• Accise

    Pagamenti Accise bevande alcoliche: prima scadenza 18 dicembre

    Nel Decreto 4 dicembre del MEF pubblicato in GU n 291 del 12 dicembre si dettano modalita' di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2024.

    Pagamenti Accise alcool: prima scadenza 18 dicembre

    I pagamenti dell'accisa sull'alcol etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2024, sono effettuati, nel medesimo anno, entro: 

    • a) il 18 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;
    • b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria, tramite bonifico bancario o postale a favore della tesoreria statale competente nonche' tramite la piattaforma digitale pagoPA.

  • Accise

    Decreto Accise: approvato ieri, con misure amministrative

    Si è tenuto ieri il Cdm n 100 durante il quale è stato approvato il DDL di Bilancio 2025 ma anche un Dlgs sulle Accise.

    Il Decreto Accise, come precisato da un'Ansa di ieri con dati da fonti governative, è approvato in via preliminare e non contiene misure su benzina e diesel ma il provvedimento include norme relative a gas naturale, energia elettrica, oli lubrificanti e prodotti da fumo, si tratta di un provvedimento con misure di carattere amministrativo

    Decreto Accise: cosa contiene il testo preliminare

    Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di revisione delle disposizioni in materia di accise.

    Come dettagliato dal comunicato stampa del Governo, viene introdotto nel Testo unico delle accise (TUA) un sistema di qualificazione degli operatori per instaurare un rapporto di fiducia tra soggetto obbligato e amministrazione finanziaria. Tale sistema viene denominato SOAC e permette al soggetto qualificato di poter accedere a importanti benefici, quali l’esonero dall’obbligo di prestare cauzione a garanzia del pagamento dell’imposta e la riduzione di specifici oneri amministrativi.
     La qualifica di SOAC ha validità per 4 anni, è rinnovabile e, avendo una connotazione reputazionale, rende tali soggetti distinguibili nella platea degli operatori del settore. Tale sistema sostituirà ogni altra procedura per ottenere l’esonero cauzionale e prevede 3 livelli di qualificazione – base, medio e avanzato – a cui corrispondono gradi diversi di fruizione dei predetti benefici.

    Si provvede alla revisione delle modalità di accertamento, liquidazione e versamento dell’accisa sul gas naturale, superando l’attuale sistema basato su di un meccanismo di acconto storico. Il nuovo sistema si baserà su acconti mensili commisurati a quanto fatturato ai consumatori finali mese per mese. Ciò eviterà irragionevoli esposizioni economiche per gli operatori del settore e renderà più difficili le frodi. Inoltre, al fine di razionalizzare il sistema di tassazione e ridurre il contenzioso, l’attuale distinzione tra usi “civili” (per i quali vi è un’accisa più elevata) e usi “industriali” del gas naturale viene sostituita da quella tra “usi domestici” e “usi non domestici”.

    Si prevede un’importante semplificazione per gli esercizi di vendita al minuto di alcolici (per esempio, i bar) per i quali la denuncia all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) sarà assorbita dalla (già prevista) comunicazione di avvio delle attività di vendita di prodotti alcolici assoggettati, da presentare allo Sportello unico per le attività produttive. Il rilascio della licenza sarà richiesto solo per alcune tipologie di deposito di prodotti alcolici e solo al di sopra di prestabiliti volumi minimi.

    L’accisa sull’elettricità si applicherà con le medesime modalità del gas naturale, per garantire un monitoraggio continuo dei volumi di elettricità ceduti dai venditori a tutela dell’erario.

    Tali disposizioni sono volte a riorganizzare, aggiornare e rendere più chiara la disciplina di settore. Viene introdotta una semplificazione per gli operatori riguardante la possibilità di tenere, ai fini dell’esecuzione dei previsti inventari periodici, la contabilità in forma aggregata per prodotti considerati omogenei con l’effetto di semplificare e ridurre il contenzioso.
    Si prevede l’estensione, da 2 a 4 anni, della durata delle autorizzazioni per la vendita dei prodotti liquidi da inalazione e dei tabacchi lavorati.

  • Accise

    Accise alcol etilico e bevande alcoliche: pagamenti di dicembre 2023

    Pubblicato in GU n 268 del 16 novembre il decreto MEF del giorno 7.11 con le Modalita' di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative  alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del  mese  di dicembre 2023.

    Nel dettaglio, ritenuta l'opportunità, per l'anno 2023, di determinare, ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del predetto testo unico, le  modalità ed  i termini di  pagamento  dell'accisa  su  alcuni  prodotti  energetici, sull'alcole etilico e sulle bevande alcoliche, si decreta che:

    • i pagamenti  dell'accisa  sull'alcole  etilico,  sulle  bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi  dal  gas  naturale,  dal carbone, dalla lignite  e  dal  coke,  relativi  alle  immissioni  in consumo effettuate nel periodo dal 1° al  15  del  mese  di dicembre 2023, sono effettuati,nel medesimo anno, entro:
      • il  18  dicembre,  se  eseguiti  con  l'utilizzo  del  modello unificato F/24 di cui all'art. 17 del decreto  legislativo  9  luglio 1997,  n.  241,  con  esclusione  della  compensazione  di  eventuali crediti;
      • il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria, tramite conto corrente postale o bonifico bancario o postale a favore della tesoreria statale competente nonche' tramite la piattaforma  digitale pagoPA. 

    Il calendario delle date era stato anticipato da una nota pubblicata dal dipartimento delle Finanze che annunciava la pubblicazione del decreto in Gazzetta.

    Allegati:
  • Accise

    Dati alle Dogane: invio codice accise del venditore entro il 31.10

    Con Determina n 539209 del 5 settembre le Dogane apportano modifiche alla determinazione direttoriale precedente n. 476906/RU del 22 dicembre 2020 riguardante le regole per tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica da parte dei soggetti che effettuano l’attività di vettoriamento (ossia trasporto) nel settore del gas naturale dei dati relativi al prodotto trasportato distintamente per ciascuno dei soggetti obbligati.

    Con la Determina n 476906/RU/ 2020 si prevedeva che, i distributori che forniscono gas naturale allo stato gassoso (NC 2711 2100) ai PDR ubicati presso consumatori finali, presentano mensilmente, per ciascun utente della distribuzione a cui il gas è consegnato, i dati sul quantitativo di gas naturale, espresso in standard metri cubi, complessivamente fornito nel mese nel territorio dello Stato e quelli sul numero di PDR serviti.
    Secondo le nuove regole, in vigore dal 1 gennaio 2024, il venditore che fornisce il Gn al consumatore finale deve comunicare ai relativi distributori il proprio codice accisa in corso di validità, associato alla relativa autorizzazione fiscale alla vendita: scopo della comunicazione è identificare il ruolo assunto dagli utenti della distribuzione nella catena del valore del gas naturale venduto agli automobilisti. 

    In particolare, tra le modifiche si segnala la seguente:

    • dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: “6-bis. Per i fini del comma 6, i venditori che sono anche utenti della distribuzione sono tenuti a comunicare ai rispettivi distributori il proprio codice accisa in corso di validità.

    Attenzione al fatto che, le disposizioni in oggetto si applicano a partire dalle comunicazioni relative al mese di gennaio 2024.
    Viene però precisato che in fase di prima applicazione, i venditori che sono anche utenti della distribuzione comunicano ai rispettivi distributori il proprio codice accisa entro il 31 ottobre 2023.
    Le eventuali rettifiche delle comunicazioni relative agli anni 2021, 2022 e 2023, saranno trasmesse conformemente alla versione originaria della determinazione dati GN pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

    La nuova comunicazione di cui all'Allegato 1 della determina in oggetto, con l'aggiunta del dato del Codice Accise

  • Accise

    Definite modalità operative per prosecuzione transitoria depositi fiscali

    Il 29 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 maggio 2023 che interviene sulle modalità attuative dell’articolo 23, comma 12, Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA).

    In particolare, a seguito delle modifiche apportate con il DL 21/2022, viene previsto che qualora non sussistano le condizioni del comma 4, articolo 23 del TUA, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può sospendere l’autorizzazione dell’esercente ad operare in regime di deposito fiscale.

    Nella suddetta ipotesi, il depositario può presentare apposita istanza alla competete Agenzia al fine di proseguire l’attività per ulteriori 12 mesi.

    Con il Decreto in commento sono state definite le modalità operative.

    Definite modalità operative per prosecuzione transitoria dei depositi fiscali

    L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’ipotesi in cui, a seguito della periodica verifica della permanenza dei requisiti, dovesse riscontrare il venir meno anche solo uno dei requisiti previsti dalla dal comma 4, dell’articolo 23 del TUA provvede a notificare apposita comunicazione con la quale rende noto al depositario quali sono gli elementi che hanno fatto venir meno le condizioni previste dalla norma.

    L’esercente ha 20 giorni di tempo per:

    • presentare elementi che provino la sussistenza delle condizioni; ovvero
    • presentare l’istanza di prosecuzione transitoria dell’attività in regime di deposito fiscale per un periodo di 12 mesi prestando adeguata garanzia da sottoporre alla valutazione dell’Ufficio competente.

    In assenza di tali prove o dell’istanza di accesso al regime temporaneo, l’ufficio adotta il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione.

    All’articolo 3 del Decreto in esame viene precisato che l’eventuale garanzia presentata dall’istante deve essere di un importo pari al 100% dell’accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale relativi al mese solare precedente a quello della notifica della comunicazione.

    Nel caso in cui sia stata consentita la prosecuzione  in  via transitoria dell’attività in regime di  deposito  fiscale, l’Ufficio competente, al termine del periodo di prosecuzione, verifica  la  sussistenza  delle condizioni previste dall'art. 23, comma 4 del TUA, e qualora nessuna di esse risulti  ripristinata,  provvede a revocare l'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale.

    Nel caso in cui al termine del suddetto periodo di prosecuzione, l’Ufficio verifichi, invece, il ripristino delle predette condizioni, provvederà a darne apposita comunicazione all'esercente.

    Allegati:
  • Accise

    Accise elettroniche: le dogane fissano regole e calendario per adempiere

    Con determinazione Direttoriale n. 83362 del 10 febbraio scorso le Dogane hanno precisato che gli esercenti depositi commerciali dovranno inviare i dati contabili esclusivamente in forma telematica.

    Pertanto, gli esercenti depositi commerciali dovranno inviare telematicamente entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento i seguenti dati:

    a) periodo di riferimento

    b) estremi del registro di carico e scarico

    c) qualità e quantità del prodotto movimentato

    d) documento che giustifica o accompagna la movimentazione

    e) mittente o destinatario del prodotto movimentato

    f) tipologia e causale della movimentazione

    g) posizione fiscale del prodotto

    h) eventuali imposte afferenti la movimentazione del prodotto e relative garanzie

    i) eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periodo,

    nonché i dati relativi alle eventuali movimentazioni delle materie prime, dei semilavorati e degli altri prodotti energetici detenuti nel deposito.

    Il suddetto, adempimento inizierà a decorrere dal 1° giugno 2023; nelle more, il destinatario registrato continua a trasmettere i dati di contabilità con frequenza mensile, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento.

    Gli esercenti un deposito commerciale di prodotti energetici, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi, trasmetteranno (i dati di cui sopra) con cadenza mensile, entro il giorno dieci del secondo mese successivo a quello di riferimento.

    Dal 1 gennaio 2023 rimane l’obbligo di inviare i dati contabili da parte degli:

    1. esercenti i depositi commerciali, gli opifici di trasformazione o elaborazione e gli opifici di condizionamento di alcole e di bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 ettolitri idrati, che trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento;
    2. esercenti i depositi commerciali di oli lubrificanti e bitumi di petrolio il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 10 metri cubi, che trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento;
    3. operatori qualificati come operatori professionali registrati, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, che trasmettono i dati relativi alle contabilità con frequenza mensile, a decorrere dal 1° gennaio.

    Tuttavia, in ragione del fatto che i soggetti di cui al punto 1 e 2 effettuano la trasmissione dei dati contabili annualmente, effettueranno il primo invio entro il 31 gennaio 2024.

    Per il i soggetti di cui al punto 3, il primo invio dei dati di contabilità verrà effettuato entro l’ 8 giugno 2023. 

    In questo ultimo caso, i dati inviati sono riferiti, oltre che al mese di riferimento, anche distintamente a ciascun mese anteriore con decorrenza dal mese di gennaio 2023

    Effettueranno il primo invio dei dati di contabilità entro il 10 giugno 2023:

    • Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi.
  • Accise

    Aumento prezzo sigarette: novità dal 2023

    La Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre (Legge n. 197/2022) tra l'altro, prevede con il comma 122 di riconfigurare i criteri utilizzati per il calcolo della quota specifica in misura fissa, nonché di quella ad valorem, che determina l’accisa sui tabacchi lavorati.

    Inoltre,

    • viene innalzato l’importo dell’accisa minima gravante sul tabacco trinciato usato per arrotolare le sigarette, 
    • aggiornato l’importo dell’onere fiscale minimo per le sigarette, 
    • ridotte le aliquote dell’imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione
    • e rideterminata, in riduzione, la tassazione delle sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, destinate ad essere inalate senza combustione.

    Con la disposizione in esame vengono anche definiti alcuni adempimenti a cui sono tenuti i soggetti che effettuano l’immissione in consumo di prodotti contenenti nicotina diversi dai tabacchi lavorati provenienti da uno Stato dell’UE. 

    La norma stabilisce, tra l’altro, che tali soggetti sono tenuti al pagamento dell'imposta di consumo.

    Aumento prezzo sigarette: novità dal 2023

    Si modifica la disciplina in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) 

    In particolare il comma 1, lettera a), come modificato alla Camera, sostituisce il comma 3 dell’articolo 39-octies del richiamato decreto legislativo, che con riferimento alla struttura delle accise sulle sigarette, prevede una tassazione di tipo misto che presenta: 

    • una componente specifica, in cui la tassazione è calcolata come un ammontare fisso secondo la quantità di prodotto, uguale per tutti i prodotti indipendentemente dal prezzo; 
    • una componente ad valorem, calcolata in percentuale rispetto ad un determinato parametro, generalmente il prezzo di vendita del prodotto. 

    In particolare il vigente sistema di determinazione dell'ammontare dell'accisa per le sigarette è costituito dalla somma dei seguenti elementi: 

    a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, pari all'11 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" ovvero al prezzo medio ponderato delle sigarette; 

    b) un importo risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale sul "PMP-sigarette" dell'accisa globale sul medesimo "PMP-sigarette" diminuita dell'importo di cui alla lettera a). 

    La norma in esame innovando la disciplina sopra descritta, stabilisce che per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi: 

    a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato, 

    • per l'anno 2023 in 28,00 euro per 1.000 sigarette
    • per l'anno 2024 in 28,20 euro per 1.000 sigarette; 
    • a partire dall'anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette

    b) un importo risultante dall’applicazione dell’aliquota di base, di cui alla voce “Tabacchi lavorati”, lettera c), dell’Allegato I (sigarette 59,5%, valore modificato dalla successiva lettera d) del comma in esame), al prezzo di vendita al pubblico. 

    La lettera a), n.2.1, introdotta alla Camera innalza inoltre l’importo dell’accisa minima gravante sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette da 130 euro a 140 euro

    Viene inoltre sostituito interamente il comma 6 dell’articolo 39-octies che determina l'onere fiscale minimo sulle sigarette

    Il nuovo comma 6 stabilisce che per i tabacchi lavorati (sigarette) l’onere fiscale minimo, (previsto all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011) è pari, per l’anno 2023, al 98,10 per cento (rispetto al 96,22 per cento previsto dal testo originario) della somma dell’accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette". 

    La medesima percentuale è determinata al 98,50 per cento per l’anno 2024 e al 98,60 per cento a partire dall’anno 2025 (96,5 per cento per l’anno 2024 e 96,9 per cento a partire dall’anno 2025 nel testo originario). 

    Viene inserito, inoltre, un nuovo comma 10-bis che prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dall’anno 2023, è determinata l’incidenza percentuale dell’importo specifico fisso per unità di prodotto, sull’importo dell’onere fiscale totale calcolato con riferimento al “PMP-sigarette” rilevato in relazione all’anno precedente. 

    Tabacchi e prezzo delle sigarette: le indicazioni delle Dogane

    I tabacchi lavorati, in base alla normativa unionale e nazionale, sono sottoposti ad accisa. Sono considerati tabacchi lavorati i seguenti prodotti:

    • Sigarette
    • Sigari
    • Sigaretti
    • Tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette
    • Tabacco da fiuto e da mastico
    • Altri tabacchi da fumo (tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, prodotti da fumo a base di piante, erbe o frutta: melassa per narghilè)
    • Tabacchi da inalazione senza combustione

    Il prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati è fissato dall’Agenzia Dogane e Monopoli in conformità a quello stabilito dai produttori o importatori.

    Con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati sono inseriti nelle tabelle di ripartizione, divise per tipologia di prodotti, che evidenziano le singole voci di cui si compone il prezzo, ossia:

    • Accisa
    • IVA
    • Aggio
    • Quota al fornitore

    Pe maggiori dettagli sui tabacchi e prodotti affini è possibile consultare il sito di ADM