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Opzione TCF: modello e istruzioni per aderire
Con il Provvedimento n 42022 del 3 febbraio si pubblicano modello e istruzioni di adesione al TCF.
Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, rubricato “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23” ha introdotto nell’ordinamento un regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
Gli articoli da 4 a 7 del decreto disciplinano requisiti, doveri, effetti, competenze e procedure del regime di adempimento collaborativo.
Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo», e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera e), ha introdotto nel citato decreto legislativo n. 128 del 2015 l’articolo 7-bis, che disciplina il regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale.
Pertanto anche i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime possano optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Alla predisposizione di tale sistema di rilevazione, sono collegati effetti “premiali”.
Il Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 9 luglio 2025 ha individuato le modalità applicative delle disposizioni di cui all’articolo 7-bis del decreto, recante la disciplina del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale.Regime opzionale TCF: adesione e revoca
Il modello può essere utilizzato dai contribuenti in possesso di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno.
Scarica qui il Modello per il TCF opzionale
L’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia delle entrate, in via telematica, tramite il presente Modello che va inviato alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): [email protected]
La ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale, pervenuta al contribuente, da parte del proprio Gestore PEC, costituisce prova legale dell’avvenuto inoltro dell’istanza all’Agenzia delle entrate.
La documentazione di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale deve essere allegata a corredo della domanda, tra cui la Mappa dei rischi e dei controlli fiscali.A tal proposito, si ricorda che la certificazione ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera f), del decreto redatta conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto, dovrà avere data certa anteriore alla presentazione dell’istanza.
La scelta ha una durata di due periodi d’imposta ed è irrevocabile.
Attenzione alla scadenza, si rinnova automaticamente per altri due periodi, salvo revoca espressa da comunicare con lo stesso modello previsto per l’opzione.
Tanto premesso, il Modello deve essere utilizzato da coloro che ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale intendono comunicare:- l’esercizio dell’opzione di adesione al regime opzionale;
- la volontà di non permanere nel regime opzionale.
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Notifica cartella ad un coobbligato: esclude decadenza anche per gli altri
Con la Pronuncia n. 30947 del 26 novembre 2025 la Cassazione chierisce che la notifica tempestiva della cartella di pagamento ad uno dei condebitori solidali produce effetti anche verso gli altri, consentendo la notifica dell’accertamento anche dopo lo scadere del termine.
Vediamo il caso di specie.
Riscossione e responsabilità solidale: chiarimenti della Cassazione
La Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di riscossione coattiva e responsabilità solidale, la notifica della cartella di pagamento effettuata entro i termini di legge nei confronti di un solo coobbligato impedisce la maturazione della decadenza, prevista dall’articolo 25 del Dpr n. 602/73, anche nei riguardi degli altri condebitori.
Nell’ambito del diritto tributario, l’atto impositivo o di riscossione validamente notificato a uno dei soggetti tenuti in solido al pagamento produce un effetto conservativo generale quindi arresta l’espansione della posizione del privato e preserva il potere di accertamento e riscossione dell’ente impositore verso tutti i condebitori, superando così le eccezioni basate sulla disciplina civilistica della decadenza.
La vicenda nasceva dalla notifica di due cartelle di pagamento emesse per il recupero di imposte non versate dal de cuius per le annualità 2005 e 2006.
Gli atti venivano notificati a una coerede nell’aprile 2012, mentre agli altri coeredi, obbligati in solido, le medesime cartelle erano state notificate tempestivamente negli anni 2009 e 2010.
La contribuente impugnava gli atti eccependo la tardività della notifica nei suoi confronti, avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dall’articolo 25 del Dpr n. 602/73, ossia oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo che i termini di decadenza avessero natura personale e operassero separatamente per ciascun debitore.
L’ente della riscossione proponeva appello evidenziando la tempestività delle notifiche effettuate agli altri condebitori e la Commissione tributaria regionale respingeva il gravame.
I giudici d’appello affermavano l’inapplicabilità dell’articolo 1310 del codice civile, sulla prescrzione, nell’ambito della decadenza, argomentando che tale istituto si basa sulla necessità di compiere un atto entro un determinato termine, senza riguardo alle condizioni soggettive che hanno determinato l’inutile decorso del termine perentorio.
I giudici di secondo grado accoglievano l’eccezione dell’Agenzia delle entrate relativa al proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la lite verteva su vizi di notifica imputabili al solo agente della riscossione.
La contribuente tentava di aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi della legge n. 197/2022; l’Agenzia delle entrate opponeva il diniego, non ritenendosi soccombente nel giudizio di secondo grado, la parte proponeva ricorso.
Il concessionario della riscossione ricorreva per Cassazione contro la sentenza di merito, denunciando la violazione delle norme sulla solidarietà tributaria e sulla decadenza.
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’agente della riscossione: viene ritenuto fondato il motivo sollevato dall’agente della riscossione sulla violazione o falsa applicazione dell’articolo 25 del Dpr n. 602/73, chiarendo che la tempestiva notifica della cartella di pagamento a uno dei condebitori, pur non pregiudicando le posizioni soggettive degli altri (come il diritto di impugnazione), impedisce che si produca nei confronti di questi ultimi la decadenza dal potere di riscossione.
La Corte ha precisato che la concezione civilistica della decadenza non trova piena rispondenza nel diritto tributario, che si pone come species del diritto pubblico.
La disciplina procedimentale dell’articolo 25 del Dpr n. 602/73 utilizza espressamente la disgiuntiva “o” riferendosi alla notifica al debitore o ai coobbligati, prevedendo quindi l’alternatività dell’adempimento.
L’atto notificato a un coobbligato realizza l’effetto conservativo di impedire la decadenza dell’Amministrazione, consentendo la successiva notifica agli altri debitori anche dopo lo spirare del termine.
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TCF: aggiornamento Linee guida ai principi contabili
L'agenzia delle Entrate con il Provvedimento n 33973 del 28 gennaio 2026 hanno approvato ulteriori specifiche istruzioni che integrano le Linee guida in materia di gestione del rischio fiscale per le imprese che aderiscono al regime di adempimento collaborativo.
In sintesi i documenti approvati con il provvedimento forniscono indicazioni operative su due casistiche specifiche:
- la possibilità di retrodatare una Business Combination Under Common Control in ambito IFRS;
- il trattamento contabile e fiscale dei piani di stock option/grant da parte dei soggetti che applicano i principi contabili nazionali.
Nell’ambito della collaborazione tra l’OIC e l’Agenzia delle Entrate, la prima è responsabile unicamente per la parte contabile delle schede, mentre l’Agenzia ne cura gli aspetti fiscali.Le linee guida sono indirizzate alle imprese che intendono aderire all’adempimento collaborativo e che, di conseguenza, necessitano di una certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale.
Il regime, istituito nel 2015 e rafforzato con il Dlgs 221/2023, che ha previsto soglie di ingresso progressivamente più basse, si rivolge ai contribuenti dotati di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e consente di avvalersi del dialogo preventivo con l’Agenzia delle Entrate per la gestione di tutte le questioni fiscali ritenute più delicate o incerte.
Il provvedimento va ad integrare il Provvedimento del 10.01.2025 n. 5320 che contine le linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model – TCM) e per la compilazione della “Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali” dei contribuenti appartenenti al settore industriale, oltre a fornire specifiche indicazioni sui controlli e gli adempimenti che ci si attende vengano posti in essere per la certificazione del TCF. Scarica il testo del Provvedimento e Allegati
Le Entrate sinteticamente
TCF: aggiornamento delle linee guida ai principi contabili
In particolare, sono approvate specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, in attuazione dell’articolo 4, comma 1-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
In particolare si pubblicano i seguenti documenti:
a) “Possibilità di retrodatare una Business Combination Under Common Control in ambito IFRS”;
b) “Trattamento contabile e fiscale dei piani di stock option/grant da parte dei soggetti che applicano i principi contabili nazionali”Le istruzioni suddette integrano le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, approvate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 5320 del 10 gennaio 2025.
Ricordiamo che è stato introdotto nell’ordinamento il Regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale “TCF”.
Il Regime comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.
In tale contesto, la legge 9 agosto 2023, n. 111 in un quadro più generale di misure volte a incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il Regime con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.
Le previsioni della legge delega sono state attuate con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 (di seguito, anche, “decreto delegato”) e con decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 mediante i quali sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell’istituto, ponendo, così, le basi per una nuova fase di sviluppo del Regime.
Nell’ambito delle disposizioni del decreto delegato, un rilievo centrale assumono le misure volte a rafforzare l’efficacia del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e ad agevolarne l’adozione da parte di una platea sempre più ampia di imprese.
In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto delegato ha modificato l’articolo 4 del decreto e ha previsto a carico degli operatori che intendono aderire al Regime l’obbligo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili.
Per favorire la transizione da un “Modello Aperto” a un “Modello Certificato” e maggiormente “Standardizzato” è stata, quindi, prevista, al comma 1-quater dell’articolo 4 del decreto, la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate di apposite linee guida contenenti indicazioni per la costruzione e aggiornamento di un efficace TCF e per la sua certificazione e attestazione dell’efficacia operativa.
In tale contesto, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 5320 del 10 gennaio 2025 sono state approvate le linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model – TCM) e per la certificazione del sistema, insieme alle linee guida per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali dei contribuenti del settore industriale e con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 321940 del 7 agosto 2025 sono state approvate le linee guida per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali dei contribuenti del settore assicurativo.
Al fine di assicurare l’aggiornamento nel continuo e l’integrazione delle suddette linee guida, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 383481 del 10 ottobre 2024 è stato istituito un tavolo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti designati dall’Agenzia delle entrate e dall’Organismo Italiano di Contabilità, con compito di curare in particolare la redazione di specifiche istruzioni in ordine alla mappatura e alla gestione dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, da allegare, di volta in volta alle linee guida stesse.
In tale contesto, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 321934 del 7 agosto 2025 sono state approvate specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente con riferimento alle seguenti casistiche:a) “Recesso anticipato da un contratto di commodity swap: trattamento contabile e fiscale”;
b) “Trattamento contabile, ai fini delle imposte sui redditi, del corrispettivo per la concessione del diritto di superficie”;
c) “Emissione e chiusura di un prestito obbligazionario convertibile a tasso zero: trattamento contabile e fiscale”.
Il presente provvedimento approva le specifiche istruzioni redatte dai rappresentanti del predetto tavolo tecnico di lavoro, che integrano le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale approvate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 5320 del 10 gennaio 2025 e con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 321934 del 7 agosto 2025. -
Rinumerazione fatture: quando è dichiarazione fraudolenta
Con la Sentenza n 666/2026 la Cassazione statuisce che la reiterata rinumerazione delle fatture fa scattare la dichiarazione fraudolenta, vediamo i dettagli del caso di specie.
Rinumerazione fatture: quando è dichiarazione fraudolenta
La reiterata rinumerazione delle fatture e i versamenti degli incassi sul conto di un soggetto estraneo all’attività possono integrare la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Questa la sintesi del chiarimento della Cassazione nella Sentenza n 666/2026.
La Corte di cassazione, Sezione III penale, si pronuncia su una complessa vicenda di reati tributari commessi nell’ambito di uno studio professionale, chiarendo i presupposti
- della dichiarazione fraudolenta,
- dell’occultamento delle scritture contabili,
- nonché i criteri di calcolo della prescrizione e del trattamento sanzionatorio.
Il procedimento trae origine da una verifica fiscale avviata nel 2014 nei confronti di uno studio legale, dalla quale era emersa una contabilità parallela attiva già dal 2009.
Le indagini avevano evidenziato numerose parcelle incassate ma non registrate né dichiarate, una numerazione artificiosa delle fatture e una sistematica divergenza tra la documentazione contabile dello studio e quella in possesso dei clienti.
Ulteriori elementi di frode erano stati individuati tramite indagini bancarie: assegni incassati in contanti dal professionista, versamenti effettuati sul conto della moglie (estranea formalmente allo studio) e intestazione diretta di titoli di pagamento alla stessa.
In sede amministrativa, il contribuente aveva poi definito integralmente la propria posizione fiscale mediante accertamenti con adesione, pagando imposte e sanzioni.
In primo grado, il Tribunale di Provinciale aveva assolto l’imputato dai reati di dichiarazione fraudolenta (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) e di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000), ritenendo insussistente la frode.
La Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione, condannando l’imputato per tutti i reati contestati.
Il ricorso per Cassazione era articolato in numerosi motivi, tra cui:
- vizi processuali relativi alla composizione del collegio giudicante e all’ammissibilità dell’appello del Pubblico ministero;
- contestazione della sussistenza della condotta fraudolenta e del dolo specifico di evasione;
- erronea applicazione dell’art. 10 D.Lgs. n. 74/2000, sostenendo che la contabilità fosse comunque ricostruibile;
- mancata dichiarazione della prescrizione;
- omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto;
- violazione del principio del ne bis in idem;
- errori nel trattamento sanzionatorio, anche alla luce delle modifiche normative più favorevoli introdotte nel 2024.
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente ai motivi sulla prescrizione e sulla pena, dichiarandolo inammissibile nel resto.
Quanto alla dichiarazione fraudolenta, la Suprema Corte conferma la valutazione della Corte d’appello: la condotta dell’imputato non si era limitata a mere irregolarità formali, ma integrava un sistema fraudolento articolato, caratterizzato da artifici idonei a ostacolare l’accertamento fiscale.
La rinumerazione delle fatture e l’incasso dei compensi tramite conti intestati a terzi costituivano un “quid pluris” rispetto alla semplice omissione contabile, sufficiente a integrare il reato ex art. 3 D.Lgs. n. 74/2000.
Parimenti, viene confermata la responsabilità per l’occultamento delle scritture contabili: il reato sussiste ogniqualvolta la condotta renda anche solo difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, a prescindere dalla possibilità di accertare i redditi tramite documentazione reperita presso terzi.
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Accertamenti bancari e sintetici possibili per i coltivatori diretti
Con l'Ordinanza n. 26971/2025 la Corte di Cassazione ha stabilito che anche i coltivatori diretti possono essere assoggettati all'accertamento sintetico, quando emergano movimentazioni bancarie non giustificate e incoerenti con il reddito catastale dichiarato.
Il caso nasce da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un imprenditore agricolo titolare di ditta individuale, in seguito a indagini bancarie su conti correnti intestati al contribuente.
L’Ufficio ha riscontrato versamenti e prelevamenti privi di giustificazione, riconducibili a maggiori ricavi non dichiarati, procedendo al recupero di:
- Irpef, Irap, IVA oltre a interessi e sanzioni.
Il contribuente ha impugnato l’accertamento, sostenendo che, in qualità di coltivatore diretto, il proprio reddito dovesse essere determinato solo in base ai valori catastali, escludendo qualsiasi applicazione del metodo sintetico.
Accertamenti bancari e sintetici possibili per i coltivatori diretti
La Commissione tributaria provinciale ha dato ragione all’Agenzia. La Commissione tributaria regionale (già con sentenza n. 291/2016) ha invece accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che l’attività agricola imponesse una tassazione solo catastale, vista la disponibilità di terreni in affitto e gli investimenti effettuati.
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, affermando un principio chiaro:
- il reddito dei coltivatori diretti, pur determinato in via ordinaria su base catastale, può essere legittimamente rettificato mediante accertamenti fondati su indagini bancarie, ai sensi dell’art. 32 del DPR 600/1973.
Le presunzioni legali derivanti dalle movimentazioni bancarie si applicano a tutti i contribuenti, compresi i coltivatori diretti.
Le somme rinvenute nei conti quali versamenti o prelievi si presumono ricavi, salvo prova contraria da parte del contribuente.
Il sistema di tassazione catastale non impedisce all’Amministrazione di accertare capacità contributiva extra-contabile se emergono indici patrimoniali anomali.
Il contribuente non ha assolto all’onere probatorio previsto dalla legge, non fornendo spiegazioni convincenti sulle movimentazioni.
Il principio di diritto enunciato
“L’Amministrazione finanziaria può legittimamente procedere alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, anche mediante il metodo sintetico, qualora emergano elementi estranei al reddito catastale dichiarato da cui si desuma la percezione di ulteriori redditi imponibili.”
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Contraddittorio endoprocessuale: il documento del CNDCEC
Con l'Informativa n 150 del 28 ottobre, il CNDCEC ha pubblicato il documento intitolato Il contraddittorio anticipato nell'accertamento tributario.
Il documento, diffuso a tutte le sedi territoriali, in premessa evidenzia che nel quadro della recente riforma fiscale, delineata dalla legge delega n. 111 del 9 agosto 2023, il Parlamento ha posto con chiarezza l’accento sull’esigenza di un intervento sistematico in materia di contraddittorio endoprocedimentale.
Nel corso del 2024, la delega è stata attuata mediante l’introduzione dell’art. 6-bis nella legge 27 luglio 2000, n. 212 o Statuto dei diritti del contribuente, per effetto dell’art. 1, comma 1, lett. e), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.
A completamento del nuovo assetto normativo, la disposizione è stata successivamente oggetto di un intervento interpretativo (art. 7-bis, comma 1, del d.l. 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 maggio 2024, n. 67) e di un decreto ministeriale (d.m. 24 aprile 2024).
Il contributo si propone di offrire una ricognizione delle principali novità legislative, a oltre un anno dalla loro introduzioneContraddittorio endoprocessuale: il documento del CNDCEC
In sintesi, il documento sottolinea come la recente riforma fiscale abbia introdotto un cambiamento profondo nel sistema tributario, ponendo il contraddittorio endoprocedimentale al centro delle garanzie del contribuente.
Il legislatore ha infatti riconosciuto il contraddittorio anticipato come principio generale dell’ordinamento, con applicazione estesa a tutti i procedimenti fiscali, segnando così un’evoluzione storica nei rapporti tra fisco e contribuente.
Tale innovazione è stata concretamente attuata con l’introduzione dell’articolo 6- bis nello Statuto dei diritti del contribuente, che ha formalizzato anche il
diritto di accesso agli atti del fascicolo, rafforzando la trasparenza e la partecipazione del contribuente nel procedimento.
Il documento, dopo il riepilogo del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali anteriforma, offre una ricognizione delle novità in materia:- dall’esame degli atti esclusi dall’obbligo di contraddittorio preventivo di cui al d.m. 24 aprile 2024,
- alla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 7- bis del d.l. n. 39 del 2024, che è stata introdotta, in sede di conversione, dalla l. n. 67 del 23 maggio 2024.
Contraddittorio anticipato: la norma
L’art. 6-bis della l. n. 212/2000, entrato in vigore il 18 gennaio 2024, prevede, al comma 1, che “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo”.
Il secondo comma introduce delle eccezioni all’obbligo di contraddittorio preventivo in relazione agli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi
motivati di fondato pericolo per la riscossione.
Tale ultima disposizione è stata attuata con il d.m. 24 aprile 2024 che individua “gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo”.
L’articolo 2 di quest’ultimo decreto prevede che, ai fini della disciplina in esame, “si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall’amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione” e “conseguentemente” dispone che siano escluse dall’obbligo di contraddittorio alcune tipologie di atti, tra le quali meritano di essere menzionate quelle relative a:- i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti di cui agli articoli 50, comma 2, 77 e 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ogni altro atto emesso dall’Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate;
- gli accertamenti parziali di cui agli articoli 41-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54, quinto comma, del d.P.R. n. 633/1972 e gli atti di recupero di cui all'art. 38-bis del d.P.R. n. 600/1973, predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati;
- gli accertamenti catastali per l’iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali, di cui all’art. 55 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e all’art. 12 della legge 1° ottobre 1969, n. 679;
- gli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
- gli avvisi di liquidazione per recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito di rettifica ai sensi dell’art. 12 del d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 maggio 1988, n. 154.
L’art. 3 del medesimo decreto include tra gli “atti di pronta liquidazione” “ogni atto emesso dall’amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della
stessa amministrazione” e “conseguentemente” dispone che siano esclusi dall’obbligo di contraddittorio alcune categorie di atti, quali:
a) le comunicazioni degli esiti del controllo di cui all’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973;
b) le comunicazioni degli esiti dei controlli di cui agli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater del d.P.R. n. 633/1972;
c) gli avvisi di liquidazione dell’imposta, nonché di irrogazione delle sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, delle c.d. “imposte d’atto”, tra cui, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni e donazioni, ecc..
Infine, l’art. 4 del d.m. in parola individua gli “atti di controllo formale delle dichiarazioni” come “ogni atto emesso dall’amministrazione finanziaria a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d’imposta con i documenti che
attestano la correttezza dei dati dichiarati” e, “conseguentemente” dispone che siano esclusi dall’obbligo di contraddittorio le comunicazioni degli esiti del controllo formale di cui all’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973.
Si rimanda al documento per ulteriori approfondimenti.
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Notifica cartella: è valida se l’indirizzo è errato?
La pronuncia n 18274/2025 della cassazione si esprime in tema di notifica.
La vicenda nasce da un ricorso contro ipoteca e cartelle notificate a indirizzo diverso da quello della sede legale della SRL.
La Cassazione ha enunciato il seguente principio:
“In tema di notificazione della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, parte seconda, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento”.
Vediamo i dettagli del caso di specie.
Notifica cartella: è valida se l’indirizzo è errato?
Una Srl, notificataria di una comunicazione preventiva di ipoteca su immobili da parte di Equitalia Sud S.p.A. oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione presentava ricorso.
L’atto era stato emesso in seguito a cartelle di pagamento per tributi locali non versati.
La società contestava, tra le altre cose, l’irregolarità delle notifiche e in particolare che le cartelle sarebbero state recapitate presso un numero civico errato rispetto alla sede legale e ricevute da una persona non identificata chiaramente come incaricata.
Il ricorso veniva respinto in primo e secondo grado in quanto la Commissione Tributaria Regionale confermava la legittimità della notifica, basandosi sulla presenza di un soggetto “incaricato dalla società” e sulla regolare attestazione dell’avviso di ricevimento.
Da qui il ricorso per Cassazione, affidato a un unico motivo, che denunciava violazione delle norme in materia di notifiche (art. 145 c.p.c., art. 26 DPR 602/1973) e difetto di motivazione.
Con l'Ordinanza n. 18274/2025, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, ribadendo un principio giurisprudenziale ormai consolidato:
“In tema di notificazione della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, parte seconda, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento”.
La Corte ha evidenziato come il principio di conoscenza legale ex art. 1335 c.c. prevalga, salvo querela di falso.
Inoltre, ha ribadito che:
- non è necessaria la produzione in giudizio degli originali delle cartelle, se il destinatario non ne disconosce specificamente la conformità ai sensi dell’art. 2719 c.c.
- la notifica è valida anche se effettuata presso un numero civico errato, se l’atto è ricevuto da persona incaricata alla sede legale della società.
- In assenza di una querela di falso, il contenuto dell’avviso di ricevimento ha efficacia probatoria piena, come atto pubblico.
Nel caso specifico, la società non ha fornito elementi per contrastare le presunzioni ma si è limitata a contestare genericamente la notifica presso un civico diverso (n. 48 invece di n. 78), ma senza dimostrare che la persona che ha ricevuto l’atto non fosse incaricata dalla società stessa, quindi la notifica è regolare anche con civico errato.
Il ragionamento della Cassazione si basa su due presupposti chiave:
- presunzione di incarico: chiunque si trovi all’interno della sede (anche di fatto) può ricevere atti per conto della società, salvo prova contraria.
- errore materiale irrilevante: la differenza nel numero civico non ha impedito la ricezione dell’atto da parte di soggetto legittimato. L’atto ha quindi raggiunto il suo scopo, come previsto dall’art. 156 c.p.c.
In sintesi:
- la contestazione generica dell’irregolarità della notifica non basta.
- serve un disconoscimento specifico o querela di falso.
- anche un errore formale (es. numero civico) non inficia la validità della notifica, se l’atto viene comunque ricevuto da persona legittimata.