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Dichiarazione di successione: aggiornamento modello 2023
Con Provvedimento del 24 luglio le Entrate aggiornano il modello e le istruzioni di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali alle ultime novità normative sul legato di genere.
In particolare, al modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali e alle relative istruzioni, approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 dicembre 2017 e successive modificazioni pubblicate sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, sono apportate le modifiche descritte negli Allegati 1 e 2.
Attenzione al fatto che, la presentazione telematica del modello di dichiarazione aggiornato è consentita a partire dal 26 luglio 2023. Si psecifica però che, per agevolare i contribuenti e gli operatori, fino al 26 ottobre 2023 è possibile trasmettere le dichiarazioni di successione utilizzando la precedente versione dei prodotti di compilazione e controllo.
Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. sono resi disponibili i prodotti di compilazione e controllo per la predisposizione del modello.
Dichiarazione di successione: aggiornamento modello 2023
L'allegato 1 nel dettaglio specifica che sono apportate le suguenti modifiche:
- È stata aggiornata l’informativa sulla privacy;
- Nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio, è stato aggiunto l’indirizzo “PEC” relativamente ai dati di contatto;
- Nei Righi EB1 ed EB2 del Quadro EB – Attivo ereditario catasto terreni, relativamente al campo 24 e nei Righi EC1 ed EC2 del Quadro EC– Attivo ereditario catasto fabbricati, relativamente al campo 26, dopo la parola “successioni” viene aggiunta la parola “/donazioni”;
- Nel rigo EG11 del Quadro EG- Elenco documenti, certificati e dichiarazioni sostitutive, ne è stata modificata la dicitura aggiungendo “/donazioni” dopo la parola “successioni”;
- Nel Quadro EH sono state effettuate le seguenti modifiche:
- • Nella SEZIONE I – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, alla frase “che gli eredi e i legatari del defunto/a sono:” viene aggiunta la parola “chiamati”;
- • L’intestazione della SEZIONE III viene modificata in “RICHIESTA UTILIZZO CREDITO D’IMPOSTA “PRIMA CASA” (LEGGE N.448/1998 ART.7, C.2 E DECRETO-LEGGE N.73/2021 ART.64, C.7 – DECRETO SOSTEGNI BIS);
- • All’interno della SEZIONE III la prima frase viene modificata in “Chiedo di utilizzare il credito d’imposta ex art. 7 L. n. 448/1998 ovvero art.64, comma 7, d.l. n.73/2021; a tal fine comunico che gli estremi dell’atto di acquisto dell’immobile sul quale era stata corrisposta l’imposta di”;
- • Nella SEZIONE IV – ALTRE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI, relativamente alla richiesta di “Riduzioni beni precedenti successioni effettuate entro 5 anni (codici 1,2,3,4,5)” vengono apportate le seguenti modifiche:
- – nella intestazione della sezione dopo la parola “successioni” vengono aggiunte le parole “e/o donazioni”;
- – negli “Estremi di registrazione” viene aggiunta la parola “successione” ed eliminato il relativo campo “Firma”;
- – viene aggiunta una sezione dedicata all’indicazione degli estremi di registrazione delle donazioni. 2
- Nei Righi EL1 ed EL2 del Quadro EL – Attivo ereditario terreni sistema tavolare, relativamente al campo 23, nel Rigo EM1 del Quadro EM – Attivo ereditario fabbricati sistema tavolare, relativamente al campo 26, nei Righi EN1 e EN2 del Quadro EN – Aziende, relativamente al campo 7, nei Righi EO1, EO2 ed EO3 del Quadro EO – Azioni – Obbligazioni – Altri titoli – Quote sociali, relativamente al campo 13, nel rigo EP1 del Quadro EP – Aeromobili, relativamente al campo 12, nei righi EQ1 ed EQ2 del Quadro EQ – Navi e imbarcazioni, relativamente al campo 15 e nei righi ER1, ER2, ER3 ed ER4 del Quadro ER – Rendite, crediti e altri beni, relativamente al campo 9, dopo la parola “successioni” viene aggiunta la parola “/donazioni”.
Legato di genere: le ultime novità normative nella circolare n 6/2023
Ricordiamo che con la Circolare del 06.07.2023 n. 19, l'Agenzia delle Entrate ha fonito chiarimenti in merito:
- al trattamento fiscale del legato di genere,
- ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Il legato è in genere attribuito per testamento e si acquista automaticamente al momento dell’apertura della successione ereditaria senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciarvi.
Nella circolare di cui sopra, l'Agenzia analizza:
- Tipologie di legato,
- Orientamenti della giurisprudenza di legittimità civilistica sulla differenza tra legato di genere e legato di specie,
- Quadro normativo fiscale,
- Recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità tributaria,
- Assimilazione sul piano fiscale del legato di genere a quello di specie,
- Contenzioso pendente.
Legato di genere: assimilazione a quello di specie sul piano fiscale
In merito alla assimilazione sul piano fiscale del legato di genere a quello di specie le entrate nella circolare suddetta hanno chirito quanto segue.
Sul piano civilistico, in caso di disposizione mortis causa avente ad oggetto un legato di genere di cui risulta onerato un erede:- quest’ultimo, a seguito dell’accettazione dell’eredità, è tenuto ad una prestazione a favore del legatario; inoltre, a seguito dell’adempimento del legato, subisce un decremento patrimoniale corrispondente al legato stesso;
- il legatario, invece, acquista un diritto di credito nei confronti dell’erede onerato.
Sul piano fiscale, in considerazione della distinzione civilistica tra legato di genere e legato di specie, il legato di genere – in quanto debito dell’erede – non viene allo stato decurtato, a differenza del legato di specie, dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie.
La rilevanza, anche ai fini fiscali, della distinzione civilistica tra legato di genere e legato di specie pone, tuttavia, le seguenti riflessioni.
In primo luogo, va rilevato che il legato di genere è tassato non solo in capo all’erede (non essendo considerato deducibile dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie), ma anche in capo al legatario ai sensi del citato articolo 36, comma 5, del TUS12.
In secondo luogo, va evidenziato che la tassazione in capo all’erede di una ricchezza (corrispondente al valore del legato) destinata a essere devoluta, a titolo particolare, al legatario non appare in linea con i generali principi di “giusta imposizione” che informano l’ordinamento tributario.
Inoltre, va sottolineato che, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del TUS, l’erede è solidalmente responsabile per il pagamento dell’imposta di successione nell’ammontare complessivamente dovuto non solo dagli eredi, ma anche dai legatari; conseguentemente, gli stessi rispondono solidalmente anche per quanto dovuto dai legatari, a titolo di imposta di successione, sul legato di genere.
Al riguardo, considerato che le modalità di tassazione del legato di genere nei termini sopra richiamati possono risultare in violazione del principio di “giusta imposizione” e tenuto conto del fatto che l’articolo 8, comma 3, del TUS dispone espressamente che il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato «al netto dei legati», si ritiene coerente determinare l’eredità o le quote ereditarie al netto dei legati, indipendentemente dalla tipologia degli stessi.
In tal senso si leggano anche i chiarimenti espressi dalla Cassazione con la citata ordinanza n. 24421 del 2020.
Più precisamente, ferma restando la distinzione civilistica fra legato di genere e legato di specie, in sede di liquidazione dell’imposta di successione, il valore del legato di genere, al pari di quello di specie, va dedotto dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie.
Allegati: -
Qual’è il termine per la presentazione della dichiarazione di successione?
La dichiarazione di successione deve essere presentata, in via generale, entro 12 mesi dalla data del decesso del contribuente.
Tuttavia ci sono alcuni casi per cui i dodici mesi non decorrono dalla data del decesso ma da un momento diverso:
- nel caso in cui sia stato nominato, in seguito all’apertura della successione, un rappresentante legale degli eredi o dei legatari o dei chiamati all’eredità, un curatore dell’eredità giacente, oppure un esecutore testamentario: i dodici mesi decorrono dalla data in cui questi hanno avuto notizia legale della loro nomina;
- nel caso di fallimento/liquidazione giudiziale del defunto in corso al momento dell’apertura della successione o in caso di dichiarazione di fallimento/liquidazione giudiziale intervenuta entro i successivi sei mesi dal decesso: i dodici mesi decorrono dalla data di chiusura del fallimento/liquidazione giudiziale;
- nel caso in cui i beneficiari siano stati immessi nel possesso temporaneo dei beni della persona assente: i dodici mesi decorrono dalla data di immissione nel possesso dei beni;
- a seguito di sentenza di morte presunta, i dodici mesi decorrono dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa di morte presunta se non è stata precedentemente richiesta l’immissione nel possesso dei beni dell’assente;
- nel caso in cui l’eredità è accettata con beneficio d’inventario entro dodici mesi dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario;
- nel caso di rinunzia all’eredità o al legato, i dodici mesi decorrono dalla data della rinunzia o dalla diversa data in cui gli altri obbligati dimostrino di averne avuto notizia;
- nel caso di eventi sopravvenuti che modificano il legato, la ripartizione dell’eredità ovvero che determinano l’applicazione di una imposta superiore rispetto a quella liquidata, i dodici mesi per la presentazione della dichiarazione sostitutiva decorrono dalla data della sopravvenienza o dalla diversa data in cui l’obbligato dimostra di averne avuto notizia;
- nel caso in cui, per eventi sopravvenuti che modificano l’attivo ereditario, non sussistono più le condizioni per cui il coniuge ed i parenti in linea retta del defunto erano stati esonerati dalla presentazione della dichiarazione di successione, i dodici mesi decorrono dalla data della sopravvenienza;
- nel caso di enti non ancora riconosciuti che hanno presentato domanda di riconoscimento entro un anno dall’apertura della successione, i dodici mesi decorrono dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento ovvero del diniego.
La Dichiarazione di successione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ai quali si accede con Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns).
Inoltre, l’Agenzia mette a disposizione il software "Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali" per la compilazione e l’invio della dichiarazione.Casi particolari di invio
I residenti all’estero possono presentare in via eccezionale il modello cartaceo, in caso di impedimenti alla trasmissione telematica, inviando il modello all’ufficio competente dell’Agenzia, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
La dichiarazione si considera presentata il giorno in cui viene consegnata all’ufficio postale.
Se il defunto risiedeva all’estero ma in precedenza aveva risieduto in Italia, la dichiarazione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Se quest’ultima non è conosciuta, la dichiarazione va presentata presso la Direzione Provinciale II di ROMA – Ufficio Territoriale ROMA 6 – EUR TORRINO, in Via Canton 20 – CAP 00144 Roma.
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Rimborsi fiscali agli eredi: breve guida su erogazione e rinuncia
L'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, ha introdotto il comma 6-bis dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il quale prevede che i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, intestati ad un contribuente defunto, sono erogati:
- ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di successione, dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge,
- per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.
Infatti, la norma consente un automatismo nell’individuazione dei beneficiari dei rimborsi intestati ai soggetti deceduti, al fine di semplificare e velocizzare il relativo pagamento.
I soggetti chiamati all’eredità, che non abbiano effettuato espressa accettazione, possono comunicare all’Agenzia delle entrate che non intendono ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto.
Come avvengono i pagamenti automatici e come rinunciarvi.
Rimborsi fiscali agli eredi: come avvengono
I pagamento dei rimborsi fiscali spettanti al contribuente deceduto avvengono secondo le regole disposte dall’art. 5 del decreto legge n. 73/2022.
Come specificato anche dall'Agenzia con FAQ del 29 marzo:- nei casi di successione legittima (eredità devoluta per legge), l’Agenzia delle entrate eroga il rimborso direttamente ai beneficiari, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria, come risultante dalla dichiarazione di successione presentata. Non è necessario presentare alcuna istanza;
- nelle ipotesi di successione testamentaria, invece, o quando la dichiarazione di successione non è stata presentata, l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, competente per la lavorazione del rimborso, chiederà agli interessati di produrre la documentazione idonea ad attestare la qualità di erede
Rimborsi fiscali agli eredi: come rinunciare
I soggetti chiamati all’eredità, che non abbiano effettuato espressa accettazione, possono comunicare all’Agenzia delle entrate che non intendono ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto.
Inoltre, gli stessi soggetti, possono revocare la precedente comunicazione inviata, chiedendo il pagamento dei rimborsi intestati al contribuente deceduto.
A tal fine necessaria una comunicazione, predisposta in modalità elettronica e inviata esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate:
La comunicazione può essere trasmessa:
- direttamente dal richiedente,
- dall’eventuale rappresentante del richiedente
- o tramite un incaricato autorizzato ad accedere all’area riservata del chiamato all’eredità
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la sua acquisizione.
La ricevuta è messa a disposizione solo del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nella sezione “ricevute” della propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web
E' bene specificare che, la comunicazione può essere inviata solo successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione.
La comunicazione non produce effetti se è inviata successivamente al pagamento dei rimborsi.
La revoca può essere inviata in un qualsiasi momento successivo all’invio della comunicazione.
La revoca non produce effetti se è stata presentata all’Agenzia delle entrate una rinuncia espressa all’eredità.
Rimborsi fiscali agli eredi: istruzioni per la rinuncia
Nel Modello Comunicazione relativa ai rimborsi intestati a un contribuente deceduto da parte del chiamato all'eredità
approvato con il Provvedimento n 339178/2022 l'erede può decidere di rinunciare ai rimborsi e successivamente anche revocare la rinuncia.
Nel Modello occorre procedere come segue:
- barrare la casella "Comunicazione" qualora il chiamato all’eredità intenda comunicare che NON vuole ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto.
- barrare la casella di revoca qualora il chiamato all’eredità intenda revocare la precedente comunicazione inviata e chiedere il pagamento dei rimborsi intestati al contribuente deceduto.
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Bolletta di liquidazione TARI: è atto impugnabile
La Cassazione con una recente pronuncia, l'Ordinanza n 1797 del 20 gennaio 2023, perviene ad una importante decisione: la bolletta TARI è atto direttamente impugnabile, prima che scada e senza la necessità di un preventivo accertamento da parte del Comune poiché contiene una pretesa impositiva ben individuata.
Vediamo i dettagli della causa.
Una società con attività di albergo e ristorante impugnava una bolletta TARI del Comune di residenza.
La CTP accoglieva il ricorso mentre quella regionale dava ragione al Comune sostenendo che solo dopo il mancato pagamento della bolletta il Comune stesso avrebbe notificato l'accertamento che costituisce provvedimento con prima manifestazione impositiva e quindi impugnabile.
La Cassazione ha dato ragione all'albergatore motivando che la decisione risiede nel principio generale secondo cui la natura tassativa dell’elencazione degli atti impositivi di cui all'art 19 del Decreto legislativo n. 546/92, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che contengano una ben individuata pretesa tributaria.
Nel dettaglio la Cassazione ha specificato che "in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del DLgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia, non esclude l'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa"
Con precedente sentenza (n. 11481 del 2022) la Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento all'impugnazione della fattura commerciale, con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani aveva richiesto il pagamento della T.I.A., avendo il contribuente successivamente impugnato anche l'ingiunzione di pagamento che l'aveva sostituita.
La Cassazione specifica che in tema di impugnazione di atti dell'amministrazione tributaria, nonostante l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del DLgs. n. 546 del 1992, i principi costituzionali di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) e di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) impongono di riconoscere l'impugnabilità di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dalla norma su richiamata, e tale impugnazione va proposta davanti al giudice tributario, in quanto munito di giurisdizione a carattere generale e competente ogni qualvolta si controversa di uno specifico rapporto tributario.
Ne consegue che anche la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis, comma 3, del DPR n. 600 del 1973, portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile innanzi al giudice tributario (Cass. n. 7344 del 2012).
La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha acriticamente ritenuto che la bolletta TARI del 2018 nonostante in essa fosse compiutamente espressa la pretesa impositiva del Comune non fosse autonomamente impugnabile
La Cassazione ha confermato la possibilità per i cittadini di impugnare direttamente le bollette TARI.
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Immobile accastato su più particelle: charimenti sul bonus prima casa
Con risposta a interpello n 155 del 24 gennaio le Entrate forniscono utili chiarimenti sulla agevolazione prima casa nella successione ereditaria.
In particolare, viene chiarito in modo inedito che, l’agevolazione prima casa nella successione ereditaria spetta anche nel caso di trasmissione, per l’intero o per quote di comproprietà, di un’abitazione accatastata con più particelle, intestate a diversi soggetti, uno dei quali è il defunto, ma singolarmente prive di autonomia funzionale e perciò riunite di fatto ai soli fini fiscali.
Spetta, identicamente, spiega l'agenzia anche per le pertinenze dell’abitazione che siano catastalmente costituite da una pluralità di particelle di diversa intestazione ma unite di fatto a fini fiscali.
Vediamo il dettaglio del caso di specie sottolienando che il chiarimento delle Entrate non ha precedenti pertanto utile a tutte le situazioni specifiche e analoghe a quella dell'interpello in oggetto.
L'istante afferma che nel febbraio 2022 è deceduta la nonna già vedova senza lasciare testamento. Gli eredi legittimi sono:
il figlio e per rappresentazione l'istante stessa, in quanto nel 2017 era morto l'altro figlio della nonna, suo padre.
L'istante raffigura che tra i beni ereditari rientra un edificio «costruito a cavallo di due particelle di terreno con diversa intestazione (l'una, part. 449 sub. 34789, di esclusiva proprietà della nonna l'altra, part. 534 sub. 34678, in comunione con il marito deceduto».
L'immobile presenta «tre unità abitative (A/2), ciascuna delle quali costituita da due particelle catastali con diversa intestazione, ma senza autonomia funzionale e reddituale e perciò riunite di fatto a fini fiscali».
Al riguardo, l'istante riporta un prospetto riassuntivo con le intestazioni delle due particelle e dei relativi subalterni anteriormente alla morte della nonna:
- appartamento al piano T: particella 449 sub. 7 intestata a Mevia e particella 534 sub. 6 intestata alla nonna, al figlio, all'istante e alla madre.
- appartamento al piano T1: particella 449 sub. 8 intestata alla nonna e particella 534 sub. 7 intestata alla nonna, al figlio, all'istante e alla madre;
- appartamento al piano 2: particella 449 sub. 3 intestata alla nonna; e particella 534 sub. 7 intestata alla nonna, al figlio, all'istante e alla madre.
Viene precisato che l'unità abitativa posta al secondo piano (particelle 449 sub 3 e 534 sub 7) costituisce la propria abitazione principale, in cui l'istante dimora insieme alla madre.
L'istante afferma, inoltre, che «lo stesso edificio consta poi delle seguenti due pertinenze (C/2 e C/6), ciascuna delle quali pure costituita da due particelle catastali con diversa intestazione, ma anch'esse senza autonomia funzionale e reddituale e perciò riunite di fatto a fini fiscali».
Si domanda se, ai fini della denuncia di successione della nonna, se possa godere dell'agevolazione ''prima casa'' ai sensi dell'articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in relazione all'unità immobiliare abitativa sopra descritta in cui vive, nonché «su entrambe le particelle che rispettivamente compongono ciascuna delle due pertinenze»
L'agenzia dopo il riepilogo delle norme, specifica che, l'istante potrà richiedere l'agevolazione ''prima casa'' in relazione ad uno solo degli immobili caduti in successione, da individuare nella relativa dichiarazione, anche se lo stesso risulti formalmente costituito da due particelle catastali (con distinta titolarità), a condizione che le stesse risultino ''unite di fatto'' ai fini fiscali, in quanto prive di autonomia funzionale e reddituale, nel puntuale rispetto della procedura delineata nella circolare 13 giugno 2016, n. 27.
A tal fine, infatti, occorre che di tale situazione risultievidenza negli archivi catastali; il citato documento di prassi precisa che
«L'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, immediatamente dopo la registrazione in banca dati catastale delle menzionate dichiarazioni di variazione, provvede ad inserire, negli atti relativi a ciascuna porzione immobiliare, la seguente annotazione ''Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali''».
Si fa presente, in ogni caso, che l'immobile costituito dalle particelle catastali unite di fatto ai fini fiscali deve costituire una casa di abitazione diversa da quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (cfr. circolare 12 agosto 2005, n. 38/E al paragrafo 3.4, seppure con riferimento all'acquisto di immobili contigui).
Tali considerazioni valgono anche con rifermento alle pertinenze, composte da più particelle senza autonomia funzionale e reddituale e perciò riunite di fatto ai fini fiscali, fermo restando il rispetto della richiamata procedura
In sostanza, l’interpretazione dell’Agenzia produce il risultato che se una casa è la sommatoria di fatto di una particella intestata a Tizio e una intestata a Caio, quando Tizio vende o muore, la trasmissione all’avente causa può beneficiare dell’agevolazione prima casa, ricorrendone i presupposti.
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Rate residue bonus facciate: quando sono detraibili dall’erede?
L'agenzia delle Entrate, con FAQ del 18 gennaio, replica ad un nudo proprietario di immobili con usufrutto totale ai genitori, i quali hanno eseguito dei lavori di ristrutturazione e bonus facciate nell’anno 2021-2022.
Egli domandava se in caso di decesso dei genitori, le rate non usufruite possano essere a lui trasmesse considerando che i suddetti immobili sono dati in locazione.
Le entrate specificano che l’erede dell’usufruttuario, se è anche nudo proprietario dell’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, ha la possibilità di portare in detrazione le rate residue non usufruite dalla persona deceduta, poiché, in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di richiedere l’agevolazione.
La condizione perchè sia possibile è che abbia anche la detenzione materiale e diretta del bene (circolare dell’Agenzia delle entrate 28/2022).In sostanza, il trasferimento delle detrazioni può avvenire solo se l’erede può disporre dell’immobile, e non può avvenire quando lo stesso risulta locato come nel caso di specie.
La risposta al quesito è pertanto negativa.
Sullo stesso tema leggi anche: Eredità: rate residue di detrazione recupero edilizio. Possibile un solo trasferimento
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Modello per rifiuto rimborsi fiscali chiamati alla eredità
Con Provvedimento n. 339178 del 1 settembre 2022 le Entrate approvano il modello di “Comunicazione relativa ai rimborsi intestati a un contribuente deceduto da parte del chiamato all’eredità” e definizione delle relative modalità di trasmissione, ai sensi dell’articolo 28, comma 6-bis, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
In particolare, la Comunicazione è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 17 ottobre 2022.
La Comunicazione contiene le seguenti informazioni:
- codice fiscale del contribuente deceduto;
- codice fiscale del chiamato all’eredità;
- codice fiscale dell’eventuale rappresentante firmatario;
- la comunicazione di non voler ricevere i rimborsi spettanti in qualità di chiamato all’eredità;
- la revoca della comunicazione inviata precedentemente
Scarica il Modello e istruzioni di compilazione
Ricordiamo che si tratta delle novità introdotte dall’articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, che ha introdotto il comma 6-bis all’articolo 28 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il quale prevede che i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, spettanti ad un contribuente deceduto, sono erogati ai chiamati all’eredità indicati nella dichiarazione di successione, se l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.
La norma introduce un automatismo nell’individuazione dei beneficiari dei rimborsi intestati ai soggetti deceduti, al fine di semplificare e accelerare il relativo pagamento.
Pertanto, in presenza di una dichiarazione di successione in cui l’eredità è devoluta per legge, l’Agenzia delle entrate procede autonomamente a individuare i soggetti a cui erogare i rimborsi;
se la dichiarazione di successione non è presente (in quanto si è esonerati dalla presentazione), oppure se l’eredità non è devoluta per legge, i rimborsi sono erogati a seguito dell’attività degli uffici dell’Agenzia delle entrate per la corretta individuazione dei beneficiari.
Con riferimento ai rimborsi per i quali è già in corso un’attività istruttoria da parte dell’ufficio, per l’individuazione dei beneficiari si applica la procedura previgente.
La stessa disposizione prevede, inoltre, che i soggetti chiamati all’eredità, che non abbiano effettuato espressa accettazione, possono comunicare all’Agenzia delle entrate che non intendono ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto.
Pertanto, il presente provvedimento approva il modello da utilizzare per comunicare all’Agenzia delle entrate di non voler ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto e definisce le specifiche modalità di trasmissione.
Infine, la richiamata disposizione prevede che il chiamato all’eredità deve restituire il rimborso già erogato in suo favore, nel caso in cui non intendeva riceverlo ma non abbia inviato la comunicazione di cui al presente provvedimento; in proposito, si precisa che la restituzione dovrà avvenire con le modalità definite dalla risoluzione n. 86/E del 12 agosto 2011.
Ti consigliamo di leggere anche 730/2022: dichiarazione presentata dagli eredi
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