• Accertamento e controlli

    CPB: da quando spetta l’esonero dal visto di conformità ai fini IVA?

    L'agenzia delle Entrate con una nuova FAQ del 15 ottobre risponde ad un quesito sul CPB e i casi di esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva infrannuali.

    CPB: da quando spetta l’esonero dal visto di conformità ai fini IVA?

    Le Entrate ricordano che, l’art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024 (decreto CPB) dispone che per i periodi d’imposta oggetto del concordato preventivo biennale, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all’IVA, previsti dall’ art. 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 50 del 2017. 

    Con riferimento al quesito specifico, si ritiene che il beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA infrannuali, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, e dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA infrannuali, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, riguardi i crediti maturati nel biennio successivo all’anno di adesione.

    Viene formito a titolo esemplificativo il seguente esempio:

    • se il contribuente ha aderito nel 2024 al CPB 2024-2025, egli potrà usufruire del beneficio per il biennio 2025-2026                

  • Accertamento e controlli

    Termine di notifica della cartella post decadenza dalle rate

    Con l’ordinanza n. 24766 dell’8 settembre 2025, la Sezione V della Corte di Cassazione interviene su un tema cruciale per gli operatori fiscali: la decorrenza del termine per la notifica della cartella di pagamento in caso di decadenza dalla rateizzazione concessa con accertamento con adesione.

    Vediamo il principio della Cassazione.

    Termine di notifica della cartella post decadenza dalle rate

    L'importante principio stauito chiarisce che in tema di riscossione delle imposte, il termine di decadenza di cui all'art. 25, comma 1, D.P.R. n. 602/73 ,
    dal potere di riscuotere imposte e sanzioni oggetto di una cartella di pagamento emessa ex artt. 36-bis D.P.R. n. 600/73 e 54-bis D.P.R. n. 633/72 , a seguito della decadenza dalla rateizzazione del debito fissata in sede di accertamento con adesione, decorre non dalla dichiarazione, bensì dal momento della scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo.

    Il contenzioso nasce da una cartella di pagamento emessa nei confronti di una società a responsabilità limitata, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 (e art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 per l’IVA), relativa all’anno d’imposta 2010.

    La cartella era conseguente alla decadenza dalla rateizzazione del debito precedentemente concordata in sede di accertamento con adesione. 

    La società aveva effettuato il primo pagamento, ma non aveva versato le rate successive.

    Di qui l’iscrizione a ruolo dell’intero importo residuo (al netto di quanto versato) e la successiva notifica della cartella nel 2014. 

    La contribuente eccepiva la decadenza del potere di riscossione: secondo la difesa, il termine triennale previsto dall’art. 25, comma 1, del D.P.R. 602/1973 era decorso, essendo la cartella stata notificata oltre tre anni dalla dichiarazione relativa al 2010.

    Le Commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano accolto la tesi della società. 

    La Commissione Tributaria Regionale aveva confermato l’accoglimento in appello, ritenendo applicabile il termine triennale ordinario, con decorrenza dalla presentazione della dichiarazione.

    L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della CTR, denunciando la violazione dell’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997, sostenendo che la cartella era stata legittimamente emessa e notificata in quanto il termine non decorre dalla dichiarazione, ma dalla scadenza della rata non pagata, come previsto per i casi di decadenza da rateizzazione.

    La Cassazione ha accolto il ricorso, ribaltando la sentenza di merito e affermando un principio importante per l’operatività della riscossione:“Il termine di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, dal potere di riscuotere imposte e sanzioni oggetto di una cartella di pagamento emessa ex artt. 36-bis e 54-bis, a seguito della decadenza dalla rateizzazione del debito fissata in sede di accertamento con adesione, decorre non dalla dichiarazione, bensì dal momento della scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo.”

    La Corte chiarisce che non si applica la regola generale dell’art. 25, comma 1, che prevede la notifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, perché si è in presenza di una fattispecie speciale.

    Infatti, quando la cartella deriva non da un controllo ordinario sulla dichiarazione, ma da una decadenza dal piano di rateizzazione concesso in sede di adesione, la disciplina applicabile è quella di cui all’art. 3-bis, comma 5, del D.Lgs. 462/1997.

    Tale norma prevede che:“La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.”

    In altri termini, il termine decorre dalla scadenza della rata non versata, e non più dal periodo d’imposta originario o dalla presentazione della dichiarazione.

  • Accertamento e controlli

    Non è causa di cessazione del CPB il cambiamento dell’ATECO

    Nella risposta a interpello n 236 del 10 settembre le Entrate chiariscono come comportarsi se nella dichiarazione in corso cambia il codice ATECO entrato in vigore dal 1° aprile scorso.

    In particolare, la società istante Alfa S.r.l. semplificata, operante come agente plurimandatario nel settore del noleggio di autoveicoli, ha fino ad ora utilizzato il codice ATECO 45.11.02, non perfettamente corrispondente alla sua attività di intermediazione pura, ma il più vicino disponibile nelle tabelle ATECO 2007.

    A partire dal 1° gennaio 2025, entra in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, che introduce il codice 77.51.00, specificamente riferito ai servizi di intermediazione per il noleggio e il leasing operativo di autoveicoli, senza che l’intermediario fornisca direttamente i veicoli.

    La società, intenzionata ad aderire al CPB per gli anni 2025 e 2026, chiede se il cambio di codice ATECO, che implica anche il passaggio da un modello ISA (CM09U) a un altro (EG61U), comporti la cessazione dell’efficacia del Concordato, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 13/2024.

    Non è causa di cessazione del CPB il cambiamento dell’ATECO

    L’art. 21, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 13/2024 stabilisce che il CPB cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui: «il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente».

    Tuttavia, la cessazione non si verifica se per la nuova attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) (art. 9-bis del D.L. n. 50/2017).

    L’Agenzia conferma che la variazione del codice ATECO dovuta all’aggiornamento ISTAT non comporta, di per sé, la cessazione del CPB, anche se implica l’utilizzo di un diverso modello ISA, purché non vi sia una modifica sostanziale dell’attività realmente svolta.

    Il cambio codice ATECO obbligatorio dal 1° aprile 2025 non implica automaticamente la cessazione del CPB.

    • il nuovo codice 77.51.00 riflette con maggiore precisione l’attività effettivamente svolta dall’istante, senza rappresentare una modifica sostanziale rispetto al passato;
    • anche se si passa da un ISA all’altro (CM09U → EG61U), la ratio della norma è rispettata, perché l’attività rimane invariata nella sostanza.

    Secondo l’Agenzia, per la corretta gestione del CPB e delle dichiarazioni:

    • nel modello UNICO 2025 (anno d’imposta 2024) deve già essere utilizzato il nuovo codice ATECO 77.51.00 e il relativo ISA EG61U, non più il precedente modello DM09U;
    • non è necessario presentare una variazione dei dati anagrafici per il solo aggiornamento del codice ATECO, salvo diversa disposizione normativa.

    L'Ade evidenzia quindi che l’eventuale variazione di indice sintetico di affidabilità fiscale (Isa) dovuto alle modifiche nei codici attività derivante dalla nuova classificazione Ateco 2025 non è, di per sé, motivo di esclusione dall’opzione per il concordato preventivo biennale (Cpb) per i periodi d’imposta 2025-2026. 

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Somme transitate su c/c del socio: quando sono imputabili alla società

    Con l’ordinanza n. 17108 del 25 giugno 2025, la Corte di cassazione è intervenuta sul tema della legittimità della riferibilità a una società di capitali delle movimentazioni bancarie personali del socio amministratore.

    Il pronunciamento chiarisce in quali condizioni l’Agenzia delle entrate può imputare a una Srl somme transitate su conti correnti personali del socio unico.

    La norma di riferimento è l’articolo 32 del DPR n. 600/1973 che attribuisce all’Amministrazione finanziaria il potere di utilizzare dati bancari per fondare accertamenti presuntivi.

    Somme transitate su c/c del socio: quando sono imputabili alla società

    L’Agenzia delle Entrate ha notificato avvisi di accertamento ad una Srl e al socio amministratore unico, fondando l'accertamento su indagini finanziarie da cui emergevano movimentazioni bancarie (versamenti e prelevamenti in contanti) su un conto personale estero intestato al socio.

    L'agenzia sosteneva che le somme movimentate erano da imputare alla società, poiché:

    • tra tutte le imprese riconducibili al socio, solo la Srl aveva un volume d'affari tale da giustificare quei flussi;
    • vi era identità tra socio unico e amministratore unico, quindi controllo totale.

    Il motivo dell'accertamento delle Entrate risiede nella presunzione legale (ex art. 32 DPR 600/1973) di ricavi non dichiarati a carico della società, anche se le operazioni erano sul conto personale del socio.

    La Cassazione ha respinto il ricorso della società, confermando la linea dell’Agenzia delle Entrate affermando il seguente principio: "La riferibilità alla società di somme transitate sul conto personale del socio è giustificata quando quest’ultimo cumula in sé le cariche di socio unico e amministratore unico, situazione che genera un controllo totale e incondizionato sulla società stessa."

    In sintesi per la Cassazione

    • non è sufficiente dire che il conto è “personale” se il soggetto ha un controllo pieno sulla società;
    • in queste condizioni, non c’è reale separazione patrimoniale tra persona fisica e società;
    • le movimentazioni si presumono riferibili alla società, salvo prova contraria dettagliata e documentata (che nel caso non è stata fornita).

  • Accertamento e controlli

    Proroga COVID di 85 giorni per decadenza: vale anche per l’IMU

    La normativa emergenziale COVID-19, sospendendo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 le attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso degli enti impositori, ha disposto la proroga di 85 giorni dei termini di decadenza e di prescrizione (art. 67 commi 1 e 4 del DL 18/2020), tale sospensione si applica anche ai tributi comunali, in quanto la proroga abbraccia tutti gli uffici degli enti impositori, compresi gli enti locali e quindi riguarda anche i termini per l'IMU.

    Proroga COVID di 85 giorni per la decadenza: vale anche per l’IMU

    La vicenda ha origine da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2015 notificato da Soget Spa, concessionario della riscossione per un Comune.

    L’avviso fu spedito il 25 marzo 2021, mentre il termine di decadenza risultava prorogato fino al 26 marzo 2021 in virtù della normativa emergenziale anti-Covid (art. 67, D.L. n. 18/2020).

    Tuttavia, la società contribuente ricevette l’avviso solo il 30 marzo 2021 oltre il termine, di qui la contestazione sulla tempestività dell’atto.

    Il ricorso è stato accolto in primo grado e confermato in appello.

    La Corte di Giustizia Tributaria Regionale di secondo grado ha ritenuto l’avviso notificato tardivamente e quindi inefficace per decadenza, affermando che fa fede la data in cui l’atto è entrato nella disponibilità del contribuente ovvero il 30 marzo 2021, e non quella di consegna all’ufficio postale ovvero il 25 marzo 2021.

    Soget ha presentato ricorso in Cassazione, denunciando una violazione delle norme sulla notifica degli atti tributari e sul termine di decadenza, invocando il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica.

    La Corte ha ribadito che in materia tributaria si applica la scissione soggettiva della notificazione ossia, i fini del rispetto del termine di decadenza, è sufficiente che l’ente impositore abbia consegnato l’atto per la notifica entro il termine previsto, anche se il contribuente lo riceve successivamente.

    Durante l’emergenza pandemica, l’art. 67 del D.L. n. 18/2020 ha sospeso i termini di decadenza dal 8 marzo al 31 maggio 2020, determinando una proroga di 85 giorni.

    Nel caso specifico, il termine ordinario di decadenza quinquennale in scadenza naturale il 31 dicembre 2020 è stato prorogato al 26 marzo 2021

    La spedizione del 25 marzo 2021, dunque, è risultata tempestiva.

    Con l’ordinanza n. 21765/2025, la Sezione Tributaria della Cassazione ha accolto il ricorso di Soget, cassando la sentenza di secondo grado e rinviando alla CGT per un nuovo esame.

    La Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di notificazione degli atti di accertamento tributario, ai fini del rispetto del termine di decadenza, rileva la data in cui l’ente ha consegnato l’atto all’agente notificatore (es. Poste), non quella di effettiva ricezione da parte del contribuente”.

    La sentenza conferma la giurisprudenza prevalente, in particolare quanto già espresso dalle Sezioni Unite nel 2021, rafforzando il principio della scissione soggettiva anche in ambito tributario.

    Pertanto, la decisione della Cassazione non rappresenta un cambio di orientamento, ma piuttosto una precisazione applicativa in un contesto particolare: quello delle proroghe emergenziali dovute al Covid-19.

    In sintesi la Cassazione, dopo avere richiamato l’applicabilità al caso di specie del principio generale della scissione soggettiva degli effetti della notificazione dell’avviso di accertamento (secondo cui, ai fini della verifica del rispetto dei termini da parte dell’ente impositore che notifica, va fatto riferimento alla data di invio dell’atto), ha precisato che la sospensione per 85 giorni dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, disposto a norma del citato art. 67 commi 1 e 4 del DL 18/2020 per “gli uffici degli enti impositori”, si applica a tutti gli enti impositori, erariali e locali, dato che la disposizione non reca alcuna distinzione.

  • Accertamento e controlli

    Accertamento induttivo sui conti correnti bancari dei professionisti: principio Cassazione

    Con Ordinanza 23 agosto 2025, n. 23741, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema delicato dell’accertamento induttivo sui conti correnti bancari dei professionisti. 

    Il fulcro della controversia  è la deducibilità dei costi in presenza di versamenti ritenuti compensi non dichiarati. 

    La Corte ribadisce un principio ormai consolidato: anche in caso di accertamento basato su presunzioni, l’Agenzia delle Entrate deve considerare una quota di costi deducibili per rispettare il principio di capacità contributiva.

    Vediamo il dettaglio del caso di specie.

    Deducibilità dei costi in presenza di versamenti ritenuti compensi non dichiarati: decisione della Cassazione

    Il ricorso è stato proposto dagli eredi di un avvocato destinatario di un avviso di accertamento induttivo emesso dall’Agenzia delle Entrate in relazione ai redditi professionali dell’anno 2002.

    Il de cuius aveva impugnato l’atto di accertamento, ottenendo inizialmente un parziale successo in CTP e successivamente in CTR

    Tuttavia, la Cassazione, con precedente pronuncia, aveva annullato la sentenza di appello, rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria regionale di secondo grado, affinché si tenesse conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, che aveva eliminato la presunzione legale di evasione per i prelievi bancari dei professionisti.

    Il giudice del rinvio accolse parzialmente l’appello del contribuente.

    A seguito di tale decisione, gli eredi ricorrevano nuovamente in Cassazione per tre motivi:

    • la sentenza impugnata non indicava chiaramente il debito residuo,
    • non veniva applicata correttamente la deduzione dei costi relativi ai compensi presunti,
    • non si rispettava il principio di capacità contributiva, come sancito dalla Corte Costituzionale n. 10/2023.

    La Cassazione nell'rodine:

    • ha rigettato il primo motivo, relativo alla presunta estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine;
    • accolto il secondo motivo, nella parte riguardante la mancata deduzione forfettaria dei costi;
    • assorbito il terzo motivo, relativo alle spese del primo giudizio di Cassazione.

    La Corte ha riaffermato un principio di diritto fondamentale: «Nel caso in cui, in seguito ad accertamento induttivo, vengano imputati al contribuente maggiori ricavi, è obbligatoria la deduzione di una quota forfettaria di costi necessari alla produzione di tali ricavi, anche in assenza di una documentazione precisa».

    La ratio risiede nel rispetto dell’art. 53 della Costituzione, che impone la tassazione sulla capacità contributiva reale e non presunta. L'accertamento induttivo, anche quando fondato, non può trasformarsi in un’imposizione automatica che ignora i costi sostenuti per produrre il reddito.

    Occorre evidenziare che la sentenza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ad esempio, la Cassazione n. 7122/2023 e la Cass. n. 31981/2024 avevano affermato che, in caso di accertamenti basati su presunzioni (es. movimentazioni bancarie), l’Amministrazione non può prescindere dalla stima di costi proporzionali ai ricavi accertati.

    La novità della Sentenza n. 23741/2025 sta nell’estensione applicativa anche ai versamenti bancari imputati a compensi in nero, e nel rafforzamento del legame tra accertamento tributario e principi costituzionali.

  • Accertamento e controlli

    Tax Control Framework: nuove schede tecniche sulla gestione del rischio fiscale

    L’Agenzia aggiorna le linee guida sul Tax Control Framework con 3 schede tecniche su swap, diritto di superficie e obbligazioni convertibili.

    Con il Provvedimento n. 321934 del 7 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato nuove e specifiche istruzioni in materia di mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dai contribuenti, in attuazione dell’articolo 4, comma 1-quater, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128.

    Le istruzioni, elaborate congiuntamente all’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), integrano le Linee guida sul sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax Control Framework – TCF) già approvate il 10 gennaio 2025 (leggi anche Adempimento collaborativo: le linee guida per obblighi e certificazioni).

    Il documento fa parte della strategia di rafforzamento del Regime di adempimento collaborativo, volto a garantire certezza nell’applicazione della norma tributaria, ridurre il contenzioso e promuovere un dialogo costruttivo tra imprese e Amministrazione finanziaria.

    Scarica il testo del Provvedimento e le 3 nuove Schede tecniche allegate:

    • Allegato 1 – Recesso anticipato da un contratto di commodity swap: trattamento contabile e fiscale
    • Allegato 2 – Trattamento contabile, ai fini delle imposte sui redditi, del corrispettivo per la concessione del diritto di superficie
    • Allegato 3 – Emissione e chiusura di un prestito obbligazionario convertibile a tasso zero: trattamento contabile e fiscale.

    Contesto normativo e obiettivi

    Il Regime di adempimento collaborativo, introdotto dal D.Lgs. 128/2015 e recentemente modificato dal D.Lgs. 221/2023 e dal D.Lgs. 108/2024, prevede che le imprese aderenti dispongano di un TCF efficace, ora soggetto a certificazione anche in relazione alla conformità ai principi contabili.

    Le nuove istruzioni operative, predisposte nell’ambito del tavolo tecnico Agenzia–OIC istituito il 10 ottobre 2024, mirano a standardizzare e uniformare le modalità di individuazione e gestione dei rischi fiscali connessi alle scelte contabili, facilitando così la transizione verso modelli certificati e riconosciuti.

    Le tre nuove schede tecniche approvate

    Il provvedimento allega tre schede di mappatura dei rischi che forniscono indicazioni di trattamento contabile e fiscale per specifiche operazioni:

    1. Recesso anticipato da un contratto di commodity swap
      • disciplina le modalità di contabilizzazione della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi e la rilevanza fiscale del provento derivante dalla chiusura anticipata del derivato,
      • il principio di derivazione rafforzata guida la rilevazione ai fini IRES e IRAP in coerenza con la rappresentazione in bilancio.
    2. Corrispettivo per la concessione del diritto di superficie
      • stabilisce che i canoni periodici percepiti per la costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato siano contabilizzati come ricavi e non come plusvalenze,
      • ai fini fiscali, per i soggetti “Nuovi OIC” si applicano le regole di qualificazione e imputazione temporale derivanti dalla corretta contabilizzazione.
    3. Emissione e chiusura di un prestito obbligazionario convertibile a tasso zero
      • illustra il trattamento IAS/IFRS della componente di debito e di equity, la ripartizione dei costi di transazione e la rilevazione degli interessi passivi “sostanziali”,
      • prevede il regime fiscale sia nella fase di vita del titolo sia alla scadenza, con e senza esercizio del diritto di conversione.

    Implicazioni per le imprese

    Le nuove schede tecniche rappresentano strumenti operativi per i contribuenti, in particolare per le società di maggiori dimensioni e complessità, che intendono aderire o già aderiscono al Regime di adempimento collaborativo. Esse consentono di:

    • uniformare i comportamenti contabili e fiscali su operazioni tipiche e potenzialmente critiche;
    • ridurre il rischio di contestazioni grazie alla preventiva mappatura e gestione delle fattispecie sensibili;
    • facilitare il processo di certificazione del TCF, ora requisito obbligatorio.

    Il provvedimento ribadisce inoltre che le istruzioni potranno essere periodicamente aggiornate o integrate, ampliando il ventaglio di casistiche esaminate.

    Allegati: