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Aliquote IVA beni covid in vigore dal 1 gennaio 2023
Pubblicata la Circolare n. 5/2023 delle Dogane che rende note le nuove aliquote IVA in vigore dal 1°gennaio 2023
Con la Circolare n. 5 del 15 febbraio 2023 le Dogane hanno fornito chiarimenti sulla riduzione dell’aliquota IVA per le cessioni e le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 aggiornando quanto già chiarito con la circolare n. 9/D del 3 marzo 2021.
In particolare, con la precedente Circolare veniva data notizia di quanto disposto con la Legge di Bilancio 2021 in materia di IVA, laddove era stata prevista:
- l’esenzione IVA, fino al 31 dicembre 2022, sulle cessioni di “strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19” nonché,
- la previsione dell’esenzione IVA, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022, sulle cessioni dei “vaccini contro il COVID-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini”.
Pertanto, con il documento di prassi in commento si informa che sono state aggiornate le integrazioni nella TARIC, individuando l’aliquota IVA in vigore con decorrenza 1° gennaio 2023, valevole per le importazioni ma anche per le cessioni domestiche dei suddetti prodotti. È, quindi, precisato che si applica:
1. l’aliquota IVA del 5% per la strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19, individuata con i codici di nomenclatura combinata 3822 1900 10; ex 3821 0000; ex 9018 90; ex 9027 89; 3822 1900 10; ex 9027 8990, ai sensi del n. 1-ter.1 della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72;
Per le operazioni doganali aventi ad oggetto i suddetti beni, ad esclusione del codice TARIC 3822 1900 10, gli operatori economici dovranno utilizzare il Cadd Q102, che risponde alla seguente descrizione: “Riduzione aliquota IVA per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art.124 comma 1 del DL 19/05/2020, n. 34 convertito nella Legge n.77 del 17/07/2020, che ha introdotto il punto 1- ter.1, parte II-bis, Tabella A del DPR 633/72)”.
2. l’aliquota IVA del 10% per i vaccini contro il COVID-19, identificati con il codice di nomenclatura combinata codice 3002 4110, come previsto dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
Per tale fattispecie non dovrà essere inserito alcun Codice Addizionale (Cadd) in dichiarazione doganale.
Alla luce di quanto sopra, viene precisato che si considera soppresso, a far data dal 1° gennaio 2023, l’allegato 2 alla circolare 9/D, che conteneva i casi di esenzione dall’IVA ormai non più previsti.
Restano fermi gli ulteriori chiarimenti e codici di nomenclatura individuati con la circolare n. 9/2021 per le importazioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza COVID-19, ai quali si applica l’aliquota IVA del 5% ai sensi del richiamato n. 1-ter.1 della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
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IVA Teleriscaldamento: le regole delle Entrate
Con Provvedimento n 43406 del 15 febbraio le Entrate dettano le regole per l'applicazione dell'aliquota Iva del 5% ai servizi di teleriscaldamento (articolo 1 comma 16 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)
In particolare, sentita l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che con nota n. 47 del 7 febbraio 2023 ha rilasciato il proprio parere favorevole in merito al contenuto del presente provvedimento, si dispone quanto segue.
A decorrere dal 1° gennaio 2023, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 5 per cento le forniture di servizi di teleriscaldamento addebitate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del medesimo anno.
Qualora le forniture di cui al periodo precedente siano addebitate sulla base di consumi stimati, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023, ancorché i predetti consumi effettivi siano addebitati agli utenti in fatture emesse successivamente.
Per servizi di teleriscaldamento si intendono quelli forniti mediante le reti di teleriscaldamento di cui all’articolo 2, comma 2, lettera gg) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, con esclusione delle reti di tele-raffreddamento (o tele-raffrescamento).
Attenzione al fatto che l’aliquota ridotta si applica a tutte le componenti di costo del servizio di teleriscaldamento.
Leggi anche: IVA Teleriscaldamento: ridotta in legge di bilancio 2023
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Bonus facciate: l’IVA indetraibile diventa costo e può essere ceduta
Con la Risposta n 212 del 13 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti ad una società circa la possibilità di conteggiare l'IVA indetraibile:
- sia ai fini della determinazione dell'Eco Bonus e del Bonus Facciate
- sia del relativo credito d'imposta da cedere a terzi ai sensi dell'articolo 121, lettera b), del d.l. n. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio).
Sinteticamente, nel caso di specie, la società che ha effettuato lavori agevolabili con ecobonus e bonus facciate, alla quale il fornitore ha emesso fatture applicando il regime del reverse charge, può cedere a terzi il proprio credito d’imposta, conteggiando anche l’Iva che non ha potuto detrarre.
La società istante dichiara di essere proprietaria di un immobile residenziale con riferimento al quale ha sottoscritto un contratto di appalto avente a oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione che rientrano tra quelli previsti per poter beneficiare:
- dell'''Eco bonus'' ai sensi dell'art. 1 comma 347 Legge 296/06 e dell'art. 14 Decreto Legge 63/2016,
- del ''Bonus facciate'' ai sensi dell'art. 1 comma 219220, Legge 160 del 27 dicembre 2019''.
Essa ha optato per lo sconto sul corrispettivo dovuto.
L'operazione in oggetto rientra nell'attività di locazione esente, una delle quattro attività svolte dall'Istante, con conseguente indetraibilità totale dell'IVA sui costi; l'appaltatore emetterà fattura nei confronti dell'Istante applicando il regime dell'inversione contabile (ai sensi dell'articolo 17 comma 6, lettera a ter) del Decreto IVA).
La Società chiede se sia possibile far rientrare nella detrazione collegata ai predetti interventi la relativa componente di costo generata dall'IVA indetraibile.
Le Entrate dapprima riepilogano il quesito specificando che la Società chiede se possa cedere il credito d'imposta derivante dall'IVA indetraibile, rimasta a suo carico, a causa dell'impossibilità di farla rientrare nello sconto in fattura.
Successivamente precisa che, la possibilità di considerare ''agevolabile'' anche l'importo dell'IVA non detraibile è prevista dall'articolo 119, comma 9ter, del Decreto Rilancio, ai sensi del quale '' L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19bis, 19bis.1 e 36bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente''.
La circolare 23 giugno 2022 n. 23/E, al paragrafo 5.6, chiarisce che la disposizione appena richiamata trova applicazione limitatamente agli specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di misure antisismiche, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici previsti dallo stesso articolo 119 e non è estensibile a interventi diversi da quelli che danno diritto al c.d. Superbonus.
Al di fuori di questa fattispecie, sottolinea l'agenzia, sono applicabili le disposizioni e i principi generali che regolano la determinazione del reddito d'impresa.
Per il reddito d'impresa, in particolare, si ricorda l'articolo 110, del TUIR in base al quale l'importo dell'IVA oggettivamente indetraibile anche a seguito di opzione per la separazione dell'attività, è una componente di costo da considerare ai fini delle detrazioni spettanti (articolo 110, comma 1, lettera b) del TUIR).
Ne consegue la possibilità per l'Istante di conteggiare l'IVA indetraibile sia ai fini della determinazione dei Bonus prospettati e sia del relativo credito d'imposta da cedere a terzi ai sensi dell'articolo 121, lettera b), del Decreto Rilancio.
Inoltre la Circolare 23 giugno 2022 n.23/E commentando la possibilità di considerare ''agevolabile'' anche l'importo dell'IVA non detraibile prevista dall'articolo 119, comma 9ter, del Decreto Rilancio, in merito al Superbonus, all'ultimo capoverso del paragrafo 5.6 ha ribadito che: ''Resta fermo che l'IVA oggettivamente indetraibile per espressa previsione di legge, nonché quella indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti (ex art. 36bis del d.P.R. n. 633 del 1972) costituisce una componente di costo dei beni/servizi ammessi a beneficiare del Superbonus, in quanto direttamente riconducibili alle singole operazioni di acquisto per le quali non è previsto il diritto di detrazione ai fini IVA''.
Con ciò confermando, esplicitamente, anche per il Superbonus un principio generale già vigente per le altre detrazioni edilizie diverse dal Superbonus stesso.
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Integrativa IVA ai fini del visto di conformità: chiarimenti delle Entrate
Le Entrate con Risposta a interpello n 211 del 13 febbraio, in merito al caso di un rimborso Iva richiesto da una società extra Ue che domanda chiarimenti sull'attestato di solidità, sinteticamente precisano che considerato che nel caso in esame il rappresentato fiscale è un soggetto residente in uno Stato terzo, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non potrà essere firmata dallo rappresentante fiscale come ipotizzato dall’istante.
L’onere probatorio della consistenza della società non potrà essere soddisfatto con una relazione di un revisore legale dei conti, come ipotizzato dallo stesso istante, in quanto tale attestazione deve provenire dalla parte:
- direttamente con la dichiarazione sostitutiva, se i dati sono in possesso dell'amministrazione italiana o possano essere facilmente riscontrabili da un apposito accordo internazionale
- indirettamente tramite attestazione dell'autorità estera che possiede contezza di tali informazioni.
Vediamo i dati dell'interpello.
L'istante è una società con sede al di fuori dell'Unione europea, che assolve gli obblighi IVA relativi alla propria attività tramite rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), chiudendo strutturalmente le proprie dichiarazioni IVA a credito, poi chiesto a rimborso tramite presentazione delle dichiarazioni annuali.
La società evidenzia che le dichiarazioni non hanno il visto di conformità e con precedente interpello aveva domandato circa la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa (di cui all'art. 8, comma 6bis del d.P.R. n. 322 del 1998) per emendare le dichiarazioni presentate in modo da apporvi il visto di conformità.
L'agenzia confermava la soluzione prospettata dalla società, evidenziando che non vi fosse alcuna preclusione alla possibilità di ottenere i rimborsi IVA beneficiando dall'esonero della garanzia
"a condizione della ''previa presentazione, nel termine previsto dall'articolo 57 del decreto IVA, delle dichiarazioni integrative (per gli anni […]) recanti il visto di conformità in precedenza omesso, unitamente al rispetto delle ulteriori prescrizioni individuate dall'articolo 38bis dello stesso decreto.'' […] Tra le ulteriori condizioni individuate dall'art. 38bis, comma 3 in commento, per l'erogazione del rimborso v'è anche l'allegazione da parte del contribuente di ''una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'articolo 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente […]"
Alla luce di quanto sopra l'istante è interessata a conoscere:
(a) se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 possa essere sottoscritta direttamente ed allegata dal rappresentante fiscale il quale ''risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto'' (art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972), anche nell'ipotesi in cui il rappresentato sia un soggetto residente in uno stato extraUE;
(b) se, in assenza di una previsione normativa espressa al riguardo, al fine di soddisfare l'onere probatorio in relazione alla sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 38bis, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 attestati dal rappresentante fiscale, possa essere sufficiente la produzione di una relazione emessa dalla società di revisione legale dei conti che certifica la situazione patrimoniale, economica e contributiva del contribuente.
Le Entrate replicano che la circolare n. 35/E del 2015, ha chiarito che «l'articolo 38bis, comma 3, del DPR n. 633 del 1972, dispone che l'esecuzione dei rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro [ora 30.000 euro a seguito della modifica recata dall'articolo 7quater, comma 32, del decreto legge 2 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ndr.] è subordinata alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso, munita del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del D.L. n. 78 del 2009.
Alla dichiarazione o all'istanza deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disciplinata dall'articolo 47 del dPR n. 445 del 2000, che attesti la consistenza patrimoniale del richiedente.
Sotto il profilo soggettivo, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al citato articolo 47, è disciplinata dall'art. 3 del medesimo Decreto e in caso di richiesta di rimborso presentata dal rappresentante fiscale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa alla consistenza patrimoniale del soggetto titolare del credito chiesto a rimborso, deve essere presentata:
a) dal rappresentante fiscale secondo le regole ordinarie nel caso in cui il soggetto titolare del credito sia residente nell'Unione europea, ovvero nel caso in cui sia residente in uno Stato non appartenente all'Unione europea, quando la produzione della dichiarazione sostitutiva avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il paese di provenienza;
b) in tutti gli altri casi la solidità patrimoniale del soggetto titolare del credito ai fini del rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 38bis, comma 3, lettere a), b) e c) del DPR n. 633 del 1972, può essere attestata mediante la procedura prevista dal comma 4 del citato articolo 3 del DPR n. 445 del 2000.
Si ritiene, infatti, che l'esonero dalla garanzia, ammesso dal comma 5 del richiamato articolo 38bis, non pregiudichi le ragioni erariali quando le condizioni che consentono il rimborso siano attestate attraverso un iter amministrativo formalmente diverso ma sostanzialmente analogo a quello previsto dal comma 3 dell'art.38bis.
Ciò in quanto il procedimento previsto dell'art. 3, comma 4, del DPR n. 445 del 2000 garantisce comunque la certezza pubblica, consentendo all'Amministrazione finanziaria forme di controllo analoghe a quelle esercitabili sulle dichiarazioni rese in Italia da contribuenti residenti.
In assenza di mutamenti di rilievo nel richiamato quadro normativo, le entrate ritengono che tale iter debba applicarsi anche al caso di specie.
Pertanto concludendo le Entrate al quesito posto sub a) danno risposta negativa.
In merito al quesito sub b), in base alle disposizioni vigenti, le Entrate ricordano che l'attestazione degli elementi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 38bis del decreto IVA riguarda il soggetto estero e non chi agisce per suo conto in Italia sia esso un rappresentante fiscale o una sua stabile organizzazione (cfr., ad esempio, in riferimento a quest'ultima, la risposta n. 42 pubblicata il 10 febbraio 2020) e che la stessa deve provenire dalla parte, direttamente (tramite dichiarazione sostitutiva laddove i dati siano in possesso dell'amministrazione italiana ovvero questa ne possa agevolmente riscontrare il contenuto tramite apposito accordo internazionale) o indirettamente (tramite attestazione dell'autorità estera che possiede contezza di tali informazioni). Non vi è, dunque, margine per certificati o attestazioni provenienti da soggetti diversi.
Anche al quesito sub b), quindi, va data risposta negativa.
Con riferimento all'ulteriore richiesta di specifica individuazione dell'autorità estera competente al rilascio dei citati certificati/attestazioni, la stessa risulta inammissibile nella presente sede, non rientrando nelle competenze della scrivente.
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IVA Teleriscaldamento: ridotta in legge di bilancio 2023
Pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre la Legge n. 197 Legge di Bilacio 2023.
Tra le altre novità, reca disposizioni in tema di IVA del settore del teleriscaldamento.
Ricoridiamo innanzitutto che, secondo quanto indicato nel glossario dell’ARERA, per teleriscaldamento si intende un “sistema di riscaldamento a distanza di un quartiere o di una città che utilizza il calore prodotto da una centrale termica, da un impianto a cogenerazione o da una sorgente geotermica. In un sistema di teleriscaldamento il calore viene distribuito agli edifici tramite una rete di tubazioni in cui fluisce l’acqua calda o il vapore”.
La novità, introdotta alla Camera, e in vigore dal 1 gennaio 2023, estende l’aliquota IVA ridotta al 5% alle forniture di servizi di teleriscaldamento contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023.
Più in dettaglio, le norme in esame si pongono in espressa deroga alla disciplina generale dell’Iva (di cui al D.P.R. n. 633 del 1972).
Il comma 16 estende alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento, in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente e in continuità coi provvedimenti emanati nel corso del 2021 e del 2022.Se le forniture sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023.
Si demanda infine a un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 28 febbraio 2023, sentita l’ARERA, l’individuazione delle modalità attuative delle disposizioni in esame. -
Prorogate per il 2022 le percentuali di compensazione IVA per il legno
Viene pubblicato in GU n 275 del 24 novembre 2022 il decreto MEF del 10 ottobre 2022 recante norme sull'aliquota IVA di forfettizzazione per legno e legna da ardere, anno 2022.
In particolare, sono state fissate al 6,4% le percentuali di compensazione IVA applicabili dai produttori agricoli alle cessioni di legno e legna da ardere, per l’anno 2022.
Il decreto, emanato in attuazione dell’art 1 comma 662 della L. 145/2018, conferma quanto previsto per il 2020 e per il 2021.
Il decreto ministeriale MEF stabilisce le percentuali applicabili nel 2022 ai seguenti prodotti di cui ai nn. 43 e 45 della Tabella A parte I, allegata al DPR 633/72:- legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, nonché cascami di legno, compresa la segatura;
- legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale.
Si ricorda che le percentuali di compensazione sono disciplinate dall’art 34 del DPR 633/72, che al comma 1 recita:
"Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A, effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo"
e consentono ai produttori agricoli che applicano il regime speciale di determinare in modo forfetario l’ammontare della detrazione IVA spettante in relazione alle cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A Parte I tra cui il legno.
Ricordiamo infine che la definizione delle imprese che possono aderire al regime speciale deriva dall'articolo 2135 del codice civile, che definisce imprenditore agricolo colui chi esercita l’attività di:
Allegati:
•coltivazione del fondo
•selvicoltura
•allevamento di animali
• attività connesse alle precedenti.
Invece nel comma 3 dello stesso articolo sono descritte le attività connesse, quali:
•manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento
•fornitura di beni e servizi attraverso l'utilizzo di mezzi impiegati normalmente nell'attività dell'azienda agricola
•valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale
• attività di agriturismo (ricezione e ospitalità). -
Anomalie IVA periodo 2019: in arrivo le comunicazioni per l’adempimento spontaneo
Con Provvedimento ADE n 408592 del 4 novembre si avvisa che sono in arrivo le comunicazioni, relative al periodo di imposta 2019, per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra:
- i dati della dichiarazione IVA,
- e l’importo delle operazioni IVA trasmesse telematicamente (ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 12).
In particolare, l'agenzia delle Entrate rende disponibili al domicilio digitale dei singoli contribuenti, le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso, ciò consente ai contribuenti di poter fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall'Agenzia, in grado di giustificare la presunta anomalia.
Anomalie IVA periodo 2019: i dati forniti al contribuente per giustificare o ravvedersi
La comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, in cui sono resi disponibili:
- il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, per la quale risultano delle anomalie;
- i seguenti dati della dichiarazione:
- i. per le operazioni attive imponibili la somma algebrica dei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE37 colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), VE38 (Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione);
- ii. per le operazioni attive esenti l’importo del rigo VE33 [(Operazioni esenti (art. 10)];
- iii. per le operazioni attive in regime di inversione contabile il valore dichiarato nel rigo VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge);
- iv. per le operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge), per le quali il contribuente risulta debitore d’imposta, la somma algebrica degli importi indicati nei righi VJ6, VJ7, VJ8, VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16, VJ17 colonna 1;
- importo della somma delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 e dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 aventi le seguenti nature:
- i. attive imponibili;
- ii. attive esenti ai sensi;
- iii. attive e passive con applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge)
- ammontare complessivo delle operazioni attive imponibili o delle operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge) che non risulterebbe indicato nella dichiarazione IVA
- ammontare complessivo delle operazioni attive esenti o in regime di inversione contabile (reverse charge) che non risulterebbe documentato da fatture elettroniche emesse;
- dati identificativi dei clienti (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni attive imponibili, esenti e in regime di inversione contabile (reverse charge);
- ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri per operazioni imponibili, distinto per “matricola dispositivo RT”, “comunicazioni fase transitoria”, “documenti commerciali online” o “distributori carburanti”;
- dati identificativi dei fornitori (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge).
Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
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