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Pensioni ottobre 2022: date di pagamento e aumenti
Con il termine dello stato di emergenza fissato al 31 marzo 2021, è cessata l’anticipazione del pagamento delle pensioni nei giorni precedenti l'inizio del mese e si torna al calendario ordinario, a partire dal 1° del mese di competenza.
Per ottobre le date sono un po diversificate perche il 1 del mese cade di sabato, giornata per le banche non operativa. Quindi :
- l'accredito nei conti correnti e libretti POSTALI, e l'inizio dei pagamenti in contanti allo sportello sarà il 1°ottobre, anche se cade di sabato
- l'accredito automatico delle pensioni nei conti correnti BANCARI sarà invece lunedi 3 ottobre.
Calendario pagamento in contanti
Per le pensioni di ottobre i pagamenti in contanti agli sportelli delle Poste sono previsti con la seguente scaletta:
INIZIALI COGNOME DATA A-B Sabato 1 Ottobre C-D Lunedi 3 ottobre E-K Martedi 4 ottobre L-O Mercoledi 5 ottobre P-R Giovedi 6 ottobre S-Z Venerdi 7 ottobre Va ricordato che i calendari possono essere personalizzati dagli uffici postali sulla base di specifiche esigenze
Pensioni ottobre 2022: cedolino INPS
Il cedolino della pensione dI ottobre sarà consultabile all'inizio del mese sul sito INPS , previa registrazione con l'identita digitale SPID, CIE o CNS.
Sul cedolino sono presenti i dettagli sull'assegno di ciascun mese : importo , conguagli delle tasse pagate, aumenti
Si ricorda infatti che la tassazione sulle pensioni viene gestita direttamente dall'Inps che si trattiene l'importo sugli assegni pensionistici e lo versa all'Agenzia delle entrate. INPS provvede da agosto in poi ad effettuare i conguagli a credito o a debito tra le tasse dovute e quelle già trattenute nel corso dell'anno per coloro che hanno come sostituto di imposta l'INPS.
Aumento pensioni da ottobre 2022
Per i pensionati INPS con redditi inferiori a 35mila euro annu è previsto un aumento grazie all'anticipo della perequazione 2023 deciso dal Decreto aiuti bis n. 115 2022.
Va specificato che si tratta dell'anticipo di tre mesi (a ottobre 2022 invece che a gennaio 2023) del consueto adeguamento all'inflazione misurato dall'Istat che viene effettuato ogni anno, detto anche perequazione. Quest'anno il governo ha deciso di anticiparlo e rafforzarlo per talune fasce di reddito .
Gli aumenti saranno del 2 % per i redditi da pensione fino a 35 mila euro mentre si fermeranno allo 0,2% per quelle sopra la soglia (che ne godranno però da novembre. In questo caso, per la precisione si tratta del conguaglio della perequazione già effettuata per il 2022 sul 2021).
Va tenuto conto anche che per legge la perequazione è progressiva cioè si applica con i seguenti scaglioni
- 100% dell’inflazione, ovvero in misura piena, per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo (corrispondente a 523,83 euro);
- 90% dell’inflazione per le pensioni comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo;
- 75% dell’inflazione per le pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo.
Da gennaio 2023 INPS verificherà l'andamento effettivo dell'inflazione del 2022 e applicherà il tasso complessivo , ci saranno conguagli quindi negli assegni che dovrebbero, visto l'andamento attuale, aggiungere ancora ulteriori incrementi degli importi delle pensioni.
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Cassa integrazione per temperature elevate: tutte le istruzioni
Il ministero del lavoro Orlando ha ricordato in questi giorni di canicola estrema che i datori di lavoro hanno la possibiità di richiedere la cassa integrazione anche per caldo eccessivo che richieda la sospensione dell'attività lavorativa . Inps e inail hanno anche pubblicato un comunicato congiunto sul tema in cui Inail ricorda anche le linee guida recentemente aggiornate.
L'ispettorato nazionale del lavoro era intervenuto già il 2 luglio 2021, con la Nota n. 4639 del 2 luglio 2021, sul tema della salute e della sicurezza dei lavoratori occupati a termperature eccessivamente elevate ,come quelle registrate da qualche settimana a questa parte, raccomandando la necessità di intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico.
Si fa riferimento in particolare ai settori dei cantieri edili e stradali, all'agricoltura e al florovivaismo.
Nella nota l'Ispettorato segnalava anche l'opportunità di organizzare speciali iniziative di sensibilizzazione e comunicazione da condividersi nell'ambito dei Comitati di coordinamento regionali e provinciali, come previsto dal testo Unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ( art. 7, D.Lgs n. 81/2008)
Ma soprattutto l'Ispettorato ricordava che in caso di temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che rendono difficile lo svolgimento di lavorazioni in particolare in luoghi esposti al sole, le imprese hanno titolo per richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per meteo avverso.
A questo proposito viene citato il messaggio INPS n. 1856 del 3 maggio 2017 in tema di cassa integrazione in cui l'istituto affermava che:" Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO.
A tal riguardo si chiarisce che possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch'esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale. Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore"
Inoltre specifica che per le richieste di Cassa integrazione ordinaria per "eventi meteo" l'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 95442 ha previsto l'invio di una relazione tecnica e dei bollettini meteo rilasciati da organi accreditati. Tenuto conto però che un altro articolo di legge fa espresso divieto alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici, l'Istituto informa che acquisirà d'ufficio i bollettini meteo dalle autorità competenti e non c'è bisogno quindi di allegarli.
La relazione tecnica sulle difficolta relative alle lavorazioni invece è sempre necessaria.
Nuovi chiarimenti INPS su CIG per temperature elevate
Nel nuovo messaggio 2999/2022 del 28 luglio l'istituto ricorda che la CIG per temperature elevate puo essere richiesta anche per temperature al disotto dei 35 gradi centigradi prendendo in considerazione la temperatura percepita che puo essere più elevata di quella reale.
Inoltre viene sottolineato l'importanza di valutare la tipologia dell'attivita e le modalità con cui viene realizzata
Infine l'istituto sottolina che la Cigo per temperature elevate è riconoscibile in tutti i casi in cui «il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell'azienda» dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché «le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori».
Il datore di lavoro puo dunque, in alternativa:
- allegare alla domanda l'attestazione del "responsabile della sicurezza dell'azienda" , oppure
- autocertificare il possesso dell'attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda.
Rischio caldo e CIGO per meteo avverso: fac simile (Circolare Inps 139 2016)
FAC-SIMILE DI RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.M. 95442/2016
CAUSALE: EVENTI METEOROLOGICI
DATI RELATIVI ALL’AZIENDA:
Denominazione
Matricola/Codice fiscale
Unità Produttiva
Data inizio attività produttiva
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.i.)
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………….………….…….……..……………………
nato/a a ……………………………………… prov. ….. il ………………………………………..….…………. residente a …………….……………..………………………Prov…………………………….cap………………………….Via ……………………………..………………………………………….Tel. …………………………………………………….…………
IN QUALITÀ DI:
titolare legale rappresentante
dell’azienda……………………..…………………………………………………………………………………………………. codice fiscale ……………………………………posizione INPS…….……………………………in riferimento alla richiesta delle integrazioni salariali per il periodo dal……………………….………………… al…………………………………….…………,
D I C H I A R A
1. di illustrare di seguito l’attività aziendale e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell’evento, nonché le conseguenze che l’evento stesso ha determinato.
2. di specificare l’evento meteo e l’orario nel quale si è verificato,
3. Ulteriori annotazioni______________________________________________________________________________________________________ Si allega documento di riconoscimento.
Data Timbro e firma
Rappresentante Legale / Delegato
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Enpaia: novità sui pagamenti e proroga sostegni COVID
Novità per le aziende aderenti e gli iscritti ENPAIA: viene prorogato il passaggio alla modalità di pagamento dei contributi traminte Pago PA e si prolunga la possibilità di accedere ai sostegni straordinari per l'emergenza COVID. Vediamo i dettagli nei paragrafi seguenti
Versamenti con PAGOPA: deroga fino al 31 marzo 2022
La Fondazione ENPAIA ha definito una proroga al 1 marzo 2022 per l'introduzione del nuovo sistema di pagamento attraverso il portale PAGOPA per
- il versamento dei contributi previdenziali dovuti dalle aziende, dai Consorzi di bonifica, iscritti alla Gestione Ordinaria, dagli aderenti alla Gestione Speciale, dai Periti Agrari e dagli Agrotecnici; e
- il pagamento dei debiti delle aziende in contenzioso e quello dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo e commerciale .
Il nuovo sistema, si ricorda, è stato imposto dalla sentenza del Consiglio di Stato 1931 2021 a tutti gli enti previdenziali privati per assicurare affidabilià semplicità dei pagamenti e trasparenza delle commissioni.
Fino alla fine di marzo 2022 comunque sarà ancora possibile versare i contributi tramite il pagamento del MAV ma esclusivamente dal giorno successivo a quello di elaborazione.
ATTENZIONE Gli avvisi di pagamento PagoPA dei contributi saranno disponibili all’interno dell’area riservata; mentre quelli dei canoni di locazione saranno consegnati o spediti per posta ai conduttori. Si ricorda che la modalità di pagamento attraverso la piattaforma PagoPA, riguarda tutti gli enti di imprese, professionisti e locatari, per assicurare affidabilità nei pagamenti, semplicità e trasparenza nei costi di commissione
Dal 1° Marzo prossimo, dunque, i versamenti dei contributi e il pagamento dei debiti delle aziende in contenzioso e dei canoni di locazione degli immobili si potranno effettuare attraverso i canali (online e fisici; con bancomat, carta e in contanti) di banche e altri Prestatori di Servizio a Pagamento (PSP) aderenti al circuito PagoPa. Ovvero:
- presso le filiali delle banche aderenti a PagoPa
- presso gli sportelli ATMdelle banche abilitate
- presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5
- presso Poste Italiane
- utilizzando il proprio home banking(loghi CBILL o PagoPA)
- utilizzando le app per i pagamenti da mobile
I locatari potranno effettuare il pagamento dei canoni di locazione portando con sé l’avviso di pagamento ricevuto (contenente il Codice Avviso), o mostrandolo da smartphone.
Per chiarimenti si puo contattare ENPAIA al numero verde 800 242624, al numero 06 54581 o via mail all’indirizzo [email protected]. Inoltre sul sito di Enpaia, è disponibile una pagina esplicativa per l’uso di PagoPa qui.
Per tutte le posizioni in contenzioso, le aziende ed i locatari potranno rivolgersi all’Area Affari Legali ai numeri 06 5458 344 / 06 5458 237 / 06 5458 224 o utilizzare i seguenti indirizzi e-mail: [email protected] e [email protected]
Indennità straordinarie COVID-19
La Commissione della Gestione Separata dei Periti Agrari ha proposto di prolungare le provvidenze straordinarie a sostegno degli iscritti per tutto il periodo di validità della dichiarazione di emergenza sanitaria.
Le misure di sostegno ancora in vigore fino al 31 marzo 2022 sono le seguenti:
provvidenze straordinarie in caso di contagio da COVID-19 così articolate :
- € 10.000,00 in caso di morte; € 2.500,00 in caso di ricovero superiore a 10 giorni;
- € 1.500,00 in caso di ricovero fino a 10 giorni; assistenza sanitaia di € 30,00 per ogni giorno di ricovero con un massimo di 450,00 euro;
- € 1.000,00 in caso di sola positività al COVID-19 con obbligo di autoisolamento.
contributo riconosciuto agli iscritti che abbiano sottoscritto una polizza di assistenza sanitaria integrativa nella seguente misura:
- € 200 per ogni iscritto che abbia un fatturato professionale, considerando l’ultima dichiarazione presentata ex art. 11 del Regolamento, pari o inferiore ad € 17.500,00;
- € 450,00 per ogni iscritto che abbia un fatturato professionale, considerando l’ultima dichiarazione presentata ex art. 11 del Regolamento, superiore ad € 17.500,00.
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Bonus centri estivi 2021: domanda entro il 15 luglio
L'INPS ha pubblicato ieri le istruzioni per richiedere il bonus centri estivi 2021 riservato ai figli dei lavoratori autonomi e dipendenti di alcune categorie. (Messaggio INPS N. 2434 2022) Per la domanda c'è tempo fino al 15 luglio 2021. Si tratta ricordiamo del contributo di importo pari al massimo a 100 euro settimanali per famiglia, per le spese per l'iscrizione a centri estivi e servizi per l'infanzia sostenute esclusivamente per il mese di GIUGNO 2021.
Vediamo in dettaglio le istruzioni ufficiali sul bonus centri estivi ancora in vigore.
Bonus servizi baby sitting e centri estivi 2021: a chi spetta
I bonus per i servizi di baby-sitting oppure per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia (istituiti dal decreto Draghi, convertito in legge n. 61/2021) riguardano le seguenti tipologie di lavoratori:
- lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari;
- personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.
Bonus centri estivi 2021: cos'è come si richiede
I benefici spettano in presenza di
- figli conviventi minori di anni 14
- figli disabili in situazione di gravità accertata (legge 104/1992), di qualsiasi età .
Il bonus è alternativo al bonus baby-sitting, e viene erogato dall'INPS direttamente al richiedente, a prescindere dalla sussistenza dei casi di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza, della durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o dalla quarantena del figlio disposta dall’ASL
E' possibile presentare la richiesta di bonus allegando alla domanda la documentazione attestante l’iscrizione (ad esempio, fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.) indicando i periodi di iscrizione del figlio convivente che non dovranno andare oltre il 30 giugno 2021.
La domanda per il bonus potrà essere presentata entro il 15 luglio 2021, per le settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia fino al 30 giugno 2021, avvalendosi di una delle seguenti due modalità:
- APPLICAZIONE WEB – disponibile sul portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Bonus servizi di baby sitting”, scegliendo la tipologia di domanda; Servono le credenziali di accesso: SPID almeno di livello 2, oppure Carta di identità elettronica (CIE), oppure Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero tramite il PIN INPS rilasciato entro il 1° ottobre 2020.
- PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Nella richiesta dovrà essere indicato il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o della struttura prescelta e il tipo di struttura, scegliendolo tra le seguenti:
- Centri e attività diurne (L);
- Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
- Ludoteche (L1);
- Centri di aggregazione sociale (LA2);
- Centri per le famiglie (LA3);
- Centri diurni di protezione sociale (LA4);
- Centri diurni estivi (LA5);
- Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
- Asilo Nido (LB1);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (LB2.2);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).
Bonus centri estivi 2021: come si riceve
Il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale, su carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso Poste Italiane, secondo la scelta indicata all’atto della domanda.
ATTENZIONE lo strumento prescelto per il pagamento dovrà essere intestato al richiedente
Incompatibilità del bonus centri estivi: cassa integrazione, lavoro agile, congedo COVID
la misura è incompatibile, negli stessi periodi, con la fruizione del bonus asilo nido . Pertanto, laddove la mensilità di giugno del bonus asilo nido sia stata già prenotata nell’apposita procedura, le settimane richieste non saranno rimborsate, dando priorità al bonus centri estivi, legata all’emergenza, che risulta più favorevole
Inoltre, il bonus in commento può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo COVID 19 per lavoratori dipendentI.
il bonus in parola può essere erogato, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:
- la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
- l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa ovvero è sospeso dal lavoro ovvero è beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
- i genitori hanno fruito del congedo COVID 2021
Maggiori dettagli sono stati chiariti dall'INPS al paragrafo 3 della circolare n. 58/2021.
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Enasarco anche per intermediari come influencer e call center
Gli ispettori Enasarco sono impegnati da tempo in una approfondita valutazione, con relativa specifica formazione , di nuove figure di intermediari commerciali che potrebbero essere fatti rientrare nel campo di applicazione del contratto di agenzia. Nel panorama di cambiamento epocale dell'economia e del commercio non si può negare che l'intermediazione per favorire le vendite abbia assunto caratteri molto diversi rispetto a 50 anni fa e che oggi, in particolare con l'avvento del web ci siano molte nuove figure che vi giocano un ruolo importante .
Si tratta ad esempio di influencer, blogger, personal shopper che acquistano sempre piu peso nell'indirizzare le scelte di acquisto, specialmente dei giovani ormai distanti dalle pubblicità televisive e dei giornali. Vi sono già casi di Camere di Commercio che hanno qualificato queste nuove figure con codici Ateco del Contratti di agenzia.
C'è addirittura chi ipotizza un ruolo di intermediazione da parte delle piattaforme di web marketing, o di call center telefonici, in cui la persona giuridica potrebbe essere chiamata in causa per versare la contribuzione previdenziale sui ritorni economici delle vendite.
Lo ipotizza il direttore generale di Enasarco, Carlo Bravi – che si preoccupa della " diminuzione degli iscritti in un contesto in cui l’intermediazione commerciale continua a esserci, ma si realizza in forme che tendono a eludere gli oneri previdenziali, sfruttando anche l’estrema lentezza del legislatore nel fronteggiare i nuovi fenomeni".
Anche agenzie e o reti di agenzie che pubblicizzano prodotti editoriali o farmaceutici e servizi legati all’energia e alle telecomunicazioni sono risultati spesso borderline con l'intermediazione commerciale e elusivi della contribuzione sulle provvigioni dovute a chi di fatto promuove la conclusione di contratti di vendita
In effetti la Cassazione da tempo ha ampliato nelle proprie pronunce il concetto e le modalità di realizzazione del contratto di agenzia, di cui agli articoli 1742 e seguenti del Codice civile.
Ad esempio nella sentenza n. 20453 del 2018 viene chiaramente smentito che l'attività di promozione con la visita presso clienti sia la prestazione principale del rapporto di agenzia. "L'articolo 1742 comma primo, affermano gli Ermellini, fa riferimento all'attività di promozione, dietro corrispettivo, in ordine alla conclusione di contratti in una certa zona, contratti quindi anche diversi dalla compravendita, sicché la promozione può aver luogo in qualunque forma ed anche in modo indiretto. L'attività tipica dell'agente non richiede quindi, necessariamente, la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile la prestazione dedotta nel contratto, anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall'agente, non sia stato direttamente ricercato da quest'ultimo, ma risulti acquisito tramite altri agenti individuati coordinati dallo stesso.
Vero è anche che una precedente sentenza Cass. lav. n. 6291 del 22/06/1990 si sottolineava che " l'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l'obbligazione tipica dell'agente, non può consistere in una mera attività di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite."
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Riscatto laurea e ricongiunzione contributi: come fare domanda
Accesso unificato e semplificato online per le domande di riscatto ai fini pensionistici e di ricongiunzione dei periodi contributivi in tutte le gestioni INPS
Con la circolare n. 46 del 22 marzo 2021 INPS dà le indicazioni per l’utilizzo della nuova applicazione utilizzabile da tutti dispositivi mobili e fissi (cellulari, tablet, pc) che consente di presentare le domande di riscatto e ricongiunzione, visualizzare lo stato della domanda , simulare i costi e gli effetti della eventuale domanda sulla propria posizione contributiva.
Le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center Multicanale – raggiungibile al numero 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
- Patronati e altri intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Il servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale riscatti -ricongiunzioni”.
Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere autenticarsi con il proprio PIN dispositivo, OPPURE SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).
Dopo aver superato la fase di autenticazione, la home page dell’applicazione consente di accedere alle seguenti funzioni:
- Home Riscatti;
- Home Ricongiunzioni.
che danno accesso alle seguenti funzionalità principali:
- Nuova Domanda;
- Consultazione Domanda;
- Simulazione Riscatto Laurea;
- Manuale Utente;
- Schede Informative.
La circolare illustra tutti i passaggi delle procedure per :
- Presentazione nuova domanda di riscatto
- “Modalità di calcolo” dell’onere per il riscatto
- Visualizzazione e consultazione domande inviate
Il sistema consente anche di effettuare simulazioni di Riscatto laurea, salvando la domanda in formato bozza e offre un manuale utente e schede informative di supporto.
Inoltre è disponibile il servizio informativo del Contact center telefonico al numero verde 803.164 (da telefono fisso) o al numero 06164164 (da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente)
E' comunque sempre possibile appoggiarsi per la presentazione delle domande a Patronati e altri intermediari istituzionali.
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Fondo mancati pagamenti anche per i professionisti
La legge di stabilità 2017 ha istituito il “Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti” con la finalità di ripristinare la liquidità di piccole e medie imprese che risultano potenzialmente in crisi in quanto vittime di mancati pagamenti da parte di imprese debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all’articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali). Le agevolazioni consistono in finanziamenti a tasso zero, fino a 500mila euro e con durata compresa tra i tre e i dieci anni
Con il decreto crescita n. 34 2019 l'agevolazione è stata ampliata anche ai professionisti con lo stanziamento di ulteriori 10 milioni di euro.
Il ministero dello Sviluppo economico, con la circolare 7 agosto 2019, n. 0312471 ha indicato le modalità di presentazione, ammissione ed erogazione delle domande di finanziamento agevolato per fronteggiare situazioni di crisi per mancati pagamenti.
La procedura è riservata a professionisti e Pmi che risultino parti offese in un procedimento penale, che sia stato avviato in data precedente la presentazione della domanda, che abbia per oggetto mancati pagamenti da parte di debitori imputati di delitti commessi nell’ambito dell’attività di impresa.I professionisti devono risultare iscritti a un ordine professionale o ad una associazioni professionale iscritta all'elenco Mise in base alla legge 4/2013.
- Per le domande delle PMI , necessariamente iscritte al Registro delle imprese , è disponibile una procedura informatica, gestita da Invitalia. Serve una casella Pec.
- le domande di accesso dei professionisti vanno inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo «[email protected]».
Le domande saranno gestite secondo l’ordine cronologico di presentazione o in base al momento di completamento della documentazione richiesta dal Mise. Le irposte saranno date velocemente: entro sessanta giorni dalla presentazione, potrà essere adottato il provvedimento di concessione del finanziamento completo del piano di ammortamento del prestito.
Per l'erogazione materiale del finanziamento, normalmente in un’unica soluzione sono previsti altri due mesi di tempo.
Allegati: