• TFR e Fondi Pensione

    Imposta sostitutiva TFR 2025: scadenza 16 dicembre

    Entro il 16 dicembre 2025, le aziende dovranno adempiere all'obbligo  di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dell’Irpef sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonato al 31 dicembre 2024. 

    Questa imposta, pari al 17%, grava sui sostituti d’imposta, come previsto dall’articolo 2120 del Codice civile, e coinvolge la maggior parte dei datori di lavoro, con l’eccezione significativa dei datori di lavoro domestici. 

    L’acconto è pari al 90 dell'importo totale, lasciando il saldo al 16 febbraio 2026.. 

    Da notare che la somma da versare a saldo sarà calcolata sulla base delle rivalutazioni effettive, una volta che sarà  pubblicato dall’Istat l’indice annuo di rivalutazione del Tfr, relativo al 2025.

    Imposta sostitutiva TFR: il calcolo dell’acconto

    Per il calcolo dell’acconto, sono disponibili due metodi principali, il metodo storico e il metodo previsionale, che si differenziano per il periodo di riferimento delle rivalutazioni.

    • Il metodo storico calcola l’acconto applicando il 90% alle rivalutazioni maturate nel 2024, includendo quelle relative ai Tfr già erogati durante l’anno.
    •  Il metodo previsionale, invece, considera le rivalutazioni maturate nel 2025 fino al 30 novembre e calcola l’acconto sulla base del 90% dell’imposta dovuta per i dipendenti ancora in forza al 30 novembre. 

    Per i lavoratori che hanno cessato il rapporto entro tale data, l’acconto si basa sull’imposta effettiva calcolata al momento della cessazione. Tuttavia, vi è un’importante eccezione: se tutti i dipendenti cessano il rapporto prima del 16 dicembre, l’acconto sarà calcolato sulla rivalutazione maturata nell’anno in corso, anziché su quella dell’anno precedente.

    Versamento imposta sostitutiva TFR : codici tributo e casi particolari

    Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 indicando i seguenti codici tributo:

    • 1712 per l’acconto
    • 1713 per il saldo.

    I datori di lavoro possono compensare l’imposta sostitutiva, direttamente nel modello F24, utilizzando eventuali crediti maturati per altre imposte o contributi. 

    E' anche possibile usufruire  del credito che deriva dal prelievo anticipato sui trattamenti di fine rapporto (articolo 3 della legge n. 662/1996). 

    Questo credito :

    • può essere utilizzato fino a compensazione dell’imposta dovuta e 
    • l’importo compensato non rileva per la determinazione del limite annuo massimo di compensazione.

    L'Agenzia nelle proprie  Istruzioni specifica i seguenti casi particolari 

    1 –   In caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i dovuti versamenti dell’acconto (e anche del saldo) dell’imposta sostitutiva:

    • gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione
    • la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla data di efficacia dell’operazione.

    2 – In presenza di operazioni che non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i versamenti:

    • il soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro
    • il soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio dei dipendenti e del relativo Tfr maturato.

  • TFR e Fondi Pensione

    Previdenza complementare: nasce il protocollo tra Ministero del Lavoro e Consiglio

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e il Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG) hanno firmato a ottobre 2025 un Protocollo d’Intesa per diffondere la cultura previdenziale e incentivare l’adesione dei cittadini, soprattutto dei più giovani, alla previdenza complementare, ancora non sufficientemente conosciuta e utilizzata.

    L’accordo nasce dall’esigenza di aumentare la consapevolezza sulle opportunità offerte dai fondi pensione e sulle tutele che questi strumenti garantiscono nel lungo periodo. 

    Il progetto si inserisce nel più ampio piano ministeriale di “efficientamento del sistema di welfare” e punta a rendere la comunicazione previdenziale più chiara, accessibile e digitale.

    In un contesto in cui la previdenza pubblica non sempre assicura una copertura piena, la collaborazione tra MLPS e CNG mira a fornire strumenti concreti di educazione e orientamento. Il protocollo non comporta oneri finanziari per le parti e prevede una durata triennale, con possibilità di rinnovo

    Il progetto in due fasi

    Il cuore operativo dell’accordo è la creazione della “Piattaforma di agevolazione della Previdenza Complementare”, un progetto strategico che sarà sviluppato in due fasi:

    1. Nel breve periodo, il Ministero realizzerà una sezione informativa dedicata sul proprio sito, con materiali divulgativi, contenuti formativi e link utili per conoscere le diverse forme di previdenza integrativa. Questa area offrirà anche un chatbot con intelligenza generativa, capace di rispondere alle domande dei cittadini su scenari previdenziali e vantaggi fiscali dei fondi pensione.
    2. Nel medio-lungo termine è prevista la creazione di un portale interattivo completo, dove gli utenti potranno accedere a simulazioni personalizzabili, strumenti decisionali e percorsi informativi coordinati. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento unico e aggiornato per comprendere il funzionamento della previdenza complementare, favorendo scelte consapevoli e responsabili.

    I destinatari

    l protocollo è rivolto a cittadini, lavoratori, consulenti del lavoro, datori di lavoro e operatori del settore, ma dedica particolare attenzione ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro

     Il Consiglio Nazionale dei Giovani si impegna infatti a promuovere le iniziative tramite la propria rete associativa e a collaborare alla redazione dei contenuti, garantendo un linguaggio accessibile e aggiornato.

    Per i consulenti e i datori di lavoro, l’accordo rappresenta un’opportunità per orientare meglio i lavoratori sulle scelte previdenziali e per valorizzare la previdenza complementare come strumento di welfare aziendale.

    L’iniziativa, oltre a rafforzare la collaborazione istituzionale, promuove una visione moderna della previdenza come forma di investimento consapevole nel futuro personale e collettivo, sostenendo così la crescita di una nuova cultura del risparmio previdenziale in Italia.

  • TFR e Fondi Pensione

    Fondi pensione: adesioni in crescita ma non abbastanza tra i giovani

    Il 23 giugno 2025  è stato presentato dal Presidente Mario Pepe   la Relazione Annuale sull’attività svolta dalla COVIP- commissione di vigilanza sui Fondi pensione, nel 2024. 

     Oltre a illustrare il quadro generale dei settori vigilati, fondi pensione e casse di previdenza, le cui risorse, alla fine del 2024, sono rispettivamente pari a circa 243,4 miliardi di euro e 124,7 miliardi di euro, il Presidente si è soffermato sulle prospettive evolutive di tali settori

    Ecco una sintesi del Comunicato Stampa. Qui il testo .

     La relazione tecnica è in corso di pubblicazione. Il 29 luglio è stato pubblicato il documento con l'aggiornamento dei dati statistici a giugno 2025.

    L’adesione ai fondi pensione cresce, ma resta bassa tra i giovani

    Nel 2024 la previdenza complementare ha registrato segnali positivi: gli iscritti hanno sfiorato quota 10 milioni (+4%) e le risorse gestite hanno superato i 243 miliardi di euro. Tuttavia, i dati diffusi da COVIP mostrano un’adesione ancora troppo bassa tra i giovani: infatti  solo il 29,9% dei lavoratori tra i 15 e i 34 anni ha aderito a una forma pensionistica, contro una media del 38,3%. 

    Questo gap anagrafico si aggiunge a quelli:

    •  di genere (gli uomini rappresentano il 61,6% degli iscritti) e 
    • geografico (57,2% degli iscritti risiede al Nord).

    L’attuale sistema appare quindi sbilanciato a favore delle fasce di popolazione più prossime alla pensione.

     Per garantire una previdenza sostenibile in futuro, è necessario coinvolgere maggiormente i giovani con iniziative mirate, semplificando le modalità di adesione e aumentando la conoscenza sui vantaggi della previdenza integrativa.

    Cosa sono i fondi pensione e quanto rendono

    Come noto, la previdenza complementare si affianca a quella pubblica e permette ai lavoratori di costruire una pensione integrativa tramite versamenti volontari. 

    In Italia, alla fine del 2024, erano attivi 291 fondi: 

    • 33 negoziali (nati dalla contrattazione collettiva), 
    • 38 fondi aperti (accessibili a tutti), 
    • 69 PIP (Piani Individuali Pensionistici) e 
    • 151 fondi preesistenti.

    Nel 2024 i rendimenti sono stati generalmente positivi grazie alla ripresa dei mercati finanziari: le linee azionarie hanno reso fino al 12,9% nei PIP e oltre il 10% nei fondi negoziali e aperti. Tuttavia, solo l’11,7% degli iscritti sceglie linee azionarie, preferendo opzioni garantite a rendimento più basso. Anche qui emerge un problema di educazione finanziaria: scelte poco consapevoli rischiano di compromettere il risultato nel lungo periodo, soprattutto per chi ha molti anni davanti alla pensione.

    Adesione ancora insufficiente: servono interventi per i giovani

    COVIP sottolinea l’urgenza di aumentare la partecipazione dei giovani, delle donne e dei lavoratori del Sud Italia. Nonostante qualche progresso (la quota di iscritti under 34 è passata dal 17,6% del 2019 al 19,9% del 2024), resta forte il bisogno di interventi mirati. 

    Tra le proposte: 

    • iscrizione automatica con facoltà di recesso (silenzio-assenso), 
    • bonus fiscali di ingresso, 
    • adesione per i figli fin dalla nascita, e 
    • possibilità di usare le somme anche per la formazione.

    Sono misure pensate per rendere la previdenza complementare più accessibile e vicina ai bisogni delle nuove generazioni.

     In parallelo, si propone di aggiornare la linea “di default” nei fondi, spostandola da opzioni garantite a modelli life-cycle, che adeguano il profilo di rischio all’età del lavoratore.

    Dati Covip sui fondi pensione: Tabella di riepilogo

    Indicatore Valore
    Iscritti totali 9,99 milioni (+4%)
    Quota iscritti 15-34 anni 29,9% (in crescita, ma sotto media)
    Risorse gestite 243,4 miliardi di euro (+8,5%)
    Contributi annui raccolti 20,5 miliardi di euro (+7%)
    Contributo medio annuo 2.890 euro
    Rendimento medio linee azionarie 10,4% (fondi negoziali e aperti), 12,9% (PIP)
    Quote investite in Italia 19,3% del totale
    Quota iscritti maschi 61,6%
    Quota iscritti al Nord 57,2%

  • TFR e Fondi Pensione

    Fondi pensione 2024: piu adesioni e rendimenti in crescita

    Nel report  COVIP di settembre 2024, pubblicato il 31 ottobre scorso ,  la Commissione di vigilanza sulla previdenza complementare offre una panoramica sul numero di posizioni attive nei vari fondi pensione e analizza i rendimenti ottenuti dalle diverse linee di investimento durante i primi nove mesi del 2024. 

    Viene fornito  così un quadro aggiornato della crescita del settore e delle performance finanziarie a vantaggio degli iscritti.

    Vediamo una sintesi delle principali indicazioni.

    QUI IL DOCUMENTO INTEGRALE

    Fondi pensione e COVIP: cosa sono

    In Italia, il sistema pensionistico pubblico è affiancato da un sistema di previdenza complementare, destinato a garantire ai lavoratori una pensione integrativa per mantenere un tenore di vita adeguato anche dopo il pensionamento.

     La COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) è l'autorità pubblica indipendente incaricata di vigilare su questo sistema, assicurando la trasparenza, la sicurezza e la tutela degli iscritti alle forme di previdenza complementare.

    I fondi pensione sono gli strumenti principali della previdenza complementare. 

    Questi fondi permettono ai lavoratori di accumulare risparmi durante la loro vita lavorativa per integrare, alla pensione pubblica, un'ulteriore entrata economica, sempre piu necessaria negli ultimi tempi per le difficolta finanziarie cui sta andando incontro INPS a causa del calo demografico

    Esistono diverse tipologie di fondi pensione:

    • Fondi Negoziali: istituiti tramite contrattazione collettiva e riservati a specifici settori lavorativi.
    • Fondi Aperti: accessibili a tutti, anche senza requisiti specifici, e gestiti da società di gestione del risparmio o da banche.
    • PIP (Piani Individuali Pensionistici): gestiti da compagnie di assicurazione e pensati per un'adesione individuale.

    Il report COVIP sui fondi pensione Settembre 2024

    Posizioni in essere A settembre 2024, il numero totale di posizioni attive nelle forme pensionistiche complementari ha raggiunto gli 11 milioni, segnando una crescita del 3,3% rispetto alla fine del 2023. Queste posizioni, che includono anche gli aderenti a più forme, corrispondono a un totale di iscritti pari a 9,88 milioni.

    L'incremento è particolarmente evidente nei fondi negoziali legati ai contratti collettivi che registrano un aumento di 205.900 posizioni (+5,1% rispetto a dicembre 2023), portando il totale a 4,223 milioni. 

    In particolare, il fondo del settore edile ha contribuito significativamente con un aumento di 98.600 posizioni, grazie all’adesione contrattuale dei lavoratori mediante contributi versati esclusivamente dai datori di lavoro, sebbene di importo modesto. Anche il fondo per il pubblico impiego ha visto una crescita di 28.600 posizioni.

    Nelle forme pensionistiche di mercato, i fondi aperti hanno registrato un incremento di 90.700 posizioni (+4,7%) e i PIP (Piani Individuali Pensionistici) di 47.700 posizioni (+1,3%). Al termine di settembre, il totale delle posizioni attive è pari rispettivamente a 2,041 milioni per i fondi aperti e 3,829 milioni per i PIP.

    Vediamo in sintesi nella tabella seguente:

    Posizioni Fondi Pensionistici

    Numero di Posizioni (Settembre 2024)

    Tipo di Fondo Posizioni (milioni) Variazione (%) da Dicembre 2023
    Fondi Negoziali 4,223 +5,1%
    Fondi del Settore Edile +98.600 posizioni
    Fondo Pubblico Impiego +28.600 posizioni
    Fondi Aperti 2,041 +4,7%
    PIP 3,829 +1,3%

    Fondi pensione: le risorse gestite e i rendimenti

    Contributi e risorse gestite 

    Nei primi nove mesi del 2024, fondi negoziali, fondi aperti e PIP hanno raccolto complessivamente 10,5 miliardi di euro, con un aumento del 7,9% rispetto allo stesso periodo del 2023. L’incremento più marcato è stato registrato dai fondi aperti, con un +9,7%.

    Le risorse destinate alle prestazioni sono arrivate a 238 miliardi di euro, con un incremento del 6,1% rispetto ai 224,4 miliardi di fine 2023. 

    Circa il 60% di questa crescita è attribuibile all’aumento del valore dei titoli in portafoglio, mentre il restante è dovuto ai flussi contributivi netti. 

    L'attivo netto ha raggiunto i

    • 73,5 miliardi di euro per i fondi negoziali (+8,3% rispetto all’anno precedente), 
    • 36,1 miliardi per i fondi aperti e 
    • 53 miliardi per i PIP,

     rispettivamente in crescita del 10,8% e del 6,1% rispetto al 2023.

    Rendimenti 

    Nel corso dei primi nove mesi del 2024, le forme di previdenza complementare hanno mostrato rendimenti positivi, con performance superiori per le gestioni più esposte al comparto azionario.

    • I comparti azionari hanno registrato rendimenti medi dell’8,9% per i fondi negoziali, del 9,6% per i fondi aperti e del 10,3% per i PIP. 
    • Le linee bilanciate hanno riportato rendimenti medi del 5,8% nei fondi negoziali, del 6,2% nei fondi aperti e del 5,7% nei PIP.
    •  Rendimenti più bassi, ma comunque positivi, sono stati riscontrati per i comparti obbligazionari e garantiti.

    Analizzando i rendimenti su un orizzonte temporale di dieci anni, includendo i nove mesi del 2024, le linee con maggiore contenuto azionario hanno registrato rendimenti medi annui composti intorno al 5% per tutte le tipologie di forme pensionistiche. 

    Le linee bilanciate hanno offerto rendimenti medi tra il 2% e il 3%, mentre le linee garantite e obbligazionarie hanno riportato rendimenti intorno all'1%, o inferiori in alcuni casi. Le gestioni separate di ramo I dei PIP, che valutano le attività al costo storico piuttosto che al valore di mercato, hanno prodotto un rendimento medio dell'1,7%. 

    Da notare che nello stesso periodo, la rivalutazione del TFR si è attestata al 2,3%.

    In generale, i comparti azionari e parte delle linee bilanciate hanno evidenziato rendimenti superiori rispetto ai comparti obbligazionari, garantiti e rispetto al TFR. Nei fondi negoziali, la dispersione dei rendimenti dei singoli comparti è risultata minore rispetto a quella registrata nei fondi aperti e nei PIP.

    Rendimenti Medi delle Linee di Investimento (Primi 9 Mesi 2024)

    Linea di Investimento Fondi Negoziali Fondi Aperti PIP
    Azionari 8,9% 9,6% 10,3%
    Bilanciati 5,8% 6,2% 5,7%
    Obbligazionari Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori
    Garantiti Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori

  • TFR e Fondi Pensione

    Fondi pensione aperti, negoziali, PIP, cosa vuol dire?

    Secondo la recente relazione annuale sulla previdenza integrativa presentata alle Camere dalla Commissione di vigilanza COVIP , A fine 2023 i fondi pensione  attivi  erano ben 302:, di cui:

    33 fondi negoziali, 40 fondi aperti, 68 piani individuali pensionistici (Pip) e 161 fondi pensione preesistenti. 

     Vediamo le differenze tra i principali tipi di Fondi pensione:

    Fondi Pensione Negoziali   

    Sono  i fondi pensione istituiti attraverso accordi collettivi tra datori di lavoro e organizzazioni sindacali.

    Adesione: Riservati principalmente ai lavoratori dipendenti appartenenti a specifici settori produttivi o aziende.

    Caratteristiche: Offrono condizioni vantaggiose, come costi di gestione più bassi, grazie alla loro natura collettiva.

    Fondi Pensione  Aperti

    Sono fondi pensione gestiti da banche, società di gestione del risparmio (SGR), compagnie di assicurazione e altri intermediari finanziari.

    Adesione: Aperta a tutti, inclusi lavoratori autonomi, dipendenti e liberi professionisti.

    Caratteristiche: Offrono una maggiore flessibilità in termini di scelta dei piani di investimento e sono accessibili anche ai lavoratori non coperti da accordi collettivi.

    Piani Individuali Pensionistici (PIP)

    Sono prodotti previdenziali individuali offerti da compagnie di assicurazione.

    Adesione: Aperta a tutti, indipendentemente dalla condizione lavorativa.

    Caratteristiche: Consentono un elevato grado di personalizzazione del piano pensionistico e offrono la possibilità di integrare la pensione con coperture assicurative.

    In sintesi, i fondi negoziali sono destinati principalmente ai lavoratori di specifici settori  produttivi attraverso accordi collettivi, i fondi aperti sono accessibili a chiunque desideri aderire, e i PIP sono piani individuali offerti dalle compagnie di assicurazione con ampia personalizzazione.

    Fondi pensione preesistenti

    Si tratta di fondi pensione istituiti prima del 1993, data in cui è stata introdotta una nuova normativa per la previdenza complementare in Italia.

    Adesione: Inizialmente riservati ai dipendenti di specifiche aziende o gruppi di aziende. Possono essere ancora attivi e aperti ai nuovi iscritti, ma sono regolamentati da statuti e regolamenti originari che possono differire dalle normative più recenti.

    Caratteristiche:   Operano secondo regole e statuti definiti prima del 1993, che potrebbero essere diversi rispetto ai fondi negoziali e aperti nati successivamente.

    Gestione: Possono essere gestiti direttamente dalle aziende o tramite enti o associazioni specifiche.

    Beneficiari: Spesso riservati ai dipendenti dell’azienda o gruppo di aziende che ha istituito il fondo, ma possono essere aperti anche a nuovi iscritti.

    Patrimonio e Risorse: Gestiscono risorse accumulate da lungo tempo, spesso con patrimoni significativi e consolidati.

    In sintesi, i fondi pensione preesistenti sono una componente storica del sistema di previdenza complementare in Italia, mantenendo regole e strutture originarie pre-riforma, e continuano a fornire benefici previdenziali ai loro iscritti secondo le norme stabilite prima del 1993.

  • TFR e Fondi Pensione

    Imposta sostitutiva TFR: compensazione verticale senza visto di conformità

    Il  16 febbraio 2024 scaduto  il termine per il versamento del  saldo dell’imposta sostitutiva dell’Irpef relativa alle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturati nel corso 2023 dai dipendenti. Il rendimento è calcolato sulle quote accantonate in azienda alla data del 31 dicembre 2022.

    Come noto l'adempimento prevede due appuntamenti:

    1. il primo, per il pagamento dell’acconto, da effettuare entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento,
    2.  il secondo, per il saldo, entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

    Va ricordato che i termini restano invariati anche se il rapporto di lavoro si conclude in corso d'anno.

    Si ricorda che dal 2015 l’aliquota  fiscale è del 17%. Per calcolare la rata in scadenza il 16 febbraio occorre considerare la differenza tra l’imposta complessiva, tenendo conto del coefficiente di dicembre 2022  e l’anticipo corrisposto a dicembre  023 (con metodo storico o previsionale).

    Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 utilizzando il  codice tributo “1713”.

    Si ricorda che è possibile utilizzare  in compensazione anche il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 213, della legge 662/1996. 

    Eccedenze credito di imposta  sostitutiva TFR: regole ordinarie

    ATTENZIONE in caso di conguaglio  a saldo dell'imposta sostitutiva che risulti in importo  a credito  per il datore di lavoro  , caso molto probabile visto il tasso di inflazione del 2023 , il sostituto d'imposta deve riportare l'eventuale credito nel modello 770/2023, con recupero dell'eccedenza in compensazione con modello F24.

    Si ricorda anche che  per le compensazioni in F24 se  saldo a credito è superiore a 5.000 euro vige l'obbligo di apposizione del visto di conformità ex articolo 1, comma 574, legge 147/2013.

    Recentemente viste le difficolta applicative incontrate dalle software house sulle  corrette modalità di esposizione del credito derivante da eccesso di versamento dell’acconto ( codice tributo  1712),  l’Agenzia con la risoluzione 68 2023   specificato che sono utilizzabili 

    • il codice 6781 riguardante  “Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta 770 semplificato” (risoluzione agenzia delle Entrate 9/2005);
    • il codice 1627  relativo a “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati – art. 15, comma 1, lett. b) D.Lgs. 175/2014” (risoluzione agenzia delle Entrate 13/2015).

    Credito di imposta  compensabile senza visto:  Nota Fondazione CDL 

    La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro in uno dei consueti approfondimenti pubblicati sul sito istituzionale ha  trattato il tema del possibile ampio credito  prodotto con il saldo dell'Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Trattamento di fine rapporto,   chiarendo, anche alla luce della risoluzione dell'Agenzia  emanato proprio in risposta ad una richiesta del Cno ,  le modalità che consentono di  evitare la necessità di apporre il visto di conformità, compensando il credito negli anni successivi 

    Gli esperti della fondazione  affermano che l’eventuale eccedenza di versamento puo essere scomputata  dai successivi versamenti delle ritenute relative a qualsiasi tipo di provento, indicando nel modello F24, nella colonna degli “importi a debito versati”, il codice tributo da pagare (es. 1001, 1012, 1040) e il codice tributo “1627” tra gli “importi a credito compensati”. 

    In questo modo non sussiste    l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche nel caso in cui l’importo compensato sia superiore a 5.000 euro.

    Scarica qui il testo del documento .

     In particolare viene spiegato che  il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445 regola le cosiddette compensazioni verticali o interne, in combinato disposto con l’articolo 15, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2014 .

    Segnatamente:  l’articolo 15, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2014 prevede che, «in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive siano scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.[…] Dette somme non  concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445»;

    L’articolo 1 del D.P.R. n. 445/1997 prevede:  «2. Qualora lo scomputo di cui al comma 1 (ora leggasi art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 175/2014 NdR) non venga operato nel corso dello stesso periodo di imposta, il sostituto ha diritto, a  sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al periodo di imposta  successivo o di chiederne il rimborso […]».

    Inoltre, continua la Fondazione:  Circa l’apposizione del visto di conformità per le compensazioni che ci occupano, la circolare  dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 30 dicembre 2014 ha chiarito che è necessaria solo «nel  caso in cui l’eccedenza scaturente dalla dichiarazione sia riportata ai sensi dell’art. 17 del decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241 per compensare i pagamenti di importi diversi dalle ritenute dovuti  nell’anno successivo, posto che, come precisato con la circolare n. 28/E del 2014, il limite dei  15.000 euro (ora leggasi 5.000 euro, N.d.R.), al cui superamento scatta l’obbligo di apporre il visto  di conformità, è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti». (v. anche  risoluzione n. 73/e del 4 agosto 2015).

  • TFR e Fondi Pensione

    Imposta sostitutiva rivalutazione TFR 2023: chiarimenti ADE

    Con Risoluzione n. 68 del 7 dicembre le Entrate replicano ad una richiesta di chiarimento sull'imposta sostitutiva da versare sulla rivalutazione del fondo TFR da parte dei sostituti di imposta.

    In particolare, le Entrate evidenziano che l’acconto dell’imposta sulla rivalutazione del fondo TFR in scadenza il prossimo 18 dicembre (perchè il 16.12 è sabato) può essere determinato sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nell’anno in corso, vediamo i dettagli.

    Imposta sostitutiva rivalutazione TFR: chiarimenti sul calcolo 2023

    Nell'interpello, l'istante è un Consiglio Nazionale, in qualità di rappresentante dei propri iscritti, e pone un quesito in merito alle modalità di calcolo dell'acconto dell'imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR previsto dall'articolo  11, comma 4, del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. 

    Come  noto, i  sostituti  d'imposta  applicano  l'imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR maturate in ciascun anno, da versare entro il 16 febbraio dell'anno successivo ed entro il 16 del mese di dicembre dell'anno d'imposta in corso, è dovuto «l'acconto dell'imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente». 

    In alternativa, la medesima disposizione consente di commisurare l'acconto «al  90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto». 

    Sulle modalità di calcolo e sui versamenti dell'imposta leggi anche: Imposta sostitutiva TFR 2023: acconto entro il 18.12.

    L'istante evidenzia che la circolare 12 giugno 2002, n. 50/E ha chiarito che «l'imponibile da  utilizzare per la determinazione presuntiva dell'acconto dell'imposta sulla rivalutazione è costituito dal TFR maturato fino al 31 dicembre dell'anno precedente relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell'anno in corso. Al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente. Per i dipendenti cessati in corso d'anno (entro il 30 novembre) l'acconto è dovuto nella misura del 90 per cento dell'imposta trattenuta sulle rivalutazioni all'atto della cessazione del rapporto». 

    Ciò posto, il Consiglio Nazionale istante evidenzia che la variazione dell'indice  ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati nel 2022 ha avuto un impatto rilevante sulla determinazione della quota di rivalutazione del TFR accantonata  al 31 dicembre 2022, in quanto il coefficiente di rivalutazione è stato pari al 9,974576 per cento, con conseguente incidenza sull'importo dell'imposta sostitutiva dovuta il 16 febbraio 2023. 

    Nel 2023, invece, il coefficiente di rivalutazione applicabile a fine anno sarà presumibilmente di gran lunga inferiore (l'ultimo indice rilevato dall'ISTAT applicabile fino al 14 ottobre 2023 è pari al'1,822970 per cento) con conseguenti impatti sull'imposta dovuta a saldo il 16 febbraio 2024. 

    Per effetto di tali variazioni, qualora il sostituto d'imposta utilizzasse, ai fini del calcolo dell'acconto dovuto entro il 16 dicembre 2023, l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente dovrebbe versare un acconto che, in sede di saldo, determinerebbe  un credito da recuperare nell'anno successivo, dopo la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (Modello 770/2024), e il sostituto d'imposta  dovrebbe anche chiedere l'apposizione del visto di conformità ove l'importo del credito  risultasse superiore ad euro 5.000.

    Pertanto, chiede se il calcolo dell'acconto dovuto entro il 16 dicembre  2023 possa essere effettuato dal sostituto d'imposta stimando la rivalutazione del TFR che maturerà a fine anno e calcolando l'acconto del 90 per cento dell'imposta dovuta su  tale importo. 

    Le Entrate, arrivando alle stesse conclusioni dell'istante, chiariscono che, con riferimento all'anno in corso, presumibilmente l'indice ISTAT di riferimento relativo al mese di dicembre 2023 sarà più basso rispetto a quello dello scorso anno e, pertanto, al fine di evitare che, in sede di saldo, si determini un'eccedenza a credito, si ritiene che il sostituto d'imposta possa valutare di procedere a determinare l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2023 quindi usando il metodo presuntivo al posto dello storico.

    In tale caso, qualora il calcolo dell'acconto si riveli insufficiente rispetto all'imposta dovuta sulla rivalutazione del fondo TFR sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo  delle  famiglie  di  operai  e  impiegati  del  mese  di dicembre  2023, l'insufficiente versamento sarà soggetto alla sanzione di cui all'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ferma la possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione  attraverso  l'istituto  del ravvedimento operoso  ai  sensi dell'articolo  13  del  d.lgs.  18  dicembre 1997, n. 472.