus di 150 euro a febbraio 2023

     Il prolungamento della tempistica si rende necessario per la verifica  dell’istituto di previdenza  sul fatto che non sia già stato ricevuto da eventuali datori di lavoro.

    L'istituto ricordava  invece che pensionati, titolari di trattamenti assistenziali, del reddito di cittadinanza e lavoratori domestici lo avrebbero ricevuto  bisogno di domanda nel corso di novembre, cosi come  i  lavoratori dipendenti  dai propri datori di lavoro. 

    La domanda  va inviata tramite la piattaforma INPS previa autenticazione con l'identità digitale SPID o CIE o CNS,   oppure tramite il contact center telefonico o i  Patronati.

    Si ricorda  che NON  devono fare domanda:

    •  titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, nonché dei titolari di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla mobilità e di disoccupazione agricola
    • soggetti già beneficiari delle indennità COVID 2021 ovvero: lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
    • lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo con un minimo di contributi versati.
    • lavoratori autonomi occasionali e  incaricati alle vendite a domicilio già beneficiari del bonus 200 euro del decreto Aiuti n. 50 2022.
    • lavoratori domestici già percettori del bonus 200 euro. Per loro si specifica che  l'indennità è erogata d'ufficio dall'INPS. I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui domanda di instaurazione/regolarizzazione non sia stata espressamente respinta dall'INPS alla data di entrata in vigore del DL n. 144/2022 (24 settembre 2022).

    Una particolarità specificata dalla circolare è che  una lettura formale della normativa   produceva un possibile sdoppiamento del bonus per alcune categorie. Infatti l'INPS spiega che il decreto Aiuti (50/2022), ha previsto l’incompatibilità tra il bonus 200 erogato a professionisti e autonomi e quello previsto per altre categorie  mentre il decreto Aiuti-ter non  precisa che siano incumulabili l’aumento a 350 euro per chi ha i requisiti reddituali di autonomi e professionisti  e il bonus da  150 euro riservato a disoccupati, co.co.co, stagionali, occasionali, venditori a domicilio con gli specifici  requisiti;   l’Inps pagherà quindi  ad autonomi e professionisti  sia i 350 euro in unica soluzione e poi i 150 euro per chi ha i redditi sotto soglia . Si tratta comunque di una interpretazione dell'istituto che lascia perplessi e su cui si attendevano  precisazioni ministeriali che non sono arrivate.

    Bonus 150 euro: quando viene pagato

    INPS specifica il seguente  calendario dei pagamenti delle indennità 

    •  per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici  a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, il pagamento avviene unitamente alla rata di pensione di novembre 2022; ATTENZIONE  qualora i soggetti di cui al presente punto risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, l’erogazione sarà disposta a cura dell’Ente previdenziale che ha in pagamento la pensione;
    • per i lavoratori domestici il pagamento dell’indennità avviene d’ufficio nel mese di novembre 2022;
    • per i titolari nel mese di novembre 2022 delle prestazioni NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità, per la platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021, per i già beneficiari delle indennità COVID-19 e per i lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio già beneficiari delle indennità di cui all’articolo 32, commi 15 e 16,del decreto-legge n. 50/2022, il pagamento avverrà nel mese di febbraio 2023, successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens  relative alle retribuzioni di novembre 2022;
    •  per le categorie dei lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda, di cui ai commi 11, 13 e 14 dell’articolo 19 del decreto-legge 144,  il pagamento avverrà successivamente ai pagamenti  indicati sopra , nel mese di febbraio 2023;
    • per i nuclei familiari che abbiamo maturato il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza nella mensilità di novembre 2022, il pagamento dell’indennità, attraverso l’accredito della somma sulle carte dei nuclei percettori, avviene a novembre 2022, successivamente all’individuazione della platea di beneficiari dell’erogazione dell’indennità, da parte di ciascuna gestione, e pertanto non pagabili come titolari di RdC nel caso di sovrapposizioni.
  • Rubrica del lavoro

    200 euro autonomi INPS: al via le domande di riesame

    Sono state pubblicate ieri nel  messaggio n. 317-2022 le istruzioni INPS per la presentazione delle richieste di riesame da parte dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni INPS  riguardanti le domande dell’indennità una tantum di 200 euro (e degli ulteriori eventuali  150 euro per i soggetti con reddito sotto la soglia di 20mila euro)  che siano state respinte dall'Istituto dopo il controllo dei requisiti .

    Bonus  200 euro autonomi: beneficiari e requisiti

    Con l’occasione l’Istituto di previdenza ricorda che i beneficiari sono 

    • lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, 
    • lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali
    • lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione;
    • pescatori autonomi o associati in cooperative o compagnie
    • liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo,compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.

    Vengono anche riepilogate le condizioni individuate dalla normativa ( oggetto della circolare  n. 103/2022). 

    Ricordiamo i requisiti:

    – reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 (ovvero non superiore a 20.000 euro se si vuole accedere anche all’integrazione di 150 euro);

    – iscrizione alla gestione previdenziale INPS di appartenenza alla data del 18 maggio 2022;

    – avere partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro il 18 maggio 2022 (il messaggio in commento non fa alcun riferimento alla recente estensione dell’indennità anche ai non titolari di partita IVA, disposta dal DM 7 dicembre 2022 n. 6);

    – aver effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (fatta eccezione per i contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022);

    – non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;

    – non essere percettore delle prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022.

    Procedura  riesame istanze respinte per il  bonus 200 euro 

    In allegato al messaggio INPS fornisce l'elenco delle motivazioni di reiezione dell’indennità  e la documentazione richiesta all'interessato per il  riesame. 

    Il termine, NON  perentorio, per inviare la richiesta è di 90 giorni decorrenti

    • dalla data di pubblicazione del messaggio, quindi in scadenza il 20 aprile 2023   oppure
    • dalla data di  conoscenza del rigetto della domanda , se successiva),

    L’utente può presentare richiesta  nella sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro”.

    Per le domande nello stato “Respinta” è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto “Chiedi riesame” consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame.

    200 euro autonomi: documentazione richiesta per il riesame

    L'istituto precisa ad esempio che 

    • se la domanda è stata respinta perché non risulta effettuata l'iscrizione alla gestione INPS,  l'interessato può presentare:

    – un’autocertificazione della comunicazione dell’iscrizione presso la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura della posizione, con indicazione di data e n. protocollo 

    – copia del versamento dei contributi previdenziali  effettuato dall’anno 2020  e fino alil 18 maggio 2022 alla Gestione di iscrizione  (per i coadiutori e coadiuvanti è possibile una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 del versamento).

    • Nel caso di  commerciante o lavoratore agricolo autonomo non tenuto all’iscrizione alla Camera di commercio si può presentare una dichiarazione di presentazione della domanda di iscrizione della posizione  all’INPS, con indicazione della data di iscrizione e numero di protocollo.
    • Nel caso di professionisti iscritti alla Gestione separata  vanno allegate

    –  un’autocertificazione della presentazione di richiesta di iscrizione alla Gestione con data e  n. protocollo e 

     – copia del versamento o autocertificazione in caso di reddito assente o negativo).

  • Rubrica del lavoro

    Formazione studi professionali: al via le domande di contributo

    Il Consiglio di Amministrazione di Fondoprofessioni, il fondo interprofessionale bilaterale per la formazione continua negli studi e aziende collegate  nella seduta del 21/12/2022, ha deliberato la pubblicazione degli Avvisi 01-02-03-04-06-07/23, per un importo complessivo di 6,5 milioni di euro.  Lo scorso 12 gennaio in un webinar sono state presentate le linee strategiche degli Avvisi 2023.

    Gli avvisi attivi riguardano diverse modalità di finanziamento dei percorsi formativi :

    1. AVVISO 01/23:  Piani formativi monoaziendali “Fondo Nuove Competenze"
    2. AVVISO 02/23  Training voucher (catalogo)  con rimborso Studio/Azienda la quota di partecipazione ai corsi disponibili a catalogo.
    3. AVVISO 03/23  Piani formativi monoaziendali per la realizzazione di piani formativi progettati in base alle esigenze del singolo Studio/Azienda ,
    4. AVVISO 04/23 : Piani formativi pluriaziendalii, con  quattro distinte Linee di intervento, con relativi stanziamenti di risorse.
    5. AVVISO 06/23 Piani formativi one to one e per piccoli gruppi di colleghi, realizzabili anche sul posto di lavoro.
    6. AVVISO 07/23  Piani formativi monoaziendali – Atlante del lavoro e delle qualificazioni per la diffusione delle risultanze e delle buone pratiche realizzate.

    Le domande possono già essere inviate da oggi e fino al 16 febbraio 2023 (un secondo sportello aprirà ad ottobre 2023).

    Vediamo di seguito alcuni dettagli in particolare sull'avviso 3  che gode di uno stanziamento di 2 milioni di euro, destinati in particolare a studi professionali di: 

    • commercialisti ed esperti contabili, 
    • consulenti del lavoro e 
    • avvocati 
    • e aziende collegate, 

    per l'aggiornamento del proprio personale.

    Finanziamento Fondoprofessioni avviso 3/2023: come funziona

    I finanziamenti dell'avviso 3 2023 sono rivolti unicamente agli Studi/Aziende aderenti a Fondoprofessioni, attraverso la  destinazione del contributo  per la bilateralita di cui all’art. 12 della legge n. 160/1975, che abbiano provveduto all’iscrizione prima della presentazione del  piano formativo. 

    Per maggiori informazioni sulla modalità di iscrizione a Fondoprofessioni  si veda la sezione "Come aderire” del sito www.fondoprofessioni.it.

    Il piano formativo deve essere studiato  specificamente per i propri dipendenti   solo per gli ambiti formativi ammessi ( vedi sotto) e presentato, dopo una verifica, da un ente attuatore accreditato  presso Fondo professioni.

    i corsi possono essere tenuti sia in presenza che in FAD   in modalità sincrona (in diretta).

    Le graduatorie delineate in seguito alla valutazione  dei progetti saranno sottoposte al C.d.A. del Fondo, che delibererà  gli esiti  entro le seguenti date:

    • 1° Sportello: mercoledì 29/03/2023;

    • 2° Sportello: mercoledì 20/12/2023.

    Nell'avviso sono specificati i criteri di valutazione dei piani formativi.

    Formazione studi professionali: dipendenti beneficiari e ambiti

    I dipendenti che possono usufruire dei  piani formativi sono i dipendenti con 

    • contratto a tempo  determinato/indeterminato o 
    • di apprendistato, e 
    • dipendenti  coperti da misure di integrazione salariale/fondi di solidarietà, solo nel caso di piani formativi finanziati in regime de minimis.

    Per favorire l’integrazione delle competenze, è possibile coinvolgere nelle attività formative, come “uditori” dello Studio/Azienda, senza incremento del budget previsto, anche 

    •  i datori di lavoro,
    •  i collaboratori coordinati o in regime di partita Iva.

    Gli ambiti previsti per gli interventi formativi sono :

    1. digitalizzazione e innovazione tecnologica
    2. innovazione organizzativa, di servizio e di processo,
    3. sviluppo dell’internazionalizzazione,
    4. tecniche e azioni di marketing,
    5. responsabilità sociale d’impresa e sostenibilità ESG.
    6. Cultura aziendale di parità di genere
    7. Cultura aziendale di inclusione

    ATTENZIONE  Per  i progetti formativi con durata pari o  superiore alle 16 ore, c'è l’obbligo di prevedere  lo svolgimento di almeno  due ore d’intervento dedicato alle Parti sociali, ai temi contrattuali e agli Enti del sistema bilaterale. Tale intervento non sarà necessario se assolto con gli stessi partecipanti in altro progetto.

    Formazione Fondoprofessioni : importi finanziamenti

    Il contributo  alle spese per ogni singolo piano formativo sarà al massimo di Euro 20.000,00.

     Ogni singolo progetto  prevede una durata da 8 h a 40 h, con almeno 4 e non oltre 20 allievi

    • Per la formazione  in presenza il costo complessivo dell’intervento formativo è rendicontato e riconosciuto in relazione alla relativa Unità  di Costo Standard pari a Euro 23 ora/allievo.
    • Per la F.A.D. sincrona  Il costo complessivo dell’intervento formativo è rendicontato e riconosciuto in relazione alla relativa Unità  di Costo Standard pari a Euro 22 ora/allievo.

    In riferimento alle voci di costo rendicontabili  si rinvia al Manuale collegato all’Avviso. 

    E’ facoltà dell’Ente attuatore richiedere, prima della chiusura rendicontativa del piano formativo,  l’erogazione dell’anticipo su conto corrente dell’Ente stesso, per un importo pari al 90% del finanziamento  concesso, previa stipula con primari istituti bancari o assicurativi di apposita polizza fideiussoria.

    Infine si ricorda che i datori di lavoro che applicano il Ccnl Studi professionali e aderiscono integralmente alla bilateralità  possono chiedere ad Ebipro anche  il rimborso del 100% della retribuzione sostenuta dei dipendenti in formazione,  fino a un massimo di 40 ore annue a dipendente.

     Per informazioni relative alla domanda di  rimborso della retribuzione  si può contattare Ebipro al numero 06/5918786 o scrivere a [email protected].

    Le modalità e scadenze per le domande

    Gli sportelli per la presentazione dei pian da parte dell'ente attuatore hanno le seguenti scadenze: 

    • dal 16 gennaio 2023 al 15 febbraio 2023; 
    • dal 9 ottobre 2023 all’8 novembre 2023.

    La documentazione da caricare in piattaforma  presente nel sito www.fondoprofessioni.it è la seguente:

    • Domanda di finanziamento, timbrata e sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente proponente;

    • Documento d’identità del rappresentante legale dell’Ente proponente;

    • Verbale di accordo sottoscritto, per la condivisione del piano formativo con le Parti sociali;

    • Certificato di attribuzione della partita Iva (per lo Studio professionale) o visura camerale (per  l’Azienda) dell’Ente proponente;

    • Schermata del “Cassetto previdenziale” Inps dell’Ente proponente, per attestare l’adesione a  Fondoprofessioni.

    Le modalità di presentazione e realizzazione  dei piani formativi sono  ulteriormente dettagliate nel manuale  QUI allegato

  • Rubrica del lavoro

    Riscatto laurea calcolo online: simulatore INPS rinnovato

    Il servizio informativo sul riscatto del corso universitario di studi ai fini pensionistici  viene arricchito di nuove funzioni.   Le  informazioni  sugli importi della pensione a seguito del riscatto, sul regime fiscale  sono disponibili online sul sito INPS dal 2021 anche senza SPID ne' altri codici identificativi. Il simulatore è ndirizzato in particolare ai giovani che sono  i più nteressati alle informazioni per migliorare le prospettive di pensione 

    Vediamo piu in dettaglio come funziona e le novità 2023

    Calcolo riscatto laurea online

    Il servizio è raggiungibile tramite il seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Riscatto Laurea – Simulatore”  e aiuta gli utenti  a conoscere  gli effetti di un eventuale  riscatto del corso universitario di studi ai fini pensionistici. 

    L'aspetto importante è che l'accesso è libero e non sono  richieste  credenziali per il suo utilizzo. Il servizio è interattivo e richiede l’inserimento di pochi dati,  in forma  anonima.

    Vengono chiarite:

    •  le varie tipologie di riscatto di laurea disponibili per  le diverse  platee di contribuenti ( riscatto agevolato,  per inoccupati,  riscatto laurea ordinario), 
    • i possibili vantaggi fiscali  collegati al pagamento degli oneri previsti e 
    •  una simulazione orientativa del costo del riscatto, della sua rateizzazione, della decorrenza della pensione (con e senza riscatto) e del beneficio economico stimato che si puo ottenere sull'assegno di pensione con il pagamento dell’onere.

    Simulatore riscatto laurea ad accesso riservato 

    Il messaggio precisa che si potrà proseguire nell’approfondimento del servizio autenticandosi a mezzo SPID , CIE e CNS . In questo modo l’interazione è basata sui dati reali  dell’utente presenti negli archivi dell’Istituto (contribuzione versata, periodi lavorati, etc.) ed eventuali simulazioni avranno una maggiore affidabilità.

    Infine nella sezione ad accesso riservato l’utente potrà anche inoltrare direttamente  la domanda di riscatto all’Istituto.

    Il servizio è consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso (PC, tablet o telefono cellulare).

    Aggiornamento 2023

    Nella nuova versione della simulazione è presente  il calcolo del riscatto con il criterio della riserva matematica per i soggetti che hanno periodi di riscatto e/o lavorativi collocati nel sistema di calcolo retributivo della futura pensione (assicurati con periodi lavorativi e/o da riscatto anteriori al 1996 o, se in possesso di 18 anni di anzianità al 1996, anteriori al 2012). Inoltre, è stata inserita la possibilità di valutare gli effetti di un eventuale passaggio al sistema contributivo rispetto al calcolo del riscatto.

    L'istituto precisa che le date e gli importi   del costo e della pensione futura sono presentati all’utente dal servizio sono calcolati solo sulla base delle informazioni inserite in modo anonimo e devono essere considerati indicativi e orientativi. E' necessaria infatti una  verifica della contribuzione effettivamente versata e degli ulteriori dati che risultano negli archivi dell’INPS  per il calcolo definitivo 

    Viene quindi raccomandato prima di procedere alla domanda avvalersi della  consulenza delle Strutture territoriali dell’INPS o degli Enti di Patronato o del servizio sopracitato, accessibile con la propria identià digitale (  SPID almeno di livello 2, CIE e CNS) per ottenere stime più precise, basate sui dati dell’utente presenti negli archivi INPS (contribuzione versata, periodi lavorati, ecc.).