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Regime IVA agenzie di viaggio: chiarimenti sulla base imponibile
Con la Risposta a interpello n 155 del giorno 15 luglio le Entrate si esprimono sul regime speciale IVA per le agenzie di viaggio.
Viene chiarito sinteticamente che nella determinazione della base imponibile rilevano solo i costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori.
Regime IVA agenzie di viaggio: la base imponibile
L'istante è un Official Hospitality Provider che vende pacchetti esperenziali ad altro soggetto e in cambio riconosce:
- una retribuzione minima per l’acquisizione del diritto di vendita dei pacchetti, indipendentemente dalla vendita effettiva di questi ultimi;
- una percentuale dei ricavi e dei profitti ottenuti dalla vendita di tali pacchetti.
La Società chiede:
- 1. con riferimento ai Pacchetti turistici, se l'articolo 74ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 consente di conteggiare nella base imponibile, fra i costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, l'ammontare dei costi relativi al ''minimum guarantee'', ''revenue share'' e ''profit share''. (primo quesito);
- 2. con riferimento ai Pacchetti ospitalità, se il biglietto d'accesso all'evento deve essere considerato quale servizio accessorio ai servizi offerti mediante il pacchetto ospitalità, con conseguente applicazione dell'articolo 12 del Decreto IVA (secondo quesito).
Secondo l’Agenzia delle Entrate, i compensi non possono essere considerati nella base imponibile IVA di cui all'art 74 ter comma 2 del DPR 633/72, in quanto servizi non direttamente rivolti a vantaggio dei viaggiatori, la relativa imposta potrà essere detratta in via ordinaria.
In merito all’imposta relativa alla vendita dei biglietti di ingresso e dei diversi servizi di ospitalità dovrà essere applicata separatamente, riservando a ciascuna operazione il relativo trattamento IVA.
Regime IVA agenzie di viaggio: la norma
Nella risposta l'agenzia ricorda anche che l'articolo 74ter, comma 1, del Decreto IVA prevede che 'Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.''
In sostanza, tale regime speciale IVA prevede che tutte le operazioni effettuate dall'operatore turistico per garantire il ''pacchetto turistico'' siano considerate come una prestazione di servizi unica, assoggettata all'imposta nello Stato membro in cui l'agenzia di viaggio ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione dalla quale ha fornito tale prestazione.
A tal riguardo, il comma 2 del medesimo articolo 74ter stabilisce che ''ai fini della determinazione dell'imposta, il corrispettivo dovuto dall'agenzia di viaggi e turismo è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta''.
Il successivo comma 3 specifica che l'imposta relativa a tali costi non è detraibile.
Con riferimento al presupposto soggettivo, si ricorda che l'applicazione di tale regime speciale prescinde dalla qualificazione formale del soggetto passivo come agenzia di viaggio, in quanto ''le ragioni sottese al regime particolare … sono del pari valide nell'ipotesi in cui l'operatore economico non sia un'agenzia di viaggi o un organizzatore di giri turistici nel senso generalmente attribuito a detti termini, ma effettui operazioni identiche nell'ambito di un'altra attività ' (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea sentenza 13 ottobre 2005, causa C200/04).
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Fondo Nazionale Turismo 2024: domande per ETS dal 30 aprile
Con avviso del 23 aprile il Turismo informa della possibilità di manifestare interesse per il contributo a valere sulla:
- quota pari al 20%
- quota pari all'80%
delle risorse del fondo unico nazionale per il turismo 2024.
Vediamo tutte le regole.
Contributo Fondo nazionale turismo 2024: i beneficiari
Ai sensi dell’articolo 3 dell’Atto di programmazione delle risorse del Fondo unico nazionale del turismo di parte corrente e dell’articolo 3 dell’Atto di programmazione delle risorse del Fondo unico nazionale del turismo di conto capitale i soggetti beneficiari della misura sono:
- a. le amministrazioni territoriali e loro enti strumentali (Regioni, enti locali, unioni di comuni, comunità montane);
- b. gli enti pubblici;
- c. i concessionari di beni pubblici;
- d. le istituzioni culturali e universitarie di diritto pubblico, anche in forma aggregata.
- e. le fondazioni che svolgono la propria attività istituzionale nei settori di attività di promozione del sistema turistico territoriale individuati negli articoli 1 e 2 dell'Atto di programmazione;
- f. le associazioni legalmente riconosciute iscritte al Registro delle Persone Giuridiche di cui al DPR 10 febbraio 2000 n. 361, che abbiano lo scopo statutario o l’atto costitutivo coerenti con le finalità del Fondo Unico nazionale del turismo e che svolgono la propria attività associativa nei settori di attività di promozione del sistema turistico territoriale individuati negli articoli 1 e 2 dell'Atto di programmazione;
- g. gli enti del terzo settore;
- h. i comitati formalmente costituiti che svolgono la propria attività associativa nei settori di attività di promozione del sistema turistico territoriale individuati negli articoli 1 e 2 dell'Atto di programmazione;
- i. le federazioni sportive;
- j. soggetti in partenariato pubblico-privato; k. enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
Fondo Nazionale Turismo 2024: domande per la quota 20%
Al fine di ottenere un contributo a valere sulla quota pari al 20% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo, tanto per le proposte di parte corrente, quanto per quelle di conto capitale, il soggetto proponente presenta la propria proposta progettuale a decorrere dal 30 aprile 2024, tramite l'apposita piattaforma informatica.
Fondo nazionale per il Turismo 2024: domande per la quota 80%
La Commissione interna di valutazione verifica la coerenza con le finalità e gli obiettivi del Fondo unico nazionale per il turismo, delle proposte progettuali presentate dalle Regioni e Province autonome, a valere sulla quota pari all’80% del Fondo, di competenza delle Regioni.
La presentazione degli interventi proposti dalle Regioni e Province autonome, entro i termini stabiliti dagli atti di programmazione, e le successive comunicazioni dovranno essere trasmesse all’indirizzo di posta elettronica certificata del Segretariato generale del Ministero del turismo, [email protected].
Leggi l'avviso per ulteriori dettagli.
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Eccedenze Aiuti covid Turismo: via all’autocertificazione
Sul sito del Ministero del Turismo viene pubblicato l'avviso n 177/2023 del 15.11 con le modalità applicative per la presentazione delle autocertificazioni attestanti l’importo complessivo degli aiuti fruiti oltre i massimali previsti dalla sezione 3.1 di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19» e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 1, commi da 595 a 602, della legge 29 dicembre 2022, n. 19
L'avviso segue la pubblicazione del DM n 20852 del 21 settembre 2023 che regola il riversamento degli aiuti di Stato utilizzati durante la pandemia (ai sensi dei commi 595-599 dell’articolo 1 della legge 197/2022).
Nel dettaglio, il Decreto ha previsto la presentazione di un'autocertificazione entro il 31 dicembre 2023 da parte dei soggetti che hanno usufruito di contributi e crediti d'imposta ad esempio per:
- agenzie di viaggio,
- tour operator,
- alberghi,
- accompagnatori turistici,
- musei, siti archeologici ecc.
Eccedenze Aiuti covid nel Turismo: a cosa serve l'autocertificazione
Con l'autocertificazione il Ministero potrà verificare le condizioni previste per la concessione degli aiuti ed il recupero di quelli versati in eccesso rispetto al limite massimo previsto di 2,3 milioni di euro per impresa.
Nel caso in cui l'importo dell'aiuto ecceda il massimale spettante, il beneficiario deve restituirlo entro il 30 giugno 2024 unitamente agli interessi calcolati ai sensi del regolamento (CE) 794/2004 e senza applicazione di sanzioni.
In caso di mancata restituzione volontaria, l'importo è detratto, senza sanzioni, entro e non oltre il 31 dicembre 2024 dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti o successivamente concessi, ma non ancora percepiti dall'impresa.
Nel caso in cui non ci siano tali aiuti ancora da percepire, o se l'ammontare del nuovo aiuto non è sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare deve essere riversato dal beneficiario entro il 31 gennaio 2025, calcolando gli interessi di recupero fino alla data dell'integrale restituzione.
Eccedenze Aiuti covid nel Turismo: come inviare l'autocertificazione
Viene pubblicato sul sito del Ministero del Turismo l'avviso n 177/2023 con le per l'autocertificazione degli aiuti covid eccedenti i massimali al fine della restituzione volontaria degli stessi
Ricordiamo che si tratta degli aiuti fruiti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19»;
- pari a 800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021,
- pari a 1.800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 18 novembre 2021
- e pari a 2.300.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 novembre 2021 al 30 giugno 2022.
L'art 2 dell'avviso prevede che le autocertificazioni sono presentate utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica appositamente predisposta, accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile al seguente link:
La piattaforma consente al titolare o al rappresentante legale dell’operatore economico di:
- a) accedere al servizio mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE);
- b) far presentare l’autocertificazione da un soggetto terzo a ciò espressamente delegato, allegando il modulo appositamente predisposto;
- c) rilasciare dichiarazioni autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- d) inoltrare l’autocertificazione firmata digitalmente dal titolare o dal rappresentante legale con conseguente rilascio di una ricevuta di avvenuta ricezione da parte del sistema.
Sarà possibile trasmettere l’autocertificazione a partire dalle ore 12:00 del giorno 16 novembre 2023 e fino alle ore 12:00 del giorno 31 dicembre 2023.
La data e l’ora di presentazione telematica dell’autocertificazione sono attestate dalla Piattaforma.
Allo scadere del termine la Piattaforma non permetterà più alcun accesso.
Leggi l'avviso per tutti gli altri dettagli per adempiere.
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Detassazione straordinari nel turismo: regole e novità 2024
La detassazione di parte degli straordinari per garantire un bonus extra in busta paga ai lavoratori del turismo è stata confermata nella legge di conversione del Decreto Lavoro 48 2023. Qui il testo
La misura intende sostenere i lavoratori del settore, con i redditi più bassi, e mira in questo modo anche a incentivare l'offerta di manodopera, recentemente molto difficoltosa per i datori di lavoro.
AGGIORNAMENTO 24 OTTOBRE
Novità detassazione turismo 2024
Nella bozza della legge di bilancio approvata dal Governo lo scorso 16 ottobre 2023 figura una proroga della misura, con le stesse caratteristiche e requisiti, solo per il semestre dal 1°gennaio 2024 al 30 giugno 2024 . Occorre attendere l' approvazione parlamentare per la conferma.
Ricordiamo allora le regole e i recenti chiarimenti dell'Agenzia sul trattamento integrativo speciale 2023 nei paragrafi seguenti.
Detassazione parziale straordinari turismo nel DL Lavoro convertito in legge
La novità inserita nella legge di conversione del DL 48 prevede un trattamento integrativo "speciale " in busta paga ovvero un bonus temporaneo per il periodo 1 giugno – 21 settembre 2023 diretto ai dipendenti del settore privato turismo e terme, con reddito fino a 40mila euro.
L'importo sarà pari al 15 % degli importi lordi dovuti
- ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente 2022 entro il limite di 40 mila euro per
- le ore di straordinario svolte durante i giorni festivi e
- il lavoro notturno
- nel periodo 1.6-21. 9 2023
In sostanza, come per il taglio dei contributi del 4% introdotto dal decreto legge 48/2023 gli importi risparmiati dai datori di lavoro con la detassazione di parte degli straordinari confluiranno nella busta paga dei lavoratori.
I dipendenti devono fare richiesta attestando al proprio datore il reddito da lavoro dipendente relativo al 2022
Le aziende recuperano poi gli importi erogati con il conguaglio contributivo in Uniemens.
Con la risoluzione 51 l'Agenzia ha istituito il codice tributo da utilizzare :
“1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”.
Riportiamo di seguito per completezza il testo di legge
Articolo 39-bis
(Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)
1. Al fine di garantire la stabilita' occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, e' riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000.
3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022.
4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Trattamento integrativo turismo 2023: chiarimenti Agenzia
Con la circolare 26 del 29 agosto 2023 l'Agenzia ha fornito alcune specificazioni sul trattamento integrativo speciale.
Sul requisito reddituale si chiarisce che:"devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore (anche da più datori di lavoro), compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale".
Per la definizione degli importi che danno diritto al credito si fa riferimento all’articolo 1 del Dlgs 66/2003 sull'orario di lavoro per cui:.
- per lavoro straordinario si intende quello oltre l’orario normale di lavoro (di norma 40 ore settimanali) o il minore stabilito dai contratti collettivi applicati;
- per lavoro notturno, che per legge corrisponde a 7 ore consecutive svolte tra le ore 22 e le ore 7, si rinvia a quanto previsto dai singoli contratti collettivi che specificano anche le relative maggiorazioni economiche
L'agenzia precisa che il trattamento integrativo calcolato sulle retribuzioni del periodo 1° giugno-21 settembre può confluire in busta paga in qualsiasi periodo purché entro il 2023.
Uguale termine per il conguaglio da recuperare in F24 con compensazione esterna utilizzando il codice tributo 1702, istituito con la risoluzione Ade 51/2023.