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Testo Unico versamenti e riscossione pubblicato in GU
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 71 – Suppl. Ord. n. 8/L) il nuovo Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (Decreto legislativo del 24.03.2025 n. 33).
Il provvedimento, adottato in attuazione dell’art. 21, comma 1, della Legge n. 111/2023, si propone di razionalizzare e accorpare le norme previgenti in materia di versamenti fiscali e riscossione, superando la frammentarietà del quadro normativo preesistente e armonizzando le disposizioni legislative di riferimento.
L’entrata in vigore fissata nel testo originario del decreto è il 1° gennaio 2026, tuttavia il recente Decreto Milleproroghe (DL 200/2025) ha rinviato al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore dei principali Testi Unici tributari già adottati (articolo 4, commi 1-5), trai quali anche il TU in materia di versamenti.
Testo Unico versamenti e riscossione: la struttura
Il provvedimento è suddiviso in 13 titoli e si compone di ben 243 articoli, oltre ad allegati che contengono tabelle, rinvii normativi e disposizioni transitorie. Le principali aree disciplinate riguardano:
- la riscossione spontanea, inclusa la compensazione e il versamento unitario;
- la riscossione coattiva, con particolare attenzione ai termini, alle notifiche e alle cause estintive;
- il sistema delle garanzie e dei rimborsi;
- la mutua assistenza nell’ambito UE;
- le disposizioni applicabili in sede concorsuale;
- le norme transitorie e finali.
Testo Unico versamenti e riscossione: principali novità
Tra le innovazioni di maggiore rilievo introdotte dal nuovo Testo Unico si segnalano:
- Obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per i versamenti con compensazione, a partire dal 1° luglio 2024 per i soggetti titolari di partita IVA (art. 5);
- Preclusione dell'autocompensazione in presenza di ruoli definitivi superiori a 1.500 euro, misura già esistente ma confermata e sistematizzata (art. 6).
- Discarico automatico o anticipato delle quote non riscosse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro cinque anni dall’affidamento, ovvero le quote affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 2011);
- Rafforzamento dei controlli su crediti utilizzati in compensazione, con sanzioni più strutturate in caso di violazioni o irregolarità nei visti di conformità;
- Riduzione delle spese per tasse e diritti in caso di riscossione coattiva, con prenotazione a debito salvo recupero dalla parte soccombente. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione e in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia l’agente della riscossione. (art. 143);
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Durc e Rottamazione quater: attenzione ai versamenti
L'INAIL ha illustrato , con una nota indirizzata alle proprie strutture, gli effetti del Decreto Legge 27 dicembre 2024 n. 202 (noto come "Milleproroghe"), convertito in legge il 21 febbraio 2025, con particolare attenzione all'articolo 3-bis che come noto riapre i termini per la "rottamazione-quater".
I contribuenti che avevano aderito alla definizione agevolata ma che sono decaduti per mancato o insufficiente pagamento entro il 31 dicembre 2024, possono presentare richiesta di adesione entro il 30 aprile 2025. Vediamo le conseguenze sul possesso del DURC per gli interessati alla nuova adesione.
Leggi per approfondire Rottamazione quater le regole per la domanda
DURC e riammissione alla Rottamazione quater
Nella nota INAIL si concentra in particolare sugli effetti di questa nuova adesione sul DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
Ovviamente chi non aveva ottemperato agli obblighi della "rottamazione-quater" non possiede il DURC, ma la riapertura dell'agevolazione consente di ottenerlo immediatamente, anche con previsione di pagamenti rateali .
La norma richiama le disposizioni dell'articolo 1, comma 240, della Legge 197/2022, che prevedono l'applicazione dell'articolo 54 del Decreto Legge 50/2017 per il rilascio del DURC. Questo articolo stabilisce che il DURC può essere rilasciato dopo la presentazione della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, purché siano rispettati gli altri requisiti di regolarità.
Quindi, i debitori possono ottenere il DURC presentando la domanda di riammissione all'Agenzia entro il prossimo 30 aprile.
Tuttavia, il possesso del DURC non è definitivo : il pagamento delle cartelle deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un massimo di dieci rate consecutive fino al 2027.
L'INAIL sottolinea saranno monitorate le tempistiche dei pagamenti e se un debitore non rispetta le scadenze, il DURC non verrà più rilasciato e quelli già rilasciati saranno annullati con la motivazione "Revoca definizione agevolata".
In sintesi, presentare la richiesta di riammissione è vantaggioso anche ai fini dell documento di regolarità contributiva , ma è fondamentale avere l'intenzione di pagare quanto dovuto, altrimenti la regolarità contributiva verrà persa immediatamente e retroattivamente.
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Nuovi codici tributo per F24: vediamo il dettaglio
Le Entrate pubblicano nuovi codici tributo per i pagamenti con F24 con:
relativamente ai versamenti delle somme dovute a seguito di adesione agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati e per l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali dal 1° maggio 2023.
Vediamoli in dettaglio.
Atti di recupero crediti indebitamente compensati: nuovi codici tributo ADE
Con la Risoluzione n 14 del 4 marzo 2025, l’Agenzia ha istituito i codici tributo per consentire il versamento tramite F24 delle somme dovute a seguito di adesione agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati (articolo 1, comma 1 del Dlgs n. 218/1997).
Il decreto legislativo n. 13/2024, ha introdotto questa forma di adesione e alcune novità nel campo dell’accertamento tributario in attuazione della legge delega di riforma fiscale.
In particolare, è ora previsto che il recupero dei crediti indebitamente compensati, non dipendente da un precedente accertamento, possa essere definito con adesione del contribuente. Relativamente a ciò, i nuovi codici tributo sono 29:
- “AD01” denominato “Recupero credito d’imposta per piccole e medie imprese e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD02” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per piccole e medie imprese – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD03” denominato “Recupero credito d’imposta per incremento occupazione e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD04” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per incremento occupazione – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD05” denominato “Recupero credito d’imposta investimenti aree svantaggiate e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD06” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta investimenti aree svantaggiate – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD07” denominato “Recupero crediti d’imposta da agevolazioni diverse da investimenti in aree svantaggiate, incentivi occupazionali ed incentivi alle piccole e medie imprese e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD08” denominato “Sanzioni correlate al recupero dei crediti d’imposta da agevolazioni diverse da investimenti in aree svantaggiate, incentivi occupazionali ed incentivi alle piccole e medie imprese – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD09” denominato “Recupero credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania di cui all’art. 3 della legge regionale n. 12/2007 e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD10” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania di cui all’art. 3 legge regionale n. 12/2007 – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD11” denominato “Recupero credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese nella Regione Siciliana di cui legge regionale n. 11/2009 e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD12” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese nella Regione Siciliana di cui alla legge regionale n. 11/2009 – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD13” denominato “Recupero contributo, utilizzato in compensazione, concesso dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui all’art. 2, c. 1, della legge regionale n. 22/2010 e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD14” denominato “Sanzioni correlate al recupero del contributo, utilizzato in compensazione, concesso dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui all’art. 2, c. 1, della legge regionale n. 22/2010 – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD15” denominato “Recupero contributi a fondo perduto, utilizzati in compensazione – Accertamento con adesione – art. 1, c. 1 del d.lgs. n. 218/1997”
- “AD16” denominato “Interessi relativi al recupero dei contributi a fondo perduto, utilizzati in compensazione – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD17” denominato “Sanzioni correlate al recupero dei contributi a fondo perduto, utilizzati in compensazione – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD18” denominato “Trattamento integrativo e “Bonus Irpef” riconosciuti in busta paga – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD19” denominato “Trattamento integrativo e “Bonus Irpef” riconosciuti in busta paga – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD20” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD21” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD22” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati nella Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati fuori Regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD23” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati nella Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati fuori Regione – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD24” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati nella Regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD25” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati nella Regione – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD26” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD27” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD28” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD29” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
Nuovi Codici tributo alluvione 2023: recupero rata finanziamento agevolato
Con la Risoluzione n 16 del 4 marzo viene invece istituito:
- il codice tributo “7075” – denominato “CREDITO EVENTI ALLUVIONALI – credito d’imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato – articolo 1, commi da 436 a 438, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riconosce un credito d’imposta in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati, ai sensi dei commi da 436 a 438 del medesimo articolo, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali.
In tali ipotesi, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito d’imposta commisurato all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale, gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento.
Con Provvedimento ADE del 25 luglio 2025 è stato previsto che “Il soggetto finanziatore recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi, nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento, mediante l’istituto della compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata”.
Tanto premesso per consentire ai soggetti finanziatori o agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione delle suddette agevolazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è istituito il codice tributo "7075".
Allegati: -
Plusvalenza da cessione di palladio: tassazione al 26%
Con la Consulenza Giuridica n 1 del 3 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti sulla nozione di metalli preziosi rilevanti ai fini delle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c–ter), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
L'associazione istante chiede se nel novero dei metalli preziosi rilevanti ai fini delle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera cter), del Testo unico delle imposte sui redditi rientri, oltre all'oro, all'argento e al platino, anche il palladio, tenuto conto della definizione di ''metalli preziosi'' utilizzata nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 e nell'annesso regolamento di applicazione di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 150.
L'agenzia fornisce risposta affermativa.
Plusvalenza da cessione di metalli preziosi: vi rientra anche il palladio
L'articolo 67, comma 1, lettera cter), del Tuir, stabilisce che «le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e cbis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo» rappresentano redditi diversi «se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente».
L'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014, stabilisce che le imposte sostitutive sui redditi diversi riconducibili alla richiamata lettera c ter, del comma 1, dell'articolo 67 del Tuir «sono stabilite nella misura del 26 percento».
Le Entrate chiariscono che il decreto legislativo n. 251 del 1999, recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, considera ''metalli preziosi'' il platino, il palladio, l'oro e l'argento.
Inoltre, la ''Convenzione sul controllo e la marcatura degli oggetti in metalli preziosi'', entrata in vigore in Italia il 15 dicembre 2023, chiarisce che «I metalli preziosi sono il platino, l'oro, il palladio e l'argento. Il platino è il metallo più prezioso, seguito dall'oro, dal palladio e dall'argento»
Tenuto conto che il riferimento contenuto nella circolare n. 165/E del 1998, nell'ambito oggettivo della lettera c ter), del comma 1, dell'articolo 67 del Tuir, all'oro, argento, o platino è a titolo esemplificativo, si ritiene che, come stabilito, sia in sede nazionale che internazionale, anche il palladio debba ritenersi ricompreso nel perimetro della locuzione ''metalli preziosi'' di cui alla citata disposizione.
Pertanto, le plusvalenze realizzate con le cessioni a titolo oneroso del palladio, allo stato grezzo o monetato, costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera cter), del Tuir, da assoggettare all'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.
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Convenzione Italia-Libia: dal 25.01 in vigore per le regole contro doppie imposizioni
Con la Legge n 2/2025 pubblicata in GU n 19 del 24 gennaio si ratifica e si dà esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.
Convenzione Italia-Libia contro le doppie imposizioni
In dettaglio, la Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo e sul patrimonio, o su elementi del reddito o di patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
- a) per quanto concerne l'Italia:
- 1 – l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2 – l'imposta sul reddito delle societa';
- 3 – l'imposta regionale sulle attivita' produttive;
- ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte
- (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»);
- (b) per quanto concerne la Gran Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista:
- 1 – l'imposta sugli utili delle imprese;
- 2 – l'imposta sulla proprieta';
- 3 – l'imposta sui redditi agricoli;
- 4 – l'imposta sui redditi delle attivita' commerciali e industriali;
- 5 – l'imposta sui servizi professionali;
- 6 – l'imposta sul ruolo paga;
- 7 – l'imposta sui redditi esteri;
- 8 – l'imposta sugli interessi bancari;
- 9 – l'imposta a favore della difesa, in conformita' alla Legge n. (44) del 1970;
- (qui di seguito indicate quali «imposta libica»).
La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti.
Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Convenzione Italia-Libia contro le doppie imposizioni: i residenti
Ai fini della Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica, amministrativa o ente locale.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
- a) detta persona e' considerata residente solo dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, e' considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
- b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
- c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalita';
- d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto a rivendicare alcuno sgravio o esenzione d'imposta previsti dalla Convenzione.
Leggi qui, il testo della Legge n 2/2025 per tutti i dettagli sulle tipologie di redditi e le previsioni della Convenzione Italia-Libia contro le doppier imposizioni fiscali.
Allegati: - a) per quanto concerne l'Italia:
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Acconto Irpef novembre: pagamenti entro il 2.12, con eccezioni
Scade il 30 novembre il pagamento della seconda o unica rata dell'acconto Irpef, Ires, Irap e relative addizionali nonché delle imposte sostitutive e delle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie detenute all’estero, cadendo il 30.11 di sabato, il termine per i pagamenti slitta al 2 dicembre.
ATTENZIONE per le PIVA leggi: Acconto novembre delle PIVA: rinvio al 16 gennaio.
Acconto Irpef: scadenza al 2 dicembre
Entro il prossimo 2 dicembre 2024 (in quanto il 30 novembre cade di sabato) i contribuenti interessati sono tenuti al versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte.
Il calcolo dell’acconto va effettuato in base a:
- metodo storico,
- metodo previsionale nel caso in cui per l’anno in corso si presume un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente.
La regola generale vuole che i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi devono versare le imposte, utilizzando il Modello F24, entro determinati termini, che variano a seconda della tipologia di soggetto:
- persona fisica,
- società di persone,
- società di capitali o ente equiparato
I versamenti delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) avvengono in 2 fasi:
- il saldo relativo all’anno oggetto della dichiarazione,
- e l’acconto per l’anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell’importo.
Relativamente ai versamenti delle persone fisiche, il saldo che risulta dal modello Redditi PF e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%.
La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre, quest'anno 2 dicembre in quanto il 30.11 è sabato.
L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
- unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro,
- due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre.
Il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili (l’acconto di novembre deve essere pagato in unica soluzione).
In ogni caso, il versamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
ATTENZIONE per le PIVA leggi: Acconto novembre delle PIVA: rinvio al 16 gennaio.
Acconto imposte per chi ha aderito al CPB
Quest'anno com'è noto, oltre ai casi "ordinari" di versamenti delle imposte vi sono anche quelli relativi alle adesioni al Patto col Fisco, misura agevolativa denominata Concordato preventivo biennale.
La misura ricordiamolo, è stata prevista per i soggetti ISA e i forfettari.
Relativamente a tali soggetti che hanno aderito al CPB l'acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap relativo ai periodi oggetto di concordato, è calcolato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati (ai sensi delgi articoli 20 e 31 del D.lgs.13/2024).
In sede di ingresso al CPB, acconto 2024 per chi aderisce per il biennio 2024-2025, è possibile applicare il criterio storico, tuttavia, va applicata un’apposita maggiorazione se il reddito concordato è maggiore del reddito 2023.
Se invece si applica il criterio previsionale la citata maggiorazione non è dovuta.
I criteri di calcolo degli acconti per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato variano a seconda della modalità di calcolo dell'acconto (storico o previsionale) e delle imposte interessate.
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F24 scartati da SOGEI: disposta proroga di 10 giorni
Sogei ha comunicato che dalle ore 12.48 del 29 ottobre 2024 alle ore 9.56 del 30 ottobre 2024 si è verificata un’anomalia nel proprio sistema di acquisizione dei modelli F24 telematici, che ha impropriamente comportato lo scarto delle deleghe di pagamento con motivazione “Squadratura contabile sezione erario”.
Nello stesso arco di tempo, come confermato dalla stessa Sogei, non si è registrata alcuna problematica riguardo i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, che hanno correttamente funzionato, consentendo anche l’invio regolare delle istanze di adesione del concordato preventivo biennale.
In considerazione delle anomalie comunicate da Sogei e preso atto del parere favorevole del Garante del Contribuente, viene emanato un provvedimento di irregolare funzionamento delle attività di controllo automatico della coerenza rispetto alle specifiche tecniche delle deleghe di pagamento inviate attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, vediamo gli estremi della proroga.
F24 scartati da SOGEI: disposta proroga di 10 giorni
Con Provvedimento n. 402623 del 31 ottobre le Entrate accolgono la proroga, anche richiesta dal CNDCEC, relativa agli scarti di F24 a causa del malfunzinoamento dei sistemi SOGEI.
In dettaglio, l’art. 1 del decreto legge21 giugno 1961, n. 498 dispone che nei casi in cui gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento, ossia dieci giorni dal 31 ottobre.