Decreto Terra dei fuochi 116 2025 convertito: nuove regole sui rifiuti
Il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 nasce dall’urgenza di rafforzare il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025
La Corte aveva condannato l’Italia per non aver tutelato adeguatamente i cittadini della cosiddetta Terra dei Fuochi, esposti per anni ai roghi tossici e all’inquinamento derivante dallo smaltimento illegale di rifiuti.
Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2025, si colloca in un quadro di emergenza sanitaria e ambientale che coinvolge non solo la Campania, ma anche altre aree del Paese. Il legislatore rafforza le norme esistenti, aumenta le pene per i reati più gravi e introdce strumenti di prevenzione e repressione più rapidi ed efficaci.
In particolare gli obiettivi erano:
- la necessità di colpire in maniera mirata l’abbandono di rifiuti, soprattutto tramite l’uso di veicoli;
- l’esigenza di disciplinare con chiarezza i casi di gestione non autorizzata e spedizione illegale di rifiuti, anche pericolosi;
- l’urgenza di finanziare interventi di bonifica e ripristino ambientale, in particolare nella Terra dei Fuochi.
La legge di conversione è tata pubblicata in GU il 7 ottobre 2025. In fondo all'articolo una tabella con le modifiche
Pene e sanzioni: le modifiche al Testo Unico ambientale
Il cuore del decreto riguarda le modifiche al Testo unico ambientale (d.lgs. n. 152/2006) e ad altre norme collegate. Le pene per abbandono, deposito incontrollato e traffico illecito di rifiuti sono state inasprite, con l’introduzione di fattispecie autonome dedicate sia ai rifiuti non pericolosi che a quelli pericolosi . Ecco una tabella di sintesi delle novità:
Fattispecie | Sanzione principale | Pene accessorie / Note per imprese |
---|---|---|
Abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255) | Ammenda da 1.500 a 18.000 € | Sospensione patente da 1 a 4 mesi se con veicolo; competenza sanzionatoria del Sindaco con supporto di videosorveglianza |
Abbandono di rifiuti non pericolosi con pericolo per salute/ambiente (art. 255-bis) | Reclusione da 6 mesi a 5 anni | Per titolari di imprese/responsabili enti: reclusione da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi; sospensione patente da 2 a 6 mesi |
Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter) | Reclusione da 1 a 5 anni | Aggravata: da 1 anno e 6 mesi a 6 anni in caso di pericolo grave o siti contaminati; per titolari/responsabili: da 1 a 5 anni e 6 mesi |
Gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256) | Reclusione da 6 mesi a 3 anni (non pericolosi) / da 1 a 5 anni (pericolosi) | Sospensione patente da 3 a 9 mesi; confisca del mezzo utilizzato; pena aumentata se in siti contaminati |
Discarica non autorizzata (art. 256, commi 3 e 3-bis) | Reclusione da 1 a 5 anni (non pericolosi) / fino a 7 anni (pericolosi o siti contaminati) | Confisca dell’area; obblighi di bonifica a carico del responsabile |
Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis) | Reclusione da 3 a 6 anni (non pericolosi); da 3 anni e 6 mesi a 7 anni (pericolosi) | Aumento pena fino alla metà in caso di incendio; aggravante se commesso in siti contaminati |
Spedizione illegale di rifiuti (art. 259) | Reclusione da 1 a 5 anni | Aumento pena per rifiuti pericolosi; aggravante se commesso da impresa (aumento di 1/3) – art. 259-bis |
Aggravante per attività di impresa (art. 259-bis) | Aumento di 1/3 delle pene per reati ambientali commessi nell’esercizio d’impresa | Responsabilità per omessa vigilanza; applicazione responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 con sanzioni pecuniarie e interdittive |
Falsità documentale nei formulari rifiuti (art. 258) | Reclusione da 1 a 3 anni | Confisca del mezzo; sospensione patente da 1 a 8 mesi; sospensione Albo gestori ambientali da 2 a 12 mesi |
Autotrasporto senza iscrizione all’Albo gestori (art. 212, co. 19-ter) | Sanzioni previste per la violazione + sospensione dall’Albo autotrasportatori da 15 giorni a 2 mesi | In caso di recidiva: cancellazione dall’Albo con divieto di reiscrizione per 2 anni |
Da evidenziare come, accanto alle pene principali, sono previste sanzioni accessorie:
- sospensione o cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori,
- sospensione della patente,
- confisca del mezzo utilizzato e, in caso di discariche abusive,
- confisca dell’area interessata.
Importante anche l’introduzione di aggravanti specifiche se il reato è commesso nell’ambito di un’attività d’impresa o in siti contaminati.
Infine, il decreto interviene anche sul codice penale, sul codice antimafia e sulla responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001), ampliando il novero dei reati ambientali per i quali si applicano sanzioni interdittive e pecuniarie più elevate.
Altre novità
Oltre alla parte penale, il decreto prevede risorse economiche e strumenti operativi per affrontare le emergenze ambientali e sociali. Per il 2025 è stata autorizzata una spesa di 15 milioni di euro destinata al Commissario unico per la Terra dei Fuochi, che potrà procedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati e avviare azioni di bonifica e ripristino
l decreto introduce anche:
- l’uso della Carta nazionale dell’uso del suolo dell’AGEA per monitorare i cambiamenti morfologici e chimico-fisici dei terreni;
- la proroga dello stato di emergenza nelle Marche fino al 31 dicembre 2025, dopo gli eventi meteorologici eccezionali iniziati nel settembre 2022;
- la possibilità di continuare ad erogare contributi per l’autonoma sistemazione delle famiglie sfollate in caso di calamità.
Le modifiche della legge di conversione
Sintesi delle novità
Di seguito una tabella comparativa che evidenzia le novità introdotte in sede di conversione . QUI IL TESTO COORDINATO
Le principali innovazioni riguardano nuove fattispecie di reato, aggravanti, confische obbligatorie, sanzioni 231, misure antimafia e capitoli extra (Terra dei Fuochi e Dipartimento per il Sud). Fonti normative: Testo coordinato in G.U. 7 ottobre 2025 (vigente dal 7/10/2025):contentReference[oaicite:0]{index=0}.
Tema | Decreto originario (nell’articolo) | Novità introdotte con la legge di conversione | Riferimenti |
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Abbandono rifiuti (art. 255) | Aumento ammende e sospensione patente se con veicolo. | Nuovi commi: 1.1 (arresto 6–24 mesi o ammenda 3.000–27.000 € per titolari d’impresa/enti); 1.2 (1.000–3.000 € per abbandono accanto ai cassonetti + fermo veicolo 1 mese); 1-ter (accertamento tramite videosorveglianza; sindaco competente). | Art. 255, commi 1, 1.1, 1.2, 1-ter:contentReference[oaicite:1]{index=1} |
Nuove fattispecie: 255-bis e 255-ter | Non presenti nell’articolo (non ancora introdotte). | 255-bis: abbandono non pericolosi in casi con pericolo per ambiente/vita → reclusione 6 mesi–5 anni. 255-ter: abbandono pericolosi → reclusione 1–5 anni (aggravanti pericolo/siti contaminati). |
Art. 255-bis, 255-ter:contentReference[oaicite:2]{index=2} |
Gestione illecita (art. 256) | Inasprimento pene in generale. | Riscrittura comma 1; nuove aggravanti 1-bis (pericolo ambientale) con pene più alte; 1-ter sospensione patente 3–9 mesi; 1-quater confisca del mezzo; 3-bis aggravanti per discarica abusiva; 3-ter confisca area. | Art. 256, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 3, 3-bis, 3-ter:contentReference[oaicite:3]{index=3} |
Combustione illecita (art. 256-bis) | Rafforzamento sanzioni. | Nuovi 3-bis e 3-ter: combustione non pericolosi 3–6 anni (pericolosi 3 anni e 6 mesi–7 anni); pene aumentate fino alla metà se segue incendio. | Art. 256-bis, commi 3-bis, 3-ter:contentReference[oaicite:4]{index=4} |
Spedizioni illegali (art. 259) | Pene rafforzate. | Riscrittura allineata al Reg. (UE) 2024/1157; reclusione 1–5 anni, aumentata per rifiuti pericolosi. | Art. 259 (rubrica e testo); rinvio Reg. UE 2024/1157:contentReference[oaicite:5]{index=5} |
Aggravante impresa & colpa | Non menzionate. | 259-bis: +1/3 se nell’ambito di impresa/attività organizzata. 259-ter: fatti colposi → diminuzione 1/3–2/3. |
Art. 259-bis, 259-ter:contentReference[oaicite:6]{index=6} |
Codice penale | Indicazioni generiche su aggravanti ambientali. | Estensione esclusione particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) a nuovi reati; nuove aggravanti in 452-sexies |
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