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Punteggi premiali ISA 2024: regole delle Entrate
Con il Provvedimento n. 176203 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate in data 11 aprile, vengono definiti i punteggi di affidabilità fiscale per avere accesso ai benefici previsti dal regime premiale ISA per il 2024.
Punteggi premiali ISA 2024: regole delle Entrate
Secondo il provvedimento di cui si tratta i benefici previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono riconosciuti ai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale “ISA” per l’annualità di imposta 2024, con le modalità e alle condizioni indicate, e di seguito sintetizzate, determinate anche per effetto dell’indicazione degli ulteriori componenti positivi di cui al comma 9 del medesimo articolo 9-bis del decreto.
Sinteticamente, i benefici premiali prevedono:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, o prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva, per un importo non superiore a 70mila euro annui
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/1994)
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici
- l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, per quanto riguarda il reddito di impresa e di lavoro autonomo
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato.
Il provvedimento inoltre illustra due ipotesi per l’esonero del visto di conformità per la compensazione di crediti e per il rimborso Iva che non superano i 70mila euro annui, con una graduazione del beneficio in base al punteggio Isa ottenuto dal contribuente che può andare da 8 a 9.
L’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative è riconosciuta, per il periodo d’imposta 2024, ai contribuenti con affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2024 e ai contribuenti con affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2023 e 2024.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla consultazione del provvedimento in esame che nella motivazioni sintetizza tutte le regole dei benefici premiali.
Allegati: -
Modelli ISA 2025: ecco le regole
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 131055 del 17 marzo le regole per gli ISA indici sintetici di affidabilità:
- ISA 2025 Indici sintetici di affidabilità – Commercio
- ISA 2025 Indici sintetici di affidabilità – Agricoltura
- ISA 2025 Indici sintetici di affidabilità – Manifatture
- ISA 2025 Indici sintetici di affidabilità – Professionisti
- ISA 2025 Indici sintetici di affidabilità – Servizi
Ricordiamo che all'atto della pubblicazione della prima bozza le Entrate evidenziavano che i modelli sono aggiornati ai nuovi codici ATECO 2025.
ISA 2025: pubblicati i definitivi
A partire dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025 che sostituisce la versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022.
Tale nuova classificazione verrà adottata ai fini amministrativi a partire dal 1° aprile 2025 e se ne è tenuto conto anche nella predisposizione degli ISA 2025.
Con il provvedimento di cui sopra, sono approvati, unitamente alle relative istruzioni – costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.
Attenzione al fatto che i modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività
professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale in precedenza citate e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:- esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale, relativo all’attività prevalente, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Al solo fine di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2024, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche:
- a) Attività di ingegneria, codice attività 71.12.10;
- b) Attività di commercialisti, codice attività 69.20.01;
- c) Attività di esperti contabili, codice attività 69.20.03;
- d) Attività di consulenti del lavoro, codice attività 69.20.04;
- e) Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici, codice attività 71.11.01;
- f) Attività di architettura n.c.a., codice attività 71.11.09;
- g) Servizi veterinari, codice attività 75.00.00;
- h) Attività legali e giuridiche, codice attività 69.10.10, devono compilare uno dei seguenti modelli approvati con il presente provvedimento:
- DK02U – Attività degli studi di ingegneria, per l’attività di cui alla lettera a);
- DK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, per le attività di cui alle lettere da b) a d);
- DK18U – Attività degli studi di architettura, per le attività di alle lettere e) e f);
- DK22U – Servizi veterinari, per l’attività di cui alla lettera g);
- DK04U – Attività degli studi legali, per l’attività di cui alla lettera h).
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ISA e concordato biennale: le cause di esclusione
Pubblicata l'attesa Circolare n 18/2024 con i chiarimenti ADE per il CPB, Concordato preventivo biennale.
In proposito, l’articolo 17 della legge delega, al comma 1, lettera g), punto 2), ha previsto l’introduzione del CPB per i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo di minori dimensioni.
Tale platea di contribuenti è rappresentata, in linea generale, da:
- soggetti tenuti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- soggetti che aderiscono al Regime dei forfetari.
Il corposo documento di 64 pagine, oltre al riepilogo di tutte le regole, riporta una utile sezione, l'ultima, con risposte a domande dei contribuenti.
In particolare, la sezione 6 replica a 18 quesiti e tra questi ve ne sono alcuni con chiarimenti sulle cause di esclusione dalla misura agevolativa per i soggetti ISA.
Prima di evidenziarne alcune, si sintetizza quanto specificato anche durante il convegno Telefisco 2024 tenutosi oggi 19 settembre a proposito dei vantaggi di adesione al CPB per gli ISA:
- viene stabilito che al contribuente spettano i vantaggi previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del Dl 50/2017, previsti per i soggetti Isa (compresi quelli Iva),
- risulta irrilevante il maggiore reddito dichiarato rispetto a quello oggetto di concordato (e il maggior valore della produzione netta rispetto a quello concordato),
- risultano inibiti gli accertamenti di cui all’articolo 39 del Dpr 600/1973,
- viene prevista una tassazione sostitutiva sul maggior reddito concordato rispetto a quello del 2023.
Concordato preventivo biennale: cause di esclusione ISA
Relativamente ai soggetti ISA la Circolare n 18/2024 ha innanzitutto evidenziato che, tenuto conto che: “l’Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni” (art 7 decreto CPB) nel caso in cui il contribuente le eserciti entrambe l’Agenzia formulerà due distinte proposte per le due diverse tipologie reddituali a cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente che individualmente.
Successivamente, si replica ad un quesito con cui un contribuente ISA domandava se dopo l’accettazione della proposta, qualora si verificasse una causa di esclusione dagli indici sinteci di affidabilità, lo stesso venga escluso dal CPB.
Le Entrate hanno evidenziato che le fattispecie che determinano la cessazione o la decadenza dal CPB sono specificatamente individuate dal decreto CPB.
A tal proposito viene osservato che, tra esse non vi è l’eventuale insorgenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA durante i periodi d’imposta per i quali il contribuente ha aderito alla proposta di CPB.
Pertanto, si ritiene che, laddove ricorra una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA nelle annualità per le quali il contribuente abbia aderito al CPB, detto regime continuerebbe ad avere efficacia.
Concordato preventivo biennale: ISA e multiattività
Un contribuente esercita due attività non rientranti nel medesimo ISA.
Per l’attività non prevalente dichiara ricavi superiori al 30 per cento rispetto all’ammontare totale dei ricavi dichiarati. Ricorrendo tale condizione il contribuente è escluso dall’applicazione degli ISA anche se è tenuto alla presentazione del modello ISA riferito all’attività principale.
Si domandava se in questo caso il contribuente possa aderire alla proposta CPB prevista per i soggetti ISA per il biennio 2024/2025.
La Circolare, evidenzia che l’articolo 2 del decreto ministeriale CPB ISA prevede che sia formulata una proposta di CPB per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.
Restano pertanto esclusi dal CPB coloro che non hanno applicato gli ISA per tale periodo di imposta pur avendo presentato il relativo modello.
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Pagamento imposte PIVA: ultima chiamata per il 30 agosto
Il Decreto Correttivo pubblicato in GU n 1182 del 5 agosto contiene tra le altre novità, la conferma dello slittamento ad agosto del termine per pagare l'Irpef per le PIVA. Vediamo il caledario come confermato dal decreto e riepiloghiamo le novità.
Pagamenti imposte PIVA: ultima chiamata per il 30 agosto
Le scadenze del pagamento dell'irpef per i soggetti che presentano il Modello Redditi 2024, oltre alla scadenza ordinaria che prevede che i versamenti debbano avvenire:
- entro il 30 giugno, ovvero 1 luglio perché il 30 è stato di domenica,
- oppure entro il 31 luglio con una maggiorazione dello 0,40%,
vi sono nuovi termini per i soggetti ISA previsti dalla riforma fiscale e confermati dal Correttivo in vigore dal 6 agosto.
L'art 37 del Dlgs n 13/2024 di attuazione delle Riforma Fiscale ha previsto il differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato.
In particolare, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.
Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Il decreto correttivo delle scadenze e del CPB concordato preventivo biennale ha previsto che i soggetti ISA potranno pagare anche entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.
Il dubbio che si era posto era relativo al fatto che, tali soggetti avendo già avuto una proroga al 31 luglio senza maggiorazione, potessero godere della proroga di ulteriori 30 giorni con maggiorazione, facendo slittare quindi i pagamenti al 30 agosto.
La conferma è arrivata dall'art 4 del dl Correttivo che prevede: "all'articolo 37, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il 2024 e' possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.».
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ISA 2024: chiarimenti ADE del 25 giugno
Con la Circolare n 15/2024 le Entrate pubblicano istruzioni operative per gli ISA 2024.
In particolare, ricordati tutti gli ultimi interventi normativi le Entrate analizzano i nuovi benefici premiali riconosciuti ai contribuenti più affidabili.
Viene evidenziato anche che per garantire allo strumento la capacità di cogliere adeguatamente le caratteristiche dei diversi comparti economici di interesse, gli Isa sono oggetto di una costante attività di aggiornamento.
Il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato la revisione biennale di 88 indici e l’aggiornamento di tutti i 175 Isa in vigore, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2023.
ISA 2024: chiarimenti ADE del 25 giugno
Il documento di prassi, tra l'altro, analizza le misure contenute nel “Decreto Adempimenti” ossia il Dlgs n. 1/2024 recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” di modifica della disciplina degli Isa.
In particolare, con l’articolo 5 è stata adeguata l’applicazione degli Isa ai rilevanti cambiamenti della classificazione delle attività economiche, operativi dal prossimo anno, come la nuova classificazione Ateco che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.
Ad esempio, viene evidenziata la modifica della divisione 47 dedicata al commercio al dettaglio e l’introduzione di nuovi codici attività relativi all’intermediazione nei servizi e nel commercio al dettaglio.
Tali interventi richiederanno, per il periodo d’imposta 2024, una revisione anticipata dei 15 Isa già approvati per il 2023 che trovano applicazione per i codici attività interessati da tali modifiche.
L’articolo 6 dello stesso decreto Adempimenti ha previsto la riduzione degli oneri compilativi dei modelli degli Isa al fine di potenziare sempre più le informazioni che l’Agenzia mette a disposizione del contribuente, sotto forma anche di dati precompilati.
Altra novità segnalata dalla circolare è la fissazione di un termine stabilito per legge per la pubblicazione del software ai fini dell’applicazione degli Isa (articolo 7 del decreto Adempimenti), che a regime sarà reso disponibile entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello di applicazione degli Isa.
Per il periodo d’imposta 2024 la pubblicazione dovrà avvenire entro il 15 aprile 2025 (articolo 38, comma 3, del Dlgs n. 13/2024).
La circolare ha evidenziato aspetti del regime premiale, considerato che l’articolo 14 del decreto Adempimenti è intervenuto, in particolare, sui vantaggi connessi all’esonero dal visto di conformità.
E' stato previsto l’incremento:
- da 50mila a 70mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito Iva. Gli stessi soggetti sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 70mila euro annui;
- da 20mila a 50mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti delle imposte dirette e Irap.
Si rimanda alla Circolare in oggetto per tutti gli altri approfondimenti.
Allegati: -
Concordato preventivo biennale, pubblicato il software: funzionamento e rischi
Con il Decreto ministeriale del MEF del 14 giugno 2024, e la successiva pubblicazione del software Il mio ISA 2024 CPB, nella versione aggiornata per il calcolo e l’adesione al Concordato preventivo biennale, questo nuovo strumento diventa operativo a tutti gli effetti, se pure in attesa di un prossimo correttivo dell’ultimo minuto.
Per un approfondimento sul Decreto ministeriale del MEF è possibile leggere l’articolo “Concordato preventivo biennale al via: il primo anno ci si adegua con sconto”.
La logica del software
Analizzando la logica di funzionamento del software emerge che, come è ovvio, la base per la predisposizione della proposta di Concordato preventivo biennale è costituita dalle risultanze del modello ISA del contribuente.
A queste risultanze sono poi applicate delle rivalutazioni di diversa tipologia: alcune di tipo individuale, orientate a massimizzare il profilo di affidabilità fiscale del contribuente, e legate alla sua storia reddituale, oppure altre correlate al settore di appartenenza e alle prospettive di crescita dell’economia.
Ciò che, però, più di tutti influenza la proposta di Concordato sembrano essere le risultanze del modello ISA, l’andamento storico del reddito e la rivalutazione prevista per raggiungere un elevato profilo di affidabilità fiscale.
In ogni caso, come è abbastanza semplice immaginare, l’accettazione della proposta non è indolore per nessun contribuente, neanche per quelli più virtuosi (in base alle risultanze degli ISA), in quanto un sistema così pensato presuppone in ogni caso un incremento del reddito.
Ovviamente, minore sarà predisposizione il punteggio ISA di partenza, maggiore sarà la differenza tra reddito dichiarato e reddito previsto dalla proposta di Concordato.
Va infine segnalato che il software prevede anche dei livelli minimi di reddito legati al settore economico del contribuente, elaborati presumibilmente in base alle risultanze degli ISA a livello aggregato, e che costituiscono un livello reddituale minimo che in ogni caso si richiede al contribuente.
In definitiva questo Concordato preventivo biennale altro non è che un adeguamento ISA anticipato; la differenza principale sta nel fatto che con il CPB si prevede il raggiungimento della piena affidabilità al termine del biennio.
I rischi della mancata accettazione della proposta
Una volta elaborato il modello ISA e visionata la proposta di Concordato preventivo biennale, il contribuente si trova davanti al difficile scelta tra accettare la proposta del fisco oppure non farlo.
Ovviamente la decisione sarà basata su valutazioni assolutamente personali, non ultime le realistiche prospettive di crescita della propria attività economica perché il meccanismo di funzionamento del Concordato prevede in ogni caso l’incremento dei ricavi.
A riguardo va ricordato che il recente decreto di riforma delle sanzioni tributarie ha introdotto un regime più gravoso per i contribuenti che decidono di non accettare la proposta concordataria, che consiste nella più facile applicazione di sanzioni accessorie (in conseguenza del dimezzamento della soglia reddituale richiesta per queste sanzioni, che, per coloro che non accettano il concordato, si riduce a 25 mila euro dai 50 mila euro previsti a regime).
Tuttavia, per rispondere alla volontà dell’esecutivo di non assumere un atteggiamento coercitivo nei confronti dei contribuenti, la cui accettazione della proposta di Concordato preventivo biennale si vuole che sia effettivamente volontaria, tale previsione di inasprimento sembra che sarà eliminata a breve con il correttivo di prossima pubblicazione.
Per maggiori informazioni sulle prossime modifiche normative è disponibile l’approfondimento “Altre modifiche al Concordato preventivo biennale”.
Assodato questo, va segnalato però che il comma 8 dell’articolo 6 del Decreto Ministeriale del 14 giugno scorso precisa che “la mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati, con particolare riferimento alla valutazione del loro livello di affidabilità fiscale che […] resta predisposizione subordinata a specifiche attività di analisi del rischio”.
Dal ciò si deduce che la mancata accettazione della proposta non dovrebbe produrre particolari effetti per i contribuenti in termini di rischio di subire un accertamento fiscale, il quale dipenderà, come negli anni passati, dalle risultanze del modello ISA presentato e dalle specifica situazione del contribuente.
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ISA 2024: 88 gli indici revisionati dal MEF
Pubbicato in GU n 88 del 15 aprile il Decreto MEF del 18 marzo con la revisione di 88 ISA da utilizzare per il periodo di imposta 2023 dichiarazione dei redditi 2024.
Ricordiamo che con Provvedimento dell'Agenzia del 28.02.2024 n. 68629, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), da utilizzare per il periodo di imposta 2023.
ISA 2024: 88 gli indici revisionati dal MEF
Con il Decreto MEF del 18 marzo è stato approvato l’aggiornamento di 88 indici sintetici di affidabilità fiscale che rappresentano le evoluzioni di altrettanti indici già approvati con decreto del 21 marzo 2022.
Tali indici, la cui revisione è stata effettuata sulla base del programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023 approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023 sono:
- 2 indici afferenti le attività dell’agricoltura,
- 31 le attività del commercio,
- 18 indici le attività professionali,
- 24 per l’area dei servizi
- 15 relativi al comparto delle manifatture.
Viene specificato che i contribuenti interessati dall’applicazione degli Isa revisionati dovranno utilizzarli già dalla prossima dichiarazione dei redditi 2024 per ricevere il giudizio di affidabilità fiscale correlato ai benefici premiali (ai sensi del comma 11 dell'art 8 bis del DL n 50/2017)
Viene precisato anche chela revisione è stata effettuata attingendo a diverse fonti informative per un d’imposta dal 2014 al 2021.
Pertanto è possibile valutare anche gli effetti della crisi economica e dei mercati conseguente ai mutamenti del quadro economico nazionale e internazionale.
Tuttavia, gli Isa approvati e i restanti 87 già in vigore, dovranno essere integrati con le misure straordinarie in corso di elaborazione per tener conto delle tensioni geopolitiche, dell’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime e dell’andamento dei tassi di interesse.
Nel prossimo decreto di modifica in applicazione per il periodo di imposta 2023, previsto entro la fine di aprile, in base a quanto prevede l’articolo articolo 9 bis, comma 2, del Dl n. 50/2017, dovranno essere definite le suddette misure.
Nel decreto pubblicato, sono state confermate anche per il 2023 le cause di esclusione dalla applicazione degli Isa già presenti sin dal primo periodo d’imposta di applicazione.
Infatti, oltre ai casi individuati al comma 6 dell’articolo 9-bis, del Dl n. 50/2017, (inizio e cessazione attività, periodo di non normale svolgimento dell’attività), gli indici appena approvati non sono applicabili nei confronti:
- dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro,
- dei contribuenti che si avvalgono dei regimi forfetari,
- dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività prevalenti, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati,
- delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi,
- dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del decreto Iva.