• Accertamento e controlli

    Adempimento collaborativo e le istruzioni per la procedura di ravvedimento

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 31 luglio 2024 n. 126 che stabilisce un nuovo Regolamento che disciplina la procedura di ravvedimento guidato nell'ambito dell'adempimento collaborativo.

    Il nuovo Regolamento si rivolge principalmente ai contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo, ovvero coloro che dispongono di sistemi interni per la gestione del rischio fiscale e che intrattengono un dialogo costante con l’Agenzia delle Entrate, come previsto dagli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

    I contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo che individua omissioni o irregolarità commesse nell'applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell'Agenzia delle entrate, possono provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, avvalendosi della procedura di cui al presente decreto.

    La procedura è consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo.

    Come si attiva la procedura di ravvedimento guidato

    Il passo iniziale per avviare la procedura è l'invio di una comunicazione qualificata all’Agenzia delle Entrate. Questa comunicazione deve essere effettuata entro 9 mesi dalla decadenza dei termini di accertamento, e deve includere:

    • la descrizione dettagliata delle irregolarità rilevate,
    • gli importi delle imposte, delle sanzioni e degli interessi dovuti in base alle irregolarità,
    • tutti gli elementi necessari per permettere all’Ufficio competente di valutare la situazione,

    La comunicazione può essere inviata in diversi modi, tramite:

    • consegna a mano presso l'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate.
    • spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
    • posta elettronica certificata (PEC), sottoscritta digitalmente o con firma autografa nel rispetto delle normative vigenti.

    Avvio del contraddittorio

    Una volta ricevuta la comunicazione, l'Agenzia delle Entrate ha 90 giorni per analizzarla e notificare al contribuente uno schema di ricalcolo, quest'ultimo documento contiene:

    • l'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi calcolati in base alle irregolarità dichiarate,
    • un termine di almeno 60 giorni entro il quale il contribuente può presentare osservazioni o chiarimenti.

    Conclusione della procedura

    Dopo aver ricevuto eventuali osservazioni, l'Agenzia delle Entrate procede al calcolo finale e notifica un atto di ricalcolo, che include:

    • l'importo esatto delle imposte, sanzioni e interessi da pagare.
    • un termine di almeno 15 giorni per effettuare il pagamento.

    Il contribuente ha la facoltà di chiudere anticipatamente la procedura pagando immediatamente gli importi indicati nello schema di ricalcolo.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Rimborso somme versate in eccesso: come richiederlo

    L'agenzia della Riscossione ha pubblicato la nuova guida aggiornata a luglio 2024 con tante informazioni e istruzioni per relazionarsi con gli uffici.

    Tra le altre utili informazioni viene specificato come richiedere un rimborso di somme versate in eccesso, vediamo come comportarsi.

    Somme versate in eccosso: come richiedere il rimborso

    Se il contribuente ha pagato una somma in eccesso rispetto a quanto dovuto, Agenzia delle Entrate-Riscossione invia una comunicazione con la quale rende noto il diritto a un rimborso, in cui spiega le modalità per richiederne l’accredito con bonifico bancario. 

    Per ricevere il rimborso è necessario compilare il modello di richiesta rimborso allegato alla comunicazione ricevuta, che può essere presentato: 

    • via e-mail all’indirizzo riportato sul modello stesso, allegando la documentazione necessaria per il riconoscimento che varia a seconda che il rimborso sia richiesto da una persona fisica o giuridica: scarica qui il documento 
    • presso lo sportello territoriale o attraverso lo sportello online.

    Se il contribuente è a conoscenza di aver pagato in eccesso ma non ha ricevuto la comunicazione, può richiedere la verifica della disponibilità del rimborso presso uno sportello territoriale oppure allo sportello online. 

  • Accertamento e controlli

    Pagamenti Avvisi bonari: come cambiano i termini dal 2025

    Il 26 luglio il Governo ha approvato il Decreto Correttivo con anche novità sui pagamenti degli avvisi bonari.

    in Gazzetta Ufficiale n.108 del 5 agosto 2024 è stato pubblicato il D.lgs. 108/2024 in questione. Vediamo cosa si prevede per gli avvisi bonari.

    Avvisi bonari: dal 2025 più tempo per pagare

    In particolare in merito agli avvisi bonari, dalle indiscrezioni e anticipazioni alla stampa si apprende che ci sarà più tempo per i pagamenti.

    Per gli Avvisi bonari emessi dal 2025 ci sarà più tempo per le risposte dei contribuenti o per il pagamento. 

    Dal ricevimento della comunicazione, si allunga da 30 giorni a 60 giorni, il termine per pagare la prima rata, termine che decorre dal ricevimento dell'avviso stesso.

    Per i pagamenti rateali il termine per il versamento della prima rata viene esteso da 30 a 60 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario e viene fissato in 30 giorni dal ricevimento dell’avviso per le somme dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata. 

    Il termine per i versamenti relativi agli avvisi derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni in caso di trasmissione telematica dell’invito agli intermediari passa a 90 giorni.

    Secondo le norme attuali se il contribuente, dopo il ricevimento di un avviso non procede al pagamento o chiarisce le sue ragioni alla Amministrazione, entro il termine di 30 giorni, la stessa può avviare le procedure di riscossione per recuperare l’imposta, gli interessi e la sanzione. 

    La novità, pensata per garantire maggiore tempo e tutela ai contribuenti è stato fortemente voluta dai commercialisti. Il Consiglio nazionale dei commercialisti come ha sottolineato il presidente Elbano de Nuccio oltre ad andare incontro alle esigenze degli addetti ai lavori, risponde anche alle difficoltà lamentate più volte dalla categoria nel fissare appuntamenti per i propri clienti raggiunti da avvisi bonari presso le sedi territoriali dell’Agenzia.

    Si spera che questa misura porti a decongestionare l’attività dell’amministrazione finanziaria e ad una più attenta valutazione da parte degli uffici delle ragioni dei contribuenti che non ritengono corretta la comunicazione di irregolarità ricevuta.

  • Accertamento e controlli

    Concordato Preventivo Biennale: entro quando si può aderire?

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una brochure di sintesi con le regole per il concordato preventivo biennale, approvato con il Dlgs n 13/2024 di prima attuazione della Riforma Fiscale.

    Si ricorda che il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi.

    Possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

    AI fini dell’applicazione del CPB, ciascun contribuente può calcolare la propria proposta per la definizione biennale del reddito e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dichiarando i dati rilevanti per l’applicazione degli ISA più altri dati specifici per il CPB attraverso l’utilizzo del software “Il tuo ISA”

    Il contribuente può aderire alla proposta in sede di invio della dichiarazione dei redditi entro il 15 ottobre 2024 (termine ora modificato al 31 ottobre 2024 con l'approvazione di un Decreto in data 20 giugno)

    Per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, l’accettazione deve avvenire entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

    Viene specificato che, nel reddito da dichiarare per il calcolo della proposta di concordato non vanno considerati i valori di:

    • plusvalenze, 
    • minusvalenze e sopravvenienze,
    •  i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni, gruppi di interesse economico (GEIE) o in società ed enti indicati nell’articolo 73 comma 1 del Tuir.

    Nel valore della produzione netta da dichiarare per il calcolo della proposta di concordato non vanno considerati i valori di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze. 

    Infine viene evidenziato anche che:

    • i “redditi concordati” (reddito di lavoro autonomo e d’impresa) 
    • e il “valore della produzione netta”,

    da dichiarare nei periodi d’imposta 2024 e 2025, non possono comunque assumere un valore inferiore a 2.000 euro.
    Leggi anche Concordato preventivo biennale al via: il 1°anno ci si adegua con sconto per approfondire le regole.

  • Accertamento e controlli

    Concordato preventivo biennale: i passi metodologici per la formulazione della proposta

    Pubblicato in GU il decreto del MEF del 14.06.2024 contenente i passi metodologici con cui l'Agenzia delle Entrate definisce la proposta di Concordato preventivo biennale.

    Ricrodiamo infatti, che al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti, il dlgs del 12.02.2024 n. 13 ha istituito il Concordato Preventivo Biennale (CPB), un istituto di compliance, rivolto ai contribuenti, imprese e lavoratori autonomi, di minori dimensioni.

    Il CPB è finalizzato alla definizione, per un biennio, del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. 

    Al concordato preventivo biennale, possono accedere i soggetti titolari di reddito di impresa o derivante dall’esercizio di arti e professioni

    • tenuti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96;
    • che adottano il Regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    Per tali contribuenti, il Concordato Preventivo Biennale (CPB) prevede la formulazione di una proposta, per i periodi d’imposta 2024 e 2025, relativamente a due basi imponibili:

    • reddito d’impresa o reddito di lavoro autonomo rilevante ai fini delle imposte sui redditi, al netto dei redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni;
    • valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

    Pertanto, i redditi oggetto di concordato riguardano:

    • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1 del TUIR senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR;
    • il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, quello di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, quello di cui all’articolo 66 TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR. 

    Per quanto riguarda l’IRAP, invece, l’oggetto del concordato è il valore della produzione netta individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive.

    Ai fini della determinazione della base imponibile oggetto di concordato, l’Agenzia delle entrate formula al contribuente una proposta di concordato, in coerenza con i dati dichiarati dallo stesso e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base della metodologia descritta nell'Allegato 1 del decreto del MEF del 14.06.2024 che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi. 

    La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli Indici sintetici di affidabilità fiscale, e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli ulteriori dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria.

    Poiché il reddito concordatario ai fini del valore della produzione netta risulta definito in linea con quanto previsto per il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, vengono di seguito descritti inizialmente i passi metodologici per la determinazione di quest’ultimo e successivamente i criteri per la formulazione della seconda base imponibile. 

    Partendo dal reddito dichiarato dal contribuente nell’annualità oggetto di dichiarazione (periodo d'imposta 2023), per la definizione della proposta concordataria vengono previsti i seguenti passaggi:

    • misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia;
    • valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi di imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione;
    • confronto con valori di riferimento settoriali;
    • criterio formulazione base IRAP;
    • rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d’imposta 2024 e 2025

    Se il contribuente accetta la proposta dell’Agenzia, si impegna a dichiarare gli importi concordati per i due periodi d’imposta oggetto del concordato stesso.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Riscossione per i professionisti: accedere a EquiPro

    Agenzia della Riscossione mette a disposizione dei professionisti un'area riservata per colloquiare per i propri assisiti chiamata EquiPro.

    In particolare EquiPro è l'area del sito ADER riservata a :

    • commercialisti,
    • consulenti del lavoro, 
    • tributaristi, 
    • centri di assistenza fiscale (Caf) 
    • e associazioni di categoria

    al fine di poter utilizzare i servizi on-line di Agenzia delle entrate-Riscossione per conto dei loro assistiti che vogliono avvalersi di un professionista di fiducia per avere sempre sotto controllo cartelle, avvisi, rate e scadenze.

    Gli intermediari abilitati e i loro incaricati possono visualizzare on-line la situazione debitoria i piani di rateizzazione dei loro assistiti nonché utilizzare i seguenti servizi dispositivi:

    1. pagare cartelle e avvisi di pagamento;
    2. ottenere direttamente on-line, in presenza dei requisiti, la rateizzazione per importi fino a 120 mila euro;
    3. trasmettere istanze di sospensione legale della riscossione;
    4. gestire le istanze di Definizione agevolata;
    5. chiedere informazioni specifiche sulla situazione debitoria, cartelle, rateizzazioni e procedure di riscossione con il nuovo servizio «Appuntamenti e contatti». Tutto dal proprio dispositivo (Pc, smartphone e tablet) senza andare allo sportello

    Leggi anche Cartelle: quando e come richiedere la rateizzazione.

    Come si accede a EquiPro

    Gli intermediari abilitati e i loro incaricati per poter accedere a EquiPro devono essere abilitati:

    • al servizio Entratel di Agenzia delle entrate (ex art. 3 comma 3 DPR n. 322/1998) oppure avere l’identità digitale SPID, la Carta d’identità elettronica o la Carta nazionale dei servizi. In questi casi è comunque necessario essere abilitati a Entratel; 
    • alla funzione denominata “servizi on-line Agenzia delle entrate-Riscossione”.

    ACCEDI A EquiPro

    Attenzione va prestata al fatto che per utilizzare i servizi on-line gli intermediari devono necessariamente ricevere la delega dai loro assistiti. La delega può essere richiesta on line o in modo tradizionale compilando un modulo.

    La delega ha carattere generale e consente di gestire la posizione del delegante mediante l’utilizzo di tutti i servizi disponibili via web. Ha una validità di due anni e può essere revocata in qualsiasi momento

    Come delegare on line un professionista

    Per la delega on line:

    • l’intermediario abilitato deve:
      • entrare in EquiPro, (utilizzando una delle seguenti credenziali: Agenzia delle Entrate, SPID, Carta d'identità elettronica, CNS-Carta Nazionale dei Servizi) 
      • accedere alla sezione “Gestione deleghe” e accettare il nuovo regolamento con le “Condizioni generali di adesione” al servizio, che hanno validità quattro anni;
    •  il contribuente delegante, se persona fisica, deve:
      • entrare nell’area riservata ai Cittadini con le proprie credenziali. Nel caso di soggetto diverso da persona fisica
      • accedere all’area riservata alle Imprese e ai Professionisti utilizzando le credenziali ottenute come rappresentante legale, 
      • accedere nella sezione “Delega un intermediario”,
      • prendere visione delle "Condizioni generali di adesione" ai servizi web
      • indicare il codice fiscale dell’intermediario abilitato a cui conferire la delega;
    • l’intermediario abilitato sempre nella sezione “Gestione deleghe”, deve accettare la delega ricevuta. 

    Come delegare in modo tradizionale un professionista

    La delega può essere conferita anche attraverso la procedura tradizionale, compilando il Modello DP1:SCARICA QUI IL MODELLO DI DELEGA DP1

    Se il delegante è persona fisica deve consegnare all’intermediario – insieme al modello compilato – copia del proprio documento d’identità.

    Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche occorre consegnare copia del documento d’identità del rappresentante legale.

    Oltre ai dati del modello DP1, gli intermediari devono trasmettere gli elementi di riscontro richiesti da Entratel, desumibili dalla dichiarazione dei Redditi/730 per gli assistiti persone fisiche e dalla dichiarazione Iva per gli assistiti soggetti diversi dalle persone fisiche, presentate nell’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega.
    Gli estremi della delega del modello DP1 devono essere trasmessi dall’intermediario unicamente tramite il canale Entratel, utilizzando il software di compilazione e controllo pubblicato sul sito di Agenzia delle entrate. La delega non va trasmessa tramite PEC.

    Si segnala infine il servizio “Prenota appuntamento in videochiamata” con il quale è possibile ricevere assistenza sulle pratiche dei propri clienti, parlando direttamente in video con un operatore dello sportello online di AdeR. 

    Il servizio è attivo su tutto il territorio nazionale. L’appuntamento si avvia con la funzione “Consulta la tua agenda appuntamenti”, attraverso il tasto “Avvia appuntamento”, che si attiva qualche minuto prima dell’orario fissato.

    Inoltre, è anche possibile, grazie al servizio “Contattaci”, chiedere informazioni su specifiche pratiche: è, infatti, disponibile un form, che consente di selezionare, tra gli argomenti proposti, la motivazione e il dettaglio della richiesta (rateizzazioni, procedure di riscossione, rimborsi o compensazioni), e di allegare la documentazione a supporto.

  • Accertamento e controlli

    Adempimento collaborativo 2024: approvato il codice di condotta

    Viene pubblicato in GU n 132 del 7 giugno il Decreto MEF del 29 aprile con il codice di condotta per i contribuenti  aderenti  al regime di adempimento collaborativo.

    Ricordiamo che il Decreto legislativo n 221 del 30.12.2023 con Disposizioni in materia di adempimento collaborativo contiene le norme sul potenziamento del regime in oggetto.

    Attenzione al fatto che per le imprese che sono già in adempimento collaborativo, la sottoscrizione del nuovo codice dovrà avvenire nei 120 giorni successivi alla entrata in vigore del Dm quindi entro il 5 ottobre 2024.

    Adempimento collaborativo: che cos'è e le novità della Riforma Fiscale

    Il Dlgs con Disposizioni in materia di adempimento collaborativo è pubblicato ai sensi dell’articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

    Ricordiamo brevemente che l'adempimento collaborativo è stato istituito con il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, rubricato “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23”, in proposito leggi anche: Adempimento collaborativo: come cambia il rapporto fisco-impresa.

    L'adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. 

    Tutto ciò è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. 

    E’ un istituto che prevede l’adesione volontaria del contribuente qualora sia in possesso di requisiti soggettivi ed oggettivi come di seguito esposti. 

    Ti consigliamo anche: Adempimento collaborativo: esteso fino al 2024.

    Riforma fiscale: novità per l'Adempimento collaborativo

    Evidenziamo che, ai sensi dell'art 1 del Dlgs n 221/2023, tra le altre modifiche, all'art 7 del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128 dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 

    1-bis. Il regime è riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o  di ricavi:

    • a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;
    • b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;
    • c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro.

    1-ter. I requisiti dimensionali di  cui  al  comma  1-bis  sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento,  il  valore più elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti  principi  contabili, nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e  il volume di affari indicato nella dichiarazione

    ai  fini  dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno solare precedente e ai due anni solari anteriori. 

    Ciò premesso, si evidenzia in sintesi che, il Dlgs n 221/2023 ha come scopo quello di potenziare il regime di cui si tratta attraverso una serie di novità, 

    In considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, rispetto al testo approvato in esame preliminare, sono state apportate modifiche attinenti, tra l’altro, al regolamento relativo ai compiti, agli adempimenti e ai requisiti richiesti agli avvocati e ai dottori commercialisti abilitati al rilascio della certificazione del tax control framework (TCF), prevedendo che ai suddetti professionisti, ai fini del rilascio della certificazione, è consentito di avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza. 

    Resta fermo in ogni caso che il professionista indipendente abilitato al rilascio, anche in ordine alla conformità ai principi contabili, è esclusivamente quello iscritto all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

    Inoltre, è stata riformulata la disposizione relativa alla “certificazione tributaria”, prevista dall’articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti che aderiscono all’adempimento collaborativo, prevedendo che la stessa attesti la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, nonché l’esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

    Tra gli scopi che si intende perseguire con la riforma di cui si tratta vi sono:

    • l’accelerazione del processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all’applicazione dell’istituto;
    • l’apertura del regime anche a società, di per sé prive dei requisiti di ammissibilità, ma appartenenti ad un gruppo di imprese, nel caso in cui almeno un soggetto del gruppo possegga i requisiti di ammissibilità e il gruppo abbia adottato un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo;
    • la certificazione, da parte di professionisti qualificati, dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in ordine alla loro conformità ai principi contabili;
    • la gestione, nell’ambito del regime dell’adempimento collaborativo, anche di questioni riferibili a periodi d’imposta antecedenti all’ammissione al regime;
    • nuove e più penetranti forme di contraddittorio in favore dei contribuenti aderenti al regime dell’adempimento collaborativo;
    • procedure semplificate di regolarizzazione della posizione del contribuente che aderisca a indicazioni dell’Agenzia delle entrate che richiedano di effettuare ravvedimenti operosi;
    • l’emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell’amministrazione finanziaria e dei contribuenti;
    • la previsione di un periodo transitorio di osservazione che preceda l’esclusione del contribuente dal regime dell’adempimento collaborativo, in caso di violazioni fiscali non gravi;
    • il potenziamento degli effetti premiali connessi all’adesione al regime dell’adempimento collaborativo prevedendo, al ricorrere di specifici presupposti: esclusione o riduzione delle sanzioni amministrative tributarie; esclusione della punibilità del delitto di dichiarazione infedele; riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.

    Inoltre, il testo interviene in materia sanzionatoria prevedendo che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale da parte di imprese che non posseggano i requisiti per aderire al regime dell’adempimento collaborativo comporti, al ricorrere di specifiche condizioni, la riduzione delle sanzioni amministrative in materia tributaria e, eventualmente, la non punibilità del reato di dichiarazione infedele.

    Adempimento collaborativo: il codice di condotta per gli aderenti

    Il codice di  condotta è finalizzato  a  indicare  e definire gli impegni  che reciprocamente  assumono  l'Agenzia  delle entrate  e  i  contribuenti  aderenti  al   regime   di   adempimento collaborativo, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
    Il codice di condotta viene  sottoscritto  tra Agenzia  delle  entrate  e  i  contribuenti  aderenti  al  regime  di adempimento collaborativo contestualmente all'ammissione al regime.
    Gli impegni reciprocamente assunti dall'Agenzia delle entrate  e dai contribuenti aderenti  al  regime  di  adempimento collaborativo vincolano i soggetti a partire dal periodo d'imposta  nel  corso  del quale la richiesta di adesione al regime di adempimento collaborativo è trasmessa  all'Agenzia.  

    Il  codice  di  condotta  così come sottoscritto è tacitamente rinnovato per tutti gli anni d'imposta successivi qualora non sia espressamente comunicata dal  contribuente la volontà di non permanere nel regime di adempimento collaborativo.

    Si rimanda all'Allegato al decreto con tutte le regole.