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Privacy: Modello di reclamo al Garante
Il reclamo è lo strumento che consente all'interessato di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE 2016/679) e di richiedere una verifica dell‘Autorità.
Il reclamante potrà far pervenire l'atto utilizzando la modalità ritenuta più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di:
a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma
b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a [email protected]In sede di prima applicazione, il reclamo e l'eventuale procura dovranno essere sottoscritti con firma autenticata, in caso di invio tramite raccomandata A/R, ovvero con firma digitale, in caso di invio mediante posta elettronica certificata; il Garante si riserva comunque di valutare anche le richieste prive di tali requisiti.
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Privacy – Modello esercizio dei diritti
Ogni persona può tutelare i propri dati personali, in primo luogo, esercitando i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. L'interessato può presentare un'istanza al titolare, senza particolari formalità (ad esempio, mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica, ecc.), in allegato il Modello che si può utilizzare per esercitare i predetti diritti.
*ATTENZIONE: il modello, debitamente compilato, va indirizzato al titolare del trattamento dei dati personali (azienda, sito, pubblica amministrazione, banca, etc.), anche per il tramite del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), ove designato dal titolare.
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Regolarizzazione somme e attività all’estero – Modello
L’art 5-septies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha introdotto la disciplina della regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero derivanti dallo svolgimento di lavoro dipendente o lavoro autonomo effettuato all’estero (cd. collaborazione volontaria per l’emersione di redditi prodotti all’estero).
In particolare la disposizione consente l’emersione delle attività depositate e delle somme detenute su conti correnti e libretti di risparmio all’estero, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, da parte di contribuenti rientrati in Italia dopo aver svolto in via continuativa all’estero, in quanto iscritti all’AIRE o frontalieri, attività di lavoro autonomo o dipendente.In Allegato:
- Allegato 1 – Modello
- Allegato 2 – Istruzioni per la compilazione
- Allegato 3 – Modalità d'invio
- Allegato 4 – Specifiche tecniche del file Segnature
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Studi di Settore 2018 – Modelli e istruzioni
Approvati 193 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi ad attività economiche del settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2017 (Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31.01.2018 n. 25090) aggiornati con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 3 maggio 2018.
In Allegato:
- Istruzioni parte generale, unica per tutti gli studi, per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
- Quadro A – Personale addetto all'attività
- Quadro F – Elementi contabili
- Quadro G – Elementi contabili
- Quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini degli studi di settore
- Quadro T – Congiuntura economica
Modelli:
- Servizi
- Manifatture
- Commercio
- Professionisti
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Tassazione sostitutiva delle plusvalenze immobiliari
Chi vende un bene immobile può richiedere al notaio, all’atto della cessione, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito pari al 20%. La disposizione riguarda le plusvalenze realizzate per le cessioni a titolo oneroso di beni immobili (fabbricati e terreni agricoli) acquistati, costruiti o ricevuti in donazione da non più di cinque anni. In quest’ultimo caso, il periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.
Il notaio, cui è stata richiesto di applicare l’imposta sostitutiva, ne calcola l’importo e provvede al versamento, ricevendo la somma dal venditore, ed è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni, con il presente modello, che deve essere compilato in relazione a un solo cedente e a un solo immobile.
Se nell’atto di cessione intervengono più venditori e/o vengono trasferiti più immobili, per ciascun cedente che richiede l’applicazione della tassazione sostitutiva devono essere compilati tanti modelli quanti sono gli immobili per i quali è richiesto questo tipo di tassazione.
Il modello deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, insieme al contratto di compravendita trasmesso per la registrazione dell’atto, secondo le istruzioni dell’Agenzia (le specifiche tecniche sono allegate al provvedimento del 6 dicembre 2006).
Il notaio deve versare l’imposta sostitutiva entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro, cioè entro 30 giorni dalla stipula dell’atto.
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Regime opzionale nuovi residenti – Check list
Coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono beneficiare di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero. L’opzione, introdotta con la Legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016), prevede il pagamento di un’imposta forfettaria di 100mila euro per ciascun periodo d’imposta per cui viene esercitata.
L’adesione al regime avviene al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, riferita al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente successivo. È consentito, inoltre, presentare una specifica istanza preventiva di interpello alla Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate.
La richiesta può essere consegnata a mano, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure telematicamente, utilizzando la posta elettronica certificata. Nell’istanza il contribuente dovrà indicare:
- i dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale, oltre al relativo indirizzo di residenza in Italia, se già residente;
- lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
- la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione;
- gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.
È necessario indicare la sussistenza degli elementi necessari per l’accesso al regime, compilando l’apposita check list e presentando, eventualmente, la relativa documentazione a supporto.
Il regime forfettario può essere esteso anche ad uno o più familiari in possesso dei requisiti, attraverso una specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella successiva. In questo caso, l’imposta sostitutiva è pari a 25mila euro per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti della stessa opzione.
L’opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, mentre gli effetti cessano, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità. -
Dichiarazione sostitutiva atto notorietà aiuti di Stato
Modello “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea”.
I contribuenti che intendono avvalersi di aiuti di Stato automatici, riferiti ad agevolazioni fiscali, devono attestare di non aver mai ricevuto o di aver fruito e, successivamente, rimborsato o depositato in un conto bloccato di contabilità speciale, gli aiuti che sono stati dichiarati incompatibili da decisioni della Commissione europea (individuati nel Dpcm 23 maggio 2007).
La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati a Entratel.
Per la trasmissione telematica sono disponibili il software gratuito "DichiarazioneSostitutiva_aiutidiStato" nonché le istruzioni approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6/08/2007.