• Accise

    Modelli dichiarativi 2022: aggiornamento dei software delle Entrate

    Con notizie pubblicata in data 24 novembre sul sito della propria rivista online, Fiscooggi, le Entrate informano di un pacchetto di applicazioni informatiche aggiornate peri modelli dichiarativi.

    In particolare, si rende noto che sul sito dell’Agenzia delle entrate, sono disponibile gli update di dodici software per procedere alla redazione e alla successiva verifica dei modelli dichiarativi 2022 relativi a:

    La stessa agenzia spiega i motivi dell'aggiornamento dei software e in particolare si specifica che:

    • per quanto riguarda i Modelli Redditi, con l’aggiornamento è stata prevista la possibilità di indicare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio.
    • per l'Irap, l'aggiornamento concerne il controllo relativo al rigo IS80, consentendo l’inserimento del codice 62 
    • per il Cnm è possibile il controllo relativo al campo dell’“Eccedenza imposta nazionale” nel quadro NE in relazione all’aliquota massima del periodo di imposta.
  • Accise

    Accise: nuovo orientamento delle dogane per i crediti di imposta gas e luce

    Con una informativa del 17 agosto 2022 l'Agenzia delle Dogane, si allinea all'orientamento della giurisprudenza in tema di termine di decadenza biennale, stabilito per il recupero dei crediti d’imposta provenienti dalle eccedenze dei versamenti in acconto delle accise sul gas naturale e sull’energia elettrica (art 14 commi 2 e 3, Dlgs n. 504/1995)

    In particolare, le Dogane specificano che il termine non trova applicazione se i crediti in argomento vengono “riproposti” nella dichiarazione annuale.

    Viene specificato che in materia di rimborso del credito ex art. 14, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 504/1995 originato dal meccanismo di applicazione dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica ha trovato consolidamento negli ultimi anni un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione teso a superare le conseguenze derivanti dalla rigidità del termine decadenziale biennale ai fini dell’utilizzo del credito maturato per eccedenze dei versamenti in acconto. 

    Infatti, a seguito di diverse pronunce rese a partire dal 2019 si è venuto affermando l’indirizzo interpretativo secondo il quale, nei due suddetti settori d’imposta, alla chiusura annuale di ciascun periodo oggetto di dichiarazione si determina un nuovo saldo creditorio, che va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati e che si protrae fino all’esaurimento dello stesso o fino alla definizione del rapporto tributario. 

    Si evidenzia pertanto che non vi è decadenza biennale del rimborso di accisa se: 

    • il rapporto tributario è in corso; 
    • il credito è riportato nelle successive dichiarazioni regolarmente presentate; 
    • il credito medesimo viene detratto dai successivi versamenti di acconto. 

    Rilevato come l’uso del credito in detrazione dai successivi versamenti in acconto costituisce quindi la via prioritaria di utilizzo del credito medesimo, sempre in linea con il richiamato indirizzo giurisprudenziale, occorre sottolineare che il rimborso dell’intero credito potrebbe aver luogo solamente in presenza della cessazione dell’attività dell’operatore della chiusura del rapporto tributario, a decorrere dal quale può essere richiesto in denaro entro due anni dalla presentazione dell’ultima dichiarazione di consumo. 

  • Accise

    Riduzione accise carburanti: valida fino all’8 luglio

    Con Circolare n 23 dell'8 giugno le Dogane hanno riepilogato la vigenza della riduzione delle accise sui carburanti fino all'8 luglio prossimo secondo quanto stabilito dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 21/2022 che ha confermato la vigenza delle aliquote di accisa sotto specificate a decorrere dal 3 maggio 2022

    • benzina: euro 478,40 per mille litri; 
    • oli da gas o gasolio usato come carburante: euro 367,40 per mille litri; 
    • gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: euro 182,61 per mille chilogrammi.  

    Lo stesso art. 1-bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 21/2022, sempre a decorrere dal 3 maggio e fino all’8 luglio 2022, ha ricompreso nella rideterminazione temporanea anche un’ulteriore aliquota di accisa di cui si riporta la variazione intervenuta:

    • gas naturale usato per autotrazione: da euro 0,00331 per metro cubo ad euro zero per metro cubo.

    Di tale aliquota si dovrà tener conto in sede di liquidazione dell’accisa nelle fatturazioni relative ai quantitativi di gas naturale per uso autotrazione forniti nel predetto arco temporale. 

    Le aliquote di accisa così rideterminate restano in vigore fino all’8 luglio 2022.

    Inoltre la circolare ricorda che l’art. 1-bis, comma 3, fissa l’obbligo per:

    • gli esercenti depositi commerciali 
    • nonché impianti di distribuzione stradale di carburanti 

    di trasmettere al competente Ufficio delle dogane, tramite PEC ovvero per via telematica, entro il 15 luglio 2022, i dati dei quantitativi fisici dei carburanti le cui aliquote sono state da ultimo rideterminate giacenti nei serbatoi alla fine della giornata dell’8 luglio 2022.  

    Infine, cessato il periodo di specifica efficacia, le dogane non trova più applicazione l’adempimento in virtù del quale i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali erano tenuti a riportare nel documento amministrativo semplificato telematico l’aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici ivi indicati.