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    ISA: modifiche agli indici validi per l’anno d’imposta 2023

    Pubblicato in GU n 211 del 10 settembre il decreto 29 aprile del MEF con approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

    I correttivi sono applicabili al solo periodo di imposta 2023 e di conseguenza verrà anche aggiornato il software ADE "Il tuo ISA 2024".

    ISA: modifiche agi indici validi per l’anno d’imposta 2023

    Con il decreto in oggetto, sono  approvate,  in  base  all'art.  9-bis,   comma   2,   del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le modifiche agli indici sintetici di affidabilita' fiscale approvati con i decreti del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 8 febbraio 2023 e 18 marzo 2024.
    Le risultanze dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, integrati con le modifiche approvate con il presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilità rilevano ai fini dell'accesso al  regime premiale  (di cui al comma 11 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,  n. 50) e delle attivita' di analisi del rischio di evasione fiscale (di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis)

    Il decreto dispone diversi interventi correttivi che riguardano il solo periodo d’imposta 2023.

    In particoalre, si prevede che:

    • (art 2) la metodologia statistico-economica utilizzata per la  revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici  di affidabilita' fiscale, ed i relativi interventi correttivi  in relazione  al  solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico  associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell'energia, degli alimentari e all'andamento dei tassi di interesse, sono individuati  sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 4;
    • (art 3) gli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta  per area   territoriale, necessari per  tener conto, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale  al periodo d'imposta in corso al 31  dicembre  2023, di situazioni di differente vantaggio competitivo, ovvero,  di  differente  svantaggio competitivo,  in relazione alla collocazione  territoriale,   sono individuati sulla base della  nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1. Tali indici sono individuati anche sulla base della  metodologia statistico-economica  utilizzata  per  la  revisione   congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, di cui al precedente punto;
    • (art 4) le misure di ciclo settoriale, necessarie per  tener  conto,  ai fini  dell'applicazione  degli  indici  sintetici  di   affidabilita' fiscale al periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre  2023,  degli effetti dell'andamento congiunturale, sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 2. Tali misure sono individuate anche sulla base della  metodologia statistico-economica  utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, di cui al precedente art. 2;
    • le note tecniche e metodologiche degli indici sintetici di affidabilità iscale approvati con i  decreti  del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 8 febbraio 2023 e 18  marzo  2024  sono integrate, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del  31 dicembre 2023, secondo quanto riportato nell'allegato 3. 

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    ISA periodo d’imposta 2023: approvate le modifiche

    Approvate le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2023, pubblicato in GU del 10.09.2024 n. 212 il Decreto del MEF del 29 aprile 2024 (scarica il testo e Allegati).

    Di seguito le principali disposizioni contenute nel decreto.

    Modifiche agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA)

    Il decreto approva delle modifiche agli ISA per il periodo d'imposta 2023. Queste modifiche sono finalizzate a migliorare il sistema di valutazione fiscale, tenendo conto di ulteriori componenti positivi di reddito che i contribuenti possono dichiarare per migliorare il loro profilo di affidabilità fiscale. Tale dichiarazione permette di accedere al regime premiale, che include agevolazioni in materia di controlli fiscali e sanzioni.

    Revisione Congiunturale Straordinaria

    Una delle principali novità del decreto è la revisione congiunturale straordinaria degli ISA, applicabile solo per il periodo d'imposta 2023. Questa revisione è stata necessaria a causa dell’instabilità economica derivante da fattori geopolitici, l'aumento dei prezzi dell'energia e dei beni alimentari, e i tassi d’interesse in rialzo. La metodologia statistica utilizzata per la revisione tiene conto di queste variabili per assicurare una corretta valutazione dell’affidabilità fiscale.

    Indici di Concentrazione Territoriale

    Il decreto prevede l’applicazione di indici di concentrazione della domanda e dell’offerta su base territoriale. Questi indici tengono conto delle differenze competitive o svantaggi territoriali che possono influire sulla capacità delle imprese di generare reddito in diverse aree geografiche.

    Misure di Ciclo Settoriale

    Per affrontare l’impatto delle fluttuazioni congiunturali sui diversi settori economici, il decreto introduce delle misure di ciclo settoriale. Queste misure sono necessarie per riflettere meglio l’andamento economico nei vari settori durante il periodo d’imposta.

    Aggiornamento delle Analisi Territoriali

    Un aggiornamento delle analisi territoriali è stato effettuato per includere le variazioni geografiche derivanti dalla creazione di nuovi comuni e dalla ridenominazione di alcuni esistenti. In particolare, le modifiche riguardano l’indice sintetico DM05U per i Factory Outlet Center e DG44U per le strutture ricettive.

    Programma Informatico di Supporto

    È stato previsto un aggiornamento del programma informatico dell’Agenzia delle Entrate, che sarà utilizzato per applicare le modifiche approvate dal decreto agli indici ISA.

    con il quale sono approvate le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2023, finalizzate a migliorare il sistema di valutazione fiscale, tenendo conto di ulteriori componenti positivi di reddito che i contribuenti possono dichiarare per migliorare il loro profilo di affidabilità fiscale. 

    Tale dichiarazione permette di accedere al regime premiale, che include agevolazioni in materia di controlli fiscali e sanzioni.

    Allegati:
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    Anomalie ISA 2020-2022: comunicazioni nel cassetto fiscale

    Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 281202 del 1 luglio con Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti alla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    In dettaglio, con il provvedimento sono individuate le anomalie nei dati degli ISA, afferenti il triennio di imposta 2020-2022, che sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio Cassetto fiscale.

    Quindi, si evidenzia che ai titolari di PIVA non arriva alcune comunicazione via pec o mail, di seguito anche le istruzioni su come scaricarle dal sito ADE.

    Anomalie ISA 2020-2022: pubblicate le regole ADE

    Ricordiamo che si tratta della comunicazione che consente ogni anno ai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità di rimediare agli errori o omissioni eventualmente commessi avvalendosi del ravvedimento operoso, o di fornire chiarimenti e spiegazioni sull’anomalia rilevata dall’amministrazione fiscale.

    L’Agenzia, in sintesi, rende disponibili:

    • le comunicazioni su possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati dai contribuenti ai fini degli Isa, in allegato a “REDDITI”, rilevate dall’analisi degli stessi dati o da altre fonti informative di cui dispone
    • le risposte eventualmente inviate dal contribuente, anche tramite l’intermediario di fiducia, relative a tali comunicazioni

    Le anomalie nei dati degli Isa sono messe a disposizione dei contribuenti interessati mediante apposita pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale”.

    Inoltre, i dati sono trasmessi all’intermediario tramite Entratel, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e l’intermediario l’ha accettata nella stessa dichiarazione.

    Un avviso personalizzato nella sezione degli studi di settore/Isa del Cassetto fiscale del contribuente, unitamente a una mail o una Pec in caso di attivazione delle notifiche, lo avverte che è stata pubblicata la comunicazione di anomalia.

    Il contribuente verificate le anomalie potrà regolarizzare gli errori eventualmente commessi avvalendosi del ravvedimento operoso e beneficiare così delle sanzioni ridotte (articolo 13, Dlgs n 472/1997) oppure potrà rispondere o fornire le sue valutazioni, direttamente o tramite intermediario.

    Anomalie ISA: come scaricare la lettera ADE dal cassetto fiscale

    Per scaricare dal sito delle entrate le lettere con la richiesta di chiarimento sulle anomalie riscontrate per gli ISA 2020-2022, occorre seguire poche semplici regole:

    • i contribuenti non titolari di utenza Entratel devono accedere al cassetto fiscale e poi cliccare su Consultazioni,
    • effettuato l'accesso all’area riservata, si dovrà cliccare su ISA/Studi di Settore suddivisa in:
      • Precalcolate ISA;
      • Anomalie telematiche;
      • Comunicazioni di anomalia;
      • Modelli ISA/Studi di Settore trasmessi,
    • accedendo su Comunicazioni di anomalia, l’utente potrà visualizzare le annualità disponibili.

    Attenzione al fatto che le lettere di compliance sono indirizzate ai titolari di partita IVA in caso di anomalie relative agli ISA e sono già presenti nel cassetto fiscale di intermediari e contribuenti.

     

    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA periodo d’imposta 2023: pubblicata la Circolare annuale dell’Agenzia

    L'Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della Circolare del 25 giugno 2024 n. 15 ha fornito chiarimenti in merito alle novità in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (“ISA”) per il periodo d’imposta 2023.

    Il documento si apre con una breve rassegna delle norme intervenute nell’ultimo anno che, direttamente o indirettamente, hanno prodotto effetti nella disciplina degli ISA anche a seguito della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale).

    Come di consueto, inoltre, la circolare annuale sugli ISA, rappresenta anche una occasione per fornire una rassegna sistematica dei diversi atti e documenti normativi di attuazione disciplinati nei mesi passati (decreti ministeriali, provvedimenti ecc.) oltre che per fornire riscontro a eventuali quesiti di interesse generale pervenuti durante l’anno.

    Vengono, quindi, illustrate le principali novità correlate alla metodologia di elaborazione ed aggiornamento degli ISA.

    Ogni anno, infatti, gli ISA sono oggetto di una significativa attività di aggiornamento finalizzata a garantire la capacità dello strumento di cogliere adeguatamente le peculiarità dei diversi comparti economici cui gli stessi si riferiscono.

    In particolare, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato la revisione biennale di 88 indici, nonché l’aggiornamento di tutti i 175 ISA in vigore, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2023, anche tenendo conto degli effetti di natura straordinaria sul mercato economico finanziario in conseguenza delle tensioni geopolitiche, verificatesi nel predetto periodo d’imposta.

    Infine, non essendo intervenute particolari novità che riguardano gli adempimenti rivolti ai contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA, nella seconda parte del documento ci si limita a una rapida rassegna delle principali attività che contribuenti e operatori professionali che prestano loro assistenza devono effettuare per l’applicazione degli stessi.

    Ulteriori precisazioni sull'applicazione ISA all'attività di agriturismo

    A seguito di richieste di chiarimento pervenute all'Agenzia in relazione a diversi aspetti correlati all’applicazione degli ISA, con la presente circolare vengono fornite alcune precisazioni.

    In particolare, è stato chiesto se l’inizio nel corso del periodo d’imposta dell’attività di agriturismo può costituire causa di esclusione dall’applicazione degli ISA.

    Al riguardo, infatti, è stato fatto notare che:

    • ai fini dell’esclusione dall’applicazione degli ISA, l’indirizzo consolidato di prassi è quello di identificare l’inizio attività con il momento dell’apertura della partita IVA;
    • l’inizio dell’attività agrituristica è sempre successiva all’inizio dell’attività agricola, in quanto lo svolgimento dell’attività agrituristica è subordinato allo svolgimento in via principale di un’attività agricola e non richiede, pertanto, l’apertura di un’autonoma partita IVA, conseguentemente, l’inizio dell’attività agrituristica e il momento dell’apertura della partita IVA non possono essere contestuali, di talché il contribuente che avvia l’attività agrituristica non potrà incorrere nella causa di esclusione dell’inizio attività perché, in virtù del principio della coincidenza di essa con l’apertura della partita IVA, quest’ultima sarà sempre riconducibile al momento in cui è stata aperta, in epoca precedente, la posizione per lo svolgimento dell’attività agricola.

    Al fine di fornire i necessari chiarimenti sul tema, fermo restando che lo svolgimento dell’attività agrituristica è subordinato allo svolgimento in via principale di un’attività agricola, l'Agenzia delle Entrate distingue due ipotesi legate alla classificazione reddituale dell’attività agricola svolta dal contribuente in concomitanza con quella di agriturismo.

    IPOTESI 1 (attività agricola che determina reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del TUIR) 
    Nell’ipotesi in cui l’attività agricola determina reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del TUIR si ritiene che l’attività di agriturismo, nell’anno in cui quest’ultima inizia, è esclusa dall’applicazione degli ISA perché tale anno configura quello di inizio dell’attività (agriturismo) che produce reddito d’impresa. L’avvio dell’attività agrituristica rappresenterebbe, in questa fattispecie, infatti, il primo periodo d’imposta di esercizio di una attività produttiva di un reddito di impresa che si andrebbe ad aggiungere ad una preesistente attività produttiva di un reddito agrario.

    IPOTESI 2 (attività agricola che determina reddito d’impresa) 
    Nell’ipotesi in cui l’attività agricola determina reddito d’impresa, ricordando che gli ISA sono applicati all’attività prevalente, è possibile individuare le seguenti ipotesi:

    • nel caso in cui il reddito, seppur d’impresa, è determinato catastalmente, gli ISA non si applicano, come di consueto, né all’attività agricola né a quella di agriturismo (causa di esclusione per reddito determinato forfetariamente);
    • nel caso in cui il reddito è determinato analiticamente, il soggetto è eventualmente tenuto all’applicazione degli ISA all’attività agricola, in quanto attività prevalente. In questo caso, pertanto, andandosi ad aggiungere una attività complementare a quella prevalente già esercitata, non ricorrerebbe l’ipotesi della causa di esclusione dell’inizio attività.

    Allegati:
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    Concordato preventivo biennale, pubblicato il software: funzionamento e rischi

    Con il Decreto ministeriale del MEF del 14 giugno 2024, e la successiva pubblicazione del software Il mio ISA 2024 CPB, nella versione aggiornata per il calcolo e l’adesione al Concordato preventivo biennale, questo nuovo strumento diventa operativo a tutti gli effetti, se pure in attesa di un prossimo correttivo dell’ultimo minuto.

    Per un approfondimento sul Decreto ministeriale del MEF è possibile leggere l’articolo “Concordato preventivo biennale al via: il primo anno ci si adegua con sconto”.

    La logica del software

    Analizzando la logica di funzionamento del software emerge che, come è ovvio, la base per la predisposizione della proposta di Concordato preventivo biennale è costituita dalle risultanze del modello ISA del contribuente.

    A queste risultanze sono poi applicate delle rivalutazioni di diversa tipologia: alcune di tipo individuale, orientate a massimizzare il profilo di affidabilità fiscale del contribuente, e legate alla sua storia reddituale, oppure altre correlate al settore di appartenenza e alle prospettive di crescita dell’economia.

    Ciò che, però, più di tutti influenza la proposta di Concordato sembrano essere le risultanze del modello ISA, l’andamento storico del reddito e la rivalutazione prevista per raggiungere un elevato profilo di affidabilità fiscale.

    In ogni caso, come è abbastanza semplice immaginare, l’accettazione della proposta non è indolore per nessun contribuente, neanche per quelli più virtuosi (in base alle risultanze degli ISA), in quanto un sistema così pensato presuppone in ogni caso un incremento del reddito.

    Ovviamente, minore sarà predisposizione il punteggio ISA di partenza, maggiore sarà la differenza tra reddito dichiarato e reddito previsto dalla proposta di Concordato.

    Va infine segnalato che il software prevede anche dei livelli minimi di reddito legati al settore economico del contribuente, elaborati presumibilmente in base alle risultanze degli ISA a livello aggregato, e che costituiscono un livello reddituale minimo che in ogni caso si richiede al contribuente.

    In definitiva questo Concordato preventivo biennale altro non è che un adeguamento ISA anticipato; la differenza principale sta nel fatto che con il CPB si prevede il raggiungimento della piena affidabilità al termine del biennio.

    I rischi della mancata accettazione della proposta

    Una volta elaborato il modello ISA e visionata la proposta di Concordato preventivo biennale, il contribuente si trova davanti al difficile scelta tra accettare la proposta del fisco oppure non farlo.

    Ovviamente la decisione sarà basata su valutazioni assolutamente personali, non ultime le realistiche prospettive di crescita della propria attività economica perché il meccanismo di funzionamento del Concordato prevede in ogni caso l’incremento dei ricavi.

    A riguardo va ricordato che il recente decreto di riforma delle sanzioni tributarie ha introdotto un regime più gravoso per i contribuenti che decidono di non accettare la proposta concordataria, che consiste nella più facile applicazione di sanzioni accessorie (in conseguenza del dimezzamento della soglia reddituale richiesta per queste sanzioni, che, per coloro che non accettano il concordato, si riduce a 25 mila euro dai 50 mila euro previsti a regime).

    Tuttavia, per rispondere alla volontà dell’esecutivo di non assumere un atteggiamento coercitivo nei confronti dei contribuenti, la cui accettazione della proposta di Concordato preventivo biennale si vuole che sia effettivamente volontaria, tale previsione di inasprimento sembra che sarà eliminata a breve con il correttivo di prossima pubblicazione.

    Per maggiori informazioni sulle prossime modifiche normative è disponibile l’approfondimento “Altre modifiche al Concordato preventivo biennale”.

    Assodato questo, va segnalato però che il comma 8 dell’articolo 6 del Decreto Ministeriale del 14 giugno scorso precisa che “la mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati, con particolare riferimento alla valutazione del loro livello di affidabilità fiscale che […] resta predisposizione subordinata a specifiche attività di analisi del rischio”.

    Dal ciò si deduce che la mancata accettazione della proposta non dovrebbe produrre particolari effetti per i contribuenti in termini di rischio di subire un accertamento fiscale, il quale dipenderà, come negli anni passati, dalle risultanze del modello ISA presentato e dalle specifica situazione del contribuente.

  • Studi di Settore

    ISA 2024: 88 gli indici revisionati dal MEF

    Pubbicato in GU n 88 del 15 aprile il Decreto MEF del 18 marzo con la revisione di 88 ISA da utilizzare per il periodo di imposta 2023 dichiarazione dei redditi 2024.

    Ricordiamo che con Provvedimento dell'Agenzia del 28.02.2024 n. 68629, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), da utilizzare per il periodo di imposta 2023

    ISA 2024: 88 gli indici revisionati dal MEF

    Con il Decreto MEF del 18 marzo è stato approvato l’aggiornamento di 88 indici sintetici di affidabilità fiscale che rappresentano le evoluzioni di altrettanti indici già approvati con decreto del 21 marzo 2022.

    Tali indici, la cui revisione è stata effettuata sulla base del programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023 approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023 sono:

    • 2 indici afferenti le attività dell’agricoltura, 
    • 31 le attività del commercio,
    • 18 indici le attività professionali, 
    • 24 per l’area dei servizi
    • 15 relativi al comparto delle manifatture.

    Viene specificato che i contribuenti interessati dall’applicazione degli Isa revisionati dovranno utilizzarli già dalla prossima dichiarazione dei redditi 2024 per ricevere il giudizio di affidabilità fiscale correlato ai benefici premiali (ai sensi del comma 11 dell'art 8 bis del DL n 50/2017)

    Viene precisato anche chela revisione è stata effettuata attingendo a diverse fonti informative per un d’imposta dal 2014 al 2021.

    Pertanto è possibile valutare anche gli effetti della crisi economica e dei mercati conseguente ai mutamenti del quadro economico nazionale e internazionale.

    Tuttavia, gli Isa approvati e i restanti 87 già in vigore, dovranno essere integrati con le misure straordinarie in corso di elaborazione per tener conto delle tensioni geopolitiche, dell’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime e dell’andamento dei tassi di interesse.

    Nel prossimo decreto di modifica in applicazione per il periodo di imposta 2023, previsto entro la fine di aprile, in base a quanto prevede l’articolo articolo 9 bis, comma 2, del Dl n. 50/2017, dovranno essere definite le suddette misure.

    Nel decreto pubblicato, sono state confermate anche per il 2023 le cause di esclusione dalla applicazione degli Isa già presenti sin dal primo periodo d’imposta di applicazione.

    Infatti, oltre ai casi individuati al comma 6 dell’articolo 9-bis, del Dl n. 50/2017, (inizio e cessazione attività, periodo di non normale svolgimento dell’attività), gli indici appena approvati non sono applicabili nei confronti:

    • dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro,
    • dei contribuenti che si avvalgono dei regimi forfetari,
    • dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività prevalenti, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati,
    • delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi,
    • dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del decreto Iva.

    Allegati:
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    Isa 2023 e Concordato preventivo biennale: le regole per acquisire ulteriori dati

    Con Provvedimento del 12 aprile 2024 n. 192000, l'Agenzia delle Entrate ha defintio le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025, nonchè le modalità di richiesta e acquisizione massiva degli stessi da parte dei soggetti incaricati della trasmissione telematica.

    Si ricorda che ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 per i contribuenti tenuti all’applicazione degli indici stessi, sono necessari ulteriori dati, che l’Agenzia delle entrate deve rendere disponibili ai contribuenti, le cui modalità sono state definite dal presente provvedimento.
    Tali ulteriori dati sono direttamente utilizzati dai contribuenti interessati per l’applicazione degli indici e per l’elaborazione della proposta di concordato oppure, laddove ritenuti non corretti e ove consentito, possono essere dagli stessi modificati.

    Laddove i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale del contribuente, è previsto l’invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati.
    Infine, sono individuate anche le specifiche tecniche con cui predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica richiedono i dati, nonchè, la modalità di accesso l’accesso puntuale ai dati da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati.

    Richiesta puntuale

    Riguardo alle modalità di accesso puntuale ai dati, da parte dei contribuneti e degli intermediari delegati:

    • il contribuente accede al proprio cassetto fiscale al fine di effettuare il prelievo del file contenente i dati di cui al punto 1 del presente provvedimento, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
      • Carta d’Identità Elettronica (CIE), identità SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale;
      • credenziali Fisconline/Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate nei casi normativamente previsti.
    • I soggetti incaricati della trasmissione telematica accedono al servizio Cassetto Fiscale Delegato del soggetto dal quale hanno acquisito la relativa delega, al fine di
      effettuare il prelievo del file contenente i dati.

    Richiesta massiva

    Relativamente alle modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari, l'Agenzia ricorda che la data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste sarà indicata dall’Amministrazione sul proprio sito, successivamente, l’intermediario potrà inviare i file e, dopo 5 giorni, visualizzare l’elenco dei soggetti per i quali ha richiesto i dati consultando il proprio cassetto fiscale.

    I file contenenti i dati richiesti, sono resi disponibili nell’area riservata del sito internet per 20 giorni lavorativi.

    In allegato al provvedimento (Scarica qui tutti gli allegati):

    • Allegato 1.1 – Specifiche tecniche deleghe massive Isa 2024 – pdf
    • Allegato 1.2 – Specifiche tecniche deleghe massive Isa (tracciati record 2024) – xlsx
    • Allegato 2.1 – Specifiche tecniche Isa precalcolato 2024 – pdf
    • Allegato 2. 1 – Specifiche tecniche Isa precalcolato 2024 (schema xsd) – zip
    • Allegato 2.2 – Guida file precalcolato Isa 2024 – pdf
    • Allegato 3 – Elementi di riscontro relativi alle dichiarazioni dei soggetti deleganti – pdf