Contenzioso Tributario

Udienze da remoto: le regole decorrenti dal 1° gennaio

Pubblicato in GU n 275 del 26 novembre il DL 25 novembre con le regole operative per le udienze da remoto

In particolare, esso disciplina le regole  tecnico-operative  per lo svolgimento delle udienze a distanza a  decorrere  dal  1° gennaio 2026.

Le udienze a  ìdistanza  si  svolgono ì mediante  collegamenti  da remoto utilizzando la piattaforma Microsoft Teams.

I collegamenti da remoto sono effettuati con la  piattaforma  il  cui  servizio  è reso  con  un  canale di comunicazione criptato su rete telematica pubblica con un sistema  di gestione e controllo su cloud in aree (tenant) di data center ubicati nel territorio dell'Unione europea.
Per i collegamenti da remoto è necessario che i dispositivi utilizzati rispettino le caratteristiche tecniche e di sicurezza indicate nelle «Linee guida tecnico-operative» di seguito dettagliate.

Il decreto specifica che le regole si applicano alle udienze a distanza, le  cui comunicazioni sono inviate a decorrere dal 1° dicembre 2025.
Restano ferme le modalità di partecipazione alle udienze a distanza  le  cui comunicazioni sono inviate sino al 30 novembre 2025 con  riferimento alle udienze da svolgersi entro il 31 dicembre 2025.

Udienze da remoto: la partecipazione a distanza

In particolare a partecipazione all'udienza avviene a  distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto con modalità tali  da  assicurare la contestuale, effettiva e  reciproca  visibilità  delle  persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a  garanzia della partecipazione e del contraddittorio.
A decorrere  dal  1°  gennaio  2026, almeno tre giorni prima dell'udienza, l'ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria  invia  una comunicazione  all'indirizzo di posta elettronica alla  parte che  ha  fatto  richiesta  del collegamento da remoto, contenente  il  link  per  la partecipazione all'udienza  a  distanza,  l'avviso  dell'ora  della  convocazione  e l'informazione che l'accesso all'udienza tramite tale  link  comporta il trattamento dei dati personali come da informativa.

Il link è diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a  terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato.
I magistrati, i giudici  tributari  e  i  segretari di  sezione utilizzano  per  il  collegamento  telematico il  link  inviato esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica istituzionale, per il cui accesso è prevista una procedura  di  identificazione  basata sull'uso di almeno due fattori di autenticazione.
All'udienza pubblica o camerale, il Presidente del collegio o il giudice monocratico, con l'assistenza  del  segretario,  verifica  la funzionalità del collegamento.
E' vietata la registrazione, con ogni strumento e  da  parte  di chiunque, delle udienze pubbliche e camerali, nonche' della Camera di consiglio da remota tenuta dai soli magistrati  o  giudici  tributari per la decisione degli affari.

E' in ogni caso  vietato  l'uso  della messaggistica istantanea interna agli applicativi di  videoconferenza e  di  altri  strumenti   che   possano conservare   tracce delle dichiarazioni o opinioni espresse durante le udienze o le  camere  di consiglio, nonche' il deposito di documenti tramite la piattaforma di videoconferenza. 

All'atto del collegamento e prima di procedere  alla discussione, i difensori delle parti  o  le  parti  che  agiscono  in proprio dichiarano, sotto la loro responsabilità, che quanto  accade nel corso dell'udienza o della Camera di consiglio non e'  visto  ne' ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere alla  udienza  o  alla Camera di  consiglio,  nonche'  si  impegnano  a  non  effettuare  le registrazioni di cui al primo periodo.  Al  termine  dell'udienza  da remoto, le parti danno atto del regolare svolgimento del collegamento audio-video. 

Tali dichiarazioni sono  riportate  dal  segretario  nel processo verbale d'udienza.

In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto,  il Presidente o il giudice monocratico sospende l'udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia  la  stessa disponendo che  ne  venga  data  comunicazione  alle  parti  con  le modalità previste

Udienze da remoto: il verbale di udienza

Il  verbale di  udienza  digitale è sottoscritto con  firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell'udienza.

In esso si da atto  delle modalità di  accertamento dell'identità dei soggetti  ammessi a partecipare al  collegamento da  remoto, previa, ove necessario, esibizione di  documento  di riconoscimento,  della preliminare conoscenza  dell'informativa e  della  loro  libera  volontà di partecipare all'udienza da remoto, anche  per  quanto  concerne  la disciplina dei dati personali.

Non  si provvede   all'annotazione degli   estremi   del documento di riconoscimento dei soggetti partecipanti all'udienza da  remoto.

Nel verbale di udienza digitale si da', altresì atto che la Camera di consiglio o l'udienza si sono  svolte in videoconferenza tramite il sistema di collegamento
Nei casi di indisponibilita' del S.I.Gi.T., il processo  verbale è redatto in formato  analogico.  

In tal  caso,  il segretario  di sezione provvede successivamente a creare la  copia  informatica  del documento  cartaceo  e  ne  attesta  la   conformità all'originale apponendo la firma  elettronica  qualificata  o  firma  digitale. 

Il processo verbale d'udienza redatto in  formato  analogico è  parte integrante del fascicolo processuale, tenuto  e  formato

Il  processo  verbale d'udienza redatto in formato analogico è conservato.
Il processo verbale digitale dell'udienza o la copia informatica del processo verbale analogico sono  inseriti  in forma integrale nel fascicolo informatico. 

Udienze da remoto: le linee guida

Le  specifiche  tecniche  funzionali alla  partecipazione dei difensori o delle parti che si difendono in proprio, sono individuate nelle linee guida tecnico-operative,  pubblicate sul  sito  internet dedicato al Dipartimento della  giustizia  tributaria  del  Ministero dell'economia e delle finanze e  aggiornate  in base  all'evoluzione normativa e tecnologica.
Le misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi  connessi  ai  trattamenti dei dati personali sono regolarmente  riesaminate  e  aggiornate  dal Ministero dell'economia e delle finanze tenendo conto  dei  risultati di apposite valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati con  riferimento  ai trattamenti che presentano elevati rischi per i diritti e le liberta' degli interessati.

Per l'utilizzo della piattaforma tecnologica Microsoft Teams  il Ministero dell'economia e delle  finanze si  avvale  della  società Sogei, partner tecnologico, che ai  fini  del  trattamento dei  dati personali assume il ruolo di responsabile

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