• Dichiarazione Persone Fisiche 2019 – Modulistica

    Il modello e le istruzioni del modello Redditi Pf (fascicolo 3) sono stati modificati con provvedimento del 10 maggio 2019 n.125594, istruzioni aggiornate il 7 giugno 2019.
    I modelli Redditi (fascicoli 1 e 2) con le relative istruzioni sono stati modificati con provvedimento del 10 aprile 2019 n. 85457.

    Pubblichiamo il modello di dichiarazione “REDDITI 2019–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2019, per il periodo d’imposta 2018, ai fini delle imposte sui redditi.

    Il modello è costituito da:

    • “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI, RX;
    • “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte; il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla compilazione del modello “REDDITI 2019–PF” per i soggetti non residenti;
    • “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, infine, il quadro TR concernente il trasferimento all’estero della residenza;
    • i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento. Con il medesimo provvedimento sono indicati i criteri con cui rilasciare l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

    In Allegato:

    • Fascicolo 1
      Modello Redditi PF – fascicolo 1
      Istruzioni per la compilazione Redditi PF – fascicolo 1

    • Fascicolo 2
      Modello Redditi PF – fascicolo 2
      Istruzioni per la compilazione Redditi PF – fascicolo 2

    • Fascicolo 3
      Modello Redditi PF – fascicolo 3
      Istruzioni per la compilazione Redditi PF – fascicolo 3

    • Allegato 1 – Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli
    • Allegato 2 – Obbligo di riservatezza
       
    • Provvedimento di modifica del 10.04.2019 n. 85457
    • Provvedimento di modifica del 10.05.2019 n. 125594
    • Provvedimento di modifica del 07.06.2019 n. 184656

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  • 730/2019 – Modello EDITABILE e istruzioni

    L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2019 n. 10652, ha proceduto all’approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2019 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.

    I modelli e le istruzioni sono aggiornate con le modifiche apportate con Provvedimento del 19 marzo 2019 – Modificazioni al modello di dichiarazione 730/2019 e alle relative istruzioni approvati con provvedimento del 15 gennaio 2019 (Pubblicato il 19/03/2019)

    In allegato:

    • Modello 730/2019
    • Modello 730/2019 editabile
    • Istruzioni per la compilazione
    • Allegato 1 – Bolla per la consegna dei modelli 730 e/o dei modelli 730-1
    • Allegato 2 – Busta per la consegna del modello 730-1
    • Allegato 3 – Obbligo di riservatezza
    • Tabella addizionali comunali all’Irpef 2019

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  • 5 per mille 2019 – Modello iscrizione e istruzioni

    Attenzione: i soggetti che sono presenti nell’elenco permanente degli enti iscritti, pubblicato il 29 marzo 2019, non sono tenuti a presentare la domanda di accesso al beneficio del 5 per mille di quest’anno, né la dichiarazione sostitutiva. Solo nel caso di variazione del rappresentante legale, quest’ultimo è tenuto entro il 1° luglio 2019, a pena di decadenza dell’ente dal beneficio, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva, ferma restando la domanda telematica di iscrizione già presentata.

    Gli enti del volontariato che si devono iscrivere per la prima volta trasmettono la domanda d’iscrizione all’Agenzia delle Entrate, a partire dal 3 aprile 2019, utilizzando il modello qui allegato e software specifici. La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

    Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale possono partecipare al riparto del 5 per mille per l’anno 2019.
    In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
    Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:

    • avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni
    • avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni
    • avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

    L’iscrizione deve essere trasmessa entro il 7 maggio 2019. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

    In allegato:

    • Modello per l'iscrizione al 5 per mille 2019
    • Istruzioni per la compilazione della domanda 5 per mille 2019
    • Dichiarazione sostitutiva – Onlus ed Enti del volontariato
    • Dichiarazione sostitutiva – Associazioni Sportive Dilettantistiche

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  • Istanza di cooperazione e collaborazione rafforzata

    Le società e gli enti i soggetti che ravvisino la possibilità che l’attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all’Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all’accesso al regime dell’adempimento collaborativo.

    L’istanza di accesso alla procedura può essere presentata dalle imprese estere che ravvisino la possibilità che l’attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione nel territorio dello Stato che abbiano, altresì, i seguenti requisiti:

    1. appartenere a un gruppo multinazionale con ricavi consolidati superiori a un miliardo di euro annuo;
    2. effettuare nel territorio dello Stato cessioni di beni e prestazioni di servizi per un ammontare superiore a cinquanta milioni di euro annui, avvalendosi del supporto di imprese ausiliarie.

    La presentazione dell’istanza avvia un percorso collaborativo con l’Agenzia delle entrate finalizzato a valutare, in contraddittorio con essa, la presenza dei requisiti di legge per la configurazione di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e per la definizione dei relativi debiti tributari.

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  • Strutture Sanitarie private: Comunicazione Modello SSP

    Modello per la comunicazione dei compensi riscossi da parte delle strutture sanitarie private e relative istruzioni.
    Le strutture sanitarie private, organizzate in qualsiasi forma, sono tenute a:

    • riscuotere, in nome e per conto dei professionisti, i compensi corrisposti dai pazienti per le prestazioni mediche e paramediche di lavoro autonomo ricevute nei locali della struttura
    • registrare i compensi riscossi. Quindi annotare, distintamente per ciascuna operazione di riscossione, la data di pagamento e gli estremi della fattura emessa dal professionista, le generalità e il codice fiscale del destinatario del compenso, l’ammontare del corrispettivo riscosso e la modalità di pagamento
    • riversare a ciascun medico o paramedico gli importi riscossi, in caso di pagamento in contanti; oppure consegnare i documenti ritirati o emessi, in caso di pagamenti alternativi al contante (per esempio, assegni, carte di credito)
    • comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni medico e paramedico in ciascun anno solare.

    Questa comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile di ciascun anno relativamente ai compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun medico e paramedico dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente.

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  • INPS – Reddito e Pensione di Cittadinanza Modelli

    L'Inps ha pubblicato i nuovi modelli per presentare la domanda di Reddito (RdC) e Pensione (PdC) di cittadinanza, aggiornati dopo le modifiche intervenute con la legge di conversione del Decreto legge 4/ 2019 (Legge 26/ 2019 del 28 marzo 2019), da utilizzare a partire dal 6 aprile 2019.

    In allegato:

    1. RdC/PdC – Domanda di Reddito di Cittadinanza / Pensione di Cittadinanza
    2. RdC/PdC – Reddito di Cittadinanza / Pensione di Cittadinanza – Comunicazione attività di lavoro e redditi non interamente rilevati in ISEE – integrazione della domanda di RdC e PdC (Modello RdC/PdC – Com Ridotto – RS 182)
    3. RdC/PdC – Reddito di Cittadinanza / Pensione di Cittadinanza – Comunicazioni attività di lavoro e altre variazioni dei beneficiari di RdC e PdC (Modello RdC/PdC – Com Esteso – RS 181)

    La domanda può essere presentata:

    • in modalità cartacea, presso gli uffici postali avvalendosi del modello di domanda predisposto dall’Inps, a partire dal 6 marzo 2019 (e da ogni giorno 6 del mese). La domanda verrà inserita subito nel portale del Ministero del Lavoro dall’operatore di sportello di Poste
    • on-line, direttamente sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al link www.redditodicittadinanza.gov.it tramite le credenziali SPID (informazioni sul sito www.spid.gov.it)
    • la raccolta delle domande avverrà anche presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), dalla data e con le modalità che saranno successivamente comunicate

     

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  • PREVINDAPI – Modulo PREV/1 versamento contributi

    Le aziende che occupano dirigenti iscritti al PREVINDAPI devono effettuare il versamento dei contributi dovuti con cadenza trimestrale. I trimestri cominciano con i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre ed i contributi devono essere versati entro il giorno venti del mese successivo a ciascun trimestre (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio). Per i dirigenti neo assunti o neo nominati si dovrà provvedere al versamento in occasione della scadenza del primo trimestre utile.

    Per il versamento dei contributi dei quattro trimestri le aziende devono utilizzare i moduli PREV/1 prestampati dall’Ente.

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