• Delega Unica servizi Agenzia – Fac-simile

    Delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on-line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

    La delega contiene le seguenti informazioni:

    • il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante (contribuente, eventuale rappresentante o erede) e dell’intermediario;
    • i servizi on line oggetto di delega o revoca (come individuati al punto 4 del Provvedimento dell'Agenzia del 02.10.2024 qui allegato);
    • la data di conferimento o di revoca della delega.

    Le suddette informazioni che rappresentano il contenuto minimo della delega, con la descrizione dei servizi delegabili, sono riportate nel fac-simile allegato al presente provvedimento (allegato1).

    Ai fini dell’attivazione, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati all’Agenzia delle entrate direttamente dal contribuente attraverso una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata dell’Agenzia delle entrate, in alternativa, la comunicazione è effettuata dall’intermediario delegato.

    In allegato:

    • Allegato 1 – Fac simile delega unica
    • Allegato 2 – Specifiche tecniche
    • Provvedimento del 02.10.2024

    Servizi delegabili

    Il contribuente può delegare tutti o alcuni dei servizi on line tra quelli di seguito elencati:

    1. la consultazione del Cassetto fiscale delegato;
    2. uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero:
      • consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici,
      • consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA,
      • registrazione dell’indirizzo telematico,
      • fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche,
      • accreditamento e censimento dispositivi;
    3. l’acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale;
    4. i servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

    I servizi di cui sopra sono delegabili esclusivamente a favore degli intermediari, ad eccezione dei servizi di “fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche” (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022) e di “accreditamento e censimento dispositivi” (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 102807 del 30 giugno 2016), che possono essere delegati anche a soggetti diversi dagli intermediari. In tale ipotesi, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati esclusivamente dal contribuente mediante la modalità di cui al punto 6.2 del provvedimento.

    Qualora la delega venga successivamente estesa ad altri servizi on line, sarà pubblicata, nell’apposita sezione dei siti internet dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, una nuova versione del fac-simile con la descrizione aggiornata dei servizi delegabili e ne sarà data relativa comunicazione.

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  • Credito d’imposta quotazione PMI 2024 – Modello domanda

    Per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 (con riferimento ai costi di consulenza sostenuti sino al 31 dicembre 2024) è possibile presentare le istanze a partire dal 1° ottobre 2024 sino al 31 marzo 2025.
    Per le modalità e le condizioni si rinvia a:

    La casella di posta certificata cui va trasmessa la domanda di accesso alla misura di aiuto è [email protected].

    In Allegato:

    • Modulo di domanda (docx)
    • Modulo 1 – Informazioni antimafia” per la dichiarazione madre
    • Modulo 2 – Informazioni antimafia” per la dichiarazione sui familiari conviventi
    • Istruzioni operative (pdf) del 27 settembre 2024
    • Decreto 23 aprile 2018 (pdf)

    La casella di posta certificata cui va trasmessa la domanda di accesso alla misura di aiuto è [email protected].

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  • Transizione 5.0: dichiarazione titolare effettivo

    Dichiarazione relativa al titolare effettivo per l’accesso al contributo previsto dalla Misura PNRR M7-I15 Transizione 5.0 (word compilabile).

    Modello di autocertificazione con i dati del titolare effettivo da allegare alla prenotazione della agevolazione.

    Il fac-simile va inserito nella documentazione. Va evidenziato che, come specificato nel fac-simile, la dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante/titolare della ditta individuale.

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  • Contributo Superbonus indigenti 2024 – Modello

    Modello di comunicazione per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto per le spese riguardanti gli interventi edilizi 2024 detraibili al 70% e relative istruzioni di compilazione.

    Approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18.09.2024 n. 360503.

    Il termine per la trasmissione è fissato al giorno 31 ottobre 2024.

    L’istanza è predisposta e trasmessa in modalità telematica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e può essere presentata direttamente dal richiedente o tramite un intermediario abilitato in possesso di delega al servizio del Cassetto fiscale del richiedente.

    Con apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, verrà resa nota la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare la trasmissione delle istanze.
    ATTENZIONE: Non può essere presentata più di una richiesta di contributo per ciascun richiedente. Nel caso di trasmissione di un’istanza contenente dati inesatti, entro il 31 ottobre 2024 è possibile presentare una nuova istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata.

    In allegato:

    • Modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%” con le relative istruzioni,
    • Provvedimento del 18.09.2024

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  • Dichiarazione Persone Fisiche 2024 – Modello Redditi PF

    Con Provvedimento del 28.02.2024 n. 68687, l'Agenzia ha approvato il modello di dichiarazione “REDDITI 2024–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2024, per il periodo d’imposta 2023, ai fini delle imposte sui redditi.

    Modelli e istruzioni aggiornati il 14.06.2024

    Il modello è costituito da:

    • “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI, RX;
    • “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte; il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla compilazione del modello “REDDITI 2024–PF” per i soggetti non residenti;
    • “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, ed infine, il quadro TR;
    • i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento. Con il medesimo provvedimento sono indicati i criteri con cui rilasciare l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

    In Allegato:

    • Fascicolo 1
      Modello Redditi PF – fascicolo 1
      Istruzioni per la compilazione Redditi PF – fascicolo 1

    • Fascicolo 2
      Modello Redditi PF – fascicolo 2
      Istruzioni per la compilazione Redditi PF – fascicolo 2

    • Fascicolo 3
      Modello Redditi PF – fascicolo 3
      Istruzioni per la compilazione Redditi PF – fascicolo 3

    • Specifiche tecniche
    • Allegato 1 – Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli
    • Allegato 2 – Obblighi di riservatezza
    • Tabella addizionali comunali all’Irpef saldo 2023 acconto 2024
    • Informazioni per la detrazione delle spese sostenute presso le università non statali anno 2023

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  • Definizione agevolata processi verbali di constatazione

    L’articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n.13, ha inserito, nell’ambito del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, l’articolo 5-quater, che consente di definire in via agevolata i processi verbali di constatazione emessi dal 30 aprile 2024.

    Aderendo a tale istituto, le sanzioni previste per la procedura ordinaria di accertamento con adesione (un terzo del minimo) sono ridotte alla metà, per cui, in caso di adesione al processo verbale, l’entità delle sanzioni è pari a un sesto del minimo.

    Ai fini dell’adesione il contribuente deve presentare, entro il trentesimo giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di constatazione, una comunicazione all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente per il periodo d’imposta oggetto di definizione indicato nel verbale, nonché all’Organo verificatore (l’Ufficio dell’ente che ha redatto il verbale). La comunicazione qui allegata va consegnata o inviata agli Uffici competenti e agli Organi verificatori.

    Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

    • il soggetto verificato con i relativi dati anagrafici e recapiti presso cui ricevere eventuali comunicazioni
    • la data di consegna del processo verbale di constatazione oggetto dell’adesione
    • gli uffici e l’organo verificatore destinatari della comunicazione
    • tutti i periodi di imposta oggetto di rilievo nel processo verbale oggetto di adesione
    • nel caso di comunicazione di adesione condizionata (si veda successiva Sezione “Tipologie di comunicazione”) l’indicazione puntuale e motivata degli errori manifesti presenti nel processo verbale di cui si chiede la rimozione
    • la sottoscrizione della comunicazione.

    Nel caso in cui il processo verbale si riferisca a più annualità d’imposta (o a più imposte), la cui competenza è di diversi Uffici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente deve inviare la comunicazione a tutti gli uffici competenti per le annualità interessate.

    L’adesione al verbale deve essere “integrale”: deve necessariamente riguardare tutte le violazioni sostanziali e quelle relative agli obblighi contabili ad esse prodromiche (ossia quelle funzionali all’evasione del tributo cui le violazioni sostanziali si riferiscono) constatate nel processo verbale e tutti i periodi di imposta. Pertanto, qualora il processo verbale riguardi più periodi d’imposta, non può essere scelto il periodo o i periodi d’imposta da definire, ma la definizione deve riguardare la totalità dei periodi d’imposta e delle violazioni definibili constatate nel processo verbale.

    È possibile definire le violazioni in materia di:

    • Irpef e Ires e relative ritenute e addizionali
    • Imposte sostitutive
    • Iva
    • Contributi previdenziali
    • Irap
    • Ivie
    • Ivafe
    • Imposta di registro
    • Imposta ipotecaria/catastale
    • Imposte sulle successioni e donazioni
    • Imposta sulle assicurazioni
    • Crediti di imposta e agevolativi.

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