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Dichiarazione di assenza e morte presunta: come cambiano
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, il testo della Legge del 02.12.2025 n. 182, recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese" con anche modifiche ai termini per richiedere l'assenza e la morte presunta, vediamo i dettagli.
Dichiarazione di assenza e morte presunta: come cambia
Con l'articolo 38 rubricato Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta si riduce da:
- due ad un anno dalla scomparsa il termine per la proposizione della domanda giudiziale di dichiarazione di assenza,
- dieci a cinque anni il termine per la dichiarazione di morte presunta da parte del Tribunale.
La disposizione reca modifiche agli articoli 49 e 58 del codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta.
L’ordinamento giuridico italiano prevede due istituti, disciplinati nel Titolo IV del Libro I del codice civile, riguardanti:
- l’ipotesi di scomparsa di una persona,
- ovvero l’assenza e la morte presunta,
finalizzati a consentire la regolazione dei rapporti giuridici che fanno capo alla persona scomparsa e che, in difetto di un pronunciamento da parte dell’autorità giudiziaria, si troverebbero in una condizione di sospensione e, conseguentemente, di incertezza.
Entrambi gli istituti prevedono l’accertamento da parte del tribunale di una situazione di fatto, la scomparsa di un individuo, che si concretizza nella mancanza di notizie riguardanti la persona per un lasso temporale di due anni, per quanto concerne l’assenza, o di dieci anni, per quanto concerne la morte presunta.
Da tale accertamento derivano una serie di effetti giuridici riguardanti il possesso ed il godimento dei beni dello scomparso.
La dichiarazione d’assenza non è tuttavia propedeutica alla dichiarazione di morte presunta, che può essere in ogni caso richiesta dai soggetti legittimati, qualora ne ricorrano i presupposti, a prescindere dal fatto che sia stata o meno dichiarata l’assenza.
La lett. a) del comma 1 modifica l’articolo 49 del codice civile riducendo il periodo temporale intercorrente tra la scomparsa di una persona e la possibilità di presentare istanza al tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di assenza della persona medesima.
Attualmente la normativa richiede che siano trascorsi 2 anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia riguardante la persona scomparsa, l’articolo abbrevia ad un anno tale termineL’assenza è una situazione di diritto perché unisce al sostrato materiale della mancanza di notizie oltre il biennio l’elemento formale della sentenza che la
dichiara.Con essa si cerca di attuare un equo contemperamento tra l’interesse dell’assente alla conservazione del patrimonio e l’interesse dei presunti successibili e dei terzi titolari di posizioni dipendenti dalla morte dello stesso ad ottenere immediatamente l’esercizio provvisorio dei diritti loro spettanti.
Se tra i presupposti per la sua dichiarazione rientra la giustificata incertezza sull’esistenza in vita dello scomparso non è invece richiesto che sia preceduta
dalla nomina del curatore di quest’ultimo
Tra i soggetti che ragionevolmente ritengano di avere diritti sul patrimonio dello scomparso, la dottrina comprende i presunti eredi testamentari, coloro che
sarebbero liberati dalle obbligazioni in dipendenza della morte dello scomparso, il nudo proprietario che si avvantaggerebbe della consolidazione dell’usufrutto alla nuda proprietà, il donante con patto di reversibilità, il co-usufruttuario, il titolare di un usufrutto congiuntivo o di diritto di accrescimento. Sono invece esclusi i
creditori dei presunti eredi, i creditori dell’assente e il P.M..
Il procedimento per la dichiarazione di assenza e di morte presunta è attualmente disciplinato dagli articoli 473-bis.59 e ss della sezione IV, del Titolo IV-bis del Libro II del Codice di procedura civile.Tali disposizioni – introdotte dal decreto legislativo n. 149 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) riproducono, in larga parte, il testo dei previgenti artt. 726 e ss. contestualmente abrogati dalla riforma.
La nuova disciplina si applica (ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022) ai procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023: ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Relativamente agli effetti occorre rammentare che la dichiarazione di assenza costituisce il presupposto necessario per chiedere i provvedimenti di cui agli
articoli 50-55 ed in particolare l’immissione nel possesso dei beni che non può pertanto ritenersi effetto automatico. Costituiscono tuttavia effetti immediati lo
scioglimento della comunione legale o convenzionale dei beni dei coniugi (art. 191) e la non impugnabilità del matrimonio contratto dal coniuge dell’assente (art.
117).Nessuna conseguenza la sentenza produce sullo stato e sulla capacità personale dell’assente, né sul suo patrimonio, pertanto egli è pienamente capace di disporre dei propri beni
La lett. b) del comma 1 dell’articolo 38 modifica invece l’articolo 58 del codice civile (Dichiarazione di morte presunta dell’assente), dimezzando (da dieci a cinque anni) il periodo temporale intercorrente tra la scomparsa di una persona e la possibilità di presentare istanza al tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di morte presunta della persona medesima. -
Minori ed eredità: obbligo di dichiarazione dei redditi anche senza inventario
Con la Risposta n 275 del 3 novembre le Entrate hanno chiarito cosa fare nel caso in cui l'erede sia un soggetto minore che è obbligato alla dichiarazione dei redditi del de cuius.
Un contribuente ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito agli obblighi fiscali in caso di successione ereditaria da parte di un minore.
In particolare, l’istante rappresenta il caso del figlio minorenne, designato erede della signora deceduta nel marzo 2025.
Il minore è stato autorizzato dal Tribunale dei Minori ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario, ma, al momento dell’istanza, l’inventario non era stato ancora redatto, da qui il dubbio: il minore è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi della defunta anche se la procedura di inventario non è conclusa?
L’istanza si sofferma sul valore giuridico dell’autorizzazione all’accettazione con beneficio d’inventario e sull’impatto fiscale di una situazione ancora "in sospeso".
L’istante ritiene che, in assenza di inventario, non sia chiaro se il minore sia da considerarsi erede a tutti gli effetti, e se quindi scatti l’obbligo di presentare la dichiarazione 730/2025 per i redditi percepiti dalla defunta nel 2024
Quando il minore acquisisce la qualifica di erede: cosa fare
L’Agenzia con la risposta a interpello in oggetto chiarisce un punto centrale: il minore acquisisce la qualifica di erede nel momento in cui viene presentata al tribunale la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario, anche prima della redazione dell’inventario stesso.
Questo orientamento si fonda sull’art. 484 del codice civile e sulla sentenza a sezioni unite della Cassazione n. 31310/2024, che ribadisce come la redazione dell’inventario incida solo sul regime di responsabilità per i debiti ereditari, ma non sull’attribuzione della qualifica di erede. "La dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario rende il minore erede anche in assenza dell'inventario" – Cass. SS.UU. 31310/2024
Una volta assunta la qualifica di erede, il minore (tramite il genitore o rappresentante) è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del defunto entro i termini previsti. Per i deceduti entro il 30 giugno 2025, la dichiarazione può essere presentata entro il 31 ottobre 2025, con possibilità di versare le imposte entro il 31 dicembre 2025, beneficiando della proroga di 6 mesi prevista dall’art. 65 del DPR 600/1973.
L’Agenzia specifica che l’obbligo grava direttamente sugli eredi e che non sono previste esenzioni o sospensioni automatiche per i minori, salva la possibilità, futura, di rinunciare all’eredità nei termini previsti dalla legge.
Il punto chiave della risposta n. 275/2025 risiede nella novità interpretativa: l'Agenzia recepisce pienamente l’orientamento della Suprema Corte e stabilisce che l'inventario non è condizione necessaria per l’acquisizione della qualifica di erede da parte del minore. Di conseguenza, tutti gli obblighi fiscali decorrono da quel momento, incluso quello di presentare la dichiarazione del de cuius.
Questo chiarimento colma un vuoto interpretativo e rende più definito l’inquadramento fiscale delle successioni con minori.
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Dichiarazione di successione precompilata: servizio attivo dal 16 luglio
È attivo dal 16 luglio 2025 il nuovo servizio web per le dichiarazioni di successione dopo la Riforma Fiscale e aperte dal 1° gennaio 2025.
L'agenzia ha comunicato la partenza dell’applicativo che calcola automaticamente l’imposta dovuta dal contribuente all’interno della dichiarazione di successione (quadro EF).
La nuova funzione mette a disposizione dell’utente anche un prospetto riepilogativo con l’ammontare dell’imposta ripartita per ciascun erede, chiamato e/o legatario.
Ricordiamo che, tra le novità per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 vi è il principio dell’autoliquidazione dell’imposta come introdotto dal Dlgs n 139/2024 di riforma del Testo unico delle successioni e donazioni.
Secondo le nuove disposizioni, il tributo deve essere calcolato dagli obbligati al suo pagamento in base ai dati indicati nella dichiarazione e non viene più calcolato e richiesto dall’Ufficio territoriale delle Entrate, ma deve essere determinato e versato in autonomia dal contribuente.
L’Agenzia ha recepito la modifica alla disciplina della dichiarazione di successione con il Provvedimento n 47335 del 13 febbrio con cui è stato anche pubblicato il nuovo modello della Dichiarazione di Successione e volture catastali
Inoltre, con la Circolare n. 3/2025 l'agenzia ha fatto il punto sull’evoluzione normativa derivata dalla riforma.
Leggi anche Dichiarazione di successione 2025: modello e istruzioni.
Dichiarazione di successione precompilata via web: servizio attivo dal 16 luglio
Dal 16 luglio è attiva la nuova funzionalità web che consente di autoliquidare l'imposta.
Ricordiamo che la dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro dodici mesi dalla data di apertura della successione. Può essere presentata direttamente dal contribuente tramite:
- l’apposito servizio online,
- presso un ufficio dell’Agenzia
- o da un intermediario abilitato (ad esempio Caf).
In particolare, la dichiarazione di successione precompilata web offre un percorso dichiarativo più semplice e già arricchito di una serie di informazioni inserite automaticamente.
Il servizio, accessibile tramite le credenziali Spid, Carta d’identità elettronica (Cie), Carta nazionale dei servizi (Cns) o Fisconline /Entratel, consente anche la contestuale richiesta di voltura catastale degli immobili dell’asse ereditario.
Il contribuente, aprendo il modello preconfezionato dall’Agenzia, troverà già al loro posto i dati anagrafici, i suoi contatti di riferimento noti all’Amministrazione, i dati su terreni e fabbricati e il punto sui pagamenti effettuati.
L’utente può validare o modificare i contenuti proposti.
Inoltre, la procedura fornisce l’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione utile, ad esempio, per lo svincolo delle somme intestate al defunto, presso gli operatori finanziari.
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Successioni e donazioni: i chiarimenti dell’Agenzia sulle novità 2025
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E del 16 aprile 2025, ha illustrato le principali novità introdotte dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 in materia di imposta sulle successioni e donazioni, in attuazione della legge delega n. 111/2023.
Le nuove disposizioni puntano a semplificare gli adempimenti, potenziare i servizi telematici e introdurre un sistema di autoliquidazione per rendere più efficiente la gestione dell’imposta. Le modifiche si applicano a:
- successioni aperte dal 1° gennaio 2025;
- atti a titolo gratuito stipulati dalla stessa data;
- richieste di servizi catastali e ipotecari presentate dal 1° gennaio 2025.
brevemente una sintesi delle principali novità previste.
Successione e donazione: autoliquidazione dell’imposta
Dal 1° gennaio 2025 l’imposta sulle successioni non sarà più liquidata dagli uffici, ma dovrà essere calcolata e versata direttamente dai contribuenti in base alla dichiarazione di successione.
Il versamento va effettuato entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione, utilizzando il codice tributo “1539” tramite F24.
È prevista la possibilità di rateizzare l’importo (minimo 20% subito e fino a 12 rate trimestrali per importi superiori a 20.000 euro).
Resta fermo che, qualora nella dichiarazione di successione (nonché nella dichiarazione sostitutiva o integrativa) siano indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, i soggetti obbligati al pagamento devono provvedere alla liquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari e catastali. In merito a dette tasse, si segnala che con la risoluzione n. 2/E del 2025 è stato ridenominato il relativo codice tributo: “1532”, “Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali”.
Se l’Agenzia delle Entrate, dopo aver esaminato la dichiarazione di successione, accerta che l’imposta calcolata è troppo bassa, può richiedere il pagamento della differenza. In questo caso, entro due anni dalla presentazione della dichiarazione, l’ufficio invia un avviso di liquidazione, indicando le correzioni effettuate.
Il soggetto che riceve l’avviso ha 60 giorni di tempo per pagare:
- la maggiore imposta liquidata (a integrazione di quella già versata);
- una sanzione amministrativa;
- gli interessi, calcolati a partire dal giorno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata.
Per effettuare il pagamento, devono essere utilizzati i seguenti codici tributo nel modello F24:
- “A139” per la sanzione;
- “A152” per gli interessi.
Successione e donazione: aliquote e franchigia
Le aliquote e le franchigie sono state formalmente inserite nel Testo Unico:
- 4% per coniuge e parenti in linea retta, con franchigia di 1.000.000 €;
- 6% per fratelli e sorelle, con franchigia di 100.000 €;
- 6% per altri parenti fino al 4° grado;
- 8% per gli altri soggetti;
- 1.500.000 € di franchigia per persone con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3, c. 3).
Successione e donazione: novità per gli under 26
Le banche devono autorizzare lo svincolo delle attività cadute in successione, anche prima della presentazione della dichiarazione, se il richiedente è l’unico erede e ha meno di 26 anni.
Detta possibilità è consentita:
- laddove l’asse ereditario comprenda beni immobili, a prescindere dalla
categoria catastale degli stessi; - nei limiti delle somme necessarie al pagamento delle imposte catastali,
ipotecarie e di bollo. In proposito, si precisa che lo svincolo delle attività
è ammesso per il solo pagamento delle anzidette imposte, non potendo
estendersi alle somme dovute per il versamento in autoliquidazione di
altri tributi non espressamente richiamati dalla norma di cui trattasi,
quali l’imposta di successione, i tributi speciali e le tasse per i servizi
ipotecari e catastali.
Viene demandato a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate
la definizione delle modalità attuative della presente disposizione.Successione e donazione: debiti deducibili
Sono deducibili solo i debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi se impiegati per:
- acquisto di beni soggetti a imposta;
- estinzione di debiti con data certa anteriore;
- spese mediche o di mantenimento (entro limiti mensili: 516 € per il defunto e 258 € per ogni familiare a carico).
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Patto di famiglia: tassazione delle attribuzioni compensative
Con la Risoluzione n. 12 del 14 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti sulla tassazione, ai fini dell’imposta di donazione, delle “attribuzioni compensative” .
L'agenzia in sintesi, nel documento di prassi evidenzia che l’aliquota e la franchigia dell’imposta di donazione da applicare alle “attribuzioni compensative” rientranti nel patto di famiglia sono determinate in base al rapporto di parentela esistente fra il disponente e il legittimario non assegnatario.
Vediamo maggiori dettagli.
Patto di famiglia: che cos’è?
Secondo quanto stabilito dall’articolo 768-bis del codice civile, il patto di famiglia è «il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti».
Al fine di tutelare il diritto alla quota di legittima spettante ai legittimari non assegnatari, il successivo articolo 768-quater prevede che «Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore. Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l’assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione».
Ai fini delle imposte indirette, l’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS), approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, al comma 4-ter1 , prevede che «I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente.
In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto.
Il mancato rispetto delle condizioni comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti».
Patto di Famiglia: Circolare n 3/2008 e la principale giurisprudenza
Al riguardo, la circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E, al paragrafo 8.3.2, ha chiarito che l’agevolazione in parola «si applica esclusivamente con riferimento al trasferimento effettuato tramite il patto di famiglia, e non riguarda anche l’attribuzione di somme di denaro o di beni eventualmente posta in essere dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni sociali in favore degli altri partecipanti al contratto. Tali ultime attribuzioni rientrano nell’ambito applicativo dell’imposta delle successioni e donazioni».
Tale interpretazione è stata ribadita dalla successiva circolare 29 maggio 2013, n. 18/E, al paragrafo 5.3.2.Con un primo orientamento, espresso con ordinanza 19 dicembre 2018, n. 32823, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio secondo cui «il patto di famiglia di cui agli artt. 768 bis c.c. e ss. è assoggettato all’imposta sulle donazioni per quanto concerne sia il trasferimento dell’azienda o della partecipazione dal disponente al discendente (fatto salvo il ricorso delle condizioni di esenzione di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4 ter), sia la corresponsione di somma compensativa della quota di legittima dall’assegnatario dell’azienda o della partecipazione ai legittimari non assegnatari; quest’ultima corresponsione è assoggettata ad imposta in base all’aliquota ed alla franchigia relative non al rapporto tra disponente ed assegnatario, e nemmeno a quello tra disponente e legittimario, bensì a quello tra assegnatario e legittimario».
Successivamente, con sentenza 24 dicembre 2020, n. 29506, il Giudice di legittimità, nel richiamare il riferito precedente n. 32823 del 2018, ha inteso rivisitare il proprio orientamento.
Più precisamente, la Corte, dopo avere chiarito che «l’obbligo di liquidazione non ha fonte negoziale, ma legale, e che lo stesso non costituisce un elemento accidentale dell’attribuzione, ma un elemento necessario, imposto dalla legge», ha evidenziato che l’effetto giuridico che ne deriva è «in tutto simile all’apposizione di un onere» ai sensi dell’articolo 58, comma 1, del TUS.Secondo la Cassazione, in particolare, deve ritenersi assoggettata all’imposta di donazione «la liquidazione del conguaglio ex art. 768 quater c.c., operato dall’assegnatario in favore dei legittimari non assegnatari […]. Solo in ciò discostandosi dal precedente più volte richiamato (Cass., Sez. 5, n. 32823 del 19/12/2018), questo Collegio ritiene che, una volta ricondotto il patto di famiglia alla disciplina fiscale dettata dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 58, comma 1, […] la liquidazione del conguaglio, anche se operata dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni sociali, deve essere considerata, ai fini fiscali, come liberalità dell’imprenditore nei confronti dei legittimari non assegnatari.
In altre parole, proprio in virtù del richiamo al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 58, comma 1, il patto di famiglia in cui il beneficiario del trasferimento di azienda o delle partecipazioni societarie liquidi il conguaglio agli altri legittimari, dal punto di vista impositivo, contiene più atti di liberalità dell’imprenditore, una a favore del beneficiario del trasferimento e le altre a favore degli altri legittimari non assegnatari».
La Suprema Corte, quindi, ha concluso nel senso che «In materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del
legittimario non assegnatario, ai sensi dell’art. 768 quater c.c., è applicabile il disposto del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 58, comma 1, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del
legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell’aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio», precisando, altresì, che «L’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4 ter, si applica al patto di famiglia solo con riguardo al trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, non anche alle liquidazioni operate da quest’ultimo in favore degli altri legittimari».
In considerazione del riportato orientamento di legittimità, i chiarimenti resi dalle circolari n. 3/E del 2008, al paragrafo 8.3.2, e n. 18/E del 2013, al paragrafo 5.3.2, sopra richiamati, devono essere precisati nel senso che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione alle “attribuzioni compensative” disposte dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, l’aliquota e la franchigia sono determinate tenendo conto del rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente e legittimario non assegnatario.
Conclude l'agenzia che gli Uffici sono invitati a riesaminare i procedimenti pendenti interessati dalla questione di cui si tratta, alla luce dei chiarimenti e delle indicazioni che precedono.
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Dichiarazione di successione 2025: modello e istruzioni
La Riforma Fiscale ha apportato novità alla dichiarazione di successione.
Tra le novità, per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, vi è il principio dell’autoliquidazione dell’imposta come introdotto dal Dlgs n 139/2024 di riforma del Testo unico delle successioni e donazioni.
Secondo le nuove disposizioni, il tributo deve essere calcolato dagli obbligati al suo pagamento in base ai dati indicati nella dichiarazione e non viene più calcolato e richiesto dall’Ufficio territoriale delle Entrate, ma deve essere determinato e versato in autonomia dal contribuente.
L’Agenzia ha recepito la modifica alla disciplina della dichiarazione di successione con il Provvedimento n 47335 del 13 febbrio con cui è stato anche pubblicato il nuovo modello della Dichiarazione di Successione e volture catastali
Dichiarazione di successione 2025: novità introdotte dalla Riforma Fuscale
Il Modello di dichiarazione pubblicato in febbraio è aggiornato alla Riforma fiscale in particolare riguardo all’autoliquidazione dell’imposta di successione, da parte dei soggetti obbligati al suo pagamento, in luogo di quella effettuata dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate.
Sintetizziamo le principali novità accolte dal Nuovo Modello della Dichiarazione di successione 2025:
- per consentire l’indicazione dell’imposta, così autoliquidata, e la gestione delle relative modalità di pagamento come previsto dalle nuove disposizioni, nel quadro della dichiarazione di successione riservato alla liquidazione delle somme dovute (quadro EF) è stata inserita una specifica sezione.
- con riguardo alla tassazione dei trust istituiti per testamento, è stato previsto il pagamento delle imposte ipocatastali in misura fissa, nonché l’opzione per il pagamento dell’imposta di successione, autoliquidata, in occasione della presentazione della dichiarazione, in luogo del momento in cui avviene il trasferimento dei beni e diritti ai beneficiari finali,
- attuate le disposizioni sulle nuove modalità di tassazione dei tributi speciali relativamente ai servizi ipotecari e catastali e alla richiesta di “Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione”,
- con riguardo al sistema sanzionatorio tributario, sono state recepite le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 relativamente al tardivo pagamento dell’imposta di successione, delle imposte ipocatastali e degli altri tributi autoliquidati.
- è stato riorganizzato il quadro EI, contenente le dichiarazioni sostitutive di atto notorio necessarie per le volture catastali nei casi di “passaggi senza atti legali” e di “discordanza dati intestatario” degli immobili.
Leggi l'Allegato 1 per scoprire tutte le novità introdotte nel modello di successione e volture catastali 2025.
Allegati: -
Dichiarazione di successione: in arrivo i nuovi modelli
Sul sito delle Entrate nella sezione dedicata alla Dichiarazione di Successione è pubblicato il seguente avviso:
è in corso di predisposizione la versione aggiornata del modello della dichiarazione di successione, che tiene conto delle novità previste a partire dal 1° gennaio 2025 introdotte dal Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.
Il nuovo modello sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate entro l’inizio del mese di febbraio 2025, insieme alle istruzioni per la compilazione e all’applicativo per la presentazione telematica della dichiarazione.
Qualora vi sia l’urgenza di presentare la dichiarazione di successione prima che sia disponibile la nuova procedura, è possibile utilizzare il Modello 4 cartaceo recandosi presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in relazione all’ultima residenza del defunto.Leggi anche
Dichiarazione di successione: chi la presenta
E’ in corso di predisposizione la versione aggiornata del modello della dichiarazione di successione, che tiene conto delle novità previste a partire dal 1° gennaio 2025 (decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139).
Viene anche ricordato che la dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.
La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente:
- tramite i servizi telematici
- tramite un intermediario abilitato o
- presso l'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate.
Di seguito anche i dettagli sulla Dichiarazione di successione web.
Leggi anche: Imposta di successione: come cambia dal 1° gennaio 2025
Dichiarazione di successione web: che cos’è
La Dichiarazione di successione web offre diversi vantaggi:
- una dichiarazione in parte precompilata con contestuale richiesta di voltura catastale degli immobili – Grazie al caricamento in dichiarazione di diversi dati già in possesso dell’Agenzia, viene lasciato al contribuente il solo compito di validare o eventualmente modificare tali informazioni, ottenendo così una compilazione più veloce,
- calcolo automatico delle somme dovute per le formalità ipo-catastali – Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre autoliquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo e la tassa per i servizi ipotecari e catastali. Grazie alla dichiarazione telematica tale calcolo viene effettuato in automatico a conclusione della fase di compilazione del modello,
- attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione – In fase di compilazione e quindi con la presentazione della dichiarazione di successione telematica è possibile richiedere l’Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione in formato elettronico, necessaria, ad esempio, per ottenere lo sblocco dei conti. Anche le somme dovute per ottenere l’Attestazione vengono calcolate in automatico e versate direttamente con la presentazione della dichiarazione telematica,
- segnalazione immediata errori causati da una errata compilazione del modello dichiarativo o dall’inserimento di documenti non conformi. – Grazie ai controlli attivati dall’Agenzia si eliminano le situazioni di scarto nelle fasi successive all’invio,
- visualizzazione e stampa delle ricevute telematiche – Direttamente nell’applicativo web, in una specifica area dedicata, è possibile ottenere informazioni sullo stato di elaborazione delle ricevute telematiche, in base ad ogni fase del processo di lavorazione della dichiarazione, dalla sua trasmissione fino ad arrivare agli esiti delle volture automatiche, qualora richieste. Inoltre, nella stessa area è possibile prelevare la copia semplice e l’Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione (se richiesta in dichiarazione),
- non è necessario installare e configurare alcun software di compilazione e di invio telematico.