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ISA periodo d’imposta 2023: approvate le modifiche
Approvate le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2023, pubblicato in GU del 10.09.2024 n. 212 il Decreto del MEF del 29 aprile 2024 (scarica il testo e Allegati).
Di seguito le principali disposizioni contenute nel decreto.
Modifiche agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA)
Il decreto approva delle modifiche agli ISA per il periodo d'imposta 2023. Queste modifiche sono finalizzate a migliorare il sistema di valutazione fiscale, tenendo conto di ulteriori componenti positivi di reddito che i contribuenti possono dichiarare per migliorare il loro profilo di affidabilità fiscale. Tale dichiarazione permette di accedere al regime premiale, che include agevolazioni in materia di controlli fiscali e sanzioni.
Revisione Congiunturale Straordinaria
Una delle principali novità del decreto è la revisione congiunturale straordinaria degli ISA, applicabile solo per il periodo d'imposta 2023. Questa revisione è stata necessaria a causa dell’instabilità economica derivante da fattori geopolitici, l'aumento dei prezzi dell'energia e dei beni alimentari, e i tassi d’interesse in rialzo. La metodologia statistica utilizzata per la revisione tiene conto di queste variabili per assicurare una corretta valutazione dell’affidabilità fiscale.
Indici di Concentrazione Territoriale
Il decreto prevede l’applicazione di indici di concentrazione della domanda e dell’offerta su base territoriale. Questi indici tengono conto delle differenze competitive o svantaggi territoriali che possono influire sulla capacità delle imprese di generare reddito in diverse aree geografiche.
Misure di Ciclo Settoriale
Per affrontare l’impatto delle fluttuazioni congiunturali sui diversi settori economici, il decreto introduce delle misure di ciclo settoriale. Queste misure sono necessarie per riflettere meglio l’andamento economico nei vari settori durante il periodo d’imposta.
Aggiornamento delle Analisi Territoriali
Un aggiornamento delle analisi territoriali è stato effettuato per includere le variazioni geografiche derivanti dalla creazione di nuovi comuni e dalla ridenominazione di alcuni esistenti. In particolare, le modifiche riguardano l’indice sintetico DM05U per i Factory Outlet Center e DG44U per le strutture ricettive.
Programma Informatico di Supporto
È stato previsto un aggiornamento del programma informatico dell’Agenzia delle Entrate, che sarà utilizzato per applicare le modifiche approvate dal decreto agli indici ISA.
con il quale sono approvate le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2023, finalizzate a migliorare il sistema di valutazione fiscale, tenendo conto di ulteriori componenti positivi di reddito che i contribuenti possono dichiarare per migliorare il loro profilo di affidabilità fiscale.
Tale dichiarazione permette di accedere al regime premiale, che include agevolazioni in materia di controlli fiscali e sanzioni.
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Pagamento imposte PIVA: ultima chiamata per il 30 agosto
Il Decreto Correttivo pubblicato in GU n 1182 del 5 agosto contiene tra le altre novità, la conferma dello slittamento ad agosto del termine per pagare l'Irpef per le PIVA. Vediamo il caledario come confermato dal decreto e riepiloghiamo le novità.
Pagamenti imposte PIVA: ultima chiamata per il 30 agosto
Le scadenze del pagamento dell'irpef per i soggetti che presentano il Modello Redditi 2024, oltre alla scadenza ordinaria che prevede che i versamenti debbano avvenire:
- entro il 30 giugno, ovvero 1 luglio perché il 30 è stato di domenica,
- oppure entro il 31 luglio con una maggiorazione dello 0,40%,
vi sono nuovi termini per i soggetti ISA previsti dalla riforma fiscale e confermati dal Correttivo in vigore dal 6 agosto.
L'art 37 del Dlgs n 13/2024 di attuazione delle Riforma Fiscale ha previsto il differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato.
In particolare, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.
Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Il decreto correttivo delle scadenze e del CPB concordato preventivo biennale ha previsto che i soggetti ISA potranno pagare anche entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.
Il dubbio che si era posto era relativo al fatto che, tali soggetti avendo già avuto una proroga al 31 luglio senza maggiorazione, potessero godere della proroga di ulteriori 30 giorni con maggiorazione, facendo slittare quindi i pagamenti al 30 agosto.
La conferma è arrivata dall'art 4 del dl Correttivo che prevede: "all'articolo 37, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il 2024 e' possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.».
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ISA 2024: chiarimenti ADE del 25 giugno
Con la Circolare n 15/2024 le Entrate pubblicano istruzioni operative per gli ISA 2024.
In particolare, ricordati tutti gli ultimi interventi normativi le Entrate analizzano i nuovi benefici premiali riconosciuti ai contribuenti più affidabili.
Viene evidenziato anche che per garantire allo strumento la capacità di cogliere adeguatamente le caratteristiche dei diversi comparti economici di interesse, gli Isa sono oggetto di una costante attività di aggiornamento.
Il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato la revisione biennale di 88 indici e l’aggiornamento di tutti i 175 Isa in vigore, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2023.
ISA 2024: chiarimenti ADE del 25 giugno
Il documento di prassi, tra l'altro, analizza le misure contenute nel “Decreto Adempimenti” ossia il Dlgs n. 1/2024 recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” di modifica della disciplina degli Isa.
In particolare, con l’articolo 5 è stata adeguata l’applicazione degli Isa ai rilevanti cambiamenti della classificazione delle attività economiche, operativi dal prossimo anno, come la nuova classificazione Ateco che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.
Ad esempio, viene evidenziata la modifica della divisione 47 dedicata al commercio al dettaglio e l’introduzione di nuovi codici attività relativi all’intermediazione nei servizi e nel commercio al dettaglio.
Tali interventi richiederanno, per il periodo d’imposta 2024, una revisione anticipata dei 15 Isa già approvati per il 2023 che trovano applicazione per i codici attività interessati da tali modifiche.
L’articolo 6 dello stesso decreto Adempimenti ha previsto la riduzione degli oneri compilativi dei modelli degli Isa al fine di potenziare sempre più le informazioni che l’Agenzia mette a disposizione del contribuente, sotto forma anche di dati precompilati.
Altra novità segnalata dalla circolare è la fissazione di un termine stabilito per legge per la pubblicazione del software ai fini dell’applicazione degli Isa (articolo 7 del decreto Adempimenti), che a regime sarà reso disponibile entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello di applicazione degli Isa.
Per il periodo d’imposta 2024 la pubblicazione dovrà avvenire entro il 15 aprile 2025 (articolo 38, comma 3, del Dlgs n. 13/2024).
La circolare ha evidenziato aspetti del regime premiale, considerato che l’articolo 14 del decreto Adempimenti è intervenuto, in particolare, sui vantaggi connessi all’esonero dal visto di conformità.
E' stato previsto l’incremento:
- da 50mila a 70mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito Iva. Gli stessi soggetti sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 70mila euro annui;
- da 20mila a 50mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti delle imposte dirette e Irap.
Si rimanda alla Circolare in oggetto per tutti gli altri approfondimenti.
Allegati: -
Concordato preventivo biennale, pubblicato il software: funzionamento e rischi
Con il Decreto ministeriale del MEF del 14 giugno 2024, e la successiva pubblicazione del software Il mio ISA 2024 CPB, nella versione aggiornata per il calcolo e l’adesione al Concordato preventivo biennale, questo nuovo strumento diventa operativo a tutti gli effetti, se pure in attesa di un prossimo correttivo dell’ultimo minuto.
Per un approfondimento sul Decreto ministeriale del MEF è possibile leggere l’articolo “Concordato preventivo biennale al via: il primo anno ci si adegua con sconto”.
La logica del software
Analizzando la logica di funzionamento del software emerge che, come è ovvio, la base per la predisposizione della proposta di Concordato preventivo biennale è costituita dalle risultanze del modello ISA del contribuente.
A queste risultanze sono poi applicate delle rivalutazioni di diversa tipologia: alcune di tipo individuale, orientate a massimizzare il profilo di affidabilità fiscale del contribuente, e legate alla sua storia reddituale, oppure altre correlate al settore di appartenenza e alle prospettive di crescita dell’economia.
Ciò che, però, più di tutti influenza la proposta di Concordato sembrano essere le risultanze del modello ISA, l’andamento storico del reddito e la rivalutazione prevista per raggiungere un elevato profilo di affidabilità fiscale.
In ogni caso, come è abbastanza semplice immaginare, l’accettazione della proposta non è indolore per nessun contribuente, neanche per quelli più virtuosi (in base alle risultanze degli ISA), in quanto un sistema così pensato presuppone in ogni caso un incremento del reddito.
Ovviamente, minore sarà predisposizione il punteggio ISA di partenza, maggiore sarà la differenza tra reddito dichiarato e reddito previsto dalla proposta di Concordato.
Va infine segnalato che il software prevede anche dei livelli minimi di reddito legati al settore economico del contribuente, elaborati presumibilmente in base alle risultanze degli ISA a livello aggregato, e che costituiscono un livello reddituale minimo che in ogni caso si richiede al contribuente.
In definitiva questo Concordato preventivo biennale altro non è che un adeguamento ISA anticipato; la differenza principale sta nel fatto che con il CPB si prevede il raggiungimento della piena affidabilità al termine del biennio.
I rischi della mancata accettazione della proposta
Una volta elaborato il modello ISA e visionata la proposta di Concordato preventivo biennale, il contribuente si trova davanti al difficile scelta tra accettare la proposta del fisco oppure non farlo.
Ovviamente la decisione sarà basata su valutazioni assolutamente personali, non ultime le realistiche prospettive di crescita della propria attività economica perché il meccanismo di funzionamento del Concordato prevede in ogni caso l’incremento dei ricavi.
A riguardo va ricordato che il recente decreto di riforma delle sanzioni tributarie ha introdotto un regime più gravoso per i contribuenti che decidono di non accettare la proposta concordataria, che consiste nella più facile applicazione di sanzioni accessorie (in conseguenza del dimezzamento della soglia reddituale richiesta per queste sanzioni, che, per coloro che non accettano il concordato, si riduce a 25 mila euro dai 50 mila euro previsti a regime).
Tuttavia, per rispondere alla volontà dell’esecutivo di non assumere un atteggiamento coercitivo nei confronti dei contribuenti, la cui accettazione della proposta di Concordato preventivo biennale si vuole che sia effettivamente volontaria, tale previsione di inasprimento sembra che sarà eliminata a breve con il correttivo di prossima pubblicazione.
Per maggiori informazioni sulle prossime modifiche normative è disponibile l’approfondimento “Altre modifiche al Concordato preventivo biennale”.
Assodato questo, va segnalato però che il comma 8 dell’articolo 6 del Decreto Ministeriale del 14 giugno scorso precisa che “la mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati, con particolare riferimento alla valutazione del loro livello di affidabilità fiscale che […] resta predisposizione subordinata a specifiche attività di analisi del rischio”.
Dal ciò si deduce che la mancata accettazione della proposta non dovrebbe produrre particolari effetti per i contribuenti in termini di rischio di subire un accertamento fiscale, il quale dipenderà, come negli anni passati, dalle risultanze del modello ISA presentato e dalle specifica situazione del contribuente.
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Concordato preventivo e ISA 2024: come si acquisiscono i dati
Con Provvedimento n 192000 del 12 aprile le Entrate individuano le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e approvazione delle relative specifiche tecniche.
In allegato al provvedimento anche tutti gli allegati.
Concordato preventivo e ISA 2024: acquisizione dati
In particolare, con il Provvedimento n 192000/2024, tra l'altro si dispone che, laddove gli incaricati della trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale del contribuente, ai fini dell’acquisizione massiva dei dati, devono inviare, tramite Entratel, all’Agenzia, l’elenco dei “clienti” per i quali richiedono gli stessi dati.
Qualora non vi sia la delega al cassetto fiscale, è necessario seguire un altro procedimento, ossia, i non delegati devono acquisire le deleghe insieme alla copia di un documento di identità valido del delegante, in formato cartaceo o elettronico. In quest’ultimo caso, la delega deve essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche previste dal codice dell’amministrazione digitale (articolo 71, Dlgs n. 82/2005).
Nel file inviato, oltre al codice fiscale del richiedente, per ciascun delegante occorre:
- il codice fiscale del contribuente,
- il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante,
- il numero e data della delega,
- la tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega,
- gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione Iva 2023 – anno d’imposta 2022 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 2023 – periodo d’imposta 2022, presentata da ciascun soggetto delegante.
Con il provvedimento in oggetto sono individuate anche le specifiche tecniche con cui predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per cui gli incaricati della trasmissione telematica richiedono i dati, per ulteriori dettagli delle regole fissate dall'ADE Si rimanda alla consultazione del Provvedimento e degli allegati.
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ISA 2024: regole ADE per dati rilevanti e revisioni
Viene pubblicato il Provvedimento ADE n 21545 del 29 gennaio con le regole ISA 2024.
Dati utili ai fini ISA 2024
In dettaglio, ai sensi del comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2024, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2023, quelli per la revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2022 approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 24 febbraio 2023, oltre quelli indicati nell’allegato 1 al presente provvedimento.
In conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a partire dal periodo di imposta 2024, a seguito della relativa approvazione con decreto ministeriale, può essere ridotto il numero dei dati di cui al precedente punto 1.1.
Revisione ISA 2024
Nell’allegato 2 sono individuate le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Considerato quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi alle attività economiche elencate nell’allegato 2, sono applicati a partire dal periodo d’imposta 2024, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
ISA 2024: riepilogo delle regole
Sinteticamente si ricorda che ogni anno, con provvedimento delle entrate vengono individuati:
- i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d’imposta,
- le attività economiche per le quali effettuare la revisione degli stessi Indici.
Ricordiamo che l’individuazione annuale di tali informazioni è prevista dall’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017 al fine di permettere ai contribuenti di conoscere in anticipo quali dati saranno utili ai fini dell’applicazione degli Isa per l’anno in corso, in maniera tale da poter avere a disposizione tutti gli elementi necessari per predisporre i relativi modelli dichiarativi.
Allegati:
In particolare, il comma 4 del richiamato articolo 9-bis, stabilisce che i contribuenti, a cui si applicano gli Isa, devono dichiarare i dati utili all’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla documentazione tecnica e metodologica approvata con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, a prescindere dal regime di determinazione del reddito utilizzato, e che questi dati devono essere individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli indici. -
Isa periodo d’imposta 2024: individuati dati economici, contabili e strutturali
Con la pubblicazione del Provvedimento n. 21545 del 19.01.2024, l'Agenzia delle Entrate ha individuato, come ogni anno, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d’imposta 2024 e, contestualmente, le attività economiche per le quali effettuare la revisione degli stessi Indici.
L'individuazione annuale è prevista dall’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017 allo scopo di consentire ai contribuenti di conoscere in anticipo quali dati saranno utili ai fini dell’applicazione degli Isa per l’anno in corso.
Pertanto, per il periodo d’imposta 2024, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli Isa da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2023, quelli individuati, ai fini della revisione, all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa utilizzati per il periodo d’imposta 2022 approvati a febbraio 2023, oltre quelli indicati nell’Allegato 1 contenente gli ulteriori dati per l’applicazione degli Isa al periodo d’imposta 2024.
Questi ulteriori dati, che saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli Isa e che, se significativi, saranno richiesti per la relativa applicazione a partire dal periodo di imposta 2024, riguardano informazioni sulla condizione di pensionato del contribuente, sulla forma societaria cooperativa, sui consumi energetici e sull’età dei lavoratori dipendenti.
Il provvedimento individua inoltre nell'Allegato 2 le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, a partire dal periodo d’imposta 2024.
Allegati: