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Dichiarazione di successione e voltura – Modello
Modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, con relative istruzioni.
Aggiornato con Provvedimento del 13 febbraio 2025 n. 47335 che tiene conto delle novità previste a partire dal 1° gennaio 2025 (decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139).
La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data del decesso e va presentata esclusivamente in via telematica tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate:
- direttamente dal dichiarante;
- dagli intermediari abilitati, come ad esempio professionisti e Caf.
La trasmissione telematica del modello di dichiarazione può essere effettuata dal singolo contribuente anche per il tramite di un ufficio dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle entrate rende disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it un programma software gratuito per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione, nonché per la sola compilazione e stampa della stessa qualora, per la sua trasmissione, il contribuente intende avvalersi dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate.ATTENZIONE: La presentazione cartacea del modello (conforme a quello approvato) è consentita in via eccezionale unicamente ai residenti all’estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica. Il modello deve essere inviato all’ufficio incaricato della lavorazione, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione e si considera presentato il giorno in cuiviene consegnato all’ufficio postale.
- Se la residenza del defunto è all’estero (o non è nota), ed egli non ha mai risieduto in Italia, l’ufficio di riferimento per la lavorazione della dichiarazione è l’ufficio territoriale di Roma 6 – Eur – Torrino, della Direzione provinciale II di Roma.
- Se il defunto ha risieduto in Italia, prima di risiedere all’estero, l’ufficio di riferimento per la lavorazione della dichiarazione è quello individuato presso la Direzione provinciale competente in relazione all’ultima residenza nota in Italia.
In allegato:
- Provvedimento del 13 febbraio 2025
- Modello Successione
- Istruzioni per la compilazione – Fascicolo 1
- Istruzioni per la compilazione – Fascicolo 2
- Specifiche tecniche (in formato XML) – zip
- Specifiche tecniche (in formato PDF) – pdf
- Allegato 1 – Elenco delle modifiche alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali e al relativo modello dichiarativo
- Allegato 2 – Elenco delle modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali
Attenzione: si dovrà continuare a utilizzare il modello 4 (Dichiarazione di successione – Modello 4) per le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006 o per apportare modifiche o sostituire dichiarazioni già presentate con questo modello.
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Dichiarazione IVA 2025 – Modello e istruzioni
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2025 n. 9491, ha approvato i modelli di dichiarazione IVA/2025 concernenti l’anno 2024, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 ai fini Iva.
Il modello di dichiarazione annuale IVA base 2025, concernente l’anno d’imposta 2024, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2025 e può essere utilizzato, in alternativa al predetto modello.
In base all’art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2024 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025.
In Allegato:
- Modello Iva 2025
- Istruzioni per la compilazione Iva
- Modello Iva base 2025
- Istruzioni per la compilazione Iva base
- Provvedimento del 15 gennaio 2025 n. 9491
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Certificazione Unica 2025 – Modello e istruzioni
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2025 n. 9454, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2025”, relativa all’anno 2024, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
Individuate anche le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2025 (CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.In Allegato:
- Modello ordinario Certificazione unica
- Modello sintetico Certificazione unica
- Istruzioni per la compilazione
- Specifiche tecniche per la trasmissione
- Provvedimento del 15.01.2025
Per il periodo d’imposta 2024, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
- entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi,
- entro il 31 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770),
- ossia entro il 31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
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Dichiarazione Persone Fisiche 2024 – Modello Redditi PF
Con Provvedimento del 28.02.2024 n. 68687, l'Agenzia ha approvato il modello di dichiarazione “REDDITI 2024–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2024, per il periodo d’imposta 2023, ai fini delle imposte sui redditi.
Modelli e istruzioni aggiornati il 14.06.2024
Il modello è costituito da:
- “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI, RX;
- “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte; il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla compilazione del modello “REDDITI 2024–PF” per i soggetti non residenti;
- “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, ed infine, il quadro TR;
- i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento. Con il medesimo provvedimento sono indicati i criteri con cui rilasciare l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
In Allegato:
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Fascicolo 1
Modello Redditi PF – fascicolo 1
Istruzioni per la compilazione Redditi PF – fascicolo 1 -
Fascicolo 2
Modello Redditi PF – fascicolo 2
Istruzioni per la compilazione Redditi PF – fascicolo 2 -
Fascicolo 3
Modello Redditi PF – fascicolo 3
Istruzioni per la compilazione Redditi PF – fascicolo 3 - Specifiche tecniche
- Allegato 1 – Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli
- Allegato 2 – Obblighi di riservatezza
- Tabella addizionali comunali all’Irpef saldo 2023 acconto 2024
- Informazioni per la detrazione delle spese sostenute presso le università non statali anno 2023
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Dichiarazione IMU e IMPi – Modello e istruzioni
Nuovo Modello unificato di Dichiarazione IMU (Imposta municipale propria) e IMPI (Imposta sulle piattaforme marine) e relative istruzioni di compilazione.
La dichiarazione deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.Può anche essere presentata:
- per via telematica, direttamente dal dichiarante;
- per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- consegnando una copia cartacea presso il comune competente.
In allegato:
- Decreto dichiarazione IMU e IMPi del 24.04.2024
- Modello dichiarazione IMU/IMPi
- Istruzioni
- Specifiche tecniche
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Dichiarazione IMU e IMPi – Modello e istruzioni
Nuovo Modello unificato di Dichiarazione IMU (Imposta municipale propria) e IMPI (Imposta sulle piattaforme marine) e relative istruzioni di compilazione.
La dichiarazione deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.Può anche essere presentata:
- per via telematica, direttamente dal dichiarante;
- per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- consegnando una copia cartacea presso il comune competente.
In allegato:
- Decreto dichiarazione IMU e IMPi del 24.04.2024
- Modello dichiarazione IMU/IMPi
- Istruzioni
- Specifiche tecniche
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Certificazione Unica 2024 – Modello e istruzioni
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2024 n. 8253, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2024”, relativa all’anno 2023, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
Modello e Istruzioni aggiornate il 23.04.2024
Individuate anche le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2024 (CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.In Allegato:
- Modello ordinario Certificazione unica
- Modello sintetico Certificazione unica
- Istruzioni per la compilazione
- Specifiche tecniche per la trasmissione
- Provvedimento del 15.01.2024
- Motivi aggiornamento
- Scheda 8, 5 e 2 per mille
Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 18 marzo 2024, in quanto il 16 marzo cadendo di sabato fa slittare la scadenza al primo giorno non festivo successivo (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).
Il sostituto d’imposta che nell’anno 2024 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2024 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3) nonché le schede riguardanti le scelte (Mod. 730-1) entro i seguenti termini:
- 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.
Con separato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, entro lo stesso termine, dei dati contenuti nella scheda per la scelta della destinazione dell’otto per mille, del cinque per mille e del 2 per mille dell’IRPEF del (Mod. 730-1).