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    Puc: la copertura INAIL per il lavoro nei Comuni

    E' stato pubblicato il 18 gennaio 2024 in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del lavoro  n. 156/ 2023  con   le disposizioni sui Progetti Utili alla Collettività (PUC) rivolti ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (decreto-legge n. 48 del 2023.)

    I percorsi personalizzati previsti dalle due misure di sostegno economico per i meno abbienti  possono infatti includere l’impegno del beneficiario a partecipare a Progetti Utili alla Collettività (PUC), predisposti  dai Comuni o da altri enti con essi  convenzionati  in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.

    Il Decreto  e relativo allegato  specificano le forme e le caratteristiche dei PUC, le modalità di attuazione, gli obblighi in materia di salute e sicurezza . 

    In particolare nell'allegato sono forniti esempi di ambiti di intervento con i PUC  e lo schema per la predisposizione  dei progetti .

    Con la circolare 19 del 27 febbraio 2025 INAIL  ha fornito le istruzioni per la copertura assicurativa contro gli infortuni di questi lavoratori

    Vediamo qualche dettaglio ulteriore.

    Partecipazione ai Progetti utili alla collettività PUC

    Nell'ambito del percorso personalizzato definito con i nuclei familiari beneficiari dell’AdI, può essere prevista la  partecipazione ai progetti utili alla collettività, da svolgere:

    •  a titolo gratuito, 
    •  presso il Comune di residenza, ovvero, previo accordo, presso i Comuni  dell'Ambito Territoriale o
    •   presso enti del Terzo settore  d'intesa con il Comune.

     La mancata partecipazione ai PUC da parte dei beneficiari dell’AdI, tenuti agli obblighi, (se previsti nel Patto di inclusione sociale ovvero nel Patto di servizio) comporta la decadenza dal beneficio.

    La partecipazione è facoltativa per i componenti il nucleo beneficiario non tenuti agli obblighi.

    Lo svolgimento delle attività è a titolo gratuito  ma  per i percettori di  Supporto alla formazione e al lavoro la partecipazione al PUC determina l’accesso al beneficio economico,art. 12, comma 7 del decreto-legge n. 48 del 2023.

    Il Comune o altra amministrazione pubblica titolare del PUC  deve istituire preventivamente per ogni progetto un apposito registro cartaceo o elettronico per la registrazione della presenze dei percettori di ADI o SFL.

    Le assenze per malattia o per motivi personali  devono essere giustificate e  documentate. Le assenze non giustificate sono oggetto di richiamo nelle modalità di cui all’Allegato 1, salvo l’eventuale recupero delle ore in accordo con l'ente ospitante.

    Il soggetto attuatore ha la facoltà di sostituire il partecipante in caso di criticità.

    Le attività escluse per percettori di ADI e SFL

    I soggetti obbligati non possono:

    •  svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall’ente pubblico 
    •  ricoprire ruoli o posizioni dell’organizzazione  
    • essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico 
    • partecipare a lavori o opere pubbliche già oggetto di appalto.

    Il catalogo dei PUC  va comunicato dal Comune al  SIUSL  Piattaforma GEPI,  ai  CPI territorialmente competenti e alle Agenzie di servizi per il lavoro  e vanno inoltre comunicati gli abbinamenti  tra i percettori e i progetti.

    La copertura INAIL: calcolo del premio 

    La  circolare Inail 19 2025  disciplina il premio speciale unitario giornaliero per l'assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali per i partecipanti ai Progetti Utili alla Collettività (PUC), stabilendo le modalità di applicazione e gli obblighi relativi.

    1. Premio Speciale Unitario Giornaliero

    Con il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2024, n. 68, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recepito la determina dell'INAIL del 26 marzo 2024, n. 73, stabilendo per l'anno 2024 un premio speciale unitario di 1,04 euro per ogni giornata di attività prestata. A tale importo si aggiunge l’addizionale ANMIL pari all’1% come previsto dall’art. 181 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124.

    Il calcolo del premio si basa sulla retribuzione convenzionale giornaliera minima, fissata per il 2024 a 46,87 euro, e sulle attività svolte nei PUC. Tale premio viene aggiornato automaticamente in relazione a eventuali variazioni della retribuzione giornaliera minima.

    Poiché non vi sono modifiche nelle caratteristiche dei PUC rispetto a quanto stabilito nel decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il premio speciale unitario è stato calcolato seguendo i medesimi criteri adottati con il decreto del 14 gennaio 2020, in vigore fino al 31 dicembre 2023.

    Soggetti Assicurati INAIL per progetti utili alla collettività

    Sono assicurati contro infortuni sul lavoro e malattie professionali i seguenti soggetti:

    • Beneficiari dell’Assegno di inclusione obbligati a partecipare ai PUC;
    • Beneficiari dell’Assegno di inclusione con disabilità, di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti in percorsi di protezione per violenza di genere, che partecipano volontariamente ai PUC;
    • Beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro che partecipano ai PUC;
    • Soggetti in condizione di povertà individuati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che partecipano volontariamente ai PUC.

    L’attività viene svolta presso il Comune di residenza o, previa sottoscrizione di un accordo, in altri Comuni dello stesso ambito territoriale. L’impegno richiesto è compatibile con altre attività del partecipante, con un minimo di otto ore settimanali, incrementabili fino a sedici ore settimanali previo consenso delle autorità competenti.

    Prestazioni in Caso di Infortunio o Malattia Professionale

    I partecipanti ai PUC hanno diritto alle medesime prestazioni assicurative previste per la generalità dei lavoratori, incluse:

    Indennità per inabilità temporanea assoluta; Prestazioni per danno permanente (in capitale o rendita);Prestazioni per i superstiti; Cure sanitarie, protesiche e riabilitative.

    Sono coperti anche gli infortuni avvenuti in itinere . Il calcolo delle prestazioni si basa sulla retribuzione convenzionale giornaliera rivalutata annualmente in base all’indice ISTAT del costo della vita.

    Obblighi dell’Assicurato

    L’assicurato è tenuto a comunicare qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, e a denunciare eventuali malattie professionali, fornendo al Comune o all’Amministrazione titolare del PUC i dettagli del certificato medico trasmesso all’INAIL per via telematica.

    Soggetti Assicuranti

    I titolari dei PUC sono considerati datori di lavoro ai fini assicurativi, in conformità all’art. 9 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e sono soggetti alle relative disposizioni.. Possono essere titolari dei PUC:

    Comuni, singoli o associati;

    Amministrazioni pubbliche convenzionate con i Comuni;

    Società partecipate dai Comuni, nel rispetto di specifici criteri normativi.

    I Comuni e le amministrazioni convenzionate sono responsabili della gestione assicurativa nei confronti dell’INAIL, inclusa l’attivazione della copertura e la trasmissione periodica delle giornate lavorate.

    Attivazione della Copertura Assicurativa

    I Comuni e le amministrazioni pubbliche devono attivare la copertura assicurativa secondo l’art. 4 del DM 15 dicembre 2023, n. 156, e trasmettere trimestralmente all’INAIL il numero delle giornate lavorate tramite la piattaforma GePI, interoperabile con il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).

    Se il PUC è gestito da un’amministrazione pubblica convenzionata, l’obbligo di assicurazione resta in capo a essa, mentre il Comune si fa carico degli adempimenti verso l’INAIL. Le modalità operative sono disciplinate dalla circolare INAIL 27 marzo 2020, n. 10.

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    Bonus Friuli 350 euro ai pensionati: le regole INPS

    Inps informa con il messaggio  n. 720 del 27 febbraio 2025 che è stato firmata con la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia  una convenzione  per l'erogazione di un sussidio economico annuale ai pensionati con redditi più bassi  previsto dall’articolo 7, commi da 59 a 64, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 

    Il sostegno è rivolto a chi riceve pensioni pari o inferiori al trattamento minimo, assegni sociali o pensioni di inabilità per invalidità civile. (sotto ulteriori dettagli sui requisiti).

    Bonus Friuli ai pensionati: la convenzione per i versamenti

    La convenzione, approvata con la Delibera del Consiglio di Amministrazione INPS n. 139 del 18 dicembre 2024, definisce  in dettaglio la collaborazione tra Regione e INPS per la gestione e il pagamento del sussidio. 

    La sua validità è dal 30 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2026, salvo necessità di prolungamento per concludere le attività previste.

    Per garantire il pagamento del sussidio, la Regione deve versare all’INPS le somme necessarie almeno 15 giorni prima dell’erogazione, comprese le spese di gestione indicate nell’articolo 5 della convenzione.

     L’INPS verifica la disponibilità dei fondi prima di procedere ai pagamenti. 

    Inoltre, la Regione trasferisce un 5% in più rispetto all’importo previsto per coprire eventuali nuovi beneficiari riconosciuti dopo la comunicazione dell’INPS. La Regione rimborsa all’INPS un importo fisso di 5,26 euro per ogni beneficiario, oltre ai costi di sviluppo informatico (16.000 euro per il 2024 e 5.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026). 

    Le spese per il pagamento del sussidio variano: 0,03 euro per bonifico su IBAN e 3,84 euro per bonifico domiciliato presso Poste Italiane. I rimborsi sono regolati su base annuale e la Regione ha 30 giorni di tempo per saldare le note di debito presentate dall’INPS.

    L’INPS fornirà alla Regione un rendiconto annuale con i dettagli sui beneficiari e gli importi erogati. Gli importi dei pagamenti non andati a buon fine saranno reintegrati nella disponibilità finanziaria. Eventuali somme versate in eccesso all’INPS verranno restituite alla Regione. 

    Il sussidio è considerato un aiuto di tipo assistenziale  per cui  in base all’articolo 34, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, è esente dalle imposte sul reddito.

    Bonus Friuli ai pensionati: a chi spetta, come si ottiene

    La Regione  ha stabilito l'erogazione di un bonus annuale da 350 euro per sostenere i titolari di pensioni INPS il cui importo risulti inferiore o pari al trattamento minimo e con un’ attestazione di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, eroga, iper il triennio 2024-2026.

     I requisiti per beneficiare della misura sono i seguenti ::

    • 1)  essere residenti in Friuli Venezia Giulia;
    • 2)  essere titolari di una pensione, erogata dall’INPS, di invalidità, vecchiaia, superstiti o di pensione sociale, assegno sociale o pensione di inabilità per gli invalidi civili, il cui importo risulti inferiore o pari al trattamento minimo;
    • 3) essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità o aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) con un valore pari o inferiore a 15.000,00 euro.
    • I requisiti devono essere posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente all’erogazione del sussidio.

    Solo per l'anno 2024, in via di prima applicazione, i requisiti (residenza in regione, titolare di pensione "minima" e l'ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) devono essere posseduti alla data di entrata in vigore del regolamento (5 dicembre 2024).

    Per avere il sussidio non è necessario presentare la domanda, poiché l’INPS procede d'ufficio all’individuazione dei beneficiari, in possesso dei requisiti previsti, attingendoli dalle proprie banche dati e comunica il numero dei beneficiari alla Regione, che trasferisce le risorse all’INPS per l’erogazione.

    Il  sussidio annuale  viene liquidato dall’INPS in un’u nica soluzione, nel mese di giugno di ciascun anno,  con le stesse modalità utilizzate per il pagamento dellepensioni o indennità 

    La tempistica di erogazione del sussidio relativo all'anno 2024 è in fase di definizione.

    Il sussidio, erogato a titolo assistenziale, è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall’imposta locale sui redditi, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del Dpr n. 601/1973.

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    Assegno inclusione e tirocini sociali: comunicazione a carico dell’azienda

     In una nota del 3 ottobre 2024 il Ministero del lavoro  ha precisato le modalità di comunicazione relativa alla partecipazione a tirocini di inclusione sociale da parte di beneficiari dell'assegno di inclusione ADI.

    Si chiarisce in particolare :

    •   i beneficiari dei Tis non devono presentare il modello ADI-Com esteso all’Inps, obbligo invece previsto per i tirocini formativi e di orientamento (art. 3, comma 7, del D.L. n. 48/2023) 
    • E' a carico invece delle aziende ospitanti la comunicazione obbligatoria  d’instaurazione dei rapporti di lavoro (CO) specificando la categoria“09 – Persona Presa in Carico dai Servizi Sociali e/o sanitari”. 

    In caso di errori, come detto  può derivarne  la sospensione dei benefici dell’AdI.

    Tirocini di inclusione sociale: reddito non rilevante

    La nota precisa, per ulteriore approfondimento che  :

    1. i tirocini sociali, di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) del d. lgs. 147/2017, ovvero i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni  regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono tra i sostegni erogabili esclusivamente dai servizi sociali in favore dei beneficiari ADI non attivabili al lavoro nell’ambito del Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS), come specificato anche nelle Linee Guida per la definizione dei Patti  per l’inclusione sociale.
    2.  l’art. 2, comma 2, lettera b), punto 2, del decreto legge 48/2023 nel determinare i requisiti relativi alla  condizione economica del nucleo familiare in relazione al reddito familiare, specifica che “Dal reddito  familiare, (…) sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE  e  per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi”. Sotto  quest’ultima fattispecie (trattamento assistenziale non sottoposto alla prova dei mezzi) ricadono i Tirocini di Inclusione Sociale.

    Quindi per i Tirocini di Inclusione Sociale (TIS):

    • – Le indennità correlate ai TIS non rilevano ai fini del reddito per la verifica del diritto o dell’importo dell’assegno di inclusione;
    • – I beneficiari ADI che avviano il TIS non sono tenuti a presentare l’ADI-Com esteso (a differenza dei tirocini formativi e di orientamento che sono attivabili dai servizi per il lavoro nell’ambito del Patto di Servizio Personalizzato);
    • I case manager dei servizi sociali  dovranno sempre inserire il TIS in GePI tra i sostegni erogati nell’ambito del PaIS. In questo modo sarà possibile comunicare automaticamente ad INPS che si tratta di  tirocinio sociale ed evitare la sanzione per mancata presentazione dell’ADI-Com esteso.

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    RDC: illegittimo il requisito di 10 anni di residenza per la corte UE

    La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 29 luglio 2024  sulle cause riunione c 122 e 123   ha dato parere negativo sulla  legittimità del requisito della residenza in Italia  per  il reddito di cittadinanza  introdotto dal dl 4 2019 e rimasto in vigore fino al 2022. 

    In particolare, la Corte ha esaminato la conformità delle disposizioni del decreto-legge n. 4/2019 con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE, che garantisce la parità di trattamento, in tema di prestazioni sociali  per i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo .

    La questione era stata sollevata dal Tribunale di Napoli ha sollevato dubbi sulla legittimità del requisito di residenza decennale, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo, imposto ai richiedenti il reddito di cittadinanza, ritenendo che tale requisito potrebbe costituire una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini di paesi terzi rispetto ai cittadini italiani, che è vietata dalle norme europee.

    Sul tema era stato chiesto anche il parere della Corte costituzionale  che ha sospeso la pronuncia in attesa della sentenza europea.

    RDC e residenza: la decisione della Corte UE

    La Corte europea  ha stabilito che il requisito di residenza decennale previsto dalla normativa italiana costituisce una discriminazione indiretta, in quanto incide principalmente sui cittadini stranieri, tra cui i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. 

    La direttiva 2003/109/CE prevede  invece che tali cittadini godano dello stesso trattamento dei cittadini nazionali in materia di prestazioni sociali, assistenza sociale e protezione sociale, senza ulteriori requisiti di residenza.

     La Corte ha inoltre osservato che la direttiva permette agli Stati membri di limitare la parità di trattamento solo in materia di prestazioni non  essenziali, cosa che non si applica nel caso del reddito di cittadinanza, definito dal tribunale di Napoli  nel ricorso  come  "prestazione di assistenza sociale volta a garantire un livello minimo di sussistenza".

    La Corte ha dunque ritenuto che la normativa italiana, imponendo un requisito di residenza decennale, violi il principio di parità di trattamento sancito dalla direttiva 2003/109/CE. Inoltre, la sentenza sottolinea l'importanza di garantire l'integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi, consentendo  appunto l'accesso a prestazioni sociali e assistenza sociale alle stesse condizioni dei cittadini nazionali. 

    La decisione della Corte UE potrebbe riaprire la possibilità di accesso al reddito di cittadinanza per stranieri e cittadini comunitari che al momento della domanda non soddisfavano il requisito dei 10 anni di residenza.

    Il parere della Corte costituzionale e le possibili implicazioni

    Da segnalare il fatto che la Corte Costituzionale ha sostenuto, nella sentenza 19/2022, che il reddito di cittadinanza non era solo una misura assistenziale, ma perseguiva obiettivi di politica attiva del lavoro e integrazione sociale. Non sarebbe stato quindi   destinato solo a soddisfare bisogni primari ma aveva scopi più complessi.

     I presupposti dei due pareri sono dunque contrastanti  e producono un possibile divario nelle conclusioni  sulla compatibilità con la normativa comunitaria .

    La Corte Costituzionale dovrà esprimersi nuovamente sulla questione, tenendo conto della sentenza UE, il che potrebbe influenzare i parametri di accesso al reddito di cittadinanza, con un impatto economico non trascurabile. Sono numerosi infatti i ricorsi  già presentati che hanno motivato la richiesta  del Tribunale di Napoli alla Corte UE.

    L'INPS ha stimato   che estendere il reddito di cittadinanza agli stranieri con meno di 10 anni di residenza costerebbe circa 3,088 miliardi di euro per i quattro anni in cui la misura è stata in vigore, con un costo specifico di 850 milioni per le 106mila  famiglie le cui domande sono state respinte.

    La decisione finale spetterà alla Corte Costituzionale Italiana, che dovrà valutare  dunque in primo luogo il valore intrinseco della misura e trarre le conclusioni sulla sua compatibilità con le direttive UE.

    i possibili costi della

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    Premi Inail 2024 per percettori ADI, SFL e volontari in Progetti di pubblica utilità

    I beneficiari del Supporto Formazione Lavoro e dell'Assegno di inclusione , oltre che chi è impegnato volontariamente in progetti di pubblica utilità, coe   ex beneficiari del Reddito di cittadinanza , godono della tutela Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali .

    La misura, prevista dal DL Lavoro 48 2023,  è diventata operativa con il  Decreto direttoriale del Ministero del lavoro del 4 settembre 2023 . 

    Come specificato dal Ministero con la nota n. 12462/2023 del 12 settembre,  il DD 272/2023,  ha esteso la polizza INAIL in favore dei seguenti soggetti:

    1. ex beneficiari del reddito di cittadinanza che abbiano terminato il periodo di erogazione nel 2023 e vogliano partecipare su base volontaria ai Progetti utili alla collettività (PUC), per un periodo non superiore a sei mesi, 
    2. beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) che  richiedano di partecipare su base volontaria ai PUC 

    Per questi lavoratori va applicato il  premio speciale unitario giornaliero per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsto  dalla  determina INAIL 3/2020, che include fra i soggetti assicurati “le persone, sempre su base volontaria, non beneficiarie del reddito di cittadinanza ma comunque in condizioni di povertà”.  La nota  specificava anche  che l’effettiva partecipazione al PUC da parte del richiedente è una delle condizioni necessarie  ottenere il supporto economico SFL .

    Con il decreto 68 del 24.4.2024 pubblicato sul sito del Minsitero il 31 maggio  è stata approvata la delibera inail che ha innalzato il premio previsto per questi lavoratori.

    In particolare  il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ai sensi dell’articolo 42 del DPR n. 1124/1965, è fissato per il 2024, nella  misura di euro 1,04 per singola giornata di attività prestata 

    a cui va aggiunto l’addizionale ex Anmil pari all’1% (articolo 181 DPR 30 giugno 1965 n. 1124), per    i soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC)

    1.  beneficiari dell’Assegno di Inclusione (Adi) ,
    2.  beneficiari del Supporto  per la formazione e il lavoro (SFL), nonché 
    3. per le persone in condizione di povertà individuate con appositi provvedimento del Ministero del lavoro, che su base  volontaria partecipano a Progetti utili alla collettività (PUC)

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    Bonus casa ai privati per alluvione: nuova ordinanza

    Pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale l'ordinanza del Commissario straordinario per l'alluvione in Emilia Marche e Toscana  ,nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

     Il provvedimento è datato 22 agosto 2023 e regola l'erogazione  del contributo di autonoma  sistemazione  (CAS)  ai  nuclei  familiari  sgomberati  o  evacuati  dalle  proprie  abitazioni  previsto dal   decreto-legge  1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge  31  luglio 2023, n. 100.

      Facendo seguito alla prima ordinanza della Protezione Civile del 8 maggio 2023, che stanziava un primo fondo di 10 milioni di euro, vengono individuate  ulteriori risorse  per il finanziamento del contributo. Inoltre  vengono chiariti i requisiti,  gli importi, parametrati al numero di componenti della famiglia, i tempi di rendicontazione e i controlli obbligatori da parte dei Comuni.

    Ecco le principali indicazioni.

    Contributo autonoma sistemazione alluvione Emilia a chi spetta

     Il   contributo per l'autonoma sistemazione  è destinato ai nuclei  familiari  dei territori   che  in conseguenza degli  eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 1° maggio 2023,  verificatisi nella Province  di  Reggio-Emilia,  Modena,  Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini.

    1. abbiano avuto  l'  abitazione, principale, abituale e continuativa distrutta in tutto o in parte, oppure 
    2.  sgomberata  in esecuzione  di  specifici  provvedimenti  delle  competenti  autorità'.

     Il beneficio di cui al comma 1 e' concesso: 

    •     a prosecuzione di quanto gia' previsto  per  il  periodo  dal  l° maggio 2023 al 31 luglio 2023; 
    •       previa istruttoria da parte del comune  e  relativo  controllo  a campione circa la  veridicita'  delle  dichiarazioni

    Non spetta nel caso in cui gli enti locali abbiano fornito alloggi sostitutivi a titolo gratuito. 

    Bonus casa alluvione Emilia: importo 

     Il contributo e' concesso nella misura di 

    •  euro  400,00  mensili  per i nuclei monofamiliari, 
    •  euro  500,00  mensili  per  i  nuclei da due unita',
    • euro 700,00 mensili  per  quelli composti da tre unita', 
    • euro 800,00 mensili per quelli composti da  quattro unita', 
    • fino ad un massimo  di  euro  900,00  mensili  per  i nuclei familiari composti da cinque o piu' unita'. 

     E' previsto un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili  per  ogni componente il nucleo  familiare  che  risulti  alla  data  degli eventi in una o piu delle seguenti condizioni

    • di eta' superiore a sessantacinque anni, 
    •  portatore  di handicap  o  
    • disabile  con  una  percentuale  di  invalidita'  non inferiore al 67 per cento. 

     Per il periodo inferiore al mese, il contributo  si calcola dividendo l'importo mensile per il numero  dei  giorni  del  mese  di riferimento  moltiplicato  per  i  giorni  di   mancata   fruibilita'  dall'abitazione.

    ATTENZIONE . In caso di accertata mancanza dei requisiti ovvero di  ritardata o mancata comunicazione delle variazioni che avrebbero comportato  la riduzione o la sospensione del contributo, i Comuni  provvederanno  a richiedere  la  restituzione  delle   somme   indebitamente percepite.

    Bonus casa alluvione Emilia: i controlli 

    L'ordinanza specifica che i controlli dovranno essere effettuati in misura non inferiore al 20 per cento delle  domande pervenute a ciascun Comune e che in caso di insussistenza dei requisiti I comuni possono dichiarare l'inammissibilità delle domande .

    Inoltre   i Comuni  sono  tenuti  a  verificare  l'effettivo   abbandono  dell'abitazione  attraverso sopralluoghi presso le abitazioni sgomberate da parte  del  personale della Polizia  locale  e/o  delle  Forze  dell'ordine,  da  ripetersi  nell'intero arco temporale di fruizione del contributo. 

    Rendicontazione  contributi   di   autonoma  sistemazione  e   rimborso ai Comuni

    I Comuni interessati  dovranno trasmettere  all'indirizzo di  Posta  elettronica  certificata  del  Commissario   straordinario  ([email protected]) l'elenco riepilogativo delle domande per le quali  dovra'  essere erogato il contributo,  utilizzando  lo  schema  allegato all' ordinanza,  unitamente  alla  richiesta  di trasferimento delle  risorse  finanziarie , nei termini seguenti   

    •     a) entro il 10 novembre 2023, per il periodo 1° agosto 2023 –  31 ottobre 2023; 
    •     b) entro il 10 febbraio 2024, per il periodo 1° novembre  2023  – 31 gennaio 2024; 
    •     c) entro il 10 maggio 2024, per il periodo 1° febbraio 2024 –  30 aprile 2024; 
    •     d) entro il 10 luglio 2024, per il periodo 1° maggio  2024  –  30  giugno 2024.
    Allegati:
  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Supporto formazione e lavoro: regole e istruzioni per le domande

    Sono stati pubblicati sul sito del ministero del lavoro  e in GU i decreti attuativi  di una delle due nuove misure di supporto contro la povertà previste dal decreto lavoro 2023(D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85) che sostituiscono parzialmente il reddito di cittadinanza.

     Si tratta, ricordiamo di: 

    1. Assegno di inclusione  ADI  – per le famiglie con minori, anziani e disabili, che entra in vigore da gennaio 2024 e del 
    2. Supporto formazione lavoro SFL  – per  soggetti tra 18 e 59 anni  con ISEE  fino a 6mila euro, che parte il 1 settembre 2023.

    I due decreti riguardano in particolare:

    Il Supporto per la formazione e il lavoro è una misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di:

    • formazione, 
    • qualificazione e riqualificazione professionale, 
    • orientamento, 
    • accompagnamento al lavoro 
    • e di politiche attive del lavoro comunque denominate (art. 12 del D.L. Lavoro 2023).

    La  partecipazione ai progetti  dà  diritto ad un contributo economico di 350 euro per 12 mesi.

    Vediamo piu in dettaglio le regole e le istruzioni per fare domanda pubblicate dall'INPS con la circolare 77 del 29  agosto 2023.

    Supporto formazione e lavoro: i requisiti 

    Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile: 

    • dai singoli componenti di età compresa tra 18 e 59 anni, 
    • di nuclei familiari con un valore dell'ISEE familiare non superiore a euro 6.000 annui, 
    • che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. 

    Non sono esclusi titolari di contratti di lavoro purché con reddito che consenta il rispetto dell'ISEE previsto. 

    Sono esclusi:

    •  soggetti sottoposti a misura cautelare personale, a misura di prevenzione o che hanno avuto sentenze definitive di condanna  nei dieci anni precedenti la richiesta,
    •  soggetti disoccupati, a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi precedenti la domanda  fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto

    Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai singoli componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di Inclusione che decidono di partecipare ai percorsi pur non essendo obbligati ,   purché non siano calcolati nella scala di equivalenza per la percezione dell'Assegno.

    Il SFL è incompatibile con

    • Reddito di cittadinanza e 
    •  altri sostegni come cassa integrazione e indennità di disoccupazione.

    Supporto formazione e lavoro: istruzioni per le domande

    Dal 1 settembre è  possibile fare domanda all'INPS  per il supporto per la formazione e lavoro, in modalità telematica  nella sezione SFL 

    La domanda può essere presentata:

    • direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell’apposita sezione dedicata al SFL dal 1° settembre 2023;
    • presso gli Istituti di patronato 

    Nella richiesta l’interessato 

    • rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID)
    •  se è  di età compresa tra i 18 e i 29 anni e  ha adempiuto all’obbligo di istruzione  deve dimostrare l’iscrizione a un percorso di istruzione per adulti di primo livello
    • autorizza la trasmissione dei dati contenuti nella domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione e servizi per il lavoro.

    Supporto formazione e lavoro: come  funziona

    Dopo la presentazione della domanda,  si potrà accedere al portale SIISL   precompilare il Patto di attivazione digitale ( PAD), che diverrà operativo all’esito positivo dell’istruttoria della domanda.

    Nel patto di attivazione digitale, il beneficiario del SFL oltre a fornire le informazioni necessarie,  si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato, e conferma l’autorizzazione alla trasmissione dei propri dati ai centri per l’impiego (CPI), alle Agenzie per il lavoro e agli enti di intermediazione  

    In questo modo  attraverso la piattaforma potrà ricevere offerte di lavoro e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da:

    •  soggetti, pubblici o privati, accreditati dalla Regione o
    • da fondi paritetici interprofessionali e
    •  da enti bilaterali. 

    L'interessato può autonomamente individuare progetti di formazione  ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma SIISL.

    La partecipazione  alle attività per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso al beneficio economico pari ad un importo mensile di 350 euro

    Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità,  mediante bonifico mensile da parte dell'INPS

    L'interessato è tenuto a dare conferma, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio è sospeso. 

    La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello  per l'adempimento dell'obbligo di istruzione  comporta la non erogazione del contributo.

    Erogazione Contributo 350 euro per il SFL 

    La circolare specifica che l’importo  del contributo per il SFL  erogato non è frazionabile nel mese. Pertanto, l’erogazione della misura  avverrà come negli esempi riportati :

     

    1^ attività/corso

    attività/corso avviato dal 27 settembre 2023 al 3 gennaio 2024

    il beneficio verrà erogato per 5 mensilità

    2^ attività/corso successiva alla prima

    ulteriore attività/corso avviato dal 18 gennaio 2024 al 31 maggio 2024

    ulteriore erogazione  per 4 mensilità 

    2^ attività/corso successiva alla prima

    ulteriore attività/corso avviato dal 18 gennaio 2024 al 20 dicembre 2024

    ulteriore erogazione per 7 mensilità  (12 mesi complessivi) 

    2^ attività/corso successiva alla prima

    ulteriore attività/corso avviato dal 3 marzo 2024 al 31 ottobre 2024

    l’ulteriore erogazione verrà effettuata per 7 mensilità da marzo 2024 a settembre 2024 (12 mesi complessivi). Nel mese di febbraio 2024 l’erogazione della misura è sospesa

    Nel caso in cui  il beneficiario abbia già firmato un un patto di servizio personalizzato  o in cui il soggetto risulti già coinvolto anche prima della presentazione della domanda del SFL, la decorrenza del pagamento  potrà essere anticipata alla data di sottoscrizione del PAD.