• Rubrica del lavoro

    Pensioni giornalisti INPS: ok al cumulo con redditi da lavoro

    Pubblicate dall'INPS  con il messaggio 4213 del 22.11.2022, le istruzioni che illustrano  il regime di cumulabilità   di  pensioni anticipate e dei trattamenti di invalidità dei giornalisti dipendenti,( gestita non più dall'INPGI ma  dall'INPS a partire dal 1 luglio scorso) con i redditi da lavoro dipendente o autonomi

    L'istituto ricorda che la disciplina concernente le pensioni di vecchiaia è stata illustrata con la circolare 92 2022 

    Ora  vengono chiariti  invece tre  casi di incumulabilità  che riguardano 

    1. pensioni e assegni d’invalidità,
    2.  pensioni anticipate con Quota 102 e
    3. pensioni anticipate per il lavoratori "precoci".

    In particolare  :

    • Pensioni e assegni d’invalidità: si applicano  le norme previste dall’articolo 1, comma 422, della legge 335/1995  per cui in presenza di redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa  rendita previdenziale si riduce del 25% se superano di quattro volte l’importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ogni annoLa riduzione sale al 50% se si supera di 5 volte detto importo.Inoltre ,   a norma dell’articolo 10 del Dlgs 503/1992 e dell’articolo 72 della legge 388/2000, nei casi di  anzianità contributiva inferiore a 40 anni, la quota eccedente  il minimo può ancora  ridursi del 50% in caso di lavoro dipendente e del 30% in caso di lavoro autonomo. 
    • Pensione anticipata con Quota 102 :   come prevede la norma generale fino al raggiunimento dei requisiti per il trattamento di vecchiaia (67 anni) l è vietato il cumulo della pensione con redditi da lavoro dipendente e/o autonomo tranne per redditi occasionale  fino al limite di  5000 lordi annui. I
    • Pensione lavoratori precoci : la pensione per i lavoratori che escono  con 41 anni di contributi p revidenziali senza limite di età  non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo e in quel caso si il trattamento pensionistico viene sospeso  fino al raggiungimento dell’anzianità contributiva richiesta per lla pensione anticipata. 

    L'istituto  ricorda anche le modalità di comunicazione all'istituto della percezione degli eventuali redditi percepiti.

  • Rubrica del lavoro

    INAIL cartelle debiti a ruolo: come fare

    INAIL ha iniziato ad  ottobre le attivita preparatorie per l’invio degli avvisi bonari relativi ai crediti scaduti dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 a carico dei datori di lavoro, come previsto dal DLgs. 46/99 e successive modifiche,.

     Gli interessati  non in regola con i versamenti vengono  avvisati in questi giorni  di provvedere al saldo oppure a comunicare alla sede competente  le motivazioni del mancato adempimento. 

    Le opzioni possibili in particolare sono le seguenti

    1. versamento del saldo entro 30 giorni dalla data dell'avviso  
    2. segnalazione di inesattezze nei dati 
    3. segnalazione di  sospensione dei pagamenti per  calamità naturali, o per contenzisni amministrativi pendenti  
    4. richiesta di  un procedimento di concessione della rateazione  per momentanee difficoltà economiche ex art. 2 comma 1 del DL 338/1989.( i requisiti  sono stati precisati con la determina del Presidente dell’INAIL del 23 luglio 2019 n. 227) . Per la richiesta è utilizzabile un apposito servizio on line.

    In assenza  di una delle azioni citate INAIL è tenuto   all''elaborazione delle iscrizioni a ruolo  per l'esazione coattiva 

    ATTENZIONE nel caso in cui venga richiesta la rateizzazione del debito  il contribuente perde la possibilità di contestazione del credito indicato dall'INAL.   Infatti l'istanza di rateazione prevede il riconoscimento  "esplicito e incondizionato" dei premi e eventuali spese accessorie notificate ( resta  salvo il diritto dell’INAIL a ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni)

    La procedura in caso di respingimento delle richieste di rateazione e comunque in caso di inadempienza dei debitori  prosegue quindi in questi giorni e solitamente si conclude entro metà dicembre , dopodiche la direzione INAIL  invierà  i ruoli esattoriali all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ai fini della riscossione coattiva.

  • Rubrica del lavoro

    Domanda permessi 104: nuove funzioni online

    INP ha comunicato ieri con il messaggio 4040 del 9 novembre 2022  il rilascio di una nuova funzione nello sportello telematico per la presentazione della domanda online di permessi ai sensi della legge n. 104/1992. 

    Si tratta della funzione “Rinuncia ai benefici”.

    La nuova funzionalità a “Rinuncia ai benefici” è raggiungibile sul portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Prestazioni a sostegno del reddito – Domande”, selezionando tra i servizi “Disabilità” > “Permessi Legge 104/1992”, la voce di menu “Comunicazione di variazione”, e consente   in tutto o in parte, al periodo richiesto nella domanda originaria.

    Riguarda le seguenti categorie di domande:

    • -giorni di permesso mensile (art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992) per assistere un familiare disabile;
    • -giorni di permesso mensile e ore di permessi giornalieri ad essi alternativi (art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) richiesti dal lavoratore per sé stesso;
    • -prolungamento del congedo parentale (art. 33 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151) e riposi orari a essi alternativi (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, D.lgs n. 151/2001).

    ATTENZIONE  La variazione può essere effettuata solo  per  domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia. Ciò vuol dire che il periodo richiesto nella domanda originaria deve ricoprire, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la comunicazione di variazione. Il messaggio  fornisce esempi pratici 

    Permessi legge 104 come si richiedono

    Si ricorda che la procedura  ottenere i permessi   104 segue un iter  complesso. Questi gli steps:

    1. RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITA' DELLA PERSONA DA ASSISTERE   da parte del medico di base e TRASMISSIONE DEL CERTIFICTO MEDICO ALL'inps .L’accertamento  puo consentire l’accesso non solo ai benefici legati alla Legge 104, ma anche a quelli connessi alla non autosufficienza, all’invalidità civile, cecità, sordità, etc.

    Il medico deve specificare l’esistenza di problematiche connesse ad un eventuale spostamento del disabile, per richiedere, eventualmente, la visita medica domiciliare.   Una volta trasmesso il certificato medico all’Inps in via telematica, il medico  rilascia un’attestazione, con il numero di protocollo assegnato dal sistema da conservare.

     2. DOMANDA ALL' INPS DI VERIFICA DEI REQUISITI 

    dopo aver ottenuto il certificato medico dal proprio medico curante, si deve inoltrare, la domanda di accertamento dei requisiti sanitari con una delle seguenti modalità

    1. tramite il sito dell’Inps ( con SPID, CIE o CNS)  seguendo il percorso:"Accesso ai servizi” / “Servizi per il cittadino” /  “Invalidità civile: invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari” / “Acquisizione richieste”.
    2. telefonicamente con il Contact center Inps Inail,   oppure
    3. mediante patronato.

    3. RICHIESTA AL DATORE DI LAVORO Una volta in possesso della certificazione di disabilità propria o del familiare da assistere è possibile richiedere i permessi al proprio datore di lavoro , allegando alla richiesta copia della certificazione della ASL . Il datore di lavoro  non può opporsi alla concessione degli specifici permessi  se comunicati in tempi ragionevoli .

  • Rubrica del lavoro

    Uniemens nuovo allegato tecnico 31 ottobre 2022

    Inps ha rilasciato  il 31 ottobre scorso un nuovo allegato tecnico per la compilazione dei flussi Uniemens. Si tratta del documento tecnico 4.16 – schema di validazione versione 4.16.0 – release 4.16.4 .

     Si segnalano modifiche ai seguenti capitoli : 

    1. appendice B  relativamente  alla denuncia individuale, alla denuncia aziendale e alla ListaPosPA;
    2. appendice I  relativamente  ai lavoratori agricoli.

    In particolare, in merito all' appendice B – denuncia individuale si segnala il nuovo codice   – L033 ("Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144. Circolare 116/2022").

    Per quanto riguarda invece la denuncia aziendale  vengono apportate le seguenti modifiche 

    • i codici F00186, F00187, F00188, F00189, F00190, F00191, F00192, F00193 in <CodFederazSindRS > di < ContrattoRS > di < RappresentanzaSindacale >;
    • la causale L092 ("Conguaglio CIGO articolo 44, comma 11 – quinquies, Dlgs 148/2015. Circolare 97/2022") in < CongCIGOAltCaus > di < CongCIGOAltre > di <CongCIGOACredito > di < CIGOrd > di < CIGAutorizzata > di < ConguagliCIG >;
    • la causale E610 ("Ctr. addizionale CIG ordinaria articolo 44, comma 11 – quinquies, Dlgs 148/2015. Circolare 97/2022") in < CongCIGOCausAdd > di < CongCIGOADebito > di < CIGOrd > di < CIGAutorizzata > di < ConguagliCIG >;
    • la causale L015 ("Conguaglio Assegno Integrazione salariale articolo 44, comma 11 sexies, Dlgs 148/2015. Circolare 97/2022") in < CongFSolACredito > di < FondoSol > di <CIGAutorizzata > di < ConguagliCIG >;
    • la causale A107 ("Contributo Addizionale Assegno integrazione salariale articolo 44, comma 11 –sexies, Dlgs 148/2015. Circolare 97/2022") in < CongFSolCausaleADebito > di < FondoSol > di < CIGAutorizzata > di < ConguagliCIG >.

    Infine nella  Appendice I  si segnala per i  lavoratori agricoli  in < DenunciaAgriIndividuale > viene modificata la descrizione in < CodiceRetribuzione > X di < TipoRetribuzione > di <DatiAgriRetribuzione>, con "Recupero indennità una tantum articolo 18, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144. Circolare 116/2022".

  • Rubrica del lavoro

    Occupazione gennaio-luglio 2022 in ripresa + 21%

    Inps ha pubblicato giovedi 20 ottobre i dati di luglio 2022  sull'occupazione in italia (’Osservatorio sul precariato), che conferma la ripresa  dell'occupazione a livelli pre-pandemici, trascinata dalla ripresa economica dei mesi scorsi (purtroppo in forte rallentamento, anche nelle previsioni sia nazionali che internazionali , per il 2023)

    L'inps segnala nel suo rapporto consueto dell'Osservatorio sul precariato  che  le assunzioni  complessivamente attivate dai datori di lavoro privati fino a luglio 2022 sono state 5.029.402, con un aumento  medio del 21% rispetto allo stesso periodo del 2021 e una crescita che ha riguardato tutte le tipologie contrattuali.

    Qui il rapporto completo 

     I contratti a tempo indeterminato hanno registrato la crescita più accentuata (+33%), la maggiore dal 2015. Significativo anche l’aumento delle diverse tipologie di contratti a termine:

    •  intermittenti (+32%), 
    • apprendistato (+21%), 
    • tempo determinato (+20%),
    •  stagionali (+14%) e
    •  somministrati (+14%).

    Le trasformazioni da tempo determinato nei primi sette mesi del 2022 sono risultate 443.541, in fortissimo incremento rispetto allo stesso periodo del 2021 (+68%). Le conferme di rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo sono aumentate del 9% rispetto all’anno precedente. 

    Nei primi sette mesi del 2022 l’insieme delle variazioni contrattuali a tempo indeterminato (da rapporti a termine e da apprendistato) ha raggiunto il livello massimo degli ultimi dieci anni.

    Il rapporto segnala pero che anche le cessazioni sono in aumento,  3.949.491,  rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+31%) per tutte le tipologie contrattuali: intermittenti (+53%), stagionali (+48%), apprendistato, a tempo determinato (+30%), a tempo indeterminato e in somministrazione (+26%). Per le cessazioni a tempo indeterminato si tratta, con riferimento ai primi sette mesi dell’anno, del valore più elevato dell’ultimo decennio.

     Con riguardo ai RAPPORTI IN SOMMINISTRAZIONE si segnala un aumento nei primi 7  mesi del 2022, rispetto al corrispondente periodo del 2021, per entrambe le tipologie contrattuali, a tempo indeterminato (+73%) e a termine (+13%). Anche per le cessazioni si rileva un aumento per le due tipologie contrattuali, con andamento analogo alle assunzioni.

    Il LAVORO OCCASIONALE risulta invece in flessione: i  Contratti di Prestazione Occasionale (CPO) a luglio 2022  erano 15.533 unità , mentre i 

    I lavoratori pagati con i titoli del Libretto Famiglia (LF) risultano 9.647, in diminuzione del 15% 

  • Rubrica del lavoro

    CCNL acconciatura estetica: firmato il rinnovo

    Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno firmatolo scorso 14 ottobre  con le associazioni imprenditoriali  Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai,  il rinnovo del contratto nazionale per il settore  che comprende i servizi di 

    • acconciatura 
    • estetica
    •  tatuaggio  e piercing 
    •  centri benessere.

    Le responsabili nazionali  della Fisascat Cisl  Blanca  e Bernandini della Filcams CGIL hanno  espresso la soddisfazione per il raggiungimento dell'intesa dopo tanti anni di vacanza contrattuale e hanno comunicato che  «già nelle prossime settimane si dovrà procedere con la definizione di una piattaforma unitaria per il prossimo rinnovo del contratto, con la previsione dell’aggiornamento del sistema di classificazione nonché del riconoscimento economico delle professionalità e sul ricorso all’apprendistato professionalizzante"   E' stata anche sottolineata   «la necessità di debellare il lavoro nero e sommerso ampiamente presente da anni nel settore anche  attraverso la valorizzazione delle risorse umane.

    Il contratto , ricordiamo, riguarda oltre 130mila  lavoratori e lavoratrici,  in circa  55mila imprese

    Contratto parrucchiere estetiste 2022 – aspetti economici 

    Le principali novita sono gli aumenti salariali  di 100 euro complessivi, erogati in due tranches:

    • 70 euro con le retribuzionei di ottobre 2022
    • 30 euro con le retribuzioni di febbraio 2023

    Prevista inoltre una indennità una tantum per la carenza contrattuale, pari a 246 euro in tre tranches

    • 100 euro a novembre 2022
    • 100 euro a dicembre 2022
    • 46 euro a marzo 2023.
    • ATTENZIONE l'indennità  riguarda il periodo  di vacanza contrattuale( dal 2016 al 2022 = 76 mesi ) ma va parametrata per il periodo di lavoro effettivo di ciascun dipendente 

    CCNL acconciatura ed estetica 2022- aspetti normativi 

    L'accordo  recepisce integralmente l’Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021, allineando la scadenza del contratto al 31 dicembre 2022 e  conferma il sistema di classificazione del personale con la previsione di quattro livelli professionali 

    Viene inoltre istituita  una Commissione tecnica per l’aggiornamento delle mansioni a far data dal 1° dicembre 2022.

    Si prevede  la possibilità di utilizzo  dei contratti a tempo determinato per massimo 24 mesi. 

    Si recepisce la Convenzione ILO 190 introducendo le misure volte al contrasto delle violenze e delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, con la previsione di  

    • periodi di congedo (90 giorni aggiuntivi)  per le donne vittime di violenza di genere;
    • diritto alla trasformazione, anche temporanea, del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione
    • possibilita di  trasferimento presso un altro salone/negozio della stessa catena ed 
    • esonero dai turni disagiati per un periodo di un anno.

    CONGEDI  E PERMESSI 

    Si prevede il congedo di paternità obbligatorio indennizzato  per un periodo di 10 giorni lavorativi in applicazione della recente normativa; 

    • permessi per assistenza del bambino usufruibili nei primi tre anni di vita;
    •  congedo matrimoniale equiparato alle unioni civili; 
    • tutela dei lavoratori e dei familiari in condizioni di dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e affetti da alcolismo e ludopatia.

    Il contratto passa ora al vaglio delle assemblee dei lavoratori e verra poi pubblicato.

    Acconciatura estetica – Tabelle retributive 2022

    Tabella con aumento dal 1° ottobre 2022

    Livello

    Retribuzione Tabellare al 30 giugno 2016

    Prima tranche di aumento dal 1° Ottobre 2022

    Retribuzione Tabellare dal 1° Ottobre 2022

    1

    1.395,99 €

    80,83 €

    1.476,82 €

    2

    1.275,26 €

    73,84 €

    1.349,10 €

    3

    1.209,00 €

    70,00 €

    1.279,00 €

    4

    1.139,90 €

    66,00 €

    1.205,90 €

    Tabella con aumento dal 1° febbraio 2023

    Livello

    Retribuzione Tabellare al 31 gennaio 2023

    Seconda tranche di aumento dal 1° Febbraio 2023

    Retribuzione Tabellare dal 1° Febbraio 2023

    1

    1.476,82 €

    34,64 €

    1.511,46 €

    2

    1.349,10 €

    31,64 €

    1.380,74 €

    3

    1.279,00 €

    30,00 €

    1.309,00 €

    4

    1.205,90 €

    28,29 €

    1.234,19 €

    Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.)

    Livello

    Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.)

    Ulteriore importo retributivo a carico delle imprese non aderenti alla Bilateralità e che non versano il relativo contributo

    1

    30,00 €

    2

    30,00 €

    3

    30,00 €

    4

    30,00 €

  • Rubrica del lavoro

    Gestione separata in arrivo le Pec sulle anomalie 2021

    Con il messaggio 3792-2022 diffuso alle sedi territoriali l'Inps comunica che si è conclusa la verifica delle anomalie contributive 2021 per i committenti privati della gestione separata  e gli invii delle comunicazioni via pec dovrebbero iniziare gia da oggi, 21 ottobre-

    Viene specificato che le comunicazione contengono l'indicazione dei  crediti:

    • relativi all'anno di competenza 2021 
    • con esclusione degli importi di  sanzioni inferiore o uguale a 1 euro e  con  somma tra  debito contributivo e sanzioni per l'anno 2021  inferiore o uguale a 12 euro.

    Nella PEC viene allegata la  comunicazione di irregolarità (Cir) in formato Pdf  disponibile anche nell'archivio  notifiche del cassetto committenti;

    Una comunicazione via PEC viene inviata anche ai delegati con  l'elenco dei propri assistiti interessati a questa emissione.

    L'invio non riguarda le pubbliche amministrazioni, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, lettera b), del Dl 228/2021, che prevede   un margine piu ampio di adempimenti per le pubbliche amministrazioni individuate dal Dlgs 165/2001 . La scadenza per gli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla gestione separata in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate è fissata infatti al 31 dicembre 2022. Le modalità di invio saranno oggetto in un nuovo messaggio da parte dell'INPS .

    Giova ricordare  che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata configura ipotesi di reato ma a seguito del decreto legislativo 8 2016 è stata operata la depenalizzazione parziale.

    Il nuovo  quadro normativo in materia di omessi versamenti  delle ritenute previdenziali  prevede in particolare che :

    •  la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui,
    • per importi inferiori si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. 

    In merito l'inps ha pubblicato recentemente la circolare 32 2022 che illustra le modalità  aggiornate di regolarizzazione.