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Concordato preventivo biennale, pubblicato il software: funzionamento e rischi
Con il Decreto ministeriale del MEF del 14 giugno 2024, e la successiva pubblicazione del software Il mio ISA 2024 CPB, nella versione aggiornata per il calcolo e l’adesione al Concordato preventivo biennale, questo nuovo strumento diventa operativo a tutti gli effetti, se pure in attesa di un prossimo correttivo dell’ultimo minuto.
Per un approfondimento sul Decreto ministeriale del MEF è possibile leggere l’articolo “Concordato preventivo biennale al via: il primo anno ci si adegua con sconto”.
La logica del software
Analizzando la logica di funzionamento del software emerge che, come è ovvio, la base per la predisposizione della proposta di Concordato preventivo biennale è costituita dalle risultanze del modello ISA del contribuente.
A queste risultanze sono poi applicate delle rivalutazioni di diversa tipologia: alcune di tipo individuale, orientate a massimizzare il profilo di affidabilità fiscale del contribuente, e legate alla sua storia reddituale, oppure altre correlate al settore di appartenenza e alle prospettive di crescita dell’economia.
Ciò che, però, più di tutti influenza la proposta di Concordato sembrano essere le risultanze del modello ISA, l’andamento storico del reddito e la rivalutazione prevista per raggiungere un elevato profilo di affidabilità fiscale.
In ogni caso, come è abbastanza semplice immaginare, l’accettazione della proposta non è indolore per nessun contribuente, neanche per quelli più virtuosi (in base alle risultanze degli ISA), in quanto un sistema così pensato presuppone in ogni caso un incremento del reddito.
Ovviamente, minore sarà predisposizione il punteggio ISA di partenza, maggiore sarà la differenza tra reddito dichiarato e reddito previsto dalla proposta di Concordato.
Va infine segnalato che il software prevede anche dei livelli minimi di reddito legati al settore economico del contribuente, elaborati presumibilmente in base alle risultanze degli ISA a livello aggregato, e che costituiscono un livello reddituale minimo che in ogni caso si richiede al contribuente.
In definitiva questo Concordato preventivo biennale altro non è che un adeguamento ISA anticipato; la differenza principale sta nel fatto che con il CPB si prevede il raggiungimento della piena affidabilità al termine del biennio.
I rischi della mancata accettazione della proposta
Una volta elaborato il modello ISA e visionata la proposta di Concordato preventivo biennale, il contribuente si trova davanti al difficile scelta tra accettare la proposta del fisco oppure non farlo.
Ovviamente la decisione sarà basata su valutazioni assolutamente personali, non ultime le realistiche prospettive di crescita della propria attività economica perché il meccanismo di funzionamento del Concordato prevede in ogni caso l’incremento dei ricavi.
A riguardo va ricordato che il recente decreto di riforma delle sanzioni tributarie ha introdotto un regime più gravoso per i contribuenti che decidono di non accettare la proposta concordataria, che consiste nella più facile applicazione di sanzioni accessorie (in conseguenza del dimezzamento della soglia reddituale richiesta per queste sanzioni, che, per coloro che non accettano il concordato, si riduce a 25 mila euro dai 50 mila euro previsti a regime).
Tuttavia, per rispondere alla volontà dell’esecutivo di non assumere un atteggiamento coercitivo nei confronti dei contribuenti, la cui accettazione della proposta di Concordato preventivo biennale si vuole che sia effettivamente volontaria, tale previsione di inasprimento sembra che sarà eliminata a breve con il correttivo di prossima pubblicazione.
Per maggiori informazioni sulle prossime modifiche normative è disponibile l’approfondimento “Altre modifiche al Concordato preventivo biennale”.
Assodato questo, va segnalato però che il comma 8 dell’articolo 6 del Decreto Ministeriale del 14 giugno scorso precisa che “la mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati, con particolare riferimento alla valutazione del loro livello di affidabilità fiscale che […] resta predisposizione subordinata a specifiche attività di analisi del rischio”.
Dal ciò si deduce che la mancata accettazione della proposta non dovrebbe produrre particolari effetti per i contribuenti in termini di rischio di subire un accertamento fiscale, il quale dipenderà, come negli anni passati, dalle risultanze del modello ISA presentato e dalle specifica situazione del contribuente.
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Le cause di esclusione ISA 2024 per l’anno d’imposta 2023
L’articolo 9-bis del DL numero 50 del 24 aprile 2017, convertito dalla Legge numero 96 del 21 giugno 2017, dispone le regole di funzionamento degli ISA, acronimo di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.
Il comma 6 dell’articolo 9-bis stabilisce le situazioni in cui, di norma, non si applicano gli indici:
- l’inizio dell’attività;
- la cessazione dell’attività;
- il non normale svolgimento dell’attività;
- il superamento del limite dei ricavi previsto per l’applicazione dei modelli statistici.
Va però ricordato anche che il comma 7 dell’articolo 9-bis del DL 50/2017 stabilisce che “con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti”.
Proprio in base a quest’ultima previsione normativa, negli scorsi anni sono stati disposti numerosi casi di esclusione legati, in vario modo, all’emergenza sanitaria.
Con la pubblicazione dei modelli ISA 2024 e dei modelli Redditi 2024 sono definite le cause di esclusione in vigore per l’anno d’imposta 2023 e, tra queste, non si annoverano più quelle straordinarie di taglio pandemico. Allo stato attuale, quindi, le cause di esclusione ISA tornano ad essere quelle ordinarie.
Con maggiore precisione, le istruzioni dei modelli ISA 2024 elencano 14 cause di esclusione, confermate poi dalle istruzioni del modello Redditi SC 2024, dal quale è possibile ricavare altrettanti codici di esclusione che dovranno essere indicate in colonna 2 del rigo RF1 del medesimo modello.
I codici di esclusione sono i seguenti, ognuno dei quali legato a una specifica situazione:
- inizio dell’attività nel corso del periodo di imposta: si applica al periodo di imposta in cui il contribuente ha aperto la partita IVA, a prescindere dall’effettivo inizio dell’attività aziendale e dall’attivazione dell’impresa in CCIAA.
- cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta: per la persona fisica il periodo di cessazione dell’attività è quello in cui questi chiude la propria posizione IVA; per una società soggetta a liquidazione, in conseguenza della quale avviene la scissione del periodo di imposta, la questione è più articolata e si consiglia la lettura dell’approfondimento ISA: esclusione per le società in liquidazione
- ammontare di ricavi superiore a 5.164.569 di euro.
- periodo di non normale svolgimento dell’attività.
- contribuenti in regime forfetario, contribuenti in regime dei minimi e, in generale, contribuenti che “che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari”: i contribuenti che dichiarano il reddito attraverso il quadro LM del modello Redditi PF non dovranno esporre un codice di esclusione ISA, in quanto il quadro non ne prevede la compilazione; codice che, invece, servirà agli altri contribuenti che determinano il reddito con modalità non analitiche.
- “i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata”.
- “esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati”: in questo caso deve essere compilato e trasmesso il modello ISA di riferimento.
- “Enti del Terzo Settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017”.
- “Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017”.
- imprese sociali.
- “società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi”.
- “imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di Trasporto con taxi – codice attività 49.32.10 e di Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente – codice attività 49.32.20”.
- corporazioni dei piloti di porto.
- soggetti partecipanti a un gruppo IVA: in questo caso deve comunque essere compilato e trasmesso il modello ISA di riferimento.
L’espressione “non normale svolgimento dell’attività” può presentare un certo livello di indeterminatezza, motivo per cui le medesime istruzioni dei modelli ISA 2023 propongono una elencazione di situazioni, si noti bene, “a titolo esemplificativo”, non esaustivo, indicative di uno svolgimento non normale dell’attività, che possono essere:
- il periodo d’imposta in cui la società si trova in stato di liquidazione ordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, o di fallimento;
- il periodo d’imposta in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività prevista dall’oggetto sociale;
- il periodo d’imposta in cui l’attività non è stata esercitata in conseguenza della ristrutturazione dei locali aziendali;
- il periodo d’imposta in cui l’imprenditore, persona fisica o società, cede in affitto l’unica azienda;
- il periodo d’imposta in cui il contribuente sospende l’attività aziendale e ne dà pubblicità, in favore dei terzi, attraverso comunicazione in CCIAA;
- la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, sempre che le due attività non siano ricomprese nel medesimo ISA;
- per i professionisti il periodo d’imposta in cui l’attività è stata interrotta, per la maggior parte dell’anno, in conseguenza di provvedimenti disciplinari;
- il periodo d’imposta in cui sono avvenuti eventi sismici.
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ISA 2024: 88 gli indici revisionati dal MEF
Pubbicato in GU n 88 del 15 aprile il Decreto MEF del 18 marzo con la revisione di 88 ISA da utilizzare per il periodo di imposta 2023 dichiarazione dei redditi 2024.
Ricordiamo che con Provvedimento dell'Agenzia del 28.02.2024 n. 68629, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), da utilizzare per il periodo di imposta 2023.
ISA 2024: 88 gli indici revisionati dal MEF
Con il Decreto MEF del 18 marzo è stato approvato l’aggiornamento di 88 indici sintetici di affidabilità fiscale che rappresentano le evoluzioni di altrettanti indici già approvati con decreto del 21 marzo 2022.
Tali indici, la cui revisione è stata effettuata sulla base del programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023 approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023 sono:
- 2 indici afferenti le attività dell’agricoltura,
- 31 le attività del commercio,
- 18 indici le attività professionali,
- 24 per l’area dei servizi
- 15 relativi al comparto delle manifatture.
Viene specificato che i contribuenti interessati dall’applicazione degli Isa revisionati dovranno utilizzarli già dalla prossima dichiarazione dei redditi 2024 per ricevere il giudizio di affidabilità fiscale correlato ai benefici premiali (ai sensi del comma 11 dell'art 8 bis del DL n 50/2017)
Viene precisato anche chela revisione è stata effettuata attingendo a diverse fonti informative per un d’imposta dal 2014 al 2021.
Pertanto è possibile valutare anche gli effetti della crisi economica e dei mercati conseguente ai mutamenti del quadro economico nazionale e internazionale.
Tuttavia, gli Isa approvati e i restanti 87 già in vigore, dovranno essere integrati con le misure straordinarie in corso di elaborazione per tener conto delle tensioni geopolitiche, dell’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime e dell’andamento dei tassi di interesse.
Nel prossimo decreto di modifica in applicazione per il periodo di imposta 2023, previsto entro la fine di aprile, in base a quanto prevede l’articolo articolo 9 bis, comma 2, del Dl n. 50/2017, dovranno essere definite le suddette misure.
Nel decreto pubblicato, sono state confermate anche per il 2023 le cause di esclusione dalla applicazione degli Isa già presenti sin dal primo periodo d’imposta di applicazione.
Infatti, oltre ai casi individuati al comma 6 dell’articolo 9-bis, del Dl n. 50/2017, (inizio e cessazione attività, periodo di non normale svolgimento dell’attività), gli indici appena approvati non sono applicabili nei confronti:
- dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro,
- dei contribuenti che si avvalgono dei regimi forfetari,
- dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività prevalenti, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati,
- delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi,
- dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del decreto Iva.
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Isa periodo d’imposta 2024: individuati dati economici, contabili e strutturali
Con la pubblicazione del Provvedimento n. 21545 del 19.01.2024, l'Agenzia delle Entrate ha individuato, come ogni anno, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d’imposta 2024 e, contestualmente, le attività economiche per le quali effettuare la revisione degli stessi Indici.
L'individuazione annuale è prevista dall’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017 allo scopo di consentire ai contribuenti di conoscere in anticipo quali dati saranno utili ai fini dell’applicazione degli Isa per l’anno in corso.
Pertanto, per il periodo d’imposta 2024, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli Isa da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2023, quelli individuati, ai fini della revisione, all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa utilizzati per il periodo d’imposta 2022 approvati a febbraio 2023, oltre quelli indicati nell’Allegato 1 contenente gli ulteriori dati per l’applicazione degli Isa al periodo d’imposta 2024.
Questi ulteriori dati, che saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli Isa e che, se significativi, saranno richiesti per la relativa applicazione a partire dal periodo di imposta 2024, riguardano informazioni sulla condizione di pensionato del contribuente, sulla forma societaria cooperativa, sui consumi energetici e sull’età dei lavoratori dipendenti.
Il provvedimento individua inoltre nell'Allegato 2 le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, a partire dal periodo d’imposta 2024.
Allegati: -
ISA 2024: cosa cambierà
Viene pubblicato in GU n 9 del 12 gennaio il Decreto Legislativo semplificazioni adempimenti tributari.
Tra le altre novità si prevedono semplificazioni per gli ISA indici sintetici di affidabilità.
Prima di dettagliare gli articoli con le novità in vigore per il 2024, ricordiamo che ISA sono dei questionari che hanno sostituito gli “studi di settore” e si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, una di quelle per le quali risulta approvato un relativo modello ISA
I questionari sono strutturati in base alla tipologia di attività svolta, e hanno l’obiettivo di rendere la "pagella fiscale" del contribuente sempre più vicina alla sua realtà economica.
Il contribuente riceve un punteggio da 1 a 10 in base alla risposte, rapportate alla dichiarazione presentata, e coloro che hanno un punteggio compreso tra 8-10 ricevono un beneficio premiale essendo considerati affidabili.
ISA 2024: cosa cambierà
Le modifiche introdotte con gli articoli da 5 a 7 del Dlgs in oggetto, riguardano l'articolo 9 bis del DL n 50/2017.
Si prevede che, l'attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attivita' economiche Ateco.
Nell'ottica di semplificare l'adempimento, l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti ovvero ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia sentito il Garante per la protezione dei dati personali,sono individuati gli elementi e le informazioni da fornire al contribuente, le fonti informative e le modalità con cui tali dati sono messi a disposizione dello stesso contribuente.
Con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, sentito il Garante, sono definiti i dati su cui si fonda l'analisi funzionali alla revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, ed inoltre alla eliminazione delle informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell'elaborazione o dell'aggiornamento e sara' implementato l'invio di dati precompilati da parte dell'Agenzia stessa.
Infine per l'anno 2024 i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.
A decorrere dall'anno 2025 i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.
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Anomalie ISA 2019-2021: le regole delle Entrate
Con Provvedimento n 231840 del 23 giugno 2023 le Entrate individuano 26 anomalie nei dati degli ISA, afferenti il triennio di imposta 2019-2021, che sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale”.
Nel dettaglio con l'allegato 1 al provvedimento vengono individuate 26 tipologie di anomalie e tra queste si segnala la Tipologia 1 – Imprese con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino.
Per la tipologia 1 le entrate specificano che vanno selezionate le imprese in contabilità ordinaria che presentano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- grave incoerenza nella gestione del magazzino (Durata delle scorte superiore al doppio della soglia massima) nel periodo d’imposta 2021;
- mancata indicazione del campo “F29, campo 1 – Cambio regime contabile da “cassa” a competenza”;
- mancata indicazione del campo “F29, campo 2 – Cambio regime contabile da competenza a “cassa””;
- “F09 – Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” relative al periodo d’imposta 2021 superiori a 10.000 euro;
- “F09 – Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” relative al periodo d’imposta 2021 superiori per almeno 10.000 euro alle “F08 – Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” relative al periodo d’imposta 2021;
- Differenza tra “F09 – Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” e “F08 – Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” superiore alla differenza tra “C03 – Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso” e “C02 – Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso” ;
- Incidenza percentuale della differenza tra [(“F09 – Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” e “F08 – Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” relative al periodo d’imposta 2021)] rispetto a [(“F10 – Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi” relativi al periodo di imposta 2020 + “F10 – Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi” relativi al periodo di imposta 2019)/2] superiore al 20%.
Nel provvedimento viene segnalato che, ai fini della individuazione dei soggetti da escludere dalla selezione, si è tenuto conto, conformandosi alla natura dei provvedimenti, delle misure adottate dal governo con decreti, rispettivamente, del 3 dicembre 2022 n. 186 e del 1 giugno 2023, nei confronti delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi:
- a novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia,
- e nei territori nelle regioni dell’Emilia Romagna, Toscana e Marche, nel mese di maggio 2023.
Viene precisato inoltre che gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono accedere agli elementi e alle informazioni consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega.
I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando esclusivamente lo specifico software gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle entrate, sul sito istituzionale.
Allegati: -
ISA 2023: nessuna variazione al regime premiale
Con Provvedimento n 140005 del 27 aprile le Entrate non hanno apportato modifiche d'importanza al regime premiale ISA per il periodo d’imposta 2022, rispetto alle regole dell'anno precedente.
In particolare vengono confermati:
- i punteggi di affidabilità per avere i benefici;
- il meccanismo per ottenere i benefici
Sinteticamente, si conferma anche per il periodo d’imposta 2022, la possibilità per i contribuenti ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità di ottenere le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 9-bis, comma 11, lettere da a) a f) del Dl n. 50/2017. L’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2022, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50mila euro relativi all’Iva, maturati nel 2023 e a 20mila euro relativi alle imposte dirette e Irap, maturati nel 2022.
Nel dettaglio, ricordiamo che l’articolo 9-bis, comma 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA previsti dal comma 1 del medesimo articolo 9-bis.
In particolare, alle lettere da a) ad f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è previsto:
- a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
- b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 5 n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato
Con riferimento alla precedente lettera a) viene pertanto previsto che l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2022, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2023;
- alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2024;
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2022.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di 6 ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2021 e 2022.
Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera b), è statuito che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2023, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2024, per un importo non superiore a 50.000 euro annui, è condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2022, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi. Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2021 e 2022.
Per gli ulteriori approfondimenti sugli altri benefici premiali e i relativi punteggi si rimanda alla lettura integrale del provvedimento di cui si tratta.
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