• Successioni

    Dichiarazione morte presunta: cosa cambia con il ddl semplificazioni

    In data 26 marzo durante il Consiglio dei ministri viene approvato su proposta del ministro Paolo Zangrillo, un disegno di legge che interviene in diversi settori al fine di semplificare la PA.

    Tra le novità, ve ne sono in tema di morte presunta, con la modicia dei termini della relativa dichiarazione.

    Come evidenziato dal comunicato stampa dello stesso Ministro Zangrillo, datato 26 marzo, per le persone scomparse e presunte morte si riducono i tempi per far rivalere il diritto all’eredità e al possesso o all’uso dei beni.

    Gli anni necessari per dichiarare la morte passano da dieci a cinque e dimezzati anche i tempi per la dichiarazione di assenza: un anno dall’ultima notizia anziché due.

    Morte presunta: cosa prevede il DDL Semplificazioni

    Con l'art 11 del DDL semplificazioni rubircato Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta si vuole modificare gli articoli 49 e 58 del codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta.

    Dai dati acquisiti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, riferiti al periodo 1° gennaio 1974 –30 giugno 2019, si contavano ben 244.703 denunce, 182.007 ritrovamenti, ma 62.696 persone ancora da rintracciare.

    Tali dati sono in continuo aumento e, al 30 settembre 2019, le persone da rintracciare sono complessivamente 63.837.

    La scomparsa di una persona determina un grave stravolgimento della vita delle famiglie non solo sul piano affettivo ma anche sotto il profilo patrimoniale, anche per gli aspetti inerenti i rapporti giuridici. 

    Nel caso in cui la scomparsa di una persona si protrae nel tempo, infatti, il legislatore del Capo I del Titolo IV, Libro I, ha previsto che, decorsi due anni dall’ultima notizia, si possa far luogo alla dichiarazione giudiziale di assenza, mentre, trascorsi dieci anni, a quella di morte presunta.

    Gli articoli 49 e 58 C.C. difatti, rispettivamente, recitano: “trascorsi due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente… che ne sia dichiarata l’assenza”; “Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente il tribunale competente secondo l’art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell’art. 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia.”

    In definitiva, con la dichiarazione di morte presunta si attua un mezzo di accertamento indiretto della morte di un soggetto ed appare chiaro dalla lettura dell’art. 58 che i presupposti richiesti dal legislatore sono: 

    • l’accertamento della sparizione di un soggetto ad un dato momento 
    • e l’assoluta carenza di notizie per dieci anni.

    La disposizione si propone di modificare le due predette norme in modo da portare i termini nelle stesse indicati dagli attuali due e dieci anni ad uno e cinque anni, periodo ritenuto più congruo alle esigenze delle famiglie e all’evoluzione del contesto sociale e giuridico rispetto a quando sono state adottate le norme del Codice civile. 

  • Successioni

    Imposta di successione: come rateizzarla

    L'imposta di successione viene liquidata dall’ufficio delle Entrate competente per territorio in base ai dati indicati nella dichiarazione di successione tenendo conto anche delle eventuali dichiarazioni sostitutive. 

    Il pagamento dell’imposta di successione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione. 

    Scaduto tale termine si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora.

    Prima di dettagliare le regole per rateizzare ricordiamo che, la dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, da uno dei soggetti obbligati, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era residente il defunto. 

    I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione (ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del TUS) sono:

    • i chiamati all’eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali;
    • gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente;
    • gli amministratori dell’eredità e i curatori dell’eredità giacenti;
    • gli esecutori testamentari.

    Imposta di successione: come rateizzarla

    In alternativa, è possibile pagare l’imposta di successione anche a rate, con queste modalità:

    • almeno il 20% dell’importo deve essere versato entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione,
    • la parte restante, è versata in otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a 20.000 euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. 
    • attenzione al fatto che le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

    Viene anche precisato che la rateazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro. 

    Inoltre, in caso di “lieve inadempimento”, e cioè in caso di:

    • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro,
    • tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.

    non è prevista la decadenza dal piano di rateizzazione.

    Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione.

    Imposta di successione: le aliquote per tipologia di trasferimento

    Le aliquote e le franchigie stabilite per l’imposta sulle successioni e donazioni sono state previste dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006.

    Aliquote Tipo di trasferimento
    4% effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
    6% in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
    6% in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
    8%

    in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

    Le Entrate precisano che oltre alle franchigie di 100.000 euro e di 1 milione di euro, vi è una ulteriore franchigia, pari ad 1,5 milioni di euro, per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.

  • Successioni

    Coacervo successorio e donativo: trattamento fiscale

    Con la Circolare n 29 del 19 ottobre con oggetto: Imposta sulle successioni e donazioni – Articoli 8, comma 4, e 57, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – Coacervo “successorio” e “donativo” le Entrate forniscono un quadro d'insieme su:

    • Normativa e prassi di riferimento,
    • Evoluzione della giurisprudenza di legittimità,
    • Indicazioni di prassi e gestione del contenzioso pendente.

    al fine di fornire chiarimenti in merito al trattamento fiscale tenuto conto dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità.

    Leggi anche: Le donazioni fatte in vita del defunto non entrano nell'imponibile della successione

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    Coacervo successorio e donativo: trattamento fiscale ultimi chiarimenti ADE

    Sinteticamente, con la circolare in commento l’Agenzia, conformandosi agli orientamenti consolidati della Corte di cassazione e superando la propria prassi, chiarisce che:

    • ai soli fini dell’imposta di successione, l’istituto del coacervo “successorio” deve ritenersi non più attuale, con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato né per determinare le aliquote né ai fini del calcolo delle franchigie
    • ai soli fini dell’imposta di donazione, l’istituto del coacervo “donativo” continua a trovare applicazione, ma dallo stesso vanno escluse le donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata.

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    Coacervo successorio e donativo: la circolare ADE del 19.10.2023

    Come specificato in premessa del documento, l’istituto del c.d. coacervo (o cumulo) “successorio” del donatum con il relictum è disciplinato dall’articolo 8, comma 4, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS), approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. 

    Il coacervo “successorio” comporta la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni effettuate in vita dal de cuius agli eredi e legatari (c.d. donatum) con il valore dell’asse ereditario (c.d. relictum). 

    La richiamata disposizione non ha subito modificazioni in occasione del “ripristino” dell’imposta sulle successioni e donazioni, ad opera del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 2861, pure a fronte delle modifiche alla struttura dell’imposta sulle successioni e donazioni apportate dall’articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che ha fatto venire meno il riferimento al valore globale netto dell’asse ereditario e alla tassazione dello stesso con aliquote progressive per scaglioni.

    Tenuto conto delle predette modifiche apportate alla struttura dell’imposta sulle successioni e donazioni, sull’applicabilità dell’articolo 8, comma 4, del TUS, si è consolidato, nel tempo, un orientamento della giurisprudenza di legittimità contrario alla posizione espressa dall’Agenzia delle entrate nei propri documenti di prassi, come più ampiamente illustrato nei paragrafi che seguono. 

    Aderendo a tale orientamento, con la presente circolare si chiarisce che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione, l’istituto del coacervo “successorio” di cui all’articolo 8, comma 4, del TUS deve ritenersi “implicitamente abrogato”, con la conseguenza che:

    • lo stesso non può essere applicato,
    • né per determinare le aliquote,
    • né ai fini del calcolo delle franchigie.

    Inoltre, si forniscono indicazioni con riferimento al c.d. coacervo (o cumulo) “donativo tra donatum e donatum di cui all’articolo 57, comma 1, del TUS, che comporta la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni anteriormente effettuate dal donante a favore del donatario (c.d. donatum) con il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione (c.d. donatum).

    In particolare, con la presente circolare, in considerazione dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, si chiarisce che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione, l’istituto del coacervo “donativo” non trova applicazione con riferimento alle donazioni poste in essere nel periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata.

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    Allegati:
  • Successioni

    Dichiarazione di successione: chi può presentare la sostitutiva

    Tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione vi sono gli eredi.

    La qualità di erede, in senso civilistico, si acquista con l’accettazione, espressa o tacita, dell’eredità, il cui effetto risale al momento dell’apertura della successione.

    L'Agenzia delle entrate con una FAQ del 2 agosto 2023  ha chiarito  alcuni aspetti sulla dichiarazione di successione sostitutiva.

    Dichiarazione di successione: chi può presentare la sostitutiva

    Per la presentazione di una dichiarazione sostitutiva occorre compilare il quadro EH del modello di dichiarazione di successione

    A tal proposito, nella faq di cui si tratta, veniva domandato se dopo la trasmissione della dichiarazione di successione, un coerede diverso da chi l’ha inviata, può presentare per la stessa successione una dichiarazione sostituiva.

    La replica dell'agenzia specifica che, come riportato nelle istruzioni di compilazioni al modello, la dichiarazione di successione sostitutiva può essere inviata:

    • telematicamente solo dal “dichiarante” che ha presentato il modello che si intende sostituire; 
    • nel caso in cui una persona legittimata a presentare la dichiarazione, diversa dal dichiarante, voglia inviare una nuova dichiarazione per la stessa successione, egli dovrà recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate. 

    Attenzione al fatto che la nuova dichiarazione non sostituirà, comunque, quella precedentemente trasmessa, ma costituirà un’ulteriore dichiarazione che si andrà ad affiancare alla precedente e saranno dovute le relative imposte.

    Dichiarazione di successione: il nuovo modello 2023

    Ricordiamo per completezza che con Provvedimento del 24 luglio le Entrate hanno aggiornato il modello e le istruzioni di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali alle ultime novità normative sul legato di genere.

    In particolare, al modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali e alle relative istruzioni, approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 dicembre 2017 e successive modificazioni pubblicate sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, sono apportate le modifiche descritte negli Allegati 1 e 2.

    Attenzione al fatto che, la presentazione telematica del modello di dichiarazione aggiornato è consentita a partire dal 26 luglio 2023.

    Si psecifica però che, per agevolare i contribuenti e gli operatori, fino al 26 ottobre 2023 è possibile trasmettere le dichiarazioni di successione utilizzando la precedente versione dei prodotti di compilazione e controllo. 

  • Successioni

    Qual’è il termine per la presentazione della dichiarazione di successione?

    La dichiarazione di successione deve essere presentata, in via generale, entro 12 mesi dalla data del decesso del contribuente.

    Tuttavia ci sono alcuni casi per cui i dodici mesi non decorrono dalla data del decesso ma da un momento diverso: 

    1. nel caso in cui sia stato nominato, in seguito all’apertura della successione, un rappresentante legale degli eredi o dei legatari o dei chiamati all’eredità, un curatore dell’eredità giacente, oppure un esecutore testamentario: i dodici mesi decorrono dalla data in cui questi hanno avuto notizia legale della loro nomina; 
    2. nel caso di fallimento/liquidazione giudiziale del defunto in corso al momento dell’apertura della successione o in caso di dichiarazione di fallimento/liquidazione giudiziale intervenuta entro i successivi sei mesi dal decesso: i dodici mesi decorrono dalla data di chiusura del fallimento/liquidazione giudiziale;
    3. nel caso in cui i beneficiari siano stati immessi nel possesso temporaneo dei beni della persona assente: i dodici mesi decorrono dalla data di immissione nel possesso dei beni;
    4. a seguito di sentenza di morte presunta, i dodici mesi decorrono dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa di morte presunta se non è stata precedentemente richiesta l’immissione nel possesso dei beni dell’assente;
    5. nel caso in cui l’eredità è accettata con beneficio d’inventario entro dodici mesi dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario;
    6. nel caso di rinunzia all’eredità o al legato, i dodici mesi decorrono dalla data della rinunzia o dalla diversa data in cui gli altri obbligati dimostrino di averne avuto notizia;
    7. nel caso di eventi sopravvenuti che modificano il legato, la ripartizione dell’eredità ovvero che determinano l’applicazione di una imposta superiore rispetto a quella liquidata, i dodici mesi per la presentazione della dichiarazione sostitutiva decorrono dalla data della sopravvenienza o dalla diversa data in cui l’obbligato dimostra di averne avuto notizia;
    8. nel caso in cui, per eventi sopravvenuti che modificano l’attivo ereditario, non sussistono più le condizioni per cui il coniuge ed i parenti in linea retta del defunto erano stati esonerati dalla presentazione della dichiarazione di successione, i dodici mesi decorrono dalla data della sopravvenienza;
    9. nel caso di enti non ancora riconosciuti che hanno presentato domanda di riconoscimento entro un anno dall’apertura della successione, i dodici mesi decorrono dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento ovvero del diniego. 

    La Dichiarazione di successione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ai quali si accede con Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns).
    Inoltre, l’Agenzia mette a disposizione il software "Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali" per la compilazione e l’invio della dichiarazione. 

    Casi particolari di invio

    I residenti all’estero possono presentare in via eccezionale il modello cartaceo, in caso di impedimenti alla trasmissione telematica, inviando il modello all’ufficio competente dell’Agenzia, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

    La dichiarazione si considera presentata il giorno in cui viene consegnata all’ufficio postale.

    Se il defunto risiedeva all’estero ma in precedenza aveva risieduto in Italia, la dichiarazione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Se quest’ultima non è conosciuta, la dichiarazione va presentata presso la Direzione Provinciale II di ROMA – Ufficio Territoriale ROMA 6 – EUR TORRINO, in Via Canton 20 – CAP 00144 Roma.

  • Successioni

    Imposta successioni e donazioni: trattamento fiscale del legato di genere

    Con la Circolare del 06.07.2023 n. 19, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale del legato di genere, ai fini dell’imposta sulle successioni e
    donazioni
    .

    Il legato di genere, vale a dire il legato obbligatorio avente ad oggetto la prestazione di cose designate secondo
    l’appartenenza ad un genere
    , attribuisce al legatario (onorato) un diritto di credito nei confronti di un erede o di un altro legatario (onerato), il quale deve adempiere prestando beni corrispondenti per qualità e quantità alle indicazioni del testatore.

    L’ipotesi più frequente riguarda legati aventi ad oggetto una somma di
    denaro
    (c.d. legati pecuniari), disposti dal testatore a carico di uno o più eredi.

    In via preliminare, si osserva che il legato costituisce una disposizione mortis causa, a titolo particolare, attributiva di specifici diritti patrimonial

    Il legato è in genere attribuito per testamento e si acquista automaticamente
    al momento dell’apertura della successione
    ereditaria senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciarvi.

    Nella circolare in oggetto, l'Agenzia fa il punto su diversi aspetti, quali:

    • Tipologie di legato
    • Orientamenti della giurisprudenza di legittimità civilistica sulla differenza tra legato di genere e legato di specie
    • Quadro normativo fiscale
    • Recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità tributaria
    • Assimilazione sul piano fiscale del legato di genere a quello di specie
    • Contenzioso pendente.

    Allegati:
  • Successioni

    Bolletta di liquidazione TARI: è atto impugnabile

    La Cassazione con una recente pronuncia, l'Ordinanza n 1797 del 20 gennaio 2023, perviene ad una importante decisione: la bolletta TARI è atto direttamente impugnabile, prima che scada e senza la necessità di un preventivo accertamento da parte del Comune poiché contiene una pretesa impositiva ben individuata.

    Vediamo i dettagli della causa.

    Una società con attività di albergo e ristorante impugnava una bolletta TARI del Comune di residenza.

    La CTP accoglieva il ricorso mentre quella regionale dava ragione al Comune sostenendo che solo dopo il mancato pagamento della bolletta il Comune stesso avrebbe notificato l'accertamento che costituisce provvedimento con prima manifestazione impositiva e quindi impugnabile. 

    La Cassazione ha dato ragione all'albergatore motivando che la decisione risiede nel principio generale secondo cui la natura tassativa dell’elencazione degli atti impositivi di cui all'art 19 del Decreto legislativo n. 546/92, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che contengano una ben individuata pretesa tributaria.

    Nel dettaglio la Cassazione ha specificato che "in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del DLgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia, non esclude l'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa" 

    Con precedente sentenza (n. 11481 del 2022) la Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento all'impugnazione della fattura commerciale, con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani aveva richiesto il pagamento della T.I.A., avendo il contribuente successivamente impugnato anche l'ingiunzione di pagamento che l'aveva sostituita.

    La Cassazione specifica che in tema di impugnazione di atti dell'amministrazione tributaria, nonostante l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del DLgs. n. 546 del 1992, i principi costituzionali di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) e di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) impongono di riconoscere l'impugnabilità di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dalla norma su richiamata, e tale impugnazione va proposta davanti al giudice tributario, in quanto munito di giurisdizione a carattere generale e competente ogni qualvolta si controversa di uno specifico rapporto tributario. 

    Ne consegue che anche la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis, comma 3, del DPR n. 600 del 1973, portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile innanzi al giudice tributario (Cass. n. 7344 del 2012).

    La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha acriticamente ritenuto che la bolletta TARI del 2018 nonostante in essa fosse compiutamente espressa la pretesa impositiva del Comune non fosse autonomamente impugnabile

    La Cassazione ha confermato la possibilità per i cittadini di impugnare direttamente le bollette TARI.