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Previdenza integrativa fissato il contributo COVIP 2024
Pubblicato in GU il 15 marzo la delibera COVIP per il versamento del contributo annuale 2024 da parte degli enti di previdenza integrativa iscritti all'apposito albo ministeriale.
Misura e destinatari del contributo COVIP
Il contributo dovuto dalle forme pensionistiche complementari che risultassero iscritte al 31.12.2023 all'albo nell'anno 2024, ad integrazione del finanziamento della COVIP, e' dovuto per l'anno 2024 nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2023.
ATTENZIONE . Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di societa' o enti, il versamento del contributo e' effettuato dalla societa' o dall'ente stesso.
Sono esclusi dal versamento i soggetti che, per ciascuna forma pensionistica complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori a euro 10,00.
Con riferimento al calcolo del contributo si precisa che dalla base di calcolo vanno esclusi :
- i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonche'
- i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per
- invalidita' o premorienza. .
La delibera precisa che per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di societa' o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso,
si configuri quale mera posta contabile nel bilancio la base di calcolo deve tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno.
Contributo COVIP 2024 : scadenza e modalità di versamento
Come ogni anno il contributo deve essere versato entro il 31 maggio 2024.
Nel caso di cancellazione dall'albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza il versamento del contributo e' effettuato prima della cancellazione stessa
Il pagamento del contributo dovra' essere eseguito tramite la piattaforma PagoPA, compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione nell'area riservata presente sul sito internet della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate.
Contestualmente vanno trasmessi i dati relativi al contributo medesimo, sempre compilando le pagine appositamente dedicate, da tutti i soggetti obbligati anche qualora il contributo non sia dovuto.
In caso di mancato pagamento viene avviata la procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.
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TFR: riattivazione codice tributo “1250”
Con Risoluzione n 42 del 13 luglio le Entrate pubblicano i codice tributo “1250” denominato “Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto”.
Ricordiamo che, con risoluzione n. 18/E del 28 aprile 2023 tale codice tributo è stato soppresso.
A seguito dell’individuazione di alcune fattispecie residuali, con la risoluzione in oggetto si dispone la riattivazione del suddetto codice tributo “1250”, per consentire il completamento del recupero in compensazione, tramite modello F24, dei crediti residui maturati in relazione al versamento delle somme previste dall’articolo 3, commi 211 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Si rammenta che il codice tributo “1250” è esposto nella sezione “ERARIO” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, riportando nel campo “anno di riferimento” l’anno (nel formato “AAAA”) a cui si riferisce l’operazione.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il modello F24 contenente l’utilizzo in compensazione del suddetto codice tributo “1250” deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto della delega di pagamento.Fondo integrativo contratturale INPGI: soppressi i codici tributo
Con la Risoluzione n 43 invece vengo soppressi 25 codici tributo vediamo quali.
In particolare, avvenuta la cessazione della gestione da parte dell’Inpgi, del Fondo integrativo contrattuale “ex fissa”, l’Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani ha chiesto la soppressione dei codici che consentivano di versare allo stesso Fondo i contributi previdenziali e assistenziali.
Sono soppressi nel dettaglio:
"F24 accise":
- FA01 – “Addizionale Fondo Integrativo”
- FA02 – “Addizionale Fondo Integrativo pregressi”
- F001 – “Contributi Fondo Integrativo”
- F002 – “Contributi Fondo Integrativo pregressi”
- F003 – “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo”
- F004 – “Differenze Contributi Fondo Integrativo”
- FV01 – “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo”
- FV02 – “Sanzioni Civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo”
- FS01 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo”
- FR01 – “Contributi Fondo Integrativo – Gruppo RAI”
- FR02 – “Contributi Fondo Integrativo pregressi – Gruppo RAI”
- FR03 – “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo – Gruppo RAI”
- FR04 – “Differenze Contributi Fondo Integrativo – Gruppo RAI”
- FRV1 – “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo – Gruppo RAI”
- FRV2 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo – Gruppo RAI”
- FRS1 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo" – Gruppo RAI”, per l’F24 accise.
" F24 enti pubblici”
- FA01 – “Addizionale Fondo Integrativo”
- FA02 – “Addizionale Fondo Integrativo Pregressi”
- F001 – “Contributi Fondo Integrativo”
- F002 – “Contributi Fondo Integrativo Pregressi”
- F003 – “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo”
- F004 – “Differenze Contributi Fondo Integrativo”
- FV01 – “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo”
- FV02 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo”
- FS01 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo”,per l’F24 enti pubblici.
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Crediti Fondo di garanzia INPS da calcolare al lordo
La Corte di cassazione con ordinanza n. 8517 del 24 marzo 2023 riafferma che per il calcolo delle prestazioni dovute dal fondo di garanzia Inps che interviene in sostituzione del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2 della L. 297/82 vanno presi in considerazione gli importi lordi spettanti al lavoratore.
Il caso giunto all'attenzione della corte di legittimità riguardava una lavoratrice che era in credito con il proprio datore di lavoro per mensilità di stipendio e TFR e avendo ottenuto dal tribunale una ingiunzione di pagamento senza risultato si era rivolta al Fondo di Garanzia INPS. Il contenzioso si trasferiva all' Inps in quanto l'ingiunzione al datore di lavoro prendeva in considerazione le somme al netto delle imposte e come tali erano state liquidate dall'Istituto.
La corte di appello aveva accolto l'appello della lavoratrice volto ad ottenere le somme lorde in quanto le relative trattenute fiscali e previdenziali erano già state operate.
Il ricorso dell'INPS in cassazione viene respinto .
La Suprema corte infatti concorda con le conclusioni del giudici di merito , confermando un indirizzo consolidato.
La sentenza afferma infatti che nel calcolo della prestazione previdenziale dovuta, l’Istituto, che agisce con il fondo di garanzia come sostituto di imposta, deve sempre considerare le somme lorde dovute:
- sia nel caso in cui ciò sia richiesto dal lavoratore e
- sia nel caso in cui la richiesta faccia riferimento ad un titolo contenente le somme al netto.
In quest'ultimo caso INPS deve convertire gli importi al lordo, e operare in un secondo momento le trattenute eventualmente dovute, se non già versate all'erario.
Viene sottolineato che nel caso di insinuazione nel passivo fallimentare l’obbligazione del Fondo corrisponde infatti a quella del datore di lavoro che ha sempre ad oggetto somme al lordo, e non si commisura necessariamente al titolo esecutivo (su cui possono essere indicate somme al netto).
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Anticipo TFS-TFR Gestione Unitaria: istruzioni per le domande
Con il messaggio 410 del 30 gennaio 2023 lNPS pubblica il Regolamento e le prime indicazioni sulla nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del D.M. n. 463/1998, deliberata il 9 novembre 2022 .
Vengono in particolare illustrate le modalità per le domande mentre si annuncia una apposita circolare dell’Istituto con istruzioni operative per l’attuazione della disciplina complessiva.
La misura è sperimentale e si aggiunge per il triennio 2023-2026 lale tipologie di anticipazione TFS/TFR attualmente vigenti.
Il regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2023, e trova applicazione nei confronti delle domande di anticipazione ordinaria del TFS/TFR presentate a decorrere dalla stessa data.
La nuova prestazione consente agli iscritti alla Gestione di anticipare la fruizione dell’intero ammontare dell’importo del TFS/TFR maturato e non liquidato o di una parte dello stesso, senza dovere attenderne l’esigibilità e l’erogazione nei termini previsti dalla normativa vigente, a fronte della cessione del corrispondente trattamento.
È prevista, inoltre, la possibilità di chiedere l’anticipazione del trattamento anche in presenza di altre cessioni o vincoli sul TFS/TFR, limitatamente alla quota ancora “libera” da questi ultimi.
Anticipo TFR TFS: Requisiti di accesso
Possono richiedere l’anticipazione del TFR/TFS pensionati e cessati dal servizio iscritti alla Gestione e che hanno diritto a una prestazione di TFS/TFR non ancora interamente erogata per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili.
Anticipo TFR TFS: i costi
Sull’anticipazione TFS/TFR è prevista l’applicazione di
- un tasso di interesse fisso per l'intera durata del finanziamento, attualmente pari all’1%, e di
- una ritenuta dello 0,50% a titolo di ristoro per le spese di amministrazione.
Con l’erogazione del finanziamento, l’iscritto riceve, in unica soluzione, la somma corrispondente a tutto il TFS/TFR, anticipato al netto di interessi, spese di amministrazione e di eventuali morosità maturate su precedenti finanziamenti erogati dalla Gestione.
Si puo richiedere anche in presenza di altre prestazioni creditizie erogate dall’Istituto e in corso di ammortamento senza morosità. In tali fattispecie, l’iscritto potrà chiedere l’estinzione anticipata di altri finanziamenti ottenuti dall’INPS.
Anticipazione TFS-TFR come fare domanda
La domanda di anticipazione del TFS/TFR deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente in via telematica, a partire dal 1° febbraio 2023, accedendo sul sito internet dell’INPS ai seguenti indirizzi:
Per il cittadino è disponibile il manuale nell’area dedicata ai servizi online.