• TFR e Fondi Pensione

    Fondi pensione aperti, negoziali, PIP, cosa vuol dire?

    Secondo la recente relazione annuale sulla previdenza integrativa presentata alle Camere dalla Commissione di vigilanza COVIP , A fine 2023 i fondi pensione  attivi  erano ben 302:, di cui:

    33 fondi negoziali, 40 fondi aperti, 68 piani individuali pensionistici (Pip) e 161 fondi pensione preesistenti. 

     Vediamo le differenze tra i principali tipi di Fondi pensione:

    Fondi Pensione Negoziali   

    Sono  i fondi pensione istituiti attraverso accordi collettivi tra datori di lavoro e organizzazioni sindacali.

    Adesione: Riservati principalmente ai lavoratori dipendenti appartenenti a specifici settori produttivi o aziende.

    Caratteristiche: Offrono condizioni vantaggiose, come costi di gestione più bassi, grazie alla loro natura collettiva.

    Fondi Pensione  Aperti

    Sono fondi pensione gestiti da banche, società di gestione del risparmio (SGR), compagnie di assicurazione e altri intermediari finanziari.

    Adesione: Aperta a tutti, inclusi lavoratori autonomi, dipendenti e liberi professionisti.

    Caratteristiche: Offrono una maggiore flessibilità in termini di scelta dei piani di investimento e sono accessibili anche ai lavoratori non coperti da accordi collettivi.

    Piani Individuali Pensionistici (PIP)

    Sono prodotti previdenziali individuali offerti da compagnie di assicurazione.

    Adesione: Aperta a tutti, indipendentemente dalla condizione lavorativa.

    Caratteristiche: Consentono un elevato grado di personalizzazione del piano pensionistico e offrono la possibilità di integrare la pensione con coperture assicurative.

    In sintesi, i fondi negoziali sono destinati principalmente ai lavoratori di specifici settori  produttivi attraverso accordi collettivi, i fondi aperti sono accessibili a chiunque desideri aderire, e i PIP sono piani individuali offerti dalle compagnie di assicurazione con ampia personalizzazione.

    Fondi pensione preesistenti

    Si tratta di fondi pensione istituiti prima del 1993, data in cui è stata introdotta una nuova normativa per la previdenza complementare in Italia.

    Adesione: Inizialmente riservati ai dipendenti di specifiche aziende o gruppi di aziende. Possono essere ancora attivi e aperti ai nuovi iscritti, ma sono regolamentati da statuti e regolamenti originari che possono differire dalle normative più recenti.

    Caratteristiche:   Operano secondo regole e statuti definiti prima del 1993, che potrebbero essere diversi rispetto ai fondi negoziali e aperti nati successivamente.

    Gestione: Possono essere gestiti direttamente dalle aziende o tramite enti o associazioni specifiche.

    Beneficiari: Spesso riservati ai dipendenti dell’azienda o gruppo di aziende che ha istituito il fondo, ma possono essere aperti anche a nuovi iscritti.

    Patrimonio e Risorse: Gestiscono risorse accumulate da lungo tempo, spesso con patrimoni significativi e consolidati.

    In sintesi, i fondi pensione preesistenti sono una componente storica del sistema di previdenza complementare in Italia, mantenendo regole e strutture originarie pre-riforma, e continuano a fornire benefici previdenziali ai loro iscritti secondo le norme stabilite prima del 1993.

  • TFR e Fondi Pensione

    Previdenza integrativa fissato il contributo COVIP 2024

    Pubblicato in GU il 15 marzo la delibera COVIP per il versamento del contributo annuale 2024 da parte degli enti di previdenza integrativa iscritti all'apposito albo ministeriale.

    Misura e destinatari del contributo COVIP

    Il contributo dovuto dalle forme pensionistiche complementari  che risultassero iscritte al 31.12.2023 all'albo nell'anno 2024,  ad   integrazione del finanziamento  della  COVIP,   e'  dovuto  per  l'anno 2024  nella misura  dello  0,5  per  mille  dell'ammontare  complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo  dalle  forme  pensionistiche complementari nell'anno 2023.

    ATTENZIONE . Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno  di societa' o enti, il versamento del contributo e' effettuato dalla societa' o dall'ente stesso.  

    Sono esclusi dal versamento   i  soggetti  che, per ciascuna forma  pensionistica complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori  a  euro 10,00.

     Con riferimento al calcolo del contributo  si precisa che dalla base di calcolo vanno esclusi :

    •  i  flussi  in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni  maturate  presso altre forme pensionistiche complementari, nonche'
    •   i  contributi  non  finalizzati  alla  costituzione  delle  posizioni  pensionistiche  ma  relativi a prestazioni accessorie quali premi  di  assicurazione  per
    • invalidita' o premorienza.  .

    La delibera precisa che per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno  di societa' o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso,

    si configuri quale mera posta contabile nel bilancio la base di calcolo  deve   tenere  anche  conto degli accantonamenti effettuati nell'anno.             

     

      

    Contributo COVIP 2024 : scadenza e modalità di versamento

    Come ogni anno il contributo deve essere versato entro il  31 maggio 2024. 

     Nel caso di cancellazione dall'albo  della  forma  pensionistica  complementare prima della scadenza  il  versamento  del contributo e' effettuato prima della cancellazione  stessa  

    Il pagamento del contributo dovra' essere  eseguito  tramite  la piattaforma PagoPA, compilando le  pagine  appositamente  dedicate  e  messe a disposizione nell'area riservata presente sul  sito  internet  della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate. 

    Contestualmente  vanno trasmessi i  dati relativi al contributo medesimo,  sempre  compilando  le  pagine  appositamente dedicate,  da  tutti  i soggetti obbligati anche  qualora  il  contributo  non  sia dovuto. 

    In caso di mancato pagamento  viene avviata la  procedura   di   riscossione  coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi  e  spese di esecuzione.

  • TFR e Fondi Pensione

    TFR, Cassa in deroga e ammissione nel fallimento: nuova pronuncia

    Con ordinanza n. 25838 del 1° settembre 2022, la Corte di Cassazione  aveva  enunciato il seguente principio di diritto :

    Anche la Cassa integrazione in deroga, istituita dall’art. 2, comma 64 l. 92/2012 (CIGD), rientra  nella previsione del  terzo comma dell’art. 2120  c.c., per essere un caso di sospensione totale o parziale per la quale è prevista l'integrazione  salariale, nel senso di un periodo di assenza dal  lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente  soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale, che figura  come periodo di  retribuzione normale, anche se la conservazione  della retribuzione sia limitata a una aliquota  percentuale di essa.”

    “Il pagamento della CIGD spetta, qualora il  lavoratore non sia rioccupato alla cessazione del  periodo alle dipendenze del datore di lavoro, al  Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali; con la conseguenza che, in caso di  fallimento del datore di lavoro, il dipendente non   ha diritto all’ammissione allo stato passivo del  credito per le quote di T.f.r. maturate in tale  periodo, ma di quelle del periodo anteriore  trasferite nel Fondo di Tesoreria, di cui non sia provato il versamento da parte del datore di  lavoro”.

    Con Ordinanza n. 25025 del 22 agosto 2023,   si conferma che  se il lavoratore non si è rioccupato dopo la cessazione del rapporto di lavoro per fallimento della società,   le quote di Tfr maturate durante il periodo della Cassa integrazione in deroga (Cigd), non sono a carico della stessa  ma del fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

    CIGD e TFR in caso di fallimento – Cassazione 25838/2022

    Il ricorso era stato proposto dalla Curatela fallimentare di una impresa datrice di lavoro riguardo al caso di un lavoratore alle  dipendenze della società fallita, che aveva fruito del periodo di integrazione salariale in deroga (CIGD) da settembre 2012 a dicembre 2014,e  aveva cessato il rapporto al suo termine in data 31 dicembre 2014, essendo stato assunto il 1° gennaio 2015 da  un’altra società, per effetto del trasferimento del  ramo d’azienda. 

    Il lavoratore aveva richiesto l'ammissione al fallimento in forma privilegiata anche per i periodi di cassa integrazione in deroga e aveva ottenuto già un decreto in questo senso dal Tribunale di Palermo .

    La corte di legittimit era chiamata a valutare se la regola di  maturazione a favore del lavoratore del T.f.r., in  caso di sospensione del rapporto di lavoro per  l’intervento della cassa integrazione guadagni,  operi anche per la CIGD, e a carico di chi gravi;

    La Corte  ha ritenuto   che il ricorso sia parzialmente fondato e che il lavoratore :

    1. ha diritto all’ammissione allo stato passivo di un ulteriore credito, in via  privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis c.c., per   le quote di T.f.r. maturate nel periodo dal 1° gennaio 2007, in quanto trasferite al Fondo di  Tesoreria e non essendo stato provato dalla curatela fallimentare il loro versamentda parte  della datrice fallita ino all’inizio del periodo di CIGD  (settembre 2012); 
    2. Non ha diritto invece per quelle maturate  da tale data e fino alla fine del periodo di CIGS, coincidente con quella del rapporto di lavoro (31 dicembre 2014): esse devono iessere detratte dal  credito già ammesso e escluse dallo stato passivo del Fallimento, in quanto non a carico della società datrice di lavoro fallita, ma del  Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  • TFR e Fondi Pensione

    TFR -TFS dipendenti pubblici comunicazioni telematiche: nuove istruzioni

    Dal 1° gennaio 2023 è divenuta obbligatoria la modalità telematica  anche per il TFR dei dipendenti pubblici,  dopo il TFS, come comunicato con la circolare INPS 4 novembre 2022, n. 125.(vedi dettagli nel paragrafo successivo)

    AGGIORNAMENTO 11 MAGGIO 2023

    Con il messaggio 8 maggio 2023, n. 1645, l'istituto fornisce ulteriori indicazioni sulla compilazione dell’“Ultimo miglio TFR” da parte dell’Ente datore di lavoro sostituisce i modelli cartacei “TFR1” e “TFR2”  per la  certificazione della Posizione assicurativa,  necessaria per la  creazione della pratica di TFR.

    Nel messaggio sono indicate in particolare  le modalità di invio dei dati necessari alla liquidazione della prestazione per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto Scuola e le modalità di invio di modelli cartacei  in alcuni casi particolari di variazioni di rapporti di lavoro.

    Viene anche comunicato che per la segnalazione di problemi relativi all’inserimento dell’“Ultimo Miglio TFR” e al processo di certificazione della Posizione assicurativa ai fini del TFR, gli Enti datori di lavoro e le Strutture territoriali dell’INPS, possono  rivolgersi via  posta elettronica all'indirizzo:  SegnalazioniTFRPA[email protected]

    TFR TFS dipendenti pubblici le istruzioni per i canali telematici

    L’Inps aveva fornito  nella circolare  125 del 4.11.2022 le  indicazioni operative per l’utilizzo del canale telematico TFS  

    Dal 1 gennaio 2023 tutti i dipendenti pubblici interessati  e datori di lavoro  devono utilizzare solo le modalità telematiche per lo scambio dei dati per la definizione di 

    1.  trattamento di fine servizio ( TFS ) e
    2.  trattamento di fine rapporto ( TFR ).

    Rimane invariata  solo la modalità di invio dei dati giuridico-economici necessari alla liquidazione del TFR per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto scuola attraverso il flusso telematico MUR/MEF.

    Si ricorda che come comunicato nel messaggio n 4688 del 28 dicembre.2021, dal  28 dicembre  2021 era stata rilasciata una nuova versione degli applicativi  SIN TFS e SIN TFR , sia 

    •   per la cessione agevolata prevista dal  DL 4  che
    •  per quella  ordinaria come previsto dal DPR 180/1950   

    L'istituto segnalava anche che per il cittadino è stato reso disponibile  anche  un manuale dedicato nell’area del portale istituzionale www.inps.it dove sono presenti i servizi online Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFR” e “Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFS”.

    Come funziona l’anticipo  del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e Trattamento di Fine Rapporto (TFR) 

    Si tratta di un finanziamento che consente di ottenere una parte o l’intera indennità maturata (se d’importo non superiore a 45.000 euro), non ancora liquidata, senza attendere i tempi ordinari. 

     Possono richiedere l’anticipo finanziario i dipendenti pubblici cessati dal servizio che accedono o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, alla pensione con i requisiti della Quota 100, o in base all’art. 24 della legge 214/2011.

     Per ottenere il finanziamento, i soggetti interessati devono innanzitutto richiedere la certificazione dell’importo cedibile ai fini dell’anticipo finanziario all’INPS, trasmettendo la domanda di quantificazione online. L’INPS provvede a rilasciare la certificazione entro 90 giorni dalla  domanda, rendendola disponibile nell’area riservata MyINPS. Ottenuta la certificazione, gli interessati possono richiedere alle banche o agli altri intermediari finanziari che aderiscono all’iniziativa, mediante iscrizione al portale https://www.lavoropubblico.gov.it/anticipo- tfs – tfr , il finanziamento agevolato per un importo massimo di 45.000 euro o, comunque, entro la capienza della prestazione dovuta al pensionato, se di importo inferiore.

     È possibile per il cittadino presentare la domanda di quantificazione dell’anticipo finanziario, a seconda che i richiedenti siano in regime di TFS o di TFR , tramite uno dei due servizi online dedicati: Simulazione del TFS o invio domanda di quantificazione del TFS Richiesta quantificazione TFR per dipendenti pubblici e dichiarazione beneficiari/eredi per liquidazione TFR – Domanda In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite i patronati. In fase di compilazione della domanda, dopo aver selezionato la richiesta di “Anticipo finanziario D.L. n. 4/2019”, bisogna indicare la banca prescelta per l’operazione di finanziamento e dichiarare di avere avuto accesso alla pensione secondo i requisiti richiesti.

  • TFR e Fondi Pensione

    Anticipo TFS-TFR Gestione Unitaria: istruzioni per le domande

    Con il messaggio  410 del 30 gennaio 2023 lNPS   pubblica il Regolamento  e le prime indicazioni sulla nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del D.M. n. 463/1998, deliberata il 9 novembre 2022 . 

    Vengono in particolare illustrate le modalità per le domande mentre si annuncia   una  apposita circolare dell’Istituto con  istruzioni operative per l’attuazione della  disciplina complessiva.

    La misura è sperimentale e  si aggiunge  per il triennio 2023-2026  lale tipologie di anticipazione TFS/TFR attualmente vigenti.

    Il regolamento  entra in vigore il 1° febbraio 2023, e trova applicazione nei confronti delle domande di anticipazione ordinaria del TFS/TFR presentate a decorrere dalla stessa data.

    La nuova prestazione consente agli iscritti alla Gestione di anticipare la fruizione dell’intero ammontare dell’importo del TFS/TFR maturato e non liquidato o di una parte dello stesso, senza dovere attenderne l’esigibilità e l’erogazione nei termini previsti dalla normativa vigente, a fronte della cessione del corrispondente trattamento.

    È prevista, inoltre, la possibilità di chiedere l’anticipazione del trattamento anche in presenza di altre cessioni o vincoli sul TFS/TFR, limitatamente alla quota ancora “libera” da questi ultimi.

    Anticipo TFR TFS: Requisiti di accesso 

    Possono richiedere l’anticipazione del TFR/TFS pensionati e cessati dal servizio iscritti alla Gestione e che hanno diritto a una prestazione di TFS/TFR non ancora interamente erogata  per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili.

    Anticipo TFR TFS: i costi 

    Sull’anticipazione TFS/TFR è prevista l’applicazione di 

    • un tasso di interesse fisso per l'intera durata del finanziamento, attualmente pari all’1%, e di 
    • una ritenuta dello 0,50% a titolo di ristoro per le spese di amministrazione.

    Con l’erogazione del finanziamento, l’iscritto riceve, in unica soluzione, la somma corrispondente a tutto il TFS/TFR, anticipato al netto di interessi, spese di amministrazione e di eventuali morosità maturate su precedenti finanziamenti erogati dalla Gestione. 

    Si puo  richiedere anche in presenza di altre prestazioni creditizie erogate dall’Istituto e in corso di ammortamento senza morosità. In tali fattispecie, l’iscritto potrà chiedere l’estinzione anticipata di altri finanziamenti ottenuti dall’INPS.

    Anticipazione TFS-TFR come fare domanda

    La domanda di anticipazione del TFS/TFR deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente in via telematica, a partire dal 1° febbraio 2023, accedendo sul sito internet dell’INPS ai seguenti indirizzi:

    TFS:https://www.inps.it/prestazioni-servizi/anticipazione-ordinaria-tfs-per-gli-iscritti-alla-gestione-unitaria-delle-prestazioni-creditizie-e-sociali-fondo-credito

    TFR: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/anticipazione-ordinaria-tfr-per-gli-iscritti-alla-gestione-unitaria-delle-prestazioni-creditizie-e-sociali-fondo-credito.

    Per il cittadino è disponibile il manuale nell’area dedicata ai servizi online.

  • TFR e Fondi Pensione

    TFR pagamento diretto INPS: nuovo invio domande

    Nel messaggio 4469  del  12 dicembre 2022 INPS fornisce  le indicazioni riguardanti la nuova modalità di invio delle domande di intervento al Fondo di Tesoreria per il pagamento diretto del TFR ai lavoratori 

    Si ricorda che la possibilità è prevista per i datori di lavoro che dichiarano l’incapienza contributiva, ossia l’impossibilità di conguagliare il pagamento del TFR ai lavoratori con gli importi contributivi dovuti all'Istituto.

    La nuova modalità di trasmissione della domanda prevede l’invio SOLO tramite i  servizi online, accedendo con le proprie credenziali al sito internet www.inps.it alla sezione “Prestazioni e Servizi”>Servizi”:

    • “TFR – Pagamento diretto Fondo di Tesoreria”;
    • “TFR – Pagamento diretto Fondo di Tesoreria – Domande XML” (modalità massiva tramite file XML, preferibile qualora il numero dei beneficiari sia elevato) 

    Le istruzioni tecniche per la creazione del file XML sono disponibili sul sito dell’Istituto (vedi sotto)

    Invio domande pagamento diretto TFR

    Viene precisato anche nel messaggio che per permettere la più ampia informazione e divulgazione delle novità riguardanti la  dichiarazione di incapienza con file XML, è previsto un periodo transitorio della durata di 60 giorni, a partire dalla pubblicazione del  messaggio, in cui si potranno utilizzare entrambi i canali :

    1. procedura online per l’acquisizione del file XML e 
    2. canale telematico  via mail per la trasmissione del file XML.

    La doppia modalità scadrà quindi il giorno 10 febbraio  2023.

    Istruzioni operative file XML per pagamento TFR

    Le istruzioni tecniche per la creazione di file XML per domande massive complete sono indicate nella documentazione allegata:

    L'istituto raccomanda , prima di inviare i file XML  di:

    • effettuare una validazione del file rispetto al file di definizione XSD per verificare in anticipo la presenza di eventuali errori bloccanti  che comporterebbero lo scarto;
    • verificare la qualità dei dati presenti nei file XML prodotti al fine di evitare ricicli nelle lavorazioni delle pratiche, che inevitabilmente comporterebbero ritardi.

    Il servizio online " TFR – Pagamento diretto Fondo di Tesoreria – Domanda XML" permette anche di consultare gli esiti delle lavorazioni dei file XML inviati, esiti che si rendono disponibili entro 24 ore dalla consegna dei singoli file. Per informazioni riguardanti i possibili esiti di lavorazione e i relativi formati si rimanda al Manuale Operativo

    È possibile sottoporre esclusivamente  quesiti di carattere tecnico  scrivendo alla casella istituzionale [email protected].