• Rubrica del lavoro

    Sgravio apprendistato 1°livello 2022: le istruzioni

    Dopo la circolare 12 2022 del Ministero del lavoro, anche INPS interviene con nuove istruzioni operative in merito alla disciplina dell'apprendistato  di 1 livello  e in particolare sullo sgravio contributivo rinnovato dalla legge di bilancio 2022 (legge 234 2021).

    La norma prevede in particolare 

    •      uno sgravio contributivo del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
    •     Destinatarie le piccole imprese con non più di  9 dipendenti.
    •    per i  primi tre anni di contratto, 

     A questo fine sono stanziati  1,2 milioni di euro per l’anno 2022, 2,9 milioni di euro per l’anno 2023, 4 milioni di euro per l’anno 2024, 2,1 mi­ lioni di euro per l’anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l’anno 2027. 

    La circolare INPS  n. 70 del 15 giugno 2022 precisa alcuni aspetti per l'applicazione dell'esonero. Vediamo in sintesi.

    Sgravio apprendistato 2022:  organico, aliquote, Uniemens

    CALCOLO DELL'ORGANICO AZIENDALE 

    l requisito dimensionale di non oltre 9 addetti va verificato quando si assume l’apprendista e nella determinazione si devono considerare 

    i dipendenti  :

    • a tempo indeterminato
    • a orario pieno e  a orario parziale , 
    • con contratti a termine, 
    • intermittenti e  
    • dirigenti, 
    •  in forza negli ultimi due anni 
    • esclusi gli apprendisti e i lavoratori somministrati.

    ALIQUOTA CONTRIBUTIVE

    La misura prevede l'aliquota azzerata nei primi 36 mesi per il datore di lavoro.

    Per i successivi si applica l’aliquota del 10%,  ma con esonero dal ticket licenziamento e dal contributo per il finanziamento della Naspi e del relativo contributo integrativo (articolo 25, comma 4, della legge 845/78), pari allo 0,30% della retribuzione imponibile previdenziale.

    Il lavoratore apprendista invece  paga a titolo di contribuzione Ivs il 5,84% per il periodo formativo di 3 anni cui si aggiungono ulteriori 12 mesiin caso di conferma.

    CASSA INTEGRAZIONE 

    L'istituto si sofferma inoltre sul fatto che  la legge di Bilancio 2022 ha disposto l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale anche ai lavoratori assunti con contragto di apprendistato di prio livello , per cui dal 2022 va versata anche la conribuzione addizionale dovuta per il finanziamento degli ammortizzatori sociali. Le modalità non sno ancora state comunicate dall' INPS.

    REQUISITI PER FRUIRE DELLO SGRAVIO TOTALE APPRENDISTATO 1 LIVELLO 

    Il datore di lavoro per avvere diritto all'esonero deve rispettare le disposizioni previste dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 e  dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, deve quiindi

    • risultare in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
    • rispettare le norme a tutela delle condizioni di lavoro  e  gli accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

    APPRENDISTI IN COOPERATIVE AGRICOLE

    Per quanto attiene gli specifici obblighi contributivi afferenti agli apprendisti di primo livello assunti da cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici  l'istituto rinvia alla circolare n. 2 del 4 gennaio 2022 (paragrafi 3 e 3.1).

    COMPILAZIONE UNIEMENS

    Per il recupero dell’incentivo tramite UniEmens, l’Inps rimanda alle istruzioni della circolare 87/2021. Si ricorda che 

     nell’elemento <Qualifica1> va indicato  il codice “5”, avente il significato di “Apprendista” e nell’elemento <TipoLavoratore> il codice “PA” avente il significato di “Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore”.

    Per i primi tre anni di apprendistato, nell’elemento <TipoContribuzione> si dovranno invece riportare codici differenti, a seconda dell’anno di godimento dello sgravio, come di seguito riportati:

    1. JA -Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 1, comma 8, della legge n. 160/2019 e dal comma 12 dell’art. 15 bis del D.L. n. 137/2020) – primo anno di sgravio.
    2. JB- Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 1, comma 8, della legge n. 160/2019 e dal comma 12 dell’art. 15 bis del D.L. n. 137/2020) – secondo anno di sgravio.
    3. JC- Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 1, comma 8, della legge n. 160/2019 e dal comma 12 dell’art. 15 bis del D.L. n. 137/2020) – terzo anno di sgravio.
  • Rubrica del lavoro

    Ricarica auto elettriche: può rientrare nel welfare aziendale

    Esente il benefit aziendale della ricarica elettrica gratuita per le auto private dei dipendenti  Lo afferma l'Agenzia nell'interpello n. 329 del 10 giugno 2022 concordando con la motivazione della finalita educativa ambientale  dichiarata dall'azienda.

    Vediamo piu in dettaglio il caso  risolto nell'interpello delle Entrate 

    La società richiedente una holding multinazionale   ha fatto  "sostenibilità" una leva strategica di sviluppo, e , oltre ad effettuare investimenti per aumentare l'efficienza energetica, svolge anche un attento lavoro di "informazione" e "sensibilizzazione" sia all'interno che all'esterno delle proprie aziende. In particolare, per quanto riguarda i propri dipendenti, il Gruppo ha implementato, nel corso degli anni attività formative, campagne di comunicazione  e sostegno a iniziative  a livello globale e locale, con una capillare azione di sensibilizzazione su importanti temi legati alla cultura della sostenibilità

    Nell'interpello chiedea chiarimenti sulla modalità di calcolo del reddito da lavoro dipendente  relativamente alle spese di ricarica elettrica che intende  riconoscere gratuitamente alla generalità dei dipendenti che acquisteranno un’auto  elettrica entro un determinato periodo di tempo.

    In particolare  la società sta predisponendo un piano per offrrire per sei mesi a tutti i  dipendenti che proveranno di avere acquistato auto elettriche, entro un determinato

    periodo di tempo, il servizio di ricarica elettrica gratuita di tali mezzi, utilizzando  l’energia elettrica prodotta dai propri impianti  fotovoltaici o idroelettrici oppure stipulando una convenzione con un soggetto terzo fornitore del servizio di ricarica.

    Nella risposta l’Agenzia come di consueto riepiloga la normativa in materia.

    Ricorda in particolare che l'articolo 51 comma 2, lettera f), del Tuir esclude dal reddito di lavoro dipendente “l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro  volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento  aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto”, specificando in particolare che  per  l’esclusione dal reddito  è richiesto che 

    • i beni o servizi siano  a disposizione della generalità dei  dipendenti o di categorie di dipendenti,  e
    • se le opere e i servizi riguardano erogazioni in  natura,  sono determinanti le finalità educative o di assistenza ( chiarite in particolare  con risoluzione n. 34/2004, circolare n. 28/2016 e risoluzione n. 55/2020).

    L’Agenzia ritiene che la disposizione del Tuir possa applicarsi al caso in esame,  in quanto il benefit è rivolto ai  dipendenti allo scopo di promuovere un  utilizzo consapevole delle risorse e un comportamento responsabile  verso  l’ambiente grazie all'incentivo all'utilizzo di mezzi elettrici invece che inquinanti.

    L'Agenzia sottolinea positivamentE il fatto che la  società per evitare  abusi, ha stabilito un aiuto limitato in termini di importo e di ricariche effettuabili.

    Su queste basi l'agenzia afferma dunque che  questo specifico benefit puo rientrare nel regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente  exarticolo 51 comma 2, lettera f), del Tuir  tenuto conto che soddisfa il requisito  della finalità educativa previsto dalla norma.

  • Rubrica del lavoro

    Assegno congedo matrimoniale diretto: nuova richiesta online dal 23.5

    L'assegno di congedo matrimoniale si puo richiedere direttamente all'INPS on line in una nuova  piattaforma    finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

    Lo ha comunicato l'INPS con il messaggio n. 2147  del 22 maggio 2022 che annuncia  la realizzazione di un nuovo step nel percorso di digitalizzazione dei servizi anche  grazie ai progetti  finanziati  dai fondi del PNRR.

    Tra  questi  si segnala  il Progetto  "HUB  prestazioni non pensionistiche”: una piattaforma unificata per l'acquisizione delle domande on-line di  tutte le prestazioni diverse dalle pensioni

     Come detto, dal 23 maggio in questa piattaforma sarà presente  il servizio di richiesta dell’Assegno congedo matrimoniale a pagamento diretto dell’Inps.

     Di seguito  i requisiti per l'assegno  di congedo matrimoniale a pagamento diretto e le modalità di utilizzo del servizio

    Requisiti per accedere all’ Assegno congedo matrimoniale 

    L’Assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale il cui importo è pari a

    •  sette giorni di retribuzione 
    • otto giorni per i marittimi, 

    da chiedere in occasione del matrimonio civile o concordatario, o unione civile.

    Può essere chiesto all’Istituto entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile.

    ATTENZIONE :  Il solo matrimonio religioso non dà diritto alla prestazione.

    Spetta ai:

    • lavoratori disoccupati che nei novanta giorni precedenti il matrimonio/unione civile hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative;
    • lavoratori che, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non siano comunque in servizio (ad esempio, richiamo alle armi).
    • L’Assegno non spetta ai lavoratori con qualifica di impiegati né ai lavoratori esclusi dall’applicazione delle norme sugli Assegni per il nucleo familiare con il versamento dello specifico contributo. Si può avere diritto a successivi assegni per congedo matrimoniale, solo se vedovi, divorziati o sciolti da unione civile.

    Al ricorrere delle condizioni, ne hanno diritto entrambi i coniugi.

    Presentazione domanda assegno congedo matrimoniale 

    Il servizio di invio on-line è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Assegno congedo matrimoniale” con accesso da: 

    • WEB, attraverso il servizio dedicato sul sito dell'Istituto con un proprio SPID di livello 2 o superiore, o tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi) Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
    • contact center, ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) e 06 164 164 da rete mobile;
    • servizi telematici offerti dagli enti di patronato e intermediari dell'Istituto.

    Il servizio fornisce una scheda informativa sulla prestazione e la possibilita di 

    • Inserimento domanda  di Assegno per il congedo matrimoniale e invio telematico;
    • Consultazione Domand e di Assegno congedo matrimoniale presentate/in corso di presentazione.

    Nella compilazione il servizio prevede  l'utilizzo automatico di  dati già in possesso dell’Istituto  come ad esempio, i dati anagrafici del richiedente.

    ATTENZIONE  Nella richiesta va indicata  la data del matrimonio.

    Nella  Sezione “Dichiarazioni” devono essere rese, oltre alla dichiarazione di essere in possesso dei requisiti  anche le dichiarazioni relative a:

    • avere acquisito la residenza in Italia prima della data del matrimonio/unione civile e di avere acquisito anche in Italia lo stato di coniugato;
    • non avere svolto, alla data del matrimonio/unione civile e per la durata della prestazione, alcuna attività lavorativa in Italia e all’estero;
    • di avere lo stato di richiamato alle armi alla data del matrimonio/unione civile (da compilare solo se il richiedente si trovava sotto le armi);
    • di percepire un'indennità per inabilità temporanea da infortunio erogato dall'INAIL alla data del matrimonio.

    Nella sezione  “Informazioni per l’accredito del pagamento” è  possibile selezionare la modalità di pagamento  dell'assegno tra:

    • Accredito su IBAN;
    • Bonifico domiciliato presso ufficio postale.

    Nella  Sezione “Riepilogo dati domanda” sono presenti tutti i dati acquisiti  che sarà possibile verificare e correggere  per poi procedere all'INVIO.

  • Rubrica del lavoro

    CCNL cemento industria: ecco il rinnovo 2022

    Rinnovato lo scorso  15 marzo  2022 il CCNL cemento calce gesso industria   scaduto a dicembre 2021 . Firmatari del ccnl che interessa  oltre 9000  addetti, i sindacati di categoria FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e l'organizzazione datoriale Federbeton (EX Federmaco)

    Il contratto rinnovato decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024.

    Vediamo di seguito le principali novità e le nuove tabelle retributive

    L’accordo di rinnovo prevede aumenti dei minimi retributivi  alle seguenti date:

    •  ottobre 2022; 
    • dicembre 2023;
    •  dicembre 2024.

    NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI

    Livelli

    Minimi 

    dal 1.10.2022

    Minimi

     dal 1.12.2023

    Minimi dal 1.12.2024

    Area direttiva/3

    2.149,23

    2.209,23

    2.267,73

    Area direttiva/2

    1.924,06

    1.977,77

    2.030,14

    Area direttiva/1

    1.760,30

    1.809,44

    1.857,35

    Area concettuale/3

    1.668,22

    1.714,79

    1.760,20

    Area concettuale/2

    1.606,83

    1.651,69

    1.695,43

    Area concettuale/1

    1.524,94

    1.567,51

    1.609,02

    Area specialistica/3

    1.432,82

    1.472,82

    1.511,82

    Area specialistica/2

    1.371,43

    1.409,72

    1.447,05

    Area specialistica/1

    1.320,26

    1.357,12

    1.393,06

    Area qualificata/2

    1.238,37

    1.272,94

    1.306,65

    Area qualificata/1

    1.187,17

    1.220,31

    1.252,62

    Area esecutiva/1

    1.025,00

    1.053,57

    1.081,43

    CONGEDI MATERNITA' E' PATERNITA'

    Congedi  maternità e paternità

    Dal  1° luglio 2022, per il congedo di maternità e paternità  verrà riconosciuto il seguente  trattamento di assistenza aggiuntivo rispetto a quanto previsto per legge:

    • – per la lavoratrice madre, una integrazione fino al raggiungimento del 50% della retribuzione globale di fatto, per i primi cinque mesi di congedo;
    • – per il lavoratore padre, una integrazione fino al raggiungimento del 70% della retribuzione globale di fatto, per i primi cinque mesi di congedo;
    • – per il lavoratore/lavoratrice mono genitore, un ulteriore periodo retribuito di due mesi, da usufruire entro l'ottavo anno di vita del bambino.

    Inoltre nei casi di monogenitorialità, nei casi di adozione il periodo retribuito di due mesi  potrà essere usufruito  entro otto anni dalla data di accoglimento del bambino.

    MALATTIA  COMPORTO  INTEGRAZIONE  DELL'INDENNITA

    In caso di malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di 14 mesi,  anche suddivisi in più periodi , nell'arco dei 30 mesi di calendario precedenti.

    In caso di assenze per  terapie salvavita (intensive, oncologiche o di emodialisi) non sono computate per un periodo complessivo di 21 mesi di calendario,  anche suddiviso in piu periodi nell'arco dei 30 mesi di calendario precedenti.

    I lavoratori sottoposti a emodialisi ovvero affetti da neoplasie o da gravi malattie cardiocircolatorie potranno usufruire, oltre il periodo di comporto, di un'aspettativa non retribuita fino a 24 mesi.

    I lavoratori hanno diritto, oltre all'indennità giornaliera anticipata dal datore di lavoro per conto dell'INPS, ad un trattamento integrativo a carico dell'azienda fino a concorrenza delle aliquote della retribuzione, aumentata del premio di produzione, nonché, per i turnisti, della maggiorazione media di turno realizzata negli ultimi 12 mesi così come indicato in tabella.

    • Durata assenza   –  percentuale integrazione
    • Primi 8 mesi        –     100%
    • 4 mesi successivi –    50%

     SANITA' E PREVIDENZA INTEGRATIVA

    • Dal 1° gennaio 2024 la contribuzione da versare al Fondo Altea a totale carico dell'azienda viene elevata nella misura di € 15,00 mensili per ogni dipendente. Attualmente è pari a 13,00 euro mensili.
    • Il contributo a carico azienda da versare al Fondo Concreto è elevato al 2,30% dal 1° luglio 2022, al 2,40% dal 1° luglio 2023 e al 2,50% dal 1° luglio 2024 della retribuzione utile per il calcolo del Tfr.

    LAVORO AGILE

    Le parti identificano il lavoro agile come ulteriore modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. A tal fine recepiscono integralmente i contenuti del  protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021.

    QUOTA SINDACALE 

    Le aziende effettueranno una trattenuta di € 30,00 a titolo di quota associativa una tantum (a titolo di “contributo per rinnovo contratto”), sulla retribuzione di ottobre 2022 dei lavoratori non iscritti al sindacato che entro il 31 maggio 2022 non abbiano manifestato espressamente la non accettazione della trattenuta stessa.

    Altre novità  riguardano i seguenti aspetti del contratto :

    – classificazione del personale

    – permessi sindacali

    – trasferimento

    – permessi per nascita del figlio

    – lavoratori studenti

    – congedi per la formazione

    – congedi per donne vittime di violenze.

    QUI IL TESTO INTEGRALE DELL'ACCORDO DI RINNOVO CCNL 15-3-2022

    CCNL Cemento calce gesso industria 2019-2021

    E' stato firmato il 29 maggio  2019 l'accordo   per il rinnovo del contratto cemento-calce-gesso industria, scaduto il 31 dicembre 2018. 

    Le novità  dal punto di vista delle retribuzioni prevedono :

    • un aumento salariale – di  90 euro al livello AS3 diviso in 3 tranche: la prima di 40 euro ad ottobre 2019, la seconda di 30 euro a dicembre 2020 e l’ultima, di 20 euro, a dicembre 2021., (in totale 1.690 euro in tre anni);
    • Maggiorazioni per il lavoro straordinario  e 
    • bonus per chi esce dal ciclo produttivo per motivi non legati alla sua volonta
    • Previdenza complementare aumento del 40% del contributo datoriale per gli scritti al Fondo Concreto , che richiede un contributo di adesione dei lavoratori di 5 euro
    • L’elemento di garanzia retributiva (EGR) nelle aziende dove non è praticata la contrattazione di secondo livello aumenta  di 20 euro (170 euro annui totali).

    Dal punto di vista della gestione del lavoro  ci sono miglioramenti  per il  lavoro part-time, il tema  conciliazione vita lavoro, con l’introduzione di forme di mobilità sostenibile e smart working.

    • Sul tema dei contratti a tempo determinato si  prevede l’obbligatorietà di stabilizzazione del 50% dei contratti a termine con una percentuale massima complessiva di utilizzo del 20%
    • In tema di conciliazione vita lavoro viene introdotto un incentivo alla divisione del lavoro di cura dei figli,  con aumento fino al 70% dell’indennità prevista per l’astensione facoltativa per i lavoratori padri.
    • ampliate le misure di tutela alle donne che hanno subito violenza 
    • estensione del congedo matrimoniale alle unioni civili.

    L'accordo ha anche espresso la necessità  di azioni per 

    • il rispetto ambientale  e la responsabilità sociale d’impresa da estendere anche alle società esterne occupate in appalto e l’introduzione del Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione,un unico sistema bilaterale dei materiali delle costruzioni in grado di gestire le evoluzioni del settore, le innovazioni e le riorganizzazioni, e
    • l’avvio di una commissione per l’aggiornamento della classificazione del personale.

    Il testo dell'accordo 2019 è allegato in fondo all'articolo.

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Green pass e mascherine al lavoro: gli obblighi dal 1° maggio

    Il decreto "Fine emergenza COVID"  n. 24 del  24 marzo 2022   ha previsto il termine dell'obbligo di  esibire i Green pass nei luoghi di lavoro  per il 30 aprile 2022.

    Riguardo all'utilizzo delle mascherine il protocollo firmato dalle parti sociali per il 2021 è  ancora in vigore  fino al rinnovo dell'accordo. Prevede l'obbligo di utilizzo  di  mascherine chirurgiche tranne che nei casi di lavoro in situazioni di isolamento.

    Sono state pubblicate le nuove ordinanze del Ministero della Salute 28.4.2022  sull'utilizzo delle mascherine per la cittadinanza   nei luoghi pubblici

    1. Per i datori di lavoro privati la decisione è demandata alle  parti sociali. Le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati  il 4 maggio  hanno concordato di confermare la validita del protocollo condiviso del 2021  per cui  l'obbligo  di mascherina chirurgica resta  fino al 30 giugno 2022 .
    2. Per il pubblico impiego una circolare del Ministro per la funzione pubblica Brunetta  ha eliminato l'obbligo raccomandando  però l'uso in particolare nelle occasioni di rischio.

    Di seguito rivediamo le regole  sugli  obblighi di vaccinazione e di possesso di green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro e i  chiarimenti sulle procedure di controllo.

    Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro 

    Il green pass base si poteva ottenere  con: 

    • vaccinazione , 
    • guarigione da Covid o 
    • tampone negativo.

    Il super green pass, o green pass rafforzato si ottiene invece unicamente con vaccinazione o guarigione dalla malattia COVID  (DL 1 del  7 gennaio 2022) .

    L'obbligo di green pass (base) per tutti i  lavoratori, pubblici e privati  era stato introdotto dal  decreto legge n.  127/2021 ed è in vigore  dal 15 ottobre 2021 al 30 aprile 2022.

    Per l'innalzarsi dei contagi il Governo ha  introdotto con il DL 172 del 26.11.2021  nuovi  obblighi di vaccinazione per alcune categorie di lavoratori, e ha emanato nuove specifiche nel dpcm 17.12.2021 (vedi sotto) con il decreto legge n. 221/2021 (decreto Festività) convertito il legge del 18.02.2022 n. 11 e nel DL n. 1 del 7 gennaio 2022.

    In particolare, il decreto Festività DL 221 prevedeva  le seguenti novità:

    • Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza. 
    • Riduzione della durata del Green pass  base a 6 mesi invece che 9,  a partire dal 1 febbraio 2022. 

    Il decreto legge 1 del 7.1. 2022 introduce invece:

    1.  Obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni a partire dall'8 gennaio 2022. Questo significa che per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età necessità di Green Pass Rafforzato (Super green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro, a partire dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022. 
    2. Obbligo vaccinale anche per il personale universitario, docente e non, applicabile  senza limiti di età, come già succede per il personale scolastico.

    (Vedi sotto le sanzioni in caso di inadempienza).

    Infine il  DL N. 5 del 4.2.2022  ha introdotto  la validità illimitata per il green pass rafforzato (ovvero il green pass con tre dosi di vaccino o da guarigione).

    Decreto Fine emergenza COVID

    Nel nuovo decreto "COVID" per la fine dell'emergenza,n. 24  del 24 marzo 2022,  anticipa il termine dell'obbligo di  supergreen pass (ma non della vaccinazione)   prevedendo in particolare:

    •      stop al super green pass (green pass rafforzato)  per i lavoratori obbligati alla vaccinazione già dal 25 marzo, giorno di  entrata in vigore del decreto 24-2022
    •     conferma del green pass base per tutti i lavoratori  fino al 30 aprile 2022, quindi  accesso possibile anche solo presentando tampone negativo
    •     conferma dell'obbligo vaccinale per le categorie obbligate ad oggi  ma con scadenze differenziate: 
      1.     fino al 31 dicembre 2022 per gli operatori sanitari e delle RSA
      2.     fino al 15 giugno  per  tutti gli altri.

    Da notare che per il personale della scuola la possibilita di accedere solo con gren pass base (tampone negativo) non consente comunque di svolgere attività a contatto con i ragazzi.

    Per i lavoratori che non adempiono all'obbligo vaccinale resta confermata la sanzione amministrativa di 100 euro irrogata dall'Agenzia.

    Decade in sostanza dal 25.3 .2022 per chi accede senza  green pass rafforzato la sanzione della sospensione dal lavoro senza retribuzione  ma resta in vigore in relazione al green pass base.

    Dal primo maggio 2022 è previsto il termine di ogni obbligo di green pass al lavoro.

    Sospensione e sostituzione lavoratori inadempienti

    Dopo Il decreto 1 2022 tutte le aziende, invece che solo a quelle sotto i 15 dipendenti,   possono  dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata sospendere il lavoratore per stipulare un contratto di sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi.

    Il contratto è rinnovabile  piu volte  fino al  31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. 

    Novità conversione dl 172 2021: green pass nei luoghi di lavoro

    • VALIDITA' GREEN PASS  Il green pass mantiene la sua validità  fino al termine della giornata di lavoro anche nel caso in cui  il conteggio delle ore, nel caso di tampon negativo, porti una scadenza durante l'orario. Il lavoratore non è quindi soggetto alla sanzione  prevista da 600 a 1500 euro in caso di controlli  durante la giornata.
    • LAVORO SOMMINISTRATO in caso di lavoro somministrato l'obbligo è a carico dell'utilizzatore  mentre  l'agenzia di somministrazione è tenuta a dare comunque  tutte le informazioni al lavoratore in materia di green pass. In caso di violazione dell'obbligo informativo  la sanzione va da 400 a 1000 euro.
    • SOSTITUZIONE LAVORATORI PRIVI DI GREEN PASS  La legge  172 ha prolungato il periodo nel quale le aziende del settore privato  (ora senza limiti dimensionali)  possono sospendere ed effettuare una assunzione a termine per sostituirlo:  la durata della sostituzione invece che 10 giorni rinnovabili una sola volta  puo essere  di 10 giorni "lavorativi " quindi due settimane di calendario, e con la possibilita di essere rinnovato piu volte.Resta confermato anche che il dipendente sostituito mantiene il diritto alla conservzione del posto di lavoro, senza retribuzione, e non è soggetto a misure disciplinari . Inoltre va sottolineato che il dipendente sospeso perche pivo di green pass, durante tale periodo non puo rientrare in servizio nemmeno se ottiene la certificazione verde.
    • SANZIONI RIDOTTE:  Si aggiunge la possibilità di pagamento in forma ridotta  delle sanzioni (importo minimo) se viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione. La riduzione scende al 30% del minimo se si versa entro 5 giorni.
    • CONSEGNA GREEN PASS AL DATORE PER IL PERIODO DI VALIDITA':  nonostante le critiche del Garante per la privacy ,  viene previsto che  i dipendenti possano  "consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19»  che la conserva   fino alla data di scadenza"  senza bisogno  quindi per quel dipendente di ripetere il controllo  ogni giorno. La norma è estesa sia al lavoro pubblico che al privato.

    Obblighi vaccinali per i lavoratori e sanzioni 

    Dopo il  decreto legge 172-2021  e il DL 1 2022,   l'obbligo vaccinale riguardava : 

    • personale sanitario delle strutture pubbliche e private convenzionate
    • personale socio.sanitario delle RSA :
    •  tutto il personale della scuola, 
    •  personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, polizia locale,
    •  personale dei sistemi di sicurezza della Repubblica (organismi della legge n. 124/2007), 
    • tutto il personale Strutture sanitarie e sociosanitarie RSA (di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e 
    • personale degli Istituti penitenziari
    • lavoratori over 50 in tutti i settori produttivi 

    Si ricorda che l'inadempienza per i lavoratori comporta la sospensione dal posto di lavoro  senza retribuzione ma con diritto al mantenimento del posto. 

    Il decreto 1 2022  ha introdotto  una sanzione per la mancata vaccinazione di chi è obbligato, lavoratori e non, pari a 100 euro. 

    che viene  automaticamente dall'Agenzia delle entrate mediante verifiche a campione basate sull'incrocio dei dati con le anagrafi del Ministero della Salute.

    Per i lavoratori pubblici e privati e per i i liberi professionisti  che accedano ai luoghi di lavoro senza la certificazione richiesta, è  prevista la sanzione economica da 600 a 1.500 euro che si raddoppia in caso di  reiterazione  e

    Dal 1 maggio 2022  l'obbligo resta in vigore :

    • FINO AL 15 GIUGNO  per docenti di scuola e universita  personale scolastico amminsitratico , personale della difesa, sicurezza e soccorso pubblico lavoratori olte i 50 anni 
    • FINO AL 31 DICEMBRE  per personale sanitario e delle RSA.

    Verifiche del green pass nei luoghi di lavoro

    Il  provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri  del 17.12.2021  ha  precisato che   il green pass dei lavoratori deve essere controllato, anche se è stato consegnato  al datore di lavoro, per verificare " la perdurante validità della certificazione".   Non viene  specificata comunque la periodicità con cui va effettuato il controllo.  Il provvedimento prescrive inoltre l'obbligo di formazione specifica per gli incaricati al controllo in particolare in tema di supergreen pass, ovvero la certificazione che indica l'avvenuta vaccinazione (per i lavoratori obbligati) o la guarigione da COVID .

    La verifica puo essere effettuata :

    • con l'app VERIFICA C19  oppure
    • direttamente attraverso la piattaforma INPS "GREENPASS 50+ "  disponibile   anche alle aziende con almeno 50 dipendenti e a quelle pubbliche aderenti a NOIPA.

     La  piattaforma consente  anche la  ricezione della notifica   da parte della piattaforma del ministero della salute "DGC"  di una situazione diversa rispetto a quella del giorno precedente .

    Nel servizio “GreenPass50+”, quindi il datore di lavoro ha possibilità di scegliere differenti tipologie di accreditamento, ossia: 

    • ai sensi del D.P.C.M. del 12 ottobre 2021, per la verifica del possesso del green-pass "base"; o 
    • ai sensi del D.P.C.M. del 17 dicembre 2021, con riferimento alla verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale; o
    •  con riferimento a entrambi i D.P.C.M. se una medesima azienda deve verificare sia il rispetto dell’obbligo vaccinale (supergreen pass)  per parte dei suoi dipendenti sia il possesso del green-pass " base"  per la restante parte dei propri dipendenti.

    In merito l'istituto ha pubblicato il messaggio 4529 /2021, in cui specifica anche che: 

    • il controllo del green pass standard  esclude i lavoratori non presenti in azienda mentre 
    • la verifica del supergreen pass, cioè dell'avvenuta vaccinazione  può essere effettuata anche in caso di assenza dal luogo di lavoro.

    Si ricorda infine che dal 7 febbraio 2022 il controllo per i lavoratori esentati dal vaccino per motivi di salute  puo essere effettuato con gli stessi strumenti usati per gli altri lavoratori, perché la certificazione di esenzione è digitalizzata, ed è collegata a un Qr code, come il green pass.

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Pensioni ai cittadini ucraini: deroga per i rimpatriati in fuga

    Con il messaggio m515 del 5 aprile 2022 l'INPS comunica la prosecuzione dell'erogazione delle pensioni ai cittadini ucraini , in qualsiasi paese essi si trovino, a causa del conflitto con la Russia 

    La norma  sul conseguimento del trattamento pensionistico (articolo 18, comma 13, della legge 30 luglio 2002, n. 189), stabilisce  infatti che: “Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti" ma il venire meno della condizione del rimpatrio definitivo, comporta la revoca della prestazione. 

    A partire dal 24 febbraio 2022, a causa del conflitto in corso in Ucraina, molti cittadini ucraini, titolari di un trattamento pensionistico di vecchiaia italiano conseguito usufruendo  della norma citata , sono stati costretti a lasciare il loro Paese d’origine per stabilirsi nuovamente in Italia o nel territorio di altri Stati.

    A questo proposito il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha comunicato all’Istituto che “in ragione della situazione di guerra in Ucraina e della conseguente impossibilità per i lavoratori che vi risiedevano di assicurare il rispetto della condizione di rimpatrio, in attesa della definizione legale dello status di tali persone in fuga dalla situazione di guerra, l e  fino a quando non verranno a crearsi le condizioni per un rientro nel paese in condizioni di sicurezza, le prestazioni già in essere potranno continuare ad essere erogate anche in paesi diversi dall’Ucraina e in Italia”.

    Dunque le Strutture territoriali dell’Istituto sono autorizzate a continuare l’erogazione delle prestazioni pensionistiche riconosciute in favore dei cittadini ucraini rimpatriati che, a causa del conflitto in corso, hanno lasciato il loro Paese d’origine per ristabilirsi in Italia o nel territorio di altri Stati.

  • Rubrica del lavoro

    Contratto somministrazione di lavoro dopo il decreto Dignità

    Per somministrazione di lavoro si intende la fornitura professionale di lavoratori/trici attuata da un soggetto autorizzato (somministratore) a beneficio di un altro soggetto (utilizzatore). La somministrazione di lavoro coinvolge  quindi tre soggetti:

    a) il/la lavoratore/trice 
    b) l’utilizzatore = l'azienda o professionista  che utilizza il prestatore di lavoro, può essere un soggetto privato o anche una Pubblica Amministrazione, 
    c) il somministratore = agenzie di somministrazione di lavoro.

    Il somministratore deve essere registrato presso il Ministero del Lavoro , dove è istituito un apposito albo delle Agenzie per il lavoro. Sul mercato del lavoro possono operare senza la necessità di iscrizione all'albo (soggetti autorizzati ope legis) solamente:

    • le università pubbliche e private;
    • le fondazioni universitarie.
    • enti locali come i Comuni e le Provincie;
    • gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, pubblici o paritari;
    • le Associazioni dei datori di lavoro e del lavoratori, comparativamente più rappresentative, firmatarie di C.C.N.L.; 
    • gli Enti Bilaterali;
    • l'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro.

    DIVIETI DI APPLICAZIONE

    I contratti di somministrazione di lavoro sono applicabili a qualsiasi settore produttivo. La Pubblica Amministrazione può stipulare soltanto contratti di somministrazione a tempo determinato.  

    La somministrazione, sia a termine che a tempo indeterminato, è inoltre vietata nei seguenti casi:

    • per sostituire lavoratori in sciopero;
    • presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi  di lavoratori adibiti alle stesse mansioni  salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
    • presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario, in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
    • da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi  per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

    Il contratto tra somministratore e lavoratore e gli obblighi dell’utilizzatore

    Il contratto di somministrazione di lavoro  tra agenzia e utilizzatore va stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:
    1) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
    2) il numero dei lavoratori da somministrare;
    3) l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
    4) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
    5) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l’inquadramento dei medesimi;
    6) il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.

    7) NOVITA' DECRETO DIGNITA' 2018 : in caso di contratto di durata superiore ai 12 mesi , di rinnovo o di proroga che supera i limite,  va specificata la causale addotta dall'azienda per l'utilizzo del lavoro in somministrazione (v. dettagli nel paragrafo sottostante) 

    Il rapporto di lavoro  tra agenzia di somministrazione e lavoratore puo realizzarsi con due tipi di assunzione :

    1) Assunzione a tempo indeterminato:
    Il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
    Nel contratto di lavoro è determinata l’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
    2) Assunzione a tempo determinato:
    Il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina del lavoro a tempo determinato  come modificata dal Decreto Dignità 2018 (v. paragrafo sotto).  

    PRINCIPIO DI PARITA’ DI TRATTAMENTO
    Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.

    POTERE DISCIPLINARE E RESPONSABILITA CIVILE
    Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, ma l’utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970.
    L’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nello svolgimento delle sue mansioni.

    CLAUSOLE LIMITATRICI
    E’ nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l’ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.

    TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

    • L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
    • I lavoratori  somministrati hanno diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli  condizionati alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio. Godno inoltre dei diritti sindacali previsti dalla legge n. 300 del 1970, e successive modificazioni.

    CAMBIO DI MANSIONI

    Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore. Ove non abbia adempiuto all’obbligo di informazione, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.

    CCNL: Sono attualmente in vigore i due contratti collettivi nazionali seguenti:

    • CCNL agenzie di somministrazione (Assolavoro) del 27 febbraio 2014
    • CCNL agenzie di somministrazione (Assosomm)  del 7 aprile 2014.

    Salute, sicurezza e altri adempimenti

    Il somministratore deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e  addestrarli  all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie in conformità  al decreto legislativo n. 81 del 2008. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore.

    L’utilizzatore  deve osservare nei confronti del prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza.

    Sanzioni per somministrazione irregolare

    In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
    Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni descritti,   il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
    Nel caso di somministrazione irregolare, tutti i pagamenti e gli atti «compiuti» dal somministratore nella costituzione e gestione del rapporto si considerano compiuti dall’utilizzatore. Ciò vale anche per gli atti «ricevuti» dal somministratore.
    Le conseguenze sanzionatorie prevedono la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore (indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione).

    Le novità apportate dal Decreto Dignità 2018

    LIMITE QUANTITATIVO

    Il comma 02 dell’art. 2 del Decreto dignità  stabilisce un nuovo limite quantitativo con riferimento al contratto di somministrazione a tempo determinato:

    • il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto.  ATTENZIONE nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato al momento della stipula del contratto.  
    • Sono però fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e il limite del D.Lgs. 81/2015 in materia di numero complessivo dei contratti a tempo determinato.
    • Rimane esclusa  dai limiti la somministrazione relativa ai lavoratori in mobilità, ai soggetti disoccupati che beneficiano, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e ai lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ( v. decreto del Ministro del lavoro 18 ottobre 2017).

    Alle violazioni del nuovo limite percentuale si applica  la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.

    LIMITI TEMPORALI, RINNOVI,  DURATA E CAUSALI  

    Si applicano gli articoli 19, commi 1, 2 e 3, e 21, commi 01, 1 e 3 del novellato  D.Lgs. 81/2015,  precedentemente esclusi, in materia di apposizione del termine, durata, proroghe, rinnovi e causalità dei contratti a termine; in sintesi :

    • durata massima complessiva per il lavoratore, nelle stesse mansioni  di 24 mesi 
    • numero massimo rinnovi : 4  e non piu 5 
    • Per i contratti superiori a 12 mesi o per ogni proroga o rinnovo vanno specificate le causali , obbligatoriamente a scelta tra le due  seguenti: 1.ragioni sostitutive o estranee all'azienda oppure  2. incrementi di attività aziendale temporanei significativi e non programmabili )
    • non si applicano le norme su Stop and go (interruzioni e riassunzioni a tempo determinato)  e sul diritto di precedenza

    CONTRIBUTO ADDIZIONALE (l. 92 /2012):

    Anche i  contratti in somministrazione sono soggetti ad aumento dello 0,5% del contributo , per ogni contratto stipulato.

    SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA
    Il comma 1-bis della l. 96/2018 prevede che quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicata al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con un'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.

    Chiarimenti sulla somministrazione : circolare ministeriale n. 17-2018

    Nella circolare n. 17  del 31.10.2018 il Ministero del lavoro  ha evidenziato che

    • nel limite massimo di durata del rapporto di lavoro con un lavoratore rientrano si cumulano i contratti di lavoro a termine e i contratti in somministrazione
    • nel computo dei 24 mesi rientrano anche i rapporti di lavoro intercorsi prima della  entrata in vigore del decreto n. 87 2018 (14 luglio 2018).
    • sono fatte salve le eventuali diverse previsioni del contratti collettivi di lavoro , che restano ancora valide fino alla scadenza degli stessi.
    • il cumulo tra contratti a termine e somministrazione  stipulati con lo stesso lavoratore  nella stessa azienda si applica anche per determinare l'obbligo di specificare la causale . 
    • L'obbligo di causale NON sussiste in caso di periodi di lavoro in  somministrazione oltre i 12 mesi dello stesso lavoratore ma in aziende utilizzatrici diverse. 
    •  Il limite percentuale del 30% trova applicazione per ogni nuova assunzione a partire dal 12 agosto 2018. Pertanto, qualora presso l’utilizzatore fosse presente una percentuale di lavoratori, con contratti stipulati  prima del 12 agosto 2018, superiore a quella di legge, i rapporti in corso  potranno continuare fino alla loro scadenza e  non sarà possibile effettuare  nuove assunzioni né proroghe per i rapporti in corso fino a quando il datore di lavoro o l’utilizzatore non rientri nei nuovi limiti.