• TFR e Fondi Pensione

    Casse previdenziali e fondi di fondi: ok al regime agevolato

    L'evoluzione degli strumenti finanziari ha portato a un utilizzo sempre più frequente di strutture complesse, come i cosiddetti “fondi di fondi”, nei quali l’investimento non è diretto verso imprese operative ma mediato da ulteriori organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).  In questi casi l'applicazione delle norme fiscali puo diventare problematica. 

    Ne è un esempio la risposta a interpello n. 18/2026, con la quale l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire se e a quali condizioni  i versamenti contributivi in forma indiretta possano rientrare nel regime agevolato previsto per gli investimenti qualificati effettuati da casse di previdenza e fondi pensione, disciplinato dall’articolo 1, commi da 88 a 96, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 

    Il documento sottolinea in particolare l'importanza del requisito della “prevalenza” degli investimenti con  strumenti ammessi.

    Il caso

    L’istanza riguarda una società di gestione del risparmio che ha istituito un fondo di investimento alternativo chiuso strutturato come fondo di fondi. 

    Il regolamento del fondo prevede infatti che le risorse siano impiegate principalmente nella sottoscrizione di quote o azioni di altri OICR, italiani o UE/SEE, i quali a loro volta investono in imprese residenti o con stabile organizzazione in Italia. 

    Una quota minoritaria del patrimonio può essere destinata a investimenti con focus internazionale, a condizione che vi sia un impegno a reinvestire in imprese italiane.

    Il fondo è destinato alla sottoscrizione da parte di casse di previdenza e fondi pensione interessati a beneficiare del regime di non imponibilità dei redditi derivanti da investimenti qualificati. 

    La struttura indiretta dell’investimento solleva  però dubbi circa la possibilità di applicare l’agevolazione, poiché il fondo non investe direttamente in azioni o quote di imprese, ma tramite uno o più livelli di OICR.

    La SGR chiede quindi se tale modalità di investimento sia compatibile con il regime agevolato e, in caso di risposta positiva, come debba essere verificato il requisito della prevalenza degli investimenti qualificati. In particolare, viene domandato se sia sufficiente fare riferimento alla politica di investimento risultante dai regolamenti dei fondi oppure se sia necessario un controllo puntuale degli investimenti effettivamente realizzati.

    La risposta dell’Agenzia sul doppio livello per investimenti qualificati

    L’Agenzia delle Entrate conferma che la struttura del fondo di fondi è idonea a consentire l’accesso al regime degli investimenti qualificati. 

    Secondo l’Amministrazione, la normativa ammette espressamente che l’investimento in imprese residenti possa avvenire anche in forma indiretta, mediante la sottoscrizione o l’acquisto di quote di OICR che investono prevalentemente in tali imprese.

    Ne consegue che gli investimenti effettuati tramite due livelli di fondi possono essere considerati qualificati, purché tutti gli OICR coinvolti siano residenti in Italia o in Stati UE/SEE e rispettino i requisiti previsti.

     In questo contesto, il fondo di fondi che investe in OICR “compliant”, ossia con regolamenti che impongono una politica di investimento prevalentemente rivolta a strumenti qualificati, può considerare tali investimenti integralmente rilevanti ai fini dell’agevolazione.

    Le condizioni per il regime agevolato

    Quanto al requisito della prevalenza, l’Agenzia chiarisce che la verifica deve avvenire su un doppio livello:

    • da un lato, l’investitore istituzionale deve accertare che il regolamento del fondo di fondi sia coerente con la disciplina agevolativa; 
    • dall’altro, occorre che anche i fondi sottostanti rispettino il requisito della prevalenza, verificabile sulla base dell’attivo investito, al netto di oneri e commissioni. 

    In presenza di OICR non pienamente conformi, è ammesso l’approccio “look through”, che consente di considerare, in modo demoltiplicato, la quota di investimenti effettivamente riferibile a imprese ammesse, sulla base delle informazioni fornite dai gestori dei fondi partecipati.

    Un ulteriore chiarimento riguarda i fondi chiusi, caratterizzati da un periodo di investimento pluriennale. In tali casi, la verifica della prevalenza può essere effettuata al termine della fase di investimento, quando la composizione del portafoglio risulta definita, restando comunque applicabile il regime agevolato ai redditi prodotti nel periodo. Non assumono rilievo, ai fini della prevalenza, i disinvestimenti effettuati nella fase finale di vita del fondo.

    La risposta conclude riconoscendo che, nel caso esaminato, le casse di previdenza e i fondi pensione che investono nel fondo di fondi possono beneficiare del regime agevolato, in quanto la politica di investimento prevista dal regolamento assicura che più della metà delle risorse sia destinata, anche indirettamente, a imprese italiane o UE/SEE con stabile organizzazione in Italia.

  • TFR e Fondi Pensione

    Previdenza complementare: nasce il protocollo tra Ministero del Lavoro e Consiglio

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e il Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG) hanno firmato a ottobre 2025 un Protocollo d’Intesa per diffondere la cultura previdenziale e incentivare l’adesione dei cittadini, soprattutto dei più giovani, alla previdenza complementare, ancora non sufficientemente conosciuta e utilizzata.

    L’accordo nasce dall’esigenza di aumentare la consapevolezza sulle opportunità offerte dai fondi pensione e sulle tutele che questi strumenti garantiscono nel lungo periodo. 

    Il progetto si inserisce nel più ampio piano ministeriale di “efficientamento del sistema di welfare” e punta a rendere la comunicazione previdenziale più chiara, accessibile e digitale.

    In un contesto in cui la previdenza pubblica non sempre assicura una copertura piena, la collaborazione tra MLPS e CNG mira a fornire strumenti concreti di educazione e orientamento. Il protocollo non comporta oneri finanziari per le parti e prevede una durata triennale, con possibilità di rinnovo

    Il progetto in due fasi

    Il cuore operativo dell’accordo è la creazione della “Piattaforma di agevolazione della Previdenza Complementare”, un progetto strategico che sarà sviluppato in due fasi:

    1. Nel breve periodo, il Ministero realizzerà una sezione informativa dedicata sul proprio sito, con materiali divulgativi, contenuti formativi e link utili per conoscere le diverse forme di previdenza integrativa. Questa area offrirà anche un chatbot con intelligenza generativa, capace di rispondere alle domande dei cittadini su scenari previdenziali e vantaggi fiscali dei fondi pensione.
    2. Nel medio-lungo termine è prevista la creazione di un portale interattivo completo, dove gli utenti potranno accedere a simulazioni personalizzabili, strumenti decisionali e percorsi informativi coordinati. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento unico e aggiornato per comprendere il funzionamento della previdenza complementare, favorendo scelte consapevoli e responsabili.

    I destinatari

    l protocollo è rivolto a cittadini, lavoratori, consulenti del lavoro, datori di lavoro e operatori del settore, ma dedica particolare attenzione ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro

     Il Consiglio Nazionale dei Giovani si impegna infatti a promuovere le iniziative tramite la propria rete associativa e a collaborare alla redazione dei contenuti, garantendo un linguaggio accessibile e aggiornato.

    Per i consulenti e i datori di lavoro, l’accordo rappresenta un’opportunità per orientare meglio i lavoratori sulle scelte previdenziali e per valorizzare la previdenza complementare come strumento di welfare aziendale.

    L’iniziativa, oltre a rafforzare la collaborazione istituzionale, promuove una visione moderna della previdenza come forma di investimento consapevole nel futuro personale e collettivo, sostenendo così la crescita di una nuova cultura del risparmio previdenziale in Italia.

  • TFR e Fondi Pensione

    Tassazione compensazioni di fine rapporto: chiarimenti dall’Agenzia

    Le somme corrisposte a titolo di compensazione per la transizione al regime IFR, riferite agli anni 2020-2024, sono fiscalmente assimilabili al trattamento di fine rapporto. 

    Per esse si applica la tassazione separata ai sensi degli articoli 17 e 19 del TUIR, in coerenza con la natura previdenziale e compensativa della misura. 

    Così l'Agenzia nella risposta a interpello n. 198 del 30 luglio 2025. Ecco i dettagli del caso e le motivazioni dell'Agenzia.

    Il caso al vaglio dell’Agenzia

    Nel 2020, un ente pubblico ha introdotto un nuovo  trattamento previdenziale interno per il proprio personale, in sostituzione del precedente trattamento di fine rapporto (TFR o TFS) gestito tramite INPS. 

    Questo cambiamento è stato formalizzato in un nuovo Regolamento, in attuazione dell’art. xx del decreto-legge n. xy/aaaa, con l’adozione di una nuova indennità denominata IFR (Indennità di Fine Rapporto).

    Tale modifica ha comportato una riduzione del 30% dell’importo dell’IFR rispetto al trattamento previsto precedentemente

    Per attenuare gli effetti di questa decurtazione e in attesa di un nuovo assetto definitivo a partire dal 2025, l’ente ha previsto specifiche “misure compensative” destinate al personale in servizio nel periodo transitorio 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2024.

    In particolare, la delibera dell’ente ha stabilito che il personale in servizio alla data del 7 aprile 2020 potesse scegliere tra:

    1. il nuovo regime dell’IFR (con riduzione del 30%),
    2. il tradizionale TFR accompagnato da previdenza complementare,
    3. oppure il solo TFR.

    In ogni caso, è stato previsto il riconoscimento di somme a titolo di compensazione, calcolate come differenza tra quanto sarebbe spettato con il vecchio sistema e quanto effettivamente maturato con il nuovo regime, riferite unicamente al periodo 2020-2024.

    L’ente ha quindi presentato interpello all’Agenzia delle Entrate per sapere quale trattamento fiscale applicare a queste somme “compensative”: tassazione separata (più favorevole) oppure ordinaria?

    L’istante ha proposto l’applicazione della tassazione separata, sostenendo che:

    • le somme si riferiscono anche ad annualità pregresse e non solo all’anno in corso di corresponsione;
    • esse sono accessorie a prestazioni previdenziali e, in quanto tali, dovrebbero seguire lo stesso regime fiscale previsto per il trattamento di fine rapporto.

    La risposta dell’Agenzia: tassazione separata secondo il TUIR

    L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 198/2025, ha accolto l’interpretazione proposta dall’ente. 

    Richiamando gli articoli 17, comma 1, lettera a), e 19, comma 2-bis, del TUIR (D.P.R. 917/1986), ha precisato che le somme in oggetto rientrano nella categoria delle “indennità equipollenti al TFR”, cioè quelle somme una tantum corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e commisurate alla durata dello stesso.

    In particolare, l’art. 17 prevede che tali somme, anche se diverse dal TFR, siano soggette a tassazione separata se connesse alla fine del rapporto lavorativo. L’art. 19, comma 2-bis, regola il calcolo dell’imposta per queste indennità, prevedendo uno sconto forfettario per ogni anno di servizio e un’aliquota media determinata in base alla durata del rapporto.

    Secondo l’Agenzia, le misure compensative oggetto del quesito:

    1. sono collegate al rapporto di lavoro;
    2. sono finalizzate a riequilibrare un trattamento pensionistico ridotto;
    3. derivano da una delibera dell’ente che agisce come datore di lavoro pubblico.

    Pertanto, si tratta di indennità “equipollenti” al TFR e, come tali, devono essere assoggettate alla tassazione separata, più favorevole per i lavoratori rispetto a quella ordinaria, che considera i redditi percepiti nell’anno nel loro complesso.

  • TFR e Fondi Pensione

    Fondi pensione: adesioni in crescita ma non abbastanza tra i giovani

    Il 23 giugno 2025  è stato presentato dal Presidente Mario Pepe   la Relazione Annuale sull’attività svolta dalla COVIP- commissione di vigilanza sui Fondi pensione, nel 2024. 

     Oltre a illustrare il quadro generale dei settori vigilati, fondi pensione e casse di previdenza, le cui risorse, alla fine del 2024, sono rispettivamente pari a circa 243,4 miliardi di euro e 124,7 miliardi di euro, il Presidente si è soffermato sulle prospettive evolutive di tali settori

    Ecco una sintesi del Comunicato Stampa. Qui il testo .

     La relazione tecnica è in corso di pubblicazione. Il 29 luglio è stato pubblicato il documento con l'aggiornamento dei dati statistici a giugno 2025.

    L’adesione ai fondi pensione cresce, ma resta bassa tra i giovani

    Nel 2024 la previdenza complementare ha registrato segnali positivi: gli iscritti hanno sfiorato quota 10 milioni (+4%) e le risorse gestite hanno superato i 243 miliardi di euro. Tuttavia, i dati diffusi da COVIP mostrano un’adesione ancora troppo bassa tra i giovani: infatti  solo il 29,9% dei lavoratori tra i 15 e i 34 anni ha aderito a una forma pensionistica, contro una media del 38,3%. 

    Questo gap anagrafico si aggiunge a quelli:

    •  di genere (gli uomini rappresentano il 61,6% degli iscritti) e 
    • geografico (57,2% degli iscritti risiede al Nord).

    L’attuale sistema appare quindi sbilanciato a favore delle fasce di popolazione più prossime alla pensione.

     Per garantire una previdenza sostenibile in futuro, è necessario coinvolgere maggiormente i giovani con iniziative mirate, semplificando le modalità di adesione e aumentando la conoscenza sui vantaggi della previdenza integrativa.

    Cosa sono i fondi pensione e quanto rendono

    Come noto, la previdenza complementare si affianca a quella pubblica e permette ai lavoratori di costruire una pensione integrativa tramite versamenti volontari. 

    In Italia, alla fine del 2024, erano attivi 291 fondi: 

    • 33 negoziali (nati dalla contrattazione collettiva), 
    • 38 fondi aperti (accessibili a tutti), 
    • 69 PIP (Piani Individuali Pensionistici) e 
    • 151 fondi preesistenti.

    Nel 2024 i rendimenti sono stati generalmente positivi grazie alla ripresa dei mercati finanziari: le linee azionarie hanno reso fino al 12,9% nei PIP e oltre il 10% nei fondi negoziali e aperti. Tuttavia, solo l’11,7% degli iscritti sceglie linee azionarie, preferendo opzioni garantite a rendimento più basso. Anche qui emerge un problema di educazione finanziaria: scelte poco consapevoli rischiano di compromettere il risultato nel lungo periodo, soprattutto per chi ha molti anni davanti alla pensione.

    Adesione ancora insufficiente: servono interventi per i giovani

    COVIP sottolinea l’urgenza di aumentare la partecipazione dei giovani, delle donne e dei lavoratori del Sud Italia. Nonostante qualche progresso (la quota di iscritti under 34 è passata dal 17,6% del 2019 al 19,9% del 2024), resta forte il bisogno di interventi mirati. 

    Tra le proposte: 

    • iscrizione automatica con facoltà di recesso (silenzio-assenso), 
    • bonus fiscali di ingresso, 
    • adesione per i figli fin dalla nascita, e 
    • possibilità di usare le somme anche per la formazione.

    Sono misure pensate per rendere la previdenza complementare più accessibile e vicina ai bisogni delle nuove generazioni.

     In parallelo, si propone di aggiornare la linea “di default” nei fondi, spostandola da opzioni garantite a modelli life-cycle, che adeguano il profilo di rischio all’età del lavoratore.

    Dati Covip sui fondi pensione: Tabella di riepilogo

    Indicatore Valore
    Iscritti totali 9,99 milioni (+4%)
    Quota iscritti 15-34 anni 29,9% (in crescita, ma sotto media)
    Risorse gestite 243,4 miliardi di euro (+8,5%)
    Contributi annui raccolti 20,5 miliardi di euro (+7%)
    Contributo medio annuo 2.890 euro
    Rendimento medio linee azionarie 10,4% (fondi negoziali e aperti), 12,9% (PIP)
    Quote investite in Italia 19,3% del totale
    Quota iscritti maschi 61,6%
    Quota iscritti al Nord 57,2%

  • TFR e Fondi Pensione

    Fondi pensione: chiarimenti Agenzia sul calcolo dell’anzianità

    Con la Risoluzione n. 29/E del 11 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito al calcolo dell’anzianità di partecipazione alle forme pensionistiche complementari,  che è rilevante ai fini della riduzione dell’aliquota d’imposta su determinate prestazioni previdenziali. 

    La risoluzione  risponde a un’istanza presentata da un’associazione, la quale ha sollevato la questione dell’anzianità in caso di iscrizione contemporanea a più fondi pensione. Ecco i dettagli sul caso e le motivazioni dell'Agenzia.

    Anzianità previdenziale e riduzione dell’aliquota fiscale: i dubbio

    Nell’istanza veniva  sollevata la questione dell’anzianità in caso di iscrizione contemporanea a più fondi pensione e  riguardava la possibilità di considerare, nel computo dell’anzianità utile alla riduzione dell’aliquota (dal 15% fino a un minimo del 9%), anche i periodi di partecipazione maturati presso altri fondi, diversi da quello che eroga la prestazione.

    La normativa di riferimento è l’articolo 11 del decreto legislativo n. 252/2005, che stabilisce le condizioni per accedere alla tassazione agevolata su prestazioni come

    • la RITA (rendita integrativa temporanea anticipata), 
    • anticipazioni per spese sanitarie gravi,
    •  riscatti parziali o totali in caso di eventi straordinari (inoccupazione prolungata, invalidità, decesso), 
    •  prestazioni erogate in forma di capitale o rendita.

    In tali ipotesi, l’aliquota d’imposta ordinaria del 15% può essere ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, fino a un minimo del 9%. 

    La questione interpretativa verte  quindi sull’opportunità di sommare i periodi di partecipazione in più forme previdenziali, qualora l’aderente non abbia esercitato il riscatto totale di una o più posizioni.

    Anzianità complessiva nei fondi per determinare l’aliquota fiscale

    L’Agenzia accoglie la soluzione prospettata dall’istante e conferma che, ai fini della determinazione dell’aliquota agevolata, rilevano tutti i periodi di partecipazione complessivamente maturati in forme pensionistiche complementari, anche se l’aderente è iscritto a più fondi contemporaneamente. 

    Tale principio trova riscontro nel comma 9 dell’articolo 11 del d.lgs. 252/2005 e nella prassi amministrativa consolidata (circolare 70/E del 2007, deliberazione COVIP 2006 e relazione COVIP 2012), secondo cui l’anzianità utile si calcola includendo tutti i periodi in cui l’aderente è stato iscritto, purché la relativa posizione non sia stata riscattata integralmente. 

    Per dimostrare l’anzianità pregressa maturata in altri fondi, sarà sufficiente un’attestazione rilasciata dalla forma pensionistica diversa, contenente la data di adesione e la conferma dell’assenza di un riscatto totale. 

    Le istruzioni fornite dovranno essere seguite con attenzione dalle Direzioni regionali e provinciali, a garanzia di una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni.

  • TFR e Fondi Pensione

    Gestione credito INPS pubblico impiego: le novità 2025

    La circolare INPS n. 49 del 3 marzo 2025 illustra le novità relative all'adesione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Gestione credito), a seguito dell'approvazione dell’articolo 27 della legge 13 dicembre 2024, n. 203  (Collegato Lavoro). 

    L'adesione alla Gestione credito INPS diventa più flessibile e accessibile a un numero maggiore di pensionati e lavoratori pubblici, con semplificazioni nelle procedure e contributi obbligatori definiti.

    Gestione credito INPS: cos’è

    La Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Gestione credito INPS) è un fondo che eroga prestazioni di credito agevolato e assistenza sociale a favore di dipendenti pubblici e pensionati che vi aderiscono.

    L'obiettivo principale è fornire sostegno economico attraverso prestiti e agevolazioni per varie esigenze personali e familiari.

    Principali prestazioni offerte

    Prestiti a tasso agevolato

    • Piccolo prestito con importo limitato con rimborso fino a 48 mesi.
    • Prestiti pluriennali: concessi per specifiche necessità (es. spese mediche, ristrutturazione casa), con rimborso fino a 10 anni.
    • Mutui ipotecari
    • Finanziamenti per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa a tassi vantaggiosi rispetto al mercato.

    Contributi e sussidi per situazioni di difficoltà

    Contributi per spese sanitarie, assistenza a familiari non autosufficienti o calamità naturali.

    Borse di studio e iniziative per il diritto allo studio:

    • Supporto economico per studenti meritevoli (figli di iscritti o pensionati).
    • Soggiorni studio in Italia e all’estero per ragazzi e corsi di formazione professionale.

    Agevolazioni per soggiorni vacanza e termali

    L'adesione  alla Gestione Credito è obbligatoria per alcuni dipendenti pubblici, mentre per altri (pensionati e alcune categorie di lavoratori) è volontaria, con trattenute mensili proporzionali alla retribuzione o alla pensione.

    Gestione credito INPS: i beneficiari dal 2025 e stop scadenze

    Dal 12 gennaio 2025, l'adesione può avvenire senza limiti temporali, eliminando le scadenze precedenti.

    L’adesione è irrevocabile e le prestazioni possono essere richieste dopo un anno dall’iscrizione.

    I nuovi destinatari della Gestione credito

    • Pensionati ex dipendenti pubblici che non avevano aderito in precedenza.
    • Pensionati ex dipendenti di enti pubblici, anche se la loro pensione è a carico di gestioni diverse dalla Gestione dipendenti pubblici.
    • Sottufficiali e ufficiali prossimi al pensionamento o al collocamento in ausiliaria.
    • Dipendenti pubblici non iscritti ai fondi pensionistici ex ENPAS o ex INADEL.

    Esclusi: titolari di pensione ai superstiti e soggetti con carriera lavorativa prevalentemente fuori dal settore pubblico.

    Modalità di adesione semplificate

    • Domanda online tramite il portale INPS con credenziali digitali.
    • Per i lavoratori prossimi alla pensione, possibilità di adesione contestuale alla domanda di pensionamento.
    • In alternativa, per i dipendenti pubblici iscritti, opzione di mantenimento automatico barrando la casella "Chiedo di aderire al fondo credito" nella richiesta di pensionamento.

    Gestione credito INPS: Nuove regole contributive dal 2025

    Per i contributi le nuove regole  prevedono 

    • Per i dipendenti pubblici iscritti: 0,35% della retribuzione lorda.
    • Per i pensionati aderenti: 0,15% della pensione lorda, detratto direttamente dall’INPS.
    • Non è previsto rimborso dei contributi, anche in assenza di utilizzo delle prestazioni.

    Le denunce contributive devono essere trasmesse tramite il sistema Uniemens, con specifici codici per lavoratori attivi, sottufficiali e ufficiali in ausiliaria.

  • TFR e Fondi Pensione

    Deducibilità fondi pensione: nel plafond anche i versamenti per i figli

    Con la risposta a interpello 76 del 21.03.2024   l'Agenzia chiarisce l'ambito applicativo dell'articolo 8, comma 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di deduzione dei contributi versati per la partecipazione alle forme di previdenza complementare per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007. Si tratta in particolare dell'agevolazione che consente a chi non  deduce  per i primi cinque anni di partecipazione,  l'importo massimo concesso, di utilizzare il residuo  in annualità successive. Il fine del beneficio è di dare un sostegno ai lavoratori con minore anzianità contributiva notoriamente svantaggiati  per i trattamenti previdenziali del primo pilastro , incoraggiando la partecipazione alle forme di previdenza integrativa

    Vediamo nei prossimi paragrafi  i dettagli del caso e la risposta dell'Agenzia.

    Previdenza complementare deducibilità agevolata per lavoratori piu giovani

    L'Istante dichiarava:

    • di aver aderito ad un fondo pensione negoziale nell'anno 2019 e versato, come definito dalle condizioni contrattuali, la quota del TFR, i contributi a carico suo e del datore di lavoro nonché contributi aggiuntivi a titolo individuale;
    • di essere un lavoratore di prima occupazione successiva all'anno 2007,  e nello specifico di aver iniziato l'attività lavorativa nel 2014;
    • di aver versato contributi per l'adesione dei figli nel 2022 ad una forma di previdenza complementare che ha dedotto integralmente;
    • che l'ammontare dei contributi versati  al proprio fondo  previdenziale e a quello per i figli a carico dedotti dal proprio reddito complessivo «non ha comunque raggiunto la soglia di deducibilità ordinaria di € 5.164,57».

    Chiedeva quindi  all'Agenzia, dato che l'articolo 8, comma 6 del d.lgs. n. 252 del 2005, prevede che nei primi cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, i lavoratori cd."di prima occupazione" con versamenti di contributi per un importo inferiore a euro 5.164,57 (limite di deduzione massima annuale ) possono conservare l'importo residuo delle deduzioni annuali a partire dal sesto anno, deducendoli entro i venti anni successivi , se per la  determinazione del ''plafond'', debbano essere considerati solo i contributi versati in relazione alla propria posizione contributiva oppure anche quelli versati  a nome dei figli  fiscalmente a carico.

    Plafond deducibilità oltre i 5 anni: risposta dell’Agenzia

    L'agenzia illustra l'articolo di legge ricordando che : «Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 2007  … limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui».

    Come illustrato con  circolare n. 70/E del 2007  i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 possono, «in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di euro 5.164,57 nei primi cinque anni di partecipazione, […] conservare l'importo residuo delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e […] utilizzare il plafond così accumulato entro i venti anni successivi.»; Ciò significa che  la differenza tra l'importo dei contributi versati e il limite annuale di euro 5.164,57 non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare un «ulteriore plafond di deducibilità», da utilizzare entro i venti anni successivi. Tale plafond  può essere utilizzato, a partire dal sesto anno e fino al venticinquesimo anno successivo, in aggiunta al limite annuale di euro 5.164,57 e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui (per un totale massimo di euro 7.746,86).

    L'agenzia  afferma che in applicazione di tale principio  qualora nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari il «lavoratore di prima occupazione», in aggiunta ai contributi versati per la propria posizione, abbia versato anche contributi per i familiari a carico , che ha dedotto dal proprio reddito complessivo, anche tali contributi concorrono alla determinazione dell'ulteriore ''plafond di deducibilità''.

    Nel caso in esame, il lavoratore dovrà considerare i contributi versati per la sua partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedotti dal 2019 al 2023 nonché quelli versati per la partecipazione alle predette forme pensionistiche dei figli a carico, dedotti dal proprio reddito complessivo nel 2022 e 2023.

    Il plafond accumulato nei primi 5 anni di partecipazione (2019/2023) potrà essere utilizzando dall'Istante a partire dal 2024 nei limiti sopra specificati.