• TFR e Fondi Pensione

    TFR: riattivazione codice tributo “1250”

    Con Risoluzione n 42 del 13 luglio le Entrate pubblicano i codice tributo “1250” denominato “Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto”.
    Ricordiamo che, con risoluzione n. 18/E del 28 aprile 2023 tale codice tributo è stato soppresso.
    A seguito dell’individuazione di alcune fattispecie residuali, con la risoluzione in oggetto si dispone la riattivazione del suddetto codice tributo “1250”, per consentire il completamento del recupero in compensazione, tramite modello F24, dei crediti residui maturati in relazione al versamento delle somme previste dall’articolo 3, commi 211 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
    Si rammenta che il codice tributo “1250” è esposto nella sezione “ERARIO” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, riportando nel campo “anno di riferimento” l’anno (nel formato “AAAA”) a cui si riferisce l’operazione.
    Ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il modello F24 contenente l’utilizzo in compensazione del suddetto codice tributo “1250” deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto della delega di pagamento.

    Fondo integrativo contratturale INPGI: soppressi i codici tributo

    Con la Risoluzione n 43 invece vengo soppressi 25 codici tributo vediamo quali.

    In particolare, avvenuta la cessazione della gestione da parte dell’Inpgi, del Fondo integrativo contrattuale “ex fissa”, l’Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani ha chiesto la soppressione dei codici che consentivano di versare allo stesso Fondo i contributi previdenziali e assistenziali.

    Sono soppressi nel dettaglio:

    "F24 accise":

    • FA01 – “Addizionale Fondo Integrativo
    • FA02 – “Addizionale Fondo Integrativo pregressi
    • F001 – “Contributi Fondo Integrativo
    • F002 – “Contributi Fondo Integrativo pregressi
    • F003 – “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo
    • F004 – “Differenze Contributi Fondo Integrativo
    • FV01 – “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo
    • FV02 – “Sanzioni Civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo
    • FS01 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo
    • FR01 – “Contributi Fondo Integrativo – Gruppo RAI
    • FR02 – “Contributi Fondo Integrativo pregressi – Gruppo RAI
    • FR03 – “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo – Gruppo RAI
    • FR04 – “Differenze Contributi Fondo Integrativo – Gruppo RAI
    • FRV1 – “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo – Gruppo RAI
    • FRV2 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo – Gruppo RAI
    • FRS1 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo" – Gruppo RAI”, per l’F24 accise.

    " F24 enti pubblici”

    •  FA01 – “Addizionale Fondo Integrativo
    • FA02 – “Addizionale Fondo Integrativo Pregressi
    • F001 – “Contributi Fondo Integrativo
    • F002 – “Contributi Fondo Integrativo Pregressi
    • F003 – “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo
    • F004 – “Differenze Contributi Fondo Integrativo
    • FV01 – “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo
    • FV02 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo
    • FS01 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo”,per l’F24 enti pubblici.

    Allegati:
  • TFR e Fondi Pensione

    Anticipo TFS-TFR Gestione Unitaria: istruzioni per le domande

    Con il messaggio  410 del 30 gennaio 2023 lNPS   pubblica il Regolamento  e le prime indicazioni sulla nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del D.M. n. 463/1998, deliberata il 9 novembre 2022 . 

    Vengono in particolare illustrate le modalità per le domande mentre si annuncia   una  apposita circolare dell’Istituto con  istruzioni operative per l’attuazione della  disciplina complessiva.

    La misura è sperimentale e  si aggiunge  per il triennio 2023-2026  lale tipologie di anticipazione TFS/TFR attualmente vigenti.

    Il regolamento  entra in vigore il 1° febbraio 2023, e trova applicazione nei confronti delle domande di anticipazione ordinaria del TFS/TFR presentate a decorrere dalla stessa data.

    La nuova prestazione consente agli iscritti alla Gestione di anticipare la fruizione dell’intero ammontare dell’importo del TFS/TFR maturato e non liquidato o di una parte dello stesso, senza dovere attenderne l’esigibilità e l’erogazione nei termini previsti dalla normativa vigente, a fronte della cessione del corrispondente trattamento.

    È prevista, inoltre, la possibilità di chiedere l’anticipazione del trattamento anche in presenza di altre cessioni o vincoli sul TFS/TFR, limitatamente alla quota ancora “libera” da questi ultimi.

    Anticipo TFR TFS: Requisiti di accesso 

    Possono richiedere l’anticipazione del TFR/TFS pensionati e cessati dal servizio iscritti alla Gestione e che hanno diritto a una prestazione di TFS/TFR non ancora interamente erogata  per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili.

    Anticipo TFR TFS: i costi 

    Sull’anticipazione TFS/TFR è prevista l’applicazione di 

    • un tasso di interesse fisso per l'intera durata del finanziamento, attualmente pari all’1%, e di 
    • una ritenuta dello 0,50% a titolo di ristoro per le spese di amministrazione.

    Con l’erogazione del finanziamento, l’iscritto riceve, in unica soluzione, la somma corrispondente a tutto il TFS/TFR, anticipato al netto di interessi, spese di amministrazione e di eventuali morosità maturate su precedenti finanziamenti erogati dalla Gestione. 

    Si puo  richiedere anche in presenza di altre prestazioni creditizie erogate dall’Istituto e in corso di ammortamento senza morosità. In tali fattispecie, l’iscritto potrà chiedere l’estinzione anticipata di altri finanziamenti ottenuti dall’INPS.

    Anticipazione TFS-TFR come fare domanda

    La domanda di anticipazione del TFS/TFR deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente in via telematica, a partire dal 1° febbraio 2023, accedendo sul sito internet dell’INPS ai seguenti indirizzi:

    TFS:https://www.inps.it/prestazioni-servizi/anticipazione-ordinaria-tfs-per-gli-iscritti-alla-gestione-unitaria-delle-prestazioni-creditizie-e-sociali-fondo-credito

    TFR: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/anticipazione-ordinaria-tfr-per-gli-iscritti-alla-gestione-unitaria-delle-prestazioni-creditizie-e-sociali-fondo-credito.

    Per il cittadino è disponibile il manuale nell’area dedicata ai servizi online.