Maggiorazione ammortamento investimenti beni strumentali: novità in arrivo
La Legge di Bilancio 2026 sta proseguento il suo iter di approvazione con la fase emendativa.
Un fascicolo di emendamenti segnalati, e quindi di probabile approvazione, è stato presentato per ritocarre le norme della bozza di DDL approvata lo scorso 17 ottobre dal Governo e vedremo tra questi quali verranno approvati.
In particolare, tra le novità ve ne è una per sostituire l'art 94 rubricato Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali vediamo di cosa si tratta.
Maggiorazione ammortamento investimenti beni strumentali: novità in arrivo
La novità dovrebbe prevedere che ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura di 180 per cento per gli investimenti
- fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 140 per cento per gli investimenti
- oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, nella misura del 120 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro
- e fino a 20 milioni di euro e nella misura del 100 per cento per gli investimenti sopra i 20 milioni di euro
- in relazione ai beni di cui al comma 3, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027,
- a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Il beneficio non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta per gli investimenti in:
a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre
2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
c) beni strumentali, materiali e immateriali, diversi da quelli delle lettere a), b), quali quelli indicati di seguito a titolo esemplificativo, che assicurino l'obiettivo di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l'investimento, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, alla riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento, da comprovare tramite apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista o da un ente di certificazione accreditato, in fase di presentazione del progetto:
1) motori elettrici, anche accompagnati da installazione o sostituzione di inverter
2) impianti per la climatizzazione degli ambienti in ambito industriale, con sistemi radianti ad alta temperatura;
3) impianti di produzione dell'aria compressa;
4) gruppi frigo, pompe di calore e centrali frigorifere, anche corredati da sistemi di free-cooling;
5) sistemi per l'illuminazione;
6) sistemi di aspirazione e/o del vuoto, anche accompagnati da installazione o sostituzione dei relativi inverter;
7) sistemi di isolamento termico di componenti;
8) economizzatori sulla linea fumi di impianti di produzione di energia termica;
9) sistemi di pompaggio, anche accompagnati da installazione o sostituzione dei relativi inverter;
10) trasformatori BT/MT.
Per l'accesso al beneficio l'impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili consistenti in una comunicazione in via preventiva con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti che si intende realizzare e, entro 3 mesi, una comunicazione del completamento degli investimenti, all'esito del quale il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica l'ammissione al beneficio, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 10 del presente articolo.
Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione
che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.
La maggiorazione del costonon si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Sono in ogni caso esclusi dal beneficio investimenti remunerati secondo il modello regulatory asset base (RAB).
Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue
quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità attuative relative al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, anche al fine del monitoraggio delle prenotazioni e del rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 del presente articolo.
La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata considerando quale imposta del periodo
precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.
Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo
dell'agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 4, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al successivo comma 10.
Attenzione, per le misure di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di 3,975 miliardi di euro.
Leggi anche: Iper ammortamento 2026: tutte le regole per ulteriore approfondimento.
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