• Dichiarazione ritenuta ridotta agenti di commercio

    Come disposto dal 2° comma dell' art. 25bis del D.P.R. 600-1973, se i precipienti di provvigioni per le prestazioni di rappresentanza di commercio, procacciamento d’affari, mediazione, commissione, agenzia, dichiarano ai loro committenti-preponenti-mandanti, che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle stesse provvigioni.

    La dichiarazione per l’applicazione della ritenuta ridotta dovrà essere prodotta, entro il 31 dicembre per l'anno successivo o entro 15 giorni dalle modifiche ed è valida fino a revoca.

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  • Definizione agevolata 2000/17 – Modello e istruzioni

    Il decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, prevede la Definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle, per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.
    Fanno eccezione: 

    1. i carichi “non rottamabili” in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016). Rientrano tra questi per esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della  Corte dei Conti;
    1. i carichi interessati da una precedente “rottamazione” (presentata in base al D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016), che l’Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato perché “non rottamabili”  in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).

    Chi intende aderire alla “rottamazione” pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

    Per aderire alla Definizione agevolata è possibile presentare la domanda di adesione:

    • compilando, entro il 15 maggio 2018, l’apposito form online sul sito https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it
    • oppure, in alternativa al form online, è possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2000/17 entro il 15 maggio 2018:

    In allegato:

    • Modello DA – 2000/17
    • Elenco caselle Pec
    • Faq
    • Guida alla compilazione del Modello DA-2017

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  • Dichiarazione imposta sostitutiva sui finanziamenti

    Approvato con Provvedimento del 23.11.2017 il modello di dichiarazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti con relative istruzioni, da utilizzare per presentare la dichiarazione relativa all’imposta sostitutiva dovuta sulle operazioni di finanziamento effettuate durante il periodo di riferimento. Il medesimo modello è, altresì, utilizzato per la liquidazione dell’imposta dovuta a saldo e per la determinazione dell’acconto dovuto per l’esercizio successivo.

    A partire dal mese di gennaio 2018 tutti gli utenti sono tenuti a presentare, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, la dichiarazione contenente l’indicazione delle operazioni di finanziamento effettuate nel corso dell’esercizio stesso, distinte per tipologia di imposta applicabile, utilizzando il presente modello.

    Il modello è presentato esclusivamente in modalità telematica:

    • direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline);
    • tramite uno dei soggetti, incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

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  • Definizione agevolata 2016 – Istanze respinte

    Il decreto legge n. 148/2017 stabilisce che i contribuenti a cui è stata rigettata la richiesta di definizione agevolata da parte di Equitalia esclusivamente a causa del mancato pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 relative ai piani di rateizzazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, possano mettersi in regola con i pagamenti e quindi chiedere di essere ammessi ai benefici previsti dal decreto legge.
    Hanno quindi la possibilità di accedere nuovamente alla “rottamazione” anche i contribuenti che si sono visti respingere la domanda perché non erano in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 di una dilazione in corso al 24 ottobre 2016.

    I contribuenti interessati devono presentare, entro il 31 dicembre 2017, una nuova istanza di adesione alla definizione agevolata compilando il presente modello DA-R.

    Chi possiede una casella di posta elettronica certificata (pec) può inviare il modello DA-R, insieme alla copia di un documento di identità, all’indirizzo pec della Direzione Regionale di riferimento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata consegnando il modello DA-R direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
    Il decreto n. 148/2017 stabilisce che gli interessati debbano versare, entro il 31 maggio 2018, le rate non corrisposte del 2016 dei vecchi piani di dilazione.

    L’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare ai contribuenti che presenteranno la nuova domanda di adesione: entro il 31 marzo 2018 una comunicazione con l’importo relativo al debito pregresso non versato che dovrà essere pagato entro il 31 maggio 2018; entro il 31 luglio 2018 l’ammontare complessivo dovuto per la “rottamazione” e le scadenze per il relativo pagamento che dovrà avvenire in un massimo di tre rate di pari importo, con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018.

    In allegato:

    • Modello DA-R
    • Elenco caselle Pec
    • Faq
    • Guida alla compilazione del Modello DA-R

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