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Diritto Camerale 2025: fissati gli importi
Resta invariato il Diritto Camerale per le imprese per l'anno 2025.
Il MIMIT con un nota del 18 dicembre ha riepilogato tutte le regole e fissati i valori per il prossimo anno.
Diritto Camerale 2025: importi invariati
La nota n 127214/2024 del MIMIT ricorda che l'art 28 comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge n 114 dell'11 agosto 2014, stabilisce che "Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all art'18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento".
Alla luce del disposto del predetto comma 1, che sostanzialmente vincola la determinazione delle misure del diritto annuale, è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015 con il quale sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali legislativamente previste.
In assenza di nuovi interventi normativi la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2025; pertanto il decreto 8 gennaio 2015 dispone riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e quindi del 50% a partire dal 2017.
Si ritiene, infatti, in questo caso sufficiente limitarsi ad illustrare con circolare, come in precedenti analoghe occasioni di variazione non significativa del fabbisogno, gli effetti per il 2025 del predetto decreto che a sua volta in parte rinviava al decreto interministeriale 21 aprile 2011.
Ciò premesso si riportano le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2025.MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE
importi 2025
IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA
Sede
Unità locale
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione
* speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)€ 44,00
€ 8,80
* Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria
€ 100,00
€ 20,00
IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA
Sede
Unità locale
* Società semplici non agricole
€ 100,00
€ 20,00
* Società semplici agricole
€ 50,00
€ 10,00
€ 100,00
€ 20,00
* Soggetti iscritti al REA
€ 15,00
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO
* per ciascuna unità locale/sede secondaria
€ 55,00
Le predette misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell'importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n 19230 del 30 marzo 2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull'intero importo dovuto dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).
Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2024 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011 mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati secondo il già richiamato criterio individuato nella nota n 19230 del 30.03.2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all'unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi).
Si riportano, a tale fine, le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli:Fasce e aliquote 2014
Scaglioni di fatturato
(somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale)ALIQUOTE
da euro
a euro
0
100.000,00
€ 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00
250.000,00
0,015%
oltre 250.000,00
500.000,00
0,013%
oltre 500.000,00
1.000.000,00
0,010%
oltre 1.000.000,00
10.000.000,00
0,009%
oltre 10.000.000,00
35.000.000,00
0,005%
oltre 35.000.000,00
50.000.000,00
0,003%
oltre 50.000.000,00
0,001%
(fino ad un massimo di €
40.000,00)Si ricorda che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00.
Si evidenzia, inoltre, che anche l'importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.
Sia nel caso di misure del diritto annuale fisse che di misure commisurate al fatturato dell'esercizio precedente, occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota n 19230 del 30 [n.d.r. 3] marzo 2009. In merito trovano conferma le indicazioni e gli esempi riportati nella nota 227775 del 29 dicembre 2014 di questo Ministero, salva ovviamente la modifica della percentuale di riduzione.
Fondo di perequazione, sviluppo e premialità
Restano, al momento, confermate, per l'anno 2025, anche le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico di ciascuna camera di commercio:- 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;
- 5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 e fino a € 10.329.138,00;
- 6,6% oltre € 10.329.138,00.
Sono, altresì, confermate, al momento, le percentuali di destinazione di tale quota: per il 50%, in favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese che determinano diseconomie di scala e/o condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario e, per il restante 50%, in favore delle camere di commercio e, per specifiche finalità individuate da Unioncamere, delle Unioni regionali, per la realizzazione di progetti e di iniziative di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell'esercizio delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.
Infine, come noto il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con il decreto 23.02.2023 ha autorizzato, per il triennio 2023-2025, l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell'allegato A) del medesimo decreto.
Al riguardo si richiama l'attenzione sull'obbligo di invio, tramite Unioncamere ed entro il 30 giugno 2025, di un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati, come previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto sopra citato; unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2024, tali camere di commercio sono inoltre tenute a rendicontare le risorse non utilizzate derivanti dall'incremento del diritto annuale per il triennio 2020-2022 non già rendicontate al 30 giugno 2024.
Dette camere di commercio sono tenute a presentare, pertanto, la rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale 2024, unitamente alle residue risorse del triennio 2020-2022, motivando analiticamente eventuali mancati utilizzi delle risorse complessivamente disponibili. -
Diritto Camerale 2024: entro il 30 agosto con lo 0,40%
Con un avviso del 13 giugno, il MIMIT specificava che il pagamento del Diritto Camerale 2024 era posticipato al 31 luglio. Il pagamento ultimo è però possibile entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40 %.
Nel comunicato, rivolto alle Camere di Commercio, si ricordava che l'articolo 37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, ha disposto il differimento al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, dei termini dei versamenti che scadono al 30 giugno 2024 e risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice.
Il medesimo differimento si applica, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Leggi anche: Diritto camerale 2024: il MIMIT pubblica gli importi
Diritto Camerale 2024: pagamento al 31 luglio
Ciò premesso, il medesimo avviso MIMIT, ricorda che l'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, stabilisce che il diritto annuale dovuto dai contribuenti «è versato, in un'unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il temine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte».
La proroga stabilita con il decreto su indicato si applica, pertanto, anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2024 effettuato dai contribuenti rientranti nell'ambito di applicazione della norma sopra citata, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie.
Resta inteso che, per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma, rimane confermata la scadenza del 1° luglio 2024 (cadendo il 30 giugno di domenica), con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40%.
Allegati: -
Contributo AGCOM 2024: versamento entro il 1 marzo
Pubblicate in GU n 4 del 5 gennaio le delibere datate 8 novembre dell'AGCOM Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni relative al contributo 2024 dovuto da:
- soggetti che operano nei servizi media esercenti attività di audiovisivo, radio-televisione, editoria, produzione o distribuzione di programmi e contenuti radiotelevisivi e di agenzia di stampa a carattere nazionale, che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla delibera,
- soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche,
- fornitore del servizio universale postale e i soggetti n possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
- fornitori di servizi di intermediazione on-line e i fornitori di motori di ricerca on-line,
- fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video,
- soggetti che operano nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale in qualità di editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonché di prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video on demand.
Contributo AGCOM 2024: gli importi
- Per le imprese operanti nel settore dei servizi media la contribuzione è fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di servizi media di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;
- Per i soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche la contribuzione è fissata in misura pari all'1,4 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di reti o di servizi di comunicazioni elettroniche, erogati in virtu' di un'autorizzazione generale o di una concessione di diritti d'uso ai sensi del codice, di cui alla voce A1 del conto economico o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;
- Per le imprese operanti nel settore dei servizi postali la contribuzione è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura è subordinata al rilascio di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.
- per le imprese operanti nel settore dei servizi di intermediazione on-line e motori di ricerca on-line la contribuzione è fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di servizi di intermediazione on-line e motori di ricerca on-line di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali e risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera,
- per le imprese operanti nel settore dei servizi di piattaforma per la condivisione video nel territorio italiano, la contribuzione è fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di tali servizi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera,
- per le imprese operanti nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, quali:
- a) i titolari dei diritti delle opere cinematografiche;
- b) i titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali;
- c) i titolari dei diritti su format televisivi;
- d) i titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi;
- e) i fornitori di servizi di media;
- f) gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, la contribuzione è fissata in misura pari allo 0,3 per mille dei ricavi. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) la percentuale si applica sui ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti. Per i soggetti di cui alla lettera e), la percentuale si applica sui soli ricavi derivanti dalle offerte televisive a pagamento. Per i soggetti di cui alla lettera f), la percentuale si applica sui ricavi derivanti dalla gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi.
Per tutti i soggetti sopra elencati, il versamento del contributo Agcom deve essere eseguito entro il 1° marzo 2024, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:
Entro il 1° marzo 2024 i soggetti su elencati dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo.
A tal fine deve essere utilizzato esclusivamente il modello telematico approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione.
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Diritto camerale 2024: il MIMIT pubblica gli importi
Con la nota del MIMT n. 383421, pubblicata il 20 dicembre, vengono confermati, rispetto al 2023, gli importi del diritto camerale per il 2024.
L’articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” stabilisce che “Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall’anno 2017, del 50 per cento”
Alla luce del disposto del predetto comma 1, che sostanzialmente vincola la determinazione delle misure del diritto annuale, è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, con il quale sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni legislativamente previste, a partire da quella del 35% prevista per il 2015, e confermando per il resto le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, con l’aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati.
In assenza di nuovi interventi normativi, specifica la nota, la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2024; pertanto il decreto 8 gennaio 2015 dispone riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e quindi del 50% a partire dal 2017
Pertanto, le misure fisse per il diritto annuale 2024 sono le seguenti:
MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE importi 2024 Sede Unità locale IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione
speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori
diretti e imprenditori agricoli)44 euro 8.80 euro Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria 100 euro 20 euro IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA Sede Unità locale Società semplici non agricole 100 euro 20 euro Società semplici agricole 50 euro 10 euro Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 100 euro 20 euro Soggetti iscritti al REA 15 euro IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO per ciascuna unità locale/sede secondaria 55 euro Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2023 le seguenti aliquote:
Scaglioni di fatturato (somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale)ALIQUOTEda euro a euro 0 100.000,00 € 200,00 (misura fissa) oltre 100.000,00 250.000,00 0,015% oltre 250.000,00 500.000,00 0,013% oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010% oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009% oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005% oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003% oltre 50.000.000,00 0,001%
(fino ad un massimo di €40.000,00)Si ricorda che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00.
Inoltre, che anche l’importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.Incremento del diritto annuale adottato con delibera delle camere di commercio
Con un comunicato pubblicato sul proprio sito il MIMIT specifica che entra in vigore il D.M. 23 febbraio 2023 con il quale:
- si autorizza, ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, l’incremento delle misure del diritto annuale così come adottato nelle delibere dei relativi enti camerali,
- per gli anni 2023, 2024 e 2025 e per le Camere di commercio indicate nell’allegato “A”
Inoltre, viene previsto che, l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento, ai sensi del comma 10 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, è finalizzato per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato “A”.
Al riguardo, la nota in oggetto, richiama l’attenzione sull’obbligo di invio, tramite Unioncamere ed entro il 30 giugno 2024, di un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati, come previsto dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto sopra citato; unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2023, tali camere di commercio sono inoltre tenute a rendicontare le risorse non utilizzate derivanti dall’incremento del diritto annuale per il triennio 2020-2022 non già rendicontate al 30 giugno 2023.
Diritto Camerale 2024: modalità e termini di versamento
Il diritto camerale viene versato:
- in unica soluzione;
- con il modello F24, utilizzando il codice tributo “3850” da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali”.
Il termine entro cui pagare coincide con quello del versamento del primo acconto delle imposte sui redditi secondo i termini su richiamati.
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Imposta apparecchi da intrattenimenti 2023: chiarimenti delle Dogane
Con Circolare n 6 del 13 febbraio 2023 ADM fornisce chiarimenti in merito all’applicazione per l’anno 2023 dell’imposta sugli intrattenimenti prevista dall’articolo 14-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 640, a seguito della nuova regolamentazione che ha interessato il settore degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7 del TULPS.
Nell’anno 2021, è stata adottata da ADM la regolamentazione tecnica e amministrativa in attuazione dell’articolo 104, comma 1, lett. b) del DL n. 104/2020 che ha modificato l’articolo 110, comma 7-ter del TULPS e per effetto della stessa tutti gli apparecchi senza vincita in denaro, sono stati classificati entro le categorie individuate dalle lettere a), c), c bis) e c-ter) del comma 7 dell’art. 110 del TULPS, ivi compresi gli apparecchi meccanici o elettromeccanici di cui all’art. 14-bis del DPR n. 640/1972.
Fra questi ultimi il legislatore ha demandato all’Agenzia l’individuazione degli apparecchi rispetto ai quali non trovano applicazione le disposizioni relative all’obbligo di verifica tecnica/certificazione e rilascio di titoli autorizzatori, ma soltanto quelle relative all’obbligo di versamento dell’Imposta sugli intrattenimenti (e dell’Iva forfetaria eventualmente connessa).
Considerato che attualmente l’art. 110, comma 7-ter del TULPS demanda ad un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze la determinazione della base imponibile forfetaria dell’imposta sugli intrattenimenti per tutti gli apparecchi di cui al comma 7, si rende necessario, nelle more della sua adozione, armonizzare la vigente regolamentazione tecnica e amministrativa rispetto alla delineata disciplina.
Per tale motivo, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti:
- gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lett. a) e lett. c):
- si considerano installati, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, nel mese in cui l’Agenzia rilascia il relativo nulla osta. Gli apparecchi che siano stati disinstallati dal soggetto titolare del nulla osta, con richiesta dell’attestato di sospensione dell’efficacia del titolo autorizzatorio fatta entro il 31 dicembre dell’anno precedente tramite l’applicativo predisposto da ADM, si considerano installati, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, nel mese in cui il gestore ripristina nuovamente l’efficacia del titolo autorizzatorio, tramite il medesimo applicativo;
- per gli apparecchi installati antecedentemente al primo marzo, l’imposta è versata per l’intero anno solare entro il 16 marzo. Per gli apparecchi installati a decorrere dal primo marzo, l’imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione nell’anno in ragione della frazione di anno residua;
- le basi imponibili forfetarie, a cui applicare l’aliquota d’imposta dell’8%, sono quelle previste dall’articolo 14-bis, comma 3-bis del DPR n. 640/1972, pari a € 1.800,00.
- gli apparecchi antecedentemente alla riforma definiti “meccanici ed elettromeccanici” ed attualmente inquadrati fra gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lett. c-bis) e lett. c-ter), dotati di titoli autorizzatori:
- si considerano installati, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, nel mese in cui l’Agenzia rilascia il relativo nulla osta. Gli apparecchi che siano stati disinstallati dal soggetto titolare del nulla osta, con richiesta dell’attestato di sospensione dell’efficacia del titolo autorizzatorio fatta entro il 31 dicembre dell’anno precedente tramite l’applicativo predisposto da ADM, si considerano installati, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, nel mese in cui il gestore ripristina nuovamente l’efficacia del titolo autorizzatorio, tramite il medesimo applicativo;
- per gli apparecchi installati antecedentemente al primo marzo, l’imposta è versata per l’intero anno solare entro il 16 marzo. Per gli apparecchi installati a decorrere dal primo marzo, l’imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione nell’anno in ragione della frazione di anno residua;
- le basi imponibili forfetarie, a cui applicare l’aliquota d’imposta dell’8%, sono quelle previste dal Decreto Direttoriale del 10 marzo 2010, che, da ultimo, ha individuato tale base differenziando l’imponibile a seconda delle diverse categorie di appartenenza cui sono riconducibili tali apparecchi, di sotto riportate;
- gli apparecchi antecedentemente alla riforma definiti “meccanici ed elettromeccanici”, attualmente inquadrati fra gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lett. c-bis) e lett. c-ter) ed inseriti nell’elenco AMEE e, pertanto, non necessitanti titoli autorizzatori:
- i gestori, per l’installazione degli apparecchi, devono attenersi agli obblighi dichiarativi previsti dal decreto direttoriale 7 agosto 2003, compilando e presentando ad ADM, gli allegati A e B al decreto direttoriale 10.03.2010 e, per semplicità, nuovamente allegati alla presente circolare(1) ;
- il pagamento è effettuato dal soggetto passivo d’imposta in un’unica soluzione, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 luglio 2003, entro il giorno 16 del mese di marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione nell’anno in ragione della frazione di anno residua;
- le basi imponibili forfetarie, a cui applicare l’aliquota d’imposta dell’8%, unitamente alla disciplina relativa alla liquidazione dell’imposta medesima, è indicata dal Decreto Direttoriale del 10 marzo 2010, che, da ultimo, ha individuato tale base differenziando l’imponibile a seconda delle diverse categorie di appartenenza cui sono riconducibili tali apparecchi di sotto riportate.
Si riporta di seguito una tabella contenuta nella Circolare con cui si riconducono, nell’ambito delle categorie ad oggi previste, con le rispettive basi imponibili forfetarie, alcuni fra gli apparecchi da intrattenimento meccanici ed elettromeccanici attualmente esistenti sul mercato:
Allegati: - gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lett. a) e lett. c):