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Atto pignoramento presso terzi: va notificato sia al terzo che al debitore?
Durante l'edizione di Telefisco del 1 febbraio l'Agenzia delle Entrate come in ogni edizione ha fornito chiarimenti sulle principali tematiche fiscali, tra questi ha chiarito dubbi sulla notifica dell'atto di pignoramento nell'ambito del pignoramento verso terzi.
Si chiede se in caso di pignoramento presso terzi, disposto dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 72 bis, Dpr 602/1973, sia obbligatoria la notifica dell’atto di pignoramento non solo al terzo ma anche al debitore iscritto a ruolo e, in caso di risposta positiva, quali sono le conseguenze laddove tale notifica non sia avvenuta.
Pignoramento presso terzi: la notifica è obbligatoria al terzo e al debitore?
L'agenzia ha replicato che l’atto di pignoramento presso terzi, emesso dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 72 bis del Dpr 602/1973 deve essere notificato al terzo pignorato e anche al debitore.
Secondo l’art. 72-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973, “l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede…”.
Inoltre la Corte Costituzionale ha espressamente qualificato quella di cui all’art. 72-bis del DPR n. 602/1973 come “modalità di esecuzione forzata presso terzi” che l’agente della riscossione può scegliere ai fini della riscossione coattiva delle somme che gli sono state affidate (ordinanza n. 393 del 2008).
L'art. 49, comma 2, del citato decreto, prevede inoltre che: “Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili…”.
Pertanto, all’atto di pignoramento di cui al richiamato art. 72-bis del DPR n. 602/1973 si applica, nei limiti di compatibilità, la disciplina processuale civilistica dell’esecuzione presso terzi.
L'’art. 543, primo comma, c.p.c. “il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esige mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.”. Ne consegue che anche l’atto di pignoramento disciplinato dall’art. 72-bis del DPR n. 602/1973 deve essere notificato sia al terzo, che al debitore.
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Imposta transazioni finanziarie FTT: nuovo modello 2024
Con il Provvedimento n 13275 del 22 gennaio, le Entrate approvano il nuovo modello per l'imposta sulle transazioni finanziarie FTT.
Imposta sulle transazioni finanziarie: nuovo modello 2024
Nel dettaglio, il provvedimento in oggetto modifica il precedente del 15 dicembre 2017, concernente l’approvazione del modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Si introduce il nuovo rigo TT49 che al campo 1A contiene il credito risultante dalla precedente dichiarazione utilizzato per la compensazione.
Il modello, nella versione aggiornata che fa parte integrante del presente provvedimento, sostituisce il precedente modello a partire dal 25 gennaio 2024.
Imposta sulle transazioni finanziarie: che cos'è
Ricordiamo che, l’articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Legge di stabilità 2013, ha introdotto l’imposta sulle transazioni finanziarie che si applica:
- ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi (comma 491),
- alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari (comma 492)
- e alle negoziazioni ad alta frequenza come definite nel comma 495.
Con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2013, del 4 gennaio 2017 e del 15 dicembre 2017 è stato approvato il modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), con le relative istruzioni, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati in esso contenuti e sono state definite le modalità di presentazione.
A seguito delle modifiche dell’articolo 28, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che ha introdotto la lettera d-bis) nell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, assoggettando l’imposta sulle transazioni finanziarie alle disposizioni in materia di versamento unitario e compensazione previste dal richiamato articolo 17, si rende necessario dare attuazione alla norma, consentendo ai soggetti interessati di indicare nel modello FTT l’importo del credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente utilizzato per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, attuando:
- un aggiornamento del modello attualmente utilizzato,
- prevedendo nel rigo TT49 il nuovo campo 1A per l’indicazione del predetto credito.
Con il provvedimento in oggetto sono, pertanto, disposte le modifiche al modello FTT del 15 dicembre 2017, nonché alle relative istruzioni e specifiche tecniche da usare a partire dal 25 gennaio 2024.
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Acconto novembre IRPEF 2023: in cassa entro il 16 gennaio
Entro il 16 gennaio occorre pagare il secondo acconto dell'IRPEF 2023 delle PIVA.
Ricordiamo che lo prevede la legge n 191 di conversione del DL n 145/2023 o DL Anticipi pubblicata in GU n 293/2023.
In particolare, si conferma la norma che ha rimandato al 16 gennaio 2024 il pagamento del secondo acconto IRPEF per imprese e professionisti che rispettino certe condizioni.
Acconto IRPEF novembre PIVA: pagamento entro il 16 o prima rata
Nel dettaglio, l'art 4 del DL n 145/2023 prevede che:
- per il solo periodo d'imposta 2023,
- le persone fisiche titolari di partita IVA,
- che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro,
- effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL,
- entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Da sottolineare che la legge di conversione del DL Anticipi, con l'art 4 ha recepito il chiarimento della Circolare ADE n 31/2023 per i titolari di reddito agrario.
Per tali soggetti, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di 170.000 euro, condizione per avere diritto alla proroga, si intende riferito al volume d'affari.
Per il resto, la previsione è rimasta invariata, riepiloghiamo le condizioni per poter pagare il secondo acconto IRPEF nel 2024.
Rinvio Acconto IRPEF novembre 2023: i beneficiari
La Circolare n 31 ha sottolineato che, nell’ambito applicativo del rinvio rientrano in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.
Inoltre, beneficia del differimento anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Considerata la ratio della norma agevolativa, volta a differire, per i lavoratori autonomi e i titolari di reddito d’impresa, i versamenti delle imposte sui redditi con scadenza nel mese di novembre 2023, rientrano nella misura in oggetto, anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.
Rinvio Acconto IRPEF novembre 2023: gli esclusi
La Circolare n. 31 ha specificato che devono ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione della misura i seguenti soggetti:
- le persone fisiche non titolari di partita IVA; non usufruiscono di tale rinvio, ad esempio, i soci (non titolari di una propria partita IVA) di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza, ai sensi degli articoli 5 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
- le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022 (modello Redditi PF 2023), dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali).
Con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in forza della loro natura individuale, si precisa che non possono fruire del rinvio del versamento in esame i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).
Rinvio Acconto IRPEF novembre 2023: superamento soglia di ricavi
La Circolare n. 31 specifica inoltre che allo scopo di verificare l’eventuale superamento della soglia di 170.000 euro, si deve far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del TUIR5, dichiarati per il periodo d’imposta 2022.
Sempre al medesimo fine, deve ritenersi rilevante l’ammontare complessivo dei ricavi dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale.
Qualora il contribuente eserciti più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso al differimento in esame, si ritiene doversi assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Nel caso in cui, inoltre, la persona fisica eserciti contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.
Diversamente, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera), le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa, in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023).Qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022. Nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IV
Secondo acconto/o unica rata IRPEF: le regole ordinarie
I contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi devono versare le imposte, utilizzando il Modello F24, entro determinati termini, che variano a seconda della tipologia di soggetto:
- persona fisica,
- società di persone,
- società di capitali o ente equiparato
In generale, i versamenti delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) avvengono in 2 fasi:
- il saldo relativo all’anno oggetto della dichiarazione,
- e l’acconto per l’anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell’importo.
I versamenti delle persone fisiche
Salvo proroghe, il saldo che risulta dal modello Redditi PF e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%.
La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.
L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
- unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro,
- due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre.
Il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili (l’acconto di novembre deve essere pagato in unica soluzione).
In ogni caso, il versamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
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Imprese agricole: le condizioni per rinviare l’acconto IRPEF al 2024
Il DL Anticpi convertito in Legge n 191/2023 pubblicata in GU n 293 del 16 dicembre, ha previsto con emendamento inserito in sede di conversione, quanto emerso con i chiarimenti della Circolare ADE n 31 del 9 novembre per i contribuienti titolare di imprese agricole.
Prima dei dettagli, ricordiamo che la Circolare ADE n 31 del 9 novembre ha chiarito il perimetro del rinvio al 2024 del pagamento dell'acconto IRPEF 2023.
La circolare nel precisare che, possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo acconto, per il solo anno 2023, le persone fisiche che contestualmente:
- siano titolari di partita IVA;
- abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023);
ha chiarito che tale requisito presuppone che i contribuenti, nel 2022, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, pertanto erano esclusi i titolari di reddito agrario. Vediamo cosa cambia.
Titolari di Reddito agrario: dovuto il secondo acconto IRPEF
Nell’ambito applicativo del rinvio in esame rientrano, in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.
Pertanto, i titolari di reddito agrario sono tenuti a pagare il secondo acconto delle imposte scaduto il 30 novembre.
Come anche precisato in una recente notizia del quotidiano online delle Entrate, Fiscoggi, l’esclusione dalla agevolazione del reddito agrario deriva dalla lettura dei requisiti richiesti per beneficiare della proroga.
La disposizione, contenuta nell'art 4 del DL n 145/2023 Collegato alla legge di bilancio 2024, perimetra l’agevolazione:- ai titolari di partita Iva,
- che nel periodo d'imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro, ossia subordinandola a valori rilevanti ai fini della determinazione dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo disciplinati rispettivamente dagli articoli 85 e 54, del Tuir e non dei redditi fondiari in cui ricade il reddito agrario disciplinato dall'articolo 32, del Tuir.
Ricordiamo che, il comma 1 dell'art 32 prevede che: "il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso".
La circolare n. 31 ha anche sottolineato che, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera) – le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa – in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023).
La novità ora introdotta dalla Legge di conversione del decreto anticipi o collegato fiscale, va proprio nella direzione del chiarimento ADE, prevedendo espressamente che per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi pari a 170.000 euro si intende riferito al volume d’affari.
Infine, si ricorda che, qualora un contribuente abbia per errore, differito il versamento, ha la possibile di sanare l'errore versando la sanzione di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997 avvalendosi del ravvedimento operoso.
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Alluvione Toscana: elenco territori e istruzioni INPS sugli adempimenti
Il Ministero dell'economia aveva emanato il 29 novembre un comunicato che annunciava, in extremis, la proroga di versamenti e adempimenti a partire da quelli del 30 novembre, per le zone della Toscana colpite dalle recenti alluvioni.
Il testo anticipava la norma che ha trovato posto nella conversione in legge del decreto " Anticipi" 145 2023 pubblicato in GU n. 293 il 16 dicembre (legge 190 2023), e in vigore dal giorno successivo
Comunicato n. 175 – Maltempo in Toscana: verso il differimento degli obblighi tributari e contributivi
Per venire incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese danneggiate dagli eventi metereologici eccezionali che, il 2 novembre scorso, hanno colpito alcuni Comuni toscani, nell’ambito della conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, verrà stabilito il differimento al prossimo 18 dicembre dei termini dei versamenti tributari e contributivi e degli adempimenti tributari in scadenza nei mesi di novembre e dicembre.
Roma, 29 novembre 2023.
Solo ieri, dopo la scadenza , INPS ha fornito le istruzioni con il messaggio 4568 -2023 in cui precisa che la proroga riguardava
i versamenti dovuti dai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza o la sede legale oppure la sede operativa nei Comuni, indicati nell’allegato A al medesimo decreto-legge n. 145/2023 e rientranti nelle seguenti categorie:
- – i datori di lavoro del settore privato (compresi i datori di lavoro domestico e i datori di lavoro con natura giuridica privata e dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- – i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
- – i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
In attuazione della norma in esame i predetti versamenti contributivi, in scadenza nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023,sono stati automaticamente differiti al 18 dicembre 2023 senza applicazione di sanzioni e interessi.
La disposizione si applica SOLO agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei Comuni di cui all'allegato A (V. sotto) e riguarda i versamenti afferenti a:
– dichiarazioni mensili dei datori di lavoro privati, relative ai periodi retributivi riferiti alla mensilità di ottobre 2023 e novembre 2023;
– contributi dovuti alla Gestione separata dai committenti a seguito della presentazione delle denunce dei compensi erogati nei mesi di ottobre 2023 e novembre 2023 per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate;
– contributi dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata in scadenza per i periodi interessati, quali secondo acconto anno di imposta 2023;
– contributi dovuti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali sul minimale di reddito imponibile per il terzo trimestre 2023 e il secondo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2023;
– per i lavoratori agricoli autonomi e i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, la citata norma riguarda i versamenti afferenti all’emissione 2023, terza rata, con scadenza originaria di pagamento fissata al 16 novembre 2023.
Il messaggio sottolinea che per espressa previsione di legge non è previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati (cfr. l’art. 21-bis, comma 4, del decreto-legge n. 145/2023).
Proroga adempimenti alluvione Toscana : Elenco Comuni
ALLEGATO A (articolo 21-bis, comma 1)
1 BARBERINO DI MUGELLO 48002 FI
2 BORGO SAN LORENZO 48004 FI
3 CALENZANO 48005 FI
4 CAMPI BISENZIO 48006 FI
5 CAPRAIA E LIMITE 48008 FI
6 CERRETO GUIDI 48011 FI
7 EMPOLI 48014 FI
8 FIRENZUOLA 48018 FI
9 FUCECCHIO 48019 FI
10 MARRADI 48026 FI
11 MONTELUPO FIORENTINO 48028 FI
12 PALAZZUOLO SUL SENIO 48031 FI
13 SCARPERIA E SAN PIERO 48053 FI
14 SESTO FIORENTINO 48043 FI
15 SIGNA 48044 FI
16 VINCI 48050 FI
17 VICCHIO 48049 FI
18 COLLESALVETTI 49008 LI
19 LIVORNO 49009 LI
20 ROSIGNANO MARITTIMO 49017 LI
21 BIENTINA 50001 PI
22 CALCINAIA 50004 PI
23 CASCIANA TERME LARI 50040 PI
24 CASCINA 50008 PI
25 CASTELFRANCO DI SOTTO 50009 PI
26 CHIANNI 50012 PI
27 CRESPINA LORENZANA 50041 PI
28 FAUGLIA 50014 PI
29 MONTOPOLI IN VAL D'ARNO 50022 PI
30 PISA 50026 PI
31 PONSACCO 50028 PI
32 PONTEDERA 50029 PI
33 SAN GIULIANO TERME 50031 PI
34 SAN MINIATO 50032 PI
35 SANTA CROCE SULL'ARNO 50033 PI
36 SANTA MARIA A MONTE 50035 PI
37 VECCHIANO 50037 PI
38 CANTAGALLO 100001 PO
39 CARMIGNANO 100002 PO
40 MONTEMURLO 100003 PO
41 POGGIO A CAIANO 100004 PO
42 PRATO 100005 PO
43 VAIANO 100006 PO
44 VERNIO 100007 PO
45 AGLIANA 47002 PT
46 BUGGIANO 47003 PT
47 CHIESINA UZZANESE 47022 PT
48 LAMPORECCHIO 47005 PT
49 LARCIANO 47006 PT
50 MARLIANA 47007 PT
51 MASSA E COZZILE 47008 PT
52 MONSUMMANO TERME 47009 PT
53 MONTALE 47010 PT
54 MONTECATINI TERME 47011 PT
55 PESCIA 47012 PT
56 PIEVE A NIEVOLE 47013 PT
57 PISTOIA 47014 PT
58 PONTE BUGGIANESE 47016 PT
59 QUARRATA 47017 PT
60 SAN MARCELLO PITEGLIO 47024 PT
61 SERRAVALLE PISTOIESE 47020 PT
62 UZZANO 47021 PT
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Controlli automatizzati dichiarazione: codici tributo per pagamenti parziali
Con Risoluzione n 60 dell'8.11.2023 le entrate istituiscono i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
I 96 codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.
In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione.
Per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), sono riportati i codici tributo già istituiti (seconda colonna), utilizzati per il versamento spontaneo.
Consulta qui tutto l'elenco dalla Risoluzione n 60 dell'8.11.2023.
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Tobin tax: i codici tributo per utilizzo dell’eventuale credito
Con Risoluzione n 57 del 26 ottobre le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, commi 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 22
Ricordiamo che l’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai commi 491, 492 e 495, ha introdotto un’imposta sulle transazioni finanziarie e con risoluzione n. 62/E del 4 ottobre 2013 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta in argomento.
L’articolo 28, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha introdotto all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la lettera d-bis), includendo in tal modo, nell’elenco dei crediti ammessi per cui è ammessa la compensazione anche l'imposta sulle transazioni finanziarie.
A tal fine, per consentire l’utilizzo in compensazione dell’eventuale credito risultante dalla dichiarazione dell’Imposta (Financial Transaction Tax) tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
- “4067” denominato “Credito relativo all’imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi, sulle transazioni relative a derivati su equity e sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, commi 491, 492 e 495, l. n. 228/2012”.
Leggi anche: Come funziona la Tobin tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie per approfondimenti sulla tassa.
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