• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Sport bonus 2° finestra: domande entro il 14 novembre

    Con la legge di bilancio n 207 dekl 30/12/2024 all'art. 1, comma 246 è stata estesa anche per l’anno 2025 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

    In particolare, si evidenzia che i soggetti titolati a effettuare tali erogazioni sono esclusivamente le imprese, alle quali è riconosciuto un credito di imposta pari al 65 % dell’importo erogato, da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.

    A tale proposito il Dipartimento dello sporto ha pubblicato un avviso per l'apertura dello sporto bonus 2° finastra dalle ore 10 del 15 ottobre.

    Per l'elenco dei beneficiari della 1° finstra, leggi qui.

    Vediamo tutti i dettagli.

    Soprt bonus 2° finstra dal 15 ottobre

    Con la Legge di bilancio 2025 è stata estesa anche per l’anno 2025 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche già prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2019 all’art. 1 commi da 621 a 626, noto come sport bonus.

    Attenzione al fatto che i soggetti che possono effettuare tali erogazioni sono esclusivamente le imprese, a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65 % dell’importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.

    Vengono fissate le seguenti condizioni:

    • l'importo erogabile del bonus è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2024), 
    • l’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere i 10 milioni di euro per l’anno in corso.

    Anche per il 2025 il procedimento risulta definito dal DPCM 30 aprile 2019 e prevede l’apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio (appena conclusa con l'elenco definitivo dei beneficiari) e l'altro in apertura il 15 ottobre

    Dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande i soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale.

    A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento autorizza le imprese ad usufruire del credito di imposta dandone contemporaneamente comunicazione all’Agenzia delle entrate.

    Le domande possono essere presentate tramite l'apposita piattaforma, qui raggiungibile.

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    Contributo 2025 emittenti Radio e TV

    Con il Decreto MEF-MIMIT pubblicato in data 28 ottobre vengono fissate le regole per il contributo 2025 alle emittenti Radio e TV, vediamole.

    In particolare, alle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie è riconosciuto, per l’anno 2025, nel limite dello stanziamento complessivo per il medesimo anno, il rimborso rispettivamente di euro 12,06 ed euro 32,68 per ciascun messaggio, indipendentemente dalla sua durata.

    La misura di tale rimborso è riconosciuta solo per i messaggi diffusi su tutto il territorio regionale, dovendo essere proporzionalmente ridotta – secondo quanto previsto dal successivo comma 5 – per i messaggi diffusi solo in una o più province legittimamente servite dalle emittenti radiofoniche e televisive.

    Viene previsto che dello stanziamento complessivo di euro 1.360.204,00, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, capitolo 3121, piano gestionale 2, per l’esercizio finanziario 2025:

    • euro 453.401,33 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali 
    • euro 906.802,67 alle emittenti televisive locali

    In proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna Regione e Provincia autonoma, si provvede al riparto della somma stanziata per l’anno 2025 come segue:

    Attenzione al fatto che fermo restando il valore di euro 12,06 per le radio e di euro 32,68 per le televisioni come parametro di riferimento per ciascun messaggio diffuso per l’intero territorio regionale, le regioni riconosceranno, alle emittenti autorizzate a trasmettere su base provinciale o pluri-provinciale, un rimborso per singolo messaggio calcolato in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle singole province risultanti dai titoli autorizzatori o concessori rilasciati ai richiedenti dal Ministero delle imprese e del Made in Italy

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    Conto termico 3.0: cosa prevede per i beni ricondizionati

    Il DM 7 agosto 2025 disciplina le regole per richiedere l'agevolazione ormai nota come Conto Termico 3.0

    In particolare tra le regole, vediamo cosa si prevede per le componenti ricondizionate.

    Conto termico 3.0: cosa prevede per i beni ricondizionati

    Il Conto termico 3.0 riconosce piena dignità al riuso tecnologico, valorizzando il ricondizionamento come pratica virtuosa di economia circolare.

    In particolore all'art 10 del Decreto in oggetto tra le condizioni di ammissibilità alla agevolazione, al comma 4 è previsto che sono ammissibili gli interventi che utilizzano esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione o ricondizionati, i quali devono essere correttamente dimensionati, sulla base della normativa tecnica di settore, in funzione dei reali fabbisogni di energia termica asseverati da un tecnico abilitato.

    L'art 2 dello stesso decreto stabilisce che  per apparecchio o componente ricondizionato si intende: un prodotto, o parte di esso, già immesso nel mercato, che, dopo essere stato dismesso, è stato sottoposto ad azioni di pulizia, manutenzione, eventuale riparazione e infine testato al fine di ripristinarne la funzionalità e le prestazioni originarie, così da poter essere riutilizzato per lo scopo previsto senza modifiche sostanziali, contribuen-do a promuovere l’economia circolare e la riduzione dei rifiuti, in linea con gli obiettivi di sostenibilità UE.
    Il fabbricante, ovvero l’operatore, che effettua il ricondizionamento è responsabile di verificare la conformità del componente ricondizionato alle specifiche normative di prodotto e alle disposizioni legislative applicabili, prima di immetterlo nuovamente sul mercato come apparecchio ricondizionato o che contiene componenti ricondizionati.

    A titolo di esempio gli apparecchi ricondizionati potranno essere impiegati negli interventi come la sostituzione di:

    • impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore;
    • caldaie a biomassa o sistemi ibridi;
    • installazione di pannelli solari termici o sistemi di solar cooling;
    • sostituzione di scaldacqua elettrici con modelli più efficienti;
    • realizzazione di interventi di isolamento termico e automazione energetica degli edifici.

    L’uso di componenti ricondizionati non è solo una scelta ecologica ma anche economicamente vantaggiosa. 

    Tali componenti avranno un prezzo più basso rispetto ai beni nuovi e potranno ottenere contributi fino al 65% del costo sostenuto, a condizione che l’intervento porti a una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% o del 20% in caso di interventi combinati da certificare da un tecnico abilitato, che redige due attestati di prestazione energetica, in forma asseverata.

    Il ricondizionatore o il produttore che rimette sul mercato i beni ha la responsabilità di garantirne la conformità alle norme tecniche e di sicurezza vigenti, assicurando che le prestazioni siano equivalenti a quelle di un apparecchio nuovo.

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    Accreditamento INPS 2025 per centri medici e laboratori

    È stato pubblicato il nuovo Avviso di accreditamento 2025 dell'INPS   rivolto a strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento di programmi di screening sanitari rivolti alla prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche e cardiovascolari.

    L’iniziativa, promossa dall’INPS, mira a potenziare la rete di strutture sanitarie qualificate e a offrire agli iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (cosiddetto Fondo Credito) la possibilità di usufruire di contributi agevolati per controlli e visite specialistiche preventive.

    Termini e modalità per le domande

    Le strutture sanitarie pubbliche e private interessate potranno presentare domanda di accreditamento dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2025 alle ore 12:00 del 31 marzo 2026, esclusivamente in modalità telematica.

    L’invio dovrà essere effettuato tramite il servizio online “Screening patologie oncologiche e cardiovasculopatie: accreditamento strutture sanitarie”, disponibile sul portale INPS.

    Potranno partecipare centri medici, ambulatori polispecialistici e laboratori di analisi in possesso di:

    • personale medico specializzato nelle discipline oggetto degli screening;
    • strumentazioni idonee per l’esecuzione di test e diagnosi;
    • autorizzazioni e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente.

    Una volta accreditate, le strutture saranno inserite nell’elenco ufficiale degli operatori abilitati presso cui i beneficiari potranno utilizzare i voucher rilasciati dall’Istituto.

    Qui  il testo dell'Avviso.

    Screening sanitari e voucher INPS

    L’iniziativa rientra nel più ampio programma di prevenzione sanitaria e promozione della salute dedicato agli iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali.

    Gli aderenti potranno ricevere contributi sotto forma di voucher elettronici, dotati di QR-Code, da utilizzare presso le strutture accreditate per eseguire visite e controlli preventivi.

    Il sistema dei voucher è pensato per:

    • facilitare l’accesso a screening oncologici e cardiovascolari di qualità;
    • ridurre i tempi di attesa e favorire la diagnosi precoce;
    • promuovere la cultura della prevenzione sanitaria tra i lavoratori e i pensionati pubblici.

    Cos’è la Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (Fondo Credito)

    la Gestione Unitaria è un fondo a carattere creditizio e sociale istituito presso l’INPS per offrire prestazioni integrative rispetto a quelle strettamente previdenziali.

    Nasce per sostenere dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione attraverso servizi, agevolazioni economiche e iniziative di welfare in ambiti come credito, istruzione, salute e benessere.

    Origini e finalità

    Istituita con la legge n. 662 del 1996, la Gestione Unitaria (ex gestione INPDAP) opera in forma autonoma e autofinanziata, senza oneri per il bilancio dello Stato.

    Le risorse provengono da un contributo mensile a carico degli iscritti e dai rendimenti delle attività del Fondo stesso.

    La finalità principale è quella di migliorare la qualità della vita dei dipendenti pubblici e dei pensionati, offrendo strumenti di sostegno economico e sociale accessibili, complementari rispetto alle tradizionali prestazioni previdenziali.

    La Gestione Unitaria non eroga solo prestiti o mutui, ma finanzia anche iniziative sociali e sanitarie.

    Tra i principali ambiti di intervento rientrano:

    • credito agevolato, per l’acquisto della prima casa o per esigenze personali;
    • sostegno allo studio, tramite borse di studio e contributi per la formazione;
    • progetti di welfare sanitario, come campagne di prevenzione e diagnosi precoce;
    • iniziative culturali e ricreative, soggiorni per anziani e programmi di benessere.

    L’avviso di accreditamento 2025 per gli screening oncologici e cardiovascolari rappresenta un’estensione di queste finalità, con un’attenzione specifica alla tutela della salute pubblica e alla diagnosi precoce di malattie gravi.

    Opportunità per le strutture sanitarie private accreditate

    Per i centri medici e gli ambulatori polispecialistici, l’accreditamento rappresenta un’importante opportunità di collaborazione con l’INPS.
    Le strutture selezionate entreranno a far parte del circuito ufficiale di erogazione dei voucher, ampliando la propria utenza con l’accesso diretto ai lavoratori e pensionati pubblici iscritti al Fondo.

    Essere accreditati comporta inoltre:

    • visibilità attraverso i canali informativi dell’Istituto;
    • accesso a un bacino stabile di utenti con contributo già riconosciuto;
    • garanzia di pagamento tramite il sistema di voucher elettronico da parte dell'istituto.

    È quindi un’opportunità sia economica che reputazionale per gli operatori sanitari, che potranno inserirsi in un programma di prevenzione di rilievo nazionale.

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    Conto termico 3.0: i termini a inteventi ultimati

    Il Conto termico 3.0, agevolazione molto attesa, è disciplianta dal DM 7 agosto 2025.

    Ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso mediante prenotazione del bonus prima della realizzazione degli interventi agevolati, si accede alla misura con una richiesta presentata, non oltre 90 giorni, dopo la conclusione dei lavoro ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lett a) primo periodo dello stesso decreto.

    Conto termico 3.0: i termini a inteventi ultimati

    In particolare, ai sensi dell'articolo 14 del DM 7 agosto ai fini dell’accesso agli incentivi il soggetto responsabile presenta domanda al GSE, esclusivamente tramite il Portal termico, attraverso la scheda-domanda.

    L’accesso agli incentivi avviene attraverso due modalità alternative:

    • a) tramite accesso diretto: la richiesta deve essere presentata entro novanta giorni dalla conclusione dell’intervento, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi. La dilazione dei pagamenti può protrarsi fino a centoventi giorni, ad esclusione dei pagamenti per le prestazioni professionali di cui all’art. 6, comma 1, lettera i) e all’art. 9, comma 1, lettera c). Esclusivamente per i soggetti privati, è ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a centoventi giorni, a condizione che l’ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell’intervento;
    • b) tramite prenotazione (opzione riservata alla PA): i soggetti ammessi di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) e all’art. 7, comma 1, lettera a) che operano direttamente o attraverso la ESCO che agisce per loro conto per i successivi punti ii. e iii., trasmettono al GSE una scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell’incentivo.La richiesta di prenotazione può essere presentata al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
      • i. presenza di una diagnosi energetica e di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l’impegno all’esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. Nel caso in cui si dichiari di avvalersi di un contratto di prestazione energetica, lo schema tipo dello stesso è allegato all’atto amministrativo. Per gli edifici interessati da eventi di calamità naturale, in deroga all’obbligo di presentazione della diagnosi energetica, è possibile inviare il progetto esecutivo;
      • ii. presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO, qualora la ESCO sia qualificata soggetto responsabile;
      • iii. presenza di un contratto di prestazione energetica o di un altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi interessati da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l’intervento proposto, nel caso in cui l’amministrazione pubblica sia il soggetto responsabile. Alla domanda è allegata, oltre a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo con riferimento all’intervento da eseguire, copia del contratto firmato da entrambe le parti ed immediatament esecutivo dalla data del riconoscimento della prenotazione dell’incentivo da parte del GSE;
      • iv. presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

    Nel caso di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione, lo stesso GSE procede ad impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all’incentivo spettante da intendersi come massimale a preventivo. 

    Conto termico 3.0: cosa fare dopo la prenotazione nel caso della PA

    L’atto di conferma della prenotazione rilasciato dal GSE costituisce impegno all’erogazione delle risorse fermo restando, a tal fine, il rispetto delle

    condizioni

    In particolare, ove espressamente previsto nel contratto di cui al comma 2, lettera b), punto ii., l’amministrazione pubblica richiedente può chiedere che le somme prenotate a proprio favore siano erogate, anche parzialmente, dal GSE alla ESCO firmataria del contratto, sotto propria responsabilità circa la corretta esecuzione dei lavori e la quantificazione richie sta. 

    Alla procedura d’accesso, è riservato un contingente di spesa cumulata annua per incentivi non superiore al 50% di quanto previsto all’art. 3, comma 2, e, a tal fine, il GSE accetta le domande presentate secondo tale modalità fino al sessantesimo giorno successivo al raggiungimento di tale contingente di spesa, provvedendo a dare evidenza sul proprio sito internet del volume di risorse impegnate a tale scopo.

    Sempre relativamente alla prenotazione, opzione riservata alla PA, Nei casi di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, la scheda-domanda è firmata dal soggetto responsabile e contiene l’impegno ad eseguire o affidare i lavori nei termini previsti dal contratto o dal provvedimento o altro atto amministrativo di cui al comma 2 del presente articolo. 

    A pena di decadenza dal diritto alla prenotazione dell’incentivo, il soggetto responsabile:

    • a) nei casi in cui al comma 2, lettera b), punto i.:
      • i. entro diciotto mesi a decorrere dalla data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell’intervento, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’avvio dei lavori per la realizzazione dell’intervento previsto;
      • ii. entro dodici mesi dalla data di presentazione al GSE della dichiarazione che attesti l’avvio dei lavori di cui al punto precedente, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell’intervento previsto. Tale termine è esteso a trentasei mesi nel caso degli interventi di cui all’art. 5, comma 1, lettera d);
    • b) nei casi in cui al comma 2, lettera b), punti ii. e iii. e iv.:
      • i. entro novanta giorni a decorrere dalla data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell’intervento, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’avvio dei lavori per la realizzazione dell’intervento previsto;

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    ZES UNICA: proroga al 2028 e modalità di invio comunicazione

    L'art 96 in bozza del DDL di Bilancio 2026 contine misure per la ZES UNICA del mezzogiorno.

    Vediamo tutti i dettagli.

    ZES UNICA: proroga al 2028

    In dettaglio viene modificato l'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, nel modo seguente:

    • a) al comma 1, le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028»;
    • b) al comma 4, primo periodo, le parole «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028»;
    • c) al comma 6, primo periodo, le parole «e di 2.200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2.200 milioni di euro per l'anno 2025, 2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e di 750 milioni di euro per l’anno 2028».

    Inoltre per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini della fruizione del credito d'imposta come modificato dal comma 1 su indicato gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate:

    • dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, 
    • dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 
    • dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. 

    A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano:

    • dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, 
    • dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 
    • dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 

    all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo.

    La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito d'imposta

    maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2024. 

    Attenzione la comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata.

    Con provvedimento adottato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

    Ai fini del rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028 l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. 

    Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative.

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    Sostegno ai mercati rionali: il MIMIT assegna le risorse

    Con il Decreto direttoriale 7 ottobre 2025 sono ripartite tra le Regioni richiedenti le risorse destinate dal decreto interministeriale 26 giugno 2025 agli interventi in favore dei mercati rionali. 

    Ricordiamo che si tratta di una misura di sostengo disciplinata dal Decreto Direttoriale 11 agosto 2025 che ha definito le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni volte a sostenere le PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche nazionali o internazionali organizzate in Italia e gli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per la realizzazione di progetti finalizzati all’organizzazione in Italia di manifestazioni o eventi fieristici, in presenza, virtuali o “ibridi”, di rilievo internazionale per far conoscere e diffondere anche all’estero l’eccellenza del made in Italy.

    Tra le linee di intervnto vi è appunto la LInea 3 gestita dalle Regioni a sostegno dei mercati rionali.

    Leggi anche Bonus fiere e mercati: tutte le regole e il calendario delle domande per gli altri aiuti.

    Sostegno ai mercati rionali: il MIMIT assegna le risorse

    Le Risorse stanziate a sostegno dei mercati rionali ammontano a 10 milioni di euro

    L’attuazione dell’intervento volto a sostenere i mercati rionali è demandata alle Regioni. Ai fini dell’accesso alle risorse spettanti, ciascuna Regione ha presentato una specifica richiesta di assegnazione della quota di propria competenza.

    Il Ministero ha adotato appunto lo specifico provvedimento per l’attribuzione alle Regioni delle risorse ad esse spettanti sulla base delle percentuali di riparto di cui al Dpcm 30 luglio 2003 e ora provvederà al conseguente trasferimento.

    In particolare, con il decreto direttoriale 7 ottobre 2025  sono assegnate le risorse come segue:

    .

    Sostegno ai mercati rionali: finalità degli aiuti 2025-2026

    Le risorse assegnate saranno utilizzate dalle Regioni richiedenti per incentivare progetti di investimento nei mercati rionali ricadenti nel proprio territorio finalizzati all’ammodernamento, all’ampliamento, alla riqualificazione strutturale dei medesimi mercati, anche mediante interventi mirati all’efficientamento energetico o a una maggiore sostenibilità ambientale. 

    Nella concessione, le predette Amministrazioni daranno priorità, con le modalità da queste definite con apposito provvedimento, ai mercati rionali attrattivi sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica.