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Bando Conciliamo famiglia-lavoro – Modulistica
“#Conciliamo” è la misura del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri volta a sostenere la realizzazione di progetti di welfare aziendale, che consentano ai datori di lavoro di sviluppare azioni in favore dei propri lavoratori al fine di assecondare i loro bisogni e quelli delle loro famiglie.
In particolare, si intende favorire la realizzazione di interventi posti in essere nel contesto dell’ambiente di lavoro, volti a promuovere un welfare su misura e incentivare lo sviluppo di progetti capaci di risolvere problemi e priorità comuni e ad impattare positivamente sulla qualità della vita dei lavoratori e delle lavoratrici e quindi sulla produttività delle imprese.
Le proposte progettuali devono prevedere azioni, nel contesto dell’ambiente di lavoro e nella relativa organizzazione, che perseguano uno o più dei seguenti obiettivi riguardanti il rapporto tra la famiglia e l’attività lavorativa:
- crescita della natalità;
- riequilibrio tra i carichi di cura tra uomini e donne;
- incremento dell’occupazione femminile;
- contrasto dell’abbandono degli anziani;
- supporto della famiglia in presenza di componenti disabili;
- tutela della salute.
Per accedere al finanziamento di cui al presente Avviso occorre presentare, a pena di irricevibilità, entro le ore 12,00 del 18 dicembre 2019, via PEC all’indirizzo: [email protected], la domanda unitamente alla documentazione di cui all’articolo 5, comma 4, protetta da password, che dovrà essere successivamente comunicata al Dipartimento, ai sensi dell’articolo 9, comma 3. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata intestato al soggetto proponente.
In allegato:
- Nuovo avviso #Conciliamo dell'8 novembre 2019
- Allegato 1, Definizioni [PDF]
- Allegato 2, Guida alla compilazione [PDF]
- Allegato 3, Categorie di azioni [PDF]
- Modello 1, Domanda di ammissione [DOC]
- Modello 2, Piano finanziario [XLS]
- Modello 3, Patto d'integrità [DOC]
- Modello 4, Dichiarazione sostitutiva [DOCX]
- Modello 5, Impegno costituzione ATS/ATI/contratto di rete [DOCX]
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Sport Bonus 2019 – Modelli di istanza
La legge di bilancio 2019, approvata lo scorso 30 dicembre 2018, ai commi 621 e 622 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e i soggetti titolari di reddito d’impresa possano accedere ad un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
La domanda va inviata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo [email protected] tra il 15 ottobre ed il 14 novembre 2019, indicando nell'oggetto della mail: Sport Bonus 2° finestra 2019.
In allegato:
- Modulo persone fisiche
- Modulo Enti non commerciali
- Modulo Imprese
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Privacy – Telefonate indesiderate utenze riservate
Modello per la segnalazione al Garante della ricezione di telefonate pubblicitarie indesiderate – Per utenze riservate.
Il cittadino può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o all'Autorità giudiziaria. Prima di fare la segnalazione è bene però verificare di non aver prestato il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing allo specifico soggetto che ha effettuato la chiamata. -
Privacy – Telefonate indesiderate modulistica
Modello per la segnalazione al Garante della ricezione di telefonate pubblicitarie nonostante l'iscrizione nel Registro delle opposizioni.
Le nuove regole del marketing telefonico
Gli abbonati (ora definiti dalla legge "contraenti") i cui nominativi e numeri siano in elenco che non desiderano ricevere telefonate pubblicitarie, devono iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni. Il Registro è stato istituito con il d.P.R. 178/2010 e la sua gestione è stata affidata, dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, alla Fondazione Ugo Bordoni (FUB).
L´iscrizione è gratuita, ha durata indefinita e può essere revocata in qualsiasi momento.Vi sono 5 modi per opporsi alle telefonate pubblicitarie rivolgendosi al Gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni:
- Compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita "area abbonato" sul sito: www.registrodelleopposizioni.it
- Per e-mail: [email protected]
- Tramite il numero verde: 800.265.265
- Per raccomandata, scrivendo a: "GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI" UFFICIO ROMA NOMENTANO – CASELLA POSTALE 7211 – 00162 ROMA (RM)
- Via fax: 06.5422.4822
Cosa occorre fare se, nonostante l´iscrizione nel Registro si ricevono ancora telefonate promozionali?
Per opporsi ad ulteriori futuri contatti da parte dell´operatore economico nel cui interesse la telefonata promozionale è effettuata (ad esempio una compagnia telefonica, un operatore del settore energetico, assicurativo, bancario etc.) l´interessato può esercitare direttamente nei suoi confronti i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento.
In particolare, con riferimento alla numerazione telefonica oggetto di contatto, l´interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, integrazione, aggiornamento, cancellazione, di limitazione del trattamento, di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
L´esercizio di tali diritti può essere effettuato agevolmente avvalendosi del modello reperibile sul sito web dell´Autorità all´indirizzo https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online, che deve essere inviato all´operatore economico nel cui interesse è stata effettuata la chiamata promozionale.
Rispetto all´esercizio di tali diritti, il titolare del trattamento deve fornire riscontro all´interessato "senza ritardo", al più tardi entro un mese dal ricevimento dell´istanza (il termine è prorogabile in casi particolari fino a tre mesi). -
Denuncia fiscale vendita di alcolici – Esercizi avviati
MODELLO UTILIZZABILE PER GLI ESERCIZI AVVIATI NEL PERIODO IN CUI L'OBBLIGO DELLA DENUNCIA DI ATTIVAZIONE E DELLA CORRELATA LICENZA ERANO STATI SOPPRESSI.
DENUNCIA DI AVVENUTA ATTIVAZIONE ESERCIZIO DI VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI ASSOGGETTATI AD ACCISA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO (art. 29, commi 2 e 4 e art. 63, comma 1 del Testo Unico delle accise, approvato con il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
La Legge 58/2019, con l'articolo 13 bis ha reintrodotto la licenza fiscale per la vendita di alcolici anche per gli esercizi che prima ne erano stati esonerati. In merito a tale aggiornamento l’Agenzia Dogane Monopoli ha diramato ai suoi uffici la circolare prot. 83760 del 18/07/19, dando indicazioni anche sul flusso dei procedimenti per il tramite dei SUAP.
Per tale effetto, quindi deve considerarsi ripristinato per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini che esercitano la vendita di prodotti alcolici, il generale obbligo di denuncia di attivazione oltre che la necessità di munirsi della correlata licenza fiscale rilasciata dall'Ufficio delle dogane e conseguentemente si deve ritenere, in considerazione del mutato assetto normativo, non più vigente il contenuto della sopracitata direttiva prot. 113015/RU del 9/10/2017.
Quindi per quegli operatori che dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del predetto vincolo, procederanno a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa.
In allegato il modello di denuncia di avvenuta attivazione predisposto per il caso di specie.
Analogamente dovranno comportarsi quegli esercenti che avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia.
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Antiriciclaggio: Verbale di formazione dipendenti
Fac-simile in word di Verbale della riunione formativa interna dei collaboratori e dipendenti dello studio professionale, in materia di antiriciclaggio.
Il documento è tratto dal dall'Informativa pubblicata dal CNDCEC del 20/06/2018 “Piano di Formazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo ex art. 11 D.lgs. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 90/2017)”, al fine di consentire agli iscritti l’adozione di un adeguato programma formativo per gli studi professionali.
Ricordiamo che secondo le nuove regole adottate dall’Italia con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, in attuazione della IV Direttiva europea in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, si rende necessaria, da parte degli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, l’adozione di un adeguato programma formativo per gli studi professionali, tale da metterli in condizione, nelle varie fasi lavorative, di riconoscere, grazie ad una preparazione adeguata, completa e costantemente aggiornata, le eventuali anomalie e reagire prontamente segnalandole agli organi preposti.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha suggerito il Piano di Formazione per gli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e per i collaboratori e i dipendenti dei loro studi professionali, e predisposto una bozza di verbale dell'evento formativo organizzato sufficiente a consentire una adeguata preparazione nella materia dell’antiriciclaggio.
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Denuncia fiscale di vendita di alcolici
Modello di denuncia di attivazione esercizio di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa e Istanza per il rilascio della licenza di esercizio (art. 29, commi 2 e 4 e art. 63, comma 1 del Testo Unico delle accise approvato con il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).
Ricordiamo che la Legge 58/2019, con l'articolo 13 bis ha reintrodotto la licenza fiscale per la vendita di alcolici anche per gli esercizi che prima ne erano stati esonerati. In merito a tale aggiornamento l’Agenzia Dogane Monopoli ha diramato ai suoi uffici la circolare prot. 83760 del 18/07/19, dando indicazioni anche sul flusso dei procedimenti per il tramite dei SUAP, e la Nota del 20 settembre 2019 n. 131411/RU, con la quale ha fornito chiarimenti sugli indirizzi applicativi relativamente a situazioni soggettive già costituitesi.