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Split payment 2026: pubblicati gli elenchi
MEF ha pubblicato gli elenchi per lo split payment 2026 sulla pagina preposta del proprio sito.
Ricordiamo che il meccanismo dello split payment prevede che l’IVA addebitata dal cedente o prestatore nelle fatture debba essere versata dal cessionario o committente direttamente all’Erario invece del fornitor.
In tal modo si scinde il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta.
Ricordiamo anche che nelle e-fatture, l’applicazione dello split payment si segnala riportando il valore “S” nel campo “Esigibilità IVA”.
Lo split payment è in deroga all’ordinario meccanismo di applicazione dell’imposta e pertanto è necessaria l’autorizzazione del Consiglio dell’Ue
Al momento, tale autorizzazione è stata concessa fino al 30 giugno 2026 con la decisione del Consiglio dell’Ue n. 1552 del 25 luglio 2023.
Inoltre, per tale decisione, dal 1° luglio 2025 non sono più interessate dallo split payment le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA.
Al fine di allienare la normativa nazionale alla predetta autorizzazione, l’art. 10 del DL 84/2025 convertito il Legge n 108/2025 ha abrogato la lett. d) dell’art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72 con riguardo alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire da tale giorno.
Leggi anche: Split payment: ufficiale la proroga al 2026
Split payment 2026: pubblicati gli elenchi
In particolare, l'avviso del 20 ottobre riguarda gli elenchi 2026 di:
- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche.
Nella sezione preposta del sito MEF sono punnlicati gli elenchi dal 2018 al 2026 ai sensi del Decreto 9 gennaio 2018 dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
Non sono incluse, pertanto, le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), e per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni ( www.indicepa.gov.it ).
Gli elenchi sono consultabili sul sito ed è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.
I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.
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Fattura del Professionista con Split Payment: cosa sapere e un esempio di fattura
La scissione dei pagamenti (art. 17-ter del DPR 633/1972), nota come split payment, è un meccanismo IVA introdotto per contrastare l’evasione fiscale.
Ricordiamo che la manovra correttiva 2017 (D.L 50/2017) ha abrogato il comma 2 dell'art. 17-ter del DPR 633/72, con la conseguenza che lo split payment diventa applicabile anche a tutti i soggetti che emettono fattura con assoggettamento a ritenuta. Si tratta dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma anche coloro che effettuano prestazioni di agenzia e intermediazione, o cessioni di brevetti, e tutte le altre casistiche per le quali è previsto l'obbligo, a carico del committente, di operare una ritenuta a titolo d'imposta. Tali soggetti, quindi, riceveranno dai loro clienti il compenso al netto dell’Iva oltre che della ritenuta d’acconto.
Quando applicabile, prevede che l’IVA indicata in fattura non venga incassata dal professionista, ma sia trattenuta e versata direttamente dal committente pubblico all’Erario.
Quando si applica
Il meccanismo si applica a prestazioni rese a Pubbliche Amministrazioni o enti assimilati, inclusi enti pubblici economici, società controllate dalla PA, enti locali e Università. Il professionista deve essere titolare di partita IVA e non in regime forfettario. Lo split payment non si applica alle prestazioni soggette a ritenuta d’acconto se l’ente è sostituto d’imposta.
Contenuto della fattura
La fattura elettronica deve essere emessa in formato XML FatturaPA, contenere tutti i dati ordinari (descrizione prestazione, imponibile, contributi previdenziali) e riportare l’indicazione dell’IVA soggetta a split payment.
È obbligatoria la dicitura:"Operazione soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72. L’IVA è versata dal committente."
Nel tracciato XML devono comparire:
<EsigibilitaIVA> S </EsigibilitaIVA><RiferimentoNormativo>con "Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72"
Aspetti fiscali
Il professionista incassa solo l’imponibile e il contributo previdenziale (es. 4% INPS gestione separata).
Non incassa l’IVA, che viene versata all’Erario direttamente dall’ente pubblico.
La fattura è regolare anche se l’IVA non transita sul conto del prestatore.Esempio pratico
- Compenso: € 1.000
- Contributo INPS 4%: € 40
- IVA 22% su € 1.040: € 228,80
Totale fattura: € 1.268,80
Importo da incassare: € 1.040 (l’IVA è versata dal committente)
Vediamo un esempio di fattura:
Dati del Professionista
Dott. Mario Rossi
Via Verdi, 10 – 00100 Roma (RM)
CF: _______________
P.IVA 01234567890
Email PEC: _______________
Codice SDI: ___________Dati del Cliente (Ente Pubblico)
Università degli Studi di Napoli
Via della Ricerca, 5 – 80100 Napoli (NA)
P.IVA 12345678901
Codice Univoco Ufficio: __________Dati della Fattura
Fattura n. 78
Data emissione: 09/06/2025
Modalità di pagamento: Bonifico bancario – 30 gg d.f.f.m.
IBAN: _____________________
CIG: ________________
CUP: ____________________Dettaglio Economico della Fattura
Voce
Importo
Compenso professionale
€ 1.000,00
Contributo INPS 4%
€ 40,00
Imponibile IVA
€ 1.040,00
IVA 22% (scissione dei pagamenti)
€ 228,80
TOTALE FATTURA
€ 1.268,80
Importo da incassare (IVA esclusa)
€ 1.040,00
Importo IVA trattenuto dal committente
€ 228,80
Annotazioni Obbligatorie
Operazione soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/1972.
L’IVA è versata dal committente.
Fattura emessa da professionista con contributo previdenziale (INPS 4%).Indicazioni per XML FatturaPA
– <EsigibilitaIVA> S </EsigibilitaIVA>
– <RiferimentoNormativo>: "Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72"