• TFR e Fondi Pensione

    Imposta sostitutiva TFR 2025: scadenza 16 dicembre

    Entro il 16 dicembre 2025, le aziende dovranno adempiere all'obbligo  di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dell’Irpef sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonato al 31 dicembre 2024. 

    Questa imposta, pari al 17%, grava sui sostituti d’imposta, come previsto dall’articolo 2120 del Codice civile, e coinvolge la maggior parte dei datori di lavoro, con l’eccezione significativa dei datori di lavoro domestici. 

    L’acconto è pari al 90 dell'importo totale, lasciando il saldo al 16 febbraio 2026.. 

    Da notare che la somma da versare a saldo sarà calcolata sulla base delle rivalutazioni effettive, una volta che sarà  pubblicato dall’Istat l’indice annuo di rivalutazione del Tfr, relativo al 2025.

    Imposta sostitutiva TFR: il calcolo dell’acconto

    Per il calcolo dell’acconto, sono disponibili due metodi principali, il metodo storico e il metodo previsionale, che si differenziano per il periodo di riferimento delle rivalutazioni.

    • Il metodo storico calcola l’acconto applicando il 90% alle rivalutazioni maturate nel 2024, includendo quelle relative ai Tfr già erogati durante l’anno.
    •  Il metodo previsionale, invece, considera le rivalutazioni maturate nel 2025 fino al 30 novembre e calcola l’acconto sulla base del 90% dell’imposta dovuta per i dipendenti ancora in forza al 30 novembre. 

    Per i lavoratori che hanno cessato il rapporto entro tale data, l’acconto si basa sull’imposta effettiva calcolata al momento della cessazione. Tuttavia, vi è un’importante eccezione: se tutti i dipendenti cessano il rapporto prima del 16 dicembre, l’acconto sarà calcolato sulla rivalutazione maturata nell’anno in corso, anziché su quella dell’anno precedente.

    Versamento imposta sostitutiva TFR : codici tributo e casi particolari

    Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 indicando i seguenti codici tributo:

    • 1712 per l’acconto
    • 1713 per il saldo.

    I datori di lavoro possono compensare l’imposta sostitutiva, direttamente nel modello F24, utilizzando eventuali crediti maturati per altre imposte o contributi. 

    E' anche possibile usufruire  del credito che deriva dal prelievo anticipato sui trattamenti di fine rapporto (articolo 3 della legge n. 662/1996). 

    Questo credito :

    • può essere utilizzato fino a compensazione dell’imposta dovuta e 
    • l’importo compensato non rileva per la determinazione del limite annuo massimo di compensazione.

    L'Agenzia nelle proprie  Istruzioni specifica i seguenti casi particolari 

    1 –   In caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i dovuti versamenti dell’acconto (e anche del saldo) dell’imposta sostitutiva:

    • gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione
    • la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla data di efficacia dell’operazione.

    2 – In presenza di operazioni che non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i versamenti:

    • il soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro
    • il soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio dei dipendenti e del relativo Tfr maturato.

  • TFR e Fondi Pensione

    Tassazione compensazioni di fine rapporto: chiarimenti dall’Agenzia

    Le somme corrisposte a titolo di compensazione per la transizione al regime IFR, riferite agli anni 2020-2024, sono fiscalmente assimilabili al trattamento di fine rapporto. 

    Per esse si applica la tassazione separata ai sensi degli articoli 17 e 19 del TUIR, in coerenza con la natura previdenziale e compensativa della misura. 

    Così l'Agenzia nella risposta a interpello n. 198 del 30 luglio 2025. Ecco i dettagli del caso e le motivazioni dell'Agenzia.

    Il caso al vaglio dell’Agenzia

    Nel 2020, un ente pubblico ha introdotto un nuovo  trattamento previdenziale interno per il proprio personale, in sostituzione del precedente trattamento di fine rapporto (TFR o TFS) gestito tramite INPS. 

    Questo cambiamento è stato formalizzato in un nuovo Regolamento, in attuazione dell’art. xx del decreto-legge n. xy/aaaa, con l’adozione di una nuova indennità denominata IFR (Indennità di Fine Rapporto).

    Tale modifica ha comportato una riduzione del 30% dell’importo dell’IFR rispetto al trattamento previsto precedentemente

    Per attenuare gli effetti di questa decurtazione e in attesa di un nuovo assetto definitivo a partire dal 2025, l’ente ha previsto specifiche “misure compensative” destinate al personale in servizio nel periodo transitorio 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2024.

    In particolare, la delibera dell’ente ha stabilito che il personale in servizio alla data del 7 aprile 2020 potesse scegliere tra:

    1. il nuovo regime dell’IFR (con riduzione del 30%),
    2. il tradizionale TFR accompagnato da previdenza complementare,
    3. oppure il solo TFR.

    In ogni caso, è stato previsto il riconoscimento di somme a titolo di compensazione, calcolate come differenza tra quanto sarebbe spettato con il vecchio sistema e quanto effettivamente maturato con il nuovo regime, riferite unicamente al periodo 2020-2024.

    L’ente ha quindi presentato interpello all’Agenzia delle Entrate per sapere quale trattamento fiscale applicare a queste somme “compensative”: tassazione separata (più favorevole) oppure ordinaria?

    L’istante ha proposto l’applicazione della tassazione separata, sostenendo che:

    • le somme si riferiscono anche ad annualità pregresse e non solo all’anno in corso di corresponsione;
    • esse sono accessorie a prestazioni previdenziali e, in quanto tali, dovrebbero seguire lo stesso regime fiscale previsto per il trattamento di fine rapporto.

    La risposta dell’Agenzia: tassazione separata secondo il TUIR

    L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 198/2025, ha accolto l’interpretazione proposta dall’ente. 

    Richiamando gli articoli 17, comma 1, lettera a), e 19, comma 2-bis, del TUIR (D.P.R. 917/1986), ha precisato che le somme in oggetto rientrano nella categoria delle “indennità equipollenti al TFR”, cioè quelle somme una tantum corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e commisurate alla durata dello stesso.

    In particolare, l’art. 17 prevede che tali somme, anche se diverse dal TFR, siano soggette a tassazione separata se connesse alla fine del rapporto lavorativo. L’art. 19, comma 2-bis, regola il calcolo dell’imposta per queste indennità, prevedendo uno sconto forfettario per ogni anno di servizio e un’aliquota media determinata in base alla durata del rapporto.

    Secondo l’Agenzia, le misure compensative oggetto del quesito:

    1. sono collegate al rapporto di lavoro;
    2. sono finalizzate a riequilibrare un trattamento pensionistico ridotto;
    3. derivano da una delibera dell’ente che agisce come datore di lavoro pubblico.

    Pertanto, si tratta di indennità “equipollenti” al TFR e, come tali, devono essere assoggettate alla tassazione separata, più favorevole per i lavoratori rispetto a quella ordinaria, che considera i redditi percepiti nell’anno nel loro complesso.

  • TFR e Fondi Pensione

    Fondi pensione: adesioni in crescita ma non abbastanza tra i giovani

    Il 23 giugno 2025  è stato presentato dal Presidente Mario Pepe   la Relazione Annuale sull’attività svolta dalla COVIP- commissione di vigilanza sui Fondi pensione, nel 2024. 

     Oltre a illustrare il quadro generale dei settori vigilati, fondi pensione e casse di previdenza, le cui risorse, alla fine del 2024, sono rispettivamente pari a circa 243,4 miliardi di euro e 124,7 miliardi di euro, il Presidente si è soffermato sulle prospettive evolutive di tali settori

    Ecco una sintesi del Comunicato Stampa. Qui il testo .

     La relazione tecnica è in corso di pubblicazione. Il 29 luglio è stato pubblicato il documento con l'aggiornamento dei dati statistici a giugno 2025.

    L’adesione ai fondi pensione cresce, ma resta bassa tra i giovani

    Nel 2024 la previdenza complementare ha registrato segnali positivi: gli iscritti hanno sfiorato quota 10 milioni (+4%) e le risorse gestite hanno superato i 243 miliardi di euro. Tuttavia, i dati diffusi da COVIP mostrano un’adesione ancora troppo bassa tra i giovani: infatti  solo il 29,9% dei lavoratori tra i 15 e i 34 anni ha aderito a una forma pensionistica, contro una media del 38,3%. 

    Questo gap anagrafico si aggiunge a quelli:

    •  di genere (gli uomini rappresentano il 61,6% degli iscritti) e 
    • geografico (57,2% degli iscritti risiede al Nord).

    L’attuale sistema appare quindi sbilanciato a favore delle fasce di popolazione più prossime alla pensione.

     Per garantire una previdenza sostenibile in futuro, è necessario coinvolgere maggiormente i giovani con iniziative mirate, semplificando le modalità di adesione e aumentando la conoscenza sui vantaggi della previdenza integrativa.

    Cosa sono i fondi pensione e quanto rendono

    Come noto, la previdenza complementare si affianca a quella pubblica e permette ai lavoratori di costruire una pensione integrativa tramite versamenti volontari. 

    In Italia, alla fine del 2024, erano attivi 291 fondi: 

    • 33 negoziali (nati dalla contrattazione collettiva), 
    • 38 fondi aperti (accessibili a tutti), 
    • 69 PIP (Piani Individuali Pensionistici) e 
    • 151 fondi preesistenti.

    Nel 2024 i rendimenti sono stati generalmente positivi grazie alla ripresa dei mercati finanziari: le linee azionarie hanno reso fino al 12,9% nei PIP e oltre il 10% nei fondi negoziali e aperti. Tuttavia, solo l’11,7% degli iscritti sceglie linee azionarie, preferendo opzioni garantite a rendimento più basso. Anche qui emerge un problema di educazione finanziaria: scelte poco consapevoli rischiano di compromettere il risultato nel lungo periodo, soprattutto per chi ha molti anni davanti alla pensione.

    Adesione ancora insufficiente: servono interventi per i giovani

    COVIP sottolinea l’urgenza di aumentare la partecipazione dei giovani, delle donne e dei lavoratori del Sud Italia. Nonostante qualche progresso (la quota di iscritti under 34 è passata dal 17,6% del 2019 al 19,9% del 2024), resta forte il bisogno di interventi mirati. 

    Tra le proposte: 

    • iscrizione automatica con facoltà di recesso (silenzio-assenso), 
    • bonus fiscali di ingresso, 
    • adesione per i figli fin dalla nascita, e 
    • possibilità di usare le somme anche per la formazione.

    Sono misure pensate per rendere la previdenza complementare più accessibile e vicina ai bisogni delle nuove generazioni.

     In parallelo, si propone di aggiornare la linea “di default” nei fondi, spostandola da opzioni garantite a modelli life-cycle, che adeguano il profilo di rischio all’età del lavoratore.

    Dati Covip sui fondi pensione: Tabella di riepilogo

    Indicatore Valore
    Iscritti totali 9,99 milioni (+4%)
    Quota iscritti 15-34 anni 29,9% (in crescita, ma sotto media)
    Risorse gestite 243,4 miliardi di euro (+8,5%)
    Contributi annui raccolti 20,5 miliardi di euro (+7%)
    Contributo medio annuo 2.890 euro
    Rendimento medio linee azionarie 10,4% (fondi negoziali e aperti), 12,9% (PIP)
    Quote investite in Italia 19,3% del totale
    Quota iscritti maschi 61,6%
    Quota iscritti al Nord 57,2%

  • TFR e Fondi Pensione

    Fondi pensione: chiarimenti Agenzia sul calcolo dell’anzianità

    Con la Risoluzione n. 29/E del 11 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito al calcolo dell’anzianità di partecipazione alle forme pensionistiche complementari,  che è rilevante ai fini della riduzione dell’aliquota d’imposta su determinate prestazioni previdenziali. 

    La risoluzione  risponde a un’istanza presentata da un’associazione, la quale ha sollevato la questione dell’anzianità in caso di iscrizione contemporanea a più fondi pensione. Ecco i dettagli sul caso e le motivazioni dell'Agenzia.

    Anzianità previdenziale e riduzione dell’aliquota fiscale: i dubbio

    Nell’istanza veniva  sollevata la questione dell’anzianità in caso di iscrizione contemporanea a più fondi pensione e  riguardava la possibilità di considerare, nel computo dell’anzianità utile alla riduzione dell’aliquota (dal 15% fino a un minimo del 9%), anche i periodi di partecipazione maturati presso altri fondi, diversi da quello che eroga la prestazione.

    La normativa di riferimento è l’articolo 11 del decreto legislativo n. 252/2005, che stabilisce le condizioni per accedere alla tassazione agevolata su prestazioni come

    • la RITA (rendita integrativa temporanea anticipata), 
    • anticipazioni per spese sanitarie gravi,
    •  riscatti parziali o totali in caso di eventi straordinari (inoccupazione prolungata, invalidità, decesso), 
    •  prestazioni erogate in forma di capitale o rendita.

    In tali ipotesi, l’aliquota d’imposta ordinaria del 15% può essere ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, fino a un minimo del 9%. 

    La questione interpretativa verte  quindi sull’opportunità di sommare i periodi di partecipazione in più forme previdenziali, qualora l’aderente non abbia esercitato il riscatto totale di una o più posizioni.

    Anzianità complessiva nei fondi per determinare l’aliquota fiscale

    L’Agenzia accoglie la soluzione prospettata dall’istante e conferma che, ai fini della determinazione dell’aliquota agevolata, rilevano tutti i periodi di partecipazione complessivamente maturati in forme pensionistiche complementari, anche se l’aderente è iscritto a più fondi contemporaneamente. 

    Tale principio trova riscontro nel comma 9 dell’articolo 11 del d.lgs. 252/2005 e nella prassi amministrativa consolidata (circolare 70/E del 2007, deliberazione COVIP 2006 e relazione COVIP 2012), secondo cui l’anzianità utile si calcola includendo tutti i periodi in cui l’aderente è stato iscritto, purché la relativa posizione non sia stata riscattata integralmente. 

    Per dimostrare l’anzianità pregressa maturata in altri fondi, sarà sufficiente un’attestazione rilasciata dalla forma pensionistica diversa, contenente la data di adesione e la conferma dell’assenza di un riscatto totale. 

    Le istruzioni fornite dovranno essere seguite con attenzione dalle Direzioni regionali e provinciali, a garanzia di una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni.

  • TFR e Fondi Pensione

    Fondi pensione 2024: piu adesioni e rendimenti in crescita

    Nel report  COVIP di settembre 2024, pubblicato il 31 ottobre scorso ,  la Commissione di vigilanza sulla previdenza complementare offre una panoramica sul numero di posizioni attive nei vari fondi pensione e analizza i rendimenti ottenuti dalle diverse linee di investimento durante i primi nove mesi del 2024. 

    Viene fornito  così un quadro aggiornato della crescita del settore e delle performance finanziarie a vantaggio degli iscritti.

    Vediamo una sintesi delle principali indicazioni.

    QUI IL DOCUMENTO INTEGRALE

    Fondi pensione e COVIP: cosa sono

    In Italia, il sistema pensionistico pubblico è affiancato da un sistema di previdenza complementare, destinato a garantire ai lavoratori una pensione integrativa per mantenere un tenore di vita adeguato anche dopo il pensionamento.

     La COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) è l'autorità pubblica indipendente incaricata di vigilare su questo sistema, assicurando la trasparenza, la sicurezza e la tutela degli iscritti alle forme di previdenza complementare.

    I fondi pensione sono gli strumenti principali della previdenza complementare. 

    Questi fondi permettono ai lavoratori di accumulare risparmi durante la loro vita lavorativa per integrare, alla pensione pubblica, un'ulteriore entrata economica, sempre piu necessaria negli ultimi tempi per le difficolta finanziarie cui sta andando incontro INPS a causa del calo demografico

    Esistono diverse tipologie di fondi pensione:

    • Fondi Negoziali: istituiti tramite contrattazione collettiva e riservati a specifici settori lavorativi.
    • Fondi Aperti: accessibili a tutti, anche senza requisiti specifici, e gestiti da società di gestione del risparmio o da banche.
    • PIP (Piani Individuali Pensionistici): gestiti da compagnie di assicurazione e pensati per un'adesione individuale.

    Il report COVIP sui fondi pensione Settembre 2024

    Posizioni in essere A settembre 2024, il numero totale di posizioni attive nelle forme pensionistiche complementari ha raggiunto gli 11 milioni, segnando una crescita del 3,3% rispetto alla fine del 2023. Queste posizioni, che includono anche gli aderenti a più forme, corrispondono a un totale di iscritti pari a 9,88 milioni.

    L'incremento è particolarmente evidente nei fondi negoziali legati ai contratti collettivi che registrano un aumento di 205.900 posizioni (+5,1% rispetto a dicembre 2023), portando il totale a 4,223 milioni. 

    In particolare, il fondo del settore edile ha contribuito significativamente con un aumento di 98.600 posizioni, grazie all’adesione contrattuale dei lavoratori mediante contributi versati esclusivamente dai datori di lavoro, sebbene di importo modesto. Anche il fondo per il pubblico impiego ha visto una crescita di 28.600 posizioni.

    Nelle forme pensionistiche di mercato, i fondi aperti hanno registrato un incremento di 90.700 posizioni (+4,7%) e i PIP (Piani Individuali Pensionistici) di 47.700 posizioni (+1,3%). Al termine di settembre, il totale delle posizioni attive è pari rispettivamente a 2,041 milioni per i fondi aperti e 3,829 milioni per i PIP.

    Vediamo in sintesi nella tabella seguente:

    Posizioni Fondi Pensionistici

    Numero di Posizioni (Settembre 2024)

    Tipo di Fondo Posizioni (milioni) Variazione (%) da Dicembre 2023
    Fondi Negoziali 4,223 +5,1%
    Fondi del Settore Edile +98.600 posizioni
    Fondo Pubblico Impiego +28.600 posizioni
    Fondi Aperti 2,041 +4,7%
    PIP 3,829 +1,3%

    Fondi pensione: le risorse gestite e i rendimenti

    Contributi e risorse gestite 

    Nei primi nove mesi del 2024, fondi negoziali, fondi aperti e PIP hanno raccolto complessivamente 10,5 miliardi di euro, con un aumento del 7,9% rispetto allo stesso periodo del 2023. L’incremento più marcato è stato registrato dai fondi aperti, con un +9,7%.

    Le risorse destinate alle prestazioni sono arrivate a 238 miliardi di euro, con un incremento del 6,1% rispetto ai 224,4 miliardi di fine 2023. 

    Circa il 60% di questa crescita è attribuibile all’aumento del valore dei titoli in portafoglio, mentre il restante è dovuto ai flussi contributivi netti. 

    L'attivo netto ha raggiunto i

    • 73,5 miliardi di euro per i fondi negoziali (+8,3% rispetto all’anno precedente), 
    • 36,1 miliardi per i fondi aperti e 
    • 53 miliardi per i PIP,

     rispettivamente in crescita del 10,8% e del 6,1% rispetto al 2023.

    Rendimenti 

    Nel corso dei primi nove mesi del 2024, le forme di previdenza complementare hanno mostrato rendimenti positivi, con performance superiori per le gestioni più esposte al comparto azionario.

    • I comparti azionari hanno registrato rendimenti medi dell’8,9% per i fondi negoziali, del 9,6% per i fondi aperti e del 10,3% per i PIP. 
    • Le linee bilanciate hanno riportato rendimenti medi del 5,8% nei fondi negoziali, del 6,2% nei fondi aperti e del 5,7% nei PIP.
    •  Rendimenti più bassi, ma comunque positivi, sono stati riscontrati per i comparti obbligazionari e garantiti.

    Analizzando i rendimenti su un orizzonte temporale di dieci anni, includendo i nove mesi del 2024, le linee con maggiore contenuto azionario hanno registrato rendimenti medi annui composti intorno al 5% per tutte le tipologie di forme pensionistiche. 

    Le linee bilanciate hanno offerto rendimenti medi tra il 2% e il 3%, mentre le linee garantite e obbligazionarie hanno riportato rendimenti intorno all'1%, o inferiori in alcuni casi. Le gestioni separate di ramo I dei PIP, che valutano le attività al costo storico piuttosto che al valore di mercato, hanno prodotto un rendimento medio dell'1,7%. 

    Da notare che nello stesso periodo, la rivalutazione del TFR si è attestata al 2,3%.

    In generale, i comparti azionari e parte delle linee bilanciate hanno evidenziato rendimenti superiori rispetto ai comparti obbligazionari, garantiti e rispetto al TFR. Nei fondi negoziali, la dispersione dei rendimenti dei singoli comparti è risultata minore rispetto a quella registrata nei fondi aperti e nei PIP.

    Rendimenti Medi delle Linee di Investimento (Primi 9 Mesi 2024)

    Linea di Investimento Fondi Negoziali Fondi Aperti PIP
    Azionari 8,9% 9,6% 10,3%
    Bilanciati 5,8% 6,2% 5,7%
    Obbligazionari Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori
    Garantiti Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori

  • TFR e Fondi Pensione

    Previdenza integrativa fissato il contributo COVIP 2024

    Pubblicato in GU il 15 marzo la delibera COVIP per il versamento del contributo annuale 2024 da parte degli enti di previdenza integrativa iscritti all'apposito albo ministeriale.

    Misura e destinatari del contributo COVIP

    Il contributo dovuto dalle forme pensionistiche complementari  che risultassero iscritte al 31.12.2023 all'albo nell'anno 2024,  ad   integrazione del finanziamento  della  COVIP,   e'  dovuto  per  l'anno 2024  nella misura  dello  0,5  per  mille  dell'ammontare  complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo  dalle  forme  pensionistiche complementari nell'anno 2023.

    ATTENZIONE . Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno  di societa' o enti, il versamento del contributo e' effettuato dalla societa' o dall'ente stesso.  

    Sono esclusi dal versamento   i  soggetti  che, per ciascuna forma  pensionistica complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori  a  euro 10,00.

     Con riferimento al calcolo del contributo  si precisa che dalla base di calcolo vanno esclusi :

    •  i  flussi  in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni  maturate  presso altre forme pensionistiche complementari, nonche'
    •   i  contributi  non  finalizzati  alla  costituzione  delle  posizioni  pensionistiche  ma  relativi a prestazioni accessorie quali premi  di  assicurazione  per
    • invalidita' o premorienza.  .

    La delibera precisa che per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno  di societa' o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso,

    si configuri quale mera posta contabile nel bilancio la base di calcolo  deve   tenere  anche  conto degli accantonamenti effettuati nell'anno.             

     

      

    Contributo COVIP 2024 : scadenza e modalità di versamento

    Come ogni anno il contributo deve essere versato entro il  31 maggio 2024. 

     Nel caso di cancellazione dall'albo  della  forma  pensionistica  complementare prima della scadenza  il  versamento  del contributo e' effettuato prima della cancellazione  stessa  

    Il pagamento del contributo dovra' essere  eseguito  tramite  la piattaforma PagoPA, compilando le  pagine  appositamente  dedicate  e  messe a disposizione nell'area riservata presente sul  sito  internet  della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate. 

    Contestualmente  vanno trasmessi i  dati relativi al contributo medesimo,  sempre  compilando  le  pagine  appositamente dedicate,  da  tutti  i soggetti obbligati anche  qualora  il  contributo  non  sia dovuto. 

    In caso di mancato pagamento  viene avviata la  procedura   di   riscossione  coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi  e  spese di esecuzione.

  • TFR e Fondi Pensione

    Imposta sostitutiva TFR: compensazione verticale senza visto di conformità

    Il  16 febbraio 2024 scaduto  il termine per il versamento del  saldo dell’imposta sostitutiva dell’Irpef relativa alle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturati nel corso 2023 dai dipendenti. Il rendimento è calcolato sulle quote accantonate in azienda alla data del 31 dicembre 2022.

    Come noto l'adempimento prevede due appuntamenti:

    1. il primo, per il pagamento dell’acconto, da effettuare entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento,
    2.  il secondo, per il saldo, entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

    Va ricordato che i termini restano invariati anche se il rapporto di lavoro si conclude in corso d'anno.

    Si ricorda che dal 2015 l’aliquota  fiscale è del 17%. Per calcolare la rata in scadenza il 16 febbraio occorre considerare la differenza tra l’imposta complessiva, tenendo conto del coefficiente di dicembre 2022  e l’anticipo corrisposto a dicembre  023 (con metodo storico o previsionale).

    Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 utilizzando il  codice tributo “1713”.

    Si ricorda che è possibile utilizzare  in compensazione anche il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 213, della legge 662/1996. 

    Eccedenze credito di imposta  sostitutiva TFR: regole ordinarie

    ATTENZIONE in caso di conguaglio  a saldo dell'imposta sostitutiva che risulti in importo  a credito  per il datore di lavoro  , caso molto probabile visto il tasso di inflazione del 2023 , il sostituto d'imposta deve riportare l'eventuale credito nel modello 770/2023, con recupero dell'eccedenza in compensazione con modello F24.

    Si ricorda anche che  per le compensazioni in F24 se  saldo a credito è superiore a 5.000 euro vige l'obbligo di apposizione del visto di conformità ex articolo 1, comma 574, legge 147/2013.

    Recentemente viste le difficolta applicative incontrate dalle software house sulle  corrette modalità di esposizione del credito derivante da eccesso di versamento dell’acconto ( codice tributo  1712),  l’Agenzia con la risoluzione 68 2023   specificato che sono utilizzabili 

    • il codice 6781 riguardante  “Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta 770 semplificato” (risoluzione agenzia delle Entrate 9/2005);
    • il codice 1627  relativo a “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati – art. 15, comma 1, lett. b) D.Lgs. 175/2014” (risoluzione agenzia delle Entrate 13/2015).

    Credito di imposta  compensabile senza visto:  Nota Fondazione CDL 

    La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro in uno dei consueti approfondimenti pubblicati sul sito istituzionale ha  trattato il tema del possibile ampio credito  prodotto con il saldo dell'Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Trattamento di fine rapporto,   chiarendo, anche alla luce della risoluzione dell'Agenzia  emanato proprio in risposta ad una richiesta del Cno ,  le modalità che consentono di  evitare la necessità di apporre il visto di conformità, compensando il credito negli anni successivi 

    Gli esperti della fondazione  affermano che l’eventuale eccedenza di versamento puo essere scomputata  dai successivi versamenti delle ritenute relative a qualsiasi tipo di provento, indicando nel modello F24, nella colonna degli “importi a debito versati”, il codice tributo da pagare (es. 1001, 1012, 1040) e il codice tributo “1627” tra gli “importi a credito compensati”. 

    In questo modo non sussiste    l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche nel caso in cui l’importo compensato sia superiore a 5.000 euro.

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     In particolare viene spiegato che  il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445 regola le cosiddette compensazioni verticali o interne, in combinato disposto con l’articolo 15, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2014 .

    Segnatamente:  l’articolo 15, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2014 prevede che, «in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive siano scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.[…] Dette somme non  concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445»;

    L’articolo 1 del D.P.R. n. 445/1997 prevede:  «2. Qualora lo scomputo di cui al comma 1 (ora leggasi art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 175/2014 NdR) non venga operato nel corso dello stesso periodo di imposta, il sostituto ha diritto, a  sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al periodo di imposta  successivo o di chiederne il rimborso […]».

    Inoltre, continua la Fondazione:  Circa l’apposizione del visto di conformità per le compensazioni che ci occupano, la circolare  dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 30 dicembre 2014 ha chiarito che è necessaria solo «nel  caso in cui l’eccedenza scaturente dalla dichiarazione sia riportata ai sensi dell’art. 17 del decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241 per compensare i pagamenti di importi diversi dalle ritenute dovuti  nell’anno successivo, posto che, come precisato con la circolare n. 28/E del 2014, il limite dei  15.000 euro (ora leggasi 5.000 euro, N.d.R.), al cui superamento scatta l’obbligo di apporre il visto  di conformità, è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti». (v. anche  risoluzione n. 73/e del 4 agosto 2015).