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    Bonus Sport famiglie: ecco chi lo riceve

    Con un DPCM del 15.7.2025  firmato dai Ministri dello Sport, dell’Economia e del Lavoro, ha preso forma il nuovo bonus detto "Fondo Dote per la Famiglia”: un contributo pubblico per le famiglie a basso ISEE , per consentire la partecipazione dei figli a corsi sportivi e attività ricreative extra-scolastiche , pari a  300 euro per figlio (max due per famiglia).

     La misura, prevista dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 270-272), dispone 30 milioni di euro per l’anno in corso, destinati a coprire parzialmente i costi delle attività svolte da 

    • associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD),
    •  enti del Terzo settore (ETS) e 
    • ONLUS iscritti nei registri ufficiali.

    Il dipartimento ha  pubblicato un primo elenco, non nominativo, dei beneficiari delle risorse – minori dai 6 ai 14 anni – pari a 75.254 soggetti, che potranno verificare la propria presenza attraverso il codice identificativo della domanda.

    I beneficiari  riceveranno  anche una e-mail al proprio indirizzo inserito, con la  notizia dell’avvenuto inserimento nell’elenco.

    I beneficiari, inoltre, una volta verificata l’ammissione al contributo, potranno contattare l’Ente (presente in elenco) che fornisce il corso per il tesseramento e l’inizio delle attività.

    Si precisa che sarà pubblicato un successivo elenco relativo agli ulteriori beneficiari.

    Il comunicato da ulteriori informazioni anche agli enti

    al fine del percepimento della seconda e terza tranche del contributo, dovranno effettuare un monitoraggio della frequenza dei corsi da parte dei beneficiari, e compilare l’apposito modulo disponibile sulla Piattaforma, 

    che andrà sottoscritto e caricato in 2 finestre, 

    • dal 16 febbraio al 1° marzo 2026 e
    • dal 1° al 16 luglio 2026.

    Eventuali richieste di informazioni, sia da parte dei Beneficiari che degli Enti, dovranno essere indirizzate unicamente all’indirizzo [email protected] o contattando telefonicamente, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12.30, il numero di telefono dedicato 06.6779.6668.

     Qui l'elenco di enti accreditati   ad oggi.

    Le attività devono prevedere frequenza almeno bisettimanale e svolgersi entro il 30 giugno 2026. L'importo sarà erogato direttamente agli enti destinatari.

    A chi spetta e come funziona il bonus sport: importi, tempi e vincoli

    Il contributo, di massimo 300 euro per figlio, è riservato ai nuclei familiari con ISEE minorenni fino a 15.000 euro e con figli di età compresa tra 6 e 14 anni. 

    Ogni famiglia potrà richiedere l’agevolazione per un massimo di due figli. Il bonus non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali o contributi per le stesse attività, rilasciati da Comuni, Regioni o altri enti pubblici. 

    Il contributo può essere richiesto esclusivamente per attività sportive o ricreative svolte con frequenza minima bisettimanale, che si dovranno svolgere entro  giugno 2026, con inizio entro il 15.12.2025.

     Le attività devono essere svolte presso enti sportivi accreditati, che saranno elencati in un registro pubblico consultabile sul sito del Dipartimento per lo Sport. 

    Ecco una sintesi operativa della procedura che prevede DUE FASI :

     FASE 1- ITER PER ENTI SPORTIVI (ASD, SSD, ETS, ONLUS)
    Chi può partecipare ASD e SSD iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; ETS iscritti al RUNTS; ONLUS iscritte all’anagrafe dell’Agenzia delle Entrate
    Attività ammesse Corsi sportivi o attività ricreative di almeno 6 mesi, con frequenza minima bisettimanale
    Periodo di candidatura Dal 29 luglio 2025 ore 12:00 all'8 settembre 2025 ore 12:00
    Modalità di candidatura Online tramite piattaforma: avvisibandi.sport.governo.it
    Documentazione richiesta Indicazione corsi offerti, periodo, numero posti, durata, costo totale, ore settimanali
    Esito Tutte le domande valide saranno accettate, non è prevista graduatoria
    Contatti utili Supporto tecnico: [email protected]
    Info bando: [email protected] (oggetto: “FONDO DOTE FAMIGLIA”)
    FASE 2 –  ITER PER LE FAMIGLIE
    Chi può partecipare Famiglie con figli a carico tra 6 e 14 anni e ISEE minorenni ≤ 15.000 €
    Contributo previsto Massimo 300 € per figlio (max 2 figli per nucleo familiare)
    Modalità di candidatura Online su piattaforma indicata nell’Avviso pubblicato dal Dipartimento per lo Sport
    Tempistiche A partire dalla pubblicazione dell’elenco dei corsi disponibili  sul sito ministeriale ( probabilmente  da metà settembre 2025)
    Documentazione richiesta a) Dati anagrafici del minore e del genitore
    b) Autocertificazione ISEE minorenni
    c) Dichiarazione di non cumulo con altri contributi per la stessa prestazione
    d) Documento di identità del richiedente
    Assegnazione In base all’ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento fondi

    Fondo dote famiglia: condizioni e modalità

    Il contributo sarà assegnato secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento fondi.

     In caso di errori o mancanza di requisiti, il Dipartimento per lo Sport potrà escludere la richiesta o richiedere integrazioni. In caso di rinunce o revoche, si procederà allo scorrimento delle domande in lista.

    Le famiglie che ricevono il contributo dovranno garantire la partecipazione dei minori: la mancata frequenza di oltre il 30% delle attività comporterà la decadenza dal beneficio e l’eventuale restituzione delle somme già erogate. 

    Sono previsti controlli anche in loco presso le strutture accreditate e verifiche fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate per evitare cumuli indebiti.

    Infine, tutte le informazioni su destinatari e importi assegnati saranno rese pubbliche sul sito istituzionale del Dipartimento per la massima trasparenza.

    Le istruzioni per le domande

    Il comunicato ministeriale del 26 settembre 2025 precisa che:

    A seguito della conclusione della fase di adesione alla misura da parte di ASD, SSD, ETS e ONLUS di ambito sportivo, si pubblica l’elenco dei corsi sportivi disponibili sul territorio nazionale. Si invitano gli enti sportivi aderenti a verificare la correttezza dei dati inseriti e comunicare eventuali difformità all’indirizzo [email protected]. A partire dalle ore 12.00 di lunedì 29 settembre p.v. e fino ad esaurimento delle risorse disponibili sarà possibile presentare domanda sulla piattaforma dedicata, accessibile all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it. La domanda potrà essere presentata esclusivamente da genitori o esercenti la potestà genitoriale di minori con età compresa tra i 6 e i 14 anni al momento della presentazione della domanda.

    Per la selezione del corso sportivo, è necessario inserire il codice del corso, reperibile negli elenchi pubblicati (pdf, excel). Si raccomanda la massima attenzione all’inserimento del codice, poiché la domanda non potrà essere modificata e la sua cancellazione comporterà la perdita della priorità acquisita.

    L’accesso alla piattaforma avviene tramite SPID o CIE. Per verificare il requisito dell’indicatore ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, è richiesta una dichiarazione ISEE minorenni in corso di validità. Le istruzioni per ottenere l’ISEE sono disponibili sul sito dell’INPS https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee.  La veridicità della dichiarazione ISEE sarà verificata automaticamente dalla piattaforma; pertanto, non è necessario allegare la dichiarazione alla domanda.

     Durante la compilazione della domanda, il genitore o l’esercente la potestà genitoriale dovrà compilare e allegare il presente allegato firmato (anche con firma analogica, non digitale), insieme a una copia del documento di identità in corso di validità.

    Si precisa che l’invio della domanda non costituisce garanzia di ricezione del contributo, che sarà assegnato solo a seguito dei necessari controlli di competenza.

    Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina dedicata al Fondo dote Famiglia 2025:

    https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/fondo-dote-famiglia/fondo-dote-famiglia-2025-al-via-la-raccolta-di-adesioni-da-parte-di-asd-ssd-ets-e-onlus-di-ambito-sportivo/

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    Certificazione svantaggio per Assegno di Inclusione: nuove istruzioni INPS

    Per accedere all’Assegno di Inclusione (ADI), il richiedente o un componente del nucleo familiare deve trovarsi in una delle situazioni di “svantaggio” previste dall’articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale n. 154/2023. Si tratta, ad esempio, di persone con disturbi mentali, dipendenze, vittime di tratta o violenza, senza dimora, ex detenuti o soggetti in carico ai servizi sociali o sanitari territoriali.

    La condizione di svantaggio deve essere certificata da una pubblica amministrazione competente – come il Comune, l’ASL, i servizi sociali o, per i casi specifici, gli Uffici di esecuzione penale – prima della presentazione della domanda ADI.

    Nella sezione “Quadro C” della domanda online, il richiedente deve indicare:

    • la condizione di svantaggio (senza ulteriori dettagli sanitari),
    • gli estremi della certificazione e la data di rilascio,
    • l’Amministrazione che ha emesso l’attestazione,
    • la durata del programma di cura o assistenza in corso.

    La certificazione non è richiesta per tutti i membri del nucleo familiare, ma solo per chi si trova in una delle situazioni di svantaggio previste dal decreto. 

    Ne sono invece esclusi minorenni, persone disabili ai fini ISEE, ultrasessantenni o l’unico adulto presente nel nucleo. Inoltre, la semplice presa in carico o l’erogazione di prestazioni economiche non costituiscono prova sufficiente: è necessario un effettivo programma di cura o di inserimento attivo.

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    Validazione e verifica delle certificazioni

    L’INPS verifica le condizioni di svantaggio e l’inserimento nei programmi di cura o assistenza dichiarati in domanda, attraverso un servizio telematico dedicato (“Validazione delle certificazioni ADI”). Inizialmente rivolto alle strutture sanitarie del Ministero della Salute, il servizio consente alle amministrazioni pubbliche di confermare o respingere la condizione di svantaggio indicata nella domanda.

    Gli enti certificanti hanno 60 giorni di tempo per effettuare la validazione, decorso il quale la domanda si considera positivamente verificata per silenzio-assenso, ferma restando la possibilità di controlli successivi.

    L’esito positivo consente l’immediata messa in pagamento dell’assegno, mentre in caso di mancata validazione o di errore nella selezione dell’amministrazione competente, il richiedente può chiedere la correzione dei dati alla sede INPS territoriale.

    Novità del Messaggio INPS n. 3408/2025

    Con il Messaggio INPS n. 3408 del 12 novembre 2025, il servizio di validazione delle certificazioni ADI viene esteso agli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) del Ministero della Giustizia

    Questi uffici potranno ora verificare e confermare le dichiarazioni relative alle persone ex detenute o ammesse a misure alternative alla detenzione, rientranti tra le categorie svantaggiate indicate all’articolo 3, comma 5, lettera f), del D.M. 154/2023

    Nel modello telematico di domanda, l’utente può ora selezionare, oltre a “ASL” e “Comune”, anche la voce “Ministero della Giustizia”, scegliendo l’Ufficio competente da un menu a tendina precompilato con l’elenco regionale e provinciale degli UEPE abilitati

    È inoltre disponibile un campo libero per inserire ulteriori dettagli sulla struttura che ha rilasciato la certificazione.

    Infine, l’INPS ricorda che resta possibile chiedere il riesame delle domande respinte per mancato riscontro della condizione di svantaggio o del programma di cura, in base a quanto già previsto dal Messaggio n. 2146 del 6 giugno 2024

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    Carta dedicata a te 2025: in arrivo le liste dei beneficiari

    La legge di bilancio  2025 ai commi 102-104 dell'art 1  ha riconfermato la misura  sperimentale i per il sostegno economico alle famiglie meno abbienti . Si tratta del contributo una tantum per la spesa di beni di prima necessita di 500 euro (nel 2024) detto "Carta dedicata a te " con risorse per  500 milioni di euro come nel 2024. 

    Facendo seguito ai messaggi n. 2519 del 1° settembre 2025 e n. 2623 del 9 settembre 2025,  INPS comunica che a decorrere dal 30 ottobre  2025  sono messe a disposizione dei Comuni nell’apposito applicativo web le liste definitive dei beneficiari della misura.

    Nelle suddette liste  suddivise per Comune, a ciascun beneficiario è stato abbinato il numero identificativo della carta assegnata da Poste Italiane S.p.A.

    I Comuni, effettueranno  nei prossimi giorni le comunicazioni ai beneficiari, informandoli dell’avvenuta assegnazione del contributo, nonché, in presenza di nuovi intestatari, delle modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali; nel caso in cui, invece, il beneficiario risulti destinatario della misura anche nelle precedenti annualità, l’importo spettante viene accreditato sulla carta già assegnata precedentemente.

    Inoltre Ciascun Comune, procederà,  a pubblicare, sul proprio sito internet, l’elenco dei beneficiari della carta, per i proprio territorio con modalità tali da garantire la riservatezza dei dati (ad esempio, utilizzando il numero del protocollo ISEE o altre analoghe modalità 

    Tali elenchi dovranno essere disponibili per un periodo non inferiore a trenta giorni e, comunque, sino al termine previsto per effettuare il primo pagamento, ossia il 16 dicembre 2025.

    La carta deve essere ritirata presso gli uffici postali 

    • dall’intestatario o
    •  da un soggetto terzo appositamente delegato ( in virtù di procura generale, procura speciale, di nomina del giudice tutelare o di qualsiasi atto formale, di rilievo giuridico, di legittimazione a compiere atti riguardanti i beneficiari della misura.)

    Si precisa che per effettuare il ritiro della carta è necessario essere in possesso :

    • del numero identificativo indicato dal Comune nelle comunicazioni ai beneficiari e 
    • di un documento di riconoscimento.

    ATTENZIONE E' possibile chiedere agli uffici postali il rilascio di un duplicato in caso di furto, smarrimento, distruzione, deterioramento o malfunzionamento della carta assegnata; nello specifico, in caso di furto, smarrimento o distruzione è necessario esibire la denuncia presentata alle Autorità di Pubblica sicurezza e il documento di riconoscimento, invece, in caso di deterioramento o malfunzionamento della carta è sufficiente esibire la stessa e il documento di riconoscimento.

    Carta dedicata a te i requisiti

    I requisiti per accedere alla social card  n erano i seguenti 

    • nuclei familiari di almeno tre persone residenti in Italia 
    • con un ISEE Ordinario inferiore a 15.000 euro.
    • NON essere Beneficiari alla stessa data del decreto attuativo di  altri sostegni come: a) Reddito di Cittadinanza; b) Reddito di inclusione;    qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. NASPI – DIS-COLL; Indennità di mobilità; e) Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; f) Cassa integrazione guadagni-CIG;   disoccupazione  agricola o altre forme di integrazione  salariale, o di sostegno erogate dallo Stato.

    Altro requisito  di cui si tiene  conto  è  la numerosità del nucleo familiare e la presenza di minori.

    Carta dedicata a te: come si ottiene , cosa si compra

    Si ricorda che per avere la  social card,   non occorre fare domanda , sono i Comuni a individuare e contattare le famiglie con i requisiti previsti.

    L'importo viene  POI erogato attraverso una Carta  elettronica di pagamento Postepay da ritirare negli uffici postali .

     È concesso un solo contributo per nucleo familiare, di importo complessivo  pari ad € 500 

     Il contributo è destinato all’acquisto di:

    • beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica
    • titoli di trasporto pubblico (biglietti-abbonamenti)
    • carburante .

    Il contributo può essere speso presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati , dove si possono anche avere sconti del 15% che possono far salire il valore effettivo della carta.

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    Carta dedicata a te 2025: riconferma fino al 2027

    Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero del Lavoro e e il Ministero dell’Economia  ha emanato il decreto 30 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025, che disciplina l’erogazione del contributo economico di 500 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità a favore dei nuclei familiari in stato di bisogno.

    La misura, finanziata con 500 milioni di euro per il 2025 più le eventuali economie residue del “Fondo alimentare 2024”, mira a sostenere le famiglie colpite dal caro vita e a favorire un’equa distribuzione delle risorse sull’intero territorio nazionale.

    Con il  messaggio  2519 del 1 settembre 2025 INPS ha chiarito le indicazioni operative per.

    •  l’accesso alla misura in oggetto e per
    •  la gestione degli elenchi da parte degli operatori abilitati dei Comuni.

    Con messaggio 2623  del 9 settembre l'istituto informa che  in data 10 settembre 2025 alle ore 14:00, nell’applicativo web dedicato ai Comuni, sarà aperto il servizio in cui sono inserite le liste dei beneficiari per l’erogazione del contributo  per l’annualità 2025.

    AGGIORNAMENTO 19 OTTOBRE 2025

    Il consiglio dei ministri del 18 ottobre 2025 ha approvato nella bozza della legge di bilancio per il 2026 anche lo stanziamento di 500 milioni annui per il rinnovo della Carta dedicata a te  per le annualità  2026 e 2027. La bozza del testo deve essere comunque approvata dal Parlamento e  successivamente saranno  definiti i requisiti di accesso.

    Vediamo di seguito tutte le istruzioni 2025

    Requisiti per ottenere il contributo

    Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari residenti in Italia che, alla data di pubblicazione del decreto, possiedano:

    • ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 15.000 euro annui;
    • iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe comunale della popolazione residente.

    Sono esclusi i nuclei che includono percettori di:

    • Assegno di inclusione o Reddito di cittadinanza;
    • Carta acquisti o altre misure di sostegno al reddito (nazionali, regionali o comunali);
    • Trattamenti come NASPI, DIS-COLL, indennità di mobilità, CIG, fondi di solidarietà o altre integrazioni salariali.

    Il contributo è unico per nucleo familiare e ammonta a 500 euro.

    Modalità di erogazione, utilizzo – Accreditamento degli esercizi commerciali

    L’erogazione avverrà tramite carte elettroniche prepagate e ricaricabili Postepay, messe a disposizione da Poste Italiane e consegnate agli aventi diritto a partire da settembre 2025.

    Le carte saranno operative solo dopo l’accredito e dovranno essere utilizzate per il primo pagamento entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza del beneficio.

    L’importo dovrà essere interamente speso entro il 28 febbraio 2026 e potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto dei beni alimentari di prima necessità indicati nell’allegato al decreto, con esclusione delle bevande alcoliche.

    Tra i prodotti ammessi: carne, pesce, latte e derivati, uova, oli, pane, pasta, riso, cereali, ortaggi, frutta, legumi, alimenti per l’infanzia, miele, zucchero, caffè, prodotti DOP e IGP.

    Gli esercizi commerciali che intendono accettare le carte dovranno presentare domanda al MASAF e aderire a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari, anche tramite sconti per i possessori delle carte.

    Infine, il Ministero promuoverà una campagna di comunicazione nazionale e locale, con il coinvolgimento dei Comuni, per informare i potenziali beneficiari e garantire un’ampia diffusione della misura.

    Individuazione e priorità dei beneficiari

    L’INPS rende disponibile  ai Comuni l’elenco dei beneficiari, stilato secondo  questa priorità:

    1. nuclei con almeno tre componenti, di cui uno nato entro il 31 dicembre 2011 (priorità in base all’ISEE più basso);
    2. nuclei con almeno tre componenti, di cui uno nato entro il 31 dicembre 2007;
    3. nuclei con almeno tre componenti, a parità di condizioni con priorità all’ISEE inferiore.

    I Comuni potranno assegnare eventuali carte residue anche a nuclei unipersonali in effettivo stato di bisogno.
    Il numero di carte attribuite a ciascun Comune sarà calcolato per metà in base alla popolazione residente e per metà considerando la distanza del reddito pro capite comunale rispetto alla media nazionale.

    Le carte sono ritirate dai beneficiari del contributo presso gli uffici postali abilitati al servizio, secondo un criterio di scaglionamento, e non sono fruibili, con decadenza dal beneficio, se non viene effettuato il primo pagamento entro il 16 dicembre 2025.

    Come vengono individuati i beneficiari – gestione elenchi comunali

    Come detto i beneficiari non devono presentare domanda: sono automaticamente individuati tra i nuclei familiari residenti in Italia con:

    • iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente;
    • ISEE ordinario valido non superiore a 15.000 euro.
    • Esclusi: nuclei con percettori di Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza, Carta acquisti o altre misure di sostegno economico; nuclei con percettori di NASpI, DIS-COLL, CIG, mobilità o altre integrazioni salariali.

    INPS precisa che il numero massimo di carte  per il 2025 è pari a  1.157.179.

    Le carte già in uso negli anni precedenti restano valide se il beneficiario è riconfermato.

    Il primo utilizzo del contributo 2025 va effettuato  entro il 16 dicembre 2025, altrimenti si decade dal diritto.

    La procedura e i termini

    Come detto INPS  aprirà il 10 settembre nella piattaforma dedicata,  le liste dei beneficiari, ordinate secondo i  criteri sopracitati, quindi : 

    1. I Comuni hanno 30 giorni per verificare residenza ed eventuali incompatibilità, consolidando le liste.
    2. INPS rende definitivi gli elenchi e li trasmette a Poste Italiane, che attiva le carte.
    3. I Comuni pubblicano l’elenco definitivo  dei beneficiari e inviano comunicazioni con le istruzioni di ritiro alle famiglie.

    I rapporti operativi con i cittadini sono  gestiti dai Comuni e da Poste Italiane (solo per la parte carta).

     Gestione degli elenchi

    I Comuni possono accedere all’applicativo web tramite il sito istituzionale www.inps.it, nell’Area tematica “Accesso ai servizi “l’INPS e i Comuni”, al menu “Servizi al cittadino”, selezionando la voce “Servizi” e poi “Carta dedicata a te”.

    Gli operatori comunali possono accedere previa specifica abilitazione al servizio “Carta dedicata a te”, da richiedere con le modalità indicate nel citato messaggio n. 2519/2025. Una volta effettuato l’accesso all’applicativo web, dalla home page del sito istituzionale, gli stessi operatori possono visualizzare le liste dei beneficiari selezionati e selezionabili individuati tra i soggetti in possesso dei requisiti e secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento.

    INPS  rammenta che i Comuni devono provvedere a consolidare, inderogabilmente, le liste dei beneficiari entro le ore 14.00 del 9 ottobre 2025, data di chiusura definitiva dell’applicativo web.  

    Nell’applicativo web messo a disposizione da INPS, gli operatori comunali possono utilizzare diverse funzioni:

    • Beneficiari selezionabili: designazione e motivazione delle esclusioni.
    • Esclusione beneficiario: in caso di assenza requisiti (es. misura incompatibile).
    • Riammissione beneficiari: reintegro in graduatoria se tornano disponibili carte.
    • Verifica comune residenza: per correggere eventuali errori ANPR.
    • Blocca nucleo-trasferito: per beneficiari spostati ad altro Comune senza requisiti.
    • Modifica indirizzo/CAP: aggiornamento dati anagrafici.
    • Consolida liste beneficiari: chiusura definitiva della graduatoria.
    • Sblocca consolidamento: riapertura in caso di necessità, entro i termini.
    • Ricerca beneficiario: funzione rapida per Comuni medio-grandi.

    Le istruzioni sono disponibili in un manuale nell’applicativo web.

    L' Accesso avviene  tramite area “INPS e i Comuni” sul sito INPS, sezione “Servizi al cittadino” → “Carta Dedicata a te”.

    Per ottenere l’abilitazione, i Comuni devono inviare modulo MV62 via PEC alle strutture INPS territoriali, allegando documento d’identità dell’operatore e del firmatario. Gli operatori già abilitati negli anni passati non devono ripresentare la richiesta.

    Le strutture territoriali INPS daranno priorità massima alle abilitazioni e al supporto tecnico, per consentire ai Comuni di rispettare i tempi previsti 

    Quali sono i beni di prima necessità

    Come indicato, il contributo è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, come indicati nell'allegato 1 al decreto e che qui elenchiamo, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.

    • Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole; 
    • Pescato fresco; 
    • Tonno e carne in scatola; 
    • latte e suoi derivati; 
    • uova; 
    • oli d'oliva e di semi; 
    • prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria; 
    • pizza e prodotti da forno surgelati; 
    • paste alimentari; 
    • riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale; 
    • farine di cereali; 
    • ortaggi freschi, lavorati, e surgelati; 
    • pomodori pelati e conserve di pomodori; 
    • legumi; semi e frutti oleosi; 
    • frutta di qualunque tipologia; 
    • alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula); 
    • lieviti naturali; 
    • miele naturale; 
    • zuccheri; 
    • cacao in polvere; 
    • cioccolato; 
    • acque minerali; 
    • aceto di vino; 
    • caffe', te', camomilla; 
    • prodotti DOP e IGP.
    Allegati:
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    Rinnovo assegno di inclusione: guida al percorso con i Servizi Sociali

    Con il Messaggio INPS n. 3048 del 14 ottobre 2025, l’Istituto ha fornito nuove indicazioni operative sul rinnovo dell’Assegno di Inclusione (ADI) e sul percorso di inclusione sociale e lavorativa previsto per i nuclei familiari che intendono proseguire nel beneficio dopo la prima fase di 18 mesi.

    Va ricordato innanzitutto che il rinnovo, disciplinato dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è possibile per ulteriori 12 mesi, dopo una sospensione di un mese.

    Il messaggio chiarisce che, dopo la domanda di rinnovo (V. chiarimenti nel messaggio 2052 2025) , i nuclei familiari devono presentarsi nuovamente ai Servizi Sociali e ai Centri per l’Impiego (CPI) per aggiornare o confermare il proprio percorso di inclusione. La procedura è tracciata sulla piattaforma SIISL – Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, dove vengono registrate tutte le fasi del percorso personalizzato.

    Quadro normativo e scadenze

    l percorso di rinnovo dell’ADI si inserisce nel sistema integrato di inclusione previsto dal decreto-legge n. 48/2023, che impone ai beneficiari di mantenere attiva la collaborazione con i Servizi Sociali e i CPI. In particolare, l’articolo 4, comma 4, stabilisce che i nuclei familiari devono presentarsi ai Servizi Sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD). 

    Tale scadenza, per le domande di rinnovo, coincide con la data di presentazione della domanda stessa. 

    La circolare INPS n. 105/2023 ha inoltre previsto una clausola di salvaguardia: in caso di domanda accolta in prossimità dei 120 giorni, sono comunque garantite le prime tre mensilità dell’ADI. 

    Il Messaggio n. 3048/2025 conferma queste regole e specifica che, con il rinnovo, il nucleo deve partecipare a una nuova analisi multidimensionale presso i Servizi Sociali, necessaria per aggiornare o confermare il percorso già avviato.

    Fase del percorso Scadenza Adempimento
    Presentazione ai Servizi Sociali Entro 120 giorni dal Patto di attivazione PAD Analisi multidimensionale e definizione percorso
    Eventuali incontri successivi Entro 90 giorni Aggiornamento o completamento percorso
    Sottoscrizione PADI e PSP (per attivabili al lavoro) Entro 60 giorni Patto digitale individuale e patto di servizio personalizzato

    Istruzioni operative

    1. Dopo la presentazione della domanda di rinnovo, i Servizi Sociali convocano il nucleo familiare per un primo incontro obbligatorio, volto a verificare la coerenza tra il percorso precedente e la situazione attuale del nucleo .Durante l’incontro gli operatori possono confermare, modificare o aggiornare l’analisi multidimensionale. Solo dopo questa fase il percorso di inclusione si considera riavviato, con azzeramento del contatore per la successiva scadenza.
    2. Se sono necessari ulteriori incontri per completare l’analisi, la nuova convocazione deve avvenire entro 90 giorni.
    3. Per i componenti del nucleo inseriti in un percorso di attivazione lavorativa, è previsto un ulteriore adempimento: entro 60 giorni devono sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale Individuale (PADI) e, successivamente, il Patto di Servizio Personalizzato (PSP) presso il Centro per l’Impiego.

    È importante sottolineare che i percorsi di inclusione sociale e lavorativa possono proseguire anche indipendentemente dall’erogazione del beneficio economico.

    Infatti, se il CPI ha già registrato un’attività di aggiornamento o sottoscrizione del PSP dopo la domanda di rinnovo, il termine dei 60 giorni viene automaticamente spostato alla successiva scadenza dei 90 giorni, a condizione che l’analisi multidimensionale sia già stata effettuata.

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    Puc: la copertura INAIL per il lavoro nei Comuni

    E' stato pubblicato il 18 gennaio 2024 in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del lavoro  n. 156/ 2023  con   le disposizioni sui Progetti Utili alla Collettività (PUC) rivolti ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (decreto-legge n. 48 del 2023.)

    I percorsi personalizzati previsti dalle due misure di sostegno economico per i meno abbienti  possono infatti includere l’impegno del beneficiario a partecipare a Progetti Utili alla Collettività (PUC), predisposti  dai Comuni o da altri enti con essi  convenzionati  in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.

    Il Decreto  e relativo allegato  specificano le forme e le caratteristiche dei PUC, le modalità di attuazione, gli obblighi in materia di salute e sicurezza . 

    In particolare nell'allegato sono forniti esempi di ambiti di intervento con i PUC  e lo schema per la predisposizione  dei progetti .

    Con la circolare 19 del 27 febbraio 2025 INAIL  ha fornito le istruzioni per la copertura assicurativa contro gli infortuni di questi lavoratori

    Vediamo qualche dettaglio ulteriore.

    Partecipazione ai Progetti utili alla collettività PUC

    Nell'ambito del percorso personalizzato definito con i nuclei familiari beneficiari dell’AdI, può essere prevista la  partecipazione ai progetti utili alla collettività, da svolgere:

    •  a titolo gratuito, 
    •  presso il Comune di residenza, ovvero, previo accordo, presso i Comuni  dell'Ambito Territoriale o
    •   presso enti del Terzo settore  d'intesa con il Comune.

     La mancata partecipazione ai PUC da parte dei beneficiari dell’AdI, tenuti agli obblighi, (se previsti nel Patto di inclusione sociale ovvero nel Patto di servizio) comporta la decadenza dal beneficio.

    La partecipazione è facoltativa per i componenti il nucleo beneficiario non tenuti agli obblighi.

    Lo svolgimento delle attività è a titolo gratuito  ma  per i percettori di  Supporto alla formazione e al lavoro la partecipazione al PUC determina l’accesso al beneficio economico,art. 12, comma 7 del decreto-legge n. 48 del 2023.

    Il Comune o altra amministrazione pubblica titolare del PUC  deve istituire preventivamente per ogni progetto un apposito registro cartaceo o elettronico per la registrazione della presenze dei percettori di ADI o SFL.

    Le assenze per malattia o per motivi personali  devono essere giustificate e  documentate. Le assenze non giustificate sono oggetto di richiamo nelle modalità di cui all’Allegato 1, salvo l’eventuale recupero delle ore in accordo con l'ente ospitante.

    Il soggetto attuatore ha la facoltà di sostituire il partecipante in caso di criticità.

    Le attività escluse per percettori di ADI e SFL

    I soggetti obbligati non possono:

    •  svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall’ente pubblico 
    •  ricoprire ruoli o posizioni dell’organizzazione  
    • essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico 
    • partecipare a lavori o opere pubbliche già oggetto di appalto.

    Il catalogo dei PUC  va comunicato dal Comune al  SIUSL  Piattaforma GEPI,  ai  CPI territorialmente competenti e alle Agenzie di servizi per il lavoro  e vanno inoltre comunicati gli abbinamenti  tra i percettori e i progetti.

    La copertura INAIL: calcolo del premio 

    La  circolare Inail 19 2025  disciplina il premio speciale unitario giornaliero per l'assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali per i partecipanti ai Progetti Utili alla Collettività (PUC), stabilendo le modalità di applicazione e gli obblighi relativi.

    1. Premio Speciale Unitario Giornaliero

    Con il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2024, n. 68, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recepito la determina dell'INAIL del 26 marzo 2024, n. 73, stabilendo per l'anno 2024 un premio speciale unitario di 1,04 euro per ogni giornata di attività prestata. A tale importo si aggiunge l’addizionale ANMIL pari all’1% come previsto dall’art. 181 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124.

    Il calcolo del premio si basa sulla retribuzione convenzionale giornaliera minima, fissata per il 2024 a 46,87 euro, e sulle attività svolte nei PUC. Tale premio viene aggiornato automaticamente in relazione a eventuali variazioni della retribuzione giornaliera minima.

    Poiché non vi sono modifiche nelle caratteristiche dei PUC rispetto a quanto stabilito nel decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il premio speciale unitario è stato calcolato seguendo i medesimi criteri adottati con il decreto del 14 gennaio 2020, in vigore fino al 31 dicembre 2023.

    Soggetti Assicurati INAIL per progetti utili alla collettività

    Sono assicurati contro infortuni sul lavoro e malattie professionali i seguenti soggetti:

    • Beneficiari dell’Assegno di inclusione obbligati a partecipare ai PUC;
    • Beneficiari dell’Assegno di inclusione con disabilità, di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti in percorsi di protezione per violenza di genere, che partecipano volontariamente ai PUC;
    • Beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro che partecipano ai PUC;
    • Soggetti in condizione di povertà individuati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che partecipano volontariamente ai PUC.

    L’attività viene svolta presso il Comune di residenza o, previa sottoscrizione di un accordo, in altri Comuni dello stesso ambito territoriale. L’impegno richiesto è compatibile con altre attività del partecipante, con un minimo di otto ore settimanali, incrementabili fino a sedici ore settimanali previo consenso delle autorità competenti.

    Prestazioni in Caso di Infortunio o Malattia Professionale

    I partecipanti ai PUC hanno diritto alle medesime prestazioni assicurative previste per la generalità dei lavoratori, incluse:

    Indennità per inabilità temporanea assoluta; Prestazioni per danno permanente (in capitale o rendita);Prestazioni per i superstiti; Cure sanitarie, protesiche e riabilitative.

    Sono coperti anche gli infortuni avvenuti in itinere . Il calcolo delle prestazioni si basa sulla retribuzione convenzionale giornaliera rivalutata annualmente in base all’indice ISTAT del costo della vita.

    Obblighi dell’Assicurato

    L’assicurato è tenuto a comunicare qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, e a denunciare eventuali malattie professionali, fornendo al Comune o all’Amministrazione titolare del PUC i dettagli del certificato medico trasmesso all’INAIL per via telematica.

    Soggetti Assicuranti

    I titolari dei PUC sono considerati datori di lavoro ai fini assicurativi, in conformità all’art. 9 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e sono soggetti alle relative disposizioni.. Possono essere titolari dei PUC:

    Comuni, singoli o associati;

    Amministrazioni pubbliche convenzionate con i Comuni;

    Società partecipate dai Comuni, nel rispetto di specifici criteri normativi.

    I Comuni e le amministrazioni convenzionate sono responsabili della gestione assicurativa nei confronti dell’INAIL, inclusa l’attivazione della copertura e la trasmissione periodica delle giornate lavorate.

    Attivazione della Copertura Assicurativa

    I Comuni e le amministrazioni pubbliche devono attivare la copertura assicurativa secondo l’art. 4 del DM 15 dicembre 2023, n. 156, e trasmettere trimestralmente all’INAIL il numero delle giornate lavorate tramite la piattaforma GePI, interoperabile con il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).

    Se il PUC è gestito da un’amministrazione pubblica convenzionata, l’obbligo di assicurazione resta in capo a essa, mentre il Comune si fa carico degli adempimenti verso l’INAIL. Le modalità operative sono disciplinate dalla circolare INAIL 27 marzo 2020, n. 10.

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    Iscrizione disoccupati al SIISL: nuove precisazioni INPS

    Il Portale SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa)   previsto dal Decreto Lavoro 48 2023   è nato per contribuire a gestire  i percorsi di inclusione lavorativa collegati all'Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto Formazione Lavoro SFL  che hanno  sostituito  il precedente Reddito di Cittadinanza. 

    Negli ultimi mesi , anche grazie all'intelligenza artificiale,  sta evolvendo verso una gestione piu ampia del  mercato del lavoro  con accesso generalizzato a tutti i cittadini in cerca di occupazione e aziende alla ricerca di personale.

    E' stato pubblicato a questo fine il decreto ministeriale 174 del 21 novembre   2024 con le modalità attuative di questa implementazione 

    Il 29 novembre 2024 INPS ha pubblicato il  messaggio di istruzioni   4011-2024  sull'iscrizione automatica al SIISL per i percettori di NASPI e DISCOLL  e con il messaggio 666 del 27.2.2025  chiarisce  la gestione di alcune problematiche tecniche segnalate dagli utenti (vedi ultimo paragrafo).

    La piattaforma SIISL per l’assegno di inclusione ADI e SFL

    Come detto originariamente il portale SIISL  ha  funzionato come  punto di accesso digitale per l'attivazione dei percorsi personalizzati  obbligatori per i beneficiari dei sostegni Assegno di inclusione e Supporto formazione Lavoro.

    Il SIISL permette ai beneficiari di:

    • Iscriversi alla piattaforma;
    • Ricevere comunicazioni sull'esito dell'istruttoria delle loro domande di ADI;
    • Sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD) in seguito all'accettazione della domanda;
    • Organizzare il primo appuntamento con i servizi sociali per avviare il percorso di inclusione, necessario per non incorrere in sospensioni del beneficio;
    • Accedere a informazioni sullo stato della domanda e sulle attività previste dal progetto di inclusione sociale.

    La piattaforma SIISL non solo agevola la gestione del Patto di attivazione Digitale ma offre anche un servizio di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, mirando a reintegrare nel mercato del lavoro coloro che percepiscono sussidi. È progettata per assistere i beneficiari nella ricerca attiva di opportunità lavorative e nella partecipazione a iniziative di formazione, garantendo l'incrocio tra le opportunità di lavoro disponibili e le esigenze dei beneficiari. 

    Per accedere al SIISL, gli utenti devono collegarsi al sito dell'INPS e identificarsi tramite SPID, CIE o CNS. Si puo accedere solo DOPO aver presentato domanda di ADI o  SFL 

    Una volta effettuato l'accesso, si viene  reindirizzati alla sezione riservata della piattaforma, dove è possibile procedere con le varie fasi di gestione della  domanda di Assegno di Inclusione o del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). 

    ADI e SFL: ricordiamo cosa sono

    SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO 

    È una misura istituita a decorrere dal 1° settembre 2023 che prevede un contributo economico concesso a seguito della partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, ai cittadini in particolare difficoltà economica .

    In particolare è destinato a

    • persone di età compresa tra i 18 e i 59 anni 
    • con un valore ISEE non superiore ai 6000 euro, 
    • privi dei requisiti per accedere all’Assegno di Inclusione (ADI) oppure a  singoli componenti dei nuclei percettori di ADI che decidono di partecipare ai percorsi di inclusione  purché non siano calcolati nella scala di equivalenza applicata ai nuclei 

    ASSEGNO DI INCLUSIONE 

    l'Assegno di inclusione (ADI) è in vigore dal 1° gennaio 2024, come misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

    E'  riconosciuto ai nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 9.360 euro,  in cui almeno uno dei componenti sia in una delle seguenti condizioni:

    • Disabilità
    • Minorenne
    • Di svantaggio e inserita in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

    Necessaria anche la residenza in Italia da almeno 5 anni  di cui gli ultimi due in via continuativa.

    Le novità nel SIISL grazie all’intelligenza artificiale

    La piattaforma SIISL, ha recepito qualche mese fa una novità significativa ovvero  l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) per migliorare l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Lo ha annunciato INPS nel messaggio 1358 del 5 aprile 2024

    Le principali Novità possibili grazie all'Intelligenza Artificiale sono le seguenti:

    1. Personalizzazione dell'Offerta di Lavoro: L'IA analizza i profili dei beneficiari del Supporto Formazione e Lavoro (SFL) e dell'Assegno di Inclusione (ADI), proponendo offerte di lavoro che meglio si adattano alle loro competenze professionali.
    2. Indice di Affinità: Gli utenti e le Agenzie per il Lavoro visualizzeranno un indicatore che mostra il livello di compatibilità tra il curriculum vitae dell'utente e l'offerta di lavoro, basato su algoritmi di apprendimento automatico che analizzano la vicinanza semantica tra i testi.
    3. Variabili di Confronto: Questo sistema prende in considerazione diversi fattori, come formazione, esperienza lavorativa, vicinanza geografica, competenze e aspirazioni, tra gli altri, utilizzando 18 variabili per confrontare i curricula con le proposte di lavoro.
    4. Miglioramento Continuo: L'INPS, in collaborazione con il Ministero del Lavoro, Sviluppo Lavoro Italia e Inapp, prevede ulteriori sviluppi per affinare il meccanismo di matching e la qualità dei corsi di formazione, anche tramite l'uso di mappe aggiornate delle competenze a livello nazionale ed europeo.

    SIISL: novità per percettori NASPI e DISCOLL e datori di lavoro

    In attuazione degli articoli 25 e 26 del Decreto Coesione, il D.M. 21 novembre 2024 n. 174   fissa al 24 novembre la data a partire dalla quale la domanda di NASpI e DIS-COLL (una volta accolta e in pagamento) porterà all'iscrizione d'ufficio alla piattaforma SIISL, con l'obiettivo di promuovere la riqualificazione professionale dei beneficiari dell'indennità e facilitare un loro più efficace reinserimento nel mercato del lavoro.

    Dal 18 dicembre 2024 poi, la piattaforma sarà aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri che volontariamente potranno caricare il proprio curriculum vitae e manifestare interesse a svolgere un’attività lavorativa o formativa.

    Lo stesso decreto a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone indica inoltre

    • le modalità e 
    • le condizioni attraverso cui i datori di lavoro possono pubblicare su SIISL le proprie ricerche di personale.

    Anche le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su altre piattaforme pubbliche nazionali e internazionali saranno inserite nel sistema.

    Il  decreto precisa infine  i limiti e le garanzie nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per indirizzare gli utenti verso opportunità formative e lavorative nel pieno rispetto dei dati personali secondo la normativa GDPR.

    "Il nostro obiettivo è il lavoro: la piattaforma SIISL è uno strumento per ottimizzare l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro e formazione – ha dichiarato  il Ministro Calderone -; con questo decreto consolidiamo la creazione di un unico sistema digitale a livello nazionale che supera le parcellizzazioni finora esistenti e in prospettiva consentirà di mappare fabbisogni formativi, tipologie di corsi offerti e di competenze ricercate, oltre che di lavoratori alla ricerca di un nuovo impiego. Un’operazione di trasparenza e quindi anche legalità, che aiuterà ad avere una visione di sistema fondamentale per affrontare le grandi transizioni in corso nel mondo del lavoro".

    Iscrizione automatica disoccupati: nuove precisazioni

    Con il messaggio n. 4011/2024, l'INPS ha comunicato le modalità di iscrizione automatica dei beneficiari di NASpI e DIS-COLL alla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), operative dal 24 novembre 2024. 

    L'iscrizione  decorre dalla data di inizio della prestazione, viene effettuata direttamente dall’INPS.   Gli utenti possono aggiornare i propri dati direttamente sulla piattaforma, che verifica le informazioni inviate.

    Adempimenti obbligatori per i beneficiari

    Entro 15 giorni dall’avvio della prestazione, il beneficiario deve accedere alla piattaforma SIISL per completare la compilazione del curriculum vitae, sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale e fornire le informazioni necessarie per il Patto di Servizio Personalizzato, che sarà successivamente finalizzato dal Centro per l’Impiego. In caso di mancato rispetto dei termini, il sistema invia un ulteriore sollecito per invitare l'utente a prendere contatti con il Centro per l’Impiego. Sebbene non siano previste sanzioni immediate, eventuali inadempienze non giustificate possono comportare segnalazioni

    Accesso alla piattaforma e opportunità disponibili

    L’accesso alla piattaforma SIISL è garantito per tutta la durata della prestazione NASpI o DIS-COLL. In caso di cessazione definitiva della prestazione, l’iscrizione viene archiviata per cinque anni, mentre in caso di sospensione la registrazione rimane attiva. Una volta iscritto, il beneficiario può accedere a offerte di lavoro e opportunità formative, visibili a prescindere dalla stipula del Patto di Servizio Personalizzato. Le proposte  non comportano effetti automatici rispetto alle condizionalità.

    AGGIORNAMENTO 27.2.2025 

    Con il messaggio n. 666/2025,  indirizzato alle sedi territoriali  l’Istituto specifica che attualmente possono trascorrere fino a quattro giorni lavorativi tra il pagamento della NASpI o DIS-COLL e l’iscrizione effettiva al SIISL. Ciò significa che, pur avendo ricevuto il pagamento, l’utente potrebbe temporaneamente non risultare registrato nel sistema e quindi non riuscire ad accedere alla piattaforma. Tuttavia, l’INPS rassicura che questo disguido si risolve in pochi giorni, e che a breve queste tempistiche saranno ridotte a sole 24 ore.

    In ogni caso  questo non comporta conseguenze negative, poiché il periodo di 15 giorni previsto dal DM 174/2024 per accedere alla piattaforma decorre solo dal momento in cui la richiesta di NASpI o DIS-COLL viene effettivamente registrata nel SIISL. Inoltre, il mancato o tardivo completamento delle attività richieste sulla piattaforma non comporta l’applicazione di sanzioni legate alla condizionalità

    Inoltre per quanto riguarda le difficoltà riscontrate da alcuni utenti nel completare il Patto di attivazione digitale (PAD), l’INPS segnala che il problema potrebbe derivare da una discrepanza tra i dati presenti nei sistemi regionali. In questi casi si consiglia di rivolgersi al proprio Centro per l’impiego.