• Accertamento e controlli

    PVC e firma digitale: le regole ADE

    Con il Provvedimento n 373280 del 30 settembre si dà attuazione all'art 38 bis comma 2 del DPR 600/73 previsto dalla Riforma Fiscale e in particolare dal Dlgs n 13/2024  al fine di disciplinare le modalità operative per la sottoscrizione digitale dei processi verbali redatti dal personale dell’Agenzia delle entrate nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale.

    Il provvedimento specifica che i processi verbali o PVC redatti nel corso o al termine delle attività amministrative di controllo fiscale possono essere sottoscritti con la firma digitale.
    Il contribuente, o il suo delegato, può, a sua volta, sottoscrivere il processo verbale, previamente condiviso e senza alterarne il contenuto, mediante firma digitale se ne è in possesso ovvero con firma autografa, secondo le modalità di seguito indicate

    PVC e firma digitale del contribuente

    ll processo verbale può essere firmato dal contribuente, o dal suo delegato, in modalità digitale.

    A tal fine il processo verbale viene inviato dalla casella di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo (e-mail) all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del contribuente (e-mail), o del suo delegato, così come indicata nel processo verbale. 

    Nel medesimo processo verbale deve essere evidenziato l’eventuale domicilio digitale.
    Successivamente alla sottoscrizione digitale il contribuente, o il suo delegato, provvede alla trasmissione del processo verbale all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo.
    Alla ricezione, il personale incaricato del controllo provvede ad apporre la firma digitale sul documento, verificandone la formale integrità rispetto a quello originariamente trasmesso.
    Il processo verbale, completo di tutte le sottoscrizioni digitali necessarie, deve essere protocollato dal personale dell’Agenzia e trasmesso al domicilio digitale del contribuente iscritto negli elenchi pubblici.

    In alternativa il contribuente, sprovvisto di indirizzo PEC, può chiedere la trasmissione del processo verbale all’indirizzo PEC del proprio delegato.
    Nei casi in cui il contribuente, dotato di firma digitale, risulti sprovvisto di un indirizzo PEC presente in pubblici elenchi, o non richiede la trasmissione del processo verbale all’indirizzo PEC del proprio delegato, il personale dell’Agenzia delle entrate incaricato al controllo procede mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o tramite raccomandata A/R della copia conforme analogica, munita del contrassegno elettronico.

    PVC e firma analogica del contribuente

    Se il contribuente, o il suo delegato, non è munito di firma digitale il processo verbale può essere firmato in modalità analogica. 

    A tal fine il processo verbale deve essere stampato e consegnato nelle mani proprie del destinatario.
    A seguito dell’apposizione della firma autografa del contribuente, o del suo delegato, sul processo verbale, il personale dell’Agenzia delle entrate incaricato del controllo produce una copia informatica del documento analogico, attestandone la conformità, e apponendo la firma digitale.

    Il documento così formato costituisce l’originale informatico.
    Predisposto il documento originale informatico con le modalità suddette il processo verbale, completo di tutte le sottoscrizioni necessarie, deve essere protocollato dal personale dell’Agenzia delle entrate incaricato del controllo che procede, successivamente, alla consegna al contribuente, o al suo delegato della relativa copia analogica con contrassegno elettronico.

    PVC e rifiuto del documento controfirmato dall’ADE

    Nei casi di rifiuto di sottoscrizione del processo verbale da parte del contribuente, o del suo delegato, il personale dell’Agenzia delle entrate incaricato del controllo ne dà evidenza nello stesso processo verbale, indicandone i motivi, e può procedere alla sottoscrizione digitale del documento e alla consegna dello stesso con le modalità sucindicate.
    Nelle ipotesi in cui il contribuente, o il suo delegato, rifiuta la consegna del processo verbale nelle proprie mani, il personale dell’Agenzia delle entrate incaricato del controllo procede all’invio della copia analogica del processo verbale informatico con contrassegno elettronico, mediante raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente ovvero con trasmissione del documento informatico originale tramite PEC al domicilio digitale iscritto negli elenchi pubblici.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Adempimento collaborativo e le istruzioni per la procedura di ravvedimento

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 31 luglio 2024 n. 126 che stabilisce un nuovo Regolamento che disciplina la procedura di ravvedimento guidato nell'ambito dell'adempimento collaborativo.

    Il nuovo Regolamento si rivolge principalmente ai contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo, ovvero coloro che dispongono di sistemi interni per la gestione del rischio fiscale e che intrattengono un dialogo costante con l’Agenzia delle Entrate, come previsto dagli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

    I contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo che individua omissioni o irregolarità commesse nell'applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell'Agenzia delle entrate, possono provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, avvalendosi della procedura di cui al presente decreto.

    La procedura è consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo.

    Come si attiva la procedura di ravvedimento guidato

    Il passo iniziale per avviare la procedura è l'invio di una comunicazione qualificata all’Agenzia delle Entrate. Questa comunicazione deve essere effettuata entro 9 mesi dalla decadenza dei termini di accertamento, e deve includere:

    • la descrizione dettagliata delle irregolarità rilevate,
    • gli importi delle imposte, delle sanzioni e degli interessi dovuti in base alle irregolarità,
    • tutti gli elementi necessari per permettere all’Ufficio competente di valutare la situazione,

    La comunicazione può essere inviata in diversi modi, tramite:

    • consegna a mano presso l'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate.
    • spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
    • posta elettronica certificata (PEC), sottoscritta digitalmente o con firma autografa nel rispetto delle normative vigenti.

    Avvio del contraddittorio

    Una volta ricevuta la comunicazione, l'Agenzia delle Entrate ha 90 giorni per analizzarla e notificare al contribuente uno schema di ricalcolo, quest'ultimo documento contiene:

    • l'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi calcolati in base alle irregolarità dichiarate,
    • un termine di almeno 60 giorni entro il quale il contribuente può presentare osservazioni o chiarimenti.

    Conclusione della procedura

    Dopo aver ricevuto eventuali osservazioni, l'Agenzia delle Entrate procede al calcolo finale e notifica un atto di ricalcolo, che include:

    • l'importo esatto delle imposte, sanzioni e interessi da pagare.
    • un termine di almeno 15 giorni per effettuare il pagamento.

    Il contribuente ha la facoltà di chiudere anticipatamente la procedura pagando immediatamente gli importi indicati nello schema di ricalcolo.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Rimborso somme versate in eccesso: come richiederlo

    L'agenzia della Riscossione ha pubblicato la nuova guida aggiornata a luglio 2024 con tante informazioni e istruzioni per relazionarsi con gli uffici.

    Tra le altre utili informazioni viene specificato come richiedere un rimborso di somme versate in eccesso, vediamo come comportarsi.

    Somme versate in eccosso: come richiedere il rimborso

    Se il contribuente ha pagato una somma in eccesso rispetto a quanto dovuto, Agenzia delle Entrate-Riscossione invia una comunicazione con la quale rende noto il diritto a un rimborso, in cui spiega le modalità per richiederne l’accredito con bonifico bancario. 

    Per ricevere il rimborso è necessario compilare il modello di richiesta rimborso allegato alla comunicazione ricevuta, che può essere presentato: 

    • via e-mail all’indirizzo riportato sul modello stesso, allegando la documentazione necessaria per il riconoscimento che varia a seconda che il rimborso sia richiesto da una persona fisica o giuridica: scarica qui il documento 
    • presso lo sportello territoriale o attraverso lo sportello online.

    Se il contribuente è a conoscenza di aver pagato in eccesso ma non ha ricevuto la comunicazione, può richiedere la verifica della disponibilità del rimborso presso uno sportello territoriale oppure allo sportello online. 

  • Accertamento e controlli

    Pagamenti Avvisi bonari: come cambiano i termini dal 2025

    Il 26 luglio il Governo ha approvato il Decreto Correttivo con anche novità sui pagamenti degli avvisi bonari.

    in Gazzetta Ufficiale n.108 del 5 agosto 2024 è stato pubblicato il D.lgs. 108/2024 in questione. Vediamo cosa si prevede per gli avvisi bonari.

    Avvisi bonari: dal 2025 più tempo per pagare

    In particolare in merito agli avvisi bonari, dalle indiscrezioni e anticipazioni alla stampa si apprende che ci sarà più tempo per i pagamenti.

    Per gli Avvisi bonari emessi dal 2025 ci sarà più tempo per le risposte dei contribuenti o per il pagamento. 

    Dal ricevimento della comunicazione, si allunga da 30 giorni a 60 giorni, il termine per pagare la prima rata, termine che decorre dal ricevimento dell'avviso stesso.

    Per i pagamenti rateali il termine per il versamento della prima rata viene esteso da 30 a 60 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario e viene fissato in 30 giorni dal ricevimento dell’avviso per le somme dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata. 

    Il termine per i versamenti relativi agli avvisi derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni in caso di trasmissione telematica dell’invito agli intermediari passa a 90 giorni.

    Secondo le norme attuali se il contribuente, dopo il ricevimento di un avviso non procede al pagamento o chiarisce le sue ragioni alla Amministrazione, entro il termine di 30 giorni, la stessa può avviare le procedure di riscossione per recuperare l’imposta, gli interessi e la sanzione. 

    La novità, pensata per garantire maggiore tempo e tutela ai contribuenti è stato fortemente voluta dai commercialisti. Il Consiglio nazionale dei commercialisti come ha sottolineato il presidente Elbano de Nuccio oltre ad andare incontro alle esigenze degli addetti ai lavori, risponde anche alle difficoltà lamentate più volte dalla categoria nel fissare appuntamenti per i propri clienti raggiunti da avvisi bonari presso le sedi territoriali dell’Agenzia.

    Si spera che questa misura porti a decongestionare l’attività dell’amministrazione finanziaria e ad una più attenta valutazione da parte degli uffici delle ragioni dei contribuenti che non ritengono corretta la comunicazione di irregolarità ricevuta.

  • Accertamento e controlli

    Concordato preventivo biennale: chi è escluso?

    Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024).

    Possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

    Possono accedere al CPB coloro che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari ovvero, prima della scadenza del termine per aderire al Concordato, hanno estinto quelli d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro (compresi interessi e sanzioni).

    Concordato preventivo biennale: chi è escluso?

    Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

    • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
    • condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • Accertamento e controlli

    Adempimento collaborativo: regole interpello preventivo

    Pubblicato in GU n 132 del 7 giugno il decreto MEF del 20 maggio con modifiche al decreto 15 giugno 2016 in materia di interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo.

    Sull'Adempimento collaborativo leggi anche:  Adempimento collaborativo 2024: approvato il codice di condotta con le novità 2024.

    Interpello preventivo: regole nel decreto MEF 20 maggio

    Il decreto alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Fiscale apporta le modifiche di seguito indicate:

    • nel decreto del 2016 viene inserita la previsione di un invito al contraddittorio, da parte dell’Agenzia, prima di notificare al contribuente una risposta sfavorevole a un'istanza di interpello o di qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio, con lo scopo di illustrargli la propria posizione;
    • l’ufficio dovrà comunicare al contribuente che ha presentato l’istanza di interpello uno schema di risposta con la sintetica illustrazione della propria posizione, a cui il contribuente più rispondere a sua volta con proprie osservazioni in un termine non inferiore a 30 giorni;
    • dalla data della notifica al contribuente dello schema di risposta, il termine per la risposta all’istanza si sospende di 60 giorni;
    • analogo schema preventivo di risposta viene previsto nel caso di posizione contraria a una comunicazione di rischio;
    • in merito alla tempistica di risposta all’istanza di interpello: in analogia con quanto già introdotto all’articolo 11 dello Statuto del contribuente con la recente riforma (Dlgs n. 219/2023), ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa, viene introdotta una sospensione del termine di 45 giorni previsto per la risposta tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il parere non viene reso entro 60 giorni dalla richiesta, l’Agenzia risponderà comunque all’istanza di interpello, con la puntualizzazione che, se il periodo di sospensione per la richiesta del parere obbligatorio termina tra 1° e il 31 agosto, anche il termine per la risposta è in ogni caso sospeso fino al 31 agosto.

    Si rimanda al decreto 20 maggio del MEF per le altre novità.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Adempimento collaborativo 2024: approvato il codice di condotta

    Viene pubblicato in GU n 132 del 7 giugno il Decreto MEF del 29 aprile con il codice di condotta per i contribuenti  aderenti  al regime di adempimento collaborativo.

    Ricordiamo che il Decreto legislativo n 221 del 30.12.2023 con Disposizioni in materia di adempimento collaborativo contiene le norme sul potenziamento del regime in oggetto.

    Attenzione al fatto che per le imprese che sono già in adempimento collaborativo, la sottoscrizione del nuovo codice dovrà avvenire nei 120 giorni successivi alla entrata in vigore del Dm quindi entro il 5 ottobre 2024.

    Adempimento collaborativo: che cos'è e le novità della Riforma Fiscale

    Il Dlgs con Disposizioni in materia di adempimento collaborativo è pubblicato ai sensi dell’articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

    Ricordiamo brevemente che l'adempimento collaborativo è stato istituito con il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, rubricato “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23”, in proposito leggi anche: Adempimento collaborativo: come cambia il rapporto fisco-impresa.

    L'adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. 

    Tutto ciò è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. 

    E’ un istituto che prevede l’adesione volontaria del contribuente qualora sia in possesso di requisiti soggettivi ed oggettivi come di seguito esposti. 

    Ti consigliamo anche: Adempimento collaborativo: esteso fino al 2024.

    Riforma fiscale: novità per l'Adempimento collaborativo

    Evidenziamo che, ai sensi dell'art 1 del Dlgs n 221/2023, tra le altre modifiche, all'art 7 del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128 dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 

    1-bis. Il regime è riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o  di ricavi:

    • a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;
    • b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;
    • c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro.

    1-ter. I requisiti dimensionali di  cui  al  comma  1-bis  sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento,  il  valore più elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti  principi  contabili, nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e  il volume di affari indicato nella dichiarazione

    ai  fini  dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno solare precedente e ai due anni solari anteriori. 

    Ciò premesso, si evidenzia in sintesi che, il Dlgs n 221/2023 ha come scopo quello di potenziare il regime di cui si tratta attraverso una serie di novità, 

    In considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, rispetto al testo approvato in esame preliminare, sono state apportate modifiche attinenti, tra l’altro, al regolamento relativo ai compiti, agli adempimenti e ai requisiti richiesti agli avvocati e ai dottori commercialisti abilitati al rilascio della certificazione del tax control framework (TCF), prevedendo che ai suddetti professionisti, ai fini del rilascio della certificazione, è consentito di avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza. 

    Resta fermo in ogni caso che il professionista indipendente abilitato al rilascio, anche in ordine alla conformità ai principi contabili, è esclusivamente quello iscritto all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

    Inoltre, è stata riformulata la disposizione relativa alla “certificazione tributaria”, prevista dall’articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti che aderiscono all’adempimento collaborativo, prevedendo che la stessa attesti la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, nonché l’esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

    Tra gli scopi che si intende perseguire con la riforma di cui si tratta vi sono:

    • l’accelerazione del processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all’applicazione dell’istituto;
    • l’apertura del regime anche a società, di per sé prive dei requisiti di ammissibilità, ma appartenenti ad un gruppo di imprese, nel caso in cui almeno un soggetto del gruppo possegga i requisiti di ammissibilità e il gruppo abbia adottato un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo;
    • la certificazione, da parte di professionisti qualificati, dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in ordine alla loro conformità ai principi contabili;
    • la gestione, nell’ambito del regime dell’adempimento collaborativo, anche di questioni riferibili a periodi d’imposta antecedenti all’ammissione al regime;
    • nuove e più penetranti forme di contraddittorio in favore dei contribuenti aderenti al regime dell’adempimento collaborativo;
    • procedure semplificate di regolarizzazione della posizione del contribuente che aderisca a indicazioni dell’Agenzia delle entrate che richiedano di effettuare ravvedimenti operosi;
    • l’emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell’amministrazione finanziaria e dei contribuenti;
    • la previsione di un periodo transitorio di osservazione che preceda l’esclusione del contribuente dal regime dell’adempimento collaborativo, in caso di violazioni fiscali non gravi;
    • il potenziamento degli effetti premiali connessi all’adesione al regime dell’adempimento collaborativo prevedendo, al ricorrere di specifici presupposti: esclusione o riduzione delle sanzioni amministrative tributarie; esclusione della punibilità del delitto di dichiarazione infedele; riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.

    Inoltre, il testo interviene in materia sanzionatoria prevedendo che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale da parte di imprese che non posseggano i requisiti per aderire al regime dell’adempimento collaborativo comporti, al ricorrere di specifiche condizioni, la riduzione delle sanzioni amministrative in materia tributaria e, eventualmente, la non punibilità del reato di dichiarazione infedele.

    Adempimento collaborativo: il codice di condotta per gli aderenti

    Il codice di  condotta è finalizzato  a  indicare  e definire gli impegni  che reciprocamente  assumono  l'Agenzia  delle entrate  e  i  contribuenti  aderenti  al   regime   di   adempimento collaborativo, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
    Il codice di condotta viene  sottoscritto  tra Agenzia  delle  entrate  e  i  contribuenti  aderenti  al  regime  di adempimento collaborativo contestualmente all'ammissione al regime.
    Gli impegni reciprocamente assunti dall'Agenzia delle entrate  e dai contribuenti aderenti  al  regime  di  adempimento collaborativo vincolano i soggetti a partire dal periodo d'imposta  nel  corso  del quale la richiesta di adesione al regime di adempimento collaborativo è trasmessa  all'Agenzia.  

    Il  codice  di  condotta  così come sottoscritto è tacitamente rinnovato per tutti gli anni d'imposta successivi qualora non sia espressamente comunicata dal  contribuente la volontà di non permanere nel regime di adempimento collaborativo.

    Si rimanda all'Allegato al decreto con tutte le regole.