• Contributo Superbonus indigenti 2024 – Modello

    Modello di comunicazione per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto per le spese riguardanti gli interventi edilizi 2024 detraibili al 70% e relative istruzioni di compilazione.

    Approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18.09.2024 n. 360503.

    Il termine per la trasmissione è fissato al giorno 31 ottobre 2024.

    L’istanza è predisposta e trasmessa in modalità telematica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e può essere presentata direttamente dal richiedente o tramite un intermediario abilitato in possesso di delega al servizio del Cassetto fiscale del richiedente.

    Con apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, verrà resa nota la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare la trasmissione delle istanze.
    ATTENZIONE: Non può essere presentata più di una richiesta di contributo per ciascun richiedente. Nel caso di trasmissione di un’istanza contenente dati inesatti, entro il 31 ottobre 2024 è possibile presentare una nuova istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata.

    In allegato:

    • Modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%” con le relative istruzioni,
    • Provvedimento del 18.09.2024

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  • Dichiarazione Persone Fisiche 2024 – Modello Redditi PF

    Con Provvedimento del 28.02.2024 n. 68687, l'Agenzia ha approvato il modello di dichiarazione “REDDITI 2024–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2024, per il periodo d’imposta 2023, ai fini delle imposte sui redditi.

    Modelli e istruzioni aggiornati il 14.06.2024

    Il modello è costituito da:

    • “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI, RX;
    • “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte; il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla compilazione del modello “REDDITI 2024–PF” per i soggetti non residenti;
    • “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, ed infine, il quadro TR;
    • i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento. Con il medesimo provvedimento sono indicati i criteri con cui rilasciare l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

    In Allegato:

    • Fascicolo 1
      Modello Redditi PF – fascicolo 1
      Istruzioni per la compilazione Redditi PF – fascicolo 1

    • Fascicolo 2
      Modello Redditi PF – fascicolo 2
      Istruzioni per la compilazione Redditi PF – fascicolo 2

    • Fascicolo 3
      Modello Redditi PF – fascicolo 3
      Istruzioni per la compilazione Redditi PF – fascicolo 3

    • Specifiche tecniche
    • Allegato 1 – Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli
    • Allegato 2 – Obblighi di riservatezza
    • Tabella addizionali comunali all’Irpef saldo 2023 acconto 2024
    • Informazioni per la detrazione delle spese sostenute presso le università non statali anno 2023

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  • Definizione agevolata processi verbali di constatazione

    L’articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n.13, ha inserito, nell’ambito del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, l’articolo 5-quater, che consente di definire in via agevolata i processi verbali di constatazione emessi dal 30 aprile 2024.

    Aderendo a tale istituto, le sanzioni previste per la procedura ordinaria di accertamento con adesione (un terzo del minimo) sono ridotte alla metà, per cui, in caso di adesione al processo verbale, l’entità delle sanzioni è pari a un sesto del minimo.

    Ai fini dell’adesione il contribuente deve presentare, entro il trentesimo giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di constatazione, una comunicazione all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente per il periodo d’imposta oggetto di definizione indicato nel verbale, nonché all’Organo verificatore (l’Ufficio dell’ente che ha redatto il verbale). La comunicazione qui allegata va consegnata o inviata agli Uffici competenti e agli Organi verificatori.

    Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

    • il soggetto verificato con i relativi dati anagrafici e recapiti presso cui ricevere eventuali comunicazioni
    • la data di consegna del processo verbale di constatazione oggetto dell’adesione
    • gli uffici e l’organo verificatore destinatari della comunicazione
    • tutti i periodi di imposta oggetto di rilievo nel processo verbale oggetto di adesione
    • nel caso di comunicazione di adesione condizionata (si veda successiva Sezione “Tipologie di comunicazione”) l’indicazione puntuale e motivata degli errori manifesti presenti nel processo verbale di cui si chiede la rimozione
    • la sottoscrizione della comunicazione.

    Nel caso in cui il processo verbale si riferisca a più annualità d’imposta (o a più imposte), la cui competenza è di diversi Uffici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente deve inviare la comunicazione a tutti gli uffici competenti per le annualità interessate.

    L’adesione al verbale deve essere “integrale”: deve necessariamente riguardare tutte le violazioni sostanziali e quelle relative agli obblighi contabili ad esse prodromiche (ossia quelle funzionali all’evasione del tributo cui le violazioni sostanziali si riferiscono) constatate nel processo verbale e tutti i periodi di imposta. Pertanto, qualora il processo verbale riguardi più periodi d’imposta, non può essere scelto il periodo o i periodi d’imposta da definire, ma la definizione deve riguardare la totalità dei periodi d’imposta e delle violazioni definibili constatate nel processo verbale.

    È possibile definire le violazioni in materia di:

    • Irpef e Ires e relative ritenute e addizionali
    • Imposte sostitutive
    • Iva
    • Contributi previdenziali
    • Irap
    • Ivie
    • Ivafe
    • Imposta di registro
    • Imposta ipotecaria/catastale
    • Imposte sulle successioni e donazioni
    • Imposta sulle assicurazioni
    • Crediti di imposta e agevolativi.

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  • Comunicazione credito d’imposta ricerca e sviluppo

    Approvato con decreto direttoriale del Mimit del 24.04.2024 il nuovo modello relativo al credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (articolo 1, commi 200, 201 e 202 della legge n. 160 del 2019).

    Il modello si compone di un frontespizio per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e da quattro sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti nelle diverse attività ammissibili, la fruizione negli anni del credito d’imposta.

    Il modello di comunicazione deve essere trasmesso:

    • in via preventiva dall’impresa al fine di comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30 marzo 2024, la presunta fruizione negli anni del credito. 
    • e al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.

    Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.

    La trasmissione costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d’imposta.

    Una volta scaricato il file pdf, è necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l’esecuzione del Javascript.
    Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti.

    Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (su questo, maggiori informazioni sul sito dell'AGID).

    Ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite PEC all’’indirizzo: [email protected].

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  • Comunicazione credito d’imposta beni strumentali

    Approvato con decreto direttoriale del Mimit del 24.04.2024 il nuovo modello relativo ai crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020).

    Il modello si compone di un frontespizio per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali di cui, rispettivamente, all’allegato A e all’allegato B alla legge n. 232 del 2016, della fruizione negli anni dei crediti d’imposta.

    Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ha l'obiettivo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

    Il modello di comunicazione deve essere trasmesso:

    • in via preventiva dall’impresa al fine di comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30 marzo 2024, la presunta fruizione negli anni del credito,
    • e al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.

    Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.

    Una volta scaricato il file pdf, è necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l’esecuzione del Javascript.
    Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti.

    Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (su questo, maggiori informazioni sul sito dell'AGID).

    Ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite PEC all’’indirizzo: [email protected].

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  • Comunicazione credito d’imposta ricerca e sviluppo

    Approvato con decreto direttoriale del Mimit del 24.04.2024 il nuovo modello relativo al credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (articolo 1, commi 200, 201 e 202 della legge n. 160 del 2019).

    Il modello si compone di un frontespizio per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e da quattro sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti nelle diverse attività ammissibili, la fruizione negli anni del credito d’imposta.

    Il modello di comunicazione deve essere trasmesso:

    • in via preventiva dall’impresa al fine di comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30 marzo 2024, la presunta fruizione negli anni del credito. 
    • e al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.

    Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.

    La trasmissione costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d’imposta.

    Una volta scaricato il file pdf, è necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l’esecuzione del Javascript.
    Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti.

    Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (su questo, maggiori informazioni sul sito dell'AGID).

    Ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite PEC all’’indirizzo: [email protected].

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