• Accertamento e controlli

    Adempimento collaborativo: le linee guida per obblighi e certificazioni

    L’articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 128 ha introdotto nell’ordinamento il regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. “TCF”).

    Con Provvedimento del 10.01.2025 n. 5320, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le le linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model – TCM) e per la compilazione della “Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali” dei contribuenti appartenenti al settore industriale, oltre a fornire specifiche indicazioni sui controlli e gli adempimenti che ci si attende vengano posti in essere per la certificazione del TCF.

    Scarica il testo del Provvedimento e Allegati:

    • Linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model – TCM) e per la certificazione del sistema
    • Allegato 1 – Linee Guida TCF
    • Allegato 2 – Linee Guida TCF 
    • Linee guida per la compilazione della Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali dei contribuenti del settore industriale
    • Mappa dei rischi 

    Ricordiamo che il regime di adempimento collaborativo comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.

    In tale contesto, la legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale), in un quadro più generale di misure volte a incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il regime di adempimento collaborativo con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.

    Le previsioni della legge delega sono state attuate con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, e con decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 mediante i quali sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell’istituto, ponendo, così, le basi per una nuova fase di sviluppo del regime.

    Tax Compliance Model (TCM): linee guida per la predisposizione

    Le Linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model – TCM) e per la certificazione del sistema sono rivolte, in primo luogo, alle imprese che, essendo in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l’ammissione al Regime di adempimento collaborativo, intendono fare richiesta di adesione.

    Il presente documento si rivolge, anche, ai contribuenti che pur non essendo in possesso dei requisiti per aderire al Regime, intendono optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale che abbia i requisiti, dandone apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.

    Inoltre, per la sola parte relativa alle certificazioni, le presenti Linee Guida si rivolgono ai professionisti indipendenti, di cui all’articolo 4, comma 1-ter, del d.lgs.128/2015 che operano ai fini del rilascio della certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale o dell’attestazione della sua efficacia operativa, per gli usi consentiti dalla legge.

    Il presente documento fornisce indicazioni operative sui contenuti e sulle modalità di redazione del Tax Compliance Model (TCM), ossia il documento
    che definisce le modalità di gestione del processo di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale
    , nonché sui controlli e gli adempimenti che ci si attende vengano posti in essere per la certificazione del TCF.

    Sono definiti, in termini generali, i cd. Pilastri del TCF declinando le quattro aree di funzionamento cui si riconducono i building blocks del sistema di controllo del rischio fiscale. Vengono, quindi, riportati in maniera puntuale, i paragrafi e sottoparagrafi che il documento descrittivo del sistema di controllo (TCM) dovrebbe presentare, oltre a una proposta di contenuto minimo standard degli stessi.

    In tale contesto, mediante l’utilizzo di parentesi quadre verranno fornite indicazioni di carattere generale sul contenuto di ciascun paragrafo nonché ulteriori precisazioni e indicazioni relative alla costruzione del Tax Control Framework e alla redazione del documento.

    Infine, negli ultimi paragrafi vengono descritte le metodologie di valutazione del Tax Control Framework, da utilizzare, rispettivamente, ai fini della certificazione prevista dall’articolo 4, comma 1-bis, del decreto e ai fini dell’attestazione dell’efficacia operativa del TCF prevista dall’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, come modificato dal decreto correttivo.

    Mappa dei rischi e dei controlli fiscali (RCM): linee guida di compilazione

    Il Provvedimento del 14 aprile 2016 (al punto 4.5) prevede che la domanda di accesso al regime di adempimento collaborativo debba essere corredata da alcuni documenti essenziali tra cui:

    • la “mappa dei processi aziendali” 
    • e la “mappa dei rischi fiscali individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti”.

    La Circolare n. 38/2016 ha specificato che la suddetta mappa dei rischi fiscali è “normalmente redatta per processo aziendale e per ogni attività di cui questo si compone, ne evidenzia gli eventuali rischi, la rilevanza degli stessi ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali, nonché i controlli posti a presidio degli stessi” (RCM).

    Con le presenti Linee guida per la compilazione della MAPPA DEI RISCHI E DEI CONTROLLI FISCALI dei contribuenti del settore industriale si intende, quindi, fornire le istruzioni per la costruzione della Risk and control matrix standardizzata (RCMs) e si riferiscono, in particolare, alle imprese operanti nel settore industriale.

    Ulteriori e separate istruzioni saranno fornite con riferimento ad altri settori economici (ad esempio assicurativo e bancario).

    I processi, le attività e i rischi fiscali standard individuati nell’ambito della RCMs sono quelli “minimi” ordinariamente e generalmente riscontrabili nell’operatività delle imprese operanti nel settore industriale. Essi dovranno necessariamente essere inclusi nella Mappa anche qualora non riscontrabili in concreto in capo all’impresa. In quest’ultimo caso il contribuente non sarà tenuto alla compilazione degli ulteriori dati richiesti nella Mappa ma dovrà limitarsi ad esplicitare nel campo “Note” l’assenza dello specifico processo/attività/rischio. 

    Resta fermo a carico delle imprese che intendono aderire al Regime l’obbligo di integrare l’alberatura dei processi e dei relativi rischi “minimi” con gli ulteriori rischi/processi/attività caratterizzanti l’organizzazione interna di ciascuna di esse. Ciò anche al fine di ottemperare a quanto sopra indicato in merito alla necessità di procedere alla “mappatura” dei rischi fiscali “derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente”.

    Allegati:
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    CPB tardivo: chiarimenti ADE per gli acconti

    Con 4 faq datate 9 dicembre le Entrate forniscono risposte ai dubbi dell'ultimo momento sulla adesione tardiva al CPB Concordato preventivo biennale.

    Relativamente alla adesione tardiva, che può avvenire a certe condizioni, entro il prossimo 12 dicembre, vediamo un chiarimento sul pagamento degli acconti di imposta.

    Veniva domando quanto segue: "per i contribuenti ISA che aderiscono al CPB entro il 12 dicembre 2024, restano valide le regole ordinarie per il versamento degli acconti, comprensivi delle maggiorazioni, stabilite dal comma 2 dell’art. 20 del decreto CPB, in base al quale “le maggiorazioni di cui al comma, lettere a) e b), sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto?".

    L'Amministrazione conferma che, in via generale, restano applicabili le regole ordinarie stabilite dall’articolo 20, comma 2, del decreto Cpb, ma specifica che la violazione per l’omesso o tardivo versamento è ravvisabile se il pagamento avviene oltre il giorno di adesione all’accordo. Le violazioni, inoltre, possono essere sanate tramite ravvedimento operoso.

    CPB tardivo: chiarimenti ADE per gli acconti con FAQ del 9.12

    Le Entrate hanno chiarito che, anche per i contribuenti ISA che aderiscono al CPB entro il 12 dicembre 2024 e ai quali non si applica il differimento al 16 gennaio 2025 della seconda rata di acconto delle imposte dirette disposto con emendamento recentemente approvato in sede di conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 185, restano applicabili le regole ordinarie per il versamento degli acconti stabilite dal comma 2 dell’articolo 20 del decreto CPB.

    Tuttavia, considerato che la maggiorazione dell’acconto prevista dall’articolo 20, comma 2, richiede l’adesione al CPB, si ritiene che, ove alla data del 2 dicembre, non fosse stata ancora manifestata la predetta adesione, non sia ravvisabile alcuna violazione.

    Di conseguenza, la violazione riferita al versamento della maggiorazione dell’acconto prevista dall’articolo 20, comma 2, è ravvisabile nell’ipotesi in cui il pagamento avvenga oltre il giorno in cui viene manifestata l’adesione al CPB.

    Resta inteso che il pagamento della seconda rata dell’acconto, da calcolare in base alle modalità ordinarie, deve essere avvenuto entro il 2 dicembre, salvo che non sia possibile fruire del ricordato differimento al prossimo 16 gennaio.

    Va da sé, aggiunge l'Agenzia che, l’omesso o tardivo pagamento sia della seconda rata d’acconto che della maggiorazione prevista dal richiamato articolo 20, comma 2, del decreto CPB possono essere regolarizzati mediante il pagamento delle relative sanzioni (articolo 13 del decreto-legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) e interessi.

    A tal riguardo, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto-legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 

    Di seguito sono indicati i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, della maggiorazione e degli eventuali interessi e sanzioni da ravvedimento come riportate nella FAQ n 4 ADE:

    Fonte Agenzia delle entrate

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    Lettere di compliance dell’Ade: con FAQ del 6.12 chiarito il perimetro

    Le Entrate con una FAQ del 6 dicembre replicano ai contribuenti preoccupati per l'invio delle lettere di compliance inviate in questi giorni ad imprese e autonomi.

    Lettere di compliance dell’Ade: nessun allarme

    La FAQ replica ad alcuni contribuenti che hanno domandato spiegazioni sulla lettera ADE che evidenzia una possibile anomalia.

    In particolare, si chiedeva: "Ho ricevuto la vostra comunicazione riguardante una possibile anomalia relativa al reddito che ho dichiarato. Dall'esame della mia dichiarazione, però, non ho riscontrato inesattezze. Cosa devo fare? Se invece ho riscontrato un'inesattezza nel reddito che ho dichiarato, che cosa devo fare? 

    Le Entrate hanno replicato che:

    • nel primo caso "Non occorre fare nulla. La comunicazione ricevuta ha un valore puramente informativo, non anticipa un'attività di controllo e non richiede di attivarsi per fornire un riscontro all'Agenzia delle entrate. In un'ottica di trasparenza e per far conoscere gli strumenti introdotti dal Legislatore, l'Agenzia delle entrate condivide preventivamente i dati di cui dispone. L'intento dell'informativa è di richiamare l'attenzione sulla possibilità di verificare quanto dichiarato e consentire la correzione in autonomia di eventuali errori".
    • nel secondo caso: "Nel caso in cui, dopo aver ricevuto la comunicazione, riscontra un'anomalia nella sua dichiarazione, il nostro sistema tributario mette a sua disposizione diverse possibilità, a cominciare dal ravvedimento operoso che, dopo la recente riforma del sistema sanzionatorio, consente di beneficiare di sanzioni più favorevoli rispetto al passato".

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    Cassetto fiscale: nuove funzionalità dal 20.11 anche per i professionisti

    Con il Provvedimento n. 419815 del 19.11 le Entrate pubblicano le regole per la consultazione dal 20 novembre all’interno del Cassetto fiscale degli avvisi bonari.

    E' bene evidenziare che anche i professionisti delegati potranno accedere alle nuove funzionalità di pagamento diretto online degli avvisi bonari tramite il cassetto fiscale.

    Leggi anche Cassetto fiscale: implementato dalla Riforma Fiscale

    Cassetto fiscale: dal 20.11 disponibili le comunicazioni sui controlli

    Il provvedimento, emanato ai sensi del comma 3 dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, disciplina l’attivazione delle funzionalità che permettono, al contribuente e al suo professionista di fiducia, di consultare e gestire, in un’unica sezione della propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, le comunicazioni degli esiti dei controlli effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.
    Attenzione al fatto che, le comunicazioni sono rese disponibili nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale; nella stessa area il contribuente può effettuare il pagamento delle somme dovute oppure richiedere assistenza.
    Tali funzionalità arricchiscono il contenuto informativo del Cassetto fiscale, in conformità con quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lett. i) e l), della legge 9 agosto 2023, n. 111 e dall’articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, al fine di favorire il corretto adempimento degli obblighi tributari e promuovere la compliance, tramite lo sviluppo di nuovi servizi web rivolti ai cittadini e l’ampliamento dei contenuti presenti all’interno del Cassetto fiscale.

    La disponibilità del documento è comunicata mediante notifica nell’area riservata e, se il destinatario è una persona fisica, anche mediante un messaggio trasmesso tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 64-bis del DLgs. 82/2005 (app IO).

    La comunicazione è messa a disposizione dopo la sua consegna: se non è visualizzata, è consultabile previo inserimento dei relativi dati identificativi della stessa.

    Infine, dal provvedimento si intuisce che sarà possibile solo il pagamento in unica soluzione: per la gestione di eventuali rateazioni (fino a 20 rate trimestrali ai sensi del Dpr 462/97) si dovrà seguire il percorso tradizionale. 

    Allegati:
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    Saldo di cassa negativo e accertamento induttivo

    La recente ordinanza della Corte di Cassazione numero 25750 del 26 settembre 2024 prende in esame l’incresciosa situazione in cui dalla contabilità del contribuente risulti un saldo di cassa negativo.

    Non è la prima volta che la Corte di Cassazione esamina una situazione del genere, tra le deliberazioni più recenti si ricorda anche la numero 7538 del 26 marzo 2020.

    Sul fatto va segnalato che la Corte di Cassazione pone l’accento sulla gravità della situazione; infatti, se il saldo di cassa in rosso risulti acclarato, secondo la Corte, già solo questo è situazione sufficiente per giustificare un accertamento induttivo.

    Infatti, la sussistenza di un saldo di cassa negativo implica che le voci di spesa sono superiori agli introiti registrati; questo, oltre a costituire una evidente anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati, in misura pari almeno al disavanzo.  

    Tale situazione, secondo la Corte di Cassazione è sufficiente a legittimare un accertamento induttivo del reddito di d’impresa, ex articolo 39 del DPR 600/1973 e articolo 54 del DPR 633/1972, rispettivamente per imposte sui redditi e IVA.

    Sulla questione l’ordinanza numero 25750/2024 richiama il principio di diritto già emanato nel 2020 dall’ordinanza numero 7538.

    L’inversione dell’onere della prova

    La medesima ordinanza 25750/2024 analizza anche il collegato problema dell’onere della prova.

    Secondo la Corte di Cassazione, infatti, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio a carico dell’ente è soddisfatto proprio dalla presenza dei documenti relativi ai suddetti conti.

    Invece, per quanto riguarda il contribuente, si determina un’inversione dell’onere della prova, che diviene a suo carico: sarà il contribuente a dover dimostrare che gli elementi risultanti dalla documentazione bancaria non sono riferibili  a operazioni imponibili

    Dovendo anche fornire, a riguardo, una prova non generica, ma analitica con riferimento a ogni specifico movimento bancario per il quale si vuole dimostrare la non imponibilità fiscale.

    Sul punto l’ordinanza numero 25750/2024 richiama quanto di recente già enunciato sempre dalla Corte di Cassazione con la deliberazione numero 2928 del 29 gennaio 2024.

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    Pec non presente nei pubblici registri: è valida la notifica

    Con l'Ordinanza n 26682 del 14 ottobre la Cassazione ha specificato che è valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente.

    Vediamo il caso di specie.

    Pec non presente nei pubblici registri: è valida la notifica

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava una cartella di pagamento ad una società srl per la riscossione di IVA ed IRES per l'anno d'imposta 2005.

    La società contribuente impugnava la cartella di pagamento suddetta dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale sostenendo di esserne venuta a conoscenza soltanto a seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi

    La C.T.P. adìta rigettava il ricorso.

    Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello, annullando la cartella di pagamento impugnata.

    Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla base di un unico motivo.

    Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepisce violazione e falsa applicazione dell'art. 26

    del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

    L'ente della riscossione deduce che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto priva di effetti giuridici la notificazione della cartella di pagamento impugnata, in quanto effettuata a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, in quanto era certa la riconducibilità dell'atto all'ente medesimo, e la necessaria iscrizione nei pubblici registri era da riferirsi unicamente alla casella p.e.c. del destinatario.

    La Cassazione con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15979, hanno statuito che, in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati.

    Inoltre ha statuito che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice idi cui all'art. 6-ter D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.

    Nel caso di specie, è pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioè l'avvenuta conoscenza da parte della società della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all'ente della riscossione, in quanto: 

    • a) l'indirizzo della casella p.e.c. di provenienza faceva chiaramente riferimento all'Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto contenente il dominio pec.agenziariscossione.gov.it; 
    • b) la casella di destinazione era attiva, in quanto trattavasi di indirizzo risultante dall'indice INI-PEC, e presso di esso è stato ritualmente notificato il successivo atto di pignoramento presso terzi.

    Ne consegue, pertanto, che la notifica effettuata per il tramite di un indirizzo p.e.c. non presente nei pubblici registri non ha prodotto alcuna lesione al diritto di difesa del destinatario, risultando così validamente perfezionata.

    Consegue l'accoglimento del ricorso e la sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

  • Accertamento e controlli

    Cartella notificata a mezzo posta dalla Riscossione: è valida

    La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 14649/2024, del 24 maggio 2024, ha ribadito il principio secondo cui l’agente della Riscossione ha la facoltà di provvedere direttamente alla notifica della cartella di pagamento, spedendola a mezzo posta.

    Cartella notificata con la posta dal Concessionario: è valida per la Cassazione

    Una Corte di giustizia tributaria regionale ha respinto il ricorso di un contribuente che contestava il difetto di notifica di cartelle esattoriali.

    Secondo il ricorrente la notificazione eseguita a mezzo posta raccomandata direttamente dall’agente della Riscossione, senza l’intermediazione di una delle figure professionali di cui alla prima parte del primo comma dell' articolo 26 del DPR n 602/73, come modificato con l’articolo 12 del Dlgs n. 46/1999, è da ritenersi illegittima in quanto non si confronta con la normativa speciale prevista dal Dlgs n. 112/1999.

    L'art 65 del suddetto Dlgs impone che per la notifica degli atti e dei provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria si applichino le disposizioni dell’articolo 60 del Dpr n. 600/73 e stabilisce che le notificazioni debbano essere effettuate con le modalità definite dalla legge n. 890/1982.

    La Cassazione con la sentenza in oggetto, nel respingere il ricorso del contribuente, ha ribadito cheai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ‘ratione temporis’, anche dopo che l'art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso ‘da parte dell'esattore’, la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.

    La ratio del principio espresso dalla Corte trae origine dal disposto della seconda parte del comma 1 dell'articolo 26, il quale prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima norma e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.

    In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del plico da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella.

    Irrilevante è socndo la Corte la modifica apportata, al citato articolo 26, dall’articolo 12 del Dlgs n. 46/1999 il quale ha soppresso, dal secondo periodo del primo comma, l’inciso “da parte dell'esattore”, atteso che tale abrogazione trova giustificazione nella funzione propria dello stesso Dlgs del 1999, deputato al riordino della disciplina della riscossione.

    La Corte ha confermato il principio secondo cui nell’ipotesi in cui si proceda alla notifica mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle dettate dalla legge n. 890/1982.

    Tale conclusione trova fondamento nell’articolo 14 della legge del 1982 il quale prevede che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari.

    La consolidata giurisprudenza della Corte suprema ha sancito che “la circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario.