-
Coacervo successorio e donativo: trattamento fiscale
Con la Circolare n 29 del 19 ottobre con oggetto: Imposta sulle successioni e donazioni – Articoli 8, comma 4, e 57, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – Coacervo “successorio” e “donativo” le Entrate forniscono un quadro d'insieme su:
- Normativa e prassi di riferimento,
- Evoluzione della giurisprudenza di legittimità,
- Indicazioni di prassi e gestione del contenzioso pendente.
al fine di fornire chiarimenti in merito al trattamento fiscale tenuto conto dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità.
Leggi anche: Le donazioni fatte in vita del defunto non entrano nell'imponibile della successione
Coacervo successorio e donativo: trattamento fiscale ultimi chiarimenti ADE
Sinteticamente, con la circolare in commento l’Agenzia, conformandosi agli orientamenti consolidati della Corte di cassazione e superando la propria prassi, chiarisce che:
- ai soli fini dell’imposta di successione, l’istituto del coacervo “successorio” deve ritenersi non più attuale, con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato né per determinare le aliquote né ai fini del calcolo delle franchigie
- ai soli fini dell’imposta di donazione, l’istituto del coacervo “donativo” continua a trovare applicazione, ma dallo stesso vanno escluse le donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata.
Coacervo successorio e donativo: la circolare ADE del 19.10.2023
Come specificato in premessa del documento, l’istituto del c.d. coacervo (o cumulo) “successorio” del donatum con il relictum è disciplinato dall’articolo 8, comma 4, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS), approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
Il coacervo “successorio” comporta la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni effettuate in vita dal de cuius agli eredi e legatari (c.d. donatum) con il valore dell’asse ereditario (c.d. relictum).
La richiamata disposizione non ha subito modificazioni in occasione del “ripristino” dell’imposta sulle successioni e donazioni, ad opera del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 2861, pure a fronte delle modifiche alla struttura dell’imposta sulle successioni e donazioni apportate dall’articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che ha fatto venire meno il riferimento al valore globale netto dell’asse ereditario e alla tassazione dello stesso con aliquote progressive per scaglioni.
Tenuto conto delle predette modifiche apportate alla struttura dell’imposta sulle successioni e donazioni, sull’applicabilità dell’articolo 8, comma 4, del TUS, si è consolidato, nel tempo, un orientamento della giurisprudenza di legittimità contrario alla posizione espressa dall’Agenzia delle entrate nei propri documenti di prassi, come più ampiamente illustrato nei paragrafi che seguono.
Aderendo a tale orientamento, con la presente circolare si chiarisce che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione, l’istituto del coacervo “successorio” di cui all’articolo 8, comma 4, del TUS deve ritenersi “implicitamente abrogato”, con la conseguenza che:
- lo stesso non può essere applicato,
- né per determinare le aliquote,
- né ai fini del calcolo delle franchigie.
Inoltre, si forniscono indicazioni con riferimento al c.d. coacervo (o cumulo) “donativo” tra donatum e donatum di cui all’articolo 57, comma 1, del TUS, che comporta la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni anteriormente effettuate dal donante a favore del donatario (c.d. donatum) con il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione (c.d. donatum).
In particolare, con la presente circolare, in considerazione dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, si chiarisce che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione, l’istituto del coacervo “donativo” non trova applicazione con riferimento alle donazioni poste in essere nel periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata.
Allegati: -
Chiamati all’eredità non residenti: istruzioni per la Successione
Con Risposta a interpello n 407 del 31 luglio le Entrate hanno specificato le regole per la dichiarazione di successione in caso di chiamati alla eredità non residenti.
L'Istante, cittadino siriano residente all'estero, fa presente che:
- in data 21 aprile 2021 si è aperta la successione, regolata dalla legge italiana, del fratello, cittadino italiano residente in Italia;
- il de cuius non ha discendenti diretti e i chiamati all'eredità sono la madre, due fratelli (fra cui l'Istante) e due nipoti, figli di un terzo fratello premorto;
- nessuno dei chiamati all'eredità è cittadino italiano, né ha mai avuto la residenza o il domicilio in Italia e un codice fiscale italiano, ad esclusione dell'Istante.
L'Istante osserva che «quale coerede, ha l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione e il diritto di presentarla tempestivamente onde non incorrere in aggravi di sanzioni, ha inoltre diritto di presentarla in quanto atto richiesto per la voltura delle quote immobiliari e dei conti correnti già di pertinenza del de cuius, dei quali l'erede ha titolo per entrare in possesso nei limiti della propria quota Ciò posto, l'Istante fa presente che «la dichiarazione di successione non può essere materialmente presentata dovendo indicare quali chiamati all'eredità soggetti non presenti in anagrafe tributaria, essendo ''errore bloccante'' la mancanza di un codice fiscale valido».
L'istante chiede di conoscere come adempiere all'obbligo della presentazione della dichiarazione di successione, nella fattispecie in esame, in presenza di soggetti, chiamati all'eredità, privi di un codice fiscale italiano, richiamando a tal fine l'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.Ascolta anche l'Avvocato Luisa Di Giacomo su TicTok
Chiamati all'eredità non residenti: istruzioni per la Successione
Le entrate specificano che ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 «Fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato».
L'Ufficio liquida l'imposta sulla successione sulla base della dichiarazione di successione che deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione.
Ai sensi dell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo «Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari, […] Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo.I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art. 31, hanno rinunziato all'eredità o al legato […].
Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'art. 13, comma 4, e dall'erogazione di rimborsi fiscali che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa […]».
La dichiarazione di successione deve contenere le «generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie […]»
Per i soggetti tenuti residenti all'estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica, la dichiarazione può essere eccezionalmente presentata nella forma cartacea come precisato nelle istruzioni alla Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali.
In relazione alla presenza di chiamati all'eredità, residenti all'estero e non iscritti all'anagrafe tributaria italiana, alla luce delle norme sopra richiamate, si ritiene che, ai fini fiscali, ai fini:- della corretta devoluzione dell'eredità in questione,
- della determinazione della base imponibile,
- dell'aliquota applicabile
- e del riconoscimento dell'eventuale franchigia,
occorre indicare in dichiarazione tutti i chiamati all'eredità, con le generalità e il grado di parentela con il defunto.
Con riferimento all'indicazione nella dichiarazione di successione dei chiamati all'eredità privi del codice fiscale italiano, si osserva che l'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, prevede al comma 2 che «Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'art. 4, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'art. 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero.
Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'art. 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte […]».
Pertanto, ai sensi del citato articolo 6, comma 2, secondo periodo, l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto «con la sola indicazione dei dati di cui al richiamato articolo 4», e, dunque, per le persone fisiche, del cognome e nome, luogo e data di nascita, nonché del domicilio estero.
Allegati:
Nella fattispecie in esame, pertanto, l'Istante, in assenza della attribuzione dei codici fiscali in Italia in relazione a tutti i cittadini stranieri chiamati all'eredità, deve indicare nella dichiarazione di successione i dati sopra indicati in sostituzione del codice fiscale assente. -
Dichiarazione di successione: aggiornamento modello 2023
Con Provvedimento del 24 luglio le Entrate aggiornano il modello e le istruzioni di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali alle ultime novità normative sul legato di genere.
In particolare, al modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali e alle relative istruzioni, approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 dicembre 2017 e successive modificazioni pubblicate sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, sono apportate le modifiche descritte negli Allegati 1 e 2.
Attenzione al fatto che, la presentazione telematica del modello di dichiarazione aggiornato è consentita a partire dal 26 luglio 2023. Si psecifica però che, per agevolare i contribuenti e gli operatori, fino al 26 ottobre 2023 è possibile trasmettere le dichiarazioni di successione utilizzando la precedente versione dei prodotti di compilazione e controllo.
Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. sono resi disponibili i prodotti di compilazione e controllo per la predisposizione del modello.
Dichiarazione di successione: aggiornamento modello 2023
L'allegato 1 nel dettaglio specifica che sono apportate le suguenti modifiche:
- È stata aggiornata l’informativa sulla privacy;
- Nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio, è stato aggiunto l’indirizzo “PEC” relativamente ai dati di contatto;
- Nei Righi EB1 ed EB2 del Quadro EB – Attivo ereditario catasto terreni, relativamente al campo 24 e nei Righi EC1 ed EC2 del Quadro EC– Attivo ereditario catasto fabbricati, relativamente al campo 26, dopo la parola “successioni” viene aggiunta la parola “/donazioni”;
- Nel rigo EG11 del Quadro EG- Elenco documenti, certificati e dichiarazioni sostitutive, ne è stata modificata la dicitura aggiungendo “/donazioni” dopo la parola “successioni”;
- Nel Quadro EH sono state effettuate le seguenti modifiche:
- • Nella SEZIONE I – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, alla frase “che gli eredi e i legatari del defunto/a sono:” viene aggiunta la parola “chiamati”;
- • L’intestazione della SEZIONE III viene modificata in “RICHIESTA UTILIZZO CREDITO D’IMPOSTA “PRIMA CASA” (LEGGE N.448/1998 ART.7, C.2 E DECRETO-LEGGE N.73/2021 ART.64, C.7 – DECRETO SOSTEGNI BIS);
- • All’interno della SEZIONE III la prima frase viene modificata in “Chiedo di utilizzare il credito d’imposta ex art. 7 L. n. 448/1998 ovvero art.64, comma 7, d.l. n.73/2021; a tal fine comunico che gli estremi dell’atto di acquisto dell’immobile sul quale era stata corrisposta l’imposta di”;
- • Nella SEZIONE IV – ALTRE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI, relativamente alla richiesta di “Riduzioni beni precedenti successioni effettuate entro 5 anni (codici 1,2,3,4,5)” vengono apportate le seguenti modifiche:
- – nella intestazione della sezione dopo la parola “successioni” vengono aggiunte le parole “e/o donazioni”;
- – negli “Estremi di registrazione” viene aggiunta la parola “successione” ed eliminato il relativo campo “Firma”;
- – viene aggiunta una sezione dedicata all’indicazione degli estremi di registrazione delle donazioni. 2
- Nei Righi EL1 ed EL2 del Quadro EL – Attivo ereditario terreni sistema tavolare, relativamente al campo 23, nel Rigo EM1 del Quadro EM – Attivo ereditario fabbricati sistema tavolare, relativamente al campo 26, nei Righi EN1 e EN2 del Quadro EN – Aziende, relativamente al campo 7, nei Righi EO1, EO2 ed EO3 del Quadro EO – Azioni – Obbligazioni – Altri titoli – Quote sociali, relativamente al campo 13, nel rigo EP1 del Quadro EP – Aeromobili, relativamente al campo 12, nei righi EQ1 ed EQ2 del Quadro EQ – Navi e imbarcazioni, relativamente al campo 15 e nei righi ER1, ER2, ER3 ed ER4 del Quadro ER – Rendite, crediti e altri beni, relativamente al campo 9, dopo la parola “successioni” viene aggiunta la parola “/donazioni”.
Legato di genere: le ultime novità normative nella circolare n 6/2023
Ricordiamo che con la Circolare del 06.07.2023 n. 19, l'Agenzia delle Entrate ha fonito chiarimenti in merito:
- al trattamento fiscale del legato di genere,
- ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Il legato è in genere attribuito per testamento e si acquista automaticamente al momento dell’apertura della successione ereditaria senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciarvi.
Nella circolare di cui sopra, l'Agenzia analizza:
- Tipologie di legato,
- Orientamenti della giurisprudenza di legittimità civilistica sulla differenza tra legato di genere e legato di specie,
- Quadro normativo fiscale,
- Recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità tributaria,
- Assimilazione sul piano fiscale del legato di genere a quello di specie,
- Contenzioso pendente.
Legato di genere: assimilazione a quello di specie sul piano fiscale
In merito alla assimilazione sul piano fiscale del legato di genere a quello di specie le entrate nella circolare suddetta hanno chirito quanto segue.
Sul piano civilistico, in caso di disposizione mortis causa avente ad oggetto un legato di genere di cui risulta onerato un erede:- quest’ultimo, a seguito dell’accettazione dell’eredità, è tenuto ad una prestazione a favore del legatario; inoltre, a seguito dell’adempimento del legato, subisce un decremento patrimoniale corrispondente al legato stesso;
- il legatario, invece, acquista un diritto di credito nei confronti dell’erede onerato.
Sul piano fiscale, in considerazione della distinzione civilistica tra legato di genere e legato di specie, il legato di genere – in quanto debito dell’erede – non viene allo stato decurtato, a differenza del legato di specie, dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie.
La rilevanza, anche ai fini fiscali, della distinzione civilistica tra legato di genere e legato di specie pone, tuttavia, le seguenti riflessioni.
In primo luogo, va rilevato che il legato di genere è tassato non solo in capo all’erede (non essendo considerato deducibile dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie), ma anche in capo al legatario ai sensi del citato articolo 36, comma 5, del TUS12.
In secondo luogo, va evidenziato che la tassazione in capo all’erede di una ricchezza (corrispondente al valore del legato) destinata a essere devoluta, a titolo particolare, al legatario non appare in linea con i generali principi di “giusta imposizione” che informano l’ordinamento tributario.
Inoltre, va sottolineato che, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del TUS, l’erede è solidalmente responsabile per il pagamento dell’imposta di successione nell’ammontare complessivamente dovuto non solo dagli eredi, ma anche dai legatari; conseguentemente, gli stessi rispondono solidalmente anche per quanto dovuto dai legatari, a titolo di imposta di successione, sul legato di genere.
Al riguardo, considerato che le modalità di tassazione del legato di genere nei termini sopra richiamati possono risultare in violazione del principio di “giusta imposizione” e tenuto conto del fatto che l’articolo 8, comma 3, del TUS dispone espressamente che il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato «al netto dei legati», si ritiene coerente determinare l’eredità o le quote ereditarie al netto dei legati, indipendentemente dalla tipologia degli stessi.
In tal senso si leggano anche i chiarimenti espressi dalla Cassazione con la citata ordinanza n. 24421 del 2020.
Più precisamente, ferma restando la distinzione civilistica fra legato di genere e legato di specie, in sede di liquidazione dell’imposta di successione, il valore del legato di genere, al pari di quello di specie, va dedotto dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie.
Allegati: -
Imposta successioni e donazioni: trattamento fiscale del legato di genere
Con la Circolare del 06.07.2023 n. 19, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale del legato di genere, ai fini dell’imposta sulle successioni e
donazioni.Il legato di genere, vale a dire il legato obbligatorio avente ad oggetto la prestazione di cose designate secondo
l’appartenenza ad un genere, attribuisce al legatario (onorato) un diritto di credito nei confronti di un erede o di un altro legatario (onerato), il quale deve adempiere prestando beni corrispondenti per qualità e quantità alle indicazioni del testatore.L’ipotesi più frequente riguarda legati aventi ad oggetto una somma di
denaro (c.d. legati pecuniari), disposti dal testatore a carico di uno o più eredi.In via preliminare, si osserva che il legato costituisce una disposizione mortis causa, a titolo particolare, attributiva di specifici diritti patrimonial
Il legato è in genere attribuito per testamento e si acquista automaticamente
al momento dell’apertura della successione ereditaria senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciarvi.Nella circolare in oggetto, l'Agenzia fa il punto su diversi aspetti, quali:
- Tipologie di legato
- Orientamenti della giurisprudenza di legittimità civilistica sulla differenza tra legato di genere e legato di specie
- Quadro normativo fiscale
- Recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità tributaria
- Assimilazione sul piano fiscale del legato di genere a quello di specie
- Contenzioso pendente.
-
Rimborsi fiscali agli eredi: breve guida su erogazione e rinuncia
L'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, ha introdotto il comma 6-bis dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il quale prevede che i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, intestati ad un contribuente defunto, sono erogati:
- ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di successione, dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge,
- per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.
Infatti, la norma consente un automatismo nell’individuazione dei beneficiari dei rimborsi intestati ai soggetti deceduti, al fine di semplificare e velocizzare il relativo pagamento.
I soggetti chiamati all’eredità, che non abbiano effettuato espressa accettazione, possono comunicare all’Agenzia delle entrate che non intendono ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto.
Come avvengono i pagamenti automatici e come rinunciarvi.
Rimborsi fiscali agli eredi: come avvengono
I pagamento dei rimborsi fiscali spettanti al contribuente deceduto avvengono secondo le regole disposte dall’art. 5 del decreto legge n. 73/2022.
Come specificato anche dall'Agenzia con FAQ del 29 marzo:- nei casi di successione legittima (eredità devoluta per legge), l’Agenzia delle entrate eroga il rimborso direttamente ai beneficiari, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria, come risultante dalla dichiarazione di successione presentata. Non è necessario presentare alcuna istanza;
- nelle ipotesi di successione testamentaria, invece, o quando la dichiarazione di successione non è stata presentata, l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, competente per la lavorazione del rimborso, chiederà agli interessati di produrre la documentazione idonea ad attestare la qualità di erede
Rimborsi fiscali agli eredi: come rinunciare
I soggetti chiamati all’eredità, che non abbiano effettuato espressa accettazione, possono comunicare all’Agenzia delle entrate che non intendono ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto.
Inoltre, gli stessi soggetti, possono revocare la precedente comunicazione inviata, chiedendo il pagamento dei rimborsi intestati al contribuente deceduto.
A tal fine necessaria una comunicazione, predisposta in modalità elettronica e inviata esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate:
La comunicazione può essere trasmessa:
- direttamente dal richiedente,
- dall’eventuale rappresentante del richiedente
- o tramite un incaricato autorizzato ad accedere all’area riservata del chiamato all’eredità
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la sua acquisizione.
La ricevuta è messa a disposizione solo del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nella sezione “ricevute” della propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web
E' bene specificare che, la comunicazione può essere inviata solo successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione.
La comunicazione non produce effetti se è inviata successivamente al pagamento dei rimborsi.
La revoca può essere inviata in un qualsiasi momento successivo all’invio della comunicazione.
La revoca non produce effetti se è stata presentata all’Agenzia delle entrate una rinuncia espressa all’eredità.
Rimborsi fiscali agli eredi: istruzioni per la rinuncia
Nel Modello Comunicazione relativa ai rimborsi intestati a un contribuente deceduto da parte del chiamato all'eredità
approvato con il Provvedimento n 339178/2022 l'erede può decidere di rinunciare ai rimborsi e successivamente anche revocare la rinuncia.
Nel Modello occorre procedere come segue:
- barrare la casella "Comunicazione" qualora il chiamato all’eredità intenda comunicare che NON vuole ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto.
- barrare la casella di revoca qualora il chiamato all’eredità intenda revocare la precedente comunicazione inviata e chiedere il pagamento dei rimborsi intestati al contribuente deceduto.
-
Immobile accastato su più particelle: charimenti sul bonus prima casa
Con risposta a interpello n 155 del 24 gennaio le Entrate forniscono utili chiarimenti sulla agevolazione prima casa nella successione ereditaria.
In particolare, viene chiarito in modo inedito che, l’agevolazione prima casa nella successione ereditaria spetta anche nel caso di trasmissione, per l’intero o per quote di comproprietà, di un’abitazione accatastata con più particelle, intestate a diversi soggetti, uno dei quali è il defunto, ma singolarmente prive di autonomia funzionale e perciò riunite di fatto ai soli fini fiscali.
Spetta, identicamente, spiega l'agenzia anche per le pertinenze dell’abitazione che siano catastalmente costituite da una pluralità di particelle di diversa intestazione ma unite di fatto a fini fiscali.
Vediamo il dettaglio del caso di specie sottolienando che il chiarimento delle Entrate non ha precedenti pertanto utile a tutte le situazioni specifiche e analoghe a quella dell'interpello in oggetto.
L'istante afferma che nel febbraio 2022 è deceduta la nonna già vedova senza lasciare testamento. Gli eredi legittimi sono:
il figlio e per rappresentazione l'istante stessa, in quanto nel 2017 era morto l'altro figlio della nonna, suo padre.
L'istante raffigura che tra i beni ereditari rientra un edificio «costruito a cavallo di due particelle di terreno con diversa intestazione (l'una, part. 449 sub. 34789, di esclusiva proprietà della nonna l'altra, part. 534 sub. 34678, in comunione con il marito deceduto».
L'immobile presenta «tre unità abitative (A/2), ciascuna delle quali costituita da due particelle catastali con diversa intestazione, ma senza autonomia funzionale e reddituale e perciò riunite di fatto a fini fiscali».
Al riguardo, l'istante riporta un prospetto riassuntivo con le intestazioni delle due particelle e dei relativi subalterni anteriormente alla morte della nonna:
- appartamento al piano T: particella 449 sub. 7 intestata a Mevia e particella 534 sub. 6 intestata alla nonna, al figlio, all'istante e alla madre.
- appartamento al piano T1: particella 449 sub. 8 intestata alla nonna e particella 534 sub. 7 intestata alla nonna, al figlio, all'istante e alla madre;
- appartamento al piano 2: particella 449 sub. 3 intestata alla nonna; e particella 534 sub. 7 intestata alla nonna, al figlio, all'istante e alla madre.
Viene precisato che l'unità abitativa posta al secondo piano (particelle 449 sub 3 e 534 sub 7) costituisce la propria abitazione principale, in cui l'istante dimora insieme alla madre.
L'istante afferma, inoltre, che «lo stesso edificio consta poi delle seguenti due pertinenze (C/2 e C/6), ciascuna delle quali pure costituita da due particelle catastali con diversa intestazione, ma anch'esse senza autonomia funzionale e reddituale e perciò riunite di fatto a fini fiscali».
Si domanda se, ai fini della denuncia di successione della nonna, se possa godere dell'agevolazione ''prima casa'' ai sensi dell'articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in relazione all'unità immobiliare abitativa sopra descritta in cui vive, nonché «su entrambe le particelle che rispettivamente compongono ciascuna delle due pertinenze»
L'agenzia dopo il riepilogo delle norme, specifica che, l'istante potrà richiedere l'agevolazione ''prima casa'' in relazione ad uno solo degli immobili caduti in successione, da individuare nella relativa dichiarazione, anche se lo stesso risulti formalmente costituito da due particelle catastali (con distinta titolarità), a condizione che le stesse risultino ''unite di fatto'' ai fini fiscali, in quanto prive di autonomia funzionale e reddituale, nel puntuale rispetto della procedura delineata nella circolare 13 giugno 2016, n. 27.
A tal fine, infatti, occorre che di tale situazione risultievidenza negli archivi catastali; il citato documento di prassi precisa che
«L'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, immediatamente dopo la registrazione in banca dati catastale delle menzionate dichiarazioni di variazione, provvede ad inserire, negli atti relativi a ciascuna porzione immobiliare, la seguente annotazione ''Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali''».
Si fa presente, in ogni caso, che l'immobile costituito dalle particelle catastali unite di fatto ai fini fiscali deve costituire una casa di abitazione diversa da quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (cfr. circolare 12 agosto 2005, n. 38/E al paragrafo 3.4, seppure con riferimento all'acquisto di immobili contigui).
Tali considerazioni valgono anche con rifermento alle pertinenze, composte da più particelle senza autonomia funzionale e reddituale e perciò riunite di fatto ai fini fiscali, fermo restando il rispetto della richiamata procedura
In sostanza, l’interpretazione dell’Agenzia produce il risultato che se una casa è la sommatoria di fatto di una particella intestata a Tizio e una intestata a Caio, quando Tizio vende o muore, la trasmissione all’avente causa può beneficiare dell’agevolazione prima casa, ricorrendone i presupposti.
Allegati: -
Rinuncia all’eredità: guida pratica
L'erede può decidere di non accettare l'eredità destinatagli dalla persona defunta manifestandolo espressamente.
La rinuncia all'eredità presuppone l'apertura della successione conseguente alla morte della persona della cui eredità si tratta.
Essa può essere effettuata dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta.
Rinuncia alla eredità: quando è possibile farla, come farla, i costi
La rinuncia alla eredità viene generalmente richiesta dagli eredi quando l'eredità è gravata da debiti al fine di non dovervi rispondere e in tal caso dovrà essere effettuata anche da tutti i discendenti del rinunciante.
La rinuncia può essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l'eredità sia attiva.
La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate dalla legge.
La rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni.
Attenzione al fatto che la rinuncia è un negozio giuridico formale, e deve essere compiuto con la forma prevista dalla legge a pena di nullità.
Se non vengono rispettate le formalità previste la rinuncia è invalida: il rinunciante è da considerarsi ancora un chiamato all'eredità.
E' nulla, in quanto in contrasto con il divieto di patti successori la rinuncia fatta prima dell'apertura della successione.Attenzione al fatto che la rinuncia non può essere:
- parziale,
- condizionata,
- a termine.
Rinuncia alla eredità presentata in Tribunale: i documenti necessari
Per la redazione dell'atto di rinuncia alla eredità occorrono:
- certificato di morte in carta libera (o autocertificazione);
- 1 marca da bollo da € 16,00;
- documento valido di riconoscimento;
- codice fiscale del defunto e del rinunciante (anche se minore/interdetto/inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno);
- copia conforme del testamento (qualora esista);
- nota di iscrizione a ruolo;
- versamento per la registrazione di € 200,00 da effettuarsi solo dopo la redazione dell'atto.
Se per minore/interdetto/inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno e necessaria una copia conforme dell'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Per la presentazione dell'atto di rinuncia alla eredità occorrono:
- una marca da bollo da € 16,00
- versamento di € 200,00 per la registrazione
Attenzione al fatto che la procedura per la presentazione della dichiarazione può variare a seconda del Tribunale di competenza.
Per la rinuncia alla eredità presentata tramite notaio, oltre agli importi su indicati, sono da corrispondere anche le spese del notaio.
Sulla rinuncia alla eredità ti consigliamo anche Rinuncia eredità: se avviene dopo la successione serve una nuova dichiarazione