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    Riforma fiscale: Dlgs in materia di adempimento collaborativo pubblicato in GU

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28.12.2023 serie generale n.301 il decreto legislativo del 30 dicembre 2023 n. 221 in materia di adempimento collaborativo, che introduce  alcune modifiche al decreto legislativo n. 128 del 2015, che regola tale istituto, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023). 

    Scarica qui il testo del Dlgs del 30.12.2023 n. 221.

    Il decreto legislativo in esame introduce misure volte a potenziare il regime dell'adempimento collaborativo attraverso:

    • una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali; 
    • la certificazione, da parte di professionisti qualificati, dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in ordine alla loro conformità ai principi contabili l’emanazione di un codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti; 
    • procedure semplificate di regolarizzazione della posizione del contribuente che aderisca a indicazioni dell’Agenzia delle entrate che richiedano di effettuare ravvedimenti operosi; 
    • nuove forme di contraddittorio tra contribuente e l’Agenzia delle entrate; 
    • la non applicazione delle sanzioni amministrative in presenza della tempestiva ed esauriente comunicazione all’Agenzia delle entrate, mediante l’interpello dei rischi fiscali; 
    • la non punibilità delle condotte riconducibili a dichiarazione infedele dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi, comunicati in modo tempestivo ed esauriente; 
    • la riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento; 
    • l’introduzione di soglie dimensionali per l’accesso al regime, progressivamente decrescenti; esso dal 2028 è applicabile a contribuenti con un volume di affari o di ricavi non inferiore a 100 milioni di euro; 
    • la modifica delle modalità di adesione e di esclusione dal regime. In particolare, in quest’ultimo caso sono previste forme di contraddittorio tra l’amministrazione finanziaria e il contribuente; 
    • l’introduzione di un regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale, riservato a contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, cui sono ricondotti alcuni benefici fiscali; 
    • l’introduzione infine di un regime transitorio per i soggetti ammessi al regime di adempimento collaborativo prima dell’entrata in vigore delle modifiche in esame.

    Rispetto al testo approvato in esame preliminare, sono state apportate modifiche attinenti al regolamento relativo ai compiti, agli adempimenti e ai requisiti richiesti agli avvocati e ai dottori commercialisti abilitati al rilascio della certificazione del tax control framework (TCF), prevedendo che ai suddetti professionisti, ai fini del rilascio della certificazione, è consentito di avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza. Resta fermo in ogni caso che il professionista indipendente abilitato al rilascio, anche in ordine alla conformità ai principi contabili, è esclusivamente quello iscritto all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

    Inoltre, è stata riformulata la disposizione relativa alla “certificazione tributaria”, prevista dall’articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti che aderiscono all’adempimento collaborativo, prevedendo che la stessa attesti la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, nonché l’esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

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    Stralcio mini ruoli: gli enti non statali hanno tempo fino al 31.03

    La Legge n. 14 di conversione del DL Milleproroghe pubblicata in GU n 49 del 27 febbraio, conferma le novità sul mini stralcio previsto dalla legge di bilancio 2023 per gli enti diversi da quelli statali. 

    In particolare, questi enti avranno due mesi in più, ossia fino al 31 marzo per decidere se avvalersi della definizione agevolata oppure no. 

    Inoltre si è aggiunta la possibile adesione per azzeramento totale degli affidamenti.

    Ricordiamo che nella prima versione dello stralcio gli enti diversi da quelli statali, con delibera adottata entro il 31 gennaio, potevano decidere di disapplicare completamente la previsione dello stralcio loro spettante su sanzioni e interessi, conservando per intero l’importo ancora a ruolo. 

    Pertanto si consente ai soli enti che non abbiamo già deliberato entro fine gennaio, di decidere entro la fine di marzo.

    Inoltre, oltre alla decisione di completa disapplicazione della norma sullo stralcio dei mini ruoli, è ammessa anche la scelta opposta, ossia con la novità tali enti avranno la possibilità di recepire l’annullamento completo dei debiti così come accade per gli enti statali.

    Nel dettaglio viene esteso il ventaglio di opzioni praticabili in ordine all’annullamento automatico dei carichi fino a mille euro (cd. saldo e stralcio) per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri, gli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati). 

    In sostanza, per effetto delle norme in esame, gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri, gli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati):

    • se alla data del 31 gennaio 2023 non hanno adottato il provvedimento con il quale stabiliscono di non applicare l’annullamento automatico (secondo le disposizioni dello stesso comma 227), sono rimessi in termini e possono adottarlo entro il 31 marzo 2023;
    • in alternativa, possono aderire all’integrale applicazione dell’annullamento automatico, secondo le norme e per gli importi valevoli per agenzie fiscali, amministrazioni statali ed enti pubblici previdenziali, con provvedimento da adottare entro la stessa data del 31 marzo 2023.

    Di conseguenza gli enti predetti sono posti in condizione di applicare parzialmente il saldo e stralcio direttamente ex lege, ovvero di disapplicarlo del tutto (con rimessione in termini al 31 marzo 2023 per l’adozione di provvedimenti in tal senso), ovvero ancora di scegliere di applicarlo integralmente, entro il medesimo termine del 31 marzo 2023.

    Ti consigliamo di leggere: Disapplicazione stralcio parziale: istruzioni per gli enti non statali per il riepilogo del funzionamento dello stralcio per i debiti fino a 1.000 euro e delle regole della Riscossione.

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    Comunicazioni d’irregolarità: codici tributo per i versamenti parziali

    Con Risoluzione n. 9 del 20 febbraio le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

    In particolare, per consentire il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, si istituiscono i codici tributo indicati nella dettaglia tabella contenuta nella risoluzione n 9 alla cui consultazione si rimanda. 

    Si specifica che, la risoluzione sottolinea inoltre che, per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), è riportato il codice tributo già istituito (seconda colonna), utilizzato per il versamento spontaneo.

    L'agenzia specifica che i suddetti codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.

    In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazioni.

    Allegati:
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    Avviso di intimazione: nuovo modello dalle Entrate

    Con Provvedimento n 439455 del 29 novembre ma pubblicato dall'Agenzia il giorno 30, si rende disponibile il nuovo modello di avviso di intimazione, ai sensi dell’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

    SCARICA QUI IL MODELLO

    Le Entrate provvedono a sostituire il riferimento alle Commissioni tributarie contenuto nel modello di avviso di intimazione con l’attuale denominazione di Corti di giustizia tributaria nonché ad adeguare il logo dell’agente della riscossione.

    Si ricorda che l’art. 50, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 602, stabilisce che l’espropriazione forzata, se non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni dalla data della predetta notifica.

    L’art. 29, comma 1, lett. e), del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che la notifica del suddetto avviso venga effettuata anche nel caso di mancato avvio dell’espropriazione forzata entro un anno dalla notifica dell’avviso di accertamento e degli atti successivi emessi dall’Agenzia delle entrate a sensi del citato art. 29, comma 1, lett. a), del DL n. 78 del 2010. 

    La notifica dell’avviso di intimazione è parimenti prevista dall’art. 9, comma 3 ter, DL 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con riguardo agli atti emessi dall’Agenzia delle dogane ai sensi del menzionato art. 9, comma 3 bis, DL 2 marzo 2012, n. 16. 

    L’avviso di intimazione può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri dell’atto innanzi all’autorità giurisdizionale competente per l’atto indicato nell’avviso e di cui si intima l’adempimento.

    Si sottolinea che la Legge 31 agosto 2022, n.130, ha riformato l’ordinamento della giustizia tributaria introducendo, tra l’altro, la nuova denominazione delle commissioni tributarie con effetto a decorrere dal 16 settembre 2022.

    In particolare, l’art. 1, comma a) della citata legge 130 del 2022 ha modificato l’art. 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 recante l’“Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.” 

    L’attuale formulazione dell’art. 1 dispone pertanto che “Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in corti di giustizia tributaria di primo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in corti di giustizia tributaria di secondo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni regione.”

    Con il provvedimento in oggetto è approvato il modello di avviso di intimazione di cui all’allegato 1 che sostituisce il modello di cui all’allegato 1 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 febbraio 2015.

    Sulle novità della riforma del processo tributario La riforma del processo tributario 2022: cosa cambia

    Allegati:
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    Avvisi di accertamento per accise: ecco i codici tributo per pagare

    Con Risoluzione n 66/E del 15 novembre vengono istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Accise, degli importi dovuti a titolo di accisa e di altre imposizioni indirette a seguito di attività di accertamento.

    L’Agenzia delle Accise, dogane e monopoli ha chiesto alle Entrate l’istituzione dei codici tributo per consentire il versamento delle somme dovute a seguito di attività di accertamento in materia di accise e di altre imposizioni indirette. 

    A tal fine, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “2950” denominato “Accisa sull’alcole – Accertamento”; 
    • “2951” denominato “Accisa sulla birra – Accertamento”;
    • “2952” denominato “Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi – Accertamento”;
    • “2953” denominato “Accisa sui gas petroliferi liquefatti – Accertamento”; 
    • “2954” denominato “Accisa sull’energia elettrica – Accertamento”; 
    • “2955” denominato “Accisa sul gas naturale per autotrazione – Accertamento”; 
    • “2956” denominato “Denaturanti- Contrassegni di Stato- Accertamento”;
    • “2957” denominato “Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo – Accertamento”;
    • “2958” denominato “Accisa sul gas naturale per combustione – Accertamento”;
    •  “2959” denominato “Imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio – Accertamento”;
    • “2960” denominato “Tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto – Accertamento”; 
    • “2961” denominato “Entrate eventuali diverse concernenti le accise e le imposte di consumo -Accertamento”;
    • “2962” denominato “Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione – Accertamento”; 
    • "2963” denominato “Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione – Accertamento”; 
    • “2964” denominato “Accisa sull’alcol metilico utilizzato per carburazione o combustione – Accertamento”;
    •  “2965” denominato “Indennità e interessi di mora per ritardati o differiti versamenti delle accise – Accertamento”;
    • “2966” denominato “Sanzioni amministrative dovute in materia di accise ed imposte di consumo– Accertamento”.

    Codici tributo versamento accise e imposte indirette accertate dalle Dogane: istruzioni operative

    La risoluzione n 66 specifica che in sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: 

    • nel campo “ente”, la lettera “D”; 
    • nel campo “provincia”, sigla della provincia in cui avviene l’immissione in consumo; 
    • nel campo “codice identificativo”, il codice ditta (composto da nove caratteri alfanumerici privo di caratteri “IT00” ove indicati); 
    • nel campo “rateazione”: se il versamento è in forma rateale, utilizzare il formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”; 
    • nel campo “mese”, nessun valore; – nel campo “anno di riferimento”, anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”; 
    • nel campo “codice ufficio”, nessun valore; 
    • nel campo “codice atto”, se richiesto, indicare il codice dell’atto oggetto di definizione. 

    Inoltre, per le stesse fattispecie oggetto di istituzione dei nuovi codici tributo sopra citati, si riepilogano nella tabella seguente i codici tributo già esistenti riferiti ai versamenti spontanei e ai versamenti a seguito dell’attività di reclamo e mediazione. 

    Al riguardo, al solo scopo di aggiornare alla normativa vigente la descrizione di alcuni di essi, opportunamente evidenziati in carattere grassetto, ne viene variata la denominazione come di seguito specificato.

    Si ramanda al testo integrale della Risoluzione n 66/E del 15 novembre per tutti i codici ridenominati

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Cartelle e rateizzazioni: un sms della Riscossione ricorda la scadenza

    Tra i serivizi messi a disposizone da Agenzia delle entrate Riscossione vi è "Se mi scordo", ossia un alert che avvisa sul cellulare per:

    • cartelle, 
    • pagamenti 
    • scadenze, 
    • e definizione agevolata. 

    In particolare, si viene avverititi via sms, previa richiesta da parte del contribuente, su:
    definizione agevolata:

    • se il contribuente ha aderito alla definizione agevolata e vuole essere avvisato prima della scadenza di ciascuna rata,
    • se si ha un piano di rateizzazione attivo e non è stato pagato almeno la metà del numero massimo delle rate previste per la decadenza,
    • se si ha un piano di rateizzazione attivo e manca una sola rata da pagare per decadere;

    nuova cartella/avviso:

    • nel caso di affidamento ad Agenzia delle entrate-Riscossione di un nuovo carico da riscuotere (cartelle, avvisi di accertamento esecutivo emessi da Agenzia delle entrate, avvisi di addebito prodotti da INPS)

    Come richiedere il servizio "se mi scordo"

     Il servizio può essere richiesto

    E' semplice, basta inserire il numero di cellulare o l’e-mail su cui si desidera ricevere i messaggi per restare aggiornati sulle scadenze.

    Attenzione al fatto che si tratta di un servizio che può essere revocato in qualsiasi momento.

    Infine, l''agenzia della riscossinoe sottolinea che "Se Mi Scordo" è un servizio puramente informativo e non ha alcun valore né vincolo giuridico nel rapporto tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

    Per conoscere la procedura di richiesta tramire il sito della Agenzia della riscossione scarica qui la guida operativa.

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    Non decade la cartella notificata al socio coobbligato della società

    L'art 25 del DPR 602/73 prevede che il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza.

    Tale articolo rileva nel caso di specie arrivato in Cassazione nel quale Equitalia notificava una cartella di pagamento ad una snc emessa a seguito della procedura automatizzata delle dichiarazioni modello unico e modello 770, da cui era scaturita l'iscrizione a ruolo di importi corrispondenti a tributi dichiarati e non versati o versati in ritardo.

    Dato che la cartella di pagamento non era stata impugnata, né adempiuta, l'Agente della riscossione aveva successivamente notificato la stessa, intestata alla società, ad una socia, che l'aveva impugnata, ottenendone l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale perché priva dell'indicazione del responsabile del procedimento.

    Il tema in esame è quello della notifica di una cartella di pagamento ad una società, quale soggetto obbligato, rispetto alla interruzione dei termini decadenziali anche nei confronti dei soci coobbligati.

    L'argomento è stato oggetto di contrasti nella giurisprudenza e secondo il prevalente indirizzo consolidatosi negli anni, la tempestiva notificazione della cartella di pagamento alla società impedirebbe la decadenza nei confronti del socio coobbligato.

    A tale proposito, in sentenza precedente (n 18345/2021) la Corte di Cassazione ha stabilito che la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 25, in quanto, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l’articolo 1310 cod. civ., comma 1, sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie” 

    Con la recente sentenza n. 24582/2022 la Corte ha confermato l'orientamento maggioritario, sancendo il principio di diritto secondo cui nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, la tempestiva notificazione della cartella a uno di loro impedisce che si produca la decadenza prevista dall’art 25 suddetto.

    Nella pronuncia la Corte ha precisato che il coobbligato, pur non essendo a conoscenza della notificazione della cartella al debitore iscritto a ruolo, non viene a perdere alcun diritto e non viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare.