• Studi di Settore

    ISA periodo d’imposta 2024: approvate le modifiche

    Con Decreto del MEF del 24 aprile 2025 (scarica il testo e Allegati) pubblicato nella GU del 28.05.2025 n. 122 – Supplemento Ordinario n. 20, sono state approvate le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2024.

    Le risultanze dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, integrati con le modifiche approvate con il presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilità, rilevano ai fini:

    • dell’accesso al regime premiale di cui al comma 11 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 
    • e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.

    Le modifiche appena approvate mirano ad aggiornare gli ISA alla luce della nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, e includono correzioni per tener conto delle nuove condizioni economiche e geopolitiche.

    Le principali novità del Decreto

    Revisione straordinaria congiunturale

    L’articolo 2 del Decreto introduce una revisione straordinaria degli ISA, riferita al solo periodo d’imposta 2024, per tener conto delle conseguenze economiche di:

    • tensioni geopolitiche internazionali;
    • aumento dei prezzi energetici e alimentari;
    • rialzo dei tassi d’interesse.

    La metodologia utilizzata è illustrata nell’allegato 4 al decreto.

    Indici territoriali di concentrazione della domanda e offerta

    Per valutare la posizione competitiva legata al territorio, il Decreto approva (art. 3) nuovi indici di concentrazione territoriale, determinati sulla base di parametri economici e demografici a livello provinciale.

    Tali dati si fondano su banche dati ISA e fonti ISTAT aggiornate al 2024, come specificato nell’allegato 1.

    Misure di ciclo settoriale

    L’art. 4 introduce ulteriori correttivi che misurano le dinamiche settoriali congiunturali per il 2024, sulla base dell’analisi di andamento dei comparti economici interessati (allegato 2).

    Tali misure contribuiscono a rendere gli ISA più aderenti alla realtà economica.

    Aggiornamenti tecnici, territoriali e software

    Note metodologiche e territorialità

    Vengono apportate modifiche anche alle note tecniche e metodologiche degli ISA già approvati nel marzo 2024 e marzo 2025 (art. 5), con aggiornamenti riportati nell’allegato 3.

    L’allegato 3 ha lo scopo di aggiornare le basi metodologiche su cui si fonda la costruzione e l’applicazione degli ISA, in coerenza con:

    • le nuove fonti statistiche e strutturali disponibili nel 2024, tra cui la nuova classificazione ATECO 2025;
    • i cambiamenti intervenuti nel tessuto territoriale italiano, come modifiche nella denominazione e nella configurazione dei comuni;
    • l’integrazione di nuovi indicatori specifici, per settori o aree geografiche.

    Le analisi territoriali sono riviste per includere nuovi comuni o cambi di denominazione intervenuti nel 2024 (art. 6, allegato 5), con aggiornamenti specifici per:

    • Factory Outlet Center (indice EM05U);
    • aree gravitazionali (indice DG44U).

    Software applicativo aggiornato

    Infine, l’articolo 7 conferma che l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il programma informatico per il calcolo degli ISA, integrando tutte le modifiche contenute nel decreto.

    Effetti premiali e operativi

    Le modifiche agli ISA influenzano direttamente l’accesso ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell’art. 9-bis del D.L. 50/2017, tra cui:

    • esonero dal visto di conformità per compensazioni e rimborsi;
    • riduzione dei termini di accertamento;
    • esclusione da alcuni tipi di accertamento.

    Inoltre, le nuove versioni ISA saranno utilizzate dall’Amministrazione finanziaria nelle analisi di rischio per selezionare i contribuenti da sottoporre a controlli.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA 2025: novità per STP società tra professionisti

    L'agenzia delle Entrate ha reso disponibile il software "Il tuo ISA 2025" che consente il calcolo e la trasmissione telematica, in allegato a redditi, dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA e della proposta di CPB.

    Scarica qui la Guida 2025.

    Esso consente inoltre la trasmissione telematica in via autonoma utilizzando il frontespizio dei modelli redditi.

    Il software consente anche di revocare entro gli stessi termini per aderire una eventuale di revocare una eventuale precedente adesione al CPB per il biennio 2025/2026.

    Ricordiamo che il Modello ISA 2025 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA). 

    Gli ISA sono disciplinati dall’articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

    Vediamo la novità di quest'anno per le STP di commercialisti, avvocati e ingegneri.

    Potrebbe interessarti anche: CPB: nuova causa di esclusione per i professionisti che aderiscono a STP.

    ISA 2025: novità per STP e società tra professionisti

    In attesa di conoscere il contenuto definitivo dell'art 8 del Dlgs Correttivo che contiene anche una nuova causa di esclusione per i lavoratori autonomi delle STP e delle società tra professionisti, vediamo la novità per gli ISA 2025 che riguarda le STP.

    Come precisato dalle istruzioni al Modello ISA 2025, da quest’anno, periodo d’imposta 2024, per i soggetti che esercitano in forma d’impresa una delle attività di cui agli Isa: 

    • DK02U (Attività degli studi di ingegneria), 
    • DK04U (Attività degli studi legali), 
    • DK05U (Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro), 
    • DK18U (Attività degli studi di architettura), 
    • DK22U (Servizi veterinari).

    vi è la novità che, pur rimanendo ancora esclusi dagli ISA per il 2024, saranno comunque tenuti alla presentazione dei modelli ai fini statistici al fine di poter acquisire i dati per elaborare a partire dal periodo d’imposta 2025 un modello Isa che possa operare, per tali attività, anche in presenza di reddito d’impresa. 

    In particolare, le istruzioni ADE recitano quanto segue: I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA non sono tenuti alla compilazione del relativo modello ISA ad eccezione di quelli di cui alle precedenti lettere f) e p). 

    Sono inoltre tenuti alla compilazione del modello ISA i contribuenti esclusi di cui alla lettera g) se esercitano una delle attività ricomprese nei seguenti ISA: – DK02U – Attività degli studi di ingegneria, – DK04U – Attività degli studi legali, – DK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, – DK18U – Attività degli studi di architettura, – DK22U- Servizi veterinari.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    Punteggi premiali ISA 2024: regole delle Entrate

    Con il Provvedimento n. 176203 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate in data 11 aprile, vengono definiti i punteggi di affidabilità fiscale per avere accesso ai benefici previsti dal regime premiale ISA per il 2024.

    Punteggi premiali ISA 2024: regole delle Entrate

    Secondo il provvedimento di cui si tratta i benefici previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono riconosciuti ai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale “ISA” per l’annualità di imposta 2024, con le modalità e alle condizioni indicate, e di seguito sintetizzate, determinate anche per effetto dell’indicazione degli ulteriori componenti positivi di cui al comma 9 del medesimo articolo 9-bis del decreto. 

    Sinteticamente, i benefici premiali prevedono:

    • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap
    • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, o prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva, per un importo non superiore a 70mila euro annui
    • l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/1994)
    • l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici
    • l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, per quanto riguarda il reddito di impresa e di lavoro autonomo
    • l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato.

    Il provvedimento inoltre illustra due ipotesi per l’esonero del visto di conformità per la compensazione di crediti e per il rimborso Iva che non superano i 70mila euro annui, con una graduazione del beneficio in base al punteggio Isa ottenuto dal contribuente che può andare da 8 a 9.

    L’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative è riconosciuta, per il periodo d’imposta 2024, ai contribuenti con affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2024 e ai contribuenti con affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2023 e 2024.

    Per ulteriori dettagli si rimanda alla consultazione del provvedimento in esame che nella motivazioni sintetizza tutte le regole dei benefici premiali.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    Modelli ISA 2025: ecco le regole

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 131055 del 17 marzo le regole per gli ISA indici sintetici di affidabilità:

    Ricordiamo che all'atto della pubblicazione della prima bozza le Entrate evidenziavano che i modelli sono aggiornati ai nuovi codici ATECO 2025.

    ISA 2025: pubblicati i definitivi

    A partire dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025 che sostituisce la versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022. 

    Tale nuova classificazione verrà adottata ai fini amministrativi a partire dal 1° aprile 2025 e se ne è tenuto conto anche nella predisposizione degli ISA 2025.

    Con il provvedimento di cui sopra, sono approvati, unitamente alle relative istruzioni – costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.
    Attenzione al fatto che i modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività
    professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale in precedenza citate e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:

    • esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale, relativo all’attività prevalente, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
    • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    Al solo fine di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2024, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche:

    • a) Attività di ingegneria, codice attività 71.12.10;
    • b) Attività di commercialisti, codice attività 69.20.01;
    • c) Attività di esperti contabili, codice attività 69.20.03;
    • d) Attività di consulenti del lavoro, codice attività 69.20.04;
    • e) Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici, codice attività 71.11.01;
    • f) Attività di architettura n.c.a., codice attività 71.11.09;
    • g) Servizi veterinari, codice attività 75.00.00;
    • h) Attività legali e giuridiche, codice attività 69.10.10, devono compilare uno dei seguenti modelli approvati con il presente provvedimento:
      • DK02U – Attività degli studi di ingegneria, per l’attività di cui alla lettera a);
      • DK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, per le attività di cui alle lettere da b) a d);
      • DK18U – Attività degli studi di architettura, per le attività di alle lettere e) e f);
      • DK22U – Servizi veterinari, per l’attività di cui alla lettera g);
      •  DK04U – Attività degli studi legali, per l’attività di cui alla lettera h).

  • Studi di Settore

    ISA 2025: pubblicati i 172 modelli per la comunicazione dei dati

    Con Provvedimento dell'Agenzia del 17.03.2025 n. 131055, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i 172 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), da utilizzare per il periodo di imposta 2024

    Il Modello ISA costituisce parte integrante del modello REDDITI 2025 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli ISA. Introdotti con il decreto legge n. 50/2017, a partire dal periodo d’imposta 2018 gli ISA sostituiscono definitivamente gli studi di settore e i parametri.

    Con lo stesso provvedimento è stato approvato anche un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo.

    Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.

    Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:

    • esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale, relativo all’attività prevalente, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
    • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

    Al solo fine di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2024, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche:

    1. Attività di ingegneria, codice attività 71.12.10;
    2. Attività di commercialisti, codice attività 69.20.01;
    3. Attività di esperti contabili, codice attività 69.20.03;
    4. Attività di consulenti del lavoro, codice attività 69.20.04;
    5. Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici, codice attività 71.11.01;
    6. Attività di architettura n.c.a., codice attività 71.11.09;
    7. Servizi veterinari, codice attività 75.00.00;
    8. Attività legali e giuridiche, codice attività 69.10.10,

    devono compilare uno dei seguenti modelli approvati con il presente provvedimento:

    • DK02U – Attività degli studi di ingegneria, per l’attività di cui alla lettera a);
    • DK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, per le attività di cui alle lettere da b) a d);
    • DK18U – Attività degli studi di architettura, per le attività di alle lettere e) e f);
    • DK22U – Servizi veterinari, per l’attività di cui alla lettera g);
    • DK04U – Attività degli studi legali, per l’attività di cui alla lettera h).

    Modelli Isa Redditi 2025

    Scarica qui i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2024, approvati con provvedimento dell'Agenzia del 17.03.2025:

    Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA): cosa sono e quali benefici offrono

    Gli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) sono strumenti di compliance fiscale introdotti per rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria. Il loro obiettivo è favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, incentivare l’adempimento degli obblighi tributari e migliorare il rapporto tra cittadini e fisco.

    Gli ISA si basano su una serie di indicatori che valutano la normalità e la coerenza della gestione di un’impresa o di un’attività professionale, considerando diverse basi imponibili. Il contribuente, applicando gli ISA in sede di dichiarazione, può determinare il proprio livello di affidabilità fiscale su una scala da 1 a 10, dove 10 rappresenta il massimo grado di affidabilità.

    Un punteggio alto negli ISA garantisce una serie di agevolazioni, tra cui:

    • Esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti fino a:
      • 70.000 euro annui per l’IVA
      • 50.000 euro annui per imposte dirette e IRAP
    • Esonero dal visto di conformità e dalla prestazione della garanzia per rimborsi IVA fino a 70.000 euro annui
    • Esclusione dalla disciplina delle società non operative (art. 30, Legge n. 724/1994)
    • Esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici (art. 39, DPR n. 600/1973 e art. 54, DPR n. 633/1972)
    • Riduzione dei termini di accertamento di almeno un anno per redditi d’impresa e di lavoro autonomo (art. 43, DPR n. 600/1973 e art. 57, DPR n. 633/1972)
    • Esclusione dall’accertamento sintetico del reddito complessivo (art. 38, DPR n. 600/1973), se il reddito accertabile non supera di due terzi quello dichiarato
    • Esclusione della garanzia per la sospensione della riscossione (art. 47, D.lgs. n. 546/1992), per contribuenti con un’affidabilità fiscale pari almeno a 9 nei tre anni precedenti al ricorso

    Grazie a questi benefici, gli ISA rappresentano un importante strumento per incentivare la trasparenza fiscale e garantire un rapporto più equilibrato tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

  • Studi di Settore

    ISA 2025: individuazione dati rilevanti e indici soggetti a revisione

    Con il Provvedimento n 24728 del 31 gennaio 2025 le Entrate pubblicano le regole per l'individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2025 e il programma delle revisioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2025.

    ISA 2025: novità dalle Entrate

    Il provvedimento stabilisce che ai sensi del comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2025, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono:

    • quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2024;
    • quelli funzionali alla attività di revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2023 approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 28 febbraio 2024;
    • quelli indicati nell’allegato 1.

    Nell’allegato 2 sono individuate le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

    In base a quanto previsto dal comma 2-bis dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO.

    Vista la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono individuate facendo riferimento alla nuova classificazione ATECO 2025.

    Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi alle attività economiche elencate nell’allegato 2, sono applicati a partire dal periodo d’imposta 2025, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze

    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA: modifiche agli indici validi per l’anno d’imposta 2023

    Pubblicato in GU n 211 del 10 settembre il decreto 29 aprile del MEF con approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

    I correttivi sono applicabili al solo periodo di imposta 2023 e di conseguenza verrà anche aggiornato il software ADE "Il tuo ISA 2024".

    ISA: modifiche agi indici validi per l’anno d’imposta 2023

    Con il decreto in oggetto, sono  approvate,  in  base  all'art.  9-bis,   comma   2,   del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le modifiche agli indici sintetici di affidabilita' fiscale approvati con i decreti del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 8 febbraio 2023 e 18 marzo 2024.
    Le risultanze dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, integrati con le modifiche approvate con il presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilità rilevano ai fini dell'accesso al  regime premiale  (di cui al comma 11 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,  n. 50) e delle attivita' di analisi del rischio di evasione fiscale (di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis)

    Il decreto dispone diversi interventi correttivi che riguardano il solo periodo d’imposta 2023.

    In particoalre, si prevede che:

    • (art 2) la metodologia statistico-economica utilizzata per la  revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici  di affidabilita' fiscale, ed i relativi interventi correttivi  in relazione  al  solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico  associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell'energia, degli alimentari e all'andamento dei tassi di interesse, sono individuati  sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 4;
    • (art 3) gli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta  per area   territoriale, necessari per  tener conto, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale  al periodo d'imposta in corso al 31  dicembre  2023, di situazioni di differente vantaggio competitivo, ovvero,  di  differente  svantaggio competitivo,  in relazione alla collocazione  territoriale,   sono individuati sulla base della  nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1. Tali indici sono individuati anche sulla base della  metodologia statistico-economica  utilizzata  per  la  revisione   congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, di cui al precedente punto;
    • (art 4) le misure di ciclo settoriale, necessarie per  tener  conto,  ai fini  dell'applicazione  degli  indici  sintetici  di   affidabilita' fiscale al periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre  2023,  degli effetti dell'andamento congiunturale, sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 2. Tali misure sono individuate anche sulla base della  metodologia statistico-economica  utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, di cui al precedente art. 2;
    • le note tecniche e metodologiche degli indici sintetici di affidabilità iscale approvati con i  decreti  del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 8 febbraio 2023 e 18  marzo  2024  sono integrate, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del  31 dicembre 2023, secondo quanto riportato nell'allegato 3.