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TFR, Cassa in deroga e ammissione nel fallimento: nuova pronuncia
Con ordinanza n. 25838 del 1° settembre 2022, la Corte di Cassazione aveva enunciato il seguente principio di diritto :
“Anche la Cassa integrazione in deroga, istituita dall’art. 2, comma 64 l. 92/2012 (CIGD), rientra nella previsione del terzo comma dell’art. 2120 c.c., per essere un caso di sospensione totale o parziale per la quale è prevista l'integrazione salariale, nel senso di un periodo di assenza dal lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale, che figura come periodo di retribuzione normale, anche se la conservazione della retribuzione sia limitata a una aliquota percentuale di essa.”
“Il pagamento della CIGD spetta, qualora il lavoratore non sia rioccupato alla cessazione del periodo alle dipendenze del datore di lavoro, al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il dipendente non ha diritto all’ammissione allo stato passivo del credito per le quote di T.f.r. maturate in tale periodo, ma di quelle del periodo anteriore trasferite nel Fondo di Tesoreria, di cui non sia provato il versamento da parte del datore di lavoro”.
Con Ordinanza n. 25025 del 22 agosto 2023, si conferma che se il lavoratore non si è rioccupato dopo la cessazione del rapporto di lavoro per fallimento della società, le quote di Tfr maturate durante il periodo della Cassa integrazione in deroga (Cigd), non sono a carico della stessa ma del fondo sociale per l'occupazione e la formazione.
CIGD e TFR in caso di fallimento – Cassazione 25838/2022
Il ricorso era stato proposto dalla Curatela fallimentare di una impresa datrice di lavoro riguardo al caso di un lavoratore alle dipendenze della società fallita, che aveva fruito del periodo di integrazione salariale in deroga (CIGD) da settembre 2012 a dicembre 2014,e aveva cessato il rapporto al suo termine in data 31 dicembre 2014, essendo stato assunto il 1° gennaio 2015 da un’altra società, per effetto del trasferimento del ramo d’azienda.
Il lavoratore aveva richiesto l'ammissione al fallimento in forma privilegiata anche per i periodi di cassa integrazione in deroga e aveva ottenuto già un decreto in questo senso dal Tribunale di Palermo .
La corte di legittimit era chiamata a valutare se la regola di maturazione a favore del lavoratore del T.f.r., in caso di sospensione del rapporto di lavoro per l’intervento della cassa integrazione guadagni, operi anche per la CIGD, e a carico di chi gravi;
La Corte ha ritenuto che il ricorso sia parzialmente fondato e che il lavoratore :
- ha diritto all’ammissione allo stato passivo di un ulteriore credito, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis c.c., per le quote di T.f.r. maturate nel periodo dal 1° gennaio 2007, in quanto trasferite al Fondo di Tesoreria e non essendo stato provato dalla curatela fallimentare il loro versamento da parte della datrice fallita ino all’inizio del periodo di CIGD (settembre 2012);
- Non ha diritto invece per quelle maturate da tale data e fino alla fine del periodo di CIGS, coincidente con quella del rapporto di lavoro (31 dicembre 2014): esse devono iessere detratte dal credito già ammesso e escluse dallo stato passivo del Fallimento, in quanto non a carico della società datrice di lavoro fallita, ma del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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TFR -TFS dipendenti pubblici comunicazioni telematiche: nuove istruzioni
Dal 1° gennaio 2023 è divenuta obbligatoria la modalità telematica anche per il TFR dei dipendenti pubblici, dopo il TFS, come comunicato con la circolare INPS 4 novembre 2022, n. 125.(vedi dettagli nel paragrafo successivo)
AGGIORNAMENTO 11 MAGGIO 2023
Con il messaggio 8 maggio 2023, n. 1645, l'istituto fornisce ulteriori indicazioni sulla compilazione dell’“Ultimo miglio TFR” da parte dell’Ente datore di lavoro sostituisce i modelli cartacei “TFR1” e “TFR2” per la certificazione della Posizione assicurativa, necessaria per la creazione della pratica di TFR.
Nel messaggio sono indicate in particolare le modalità di invio dei dati necessari alla liquidazione della prestazione per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto Scuola e le modalità di invio di modelli cartacei in alcuni casi particolari di variazioni di rapporti di lavoro.
Viene anche comunicato che per la segnalazione di problemi relativi all’inserimento dell’“Ultimo Miglio TFR” e al processo di certificazione della Posizione assicurativa ai fini del TFR, gli Enti datori di lavoro e le Strutture territoriali dell’INPS, possono rivolgersi via posta elettronica all'indirizzo: SegnalazioniTFRPA[email protected]
TFR TFS dipendenti pubblici le istruzioni per i canali telematici
L’Inps aveva fornito nella circolare 125 del 4.11.2022 le indicazioni operative per l’utilizzo del canale telematico TFS
Dal 1 gennaio 2023 tutti i dipendenti pubblici interessati e datori di lavoro devono utilizzare solo le modalità telematiche per lo scambio dei dati per la definizione di
- trattamento di fine servizio ( TFS ) e
- trattamento di fine rapporto ( TFR ).
Rimane invariata solo la modalità di invio dei dati giuridico-economici necessari alla liquidazione del TFR per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto scuola attraverso il flusso telematico MUR/MEF.
Si ricorda che come comunicato nel messaggio n 4688 del 28 dicembre.2021, dal 28 dicembre 2021 era stata rilasciata una nuova versione degli applicativi SIN TFS e SIN TFR , sia
- per la cessione agevolata prevista dal DL 4 che
- per quella ordinaria come previsto dal DPR 180/1950
L'istituto segnalava anche che per il cittadino è stato reso disponibile anche un manuale dedicato nell’area del portale istituzionale www.inps.it dove sono presenti i servizi online “Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFR” e “Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFS”.
Come funziona l’anticipo del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
Si tratta di un finanziamento che consente di ottenere una parte o l’intera indennità maturata (se d’importo non superiore a 45.000 euro), non ancora liquidata, senza attendere i tempi ordinari.
Possono richiedere l’anticipo finanziario i dipendenti pubblici cessati dal servizio che accedono o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, alla pensione con i requisiti della Quota 100, o in base all’art. 24 della legge 214/2011.
Per ottenere il finanziamento, i soggetti interessati devono innanzitutto richiedere la certificazione dell’importo cedibile ai fini dell’anticipo finanziario all’INPS, trasmettendo la domanda di quantificazione online. L’INPS provvede a rilasciare la certificazione entro 90 giorni dalla domanda, rendendola disponibile nell’area riservata MyINPS. Ottenuta la certificazione, gli interessati possono richiedere alle banche o agli altri intermediari finanziari che aderiscono all’iniziativa, mediante iscrizione al portale https://www.lavoropubblico.gov.it/anticipo- tfs – tfr , il finanziamento agevolato per un importo massimo di 45.000 euro o, comunque, entro la capienza della prestazione dovuta al pensionato, se di importo inferiore.
È possibile per il cittadino presentare la domanda di quantificazione dell’anticipo finanziario, a seconda che i richiedenti siano in regime di TFS o di TFR , tramite uno dei due servizi online dedicati: Simulazione del TFS o invio domanda di quantificazione del TFS Richiesta quantificazione TFR per dipendenti pubblici e dichiarazione beneficiari/eredi per liquidazione TFR – Domanda In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite i patronati. In fase di compilazione della domanda, dopo aver selezionato la richiesta di “Anticipo finanziario D.L. n. 4/2019”, bisogna indicare la banca prescelta per l’operazione di finanziamento e dichiarare di avere avuto accesso alla pensione secondo i requisiti richiesti.
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Crediti Fondo di garanzia INPS da calcolare al lordo
La Corte di cassazione con ordinanza n. 8517 del 24 marzo 2023 riafferma che per il calcolo delle prestazioni dovute dal fondo di garanzia Inps che interviene in sostituzione del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2 della L. 297/82 vanno presi in considerazione gli importi lordi spettanti al lavoratore.
Il caso giunto all'attenzione della corte di legittimità riguardava una lavoratrice che era in credito con il proprio datore di lavoro per mensilità di stipendio e TFR e avendo ottenuto dal tribunale una ingiunzione di pagamento senza risultato si era rivolta al Fondo di Garanzia INPS. Il contenzioso si trasferiva all' Inps in quanto l'ingiunzione al datore di lavoro prendeva in considerazione le somme al netto delle imposte e come tali erano state liquidate dall'Istituto.
La corte di appello aveva accolto l'appello della lavoratrice volto ad ottenere le somme lorde in quanto le relative trattenute fiscali e previdenziali erano già state operate.
Il ricorso dell'INPS in cassazione viene respinto .
La Suprema corte infatti concorda con le conclusioni del giudici di merito , confermando un indirizzo consolidato.
La sentenza afferma infatti che nel calcolo della prestazione previdenziale dovuta, l’Istituto, che agisce con il fondo di garanzia come sostituto di imposta, deve sempre considerare le somme lorde dovute:
- sia nel caso in cui ciò sia richiesto dal lavoratore e
- sia nel caso in cui la richiesta faccia riferimento ad un titolo contenente le somme al netto.
In quest'ultimo caso INPS deve convertire gli importi al lordo, e operare in un secondo momento le trattenute eventualmente dovute, se non già versate all'erario.
Viene sottolineato che nel caso di insinuazione nel passivo fallimentare l’obbligazione del Fondo corrisponde infatti a quella del datore di lavoro che ha sempre ad oggetto somme al lordo, e non si commisura necessariamente al titolo esecutivo (su cui possono essere indicate somme al netto).
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TFR pagamento diretto INPS: nuovo invio domande
Nel messaggio 4469 del 12 dicembre 2022 INPS fornisce le indicazioni riguardanti la nuova modalità di invio delle domande di intervento al Fondo di Tesoreria per il pagamento diretto del TFR ai lavoratori
Si ricorda che la possibilità è prevista per i datori di lavoro che dichiarano l’incapienza contributiva, ossia l’impossibilità di conguagliare il pagamento del TFR ai lavoratori con gli importi contributivi dovuti all'Istituto.
La nuova modalità di trasmissione della domanda prevede l’invio SOLO tramite i servizi online, accedendo con le proprie credenziali al sito internet www.inps.it alla sezione “Prestazioni e Servizi”>Servizi”:
- “TFR – Pagamento diretto Fondo di Tesoreria”;
- “TFR – Pagamento diretto Fondo di Tesoreria – Domande XML” (modalità massiva tramite file XML, preferibile qualora il numero dei beneficiari sia elevato)
Le istruzioni tecniche per la creazione del file XML sono disponibili sul sito dell’Istituto (vedi sotto)
Invio domande pagamento diretto TFR
Viene precisato anche nel messaggio che per permettere la più ampia informazione e divulgazione delle novità riguardanti la dichiarazione di incapienza con file XML, è previsto un periodo transitorio della durata di 60 giorni, a partire dalla pubblicazione del messaggio, in cui si potranno utilizzare entrambi i canali :
- procedura online per l’acquisizione del file XML e
- canale telematico via mail per la trasmissione del file XML.
La doppia modalità scadrà quindi il giorno 10 febbraio 2023.
Istruzioni operative file XML per pagamento TFR
Le istruzioni tecniche per la creazione di file XML per domande massive complete sono indicate nella documentazione allegata:
- Manuale operativo con specifica del tracciato e descrizione delle relative informazioni;
- File di definizione schema XML file XSD di definizione di schema XML.
L'istituto raccomanda , prima di inviare i file XML di:
- effettuare una validazione del file rispetto al file di definizione XSD per verificare in anticipo la presenza di eventuali errori bloccanti che comporterebbero lo scarto;
- verificare la qualità dei dati presenti nei file XML prodotti al fine di evitare ricicli nelle lavorazioni delle pratiche, che inevitabilmente comporterebbero ritardi.
Il servizio online " TFR – Pagamento diretto Fondo di Tesoreria – Domanda XML" permette anche di consultare gli esiti delle lavorazioni dei file XML inviati, esiti che si rendono disponibili entro 24 ore dalla consegna dei singoli file. Per informazioni riguardanti i possibili esiti di lavorazione e i relativi formati si rimanda al Manuale Operativo
È possibile sottoporre esclusivamente quesiti di carattere tecnico scrivendo alla casella istituzionale [email protected].