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Fondo Est: proroga tutele Covid dipendenti sospesi fino al 31 dicembre 2021
Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per il settore commercio, turismo e servizi (Fondo EST) ha assicurato l'impegno a tutelare le persone colpite dall’emergenza Covid-19, fino al 31 dicembre 2021 con alcune misure misure straordinarie adottate, tra cui:
- il rimborso per i tamponi antigenici/molecolari effettuati tra il 1° ottobre 2020 e il 30 giugno 2021;
- l’indennità forfettaria a seguito di ricovero per positività al Covid-19;
- l’indennità forfettaria a seguito di ricovero in terapia intensiva per positività al Covid-19.
Con la circolare 3 2021 FondoEst comunica anche la proroga della copertura fino al 31 dicembre 2021 di tutte le prestazioni, dirette ed assicurate, previste dal Piano Sanitario del Fondo per tutti i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso con causale Covid per un intero mese.
La circolare precisa che l’iniziativa è valida solo se le aziende sono regolarmente iscritte e paganti. I dipendenti di aziende con periodi non rendicontati o che hanno ricevuto solleciti di pagamento da parte del Fondo, non potranno beneficiarne, se non regolarizzando la loro posizione contributiva.
Il contributo resta dovuto, ed a carico dell’azienda e del dipendente se previsto, in tutti i casi in cui gli ammortizzatori sociali non abbiano coperto interamente la mensilità.
Viene specificato anche che per garantire la copertura sanitaria a tali lavoratori, è necessario che i consulenti del lavoro, i centri servizi e le aziende che si gestiscono in autonomia, inviino i file xml dipendenti con l’elenco dei lavoratori attivi e dei lavoratori sospesi, valorizzando, per questi ultimi, nel campo “sospensione”, la lettera “C” di Covid, al posto della “S” che continuerà a dover essere utilizzata in tutti i casi in cui la sospensione dell’attività lavorativa abbia una causale differente da quella Covid.
Infatti attraverso il file Uniemens non è possibile recepire i nominativi dei dipendenti sospesi e, pertanto, le aziende sono invitate ad usare il file Xml dipendenti per inviare le liste dei lavoratori attivi e di quelli sospesi in ammortizzatori sociali.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.fondoest.it e al recapito telefonico di Unisalute, che eroga le prestazioni: 800016648.
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Contratti a termine: rinnovi con causali dei CCNL sempre possibili
La possibilità di utilizzo di causali definite dai CCNL per proroghe e rinnovi dei contratti a termine .
Scade invece il 30 settembre 2022 la possibilità di utilizzarle per stipulare il primo contratto con durata superiore a 12 mesi E' il principale chiarimento che arriva dall'ispettorato del lavoro con la nota n. 1363 del 14 settembre 2021 con cui fornisce importanti indicazioni interpretative sulla norma del Decreto Sostegni bis in tema di contratti a termine.
Vale la pena ricordare che il decreto 73 2021 è intervenuto sul DLGS 81 2015, nella parte già pesantemente modificata dal Decreto Dignità .
In particolare con il comma 1 lett. a) dell’art. 41 bis viene stata demandata alla contrattazione collettiva ( in particolare ai contratti definiti dall’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 (“contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”) la possibilità di individuare specifiche esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (ma non eccedente i 24 mesi).
L'ispettorato sottolinea che:
- la norma non pone particolari vincoli contenutistici né caratteristiche sostanziali delle causali contrattuali ma richiede comunque che tali esigenze siano specifiche e individuino ipotesi concrete, senza utilizzare formulazioni generiche (ad es. ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo…”)
- inoltre la formulazione della norma comporta che le causali contrattuali possono essere utilizzate anche per rinnovare o prorogare un contratto a termine
Sulla limitazione temporale delle novità normative l'ispettorato specifica inoltre che:
- il termine del 30 settembre 2022 va riferito alla formalizzazione del contratto che potrà prevedere una durata che superi tale data fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi. Quindi dopo il 30 settembre 2022 sarà, possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi solo per le esigenze definite alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 19.
- Ancora piu rilevante l'osservazione sulle regole in materia di rinnovi e proroghe,. La nuova norma si limita a richiamare il comma 1 dell’art. 19, senza fare riferimento al nuovo comma 1.1, quindi non ha scadenza e introduce una deroga strutturale alle previsioni in materia di causali per proroghe e rinnovi dei contratti a tempo determinato
In sintesi sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine con le causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022, mentre non sarà concesso stipularne di nuovi se non con le causali legali ( estremamente restrittive ) previste dal Decreto Dignità.
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CCNL Agenzie immobiliari rinnovo 2021
E' stato siglato il 9 giugno 2021 il rinnovo del CCNL Agenti Immobiliari Professionali e a Titolo Oneroso e mediatori creditizi , tra Fiaip e i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs .
Il contratto interessa i circa 120mila dipendenti delle 40 mila agenzia immobiliari presenti in Italia ed è in vigore dal 1 giugno 2021 al 31 dicembre 2023. Da sottolineare l'introduzione in via sperimentale di uno speciale meccanismo retributivo incentivante per le nuove assunzioni. Vediamo di seguito le novità sulle retribuzioni, il welfare i diritto contrattuali del CCNL agenti immobiliari.
Retribuzioni
- Aumento di 80 euro a regime per il IV Livello, da riparametrare per gli altri livelli,in quattro tranches con decorrenza
- 1° ottobre 2021
- 1 giugno 2022
- 1 ottobre 2022
- 1° novembre 2023.
- Per la vacanza contrattuale dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2021, una tantum di 200€ in due tranche, a luglio e a settembre 2021.
Quattordicesima: i lavoratori dipendenti potranno chiedere l’erogazione mensile dell’istituto, previa verifica da parte dell’ente bilaterale di settore EBNAIP.
Nuove assunzioni
In via sperimentale le agenzie immobiliari fino a 15 dipendenti potranno assumere lavoratori che siano già in possesso della qualifica di agenti immobiliari oppure che abbiano ottenuto il titolo tramite l’apprendistato professionalizzante ai quali si applicheranno tutte le previsioni contrattuali del lavoro subordinato, e retribuzione cosi costituita:
- parte fissa, pari al 90% delle tabelle paga riferite al 2° e al 3° livello,
- parte con provvigioni, non inferiore al 10% sugli affari in mediazione proposti dall’agente immobiliare e andati a buon fine che può aumentare con accordo tra l’agenzia e il singolo Agente.
Nel caso in cui i lavoratori agenti immobiliari non raggiungano gli obiettivi di vendita provvigione di garanzia pari al 2% della retribuzione annuale, calcolata a 12 mesi.
Normativa e welfare contrattuale
In tema di classificazione del personale vengono introdotte nuove figure professionali operative sul mercato
- Istituzione ferie solidali e del congedo parentale ad ore, con regole migliorative rispetto alle previsioni di Legge.
- assistenza sanitaria integrativa : impegno a definire, entro quest’anno, l’adesione ad una forma di assistenza sanitaria già esistente in altri comparti similari.
- Impegno ad attivare azioni di lotta contro le molestie e le violenze sessuali.
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Enasarco anche per intermediari come influencer e call center
Gli ispettori Enasarco sono impegnati da tempo in una approfondita valutazione, con relativa specifica formazione , di nuove figure di intermediari commerciali che potrebbero essere fatti rientrare nel campo di applicazione del contratto di agenzia. Nel panorama di cambiamento epocale dell'economia e del commercio non si può negare che l'intermediazione per favorire le vendite abbia assunto caratteri molto diversi rispetto a 50 anni fa e che oggi, in particolare con l'avvento del web ci siano molte nuove figure che vi giocano un ruolo importante .
Si tratta ad esempio di influencer, blogger, personal shopper che acquistano sempre piu peso nell'indirizzare le scelte di acquisto, specialmente dei giovani ormai distanti dalle pubblicità televisive e dei giornali. Vi sono già casi di Camere di Commercio che hanno qualificato queste nuove figure con codici Ateco del Contratti di agenzia.
C'è addirittura chi ipotizza un ruolo di intermediazione da parte delle piattaforme di web marketing, o di call center telefonici, in cui la persona giuridica potrebbe essere chiamata in causa per versare la contribuzione previdenziale sui ritorni economici delle vendite.
Lo ipotizza il direttore generale di Enasarco, Carlo Bravi – che si preoccupa della " diminuzione degli iscritti in un contesto in cui l’intermediazione commerciale continua a esserci, ma si realizza in forme che tendono a eludere gli oneri previdenziali, sfruttando anche l’estrema lentezza del legislatore nel fronteggiare i nuovi fenomeni".
Anche agenzie e o reti di agenzie che pubblicizzano prodotti editoriali o farmaceutici e servizi legati all’energia e alle telecomunicazioni sono risultati spesso borderline con l'intermediazione commerciale e elusivi della contribuzione sulle provvigioni dovute a chi di fatto promuove la conclusione di contratti di vendita
In effetti la Cassazione da tempo ha ampliato nelle proprie pronunce il concetto e le modalità di realizzazione del contratto di agenzia, di cui agli articoli 1742 e seguenti del Codice civile.
Ad esempio nella sentenza n. 20453 del 2018 viene chiaramente smentito che l'attività di promozione con la visita presso clienti sia la prestazione principale del rapporto di agenzia. "L'articolo 1742 comma primo, affermano gli Ermellini, fa riferimento all'attività di promozione, dietro corrispettivo, in ordine alla conclusione di contratti in una certa zona, contratti quindi anche diversi dalla compravendita, sicché la promozione può aver luogo in qualunque forma ed anche in modo indiretto. L'attività tipica dell'agente non richiede quindi, necessariamente, la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile la prestazione dedotta nel contratto, anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall'agente, non sia stato direttamente ricercato da quest'ultimo, ma risulti acquisito tramite altri agenti individuati coordinati dallo stesso.
Vero è anche che una precedente sentenza Cass. lav. n. 6291 del 22/06/1990 si sottolineava che " l'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l'obbligazione tipica dell'agente, non può consistere in una mera attività di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite."
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Incentivo assunzioni “IO lavoro”: riaperti i termini per le domande
ANPAL ha comunicato che non c'è piu il termine di scadenza per le domande di fruizione dell''incentivo all'assunzione IO LAVORO gestito da ANPAL (decreto 52 dell'11 febbraio 2020 e decreto 66, allegati sotto) che era stato prorogato al 31 gennaio.
Dato che sono ancora disponibili dei fondi l'Agenzia ha comunicato che le domande possono ancora essere inviate, fino ad esaurimento delle risorse purché riguardanti assunzioni già effettuate entro il 2020.
Le istruzioni sono state fornite con circolare INPS n. 124 2020
Ma rivediamo in dettaglio di cosa si tratta per chi non avesse ancora fatto richiesta:
Le caratteristiche dello sgravio IO LAVORO ANPAL
- Sono interessati i datori di lavoro privati in tutto il territorio nazionale, compresa la provincia di Bolzano (inizialmente esclusa dal dd 44 2020)
- richiede assunzioni a tempo indeterminato (anche per somministrazione) a tempo pieno o parziale, oppure contratti di apprendistato professionalizzante. comprese le trasformazioni di rapporti a tempo determinato. Esclusi il lavoro domestico, quello occasionale e l'intermittente.
- consiste in un esonero contributivo del 100% (escluso il premio Inail) per 12 mesi dalla data di assunzione, entro un tetto di 8.060 euro, riproporzionato in caso di contratto a tempo parziale. Il recupero contributivo sarà possibile entro febbraio 2022 .
- rientra nel regime“de minimis” a meno che l'assunzione non generi un incremento occupazionale netto. Tale ultima condizione non è richiesta se i posti da occupare si sono resi disponibili a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
- Il nuovo aiuto è cumulabile con le agevolazioni concesse in caso di assunzione dei percettori di reddito di cittadinanza e con lo sgravio triennale stabile del 50% per i giovani finoa 35 anni.
Ricordiamo che i beneficiari sono in particolare:
- soggetti privi di impiego che dichiarano, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
- lavoratori, da considerarsi in stato di disoccupazione, il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)
Con riferimento al requisito anagrafico, se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che risulti disoccupato. Diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione, ha già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Riguardo l'ambito territoriale di ammissione , l'istituto specifica che se cambia la sede di lavoro l’incentivo potrà continuare ad essere fruito solo previa verifica della disponibilità di risorse sul contatore regionale di destinazione.
Misura dell'incentivo assunzione IOLAVORO
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione. La soglia massima è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) (21,66 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo).
Modalità di richiesta del bonus ANPAL "Iolavoro" 2020
- i datori di lavoro devono presentare l'istanza telematica preliminare all'Inps che verifica i requisiti e la presenza delle risorse economiche;
- Una volta ottenuto l'ok dall'istituto di previdenza il datore di lavoro ha dieci giorni per effettuare l'assunzione e confermare la prenotazione, pena la decadenza dal beneficio.
- Il recupero avviene conguagliando le somme spettanti con i contributi a debito.
Nella circolare sono forniti tutti i chiarimenti sulla cumulabilità del bonus e le modalità di esposizione nei flussi Uniemens dei diversi settori, da realizzare a partire dal periodo novembre 2020.
Il modulo telematico per la domanda preliminare di ammissione all’incentivo è disponibile sul sito internet www.inps.it all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” seguendo il percorso “Accedi ai servizi” > “Altre tipologie di utente” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti”), .
La tempistica di elaborazione delle domande
Inps aveva precisato che l’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo sarebbe stata effettuata in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze ma per i primi 10 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo (26 ottobre), quindi fino al 6 novembre, sono state prese in considerazione solo le richieste relative ad assunzioni già effettuate tra il 1 gennaio e il 25 ottobre 2020, in ordine di data di decorrenza dell'assunzione mentre le altre sono state oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata, secondo il criterio generale cronologico di presentazione.
Ora la riapertura dei termini di presentazione per utilizzare tutte le risorse stanziate.
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Fondi pensione: nuove istruzioni e regolamento COVIP
Sono state pubblicate ieri in Gazzetta Ufficiale due nuove delibere della commissione vigilanza sui fondi pensione riguardanti istruzioni aggiornate in materia di trasparenza e il nuovo Regolamento sulle modalita' di adesione alle forme pensionistiche complementari. Vediamo di seguito qualche dettaglio in piu sul nuovo Regolamento.
Regolamento COVIP adesione ai Fondi Pensione
Il documento si occupa della modalita' di raccolta delle adesioni alla luce delle novita' contenute nelle Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, adottate nella stessa data dopo pubblica consultazione.
Il regolamento si applica alle seguenti forme pensionistiche complementari,
a) fondi pensione negoziali;
b) fondi pensione aperti;
c) piani individuali pensionistici (PIP);
d) fondi pensione preesistenti
In materia di Modalita' di raccolta delle adesioni il regolamento prevede che " L'adesione alle forme pensionistiche complementari e' preceduta dalla consegna gratuita della parte I : «Le Informazioni chiave per l'aderente» della Nota informativa e dell'appendice «Informativa sulla sostenibilita'», redatte in conformita' alle istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, di cui alla deliberazione COVIP del 22 dicembre 2020.
L'adesione puo' avvenire esclusivamente a seguito della sottoscrizione del Modulo di adesione, che costituisce parte integrante della Nota informativa per i potenziali aderenti, compilato in ogni sua parte.
Da notare che prima dell'adesione i soggetti incaricati della raccolta acquisiscono informazioni dall'interessato circa la sua eventuale attuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare.
In caso affermativo, gli stessi devono sottoporre all'interessato la scheda «I costi», contenuta nella parte I «Le Informazioni chiave per l'aderente» della Nota informativa della forma pensionistica di appartenenza, per un raffronto con quella della forma pensionistica proposta.
Questo l'indice complessivo del documento (allegato in fondo all'articolo):
Capo I – Disposizioni generali
Art. 1. (Ambito di applicazione)
Art. 2. (Definizioni)
Capo II – Raccolta delle adesioni
Art. 3. (Modalita' di raccolta delle adesioni)
Art. 4. (Adesione ai fondi pensione negoziali/preesistenti)
Art. 5. (Adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP)
Art. 6. (Adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR e
altre modalita' di adesione)
Art. 7. (Regole di comportamento nella raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari)
Capo III – Raccolta delle adesioni a forme pensionistiche complementari mediante sito web
Art. 8. (Ambito di applicazione)
Art. 9. (Procedura per il collocamento mediante sito web)
Art. 10. (Adesione)
Art. 11. (Diritto di recesso)
Capo IV – Disposizioni finali
Art. 12. (Entrata in vigore e abrogazioni).
Allegati: -
COVID: tabelle rischio biologico aggiornate dal Ristori bis
Il decreto Ristori BIS ha previsto all'art. 17 un importante aggiornamento al Testo Unico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro d.lgs 81 2008. . Si tratta dell'aggiornamento delle tabelle sull'esposizione ad agenti biologici e le relative procedure di contenimento per le attività che si svolgono in :
- strutture sanitarie e strutture veterinarie, descritte dall' allegato XLVII e
- nei processi industriali , descritti all'allegato XLVIII ,
( che alleghiamo in fondo all'articolo)
Le nuove misure di contenimento per le strutture sanitarie (art. 274 del TU), prevedono ad esempio l'obbligo che l'accesso al “sistema di funzionamento” avvenga tramite una “zona filtro”.
L'art 17 del Ristori Bis inoltre prevede espressamente che i contenuti e le procedure sostanzialmente modificate , siano applicati "secondo la natura dell'attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico" .Le nuove tabelle sono già entrate in vigore il 9 novembre scorso data di entrata in vigore del decreto legge Ristori Bis, ragion per cui teoricamente si renderà necessario, per i datori di lavoro dei settori individuati:
- aggiornare al piu presto il documento di valutazione del rischio in relazione alle modifiche delle misure di protezione dai rischi per il personale professionalmente esposto.
- Allo stesso modo diventa necessario prevedere la relativa adeguata formazione del personale secondo quanto previsto dall'art. 278 TU.
Vale la pena ricordare che con riguardo al T.U., la normativa vigente punisce in via alternativa con la sanzione dell’arresto o dell’ammenda, la condotta del datore di lavoro che ometta di effettuare la valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti biologici presenti nell’ambiente ai sensi dell’art. 282, co. 1 e 2, lett. a), T.U..
Inoltre, l’art. 55 co. 5, lett. a) prevede l’obbligo del datore di lavoro di informare i lavoratori circa il pericolo esistente, le misure predisposte e i comportamenti da adottare fornendo loro i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (oggi si chiamano mascherine).
Sempre secondo l’art. 55 T.U. il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria aziendale e richiedergli l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico. Tale osservanza delle norme e delle disposizioni di sicurezza deve essere anche richiesta ai singoli lavoratori che dovranno anche provvedere a seguire le norme in merito all’igiene. A fini meramente preventivi, infine, il datore di lavoro deve programmare le soluzioni possibili in caso di immediato pericolo per i lavoratori all’interno dell’azienda.
Allegati: