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Assegno unico universale: domanda con l’app INPS Mobile
Con il messaggio n 2925 del 22 luglio l'INPS comunica che, nell’ambito delle attività di innovazione previste con i progetti dell’Istituto per l’attuazione del Piano Strategico ICT e del PNRR, l’app “INPS Mobile” è stata arricchita con il nuovo servizio dedicato ai dispositivi mobili per la presentazione della domanda per l’assegno unico e universale per i figli a carico ( i cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230)
L’assegno unico e universale per i figli a carico è un sostegno economico ai nuclei familiari attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento del 21° anno di età (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.
L'INPS comunica che, per accedere al servizio da dispositivi mobili, occorre
- installare l’app “INPS Mobile”sul proprio smartphone/tablet e, dalla homepage,
- selezionare “Assegno unico e universale per i figli a carico”
- previo accesso mediante SPID oppure CIE (Carta di Identità Elettronica),
- l'utente può presentare una nuova domanda
- e/o di consultare lo stato di una domanda già presentata.
Inoltre, senza autenticazione, è possibile accedere alla funzione di simulazione dell’importo dell’assegno unico e universale per i figli a carico.
Lo stesso messaggio INPS riepiloga le condizioni dell'assegno unico universale sottolineando che,
- l’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli, nonché di eventuali situazioni come la disabilità degli stessi.
In assenza di ISEE o in presenza di un ISEE superiore a 40mila euro, l’importo dell’assegno unico e universale per i figli a carico, che è comunque spettante, si attesta sui valori minimi previsti dalla citata norma.
Per approfondimenti leggi lo speciale Assegno unico universale: requisiti e ISEE
Infine l'INPS ricorda che per tutte le informazioni e le indicazioni operative sul beneficio si rinvia al messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021 e alla circolare n. 23 del 9 febbraio 2022.
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Assegno Unico: tutte le regole, tabelle e istruzioni
Il decreto legislativo che attua l'assegno unico universale destinato a TUTTE le famiglie con figli, in sostituzione delle attuali forme di sostegno economico (assegni familiari detrazioni, bonus ecc.) d. lgs. n. 230-2021, è stato pubblicato in Gazzetta il 30.12.2021. Qui il testo
L'erogazione degli assegni è iniziata da marzo 2022. Solo da marzo 2022 le detrazioni e assegni familiari precedenti, sono di fatto abrogati.
L'entrata in vigore del nuovo assegno unico universale era prevista per gennaio 2022 ma la necessità per la maggioranza delle famiglie di presentare un ISEE aggiornato ha fatto propendere per lo slittamento per lasciare il tempo ai genitori di presentare le domande, e all'INPS di iniziare a processarle.
La circolare con le istruzioni dettagliate n. 23 2022, è stata pubblicata il 9 febbraio 2022. QUI il testo
Vediamo di seguito maggiori dettagli sulla nuova misura, una tabella sintetica degli importi,la maggiorazione fino al 2024.
Vai al nuovo approfondimento Assegno Unico 2026: tabelle importi isee domanda
Legge delega sull'assegno unico universale e assegno temporaneo
La legge-delega a firma Del Rio-Lepri "per il riordino e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale" (V. qui il testo di legge ) sarà anche finanziata in parte con le risorse attualmente assorbite dalle detrazioni e dagli assegni familiari, che vengono cancellati, oltre che con il graduale superamento dei bonus per le famiglie oggi in vigore. Ad esempio l'assegno di natalità e il bonus nido sono ancora confermati per il 2021.
Visto il complesso iter attuativo della legge delega , era stato istituito da luglio a dicembre 2021 un assegno NON universale e temporaneo, il cosiddetto assegno "ponte" , riservato a famiglie con ISEE fino a 50 mila euro che ad oggi non percepivano gli assegni familiari (autonomi), in vigore fino al 28 febbraio 2022.
Assegno unico figli 2022: importi e cumulabilità
L'assegno unico figli è universale cioè andrà a tutte le famiglie con figli con:
- una quota base minima per tutte le famiglie con ISEE sopra i 40mila euro, fissata a 50 euro per 1 figlio
- una quota variabile modulata in modo progressivo , sulla base dell'ISEE familiare: la soglia per avere il trattamento massimo è pari a 15mila euro.
Va sottolineato che l'importo dell'assegno non rileva ai fini del reddito (art 8 TUIR).
TABELLA IMPORTI ASSEGNO UNICO
Il decreto prevede, a titolo di esempio, i seguenti importi :ISEE
Per ogni FIGLIO MINORE
Fino a 2
FIGLIO DA 18 A 21 ANNI A CARICO (purche studenti o in servizio civile
FIGLI DISABILE A CARICO OLTRE 21 ANNI
FIGLIO MINORE DOPO IL SECONDO
MAGGIORAZ PER NUCLEO CON ENTRAMBI GENITORI LAVORATORI
MAGGIORAZ
NUCLEO
CON 4 O PIU FIGLI
MAGGIORAZ MADRE SOTTO I 21 ANNI
fasce
Importi mensili in euro
Da 0 a 15.000
175,0
85,0
85,0
85,0
30
100
20
Da 18.000 a 18.100
159,5
77,6
77,6
76,3
26,3
100
20
Da 20.000 a 20.100
149,5
72,8
72,8
70,6
23,9
100
20
Da 22.000 a 22.100
139,5
68,0
68,0
65,1
21,5
100
20
Da 24.000 a 24.100
129,5
63,2
63,2
59,5
19,1
100
20
Da 35.000 a 35.100
74,5
36,8
36,8
25,9
5,9
100
20
Da 37.000 a 37.100
64,5
32,0
32,0
23,1
3,5
100
20
Oltre 40.000
50,0
25
25
15
0
100
20
DURATA: dal 7 ° mese di gravidanza fino a 21 anni del figlio, se il figlio sarà ancora a carico, con possibile corresponsione dell'importo direttamente al figlio maggiorenne se studia fuori sede.
CUMULABILITA' : l'assegno è cumulabile con altre prestazioni sociali ma,ad esempio, nel caso del Reddito di cittadinanza il calcolo avverrà eliminando la quota RDC collegata al numero di figli.
MAGGIORAZIONI dell'Importo sono previste :
- per le famiglie particolarmente numerose
- per le mamme di età inferiore a 21 anni (20 euro)
- per famiglie in cui entrambi i genitori lavorano (30 euro)
DISABILI: gli assegni non sono differenziati sulla base dell'ISEE (tranne nel caso di figli disabili a carico oltre i 21 anni) ma per grado di disabilità:
- per non autosufficienti: 100 euro
- disabilità grave: 95 euro
- disabilità media: 90 euro,
- disabile dai 18 ai 21 anni: 80 euro (L'importo è stato modificato nell'esame delle Commissioni parlamentari)
Si segnala che l'assegno rivolto ai figli disabili a carico viene corrisposto, senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età.
Per i figli disabili con piu di 21 anni pur percependo l'assegno si potrà continuare a fruire anche della detrazione fiscale per figli a carico.
AGGIORNAMENTO 21.4.2022
Con il messaggio 1714 del 20 aprile 2022 l'Inps riassume e chiarisce le indicazioni su alcuni aspetti operativi per specifici casi e categorie di beneficiari ovvero
- Maggiorazione genitori entrambi lavoratori
- maggiorazione famiglie numerose
- genitori separati
- figli maggiorenni
- calcolo del reddito.
Maggiorazione transitoria per il passaggio da detrazioni ad assegno unico
Il decreto prevede , per una graduale transizione e per garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime tre annualità (2022-2023-2024 ) una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:
a) ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro
b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare.
Allegati: -
Contratto somministrazione di lavoro dopo il decreto Dignità
Per somministrazione di lavoro si intende la fornitura professionale di lavoratori/trici attuata da un soggetto autorizzato (somministratore) a beneficio di un altro soggetto (utilizzatore). La somministrazione di lavoro coinvolge quindi tre soggetti:
a) il/la lavoratore/trice
b) l’utilizzatore = l'azienda o professionista che utilizza il prestatore di lavoro, può essere un soggetto privato o anche una Pubblica Amministrazione,
c) il somministratore = agenzie di somministrazione di lavoro.Il somministratore deve essere registrato presso il Ministero del Lavoro , dove è istituito un apposito albo delle Agenzie per il lavoro. Sul mercato del lavoro possono operare senza la necessità di iscrizione all'albo (soggetti autorizzati ope legis) solamente:
- le università pubbliche e private;
- le fondazioni universitarie.
- enti locali come i Comuni e le Provincie;
- gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, pubblici o paritari;
- le Associazioni dei datori di lavoro e del lavoratori, comparativamente più rappresentative, firmatarie di C.C.N.L.;
- gli Enti Bilaterali;
- l'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro.
DIVIETI DI APPLICAZIONE
I contratti di somministrazione di lavoro sono applicabili a qualsiasi settore produttivo. La Pubblica Amministrazione può stipulare soltanto contratti di somministrazione a tempo determinato.
La somministrazione, sia a termine che a tempo indeterminato, è inoltre vietata nei seguenti casi:
- per sostituire lavoratori in sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
- presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario, in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
- da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Il contratto tra somministratore e lavoratore e gli obblighi dell’utilizzatore
Il contratto di somministrazione di lavoro tra agenzia e utilizzatore va stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:
1) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
2) il numero dei lavoratori da somministrare;
3) l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
4) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
5) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l’inquadramento dei medesimi;
6) il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.7) NOVITA' DECRETO DIGNITA' 2018 : in caso di contratto di durata superiore ai 12 mesi , di rinnovo o di proroga che supera i limite, va specificata la causale addotta dall'azienda per l'utilizzo del lavoro in somministrazione (v. dettagli nel paragrafo sottostante)
Il rapporto di lavoro tra agenzia di somministrazione e lavoratore puo realizzarsi con due tipi di assunzione :
1) Assunzione a tempo indeterminato:
Il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Nel contratto di lavoro è determinata l’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
2) Assunzione a tempo determinato:
Il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina del lavoro a tempo determinato come modificata dal Decreto Dignità 2018 (v. paragrafo sotto).PRINCIPIO DI PARITA’ DI TRATTAMENTO
Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.POTERE DISCIPLINARE E RESPONSABILITA CIVILE
Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, ma l’utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970.
L’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nello svolgimento delle sue mansioni.CLAUSOLE LIMITATRICI
E’ nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l’ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO
- L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
- I lavoratori somministrati hanno diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli condizionati alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio. Godno inoltre dei diritti sindacali previsti dalla legge n. 300 del 1970, e successive modificazioni.
CAMBIO DI MANSIONI
Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore. Ove non abbia adempiuto all’obbligo di informazione, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.
CCNL: Sono attualmente in vigore i due contratti collettivi nazionali seguenti:
- CCNL agenzie di somministrazione (Assolavoro) del 27 febbraio 2014
- CCNL agenzie di somministrazione (Assosomm) del 7 aprile 2014.
Salute, sicurezza e altri adempimenti
Il somministratore deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie in conformità al decreto legislativo n. 81 del 2008. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore.
L’utilizzatore deve osservare nei confronti del prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza.
Sanzioni per somministrazione irregolare
In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni descritti, il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
Nel caso di somministrazione irregolare, tutti i pagamenti e gli atti «compiuti» dal somministratore nella costituzione e gestione del rapporto si considerano compiuti dall’utilizzatore. Ciò vale anche per gli atti «ricevuti» dal somministratore.
Le conseguenze sanzionatorie prevedono la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore (indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione).Le novità apportate dal Decreto Dignità 2018
LIMITE QUANTITATIVO
Il comma 02 dell’art. 2 del Decreto dignità stabilisce un nuovo limite quantitativo con riferimento al contratto di somministrazione a tempo determinato:
- il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto. ATTENZIONE nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato al momento della stipula del contratto.
- Sono però fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e il limite del D.Lgs. 81/2015 in materia di numero complessivo dei contratti a tempo determinato.
- Rimane esclusa dai limiti la somministrazione relativa ai lavoratori in mobilità, ai soggetti disoccupati che beneficiano, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e ai lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ( v. decreto del Ministro del lavoro 18 ottobre 2017).
Alle violazioni del nuovo limite percentuale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.
LIMITI TEMPORALI, RINNOVI, DURATA E CAUSALI
Si applicano gli articoli 19, commi 1, 2 e 3, e 21, commi 01, 1 e 3 del novellato D.Lgs. 81/2015, precedentemente esclusi, in materia di apposizione del termine, durata, proroghe, rinnovi e causalità dei contratti a termine; in sintesi :
- durata massima complessiva per il lavoratore, nelle stesse mansioni di 24 mesi
- numero massimo rinnovi : 4 e non piu 5
- Per i contratti superiori a 12 mesi o per ogni proroga o rinnovo vanno specificate le causali , obbligatoriamente a scelta tra le due seguenti: 1.ragioni sostitutive o estranee all'azienda oppure 2. incrementi di attività aziendale temporanei significativi e non programmabili )
- non si applicano le norme su Stop and go (interruzioni e riassunzioni a tempo determinato) e sul diritto di precedenza
CONTRIBUTO ADDIZIONALE (l. 92 /2012):
Anche i contratti in somministrazione sono soggetti ad aumento dello 0,5% del contributo , per ogni contratto stipulato.
SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA
Il comma 1-bis della l. 96/2018 prevede che quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicata al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con un'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.Chiarimenti sulla somministrazione : circolare ministeriale n. 17-2018
Nella circolare n. 17 del 31.10.2018 il Ministero del lavoro ha evidenziato che
- nel limite massimo di durata del rapporto di lavoro con un lavoratore rientrano si cumulano i contratti di lavoro a termine e i contratti in somministrazione
- nel computo dei 24 mesi rientrano anche i rapporti di lavoro intercorsi prima della entrata in vigore del decreto n. 87 2018 (14 luglio 2018).
- sono fatte salve le eventuali diverse previsioni del contratti collettivi di lavoro , che restano ancora valide fino alla scadenza degli stessi.
- il cumulo tra contratti a termine e somministrazione stipulati con lo stesso lavoratore nella stessa azienda si applica anche per determinare l'obbligo di specificare la causale .
- L'obbligo di causale NON sussiste in caso di periodi di lavoro in somministrazione oltre i 12 mesi dello stesso lavoratore ma in aziende utilizzatrici diverse.
- Il limite percentuale del 30% trova applicazione per ogni nuova assunzione a partire dal 12 agosto 2018. Pertanto, qualora presso l’utilizzatore fosse presente una percentuale di lavoratori, con contratti stipulati prima del 12 agosto 2018, superiore a quella di legge, i rapporti in corso potranno continuare fino alla loro scadenza e non sarà possibile effettuare nuove assunzioni né proroghe per i rapporti in corso fino a quando il datore di lavoro o l’utilizzatore non rientri nei nuovi limiti.
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Riscatto agevolato laurea e pace contributiva: INPS precisa le scadenze
INPS aveva emanato di recente una circolare di istruzioni sul calcolo degli oneri di riscatto dei periodi di studio, la n. 54 del 6 aprile 2021, con esempi sul riscatto anche in correlazione con il cumulo contributivo.
Per il riscatto agevolato della laurea in caso di periodi soggetti al regime contributivo l'onere deve essere ricalcolato . Il contribuente puo scegliere di utilizzare anche la totalizzazione.
Inoltre vengono dettagliate le istruzioni per la richiesta contestuale all'esercizio dell'opzione per il calcolo contributivo prevista dall'articolo 1, comma 23, della legge 335/1995.
Il 13 aprile è stato pubblicato un nuovo messaggio n. 1921 2021, in cui , di richieste di chiarimenti l'istituto precisa che le disposizioni contenute nel D.L. n. 4/2019 (illustrate con la circolare n. 106 del 25 luglio 2019) riguardano esclusivamente la tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva) e non si estendono alle altre tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente. Da cio deriva che
- la presentazione della domanda di riscatto c.d. pace contributiva è limitata, salvo proroga, al triennio 2019 – 2021 (il termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto è il 31 dicembre 2021.
- l’accesso alla facoltà di riscatto dei corsi universitari di studi con le modalità cosiddette “agevolate”, di cui al citato comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, è invece misura a regime attivabile, al perfezionamento delle condizioni prescritte, anche negli anni successivi.
5-quater. “La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è consentita anche ai soli fini dell’incremento dell’anzianità contributiva. In tal caso l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.”.
Riportiamo di seguito i punti principali della circolare n. 54-2021
Riscatto corso universitario
Come precisato con la circolare n. 106/2019, la modalità di calcolo dell’onere con il criterio a percentuale cosiddetto “agevolato” si applica soltanto al riscatto del corso universitario di studi da valutare nel sistema contributivo, per effetto delle modifiche disposte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
Pertanto, nel caso in cui il corso di studi si collochi temporalmente in parte in periodi con il sistema retributivo e in parte con il sistema contributivo, l’onere di riscatto è quantificato utilizzando le seguenti due modalità:
- per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo retributivo della pensione, si utilizzerà il metodo della riserva matematica, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997;
- per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo della pensione, si utilizzerà il metodo di calcolo a percentuale, applicando il criterio scelto dall’interessato tra quelli di seguito indicati:
1) retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda, ai sensi del comma 5 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997;
B.2) livello minimo imponibile annuo – legge 2 agosto 1990, n. 233-, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti
Per effetto della facoltà di calcolare la pensione esclusivamente con il sistema contributivo, tutto l’onere del riscatto verrà determinato in base alle modalità sopracitate, secondo la scelta dell’interessato.
Opzione totalizzazione e riscatto
L'istituto precisa che come previsto dalla circolare n. 6/2020, il criterio di calcolo a percentuale dell’onere di riscatto si applica su tutti i periodi da riscattare, nel caso di presentazione della domanda di riscatto contestualmente:
- alla domanda di pensione c.d. “opzione donna” e anche
- alla domanda di pensione in totalizzazione
Quindi per la determinazione dell’onere del riscatto non è possibile applicare il sistema di calcolo a percentuale nei casi in cui il pro rata a carico della gestione presso la quale è stato richiesto il riscatto debba essere calcolato, con il sistema retributivo.
Istruzioni per le domande
La domanda di opzione al sistema contributivo va presentata, in via telematica dal portale dell’Istituto www.inps.it, con inserimento di PIN e codice fiscale (a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN), oppure SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o Carta di identità elettronica 3.0, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Domanda di prestazioni pensionistiche” > “Nuova prestazione pensionistica”, e attivando il successivo sottomenu “certificazioni” > “diritto a pensione” > “opzione contributivo”.
Le domande di riscatto sono invece presentate telematicamente attraverso il percorso ordinario dedicato, per il quale si rimanda alla circolare 22 marzo 2021, n. 46.
Con il pagamento dell’onere di riscatto, che rende irrevocabile l’opzione al sistema contributivo, la certificazione presente sul Fascicolo elettronico del pensionato (FELPE) sarà aggiornata con la funzione “Irrevocabilità opzione L.335” .
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Enasarco anche per intermediari come influencer e call center
Gli ispettori Enasarco sono impegnati da tempo in una approfondita valutazione, con relativa specifica formazione , di nuove figure di intermediari commerciali che potrebbero essere fatti rientrare nel campo di applicazione del contratto di agenzia. Nel panorama di cambiamento epocale dell'economia e del commercio non si può negare che l'intermediazione per favorire le vendite abbia assunto caratteri molto diversi rispetto a 50 anni fa e che oggi, in particolare con l'avvento del web ci siano molte nuove figure che vi giocano un ruolo importante .
Si tratta ad esempio di influencer, blogger, personal shopper che acquistano sempre piu peso nell'indirizzare le scelte di acquisto, specialmente dei giovani ormai distanti dalle pubblicità televisive e dei giornali. Vi sono già casi di Camere di Commercio che hanno qualificato queste nuove figure con codici Ateco del Contratti di agenzia.
C'è addirittura chi ipotizza un ruolo di intermediazione da parte delle piattaforme di web marketing, o di call center telefonici, in cui la persona giuridica potrebbe essere chiamata in causa per versare la contribuzione previdenziale sui ritorni economici delle vendite.
Lo ipotizza il direttore generale di Enasarco, Carlo Bravi – che si preoccupa della " diminuzione degli iscritti in un contesto in cui l’intermediazione commerciale continua a esserci, ma si realizza in forme che tendono a eludere gli oneri previdenziali, sfruttando anche l’estrema lentezza del legislatore nel fronteggiare i nuovi fenomeni".
Anche agenzie e o reti di agenzie che pubblicizzano prodotti editoriali o farmaceutici e servizi legati all’energia e alle telecomunicazioni sono risultati spesso borderline con l'intermediazione commerciale e elusivi della contribuzione sulle provvigioni dovute a chi di fatto promuove la conclusione di contratti di vendita
In effetti la Cassazione da tempo ha ampliato nelle proprie pronunce il concetto e le modalità di realizzazione del contratto di agenzia, di cui agli articoli 1742 e seguenti del Codice civile.
Ad esempio nella sentenza n. 20453 del 2018 viene chiaramente smentito che l'attività di promozione con la visita presso clienti sia la prestazione principale del rapporto di agenzia. "L'articolo 1742 comma primo, affermano gli Ermellini, fa riferimento all'attività di promozione, dietro corrispettivo, in ordine alla conclusione di contratti in una certa zona, contratti quindi anche diversi dalla compravendita, sicché la promozione può aver luogo in qualunque forma ed anche in modo indiretto. L'attività tipica dell'agente non richiede quindi, necessariamente, la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile la prestazione dedotta nel contratto, anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall'agente, non sia stato direttamente ricercato da quest'ultimo, ma risulti acquisito tramite altri agenti individuati coordinati dallo stesso.
Vero è anche che una precedente sentenza Cass. lav. n. 6291 del 22/06/1990 si sottolineava che " l'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l'obbligazione tipica dell'agente, non può consistere in una mera attività di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite."
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Contratto tabacco 2021: 78 euro in piu
Il ccnl tabacco è stato rinnovato con la firma , lo scorso 11 febbraio 11/02/202 t della associazione phe rappresenta le aziende di prima trasformazione del tabacco e le segreterie nazionali di Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil con il coordinamento nazionale delle Rsu e le segreterie territoriali,
Si tratta in particolare delle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco sciolto. Sono ineressate in particolare a le Aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto (Aziende trasformatrici di tabacco) ed il personale dipendente in tutto il territorio nazionale. La fase di lavorazione della foglia allo stato verde comprende tutte le operazioni che vanno dalla raccolta della foglia alla spedizione del tabacco trasformato per la manifattura. Nel precedente accordo del 2017 era stato specificato che le Aziende che acquistano da terzi tabacco allo stato verde applicano il presente CCNL anche nei confronti del personale addetto alle relative operazioni.
L’aumento salariale concordato nel 2021 è pari a 78 euro dal 1° gennaio 2021 al quarto livello, senza vacanza contrattuale, con un recupero immediato del potere d’acquisto dei salari e un incremento pari al 4.91%.
L'aumento sarà suddiviso in quattro tranches e che si pone, tra gli altri obiettivi, quello di tutelare i salari dei profili professionali più bassi,hanno tenuto a precisare le organizzazioni sindacali firmatarie che si sono dette soddisfatte del risultato positivo "frutto di un lavoro responsabile e del confronto costruttivo a tutti i livelli”. .
Tra le novità segnalate come significative dai sindacati sulla parte normativa ci sono:
- la disciplina contrattuale del lavoro agile,
- la lotta alla violenza di genere e alle discriminazioni nel luogo di lavoro;
- l’attenzione ai temi della formazione e della sicurezza con l’istituzione della giornata della sicurezza sul lavoro,
- la traduzione delle relative informazioni nelle lingue straniere.
- permessi e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con la previsione di 16 ore di permesso retribuito per l’assistenza extra generazionale e 16 ore di permesso retribuito per l’inserimento dei figli al nido;
- previsto anche un incremento di ulteriori 12 mesi per l’esenzione dal lavoro notturno per le lavoratici madri e i padri mono affidatari;
- maggiore divulgazione dei temi della previdenza complementare è stata prevista un’ora di assemblea dedicata al tema”. “
Si ricorda che i lavoratori hanno la copertura del fondo sanitario integrativo F.I.L.COOP. Sanitario
I lavoratori hanno la facoltà di non aderire al Fondo, dando comunicazione scritta di recesso all’Azienda, entro 30 giorni dalla data di assunzione. I contributi annuali da versare al Fondo sono a totale carico delle Aziende e vengono fissati, per la durata del presente contratto, a prescindere da eventuali variazioni che possano intervenire, comprese decisioni unilaterali del Fondo stesso, nella seguente misura:
1) lavoratori fissi: 52 €/anno;
2) lavoratori stagionali: 36 €/anno.
In tema di retribuzioni si ricorda che il contratto prevede come elementi costitutivi della retribuzione :
a) minimo contrattuale;
b) quote di indennità di contingenza;
c) aumenti periodici di anzianità
Nella tabella seguente i minimi contrattuali in vigore:

Questi gli aumenti periodici biennali già previsti dal contratto del 2017:
Impiegati
- Categoria 1 a e 1a S € 16,52662
- Categoria 2 a € 14,46079
- Categoria 3 a A € 13,42788
- Categoria 3 a B € 11,87851
Operai
- Categoria 3a B € 5,93925
- Categoria 4a A/B € 5,68103
- Categoria 5a € 5,42280
- Categoria 6a € 5,16457
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Fondi pensione: nuove istruzioni e regolamento COVIP
Sono state pubblicate ieri in Gazzetta Ufficiale due nuove delibere della commissione vigilanza sui fondi pensione riguardanti istruzioni aggiornate in materia di trasparenza e il nuovo Regolamento sulle modalita' di adesione alle forme pensionistiche complementari. Vediamo di seguito qualche dettaglio in piu sul nuovo Regolamento.
Regolamento COVIP adesione ai Fondi Pensione
Il documento si occupa della modalita' di raccolta delle adesioni alla luce delle novita' contenute nelle Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, adottate nella stessa data dopo pubblica consultazione.
Il regolamento si applica alle seguenti forme pensionistiche complementari,
a) fondi pensione negoziali;
b) fondi pensione aperti;
c) piani individuali pensionistici (PIP);
d) fondi pensione preesistenti
In materia di Modalita' di raccolta delle adesioni il regolamento prevede che " L'adesione alle forme pensionistiche complementari e' preceduta dalla consegna gratuita della parte I : «Le Informazioni chiave per l'aderente» della Nota informativa e dell'appendice «Informativa sulla sostenibilita'», redatte in conformita' alle istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, di cui alla deliberazione COVIP del 22 dicembre 2020.
L'adesione puo' avvenire esclusivamente a seguito della sottoscrizione del Modulo di adesione, che costituisce parte integrante della Nota informativa per i potenziali aderenti, compilato in ogni sua parte.
Da notare che prima dell'adesione i soggetti incaricati della raccolta acquisiscono informazioni dall'interessato circa la sua eventuale attuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare.
In caso affermativo, gli stessi devono sottoporre all'interessato la scheda «I costi», contenuta nella parte I «Le Informazioni chiave per l'aderente» della Nota informativa della forma pensionistica di appartenenza, per un raffronto con quella della forma pensionistica proposta.
Questo l'indice complessivo del documento (allegato in fondo all'articolo):
Capo I – Disposizioni generali
Art. 1. (Ambito di applicazione)
Art. 2. (Definizioni)
Capo II – Raccolta delle adesioni
Art. 3. (Modalita' di raccolta delle adesioni)
Art. 4. (Adesione ai fondi pensione negoziali/preesistenti)
Art. 5. (Adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP)
Art. 6. (Adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR e
altre modalita' di adesione)
Art. 7. (Regole di comportamento nella raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari)
Capo III – Raccolta delle adesioni a forme pensionistiche complementari mediante sito web
Art. 8. (Ambito di applicazione)
Art. 9. (Procedura per il collocamento mediante sito web)
Art. 10. (Adesione)
Art. 11. (Diritto di recesso)
Capo IV – Disposizioni finali
Art. 12. (Entrata in vigore e abrogazioni).
Allegati: