• Successioni

    Minori ed eredità: obbligo di dichiarazione dei redditi anche senza inventario

    Con la Risposta n 275 del 3 novembre le Entrate hanno chiarito cosa fare nel caso in cui l'erede sia un soggetto minore che è obbligato alla dichiarazione dei redditi del de cuius.

    Un contribuente ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito agli obblighi fiscali in caso di successione ereditaria da parte di un minore

    In particolare, l’istante rappresenta il caso del figlio minorenne, designato erede della signora deceduta nel marzo 2025. 

    Il minore è stato autorizzato dal Tribunale dei Minori ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario, ma, al momento dell’istanza, l’inventario non era stato ancora redatto, da qui il dubbio: il minore è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi della defunta anche se la procedura di inventario non è conclusa?

    L’istanza si sofferma sul valore giuridico dell’autorizzazione all’accettazione con beneficio d’inventario e sull’impatto fiscale di una situazione ancora "in sospeso". 

    L’istante ritiene che, in assenza di inventario, non sia chiaro se il minore sia da considerarsi erede a tutti gli effetti, e se quindi scatti l’obbligo di presentare la dichiarazione 730/2025 per i redditi percepiti dalla defunta nel 2024

    Quando il minore acquisisce la qualifica di erede: cosa fare

    L’Agenzia con la risposta a interpello in oggetto chiarisce un punto centrale: il minore acquisisce la qualifica di erede nel momento in cui viene presentata al tribunale la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario, anche prima della redazione dell’inventario stesso.

    Questo orientamento si fonda sull’art. 484 del codice civile e sulla sentenza a sezioni unite della Cassazione n. 31310/2024, che ribadisce come la redazione dell’inventario incida solo sul regime di responsabilità per i debiti ereditari, ma non sull’attribuzione della qualifica di erede. "La dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario rende il minore erede anche in assenza dell'inventario" – Cass. SS.UU. 31310/2024

    Una volta assunta la qualifica di erede, il minore (tramite il genitore o rappresentante) è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del defunto entro i termini previsti. Per i deceduti entro il 30 giugno 2025, la dichiarazione può essere presentata entro il 31 ottobre 2025, con possibilità di versare le imposte entro il 31 dicembre 2025, beneficiando della proroga di 6 mesi prevista dall’art. 65 del DPR 600/1973.

    L’Agenzia specifica che l’obbligo grava direttamente sugli eredi e che non sono previste esenzioni o sospensioni automatiche per i minori, salva la possibilità, futura, di rinunciare all’eredità nei termini previsti dalla legge.

    Il punto chiave della risposta n. 275/2025 risiede nella novità interpretativa: l'Agenzia recepisce pienamente l’orientamento della Suprema Corte e stabilisce che l'inventario non è condizione necessaria per l’acquisizione della qualifica di erede da parte del minore. Di conseguenza, tutti gli obblighi fiscali decorrono da quel momento, incluso quello di presentare la dichiarazione del de cuius.

    Questo chiarimento colma un vuoto interpretativo e rende più definito l’inquadramento fiscale delle successioni con minori.

    Allegati:
  • Successioni

    Donazione quote societarie: quando spetta l’esenzione dall’imposta

    Con la Risposta a interpello  271 del 27 ottobre le Entrate replicano ad un quesito per chiarimenti su atto di donazione della nuda proprietà della quota di maggioranza della società con apposita convenzione nell'atto di donazione di trasferimento ai beneficiari della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società – articolo 3, comma 4–ter del decreto legislativo del 31 ottobre 1990 n. 346.

    L'Istante donante chiede se sussistono i requisiti necessari per l'applicazione dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e sulle donazioni di cui all'articolo 3, comma 4 ter del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito ''TUS''), alla donazione della nuda proprietà della quota di maggioranza della Società che intende porre in essere a favore dei figli, in comunione tra loro

    Donazione quote societarie: quando spetta l’esenzione dall’imposta

    L'Istante rappresenta di essere proprietaria di una quota pari al 96,30% della Società.

    La restante quota della Società è detenuta dai due figli dell'Istante proprietari di una quota pari all'1,85% ciascuno.
    La Società è proprietaria del 100% della società Alfa e del 18,60% della società Beta la quale detiene a sua volta il 74,74% di Gamma e il 62,22% della società Delta (controllante della società Omega che quest'ultima detiene al 100%).
    L'Istante specifica inoltre di essere membro del Consiglio di Amministrazione delle società Delta e Omega.
    Il Figlio è membro del Consiglio di Amministrazione della società Gamma e amministra la società Alfa unitamente alla Figlia.
    La Donante rappresenta di voler ristrutturare il patrimonio familiare della Società donando la nuda proprietà della quota di maggioranza pari al 95% al Figlio e alla Figlia, in regime di comunione tra loro, riservando a sé stessa il diritto di usufrutto, mantenendo in proprietà esclusiva una quota minoritaria nella Società, pari al 1,3%.
    A seguito della donazione manterrà il diritto di usufrutto sulle quote donate e, al fine di consentire ai Figli una gestione effettiva della Società, «a seguito di apposita convenzione nell'atto di donazione […] trasferirà ai figli (nudi proprietari) la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della Società, al fine di attribuire a quest'ultimi il cd. ''controllo di diritto'' di cui all'art. 2359, co. 1°, n.1) c.c.».

    La Donante rappresenta, inoltre, che lo Statuto della Società prevede che le siano attribuiti alcuni diritti particolari ai sensi dell'articolo 2468 comma 3 del codice civile e, nello specifico: 

    • il diritto di convocare l'assemblea dei soci ai sensi dell'art. … [dello Statuto];
    • il potere di veto ai sensi dell'art. … e dell'art. … nelle decisioni ivi previste;
    • il diritto agli utili ai sensi dell'art. …».

    Relativamente ai richiamati diritti, l'Istante ritiene però che gli stessi non influiscano «in modo diretto ed immediato sull'attività sociale, indirizzandone la

    gestione e le decisioni aziendali».

    L'Istante sottolinea che la Società è una «holding industriale», atteso che svolge l'attività di gestione della società Alfa e della controllata Beta e, per il tramite di quest'ultima, delle controllate indirette società Gamma, Delta e Omega.

    In particolare, nella documentazione integrativa è specificato che la Società esercita un'influenza dominante sulla società Beta, visto che ai sensi dello Statuto di quest'ultima società, ogni ramo familiare ha diritto di nominare un proprio esponente quale membro del Consiglio di Amministrazione e che «l'Assemblea di [società Beta] delibera con il voto del 90%, pertanto, la [Società], detenendo una quota pari al 18,6%, dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante, ex art. 2359, co. 1, n. 2), c.c., nella assemblea ordinaria della stessa [società Beta]

    Vediamo se le Entrate a questo cadso di specie accoradano l'esenzione dall'imposta di successione e donazione.

    Donazione quote societarie: replica Ade

    In linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la donazione da parte dell'Istante della nuda proprietà di una quota pari al 95% della Società ai due Figli, unitamente al trasferimento della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, tramite apposita convenzione nello stesso atto di donazione, integra il trasferimento del controllo della Società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) c.c. in capo ai Figli, in comunione tra loro, i quali lo eserciteranno concretamente tramite la nomina di un rappresentante comune.
    Inoltre, in merito al trasferimento delle quote in comunione, si evidenzia che «L'agevolazione in parola trova, dunque, applicazione anche per i trasferimenti che consentano l'acquisizione o l'integrazione del controllo in regime di ''comproprietà'', a condizione che, ai sensi dell'articolo 2347 del codice civile, i diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria».
    Nel caso specifico, come rilevato dalla bozza dell'atto di donazione, allegata all'istanza, il rappresentante comune è individuato nel Figlio, destinatario della donazione della nuda proprietà sulle suddette quote in comproprietà con la sorella.
    Tanto premesso, sulla base degli elementi rappresentati, si ritiene che l'operazione di trasferimento delle quote sociali descritta possa beneficiare della disposizione agevolativa prevista dall'articolo 3 comma 4 ter del TUS.
    Si ricorda infine che l'articolo 3, comma 4 ter del TUS prevede che «gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto».
    Il mancato rispetto delle condizioni di legge comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

  • Successioni

    Dichiarazione di successione precompilata: servizio attivo dal 16 luglio

    È attivo dal 16 luglio 2025 il nuovo servizio web per le dichiarazioni di successione dopo la Riforma Fiscale e aperte dal 1° gennaio 2025.

    L'agenzia ha comunicato la partenza dell’applicativo che calcola automaticamente l’imposta dovuta dal contribuente all’interno della dichiarazione di successione (quadro EF).

    La nuova funzione mette a disposizione dell’utente anche un prospetto riepilogativo con l’ammontare dell’imposta ripartita per ciascun erede, chiamato e/o legatario.

    Ricordiamo che, tra le novità per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 vi è il principio dell’autoliquidazione dell’imposta come introdotto dal Dlgs n 139/2024 di riforma del Testo unico delle successioni e donazioni. 

    Secondo le nuove disposizioni, il tributo deve essere calcolato dagli obbligati al suo pagamento in base ai dati indicati nella dichiarazione e non viene più calcolato e richiesto dall’Ufficio territoriale delle Entrate, ma deve essere determinato e versato in autonomia dal contribuente. 

    L’Agenzia ha recepito la modifica alla disciplina della dichiarazione di successione con il Provvedimento n 47335 del 13 febbrio con cui è stato anche pubblicato il nuovo modello della Dichiarazione di Successione e volture catastali

    Inoltre, con la Circolare n. 3/2025 l'agenzia ha fatto il punto sull’evoluzione normativa derivata dalla riforma.

    Leggi anche Dichiarazione di successione 2025: modello e istruzioni.

    Dichiarazione di successione precompilata via web: servizio attivo dal 16 luglio

    Dal 16 luglio è attiva la nuova funzionalità web che consente di autoliquidare l'imposta.

    Ricordiamo che la dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro dodici mesi dalla data di apertura della successione.  Può essere presentata direttamente dal contribuente tramite:

    • l’apposito servizio online, 
    • presso un ufficio dell’Agenzia 
    • o da un intermediario abilitato (ad esempio Caf).

    In particolare, la dichiarazione di successione precompilata web offre un percorso dichiarativo più semplice e già arricchito di una serie di informazioni inserite automaticamente.

    Il servizio,  accessibile tramite le credenziali Spid, Carta d’identità elettronica (Cie), Carta nazionale dei servizi (Cns) o Fisconline /Entratel, consente anche la contestuale richiesta di voltura catastale degli immobili dell’asse ereditario.

    Il contribuente, aprendo il modello preconfezionato dall’Agenzia, troverà già al loro posto i dati anagrafici, i suoi contatti di riferimento noti all’Amministrazione, i dati su terreni e fabbricati e il punto sui pagamenti effettuati. 

    L’utente può validare o modificare i contenuti proposti.

    Inoltre, la procedura fornisce l’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione utile, ad esempio, per lo svincolo delle somme intestate al defunto, presso gli operatori finanziari.

  • Successioni

    Compensi professionali ereditati e IVA: cosa fare secondo l’Agenzia delle Entrate

    L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 118 del 22 aprile 2025, fornisce chiarimenti in merito a come gestire l’IVA su compensi professionali incassati dagli eredi di un professionista deceduto, in particolare se la partita IVA del defunto è stata chiusa prima dell’incasso.

    In sostanza, si chiarisce che, in presenza di compensi professionali da incassare per attività svolte dal de cuius, l’onere della fatturazione e del versamento dell’IVA spetta all’erede, implicando l’apertura o la riattivazione della partita IVA del defunto, anche se questa era stata chiusa in vita. 

    In altre parole, qualora il de cuius non abbia fatturato la prestazione, l'obbligo si trasferisce agli eredi che, ovviamente dovranno fatturare la prestazione eseguita dal de cuius non già in nome proprio, ma in nome del de cuius.

    Si tratta di una semplificazione per il committente, ma un ulteriore adempimento in capo all’erede, che deve agire tempestivamente per non incorrere in conseguenze fiscali.

    Esaminiamo più da vicino la situazione oggetto della risposta.

    Il caso analizzato: compensi percepiti da un erede dopo anni

    Il caso riguarda un erede che, nel dicembre 2024, ha ricevuto una quota di un compenso professionale spettante al genitore deceduto nel 2011. La prestazione era stata resa nei confronti di una società poi fallita, e il pagamento è avvenuto molti anni dopo la chiusura della partita IVA del defunto.

    Il curatore fallimentare, in un primo momento, aveva previsto di documentare l’operazione con un’autofattura e versare l’IVA direttamente all’Erario. Tuttavia, a seguito delle modifiche normative del 2024, ha successivamente richiesto all’erede l’emissione di una regolare fattura, previa apertura di una posizione fiscale.

    L’erede riteneva, sulla base di precedenti prassi (come la risposta n. 52/E del 2020), di non dover riaprire la partita IVA né aprirne una nuova a proprio nome. In tal senso, chiedeva conferma della possibilità che fosse il curatore a emettere autofattura e versare l’IVA.

    La risposta dell’Agenzia: obbligo di riapertura della partita IVA del de cuius

    L’Agenzia delle Entrate ha rigettato l’interpretazione del contribuente, affermando che:

    • La cessazione dell’attività professionale non si considera conclusa finché non sono esauriti gli obblighi fiscali legati a prestazioni effettuate, anche se non ancora incassate o fatturate.
    • In presenza di compensi maturati ma non ancora fatturati al momento del decesso, l’obbligo di emissione della fattura e del versamento dell’IVA si trasferisce agli eredi.
    • La fattura deve essere emessa a nome del defunto, ma è l’erede a dover riaprire la relativa partita IVA per assolvere all’adempimento.

    Tutto ciò premesso, con riferimento al caso di specie, torna utile quanto già chiarito con la risposta a interpello n. 163/E, pubblicata l'8 marzo 2021, con la quale è stato precisato come, in caso di partita IVA cessata anticipatamente in violazione delle predette indicazioni di prassi, colui che agisce per conto del cedente/prestatore nel caso in esame l'erede « mantenga l'obbligo di emettere la fattura […] ([…] riaprendo a posteriori una nuova partita IVA) e di porre in essere i successivi adempimenti, mentre la Debitrice avrà l'onere di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 6, comma 8, del D.lgs. n. 471, quale forma di regolarizzazione, solo a fronte dell'omessa fatturazione […]. Detta disposizione […] è incardinata, infatti, nel sistema sanzionatorio ed ha natura eccezionale, presupponendo l'inadempienza del cedente/prestatore»

    Pertanto, nel caso di specie, essendo la partita IVA stata chiusa anticipatamente dal defunto professionista, solo laddove l'istante rimanga inerte, nonostante la richiesta del curatore di emettere la fattura, sorgerà per quest'ultimo l'obbligo di ''regolarizzare'' l'operazione, come prescritto dal citato comma 8 dell'articolo 6, del decreto legislativo n. 471 del 1997, al fine di evitare la sanzione ivi prevista. 

    La nuova procedura in caso di mancata fatturazione: cosa cambia per il committente

    Il recente aggiornamento dell’articolo 6, comma 8, del Decreto Legislativo n. 471/1997, modificato dal D.Lgs. n. 87 del 14 giugno 2024, ha cambiato le regole per il committente (cioè chi riceve il servizio o la prestazione) in caso di mancata o irregolare fatturazione da parte del prestatore (in questo caso, l’erede del professionista deceduto).

    Cosa prevede oggi la norma:

    • il committente non è più tenuto a emettere un’autofattura o a correggere la fattura ricevuta, né a versare l’IVA all’Erario per conto del prestatore,
    • deve semplicemente comunicare l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate, entro 90 giorni dal momento in cui la fattura regolare avrebbe dovuto essere emessa,
    • per farlo, dovrà utilizzare il codice TD29 nel Sistema di Interscambio (SDI), disponibile a partire dal 1° aprile 2025.

    Questa nuova disposizione supera parzialmente quanto previsto dalla risposta n. 52/E del 2020, che attribuiva al committente anche l’obbligo di versare l’IVA in caso di inattività degli eredi.

    Le nuove responsabilità dell’erede

    A seguito della riforma:

    • il compenso dovuto per la prestazione professionale deve essere corrisposto comprensivo di IVA (cioè al lordo dell’imposta),
    • sarà compito dell’erede riaprire la partita IVA del professionista deceduto per poter emettere regolare fattura e adempiere agli obblighi fiscali.

    Se l’erede non agisce nonostante la richiesta del committente, quest’ultimo dovrà limitarsi a effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla nuova norma. In tal caso, tuttavia, l’Amministrazione finanziaria potrà recuperare direttamente dall’erede l’IVA non versata, insieme a sanzioni e interessi.

    Allegati:
  • Successioni

    Patto di famiglia: tassazione delle attribuzioni compensative

    Con la Risoluzione n. 12 del 14 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti sulla tassazione, ai fini dell’imposta di donazione, delle “attribuzioni compensative” .

    L'agenzia in sintesi, nel documento di prassi evidenzia che l’aliquota e la franchigia dell’imposta di donazione da applicare alle “attribuzioni compensative” rientranti nel patto di famiglia sono determinate in base al rapporto di parentela esistente fra il disponente e il legittimario non assegnatario.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Patto di famiglia: che cos’è?

    Secondo quanto stabilito dall’articolo 768-bis del codice civile, il patto di famiglia è «il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti».
    Al fine di tutelare il diritto alla quota di legittima spettante ai legittimari non assegnatari, il successivo articolo 768-quater prevede che «Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore. Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l’assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione».
    Ai fini delle imposte indirette, l’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS), approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, al comma 4-ter1 , prevede che «I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente.
    In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. 

    Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto. 

    Il mancato rispetto delle condizioni comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

    Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti».

    Patto di Famiglia: Circolare n 3/2008 e la principale giurisprudenza

    Al riguardo, la circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E, al paragrafo 8.3.2, ha chiarito che l’agevolazione in parola «si applica esclusivamente con riferimento al trasferimento effettuato tramite il patto di famiglia, e non riguarda anche l’attribuzione di somme di denaro o di beni eventualmente posta in essere dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni sociali in favore degli altri partecipanti al contratto. Tali ultime attribuzioni rientrano nell’ambito applicativo dell’imposta delle  successioni e donazioni».
    Tale interpretazione è stata ribadita dalla successiva circolare 29 maggio  2013, n. 18/E, al paragrafo 5.3.2.

    Con un primo orientamento, espresso con ordinanza 19 dicembre 2018, n.  32823, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio secondo cui «il patto di famiglia di cui agli artt. 768 bis c.c. e ss. è assoggettato all’imposta sulle donazioni per quanto concerne sia il trasferimento dell’azienda o della partecipazione dal disponente al discendente (fatto salvo il ricorso delle condizioni di esenzione di  cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4 ter), sia la corresponsione di somma compensativa della quota di legittima dall’assegnatario dell’azienda o della  partecipazione ai legittimari non assegnatari; quest’ultima corresponsione è assoggettata ad imposta in base all’aliquota ed alla franchigia relative non al  rapporto tra disponente ed assegnatario, e nemmeno a quello tra disponente e  legittimario, bensì a quello tra assegnatario e legittimario».
    Successivamente, con sentenza 24 dicembre 2020, n. 29506, il Giudice di  legittimità, nel richiamare il riferito precedente n. 32823 del 2018, ha inteso  rivisitare il proprio orientamento.
    Più precisamente, la Corte, dopo avere chiarito che «l’obbligo di  liquidazione non ha fonte negoziale, ma legale, e che lo stesso non costituisce un  elemento accidentale dell’attribuzione, ma un elemento necessario, imposto dalla legge», ha evidenziato che l’effetto giuridico che ne deriva è «in tutto simile all’apposizione di un onere» ai sensi dell’articolo 58, comma 1, del TUS.

    Secondo la Cassazione, in particolare, deve ritenersi assoggettata all’imposta di donazione «la liquidazione del conguaglio ex art. 768 quater c.c., operato dall’assegnatario in favore dei legittimari non assegnatari […]. Solo in ciò discostandosi dal precedente più volte richiamato (Cass., Sez. 5, n. 32823 del 19/12/2018), questo Collegio ritiene che, una volta ricondotto il patto di famiglia alla disciplina fiscale dettata dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 58, comma 1, […] la liquidazione del conguaglio, anche se operata dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni sociali, deve essere considerata, ai fini fiscali, come liberalità dell’imprenditore nei confronti dei legittimari non assegnatari.

    In altre parole, proprio in virtù del richiamo al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 58, comma 1, il patto di famiglia in cui il beneficiario del trasferimento di azienda o delle partecipazioni societarie liquidi il conguaglio agli altri legittimari, dal punto di vista impositivo, contiene più atti di liberalità dell’imprenditore, una a favore del beneficiario del trasferimento e le altre a favore degli altri legittimari non assegnatari».

    La Suprema Corte, quindi, ha concluso nel senso che «In materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del

    legittimario non assegnatario, ai sensi dell’art. 768 quater c.c., è applicabile il disposto del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 58, comma 1, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del

    legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell’aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio», precisando, altresì, che «L’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4 ter, si applica al patto di famiglia solo con riguardo al trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, non anche alle liquidazioni operate da quest’ultimo in favore degli altri legittimari».

    In considerazione del riportato orientamento di legittimità, i chiarimenti resi dalle circolari n. 3/E del 2008, al paragrafo 8.3.2, e n. 18/E del 2013, al paragrafo 5.3.2, sopra richiamati, devono essere precisati nel senso che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione alle “attribuzioni compensative” disposte dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, l’aliquota e la franchigia sono determinate tenendo conto del rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente e legittimario non assegnatario.

    Conclude l'agenzia che gli Uffici sono invitati a riesaminare i procedimenti pendenti interessati dalla questione di cui si tratta, alla luce dei chiarimenti e delle indicazioni che precedono.

  • Successioni

    Dichiarazione di successione: in arrivo i nuovi modelli

    Sul sito delle Entrate nella sezione dedicata alla Dichiarazione di Successione è pubblicato il seguente avviso:

    è in corso di predisposizione la versione aggiornata del modello della dichiarazione di successione, che tiene conto delle novità previste a partire dal 1° gennaio 2025 introdotte dal Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.
    Il nuovo modello sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate entro l’inizio del mese di febbraio 2025, insieme alle istruzioni per la compilazione e all’applicativo per la presentazione telematica della dichiarazione.
    Qualora vi sia l’urgenza di presentare la dichiarazione di successione prima che sia disponibile la nuova procedura, è possibile utilizzare il Modello 4 cartaceo recandosi presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in relazione all’ultima residenza del defunto.

    Leggi anche 

    Dichiarazione di successione: chi la presenta

    E’ in corso di predisposizione la versione aggiornata del modello della dichiarazione di successione, che tiene conto delle novità previste a partire dal 1° gennaio 2025 (decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139).

    Viene anche ricordato che la dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

    La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente:

    • tramite i servizi telematici
    • tramite un intermediario abilitato o
    • presso l'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate.

    Di seguito anche i dettagli sulla Dichiarazione di successione web.

    Leggi anche: Imposta di successione: come cambia dal 1° gennaio 2025

    Dichiarazione di successione web: che cos’è

    La Dichiarazione di successione web offre diversi vantaggi: 

    • una dichiarazione in parte precompilata con contestuale richiesta di voltura catastale degli immobili –  Grazie al caricamento in dichiarazione di diversi dati già in possesso dell’Agenzia, viene lasciato al contribuente il solo compito di validare o eventualmente modificare tali informazioni, ottenendo così una compilazione più veloce,
    •  calcolo automatico delle somme dovute per le formalità ipo-catastali –  Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre autoliquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo e la tassa per i servizi ipotecari e catastali. Grazie alla dichiarazione telematica tale calcolo viene effettuato in automatico a conclusione della fase di compilazione del modello,
    • attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione – In fase di compilazione e quindi con la presentazione della dichiarazione di successione telematica è possibile richiedere l’Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione in formato elettronico, necessaria, ad esempio, per ottenere lo sblocco dei conti. Anche le somme dovute per ottenere l’Attestazione vengono calcolate in automatico e versate direttamente con la presentazione della dichiarazione telematica,
    • segnalazione  immediata errori causati da una errata compilazione del modello dichiarativo o dall’inserimento di documenti non conformi. – Grazie ai  controlli attivati dall’Agenzia  si  eliminano le situazioni di scarto nelle fasi successive  all’invio,
    • visualizzazione e stampa delle ricevute telematiche – Direttamente nell’applicativo web, in una specifica area dedicata, è possibile ottenere informazioni sullo stato di elaborazione delle ricevute telematiche, in base ad ogni fase del processo di lavorazione della dichiarazione, dalla sua trasmissione fino ad arrivare agli esiti delle volture automatiche, qualora richieste. Inoltre, nella stessa area è possibile prelevare la copia semplice e l’Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione (se richiesta in dichiarazione),
    • non è necessario installare e configurare alcun software  di compilazione  e di invio telematico.

  • Successioni

    Autoliquidazione imposta di successione: codici tributo

    Con Risoluzione n 2 del 10 gennaio le Entrate hanno pubblicato i codici tributo per autoliquidare l'imposta di successione secondo le nuove regole.

    Autoliquidazione imposta di successione: codici tributo

    Viene innanzitutto ricordato che il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel seguito “TUS”, è stato modificato dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139

    In particolare, viene modificato l’articolo 33 del TUS, prevedendo che “i soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l’imposta in base alla dichiarazione della successione” e, all’articolo 37, che “il contribuente esegue il pagamento dell’imposta autoliquidata […] entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione”. 

    Inoltre, il medesimo articolo 33 del TUS dispone che “nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l’ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, con l’invito a effettuare il pagamento entro sessanta giorni”.

    È ammesso anche il pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 38 del TUS, ove si prevede che il contribuente può eseguire il pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell’articolo 33, nella misura non inferiore al 20 per cento entro il termine di cui all’articolo 37 e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.

    Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del venti per cento dell’imposta autoliquidata ai sensi dell’articolo 33”

    Le nuove disposizioni trovano applicazione alle dichiarazioni di successione aperte dal 1° gennaio 2025

    Al fine di tener conto delle modifiche apportate con il citato decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, con la presente risoluzione si procede con l’istituzione e la ridenominazione dei relativi codici tributo instituiti con risoluzione n 16 del 2016.

    Autoliquidazione imposta di successione

    Per consentire il versamento delle somme dovute in sede di presentazione della dichiarazione di successione, autoliquidate da parte dei soggetti obbligati al pagamento, è istituito il seguente codice tributo, da utilizzare mediante il modello F24:

    • “1539” denominato “Successioni – Imposta sulle successioni – autoliquidazione”.

    Per il versamento degli interessi dovuti in caso di pagamento rateale è istituito il seguente codice tributo: 

    • “1635” denominato “Successioni – Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale”. 

    In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate: 

    • nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno del decesso; nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice “08” da riportare nel campo “codice identificativo”; 
    • per il solo codice tributo “1539”, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è sempre valorizzato nel formato “NNRR”, ove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (in caso di pagamento dell’intero importo in unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”). 

    Se il contribuente sceglie di dilazionare il pagamento dell’imposta di successione, per il versamento iniziale previsto nella misura non inferiore al 20 per cento dell’imposta dovuta, da effettuare nello stesso termine del versamento in unica soluzione, il suddetto campo è comunque valorizzato con “0101”.

    Per il rimanente importo da versare ratealmente, in relazione a ciascuna rata il suddetto campo è valorizzato con il numero della rata in pagamento (ad esempio, “01”, “02”, “03” e così via) seguito dal numero complessivo delle rate (ad esempio, “08” oppure “12”).

    Versamento delle sanzioni per ravvedimento tardiva successione

    In ipotesi di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per tardiva presentazione della dichiarazione di successione di cui all’articolo 50 del TUS1 , per consentire il versamento della sanzione amministrativa dovuta, con la presente risoluzione si istituisce il seguente codice tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24: 

    •  “1549” denominato “Successioni – Tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Sanzione da ravvedimento – imposta sulle successioni – art. 13 d.lgs. n. 472/1997”

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

    • nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno del decesso;
    • nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice “08” da riportare nel campo “codice identificativo”. 

    Inoltre, con la presente risoluzione è ridenominato il seguente codice tributo, come di seguito indicato: 

    •  “1535” denominato “Successioni – Sanzione da ravIl versamento degli interessi dovuti in ipotesi di ravvedimento è eseguito con il codice tributo già esistente “1537” denominato “Successioni – Interessi da ravvedimento – art. 13, D. Lgs. n. 472/1997”. vedimento – imposte e tasse ipotecarie e catastali e imposta sulle successioni – art. 13 d.lgs. n. 472/1997”

    Versamento somme da avvisi di liquidazione per imposta di successione

    Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici si istituisce il seguente codice tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24: 

    • “A139” denominato “Successioni – Sanzione imposta sulle successioni – Avviso di liquidazione dell’imposta – Art. 33, comma 3, del TUS”. 

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, dei dati riportati nell’atto emesso dall’Ufficio. 

    Per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il vigente codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”. 

    Inoltre, con la presente risoluzione è ridenominato il seguente codice tributo, come di seguito indicato: 

    • “A150” denominato “Successioni – Sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Avviso di liquidazione – Art. 50 del TUS”. Il versamento degli interessi dovuti a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici è eseguito con il codice tributo già esistente “A152” denominato “Successioni – Interessi – Avviso di liquidazione dell’imposta”