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Trasferimenti aziende e partecipazioni: studio dei Notai sulle novità
Con lo Studio n 100/2024 i Notai forniscono chiarimenti sui trasferimenti di aziende e partecipazioni sociali.
Lo studio analizza:
- il nuovo testo dell’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139,
- società di capitali – holding e società di mero godimento;
- Controllo di diritto – integrazione del controllo già esistente,
- Società di persone,
- Società non residenti.
Vediamo i commenti dei Notai sul primo punto.
Trasferimenti esenti aziende e partecipazioni: studio dei Notai
I Notai evidenziano che con la nuova formulazione dell’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990 viene mantenuta l’esenzione dall’imposta per i trasferimenti, effettuati anche tramite patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di aziende, di quote sociali e di azioni, ma vengono meglio chiariti le condizioni e l’ambito applicativo della stessa.
Lo studio evidenzai che si conserva altresì la previsione relativa alla subordinazione del beneficio al rispetto del requisito del controllo di diritto, di cui all’art. 2359, comma 1, numero 1), c.c., per l’ipotesi di trasferimento di quote sociali o azioni di società di capitali soggette all’Ires, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, nonché società europee di cui al reg. (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al reg. (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato).Rispetto ad esso viene tuttavia meglio puntualizzato che deve trattarsi del trasferimento di una partecipazione che determini l’acquisizione o l’integrazione di un controllo già esistente.
La più importante novità, spiegano i Notai è la previsione di una disciplina differenziata degli adempimenti necessari per poter beneficiare dell’esenzione in parola.Il nuovo testo dell’art. 3, comma 4-ter, TUS, nell’ottica di superare i dubbi interpretativi sorti in ragione della precedente formulazione della norma, contempla tre diverse ipotesi:
- in caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
- n caso di quote sociali e azioni di società di capitali, di cui all’art. 73, comma 1, lettera a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
- in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento3.
In tutti questi casi, per poter godere del beneficio fiscale, gli aventi causa devono rendere apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o, viene aggiunto rispetto alla formulazione precedente della norma, al patto di famiglia.
In continuità con la disposizione nella versione vigente, il mancato rispetto delle condizioni imposte dalla norma comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
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Rimborso Irpef nella successione testamentaria: regole ADE
Con una FAQ datata 9 ottobre, le Entrate replicano ad un contribuente che domanda quali documenti servano per riscuotere un rimborso irpef spettante al de cuius nella successione testamentaria.
Prima dei dettagli ricordiamo che, il testamento è l’atto con cui si dispone dei propri beni per il tempo successivo alla propria morte.
Le disposizioni testamentarie si distinguono in:
- istituzione di erede, con cui colui che redige il testamento dispone dell'intero patrimonio o di una sua quota senza specificazione dei beni oggetto del lascito;
- legato, con cui il testatore dispone di uno o più beni specificamente identificati.
Vediamo come richiedere il rimborso irpef per il contribuente deceduto che ha lasciato un erede con testamento.
Rimborso Irpef nella successione testamentaria: regole ADE
In linea generale, i rimborsi fiscali intestati a un contribuente deceduto possono essere chiesti tramite la dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi PF) relativa alla persona deceduta, oppure presentando un’istanza all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
Quando l’eredità non è devoluta per legge, come nel caso illustrato nel quesito, tranttandosi di successione testamentaria, o nei casi in cui la dichiarazione di successione non sia stata presentata, per richiedere il pagamento del rimborso, gli eredi possono inviare all’ufficio territoriale competente per la lavorazione del rimborso i seguenti modelli:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, con la quale attestare la qualità di eredi,
- Istanza di voltura dei rimborsi, per chiedere che le somme spettanti al contribuente deceduto siano erogate a favore degli eredi,
- Delega per l’incasso (che va utilizzata quando i coeredi chiedono che la propria quota di rimborso venga erogata a uno di loro), sottoscritta con firma autenticata o con firma digitale del delegante.
Il tutto può essere consegnato anche on line avvelendosi del servizio consegna documenti e istanze.
Il servizio in oggetto, consente all’utente in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia di inviare documenti e istanze agli uffici dell’Agenzia, sia a seguito di una specifica richiesta dell’Agenzia sia su iniziativa spontanea.
È possibile utilizzare il servizio per esigenze personali oppure per conto di un altro soggetto.
Si possono inviare fino a 10 file della dimensione massima di 20MB ognuno.
Oltre che file in formato PDF e TIF/TIFF, è possibile inviare file firmati digitalmente nei formati PAdES e CAdES.
Il canale è sempre aperto e permette, inoltre, di ottenere la ricevuta di protocollazione analogamente a quanto avviene con la consegna diretta in Ufficio, ma senza doversi recare fisicamente allo sportello.
Fornendo l’indirizzo pec o la mail e/o un numero di cellulare è possibile ricevere l’avviso di disponibilità della ricevuta di consegna o della ricevuta di scarto, qualora l’invio non vada a buon fine.
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Successioni e donazioni: novità in vigore dal 1° gennaio 2025
Pubblicato in GU n 231 del 2 ottobre il Dlgs n 139/2024 con Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA
In particolare, il Dlgs secondo i principi della Legge di Delega al Governo per la Riforma Fiscale (Legge n 111/2023) va ad agire secondo i seguenti criteri:
- semplificazione,
- certezza del diritto,
- razionalizzazione.
Alcune disposizioni apportano modifiche alla disciplina dell’imposta di successione e donazione in conformità ai principi di semplificazione e razionalizzazione della legge delega.
Altre novità sono relative all’imposta di registro, all’imposta di bollo, alle tasse ipotecarie, ai tributi speciali catastali e agli altri tributi speciali previsti per i servizi resi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Vediamo alcune novità introdotte dal decreto sottolineando l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2025.
Dlgs Successioni e donazioni: alcune novità
L’articolo 1 introduce il principio di autoliquidazione dell’imposta sulle successioni, che ora è liquidata da parte dell’ufficio.
Con la Dichiarazione di successione, l’imposta viene autoliquidata dal contribuente e versata entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione.
Successivamente, l'ufficio controlla la regolarità dell’autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente, nonché dei versamenti e la loro corrispondenza con i dati indicati nella dichiarazione.
La presentazione della dichiarazione avviene per via telematica, con modalità stabilite mediante provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.I non residenti possono inviare per posta raccomandata A/R.
Con le novità non è più necessario allegare alla dichiarazione gli estratti catastali relativi agli immobili indicati in successione.In merito ai trust si stabilisce espressamente l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni anche ai “trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione”, ove determinino arricchimenti gratuiti in favore dei beneficiari.
L’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e dei diritti a favore dei beneficiari e le relative franchigie e aliquote trovano applicazione in base al rapporto tra disponente e beneficiario.
La norma consente al disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, al trustee di assolvere anticipatamente l’imposta, in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell’apertura della successione.In merito alla cessione di azienda:
- si introduce la possibilità, nei casi di cessioni riguardanti l’azienda nella sua interezza o specifici complessi aziendali, di applicare separatamente le aliquote concernenti i trasferimenti a titolo oneroso delle distinte tipologie di beni che compongono l’azienda o il singolo ramo, a condizione che sia possibile imputare ai vari beni una quota parte del corrispettivo
- si prevede che la base imponibile dell’imposta di registro, dovuta per i trasferimenti di aziende o diritti reali su di esse, sia determinata assumendo il valore venale complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento e sottraendo le passività, così come indicato nel nuovo articolo 51 del Tur.
Dlgs Successioni e Donazioni: novità su imposta di registro e bollo
Una delle novità principali riguarda l’autoliquidazione dell'imposta di registro, si sostituisce la modalità di liquidazione dell’imposta, da parte dell’ufficio, con l’autoliquidazione operata direttamente dagli obbligati al pagamento.
Viene prevista una procedura informatica per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, superando le modalità previste precedentemente e rispondendo alle esigenze di digitalizzazione.In merito all’imposta di bollo si introduce la facoltà di integrare la dichiarazione dell’imposta di bollo, con modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito.
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Riforma fiscale: Dlgs imposte di registro, successione e altri tributi indiretti in GU
Pubblicato in GU n. 231 del 02.10.2024, il testo del dlgs del 18.09.2024 n. 139 per la razionalizzazione dell’imposta di registro, successioni e donazioni, di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA in attuazione della riforma fiscale ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), in vigore dal 29 giugno 2024.
Le nuove norme avranno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data. Inoltre, saranno applicabili alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito effettuati da tale data in avanti.
Vediamo in breve sintesi alcune delle novità introdotte.
Imposta di successione e donazione
Viene esteso il campo di applicazione dell'imposta ai trasferimenti patrimoniali derivanti da trust e vincoli di destinazione.
Con le modifiche apportate si chiarisce che l’imposta, oltre ad applicarsi ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte e per donazione, si applica anche ai trasferimenti di beni e diritti che avvengono a
titolo gratuito (in luogo della locuzione “altra liberalità tra vivi”) e si precisa che sono compresi in questa definizione i trasferimenti derivanti da trust e
da altri vincoli di destinazione, cui quindi si applica l’imposta.Sono previste esenzioni fiscali per i trasferimenti a favore di coniugi e discendenti diretti, purché rispettino i requisiti previsti, come la prosecuzione dell'attività d’impresa per almeno cinque anni. In particolare la lettera d) comma 1 dell'art. 1, modifica l’articolo 3, comma 4-ter, del Testo Unico, che individua i trasferimenti non soggetti a imposta, stabilisce che resta ferma l’esenzione da imposta per i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni.
Resta altresì fermo che, in caso di quote sociali e azioni di società di capitali, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo secondo la disciplina civilistica.
Viene differenziata la disciplina degli adempimenti cui è subordinata l’esenzione.
In caso di aziende o rami di esse, rimane fermo che il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
Per le quote sociali e le azioni delle società di capitali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
In caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
Imposta di registro
Modalità di registrazione
Viene introdotto l’obbligo di utilizzare un modello approvato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate per richiedere la registrazione degli atti scritti.
Per la registrazione di atti pubblici e scritture private autenticate, è previsto l'invio di una copia certificata conforme, tranne in casi specifici in cui è sufficiente presentare l'originale.Semplificazione procedurale
Viene promossa la possibilità di effettuare la registrazione tramite modalità telematiche, seguendo quanto stabilito da provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, al fine di snellire le procedure e ridurre il carico burocratico.Autoliquidazione dell’imposta
L’imposta dovuta per la registrazione viene autoliquidata dai soggetti obbligati, seguendo le nuove indicazioni previste per la base imponibile e le tariffe .Aggiornamenti alla Tariffa
Viene modificata la Tariffa Parte Prima, prevedendo che atti diversi da quelli già contemplati, che abbiano un contenuto patrimoniale, come i contratti che trasferiscono diritti edificatori, siano soggetti a un'aliquota del 3%.Imposte ipotecarie e catastali
Aggiornate le tariffe per i servizi ipotecari e catastali, con particolare attenzione alle operazioni di voltura e certificazioni.
Allegati: -
Donazione con bonifico estero alla nipote: sconta l’imposta di successione
Con la Sentenza n 7442 del 20 marzo la Cassazione, a tema di imposta di successione, ha stautito che sia rilevante per la imposizione un trasferimento in denaro con ordinativo di bonifico dall'estero da uno zio alla nipote.
Vediamo i dettagli del caso di specie.
Bonifico estero verso la nipote e donazione indiretta: principi della Cassazione
La Cassazione per la sua decisione del caso di specie ha fatto richiamo alla sentenza n. 18725/2017, con cui le sezioni unite hanno chiarito che il trasferimento, con bonifico, di strumenti finanziari dal conto di deposito del beneficiante al conto del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette (articolo 809 cc), ma configura una donazione tipica (articolo 769 cc) a esecuzione indiretta.
Viene ricordato che nel diritto civile nella categoria delle liberalità caratterizzate da animus donandi rientrano:
- la donazione diretta,
- le liberalità indirette.
La qualificazione del trasferimento di denaro appartenente a uno o all'altro dei due casi ha conseguenze rilevanti sul piano della relativa disciplina.
Per la donazione diretta il codice civile prescrive la forma dell’atto pubblico a pena di nullità.
Pertanto è una donazione nulla, per mancanza di atto pubblico, il bonifico di una somma di denaro effettuato per spirito di liberalità.
Sulla richiamata conclusione poggia il primo motivo di ricorso della ricorrente della sentenza in esame.
la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge da parte della sentenza impugnata, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la liberalità avente a oggetto strumenti finanziari fosse valida anche in difetto di stipulazione in forma pubblica.
La ricorrente afferma che, essendo affetta da nullità, la liberalità non poteva costituire il presupposto di un’obbligazione tributaria.
La decisione di Cassazione in oggetto è rilevante poiché rafforza l’orientamento secondo cui le donazioni di denaro effettuate tramite bonifico bancario (atti di liberalità) assumono diversa connotazione ai fini civilistici e ai fini fiscali, con la conseguenza che la conclusione delle sezioni unite rileva ai soli fini civilistici.
In sintesi, secondo giurisprudenza e dottrina, in ambito tributario si distinguono:
- le donazioni dirette o “formali”, che nascono dalla stipulazione in forma solenne di un contratto tra donante e donatario (ex articolo 769 cc)
- le donazioni indirette (anche se formali), di cui all’articolo 809 cc, non attuate nella forma solenne prevista per il contratto di donazione, ma attraverso un altro strumento negoziale, avente scopo tipico diverso dalla causa donandi, ma in grado di produrre l’effetto indiretto di un arricchimento di una parte, con contestuale depauperamento dell’altra. Si citano come esempi, l’adempimento di un debito altrui; la rinuncia a un diritto; il contratto a favore di un terzo; l’accollo di un debito altrui.
- “donazioni informali”, che consistono nello svolgimento di un’attività materiale (come il trasferimento di denaro o di strumenti finanziari con consegna brevi manu o impartendo un ordine di bonifico bancario o cointestando un conto corrente bancario o un qualsiasi altro rapporto bancario; la consegna di un assegno circolare intestato al donatario e altri) o nella tenuta di un comportamento consapevolmente omissivo, con la conseguenza, anche in questo caso, della diminuzione del patrimonio del soggetto dante causa e l’aumento del patrimonio del soggetto beneficiario.
La suprema Corte segna la linea di confine tra:
- la donazione indiretta risultante da atti soggetti alla registrazione e
- la donazione indiretta non risultante da atti soggetti alla registrazione.
Ai sensi dell’articolo 56-bis del Dlgs n. 346/1990, la donazione indiretta informale (non risultante da atti soggetti a registrazione) è rilevante ai fini dell’imposta sulle donazioni in caso di:
- registrazione “volontaria” della donazione indiretta non risultante “da atti soggetti alla registrazione”
- donazione indiretta non da atti soggetti alla registrazione “confessata” dal contribuente nell’ambito di una procedura di accertamento tributario.
A tal proposito nel caso di specie, iI giudici di legittimità precisano che le dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, dalle quali deve risultare l’esistenza di tali donazioni, possono provenire anche dal donante, oltre che dal donatario, avendo le parti “interesse comune” alla realizzazione della liberalità.
Di conseguenza, anche l’istanza diretta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero (ex articolo. 5-quater del Dl n. 167/1990), può servire a tale scopo.
L’Agenzia delle entrate con circolare n 30/20215 ha espressamente previsto che “nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, possono emergere trasferimenti di ricchezza non formalizzati in atti scritti effettuati nei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione” ritenendo che “(…) il contribuente (ferma restando la possibilità, secondo i principi generali, di regolarizzare la propria posizione, possa altresì fornire le informazioni utili all’accertamento delle imposte in questione in sede di procedura di collaborazione volontaria”.
La Corte richiarma tale circolare e evidenzia, che il preciso riferimento a liberalità consistite nell’elargizione di prelievi in contante o nella richiesta di bonifici su conti correnti esteri a favore di terzi beneficiari postula che la successiva istanza di collaborazione volontaria, idonea ad assumere rilevanza ai fini del citato articolo 56-bis, non può che essere presentata dal disponente, trattandosi dell’unico legittimato ad avvalersi della facoltà di acconsentire all’emersione dei capitali detenuti all’estero attraverso la voluntary disclosure.
La Cassazione con la sentenza n 7742/2024 ha, pertanto, enunciato due principi:
- “In tema di imposta sulle donazioni, l’ art. 56-bis, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 , va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall’ art. 769 cod. civ. , e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta (con l’aliquota dell’8%) – pur essendo esenti dall’obbligo della registrazione – in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti (€ 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, € 100.000 per fratelli e sorelle, € 1.500.000 per persone portatrici di handicap)”
- “In tema di imposta sulle donazioni, la dichiarazione prevista dall’ art. 56-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 , al fine dell’accertamento e della sottoposizione all’imposta delle liberalità diverse dalle donazioni (nella specie, di una donazione informale avente ad oggetto il trasferimento, mediante bonifico bancario dal conto corrente del donante al conto corrente del donatario, di attività finanziarie detenute all’estero), può provenire, oltre che dal donatario, anche dal donante e può essere rappresentata anche dall’istanza volta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria ed il rientro dei capitali detenuti all’estero, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, spontaneamente emerse per volontà dell’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’ art. 4, comma 1, del d.l. 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227”.
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Dichiarazione morte presunta: cosa cambia con il ddl semplificazioni
In data 26 marzo durante il Consiglio dei ministri viene approvato su proposta del ministro Paolo Zangrillo, un disegno di legge che interviene in diversi settori al fine di semplificare la PA.
Tra le novità, ve ne sono in tema di morte presunta, con la modicia dei termini della relativa dichiarazione.
Come evidenziato dal comunicato stampa dello stesso Ministro Zangrillo, datato 26 marzo, per le persone scomparse e presunte morte si riducono i tempi per far rivalere il diritto all’eredità e al possesso o all’uso dei beni.
Gli anni necessari per dichiarare la morte passano da dieci a cinque e dimezzati anche i tempi per la dichiarazione di assenza: un anno dall’ultima notizia anziché due.
Morte presunta: cosa prevede il DDL Semplificazioni
Con l'art 11 del DDL semplificazioni rubircato Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta si vuole modificare gli articoli 49 e 58 del codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta.
Dai dati acquisiti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, riferiti al periodo 1° gennaio 1974 –30 giugno 2019, si contavano ben 244.703 denunce, 182.007 ritrovamenti, ma 62.696 persone ancora da rintracciare.
Tali dati sono in continuo aumento e, al 30 settembre 2019, le persone da rintracciare sono complessivamente 63.837.
La scomparsa di una persona determina un grave stravolgimento della vita delle famiglie non solo sul piano affettivo ma anche sotto il profilo patrimoniale, anche per gli aspetti inerenti i rapporti giuridici.
Nel caso in cui la scomparsa di una persona si protrae nel tempo, infatti, il legislatore del Capo I del Titolo IV, Libro I, ha previsto che, decorsi due anni dall’ultima notizia, si possa far luogo alla dichiarazione giudiziale di assenza, mentre, trascorsi dieci anni, a quella di morte presunta.
Gli articoli 49 e 58 C.C. difatti, rispettivamente, recitano: “trascorsi due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente… che ne sia dichiarata l’assenza”; “Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente il tribunale competente secondo l’art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell’art. 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia.”
In definitiva, con la dichiarazione di morte presunta si attua un mezzo di accertamento indiretto della morte di un soggetto ed appare chiaro dalla lettura dell’art. 58 che i presupposti richiesti dal legislatore sono:
- l’accertamento della sparizione di un soggetto ad un dato momento
- e l’assoluta carenza di notizie per dieci anni.
La disposizione si propone di modificare le due predette norme in modo da portare i termini nelle stesse indicati dagli attuali due e dieci anni ad uno e cinque anni, periodo ritenuto più congruo alle esigenze delle famiglie e all’evoluzione del contesto sociale e giuridico rispetto a quando sono state adottate le norme del Codice civile.
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Accesso eredi ai dati polizze vita: i criteri per Garante e Cassazione
Con l'Ordinanza n 3565 del giorno 8 febbraio la Cassazione ha confermato il diritto degli eredi di conoscere i nomi dei beneficiari delle polizze vita.
Ricordiamo che già il garante della privacy si era espresso in proposito con il documento interpretativo n 520/2023 (GU n. 281/2023) trattando appunto la questione della conoscibilità dei dati identificativi al terzo beneficiario delle polizze vita. In sintesi l'Ordinanza della Cassazione conferma l’esigenza di tutela giudiziale dei diritti successori rispetto alla riservatezza dei dati.
Accesso degli eredi ai dati delle polizze vita: criteri della Cassazione
La Cassazione evidenzia come la risoluzione della qustione prospettata derivi dal bilanciamento tra il diritto alla riservatezza dei dati personali e l’interesse alla tutela giurisdizionale dei terzi.
Per giungere alla pronuncia si fa riferimento all'art 2 terdecies del Dlgs n 19672003 che al comma 1 sancisce che il diritto di accesso ai dati personali del defunto può essere esercitato “da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”.
Il comma 2 dello stesso articolo sancisce che la legittimazione all’esercizio del suddetto diritto da parte dei soggetti indicati è esclusa nei casi specificamente previsti dalla legge nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al successivo comma 3.
Il comma 5 sancisce che “in ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi”.
Secondo la Cassazione è appunto il comma 5 dell’art. 2-terdecies del DLgs. 196/2003 a costituire la base normativa per il riconoscimento del diritto di accesso degli eredi e dei chiamati all’eredità ai dati personali di soggetti deceduti, relativamente ai dati dei beneficiari delle polizze vita.
L’ordinanza n. 3565/2024 suggerisce i criteri che il giudice deve adottare in ordine alla valutazione della “non pretestuosità” dell’interesse allegato dal richiedente per accedere ai dati del beneficiario.
In sintesi, per la Casazione è necessario e sufficiente verificare che l’istanza proposta non sia del tutto pretestuosa, caso che si verifica se il richiedente non vanta, neppure in astratto, una posizione di diritto soggettivo sostanziale, che si ricolleghi all’esigenza di conoscenza dei dati.
Il diritto di accesso ai dati del beneficiario, spiega la Cassazione, è accoglibile ogni volta che la richiesta di accesso appaia plausibile, ossia non si palesi già a prima vista come manifestamente pretestuosa, inammissibile o improcedibile, attenendosi a quanto evidenziato dal Garante della privacy rispetto ai criteri della compagnia assicurativa, titolare del trattamento, in ordine all’accoglimento della richiesta di accesso ai dati del beneficiario formulata dagli eredi o dai chiamati all’eredità dell’assicurato in via stragiudiziale.
Accesso degli eredi ai dati delle polizze vita: chiarimenti del Garante
Pubblicata in GU n 281 del 1 dicembre, la Delibera del 26.10.2023 del Garante per la privacy con il Documento interpretativo n 520/2023, in materia di esercizio del diritto di accesso da parte di eredi e dei chiamati all’eredità ai dati personali di soggetti deceduti, specifica gli obblighi delle Compagnie assicurative con particolare riferimento ai dati dei beneficiari di polizze vita.
In sintesi, le compagnie assicurative, previe verifiche di seguito elencate, sono tenute a comunicare tali dati agli eredi o chiamati alla eredità del contraente.
Il documento interpretativo dopo aver enunciato il quadro normativo e della giurisprudenza di riferimento, vista l’incertezza interpretativa che si è determinata in materia, specifica quanto segue.
Tra i dati ai quali è possibile accedere ai sensi del combinato disposto tra gli art. 15 del Regolamento UE n 679/2016 e 2-terdecies del DLgs. n. 196/2003, rientrano anche i dati personali dei beneficiari di polizze assicurative accese in vita da una persona deceduta, in presenza di determinati presupposti e previa attenta valutazione comparativa tra gli interessi in gioco effettuata dall’impresa assicuratrice titolare del trattamento.
Considerato che la tutela della riservatezza dei dati personali non ha un valore assoluto, il titolare del trattamento deve contemperare tale diritto con quello di difendersi in giudizio esercitato da colui che accede ai dati personali del de cuius.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “l’interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, tra i quali l’interesse, ove autentico e non surrettizio, all’esercizio del diritto di difesa in giudizio”.
Ciò significa che a fronte del dichiarato interesse del richiedente a conoscere anche i nominativi dei beneficiari delle polizze, il titolare deve eseguire un “controllo in negativo”, che si risolve nel verificare che non si tratti di un'istanza del tutto pretestuosa.
In questo senso il titolare dovrà verificare la sussistenza dei presupposti di seguito indicati:
- 1) che il soggetto che esercita il diritto di accesso ai dati del defunto sia portatore di una posizione di diritto soggettivo sostanziale in ambito successorio, corrispondente alla qualità di chiamato all’eredità o di erede;
- 2) che l’interesse perseguito sia concreto e attuale, cioè realmente esistente al momento dell’accesso ai dati, strumentale o prodromico alla difesa di un proprio diritto successorio in sede giudiziaria.
Si invitano i titolari del trattamento a valutare l’adeguatezza dell’informativa resa sia al contraente che al/i beneficiario/i delle polizze (rispettivamente ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14, par. 1 lett. e) del Regolamento) alle indicazioni contenute nel presente provvedimento.
Viene anche sottolineato che, il soggetto che riceve i dati dell’interessato dovrà, a sua volta, nel trattare i dati ricevuti, rispettare rigorosamente la finalità di tutela dei propri diritti successori in sede giudiziaria sottesa a tale comunicazione.
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