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    Diritto camerale 2025: la proroga del DL fiscale, per chi

    Resta invariato il Diritto Camerale per le imprese per l'anno 2025 ha prescirverlo è stato il MIMIT con un nota del 18 dicembre 2024 aveva riepilogato tutte le regole e fissati i valori per il pagamento.

    Il versamento del diritto camerale annuale dei soggetti già iscritti al 1° gennaio 2025 deve essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi ossia il 30 giugno.

    Il DL Fiscale ha previsto alcune proroghe includendo per alcuni soggetti anche il pagamento del diritto che slitta al 21 luglio prossimo.

    Attenzione al fatto che, per i soggetti non interessati dalla proroga, resta invariata la scadenza del 30 giugno 2025, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2025 con la maggiorazione dello 0,40%.

    Diritto Camerale 2025: importi invariati

    L'art 28 comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge n 114 dell'11 agosto 2014, stabilisce che "Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all art'18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento".
    Alla luce del disposto del predetto comma 1, che sostanzialmente vincola la determinazione delle misure del diritto annuale, è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015 con il quale sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali legislativamente previste.
    In assenza di nuovi interventi normativi la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2025; pertanto il decreto 8 gennaio 2015 dispone riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e quindi del 50% a partire dal 2017.
    Si ritiene, infatti, in questo caso sufficiente limitarsi ad illustrare con circolare, come in precedenti analoghe occasioni di variazione non significativa del fabbisogno, gli effetti per il 2025 del predetto decreto che a sua volta in parte rinviava al decreto interministeriale 21 aprile 2011.
    Ciò premesso si riportano le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2025.

    MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE

    importi 2025

    IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA

    Sede

    Unità locale

    Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione
    * speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

    € 44,00

    € 8,80

    * Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria

    € 100,00

    € 20,00

    IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA

    Sede

    Unità locale

    * Società semplici non agricole

    € 100,00

    € 20,00

    * Società semplici agricole

    € 50,00

    € 10,00

    * Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n 96/2001

    € 100,00

    € 20,00

    * Soggetti iscritti al REA

    € 15,00

    IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO

    * per ciascuna unità locale/sede secondaria

    € 55,00

    Le predette misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell'importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n 19230 del 30 marzo 2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull'intero importo dovuto dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).
    Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2024 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011 mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati secondo il già richiamato criterio individuato nella nota n 19230 del 30.03.2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all'unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi).
    Si riportano, a tale fine, le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli:

    Fasce e aliquote 2014

    Scaglioni di fatturato
    (somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale)

    ALIQUOTE

    da euro

    a euro

    0

    100.000,00

    € 200,00 (misura fissa)

    oltre 100.000,00

    250.000,00

    0,015%

    oltre 250.000,00

    500.000,00

    0,013%

    oltre 500.000,00

    1.000.000,00

    0,010%

    oltre 1.000.000,00

    10.000.000,00

    0,009%

    oltre 10.000.000,00

    35.000.000,00

    0,005%

    oltre 35.000.000,00

    50.000.000,00

    0,003%

    oltre 50.000.000,00

    0,001%
    (fino ad un massimo di €
    40.000,00)

    Si ricorda che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00.
    Si evidenzia, inoltre, che anche l'importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.
    Sia nel caso di misure del diritto annuale fisse che di misure commisurate al fatturato dell'esercizio precedente, occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota n 19230 del 30 [n.d.r. 3] marzo 2009. In merito trovano conferma le indicazioni e gli esempi riportati nella nota 227775 del 29 dicembre 2014 di questo Ministero, salva ovviamente la modifica della percentuale di riduzione

    DL Fiscale e diritto camerale 2025: la proroga, per chi

    L’art. 13 del Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84 noto come DL fiscale ha prorogato al 21 luglio la scadenza delle dichiarazioni dei redditi prevista per il 2025 al 30 giugno, al 21 luglio 2025. 

    La proroga riguarda tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, con scadenza 30 giugno 2025, dei contribuenti che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità.

    Rientrano nella proroga anche i soggetti che determinano il proprio reddito in modo forfettario, nonché i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

    Attenzione al fatto che la proroga interessa quindi anche il diritto annuale della Camera di Commercio, e sarà possibile anche in questo caso, effettuare il versamento con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo nei successivi 30 giorni ovvero entro il 20 agosto 2025.

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    Diritto Camerale Sicilia: arriva l’aumento del 50%

    Il MIMIT con DM del 2 maggio 2025 approva la maggiorazione pari al 50% del diritto camerale annuale per le Camere di Commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani.

    Diritto Camerale Sicilia: arriva l’aumento del 50%

    Il DM 2 maggio stabilisce che è autorizzato, ai sensi del comma 784, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni 2025, 2026 e 2027, per le camere di commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani l'incremento del 50 per cento della misura del diritto annuale per il finanziamento dei piani di riequilibrio finanziario di cui alle rispettive delibere consiliari, così come condivisi dall’Assessorato regionale delle attività produttive della Regione siciliana con nota n. 4404/A12 del 31 dicembre 2024.

    Si ricorda che l’autorizzazione di cui al comma 1 è, comunque, revocata dall’anno successivo alla costituzione dei nuovi enti camerali come definiti dalla riorganizzazione del sistema camerale regionale. 

    Il consiglio del nuovo ente è tenuto a verificare la persistenza delle condizioni di squilibrio strutturale e a presentare, ai fini della necessaria autorizzazione, un nuovo programma di riequilibrio finanziario che tenga conto degli effetti economici e finanziari derivanti dalla riorganizzazione.
    Attenzione al fatto che le camere di commercio di cui al comma 1 dell’articolo 1 trasmettono al Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza – Direzione generale servizi di vigilanza, Divisione VI – Sistema Camerale e alla Regione Siciliana, per il tramite di Unioncamere, entro il 31 gennaio 2026, il 31 gennaio 2027 e il 31 gennaio 2028, una relazione sullo stato di attuazione della misura strutturale relativa al trasferimento del carico pensionistico, comprensiva della quantificazione delle risorse accantonate allo scopo, attestata dai rispettivi collegi dei revisori.

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    Contributo AGCOM 2024: versamento entro il 1 marzo

    Pubblicate in GU n 4 del 5 gennaio le delibere datate 8 novembre dell'AGCOM Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni relative al contributo 2024 dovuto da:

    1. soggetti che operano nei servizi media esercenti attività di audiovisivo, radio-televisione, editoria,  produzione o distribuzione di programmi e contenuti radiotelevisivi e di  agenzia di stampa a  carattere  nazionale, che rientrano  nelle  competenze attribuite dalla normativa  vigente  all'Autorità per le garanzie nelle  comunicazioni, sono tenuti  alla  contribuzione  prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla delibera,
    2. soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche,
    3. fornitore del servizio universale postale e  i soggetti  n possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.  261,
    4. fornitori di servizi di intermediazione on-line e i  fornitori di motori di ricerca on-line,
    5. fornitori di servizi di piattaforma  per  la  condivisione  di video,
    6. soggetti che  operano  nel  settore  del  diritto  d'autore  e diritti connessi nel mercato unico digitale in qualità di editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in  forma  singola  che associata o consorziata,  nonché di  prestatori  di  servizi  della società dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del  video on demand.

    Contributo AGCOM 2024: gli importi

    1. Per le imprese operanti nel settore dei servizi media la contribuzione è fissata in misura  pari al 2 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di  servizi  media  di cui alla voce A1 del conto economico, o  voce corrispondente per  i bilanci redatti secondo i principi  contabili internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;
    2. Per i soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche la contribuzione è fissata in misura pari all'1,4 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di reti o di servizi di comunicazioni elettroniche, erogati in virtu' di un'autorizzazione generale o di  una concessione di diritti d'uso ai sensi del codice, di cui  alla  voce  A1 del conto economico o voce corrispondente  per  i  bilanci  redatti  secondo  i principi contabili  internazionali, dell'ultimo  bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;
    3. Per le imprese operanti nel settore dei servizi postali la contribuzione è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura è subordinata  al  rilascio  di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5  e  6  del  decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i  bilanci redatti secondo i principi contabili  internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera. 
    4. per  le  imprese  operanti   nel   settore   dei  servizi di intermediazione on-line e  motori di ricerca  on-line la contribuzione è fissata in misura  pari al 2 per mille dei ricavi derivanti dalla  fornitura di  servizi  di intermediazione on-line e motori di ricerca on-line di cui alla  voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i  bilanci  redatti secondo i  principi contabili internazionali e risultanti dall'ultimo  bilancio  approvato prima dell'adozione della presente delibera,
    5. per le imprese operanti nel settore dei servizi  di  piattaforma per  la  condivisione video  nel  territorio  italiano, la contribuzione è fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di tali servizi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i  principi contabili  internazionali,  dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera,
    6.  per le imprese operanti nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, quali:
      • a) i titolari dei diritti delle opere cinematografiche;
      • b) i titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali;
      • c) i titolari dei diritti su format televisivi;
      • d)  i  titolari  dei  diritti  delle  opere  riguardanti   eventi sportivi;
      • e) i fornitori di servizi di media;
      •  f) gli organismi di gestione collettiva e le entità di  gestione indipendenti, la contribuzione è fissata in misura pari allo 0,3 per mille dei ricavi. Per i  soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) la  percentuale  si  applica  sui ricavi  derivanti  dalla  commercializzazione  dei  diritti.  Per   i soggetti di cui alla lettera e), la percentuale si applica  sui  soli ricavi derivanti dalle offerte televisive a pagamento. Per i soggetti di cui  alla  lettera  f),  la  percentuale  si  applica  sui  ricavi derivanti dalla gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi. 

    Per tutti i soggetti sopra elencati, il versamento del contributo Agcom deve essere eseguito entro  il  1° marzo  2024,  sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

    Entro il 1° marzo 2024 i soggetti su elencati dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni  i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo.

    A tal fine deve essere utilizzato esclusivamente il modello telematico approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione.

  • Tosap - Cosap - Tarsu - Tasse varie

    Diritto camerale 2024: il MIMIT pubblica gli importi

    Con la nota del MIMT n. 383421, pubblicata il 20 dicembre, vengono confermati, rispetto al 2023, gli importi del diritto camerale per il 2024.

    L’articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” stabilisce che Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall’anno 2017, del 50 per cento” 

    Alla luce del disposto del predetto comma 1, che sostanzialmente vincola la determinazione delle misure del diritto annuale, è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, con il quale sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni legislativamente previste, a partire da quella del 35% prevista per il 2015, e confermando per il resto le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, con l’aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati. 

    In assenza di nuovi interventi normativi, specifica la nota, la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2024; pertanto il decreto 8 gennaio 2015 dispone riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e quindi del 50% a partire dal 2017  

    Pertanto, le misure fisse per il  diritto annuale 2024 sono le seguenti:

     MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE  importi 2024
    Sede Unità locale
    IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA    
    Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione
    speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori
    diretti e imprenditori agricoli)
    44 euro 8.80 euro
    Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria 100 euro 20 euro
    IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA Sede   Unità locale 
    Società semplici non agricole 100 euro 20 euro
    Società semplici agricole 50 euro 10 euro
    Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 100 euro 20 euro
    Soggetti iscritti al REA 15 euro  
    IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO    
    per ciascuna unità locale/sede secondaria 55 euro

    Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2023 le seguenti aliquote:

    Scaglioni di fatturato (somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale)
    ALIQUOTE
    da euro a euro  
    0 100.000,00 € 200,00 (misura fissa)
    oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
    oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
    oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
    oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
    oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
    oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
    oltre 50.000.000,00   0,001%
    (fino ad un massimo di €40.000,00)

    Si ricorda che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00.
    Inoltre, che anche l’importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.

    Incremento del diritto annuale adottato con delibera delle camere di commercio

    Con un comunicato pubblicato sul proprio sito il MIMIT specifica che entra in vigore il D.M. 23 febbraio 2023 con il quale:

    • si autorizza, ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, l’incremento delle misure del diritto annuale così come adottato nelle delibere dei relativi enti camerali,
    • per gli anni 2023, 2024 e 2025 e per le Camere di commercio indicate nell’allegato “A”

    Inoltre, viene previsto che, l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento, ai sensi del comma 10 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, è finalizzato per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato “A”.

    Al riguardo, la nota in oggetto, richiama l’attenzione sull’obbligo di invio, tramite Unioncamere ed entro il 30 giugno 2024, di un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati, come previsto dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto sopra citato; unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2023, tali camere di commercio sono inoltre tenute a rendicontare le risorse non utilizzate derivanti dall’incremento del diritto annuale per il triennio 2020-2022 non già rendicontate al 30 giugno 2023.

    Diritto Camerale 2024: modalità e termini di versamento

    Il diritto camerale viene versato:

    • in unica soluzione;
    • con il modello F24, utilizzando il codice tributo “3850” da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali”.

    Il termine entro cui pagare coincide con quello del versamento del primo acconto delle imposte sui redditi secondo i termini su richiamati.

    Allegati:
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    Canone unico: dovuto per superficie che racchiude il messaggio pubblicitario

    Con Risoluzione n. 3 del 20 luglio il MEF  risponde ad un quesito in ordine all’applicazione del canone unico patrimoniale (CUP) di cui all’art. 1, comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla sua determinazione in caso di diffusione di messaggi pubblicitari. 

    Si ricorda innanzitutto che uno dei presupposti del CUP, a norma dell’art. 1, comma 819, lett. b) della legge n. 160 del 2019, riguarda la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su:

    • aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, 
    • su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, 
    • ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

    Canone Unico: è possibile escludere cornici, supporti e decori dall'imposta?

    Il primo quesito riguarda la possibilità di escludere, nella determinazione del canone, le parti del mezzo pubblicitario che non hanno una diretta correlazione con la diffusione del messaggio pubblicitario. 

    In altre parole, si vorrebbe escludere dalla determinazione del CUP le parti del mezzo stesso, quali, ad esempio, cornici, supporti di sostegno ed eventuali elementi decorativi, che non posseggono alcuna funzione pubblicitaria.

    Il MEF precisa che l’art. 1, comma 825 della legge n. 160 del 2019, relativamente alla determinazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, dispone che “il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi”. 

    La norma appena riportata, osserva il MEF, se da un lato per la determinazione del canone prende in considerazione la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, dall’altro evidenzia che il presupposto del CUP, ai sensi del comma 819, lett. b), è costituito, come innanzi precisato, dalla diffusione di messaggi pubblicitari. 

    Ne consegue che nei casi in cui il mezzo pubblicitario è provvisto di elementi che non posseggono alcun effetto pubblicitario, tali elementi vanno esclusi dalla superficie su cui determinare il CUP; considerare, infatti, come superficie da assoggettare al canone quella di strutture che hanno la funzione di mero supporto strumentale appare contrario allo spirito del citato comma 819, lett. b), poiché, essendo tali strutture prive di qualsiasi finalità pubblicitaria si pongono al di fuori del campo di applicazione del CUP. 

    Il MEF sottolienea che a sostegno di tale interpretazione è utile richiamare la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in materia di imposta comunale sulla pubblicità (si vedano la sentenza 15 maggio 2002, n. 7031 e da ultimo l’ordinanza 31 marzo 2017, n. 8427), ha individuato un principio che si ritiene possa essere applicato anche al CUP, secondo cui la superficie imponibile da prendere a base per il calcolo dell’importo dovuto deve essere quella … dell'intera superficie dell'installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, solo se quest'ultima abbia, per dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all'altra, le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario” .

    Le medesime considerazioni valgono anche per il secondo quesito che riguarda i casi in cui per la diffusione di un messaggio pubblicitario vengono utilizzati oggetti o strutture che non costituiscono mezzi pubblicitari veri e propri, come gli impianti pubblicitari di servizio di cui all’art. 47, comma 7, del D. P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 

    Il comma 7 del citato art. 47, infatti, dispone che «Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta». 

    Tali impianti, quindi, per loro natura, hanno una destinazione principale diversa, così da non costituire mezzi pubblicitari veri e propri con la conseguenza che la funzione pubblicitaria viene svolta esclusivamente dal messaggio pubblicitario. 

    Pertanto, per determinare il CUP, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 819, lett. b) e 825, della legge n. 160 del 2019 e tenendo conto del principio enucleato dalla menzionata giurisprudenza della Corte di Cassazione, dovrà essere assunta la superficie che racchiude il messaggio, restando escluse dall’assoggettamento al canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari le eventuali parti della struttura prive di effetti pubblicitari. 

    Canone Unico: modalità di calcolo della superficie dell'impianto pubblicitario

    Il MEF risponde anche ad un terzo quesioto relativo all’applicazione del CUP nel caso di installazione di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, su un unico supporto. 

    In particolare, si chiede se il canone vada applicato alla superficie relativa all’intero impianto o se, invece, vada calcolato separatamente in relazione alla superficie di ogni singolo segnale o freccia direzionale. 

    Va precisato, al riguardo, che nell’ipotesi in cui l’impianto pubblicitario contenga più messaggi, anche riferiti a soggetti ed aziende diverse, la superficie da assoggettare al CUP è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione. 

    Ciò in quanto l’art. 1, comma 825 della legge n. 160 del 2019 stabilisce genericamente per tutte le forme di pubblicità che il CUP è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, come sopra delineata, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. 

    È in linea con tale impostazione anche il disposto del comma 823 dell’art., il quale stabilisce che il canone deve essere corrisposto dal titolare del provvedimento di concessione o di autorizzazione, e ciò deve valere anche nel caso in cui siano esposti messaggi pubblicitari riferiti a soggetti diversi. 

    Nell’ipotesi in cui, invece, i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all’installazione dell’impianto sono diversi, il canone va liquidato distintamente, commisurandolo alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico che è nella disponibilità di ciascuno di essi. Solamente nel caso in cui il detentore o i detentori del mezzo pubblicitario non assolvano l’obbligo di versamento del CUP, si rende operante il principio della solidarietà a carico del soggetto pubblicizzato, contenuto nel citato comma 823. 

    Viene infene chiarito che, in caso di pubblicità abusiva, la soggettività passiva deve essere individuata in capo al soggetto pubblicizzato, poiché in tale ipotesi il comma 823 prevede esplicitamente che il canone è dovuto dal soggetto che effettua “la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva”.

    Allegati:
  • Tosap - Cosap - Tarsu - Tasse varie

    Imposta apparecchi da intrattenimenti 2023: chiarimenti delle Dogane

    Con Circolare n 6 del 13 febbraio 2023 ADM fornisce chiarimenti in merito all’applicazione per l’anno 2023 dell’imposta sugli intrattenimenti prevista dall’articolo 14-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 640, a seguito della nuova regolamentazione che ha interessato il settore degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7 del TULPS. 

    Nell’anno 2021, è stata adottata da ADM la regolamentazione tecnica e amministrativa in attuazione dell’articolo 104, comma 1, lett. b) del DL n. 104/2020 che ha modificato l’articolo 110, comma 7-ter del TULPS e per effetto della stessa tutti gli apparecchi senza vincita in denaro, sono stati classificati entro le categorie individuate dalle lettere a), c), c bis) e c-ter) del comma 7 dell’art. 110 del TULPS, ivi compresi gli apparecchi meccanici o elettromeccanici di cui all’art. 14-bis del DPR n. 640/1972. 

    Fra questi ultimi il legislatore ha demandato all’Agenzia l’individuazione degli apparecchi rispetto ai quali non trovano applicazione le disposizioni relative all’obbligo di verifica tecnica/certificazione e rilascio di titoli autorizzatori, ma soltanto quelle relative all’obbligo di versamento dell’Imposta sugli intrattenimenti (e dell’Iva forfetaria eventualmente connessa). 

    Considerato che attualmente l’art. 110, comma 7-ter del TULPS demanda ad un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze la determinazione della base imponibile forfetaria dell’imposta sugli intrattenimenti per tutti gli apparecchi di cui al comma 7, si rende necessario, nelle more della sua adozione, armonizzare la vigente regolamentazione tecnica e amministrativa rispetto alla delineata disciplina. 

    Per tale motivo, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti: 

    • gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lett. a) e lett. c): 
      • si considerano installati, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, nel mese in cui l’Agenzia rilascia il relativo nulla osta. Gli apparecchi che siano stati disinstallati dal soggetto titolare del nulla osta, con richiesta dell’attestato di sospensione dell’efficacia del titolo autorizzatorio fatta entro il 31 dicembre dell’anno precedente tramite l’applicativo predisposto da ADM, si considerano installati, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, nel mese in cui il gestore ripristina nuovamente l’efficacia del titolo autorizzatorio, tramite il medesimo applicativo; 
      • per gli apparecchi installati antecedentemente al primo marzo, l’imposta è versata per l’intero anno solare entro il 16 marzo. Per gli apparecchi installati a decorrere dal primo marzo, l’imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione nell’anno in ragione della frazione di anno residua; 
      • le basi imponibili forfetarie, a cui applicare l’aliquota d’imposta dell’8%, sono quelle previste dall’articolo 14-bis, comma 3-bis del DPR n. 640/1972, pari a € 1.800,00. 
    • gli apparecchi antecedentemente alla riforma definiti “meccanici ed elettromeccanici” ed attualmente inquadrati fra gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lett. c-bis) e lett. c-ter), dotati di titoli autorizzatori
      • si considerano installati, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, nel mese in cui l’Agenzia rilascia il relativo nulla osta. Gli apparecchi che siano stati disinstallati dal soggetto titolare del nulla osta, con richiesta dell’attestato di sospensione dell’efficacia del titolo autorizzatorio fatta entro il 31 dicembre dell’anno precedente tramite l’applicativo predisposto da ADM, si considerano installati, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, nel mese in cui il gestore ripristina nuovamente l’efficacia del titolo autorizzatorio, tramite il medesimo applicativo; 
      • per gli apparecchi installati antecedentemente al primo marzo, l’imposta è versata per l’intero anno solare entro il 16 marzo. Per gli apparecchi installati a decorrere dal primo marzo, l’imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione nell’anno in ragione della frazione di anno residua; 
      • le basi imponibili forfetarie, a cui applicare l’aliquota d’imposta dell’8%, sono quelle previste dal Decreto Direttoriale del 10 marzo 2010, che, da ultimo, ha individuato tale base differenziando l’imponibile a seconda delle diverse categorie di appartenenza cui sono riconducibili tali apparecchi, di sotto riportate; 
    • gli apparecchi antecedentemente alla riforma definiti “meccanici ed elettromeccanici”, attualmente inquadrati fra gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lett. c-bis) e lett. c-ter) ed inseriti nell’elenco AMEE e, pertanto, non necessitanti titoli autorizzatori: 
      • i gestori, per l’installazione degli apparecchi, devono attenersi agli obblighi dichiarativi previsti dal decreto direttoriale 7 agosto 2003, compilando e presentando ad ADM, gli allegati A e B al decreto direttoriale 10.03.2010 e, per semplicità, nuovamente allegati alla presente circolare(1) ; 
      • il pagamento è effettuato dal soggetto passivo d’imposta in un’unica soluzione, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 luglio 2003, entro il giorno 16 del mese di marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione nell’anno in ragione della frazione di anno residua; 
      • le basi imponibili forfetarie, a cui applicare l’aliquota d’imposta dell’8%, unitamente alla disciplina relativa alla liquidazione dell’imposta medesima, è indicata dal Decreto Direttoriale del 10 marzo 2010, che, da ultimo, ha individuato tale base differenziando l’imponibile a seconda delle diverse categorie di appartenenza cui sono riconducibili tali apparecchi di sotto riportate.

    Si riporta di seguito una tabella contenuta nella Circolare con cui si riconducono, nell’ambito delle categorie ad oggi previste, con le rispettive basi imponibili forfetarie, alcuni fra gli apparecchi da intrattenimento meccanici ed elettromeccanici attualmente esistenti sul mercato:

    Allegati: