• Adempimenti Iva

    Codici ATECO 2025: istruzioni delle Entrate

    In data 8 aprile viene pubblicata la Risoluzione n 24 con istruzioni per imprese e professionisti per i nuovi codici ATECO.

    Leggi anche Nuovi ATECO 2025: operativi dal 1° aprile

    Codici ATECO 2025: istruzioni delle Entrate

    In particolare, considerato che la novità è operativa dal 1° aprile, ed è valida tanto per contribuenti quanto per le PA, 

    l’Agenzia delle entrate ha adeguato alla nuova classificazione le funzioni di acquisizione:

    sia dei dati anagrafici 

    sia dei modelli dichiarativi 

    e fornisce le seguenti istruzioni.

    I contribuenti possono verificare i codici Ateco collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria accedendo alla propria area riservata. 

    Per la verifica devono consultare la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”.

    Dal 1° aprile 2025, gli operatori interessati devono utilizzare i nuovi codici Ateco negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate, dato che l’adozione della classificazione aggiornata non comporta l’obbligo di presentare una dichiarazione di variazione dei dati, i contribuenti che presentano la prima dichiarazione di variazione dei dati devono comunicare i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione Ateco 2025. Identicamente devono fare per gli adempimenti previsti da specifiche disposizioni, ad esempio per la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZES unica.

    Per le imprese iscritte al Registro delle imprese la variazione deve essere comunicata attraverso la Comunicazione Unica (ComUnica), disponibile tramite Unioncamere.

    In caso contrario, bisogna invece utilizzare gli specifici modelli messi a disposizione sul sito dell’Agenzia delle entrate:

    AA5/6 e AA7/10 (per soggetti diversi dalle persone fisiche)

    AA9/12 (per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera)

    ANR/3 (per l’identificazione diretta ai fini Iva dei soggetti non residenti).

    Per le Dichiarazioni IVA viene confermato quanto già chiarito dall'ADE, leggi: IVA 2025: il quadro VA e i nuovi codici ATECO

  • Adempimenti Iva

    Cointeressenza propria: rilevanza IVA delle somme scambiate nel contratto

    Con Principio di diritto n 3 del 19 marzo le Entrate replicano ad un quesito sulla rilevanza IVA delle somme scambiate per effetto di un contratto di cointeressenza propria – articolo 2, comma 3, lettera a, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633.

    Il contratto di cointeressenza è disciplinato dall'articolo 2554, comma 1, del codice  civile, il  quale sancisce che  ''Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.''

    Dall'articolo  2554 c.c.  si desume che il contratto di cointeressenza può essere impropria o propria.  

    Si ha un contratto di cointeressenza ''impropria'' quando vi è l'apporto di capitale o lavoro ed è prevista soltanto la partecipazione agli utili, mentre nel  contratto di cointeressenza ''propria''  non  vi è  alcun apporto ed  è prevista la partecipazione sia agli utili che alle perdite.

    Cointeressenza propria: rilevanza IVA

    Le entrate specificano che il contratto di cointeressenza propria si caratterizza per la mancanza di impiego di capitale e/o denaro, per l'esistenza di un'alea in capo ad entrambe le parti, nonché per la mancata iscrizione di crediti e/o debiti verso la controparte, in quanto i soggetti si limitano ad assumere solo un impegno reciproco.

    Viene anche specificato che per  la giurisprudenza  il contratto ha  natura ''parassicurativa'', poiché genera un ''obbligo di  fare'' avente natura reciproca, dove l'impiego di capitale è richiesto solo nell'eventualità  di una perdita  e mai come elemento al quale discende il perfezionamento dell'accordo stesso.

    Il rapporto partecipativo appare fondato su un fatto incerto e non determinabile a priori e si sostanzierà in una mera cessione di denaro da una parte o dall'altra.

    Il vantaggio per la società cointeressata è rappresentato dal coinvolgimento della società terza nel  rischio di impresa  e l'attribuzione ad  esso di una quota di  utili che rappresentano una  sorta  di assicurazione contro l'eventualità  di perdite che sarebbero poste a carico del terzo. 

    Il contratto in argomento si distingue, peraltro, tanto dal contratto di assicurazione quanto dal contratto  di partecipazione in associazione. 

    Per quanto riguarda i profili IVA, coerentemente con i principi sopra espressi e tenuto conto delle peculiarità del contratto di cointeressenza propria, contraddistinto anche sotto il profilo civilistico dalla mancanza di un apporto da parte dei cointeressati, si  ritiene  che le somme attribuite o  ricevute nell'ambito di  detto schema contrattuale debbano qualificarsi come meri trasferimenti monetari e non possano essere assimilati a corrispettivi,  in quanto  non è ravvisabile nel  contratto di cointeressenza  propria  contraddistinto dall'aleatorietà ­una diretta correlazione tra prestazioni reciproche tipica dei contratti sinallagmatici. 

    Pertanto, le  somme  che  saranno scambiate tra due operatori nell'ambito dello schema contrattuale della cointeressenza propria, rappresentando delle cessioni di denaro, non rientrano nel  campo di  applicazione dell'imposta  sul  valore  aggiunto, dovendo essere qualificate come operazioni ''fuori campo'' ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lett. a) del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (c.d. Decreto IVA). 

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Imponibilità IVA per servizi resi da professionisti a residente extra UE

    Con Risposta a interpello n. 65/2025 le Entrate chiariscono la territorialità IVA delle prestazioni consulenziali concernenti un immobile situato in Italia.
    Con l'istanza di interpello una contribuente nata e residente in Argentina, intende procedere alla vendita dell'immobile di proprietà situato in Italia.
    Essa riferisce di aver incaricato un'agenzia di intermediazione immobiliare per la vendita del cespite e di essersi, altresì, rivolta ad un professionista (ragioniere) affinché curi una trattativa extragiudiziale per la cancellazione di un debito ipotecario gravante sul predetto immobile.
    Precisa, inoltre che i menzionati consulenti sono stabiliti nel territorio dello Stato.

    L'Istante chiede di conoscere se, in quanto soggetto iscritta all'AIRE, sia tenuta al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) relativamente alle prestazioni di servizi erogate nei suoi confronti dai predetti professionisti.

    Territorialità IVA per i servizi resi da professionisti a un residente

    L'agenzia ricorda innanzitutto che, in materia di territorialità Iva, la regola generale contenuta nell'articolo 7 ter del Decreto Iva, prevede che l'imposta sia dovuta nello Stato in cui è stabilito il committente (rapporti B2B) ovvero il prestatore (rapporti B2C).
    Tale regola incontra una esplicita deroga per talune tipologie di prestazioni di servizi, tassativamente individuate, in relazione alle quali il legislatore, al fine di stabilire il luogo di radicamento dell'imposizione, valorizza ulteriori elementi quali, ad esempio, la natura del servizio e/o la modalità ed il luogo di esecuzione dello stesso.
    Tra le operazioni sottratte alla regola generale stabilita dall'articolo 7 ter del Decreto Iva, figurano le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, tassabili, in linea di principio, nel luogo in cui il cespite è situato.
    In particolare, l'articolo 7 quater, comma 1, lett. a), del Decreto Iva prevede che: 

    • ''In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7 ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia (…), quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato''.

    La previsione nazionale recepisce l'articolo 47 della Direttiva 2006/112/CE o Direttiva Iva  secondo cui ''Il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, (…) è il luogo in cui è situato il bene''.

    L'elencazione contenuta nella normativa nazionale e unionale è indicativa e non esaustiva, e pertanto restano soggetti alla deroga territoriale basata sul luogo di ubicazione del bene immobile tutte le prestazioni di servizi che siano ad esso relative.

    Al riguardo, l'articolo 31 bis, paragrafo 1) del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, come emendato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del 7 ottobre 2013, chiarisce cosa debba intendersi per ''servizi relativi a un bene immobile'' precisando essere tali ''soltanto i servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni''.

    Tra questi il legislatore unionale annovera: ' 'i servizi: 

    • a) derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;
    • b) erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l'alterazione fisica o giuridica di tale bene''.

    Il successivo paragrafo 2) ricomprende, inoltre, tra i servizi relativi a un bene immobile: ''le attività di intermediazione nella vendita, nella locazione finanziaria o nella locazione di beni immobili'' (lett. p); nonché ''i servizi legali relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili, alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti sui beni immobili o diritti reali su beni immobili (…)'' (lett. q).

    La Corte di Giustizia UE è intervenuta rilevando la necessità che ''il bene immobile sia l'oggetto stesso della prestazione di servizi.  Tale ipotesi si verifica, in particolare, quando un bene immobile espressamente determinato debba essere considerato elemento costitutivo di una prestazione di servizi, in quanto ne rappresenta un elemento centrale e indispensabile'

    In particolare, le prestazioni di servizi che riguardano ''la gestione, compreso lo sfruttamento, e la valutazione'' dell'immobile ''sono caratterizzate dal fatto che il bene immobile costituisce il loro stesso oggetto'' (cfr. sentenza del 27 giugno 2013, C155/12, punti 3536). 

    L'agenzia, tutto ciò premesso rileva che le prestazioni di agenzia relative a beni immobili sono espressamente ricomprese nell'articolo 7 quater, comma 1, lett. a), del Decreto Iva. 

    Si tratta, infatti, di prestazioni di servizi, rese dall'agenzia di intermediazione immobiliare, dirette alla ricerca di un acquirente per un cespite situato in Italia, da assoggettare, pertanto, a imposta nello Stato.

    Con riferimento alla prestazione di servizi concernente la ''consulenza legale stragiudiziale per giungere alla cancellazione dell'ipoteca che grava sull'immobile'',  la stessa Agenzia nel rilevare la genericità della descrizione fornita dall'Istante ritiene che anche questa sia riconducibile nell'alveo previsionale dell'articolo 7 quater, comma 1, lett. a), del Decreto Iva e assoggettata a Iva in Italia.

    La cancellazione dell'ipoteca, diritto reale di garanzia, disciplinato dagli articoli 2808 e ss. del codice civile è l'atto finale di un iter procedimentale di cui l'immobile ipotecato costituisce l'oggetto primario e, come tale, elemento essenziale e qualificante.

    La cancellazione dell'ipoteca incide sulla qualificazione giuridica dell'immobile che, in caso di esito positivo della procedura, non risulta più gravato dal diritto reale di garanzia.

    Ne consegue che l'attività consulenziale tecnico-legale resa dal professionista, essendo oggettivamente e causalmente connessa all'immobile, integra i requisiti previsti dalle disposizioni unionali e nazionali per qualificare tale attività come ''servizio immobiliare'' rilevante in Italia.

    Conclude l'agenzia che tale conclusione è coerente con la definizione fornita dal citato articolo 31 bis, paragrafo 1) del Regolamento n. 282/2011 di ''servizi relativi a un bene immobile'' come ''servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni'' e la descrizione più puntuale rinvenibile alle lettere p) e q) del successivo paragrafo 2)

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Saldo IVA: si paga entro il 17 marzo

    Il 16 marzo scade il termine ordinario per il versamento del saldo IVA relativo all’anno 2024 che risulta dalla Dichiarazione IVA 2025.

    Si evidenzia che, cadendo il 16 marzo di domenica, il termine ultimo, per legge, slitta al giorno lunedì 17 marzo.

    Sinteticamente, si ricorda che il versamento

    • è dovuto se d'importo almeno pari a 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione);
    • deve essere effettuato utilizzando il modello F24 telematico con codice tributo 6099.

    Attenzione al fatto che la scadenza di pagamento può essere differita ai termini previsti per il pagamento del saldo delle imposte dirette, usufruendo anche dell'ulteriore differimento di 30 giorni pagando la maggiorazione dello 0,40%.

    Saldo IVA 2024: entro il 17 marzo

    Per il versamento del saldo IVA 2024, potendo essere differito al termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi, è fondamentale ricordare le scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi e in particolare:

    • persone fisiche e società di persone (di cui all'art 5 del TUIR):
      • entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi,
      • dal 1° luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% (differimento di 30 giorni)
    • soggetti IRES:
      • entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, che per le società con esercizio coincidente con l’anno solare coincide con il 30 giugno,
      • dal 1° luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% per le società con esercizio coincidente con l’anno solare (differimento di 30 giorni)

    Si sottolinea che l'importo dovuto per il saldo IVA può essere versato:

    • in un’unica soluzione;
    • in forma rateale (versando gli anche gli interessi) scegliendo direttamente nel momento del versamento con il modello F24.

    Saldo IVA 2024: come si paga

    Il versamento dell’IVA deve essere effettuato tramite il modello F24 con le modalità telematiche, direttamente dal soggetto interessato o tramite intermediario abilitato.

    Ai fini del pagamento è possibile avvalersi dei seguenti servizi:

    • F24 On Line: per i contribuenti che hanno il “pincode” di abilitazione al servizio. Ricordiamo che per poter avere tale servizio è necessario avere un conto corrente in una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate, sul quale saranno addebitate le somme;
    • F24 cumulativo: per gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai loro clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo;
    • Home/remote banking: tali sistemi sono collegati al circuito Corporate Banking Interbancari (CBI) del sistema bancario o altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste Italiane S.p.A.

    Si precisa che ai fini della compilazione del modello F24 occorrerà indicare all’interno della Sezione “Erario”:

    • il codice tributo “6099”;
    • il codice tributo "1668" per gli interessi rateali (se si è scelta la rateizzazione)
    • il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio, “0106” per la prima rata di 6, “0101” se si è scelto il versamento in unica soluzione);
    • l’anno di riferimento “2024”;
    • l’importo del saldo IVA dovuto, a tal proposito occorre segnalare che:
      • se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 17.03.2025, l’importo da indicare va esposto nel modello F24 arrotondato all’unità di euro perché è quello risultante dalla dichiarazione Iva annuale;
      • se il versamento è differito a giugno/luglio e/o è rateizzato, l’importo va esposto nel modello F24 al centesimo di euro.
    • l’importo del credito disponibile (ad esempio, IRPEF, IRES, ecc.) eventualmente utilizzato in compensazione del saldo IVA.

  • Adempimenti Iva

    Lipe: quali sono le sanzioni per il mancato invio?

    I soggetti passivi Iva devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (art. 21-bis del decreto legge 78/2010).

    Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica:

    • direttamente dal contribuente 
    • tramite intermediari abilitati,

    entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.

    Scarica qui modello e istruzioni

    La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 30 settembre e quella relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva, che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

    Attenzione al fatto che, se il termine di presentazione della Comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

    Lipe: quali sono le sanzioni per il mancato invio?

    L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. 

    La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2- ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

    Lipe: chi è esonerato?

    Sono esonerati dall'adempimento:

    • i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero,
    • l’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare mentre sussiste nell'ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

  • Adempimenti Iva

    Promissario acquirente non soggetto IVA: è detraibile l’IVA del preliminare?

    La Cassazione con Ordinanza n 1123/2025 ha statuito il seguente principio: «In tema di IVA, poiché il versamento del prezzo o di una sua parte effettuato in adempimento di un contratto preliminare di compravendita immobiliare costituisce operazione imponibile ex art 6 comma 4, del DPR n. 633 del 1972, con conseguente obbligo del promittente venditore di emettere la relativa fattura con esposizione dell'imposta dovuta nei confronti del soggetto che tale pagamento abbia effettuato, e poiché ai sensi dell'art. 19, comma 1, del citato DPR, il diritto alla detrazione dell'IVA sorge nel momento in cui l'imposta diventa esigibile, il soggetto passivo IVA che stipula il definitivo quale terzo nominato ex art 1402 c.c. non può detrarre l'imposta assolta a monte dal promissario acquirente che non sia soggetto passivo IVA ex art 17 del DPR n. 633 del 1972».

    Compravendita immobiliare e detraibilità IVA del preliminare

    Nel caso di specie, un privato promissario acquirente versava alla società immobiliare venditrice una somma oltre IVA, all'atto del contratto preliminare.

    All’atto della stipula del definitivo vi era invece una società, in qualità di terzo nominato ex art. 1402 c.c.

    Della stessa società era divenuta socia anche la persona fisica che aveva sottoscritto il contratto preliminare di vendita degli immobili.

    La società acquirente aveva ritenuto spettante il diritto alla detrazione dell’IVA versata al preliminare dal privato promissario acquirente.

    L’Amministrazione finanziaria aveva contestano l'indetraibilità dell'IVA rilevando diversità tra chi aveva sottoscritto il preliminare e chi aveva stipulato il contratto definitivo.

    La Cassazione ha confermato la tesi dell’Amministrazione finanziaria in merito all’indetraibilità, da parte della società acquirente dell’IVA versata al preliminare dal promissario acquirente che non era un soggetto passivo IVA.

    Viene ricordato che ai sensi dell’art. 19 comma 1 del DPR 633/72, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge, infatti, quando essa diviene esigibile.

    L’esigibilità dell’imposta è determinata, nel caso di specie, a norma dell’art. 6 commi 4 e 5 del DPR 633/72

    Fermo restando che per le cessioni di beni, l’IVA diviene esigibile al momento del trasferimento della proprietà del bene stesso, è prevista una deroga laddove, anteriormente, sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo, in tal caso, l’operazione si considera effettuata, per l’importo pagato, alla data in cui è avvenuto il pagamento.

    Se il diritto alla detrazione dell’imposta relativa all’acquisto del bene sorge nel momento in cui l’imposta è esigibile, è in tale momento che deve essere verificata la soggettività passiva IVA, e pertanto in questo caso la soggettività IVA del promissario acquirente.

    Secondo la Cassazione non possono esserci “sfasature temporali tra il momento in cui l’imposta diviene esigibile e quello dell’insorgenza del diritto alla detrazione”, tali da rendere possibile l’esercizio del predetto diritto da parte di un soggetto passivo che “sia comunque diverso da quello nei confronti del quale l’imposta sia precedentemente diventata esigibile(…)”, e che all’atto del pagamento, non possedeva lo status di soggetto passivo.

    Non si può trasferire il diritto alla detrazione alla società, unitamente al conferimento del contratto preliminare.

    In sintesi la Cassazione ha statuito che il versamento di un acconto all'atto della stipula di un contratto preliminare d’acquisto di un immobile, da parte di una persona fisica non soggetto passivo IVA, non legittima la detrazione dell’imposta da parte della società che sottoscriverà il contratto definitivo.

  • Adempimenti Iva

    IVA agevolata rifiuti da discarica: cosa cambia dal 2025

    La legge di bilancio 2025 tra le altre novità ha previsto che, dal 1° gennaio, il conferimento in discarica e l’incenerimento dei rifiuti, senza recupero energetico, non potranno fruire dell’Iva agevolata al 10% e,si allineano all'aliquota al 22%.

    A prevederlo è l'articolo 1, comma 49, legge 207/2024 che modifica il numero 127-sexiesdecies) alla tabella A, parte III, Dpr 633/1972 (Testo unico Iva).

    IVA agevolata per i rifiuti da discarica: cosa cambia dal 2025

    Il comma 49 dell'art 1 novella la disciplina dell’IVA al fine di assoggettare all’aliquota IVA ordinaria del 22% (anziché ridotta al 10%) le prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia.

    Il comma 49 modifica l’elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta al 10% (anziché aliquota ordinaria del 22%) di cui alla tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633 del 1972 sostituendo il punto 127-sexiesdecies) in modo tale da escludere dall’applicazione dell’aliquota ridotta il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di
    energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciali.
    Il comma in esame ha la finalità di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell’ambito dei documenti programmatici. 

    Il Governo nella relazione illustrativa ha specificato che l’innalzamento dell’aliquota IVA, dal 10% al 22%, per le attività di smaltimento in discarica e di incenerimento senza efficiente recupero di energia dei rifiuti, risponde alla finalità di eliminare un sussidio ambientale dannoso (SAD) in contrasto con il principio dell’economia circolare, in coerenza con il disposto delle direttive unionali in tema di economia circolare, a mente delle quali lo smaltimento in discarica dovrebbe costituire una opzione residuale.