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Assegno di inclusione: conguagli in arrivo per i caregiver
Il messaggio INPS n. 592 del 17 febbraio 2025 riguarda l'Assegno di Inclusione (ADI) E chiarisce le nuove modalità per l'attribuzione della maggiorazione per carichi di cura dei familiari. Il bonus intende aiutare le famiglie che hanno membri con particolari necessità assistenziali a ricevere un assegno più alto o ad accedere alla misura anche se inizialmente non sembravano rientrare nei requisiti economici.
Vediamo meglio cosa si intende e come funziona.
Attribuzione coefficiente per carichi di cura: cosa bisogna fare?
La normativa sull’ADI prevede un coefficiente di 0,40 nella scala di equivalenza per il calcolo del beneficio economico per quei nuclei familiari che includono:
- Minori di 3 anni,
- Tre o più figli minori,
- Componenti con disabilità o non autosufficienza.
Questo coefficiente può ora essere attribuito automaticamente dall’INPS se il richiedente non lo ha dichiarato in fase di domanda, purché ne abbia diritto.
Il messaggio informa che la gestione per le domande già accolte e in corso di pagamento prevede
- Se il carico di cura non era stato dichiarato ma i requisiti sono presenti, l’INPS lo assegnerà automaticamente e ricalcolerà l’importo dovuto, integrando eventuali somme arretrate.
- Se la mancata dichiarazione ha causato il rigetto della domanda, l’INPS riesaminerà la pratica d’ufficio, e, se idonea, la trasformerà in "accolta", procedendo al pagamento arretrato.
I beneficiari non sono tenuti quindi a fare nulla per ottenere la maggiorazione
L'istituto precisa anche che se c'è bisogno di un cambio nella persona a cui è attribuito il carico di cura i servizi sociali potranno modificarne l’attribuzione tra i membri maggiorenni del nucleo familiare.
I beneficiari potrebbero dover agire solo in questi casi:
- Se ricevono una comunicazione dall'INPS o dai servizi sociali che richiede un chiarimento.
- Se hanno dubbi sulla loro situazione, possono consultare il sito INPS o rivolgersi ai CAF o Patronati.
In sintesi, l'INPS gestisce automaticamente le correzioni, senza necessità di azioni da parte dei beneficiari, salvo particolari casi segnalati dagli enti competenti.
Assegno Inclusione: cosa si intende con carichi di cura?
Con carichi di cura si intendono le responsabilità assistenziali che una persona assume all'interno del proprio nucleo familiare per prendersi cura di soggetti che necessitano di particolare attenzione e supporto.
Nel contesto dell’Assegno di Inclusione (ADI), il concetto di carico di cura è definito dal decreto-legge 48/2023, articolo 6, comma 5, lettera d), e si applica quando nel nucleo familiare sono presenti:
- Bambini sotto i 3 anni di età
- Tre o più figli minori di età
- Componenti con disabilità o non autosufficienza, come definite nell’allegato 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 15
Il riconoscimento del carico di cura consente di applicare un coefficiente aggiuntivo di 0,40 nella scala di equivalenza, aumentando così la soglia di reddito familiare considerata per l’accesso all’ADI e il relativo importo del beneficio economico
Assegno inclusione: bonus per carichi di cura quando si vedrà il pagamento?
L'attribuzione d’ufficio del bonus per carico di cura nell'assegno di inclusione è già stata avviata con le elaborazioni di gennaio 2025.
Le correzioni e gli eventuali conguagli verranno integrati nei pagamenti successivi dell'ADI.
Le domande rielaborate saranno pagate con la solita cadenza quindicinale fino al raggiungimento della mensilità corrente.
Se c'è una domanda in corso, gli aggiornamenti saranno visibili nei prossimi pagamenti.
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Assegno inclusione 2024: l’obbligo di comunicazione ADI COM
L'INPS ha delineato nel messaggio 3624 del 31 ottobre 2024 le procedure di controllo attivate riguardo all'obbligo, per i beneficiari dell'Assegno di inclusione (Adi), di comunicare tempestivamente l'avvio di attività lavorative durante il periodo di fruizione del beneficio.
Si ricorda infatti che secondo l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, e l'articolo 8, comma 8, del D.M. n. 154/2023, i componenti del nucleo familiare che iniziano un'attività di lavoro dipendente durante la percezione dell'Adi devono comunicare all'INPS il reddito derivante entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.
La comunicazione avviene tramite il modello "ADI-Com Esteso", disponibile sul sito dedicato. Le istruzioni sono state fornite dall'INPS nel messaggio 1090 di marzo 2024.
Specifichiamo di seguito quando è obbligatoria la comunicazione, i controlli , qual è il reddito compatibile con la prestazione e le possibili conseguenze in caso di violazione.
Obbligo ADI COM e reddito compatibile
A partire da giugno 2024, l'INPS ha implementato controlli per identificare i beneficiari che non hanno presentato il modello "ADI-Com Esteso" nonostante l'avvio di un'attività lavorativa.
Questi controlli si basano sulla verifica delle comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni e confrontano tali dati con le informazioni fornite dai beneficiari. Se emerge che un componente del nucleo familiare ha iniziato un lavoro dipendente o un percorso di politica attiva del lavoro con indennità senza aver presentato il modello entro 30 giorni, l'erogazione dell'Adi viene sospesa.
L'istituto ricorda che i componenti il nucleo familiare sono tenuti all’adempimento degli obblighi di comunicazione in caso di avvio, durante il periodo in cui ricevo l'ADI di :
- rapporti di lavoro dipendente
- percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione o accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese,
SONO ESCLUSI dall'obbligo i tirocini di inclusione inseriti dai servizi sociali nei patti di inclusione e registrati nella piattaforma GE.PI, o che prevedano la presa in carico dai servizi sociali e/o sanitari (evidenziati in UNILAV nella categoria 09).
Il messaggio INPS specifica che il reddito derivante dall'attività lavorativa non concorre alla determinazione dell'importo dell'Adi fino a un massimo di 3.000 euro lordi annui.
L'eventuale eccedenza oltre questa soglia viene considerata nel calcolo del beneficio a partire dal mese successivo alla variazione occupazionale e fino a quando il nuovo reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Pertanto, è fondamentale comunicare tempestivamente all'INPS qualsiasi variazione reddituale per garantire il corretto calcolo dell'Adi.
È importante sottolineare che, sebbene i redditi fino a 3.000 euro lordi annui non incidano sul calcolo dell'Adi, l'obbligo di comunicazione rimane in vigore per garantire la trasparenza e la corretta gestione del beneficio verso tutti gli aventi diritto.
Sospensione e possibile decadenza del diritto all’ADI
In caso di mancata comunicazione entro i termini previsti, l'erogazione dell'Adi è sospesa fino alla presentazione del modello "ADI-Com Esteso", e comunque fino a un massimo di tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa.
Se il beneficiario non adempie entro questo periodo, il diritto all'Adi decade. In pratica i tre mesi rappresentano il limite massimo entro cui è possibile sanare la propria posizione per evitare la decadenza dal beneficio, cioè l'interruzione definitiva della possibilità di ricevere l'assegno.
È importante notare che la sospensione non preclude il riconoscimento delle mensilità arretrate una volta che il beneficiario regolarizza la posizione.
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RDC: illegittimo il requisito di 10 anni di residenza per la corte UE
La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 29 luglio 2024 sulle cause riunione c 122 e 123 ha dato parere negativo sulla legittimità del requisito della residenza in Italia per il reddito di cittadinanza introdotto dal dl 4 2019 e rimasto in vigore fino al 2022.
In particolare, la Corte ha esaminato la conformità delle disposizioni del decreto-legge n. 4/2019 con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE, che garantisce la parità di trattamento, in tema di prestazioni sociali per i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo .
La questione era stata sollevata dal Tribunale di Napoli ha sollevato dubbi sulla legittimità del requisito di residenza decennale, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo, imposto ai richiedenti il reddito di cittadinanza, ritenendo che tale requisito potrebbe costituire una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini di paesi terzi rispetto ai cittadini italiani, che è vietata dalle norme europee.
Sul tema era stato chiesto anche il parere della Corte costituzionale che ha sospeso la pronuncia in attesa della sentenza europea.
RDC e residenza: la decisione della Corte UE
La Corte europea ha stabilito che il requisito di residenza decennale previsto dalla normativa italiana costituisce una discriminazione indiretta, in quanto incide principalmente sui cittadini stranieri, tra cui i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.
La direttiva 2003/109/CE prevede invece che tali cittadini godano dello stesso trattamento dei cittadini nazionali in materia di prestazioni sociali, assistenza sociale e protezione sociale, senza ulteriori requisiti di residenza.
La Corte ha inoltre osservato che la direttiva permette agli Stati membri di limitare la parità di trattamento solo in materia di prestazioni non essenziali, cosa che non si applica nel caso del reddito di cittadinanza, definito dal tribunale di Napoli nel ricorso come "prestazione di assistenza sociale volta a garantire un livello minimo di sussistenza".
La Corte ha dunque ritenuto che la normativa italiana, imponendo un requisito di residenza decennale, violi il principio di parità di trattamento sancito dalla direttiva 2003/109/CE. Inoltre, la sentenza sottolinea l'importanza di garantire l'integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi, consentendo appunto l'accesso a prestazioni sociali e assistenza sociale alle stesse condizioni dei cittadini nazionali.
La decisione della Corte UE potrebbe riaprire la possibilità di accesso al reddito di cittadinanza per stranieri e cittadini comunitari che al momento della domanda non soddisfavano il requisito dei 10 anni di residenza.
Il parere della Corte costituzionale e le possibili implicazioni
Da segnalare il fatto che la Corte Costituzionale ha sostenuto, nella sentenza 19/2022, che il reddito di cittadinanza non era solo una misura assistenziale, ma perseguiva obiettivi di politica attiva del lavoro e integrazione sociale. Non sarebbe stato quindi destinato solo a soddisfare bisogni primari ma aveva scopi più complessi.
I presupposti dei due pareri sono dunque contrastanti e producono un possibile divario nelle conclusioni sulla compatibilità con la normativa comunitaria .
La Corte Costituzionale dovrà esprimersi nuovamente sulla questione, tenendo conto della sentenza UE, il che potrebbe influenzare i parametri di accesso al reddito di cittadinanza, con un impatto economico non trascurabile. Sono numerosi infatti i ricorsi già presentati che hanno motivato la richiesta del Tribunale di Napoli alla Corte UE.
L'INPS ha stimato che estendere il reddito di cittadinanza agli stranieri con meno di 10 anni di residenza costerebbe circa 3,088 miliardi di euro per i quattro anni in cui la misura è stata in vigore, con un costo specifico di 850 milioni per le 106mila famiglie le cui domande sono state respinte.
La decisione finale spetterà alla Corte Costituzionale Italiana, che dovrà valutare dunque in primo luogo il valore intrinseco della misura e trarre le conclusioni sulla sua compatibilità con le direttive UE.
i possibili costi della
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Assegno inclusione e SFL: nuove istruzioni sulla modifica dei dati
L'INPS ha comunicato con il messaggio 2146 del 6 giugno 2024 di aver rilasciato nuove funzionalità e implementazioni procedurali per migliorare la gestione delle domande relative all'Assegno di Inclusione (ADI) e al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), introdotti dal primo gennaio 2024, con l'abrogazione del reddito di cittadinanza ad opera del Dl 48 del 4 maggio 2023,
Alcune modifiche riguardano il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e il collegamento con la piattaforma INPS,
Di seguito le principali novità per operatori e utenti, a cui è richiesto in alcuni casi di effettuare le modifiche in entrambe le piattaforme
Gestione domande ADI e SFL
Si ricorda che l'attuazione delle misure è stata regolata dai decreti 108 dell'8 agosto 2023 e 154 del 13 dicembre 2023 del Ministero del Lavoro. Successivamente, l'INPS ha emanato le istruzioni operative con le circolari 77 del 29 agosto 2023 e 105 del 16 dicembre 2023.
Il nuovo messaggio fornisce nuove istruzioni agli operatori delle sedi INPS riguardo alle funzionalità della piattaforma informatica per la gestione delle misure Adi e Sfl
i si specifica che per quanto riguarda la gestione delle richieste di Adi, il sistema permetterà di accedere a dettagli aggiuntivi sui dati che hanno contribuito alla formazione dell'ISEE, come i controlli effettuati e i dettagli sui componenti del nucleo familiare esclusi dalla scala di equivalenza.
Oltre alla gestione delle domande, il sistema permetterà di consultare lo storico delle richieste e gli importi disposti in pagamento per ogni richiedente. È stata anche introdotta una funzione specifica per comunicare l'inizio dell'attività lavorativa.
Le nuove funzionalità riguardanti la gestione dello storico, delle richieste di riesame e dei contatti sono state estese anche al sistema di gestione del Supporto per la formazione e il lavoro.
Infine, gli operatori che accedono ai gestionali Adi e Sfl potranno consultare anche alcune informazioni presenti nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (Siisl).
Istruzioni per gli utenti
Il messaggio INPS precisa in particolare per gli utenti che
- in fase di compilazione del modello di domanda, l’indicazione dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione obbligatoria per i beneficiari di età compresa tra i 18 e i 29 anni è stata resa non obbligatoria. Tale requisito, per alcune situazioni particolari (ad esempio, genitore con figli minori e carico di cura), potrà essere oggetto di opportuna verifica da parte dei Servizi sociali
- dal modello “ADI – Com esteso”, utilizzabile per le comunicazioni in corso di erogazione della prestazione, tra cui la comunicazione di avvio di attività lavorativa, è eliminato il vincolo di esclusività della dichiarazione di un rapporto di lavoro compreso tra 1 e 6 mesi, con conseguente possibilità di indicare nel medesimo modulo la presenza di più rapporti di lavoro.
- è disponibile una nuova funzionalità che consente di indicare eventuali variazioni dei dati relativi alla cittadinanza e alla residenza dichiarati nella domanda. Allo stato attuale non è, invece, ancora possibile effettuare le modifiche relative ai dati anagrafici. Tale funzionalità è oggetto di successiva implementazione e il relativo rilascio verrà comunicato con apposito messaggio.
- a decorrere dal 7 maggio 2024 la procedura “ADI” è pienamente integrata con l’archivio “PASSI” dell’Istituto, nel quale sono registrati i contatti degli utenti certificati che vengono utilizzati per le comunicazioni. Accedendo all’area personale “MyINPS” del portale istituzionale, nella sezione “I tuoi dati” è possibile per l’utente modificare in qualsiasi momento i contatti indicati (il percorso è : “I tuoi dati” > “Contatti e consensi” > “Modifica” > “Gestione contatti personali”).
ATTENZIONE
- per le domande presentate fino al 6 maggio 2024, nel caso in cui il richiedente abbia indicato nella domanda un contatto (telefonico o e-mail) diverso da quello presente su “MyINPS” e desidera che lo stesso venga utilizzato per le comunicazioni a lui indirizzate, deve aggiornare i propri contatti su “MyINPS”
- Per le domande presentate a decorrere dal 7 maggio 2024, al momento della compilazione della domanda, la procedura propone direttamente i dati di contatto presenti su “MyINPS”, da utilizzare per le comunicazioni. Nel caso in cui il richiedente desideri modificare tali contatti deve procedere alla modifica attraverso le funzionalità presenti su “MyINPS”.
- Solamente nel caso in cui non siano presenti i dati di contatto su “MyINPS”, la procedura “ADI” consente l’inserimento di nuovi contatti
- posto che i dati di contatto dei richiedenti indicati nella domanda vengono trasferiti alla piattaforma Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) al momento della sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD), che non dialoga con l'archivio dell’INPS “PASSI”; se il eneficiario modifica un contatto nell’area personale “MyINPS” e vuole che lo stesso venga utilizzato anche dagli operatori dei Servizi sociali o dei Centri per l’impiego (CPI), deve apportare la modifica del contatto anche sulla piattaforma SIISL, accedendo, dopo il login, su “Il mio profilo”, cliccando sul nome del percettore in alto a destra della Home Page.
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Assegno Unico: domanda 2024 per i percettori di ADI
Con il messaggio 2632 del 12 luglio 2023 INPS aveva fornito le prime indicazioni per i percettori del Reddito di Cittadinanza, terminato per molti a luglio 2023 per fare posto:
- all'Assegno di inclusione (dal 2024) oppure
- al Supporto per la formazione e il lavoro da settembre 2023,
come previsto dalla legge di bilancio 2023 e dal decreto legge 48 2023 del Governo Meloni.
In particolare l'istituto si sofferma sulla fruizione dell'Assegno Unico e universale per i figli maggiorenni da parte dei nuclei che percepivano il RDC e non avranno più diritto dal 1 gennaio 2024
Come noto per i percettori di reddito di cittadinanza l'importo dell'Assegno unico veniva erogato nella carta RDC, conguagliando la quota per i figli a carico
Il 7 agosto l'istituto di previdenza ha pubblicato un messaggio n. 2896/2023 con le indicazioni operative sui pagamenti dell'Assegno unico fino a febbraio 2024
Con il messaggio 258 2024 l'istituto ricorda ai percettori del nuovo Assegno di inclusione che sono tenuti a inoltrare una nuova domanda di Assegno Unico . Vedi ultimo paragrafo.
Regime transitorio Reddito di cittadinanza dopo il Decreto Lavoro 48 2023
L'istituto ribadisce che pur rimanendo confermata la previsione generale relativa al riconoscimento del Reddito di cittadinanza nel limite massimo di sette mensilità per i nuclei composti solo da soggetti "occupabili" (tra 18 e 59 anni senza disabilità o carichi di cura) e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023, l’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023 ha previsto che tale limite temporale non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza per i quali venga comunicata all’INPS la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, e comunque non oltre il 31 ottobre 2023.
In questi casi i percettori potranno continuare a fruire del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.
Necessario a questo fine che l'istituto riceva dai servizi sociali del Comune non oltre il 31 ottobre 2023, la comunicazione della presa in carico; in caso contrario l’erogazione del Reddito di cittadinanza viene interrotta ma può riprendere per tutte le mensilità sospese, dopo tale comunicazione.
Si ricorda anche che per i nuclei familiari al cui interno siano presenti :
- persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento in materia di ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159/2013,
- minorenni o
- persone con almeno sessanta anni di età
la scadenza è fissata al 31 dicembre 2023, con eventuale diritto poi al nuovo Assegno di Inclusione.
Domanda Assegno unico e termine del Reddito di Cittadinanza
Nel messaggio 2632/2023 INPS richiedeva ai nuclei familiari aventi diritto alla prestazione di Assegno unico e universale dopo la scadenza delle sette mensilità del Reddito di cittadinanza, di fare domanda entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza, 31 luglio 2023.
Nelle ipotesi di sospensione del Reddito in attesa della presa in carico dei soggetti non attivabili al lavoro, il termine è fissato al 31 ottobre 2023.
In tali casi, a seguito della presentazione della domanda, l’Assegno unico e universale verrà erogato per l’intero importo spettante, salvo eventuali conguagli d’ufficio nel caso di ripresa temporanea dell’erogazione del Reddito di cittadinanza per la presa in carico da parte dei servizi sociali, come in precedenza specificato.
Anche i nuclei ai quali non si applica il limite di sette mensilità, dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento dell’AUU, qualora percepiscano la quota integrativa entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza cosi che potranno ricevere l'assegno unico con continuità dal mese successivo alla cessazione del Rdc.
L'inps ricordava, infine, che dal 1° gennaio 2024, tutti i nuclei familiari con figli a carico, qualora non l’avessero già presentata in precedenza, dovranno presentare la domanda di AUU per percepire la prestazione aggiornata, dal 1° marzo 2024.
La richiesta di AUU per i percettori di ADI
come anticipato nei messaggi precedenti INPS ricorda che a decorrere dalla mensilità di marzo 2024, è necessario presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico. L’eventuale presentazione della domanda di ADI da parte dei nuclei potenziali beneficiari della nuova misura, infatti, non sostituisce in alcun modo la domanda di AUU
L'obbligo vale anche per i nuclei familiari che includono figli nella fascia di età compresa tra 18 e 21 anni, per i quali è intervenuta la sospensione del RdC nel corso dell’anno 2023 e per i quali l’INPS garantisce la fruizione della prestazione fino alla competenza del mese di febbraio 2024.
L'istituto sottolinea l'importanza di verificare la correttezza dei dati di pagamento in particolare del codice IBAN del conto corrente o della carta prepagata, che deve essere intestato/cointestato al richiedente la prestazione.
La domanda di AUU e l’ISEE aggiornato possono essere presentati entro il termine del 30 giugno 2024, senza perdita degli arretrati.
In assenza dell’ISEE aggiornato infatti l'assegno unico sarà versato a partire dal mese di marzo 2024 con l'importo minimo e solo con nuova Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei relativi arretrati.
La domanda di Assegno Unico va inoltrata in modalità telematica attraverso:
– il sito internet dell’Istituto (www.inps.it), ed autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta di Identità Elettronica (CIE);
– gli Istituti di patronato
a questo LINK.
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Piattaforma Siisl inclusione e lavoro: stop per manutenzione il 13 ottobre
Il “Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa” previsto dal decreto Lavoro (n. 48 2023 ), è in funzione dallo scorso 1 settembre per accogliere le domande del nuovo sostegno Supporto Formazione e lavoro, mettendo in comunicazione i beneficiari con centri per l'impiego delle Regioni, con Comuni , Agenzie per il lavoro e Ministero del lavoro .
Con un avviso sul sito del Ministero si comunica che Venerdì 13 ottobre 2023, a partire dalle ore 16 saranno svolte attività di manutenzione programmata per alcune piattaforme coinvolte nel flusso di interoperabilità che comporteranno l’impossibilità di accesso alla Piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa): siisl.lavoro.gov.it/
Al termine delle attività previste, in data 16 ottobre 2023, il sito tornerà automaticamente online e sarà raggiungibile secondo le consuete modalità.
Piattaforma SIISL e Supporto formazione lavoro: come funziona
La piattaforma è nata, secondo le dichiarazioni del ministro Calderone,:
- sia ai fini della gestione delle attività formative e lavorative dei percettori dei sostegni al reddito ( Reddito di cittadinanza fino a settembre/ dicembre 2023 e poi Assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro)
- che, in un prossimo futuro, per tutti i disoccupati registrati nelle diverse banche dati nazionali e regionali , sia pubbliche che private, per aiutare la collocazione lavorativa e anche soddisfare le richieste delle molte aziende che faticano a reperire i profili adatti ai posti disponibili.
Va ricordato infatti che il cosiddetto mismatch interessa ormai quasi una posizione lavorativa su due.
Si stima che dovranno essere circa 400mila entro il 2023 coloro che dovranno registrarsi per fruire del Supporto per la formazione e il lavoro previsto per i disoccupati considerati "occupabili" (cioè che possono lavorare per età e assenza di obblighi di cura)
Ad oggi il Sistema informativo ha registrato circa 98 mila domande domande per il Supporto per la formazione e il lavoro che vanno effettuate prima dal portale INPS.IT e solo dopo l'autorizzazione dell'Istituto, sul SIISL.
Nello specifico ,alle ore 13 del 12 ottobre 2023 erano 51.021 le istanze presentate direttamente dai cittadini e 47.121 quelle inviate per il tramite dei Patronati.
Si ricorda che possono chiedere il Supporto per la formazione e il lavoro dal primo settembre scorso gli ex percettori del Reddito di cittadinanza fra i 18 e i 59 anni, privi di una condizione di fragilità: presenza di figli minori, persone con disabilità e over 60 nel nucleo familiare.
L'iscrizione al SIISL comporta:
- il rilascio della DID Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (che certifica lo stato di disoccupazione)
- firma di un patto di attivazione digitale con il rilascio dei dati del candidato , per accedere a eventuali offerte lavorative.
- firma di patto di servizio personalizzato nel caso in cui sia valutata come necessaria per il candidato una ulteriore formazione.
La piattaforma SIISL renderà disponibili anche tutti i percorsi formativi rientrati nel Programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori)
Inoltre vengono registrati i dati sulla frequenza ai corsi e ai progetti lavorativi , con obbligo di comunicazione/ conferma diretta da parte di ciascun beneficiario ogni 90 giorni per mantenere il diritto al contributo economico.
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Supporto formazione e lavoro: regole e istruzioni per le domande
Sono stati pubblicati sul sito del ministero del lavoro e in GU i decreti attuativi di una delle due nuove misure di supporto contro la povertà previste dal decreto lavoro 2023(D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85), che sostituiscono parzialmente il reddito di cittadinanza.
Si tratta, ricordiamo di:
- Assegno di inclusione ADI – per le famiglie con minori, anziani e disabili, che entra in vigore da gennaio 2024 e del
- Supporto formazione lavoro SFL – per soggetti tra 18 e 59 anni con ISEE fino a 6mila euro, che parte il 1 settembre 2023.
I due decreti riguardano in particolare:
- l'attuazione della misura "Supporto formazione lavoro" (DM del Ministero del Lavoro n. 108 2023) e
- il funzionamento della nuova piattaforma digitale interministeriale " SIISL" ( DI del 0.8.2023) che gestirà le procedure di orientamento e formazione obbligatori per ogni partecipante .
Il Supporto per la formazione e il lavoro è una misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di:
- formazione,
- qualificazione e riqualificazione professionale,
- orientamento,
- accompagnamento al lavoro
- e di politiche attive del lavoro comunque denominate (art. 12 del D.L. Lavoro 2023).
La partecipazione ai progetti dà diritto ad un contributo economico di 350 euro per 12 mesi.
Vediamo piu in dettaglio le regole e le istruzioni per fare domanda pubblicate dall'INPS con la circolare 77 del 29 agosto 2023.
Supporto formazione e lavoro: i requisiti
Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile:
- dai singoli componenti di età compresa tra 18 e 59 anni,
- di nuclei familiari con un valore dell'ISEE familiare non superiore a euro 6.000 annui,
- che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione.
Non sono esclusi titolari di contratti di lavoro purché con reddito che consenta il rispetto dell'ISEE previsto.
Sono esclusi:
- soggetti sottoposti a misura cautelare personale, a misura di prevenzione o che hanno avuto sentenze definitive di condanna nei dieci anni precedenti la richiesta,
- soggetti disoccupati, a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi precedenti la domanda fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto
Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai singoli componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di Inclusione che decidono di partecipare ai percorsi pur non essendo obbligati , purché non siano calcolati nella scala di equivalenza per la percezione dell'Assegno.
Il SFL è incompatibile con
- Reddito di cittadinanza e
- altri sostegni come cassa integrazione e indennità di disoccupazione.
Supporto formazione e lavoro: istruzioni per le domande
Dal 1 settembre è possibile fare domanda all'INPS per il supporto per la formazione e lavoro, in modalità telematica nella sezione SFL
La domanda può essere presentata:
- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell’apposita sezione dedicata al SFL dal 1° settembre 2023;
- presso gli Istituti di patronato
Nella richiesta l’interessato
- rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID)
- se è di età compresa tra i 18 e i 29 anni e ha adempiuto all’obbligo di istruzione deve dimostrare l’iscrizione a un percorso di istruzione per adulti di primo livello
- autorizza la trasmissione dei dati contenuti nella domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione e servizi per il lavoro.
Supporto formazione e lavoro: come funziona
Dopo la presentazione della domanda, si potrà accedere al portale SIISL precompilare il Patto di attivazione digitale ( PAD), che diverrà operativo all’esito positivo dell’istruttoria della domanda.
Nel patto di attivazione digitale, il beneficiario del SFL oltre a fornire le informazioni necessarie, si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato, e conferma l’autorizzazione alla trasmissione dei propri dati ai centri per l’impiego (CPI), alle Agenzie per il lavoro e agli enti di intermediazione
In questo modo attraverso la piattaforma potrà ricevere offerte di lavoro e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da:
- soggetti, pubblici o privati, accreditati dalla Regione o
- da fondi paritetici interprofessionali e
- da enti bilaterali.
L'interessato può autonomamente individuare progetti di formazione ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma SIISL.
La partecipazione alle attività per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso al beneficio economico pari ad un importo mensile di 350 euro.
Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità, mediante bonifico mensile da parte dell'INPS.
L'interessato è tenuto a dare conferma, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio è sospeso.
La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello per l'adempimento dell'obbligo di istruzione comporta la non erogazione del contributo.
Erogazione Contributo 350 euro per il SFL
La circolare specifica che l’importo del contributo per il SFL erogato non è frazionabile nel mese. Pertanto, l’erogazione della misura avverrà come negli esempi riportati :
1^ attività/corso
attività/corso avviato dal 27 settembre 2023 al 3 gennaio 2024
il beneficio verrà erogato per 5 mensilità
2^ attività/corso successiva alla prima
ulteriore attività/corso avviato dal 18 gennaio 2024 al 31 maggio 2024
ulteriore erogazione per 4 mensilità
2^ attività/corso successiva alla prima
ulteriore attività/corso avviato dal 18 gennaio 2024 al 20 dicembre 2024
ulteriore erogazione per 7 mensilità (12 mesi complessivi)
2^ attività/corso successiva alla prima
ulteriore attività/corso avviato dal 3 marzo 2024 al 31 ottobre 2024
l’ulteriore erogazione verrà effettuata per 7 mensilità da marzo 2024 a settembre 2024 (12 mesi complessivi). Nel mese di febbraio 2024 l’erogazione della misura è sospesa
Nel caso in cui il beneficiario abbia già firmato un un patto di servizio personalizzato o in cui il soggetto risulti già coinvolto anche prima della presentazione della domanda del SFL, la decorrenza del pagamento potrà essere anticipata alla data di sottoscrizione del PAD.