• Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Carta dedicata a te 2025: le regole – il 10 settembre le liste ai Comuni

    Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero del Lavoro e e il Ministero dell’Economia  ha emanato il decreto 30 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025, che disciplina l’erogazione del contributo economico di 500 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità a favore dei nuclei familiari in stato di bisogno.

    La misura, finanziata con 500 milioni di euro per il 2025 più le eventuali economie residue del “Fondo alimentare 2024”, mira a sostenere le famiglie colpite dal caro vita e a favorire un’equa distribuzione delle risorse sull’intero territorio nazionale.

    Con il  messaggio  2519 del 1 settembre 2025 INPS ha chiarito le indicazioni operative per.

    •  l’accesso alla misura in oggetto e per
    •  la gestione degli elenchi da parte degli operatori abilitati dei Comuni.

    Con messaggio 2623  del 9 settembre l'istituto informa che  in data 10 settembre 2025 alle ore 14:00, nell’applicativo web dedicato ai Comuni, sarà aperto il servizio in cui sono inserite le liste dei beneficiari per l’erogazione del contributo denominato “Carta Dedicata a te” per l’annualità 2025.

    Vediamo di seguito tutte le istruzioni aggiornate.

    Requisiti per ottenere il contributo

    Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari residenti in Italia che, alla data di pubblicazione del decreto, possiedano:

    • ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 15.000 euro annui;
    • iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe comunale della popolazione residente.

    Sono esclusi i nuclei che includono percettori di:

    • Assegno di inclusione o Reddito di cittadinanza;
    • Carta acquisti o altre misure di sostegno al reddito (nazionali, regionali o comunali);
    • Trattamenti come NASPI, DIS-COLL, indennità di mobilità, CIG, fondi di solidarietà o altre integrazioni salariali.

    Il contributo è unico per nucleo familiare e ammonta a 500 euro.

    Modalità di erogazione, utilizzo – Accreditamento degli esercizi commerciali

    L’erogazione avverrà tramite carte elettroniche prepagate e ricaricabili Postepay, messe a disposizione da Poste Italiane e consegnate agli aventi diritto a partire da settembre 2025.

    Le carte saranno operative solo dopo l’accredito e dovranno essere utilizzate per il primo pagamento entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza del beneficio.

    L’importo dovrà essere interamente speso entro il 28 febbraio 2026 e potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto dei beni alimentari di prima necessità indicati nell’allegato al decreto, con esclusione delle bevande alcoliche.

    Tra i prodotti ammessi: carne, pesce, latte e derivati, uova, oli, pane, pasta, riso, cereali, ortaggi, frutta, legumi, alimenti per l’infanzia, miele, zucchero, caffè, prodotti DOP e IGP.

    Gli esercizi commerciali che intendono accettare le carte dovranno presentare domanda al MASAF e aderire a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari, anche tramite sconti per i possessori delle carte.

    Infine, il Ministero promuoverà una campagna di comunicazione nazionale e locale, con il coinvolgimento dei Comuni, per informare i potenziali beneficiari e garantire un’ampia diffusione della misura.

    Individuazione e priorità dei beneficiari

    L’INPS rende disponibile  ai Comuni l’elenco dei beneficiari, stilato secondo  questa priorità:

    1. nuclei con almeno tre componenti, di cui uno nato entro il 31 dicembre 2011 (priorità in base all’ISEE più basso);
    2. nuclei con almeno tre componenti, di cui uno nato entro il 31 dicembre 2007;
    3. nuclei con almeno tre componenti, a parità di condizioni con priorità all’ISEE inferiore.

    I Comuni potranno assegnare eventuali carte residue anche a nuclei unipersonali in effettivo stato di bisogno.
    Il numero di carte attribuite a ciascun Comune sarà calcolato per metà in base alla popolazione residente e per metà considerando la distanza del reddito pro capite comunale rispetto alla media nazionale.

    Le carte sono ritirate dai beneficiari del contributo presso gli uffici postali abilitati al servizio, secondo un criterio di scaglionamento, e non sono fruibili, con decadenza dal beneficio, se non viene effettuato il primo pagamento entro il 16 dicembre 2025.

    Come vengono individuati i beneficiari – gestione elenchi comunali

    Come detto i beneficiari non devono presentare domanda: sono automaticamente individuati tra i nuclei familiari residenti in Italia con:

    • iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente;
    • ISEE ordinario valido non superiore a 15.000 euro.
    • Esclusi: nuclei con percettori di Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza, Carta acquisti o altre misure di sostegno economico; nuclei con percettori di NASpI, DIS-COLL, CIG, mobilità o altre integrazioni salariali.

    INPS precisa che il numero massimo di carte  per il 2025 è pari a  1.157.179.

    Le carte già in uso negli anni precedenti restano valide se il beneficiario è riconfermato.

    Il primo utilizzo del contributo 2025 va effettuato  entro il 16 dicembre 2025, altrimenti si decade dal diritto.

    La procedura e i termini

    Come detto INPS  aprirà il 10 settembre nella piattaforma dedicata,  le liste dei beneficiari, ordinate secondo i  criteri sopracitati, quindi : 

    1. I Comuni hanno 30 giorni per verificare residenza ed eventuali incompatibilità, consolidando le liste.
    2. INPS rende definitivi gli elenchi e li trasmette a Poste Italiane, che attiva le carte.
    3. I Comuni pubblicano l’elenco definitivo  dei beneficiari e inviano comunicazioni con le istruzioni di ritiro alle famiglie.

    I rapporti operativi con i cittadini sono  gestiti dai Comuni e da Poste Italiane (solo per la parte carta).

     Gestione degli elenchi

    I Comuni possono accedere all’applicativo web tramite il sito istituzionale www.inps.it, nell’Area tematica “Accesso ai servizi “l’INPS e i Comuni”, al menu “Servizi al cittadino”, selezionando la voce “Servizi” e poi “Carta dedicata a te”.

    Gli operatori comunali possono accedere previa specifica abilitazione al servizio “Carta dedicata a te”, da richiedere con le modalità indicate nel citato messaggio n. 2519/2025. Una volta effettuato l’accesso all’applicativo web, dalla home page del sito istituzionale, gli stessi operatori possono visualizzare le liste dei beneficiari selezionati e selezionabili individuati tra i soggetti in possesso dei requisiti e secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento.

    INPS  rammenta che i Comuni devono provvedere a consolidare, inderogabilmente, le liste dei beneficiari entro le ore 14.00 del 9 ottobre 2025, data di chiusura definitiva dell’applicativo web.  

    Nell’applicativo web messo a disposizione da INPS, gli operatori comunali possono utilizzare diverse funzioni:

    • Beneficiari selezionabili: designazione e motivazione delle esclusioni.
    • Esclusione beneficiario: in caso di assenza requisiti (es. misura incompatibile).
    • Riammissione beneficiari: reintegro in graduatoria se tornano disponibili carte.
    • Verifica comune residenza: per correggere eventuali errori ANPR.
    • Blocca nucleo-trasferito: per beneficiari spostati ad altro Comune senza requisiti.
    • Modifica indirizzo/CAP: aggiornamento dati anagrafici.
    • Consolida liste beneficiari: chiusura definitiva della graduatoria.
    • Sblocca consolidamento: riapertura in caso di necessità, entro i termini.
    • Ricerca beneficiario: funzione rapida per Comuni medio-grandi.

    Le istruzioni sono disponibili in un manuale nell’applicativo web.

    L' Accesso avviene  tramite area “INPS e i Comuni” sul sito INPS, sezione “Servizi al cittadino” → “Carta Dedicata a te”.

    Per ottenere l’abilitazione, i Comuni devono inviare modulo MV62 via PEC alle strutture INPS territoriali, allegando documento d’identità dell’operatore e del firmatario. Gli operatori già abilitati negli anni passati non devono ripresentare la richiesta.

    Le strutture territoriali INPS daranno priorità massima alle abilitazioni e al supporto tecnico, per consentire ai Comuni di rispettare i tempi previsti 

    Quali sono i beni di prima necessità

    Come indicato, il contributo è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, come indicati nell'allegato 1 al decreto e che qui elenchiamo, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.

    • Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole; 
    • Pescato fresco; 
    • Tonno e carne in scatola; 
    • latte e suoi derivati; 
    • uova; 
    • oli d'oliva e di semi; 
    • prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria; 
    • pizza e prodotti da forno surgelati; 
    • paste alimentari; 
    • riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale; 
    • farine di cereali; 
    • ortaggi freschi, lavorati, e surgelati; 
    • pomodori pelati e conserve di pomodori; 
    • legumi; semi e frutti oleosi; 
    • frutta di qualunque tipologia; 
    • alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula); 
    • lieviti naturali; 
    • miele naturale; 
    • zuccheri; 
    • cacao in polvere; 
    • cioccolato; 
    • acque minerali; 
    • aceto di vino; 
    • caffe', te', camomilla; 
    • prodotti DOP e IGP.
    Allegati:
  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Assegno di inclusione 2025: regole per il rinnovo e bonus

    Dal primo gennaio 2024 è in vigore l’Assegno di inclusione (ADI), misura nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale che prevede un sostegno economico accompagnato da percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Per i nuclei familiari che hanno iniziato a beneficiare dell’ADI sin dal primo mese di applicazione, la prestazione sta giungendo al termine del primo ciclo di erogazione, fissato per legge in 18 mensilità. 

    Questo significa che, per chi ha ricevuto il primo pagamento a gennaio 2024, la mensilità di giugno 2025 rappresenta l’ultima del primo periodo. 

    In conformità al D.L. n. 48/2023, è previsto un mese di sospensione obbligatoria al termine delle 18 mensilità prima di poter accedere al rinnovo per ulteriori 12 mesi. 

    Il ministro Calderone ha anticipato l'intenzione di superare la sospensione prevista , stanziando fondi per un bonus mensile extra che coprirà anche l'assegno per il mese di stop.  Il ministero ha specificato le istruzioni con nota del 8 agosto 2025. 

    Domanda di rinnovo ADI luglio 2025: come presentarla

    Nel messaggio 2052 del 27 giugno  2025,  INPS  ricorda che,  dal 1° luglio 2025, possono presentare una nuova domanda di rinnovo i beneficiari che hanno ricevuto tutte le 18 mensilità dell’ADI, a partire da gennaio 2024.

    L’INPS invia un SMS di avviso agli interessati. La nuova prestazione decorrerà dal mese successivo alla domanda; i primi pagamenti, in caso di esito positivo, sono previsti per il 14 agosto 2025.

    Se il nucleo familiare non ha subito cambiamenti (a parte nascite o decessi), non è necessario iscriversi nuovamente al SIISL né firmare un nuovo Patto di Attivazione Digitale (PAD). Verranno considerati validi quelli già sottoscritti con la precedente domanda. Se il richiedente compila comunque un nuovo PAD, questo sarà trattato come aggiornamento.

    In caso di variazione del nucleo familiare, valgono le regole ordinarie: obbligo di iscrizione al SIISL e sottoscrizione del PAD.

    Per la compilazione si utilizza lo o stesso modello già previsto per la prima domanda.

    •  tramite il portale dell’INPS con credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS, oppure 
    • con il supporto di CAF e Patronati.

    Può presentarla lo stesso richiedente o un altro maggiorenne del nucleo originario.

    Eventuali certificazioni di svantaggio già utilizzate devono essere ancora valide. In caso di scadenza, bisogna avere nuova documentazione prima della presentazione.

    Se si vuole mantenere la suddivisione individuale del beneficio (carta ADI) tra più membri, la richiesta va ripetuta nella nuova domanda.

     Obbligo di presentazione ai Servizi Sociali

    Resta valido l’obbligo di presentarsi ai Servizi Sociali entro 120 giorni dalla presentazione della domanda (decorrenza coincidente con la data del nuovo invio). Per nuclei fragili, saranno previste modalità alternative di contatto.

    Come già previsto, le prime tre mensilità saranno comunque erogate se la domanda viene accolta in prossimità della scadenza dei 120 giorni.

    Per agevolare la comprensione delle modalità di rinnovo, sono disponibili brochure informative, locandine e una sezione aggiornata sul sito “ADI Operatori”, oltre a un sistema multilivello di assistenza (sul sito Urponline del Ministero, il  contact center INPS telefonico e chatbot interattivi).

    Assegno di inclusione – ADI – come funziona

    Ricordiamo che l'ADI  consiste in un contributo economico   destinato solo alle famiglie in cui ci sono componenti fragili o svantaggiati come:

    •  minori, 
    • anziani sopra i sessant'anni,
    •  disabili.

    L'importo è proporzionato  all'ISEE familiare  (che non deve superare i 9360   e al numero di componenti , con un  minimo di 480 euro mensili  cui si aggiungono 3360 euro annui di contributo affitto.  Vedi tutti i requisiti aggiornati in dettaglio nell'articolo Assegno inclusione e SFL 2025 soglie e istruzioni  

    Dura 18 mesi  con stop di 1 mese e possibili  rinnovi di ulteriori 12 mesi.

    Viene erogato con una Carta elettronica come il Reddito di cittadinanza.

    Per ottenerlo è necessario: 

    • fare domanda all'INPS 
    •  iscriversi sul portale SIISL  che è la piattaforma cui fanno capo tutti gli enti che intervengono con diversi strumenti di inserimento sociale e lavorativo ( INPS, servizi sociali dei comuni Agenzie per il lavoro)

    ATTENZIONE necessario essere in possesso di un ISEE aggiornato, Necessario ogni anno  procurarsi entro febbraio  la DSU aggiornata ai fini ISEE per continuare a ricevere l'assegno di inclusione nei mesi successivi. per le domande presentate fino a febbraio  se non si dispone di un ISEE  valido,  la verifica dei requisiti si basa sull'ISEE valido al 31 dicembre  dell'anno precedente

    L'assegno di inclusione   richiede comunque che i componenti della stessa famiglia "occupabili" cioè tra i 18 e i 59 anni debbano firmare un patto di attivazione per lavoro o formazione o lavori socialmente utili.

    L'erogazione del contributo è prevista entro  120 giorni dalla domanda, dopo che  i componenti del nucleo familiare tra 18 e 59 anni, senza figli minori, sono  stati  convocati dai Servizi sociali per un’analisi  della situazione e la firma del Patto di attivazione .

    Bonus ADI straordinario e istruzioni per i rinnovi dei primi beneficiari

    Nel contesto del rinnovo dell’ADI, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone aveva  annunciato  un’importante novità: il Governo intende superare la sospensione obbligatoria prevista dal decreto istitutivo. Infatti nel Consiglio dei Ministri  del  30 giugno,  è stata proposta una norma che introduce un contributo straordinario destinato ai nuclei familiari il cui primo ciclo di fruizione dell’ADI termina nel 2025

    Tale misura, ha dichiarato Calderone, "mira a rafforzare l'impegno del Governo a sostegno delle categorie fragili", in coerenza con quanto già previsto nella Legge di Bilancio 2025, che ha incrementato l’importo mensile dell’assegno. Il contributo straordinario, quindi, servirà a colmare il mese di sospensione, evitando interruzioni nel sostegno economico, e rappresenta un ulteriore passo nella costruzione di un sistema più equo e continuativo a favore dei nuclei più vulnerabili della società.

    Il comunicato ministeriale del 1 luglio ha confermato lo stanziamento di 234 milioni  di euro per finanziare la misura annunciata.  Nella recente relazione annuale INPS viene evidenziato che  nel primo anno di attuazione ADI  ha interessato oltre 1,84 milioni di persone, con 766mila nuclei familiari beneficiari.

    Con nota dell'8 agosto 2025 prot. 10558 il Ministero ha fornito alcune istruzioni operative per la gestione delle richieste di rinnovo provenienti dai nuclei che per primi hanno fatto domanda di accesso all'ADI tra dicembre 2023 e gennaio 2024 e che hanno pertanto percepito fino a giugno 2025 i pagamenti relativi alle 18 mensilità.

    Nella nota vengono fornite indicazioni sulle modalità per la richiesta di rinnovo e sulla sottoscrizione dei Patti di Attivazione Digitale del nucleo, come previsto nel messaggio INPS n. 2052 del 27 giugno 2025.

    Vengono inoltre approfondite le modalità e tempistiche sia relative al primo incontro, successivo all'accoglimento della domanda di rinnovo, sia in relazione alla certificazione di svantaggio.

    La nota inoltre sintetizza le nuove funzionalità di GePI, già rilasciate o in via di rilascio, predisposte per permettere ai case manager di individuare e gestire facilmente le domande di rinnovo dei nuclei familiari che hanno già in carico e le eventuali variazioni delle loro condizioni.

    A margine, la nota ricorda che il decreto legge 26 giugno 2025 n. 92  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025 n. 113 ha previsto all'articolo 10-ter l'erogazione, in via eccezionale per il 2025, di un contributo straordinario aggiuntivo, finalizzato a garantire continuità nell'erogazione del beneficio a fronte del mese di sospensione previsto dalla normativa vigente, riconosciuto ai nuclei beneficiari dell'ADI interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dopo un periodo di fruizione di 18 mesi.

     Questo riguarda in particolare  nuclei che hanno fatto domanda dicembre 2023 e gennaio 2024 e hanno percepito fino a giugno 2025 i pagamenti

    Le domande saranno  visualizzabili in stato “terminata”, con la possibilità di  presentare nuova domanda dal 1° luglio 2025.

    Se accolta , con Patto  sottoscritto in caso di variazioni , il beneficio decorre da  agosto 2025  con arretati in caso di pagamento ritardato).

    I nuclei senza modifiche  non sono tenuti a sottoscrivere un nuovo PAD.

    Si ricorda infine che con 'accoglimento della  domanda, si hanno 120 giorni dalla data del PAD  per presentarsi ai servizi sociali.

    Allegati:
  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Puc: la copertura INAIL per il lavoro nei Comuni

    E' stato pubblicato il 18 gennaio 2024 in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del lavoro  n. 156/ 2023  con   le disposizioni sui Progetti Utili alla Collettività (PUC) rivolti ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (decreto-legge n. 48 del 2023.)

    I percorsi personalizzati previsti dalle due misure di sostegno economico per i meno abbienti  possono infatti includere l’impegno del beneficiario a partecipare a Progetti Utili alla Collettività (PUC), predisposti  dai Comuni o da altri enti con essi  convenzionati  in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.

    Il Decreto  e relativo allegato  specificano le forme e le caratteristiche dei PUC, le modalità di attuazione, gli obblighi in materia di salute e sicurezza . 

    In particolare nell'allegato sono forniti esempi di ambiti di intervento con i PUC  e lo schema per la predisposizione  dei progetti .

    Con la circolare 19 del 27 febbraio 2025 INAIL  ha fornito le istruzioni per la copertura assicurativa contro gli infortuni di questi lavoratori

    Vediamo qualche dettaglio ulteriore.

    Partecipazione ai Progetti utili alla collettività PUC

    Nell'ambito del percorso personalizzato definito con i nuclei familiari beneficiari dell’AdI, può essere prevista la  partecipazione ai progetti utili alla collettività, da svolgere:

    •  a titolo gratuito, 
    •  presso il Comune di residenza, ovvero, previo accordo, presso i Comuni  dell'Ambito Territoriale o
    •   presso enti del Terzo settore  d'intesa con il Comune.

     La mancata partecipazione ai PUC da parte dei beneficiari dell’AdI, tenuti agli obblighi, (se previsti nel Patto di inclusione sociale ovvero nel Patto di servizio) comporta la decadenza dal beneficio.

    La partecipazione è facoltativa per i componenti il nucleo beneficiario non tenuti agli obblighi.

    Lo svolgimento delle attività è a titolo gratuito  ma  per i percettori di  Supporto alla formazione e al lavoro la partecipazione al PUC determina l’accesso al beneficio economico,art. 12, comma 7 del decreto-legge n. 48 del 2023.

    Il Comune o altra amministrazione pubblica titolare del PUC  deve istituire preventivamente per ogni progetto un apposito registro cartaceo o elettronico per la registrazione della presenze dei percettori di ADI o SFL.

    Le assenze per malattia o per motivi personali  devono essere giustificate e  documentate. Le assenze non giustificate sono oggetto di richiamo nelle modalità di cui all’Allegato 1, salvo l’eventuale recupero delle ore in accordo con l'ente ospitante.

    Il soggetto attuatore ha la facoltà di sostituire il partecipante in caso di criticità.

    Le attività escluse per percettori di ADI e SFL

    I soggetti obbligati non possono:

    •  svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall’ente pubblico 
    •  ricoprire ruoli o posizioni dell’organizzazione  
    • essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico 
    • partecipare a lavori o opere pubbliche già oggetto di appalto.

    Il catalogo dei PUC  va comunicato dal Comune al  SIUSL  Piattaforma GEPI,  ai  CPI territorialmente competenti e alle Agenzie di servizi per il lavoro  e vanno inoltre comunicati gli abbinamenti  tra i percettori e i progetti.

    La copertura INAIL: calcolo del premio 

    La  circolare Inail 19 2025  disciplina il premio speciale unitario giornaliero per l'assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali per i partecipanti ai Progetti Utili alla Collettività (PUC), stabilendo le modalità di applicazione e gli obblighi relativi.

    1. Premio Speciale Unitario Giornaliero

    Con il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2024, n. 68, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recepito la determina dell'INAIL del 26 marzo 2024, n. 73, stabilendo per l'anno 2024 un premio speciale unitario di 1,04 euro per ogni giornata di attività prestata. A tale importo si aggiunge l’addizionale ANMIL pari all’1% come previsto dall’art. 181 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124.

    Il calcolo del premio si basa sulla retribuzione convenzionale giornaliera minima, fissata per il 2024 a 46,87 euro, e sulle attività svolte nei PUC. Tale premio viene aggiornato automaticamente in relazione a eventuali variazioni della retribuzione giornaliera minima.

    Poiché non vi sono modifiche nelle caratteristiche dei PUC rispetto a quanto stabilito nel decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il premio speciale unitario è stato calcolato seguendo i medesimi criteri adottati con il decreto del 14 gennaio 2020, in vigore fino al 31 dicembre 2023.

    Soggetti Assicurati INAIL per progetti utili alla collettività

    Sono assicurati contro infortuni sul lavoro e malattie professionali i seguenti soggetti:

    • Beneficiari dell’Assegno di inclusione obbligati a partecipare ai PUC;
    • Beneficiari dell’Assegno di inclusione con disabilità, di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti in percorsi di protezione per violenza di genere, che partecipano volontariamente ai PUC;
    • Beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro che partecipano ai PUC;
    • Soggetti in condizione di povertà individuati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che partecipano volontariamente ai PUC.

    L’attività viene svolta presso il Comune di residenza o, previa sottoscrizione di un accordo, in altri Comuni dello stesso ambito territoriale. L’impegno richiesto è compatibile con altre attività del partecipante, con un minimo di otto ore settimanali, incrementabili fino a sedici ore settimanali previo consenso delle autorità competenti.

    Prestazioni in Caso di Infortunio o Malattia Professionale

    I partecipanti ai PUC hanno diritto alle medesime prestazioni assicurative previste per la generalità dei lavoratori, incluse:

    Indennità per inabilità temporanea assoluta; Prestazioni per danno permanente (in capitale o rendita);Prestazioni per i superstiti; Cure sanitarie, protesiche e riabilitative.

    Sono coperti anche gli infortuni avvenuti in itinere . Il calcolo delle prestazioni si basa sulla retribuzione convenzionale giornaliera rivalutata annualmente in base all’indice ISTAT del costo della vita.

    Obblighi dell’Assicurato

    L’assicurato è tenuto a comunicare qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, e a denunciare eventuali malattie professionali, fornendo al Comune o all’Amministrazione titolare del PUC i dettagli del certificato medico trasmesso all’INAIL per via telematica.

    Soggetti Assicuranti

    I titolari dei PUC sono considerati datori di lavoro ai fini assicurativi, in conformità all’art. 9 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e sono soggetti alle relative disposizioni.. Possono essere titolari dei PUC:

    Comuni, singoli o associati;

    Amministrazioni pubbliche convenzionate con i Comuni;

    Società partecipate dai Comuni, nel rispetto di specifici criteri normativi.

    I Comuni e le amministrazioni convenzionate sono responsabili della gestione assicurativa nei confronti dell’INAIL, inclusa l’attivazione della copertura e la trasmissione periodica delle giornate lavorate.

    Attivazione della Copertura Assicurativa

    I Comuni e le amministrazioni pubbliche devono attivare la copertura assicurativa secondo l’art. 4 del DM 15 dicembre 2023, n. 156, e trasmettere trimestralmente all’INAIL il numero delle giornate lavorate tramite la piattaforma GePI, interoperabile con il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).

    Se il PUC è gestito da un’amministrazione pubblica convenzionata, l’obbligo di assicurazione resta in capo a essa, mentre il Comune si fa carico degli adempimenti verso l’INAIL. Le modalità operative sono disciplinate dalla circolare INAIL 27 marzo 2020, n. 10.

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    Bonus Friuli 350 euro ai pensionati: le regole INPS

    Inps informa con il messaggio  n. 720 del 27 febbraio 2025 che è stato firmata con la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia  una convenzione  per l'erogazione di un sussidio economico annuale ai pensionati con redditi più bassi  previsto dall’articolo 7, commi da 59 a 64, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 

    Il sostegno è rivolto a chi riceve pensioni pari o inferiori al trattamento minimo, assegni sociali o pensioni di inabilità per invalidità civile. (sotto ulteriori dettagli sui requisiti).

    Bonus Friuli ai pensionati: la convenzione per i versamenti

    La convenzione, approvata con la Delibera del Consiglio di Amministrazione INPS n. 139 del 18 dicembre 2024, definisce  in dettaglio la collaborazione tra Regione e INPS per la gestione e il pagamento del sussidio. 

    La sua validità è dal 30 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2026, salvo necessità di prolungamento per concludere le attività previste.

    Per garantire il pagamento del sussidio, la Regione deve versare all’INPS le somme necessarie almeno 15 giorni prima dell’erogazione, comprese le spese di gestione indicate nell’articolo 5 della convenzione.

     L’INPS verifica la disponibilità dei fondi prima di procedere ai pagamenti. 

    Inoltre, la Regione trasferisce un 5% in più rispetto all’importo previsto per coprire eventuali nuovi beneficiari riconosciuti dopo la comunicazione dell’INPS. La Regione rimborsa all’INPS un importo fisso di 5,26 euro per ogni beneficiario, oltre ai costi di sviluppo informatico (16.000 euro per il 2024 e 5.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026). 

    Le spese per il pagamento del sussidio variano: 0,03 euro per bonifico su IBAN e 3,84 euro per bonifico domiciliato presso Poste Italiane. I rimborsi sono regolati su base annuale e la Regione ha 30 giorni di tempo per saldare le note di debito presentate dall’INPS.

    L’INPS fornirà alla Regione un rendiconto annuale con i dettagli sui beneficiari e gli importi erogati. Gli importi dei pagamenti non andati a buon fine saranno reintegrati nella disponibilità finanziaria. Eventuali somme versate in eccesso all’INPS verranno restituite alla Regione. 

    Il sussidio è considerato un aiuto di tipo assistenziale  per cui  in base all’articolo 34, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, è esente dalle imposte sul reddito.

    Bonus Friuli ai pensionati: a chi spetta, come si ottiene

    La Regione  ha stabilito l'erogazione di un bonus annuale da 350 euro per sostenere i titolari di pensioni INPS il cui importo risulti inferiore o pari al trattamento minimo e con un’ attestazione di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, eroga, iper il triennio 2024-2026.

     I requisiti per beneficiare della misura sono i seguenti ::

    • 1)  essere residenti in Friuli Venezia Giulia;
    • 2)  essere titolari di una pensione, erogata dall’INPS, di invalidità, vecchiaia, superstiti o di pensione sociale, assegno sociale o pensione di inabilità per gli invalidi civili, il cui importo risulti inferiore o pari al trattamento minimo;
    • 3) essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità o aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) con un valore pari o inferiore a 15.000,00 euro.
    • I requisiti devono essere posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente all’erogazione del sussidio.

    Solo per l'anno 2024, in via di prima applicazione, i requisiti (residenza in regione, titolare di pensione "minima" e l'ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) devono essere posseduti alla data di entrata in vigore del regolamento (5 dicembre 2024).

    Per avere il sussidio non è necessario presentare la domanda, poiché l’INPS procede d'ufficio all’individuazione dei beneficiari, in possesso dei requisiti previsti, attingendoli dalle proprie banche dati e comunica il numero dei beneficiari alla Regione, che trasferisce le risorse all’INPS per l’erogazione.

    Il  sussidio annuale  viene liquidato dall’INPS in un’u nica soluzione, nel mese di giugno di ciascun anno,  con le stesse modalità utilizzate per il pagamento dellepensioni o indennità 

    La tempistica di erogazione del sussidio relativo all'anno 2024 è in fase di definizione.

    Il sussidio, erogato a titolo assistenziale, è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall’imposta locale sui redditi, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del Dpr n. 601/1973.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Assegno inclusione e SFL: soglie, pagamenti e istruzioni 2025

    La legge  di bilancio 2025 ha introdotto   alcune  novità  volte  a migliorare l’efficacia del sistema di welfare.  

    In particolare: da un lato, sono stati ristretti  i criteri per l'accesso alla NASpI (l'indennità di disoccupazione dei dipendenti) al fine di evitare abusi; parallelamente,  si prevede l’ampliamento dei beneficiari e l’aumento dei sostegni economici per Assegno di inclusione   e Supporto formazione lavoro    per offrire un sostegno più equo e inclusivo per le famiglie e le persone in cerca di occupazione

    Il 16 gennaio  INPS ha pubblicato un messaggio di chiarimenti su  quest'ultimo  aspetto e il  calendario dei  prossimi pagamenti di ADI e SFL a gennaio 

    Con il messaggio 595 del 17 febbraio  sono stati forniti alcuni esempi  pratici di calcolo .(vedi terzo paragrafo)

    Vediamo in sintesi nei  paragrafi che seguono.

    Novità 2025 Assegno di inclusione

    Le Modifiche all'Assegno di Inclusione (ADI) sono le seguenti 

    Incremento della soglia ISEE: Passa da 9.360 euro a 10.140 euro.

    Aumento del reddito familiare ammesso:

    • Da 6.000 euro a 6.500 euro.
    • Da 7.560 euro a 8.190 euro per nuclei con tutti i membri di età ≥ 67 anni o con disabilità grave/non autosufficienza.

    Maggiore accesso per nuclei in affitto:

    • Soglia di reddito familiare elevata a 10.140 euro per chi risiede in abitazioni in locazione (registrate nella DSU).
    • Incremento dell'integrazione al reddito per affitti  Da 3.360 euro a 3.640 euro.
    • Incremento massimo da 1.800 euro a 1.950 euro per nuclei con membri ≥ 67 anni o con disabilità.

    Novità 2025 per il Supporto Formazione e lavoro

    Sono previsti per il contributo economico del Supporto Formazione Lavoro :

    • un innalzamento delle soglie economiche: ISEE e reddito familiare elevati da 6.000 euro a 10.140 euro.
    • Incremento dell'importo mensile: Da 350 euro a 500 euro.
    • Proroga della durata del contributo economico: Possibilità di estensione del limite massimo di 12 mesi per ulteriori 12 mesi, legata alla partecipazione a corsi di formazione, con erogazione del beneficio fino al termine del corso.

    ADI e SFL: Calendario pagamenti gennaio – febbraio 2025

    Il messaggio INPS precisa che le nuove soglie economiche e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio 2025, anche per domande già in corso.

    Questi interventi rispondono alle difficoltà evidenziate nei primi mesi di attuazione delle nuove misure: mentre l’Adi si avvicina agli obiettivi prefissati (a giugno erano stati raggiunti 697mila beneficiari su 737mila previsti), il Sfl risulta ancora ampiamente sotto il target, con soli 92.683 beneficiari rispetto ai 322mila attesi per il 2024.

    Le nuove tempistiche di pagamento per gennaio 2025 sono le seguenti:

    • 15 gennaio:  Pagamento delle mensilità arretrate di ADI (competenza anteriore a gennaio 2025).
    • 17 gennaio:  Pagamento di eventuali arretrati SFL e mensilità di dicembre 2024.
    • 27 gennaio:  Pagamenti relativi a gennaio 2025, con applicazione delle nuove soglie e importi per :
      •  le nuove domande di accesso alla misura di ADI presentate nel mese di dicembre 2024, con esito positivo dell’istruttoria, per le quali risulti sottoscritto, sempre nel mese di dicembre, il patto di attivazione digitale (PAD) 
      •     le nuove domande di SFL (purché risulti attiva un’iniziativa formativa o lavorativa e a seguito di verifica positiva dell’istruttoria e di sottoscrizione del PAD e del patto di servizio personalizzato);
      •    le mensilità di rinnovo delle domande di ADI e di SFL in corso di erogazione di competenza del mese di gennaio 2025, con  nuove soglie maggiorate previste dalla legge di Bilancio 2025.

    ADI e SFL esempi di calcolo del reddito

    A seguito degli interventi relativi alle misure dell'Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) previsti dalla Legge di Bilancio 2025, l'INPS con Messaggio n. 595 del 17 febbraio 2025 interviene ad illustrare le modalità attuative delle nuove previsioni normative. 

    In particolare, l'Istituto  specifica che è in corso l'aggiornamento della modulistica per le domande di ADI e SFL 

    Inoltre in merito alla nuova soglia di reddito per i casi in cui il nucleo risieda in un'abitazione in locazione l'istituto fornisce i seguenti esempi di calcolo:

    • nucleo con reddito familiare pari a 0 euro e canone di locazione pari a 4.500 euro annui: quota di integrazione del reddito di 6.500 euro + quota di integrazione della locazione di 3.640 euro = importo annuo dell’ADI di 10.140 euro e rata mensile di 845 euro di cui 541,67 euro di quota di integrazione del reddito e 303,33 euro di quota di integrazione del canone di locazione;
    • nucleo con reddito familiare pari a 6.500 euro e canone di locazione pari a 3.000 euro annui: quota di integrazione del reddito di 0 euro + quota di integrazione della locazione di 3.000 euro = importo annuo dell’ADI di 3.000 euro e rata mensile di 250 euro di cui 0 euro di quota di integrazione del reddito e 250 euro di quota di integrazione del canone di locazione;
    • nucleo familiare con reddito familiare pari a 8.140 euro e canone di locazione pari a 3.640 euro annui: quota di integrazione del reddito di 0 euro + quota di integrazione della locazione di 3.640 euro = importo annuo dell’ADI di 3.640 euro e rata mensile di 303,33 euro di cui 0 euro di quota di integrazione del reddito e 303,33 euro di quota di integrazione del canone di locazione.

    SFL: chiarimenti sui casi di proroga

    Infine nel messaggio 595 2025  sono chiarite le modalità di attuazione per il caso di proroga della durata massima del Supporto per la formazione e il lavoro.

    La proroga del limite temporale del beneficio del SFL è applicabile, a partire dal 1° gennaio 2025, ai soli percettori del SFL che abbiano la misura in corso di fruizione e che alla scadenza dei dodici mesi risultino frequentare un corso di formazione non ancora terminato.

    In particolare il  messaggio precisa che la proroga prevista dalla legge di Bilancio 2025 NON  si applica:

    • ai beneficiari che abbiano terminato la fruizione delle dodici mensilità nel corso del 2024;
    • ai beneficiari che, alla scadenza delle dodici mensilità fruite, dal 2025 risultino avere in corso delle iniziative di politica attiva, compresi i tirocini, diverse dalla frequenza di un corso di formazione, tenuto conto che l’articolo 1, comma 198, lettera c), n. 3), in argomento fa riferimento esclusivamente alla partecipazione a un corso di formazione.

    Per l’ampliamento delle mensilità di indennità di partecipazione fruibili, la procedura del SFL acquisisce dalla piattaforma SIISL le domanda in stato “accolta”, i cui beneficiari risultino frequentare un corso di formazione  che si concludano dopo la scadenza delle dodici mensilità.

     Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso  con  possibilità di avviarne uno successivo, anche nel caso in cui non siano decorsi i successivi dodici mesi di proroga.

    Qualora l’aggiornamento del Patto di servizio non appaia nella piattaforma SIISL entro l’ultima delle dodici mensilità la domanda viene posta nello stato “sospesa per verifica dell’aggiornamento del patto di servizio per la proroga della misura” e può essere terminata dopo 90 giorni se manca l’aggiornamento del Patto di servizio personalizzato.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Assegno di inclusione: conguagli in arrivo per i caregiver

    Il messaggio INPS  n. 592 del 17 febbraio 2025 riguarda l'Assegno di Inclusione (ADI)  E chiarisce le nuove modalità per l'attribuzione della maggiorazione per carichi di cura dei familiari.  Il bonus intende  aiutare le famiglie che hanno membri con particolari necessità assistenziali a ricevere un assegno più alto o ad accedere alla misura anche se inizialmente non sembravano rientrare nei requisiti economici.

    Vediamo meglio cosa si intende e come funziona.

    Attribuzione coefficiente per carichi di cura: cosa bisogna fare?

    La normativa sull’ADI prevede un coefficiente di 0,40 nella scala di equivalenza per il calcolo del beneficio economico per quei nuclei familiari che includono:

    • Minori di 3 anni,
    • Tre o più figli minori,
    • Componenti con disabilità o non autosufficienza.

    Questo coefficiente può ora essere attribuito automaticamente dall’INPS se il richiedente non lo ha dichiarato in fase di domanda, purché ne abbia diritto.

    Il messaggio informa che la  gestione per le domande già accolte e in corso di pagamento prevede 

    • Se il carico di cura non era stato dichiarato ma i requisiti sono presenti, l’INPS lo assegnerà automaticamente e ricalcolerà l’importo dovuto, integrando eventuali somme arretrate.
    • Se la mancata dichiarazione ha causato il rigetto della domanda, l’INPS riesaminerà la pratica d’ufficio, e, se idonea, la trasformerà in "accolta", procedendo al pagamento arretrato.

    I beneficiari  non sono tenuti quindi a fare nulla per ottenere la maggiorazione 

    L'istituto precisa anche che se c'è bisogno di un cambio nella persona a cui è attribuito il carico di cura i servizi sociali potranno modificarne l’attribuzione tra i membri maggiorenni del nucleo familiare.

    I beneficiari potrebbero dover agire solo in questi casi:

    • Se ricevono una comunicazione dall'INPS o dai servizi sociali che richiede un chiarimento.
    • Se hanno dubbi sulla loro situazione, possono consultare il sito INPS o rivolgersi ai CAF o Patronati.

    In sintesi, l'INPS gestisce automaticamente le correzioni, senza necessità di azioni da parte dei beneficiari, salvo particolari casi segnalati dagli enti competenti.

    Assegno Inclusione: cosa si intende con carichi di cura?

    Con carichi di cura si intendono le responsabilità assistenziali che una persona assume all'interno del proprio nucleo familiare per prendersi cura di soggetti che necessitano di particolare attenzione e supporto. 

    Nel contesto dell’Assegno di Inclusione (ADI), il concetto di carico di cura è definito dal decreto-legge 48/2023, articolo 6, comma 5, lettera d), e si applica quando nel nucleo familiare sono presenti:

    • Bambini sotto i 3 anni di età
    • Tre o più figli minori di età
    • Componenti con disabilità o non autosufficienza, come definite nell’allegato 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 15

    Il riconoscimento del carico di cura consente di applicare un coefficiente aggiuntivo di 0,40 nella scala di equivalenza, aumentando così la soglia di reddito familiare considerata per l’accesso all’ADI e il relativo importo del beneficio economico

    Assegno inclusione: bonus per carichi di cura quando si vedrà il pagamento?

    L'attribuzione d’ufficio del bonus per  carico di cura   nell'assegno di inclusione è già stata avviata con le elaborazioni di gennaio 2025.

    Le correzioni e gli eventuali conguagli verranno integrati nei pagamenti successivi dell'ADI.

    Le domande rielaborate saranno pagate con la solita cadenza quindicinale fino al raggiungimento della mensilità corrente.

    Se c'è una domanda in corso, gli aggiornamenti saranno visibili nei prossimi pagamenti.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Assegno inclusione 2024: l’obbligo di comunicazione ADI COM

    L'INPS ha delineato nel messaggio 3624 del 31 ottobre 2024  le procedure di controllo attivate  riguardo all'obbligo, per i beneficiari dell'Assegno di inclusione (Adi),   di comunicare tempestivamente l'avvio di attività lavorative durante il periodo di fruizione del beneficio.

    Si ricorda infatti che secondo l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, e l'articolo 8, comma 8, del D.M. n. 154/2023, i componenti del nucleo familiare che iniziano un'attività di lavoro dipendente durante la percezione dell'Adi devono comunicare all'INPS il reddito derivante entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. 

    La comunicazione avviene tramite il modello "ADI-Com Esteso", disponibile  sul sito dedicato. Le istruzioni sono state fornite dall'INPS nel messaggio 1090 di marzo 2024.

    Specifichiamo di seguito quando è obbligatoria la comunicazione, i controlli , qual è il reddito compatibile con la prestazione e le possibili conseguenze in caso di violazione.

    Obbligo ADI COM e reddito compatibile

    A partire da giugno 2024, l'INPS ha implementato controlli per identificare i beneficiari che non hanno presentato il modello "ADI-Com Esteso" nonostante l'avvio di un'attività lavorativa.

     Questi controlli si basano sulla verifica delle  comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni e confrontano tali dati con le informazioni fornite dai beneficiari. Se emerge che un componente del nucleo familiare ha iniziato un lavoro dipendente o un percorso di politica attiva del lavoro con indennità senza aver presentato il modello entro 30 giorni, l'erogazione dell'Adi viene sospesa.

    L'istituto ricorda che i  componenti il nucleo familiare sono tenuti all’adempimento degli obblighi di comunicazione  in caso di avvio, durante il periodo in cui ricevo l'ADI di :

    • rapporti di lavoro dipendente 
    • percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione  o  accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, 

    SONO ESCLUSI dall'obbligo i tirocini di inclusione inseriti dai servizi sociali nei patti di inclusione e registrati nella piattaforma GE.PI, o che prevedano la presa in carico dai servizi sociali e/o sanitari (evidenziati in UNILAV nella categoria 09).

    Il messaggio INPS specifica  che il reddito derivante dall'attività lavorativa non concorre alla determinazione dell'importo dell'Adi fino a un massimo di 3.000 euro lordi annui. 

    L'eventuale eccedenza oltre questa soglia viene considerata nel calcolo del beneficio a partire dal mese successivo alla variazione occupazionale e fino a quando il nuovo reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Pertanto, è fondamentale comunicare tempestivamente all'INPS qualsiasi variazione reddituale per garantire il corretto calcolo dell'Adi.

    È importante  sottolineare  che, sebbene i redditi fino a 3.000 euro lordi annui non incidano sul calcolo dell'Adi, l'obbligo di comunicazione rimane in vigore per garantire la trasparenza e la corretta gestione del beneficio verso tutti gli aventi diritto.

    Sospensione e possibile decadenza del diritto all’ADI

    In caso di mancata comunicazione entro i termini previsti, l'erogazione dell'Adi è sospesa fino alla presentazione del modello "ADI-Com Esteso", e comunque fino a un massimo di tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa. 

    Se il beneficiario non adempie entro questo periodo, il diritto all'Adi decade. In pratica i tre mesi rappresentano il limite massimo entro cui è possibile sanare la propria posizione per evitare la decadenza dal beneficio, cioè l'interruzione  definitiva della possibilità di ricevere l'assegno.

    È importante notare che la sospensione non preclude il riconoscimento delle mensilità arretrate una volta  che il beneficiario regolarizza la posizione.