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Ritenute provvigioni agenzie di viaggio: rinvio al 1° maggio
Con una nota del 27 febbraio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che l’entrata in vigore dell’obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni spettanti alle agenzie di viaggio è differita al 1° maggio 2026.
La misura era stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, che ne aveva previsto l’efficacia a decorrere dal 1° marzo 2026.
Il differimento concede quindi un periodo transitorio aggiuntivo agli operatori del settore per adeguare i propri assetti amministrativi e contabili.
Nel dettaglio, la novità normativa rende obbligatoria l’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni percepite da agenzie di viaggio e tour operator, superando il precedente regime di esclusione.
L’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 prevede, infatti, l’assoggettamento a ritenuta delle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari.
Fino alla modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, le agenzie di viaggio risultavano escluse dall’ambito applicativo della disposizione.
Alla luce del rinvio al 1° maggio 2026, si resta ora in attesa del provvedimento attuativo annunciato dal MEF, che dovrà definire nel dettaglio modalità operative e adempimenti connessi.
Ritenute provvigioni agenzie di viaggio: rinvio al 1° maggio
Dal 1° marzo sarebbe dovuta debuttare la ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo e invece una nota del MEF comunica il rinvio, riepiloghiamo le regole previste dalla norma della legge di bilancio e vediamo il comunicato del MEF.
La ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25-bis del DPR 600/73 andrà effettuata anche sulle provvigioni percepite da:
- agenzie di viaggio e turismo;
- agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente.
La legge di bilancio 2026 con i commi 140-142 ha modificato il suddetto art. 25-bis comma 5 del DPR 600/73 e ha eliminato il regime di esonero da ritenuta applicabile fino al 28 febbraio, tale termine ora slitterà ad opera di un prossimo provvedimento annunciato dal MEF.
La ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% ma la base imponibile della ritenuta varia a seconda della struttura dell'attività:
è possibile una base ordinaria (50%) senza l'apposita dichiarazione dell'operatore, in questo caso la ritenuta si applica sul 50% della provvigione; è possibile una base ridotta (20%) se l’agenzia dichiara di avvalersi in via continuativa di dipendenti o collaboratori terzi.
Per beneficiare della base ridotta al 20%, l’agenzia deve inviare al committente una dichiarazione formale ai sensi del DM 16 aprile 1983 attestante i requisiti necessari.
E' bene specificare che la novità riguarda la data del pagamento della provvigione.
Attenzione, il MEF con una nota del 27 febbraio ha comunicato che relativamente alle ritenute d’acconto sulle provvigioni di agenzie di viaggio vi sarà il differimento al 1° maggio 2026.
Un provvedimento legislativo di prossima emanazione confermerà, fino al 30 aprile 2026, l’esonero dall’applicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, nonché dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere.
Il differimento del termine al 1° maggio 2026 è necessario in ragione delle peculiari caratteristiche in cui operano i soggetti dei comparti in questione, che rende particolarmente complesso l’adeguamento dei sistemi informatici ai fini dell’applicazione della ritenuta. -
Trattamento integrativo turismo: riconferma nella legge di bilancio 2026
Era applicabile per i periodi di paga fino al 30 settembre 2025 il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turismo, esteso dalla legge di bilancio 2025 ai primi nove mesi del 2025, come era successo con la Legge di Bilancio precedente, per i primi sei mesi del 2024.
L’obiettivo è quello di sostenere la stabilità occupazionale e di far fronte alla carenza di manodopera nel settore turistico, ricettivo e termale con l'opportuno ampliamento del periodo anche ai mesi estivi, durante i quali la domanda di personale nel turismo è particolarmente alta.
Nella legge di bilancio 2026 (L. 199 2025) pubblicata il 30 dicembre 2025 in Gazzetta Ufficiale è presente una proroga della misura anche nel 2026. Nel testo, si conferma l'applicabilità per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 sempre a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2025, a 40.000 euro.
In attesa di eventuali ulteriori chiarimenti dell'Agenzia, rivediamo la disciplina nei paragrafi seguenti.
Bonus straordinari turismo: durata – come funziona
Il trattamento integrativo speciale è destinato ai dipendenti di
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e
- imprese del settore turistico, inclusi gli stabilimenti termali.
Per avere diritto all'agevolazione i lavoratori devono avere un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro per il periodo d’imposta 2024.
Nello specifico il trattamento consiste in:
- un importo pari al 15% delle retribuzioni lorde
- relative al lavoro notturno e straordinario svolto nei giorni festivi (DLgs. 66/2003),
- nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025.
Questo significa che dal 1 ottobre non è piu applicabile ma ATTENZIONE: l’erogazione delle somme calcolate sule prestazioni fino al 30 settembre da parte dei datori di lavoro può avvenire anche successivamente, purché entro il termine per il conguaglio di fine anno, come precisato dall’Agenzia delle Entrate (cfr. circ. nn. 26/2023 e 5/2024).
Il bonus non entra nel reddito imponibile del lavoratore.
Dal punto di vista operativo, la gestione segue la disciplina del 2024:
- il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, è responsabile del riconoscimento del trattamento,
- previa richiesta scritta del lavoratore, che autocertifica l’importo del reddito da lavoro dipendente percepito nel 2024.
Il datore di lavoro dovrà riportare le somme nella Certificazione Unica e potrà recuperare il credito derivante dall'erogazione mediante compensazione.
Trattamento integrativo turismo: codice tributo per utilizzo in F24
Nella risoluzione 8/e 2025 l'Agenzia delle entrate per consentire ai sostituti di imposta di utilizzare in compensazione il credito di imposta mediante modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, ha ridenominato il seguente codice tributo, istituito con risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023 e già ridenominato con risoluzione n. 26/E del 20 maggio 2024:
- “1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi dai dipendenti di strutture turistico-alberghiere”.
Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023.
La riconferma nella legge di bilancio 2026
Come detto, la nuova legge di bilancio 2026 riconferma, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, il riconoscimento, ai lavoratori del settore privato, del trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento della retribuzione lorda, per :
- prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o
- per lavoro notturno.
Il trattamento, che non concorre alla formazione del reddito, si applica a titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2025.
Per il riconoscimento il sostituto d'imposta deve ottenere la richiesta scritta del lavoratore, con attestazione dell'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025.
Le somme andranno indicate nella Certificazione Unica e compensate come previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
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Turismo: contributi e agevolazioni per alloggi ai lavoratori
Il Ministero del Turismo ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2025 il Decreto 18 settembre 2025, che attua l’articolo 14 del D.L. n. 95/2025 (convertito con legge n. 118/2025), introducendo misure per garantire alloggi a condizioni agevolate ai lavoratori del settore turistico-ricettivo e della somministrazione di alimenti e bevande.
Il provvedimento disciplina in particolare:
- le tipologie di costo ammissibili;
- le categorie di soggetti beneficiari;
- le procedure di erogazione dei contributi e i controlli;
- le modalità per assicurare la destinazione agevolata degli alloggi per un periodo minimo di cinque o nove anni.
Le risorse stanziate ammontano a 44 milioni di euro per il 2025 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, suddivise tra contributi in conto capitale e in conto esercizio.
Contributi in conto capitale
Il Titolo II disciplina i contributi destinati a finanziare investimenti strutturali per la creazione, riqualificazione e ammodernamento degli alloggi da destinare ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, compresi quelli impiegati nei pubblici esercizi (ristoranti, bar, ecc.).
In sostanza, incentiva investimenti edilizi e strutturali per creare o migliorare alloggi per lavoratori del turismo, con contributi fino al 30–50% delle spese.
Beneficiari
Possono accedere ai contributi:
- le imprese del settore turistico con i codici ATECO indicati nella Tabella 1, che comprendono servizi di alloggio (alberghi, B&B, rifugi, villaggi turistici, ecc.), ristorazione, centri termali e attività ricreative.
- le imprese devono disporre dell’immobile oggetto dell’intervento, anche in locazione, e destinarlo per almeno nove anni esclusivamente ai lavoratori dipendenti, applicando un canone ridotto di almeno il 30% rispetto ai valori medi di mercato.
Requisiti ulteriori: sede legale e operativa in Italia, regolarità contributiva, fiscale, ambientale e antimafia, assenza di procedure concorsuali, ecc. (art. 3, commi 2–3).
Interventi e spese ammissibili
I progetti devono riguardare:
- Riqualificazione e ammodernamento di immobili esistenti (o porzioni certificabili) per almeno 10 posti letto per intervento.
- Lavori finalizzati all’efficientamento energetico (es. coibentazioni, serramenti, pareti ventilate, impianti rinnovabili, sistemi intelligenti di climatizzazione, ecc.).
- Spese per impianti, macchinari e arredi entro il 30% del totale dell’investimento.
Gli investimenti devono avere un valore compreso tra 500.000 e 5 milioni di euro e concludersi entro 24 mesi dalla concessione del contributo.
Entità dei contributi
Le agevolazioni sono concesse in percentuale delle spese ammissibili, con intensità base del 30%, aumentata per PMI (fino a +20%), interventi in zone assistite o con miglioramenti energetici oltre il 40%, aumentabile fino a:
- +20% per piccole imprese
- +10% per medie imprese
- +15% per interventi con miglioramento energetico ≥40%
- +15% o +5% per investimenti in aree assistite UE (art. 107 TFUE)
Contributi per la locazione di alloggi per lavoratori nel turismo
Il Titolo III prevede contributi in conto esercizio per sostenere le spese di locazione di alloggi destinati ai lavoratori del settore turistico, con l’obiettivo di migliorare la disponibilità abitativa per il personale stagionale o stabile. la finalità consiste nel sostenere direttamente i costi di affitto per alloggi da destinare ai lavoratori, con contributi annuali per posto letto, per periodi pluriennali.
Beneficiari
Gli stessi soggetti indicati per i contributi in conto capitale (art. 10), purché sostengano direttamente spese di locazione:
- gli alloggi possono essere singoli o multipli, purché ubicati nella stessa provincia della struttura o entro 40 km.
- devono essere nella disponibilità del beneficiario (proprietà o contratto registrato) e destinati ai lavoratori.
- devono essere funzionali entro 24 mesi dalla domanda.
Entità del contributo
Il contributo è calcolato per posto letto, fino a 3.000 euro l’anno, per un periodo da 5 a 10 anni.
- fino a 3.000 € l’anno per posto letto, per un periodo da 5 a 10 anni, con intensità:
L’intensità massima è del 50% dei costi per le PMI e del 15% per le grandi imprese, nel rispetto del regolamento europeo sugli aiuti di Stato. (art. 11, richiamo all’art. 29 Reg. GBER).
Procedure e controlli
Le domande saranno presentate in modalità telematica a seguito della pubblicazione di appositi avvisi pubblici. Le procedure saranno:
- valutative a graduatoria per i contributi in conto capitale;
- a sportello per i contributi di parte corrente.
Le domande ammissibili saranno valutate in base a criteri di merito con punteggi da 0 a 100; verranno finanziate quelle che raggiungeranno almeno 50 punti, in ordine cronologico, fino ad esaurimento fondi.
Il Ministero o il soggetto gestore potrà effettuare controlli in ogni fase e revocare le agevolazioni in caso di:
- dichiarazioni mendaci;
- mancato rispetto dei vincoli di destinazione (5 o 9 anni);
- perdita della disponibilità degli immobili;
- violazioni normative in materia di lavoro, ambiente, edilizia e sicurezza.
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Imprese del Turismo: 10 miliardi di risorse per la crescita
Innovazione per il settore del Turismo, è questo l'obiettivo dell'accordo firmato tra le associazioni di categoria e la Banca Intesa con la disponibilità di 10 miliarti di euro.
Confindustria Alberghi, Federterme e Federturismo Confindustria hanno siglato un accordo con la Banca Intesa Sanpaolo per fornire un pacchetto di risorse finanziarie per investimenti che migliorano la qualità ricettiva, rafforzare la competitività del settore e possibilità di guardare ai mercati internazionali, sostenendo la crescita dimensionale.
Imprese del Turismo: 10 miliardi di risorse per la crescita del comparto
Lo scorso 14 gennaio « è stato firmato l'accordo denominato "investimenti, innovazione, credito. I fattori chiave per la crescita sostenibile delle imprese italiane" che redne disponibile del sistema Confindustria un plafond di 200 miliardi nel quadriennio 2025-2028 per sostenere le aziende italiane nel percorso di trasformazione e innovazione.
Il Responsabile di Banca Intesa ha dichiarato alla stampa che "La collaborazione tra Intesa Sanpaolo e il sistema associativo del settore sarà decisiva per la sostenibilità futura del turismo in Italia. Già oggi consentiamo agli operatori turistici di accedere ad incentivi, misure agevolative e strumenti per mitigare i rischi d’impresa".
L'accordo consta di 21 articoli in un documento di quattrordici pagine che evidenziano i vari punti di intervento, scarica qui il testo.
Turismo e trasformazione digitale ed energetica: cosa prevede l’accordo
Come recita l'articolo 1 dell'accordo, la trasformazione digitale ed energetica rappresenta una sfida e al tempo stesso una opportunità unica per le imprese, per poter affrontare le dinamiche di mercati sempre più in forte evoluzione.
Intesa Sanpaolo e Confindustria intendono confermare la pluriennale collaborazione e condividere azioni e iniziative comuni che possano imprimere una forte spinta agli investimenti finalizzati ad affrontare la trasformazione digitale ed energetica, individuando le migliori soluzioni in grado di facilitare i programmi di rinnovamento e investimento delle imprese, anche attraverso servizi consulenziali evoluti che possano facilitare l’accesso alle misure di incentivazione pubblica previste dallo Stato anche nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
A partire dal Piano Transizione 5.0 – in complementarità con il Piano Transizione 4.0 e in linea con le azioni previste dal piano REPowerEU – le parti si pongono l’obiettivo di favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese supportandole nella transizione digitale ed energetica.Promuovere la crescita nella ZES Unica
Con l'articolo 9 rubricato Promuovere la crescita e lo sviluppo delle imprese del Sud Italia – ZES Unica Mezzogiorno si vuole favorire le imprese delle aree svantaggiate del sud Italia.
Viene ricordato che la ZES Unica Mezzogiorno, istituita con il decreto-legge n. 124/2023 si prefigge di favorire lo sviluppo equilibrato del tessuto produttivo italiano attraverso il recupero dei divari di competitività e ricchezza tra le aree del Paese.All’interno delle aree della ZES Unica, che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte di imprese già operative e di quelle che si insedieranno potrà beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa, quali, tra l’altro, l’Autorizzazione Unica, che sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari alla realizzazione dei progetti inerenti all’avvio di attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES Unica Mezzogiorno.
L'accordo recita che in tale ambito le Parti sono concordi nell’individuare iniziative ed azioni specifiche che possano favorire il pieno conseguimento degli obiettivi della ZES Unica Mezzogiorno, anche attraverso iniziative sistemiche con il coinvolgimento dell’Autorità di Coordinamento della Struttura di Missione della Zes Unica e degli altri stakeholder coinvolti, con il comune intento di contribuire alla crescita economica e sociale dei territori interessati, in coerenza con le iniziative declinate nell'accordo di cui si tratta. -
IVA per attività culturali e ricreative di promozione del territorio: l’ADE chiarisce
Con la Risposta a interpello n. 229/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento IVA applicabile a tre attività turistico-culturali gestite da un’Azienda speciale pubblica:
L'ente pubblico economico promuove la valorizzazione del territorio comunale attraverso la gestione di attività turistiche a valenza educativa, culturale e ambientale e si occupa di:
- visita guidata a una miniera (con museo, livelli storici, guide e sicurezza);
- parco speleologico (tour in ambienti naturali e artificiali, con DPI e personale specializzato);
- traversata del ponte tibetano, nuovo percorso aereo immersivo.
L’Istante ha chiesto:
- se le attività siano esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 22) del DPR 633/1972, in quanto culturali;
- se i corrispettivi siano soggetti alle regole semplificate di certificazione previste per le attività spettacolistiche (art. 74-quater DPR 633/1972), con utilizzo di biglietteria automatizzata e titoli d’accesso.
Eserienze turistiche complesse: chiarimenti ADE su corrispettivi e IVA
Il dubbio dell'istante si concentra su due punti:
- le attività sono veramente “culturali”? Oppure alcune hanno una natura prevalentemente ludica o commerciale?
- le modalità di fatturazione con biglietteria automatizzata e comunicazione alla SIAE sono corrette anche per attività esenti da IVA?
L’Istante sottolinea che tutte le attività sono vendute in pacchetti unici e indivisibili, e che le prestazioni accessorie (caschetti, guide, parcheggi) sono strumentali alla fruizione culturale.
L’Agenzia riconosce natura culturale e funzione educativa alle seguenti attività:
- visita alla miniera: esperienza didattica sul patrimonio minerario dismesso, autorizzata dalla Regione.
- parco speleologico: percorso educativo geologico e speleologico, parte integrante del sito minerario.
In entrambi i casi, sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 22), anche le prestazioni accessorie (noleggio, guide, parcheggio, sicurezza) perché necessarie alla fruizione dell’offerta culturale.
L’agenzia ribadisce che:"Una prestazione accessoria è esente se è strumentale all’esperienza culturale e non ha valore autonomo per l’utenza."
Diversamente, la traversata del ponte tibetano non è accompagnata da narrazione culturale e si presenta come un’attività avventurosa e adrenalinica, priva di contenuto educativo e pertanto secondo l'agenzia non può beneficiare dell’esenzione IVA e resta soggetta all’aliquota ordinaria del 22%.
Per tutte le attività (esenti o meno), i corrispettivi devono essere certificati con titoli di accesso, come previsto dall’art. 74-quater del DPR 633/1972 ossia con l’uso della biglietteria automatizzata certificata SIAE.
Anche per le attività culturali esenti da IVA, l’Agenzia precisa che l’esonero dalla memorizzazione elettronica non si estende ai titoli di accesso, che vanno comunque emessi tramite dispositivi fiscali abilitati.
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Lavoro nel turismo e migranti: nuovo protocollo Ministero-parti sociali
Un passo concreto verso l’inclusione sociale e lavorativa dei rifugiati e dei migranti vulnerabili è stato compiuto ieri i con la firma di un protocollo d’intesa triennale tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Interno, Ministero del Turismo e l’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo (Ebnt). L’accordo mira a favorire percorsi di autonomia per i migranti accolti nel sistema nazionale, rispondendo al contempo al crescente bisogno di manodopera espresso dalle imprese turistiche.
Vediamo cosa prevede.
Il testo integrale dell'accordo è allegato in fondo all'articolo . Vediamo in sintesi cosa prevede.
Protocollo formazione e lavoro migranti nel turismo attori e beneficiari
Il protocollo, è stato sottoscritto dai ministri Marina Calderone, Matteo Piantedosi, Daniela Santanché e dal presidente dell’Ebnt, Alessandro Massimo Nucara.
Il progetto prevede l’attivazione di percorsi di formazione professionale e l’avvio di esperienze lavorative presso le aziende aderenti alle associazioni che compongono l’Ebnt (Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL).
Il protocollo mira a organizzare percorsi formativi specifici, promossi dagli enti bilaterali territoriali, per accompagnare i beneficiari verso un’occupazione stabile nelle imprese turistiche.
La platea comprende:
- titolari di protezione internazionale o temporanea,
- richiedenti asilo,
- titolari di protezione speciale,
- minori stranieri non accompagnati in transizione all’età adulta e
- cittadini maggiorenni entrati in Italia da minori.
Ulteriori categorie potranno essere ammesse previo accordo tra le parti.
L’individuazione dei beneficiari terrà conto delle competenze, delle potenzialità individuali e della parità di genere, così da favorire un’integrazione equa ed efficace.
Il ruolo delle istituzioni
- Ministero del Lavoro: attraverso la Direzione Generale Immigrazione, coordinerà il coinvolgimento degli enti bilaterali e sperimenterà interventi nel turismo, finanziati anche con fondi nazionali e UE. Promuoverà inoltre il protocollo tra associazioni e stakeholder attivi nell’integrazione tramite il Portale Integrazione Migranti.
- Ministero dell’Interno: coinvolgerà il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) e le Prefetture per identificare i beneficiari e raccordare gli interventi con gli enti locali.
- Ministero del Turismo: si occuperà della promozione dei percorsi formativi, raccordandoli con i fabbisogni del comparto turistico-ricettivo.
Fondi e modalità di attuazione
Gli enti bilaterali del turismo saranno responsabili dell’organizzazione dei corsi e delle attività di politica attiva del lavoro, anche attraverso il coinvolgimento delle imprese. Gli interventi potranno essere finanziati dal fondo interprofessionale For.Te.
Per garantire l’attuazione del protocollo, verrà istituito un gruppo di lavoro nazionale, affiancato da tavoli territoriali, con compiti di monitoraggio, risoluzione delle criticità e promozione della sperimentazione locale.
Con questo accordo, governo e parti sociali confermano la volontà di costruire percorsi concreti di integrazione lavorativa, con benefici sia per le persone accolte sia per il tessuto produttivo italiano.
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Formazione turismo: proroga per i finanziamenti a fondo perduto
Gli avvisi per l'erogazione di finanziamenti a fondo perduto per progetti formativi di alta qualificazione nell'ambito turistico affidata all’ACI per conto del Ministero del Turismo relativi al “Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo”, istituito ai sensi del Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2023 nell’ambito dell’Accordo di collaborazione istituzionale tra il Ministero del Turismo (MITUR) e l’ACI, sono stati prorogati.
La nuova scadenza è fissata al 6 dicembre 2024 per garantire una più ampia partecipazione da parte dei soggetti interessati alla realizzazione di progetti di formazione altamente qualificante nelle scienze e nell’economia del turismo.
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected].
Per ulteriori informazioni, il ministero invita a fare riferimento al testo integrale degli Avvisi Pubblici A e B.
Bando formazione turismo : requisiti e beneficiari
Il fondo conta su risorse complessive per oltre 4 milioni e mezzo di euro che saranno sarà erogate con una procedura valutativa a graduatoria. Sono ammessi al finanziamento:
- istituzioni universitarie,
- istituti e enti di formazione, statali e non,
autorizzati e accreditati dal Ministero dell'Università e della Ricerca o dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
I beneficiari devono avere una sede operativa in Italia e capacità di erogare Crediti Formativi Universitari (CFU).
Per essere ammissibili inoltre i soggetti devono:
- Essere in regola con obblighi fiscali, previdenziali e assistenziali.
- Non essere sottoposti a procedure concorsuali o a sanzioni interdittive.
- Possedere capacità operativa e amministrativa per gestire il progetto.
Bando formazione turismo: Come fare domanda
La domanda deve essere presentata entro le ore 12:00 del
22 novembre 20246 dicembre 2024 esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo [email protected]. Deve includere un progetto dettagliato che non superi le 40 pagine, contenente:- Finalità e target formativi.
- Specifiche su corsi, modalità di selezione e promozione.
- Elementi logistici e di monitoraggio per l'inserimento lavorativo.
Per la redazione del progetto occorre fare riferimento e utilizzare gli allegati al bando.
Bando formazione turismo: importi e pagamenti
Il totale di risorse finanziarie disponibile è di € 4.600.465,63, ripartiti tra due tipologie di progetti di formazione:
- € 3.842.647,50 per i corsi specialistici.
- € 757.818,13 per i corsi di eccellenza.
I contributi previsti per Ora/Partecipante sono
- Corsi specialistici (40-260 ore): € 6,56 per ora per partecipante.
- Corsi di eccellenza (400-500 ore): € 12,41 per ora per partecipante.
Previsto anche un contributo premiale di € 600 per studente sarà riconosciuto se l’inserimento lavorativo avviene entro 6 mesi dalla conclusione del corso.
Modalità di Pagamento
Anticipo: È possibile richiedere fino al 30% dell’importo complessivo come anticipo.
La richiesta deve essere corredata da una fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, irrevocabile e incondizionata, e deve essere presentata entro 30 giorni dalla concessione del finanziamento.
Pagamenti a Stati di Avanzamento Lavori (SAL): I pagamenti saranno effettuati semestralmente, in base al numero di ore di formazione effettivamente erogate per studente alla data di riferimento del SAL.
Saldo Finale: Il saldo sarà erogato al termine del ciclo didattico, previa presentazione di una relazione finale e della documentazione che attesta l’effettiva erogazione dei corsi.
Questi finanziamenti seguono il criterio di “costo standard per ora” e non richiedono giustificativi di spesa specifici; l’ammontare è calcolato sulla base del numero di ore e partecipanti.
Bando formazione turismo: svolgimento dei progetti
I progetti devono coinvolgere imprese sponsor per il placement e possono prevedere tutor curricolari e coaching per l’inserimento lavorativo.
In particolare progetti dovranno riguardare l’organizzazione e l’erogazione di corsi di formazione in servizi turistici, mirati allo sviluppo di competenze specializzate e alla crescita professionale dei soggetti destinatari partecipanti, e dovranno essere orientati al relativo inserimento lavorativo, in collaborazione con imprese sponsor e in raccordo con la piattaforma di inserimento lavorativo del Ministero del Turismo.
I progetti potranno avere ad oggetto in via prioritaria l’organizzazione e l’erogazione di due progettualità formative relative a Corsi di Formazione in servizi turistici destinati alla professione negli ambiti :
- hospitality (es.: Guest Service, International Hosts e Retail, ecc.),
- wellness (es.: Spa Receptionist; Spa Sales Associate; Fitness Instructor) e
- food e beverage (es.: Sous Chef, Runner, Barman, Front House Sommelier e Head Chef, ecc.):
Sono finanziabili:
- Corsi specialistici (40-260 ore), erogabili online o in presenza.
- Corsi di eccellenza (400-500 ore) in modalità ibrida con una parte residenziale.
I corsi di entrambe le tipologie riferiti al primo ciclo sono gratuiti per gli studenti, i quali dovranno essere selezionati da parte del Soggetto beneficiario sulla base di procedure di evidenza pubblica (avvisi per la selezione degli allievi).
Per un maggiore dettaglio dei profili professionali il bando rimanda all’Allegato 3
.Entrambe le tipologie di percorso potranno dare diritto al conseguimento, da parte dei soggetti destinatari partecipanti, di Crediti Formativi Universitari (CFU) e includeranno corsi erogati anche in lingua inglese.
I percorsi devono completarsi entro un anno dall’avvio e sono ammissibili le spese sostenute dal giorno successivo alla presentazione della domanda
Inoltre, un contributo premiale di €600 per studente sarà riconosciuto agli enti organizzatori beneficiari del finanziamento, al raggiungimento dell’inserimento lavorativo entro sei mesi dalla fine del corso.
Per ulteriori dettagli scarica il bando integrale dell'AVVISO A e bando integrale avviso B