• Successioni

    Socio titolare di controllo: imponibile la donazione di ulteriori quote sociali

    Con Risposta n. 72/2024 le Entrate si occupano di chiarire l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni in un caso specifico di donazione contestuale ai propri discendenti in regime di comproprietà di una quota di partecipazione sociale detenuta personalmente, unitamente ad una quota indivisa del pacchetto azionario già in comunione ereditaria con i predetti discendenti.

    L'istante chiedeva se spettasse l'esenzione dall'imposta prevista dalla norma di riferimento nel caso di donazione a discendenti e coniuge.

    L'agenzia sinteticamente ha replicato che poiché i beneficiari della donazione (i due figli e la nipote) già dispongono del controllo della società in virtù della quota di maggioranza detenuta nella comunione ereditaria, il trasferimento delle azioni da parte dell'Istante non realizza i presupposti per l'applicazione dell'esenzione prevista per i discendenti e il coniuge (ex articolo 3 comma 4-ter del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346).

    Di conseguenza, l'atto di donazione delle azioni ai beneficiari sarà soggetto al trattamento ordinario ai fini dell'imposta sulle donazioni.

    Vediamo maggiori dettagli del caso di specie e del chiarimento fornito.

    Imposta Successioni e Donazioni per quote sociali in comproprietà ai discendenti

    L'istante possiede il 40% delle azioni di una società in proprietà esclusiva e, inoltre, è contitolare di un pacchetto azionario pari al 60% del capitale sociale della stessa società, pervenuto in seguito alla successione legittima del coniuge deceduto nel 2017, in comunione ereditaria con i suoi due figli e la nipote. 

    L'Istante intende donare ai suoi discendenti:

    • sia la quota indivisa di cui è titolare in virtù della comunione ereditaria (corrispondente al 20% del capitale sociale della Società),
    • sia la quota di azioni detenuta a titolo personale (pari al 40% del capitale sociale della Società),

    con l'intento di attribuire ai beneficiari della donazione la comproprietà dell'intera partecipazione sociale.

    L'Istante chiede chiarimenti sul trattamento tributario ai fini dell'imposta di donazione, in particolare chiede se la donazione contestuale ai propri discendenti rientri nella previsione di esenzione di cui all'articolo 3 comma 4-ter del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, che prevede l'esenzione dall'imposta per i trasferimenti a favore dei discendenti e del coniuge di aziende o quote sociali che permettano l'acquisizione o l'integrazione del controllo della società, a condizione che i beneficiari mantengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

    L'Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, chiarisce che l'agevolazione prevista dall'articolo 3 comma 4-ter del decreto legislativo n. 346 del 1990, che esenta dall'imposta sui trasferimenti effettuati anche tramite patti di famiglia a favore dei discendenti e del coniuge di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni, si applica a condizione che i beneficiari del trasferimento proseguano l'attività d'impresa o mantengano il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. 

    Questa disposizione ha lo scopo di favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia.

    Tuttavia, nel caso specifico presentato dall'Istante, l'Agenzia delle Entrate conclude che il trasferimento delle azioni ai due figli e alla nipote in comunione indivisa non può beneficiare dell'agevolazione prevista dall'articolo 3 comma 4-ter, perché, secondo l'interpretazione dell'Agenzia, in assenza del requisito del trasferimento di partecipazioni sociali mediante le quali è "acquisito o integrato" il controllo della Società, l'atto di donazione non soddisfa le condizioni richieste dalla norma per l'applicazione dell'agevolazione e deve quindi essere assoggettato all'ordinario trattamento ai fini dell'imposta sulle donazioni.

    E' utile riportare la norma nel suo complesso ossia l'art 3 comma 4-ter su indicato che recita testualmente: «I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui all'articolo 768 bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, […] il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano
    l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata»

    In proposito sono stati forniti chiarimenti con la circolare 22 gennaio 2008 n. 3/E e la circolare 29 maggio 2013 n. 18/E specificando che le condizioni richieste per l'accesso al regime agevolativo previsto sono che:

    • i trasferimenti di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni avvengano a favore dei discendenti e del coniuge e che questi ultimi proseguano l'attività d'impresa o mantengano il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento,
    • inoltre è richiesto che i beneficiari rendano, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, una apposita dichiarazione che attesti la volontà di proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o di mantenere il controllo della società per il periodo minimo stabilito.

    Allegati:
  • Successioni

    Accesso eredi ai dati polizze vita: i criteri per Garante e Cassazione

    Con l'Ordinanza n 3565 del giorno 8 febbraio la Cassazione ha confermato il diritto degli eredi di conoscere i nomi dei beneficiari delle polizze vita.

    Ricordiamo che già il garante della privacy si era espresso in proposito con il documento interpretativo n 520/2023 (GU n. 281/2023) trattando appunto la questione della conoscibilità dei dati identificativi al terzo beneficiario delle polizze vita. In sintesi l'Ordinanza della Cassazione conferma l’esigenza di tutela giudiziale dei diritti successori rispetto alla riservatezza dei dati.

    Accesso degli eredi ai dati delle polizze vita: criteri della Cassazione

    La Cassazione evidenzia come la risoluzione della qustione prospettata derivi dal bilanciamento tra il diritto alla riservatezza dei dati personali e l’interesse alla tutela giurisdizionale dei terzi. 

    Per giungere alla pronuncia si fa riferimento all'art 2 terdecies del Dlgs n 19672003 che al comma 1 sancisce che il diritto di accesso ai dati personali del defunto può essere esercitato “da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”.

    Il comma 2 dello stesso articolo sancisce che la legittimazione all’esercizio del suddetto diritto da parte dei soggetti indicati è esclusa nei casi specificamente previsti dalla legge nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al successivo comma 3.

    Il comma 5 sancisce che “in ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi”.

    Secondo la Cassazione è appunto il comma 5 dell’art. 2-terdecies del DLgs. 196/2003 a costituire la base normativa per il riconoscimento del diritto di accesso degli eredi e dei chiamati all’eredità ai dati personali di soggetti deceduti, relativamente ai dati dei beneficiari delle polizze vita.

    L’ordinanza n. 3565/2024 suggerisce i criteri che il giudice deve adottare in ordine alla valutazione della “non pretestuosità” dell’interesse allegato dal richiedente per accedere ai dati del beneficiario.

    In sintesi, per la Casazione è necessario e sufficiente verificare che l’istanza proposta non sia del tutto pretestuosa, caso che si verifica se il richiedente non vanta, neppure in astratto, una posizione di diritto soggettivo sostanziale, che si ricolleghi all’esigenza di conoscenza dei dati.

    Il diritto di accesso ai dati del beneficiario, spiega la Cassazione, è accoglibile ogni volta che la richiesta di accesso appaia plausibile, ossia non si palesi già a prima vista come manifestamente pretestuosa, inammissibile o improcedibile, attenendosi a quanto evidenziato dal Garante della privacy rispetto ai criteri della compagnia assicurativa, titolare del trattamento, in ordine all’accoglimento della richiesta di accesso ai dati del beneficiario formulata dagli eredi o dai chiamati all’eredità dell’assicurato in via stragiudiziale.

    Accesso degli eredi ai dati delle polizze vita: chiarimenti del Garante

    Pubblicata in GU n 281 del 1 dicembre, la Delibera del 26.10.2023 del Garante per la privacy con il Documento interpretativo n 520/2023, in materia di esercizio del diritto di accesso da parte di eredi e dei chiamati all’eredità ai dati personali di soggetti deceduti, specifica gli obblighi delle Compagnie assicurative con particolare riferimento ai dati dei beneficiari di polizze vita.

    In sintesi, le compagnie assicurative, previe verifiche di seguito elencate, sono tenute a comunicare tali dati agli eredi o chiamati alla eredità del contraente.

    Il documento interpretativo dopo aver enunciato il quadro normativo e della giurisprudenza di riferimento, vista l’incertezza interpretativa che si è determinata in materia, specifica quanto segue.

    Tra i dati ai quali è possibile accedere ai sensi del combinato disposto tra gli art. 15 del Regolamento UE n 679/2016 e 2-terdecies del DLgs. n. 196/2003, rientrano anche i dati personali dei beneficiari di polizze assicurative accese in vita da una persona deceduta, in presenza di determinati presupposti e previa attenta valutazione comparativa tra gli interessi in gioco effettuata dall’impresa assicuratrice titolare del trattamento.

    Considerato che la tutela della riservatezza dei dati personali non ha un valore assoluto, il titolare del trattamento deve contemperare tale diritto con quello di difendersi in giudizio esercitato da colui che accede ai dati personali del de cuius.

    Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “l’interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, tra i quali l’interesse, ove autentico e non surrettizio, all’esercizio del diritto di difesa in giudizio”.

    Ciò significa che a fronte del dichiarato interesse del richiedente a conoscere anche i nominativi dei beneficiari delle polizze, il titolare deve eseguire un “controllo in negativo”, che si risolve nel verificare che non si tratti di un'istanza del tutto pretestuosa.

    In questo senso il titolare dovrà verificare la sussistenza dei presupposti di seguito indicati:

    • 1) che il soggetto che esercita il diritto di accesso ai dati del defunto sia portatore di una posizione di diritto soggettivo sostanziale in ambito successorio, corrispondente alla qualità di chiamato all’eredità o di erede;
    • 2) che l’interesse perseguito sia concreto e attuale, cioè realmente esistente al momento dell’accesso ai dati, strumentale o prodromico alla difesa di un proprio diritto successorio in sede giudiziaria.

    Si invitano i titolari del trattamento a valutare l’adeguatezza dell’informativa resa sia al contraente che al/i beneficiario/i delle polizze (rispettivamente ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14, par. 1 lett. e) del Regolamento) alle indicazioni contenute nel presente provvedimento.

    Viene anche sottolineato che, il soggetto che riceve i dati dell’interessato dovrà, a sua volta, nel trattare i dati ricevuti, rispettare rigorosamente la finalità di tutela dei propri diritti successori in sede giudiziaria sottesa a tale comunicazione.

    Allegati:
  • Successioni

    Coefficienti usufrutto 2024: le tabelle nel decreto MEF

    Pubblicato in GU n 302 del 29 dicembre il Decreto MEF con l'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio legale di interessi.

    Nel dettaglio, con l'art 1 del decreto in oggetto, viene previsto che il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità.
    Inoltre, viene previsto che, il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità.
    In allegato al decreto viene anche pubblicato il l'allegato con i coefficienti 2024 per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata al 2,50 per cento.

    In decreto prevede che le disposizioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2024.

  • Successioni

    Imposta di successione: come rateizzarla

    L'imposta di successione viene liquidata dall’ufficio delle Entrate competente per territorio in base ai dati indicati nella dichiarazione di successione tenendo conto anche delle eventuali dichiarazioni sostitutive. 

    Il pagamento dell’imposta di successione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione. 

    Scaduto tale termine si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora.

    Prima di dettagliare le regole per rateizzare ricordiamo che, la dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, da uno dei soggetti obbligati, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era residente il defunto. 

    I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione (ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del TUS) sono:

    • i chiamati all’eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali;
    • gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente;
    • gli amministratori dell’eredità e i curatori dell’eredità giacenti;
    • gli esecutori testamentari.

    Imposta di successione: come rateizzarla

    In alternativa, è possibile pagare l’imposta di successione anche a rate, con queste modalità:

    • almeno il 20% dell’importo deve essere versato entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione,
    • la parte restante, è versata in otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a 20.000 euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. 
    • attenzione al fatto che le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

    Viene anche precisato che la rateazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro. 

    Inoltre, in caso di “lieve inadempimento”, e cioè in caso di:

    • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro,
    • tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.

    non è prevista la decadenza dal piano di rateizzazione.

    Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione.

    Imposta di successione: le aliquote per tipologia di trasferimento

    Le aliquote e le franchigie stabilite per l’imposta sulle successioni e donazioni sono state previste dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006.

    Aliquote Tipo di trasferimento
    4% effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
    6% in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
    6% in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
    8%

    in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

    Le Entrate precisano che oltre alle franchigie di 100.000 euro e di 1 milione di euro, vi è una ulteriore franchigia, pari ad 1,5 milioni di euro, per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.

  • Successioni

    Registro Volontario Testamenti Olografi: attivo dal 6.11

    Con un comunicato stampa del 6 novembre il Consiglio Nazionale del Notariato informa del fatto che, dalla stessa data, è operativo il Registro Volontario dei Testamenti Olografi realizzato dal Consiglio Nazionale tramite la Notartel Spa – società informatica del Notariato – che permette di raccogliere e ricercare i dati dei testamenti olografi depositati fiduciariamente presso i notai in tutta Italia che aderiscono al servizio.

    Registro Volontario Testamenti Olografi: che cos'è

    Il registro volontario dei testamenti olografi permette di digitalizzare le procedure di deposito e conservazione dei testamenti olografi e semplificare la ricerca da parte dei cittadini, migliorando l’iter di conoscibilità di tali documenti, oggi difficilmente reperibili, garantendo inoltre sicurezza nella conservazione dei dati e delle informazioni.
    Il comunciato specifica che si tratta di un ulteriore sviluppo di un più ampio progetto del Notariato finalizzato alla creazione di registri sussidiari digitali per l’archiviazione e la raccolta di atti, privi di pubblicità legale, che contengono dati e informazioni d’interesse pubblico.

    Registro Volontario Testamenti Olografi: come funziona

    Ricordiamo che il testamento olografo:

    • è un tipo di testamento definito dall'art. 602 del codice civile,
    • è scritto per intero, datato e sottoscritto, per mano del testatore.

    Dal 6 novembre, i cittadini che depositano fiduciariamente il proprio testamento olografo presso un notaio, possono richiedere al medesimo di procedere alla trascrizione dei dati di tale deposito nel Registro Volontario dei Testamenti Olografi, prestando al notaio l’opportuno consenso anche ai fini della privacy.
    Il notaio annota sul Registro le sole informazioni relative al testamento ricevuto in deposito fiduciario:

    • i dati anagrafici del testatore;
    • la data di redazione del testamento olografo; 
    • la data del deposito fiduciario,

    rilasciando al testatore relativa ricevuta del deposito. 

    In qualsiasi momento il notaio depositario, previo consenso del testatore, potrà modificare la registrazione laddove il testamento venga revocato dal testatore oppure trasferito presso altro notaio.
    Attenzione al fatto che, i cittadini in possesso di un certificato di morte possono richiedere a qualsiasi notaio in Italia di effettuare la ricerca del testamento a cui sono interessati.
    Nel caso di reperimento di un testamento olografo presso un determinato notaio, a questi arriverà in automatico la comunicazione relativa alla ricerca effettuata che lo informerà sul fatto che il testatore è deceduto e che qualcuno, interessato alla pubblicazione del testamento, ha effettuato la ricerca.

    Registro Volontario Testamenti Olografi: contatti utili

    Il comunicato stampa in oggetto, indica per i cittadini i seguiti indirizzi utili per ulteriori informazioni: 

  • Successioni

    Imposta successioni e donazioni: trattamento fiscale del legato di genere

    Con la Circolare del 06.07.2023 n. 19, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale del legato di genere, ai fini dell’imposta sulle successioni e
    donazioni
    .

    Il legato di genere, vale a dire il legato obbligatorio avente ad oggetto la prestazione di cose designate secondo
    l’appartenenza ad un genere
    , attribuisce al legatario (onorato) un diritto di credito nei confronti di un erede o di un altro legatario (onerato), il quale deve adempiere prestando beni corrispondenti per qualità e quantità alle indicazioni del testatore.

    L’ipotesi più frequente riguarda legati aventi ad oggetto una somma di
    denaro
    (c.d. legati pecuniari), disposti dal testatore a carico di uno o più eredi.

    In via preliminare, si osserva che il legato costituisce una disposizione mortis causa, a titolo particolare, attributiva di specifici diritti patrimonial

    Il legato è in genere attribuito per testamento e si acquista automaticamente
    al momento dell’apertura della successione
    ereditaria senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciarvi.

    Nella circolare in oggetto, l'Agenzia fa il punto su diversi aspetti, quali:

    • Tipologie di legato
    • Orientamenti della giurisprudenza di legittimità civilistica sulla differenza tra legato di genere e legato di specie
    • Quadro normativo fiscale
    • Recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità tributaria
    • Assimilazione sul piano fiscale del legato di genere a quello di specie
    • Contenzioso pendente.

    Allegati:
  • Successioni

    Bolletta di liquidazione TARI: è atto impugnabile

    La Cassazione con una recente pronuncia, l'Ordinanza n 1797 del 20 gennaio 2023, perviene ad una importante decisione: la bolletta TARI è atto direttamente impugnabile, prima che scada e senza la necessità di un preventivo accertamento da parte del Comune poiché contiene una pretesa impositiva ben individuata.

    Vediamo i dettagli della causa.

    Una società con attività di albergo e ristorante impugnava una bolletta TARI del Comune di residenza.

    La CTP accoglieva il ricorso mentre quella regionale dava ragione al Comune sostenendo che solo dopo il mancato pagamento della bolletta il Comune stesso avrebbe notificato l'accertamento che costituisce provvedimento con prima manifestazione impositiva e quindi impugnabile. 

    La Cassazione ha dato ragione all'albergatore motivando che la decisione risiede nel principio generale secondo cui la natura tassativa dell’elencazione degli atti impositivi di cui all'art 19 del Decreto legislativo n. 546/92, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che contengano una ben individuata pretesa tributaria.

    Nel dettaglio la Cassazione ha specificato che "in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del DLgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia, non esclude l'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa" 

    Con precedente sentenza (n. 11481 del 2022) la Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento all'impugnazione della fattura commerciale, con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani aveva richiesto il pagamento della T.I.A., avendo il contribuente successivamente impugnato anche l'ingiunzione di pagamento che l'aveva sostituita.

    La Cassazione specifica che in tema di impugnazione di atti dell'amministrazione tributaria, nonostante l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del DLgs. n. 546 del 1992, i principi costituzionali di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) e di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) impongono di riconoscere l'impugnabilità di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dalla norma su richiamata, e tale impugnazione va proposta davanti al giudice tributario, in quanto munito di giurisdizione a carattere generale e competente ogni qualvolta si controversa di uno specifico rapporto tributario. 

    Ne consegue che anche la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis, comma 3, del DPR n. 600 del 1973, portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile innanzi al giudice tributario (Cass. n. 7344 del 2012).

    La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha acriticamente ritenuto che la bolletta TARI del 2018 nonostante in essa fosse compiutamente espressa la pretesa impositiva del Comune non fosse autonomamente impugnabile

    La Cassazione ha confermato la possibilità per i cittadini di impugnare direttamente le bollette TARI.