• Accise

    Prezzo carburanti: sconti prorogati ai primi di maggio

    Il Governo ha approvato il Decreto Carburanti con una riduzione delle tasse su tutti i tipi di combustibile.

    In proposito è stato pubblicato in GU n 65 del 19 marzo il Decreto 18 marzo del MEF con la rideterminazione delle accise prevedendo quanto segue.

    Al fine di  compensare le  maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento  del prezzo  internazionale,  espresso  in  euro,  del petrolio  greggio si è prevista una rideteminazione delle seguenti misure:

    a) benzina: 622,90 euro per mille litri;

    b) oli da gas o gasolio usato come carburante:  622,90  euro  per mille litri;

    c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi. 

    Con il decreto carburanti sono inoltre state approvate regole di monitoraggio e controllo a beneficio della Guardia di Finanza che può attivarsi anche su segnalazione dei cittadini.

    La misura sarebbe in scadenza il 7 aprile ma il Ministro Giorgetti ha annunciato una proroga e il Governo cerca le risorse per allungare gli sconti fino al 2 maggio, vedremo gli sviluppi.

    Leggi anche Prezzo carburanti: quanto incidono IVA e accise?  per scoprire come è composto il prezzo dei combustibili.

    Decreto prezzo carburanti: possibile proroga al 2 maggio

    Con la pubblicazione in GU n 64 del 18 marzo del Decreto Carburanti si sono approvate Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali.

    In particolare, si è approvato  un intervento di natura temporanea ed emergenziale per far fronte al caro carburanti conseguente alle tensioni internazionali connesse al conflitto in atto.

    Il provvedimento si articola in un decreto legge e un decreto interministeriale, recanti disposizioni volte a ridurre, per un periodo di venti giorni a decorrere dal 19 marzo, la tassazione su gasolio, benzina e GPL. 

    Come effetto del provvedimento e per 20 giorni, si prevede una riduzione del prezzo di:

    • 25 centesimi al litro per gasolio e benzina 
    • 12 centesimi al chilo per il GPL.

    Sono altresì previste misure di prevenzione e contrasto a fenomeni speculativi. 

    Inoltre viene rafforzata l’attività di monitoraggio dei prezzi dei carburanti da parte del Garante dei prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. 

    Per un periodo di tre mesi, le compagnie petrolifere saranno tenute a comunicare e pubblicare i prezzi consigliati, che saranno oggetto di sorveglianza da parte del Garante, con previsione di sanzioni in caso di inadempimento.

    È inoltre istituito un sistema di controllo rafforzato volto a individuare eventuali anomalie nei prezzi e a contrastare pratiche speculative, attraverso verifiche lungo l’intera filiera e segnalazioni alle autorità competenti.

    Leggi anche Prezzo carburanti: quanto incidono IVA e accise? 

    La riduzione di cui si parla scadrebbe il prossimo 7 aprile ma il ministero dell’Economia vorrebbe conservare lo sconto da 24,4 centesimi al litro sulle accise di benzina e gasolio fino al 30 aprile.

    Sui carburanti ricordiamo che si svolge ogni settimana un tavolo tecnico presso il MIMIT ai fini del monitoraggio dei prezzi alla pompa e anche ai fini dei controlli approvati con lo stesso decreto carburanti.

    Clicca qui per restrare sempre aggiornato sul monitoraggio dei prezzi accedendo alla pagina del MASE con i dati attualizzati ogni settimana.

  • Accise

    Prezzo carburanti: quanto incidono le accise e l’IVA?

    Il Governo ha approvato in data 18 marzo un Decreto carburanti urgente per fronteggiare il caro prezzi derivante dalla guerra in Iran.

    Il Decreto è stato pubblicato sulla GU n 64 dello stesso giorno.

    Per 20 giorni a partire da oggi saranno ridotte le tasse su:

    • benzina,
    • GPL, 
    • gasolio

    con riduzione del prezzo al distributore sulle strade.

    Leggi qui l'approfondimento: Riduzione delle accise dal 19 marzo nel Decreto carburanti             

    Ma la domanda più comune diffusa tra i cittadini che ogni giorno fronteggiano le spese di vita quotidiana è: quanto incidono le tasse sul prezzo dei carburanti?

    Vediamolo di seguito nella infografica realizzata dai dati ufficiali pubblicate dal Ministero delle Finanze.

    Quanto incidono le accise sul prezzo dei carburanti?

    Vediamo il confronto tra i prezzi dei carburanti delle ultime tre settimane in base alle tabelle ufficali del MASE

    Dati MASE aggiornati al 24 marzo

    Per un confronto di seguito la tabella pre-decreto carburanti sempre dall'osservatorio del MASE

    Attenzione al fatto che le tabelle vengono aggiornate ogni martedì dopo le ore 12

  • Accise

    Carburanti: stop alle speculazioni e aiuti a imprese e autotrasporto con il DL 33/2026

    Pubblicato in GU n. 64 del 18.03.2025, il Decreto legge del 18 marzo 2026 n. 33 che introduce una serie di misure urgenti per contrastare l’aumento dei prezzi dei carburanti e i fenomeni speculativi lungo la filiera, prevedendo al tempo stesso interventi fiscali e contributivi a favore di imprese e settori particolarmente colpiti, come autotrasporto e pesca.

    Il provvedimento, in vigore dal 19 marzo 2026, nasce in risposta alle tensioni dei mercati energetici internazionali e mira a garantire maggiore trasparenza, controllo e sostegno economico.

    Controlli rafforzati contro le speculazioni sui carburanti

    Uno dei punti centrali del decreto riguarda il contrasto alle manovre speculative. L'articolo 1 stabilisce che le società petrolifere e gli operatori della distribuzione siano ora obbligati a:

    • comunicare giornalmente i prezzi consigliati agli esercenti;
    • pubblicare tali prezzi sui propri siti internet;
    • trasmettere i dati al Garante per la sorveglianza dei prezzi e all’Antitrust.

    In caso di violazione è prevista una sanzione pari allo 0,1% del fatturato giornaliero.

    Un’importante novità operativa riguarda anche i distributori, i prezzi comunicati non possono essere aumentati nell’arco della stessa giornata.

    Inoltre, viene introdotto un sistema di monitoraggio rafforzato:

    • il Garante individua eventuali anomalie tra prezzi alla pompa e quotazioni internazionali;
    • in caso di scostamenti sospetti, interviene la Guardia di Finanza con controlli lungo tutta la filiera;
    • se emergono ipotesi di reato, gli atti sono trasmessi all’autorità giudiziaria per verificare la configurabilità del reato di manovre speculative su merci.

    Queste misure hanno carattere temporaneo e si applicano per 3 mesi.

    Taglio temporaneo delle accise sui carburanti per 20 giorni

    L’articolo 2 del decreto interviene sulle accise con l’obiettivo di contenere gli effetti economici derivanti dall’eccezionale aumento dei prezzi dei prodotti energetici.

    In particolare, viene prevista una rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa applicate ai principali carburanti per autotrazione, già disciplinate dal Testo unico accise (D.lgs. n. 504/1995, Allegato I).

    La misura si applica a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e per un periodo di 20 giorni.

    Durante tale periodo, le accise sono fissate nelle seguenti misure:

    • benzina: 472,90 euro per 1.000 litri;
    • gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1.000 litri;
    • GPL (gas di petrolio liquefatti): 167,77 euro per 1.000 chilogrammi.

    Si tratta di un intervento immediato volto a incidere direttamente sul prezzo finale alla pompa, con effetti potenzialmente positivi sia per i consumatori sia per le imprese.

    Dal punto di vista finanziario, la riduzione delle accise comporta un onere stimato pari a 417,4 milioni di euro per il 2026 e 6,1 milioni di euro per il 2028, la cui copertura è assicurata secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto.

    Credito d’imposta per le imprese di autotrasporto contro il caro gasolio

    L’articolo 3 del decreto introduce una misura di sostegno mirata al settore dell’autotrasporto, tra i più colpiti dall’aumento del prezzo del gasolio.

    In particolare, alle imprese con sede o stabile organizzazione in Italia che svolgono attività di trasporto merci è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, calcolato sulla maggiore spesa sostenuta nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto ai livelli di febbraio, secondo i dati rilevati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. La misura è finanziata nel limite massimo di 100 milioni di euro per il 2026.

    Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026 e presenta un regime fiscale particolarmente favorevole: non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile IRAP e non è soggetto ai limiti ordinari di utilizzo dei crediti. Inoltre, è cumulabile con altre agevolazioni relative agli stessi costi, purché non si superi il costo complessivamente sostenuto.

    Le modalità operative, inclusi i criteri di accesso, la documentazione richiesta e i controlli, saranno definite con un apposito decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, in coordinamento con il MEF e il Ministero dell’Ambiente.

    La misura è applicata nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e si inserisce in un quadro più ampio di interventi di sostegno al settore.

    Infine, per tenere conto della forte volatilità dei prezzi dei carburanti, il decreto prevede che, fino al 30 giugno 2026, l’aggiornamento dei costi del gasolio rilevanti ai fini del settore avvenga con cadenza mensile, limitatamente alla componente carburante.

    Bonus carburante per il settore della pesca

    Misure analoghe sono introdotte per le imprese ittiche. È riconosciuto un credito d’imposta:

    • fino al 20% della spesa sostenuta per carburante;
    • riferito ai mesi di marzo, aprile e maggio 2026;
    • nel limite di 10 milioni di euro complessivi.

    Anche in questo caso:

    • il credito è utilizzabile in compensazione entro fine 2026;
    • non concorre alla formazione del reddito;
    • è cumulabile con altre agevolazioni entro il costo sostenuto.

    Allegati:
  • Accise

    Prezzo delle sigarette 2026: i nuovi listini dalle Dogane

    La Legge di Bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio contiene novità per le sigarette e le relative accise, vediamo il dettaglio.

    Dalle Dogane l'annuncio dell'aumento reso attuativo dal 16 gennaio del prezzo delle sigarette.

    Vengono ufficializzate le novità della legge di bilancio.

    Di seguito il nuovo tariffario con i prezzi di tutte le marche.

    Accise sui tabacchi: le novità in legge di bilancio 2026

    La Legge di bilancio 2026 prescrive l’aumento progressivo delle accise su sigarette, sigari e tabacco trinciato da effettuarsi negli anni 2026, 2027 e 2028. 

    Contestualmente:

    • viene semplificata la modalità di calcolo dell’onere fiscale minimo per le sigarette
    • viene ridotta l’accisa applicata ai tabacchi da inalazione senza combustione.

    Secondo quanto riporata la relazione tecnica alla Legge di bilancio, con riferimento alle sigarette, si evidenzia che le misure introdotte dovrebbero produrre un aumento del prezzo pari in media a circa 15 centesimi a pacchetto per il 2026, a circa 25 centesimi a pacchetto per il 2027 e a circa 40 centesimi a pacchetto a decorrere dal 2028.

    E' disposto anche l’aumento dell’aliquota dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide (le cosiddette sigarette elettroniche), con o senza nicotina.

    In particolare relativamente all’accisa sui tabacchi lavorati, si aumenta l’importo specifico fisso per unità di prodotto:

    • per l’anno 2026 a 32 euro per 1.000 sigarette;
    • per l’anno 2027 a 35,50 euro per 1.000 sigarette;
    • a decorrere dall’anno 2028 a 38,50 euro per 1.000 sigarette.

    Inoltre, si modifica l’importo minimo dell’accisa sui sigaretti, portandolo 

    • a 47 euro il chilogrammo convenzionale per l’anno 2026,
    • a 49 euro il chilogrammo convenzionale per l’anno 2027 
    • e, a decorrere dall’anno 2028, a 51 euro il chilogrammo convenzionale.

    Inoltre, si modifica l’importo minimo dell’accisa sul trinciato (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette), aumentandolo 

    • a 161,50 euro il chilogrammo per l’anno 2026, 
    • a 165,50 euro il chilogrammo per l’anno 2027 
    • e a 169,50 euro il chilogrammo a decorrere dall’anno 2028.

    Viene anche specificata la modalità di calcolo dell’onere fiscale minimo per le sigarette, è infatti stabilito che l’onere fiscale minimo, comprendente l’accisa (nelle sue due componenti) e l’imposta sul valore aggiunto, sulle sigarette è fissato con riferimento ad un importo specifico fisso per unità di prodotto, stabilito in 216 euro per 1.000 sigarette per l’anno 2026, in 221 euro per 1.000 sigarette per l’anno 2027, e, a decorrere dall’anno 2028, in 227 euro per 1.000 sigarette.

    Adm ha pubblicato i nuovi tariffari e in particolari la lista di tutte le marche di sigarette con i prezzi in vigore dal 16 gennaio:

    Per tutti gli altri prezzi visita il sito di ADM Agenzia delle Dogane.

  • Accise

    Tassazione gas naturale: nuove regole dal MEF per l’accisa

    Pubblicato sulla GU n 3 del 5 gennaio il Decreto 29 dicembre 2025 del MEF con le modalità di applicazione dell'accisa sul gas naturale a completamento dellle regole fissate dal Dlgs n 43/2025 in materia di tassazione del gas naturale.

    Tassazione gas naturale: nuove regole dal MEF per l’accisa

    Il Decreto 29 dicembre del MEF definisce:

    • procedure autorizzative, 
    • obblighi dichiarativi, 
    • modalità di versamento
    • regole di controllo per tutti i coinvolti nella filiera del gas.

    Esso rende operative le novità del Decreto legislativo n 43/2025 e in particolare le previsioni degli articoli 26, 26‑bis, 26‑ter e 26‑quater, che ridefiniscono ruoli e responsabilità di venditori, autoconsumatori e gestori delle infrastrutture.

    Tassazione gas naturale: autorizzazione preventiva e cauzione parametrata ai volumi

    Ai fini dell'attività, tutti i soggetti obbligati devono presentare una denuncia preventiva aall'Adm, indicando:

    • dati identificativi relativi a titolari e sedi legali,
    • volumi futuri ceduti o autoconsumati. 

    Per i soggetti autoconsumatori, il decreto richiede informazioni aggiuntive su:

    • modalità di approvvigionamento, 
    • impianti di stoccaggio 
    • eventuali percentuali d’uso promiscuo del gas. 

    Importante novità riguarda la cauzione che l’Adm determina in misura pari al 15% dell’accisa annua stimata. 

    La garanzia dovrò poi essere adeguata sulla base della media dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti, introducendo un meccanismo dinamico che riflette l’andamento reale dei consumi. 

    L’Adm,verificati i contenuti nella denuncia preventiva, può sospendere il procedimento autorizzativo per richiedere integrazioni documentali e può revocare l’autorizzazione in caso di perdita dei requisiti o di irregolarità gravi.

    Tassazione gas naturale: versamenti mensili calcolati in modo puntuale

    Per quanto concerne il sistema dei versamenti, gli acconti mensili sono calcolati su dati effettivi del mese precedente: 

    • per i venditori, sui quantitativi indicati nelle bollette o fatture emesse; 
    • per gli autoconsumatori, sui volumi realmente utilizzati. 

    Da ciò ne consegue un prelievo coerente con l’andamento dei consumi e riduce gli scostamenti da regolare in sede di conguaglio 

    Nella dichiarazione semestrale, da presentare a settembre e marzo, che sostituisce quella annuale, confluiscono i consumi suddivisi per ambito territoriale, le destinazioni d’uso, le aliquote applicate e gli acconti versati.

    Allegati:
  • Accise

    Accisa carburanti 2026: come cambiano con la Legge di Bilancio

    Il DDL di Bilancio 2026, in corso di approvazione defnitiva, tra le norme ne contiene una che modifica le accise sui carburanti a partire dal 1° gennaio prossimo.

    Vediamo il dettaglio

    Accisa carburanti 2026: scendono con la Legge di Bilancio

    Con la norma in questione l'attuale articolo 30 prevede che al decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, all’articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    • a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del superamento del sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, di cui al
      Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, a decorrere dal 1° gennaio 2026 è applicata una riduzione dell’accisa sulle benzine nella misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un aumento, nella medesima misura, dell’accisa applicata al gasolio impiegato come carburante. Conseguentemente le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante di cui all’Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate nella seguente identica misura:
    • benzina: euro 672,90 per mille litri;
    • gasolio usato come carburante: euro 672,90 per mille litri.»;
    • il comma 3 è sostituito dal seguente: « Per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati ai numeri 5 e 9 della Tabella A, allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non trovano applicazione la variazione, in aumento, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal decreto 14 maggio 2025 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2025 e la variazione, in aumento, della medesima
      aliquota stabilita dal comma 1, lettera b), del presente articolo.»;

    Si resta in attesa della norma definitiva

  • Accise

    Imposta prodotti di inalazione diversi dal tabacco: codice tributo

    Con la Risoluzione n 58 del 17 ottobre le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina, di cui all’articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 50

    Imposta prodotti di inalazione diversi dal tabacco: codice tributo

    L’articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inserito dall’articolo 3, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, prevede che i prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina, con esclusione di quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono assoggettati a imposta di consumo.
    L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Accise ha chiesto l’istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello “F24
    Accise”, dell’imposta di consumo sui predetti prodotti, nonché dell’indennità di mora e degli interessi sul ritardato pagamento della citata imposta di consumo.
    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello “F24 Accise”, delle somme in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “5515” denominato “Imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina di cui all’articolo
    • “5516” denominato “Indennità di mora sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina di cui all’articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”;
    • “5517” denominato “Interessi sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina di cui all’articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”.