• Accertamento e controlli

    Disponibile il modello per comunicare l’adesione ai PVC

    Nel sito dell’Agenzia delle Entrate è stato reso disponibile il modulo per richiedere di aderire ai processi verbali di constatazione, come previsto dal Decreto Legislativo in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale.

    A partire dal 02/05/2024 i soggetti interessati possono compilare l’apposito modello per l’adesione ai PVC, come recentemente disposto dall’art. 5-quater del D.Lgs 218/1997 (in linea con le previsioni dell’art. 1, comma 1, lettera d) del D.Lgs 13/2024), che permette infatti ai contribuenti di aderire per intero, come già accadeva in passato, ai rilievi contenuti nei verbali di constatazione. 

    La norma attuale dà la possibilità di aderire ai PVC emessi entro il 30/04/2024 e che  riguardano:

    • le imposte sui redditi; 
    • l’IRAP;
    • l’IVA;
    • le ritenute; 
    • le imposte sostitutive; 
    • l’imposta di registro e imposta sulle successioni e donazioni;
    • le imposte ipocatastali; 
    • i crediti d’imposta che siano stati oggetto di recupero.

    I vantaggi dell’adesione ai PVC dal 2 maggio

    L’adesione permette di ridurre delle sanzioni a 1/6 del minimo edittale, invece che a 1/3 come accade con gli accertamenti con adesione, con possibilità peraltro di applicazione il cumulo giuridico – anche se limitatamente alla singola imposta e al singolo anno – ed efficacia della definizione sui contributi INPS relativi alle Gestioni Artigiani e Commercianti così come alla Gestione separata (con i contributi che andranno dunque versati sul maggior reddito accertato in base al PVC definito).

    Il modello è facile da compilare e parte dai dati anagrafici del richiedente e dall’indicazione che si tratti del titolare o, eventualmente, del rappresentante legale della ditta o società interessata dalla definizione. Va poi indicato l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per la pratica e (ovviamente) il numero del PVC di interesse e i relativi riferimenti, ossia data di consegna al contribuente, organo che lo ha redatto, periodi d’imposta a cui fa capo eccetera. 

    Va poi riportata la richiesta di aderire:

    • “senza condizioni” 
    • oppure condizionando la medesima istanza alla rimozione di “errori manifesti”

    per i motivi da indicare appositamente nel modello – come espressamente riportato dall’art. 5-quater, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs  218/1997 –scegliendo di versare in un’unica soluzione o a rate, così come l’intenzione di avvalersi dello scomputo delle perdite fiscali (con modello IPEA/IPEC). 

    Si ricorda infatti che gli importi che scaturiscono dalla procedura possono essere pagati: 

    • in 8 rate trimestrali, oppure,
    • in 16 rate qualora essi superino l’importo di 50.000 euro;

    mentre se l’adesione riguarda il recupero dei crediti di imposta il pagamento non potrà che avvenire in unica soluzione, peraltro senza la possibilità di compensazione c.d. “orizzontale”, come specificato dal modello che riporta la necessità di manifestare la volontà per il pagamento in unica soluzione.

    Si possono infine notare alcune interessanti specificazioni nella sezione informativa del sito in cui è possibile reperire il modello in esame, laddove viene indicato che:

    1. occorre aderire in relazione a tutte le violazioni definibili e a tutti i periodi di imposta oggetto del verbale di riferimento, non potendo scegliere di definirne solo alcuni (c.d. “cherry picking”);
    2. il perfezionamento dell’adesione coincide con la notifica del relativo atto, in quanto è irrilevante il momento del pagamento – per forza di cose successivo. Su questo si fa presente che la domanda in esame può essere consegnata: 
      • direttamente, 
      • tramite posta, o 
      • mediante PEC;
    3. la prima rata o le somme complessivamente dovute vanno comunque pagate nei 20 giorni successivi alla notifica dell’atto di definizione;
    4. per le società di persone è prevista una procedura particolare, che richiama quella che era stata indicata nel provvedimento del 03/08/2009 per una precedente versione della definizione dei PVC.

  • Accertamento e controlli

    Pignoramento presso terzi: cosa cambia con il Decreto PNRR

    Il DL n. 19 pubblicato in GU n. 52 del 2 marzo noto come Decreto PNRR prevede novità per il pignoramento presso terzi.

    Nel dettaglio l'art. 25 del DL introduce cambiamenti relativi al codice di procedura civile,  di cui al regio decreto  28 ottobre 1940, n. 1443, e tra le principali si evidenziano quelle intervenute sui seguenti articoli:

    • art. 546 sugli obblighi del terzo,
    • viene introdotto l'art. 551 bis su efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi.

    Per le altre modifiche si rimanda al testo integrale dell'art. 25 in oggetto.

    Pignoramento presso terzi: principali novità 2024

    L’articolo 25 del decreto n. 19/2024 in vigore dal 2 marzo, ha introdotto una riforma sostanziale all’articolo 546, primo comma, stabilendo che: dal giorno in cui gli è notificato l'atto di pignoramento (previsto nell'articolo 543), il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute:

    • nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro,
    • di 1.600,00  euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro 
    • e della metà per  i crediti superiori a 3.200,00 euro.

    Inoltre, è stato introdotto un nuovo articolo, il 551-bis, che disciplina l’efficacia del pignoramento dei crediti del debitore verso terzi. 

    Inserendo dopo l'articolo 551, il 551 bis, si prevede che salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o  sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura  anticipata  del  processo  esecutivo,  il pignoramento di crediti del  debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.
    Al fine di conservare l'efficacia del  pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al  primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell'articolo 525 può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio.

    La dichiarazione contiene:

    • l'indicazione della data di notifica del pignoramento, 
    • dell'ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle  parti,  
    • del titolo esecutivo e del numero di  ruolo della procedura, 
    • nonché l'attestazione che il credito persiste. 

    Se la dichiarazione di interesse è notificata  dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data  di deposito dell'atto di intervento. 

    La dichiarazione di interesse è depositata nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di  inefficacia  della  stessa, entro dieci giorni dall'ultima  notifica.  

    Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia del medesimo si produce solo nei  confronti  dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.
    In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del  termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma.

    Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla  notifica al  terzo del  pignoramento o della   successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall'ultima delle notifiche ai medesimi.
    Leggi: Pignoramento presso terzi: quali omissioni lo rendono inefficace per ulteriori approfondimenti.

  • Accertamento e controlli

    Adesione ai processi verbali di constatazione: le novità della Riforma Fiscale

    Viene pubblicato in GU n 43 del 21 febbraio il Decreto legislativo sull'Accertamento che ridisegna il rapporto tra Fisco e contribuenti.

    Tante le novità sull'accertamento, si evidenzia quella per i PVC processi verbali di constatazione, vediamo la norma di riferimento.

    Accertamento 2024: novità sui PVC nella riforma fiscale

    Con il nuovo articolo 5 quater del Dlgs n 218/97 in vigore dal 22 febbraio viene introdotta la possibilità per il contribuente di aderire alle risultanze dei processi verbali di constatazione entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria. 

    Nel caso di adesione “condizionata”, l’organo che ha redatto il verbale, nei dieci giorni successivi alla comunicazione, può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. 

    Nel caso di “adesione non condizionata”, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale.

    Nel caso di “adesione condizionata” il predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata all’Agenzia delle entrate da parte dell’organo che ha redatto il verbale. 

    Nella disposizione è specificato che fino alla comunicazione dell’atto di adesione e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione, i termini per l’accertamento restano sospesi. 

    Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione.
    In caso di mancato pagamento delle somme dovute il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme.

  • Accertamento e controlli

    Fatture false: la responsabilità solidale degli amministratori

    Con Sentenza n 35314/2023 la Cassazione si esprime nel caso di sequestro del profitto dei reati di:

    • utilizzo ed emissione di fatture 
    • per operazioni inesistenti 
    • nei confronti di un componente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa integrata sociale, esercente l’attività di accoglienza dei cittadini provenienti da Paesi terzi richiedenti asilo e rifugiati politici.

    Data l’assenza di deleghe ai componenti del Consiglio di amministrazione della cooperativa, i Giudici specificano che deve ritenersi gravante su tutti i consiglieri la responsabilità solidale per gli illeciti deliberati o posti in essere dal consiglio di amministrazione, da riferirsi solidalmente a ciascuno di essi.

    Viene evidenziato che sono fatture per operazioni inesistenti anche quelle che si connettono al compimento di un negozio giuridico apparente diverso da quello realmente avuto tra le parti.

    Viene ribadito il principio secondo il quale oggetto della sanzione di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale.

    La fattura deve contenere una rappresentazione veritiera degli elementi in grado di incidere su aspetti fiscalmente rilevanti.

    Fatture false e responsabilità solidale amministratori: il caso di specie

    Nel dettaglio del caso di specie, si evidenzia che con ordinanza del 24 gennaio 2023, un Tribunale di una provincia del Lazio in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto nei confronti di un indagato in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa integrata sociale esercente l'attività di accoglienza di cittadini provenienti da Paesi terzi richiedenti asilo e rifugiati politici per i reati di cui agli artt 2 e 8 del DLgs. n. 74 del 2000.
    L'indagato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione della legge processuale e il difetto assoluto di motivazione, con riferimento alla conferma della sussistenza del fumus commissi delicti per l'adozione del decreto di sequestro preventivo.

    Il Tribunale del riesame si sarebbe limitato ad argomentare su un piano meramente astratto, senza avere proceduto alla ricostruzione e alla valutazione della base fattuale e senza dare risposta alla specifica deduzione difensiva sul punto

    Si contesta la possibilità di riconoscere indizi di responsabilità penale, in ragione della supposta natura colposa della responsabilità derivante dalla violazione dell' art 2392 c.c. e si sostiene la mancata assunzione della veste di legale rappresentante dell'ente in capo al ricorrente, con conseguente impossibilità giuridica dello stesso di impedire l'evento. 

    Nel provvedimento impugnato mancherebbero argomenti che diano conto dell'avvenuta percezione, da parte dell'amministratore, di fatti rilevatori di consistenti anomalie nella gestione, del compimento di operazioni ingiustificate o comunque di situazioni societarie non conformi alla legge o allo statuto. 

    Il Tribunale avrebbe attribuito una responsabilità "da posizione", fondata sul solo ruolo rivestito dall'imputato in seno alla società nel periodo di riferimento. 

    Gli argomenti adottati dai giudici territoriali in ordine alla responsabilità dell'odierno ricorrente risulterebbero ascrivibili a un piano giuridico meramente astratto; mentre il provvedimento difetterebbe di qualsiasi descrizione concreta alla cui stregua, nel caso specifico, possano ritenersi sussistenti i gravi indizi di reità.

    Nella motivazione dell'ordinanza impugnata emergerebbe una carenza assoluta in ordine alla ricognizione dei presupposti di fatto relativi al collegamento tra la posizione di consigliere di amministrazione non delegato assunta dal ricorrente e la condotta omissiva allo stesso attribuita.
    La cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile.

    Secondo il consolidato orientamento, l'art. 2392, c.c., norma che regola la posizione di garanzia degli amministratori all'interno delle s.p.a., dispone che questi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o attribuite in concreto ad uno o più di essi, così come ribadisce specificamente per il consiglio di amministrazione l'art. 2381, secondo comma, c.c. 

    Dovendosi perciò distinguere l'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione operi con o senza deleghe, deriva dal suddetto assetto normativo che, a meno che l'atto non rientri nelle attribuzioni delegate al comitato esecutivo o taluno dei consiglieri che ne sono parte, tutti i componenti del consiglio di amministrazione rispondano, salvo il meccanismo di esonero contemplato dal terzo comma dell'art. 2392 c.c., che prevede l'esternazione e l'annotazione dell'opinione in contrasto da parte del consigliere dissenziente nonché immune da colpa, degli illeciti deliberati dal consiglio, anche se in fatto non decisi o compiuti da tutti i suoi componenti.

    In tema di reati tributari, dunque, nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio di amministrazione, nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull'andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all'art. 2392, c.c. (Cass. Sez. 3, n. 30689 del 4.5.2021, Rv. 282714). 

    Secondo la Cassazione il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio sopra enunciato, spiegando che non vi era alcuna delega riferibile ad alcuno dei componenti del consiglio di amministrazione della società pertanto, ha ritenuto gravante su tutti i consiglieri la responsabilità solidale per gli illeciti posti in essere dal consiglio di amministrazione, che devono riferirsi solidalmente a ciascuno di essi, e in particolar modo all'odierno ricorrente che, all'epoca dei fatti contestati, era stato prima legale rappresentante e, successivamente, era stato eletto presidente del consiglio di amministrazione della medesima società.

    Sul fumus commissi delicti, appare utile premettere che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, fatture per operazioni inesistenti sono anche quelle che si connettono al compimento di un negozio giuridico apparente diverso da quello realmente intercorso tra le parti. 

    Si è affermato da tempo il principio secondo il quale l'oggetto della sanzione di cui all'art. 2 del DLgs. n. 74 del 2000 è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, tenuto conto dello speciale coefficiente di insidiosità che si connette all'utilizzazione della falsa fattura. 

    Deve comunque rilevarsi che il Tribunale ha preso in esame ogni singola compagine sociale, individuando gli elementi dai quali emerge la sussistenza del fumus commissi delicti.

    In considerazione di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

  • Accertamento e controlli

    Controlli sui conti correnti: l’Anonimetro delle Entrate

    L'agenzia delle Entrare e il MEF hanno firmato il protocollo di intesa 2023-2025 (articolo 59, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300) con gli obiettivi anti evasione da raggiungere nel triennio.

    L'accordo di agosto contiene tra l'altro un impegno potenziato del recupero di imposte evase per circa 2,8 miliardi di euro.

    Si utilizzerà l'anonimetro per i controlli sui conti correnti.

    Entrate/MEF: gli obiettivi della convenzione 2023-2025

    L'Agenzia delle Entrate, come sottolineato dal direttore Ruffini, in una intervista alla stampa "punterà sulla qualità dei controlli attraverso selezioni più mirate dei contribuenti a maggiore rischio di evasione, rese possibili dall'applicazione di strumenti di data analysis più avanzati – quali lo sfruttamento dei big data – e dall'interoperabilità delle banche dati".

    Per combattere l'evasione ci si avvarrà però, anche dello strumento degli scambi informativi internazionali.

    Inoltre, l'Agenzia controllerà il comportamento dei contribuenti che hanno subito un controllo fiscale per verificarne la propensione all'adempimento e valutarne la fedeltà fiscale.

    Al fine di favorire il miglioramento della qualità dei controlli saranno utilizzati nuovi strumenti e progetti di analisi avanzata dei dati: l'intelligenza artificiale, il machine learning e il text mining.

    Nel dettaglio, il lavoro dell’Agenzia delle Entrate per la seconda parte del 2023 riguarderà i controlli incrociati sui conti correnti dei contribuenti. 

    Dopo la firma della Convenzione triennale con il MEF, il Direttore Ruffini ha indicato proprio il controllo dei conti correnti come primo passo da compiere per raggiungere l'incasso di 2,8 miliardi in più dalla lotta all’evasione fiscale. Si procederà inoltre con le attività di compliance tramite l'invio di circa 3 milioni di lettere entro la fine del 2024.

    Tra gli strumenti contro gli evasori vi sarà l'anonimometro, vediamo di che si tratta.

    Anonimetro: i controlli sui conti correnti anti evasione

    I controlli sui conti correnti vengono effettuati dal Fisco tramite un super algoritmo le cui regole sono state definite dall’Agenzia delle Entrate in un documento del 19 maggio scorso.

    Nello specifico, sono stati individuati i criteri alla base del suo funzionamento e le metodologie che vengono adottate per analizzare il rischio evasione

    Il Fisco ricava i dati contenuti all’interno dell’Archivio dei Rapporti Finanziari e li incrocia con le altre informazioni in possesso dell’Amministrazione.

    Questo strumento consente di effettuare una vera a propria analisi del rischio basandosi sui dati raccolti all’interno dell’Anagrafe dei Conti Correnti, il maxi database delle Entrate con i dati di ogni singolo conto corrente dei contribuenti italiani.

    Nell'Anagrafe vi sono:

    • gli estratti conto, 
    • le movimentazioni in entrata e in uscita,
    • qualsiasi altro rapporto che i cittadini hanno con la propria banca.

    Il database si alimenta con le informazioni che vengono fornite direttamente dalle banche all’Agenzia delle Entrate.

    Occorre specificare che i dati vengono trattati in maniera anonima e analizzati senza essere collegati immediatamente al loro titolare.

    Per quanto riguarda i dati sensibili, essi vengono sostituiti con dei codici fittizi, in modo da garantire la protezione dei dati personali dei contribuenti che non vengono sottoposti a controlli fiscali.

    Scopo di questo strumento antievasione è quello di individuare i soggetti che, in base al proprio volume d’affari e al tipo di operazioni che stanno svolgendo, potrebbero essere a rischio evasione fiscale.

    E' bene sottolineare che tale strumento ha ricevuto l’ok da parte del Garante della Privacy.

    Le fasi di funzionamento dell'Anonimetro:

    1. individuazione della platea;
    2. scelta basi di dati;
    3. messa a disposizione dati;
    4. analisi qualità;
    5. definizione criterio di rischio;
    6. scelta modello di analisi;
    7. verifica corretta applicazione del modello di analisi e del criterio di rischio;
    8. estrazione e identificazione soggetti a rischio;
    9. test su campione;
    10. predisposizione liste selettive.
    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Denuncia furto scritture contabili: resta l’onere della prova

    Con l’Ordinanza n. 16361 dell’8 giugno 2023, la Cassazione, accogliendo il ricorso dall’Amministrazione finanziaria, ha cancellato la decisione dei giudici tributari per aver ritenuto superata la presunzione di maggior reddito con la semplice allegazione da parte del contribuente del fatto di non aver potuto fornire la documentazione contabile richiesta dall'ufficio, in quanto rubata.

    Vediamo i fatti di causa.
    Con avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate contestava a un contribuente titolare di ditta individuale, di essere socio di una Società a responsabilità limitata, che doveva essere considerata, assieme alla ditta individuale, un unico centro di imputazione di volontà ed interessi.
    L’ufficio riteneva infatti che Srl e ditta individuale fossero un unico soggetto di imputazione fiscale sulla base della considerazione che:

    • i componenti della Srl fossero solo quattro persone appartenenti alla medesima famiglia (contribuente, moglie e figli),
    • la stessa Srl avesse come unico cliente la ditta individuale la quale, a sua volta, non aveva alcuna struttura autonoma, né linea telefonica o altri caratteri distintivi rispetto alla Srl.

    Il contribuente non rispondeva alle richieste di chiarimenti avanzate dall’Amministrazione finanziaria e non era sufficiente la documentazione acquisita dal Fisco presso la sede della società. 

    Pertanto la procedura di accertamento con adesione non andava a buon fine.

    Il contribuente proponeva ricorso dinanzi ai giudici tributari i quali, sia in primo che in secondo grado, davano ragione al ricorrente ritenendo errata la ripresa a tassazione operata dal fisco in quanto aveva integrato le scritture contabili applicando alla ditta individuale il parametro di redditività degli operai della Srl, pur trattandosi di realtà aziendali diverse.

    I magistrati tributari ritenevano inoltre superata la presunzione di maggior reddito avanzata dal Fisco con la semplice allegazione da parte del contribuente del fatto di non poter fornire la documentazione contabile richiesta, in quanto oggetto di furto.

    L'Agenzia delle entrate ricorreva dinanzi la Corte suprema di Cassazione.

    I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso del Fisco e cassato la decisione dei giudici tributari di merito.

    La cassazione ha ricordato come sia ormai consolidato orientamento giurisprudenziale quello in base al quale la mancanza, anche incolpevole, delle scritture contabili non solleva il contribuente dall'onere di una prova contraria, che nel caso di specie non è stata fornita, capace di superare le presunzioni previste dagli articoli 38 e 39 del Dpr n. 600/1973 dettate in tema di accertamento analitico e accertamento induttivo.

    Inoltre, il discrimine tra i due tipi di accertamento risiede nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili.

    Nell' accertamento analitico extracontabile l’incompletezza, falsità od inesattezza degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture stesse, in quanto l'ufficio può solo cercare di colmare le lacune riscontrate utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'articolo 2729 del codice civile, ovvero presunzioni gravi, precise e concordanti.

    Nell’accertamento induttivo, invece, le omissioni o le false o inesatte indicazioni risultano talmente gravi da inficiare l'attendibilità e l'utilizzabilità anche degli altri dati contabili apparentemente regolari, con la conseguenza che l'amministrazione accertatrice può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili ed è legittimata a determinare l'imponibile in base a elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a elementi presuntivi di prova presuntiva ai sensi degli articoli 2727 e 2729 del codice civile.

    I magistrati di ultima istanza hanno evidenziato come i giudici di merito non abbiano, errando, tenuto in debito conto la presunzione indiziaria di unicità della struttura aziendale fra Srl e ditta individuale, desunta dalla medesima linea produttiva e dall'assenza di struttura propria della ditta individuale che, peraltro, costituiva unico cliente della Srl, che a sua volta veniva portata avanti anche con conduzione antieconomica.

    La Corte ha chiarito che l'Amministrazione finanziaria “in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973,art 39 comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art 54, commi 2 e 3, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni.”.

    In conclusione, per quanto esaminato, il Collegio di legittimità, pronunciandosi definitivamente, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate stabilendo che è preciso onere della parte fornire una concreta prova contraria capace di superare le presunzioni utilizzate dal Fisco nella sua attività di accertamento e previste dagli articoli 38 e 39 del Dpr n. 600/1973.

    Questo, conclude la Cassazione, anche in ipotesi di perdita incolpevole, come nel caso di furto, della documentazione contabile stessa.

  • Accertamento e controlli

    Avviso di accertamento contraddittorio: è considerato nullo, vediamo perché

    La Corte di Cassazione con ordinanza n. 13620 del 17 maggio statuisce che l'avviso di accertamento non può essere supportato da una motivazione contraddittoria poiché va garantita al contribuente la certezza degli elementi a fondamento delle ragioni della pretesa.

    L'accertamento basato su motivazione contrastante è nullo.

    Viene specificato che: "Questa Corte, in proposito, ha più volte evidenziato che l'avviso di accertamento non può essere supportato da motivazione contraddittoria, poiché in tal caso esso non consente al contribuente di avere certezza degli elementi fondanti le ragioni della pretesa; e ha specificato che tale vizio si configura anche laddove vengano indicate ragioni concorrenti ma contraddistinte da assoluta eterogeneità e, come tali, inidonee a fungere da complessivo presupposto della pretese".

    Avviso di accertamento nullo se contraddittorio: vediamo perché

    Vediamo nel dettaglio gli elementi della Ordinanza n.13620/2023 con la quale la Cassazione ha accolto le ragioni di una società che si era opposta ad alcuni atti impositivi dei quali aveva lamentato la contraddittorietà della motivazione.

    Nella decisione viene ammessa la possibilità che un atto impositivo sia fondato su motivazioni concorrenti, utilizzate nell'ottica di una complessiva connotazione della condotta del contribuente posta a monte della pretesa.

    Tuttavia è necessario che il ricorso ad una pluralità di ragioni non contrasti con l'esigenza di rispettare il vincolo funzionale della motivazione.

    La motivazione dell'atto impositivo ha la funzione di salvaguardare le garanzie di ragionevolezza, imparzialità e proporzionalità dell'azione dell'Amministrazione, volte a loro volta al rispetto delle esigenze di razionalità e non arbitrarietà del potere discrezionale, riconosciute dalla Costituzione. 

    La motivazione dell'atto, inoltre, è strumentale, alla comprensione del percorso decisionale dell'autorità, ai fini della impugnazione dell'atto stesso. 

    La motivazione dell'attoinoltre è rilevante anche per il giudice dell'eventuale ulteriore contenzioso sullo stesso e ne costituisce il principale elemento decisionale.

    L'Ordinanza in argomento ha ricordato infine che: "è stato così chiaramente affermato che l'avviso di accertamento è affetto da nullità laddove sia fondato su motivi d'imposizione distinti ed inconciliabili, in quanto, rispondendo la motivazione alla duplice esigenza di rispettare i principi d'informazione e collaborazione, già fissati dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, specificamente in materia fiscale, dall'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, non è legittimo l'intento dell'Amministrazione di formulare una motivazione contraddittoria con funzione di "riserva", sia perché la pretesa impositiva per essere conforme a legge può basarsi su elementi concorrenti, ma non su presupposti fattuali contrastanti, sia perché l'alternatività delle ragioni giustificatrici della pretesa, lasciando l'Amministrazione arbitra di scegliere nel corso della procedura contenziosa, quella che più le convenga secondo le circostanze, espone la controparte ad un esercizio difensivo difficile o talora impossibile".