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Fondi pensione: prospetto annuale in arrivo entro il 31 marzo
Come ogni anno entro il 31 marzo i fondi pensione devono fornire agli iscritti il prospetto delle prestazioni pensionistiche nella fase di accumulo.
Si tratta di un documento è essenziale per monitorare l’andamento della propria posizione previdenziale.
Ai fondi pensione infatti praticamente tutti i contratti collettivi prevedono minimi versamenti mensili sia da parte dei datori di lavoro che dei lavoratori per contribuire a creare una pensione integrativa. Inoltre è possibile a richiesta del dipendente, il versamento delle quote di accantonamento del proprio TFR ai fondi pensione invece che in azienda.
Il prospetto consente agli iscritti di valutare i contributi versati, i rendimenti ottenuti e i costi sostenuti nel corso dell’anno.
Secondo le disposizioni della Covip, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, il documento deve essere presentato in un formato chiaro con tabelle e grafici per rendere più immediata la comprensione delle informazioni e facilitare le decisioni relative alla propria previdenza complementare.
Solitamente viene inviato tramite posta elettronica, in formato cartaceo o reso disponibile nell’area riservata del sito web del fondo a cui si è aderito .
Prospetto fondi pensione: cosa contiene, a cosa serve
L’obbligo di invio del prospetto informativo riguarda:
- i fondi pensione negoziali (collegati ai ccnl)
- i fondi aperti,
- piani individuali pensionistici (PIP) e
- i fondi pensione preesistenti a contribuzione definita con almeno 1.000 aderenti attivi..
ll prospetto è suddiviso in due parti.
- La prima include i dati della posizione individuale dell’iscritto, con informazioni come il valore della posizione maturata, il rendimento ottenuto e il TER (Total Expenses Ratio), che misura i costi sostenuti. La posizione è calcolata in base al numero di quote possedute e al loro valore al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Inoltre, vengono fornite informazioni sulla linea di investimento scelta, con un confronto tra i rendimenti dell’anno e quelli degli ultimi 3, 5, 10 e 20 anni rispetto ai benchmark di riferimento.
- La seconda parte del prospetto contiene aggiornamenti normativi e sulle prestazioni pensionistiche complementari, oltre a una simulazione della pensione futura per gli iscritti che si avvicinano al pensionamento. Questo calcolo considera diversi fattori, tra cui età, contributi versati, comparto di investimento scelto e ipotesi definite dalla Covip. Tuttavia, va tenuto conto che si tratta di una stima indicativa, che potrebbe differire dall’importo reale della pensione complementare.
Fondi pensione i risultati 2024
La Covip ha reso noti i rendimenti dei fondi pensione nel 2024, evidenziando risultati positivi, in particolare per le linee con maggiore esposizione azionaria, che hanno registrato un rendimento medio del 10,4% nei fondi negoziali e del 13% nei PIP.
Le linee bilanciate hanno ottenuto rendimenti tra il 6,4% e il 7%, mentre le linee obbligazionarie e garantite hanno registrato valori più bassi, ma comunque positivi.
Su un periodo di dieci anni (2014-2024), i comparti azionari hanno avuto rendimenti medi annui del 4,5%, mentre quelli bilanciati si sono attestati tra l’1,7% e il 2,7%.
Il TFR, nello stesso periodo, ha avuto una rivalutazione media del 2,4%. Questi dati aiutano gli iscritti a prendere decisioni informate sulla gestione della propria pensione integrativa.
Leggi anche Fondi pensione 2024 adesioni e rendimenti in crescita
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Previdenza integrativa fissato il contributo COVIP 2024
Pubblicato in GU il 15 marzo la delibera COVIP per il versamento del contributo annuale 2024 da parte degli enti di previdenza integrativa iscritti all'apposito albo ministeriale.
Misura e destinatari del contributo COVIP
Il contributo dovuto dalle forme pensionistiche complementari che risultassero iscritte al 31.12.2023 all'albo nell'anno 2024, ad integrazione del finanziamento della COVIP, e' dovuto per l'anno 2024 nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2023.
ATTENZIONE . Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di societa' o enti, il versamento del contributo e' effettuato dalla societa' o dall'ente stesso.
Sono esclusi dal versamento i soggetti che, per ciascuna forma pensionistica complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori a euro 10,00.
Con riferimento al calcolo del contributo si precisa che dalla base di calcolo vanno esclusi :
- i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonche'
- i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per
- invalidita' o premorienza. .
La delibera precisa che per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di societa' o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso,
si configuri quale mera posta contabile nel bilancio la base di calcolo deve tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno.
Contributo COVIP 2024 : scadenza e modalità di versamento
Come ogni anno il contributo deve essere versato entro il 31 maggio 2024.
Nel caso di cancellazione dall'albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza il versamento del contributo e' effettuato prima della cancellazione stessa
Il pagamento del contributo dovra' essere eseguito tramite la piattaforma PagoPA, compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione nell'area riservata presente sul sito internet della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate.
Contestualmente vanno trasmessi i dati relativi al contributo medesimo, sempre compilando le pagine appositamente dedicate, da tutti i soggetti obbligati anche qualora il contributo non sia dovuto.
In caso di mancato pagamento viene avviata la procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.
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Imposta sostitutiva TFR: compensazione verticale senza visto di conformità
Il 16 febbraio 2024 scaduto il termine per il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva dell’Irpef relativa alle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturati nel corso 2023 dai dipendenti. Il rendimento è calcolato sulle quote accantonate in azienda alla data del 31 dicembre 2022.
Come noto l'adempimento prevede due appuntamenti:
- il primo, per il pagamento dell’acconto, da effettuare entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento,
- il secondo, per il saldo, entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
Va ricordato che i termini restano invariati anche se il rapporto di lavoro si conclude in corso d'anno.
Si ricorda che dal 2015 l’aliquota fiscale è del 17%. Per calcolare la rata in scadenza il 16 febbraio occorre considerare la differenza tra l’imposta complessiva, tenendo conto del coefficiente di dicembre 2022 e l’anticipo corrisposto a dicembre 023 (con metodo storico o previsionale).
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 utilizzando il codice tributo “1713”.
Si ricorda che è possibile utilizzare in compensazione anche il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 213, della legge 662/1996.
Eccedenze credito di imposta sostitutiva TFR: regole ordinarie
ATTENZIONE in caso di conguaglio a saldo dell'imposta sostitutiva che risulti in importo a credito per il datore di lavoro , caso molto probabile visto il tasso di inflazione del 2023 , il sostituto d'imposta deve riportare l'eventuale credito nel modello 770/2023, con recupero dell'eccedenza in compensazione con modello F24.
Si ricorda anche che per le compensazioni in F24 se saldo a credito è superiore a 5.000 euro vige l'obbligo di apposizione del visto di conformità ex articolo 1, comma 574, legge 147/2013.
Recentemente viste le difficolta applicative incontrate dalle software house sulle corrette modalità di esposizione del credito derivante da eccesso di versamento dell’acconto ( codice tributo 1712), l’Agenzia con la risoluzione 68 2023 specificato che sono utilizzabili
- il codice 6781 riguardante “Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta 770 semplificato” (risoluzione agenzia delle Entrate 9/2005);
- il codice 1627 relativo a “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati – art. 15, comma 1, lett. b) D.Lgs. 175/2014” (risoluzione agenzia delle Entrate 13/2015).
Credito di imposta compensabile senza visto: Nota Fondazione CDL
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro in uno dei consueti approfondimenti pubblicati sul sito istituzionale ha trattato il tema del possibile ampio credito prodotto con il saldo dell'Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Trattamento di fine rapporto, chiarendo, anche alla luce della risoluzione dell'Agenzia emanato proprio in risposta ad una richiesta del Cno , le modalità che consentono di evitare la necessità di apporre il visto di conformità, compensando il credito negli anni successivi
Gli esperti della fondazione affermano che l’eventuale eccedenza di versamento puo essere scomputata dai successivi versamenti delle ritenute relative a qualsiasi tipo di provento, indicando nel modello F24, nella colonna degli “importi a debito versati”, il codice tributo da pagare (es. 1001, 1012, 1040) e il codice tributo “1627” tra gli “importi a credito compensati”.
In questo modo non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche nel caso in cui l’importo compensato sia superiore a 5.000 euro.
Scarica qui il testo del documento .
In particolare viene spiegato che il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445 regola le cosiddette compensazioni verticali o interne, in combinato disposto con l’articolo 15, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2014 .
Segnatamente: l’articolo 15, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2014 prevede che, «in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive siano scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.[…] Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445»;
L’articolo 1 del D.P.R. n. 445/1997 prevede: «2. Qualora lo scomputo di cui al comma 1 (ora leggasi art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 175/2014 NdR) non venga operato nel corso dello stesso periodo di imposta, il sostituto ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso […]».
Inoltre, continua la Fondazione: Circa l’apposizione del visto di conformità per le compensazioni che ci occupano, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 30 dicembre 2014 ha chiarito che è necessaria solo «nel caso in cui l’eccedenza scaturente dalla dichiarazione sia riportata ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 per compensare i pagamenti di importi diversi dalle ritenute dovuti nell’anno successivo, posto che, come precisato con la circolare n. 28/E del 2014, il limite dei 15.000 euro (ora leggasi 5.000 euro, N.d.R.), al cui superamento scatta l’obbligo di apporre il visto di conformità, è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti». (v. anche risoluzione n. 73/e del 4 agosto 2015).
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Imposta sostitutiva rivalutazione TFR 2023: chiarimenti ADE
Con Risoluzione n. 68 del 7 dicembre le Entrate replicano ad una richiesta di chiarimento sull'imposta sostitutiva da versare sulla rivalutazione del fondo TFR da parte dei sostituti di imposta.
In particolare, le Entrate evidenziano che l’acconto dell’imposta sulla rivalutazione del fondo TFR in scadenza il prossimo 18 dicembre (perchè il 16.12 è sabato) può essere determinato sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nell’anno in corso, vediamo i dettagli.
Imposta sostitutiva rivalutazione TFR: chiarimenti sul calcolo 2023
Nell'interpello, l'istante è un Consiglio Nazionale, in qualità di rappresentante dei propri iscritti, e pone un quesito in merito alle modalità di calcolo dell'acconto dell'imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR previsto dall'articolo 11, comma 4, del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
Come noto, i sostituti d'imposta applicano l'imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR maturate in ciascun anno, da versare entro il 16 febbraio dell'anno successivo ed entro il 16 del mese di dicembre dell'anno d'imposta in corso, è dovuto «l'acconto dell'imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente».
In alternativa, la medesima disposizione consente di commisurare l'acconto «al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto».
Sulle modalità di calcolo e sui versamenti dell'imposta leggi anche: Imposta sostitutiva TFR 2023: acconto entro il 18.12.
L'istante evidenzia che la circolare 12 giugno 2002, n. 50/E ha chiarito che «l'imponibile da utilizzare per la determinazione presuntiva dell'acconto dell'imposta sulla rivalutazione è costituito dal TFR maturato fino al 31 dicembre dell'anno precedente relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell'anno in corso. Al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente. Per i dipendenti cessati in corso d'anno (entro il 30 novembre) l'acconto è dovuto nella misura del 90 per cento dell'imposta trattenuta sulle rivalutazioni all'atto della cessazione del rapporto».
Ciò posto, il Consiglio Nazionale istante evidenzia che la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati nel 2022 ha avuto un impatto rilevante sulla determinazione della quota di rivalutazione del TFR accantonata al 31 dicembre 2022, in quanto il coefficiente di rivalutazione è stato pari al 9,974576 per cento, con conseguente incidenza sull'importo dell'imposta sostitutiva dovuta il 16 febbraio 2023.
Nel 2023, invece, il coefficiente di rivalutazione applicabile a fine anno sarà presumibilmente di gran lunga inferiore (l'ultimo indice rilevato dall'ISTAT applicabile fino al 14 ottobre 2023 è pari al'1,822970 per cento) con conseguenti impatti sull'imposta dovuta a saldo il 16 febbraio 2024.
Per effetto di tali variazioni, qualora il sostituto d'imposta utilizzasse, ai fini del calcolo dell'acconto dovuto entro il 16 dicembre 2023, l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente dovrebbe versare un acconto che, in sede di saldo, determinerebbe un credito da recuperare nell'anno successivo, dopo la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (Modello 770/2024), e il sostituto d'imposta dovrebbe anche chiedere l'apposizione del visto di conformità ove l'importo del credito risultasse superiore ad euro 5.000.
Pertanto, chiede se il calcolo dell'acconto dovuto entro il 16 dicembre 2023 possa essere effettuato dal sostituto d'imposta stimando la rivalutazione del TFR che maturerà a fine anno e calcolando l'acconto del 90 per cento dell'imposta dovuta su tale importo.
Le Entrate, arrivando alle stesse conclusioni dell'istante, chiariscono che, con riferimento all'anno in corso, presumibilmente l'indice ISTAT di riferimento relativo al mese di dicembre 2023 sarà più basso rispetto a quello dello scorso anno e, pertanto, al fine di evitare che, in sede di saldo, si determini un'eccedenza a credito, si ritiene che il sostituto d'imposta possa valutare di procedere a determinare l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2023 quindi usando il metodo presuntivo al posto dello storico.
In tale caso, qualora il calcolo dell'acconto si riveli insufficiente rispetto all'imposta dovuta sulla rivalutazione del fondo TFR sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati del mese di dicembre 2023, l'insufficiente versamento sarà soggetto alla sanzione di cui all'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ferma la possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
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TFR, Cassa in deroga e ammissione nel fallimento: nuova pronuncia
Con ordinanza n. 25838 del 1° settembre 2022, la Corte di Cassazione aveva enunciato il seguente principio di diritto :
“Anche la Cassa integrazione in deroga, istituita dall’art. 2, comma 64 l. 92/2012 (CIGD), rientra nella previsione del terzo comma dell’art. 2120 c.c., per essere un caso di sospensione totale o parziale per la quale è prevista l'integrazione salariale, nel senso di un periodo di assenza dal lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale, che figura come periodo di retribuzione normale, anche se la conservazione della retribuzione sia limitata a una aliquota percentuale di essa.”
“Il pagamento della CIGD spetta, qualora il lavoratore non sia rioccupato alla cessazione del periodo alle dipendenze del datore di lavoro, al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il dipendente non ha diritto all’ammissione allo stato passivo del credito per le quote di T.f.r. maturate in tale periodo, ma di quelle del periodo anteriore trasferite nel Fondo di Tesoreria, di cui non sia provato il versamento da parte del datore di lavoro”.
Con Ordinanza n. 25025 del 22 agosto 2023, si conferma che se il lavoratore non si è rioccupato dopo la cessazione del rapporto di lavoro per fallimento della società, le quote di Tfr maturate durante il periodo della Cassa integrazione in deroga (Cigd), non sono a carico della stessa ma del fondo sociale per l'occupazione e la formazione.
CIGD e TFR in caso di fallimento – Cassazione 25838/2022
Il ricorso era stato proposto dalla Curatela fallimentare di una impresa datrice di lavoro riguardo al caso di un lavoratore alle dipendenze della società fallita, che aveva fruito del periodo di integrazione salariale in deroga (CIGD) da settembre 2012 a dicembre 2014,e aveva cessato il rapporto al suo termine in data 31 dicembre 2014, essendo stato assunto il 1° gennaio 2015 da un’altra società, per effetto del trasferimento del ramo d’azienda.
Il lavoratore aveva richiesto l'ammissione al fallimento in forma privilegiata anche per i periodi di cassa integrazione in deroga e aveva ottenuto già un decreto in questo senso dal Tribunale di Palermo .
La corte di legittimit era chiamata a valutare se la regola di maturazione a favore del lavoratore del T.f.r., in caso di sospensione del rapporto di lavoro per l’intervento della cassa integrazione guadagni, operi anche per la CIGD, e a carico di chi gravi;
La Corte ha ritenuto che il ricorso sia parzialmente fondato e che il lavoratore :
- ha diritto all’ammissione allo stato passivo di un ulteriore credito, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis c.c., per le quote di T.f.r. maturate nel periodo dal 1° gennaio 2007, in quanto trasferite al Fondo di Tesoreria e non essendo stato provato dalla curatela fallimentare il loro versamento da parte della datrice fallita ino all’inizio del periodo di CIGD (settembre 2012);
- Non ha diritto invece per quelle maturate da tale data e fino alla fine del periodo di CIGS, coincidente con quella del rapporto di lavoro (31 dicembre 2014): esse devono iessere detratte dal credito già ammesso e escluse dallo stato passivo del Fallimento, in quanto non a carico della società datrice di lavoro fallita, ma del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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TFR: riattivazione codice tributo “1250”
Con Risoluzione n 42 del 13 luglio le Entrate pubblicano i codice tributo “1250” denominato “Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto”.
Ricordiamo che, con risoluzione n. 18/E del 28 aprile 2023 tale codice tributo è stato soppresso.
A seguito dell’individuazione di alcune fattispecie residuali, con la risoluzione in oggetto si dispone la riattivazione del suddetto codice tributo “1250”, per consentire il completamento del recupero in compensazione, tramite modello F24, dei crediti residui maturati in relazione al versamento delle somme previste dall’articolo 3, commi 211 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Si rammenta che il codice tributo “1250” è esposto nella sezione “ERARIO” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, riportando nel campo “anno di riferimento” l’anno (nel formato “AAAA”) a cui si riferisce l’operazione.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il modello F24 contenente l’utilizzo in compensazione del suddetto codice tributo “1250” deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto della delega di pagamento.Fondo integrativo contratturale INPGI: soppressi i codici tributo
Con la Risoluzione n 43 invece vengo soppressi 25 codici tributo vediamo quali.
In particolare, avvenuta la cessazione della gestione da parte dell’Inpgi, del Fondo integrativo contrattuale “ex fissa”, l’Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani ha chiesto la soppressione dei codici che consentivano di versare allo stesso Fondo i contributi previdenziali e assistenziali.
Sono soppressi nel dettaglio:
"F24 accise":
- FA01 – “Addizionale Fondo Integrativo”
- FA02 – “Addizionale Fondo Integrativo pregressi”
- F001 – “Contributi Fondo Integrativo”
- F002 – “Contributi Fondo Integrativo pregressi”
- F003 – “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo”
- F004 – “Differenze Contributi Fondo Integrativo”
- FV01 – “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo”
- FV02 – “Sanzioni Civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo”
- FS01 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo”
- FR01 – “Contributi Fondo Integrativo – Gruppo RAI”
- FR02 – “Contributi Fondo Integrativo pregressi – Gruppo RAI”
- FR03 – “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo – Gruppo RAI”
- FR04 – “Differenze Contributi Fondo Integrativo – Gruppo RAI”
- FRV1 – “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo – Gruppo RAI”
- FRV2 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo – Gruppo RAI”
- FRS1 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo" – Gruppo RAI”, per l’F24 accise.
" F24 enti pubblici”
- FA01 – “Addizionale Fondo Integrativo”
- FA02 – “Addizionale Fondo Integrativo Pregressi”
- F001 – “Contributi Fondo Integrativo”
- F002 – “Contributi Fondo Integrativo Pregressi”
- F003 – “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo”
- F004 – “Differenze Contributi Fondo Integrativo”
- FV01 – “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo”
- FV02 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo”
- FS01 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo”,per l’F24 enti pubblici.
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Crediti Fondo di garanzia INPS da calcolare al lordo
La Corte di cassazione con ordinanza n. 8517 del 24 marzo 2023 riafferma che per il calcolo delle prestazioni dovute dal fondo di garanzia Inps che interviene in sostituzione del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2 della L. 297/82 vanno presi in considerazione gli importi lordi spettanti al lavoratore.
Il caso giunto all'attenzione della corte di legittimità riguardava una lavoratrice che era in credito con il proprio datore di lavoro per mensilità di stipendio e TFR e avendo ottenuto dal tribunale una ingiunzione di pagamento senza risultato si era rivolta al Fondo di Garanzia INPS. Il contenzioso si trasferiva all' Inps in quanto l'ingiunzione al datore di lavoro prendeva in considerazione le somme al netto delle imposte e come tali erano state liquidate dall'Istituto.
La corte di appello aveva accolto l'appello della lavoratrice volto ad ottenere le somme lorde in quanto le relative trattenute fiscali e previdenziali erano già state operate.
Il ricorso dell'INPS in cassazione viene respinto .
La Suprema corte infatti concorda con le conclusioni del giudici di merito , confermando un indirizzo consolidato.
La sentenza afferma infatti che nel calcolo della prestazione previdenziale dovuta, l’Istituto, che agisce con il fondo di garanzia come sostituto di imposta, deve sempre considerare le somme lorde dovute:
- sia nel caso in cui ciò sia richiesto dal lavoratore e
- sia nel caso in cui la richiesta faccia riferimento ad un titolo contenente le somme al netto.
In quest'ultimo caso INPS deve convertire gli importi al lordo, e operare in un secondo momento le trattenute eventualmente dovute, se non già versate all'erario.
Viene sottolineato che nel caso di insinuazione nel passivo fallimentare l’obbligazione del Fondo corrisponde infatti a quella del datore di lavoro che ha sempre ad oggetto somme al lordo, e non si commisura necessariamente al titolo esecutivo (su cui possono essere indicate somme al netto).