• TFR e Fondi Pensione

    Tassazione compensazioni di fine rapporto: chiarimenti dall’Agenzia

    Le somme corrisposte a titolo di compensazione per la transizione al regime IFR, riferite agli anni 2020-2024, sono fiscalmente assimilabili al trattamento di fine rapporto. 

    Per esse si applica la tassazione separata ai sensi degli articoli 17 e 19 del TUIR, in coerenza con la natura previdenziale e compensativa della misura. 

    Così l'Agenzia nella risposta a interpello n. 198 del 30 luglio 2025. Ecco i dettagli del caso e le motivazioni dell'Agenzia.

    Il caso al vaglio dell’Agenzia

    Nel 2020, un ente pubblico ha introdotto un nuovo  trattamento previdenziale interno per il proprio personale, in sostituzione del precedente trattamento di fine rapporto (TFR o TFS) gestito tramite INPS. 

    Questo cambiamento è stato formalizzato in un nuovo Regolamento, in attuazione dell’art. xx del decreto-legge n. xy/aaaa, con l’adozione di una nuova indennità denominata IFR (Indennità di Fine Rapporto).

    Tale modifica ha comportato una riduzione del 30% dell’importo dell’IFR rispetto al trattamento previsto precedentemente

    Per attenuare gli effetti di questa decurtazione e in attesa di un nuovo assetto definitivo a partire dal 2025, l’ente ha previsto specifiche “misure compensative” destinate al personale in servizio nel periodo transitorio 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2024.

    In particolare, la delibera dell’ente ha stabilito che il personale in servizio alla data del 7 aprile 2020 potesse scegliere tra:

    1. il nuovo regime dell’IFR (con riduzione del 30%),
    2. il tradizionale TFR accompagnato da previdenza complementare,
    3. oppure il solo TFR.

    In ogni caso, è stato previsto il riconoscimento di somme a titolo di compensazione, calcolate come differenza tra quanto sarebbe spettato con il vecchio sistema e quanto effettivamente maturato con il nuovo regime, riferite unicamente al periodo 2020-2024.

    L’ente ha quindi presentato interpello all’Agenzia delle Entrate per sapere quale trattamento fiscale applicare a queste somme “compensative”: tassazione separata (più favorevole) oppure ordinaria?

    L’istante ha proposto l’applicazione della tassazione separata, sostenendo che:

    • le somme si riferiscono anche ad annualità pregresse e non solo all’anno in corso di corresponsione;
    • esse sono accessorie a prestazioni previdenziali e, in quanto tali, dovrebbero seguire lo stesso regime fiscale previsto per il trattamento di fine rapporto.

    La risposta dell’Agenzia: tassazione separata secondo il TUIR

    L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 198/2025, ha accolto l’interpretazione proposta dall’ente. 

    Richiamando gli articoli 17, comma 1, lettera a), e 19, comma 2-bis, del TUIR (D.P.R. 917/1986), ha precisato che le somme in oggetto rientrano nella categoria delle “indennità equipollenti al TFR”, cioè quelle somme una tantum corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e commisurate alla durata dello stesso.

    In particolare, l’art. 17 prevede che tali somme, anche se diverse dal TFR, siano soggette a tassazione separata se connesse alla fine del rapporto lavorativo. L’art. 19, comma 2-bis, regola il calcolo dell’imposta per queste indennità, prevedendo uno sconto forfettario per ogni anno di servizio e un’aliquota media determinata in base alla durata del rapporto.

    Secondo l’Agenzia, le misure compensative oggetto del quesito:

    1. sono collegate al rapporto di lavoro;
    2. sono finalizzate a riequilibrare un trattamento pensionistico ridotto;
    3. derivano da una delibera dell’ente che agisce come datore di lavoro pubblico.

    Pertanto, si tratta di indennità “equipollenti” al TFR e, come tali, devono essere assoggettate alla tassazione separata, più favorevole per i lavoratori rispetto a quella ordinaria, che considera i redditi percepiti nell’anno nel loro complesso.

  • TFR e Fondi Pensione

    Fondi pensione: chiarimenti Agenzia sul calcolo dell’anzianità

    Con la Risoluzione n. 29/E del 11 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito al calcolo dell’anzianità di partecipazione alle forme pensionistiche complementari,  che è rilevante ai fini della riduzione dell’aliquota d’imposta su determinate prestazioni previdenziali. 

    La risoluzione  risponde a un’istanza presentata da un’associazione, la quale ha sollevato la questione dell’anzianità in caso di iscrizione contemporanea a più fondi pensione. Ecco i dettagli sul caso e le motivazioni dell'Agenzia.

    Anzianità previdenziale e riduzione dell’aliquota fiscale: i dubbio

    Nell’istanza veniva  sollevata la questione dell’anzianità in caso di iscrizione contemporanea a più fondi pensione e  riguardava la possibilità di considerare, nel computo dell’anzianità utile alla riduzione dell’aliquota (dal 15% fino a un minimo del 9%), anche i periodi di partecipazione maturati presso altri fondi, diversi da quello che eroga la prestazione.

    La normativa di riferimento è l’articolo 11 del decreto legislativo n. 252/2005, che stabilisce le condizioni per accedere alla tassazione agevolata su prestazioni come

    • la RITA (rendita integrativa temporanea anticipata), 
    • anticipazioni per spese sanitarie gravi,
    •  riscatti parziali o totali in caso di eventi straordinari (inoccupazione prolungata, invalidità, decesso), 
    •  prestazioni erogate in forma di capitale o rendita.

    In tali ipotesi, l’aliquota d’imposta ordinaria del 15% può essere ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, fino a un minimo del 9%. 

    La questione interpretativa verte  quindi sull’opportunità di sommare i periodi di partecipazione in più forme previdenziali, qualora l’aderente non abbia esercitato il riscatto totale di una o più posizioni.

    Anzianità complessiva nei fondi per determinare l’aliquota fiscale

    L’Agenzia accoglie la soluzione prospettata dall’istante e conferma che, ai fini della determinazione dell’aliquota agevolata, rilevano tutti i periodi di partecipazione complessivamente maturati in forme pensionistiche complementari, anche se l’aderente è iscritto a più fondi contemporaneamente. 

    Tale principio trova riscontro nel comma 9 dell’articolo 11 del d.lgs. 252/2005 e nella prassi amministrativa consolidata (circolare 70/E del 2007, deliberazione COVIP 2006 e relazione COVIP 2012), secondo cui l’anzianità utile si calcola includendo tutti i periodi in cui l’aderente è stato iscritto, purché la relativa posizione non sia stata riscattata integralmente. 

    Per dimostrare l’anzianità pregressa maturata in altri fondi, sarà sufficiente un’attestazione rilasciata dalla forma pensionistica diversa, contenente la data di adesione e la conferma dell’assenza di un riscatto totale. 

    Le istruzioni fornite dovranno essere seguite con attenzione dalle Direzioni regionali e provinciali, a garanzia di una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni.

  • TFR e Fondi Pensione

    Gestione credito INPS pubblico impiego: le novità 2025

    La circolare INPS n. 49 del 3 marzo 2025 illustra le novità relative all'adesione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Gestione credito), a seguito dell'approvazione dell’articolo 27 della legge 13 dicembre 2024, n. 203  (Collegato Lavoro). 

    L'adesione alla Gestione credito INPS diventa più flessibile e accessibile a un numero maggiore di pensionati e lavoratori pubblici, con semplificazioni nelle procedure e contributi obbligatori definiti.

    Gestione credito INPS: cos’è

    La Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Gestione credito INPS) è un fondo che eroga prestazioni di credito agevolato e assistenza sociale a favore di dipendenti pubblici e pensionati che vi aderiscono.

    L'obiettivo principale è fornire sostegno economico attraverso prestiti e agevolazioni per varie esigenze personali e familiari.

    Principali prestazioni offerte

    Prestiti a tasso agevolato

    • Piccolo prestito con importo limitato con rimborso fino a 48 mesi.
    • Prestiti pluriennali: concessi per specifiche necessità (es. spese mediche, ristrutturazione casa), con rimborso fino a 10 anni.
    • Mutui ipotecari
    • Finanziamenti per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa a tassi vantaggiosi rispetto al mercato.

    Contributi e sussidi per situazioni di difficoltà

    Contributi per spese sanitarie, assistenza a familiari non autosufficienti o calamità naturali.

    Borse di studio e iniziative per il diritto allo studio:

    • Supporto economico per studenti meritevoli (figli di iscritti o pensionati).
    • Soggiorni studio in Italia e all’estero per ragazzi e corsi di formazione professionale.

    Agevolazioni per soggiorni vacanza e termali

    L'adesione  alla Gestione Credito è obbligatoria per alcuni dipendenti pubblici, mentre per altri (pensionati e alcune categorie di lavoratori) è volontaria, con trattenute mensili proporzionali alla retribuzione o alla pensione.

    Gestione credito INPS: i beneficiari dal 2025 e stop scadenze

    Dal 12 gennaio 2025, l'adesione può avvenire senza limiti temporali, eliminando le scadenze precedenti.

    L’adesione è irrevocabile e le prestazioni possono essere richieste dopo un anno dall’iscrizione.

    I nuovi destinatari della Gestione credito

    • Pensionati ex dipendenti pubblici che non avevano aderito in precedenza.
    • Pensionati ex dipendenti di enti pubblici, anche se la loro pensione è a carico di gestioni diverse dalla Gestione dipendenti pubblici.
    • Sottufficiali e ufficiali prossimi al pensionamento o al collocamento in ausiliaria.
    • Dipendenti pubblici non iscritti ai fondi pensionistici ex ENPAS o ex INADEL.

    Esclusi: titolari di pensione ai superstiti e soggetti con carriera lavorativa prevalentemente fuori dal settore pubblico.

    Modalità di adesione semplificate

    • Domanda online tramite il portale INPS con credenziali digitali.
    • Per i lavoratori prossimi alla pensione, possibilità di adesione contestuale alla domanda di pensionamento.
    • In alternativa, per i dipendenti pubblici iscritti, opzione di mantenimento automatico barrando la casella "Chiedo di aderire al fondo credito" nella richiesta di pensionamento.

    Gestione credito INPS: Nuove regole contributive dal 2025

    Per i contributi le nuove regole  prevedono 

    • Per i dipendenti pubblici iscritti: 0,35% della retribuzione lorda.
    • Per i pensionati aderenti: 0,15% della pensione lorda, detratto direttamente dall’INPS.
    • Non è previsto rimborso dei contributi, anche in assenza di utilizzo delle prestazioni.

    Le denunce contributive devono essere trasmesse tramite il sistema Uniemens, con specifici codici per lavoratori attivi, sottufficiali e ufficiali in ausiliaria.

  • TFR e Fondi Pensione

    Imposta sostitutiva TFR 2024: scadenza il 16 dicembre

    Entro il 16 dicembre 2024, le aziende dovranno adempiere all'obbligo  di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dell’Irpef sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonato al 31 dicembre 2023. 

    Questa imposta, pari al 17%, grava sui sostituti d’imposta, come previsto dall’articolo 2120 del Codice civile, e coinvolge la maggior parte dei datori di lavoro, con l’eccezione significativa dei datori di lavoro domestici. 

    L’acconto è pari al 90 dell'importo totale , lasciando il saldo al 17 febbraio 2025 (dato che il 16 febbraio cade di domenica). 

    Da notare che la somma da versare a saldo sarà calcolata sulla base delle rivalutazioni effettive, una volta che sarà  pubblicato dall’Istat l’indice annuo di rivalutazione del Tfr, relativo al 2024.

    Imposta sostitutiva TFR: il calcolo dell’acconto

    Per il calcolo dell’acconto, sono disponibili due metodi principali, il metodo storico e il metodo previsionale, che si differenziano per il periodo di riferimento delle rivalutazioni.

    • Il metodo storico calcola l’acconto applicando il 90% alle rivalutazioni maturate nel 2023, includendo quelle relative ai Tfr già erogati durante l’anno.
    •  Il metodo previsionale, invece, considera le rivalutazioni maturate nel 2024 fino al 30 novembre e calcola l’acconto sulla base del 90% dell’imposta dovuta per i dipendenti ancora in forza al 30 novembre. 

    Per i lavoratori che hanno cessato il rapporto entro tale data, l’acconto si basa sull’imposta effettiva calcolata al momento della cessazione. Tuttavia, vi è un’importante eccezione: se tutti i dipendenti cessano il rapporto prima del 16 dicembre, l’acconto sarà calcolato sulla rivalutazione maturata nell’anno in corso, anziché su quella dell’anno precedente.

    Versamento imposta sostitutiva TFR : codici tributo e casi particolari

    Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 indicando i seguenti codici tributo:

    • 1712 per l’acconto
    • 1713 per il saldo.

    I datori di lavoro possono compensare l’imposta sostitutiva, direttamente nel modello F24, utilizzando eventuali crediti maturati per altre imposte o contributi. 

    E' anche possibile usufruire  del credito che deriva dal prelievo anticipato sui trattamenti di fine rapporto (articolo 3 della legge n. 662/1996). 

    Questo credito :

    • può essere utilizzato fino a compensazione dell’imposta dovuta e 
    • l’importo compensato non rileva per la determinazione del limite annuo massimo di compensazione.

    L'Agenzia nelle proprie  Istruzioni specifica i seguenti casi particolari 

    1 –   In caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i dovuti versamenti dell’acconto (e anche del saldo) dell’imposta sostitutiva:

    • gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione
    • la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla data di efficacia dell’operazione.

    2 – In presenza di operazioni che non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i versamenti:

    • il soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro
    • il soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio dei dipendenti e del relativo Tfr maturato.

  • TFR e Fondi Pensione

    Fondi pensione 2024: piu adesioni e rendimenti in crescita

    Nel report  COVIP di settembre 2024, pubblicato il 31 ottobre scorso ,  la Commissione di vigilanza sulla previdenza complementare offre una panoramica sul numero di posizioni attive nei vari fondi pensione e analizza i rendimenti ottenuti dalle diverse linee di investimento durante i primi nove mesi del 2024. 

    Viene fornito  così un quadro aggiornato della crescita del settore e delle performance finanziarie a vantaggio degli iscritti.

    Vediamo una sintesi delle principali indicazioni.

    QUI IL DOCUMENTO INTEGRALE

    Fondi pensione e COVIP: cosa sono

    In Italia, il sistema pensionistico pubblico è affiancato da un sistema di previdenza complementare, destinato a garantire ai lavoratori una pensione integrativa per mantenere un tenore di vita adeguato anche dopo il pensionamento.

     La COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) è l'autorità pubblica indipendente incaricata di vigilare su questo sistema, assicurando la trasparenza, la sicurezza e la tutela degli iscritti alle forme di previdenza complementare.

    I fondi pensione sono gli strumenti principali della previdenza complementare. 

    Questi fondi permettono ai lavoratori di accumulare risparmi durante la loro vita lavorativa per integrare, alla pensione pubblica, un'ulteriore entrata economica, sempre piu necessaria negli ultimi tempi per le difficolta finanziarie cui sta andando incontro INPS a causa del calo demografico

    Esistono diverse tipologie di fondi pensione:

    • Fondi Negoziali: istituiti tramite contrattazione collettiva e riservati a specifici settori lavorativi.
    • Fondi Aperti: accessibili a tutti, anche senza requisiti specifici, e gestiti da società di gestione del risparmio o da banche.
    • PIP (Piani Individuali Pensionistici): gestiti da compagnie di assicurazione e pensati per un'adesione individuale.

    Il report COVIP sui fondi pensione Settembre 2024

    Posizioni in essere A settembre 2024, il numero totale di posizioni attive nelle forme pensionistiche complementari ha raggiunto gli 11 milioni, segnando una crescita del 3,3% rispetto alla fine del 2023. Queste posizioni, che includono anche gli aderenti a più forme, corrispondono a un totale di iscritti pari a 9,88 milioni.

    L'incremento è particolarmente evidente nei fondi negoziali legati ai contratti collettivi che registrano un aumento di 205.900 posizioni (+5,1% rispetto a dicembre 2023), portando il totale a 4,223 milioni. 

    In particolare, il fondo del settore edile ha contribuito significativamente con un aumento di 98.600 posizioni, grazie all’adesione contrattuale dei lavoratori mediante contributi versati esclusivamente dai datori di lavoro, sebbene di importo modesto. Anche il fondo per il pubblico impiego ha visto una crescita di 28.600 posizioni.

    Nelle forme pensionistiche di mercato, i fondi aperti hanno registrato un incremento di 90.700 posizioni (+4,7%) e i PIP (Piani Individuali Pensionistici) di 47.700 posizioni (+1,3%). Al termine di settembre, il totale delle posizioni attive è pari rispettivamente a 2,041 milioni per i fondi aperti e 3,829 milioni per i PIP.

    Vediamo in sintesi nella tabella seguente:

    Posizioni Fondi Pensionistici

    Numero di Posizioni (Settembre 2024)

    Tipo di Fondo Posizioni (milioni) Variazione (%) da Dicembre 2023
    Fondi Negoziali 4,223 +5,1%
    Fondi del Settore Edile +98.600 posizioni
    Fondo Pubblico Impiego +28.600 posizioni
    Fondi Aperti 2,041 +4,7%
    PIP 3,829 +1,3%

    Fondi pensione: le risorse gestite e i rendimenti

    Contributi e risorse gestite 

    Nei primi nove mesi del 2024, fondi negoziali, fondi aperti e PIP hanno raccolto complessivamente 10,5 miliardi di euro, con un aumento del 7,9% rispetto allo stesso periodo del 2023. L’incremento più marcato è stato registrato dai fondi aperti, con un +9,7%.

    Le risorse destinate alle prestazioni sono arrivate a 238 miliardi di euro, con un incremento del 6,1% rispetto ai 224,4 miliardi di fine 2023. 

    Circa il 60% di questa crescita è attribuibile all’aumento del valore dei titoli in portafoglio, mentre il restante è dovuto ai flussi contributivi netti. 

    L'attivo netto ha raggiunto i

    • 73,5 miliardi di euro per i fondi negoziali (+8,3% rispetto all’anno precedente), 
    • 36,1 miliardi per i fondi aperti e 
    • 53 miliardi per i PIP,

     rispettivamente in crescita del 10,8% e del 6,1% rispetto al 2023.

    Rendimenti 

    Nel corso dei primi nove mesi del 2024, le forme di previdenza complementare hanno mostrato rendimenti positivi, con performance superiori per le gestioni più esposte al comparto azionario.

    • I comparti azionari hanno registrato rendimenti medi dell’8,9% per i fondi negoziali, del 9,6% per i fondi aperti e del 10,3% per i PIP. 
    • Le linee bilanciate hanno riportato rendimenti medi del 5,8% nei fondi negoziali, del 6,2% nei fondi aperti e del 5,7% nei PIP.
    •  Rendimenti più bassi, ma comunque positivi, sono stati riscontrati per i comparti obbligazionari e garantiti.

    Analizzando i rendimenti su un orizzonte temporale di dieci anni, includendo i nove mesi del 2024, le linee con maggiore contenuto azionario hanno registrato rendimenti medi annui composti intorno al 5% per tutte le tipologie di forme pensionistiche. 

    Le linee bilanciate hanno offerto rendimenti medi tra il 2% e il 3%, mentre le linee garantite e obbligazionarie hanno riportato rendimenti intorno all'1%, o inferiori in alcuni casi. Le gestioni separate di ramo I dei PIP, che valutano le attività al costo storico piuttosto che al valore di mercato, hanno prodotto un rendimento medio dell'1,7%. 

    Da notare che nello stesso periodo, la rivalutazione del TFR si è attestata al 2,3%.

    In generale, i comparti azionari e parte delle linee bilanciate hanno evidenziato rendimenti superiori rispetto ai comparti obbligazionari, garantiti e rispetto al TFR. Nei fondi negoziali, la dispersione dei rendimenti dei singoli comparti è risultata minore rispetto a quella registrata nei fondi aperti e nei PIP.

    Rendimenti Medi delle Linee di Investimento (Primi 9 Mesi 2024)

    Linea di Investimento Fondi Negoziali Fondi Aperti PIP
    Azionari 8,9% 9,6% 10,3%
    Bilanciati 5,8% 6,2% 5,7%
    Obbligazionari Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori
    Garantiti Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori

  • TFR e Fondi Pensione

    Deducibilità fondi pensione: nel plafond anche i versamenti per i figli

    Con la risposta a interpello 76 del 21.03.2024   l'Agenzia chiarisce l'ambito applicativo dell'articolo 8, comma 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di deduzione dei contributi versati per la partecipazione alle forme di previdenza complementare per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007. Si tratta in particolare dell'agevolazione che consente a chi non  deduce  per i primi cinque anni di partecipazione,  l'importo massimo concesso, di utilizzare il residuo  in annualità successive. Il fine del beneficio è di dare un sostegno ai lavoratori con minore anzianità contributiva notoriamente svantaggiati  per i trattamenti previdenziali del primo pilastro , incoraggiando la partecipazione alle forme di previdenza integrativa

    Vediamo nei prossimi paragrafi  i dettagli del caso e la risposta dell'Agenzia.

    Previdenza complementare deducibilità agevolata per lavoratori piu giovani

    L'Istante dichiarava:

    • di aver aderito ad un fondo pensione negoziale nell'anno 2019 e versato, come definito dalle condizioni contrattuali, la quota del TFR, i contributi a carico suo e del datore di lavoro nonché contributi aggiuntivi a titolo individuale;
    • di essere un lavoratore di prima occupazione successiva all'anno 2007,  e nello specifico di aver iniziato l'attività lavorativa nel 2014;
    • di aver versato contributi per l'adesione dei figli nel 2022 ad una forma di previdenza complementare che ha dedotto integralmente;
    • che l'ammontare dei contributi versati  al proprio fondo  previdenziale e a quello per i figli a carico dedotti dal proprio reddito complessivo «non ha comunque raggiunto la soglia di deducibilità ordinaria di € 5.164,57».

    Chiedeva quindi  all'Agenzia, dato che l'articolo 8, comma 6 del d.lgs. n. 252 del 2005, prevede che nei primi cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, i lavoratori cd."di prima occupazione" con versamenti di contributi per un importo inferiore a euro 5.164,57 (limite di deduzione massima annuale ) possono conservare l'importo residuo delle deduzioni annuali a partire dal sesto anno, deducendoli entro i venti anni successivi , se per la  determinazione del ''plafond'', debbano essere considerati solo i contributi versati in relazione alla propria posizione contributiva oppure anche quelli versati  a nome dei figli  fiscalmente a carico.

    Plafond deducibilità oltre i 5 anni: risposta dell’Agenzia

    L'agenzia illustra l'articolo di legge ricordando che : «Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 2007  … limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui».

    Come illustrato con  circolare n. 70/E del 2007  i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 possono, «in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di euro 5.164,57 nei primi cinque anni di partecipazione, […] conservare l'importo residuo delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e […] utilizzare il plafond così accumulato entro i venti anni successivi.»; Ciò significa che  la differenza tra l'importo dei contributi versati e il limite annuale di euro 5.164,57 non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare un «ulteriore plafond di deducibilità», da utilizzare entro i venti anni successivi. Tale plafond  può essere utilizzato, a partire dal sesto anno e fino al venticinquesimo anno successivo, in aggiunta al limite annuale di euro 5.164,57 e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui (per un totale massimo di euro 7.746,86).

    L'agenzia  afferma che in applicazione di tale principio  qualora nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari il «lavoratore di prima occupazione», in aggiunta ai contributi versati per la propria posizione, abbia versato anche contributi per i familiari a carico , che ha dedotto dal proprio reddito complessivo, anche tali contributi concorrono alla determinazione dell'ulteriore ''plafond di deducibilità''.

    Nel caso in esame, il lavoratore dovrà considerare i contributi versati per la sua partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedotti dal 2019 al 2023 nonché quelli versati per la partecipazione alle predette forme pensionistiche dei figli a carico, dedotti dal proprio reddito complessivo nel 2022 e 2023.

    Il plafond accumulato nei primi 5 anni di partecipazione (2019/2023) potrà essere utilizzando dall'Istante a partire dal 2024 nei limiti sopra specificati.

  • TFR e Fondi Pensione

    Imposta sostitutiva TFR 2023: acconto entro il 18.12

    Scade il prossimo 18 dicembre il termine per il versamento dell 'Imposta sostituiva sulla rivalutazione del TFR..

    Come noto, sui fondi per il Trattamento di fine rapporto (Tfr) rivalutati annualmente è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi  pari al  17%  (dal 2015).

    Il versamento dell’imposta è a carico del datore di lavoro o  dell'ente pensionistico e  va effettuato  in due rate:

    1.  acconto: entro il 16 dicembre e 
    2. saldo: entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

    Per quanto riguarda l'acconto,  quest'anno il 16 cade di sabato per cui il termine slitta al 18 dicembre . L'acconto è pari 90% del 17% totale sulle rivalutazioni maturate nel 2022, calcolate con metodo storico o presuntivo. (In proposito leggi anche: Imposta sostitutiva rivalutazione TFR 2023: chiarimenti ADE)

    Le istruzioni sono state fornite dall'Agenzia  con le circolari 29/2001 e 50/2002. 

    ATTENZIONE  L’imposta sostitutiva non è dovuta per i lavoratori che aderiscono a una forma pensionistica complementare alla quale  confluiscono le quote di TFR.

    Vale anche la pena sottolineare che la tassazione separata  non si applica alle quote di  trattamento di fine rapporto di importo superiore a 1.000.000 euro  in quanto tali somme  concorrono alla formazione del reddito complessivo.  La norma , prevista dall’articolo 24, comma 1, del Dl 201/2011,  si applica anche  a tutti i compensi e le indennità erogati agli amministratori delle società di capitali. 

    Se il rapporto di lavoro cessa nel corso dell’anno i termini di versamento restano invariati.

    Acconto 2023 e saldo 2024: coefficiente in calo

    Entro il 16 febbraio 2024 il datore di lavoro dovrà versare il  saldo della imposta sostitutiva, determinato dalla differenza tra l' effettiva imposta dovuta ( con  rivalutazione dei fondi TFR al 31 dicembre 2023,  utilizzando  il  coefficiente di rivalutazione che sarà reso noto a metà gennaio 2024),  e l'importo dell'acconto già versato . 

    Quest'anno, dato l'alto tasso di inflazione registrato nei coefficienti 2022 ( con tasso finale del 9,9745%, mentre l'ultimo registrato a ottobre 2023 si ferma a meno del 2%)   con ogni probabilità la differenza sarà negativa  e potrà essere portata con credito in compensazione  esponendola  nel prossimo  Modello 770:

    • sia nel quadro ST come versamento in eccesso, 
    • sia nel quadro SX come credito derivante da versamento in eccesso e  risultante dalla dichiarazione annuale. 

    Tale credito potrà  essere utilizzato con il codice tributo 6781 all’interno del modello F24 in compensazione con altri debiti.

    Versamento imposta sostitutiva TFR e codici tributo

    Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 indicando i seguenti codici tributo:

    1. 1712 per l’acconto
    2. 1713 per il saldo.

    I datori di lavoro possono compensare l’imposta sostitutiva, direttamente nel modello F24, utilizzando eventuali crediti maturati per altre imposte o contributi. 

    E' anche possibile usufruire  del credito che deriva dal prelievo anticipato sui trattamenti di fine rapporto (articolo 3 della legge n. 662/1996). 

    Questo credito :

    • può essere utilizzato fino a compensazione dell’imposta dovuta e 
    • l’importo compensato non rileva per la determinazione del limite annuo massimo di compensazione.

    L'Agenzia nelle proprie  Istruzioni specifica i seguenti casi particolari 

    1 –   In caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i dovuti versamenti dell’acconto (e anche del saldo) dell’imposta sostitutiva:

    • gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione
    • la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla data di efficacia dell’operazione.

    2 – In presenza di operazioni che non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i versamenti:

    1. il soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro
    2. il soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio dei dipendenti e del relativo Tfr maturato.

    Sanzioni per tardivo versamento imposta sostitutiva TFR

     In caso di tardivo o omesso versamento dell’imposta, la sanzione è pari al 30% ma resta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso purchè il versamento tardivo sia effettuato nei termini stabiliti per la presentazione della prossima dichiarazione 770.