• Accise

    Accise sui tabacchi: le novità in legge di bilancio 2026

    Il DDL di Bilancio 2026 verrà approvato come sempre entro fine dicembre per entrare poi in vigore dal 1° gennaio.

    Vediamo quali novità ci sono per le accise sui tabacchi dalla bozza dell'articolo 28 del Disegno di Legge.

    Accise sui tabacchi: le novità in legge di bilancio 2026

    L’articolo 28 prevede un aumento progressivo negli anni 2026-2028 dell’importo minimo fisso delle accise su

    • sigarette, 
    • sigaretti 
    • tabacco trinciato. 

    Inoltre, ridetermina i coefficienti per il calcolo dell’accisa sui prodotti a tabacco riscaldato, nonché per l’imposta di consumo sulle sigarette elettroniche, con o senza nicotina. 

    Inoltre si detta una nuova disciplina per le nicotine pouches, che include il divieto di vendita a distanza, obblighi di tracciabilità delle spedizioni, limiti di nicotina per involucro, avvertenze sanitarie e obblighi di sicurezza sulle chiusure a tutela dei bambini. Infine, aggiorna le aliquote di accisa su diverse categorie di tabacchi (sigarette, sigaretti, tabacco trinciato).

    In particolare relativamente all’accisa sui tabacchi lavorati, si aumenta l’importo specifico fisso per unità di prodotto:

    • per l’anno 2026 a 32 euro per 1.000 sigarette;
    • per l’anno 2027 a 35,50 euro per 1.000 sigarette;
    • a decorrere dall’anno 2028 a 38,50 euro per 1.000 sigarette.

    Inoltre, si modifica l’importo minimo dell’accisa sui sigaretti, portandolo 

    • a 47 euro il chilogrammo convenzionale per l’anno 2026,
    • a 49 euro il chilogrammo convenzionale per l’anno 2027 
    • e, a decorrere dall’anno 2028, a 51 euro il chilogrammo convenzionale.

    Ioltre, si modifica l’importo minimo dell’accisa sul trinciato (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette), aumentandolo 

    • a 161,50 euro il chilogrammo per l’anno 2026, 
    • a 165,50 euro il chilogrammo per l’anno 2027 
    • e a 169,50 euro il chilogrammo a decorrere dall’anno 2028.

    Viene anche specificata la modalità di calcolo dell’onere fiscale minimo per le sigarette, è infatti stabilito che l’onere fiscale minimo, comprendente l’accisa (nelle sue due componenti) e l’imposta sul valore aggiunto, sulle sigarette è fissato con riferimento ad un importo specifico fisso per unità di prodotto, stabilito in 216 euro per 1.000 sigarette per l’anno 2026, in 221 euro per 1.000 sigarette per l’anno 2027, e, a decorrere dall’anno 2028, in 227 euro per 1.000 sigarette.

    Attenzione al fatto che la relazione tecnica segnala, con riferimento:

    • alle sigarette che le misure introdotte dovrebbero produrre un aumento del prezzo equo per tutte le fasce di prezzo, pari in media a circa 15 centesimi a pacchetto per il 2026, a circa 25 centesimi a pacchetto per il 2027 e a circa 40 centesimi a pacchetto a decorrere dal 2028.
    • ai sigaretti, sui prodotti che rappresentano oltre l’80 per cento del venduto, un aumento di 13 euro per chilogrammo convenzionale per l’anno 2026, 16 euro per chilogrammo convenzionale per l’anno 2027 e 19 euro per chilogrammo convenzionale per l’anno 2028
    • al tabacco trinciato gli aumenti per l’anno 2026 variano, per le fasce di vendita quantitativamente più significative, da 15 euro per chilogrammo convenzionale a 18 euro per chilogrammo convenzionale, nel 2026; da 20,33 euro per chilogrammo convenzionale a 23,33 euro per chilogrammo convenzionale, nel 2027 e da 25,33 a 29 euro per chilogrammo convenzionale nel 2028.

    Si attende la norma defiitiva e la sua entrata in vigore.

  • Accise

    Accisa carburanti 2026: come cambiano con la Legge di Bilancio

    Il DDL di Bilancio 2026, in corso di approvazione defnitiva, tra le norme ne contiene una che modifica le accise sui carburanti a partire dal 1° gennaio prossimo.

    Vediamo il dettaglio

    Accisa carburanti 2026: scendono con la Legge di Bilancio

    Con la norma in questione l'attuale articolo 30 prevede che al decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, all’articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    • a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del superamento del sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, di cui al
      Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, a decorrere dal 1° gennaio 2026 è applicata una riduzione dell’accisa sulle benzine nella misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un aumento, nella medesima misura, dell’accisa applicata al gasolio impiegato come carburante. Conseguentemente le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante di cui all’Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate nella seguente identica misura:
    • benzina: euro 672,90 per mille litri;
    • gasolio usato come carburante: euro 672,90 per mille litri.»;
    • il comma 3 è sostituito dal seguente: « Per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati ai numeri 5 e 9 della Tabella A, allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non trovano applicazione la variazione, in aumento, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal decreto 14 maggio 2025 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2025 e la variazione, in aumento, della medesima
      aliquota stabilita dal comma 1, lettera b), del presente articolo.»;

    Si resta in attesa della norma definitiva

  • Accise

    ADM invita all’uso della PEC per le istanze su accise e carburanti

    Le Dogane con la Circolare n 11/2025 promuovono l'uso estensivo della PEC come mezzo di comunicazione ordinario per colloquiare con ADM su accise e settori collegati.

    La Circolare evidenzia che in tema di rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati, il vigente quadro normativo incentiva l’uso delle comunicazioni telematiche e l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), ora anche domicilio digitale, quale essenziale forma di digitalizzazione che favorisce celerità e semplificazione delle attività nonché riduzione degli oneri per gli esercenti, pur sempre preservando la sicurezza dell’integrità e della provenienza delle comunicazioni. 

    Si invitano pertanto: le associazioni di categoria degli esercenti, che operano nei diversi settori dei prodotti disciplinati dal D.Lgs. n. 504/95 (TUA) e dalle leggi riguardanti il profilo concessorio e autorizzatorio relativo al settore dei tabacchi e dei prodotti a essi assimilati e succedanei, a sensibilizzare gli stessi verso un generalizzato utilizzo del proprio indirizzo di PEC nel comunicare con ADM.

    Analoghe indicazioni valgono anche laddove gli operatori di settore agiscano personalmente.

    ADM invita all’uso della PEC per le istanze su accise e carburanti

    Pe una maggiore estensione dell’ambito di applicazione della PEC vale richiamare l’art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, ai sensi del quale tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione possono essere inviate anche per via telematica (commi 1 e 3) e sono valide purché trasmesse secondo una delle modalità previste dall’art. 65, comma 1,del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” (di seguito anche “CAD”), tra le quali l’invio mediante PEC.
    Le istanze e le dichiarazioni prodotte secondo le variegate casistiche di cui al richiamato art. 65 sono equivalenti a quelle sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del funzionario responsabile del procedimento.
    A conferma della volontà di incrementare l’uso della PEC, di cui sussiste oltretutto obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, va considerato poi quanto previsto dall’art. 5-bis del D.Lgs. n. 82/2005 ai sensi del quale la presentazione di istanze e dichiarazioni tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente mediante le tecnologie della comunicazione nonché dal D.P.C.M. 22 luglio 2011 di attuazione secondo cui, laddove non sia prevista una diversa modalità, le comunicazioni telematiche potranno avvenire mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata (art. 3, comma 2) 

    Sul piano della disciplina dei prodotti sottoposti ad accisa, il D.Lgs. n. 504/95, all’art. 19-bis, rubricato “Utilizzo della posta elettronica certificata”, prescrive (comma 2) ai soggetti tenuti al pagamento dell’imposta ed a quelli che intendono iniziare un’attività subordinata al rilascio di una licenza o di un’autorizzazione comunque denominata, previste dal medesimo Testo unico, di comunicare, preventivamente, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli il proprio indirizzo di PEC. 

    Il medesimo articolo 19-bis dispone che l’invio di tutti gli atti e le comunicazioni previste dalle disposizioni che disciplinano i tributi del D.Lgs. n. 504/95, ivi compresi gli avvisi di pagamento di cui all’articolo 15, comma 1, effettuato da parte di ADM tramite la posta elettronica certificata, ha valore di notificazione (comma 1).
    Su queste basi giuridiche, si invitano gli operatori ad avvalersi in via prioritaria della facoltà ad essi riconosciuta di presentare denunce, istanze ed ogni altra comunicazione prevista dal D.Lgs. n. 504/95, con i relativi allegati, mediante trasmissione via PEC nelle forme rituali soprarichiamate (vedi art. 65 del CAD), senza necessità di doversi recare direttamente presso le Strutture dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per produrre documenti cartacei e sottoscrivere gli atti d’interesse.
    Da ultimo anche la previsione ex art. 25, comma 9, del TUA, come modificato dall’art. 5, comma 1, lettera c), punto 5), del D.L. 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, nel quale è sancito che il trasferimento di prodotti energetici assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato dallo speditore e
    confermato all’arrivo dal destinatario entro lo stesso giorno di ricezione, unicamente attraverso modalità telematiche agli Uffici delle dogane competenti sui depositi interessati alla movimentazione.

    Regole di ADM per le PEC per le istanze in bollo

    Nel caso di istanze trasmesse per via telematica dall’operatore, e di conseguenti atti e provvedimenti rilasciati da parte di organi dell’Agenzia, parimenti per via telematica, soggetti ad imposta di bollo quantificata ai sensi degli artt. 3, comma 1-bis, e 4, comma 1-quater, della Tariffa, parte prima, annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l’istante può assolvere il tributo mediante
    pagamento ad un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate il quale rilascia con modalità telematiche l’apposito contrassegno.

    Il soggetto interessato comprova l’eseguito versamento applicando la marca da bollo sull’istanza, qualora redatta in formato cartaceo, scansionata e inviata a mezzo PEC, o riportando nell’istanza firmata digitalmente il codice numerico identificativo composto da 14 cifre impresso nel contrassegno telematico, rilasciato dall’intermediario che svolge il servizio di riscossione, unitamente a data ed ora di emissione, allo scopo di riscontro.
    Nella seconda ipotesi l’istante trasmette mediante PEC all’Ufficio competente, oltre alla richiesta, anche una apposita dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il cui format risulta in allegato 1 alla presente Circolare (contrassegnando quindi l’apposita casella “istanza” e specificando il contenuto della richiesta, es.: rilascio licenza minuta vendita, rilascio licenza di esercizio impianto di distribuzione carburanti, ecc.) recante gli estremi dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo.
    Lo stesso soggetto, in tutti i casi, procede ad annullare il contrassegno utilizzato – tramite apposizione, parte sul contrassegno e parte sul foglio della istanza/dichiarazione, della firma leggibile del richiedente – e a completare, nella stessa dichiarazione, i campi appositamente indicati per il giorno e l’ora in cui il contrassegno è stato emesso. 

    Si evidenzia che il contrassegno dovrà necessariamente avere data contestuale o antecedente a quella di presentazione dell’istanza.
    Qualora, a seguito dell’istruttoria, sia intendimento dell’Ufficio accogliere l’istanza, il predetto Ufficio invia una comunicazione al soggetto istante beneficiario per invitarlo al pagamento dell’imposta di bollo da applicare, il cui assolvimento verrà dimostrato mediante l’utilizzo dello stesso prospetto allegato 1, nel quale, nel caso di specie, dovrà essere barrata la apposita casella”
    provvedimento”, specificando la tipologia dello stesso (es … licenza di minuta vendita, autorizzazione, ecc.), e dovrà essere annullato il contrassegno con le stesse identiche modalità precedentemente descritte.
    L’Ufficio riporta le informazioni così acquisite nel provvedimento finale parimenti notificato tramite posta elettronica certificata ex art. 19-bis del D.Lgs. n. 504/95.
    Qualsiasi dichiarazione sostitutiva attestante l’assolvimento della imposta di bollo deve essere conservata per tre anni, ovvero per l’intero termine di decadenza previsto per l’accertamento di eventuali violazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria ex articolo 37 del d.P.R. 642/1972, e, in ogni caso, per il periodo corrispondente alla validità del titolo rilasciato, ove superiore ai citati termini.
    Appare opportuno segnalare la necessità di utilizzare, ove previste, le procedure informatiche di cui l’Amministrazione dispone e di trasmettere le istanze e assolvere il tributo come indicato nei paragrafi precedenti. Ciò anche in attesa dell’implementazione di nuovi servizi telematici che consentano la presentazione telematica delle istanze nei casi attualmente non previsti e consentano il pagamento del bollo nell’interfaccia dedicata.
    Si ricorda che per la presentazione e la gestione delle istanze telematiche da parte dei soggetti depositanti che intendono stoccare propri prodotti energetici sottoposti ad accisa presso deposito.

    Si rimanda alla consultazione della Circolare n 11/2025 per tutti gli altri dettagli.

  • Accise

    Riforma Accise 2025: cosa cambia per le imprese con il nuovo Decreto legislativo

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04.04.2025, il Decreto Legislativo 28 marzo 2025 n. 43, che attua una riforma della disciplina delle accise, recependo le direttive europee in materia e introducendo importanti novità per le imprese, in attuazione della legge delega fiscale e, in particolare, degli articoli 12 e 16, legge n. 111/2023

    Le modifiche puntano su digitalizzazione, semplificazione burocratica e maggiore tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa. Ecco le novità principali che le aziende devono conoscere.

    Arriva il SOAC: semplificazione e digitalizzazione

    Il decreto introduce il Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC), ovvero un operatore economico riconosciuto dall'Agenzia delle Dogane per la sua affidabilità. Questo status permette di accedere a semplificazioni operative, fiscali e documentali.

    Esistono quattro tipi di SOAC, a seconda del settore:

    • SOAC-PE: per i prodotti energetici (compresi carbone, lignite e coke)
    • SOAC-BA: per bevande alcoliche e alcol
    • SOAC-T: per il settore dei tabacchi
    • SOAC-GE: per gas naturale ed energia elettrica

    Requisiti richiesti per diventare SOAC

    Per ottenere la qualifica, l’impresa deve:

    1. Esperienza nel settore
      L’impresa deve operare da almeno 5 anni continuativi in uno dei settori previsti (energia, alcolici, tabacchi, gas/energia elettrica) con regolare autorizzazione o licenza.
    2. Nessun procedimento penale in corso
      Al momento della richiesta, non deve esserci alcuna azione penale in corso per reati fiscali gravi (quelli previsti dall’art. 23, comma 6 del Testo Unico delle Accise).
    3. Nessuna condanna recente
      Negli ultimi 5 anni, l’impresa non deve aver ricevuto:
      • condanne, nemmeno non definitive
      • patteggiamenti, per i reati fiscali più gravi (art. 23, comma 6 TUA).
    4. Solidità economica
      L’impresa non deve essere:
      • in crisi o sotto procedure concorsuali,
      • né lo deve essere stata nei 5 anni precedenti la domanda.
    5. Nessuna sanzione amministrativa per reati gravi
      Per le società o persone giuridiche, è richiesto che negli ultimi 5 anni non siano stati emessi provvedimenti sanzionatori ai sensi del D.lgs. 231/2001 per reati tributari rilevanti.

    Per le società, i requisiti di onorabilità (assenza di procedimenti e condanne) devono valere anche per amministratori, dirigenti o chi esercita la gestione di fatto. Il requisito relativo all’assenza di sanzioni amministrative (punto 5) sarà obbligatorio solo a partire dal 1° luglio 2028.

    L’Agenzia valuta questi aspetti e assegna un punteggio da 0 a 100: servono almeno 60 punti per ottenere lo status.

    Vantaggi del riconoscimento di SOAC

    Le imprese accreditate possono ottenere:

    • esonero dalla cauzione fiscale (cioè meno garanzie da versare allo Stato)
    • procedure contabili e amministrative semplificate, definite con appositi decreti

    Concessioni relative alle rivendite di tabacchi

    Le concessioni per l’apertura di nuove rivendite dovranno ora tener conto anche di criteri di ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita. In altre parole, si punta ad evitare concentrazioni inutili in alcune zone e carenze in altre. È ora possibile aprire rivendite speciali di tabacchi nei distributori di carburante, anche in aree extraurbane.
    In questi casi:

    • resta valido il requisito di distanza dalle altre rivendite,
    • non è più necessario rispettare il requisito minimo di popolazione, visto il contesto non urbano.

    Si interviene anche sulla durata delle autorizzazioni alla vendita di tabacchi tramite patentino (cioè senza rivendita esclusiva, come in bar, stabilimenti, edicole), ovvero l'autorizzazione sarà rinnovabile ogni 4 anni (non più ogni 2).

    Inoltre, per tutti i patentini attivi al 1° gennaio 2026 avranno la scadenza prorogata automaticamente di due anni, ad esempio, se il patentino scade il 30 giugno 2026, la nuova scadenza sarà il 30 giugno 2028, senza bisogno di fare richiesta.

    Semplificazioni e novità per i depositi e la vendita di alcolici

    Le modifiche mirano a semplificare gli adempimenti fiscali e amministrativi, in linea con l’obiettivo europeo di modernizzazione del sistema accise. 

    La rubrica dell’articolo 29 del Testo Unico Accise viene modificata in "Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa ed esercizi di vendita". Questo cambiamento evidenzia che anche gli esercizi di vendita (non solo i depositi) rientrano ora nel campo di applicazione della norma.

    Obbligo di denuncia all’Agenzia delle Dogane solo in casi specifici

    L’obbligo di denunciare l’attività di vendita di alcolici all’Agenzia delle Dogane si applica solo in due casi:

    • quando si opera come speditore o destinatario certificato (per la vendita intra-UE)
    • quando si detengono più di 300 litri di alcole completamente denaturato

    Negli altri casi, l’impresa non ha più bisogno di ottenere una licenza fiscale, ma dovrà semplicemente fare una comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che trasmetterà i dati all’Agenzia.

    Comunicazione unica SUAP per chi vende alcolici con contrassegno fiscale o birra

    Per i soggetti che vendono:

    • bevande alcoliche con contrassegno fiscale
    • birra

    non è più necessario presentare una denuncia fiscale separata. Basta una comunicazione unica tramite il SUAP, che assorbe anche gli obblighi fiscali.

    Gli operatori che detengono piccole quantità di alcolici per uso commerciale possono beneficiare dell’esonero dalla denuncia all’Agenzia, se i quantitativi restano entro determinati limiti. Il limite massimo per alcole non denaturato, profumi alcolici e altri prodotti affini è stato aumentato da 20 a 50 litri.

    Tabella comparativa – Prima vs Dopo il D.lgs. 43/2025 

    Aspetto PRIMA DOPO il D.lgs. 43/2025
    Campo di applicazione art. 29 TUA Solo depositi di alcolici Depositari e esercizi di vendita
    Obbligo di denuncia all’Agenzia Sempre richiesto Solo per vendite intra-UE o >300 litri di alcole denaturato
    Autorizzazione per vendita alcolici con contrassegno o birra Licenza fiscale + denuncia all’Agenzia Comunicazione unica al SUAP
    Soggetti obbligati a licenza fiscale Anche chi vende al dettaglio Solo chi effettua operazioni fiscali rilevanti (es. spedizione intra-UE)
    Limite per esonero da denuncia (deposito alcolici non denaturati) 20 litri 50 litri
    Registro carico e scarico Obbligatorio per i titolari di licenza fiscale, anche al dettaglio Non più obbligatorio per chi è esonerato dalla licenza fiscale
    Digitalizzazione e semplificazione Parziale Estesa: comunicazioni via SUAP e tracciabilità migliorata

    Allegati:
  • Accise

    Pagamenti Accise bevande alcoliche: prima scadenza 18 dicembre

    Nel Decreto 4 dicembre del MEF pubblicato in GU n 291 del 12 dicembre si dettano modalita' di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2024.

    Pagamenti Accise alcool: prima scadenza 18 dicembre

    I pagamenti dell'accisa sull'alcol etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2024, sono effettuati, nel medesimo anno, entro: 

    • a) il 18 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;
    • b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria, tramite bonifico bancario o postale a favore della tesoreria statale competente nonche' tramite la piattaforma digitale pagoPA.

  • Accise

    Decreto Accise: approvato ieri, con misure amministrative

    Si è tenuto ieri il Cdm n 100 durante il quale è stato approvato il DDL di Bilancio 2025 ma anche un Dlgs sulle Accise.

    Il Decreto Accise, come precisato da un'Ansa di ieri con dati da fonti governative, è approvato in via preliminare e non contiene misure su benzina e diesel ma il provvedimento include norme relative a gas naturale, energia elettrica, oli lubrificanti e prodotti da fumo, si tratta di un provvedimento con misure di carattere amministrativo

    Decreto Accise: cosa contiene il testo preliminare

    Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di revisione delle disposizioni in materia di accise.

    Come dettagliato dal comunicato stampa del Governo, viene introdotto nel Testo unico delle accise (TUA) un sistema di qualificazione degli operatori per instaurare un rapporto di fiducia tra soggetto obbligato e amministrazione finanziaria. Tale sistema viene denominato SOAC e permette al soggetto qualificato di poter accedere a importanti benefici, quali l’esonero dall’obbligo di prestare cauzione a garanzia del pagamento dell’imposta e la riduzione di specifici oneri amministrativi.
     La qualifica di SOAC ha validità per 4 anni, è rinnovabile e, avendo una connotazione reputazionale, rende tali soggetti distinguibili nella platea degli operatori del settore. Tale sistema sostituirà ogni altra procedura per ottenere l’esonero cauzionale e prevede 3 livelli di qualificazione – base, medio e avanzato – a cui corrispondono gradi diversi di fruizione dei predetti benefici.

    Si provvede alla revisione delle modalità di accertamento, liquidazione e versamento dell’accisa sul gas naturale, superando l’attuale sistema basato su di un meccanismo di acconto storico. Il nuovo sistema si baserà su acconti mensili commisurati a quanto fatturato ai consumatori finali mese per mese. Ciò eviterà irragionevoli esposizioni economiche per gli operatori del settore e renderà più difficili le frodi. Inoltre, al fine di razionalizzare il sistema di tassazione e ridurre il contenzioso, l’attuale distinzione tra usi “civili” (per i quali vi è un’accisa più elevata) e usi “industriali” del gas naturale viene sostituita da quella tra “usi domestici” e “usi non domestici”.

    Si prevede un’importante semplificazione per gli esercizi di vendita al minuto di alcolici (per esempio, i bar) per i quali la denuncia all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) sarà assorbita dalla (già prevista) comunicazione di avvio delle attività di vendita di prodotti alcolici assoggettati, da presentare allo Sportello unico per le attività produttive. Il rilascio della licenza sarà richiesto solo per alcune tipologie di deposito di prodotti alcolici e solo al di sopra di prestabiliti volumi minimi.

    L’accisa sull’elettricità si applicherà con le medesime modalità del gas naturale, per garantire un monitoraggio continuo dei volumi di elettricità ceduti dai venditori a tutela dell’erario.

    Tali disposizioni sono volte a riorganizzare, aggiornare e rendere più chiara la disciplina di settore. Viene introdotta una semplificazione per gli operatori riguardante la possibilità di tenere, ai fini dell’esecuzione dei previsti inventari periodici, la contabilità in forma aggregata per prodotti considerati omogenei con l’effetto di semplificare e ridurre il contenzioso.
    Si prevede l’estensione, da 2 a 4 anni, della durata delle autorizzazioni per la vendita dei prodotti liquidi da inalazione e dei tabacchi lavorati.

  • Accise

    Iva, accise e dogane: dal 1 ottobre le domande di rinvio pregiudiziale al Trinunale UE

    Con il Regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, si modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevedendo che, dal 1 ottobre, le domande di rinvio pregiudiziale, riguardanti IVA, accise e tributi doganali, saranno trasferite dalla competenza della Corte di Giustizia al Tribunale UE .

    Iva e Dogane: dall’1.10 le domande di rinvio pregiudiziale al Tribunale UE

    Con il nuovo art. 50-ter dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea si stabilisce che il Tribunale unionale diverrà competente per la trattazione delle cause derivanti dalle istanze di rinvio pregiudiziale, presentate (ai sensi dell’art. 267 del TFUE), in ordine a:

    • sistema comune di imposta sul valore aggiunto;
    • diritti di accisa;
    • codice doganale;
    • classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata;
    • compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri per problemi dei servizi di trasporto;
    • sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

    Sulle predette materie, l'assegnazione delle nuove competenze al Tribunale Ue diverrà operativa con riferimento alle domande di rinvio pregiudiziale pendenti al 1° ottobre 2024.

    Inoltre, entro il 2 settembre 2025, la Corte di giustizia pubblica e aggiorna periodicamente un elenco di esempi che illustrano l'applicazione dell'articolo 50 ter dello statuto. 

    Entro il 2 settembre 2028, la Corte di giustizia trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'attuazione della riforma dello statuto introdotta dal presente regolamento.