• Accertamento e controlli

    Domicilio del debitore mancante: chi emette gli atti di recupero?

    Con Provvedimento n 257290 del 5 giugno le Entrate fissano le regole per individuare l’ufficio competente ad emettere gli atti di recupero per i quali manca il domicilio fiscale del debitore (articolo 38-bis, comma 1, lett. g) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.)

    Domicilio debitore mancante: chi emette l’atto di recupero?

    In particolare, l’articolo 38-bis, comma 1, lett. g) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevede che la competenza all’emanazione dell’atto di recupero di cui alla citata lett. g) spetta all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione.

    La medesima lett. g) statuisce che, in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un’articolazione dell’Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del Direttore

    In attuazione della citata disposizione, con il provvedimento ade n 257290 del 5 giugno è previsto che, in mancanza del domicilio fiscale del debitore la competenza all’emanazione dell’atto di recupero  spetta alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate che, al momento della commissione della violazione, risulta competente con riferimento al luogo dove la violazione è stata commessa

    Con riferimento alle ipotesi di cessione di crediti di imposta, il luogo della commissione della violazione utile ad individuare la competenza, in assenza del domicilio fiscale del contribuente beneficiario, è il domicilio fiscale del cessionario, al momento di utilizzo del credito; tale domicilio è individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Al riguardo per individuare la competenza territoriale, con riferimento al luogo dove è stata commessa la violazione, è necessario fare riferimento all’Allegato A del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate.

  • Accertamento e controlli

    Adesione ai processi verbali di constatazione: le novità della Riforma Fiscale

    Viene pubblicato in GU n 43 del 21 febbraio il Decreto legislativo sull'Accertamento che ridisegna il rapporto tra Fisco e contribuenti.

    Tante le novità sull'accertamento, si evidenzia quella per i PVC processi verbali di constatazione, vediamo la norma di riferimento.

    Accertamento 2024: novità sui PVC nella riforma fiscale

    Con il nuovo articolo 5 quater del Dlgs n 218/97 in vigore dal 22 febbraio viene introdotta la possibilità per il contribuente di aderire alle risultanze dei processi verbali di constatazione entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria. 

    Nel caso di adesione “condizionata”, l’organo che ha redatto il verbale, nei dieci giorni successivi alla comunicazione, può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. 

    Nel caso di “adesione non condizionata”, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale.

    Nel caso di “adesione condizionata” il predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata all’Agenzia delle entrate da parte dell’organo che ha redatto il verbale. 

    Nella disposizione è specificato che fino alla comunicazione dell’atto di adesione e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione, i termini per l’accertamento restano sospesi. 

    Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione.
    In caso di mancato pagamento delle somme dovute il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme.

  • Accertamento e controlli

    Fatture false: la responsabilità solidale degli amministratori

    Con Sentenza n 35314/2023 la Cassazione si esprime nel caso di sequestro del profitto dei reati di:

    • utilizzo ed emissione di fatture 
    • per operazioni inesistenti 
    • nei confronti di un componente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa integrata sociale, esercente l’attività di accoglienza dei cittadini provenienti da Paesi terzi richiedenti asilo e rifugiati politici.

    Data l’assenza di deleghe ai componenti del Consiglio di amministrazione della cooperativa, i Giudici specificano che deve ritenersi gravante su tutti i consiglieri la responsabilità solidale per gli illeciti deliberati o posti in essere dal consiglio di amministrazione, da riferirsi solidalmente a ciascuno di essi.

    Viene evidenziato che sono fatture per operazioni inesistenti anche quelle che si connettono al compimento di un negozio giuridico apparente diverso da quello realmente avuto tra le parti.

    Viene ribadito il principio secondo il quale oggetto della sanzione di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale.

    La fattura deve contenere una rappresentazione veritiera degli elementi in grado di incidere su aspetti fiscalmente rilevanti.

    Fatture false e responsabilità solidale amministratori: il caso di specie

    Nel dettaglio del caso di specie, si evidenzia che con ordinanza del 24 gennaio 2023, un Tribunale di una provincia del Lazio in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto nei confronti di un indagato in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa integrata sociale esercente l'attività di accoglienza di cittadini provenienti da Paesi terzi richiedenti asilo e rifugiati politici per i reati di cui agli artt 2 e 8 del DLgs. n. 74 del 2000.
    L'indagato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione della legge processuale e il difetto assoluto di motivazione, con riferimento alla conferma della sussistenza del fumus commissi delicti per l'adozione del decreto di sequestro preventivo.

    Il Tribunale del riesame si sarebbe limitato ad argomentare su un piano meramente astratto, senza avere proceduto alla ricostruzione e alla valutazione della base fattuale e senza dare risposta alla specifica deduzione difensiva sul punto

    Si contesta la possibilità di riconoscere indizi di responsabilità penale, in ragione della supposta natura colposa della responsabilità derivante dalla violazione dell' art 2392 c.c. e si sostiene la mancata assunzione della veste di legale rappresentante dell'ente in capo al ricorrente, con conseguente impossibilità giuridica dello stesso di impedire l'evento. 

    Nel provvedimento impugnato mancherebbero argomenti che diano conto dell'avvenuta percezione, da parte dell'amministratore, di fatti rilevatori di consistenti anomalie nella gestione, del compimento di operazioni ingiustificate o comunque di situazioni societarie non conformi alla legge o allo statuto. 

    Il Tribunale avrebbe attribuito una responsabilità "da posizione", fondata sul solo ruolo rivestito dall'imputato in seno alla società nel periodo di riferimento. 

    Gli argomenti adottati dai giudici territoriali in ordine alla responsabilità dell'odierno ricorrente risulterebbero ascrivibili a un piano giuridico meramente astratto; mentre il provvedimento difetterebbe di qualsiasi descrizione concreta alla cui stregua, nel caso specifico, possano ritenersi sussistenti i gravi indizi di reità.

    Nella motivazione dell'ordinanza impugnata emergerebbe una carenza assoluta in ordine alla ricognizione dei presupposti di fatto relativi al collegamento tra la posizione di consigliere di amministrazione non delegato assunta dal ricorrente e la condotta omissiva allo stesso attribuita.
    La cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile.

    Secondo il consolidato orientamento, l'art. 2392, c.c., norma che regola la posizione di garanzia degli amministratori all'interno delle s.p.a., dispone che questi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o attribuite in concreto ad uno o più di essi, così come ribadisce specificamente per il consiglio di amministrazione l'art. 2381, secondo comma, c.c. 

    Dovendosi perciò distinguere l'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione operi con o senza deleghe, deriva dal suddetto assetto normativo che, a meno che l'atto non rientri nelle attribuzioni delegate al comitato esecutivo o taluno dei consiglieri che ne sono parte, tutti i componenti del consiglio di amministrazione rispondano, salvo il meccanismo di esonero contemplato dal terzo comma dell'art. 2392 c.c., che prevede l'esternazione e l'annotazione dell'opinione in contrasto da parte del consigliere dissenziente nonché immune da colpa, degli illeciti deliberati dal consiglio, anche se in fatto non decisi o compiuti da tutti i suoi componenti.

    In tema di reati tributari, dunque, nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio di amministrazione, nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull'andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all'art. 2392, c.c. (Cass. Sez. 3, n. 30689 del 4.5.2021, Rv. 282714). 

    Secondo la Cassazione il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio sopra enunciato, spiegando che non vi era alcuna delega riferibile ad alcuno dei componenti del consiglio di amministrazione della società pertanto, ha ritenuto gravante su tutti i consiglieri la responsabilità solidale per gli illeciti posti in essere dal consiglio di amministrazione, che devono riferirsi solidalmente a ciascuno di essi, e in particolar modo all'odierno ricorrente che, all'epoca dei fatti contestati, era stato prima legale rappresentante e, successivamente, era stato eletto presidente del consiglio di amministrazione della medesima società.

    Sul fumus commissi delicti, appare utile premettere che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, fatture per operazioni inesistenti sono anche quelle che si connettono al compimento di un negozio giuridico apparente diverso da quello realmente intercorso tra le parti. 

    Si è affermato da tempo il principio secondo il quale l'oggetto della sanzione di cui all'art. 2 del DLgs. n. 74 del 2000 è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, tenuto conto dello speciale coefficiente di insidiosità che si connette all'utilizzazione della falsa fattura. 

    Deve comunque rilevarsi che il Tribunale ha preso in esame ogni singola compagine sociale, individuando gli elementi dai quali emerge la sussistenza del fumus commissi delicti.

    In considerazione di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

  • Accertamento e controlli

    Sospensione termini processuali e versamenti tributari: scatta dal 1 agosto

    Anche quest'anno, a partire dal 1° agosto e fino al 31 agosto 2023, scatta la sospensione del decorso dei termini processuali con riferimento al:

    • processo civile,
    • processo amministrativo,
    • processo tributario.

    In particolare, dal 1° agosto al 31 agosto 2023 i termini di natura processuale sono sospesi di diritto secondo l’articolo 1 della legge n. 742/1969 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. 

    Oltre a ciò, scatta anche la sospensione degli adempimenti e versamenti riguardanti le scadenze tributarie che prevede un periodo di stop dal 1° al 20 agosto di ogni anno.

    Ciò vuol dire che gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24, da eseguire nel periodo compreso tra il 1º e il 20 agosto, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. 

    Attenzione al fatto che, cadendo il 20 agosto di domenica l’ultimo giorno utile diventa il 21 agosto. 

    Per approfondiere la sospensione dei pagamenti leggi anche: Sospensione termini agosto: quali pagamenti e adempimenti riguarda.
    La sospensione feriale riguarda tutti i termini relativi agli adempimenti processuali e nel dettaglio:

    • è sospeso il termine per la proposizione del ricorso 60 giorni dalla data di notifica dell’atto impugnato. Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 4 agosto, il termine per presentare ricorso inizia a decorrere il 1° settembre e scade il 30 ottobre.
    • sono sospesi, tra gli altri:
      • il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente 30 giorni dalla proposizione del ricorso,
      • il termine per la costituzione in giudizio della parte resistente 60 giorni dalla notifica del ricorso,
      • i termini di impugnazione delle sentenze 60 giorni dalla notifica o, in mancanza, 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza
      • i termini per il deposito di documenti, di memorie e di brevi repliche rispettivamente 20, 10 e 5 giorni liberi prima della data di trattazione.

    Quest'anno tra le sospensioni di termini disposte, per gli eventi alluvionali verificatisi in alcuni territori di Emilia Romagna e Marche, dal decreto “Alluvioni” (Dl n. 61/2023), vi è quella dell'art 3 in materia di giustizia.

    I termini processuali, compresi quelli della giustizia tributaria, sono sospesi dal 1° maggio al 31 luglio nei casi in cui una delle parti era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto alla data di inizio degli allagamenti. 

    La sospensione vale anche per il difensore che abbia gli stessi requisiti suddetti, a patto che l’incarico gli sia stato affidato prima della data di inizio delle inondazioni.
    Pertanto le udienze fissate tra il 1° maggio e il 31 luglio sono rinviate a data successiva su istanza, presentata in qualunque forma:

    • dal soggetto che matura il diritto alla sospensione, 
    • sia la parte o sia il difensore.

    Ciò premesso è necessario pertanto evidenziare che la sospensione per alluvione si somma a quella generale su indicata e per questi contribuenti la sospensione continua fino a fine agosto.

  • Accertamento e controlli

    Avvisi di accertamento per accise: ecco i codici tributo per pagare

    Con Risoluzione n 66/E del 15 novembre vengono istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Accise, degli importi dovuti a titolo di accisa e di altre imposizioni indirette a seguito di attività di accertamento.

    L’Agenzia delle Accise, dogane e monopoli ha chiesto alle Entrate l’istituzione dei codici tributo per consentire il versamento delle somme dovute a seguito di attività di accertamento in materia di accise e di altre imposizioni indirette. 

    A tal fine, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “2950” denominato “Accisa sull’alcole – Accertamento”; 
    • “2951” denominato “Accisa sulla birra – Accertamento”;
    • “2952” denominato “Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi – Accertamento”;
    • “2953” denominato “Accisa sui gas petroliferi liquefatti – Accertamento”; 
    • “2954” denominato “Accisa sull’energia elettrica – Accertamento”; 
    • “2955” denominato “Accisa sul gas naturale per autotrazione – Accertamento”; 
    • “2956” denominato “Denaturanti- Contrassegni di Stato- Accertamento”;
    • “2957” denominato “Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo – Accertamento”;
    • “2958” denominato “Accisa sul gas naturale per combustione – Accertamento”;
    •  “2959” denominato “Imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio – Accertamento”;
    • “2960” denominato “Tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto – Accertamento”; 
    • “2961” denominato “Entrate eventuali diverse concernenti le accise e le imposte di consumo -Accertamento”;
    • “2962” denominato “Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione – Accertamento”; 
    • "2963” denominato “Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione – Accertamento”; 
    • “2964” denominato “Accisa sull’alcol metilico utilizzato per carburazione o combustione – Accertamento”;
    •  “2965” denominato “Indennità e interessi di mora per ritardati o differiti versamenti delle accise – Accertamento”;
    • “2966” denominato “Sanzioni amministrative dovute in materia di accise ed imposte di consumo– Accertamento”.

    Codici tributo versamento accise e imposte indirette accertate dalle Dogane: istruzioni operative

    La risoluzione n 66 specifica che in sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: 

    • nel campo “ente”, la lettera “D”; 
    • nel campo “provincia”, sigla della provincia in cui avviene l’immissione in consumo; 
    • nel campo “codice identificativo”, il codice ditta (composto da nove caratteri alfanumerici privo di caratteri “IT00” ove indicati); 
    • nel campo “rateazione”: se il versamento è in forma rateale, utilizzare il formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”; 
    • nel campo “mese”, nessun valore; – nel campo “anno di riferimento”, anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”; 
    • nel campo “codice ufficio”, nessun valore; 
    • nel campo “codice atto”, se richiesto, indicare il codice dell’atto oggetto di definizione. 

    Inoltre, per le stesse fattispecie oggetto di istituzione dei nuovi codici tributo sopra citati, si riepilogano nella tabella seguente i codici tributo già esistenti riferiti ai versamenti spontanei e ai versamenti a seguito dell’attività di reclamo e mediazione. 

    Al riguardo, al solo scopo di aggiornare alla normativa vigente la descrizione di alcuni di essi, opportunamente evidenziati in carattere grassetto, ne viene variata la denominazione come di seguito specificato.

    Si ramanda al testo integrale della Risoluzione n 66/E del 15 novembre per tutti i codici ridenominati

    Allegati: