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Aiuti al Turismo: cosa prevede la legge di Bilancio 2026
Il DDL di Bilancio 2026 ha cominciato ufficialmente il suo iter che si concluderà entro il 31 dicembre prossimo.
Si tratta di una manovra finanziaria da circa 18 miliari.
Relativamente al settore del Turismo vediamo gli aiuti per incentivare le imprese.
Aiuti a Turismo: cosa prevede la legge di Bilancio 2026
L'articolo 98 rubricato Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese prevede di modificare l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e in particolare il comma 502 che viene sostituito.
Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro del turismo, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.
Per il sostegno e o sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industrialee commerciale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore.I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi di cui al periodo precedente sono definiti con decreto da adottare, ai sensi del comma 502 e seguenti dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Una quota non superiore all’uno per cento delle risorse del presente articolo può essere destinata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle finalità di cui all’articolo 1, comma 505, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2027, 50 milioni di euro per l’anno 2028 e 250 milioni di euro per l’anno 2029. -
Trattamento integrativo turismo: possibile proroga nel 2026
Era applicabile per i periodi di paga fino al 30 settembre 2025 il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turismo, esteso dalla legge di bilancio 2025 ai primi nove mesi del 2025, come era successo con la Legge di Bilancio precedente, per i primi sei mesi del 2024.
L’obiettivo è quello di sostenere la stabilità occupazionale e di far fronte alla carenza di manodopera nel settore turistico, ricettivo e termale con l'opportuno ampliamento del periodo anche ai mesi estivi, durante i quali la domanda di personale nel turismo è particolarmente alta.
Nella bozza della legge di bilancio 2026 appena approvata dal Governo è presente una proroga della misura anche nel 2026. Nel testo, che dovrà essere approvato da parte del parlamento entro fine anno, si conferma l'applicabilita per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 sempre a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2025, a 40.000 euro.
Ricordiamo meglio la disciplina nei paragrafi seguenti.
Bonus straordinari turismo: durata – come funziona
Il trattamento integrativo speciale previsto dalla legge di Bilancio 2025 è destinato ai dipendenti di
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e
- imprese del settore turistico, inclusi gli stabilimenti termali.
Per avere diritto all'agevolazione i lavoratori devono avere un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro per il periodo d’imposta 2024.
Nello specifico il trattamento consiste in:
- un importo pari al 15% delle retribuzioni lorde
- relative al lavoro notturno e straordinario svolto nei giorni festivi (DLgs. 66/2003),
- nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025.
Questo significa che dal 1 ottobre non è piu applicabile ma ATTENZIONE: l’erogazione delle somme calcolate sule prestazioni fino al 30 settembre da parte dei datori di lavoro può avvenire anche successivamente, purché entro il termine per il conguaglio di fine anno, come precisato dall’Agenzia delle Entrate (cfr. circ. nn. 26/2023 e 5/2024).
Il bonus non entra nel reddito imponibile del lavoratore.
Dal punto di vista operativo, la gestione segue la disciplina del 2024:
- il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, è responsabile del riconoscimento del trattamento,
- previa richiesta scritta del lavoratore, che autocertifica l’importo del reddito da lavoro dipendente percepito nel 2024.
Il datore di lavoro dovrà riportare le somme nella Certificazione Unica e potrà recuperare il credito derivante dall'erogazione mediante compensazione.
Trattamento integrativo turismo: codice tributo per utilizzo in F24
Nella risoluzione 8/e 2025 l'Agenzia delle entrate per consentire ai sostituti di imposta di utilizzare in compensazione il credito di imposta mediante modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, ha ridenominato il seguente codice tributo, istituito con risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023 e già ridenominato con risoluzione n. 26/E del 20 maggio 2024:
- “1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi dai dipendenti di strutture turistico-alberghiere”.
Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023.
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Lavoratori turismo: prime istruzioni sui contributi per lo staff housing
La legge n 118/2025 pubblicata nella GU n 184 del 9 agosto di conversone del DL Economia o Omnibus prevede agevolazioni per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore turismo,
Nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre è stato pubblicato il decreto ministeriale attuativo firmato il 18 settembre 2025. . Vediamo i dettagli della legge e del decreto attuativo, mentre si attende entro 30 giorni un provvedimento per la definizione delle modalità di domanda, scadenze e documentazione da allegare.
Disposizioni urgenti in materia di Turismo
L’articolo 14 del DLLOmnibus introduce un pacchetto di misure urgenti a sostegno del benessere abitativo dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, con ricadute significative anche in termini di attrattività occupazionale, sostenibilità e rilancio del settore.
La novità prevede:
- contributi per migliorare la qualità e l’accessibilità degli alloggi per i lavoratori del turismo,
- risorse triennali per investimenti e affitti agevolati;
- condizioni minime di locazione agevolata (–30%);
- benefici per le imprese che operano nel settore turistico e della ristorazione;
- proroghe di bandi e progetti PNRR per favorire l’operatività e l’utilizzo delle risorse già stanziate.
Obiettivo della norma è quello di garantire condizioni abitative dignitose e sostenibili ai lavoratori stagionali e stabili del turismo (compreso il personale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande), incentivando le imprese a investire nella creazione o riqualificazione di alloggi e a ridurre i costi di affitto per i dipendenti.
Le agevolazioni sono così ripartite:
- investimenti in immobili ad uso abitativo per lavoratori del settore, per interventi di costruzione, riqualificazione, ammodernamento energetico e ambientale degli alloggi destinati ai lavoratori:
- 22 milioni nel 2025
- 16 milioni l’anno nel 2026 e 2027
- sostegno alla locazione di alloggi per i lavoratori, per abbattere i canoni di locazione da applicare ai dipendenti:
- 22 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
- 22 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
I destinatari dei contributi saranno:
- imprese che gestiscono alloggi o residenze per lavoratori del turismo in via imprenditoriale;
- gestori di strutture turistico-ricettive (alberghi, villaggi, campeggi, ecc.);
- gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, ecc.), come da Legge 287/1991, art. 5.
In sede di conversione è stato precisato che possono accedere ai contributi anche le imprese che gestiscono alloggi per lavoratori del turismo non necessariamente in via imprenditoriale, purché rispettino le condizioni di legge e gli standard minimi fissati dal decreto attuativo, ed è stata aggiunta la possibilità di includere cooperative tra i soggetti beneficiari.
Contributi staff housing turismo: chi puo accedere
Come anticipato il Decreto del Ministero del Turismo del 18 settembre 2025, in GU il 3 .10.2025 definisce in dettaglio le modalità di erogazione dei contributi per favorire la disponibilità di alloggi agevolati per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo e della ristorazione (art. 5 legge n. 287/1991).
La misura, prevista dall’art. 14 del D.L. n. 95/2025, ha una dotazione di 44 milioni di euro per il 2025 e 38 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Possono accedere ai contributi le imprese del settore turistico, comprese quelle che gestiscono strutture ricettive o esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che dispongano di immobili in proprietà o locazione registrata e che siano in regola con normativa fiscale, lavoro, sicurezza e antimafia dm-staff-housing .
Due i canali di agevolazione:
- Contributi in conto capitale → per investimenti in immobili da adibire ad alloggi per il personale.
- Contributi di parte corrente → per sostenere i costi dei canoni di locazione destinati al personale.
Contributi per investimenti (conto capitale): condizioni
Le imprese possono presentare progetti di riqualificazione, ammodernamento o costruzione di immobili da destinare a staff housing (alloggi per i propri dipendenti).
Ogni intervento deve garantire:
- almeno 10 posti letto e
- canoni ridotti del 30% rispetto al valore medio di mercato
- per un periodo minimo di nove anni
Gli importi ammessi oscillano tra 500.000 e 5 milioni di euro, con contributi fino al 30% dei costi ammissibili, incrementabili in caso di
- PMI,
- interventi energetici migliorativi (+15%) o
- realizzazione in zone assistite (+fino al 15%)
Tipologia di spesa Importo minimo Importo massimo Intensità aiuto Interventi edilizi e impiantistici € 500.000 € 5.000.000 Fino al 30% (più maggiorazioni) Impianti, attrezzature, arredi – Max 30% dell’investimento Secondo regolamento GBER Consulenze PMI – Max 10% dell’investimento Fino al 50% La selezione avverrà con procedura valutativa a graduatoria, su base cronologica e con punteggi da 0 a 100 (sufficienza: 50 punti). Sono finanziati i progetti fino ad esaurimento fondi
Contributi per locazione (parte corrente) e procedura
I contributi di parte corrente sostengono i canoni per alloggi destinati ai lavoratori per 5-10 anni, fino a € 3.000 annui per posto letto.
L’aiuto copre fino al 50% dei costi per le PMI e 15% per le grandi imprese dm-staff-housing .
Gli immobili devono trovarsi nella stessa provincia della struttura o entro 40 km. Sono ammesse anche più unità immobiliari.
La procedura è a sportello con graduatoria, e l’erogazione avviene in anticipo sull’intero piano dei costi, previa fideiussione bancaria o assicurativa.
È obbligatoria una relazione finale entro 5 anni.
Il decreto ministeriale annuncia un successivo provvedimento per la definizione delle modalità di domanda scadenze e documentazione da allegare.
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Turismo: contributi e agevolazioni per alloggi ai lavoratori
Il Ministero del Turismo ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2025 il Decreto 18 settembre 2025, che attua l’articolo 14 del D.L. n. 95/2025 (convertito con legge n. 118/2025), introducendo misure per garantire alloggi a condizioni agevolate ai lavoratori del settore turistico-ricettivo e della somministrazione di alimenti e bevande.
Il provvedimento disciplina in particolare:
- le tipologie di costo ammissibili;
- le categorie di soggetti beneficiari;
- le procedure di erogazione dei contributi e i controlli;
- le modalità per assicurare la destinazione agevolata degli alloggi per un periodo minimo di cinque o nove anni.
Le risorse stanziate ammontano a 44 milioni di euro per il 2025 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, suddivise tra contributi in conto capitale e in conto esercizio.
Contributi in conto capitale
Il Titolo II disciplina i contributi destinati a finanziare investimenti strutturali per la creazione, riqualificazione e ammodernamento degli alloggi da destinare ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, compresi quelli impiegati nei pubblici esercizi (ristoranti, bar, ecc.).
In sostanza, incentiva investimenti edilizi e strutturali per creare o migliorare alloggi per lavoratori del turismo, con contributi fino al 30–50% delle spese.
Beneficiari
Possono accedere ai contributi:
- le imprese del settore turistico con i codici ATECO indicati nella Tabella 1, che comprendono servizi di alloggio (alberghi, B&B, rifugi, villaggi turistici, ecc.), ristorazione, centri termali e attività ricreative.
- le imprese devono disporre dell’immobile oggetto dell’intervento, anche in locazione, e destinarlo per almeno nove anni esclusivamente ai lavoratori dipendenti, applicando un canone ridotto di almeno il 30% rispetto ai valori medi di mercato.
Requisiti ulteriori: sede legale e operativa in Italia, regolarità contributiva, fiscale, ambientale e antimafia, assenza di procedure concorsuali, ecc. (art. 3, commi 2–3).
Interventi e spese ammissibili
I progetti devono riguardare:
- Riqualificazione e ammodernamento di immobili esistenti (o porzioni certificabili) per almeno 10 posti letto per intervento.
- Lavori finalizzati all’efficientamento energetico (es. coibentazioni, serramenti, pareti ventilate, impianti rinnovabili, sistemi intelligenti di climatizzazione, ecc.).
- Spese per impianti, macchinari e arredi entro il 30% del totale dell’investimento.
Gli investimenti devono avere un valore compreso tra 500.000 e 5 milioni di euro e concludersi entro 24 mesi dalla concessione del contributo.
Entità dei contributi
Le agevolazioni sono concesse in percentuale delle spese ammissibili, con intensità base del 30%, aumentata per PMI (fino a +20%), interventi in zone assistite o con miglioramenti energetici oltre il 40%, aumentabile fino a:
- +20% per piccole imprese
- +10% per medie imprese
- +15% per interventi con miglioramento energetico ≥40%
- +15% o +5% per investimenti in aree assistite UE (art. 107 TFUE)
Contributi per la locazione di alloggi per lavoratori nel turismo
Il Titolo III prevede contributi in conto esercizio per sostenere le spese di locazione di alloggi destinati ai lavoratori del settore turistico, con l’obiettivo di migliorare la disponibilità abitativa per il personale stagionale o stabile. la finalità consiste nel sostenere direttamente i costi di affitto per alloggi da destinare ai lavoratori, con contributi annuali per posto letto, per periodi pluriennali.
Beneficiari
Gli stessi soggetti indicati per i contributi in conto capitale (art. 10), purché sostengano direttamente spese di locazione:
- gli alloggi possono essere singoli o multipli, purché ubicati nella stessa provincia della struttura o entro 40 km.
- devono essere nella disponibilità del beneficiario (proprietà o contratto registrato) e destinati ai lavoratori.
- devono essere funzionali entro 24 mesi dalla domanda.
Entità del contributo
Il contributo è calcolato per posto letto, fino a 3.000 euro l’anno, per un periodo da 5 a 10 anni.
- fino a 3.000 € l’anno per posto letto, per un periodo da 5 a 10 anni, con intensità:
L’intensità massima è del 50% dei costi per le PMI e del 15% per le grandi imprese, nel rispetto del regolamento europeo sugli aiuti di Stato. (art. 11, richiamo all’art. 29 Reg. GBER).
Procedure e controlli
Le domande saranno presentate in modalità telematica a seguito della pubblicazione di appositi avvisi pubblici. Le procedure saranno:
- valutative a graduatoria per i contributi in conto capitale;
- a sportello per i contributi di parte corrente.
Le domande ammissibili saranno valutate in base a criteri di merito con punteggi da 0 a 100; verranno finanziate quelle che raggiungeranno almeno 50 punti, in ordine cronologico, fino ad esaurimento fondi.
Il Ministero o il soggetto gestore potrà effettuare controlli in ogni fase e revocare le agevolazioni in caso di:
- dichiarazioni mendaci;
- mancato rispetto dei vincoli di destinazione (5 o 9 anni);
- perdita della disponibilità degli immobili;
- violazioni normative in materia di lavoro, ambiente, edilizia e sicurezza.
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Misure per il Turismo prorogate dal Milleproroghe
Con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet il Turismo riepiloga in sintesi le misure agevolative che riguardano le imprese operanti nel settore turistico che hanno subito delle proroghe a seguito della approvazione del Decreto Milleproroghe 2025, pubblicato in GU n 302 del 27 dicembe 2024.
Sostegno al turismo nei Comuni della dorsale appenninica: cosa contiene il Milleproroghe
La prima misura, relativa al sostegno al turismo nei Comuni all’interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica, proroga al 31 marzo 2025 il termine entro cui erogare i contributi in favore di alcune categorie di imprese.
I destinatari del contributo a fondo perduto, riconosciuto alle attività che hanno subito una diminuzione delle presenze turistiche a causa della scarsità di precipitazioni nevose nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, con conseguente riduzione dei ricavi non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022, sono:
- esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci;
- noleggiatori di attrezzature per sport invernali;
- maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali questi operano;
- agenzie di viaggio;
- tour operator;
- gestori di stabilimenti termali;
- imprese turistico-ricettive e imprese di ristorazione.
Contributi imprese ricettive: cosa contiene il Milleproroghe
La seconda misura proroga fino al 31 ottobre 2025 il termine per la conclusione di alcuni interventi, rispetto ai quali è previsto, a favore delle imprese turistiche, il riconoscimento di due contributi:
- il credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute,
- il contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute, relativamente a interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica, di eliminazione delle barriere architettoniche, di interventi edilizi funzionali agli interventi precedenti, di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, nonché interventi di digitalizzazione.
I destinatari di questa misura sono:
- le imprese alberghiere;
- le imprese che esercitano attività agrituristica;
- le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
- le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
Impianti fotovoltaici Turismo: cosa contiene il Milleproroghe
La terza misura prevede la proroga al 31 dicembre 2025 della durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di impianti fotovoltaici all’interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali che, secondo la normativa vigente, produrrebbe i suoi effetti fino al 31 dicembre 2024.
Lavoro imprese del turismo: cosa contiene il Milleproroghe
La quarta misura proroga il termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, in ogni caso non superiore a 24 mesi e in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti.
Rischi catastrofali imprese del turismo: cosa contiene il Milleproroghe
La quinta misura, infine, inserita nell’articolo relativo alle proroghe in materie di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, proroga al 31 marzo 2025 il termine per la stipula di contratti assicurativi in capo alle imprese per la copertura dei rischi catastrofali, per consentire agli organismi associativi una compiuta azione informativa e divulgativa e alle imprese una scelta ponderata e ragionata della migliore polizza anche in ragione dei diversi rischi catastrofali indicati e definiti nella fonte secondaria.
L’attuazione di queste proroghe consente di avere a disposizione più tempo per portare a termine le procedure necessarie e, quindi, per contribuire fattivamente alla ripresa delle attività economico-produttive degli operatori del settore, incentivando un potenziamento complessivo dell’offerta turistica nazionale.
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Formazione turismo: proroga per i finanziamenti a fondo perduto
Gli avvisi per l'erogazione di finanziamenti a fondo perduto per progetti formativi di alta qualificazione nell'ambito turistico affidata all’ACI per conto del Ministero del Turismo relativi al “Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo”, istituito ai sensi del Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2023 nell’ambito dell’Accordo di collaborazione istituzionale tra il Ministero del Turismo (MITUR) e l’ACI, sono stati prorogati.
La nuova scadenza è fissata al 6 dicembre 2024 per garantire una più ampia partecipazione da parte dei soggetti interessati alla realizzazione di progetti di formazione altamente qualificante nelle scienze e nell’economia del turismo.
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected].
Per ulteriori informazioni, il ministero invita a fare riferimento al testo integrale degli Avvisi Pubblici A e B.
Bando formazione turismo : requisiti e beneficiari
Il fondo conta su risorse complessive per oltre 4 milioni e mezzo di euro che saranno sarà erogate con una procedura valutativa a graduatoria. Sono ammessi al finanziamento:
- istituzioni universitarie,
- istituti e enti di formazione, statali e non,
autorizzati e accreditati dal Ministero dell'Università e della Ricerca o dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
I beneficiari devono avere una sede operativa in Italia e capacità di erogare Crediti Formativi Universitari (CFU).
Per essere ammissibili inoltre i soggetti devono:
- Essere in regola con obblighi fiscali, previdenziali e assistenziali.
- Non essere sottoposti a procedure concorsuali o a sanzioni interdittive.
- Possedere capacità operativa e amministrativa per gestire il progetto.
Bando formazione turismo: Come fare domanda
La domanda deve essere presentata entro le ore 12:00 del
22 novembre 20246 dicembre 2024 esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo [email protected]. Deve includere un progetto dettagliato che non superi le 40 pagine, contenente:- Finalità e target formativi.
- Specifiche su corsi, modalità di selezione e promozione.
- Elementi logistici e di monitoraggio per l'inserimento lavorativo.
Per la redazione del progetto occorre fare riferimento e utilizzare gli allegati al bando.
Bando formazione turismo: importi e pagamenti
Il totale di risorse finanziarie disponibile è di € 4.600.465,63, ripartiti tra due tipologie di progetti di formazione:
- € 3.842.647,50 per i corsi specialistici.
- € 757.818,13 per i corsi di eccellenza.
I contributi previsti per Ora/Partecipante sono
- Corsi specialistici (40-260 ore): € 6,56 per ora per partecipante.
- Corsi di eccellenza (400-500 ore): € 12,41 per ora per partecipante.
Previsto anche un contributo premiale di € 600 per studente sarà riconosciuto se l’inserimento lavorativo avviene entro 6 mesi dalla conclusione del corso.
Modalità di Pagamento
Anticipo: È possibile richiedere fino al 30% dell’importo complessivo come anticipo.
La richiesta deve essere corredata da una fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, irrevocabile e incondizionata, e deve essere presentata entro 30 giorni dalla concessione del finanziamento.
Pagamenti a Stati di Avanzamento Lavori (SAL): I pagamenti saranno effettuati semestralmente, in base al numero di ore di formazione effettivamente erogate per studente alla data di riferimento del SAL.
Saldo Finale: Il saldo sarà erogato al termine del ciclo didattico, previa presentazione di una relazione finale e della documentazione che attesta l’effettiva erogazione dei corsi.
Questi finanziamenti seguono il criterio di “costo standard per ora” e non richiedono giustificativi di spesa specifici; l’ammontare è calcolato sulla base del numero di ore e partecipanti.
Bando formazione turismo: svolgimento dei progetti
I progetti devono coinvolgere imprese sponsor per il placement e possono prevedere tutor curricolari e coaching per l’inserimento lavorativo.
In particolare progetti dovranno riguardare l’organizzazione e l’erogazione di corsi di formazione in servizi turistici, mirati allo sviluppo di competenze specializzate e alla crescita professionale dei soggetti destinatari partecipanti, e dovranno essere orientati al relativo inserimento lavorativo, in collaborazione con imprese sponsor e in raccordo con la piattaforma di inserimento lavorativo del Ministero del Turismo.
I progetti potranno avere ad oggetto in via prioritaria l’organizzazione e l’erogazione di due progettualità formative relative a Corsi di Formazione in servizi turistici destinati alla professione negli ambiti :
- hospitality (es.: Guest Service, International Hosts e Retail, ecc.),
- wellness (es.: Spa Receptionist; Spa Sales Associate; Fitness Instructor) e
- food e beverage (es.: Sous Chef, Runner, Barman, Front House Sommelier e Head Chef, ecc.):
Sono finanziabili:
- Corsi specialistici (40-260 ore), erogabili online o in presenza.
- Corsi di eccellenza (400-500 ore) in modalità ibrida con una parte residenziale.
I corsi di entrambe le tipologie riferiti al primo ciclo sono gratuiti per gli studenti, i quali dovranno essere selezionati da parte del Soggetto beneficiario sulla base di procedure di evidenza pubblica (avvisi per la selezione degli allievi).
Per un maggiore dettaglio dei profili professionali il bando rimanda all’Allegato 3
.Entrambe le tipologie di percorso potranno dare diritto al conseguimento, da parte dei soggetti destinatari partecipanti, di Crediti Formativi Universitari (CFU) e includeranno corsi erogati anche in lingua inglese.
I percorsi devono completarsi entro un anno dall’avvio e sono ammissibili le spese sostenute dal giorno successivo alla presentazione della domanda
Inoltre, un contributo premiale di €600 per studente sarà riconosciuto agli enti organizzatori beneficiari del finanziamento, al raggiungimento dell’inserimento lavorativo entro sei mesi dalla fine del corso.
Per ulteriori dettagli scarica il bando integrale dell'AVVISO A e bando integrale avviso B
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CIN affitti brevi: da quando è obbligatorio?
Il CIN affitti brevi e turistici è il Codice identificativo nazionale assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo, e su richiesta degli obbligati, alle unità immobiliari:
- ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche,
- a quelle destinate alle locazioni brevi,
- oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Il CIN viene richiesto su apposita piattaforma denominata BDRS le cui regole sono contenute nel Decreto del 6 giungo del Turismo.
Il 3 settembre è stato pubblicato l'avviso, previsto ai sensi del comma 15, art. 13-ter, decreto-legge n. 145/2023, attestante l’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del portale telematico (BDSR) per l’assegnazione del CIN.
Pertanto, le disposizioni di cui all’articolo 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, sulla obbligatorietà del CIN e sulle eventuali sanzioni, si applicano a decorrere dal 2 novembre 2024, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del suddetto avviso.
Attenzione però al fatto che il Ministero del Turismo con apposito comunicato ha prorogato al 1° gennaio 2025 il termine ultimo per provvedere alla richiesta ed esposizione del CIN nella propria struttura, i dettagli di seguito.
CIN affitti brevi: entro quando va richiesto?
Con riferimento alla procedura per la richiesta e l’attribuzione del codice identificativo nazionale (CIN) di cui all’art. 13-ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, in considerazione della precipua finalità della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR), volta in particolare ad assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, la sicurezza del territorio e il contrasto a forme irregolari di ospitalità e visto l’obiettivo di garantire sia il buon funzionamento dell’innovativo sistema di interoperabilità tra banche dati, sia l’affidabilità e la sicurezza dei portali telematici sui quali vengono pubblicati gli annunci, è emersa l’opportunità di uniformare il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN che deve, pertanto, intendersi fissato nella data del 1° gennaio 2025, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma.
L’individuazione di un termine unico è finalizzata altresì a garantire uniformità di trattamento nei confronti degli utenti finali della BDSR, ovverosia i titolari di strutture ricettive e di unità immobiliari ad uso abitativo offerti in locazione tenuti all’acquisizione del CIN.
L’uniformità del termine consente, inoltre, di agevolare le attività proprie dei gestori dei portali telematici, anche nell’ottica di un coordinamento, sin da ora, con le previsioni del recente Regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termineLe piattaforme online di locazione a breve termine, difatti, costituiscono il canale principale per offrire servizi di locazione di alloggi a breve termine ed è necessario che sia garantito un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, per proteggere i consumatori, assicurare la concorrenza leale e contribuire alla lotta contro le frodi
In definitiva, il termine per il conseguimento del CIN deve intendersi fissato al 1° gennaio 2025, in modo da soddisfare le suesposte esigenze e garantire, peraltro, piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale.CIN affitti brevi: alcune faq con chiarienti
In merito al CIN il Ministero ha pubblicato diverse FAQ di chiarimento per i termini, vediamole, distinguendo chi possiede già il CIR ossia il codice identificativo regionale e chi non lo possiede, i dettagli.
- Chi ha ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN, quanto tempo ha per richiedere il CIN?
I termini decorrono dal momento di effettiva applicazione delle disposizioni sul CIN (Decreto-legge n. 145 del 2023, art. 13-ter), cioè dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se hai già ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN, hai ulteriori 60 giorni di tempo per ottenere il CIN. Quindi, hai complessivamente 120 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso. Una volta decorsi questi termini, sarai suscettibile di sanzione. - Chi ha ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale dopo l’applicazione delle disposizioni sul CIN, quanto tempo ha per richiedere il CIN?
In questo caso per ottenere il CIN hai 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del codice identificativo regionale o provinciale. Una volta decorsi questi termini, sarai suscettibile di sanzione. - Una struttura è in una Regione o Provincia Autonoma in cui non è previsto il codice identificativo regionale/provinciale, quanto tempo si ha per richiedere il CIN?
L’obbligo di possedere ed esporre il CIN decorre dall’applicazione delle disposizioni sul CIN (Decreto legge n. 145 del 2023, art. 13-ter), cioè dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se la normativa della tua Regione/P.A. non prevede l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale, devi richiedere il CIN il prima possibile. Dalla data di applicazione delle disposizioni sul CIN, infatti, sarai suscettibile di sanzione se eserciti l’attività ricettiva senza avere il CIN e se non lo esponi all’esterno dello stabile e in tutti gli annunci ovunque pubblicati. - In una Regione o Provincia Autonoma è previsto il codice identificativo regionale/provinciale, ma non per la tipologia struttura, quanto tempo si ha per richiedere il CIN?
L’obbligo di possedere ed esporre il CIN decorre dall’applicazione delle disposizioni sul CIN (Decreto legge n. 145 del 2023, art. 13-ter), cioè dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se la normativa della tua Regione/P.A. non prevede l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale per la tua struttura, devi richiedere il CIN il prima possibile. Dalla data di applicazione delle disposizioni sul CIN, infatti, sarai suscettibile di sanzione se eserciti l’attività ricettiva senza avere il CIN e se non lo esponi all’esterno dello stabile e in tutti gli annunci ovunque pubblicati. - Se la propria Regione / Provincia Autonoma prevede un proprio codice identificativo, ma tale codice non è stato attribuito nei termini previsti, quanto tempo si ha per richiedere il CIN?
Dopo l’applicazione delle disposizioni sul CIN, per richiedere il codice nazionale hai 10 giorni di tempo a partire dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento di attribuzione del codice previsto dalla normativa regionale/provinciale.