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Prescrizione cartelle esattoriali: la Consulta conferma il termine
La Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di giustizia tributaria del Lazio sulla prescrizione delle cartelle relative ai tributi erariali, confermando che continua ad applicarsi il termine ordinario di dieci anni previsto dall’art. 2946 c.c..
La decisione numero n 85/2026 è particolarmente rilevante perché interviene su un tema da anni al centro del contenzioso tributario: entro quanto tempo il Fisco può riscuotere imposte erariali già accertate.
Secondo i giudici costituzionali, non esiste alcuna violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza o buon andamento della Pubblica amministrazione nel mantenimento della prescrizione decennale.
Prescrizione cartelle esattoriali: la Consulta conferma il termine
La vicenda prende avvio dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento notificata nel 2022 a un contribuente per tributi erariali.
Il contribuente sosteneva che il credito fosse ormai prescritto, perché il precedente atto della riscossione risaliva al 2011.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, invece, riteneva ancora valido il credito, evidenziando che durante l’emergenza Covid erano intervenute norme di sospensione dei termini che avevano prorogato la prescrizione di ulteriori 24 mesi.
Nel decidere l’appello, la Corte tributaria del Lazio ha scelto di investire la Consulta della questione, dubitando della costituzionalità della disciplina vigente.
Secondo il giudice rimettente, applicare ai tributi erariali la prescrizione decennale sarebbe stato irragionevole per diversi motivi.
La prima critica riguardava il diverso trattamento rispetto all’IMU, soggetta a prescrizione quinquennale.
Per il giudice tributario:
- IMU e tributi erariali sarebbero situazioni assimilabili;
- prevedere 5 anni per i tributi locali e 10 per quelli statali avrebbe creato un “ingiustificato privilegio” per l’amministrazione finanziaria.
La Corte tributaria sosteneva inoltre che oggi, grazie alla PEC e agli strumenti informatici, interrompere la prescrizione richiede tempi minimi.
Secondo il ragionamento del giudice:
- notificare un atto oggi è quasi immediato;
- non sarebbe più giustificabile mantenere un termine pensato in un’epoca priva di strumenti digitali.
Un’altra censura riguardava la presunta evoluzione dell’ordinamento verso termini più brevi.
Il giudice richiamava infatti:
- il termine quinquennale per l’accertamento delle imposte;
- la prescrizione quinquennale di IMU e sanzioni tributarie;
- vari interventi legislativi diretti a ridurre i tempi procedimentali e processuali.
Da qui la tesi secondo cui il termine decennale sarebbe ormai “anomalo”.
Infine, il giudice tributario riteneva che anche il procedimento di riscossione dovesse rispettare il principio di “ragionevole durata” previsto dall’art. 111 Cost.
La Consulta ha però rigettato integralmente le questioni, con una motivazione molto articolata.
Il punto centrale della sentenza riguarda la differenza strutturale tra tributi locali e tributi erariali.
Secondo la Corte:
- i tributi locali, come l’IMU, hanno natura periodica e continuativa;
- i tributi erariali nascono invece autonomamente per ogni periodo d’imposta.
Per questo motivo, i due crediti seguono regole prescrizionali differenti.
La Consulta richiama espressamente il consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui il termine quinquennale dell’art. 2948 c.c. si applica soltanto alle obbligazioni periodiche.
Di conseguenza non esiste alcuna violazione del principio di uguaglianza, perché le situazioni poste a confronto non sono omogenee.
La Corte sottolinea poi un principio importante:
- il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina della prescrizione.
Secondo i giudici costituzionali, la durata del termine deve bilanciare:
- l’interesse dello Stato alla riscossione;
- l’esigenza di certezza del contribuente.
Per questo motivo, il tempo necessario a inviare una PEC non può diventare il parametro per stabilire la durata della prescrizione. La Consulta respinge anche la tesi secondo cui il sistema si starebbe orientando verso termini più brevi.
La Corte osserva infatti che:
- accertamento tributario;
- prescrizione;
- decadenza;
- processo amministrativo;
- discarico delle cartelle
sono istituti diversi, con finalità differenti, non sarebbe quindi corretto confrontare termini appartenenti a discipline eterogenee.
Secondo la Consulta, il principio di ragionevole durata riguarda esclusivamente il processo.
La prescrizione, invece, è un istituto di diritto sostanziale, di conseguenza, il richiamo all’art. 111 Cost. è stato ritenuto non pertinente. La pronuncia ha un forte impatto pratico perché:
- riduce gli spazi difensivi basati sulla prescrizione quinquennale;
- conferma l’orientamento favorevole all’Erario;
- chiarisce definitivamente la distinzione tra tributi erariali e tributi locali.
Per i contribuenti, dunque, sarà più difficile sostenere in giudizio l’applicazione automatica del termine breve.
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CPB 2026-2027: approvate le regole per la proposta
Il DM MEF 11 maggio pubblicato in GU n 115 del 20 maggio contiene l'approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2026 e 2027.
In particolare, la proposta viene elaborata utilizzando in primo luogo i dati dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta 2025 e si sviluppa attraverso l’analisi degli indicatori di affidabilità e di anomalia, la valutazione dei risultati economici degli ultimi tre anni, il confronto con i valori medi del settore e, infine, la rivalutazione basata sulle proiezioni macroeconomiche per il 2026 e il 2027.
Al fine di rendere la proposta coerente con l’evoluzione del contesto economico, sono inoltre utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del Pil, che servono a rivalutare in chiave prospettica i redditi e i valori da concordare.
Scarica qui la nota metodologica usata per la proposta dal Fisco.
La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli
andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 1 per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, hanno applicato gli ISA.Attenzione al fatto che all'articolo 4 sono anche indicate le cause di cessazione del concordato.
CPB 2026: approvate le regole per la proposta
Sulla base della metodologia approvata con il decreto, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:
a) il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo;
b) il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo;
c) il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo.Inoltre, l’Agenzia tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.
A tal fine, i redditi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e il valore della produzione netta di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, sono ridotti:
a) in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra trenta e sessanta giorni;
b) in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a sessanta giorni e fino a centoventi giorni;
c) in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a centoventi giorni.
Gli eventi straordinari sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell’articolo 4 del presente decreto, quali eventi calamitosi, straordinari, sospensione della attività di impresa o di lavoro autonomo, verificatesi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato. -
Discarico automatico cartelle: firmato il decreto con le regelo operative
Il Dlgs n 110 del 29 luglio 2024 con la riforma del sistema della Riscossione contiene la novità in vigore dal 1° gennaio 2025 sul discarico automatico delle cartelle.
A tale proposito è notizia di ieri 4 maggio che il Direttore della Finanze Spalletta ha firmato il Decreto attuativo della novità.
Prima di vedere cosa contiene in sintesi il decreto ricordiamo che il discarico automatico dopo 5 anni delle cartelle esattoriali vorrebbe arrivare a una progressiva riduzione del magazzino di agenzia delle Entrate riscossione (Ader) ed evitare che nel futuro si accumulino e stratifichino crediti non più (o almeno difficilmente) recuperabili.
Discarico automatico e riaffidamento dei carichi: in arrivo le regole
L’articolo 3 del dlgs n 110/2024 prevede che le quote affidate all’Agenzia delle entrate riscossione dal 1° gennaio 2025 e che non sono riscosse vengano automaticamente discaricate, con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento. In ogni caso, l’agente della riscossione può trasmettere, in qualsiasi momento, all’ente creditore la comunicazione di discarico anticipato delle quote interessate da fallimento o liquidazione giudiziale o per le quali ha verificato, attraverso l’accesso all’Anagrafe Tributaria (eseguito prima del discarico) l’assenza di beni del debitore aggredibili.
L’articolo 4, in deroga alla disciplina del discarico automatico prevista in via generale all’articolo 3, esclude temporaneamente dal discarico automatico – a specifiche condizioni – le quote affidate dal 1° gennaio 2025, per le quali:
- a) è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, a specifiche condizioni;
- b) sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza o sono intervenute dilazioni, ovvero sono derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge e si sono verificate cause di revoca e decadenza dal beneficio ovvero ancora di sospensione della riscossione.
Leggi anche: Decreto Riscossione: tutte le regole per le dilazioni dei debiti, per tutte le novità sul tema.
Il Direttore delle Finanze ha firmato il decreto attuativo di questa misura.
Il decreto firmato dal direttore generale del dipartimento delle Finanze Giovanni Spalletta dovrebbe consentire un monitoraggio capillare.
L’agenzia delle entrate Riscossione, entro la fine di ogni mese, dovrà a trasmettere telematicamente a ciascun ente creditore i flussi informativi relativi allo stato delle procedure relative alle «singole quote ad essa affidate e le riscossioni effettuate nel mese precedente».
In poratica verrà superata la logica della comunicazione di inesigibilità a beneficio di una trasparenza su quello che è stato fatto e quanto è stato già recuperato carico per carico.
Il decreto delle Finanze, in base alle anticipazioni, indica che devono essere separatamente evidenziate le quote affidate all’agenzia delle entrate Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e temporaneamente escluse dal discarico automatico, tracciando due tipologie di situazioni:
- il caso in cui al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione o sono ancora pendenti ancora procedure esecutive o concorsuali finalizzate a ottenere i crediti nei carichi;
- il caso in cui tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo sono conclusi stati conclusi accordi in base codice della crisi di impresa e dell’insolvenza o siano stati attivati piani di rateizzazione.
Si attende il testo del decreto per maggiori dettagli.
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PVC e termini di impugnazione: per la Cassazione Ade e Ader sono enti distinti
Con l’Ordinanza n. 5464 dell'11 marzo 2026, la Cassazione ha statuito che l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle entrate Riscossione sono due enti pubblici e soggettivi giuridici distinti.
Pertanto la notificazione della sentenza effettuata nei confronti di Ader, non fa scattare il termine breve di impugnazione per l'Agenzia delle Entrate.
Quest'ultima può notificare appello o ricorso per Cassazione nel termine di sei mesi.
Vediamo i dettagli della pronuncia.
PVC e termini di impugnazione: Ade e Ader sono enti distinti
A seguito di un PVC della Finanza, l'Agenzia delle Entrate notificava a una società in nome collettivo un avviso di accertamento emesso a seguito di:
- incongruenze riscontrate,
- costi non documentati
- antieconomicità pluriennale dell'attività,
con ricostruzione indiretta dei valori imponibili. Venivano inviati avvisi anche a carico dei soci.
I contribuenti presentavano ricorso a CTP che lo accoglieva, diversamente la CTR lo respingeva così da indurre i soci a ricorrere alla Cassazione.
In particolare, la parte ricorrente riteneva nulla la sentenza d'appello, poiché non aveva dichiarato che la prima pronuncia come passata in giudicato per tardività dell'impugnazione dell'ufficio, dato il mancato rispetto del termine decadenziale di 60 giorni dalla notificazione della sentenza, ex articoli 325 e 326 cpc. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso specificando che l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle entrate Riscossione sono autonome Agenzie fiscali.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione è un ente pubblico economico istituito ai sensi dell'articolo 1 del Dl n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, e svolge le funzioni relative alla riscossione sull'intero territorio nazionale.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 Dl 193/2016 "al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1º luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l'attività, secondo principi di trasparenza e pubblicità".
Il passaggio di Ader ad ente pubblico economico lo indica appunto come distinto rispetto all'Agenzia delle entrate.
La Cassazione conclude pertanto che l'Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico dotato di autonoma, anche rispetto all'Agenzia delle entrate, soggettività giuridica esercitata secondo le regole applicabili alle persone giuridiche di diritto privato.
Pertanto la notificazione di una sentenza effettuata, ai fini del decorso del termine breve di 60 giorni, per quanto concerne le sentenze del giudice tributario, ad impugnare, all'Agenzia delle entrate Riscossione, anziché all'Agenzia delle entrate, non produce effetto rispetto a quest'ultima, che può continuare a beneficiare del termine lungo ex articolo 327 cpc, secondo cui "… l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza".
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CPB impresa inviduale: non operano le cause di cessazione per le società
La Risposta a interpello n 103/2026 replica ad una ditta individuale che al fine di elaborare gli ordini dei clienti internamente, ha acquisito una azienda che se ne occupa. Il servizio era prima esterno in appalto.
Il rappresentante di commercio ditta individuale che ha aderito al CPB 2025/2026 domanda se l'operazIone straordinaria rientrI per lui tra le cause di decadenza previste dalla norma di riferimento per il concordato preventivo biennale.
Le Entrate replicano di no, vediamo il perchè.
CPB impresa inviduale: non operano le cause di cessazione per le società
L'agente di commercio che ha aderito al CPB per il biennio 20252026 e che intende acquistare un'azienda operante nel settore dell'elaborazione elettronica dati potrà continuare a fruire del concordato.
La cessazione dell’accordo (articolo 21 lettera b-ter del Dlgs n. 13/2026), infatti, fa riferimento alle operazioni straordinarie realizzate da società o enti e quindi non riguarda gli imprenditori individuali, come chiarito anche dalla Faq n. 2 del 25 settembre 2025, pubblicata sul sito delle Entrate.
L’Agenzia dopo il riepilogo della disciplina agevolativa incluse le cause di cessazione che riguardano le ipotesi in cui “la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato'' chiarisce che l’acquisto dell’azienda da parte dell’agente di commercio non determina la cessazione del concordato preventivo biennale perché la disposizione sulla decadenza dal beneficio non si applica alle imprese individuali.
Allegati: -
ISAC contributivi: le istruzioni operative per le aziende
Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, vengono approvati i primi Indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), strumenti destinati a rafforzare la compliance previdenziale delle imprese, come previsto dal decreto Lavoro 160 del 2024.
Il provvedimento introduce un sistema di indicatori statistico-economici finalizzati a verificare la congruità tra l’attività economica svolta e la forza lavoro dichiarata, nell’ottica di contrastare il lavoro sommerso e l’evasione contributiva.
Gli ISAC sono ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2026 e costituiscono una delle azioni previste dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025, inserito nella Missione 5 del PNRR dedicata alle politiche per il lavoro. Le imprese inizieranno a ricevere le lettere di compliance entro il mese di marzo 2026
La logica del sistema ricalca quella degli ISA fiscali, ma applicata alla dimensione contributiva: attraverso l’analisi di vari indicatori di gestione aziendale e della forza lavoro, le amministrazioni potranno individuare situazioni di anomalia e orientare le attività di controllo.
Allo stesso tempo, il decreto introduce meccanismi premiali per i datori di lavoro che risultano in linea con i parametri di normalità.
Con la circolare 26 del 6 marzo INPS è intervenuto per fornire le indicazioni operative e gli allegati per i riscontri da fornire da parte delle aziende (vedi ultimi paragrafi)
Indici affidabilità contributiva: quadro normativo e indicatori
La disciplina degli ISAC si inserisce nell’ambito delle politiche di contrasto al lavoro irregolare previste dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025, adottato dal Ministero del lavoro in attuazione della Missione 5 del PNRR dedicata alle politiche per il lavoro.
La base normativa della misura è contenuta nell’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2024 n. 160, convertito dalla legge n. 199/2024, che ha previsto:
- l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità contributiva a partire dal 2026;
- la definizione degli indici tramite decreto ministeriale; l’individuazione iniziale di settori economici ad alto rischio di evasione contributiva;
- l’estensione progressiva degli indici ad altri comparti produttivi.
Il decreto attuativo del 3 febbraio approva gli ISAC per i primi due settori economici di applicazione.
Settore ISAC Descrizione Attività economiche interessate M21U Commercio all’ingrosso alimentare Commercio all’ingrosso di frutta, carne, latticini, bevande e altri prodotti alimentari G44U Servizi alberghieri ed extra-alberghieri Alberghi, affittacamere, bed and breakfast, case vacanze, alloggi per studenti e lavoratori Gli indici si applicano ai datori di lavoro che svolgono in modo prevalente attività rientranti nei codici ATECO indicati dal decreto.
La normativa prevede inoltre che entro il 31 agosto 2026 gli ISAC vengano estesi ad almeno sei ulteriori settori economici caratterizzati da rischio elevato di evasione contributiva.
Gli indicatori e i percentili di anomalie
Il decreto introduce un sistema di analisi statistica della forza lavoro dichiarata dalle imprese, attraverso indicatori che misurano la coerenza tra variabili economiche e occupazionali.
Gli indicatori sono elaborati utilizzando dati integrati provenienti da diverse banche dati pubbliche, tra cui:
- dati ISA fiscali dell’Agenzia delle Entrate;
- denunce contributive Uniemens dell’INPS;
- comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro relative alla forza lavoro.
Gli indicatori si distinguono in due categorie principali:
- indicatori elementari, basati su confronti diretti tra variabili aziendali;
- indicatori complessi, basati su modelli econometrici che stimano la domanda teorica di lavoro.
Vengono considerati:
- anomalie oltre 90°-95° percentile
- scostamenti lievi 85°-95° percentile
Indicatore Commercio all’ingrosso alimentare Strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere Assenza dipendenti dichiarazione ISA – presenza dipendenti INPS Sì Sì Assenza dipendenti dichiarazione INPS – presenza dipendenti ISA Sì Sì Valore dei beni strumentali per addetto Sì Sì Costo del venduto e per la produzione di servizi per addetto Sì Sì Numero di veicoli per addetto Sì N. A. Quota di lavoro part-time Sì Sì Quota di lavoro a termine Sì Sì Quota di lavoro stagionale Sì Sì Quota di lavoratori con contratti di collaborazione Sì Sì Quota di apprendisti Sì Sì Presenze per addetto N. A. Sì Numero di posti letto fissi per addetto N. A. Sì Tasso medio di occupazione N. A. Sì Forza lavoro dipendente (indicatore complesso) Sì Sì Come si vede nella tabella per il settore turistico-ricettivo sono previsti anche indicatori specifici, tra cui:
- presenze turistiche per addetto;
- numero di posti letto per addetto;
- tasso medio di occupazione delle strutture.
Attraverso questi parametri viene stimata la forza lavoro teoricamente necessaria per lo svolgimento dell’attività. Se i dati dichiarati risultano significativamente inferiori alla stima, il sistema evidenzia possibili anomalie.
Le istruzioni operative e il meccanismo premiale
Il decreto definisce anche la procedura operativa di applicazione degli indici.
Entro il 31 marzo 2026 l’INPS invierà ai datori di lavoro interessati una comunicazione telematica di compliance, contenente le risultanze dell’analisi effettuata attraverso gli ISAC.
La comunicazione indicherà:
- eventuali scostamenti rispetto ai valori normali degli indicatori;
- la classificazione dello scostamento come “lieve” o “significativo”;
- una stima indicativa delle giornate di lavoro necessarie per riportare gli indicatori nella fascia di normalità.
È importante evidenziare che tale comunicazione ha finalità preventiva e non determina automaticamente irregolarità contributive.
I datori di lavoro che risultano in linea con i parametri ISAC vengono collocati nella cosiddetta fascia di normalità.
In questo caso il decreto prevede un meccanismo premiale: tali imprese non saranno oggetto di accertamenti ispettivi prioritari nell’ambito della programmazione annuale della vigilanza contributiva.
Per garantire l’efficacia del nuovo sistema è inoltre previsto un monitoraggio degli effetti della misura.
L’INPS, in collaborazione con l’Ispettorato nazionale del lavoro, dovrà trasmettere al Ministero del lavoro un rapporto sull’attuazione degli ISAC entro il 31 marzo 2027.
Il decreto prevede infine l’istituzione di un Osservatorio ISAC, composto da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e delle parti sociali, con il compito di analizzare l’impatto della misura e supportare l’evoluzione del sistema di compliance contributiva.
Le istruzioni INPS
La circolare INPS n. 26 del 6 marzo 2026 introduce alcune indicazioni operative rilevanti sul contenuto delle lettere di compliance ISAC e sulle modalità di interlocuzione con l’Istituto, che integrano il quadro già delineato dal decreto attuativo del DL 160/2024. Vengono forniti inolt gli allegati tecnici con il dettaglio degli indicatori e valori e per i riscontri all'Istituto
Contenuto della lettera: fasce di normalità e indicatori di scostamento
Una delle principali novità chiarite dalla circolare riguarda la struttura delle comunicazioni inviate ai datori di lavoro.
Per ogni indicatore utilizzato nel modello ISAC, la lettera di compliance riporta tre elementi informativi fondamentali che consentono all’impresa di valutare la propria posizione contributiva:
- Valori normali: indicano la soglia oltre la quale l’indicatore genera uno scostamento rispetto ai parametri di riferimento;
- Esito dell’analisi: può assumere i valori “nella norma”, “scostamento lieve” o “scostamento significativo”; per alcuni indicatori privi di graduazione l’esito è invece “anomalo” o “nella norma”;
- Stima delle giornate lavorative necessarie per riportare l’indicatore nella fascia di normalità.
La circolare precisa inoltre che le soglie di riferimento non sono uniformi, ma possono variare in base al modello di business dell’impresa o alla classe dimensionale dei dipendenti. Le soglie specifiche sono riportate negli allegati tecnici alla circolare e costituiscono il parametro utilizzato dall’INPS per la valutazione degli scostamenti.
Comunicazione senza obbligo di risposta e Canale dedicato per la regolarizzazione contributiva
Un altro elemento chiarito dalla circolare riguarda la natura della comunicazione di compliance e gli obblighi del datore di lavoro.
- Il ricevimento della lettera non impone alcun adempimento immediato:
- non esiste un termine perentorio di risposta;
- la risposta è facoltativa;
- l’obiettivo è favorire un confronto informativo con l’Istituto.
Il datore di lavoro può comunque decidere di fornire un riscontro utilizzando il Cassetto previdenziale del contribuente, attraverso la funzione di comunicazione bidirezionale dedicata agli ISAC.
Per agevolare questo confronto, l’INPS ha predisposto un modello di risposta strutturato per singolo indicatore, che consente di selezionare diverse opzioni di riscontro. In particolare, il datore di lavoro può:
- esporre e documentare le cause dello scostamento rispetto alla fascia di normalità;
- segnalare eventuali correzioni effettuate nei flussi UniEmens dopo la ricezione della comunicazione;
- richiedere chiarimenti sui dati contributivi utilizzati dall’INPS per il calcolo degli indicatori.
Il modello può essere inviato insieme alla documentazione ritenuta utile a supporto delle spiegazioni fornite.
La circolare introduce inoltre una procedura specifica per le eventuali regolarizzazioni volontarie che i datori di lavoro decidano di effettuare dopo aver ricevuto la comunicazione ISAC.
In particolare, è stato predisposto un canale dedicato nella procedura “Compilazione online” disponibile nel portale INPS per aziende e intermediari. All’interno della sezione “Scelta variazioni” è stata inserita la funzione denominata “Regolarizzazione da compliance”, che consente di trasmettere i flussi di correzione.
Attraverso questo canale l’azienda può inviare flussi UniEmens di regolarizzazione collegati alla comunicazione ricevuta, indicando i riferimenti della lettera di compliance e procedendo alla sistemazione dei dati contributivi eventualmente errati o incompleti.
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Tax compliance: modalità di controllo del Fisco
L'atto di indirizzo del MEF a firma del Ministro Giorgetti, pubblicato a fine febbraio, specifica le attività che il Fisco metterà in campo nel prossimo triennio per implementare la tax compliance ossia una proficua collaborazione tra Agenzia e contribuenti al fine di ridurre l'evasione e aumentare la soddisfazione dei cittadini.
Vediamo cosa contiene il paragrafo sulla prevenzione e controllo da parte delle Entrate
Tax compliance: modalità di controllo del Fisco
Nel paragrafo intitolato Promuovere la tax compliance a costi ridotti e aumentare il gettito derivante da attività di prevenzione e controllo viene specificato che l'attività è svolta per potenziare ulteriormente gli strumenti di promozione dell’adempimento volontario a costi ridotti, puntando prioritariamente sulla semplificazione dei rapporti con i contribuenti e sull’ampliamento dei servizi erogati dalle agenzie fiscali ai contribuenti-utenti e su una loro semplificata modalità di fruizione.
A tema di adempimento fiscale esso non dovrà essere concepito o percepito come una richiesta di adeguamento alle esigenze dell’amministrazione finanziaria, in quanto sarà compito di quest’ultima intercettare le esigenze dei contribuenti, utilizzando strumenti e procedure appropriati, in un’ottica customer oriented.
Con riguardo alla semplificazione del sistema tributario e al miglioramento dei rapporti tra contribuente e amministrazione fiscale, un ruolo rilevante è attribuito alla dichiarazione precompilata, inclusa la precompilata IVA, la quale consentirà un significativo risparmio in termini di costi amministrativi e di adempimento riducendo anche la possibilità di errori da parte dei contribuenti nel momento dichiarativo.
Per migliorare la compliance volontaria dei contribuenti, particolare attenzione verrà riservata alla promozione dei diversi strumenti di dialogo preventivo con i contribuenti che il sistema fiscale mette a disposizione al fine di minimizzare i rischi interpretativi capaci di incidere negativamente sulle decisioni di business.Tra essi, rilevano le varie tipologie di interpello e, in particolare, l’interpello sui nuovi investimenti, che è dedicato agli investitori anche esteri e oggetto di specifiche misurazioni.
Nella stessa logica di garantire la certezza del diritto e incoraggiare le decisioni di business nel nostro Paese, si pongono gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale quale strumento di compliance che consenta di garantire, nell’ambito di operazioni transnazionali complesse, trasparenza e certezza nei rapporti tra Amministrazione e imprese, garantendo sostegno alle imprese,Di rilievo sarà anche l’adozione di informazioni vincolanti quale strumento di promozione di forme di compliance doganali.
La medesima logica customer oriented è alla base del rinnovato impegno per assicurare la tempestiva lavorazione dei rimborsi richiesti dai contribuenti, in particolare dei rimborsi IVA, che comporta, come di seguito evidenziato, anche il contrasto a quelli fraudolentemente creati e la puntuale e tempestiva verifica dei presupposti, rilevante anche ai fini della realizzazione delle riforme necessarie per l’estensione del periodo di aggiustamento del PSB.Di tali innovazioni potranno beneficiare tutti i contribuenti e, soprattutto, le imprese, grazie alla riduzione dei propri vincoli finanziari, a seguito dell’accresciuta liquidità proveniente dai rimborsi, anche con effetti positivi in termini di riduzione di attività elusive ed evasive motivate da recupero di liquidità.
Nella stessa direzione di promuovere l’adempimento volontario a costi ridotti vi è anche il cambio di paradigma per quanto riguarda i controlli, passando dalla verifica ex post a quella ex ante.Sarà incoraggiato, infatti, il ricorso agli strumenti, anche premiali, previsti dalla legge per migliorare l’affidabilità fiscale dei contribuenti. In tale direzione si muovono, innanzitutto, il concordato preventivo biennale per i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni e il potenziamento del regime di adempimento collaborativo per i soggetti di maggiori dimensioni (con fatturato superiore a 750milioni nel 2024, superiore a 500milioni nel 2026 e superiore a 100 milioni nel 2028).
Per aumentare il gettito derivante dall’attività di prevenzione e contrasto sarà potenziato il sistema informativo della fiscalità e l’interoperabilità delle banche dati, facendo anche leva sull’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale.A tal fine, saranno ulteriormente migliorati gli strumenti di analisi del rischio di evasione e di frode, sfruttando appieno le nuove tecnologie e strumenti di data analysis sempre più avanzati che possono favorire l’acquisizione di informazioni rilevanti per effettuare controlli più mirati da parte dell’amministrazione finanziaria, riducendo l’invasività dei controlli e i casi di “falsi positivi”.
Sarà, inoltre, favorito un collegamento più efficace tra le attività di controllo e il recupero del gettito.
Effetti positivi in termini di riduzione del tax gap deriveranno anche dal rafforzamento delle attività di contrasto all’evasione e all’elusione nel settore doganale e delle accise, con particolare riguardo a quei fenomenimaggiormente pericolosi, come i casi di evasione totale dei dazi, delle accise e delle imposte e le frodi IVA all’importazione, attuate anche attraverso piattaforme digitali (dichiarazioni di modico valore nel settore dell’e-commerce).Viene anche precisato che strategico e trasversale rispetto alle predette linee di azione – di sostegno alla compliance volontaria e di contrasto all’evasione – sarà il completamento del processo di transizione digitale che ha fortemente interessato anche l’amministrazione finanziaria.
La digitalizzazione dei processi nei settori di competenza dell’amministrazione finanziaria recherà beneficio inmodo significativo ai soggetti direttamente coinvolti (cittadini, imprese) e, più in generale, al contesto nazionale.
Le imprese e gli operatori economici, da un lato, si avvantaggeranno di procedure trasparenti, certe e tempestive con evidenti impatti positivi in termini di competitività sul mercato globale e riduzione degli oneri amministrativi.
Gli utenti (contribuenti, consumatori), dall’altro lato, avranno a disposizione strumenti trasparenti e livelli qualitativi superiori.
Da questo punto di vista, nei prossimi anni si rafforzeranno le misure per la digitalizzazione e dematerializzazione del procedimento di controllo e accertamento, conseguenti anche all’attuazione delle delega fiscale, promuovendo forme di interlocuzione a distanza.
Ciò permetterà, non solo un recupero di efficienza del processo, grazie alla riduzione dei costi amministrativi di gestione delle attività a più basso valore aggiunto (quali ad esempio quelli di stampa, notifica e conservazione degli atti) ma anche un ulteriore miglioramento del confronto tra i contribuenti, gli intermediari e l’amministrazione, con positivi riflessi in termini di sostenibilità degli obblighi tributari e di riduzione del contenzioso.