• Studi di Settore

    ISA periodo d’imposta 2023: pubblicata la Circolare annuale dell’Agenzia

    L'Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della Circolare del 25 giugno 2024 n. 15 ha fornito chiarimenti in merito alle novità in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (“ISA”) per il periodo d’imposta 2023.

    Il documento si apre con una breve rassegna delle norme intervenute nell’ultimo anno che, direttamente o indirettamente, hanno prodotto effetti nella disciplina degli ISA anche a seguito della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale).

    Come di consueto, inoltre, la circolare annuale sugli ISA, rappresenta anche una occasione per fornire una rassegna sistematica dei diversi atti e documenti normativi di attuazione disciplinati nei mesi passati (decreti ministeriali, provvedimenti ecc.) oltre che per fornire riscontro a eventuali quesiti di interesse generale pervenuti durante l’anno.

    Vengono, quindi, illustrate le principali novità correlate alla metodologia di elaborazione ed aggiornamento degli ISA.

    Ogni anno, infatti, gli ISA sono oggetto di una significativa attività di aggiornamento finalizzata a garantire la capacità dello strumento di cogliere adeguatamente le peculiarità dei diversi comparti economici cui gli stessi si riferiscono.

    In particolare, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato la revisione biennale di 88 indici, nonché l’aggiornamento di tutti i 175 ISA in vigore, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2023, anche tenendo conto degli effetti di natura straordinaria sul mercato economico finanziario in conseguenza delle tensioni geopolitiche, verificatesi nel predetto periodo d’imposta.

    Infine, non essendo intervenute particolari novità che riguardano gli adempimenti rivolti ai contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA, nella seconda parte del documento ci si limita a una rapida rassegna delle principali attività che contribuenti e operatori professionali che prestano loro assistenza devono effettuare per l’applicazione degli stessi.

    Ulteriori precisazioni sull'applicazione ISA all'attività di agriturismo

    A seguito di richieste di chiarimento pervenute all'Agenzia in relazione a diversi aspetti correlati all’applicazione degli ISA, con la presente circolare vengono fornite alcune precisazioni.

    In particolare, è stato chiesto se l’inizio nel corso del periodo d’imposta dell’attività di agriturismo può costituire causa di esclusione dall’applicazione degli ISA.

    Al riguardo, infatti, è stato fatto notare che:

    • ai fini dell’esclusione dall’applicazione degli ISA, l’indirizzo consolidato di prassi è quello di identificare l’inizio attività con il momento dell’apertura della partita IVA;
    • l’inizio dell’attività agrituristica è sempre successiva all’inizio dell’attività agricola, in quanto lo svolgimento dell’attività agrituristica è subordinato allo svolgimento in via principale di un’attività agricola e non richiede, pertanto, l’apertura di un’autonoma partita IVA, conseguentemente, l’inizio dell’attività agrituristica e il momento dell’apertura della partita IVA non possono essere contestuali, di talché il contribuente che avvia l’attività agrituristica non potrà incorrere nella causa di esclusione dell’inizio attività perché, in virtù del principio della coincidenza di essa con l’apertura della partita IVA, quest’ultima sarà sempre riconducibile al momento in cui è stata aperta, in epoca precedente, la posizione per lo svolgimento dell’attività agricola.

    Al fine di fornire i necessari chiarimenti sul tema, fermo restando che lo svolgimento dell’attività agrituristica è subordinato allo svolgimento in via principale di un’attività agricola, l'Agenzia delle Entrate distingue due ipotesi legate alla classificazione reddituale dell’attività agricola svolta dal contribuente in concomitanza con quella di agriturismo.

    IPOTESI 1 (attività agricola che determina reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del TUIR) 
    Nell’ipotesi in cui l’attività agricola determina reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del TUIR si ritiene che l’attività di agriturismo, nell’anno in cui quest’ultima inizia, è esclusa dall’applicazione degli ISA perché tale anno configura quello di inizio dell’attività (agriturismo) che produce reddito d’impresa. L’avvio dell’attività agrituristica rappresenterebbe, in questa fattispecie, infatti, il primo periodo d’imposta di esercizio di una attività produttiva di un reddito di impresa che si andrebbe ad aggiungere ad una preesistente attività produttiva di un reddito agrario.

    IPOTESI 2 (attività agricola che determina reddito d’impresa) 
    Nell’ipotesi in cui l’attività agricola determina reddito d’impresa, ricordando che gli ISA sono applicati all’attività prevalente, è possibile individuare le seguenti ipotesi:

    • nel caso in cui il reddito, seppur d’impresa, è determinato catastalmente, gli ISA non si applicano, come di consueto, né all’attività agricola né a quella di agriturismo (causa di esclusione per reddito determinato forfetariamente);
    • nel caso in cui il reddito è determinato analiticamente, il soggetto è eventualmente tenuto all’applicazione degli ISA all’attività agricola, in quanto attività prevalente. In questo caso, pertanto, andandosi ad aggiungere una attività complementare a quella prevalente già esercitata, non ricorrerebbe l’ipotesi della causa di esclusione dell’inizio attività.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA 2024: chiarimenti ADE del 25 giugno

    Con la Circolare n 15/2024 le Entrate pubblicano istruzioni operative per gli ISA 2024.

    In particolare, ricordati tutti gli ultimi interventi normativi le Entrate analizzano i nuovi benefici premiali riconosciuti ai contribuenti più affidabili.

    Viene evidenziato anche che per garantire allo strumento la capacità di cogliere adeguatamente le caratteristiche dei diversi comparti economici di interesse, gli Isa sono oggetto di una costante attività di aggiornamento. 

    Il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato la revisione biennale di 88 indici e l’aggiornamento di tutti i 175 Isa in vigore, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2023.

    ISA 2024: chiarimenti ADE del 25 giugno

    Il documento di prassi, tra l'altro, analizza le misure contenute nel “Decreto Adempimenti” ossia il Dlgs n. 1/2024 recante Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” di modifica della disciplina degli Isa.

    In particolare, con l’articolo 5 è stata adeguata l’applicazione degli Isa ai rilevanti cambiamenti della classificazione delle attività economiche, operativi dal prossimo anno, come la nuova classificazione Ateco che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025. 

    Ad esempio, viene evidenziata la modifica della divisione 47 dedicata al commercio al dettaglio e l’introduzione di nuovi codici attività relativi all’intermediazione nei servizi e nel commercio al dettaglio.

    Tali interventi richiederanno, per il periodo d’imposta 2024, una revisione anticipata dei 15 Isa già approvati per il 2023 che trovano applicazione per i codici attività interessati da tali modifiche.

    L’articolo 6 dello stesso decreto Adempimenti ha previsto la riduzione degli oneri compilativi dei modelli degli Isa al fine di potenziare sempre più le informazioni che l’Agenzia mette a disposizione del contribuente, sotto forma anche di dati precompilati.

    Altra novità segnalata dalla circolare è la fissazione di un termine stabilito per legge per la pubblicazione del software ai fini dell’applicazione degli Isa (articolo 7 del decreto Adempimenti), che a regime sarà reso disponibile entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello di applicazione degli Isa. 

    Per il periodo d’imposta 2024 la pubblicazione dovrà avvenire entro il 15 aprile 2025 (articolo 38, comma 3, del Dlgs n. 13/2024).

    La circolare ha evidenziato aspetti del regime premiale, considerato che l’articolo 14 del decreto Adempimenti è intervenuto, in particolare, sui vantaggi connessi all’esonero dal visto di conformità. 

    E' stato previsto l’incremento:

    • da 50mila a 70mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito Iva. Gli stessi soggetti sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 70mila euro annui;
    • da 20mila a 50mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti delle imposte dirette e Irap.

    Si rimanda alla Circolare in oggetto per tutti gli altri approfondimenti.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA 2024: 88 gli indici revisionati dal MEF

    Pubbicato in GU n 88 del 15 aprile il Decreto MEF del 18 marzo con la revisione di 88 ISA da utilizzare per il periodo di imposta 2023 dichiarazione dei redditi 2024.

    Ricordiamo che con Provvedimento dell'Agenzia del 28.02.2024 n. 68629, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), da utilizzare per il periodo di imposta 2023

    ISA 2024: 88 gli indici revisionati dal MEF

    Con il Decreto MEF del 18 marzo è stato approvato l’aggiornamento di 88 indici sintetici di affidabilità fiscale che rappresentano le evoluzioni di altrettanti indici già approvati con decreto del 21 marzo 2022.

    Tali indici, la cui revisione è stata effettuata sulla base del programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023 approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023 sono:

    • 2 indici afferenti le attività dell’agricoltura, 
    • 31 le attività del commercio,
    • 18 indici le attività professionali, 
    • 24 per l’area dei servizi
    • 15 relativi al comparto delle manifatture.

    Viene specificato che i contribuenti interessati dall’applicazione degli Isa revisionati dovranno utilizzarli già dalla prossima dichiarazione dei redditi 2024 per ricevere il giudizio di affidabilità fiscale correlato ai benefici premiali (ai sensi del comma 11 dell'art 8 bis del DL n 50/2017)

    Viene precisato anche chela revisione è stata effettuata attingendo a diverse fonti informative per un d’imposta dal 2014 al 2021.

    Pertanto è possibile valutare anche gli effetti della crisi economica e dei mercati conseguente ai mutamenti del quadro economico nazionale e internazionale.

    Tuttavia, gli Isa approvati e i restanti 87 già in vigore, dovranno essere integrati con le misure straordinarie in corso di elaborazione per tener conto delle tensioni geopolitiche, dell’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime e dell’andamento dei tassi di interesse.

    Nel prossimo decreto di modifica in applicazione per il periodo di imposta 2023, previsto entro la fine di aprile, in base a quanto prevede l’articolo articolo 9 bis, comma 2, del Dl n. 50/2017, dovranno essere definite le suddette misure.

    Nel decreto pubblicato, sono state confermate anche per il 2023 le cause di esclusione dalla applicazione degli Isa già presenti sin dal primo periodo d’imposta di applicazione.

    Infatti, oltre ai casi individuati al comma 6 dell’articolo 9-bis, del Dl n. 50/2017, (inizio e cessazione attività, periodo di non normale svolgimento dell’attività), gli indici appena approvati non sono applicabili nei confronti:

    • dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro,
    • dei contribuenti che si avvalgono dei regimi forfetari,
    • dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività prevalenti, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati,
    • delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi,
    • dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del decreto Iva.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    Concordato preventivo e ISA 2024: come si acquisiscono i dati

    Con Provvedimento n 192000 del 12 aprile le Entrate individuano le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e approvazione delle relative specifiche tecniche.

    In allegato al provvedimento anche tutti gli allegati

    Concordato preventivo e ISA 2024: acquisizione dati

    In particolare, con il Provvedimento  n 192000/2024, tra l'altro si dispone che, laddove gli incaricati della trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale del contribuente, ai fini dell’acquisizione massiva dei dati, devono inviare, tramite Entratel, all’Agenzia, l’elenco dei “clienti” per i quali richiedono gli stessi dati.

    Qualora non vi sia la delega al cassetto fiscale, è necessario seguire un altro procedimento, ossia, i non delegati devono acquisire le deleghe insieme alla copia di un documento di identità valido del delegante, in formato cartaceo o elettronico. In quest’ultimo caso, la delega deve essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche previste dal codice dell’amministrazione digitale (articolo 71, Dlgs n. 82/2005).

    Nel file inviato, oltre al codice fiscale del richiedente, per ciascun delegante occorre:

    • il codice fiscale del contribuente,
    • il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante,
    • il numero e data della delega,
    • la tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega,
    • gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione Iva 2023 – anno d’imposta 2022 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 2023 – periodo d’imposta 2022, presentata da ciascun soggetto delegante.

    Con il provvedimento in oggetto sono individuate anche le specifiche tecniche con cui predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per cui gli incaricati della trasmissione telematica richiedono i dati, per ulteriori dettagli delle regole fissate dall'ADE Si rimanda alla consultazione del Provvedimento e degli allegati.

  • Studi di Settore

    Isa 2023 e Concordato preventivo biennale: le regole per acquisire ulteriori dati

    Con Provvedimento del 12 aprile 2024 n. 192000, l'Agenzia delle Entrate ha defintio le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025, nonchè le modalità di richiesta e acquisizione massiva degli stessi da parte dei soggetti incaricati della trasmissione telematica.

    Si ricorda che ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 per i contribuenti tenuti all’applicazione degli indici stessi, sono necessari ulteriori dati, che l’Agenzia delle entrate deve rendere disponibili ai contribuenti, le cui modalità sono state definite dal presente provvedimento.
    Tali ulteriori dati sono direttamente utilizzati dai contribuenti interessati per l’applicazione degli indici e per l’elaborazione della proposta di concordato oppure, laddove ritenuti non corretti e ove consentito, possono essere dagli stessi modificati.

    Laddove i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale del contribuente, è previsto l’invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati.
    Infine, sono individuate anche le specifiche tecniche con cui predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica richiedono i dati, nonchè, la modalità di accesso l’accesso puntuale ai dati da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati.

    Richiesta puntuale

    Riguardo alle modalità di accesso puntuale ai dati, da parte dei contribuneti e degli intermediari delegati:

    • il contribuente accede al proprio cassetto fiscale al fine di effettuare il prelievo del file contenente i dati di cui al punto 1 del presente provvedimento, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
      • Carta d’Identità Elettronica (CIE), identità SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale;
      • credenziali Fisconline/Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate nei casi normativamente previsti.
    • I soggetti incaricati della trasmissione telematica accedono al servizio Cassetto Fiscale Delegato del soggetto dal quale hanno acquisito la relativa delega, al fine di
      effettuare il prelievo del file contenente i dati.

    Richiesta massiva

    Relativamente alle modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari, l'Agenzia ricorda che la data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste sarà indicata dall’Amministrazione sul proprio sito, successivamente, l’intermediario potrà inviare i file e, dopo 5 giorni, visualizzare l’elenco dei soggetti per i quali ha richiesto i dati consultando il proprio cassetto fiscale.

    I file contenenti i dati richiesti, sono resi disponibili nell’area riservata del sito internet per 20 giorni lavorativi.

    In allegato al provvedimento (Scarica qui tutti gli allegati):

    • Allegato 1.1 – Specifiche tecniche deleghe massive Isa 2024 – pdf
    • Allegato 1.2 – Specifiche tecniche deleghe massive Isa (tracciati record 2024) – xlsx
    • Allegato 2.1 – Specifiche tecniche Isa precalcolato 2024 – pdf
    • Allegato 2. 1 – Specifiche tecniche Isa precalcolato 2024 (schema xsd) – zip
    • Allegato 2.2 – Guida file precalcolato Isa 2024 – pdf
    • Allegato 3 – Elementi di riscontro relativi alle dichiarazioni dei soggetti deleganti – pdf

  • Studi di Settore

    ISA 2024: regole ADE per dati rilevanti e revisioni

    Viene pubblicato il Provvedimento ADE n 21545 del 29 gennaio con le regole ISA 2024.

    Dati utili ai fini ISA 2024

    In dettaglio, ai sensi del comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2024, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2023, quelli per la revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2022 approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 24 febbraio 2023, oltre quelli indicati nell’allegato 1 al presente provvedimento. 

    In conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a partire dal periodo di imposta 2024, a seguito della relativa approvazione con decreto ministeriale, può essere ridotto il numero dei dati di cui al precedente punto 1.1.

    Revisione ISA 2024

    Nell’allegato 2 sono individuate le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

    Considerato quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.

    Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi alle attività economiche elencate nell’allegato 2, sono applicati a partire dal periodo d’imposta 2024, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

    ISA 2024: riepilogo delle regole

    Sinteticamente si ricorda che ogni anno, con provvedimento delle entrate vengono individuati:

    • i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d’imposta,
    • le attività economiche per le quali effettuare la revisione degli stessi Indici. 

    Ricordiamo che l’individuazione annuale di tali informazioni è prevista dall’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017 al fine di permettere ai contribuenti di conoscere in anticipo quali dati saranno utili ai fini dell’applicazione degli Isa per l’anno in corso, in maniera tale da poter avere a disposizione tutti gli elementi necessari per predisporre i relativi modelli dichiarativi.
    In particolare, il comma 4 del richiamato articolo 9-bis, stabilisce che i contribuenti, a cui si applicano gli Isa, devono dichiarare i dati utili all’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla documentazione tecnica e metodologica approvata con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, a prescindere dal regime di determinazione del reddito utilizzato, e che questi dati devono essere individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli indici.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    Isa periodo d’imposta 2024: individuati dati economici, contabili e strutturali

    Con la pubblicazione del Provvedimento n. 21545 del 19.01.2024, l'Agenzia delle Entrate ha individuato, come ogni anno, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d’imposta 2024 e, contestualmente, le attività economiche per le quali effettuare la revisione degli stessi Indici.

    L'individuazione annuale è prevista dall’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017 allo scopo di consentire ai contribuenti di conoscere in anticipo quali dati saranno utili ai fini dell’applicazione degli Isa per l’anno in corso.

    Pertanto, per il periodo d’imposta 2024, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli Isa da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2023, quelli individuati, ai fini della revisione, all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa utilizzati per il periodo d’imposta 2022 approvati a febbraio 2023, oltre quelli indicati nell’Allegato 1 contenente gli ulteriori dati per l’applicazione degli Isa al periodo d’imposta 2024.

    Questi ulteriori dati, che saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli Isa e che, se significativi, saranno richiesti per la relativa applicazione a partire dal periodo di imposta 2024, riguardano informazioni sulla condizione di pensionato del contribuente, sulla forma societaria cooperativa, sui consumi energetici e sull’età dei lavoratori dipendenti.

    Il provvedimento individua inoltre nell'Allegato 2 le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, a partire dal periodo d’imposta 2024.

    Allegati: