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Fondo credito INPS: le istruzioni per l’anticipo di TFS-TFR
il CDA INPS ha deliberato la nuova prestazione di anticipazione ordinaria del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in favore degli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito) e ha fornito le istruzioni operative con la circolare 79 del 7 settembre 2023
L'istituto chiarisce che l'anticipo del TFR TFS per un rapporto di lavoro concluso può essere richiesta dalle seguenti categorie di beneficiari
- titolari di pensione diretta che abbiano confermato e ottenuto l’adesione alla Gestione Unitaria per il periodo di pensione;
- soggetti cessati dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione e titolari di nuovo impiego che risultino nuovamente iscritti alla Gestione Unitaria;
- personale militare in ausiliaria che risulta iscritto alla Gestione Unitaria.
Fondo credito INPS: Importo massimo e interessi
L’anticipazione può essere richiesta per l’intero importo del TFS/TFR maturato, disponibile e esigibile dopo almeno 6 mesi dalla data della domanda e viene erogato per il corrispondente importo al netto degli interessi dell’intero ammortamento e delle spese amministrative.
ATTENZIONE Prima della materiale erogazione delle somme, l’INPS provvede ad accertare la presenza di eventuali debiti nei confronti dell’Istituto o dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Sull’importo erogato a titolo di anticipazione del TFS/TFR è applicato un tasso di interesse nominale fisso in regime di capitalizzazione semplice pari attualmente all’1% annuo. L’INPS si riserva la facoltà di aggiornare con proprio provvedimento il tasso di interesse applicato.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR da parte degli iscritti alla Gestione unitaria deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al relativo servizio dal sito istituzionale dell’INPS, digitando, nella Home Page, alla funzione “Cerca”:
“Anticipazione ordinaria TFR per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)”;
“Anticipazione ordinaria TFS per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)”.
Il richiedente deve specificare nella domanda se l’anticipazione del TFS/TFR è richiesta per l’intero ammontare o per una quota, indicandone in tal caso l’importo; deve, inoltre, dichiarare se il TFS/TFR maturato è corrisposto a seguito di cessazione dal servizio con diritto a pensione o cessazione dal servizio senza diritto a pensione ed eventuale nuovo impiego con iscrizione alla Gestione unitaria
L’iscritto, oltre alla presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, deve dichiarare di essere a conoscenza delle conseguenze relative a dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, nonché di conoscere e accettare integralmente le disposizioni del Regolamento
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TFR, Cassa in deroga e ammissione nel fallimento: nuova pronuncia
Con ordinanza n. 25838 del 1° settembre 2022, la Corte di Cassazione aveva enunciato il seguente principio di diritto :
“Anche la Cassa integrazione in deroga, istituita dall’art. 2, comma 64 l. 92/2012 (CIGD), rientra nella previsione del terzo comma dell’art. 2120 c.c., per essere un caso di sospensione totale o parziale per la quale è prevista l'integrazione salariale, nel senso di un periodo di assenza dal lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale, che figura come periodo di retribuzione normale, anche se la conservazione della retribuzione sia limitata a una aliquota percentuale di essa.”
“Il pagamento della CIGD spetta, qualora il lavoratore non sia rioccupato alla cessazione del periodo alle dipendenze del datore di lavoro, al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il dipendente non ha diritto all’ammissione allo stato passivo del credito per le quote di T.f.r. maturate in tale periodo, ma di quelle del periodo anteriore trasferite nel Fondo di Tesoreria, di cui non sia provato il versamento da parte del datore di lavoro”.
Con Ordinanza n. 25025 del 22 agosto 2023, si conferma che se il lavoratore non si è rioccupato dopo la cessazione del rapporto di lavoro per fallimento della società, le quote di Tfr maturate durante il periodo della Cassa integrazione in deroga (Cigd), non sono a carico della stessa ma del fondo sociale per l'occupazione e la formazione.
CIGD e TFR in caso di fallimento – Cassazione 25838/2022
Il ricorso era stato proposto dalla Curatela fallimentare di una impresa datrice di lavoro riguardo al caso di un lavoratore alle dipendenze della società fallita, che aveva fruito del periodo di integrazione salariale in deroga (CIGD) da settembre 2012 a dicembre 2014,e aveva cessato il rapporto al suo termine in data 31 dicembre 2014, essendo stato assunto il 1° gennaio 2015 da un’altra società, per effetto del trasferimento del ramo d’azienda.
Il lavoratore aveva richiesto l'ammissione al fallimento in forma privilegiata anche per i periodi di cassa integrazione in deroga e aveva ottenuto già un decreto in questo senso dal Tribunale di Palermo .
La corte di legittimit era chiamata a valutare se la regola di maturazione a favore del lavoratore del T.f.r., in caso di sospensione del rapporto di lavoro per l’intervento della cassa integrazione guadagni, operi anche per la CIGD, e a carico di chi gravi;
La Corte ha ritenuto che il ricorso sia parzialmente fondato e che il lavoratore :
- ha diritto all’ammissione allo stato passivo di un ulteriore credito, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis c.c., per le quote di T.f.r. maturate nel periodo dal 1° gennaio 2007, in quanto trasferite al Fondo di Tesoreria e non essendo stato provato dalla curatela fallimentare il loro versamento da parte della datrice fallita ino all’inizio del periodo di CIGD (settembre 2012);
- Non ha diritto invece per quelle maturate da tale data e fino alla fine del periodo di CIGS, coincidente con quella del rapporto di lavoro (31 dicembre 2014): esse devono iessere detratte dal credito già ammesso e escluse dallo stato passivo del Fallimento, in quanto non a carico della società datrice di lavoro fallita, ma del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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TFR: disciplina aggiornata del Fondo di Garanzia INPS
Nella circolare n. 70 del 26 luglio 2023, INPS ha riepilogato le disposizioni relative all'intervento del Fondo di garanzia INPS per il TFR e i crediti da lavoro (articolo 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297) a seguito delle modifiche introdotte dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (d. lgs . 12 gennaio 2019, n. 14).
Vengono inoltre recepiti gli orientamenti consolidati della giurisprudenza recente.
L'istituto specifica quindi che le istruzioni sostituiscono quelle fornite dalle circolari n. 74 del 15 luglio 2008 e n. 32 del 4 marzo 2010.
La circolare riepiloga i principi generali e le modalità di applicazione delle garanzie del Fondo che intende assicurare una minima tutela ai lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro,
Si ricorda in particolare che i crediti protetti, che, a seguito dell'accertamento, possono essere corrisposti dal Fondo di garanzia sono:
– il trattamento di fine rapporto (TFR);
– le retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto.
Nel riepilogo dei datori di lavoro e lavoratori interessati , tra le novità si segnala che:
- dal 1° luglio 2022, a seguito del passaggio all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’INPGI come previsto dall’articolo 1, commi da 103 a 118, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Fondo di garanzia eroga le prestazioni anche ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, i datori di lavoratori subordinati dello sport (compresi gli sportivi professionisti e non) hanno l’obbligo di versare il contributo al Fondo di garanzia qualora detti lavoratori maturino il TFR ai sensi dell’articolo 2120 c.c., ossia qualora il lavoratore sportivo subordinato non maturi il diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell’articolo 2123 c.c., ovvero nei casi in cui le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva non abbiano provveduto alla costituzione del fondo previsto dall’articolo 26, comma 4, del D.lgs n. 36/2021.
Riportiamo per informazione l'indice completo della circolare :
Premessa
2. Il Fondo di garanzia
3. I soggetti tutelati
4. I crediti protetti: il TFR e le ultime tre retribuzioni
5. Presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia
5.1 Datori di lavoro assoggettabili a procedura concorsuale
A. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato
1) Vendita di azienda attuata da cedente «in bonis»
2) Vendita attuata da cedente assoggettato a procedura concorsuale
– La disciplina prima dell’entrata in vigore del CCII
– La disciplina dopo l’entrata in vigore del CCII
3) Insolvenza del cedente e del cessionario
4) Affitto d’azienda
– Affitto d’azienda in fallimento/liquidazione giudiziale
– Intervento del fallimento nel corso di esecuzione del contratto d’affitto d’azienda
– Intervento della liquidazione giudiziale nel corso del contratto di affitto d’azienda
B. Apertura di una procedura concorsuale
C. Esistenza del credito di TFR o retribuzioni rimasto insoluto
5.2 Datori di lavoro non assoggettabili a procedura concorsuale
A. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato
B. Inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali
C. Prova dell’esistenza di un credito per TFR e retribuzioni
D. Insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata
6. Casi particolari
6.1 Chiusura del fallimento senza accertamento del passivo
6.2 Le procedure di sovraindebitamento
6.3 La liquidazione del patrimonio (art. 14-ter l. 27.1.2012 n. 3) e la liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 268 CCII)
6.4 Le aziende confiscate alla criminalità organizzata
7. Le Procedure di composizione negoziata della crisi
8. Rapporti tra Fondo di Tesoreria e Fondo di Garanzia
9. I crediti di lavoro: il periodo coperto dalla garanzia del Fondo; i crediti garantiti; il massimale
10. La domanda di intervento del Fondo di garanzia per il TFR e i crediti di lavoro
10.1 Documenti da allegare alla domanda
A. Fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria
B. Concordato preventivo
C. Procedura aperta in un altro Stato dell’Unione Europea
D. Datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale
E. Eredità giacente e eredità accettata con beneficio di inventario
F. Procedura di liquidazione del patrimonio (art. 14-ter della legge n. 3/2012) e liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 268 del CCII)
G. Documenti aggiuntivi da allegare quando la domanda è presentata dagli eredi del lavoratore
10. Tempi di definizione della domanda
10.3 Prescrizione
11. Gli oneri accessori (interessi e rivalutazione monetaria)
12. La tassazione
13. Modalità di pagamento
13.1 La verifica degli inadempimenti di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973
13.2 Trattenute dall’importo netto in pagamento
14. Ricorsi amministrativi e giudiziali
14.1 Decadenza
15. La surroga