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Fondi pensione: adesioni in crescita ma non abbastanza tra i giovani
Il 23 giugno 2025 è stato presentato dal Presidente Mario Pepe la Relazione Annuale sull’attività svolta dalla COVIP- commissione di vigilanza sui Fondi pensione, nel 2024.
Oltre a illustrare il quadro generale dei settori vigilati, fondi pensione e casse di previdenza, le cui risorse, alla fine del 2024, sono rispettivamente pari a circa 243,4 miliardi di euro e 124,7 miliardi di euro, il Presidente si è soffermato sulle prospettive evolutive di tali settori
Ecco una sintesi del Comunicato Stampa. Qui il testo .
La relazione tecnica è in corso di pubblicazione. Il 29 luglio è stato pubblicato il documento con l'aggiornamento dei dati statistici a giugno 2025.
L’adesione ai fondi pensione cresce, ma resta bassa tra i giovani
Nel 2024 la previdenza complementare ha registrato segnali positivi: gli iscritti hanno sfiorato quota 10 milioni (+4%) e le risorse gestite hanno superato i 243 miliardi di euro. Tuttavia, i dati diffusi da COVIP mostrano un’adesione ancora troppo bassa tra i giovani: infatti solo il 29,9% dei lavoratori tra i 15 e i 34 anni ha aderito a una forma pensionistica, contro una media del 38,3%.
Questo gap anagrafico si aggiunge a quelli:
- di genere (gli uomini rappresentano il 61,6% degli iscritti) e
- geografico (57,2% degli iscritti risiede al Nord).
L’attuale sistema appare quindi sbilanciato a favore delle fasce di popolazione più prossime alla pensione.
Per garantire una previdenza sostenibile in futuro, è necessario coinvolgere maggiormente i giovani con iniziative mirate, semplificando le modalità di adesione e aumentando la conoscenza sui vantaggi della previdenza integrativa.
Cosa sono i fondi pensione e quanto rendono
Come noto, la previdenza complementare si affianca a quella pubblica e permette ai lavoratori di costruire una pensione integrativa tramite versamenti volontari.
In Italia, alla fine del 2024, erano attivi 291 fondi:
- 33 negoziali (nati dalla contrattazione collettiva),
- 38 fondi aperti (accessibili a tutti),
- 69 PIP (Piani Individuali Pensionistici) e
- 151 fondi preesistenti.
Nel 2024 i rendimenti sono stati generalmente positivi grazie alla ripresa dei mercati finanziari: le linee azionarie hanno reso fino al 12,9% nei PIP e oltre il 10% nei fondi negoziali e aperti. Tuttavia, solo l’11,7% degli iscritti sceglie linee azionarie, preferendo opzioni garantite a rendimento più basso. Anche qui emerge un problema di educazione finanziaria: scelte poco consapevoli rischiano di compromettere il risultato nel lungo periodo, soprattutto per chi ha molti anni davanti alla pensione.
Adesione ancora insufficiente: servono interventi per i giovani
COVIP sottolinea l’urgenza di aumentare la partecipazione dei giovani, delle donne e dei lavoratori del Sud Italia. Nonostante qualche progresso (la quota di iscritti under 34 è passata dal 17,6% del 2019 al 19,9% del 2024), resta forte il bisogno di interventi mirati.
Tra le proposte:
- iscrizione automatica con facoltà di recesso (silenzio-assenso),
- bonus fiscali di ingresso,
- adesione per i figli fin dalla nascita, e
- possibilità di usare le somme anche per la formazione.
Sono misure pensate per rendere la previdenza complementare più accessibile e vicina ai bisogni delle nuove generazioni.
In parallelo, si propone di aggiornare la linea “di default” nei fondi, spostandola da opzioni garantite a modelli life-cycle, che adeguano il profilo di rischio all’età del lavoratore.
Dati Covip sui fondi pensione: Tabella di riepilogo
Indicatore Valore Iscritti totali 9,99 milioni (+4%) Quota iscritti 15-34 anni 29,9% (in crescita, ma sotto media) Risorse gestite 243,4 miliardi di euro (+8,5%) Contributi annui raccolti 20,5 miliardi di euro (+7%) Contributo medio annuo 2.890 euro Rendimento medio linee azionarie 10,4% (fondi negoziali e aperti), 12,9% (PIP) Quote investite in Italia 19,3% del totale Quota iscritti maschi 61,6% Quota iscritti al Nord 57,2% -
Fondi pensione: prospetto annuale in arrivo entro il 31 marzo
Come ogni anno entro il 31 marzo i fondi pensione devono fornire agli iscritti il prospetto delle prestazioni pensionistiche nella fase di accumulo.
Si tratta di un documento è essenziale per monitorare l’andamento della propria posizione previdenziale.
Ai fondi pensione infatti praticamente tutti i contratti collettivi prevedono minimi versamenti mensili sia da parte dei datori di lavoro che dei lavoratori per contribuire a creare una pensione integrativa. Inoltre è possibile a richiesta del dipendente, il versamento delle quote di accantonamento del proprio TFR ai fondi pensione invece che in azienda.
Il prospetto consente agli iscritti di valutare i contributi versati, i rendimenti ottenuti e i costi sostenuti nel corso dell’anno.
Secondo le disposizioni della Covip, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, il documento deve essere presentato in un formato chiaro con tabelle e grafici per rendere più immediata la comprensione delle informazioni e facilitare le decisioni relative alla propria previdenza complementare.
Solitamente viene inviato tramite posta elettronica, in formato cartaceo o reso disponibile nell’area riservata del sito web del fondo a cui si è aderito .
Prospetto fondi pensione: cosa contiene, a cosa serve
L’obbligo di invio del prospetto informativo riguarda:
- i fondi pensione negoziali (collegati ai ccnl)
- i fondi aperti,
- piani individuali pensionistici (PIP) e
- i fondi pensione preesistenti a contribuzione definita con almeno 1.000 aderenti attivi..
ll prospetto è suddiviso in due parti.
- La prima include i dati della posizione individuale dell’iscritto, con informazioni come il valore della posizione maturata, il rendimento ottenuto e il TER (Total Expenses Ratio), che misura i costi sostenuti. La posizione è calcolata in base al numero di quote possedute e al loro valore al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Inoltre, vengono fornite informazioni sulla linea di investimento scelta, con un confronto tra i rendimenti dell’anno e quelli degli ultimi 3, 5, 10 e 20 anni rispetto ai benchmark di riferimento.
- La seconda parte del prospetto contiene aggiornamenti normativi e sulle prestazioni pensionistiche complementari, oltre a una simulazione della pensione futura per gli iscritti che si avvicinano al pensionamento. Questo calcolo considera diversi fattori, tra cui età, contributi versati, comparto di investimento scelto e ipotesi definite dalla Covip. Tuttavia, va tenuto conto che si tratta di una stima indicativa, che potrebbe differire dall’importo reale della pensione complementare.
Fondi pensione i risultati 2024
La Covip ha reso noti i rendimenti dei fondi pensione nel 2024, evidenziando risultati positivi, in particolare per le linee con maggiore esposizione azionaria, che hanno registrato un rendimento medio del 10,4% nei fondi negoziali e del 13% nei PIP.
Le linee bilanciate hanno ottenuto rendimenti tra il 6,4% e il 7%, mentre le linee obbligazionarie e garantite hanno registrato valori più bassi, ma comunque positivi.
Su un periodo di dieci anni (2014-2024), i comparti azionari hanno avuto rendimenti medi annui del 4,5%, mentre quelli bilanciati si sono attestati tra l’1,7% e il 2,7%.
Il TFR, nello stesso periodo, ha avuto una rivalutazione media del 2,4%. Questi dati aiutano gli iscritti a prendere decisioni informate sulla gestione della propria pensione integrativa.
Leggi anche Fondi pensione 2024 adesioni e rendimenti in crescita
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Gestione credito INPS pubblico impiego: le novità 2025
La circolare INPS n. 49 del 3 marzo 2025 illustra le novità relative all'adesione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Gestione credito), a seguito dell'approvazione dell’articolo 27 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 (Collegato Lavoro).
L'adesione alla Gestione credito INPS diventa più flessibile e accessibile a un numero maggiore di pensionati e lavoratori pubblici, con semplificazioni nelle procedure e contributi obbligatori definiti.
Gestione credito INPS: cos’è
La Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Gestione credito INPS) è un fondo che eroga prestazioni di credito agevolato e assistenza sociale a favore di dipendenti pubblici e pensionati che vi aderiscono.
L'obiettivo principale è fornire sostegno economico attraverso prestiti e agevolazioni per varie esigenze personali e familiari.
Principali prestazioni offerte
Prestiti a tasso agevolato
- Piccolo prestito con importo limitato con rimborso fino a 48 mesi.
- Prestiti pluriennali: concessi per specifiche necessità (es. spese mediche, ristrutturazione casa), con rimborso fino a 10 anni.
- Mutui ipotecari
- Finanziamenti per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa a tassi vantaggiosi rispetto al mercato.
Contributi e sussidi per situazioni di difficoltà
Contributi per spese sanitarie, assistenza a familiari non autosufficienti o calamità naturali.
Borse di studio e iniziative per il diritto allo studio:
- Supporto economico per studenti meritevoli (figli di iscritti o pensionati).
- Soggiorni studio in Italia e all’estero per ragazzi e corsi di formazione professionale.
Agevolazioni per soggiorni vacanza e termali
L'adesione alla Gestione Credito è obbligatoria per alcuni dipendenti pubblici, mentre per altri (pensionati e alcune categorie di lavoratori) è volontaria, con trattenute mensili proporzionali alla retribuzione o alla pensione.
Gestione credito INPS: i beneficiari dal 2025 e stop scadenze
Dal 12 gennaio 2025, l'adesione può avvenire senza limiti temporali, eliminando le scadenze precedenti.
L’adesione è irrevocabile e le prestazioni possono essere richieste dopo un anno dall’iscrizione.
I nuovi destinatari della Gestione credito
- Pensionati ex dipendenti pubblici che non avevano aderito in precedenza.
- Pensionati ex dipendenti di enti pubblici, anche se la loro pensione è a carico di gestioni diverse dalla Gestione dipendenti pubblici.
- Sottufficiali e ufficiali prossimi al pensionamento o al collocamento in ausiliaria.
- Dipendenti pubblici non iscritti ai fondi pensionistici ex ENPAS o ex INADEL.
Esclusi: titolari di pensione ai superstiti e soggetti con carriera lavorativa prevalentemente fuori dal settore pubblico.
Modalità di adesione semplificate
- Domanda online tramite il portale INPS con credenziali digitali.
- Per i lavoratori prossimi alla pensione, possibilità di adesione contestuale alla domanda di pensionamento.
- In alternativa, per i dipendenti pubblici iscritti, opzione di mantenimento automatico barrando la casella "Chiedo di aderire al fondo credito" nella richiesta di pensionamento.
Gestione credito INPS: Nuove regole contributive dal 2025
Per i contributi le nuove regole prevedono
- Per i dipendenti pubblici iscritti: 0,35% della retribuzione lorda.
- Per i pensionati aderenti: 0,15% della pensione lorda, detratto direttamente dall’INPS.
- Non è previsto rimborso dei contributi, anche in assenza di utilizzo delle prestazioni.
Le denunce contributive devono essere trasmesse tramite il sistema Uniemens, con specifici codici per lavoratori attivi, sottufficiali e ufficiali in ausiliaria.
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Fondi pensione 2024: piu adesioni e rendimenti in crescita
Nel report COVIP di settembre 2024, pubblicato il 31 ottobre scorso , la Commissione di vigilanza sulla previdenza complementare offre una panoramica sul numero di posizioni attive nei vari fondi pensione e analizza i rendimenti ottenuti dalle diverse linee di investimento durante i primi nove mesi del 2024.
Viene fornito così un quadro aggiornato della crescita del settore e delle performance finanziarie a vantaggio degli iscritti.
Vediamo una sintesi delle principali indicazioni.
Fondi pensione e COVIP: cosa sono
In Italia, il sistema pensionistico pubblico è affiancato da un sistema di previdenza complementare, destinato a garantire ai lavoratori una pensione integrativa per mantenere un tenore di vita adeguato anche dopo il pensionamento.
La COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) è l'autorità pubblica indipendente incaricata di vigilare su questo sistema, assicurando la trasparenza, la sicurezza e la tutela degli iscritti alle forme di previdenza complementare.
I fondi pensione sono gli strumenti principali della previdenza complementare.
Questi fondi permettono ai lavoratori di accumulare risparmi durante la loro vita lavorativa per integrare, alla pensione pubblica, un'ulteriore entrata economica, sempre piu necessaria negli ultimi tempi per le difficolta finanziarie cui sta andando incontro INPS a causa del calo demografico
Esistono diverse tipologie di fondi pensione:
- Fondi Negoziali: istituiti tramite contrattazione collettiva e riservati a specifici settori lavorativi.
- Fondi Aperti: accessibili a tutti, anche senza requisiti specifici, e gestiti da società di gestione del risparmio o da banche.
- PIP (Piani Individuali Pensionistici): gestiti da compagnie di assicurazione e pensati per un'adesione individuale.
Il report COVIP sui fondi pensione Settembre 2024
Posizioni in essere A settembre 2024, il numero totale di posizioni attive nelle forme pensionistiche complementari ha raggiunto gli 11 milioni, segnando una crescita del 3,3% rispetto alla fine del 2023. Queste posizioni, che includono anche gli aderenti a più forme, corrispondono a un totale di iscritti pari a 9,88 milioni.
L'incremento è particolarmente evidente nei fondi negoziali legati ai contratti collettivi che registrano un aumento di 205.900 posizioni (+5,1% rispetto a dicembre 2023), portando il totale a 4,223 milioni.
In particolare, il fondo del settore edile ha contribuito significativamente con un aumento di 98.600 posizioni, grazie all’adesione contrattuale dei lavoratori mediante contributi versati esclusivamente dai datori di lavoro, sebbene di importo modesto. Anche il fondo per il pubblico impiego ha visto una crescita di 28.600 posizioni.
Nelle forme pensionistiche di mercato, i fondi aperti hanno registrato un incremento di 90.700 posizioni (+4,7%) e i PIP (Piani Individuali Pensionistici) di 47.700 posizioni (+1,3%). Al termine di settembre, il totale delle posizioni attive è pari rispettivamente a 2,041 milioni per i fondi aperti e 3,829 milioni per i PIP.
Vediamo in sintesi nella tabella seguente:
Posizioni Fondi Pensionistici
Numero di Posizioni (Settembre 2024)
Tipo di Fondo Posizioni (milioni) Variazione (%) da Dicembre 2023 Fondi Negoziali 4,223 +5,1% Fondi del Settore Edile +98.600 posizioni – Fondo Pubblico Impiego +28.600 posizioni – Fondi Aperti 2,041 +4,7% PIP 3,829 +1,3% Fondi pensione: le risorse gestite e i rendimenti
Contributi e risorse gestite
Nei primi nove mesi del 2024, fondi negoziali, fondi aperti e PIP hanno raccolto complessivamente 10,5 miliardi di euro, con un aumento del 7,9% rispetto allo stesso periodo del 2023. L’incremento più marcato è stato registrato dai fondi aperti, con un +9,7%.
Le risorse destinate alle prestazioni sono arrivate a 238 miliardi di euro, con un incremento del 6,1% rispetto ai 224,4 miliardi di fine 2023.
Circa il 60% di questa crescita è attribuibile all’aumento del valore dei titoli in portafoglio, mentre il restante è dovuto ai flussi contributivi netti.
L'attivo netto ha raggiunto i
- 73,5 miliardi di euro per i fondi negoziali (+8,3% rispetto all’anno precedente),
- 36,1 miliardi per i fondi aperti e
- 53 miliardi per i PIP,
rispettivamente in crescita del 10,8% e del 6,1% rispetto al 2023.
Rendimenti
Nel corso dei primi nove mesi del 2024, le forme di previdenza complementare hanno mostrato rendimenti positivi, con performance superiori per le gestioni più esposte al comparto azionario.
- I comparti azionari hanno registrato rendimenti medi dell’8,9% per i fondi negoziali, del 9,6% per i fondi aperti e del 10,3% per i PIP.
- Le linee bilanciate hanno riportato rendimenti medi del 5,8% nei fondi negoziali, del 6,2% nei fondi aperti e del 5,7% nei PIP.
- Rendimenti più bassi, ma comunque positivi, sono stati riscontrati per i comparti obbligazionari e garantiti.
Analizzando i rendimenti su un orizzonte temporale di dieci anni, includendo i nove mesi del 2024, le linee con maggiore contenuto azionario hanno registrato rendimenti medi annui composti intorno al 5% per tutte le tipologie di forme pensionistiche.
Le linee bilanciate hanno offerto rendimenti medi tra il 2% e il 3%, mentre le linee garantite e obbligazionarie hanno riportato rendimenti intorno all'1%, o inferiori in alcuni casi. Le gestioni separate di ramo I dei PIP, che valutano le attività al costo storico piuttosto che al valore di mercato, hanno prodotto un rendimento medio dell'1,7%.
Da notare che nello stesso periodo, la rivalutazione del TFR si è attestata al 2,3%.
In generale, i comparti azionari e parte delle linee bilanciate hanno evidenziato rendimenti superiori rispetto ai comparti obbligazionari, garantiti e rispetto al TFR. Nei fondi negoziali, la dispersione dei rendimenti dei singoli comparti è risultata minore rispetto a quella registrata nei fondi aperti e nei PIP.
Rendimenti Medi delle Linee di Investimento (Primi 9 Mesi 2024)
Linea di Investimento Fondi Negoziali Fondi Aperti PIP Azionari 8,9% 9,6% 10,3% Bilanciati 5,8% 6,2% 5,7% Obbligazionari Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori Garantiti Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori -
Imposta sostitutiva TFR: compensazione verticale senza visto di conformità
Il 16 febbraio 2024 scaduto il termine per il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva dell’Irpef relativa alle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturati nel corso 2023 dai dipendenti. Il rendimento è calcolato sulle quote accantonate in azienda alla data del 31 dicembre 2022.
Come noto l'adempimento prevede due appuntamenti:
- il primo, per il pagamento dell’acconto, da effettuare entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento,
- il secondo, per il saldo, entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
Va ricordato che i termini restano invariati anche se il rapporto di lavoro si conclude in corso d'anno.
Si ricorda che dal 2015 l’aliquota fiscale è del 17%. Per calcolare la rata in scadenza il 16 febbraio occorre considerare la differenza tra l’imposta complessiva, tenendo conto del coefficiente di dicembre 2022 e l’anticipo corrisposto a dicembre 023 (con metodo storico o previsionale).
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 utilizzando il codice tributo “1713”.
Si ricorda che è possibile utilizzare in compensazione anche il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 213, della legge 662/1996.
Eccedenze credito di imposta sostitutiva TFR: regole ordinarie
ATTENZIONE in caso di conguaglio a saldo dell'imposta sostitutiva che risulti in importo a credito per il datore di lavoro , caso molto probabile visto il tasso di inflazione del 2023 , il sostituto d'imposta deve riportare l'eventuale credito nel modello 770/2023, con recupero dell'eccedenza in compensazione con modello F24.
Si ricorda anche che per le compensazioni in F24 se saldo a credito è superiore a 5.000 euro vige l'obbligo di apposizione del visto di conformità ex articolo 1, comma 574, legge 147/2013.
Recentemente viste le difficolta applicative incontrate dalle software house sulle corrette modalità di esposizione del credito derivante da eccesso di versamento dell’acconto ( codice tributo 1712), l’Agenzia con la risoluzione 68 2023 specificato che sono utilizzabili
- il codice 6781 riguardante “Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta 770 semplificato” (risoluzione agenzia delle Entrate 9/2005);
- il codice 1627 relativo a “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati – art. 15, comma 1, lett. b) D.Lgs. 175/2014” (risoluzione agenzia delle Entrate 13/2015).
Credito di imposta compensabile senza visto: Nota Fondazione CDL
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro in uno dei consueti approfondimenti pubblicati sul sito istituzionale ha trattato il tema del possibile ampio credito prodotto con il saldo dell'Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Trattamento di fine rapporto, chiarendo, anche alla luce della risoluzione dell'Agenzia emanato proprio in risposta ad una richiesta del Cno , le modalità che consentono di evitare la necessità di apporre il visto di conformità, compensando il credito negli anni successivi
Gli esperti della fondazione affermano che l’eventuale eccedenza di versamento puo essere scomputata dai successivi versamenti delle ritenute relative a qualsiasi tipo di provento, indicando nel modello F24, nella colonna degli “importi a debito versati”, il codice tributo da pagare (es. 1001, 1012, 1040) e il codice tributo “1627” tra gli “importi a credito compensati”.
In questo modo non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche nel caso in cui l’importo compensato sia superiore a 5.000 euro.
Scarica qui il testo del documento .
In particolare viene spiegato che il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445 regola le cosiddette compensazioni verticali o interne, in combinato disposto con l’articolo 15, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2014 .
Segnatamente: l’articolo 15, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2014 prevede che, «in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive siano scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.[…] Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445»;
L’articolo 1 del D.P.R. n. 445/1997 prevede: «2. Qualora lo scomputo di cui al comma 1 (ora leggasi art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 175/2014 NdR) non venga operato nel corso dello stesso periodo di imposta, il sostituto ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso […]».
Inoltre, continua la Fondazione: Circa l’apposizione del visto di conformità per le compensazioni che ci occupano, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 30 dicembre 2014 ha chiarito che è necessaria solo «nel caso in cui l’eccedenza scaturente dalla dichiarazione sia riportata ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 per compensare i pagamenti di importi diversi dalle ritenute dovuti nell’anno successivo, posto che, come precisato con la circolare n. 28/E del 2014, il limite dei 15.000 euro (ora leggasi 5.000 euro, N.d.R.), al cui superamento scatta l’obbligo di apporre il visto di conformità, è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti». (v. anche risoluzione n. 73/e del 4 agosto 2015).
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Imposta sostitutiva rivalutazione TFR 2023: chiarimenti ADE
Con Risoluzione n. 68 del 7 dicembre le Entrate replicano ad una richiesta di chiarimento sull'imposta sostitutiva da versare sulla rivalutazione del fondo TFR da parte dei sostituti di imposta.
In particolare, le Entrate evidenziano che l’acconto dell’imposta sulla rivalutazione del fondo TFR in scadenza il prossimo 18 dicembre (perchè il 16.12 è sabato) può essere determinato sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nell’anno in corso, vediamo i dettagli.
Imposta sostitutiva rivalutazione TFR: chiarimenti sul calcolo 2023
Nell'interpello, l'istante è un Consiglio Nazionale, in qualità di rappresentante dei propri iscritti, e pone un quesito in merito alle modalità di calcolo dell'acconto dell'imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR previsto dall'articolo 11, comma 4, del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
Come noto, i sostituti d'imposta applicano l'imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR maturate in ciascun anno, da versare entro il 16 febbraio dell'anno successivo ed entro il 16 del mese di dicembre dell'anno d'imposta in corso, è dovuto «l'acconto dell'imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente».
In alternativa, la medesima disposizione consente di commisurare l'acconto «al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto».
Sulle modalità di calcolo e sui versamenti dell'imposta leggi anche: Imposta sostitutiva TFR 2023: acconto entro il 18.12.
L'istante evidenzia che la circolare 12 giugno 2002, n. 50/E ha chiarito che «l'imponibile da utilizzare per la determinazione presuntiva dell'acconto dell'imposta sulla rivalutazione è costituito dal TFR maturato fino al 31 dicembre dell'anno precedente relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell'anno in corso. Al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente. Per i dipendenti cessati in corso d'anno (entro il 30 novembre) l'acconto è dovuto nella misura del 90 per cento dell'imposta trattenuta sulle rivalutazioni all'atto della cessazione del rapporto».
Ciò posto, il Consiglio Nazionale istante evidenzia che la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati nel 2022 ha avuto un impatto rilevante sulla determinazione della quota di rivalutazione del TFR accantonata al 31 dicembre 2022, in quanto il coefficiente di rivalutazione è stato pari al 9,974576 per cento, con conseguente incidenza sull'importo dell'imposta sostitutiva dovuta il 16 febbraio 2023.
Nel 2023, invece, il coefficiente di rivalutazione applicabile a fine anno sarà presumibilmente di gran lunga inferiore (l'ultimo indice rilevato dall'ISTAT applicabile fino al 14 ottobre 2023 è pari al'1,822970 per cento) con conseguenti impatti sull'imposta dovuta a saldo il 16 febbraio 2024.
Per effetto di tali variazioni, qualora il sostituto d'imposta utilizzasse, ai fini del calcolo dell'acconto dovuto entro il 16 dicembre 2023, l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente dovrebbe versare un acconto che, in sede di saldo, determinerebbe un credito da recuperare nell'anno successivo, dopo la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (Modello 770/2024), e il sostituto d'imposta dovrebbe anche chiedere l'apposizione del visto di conformità ove l'importo del credito risultasse superiore ad euro 5.000.
Pertanto, chiede se il calcolo dell'acconto dovuto entro il 16 dicembre 2023 possa essere effettuato dal sostituto d'imposta stimando la rivalutazione del TFR che maturerà a fine anno e calcolando l'acconto del 90 per cento dell'imposta dovuta su tale importo.
Le Entrate, arrivando alle stesse conclusioni dell'istante, chiariscono che, con riferimento all'anno in corso, presumibilmente l'indice ISTAT di riferimento relativo al mese di dicembre 2023 sarà più basso rispetto a quello dello scorso anno e, pertanto, al fine di evitare che, in sede di saldo, si determini un'eccedenza a credito, si ritiene che il sostituto d'imposta possa valutare di procedere a determinare l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2023 quindi usando il metodo presuntivo al posto dello storico.
In tale caso, qualora il calcolo dell'acconto si riveli insufficiente rispetto all'imposta dovuta sulla rivalutazione del fondo TFR sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati del mese di dicembre 2023, l'insufficiente versamento sarà soggetto alla sanzione di cui all'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ferma la possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
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TFR: disciplina aggiornata del Fondo di Garanzia INPS
Nella circolare n. 70 del 26 luglio 2023, INPS ha riepilogato le disposizioni relative all'intervento del Fondo di garanzia INPS per il TFR e i crediti da lavoro (articolo 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297) a seguito delle modifiche introdotte dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (d. lgs . 12 gennaio 2019, n. 14).
Vengono inoltre recepiti gli orientamenti consolidati della giurisprudenza recente.
L'istituto specifica quindi che le istruzioni sostituiscono quelle fornite dalle circolari n. 74 del 15 luglio 2008 e n. 32 del 4 marzo 2010.
La circolare riepiloga i principi generali e le modalità di applicazione delle garanzie del Fondo che intende assicurare una minima tutela ai lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro,
Si ricorda in particolare che i crediti protetti, che, a seguito dell'accertamento, possono essere corrisposti dal Fondo di garanzia sono:
– il trattamento di fine rapporto (TFR);
– le retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto.
Nel riepilogo dei datori di lavoro e lavoratori interessati , tra le novità si segnala che:
- dal 1° luglio 2022, a seguito del passaggio all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’INPGI come previsto dall’articolo 1, commi da 103 a 118, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Fondo di garanzia eroga le prestazioni anche ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, i datori di lavoratori subordinati dello sport (compresi gli sportivi professionisti e non) hanno l’obbligo di versare il contributo al Fondo di garanzia qualora detti lavoratori maturino il TFR ai sensi dell’articolo 2120 c.c., ossia qualora il lavoratore sportivo subordinato non maturi il diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell’articolo 2123 c.c., ovvero nei casi in cui le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva non abbiano provveduto alla costituzione del fondo previsto dall’articolo 26, comma 4, del D.lgs n. 36/2021.
Riportiamo per informazione l'indice completo della circolare :
Premessa
2. Il Fondo di garanzia
3. I soggetti tutelati
4. I crediti protetti: il TFR e le ultime tre retribuzioni
5. Presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia
5.1 Datori di lavoro assoggettabili a procedura concorsuale
A. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato
1) Vendita di azienda attuata da cedente «in bonis»
2) Vendita attuata da cedente assoggettato a procedura concorsuale
– La disciplina prima dell’entrata in vigore del CCII
– La disciplina dopo l’entrata in vigore del CCII
3) Insolvenza del cedente e del cessionario
4) Affitto d’azienda
– Affitto d’azienda in fallimento/liquidazione giudiziale
– Intervento del fallimento nel corso di esecuzione del contratto d’affitto d’azienda
– Intervento della liquidazione giudiziale nel corso del contratto di affitto d’azienda
B. Apertura di una procedura concorsuale
C. Esistenza del credito di TFR o retribuzioni rimasto insoluto
5.2 Datori di lavoro non assoggettabili a procedura concorsuale
A. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato
B. Inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali
C. Prova dell’esistenza di un credito per TFR e retribuzioni
D. Insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata
6. Casi particolari
6.1 Chiusura del fallimento senza accertamento del passivo
6.2 Le procedure di sovraindebitamento
6.3 La liquidazione del patrimonio (art. 14-ter l. 27.1.2012 n. 3) e la liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 268 CCII)
6.4 Le aziende confiscate alla criminalità organizzata
7. Le Procedure di composizione negoziata della crisi
8. Rapporti tra Fondo di Tesoreria e Fondo di Garanzia
9. I crediti di lavoro: il periodo coperto dalla garanzia del Fondo; i crediti garantiti; il massimale
10. La domanda di intervento del Fondo di garanzia per il TFR e i crediti di lavoro
10.1 Documenti da allegare alla domanda
A. Fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria
B. Concordato preventivo
C. Procedura aperta in un altro Stato dell’Unione Europea
D. Datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale
E. Eredità giacente e eredità accettata con beneficio di inventario
F. Procedura di liquidazione del patrimonio (art. 14-ter della legge n. 3/2012) e liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 268 del CCII)
G. Documenti aggiuntivi da allegare quando la domanda è presentata dagli eredi del lavoratore
10. Tempi di definizione della domanda
10.3 Prescrizione
11. Gli oneri accessori (interessi e rivalutazione monetaria)
12. La tassazione
13. Modalità di pagamento
13.1 La verifica degli inadempimenti di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973
13.2 Trattenute dall’importo netto in pagamento
14. Ricorsi amministrativi e giudiziali
14.1 Decadenza
15. La surroga