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Bando Disegni+: domande dal 18 dicembre
Il MIMIT ha pubblicato i bandi delle misure agevolative per PMI:
- Bando Marchi+
- Bando Brevetti+
- Bando Disegni+
Quest'anno il calendario parte da novembre e termina in dicembre.
La misura Disegni+2025 è l’intervento che intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.
La dotazione finanziaria, riferita all’annualità 2025 e stanziata per l’attuazione dell’intervento, è pari a 10 milioni di euro.
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Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
- avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, sulla base dei requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;
- avere sede legale e operativa in Italia;
- essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di liquidazione o scioglimento, non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- operare nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
- non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni);
- non essere incorse in sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- non avere legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
- non essere incorse in revoche e/o non avere procedimenti in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- essere titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione. Il disegno/modello deve essere registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) o l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l’Italia. Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere dal 1° gennaio 2023 e comunque in data antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità;
- essere in regola con l’obbligo in materia di assicurazioni a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.
Bando Disegni+: presenta la domanda dal 18 dicembre
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità che verranno successivamente indicate.
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 12:00 del 18 dicembre 2025 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 12:00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
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Credito per le ZLS: fissata la % di fruizione
Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 153474/2025 con modello e istruzioni per presentare la comunicazione per il credito spettanete alle imprese che operano nelle ZLS Zone Logistiche Speciali.
Ricordiamo che la Legge di conversione del Dl n 202/2024 noto come Milleproroghe pubblicata in GU n 25 del 24 febbraio ha esteso tale agevolazione, riepiloghiamo tutte le regole per usufruirne.
Milleproroghe: novità per le ZLS
Con la Legge di conversione del DL n 202/2024 viene introdotta una proroga per la quale il contributo corrisposto sotto forma di credito d'imposta per le Zone logistiche semplificate si estende agli investimenti in beni strumentali realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
Ricordiamo che il credito d’imposta relativo alle Zls (istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205/2017) è stato previsto dalle disposizioni contenute nell’articolo 13, comma 1, del Dl n. 60/2024.
Queste agevolazioni sono consentite nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2025.
Per fruire del beneficio, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle di cui se ne prevede l’effettuazione fino al 15 novembre 2025.
Con il Provvedimento n 153474/2025 sono approvate tutte le regole per provvedere. Scarica qui il Modello e le istruzioni per l'invio.
Inoltre, a pena di decadenza dal beneficio, è necessaria anche la comunicazione, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al prodotto tra l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione delle spese ammissibili che deve essere resa all’Agenzia delle entrate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 e la percentuale prevista dal Provvedimento n 570036 del 12 dicembre fissata al 100%
Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il limite di spesa di 80 milioni e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni.
Attenzione al fatto che qualora l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al citato limite di spesa, la percentuale è pari al cento per cento come è avvenuto per il 2024.
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Codice incentivi 2026 in Gazzetta: tutte le novità
Il nuovo Codice degli Incentivi approvato con decreto legislativo dal Governo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 dicembre 2025 ed è' stato predisposto in attuazione della legge delega n. 160/2023, su proposta del ministero delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso.
CoMe affermato dal ministro in conferenza stampa. Il provvedimento si fonda su tre pilastri fondamentali:
- digitalizzazione,
- semplificazione,
- trasparenza.
e per la prima volta disciplina in modo organico tutte le fasi del ciclo di vita degli incentivi: programmazione, progettazione, attuazione, monitoraggio, pubblicità e valutazione dei risultati, con l'intento di superare anni di frammentazione normativa e procedurale.
Un aspetto centrale è il potenziamento degli strumenti digitali già incardinati presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy: la piattaforma Incentivi.gov.it e il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) costituiranno il cuore del nuovo Sistema Incentivi Italia, previsto dagli artt. 3 e seguenti della bozza
Il testo del decreto è stato definito dopo un ampio confronto istituzionale che ha coinvolto amministrazioni centrali, Conferenza Stato-Regioni, Consiglio di Stato e Parlamento, i cui contributi sono stati recepiti nella versione finale. L’obiettivo è garantire una gestione unitaria, tracciabile e valutabile degli incentivi, aumentando l’efficacia delle politiche industriali e riducendo tempi e oneri per imprese, professionisti e lavoratori autonomi.
La ministra del lavoro Calderone ha sottolineato in particolare l'importanza del principio di parita di accesso alle agevolazioni per imprese e lavoratori autonomi, compresi i professionisti.
Vediamo in dettaglio l'elenco delle misure nei prossimi paragrafi.
Struttura e contenuti del Codice
Il decreto si articola in 28 articoli, organizzati in cinque Capi, che ridisegnano l'intero ecosistema italiano delle agevolazioni.
Da segnalare in particolare
- L’art. 6 introduce il bando-tipo, che uniforma requisiti, criteri, modalità di accesso, istruttoria, cumulo, controlli, rendicontazione e revoca. Questa standardizzazione riduce la variabilità tra misure e rende più prevedibile il quadro regolatorio per imprese e consulenti.
Il Codice introduce anche un sistema rafforzato di controlli (art. 18), una disciplina rigorosa sul contrasto alla delocalizzazione (art. 16) e un quadro uniforme per le revoche (art. 17)
Gli artt. 20 e 21 stabiliscono un sistema strutturato di monitoraggio basato sul CUP e una valutazione continua — ex ante, in itinere ed ex post — per misurare l'efficacia delle misure di sostegno.
Sono espressamente previsti più decreti attuativi, direttoriali e linee guida.
In particolare un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni avrà ad Oggetto:
- il modello di Programma degli incentivi;
- le tempistiche per l’adozione;
- modalità di aggiornamento;
- format per la ricognizione degli incentivi regionali.
da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice. Se il Codice entra in vigore il 1° gennaio 2026 (art. 28), il termine cade indicativamente entro fine aprile 2026.
Digitalizzazione e premialità
il Codice introduce , oltre alla razionalizzazione normativa, importanti innovazioni operative.
La riforma rende obbligatori:
- processi digitali, affidati a piattaforme interoperabili;
- semplificazione delle procedure, limitando la documentazione richiesta, fornendo il bando tipo per tutte le agevolazioni e automatizzando i controlli;
- trasparenza, con obblighi di pubblicazione, CUP univoci e tracciamento completo degli incentivi.
- Incentivi.gov.it e RNA diventeranno il punto di accesso unico per:
- consultare gli incentivi;
- verificare requisiti;
- presentare le istanze;
- monitorare l’avanzamento;
- consultare valutazioni e risultati.
Vengono definite come nella tabella seguente le premialità e riserve per PMI, microimprese e categorie prioritarie
Categoria Premialità/Riserva PMI ≥ 60% delle risorse Microimprese / lavoratori autonomi ≥ 25% delle risorse Rating di legalità Punteggio aggiuntivo o maggiorazione Parità di genere Premialità dedicata Parità di accesso alle agevolazioni per i lavoratori autonomi (Art. 10)
Una delle novità più attese , salutata con particolare soddisfazione dal Ministro del lavoro Calderone che come ex presidente dei consulenti del lavoro si era spesa molto sul tema, riguarda i lavoratori autonomi, finalmente equiparati alle PMI per l’accesso agli incentivi.
L’art. 10, stabilisce che gli autonomi potranno di regola partecipare alle stesse condizioni delle PMI e saranno esclusi solo i requisiti non pertinenti alla loro attività.
Inoltre, i bandi dovranno garantire disposizioni specifiche per un accesso effettivo e non discriminatorio.
Si tratta del completamento di un percorso iniziato con la legge 81/2017, più volte rilanciato nei tavoli ministeriali con le categorie professionali.
Tabella riepilogo degli articoli del Codice incentivi
Articolo Titolo Contenuto sintetico Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione Definisce finalità del Codice, ambito soggettivo e oggettivo, incentivi esclusi (es. agevolazioni fiscali automatiche, accise, incentivi contributivi salvo rinvii) e coordinamento con la disciplina UE sugli aiuti di Stato. Art. 2 Definizioni Introduce le definizioni unitarie (agevolazione, impresa, lavoratore autonomo, PMI, forme di contributo e finanziamento, capitale di rischio), che diventano riferimento per tutti i bandi futuri. Art. 3 Servizi per la semplificazione degli incentivi Individua nel sistema “Incentivi Italia” (Incentivi.gov.it, RNA e altre piattaforme) l’infrastruttura per progettazione, gestione digitale, controlli, monitoraggio e valutazione delle misure. Art. 4 Programma degli incentivi Obbliga le amministrazioni centrali a predisporre un Programma degli incentivi con obiettivi, elenco delle misure, cronoprogramma orientativo e quadro finanziario, privilegiando la continuità delle misure efficaci. Art. 5 Coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali Istituisce il Tavolo permanente degli incentivi presso il MIMIT per informazione reciproca, coordinamento tra Stato e Regioni e riduzione di sovrapposizioni tra misure nazionali e territoriali. Art. 6 Bando-tipo Stabilisce il contenuto minimo dei bandi (finalità, risorse, soggetti ammissibili, interventi e spese, forme di agevolazione, cumulo, procedure, controlli, revoche) e rinvia a un bando-tipo adottato dal MIMIT. Art. 7 Criteri per gli affidamenti di attività del ciclo di vita dell’incentivo Disciplina l’affidamento a soggetti terzi o in house di progettazione, istruttorie, controlli e altre attività, definendo criteri generali e modalità di copertura degli oneri a carico delle risorse disponibili. Art. 8 Elementi premianti e riserve specifiche Elenca gli elementi premianti (rating di legalità, certificazione parità di genere, occupazione giovani, donne, persone con disabilità, misure per natalità e conciliazione) e introduce riserve minime di risorse per PMI, microimprese e lavoratori autonomi. Art. 9 Motivi di esclusione Definisce le cause ostative all’accesso (es. antimafia, sanzioni interdittive 231, gravi illeciti, irregolarità contributiva per incentivi agli investimenti, delocalizzazioni e cessazioni vietate, obblighi assicurativi non adempiuti). Art. 10 Partecipazione del lavoratore autonomo Consente, ove previsto dai bandi, la partecipazione dei lavoratori autonomi alle misure alle stesse condizioni delle PMI, con adattamento dei requisiti non compatibili con la natura professionale dell’attività. Art. 11 Operazioni agevolabili e spese ammissibili Indica che i bandi devono individuare con chiarezza le operazioni ammissibili e le spese finanziabili, prevedendo condizioni di ammissibilità, tracciabilità e l’uso del CUP nella documentazione di spesa. Art. 12 Agevolazioni concedibili Elenca le forme di agevolazione (contributi, garanzie, finanziamenti agevolati, strumenti rimborsabili, interventi nel capitale, agevolazioni fiscali e contributive) e richiama i limiti di cumulo nel rispetto della normativa UE. Art. 13 Procedure e modalità di accesso Regola modalità di presentazione delle domande, contenuti dell’istruttoria e criteri di selezione, prevedendo procedure a sportello cronologico, graduatorie con punteggio o procedure negoziali per progetti complessi. Art. 14 Soccorso istruttorio Consente la richiesta di integrazioni e chiarimenti sulle domande, con sospensione dei termini, escludendo però la sanatoria delle irregolarità essenziali che comportano l’inammissibilità. Art. 15 Procedure e modalità di erogazione Disciplina erogazioni in acconto e a saldo, possibilità di anticipazioni assistite da garanzie, rendicontazione delle spese e utilizzo di opzioni semplificate di costo, ove compatibili con la disciplina UE. Art. 16 Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali Introduce vincoli contro la delocalizzazione delle attività incentivate, obblighi di comunicazione preventiva, ipotesi di decadenza e restituzione (anche con sanzioni), nonché tutele per i livelli occupazionali e periodi di esclusione da nuovi incentivi. Art. 17 Revoche Individua le ipotesi di revoca totale o parziale delle agevolazioni (mancanza requisiti, inadempimenti, mancata realizzazione progetti, delocalizzazioni, ecc.) e disciplina il recupero delle somme con interessi e maggiorazioni. Art. 18 Controlli Prevede controlli documentali e in loco, l’utilizzo di banche dati e sistemi informativi, la verifica di regolarità contributiva, antimafia e posizione nel Registro nazionale aiuti prima della concessione ed erogazione. Art. 19 Regime speciale per gli incentivi fiscali e per gli incentivi contributivi Stabilisce le regole procedurali per incentivi fiscali con istruttoria valutativa e, per i crediti d’imposta automatici, l’obbligo di comunicazioni per il monitoraggio; disciplina il coordinamento con gli incentivi contributivi, lasciando ferma la normativa di settore. Art. 20 Monitoraggio degli incentivi Introducendo l’uso sistematico del CUP, impone alle amministrazioni sistemi di raccolta e gestione dati per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di tutte le misure agevolative. Art. 21 Valutazione degli incentivi Prevede la valutazione ex ante, in itinere ed ex post degli incentivi, anche con il supporto di soggetti specializzati, per misurare l’efficacia delle misure e orientare eventuali revisioni della politica di sostegno. Art. 22 Conoscibilità, pubblicità e trasparenza degli incentivi Rafforza gli obblighi di pubblicità e trasparenza, attribuendo a Incentivi.gov.it il ruolo di punto di accesso unico per bandi, Programmi degli incentivi, informazioni sulle misure e sui beneficiari. Art. 23 Ulteriori disposizioni Introduce modifiche e integrazioni a norme vigenti (in particolare collegate al PNRR e alla disciplina sugli incentivi) per allinearle al Codice, anche rafforzando il ruolo del sistema Incentivi Italia e i presìdi istruttori. Art. 24 Abrogazioni Elenca le disposizioni abrogate, tra cui il d.lgs. 123/1998 e altre norme incompatibili, consolidando nel Codice la disciplina generale degli incentivi alle imprese. Art. 25 Disposizioni transitorie e di coordinamento Regola il passaggio dal vecchio al nuovo regime, specificando l’applicazione del Codice ai bandi non ancora pubblicati e agli incentivi fiscali e contributivi istituiti dopo l’entrata in vigore. Art. 26 Aggiornamenti Stabilisce che ogni futura normativa incidente sul Codice debba intervenire con esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle singole disposizioni, per garantire certezza e leggibilità del quadro. Art. 27 Clausola di invarianza finanziaria Prevede che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dal Codice con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 28 Entrata in vigore Stabilisce l’entrata in vigore del Codice degli incentivi al 1° gennaio 2026. Polizze catastrofali ed esclusione dagli incentivi
Il nuovo Codice chiarisce con l'art. 9 anche l’impatto dell’obbligo di copertura assicurativa contro i rischi catastrofali sulle agevolazioni pubbliche alle imprese, distinguendo tra misure accessibili e misure precluse in assenza di polizza. In particolare, viene precisato che la mancata stipula della copertura comporta, di regola, l’esclusione dagli incentivi che prevedono una valutazione tecnico-discrezionale dei progetti, mentre restano fruibili gli strumenti “automatici”. In estrema sintesi
- accesso confermato agli incentivi fiscali automatici, compresi quelli in materia di accise, soggetti a semplici verifiche formali e di capienza delle risorse;
- esclusione, invece, dalle misure fondate su istruttoria valutativa (bandi, graduatorie, selezioni);
- mantenimento degli incentivi contributivi anche in assenza di polizza .
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Dehors: proroga fino al 2027 per le autorizzazioni del periodo emergenziale
L’articolo 50 della legge n 181/2025 pubblicata in GU del 3 dicembre, introduce misure relative ai cd. dehors, alla riforma degli incentivi alle imprese e ai prodotti confezionati.
Le regole entrano in vigore dal 18 dicembre prossimo.
Dehors: proroga fino al 2027 per le autorizzazioni del periodo emergenziale
Nello specifico, il comma 1 dell'art 50 interviene sulla normativa relativa all’installazione delle strutture amovibili utilizzate dagli imprenditori commerciali per ampliare la superficie del proprio esercizio (dehors), innovando la disciplina e modificandone alcuni termini.
Più nel dettaglio, si introducono modifiche all’articolo 26 della legge n. 193/2024 contenente la delega al Governo per il riordino delle norme sulla concessione di spazi pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività esercitata (cd. dehors).
La lett. a) modifica il primo comma dell’articolo 26, prorogando al 31 dicembre 2026 il termine per l’esercizio della delega da parte del Governo, inizialmente previsto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge 193/2024 (entrata in vigore avvenuta il 18 dicembre 2024).
La lett. b) interviene sul comma 2, lettera i), dell’articolo 26, che prevede l’applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo di riordino, anche ai dehors installati in virtù dei regimi autorizzatori transitorinora vigenti, articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge n. 137/2020, previa richiesta con
apposita istanza.Con la modifica in esame, si dispone che tale istanza debba essere presentata entro un congruo termine, e non più entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo.
La lett. c) dispone l’introduzione, al comma 2 dell’articolo 26, dopo la lettera i), di un nuovo principio e criterio direttivo per l’esercizio della delega, con la nuova lettera i-bis).Nell’esercitare la delega bisogna consentire alle imprese di pubblico esercizio che hanno installato strutture amovibili fruendo delle deroghe previste dai regimi autorizzatori transitori di disporre di un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi, nel caso di diniego dell’autorizzazione paesaggistica, edilizia o culturale prevista dal Codice dei beni culturali.
La lett. d), infine proroga ulteriormente il termine massimo stabilito per la validità dei titoli ottenuti per l’installazione di dehors ai sensi della normativa emergenziale, intervenendo sul comma 4 dell’articolo 26.
Tale comma dispone che i titoli ottenuti per l’installazione dei dehors ai sensi della predetta normativa emergenziale (in particolare ex articolo 9-ter del D.L. n. 137/2020) rimangono validi fino all’entrata in vigore del decreto legislativo di riordino della normativa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025.
A seguito della modifica introdotta dalla lett. d), quest’ultimo termine viene esteso fino al 30 giugno 2027
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Aiuti Editoria 2025: tutte le regole per le domande
Il DPCM 17 aprile 2025 pubblicato sul sito del Dipartimento per l'Editoria in data 5 giugno reca l’individuazione degli interventi a favore del settore editoriale per l’anno 2025 e la ripartizione delle risorse ad essi destinate, pari complessivamente a 82 milioni di euro a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, istituito dall art 1 comma 1 della Legge n 198/2016.
Sostegno Editoria 2025: ripartizionr delle risorse
Il Diperatimento evidenzia che le risorse a sostengo dell'Editoria sono così ripartite:
- 10 milioni per il contributo alle edicole;
- 3 milioni per il contributo a favore dei c.d. “punti vendita non esclusivi”;
- 4 milioni per il contributo alle imprese di distribuzione di quotidiani e periodici;
- 65 milioni per il contributo per le copie vendute nell’anno 2023 a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici.
Per le misure a favore delle edicole e dei “punti vendita non esclusivi” concesse nei limiti del regime “de minimis”, le modalità per la fruizione dei contributi sono state definite con provvedimenti del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Per le misure a favore delle imprese di distribuzione e delle imprese editrici di quotidiani e periodici, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il provvedimento attuativo sarà adottato entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della decisione della Commissione europea.
Lo schema di DPCM recante l’individuazione di misure a sostegno delle assunzioni nel campo della digitalizzazione editoriale e degli investimenti in tecnologie innovative effettuati nel settore editoriale e delle emittenti radio televisive per l’anno 2025 e la ripartizione delle relative risorse, è stato inviato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’acquisizione del concerto di rispettiva competenza.
Aiuti Editoria 2025: misure per esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste
Il DPCM prevede che alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste è riconosciuto un contributo, per un importo fino a euro 4.000, pari al 60 per cento delle seguenti spese sostenute nell’anno 2024 per: IMU, TASI, CUP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, al netto dell’IVA ove prevista.
L’agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di euro 10.000.000, che costituisce tetto di spesa.
L’agevolazione di cui al presente articolo è concessa nei limiti di cui al Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.Aiuti Editoria 2025: misure per attività di vendita di quotidiani e periodici
Il DPCM prevede che al fine di sostenere gli esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani e periodici, come individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (c.d. punti vendita non esclusivi), che svolgono la suddetta attività in comuni privi di edicole, è riconosciuto un contributo, per l’anno 2025, per un importo fino a euro 4.000, pari al 60 per cento delle seguenti spese sostenute pro quota nell’anno 2024 per: IMU, TASI, CUP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, al netto dell’IVA ove prevista. Il contributo è commisurato al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici e i ricavi complessivi del singolo punto vendita, con riferimento all’anno
2024. L’agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di euro 3.000.000 che costituisce tetto di spesa.
L’agevolazione di cui al presente articolo è concessa nei limiti di cui al Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.Aiuti Editoria 2025: misure per imprese di distribuzione
Il DPCM al fine di garantire la più ampia capillarità della rete di vendita e della diffusione sul territorio delle pubblicazioni quotidiane e periodiche, alle imprese di distribuzione è riconosciuto un contributo per la fornitura diretta di giornali alle edicole e, laddove non sono presenti edicole, agli esercizi commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani e periodici, come individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, siti in comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000 riforniti nell’anno 2025.
Il contributo riconosciuto è pari ad euro 800 per ciascun comune come sopra individuato. Nel caso di fornitura a comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000 siti nelle Aree Interne di cui alla mappa “Aree Interne 2020”, valevole per il ciclo di programmazione 2021-2027, aggiornata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), il contributo è pari ad euro 1.000. Il contributo è esteso anche alla fornitura di nuovi punti vendita, come
individuati al comma 1, attivati nei comuni nel corso dell’anno 2025.L’agevolazione è concessa entro il limite di euro 4.000.000 che costituisce tetto di spesa.
Nella fornitura ai punti vendita le imprese di distribuzione richiedenti il contributo devono garantire il rispetto del principio di non discriminazione nelle condizioni economiche e di consegna e delle disposizioni normative contenute nell’articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e successive modificazioni.
L’efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.Aiuti Editoria 2025: misure a sostegno delle imprese di quotidiani e periodici
In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editrici di quotidiani e periodici è riconosciuto un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta nel corso dell’anno 2023, anche mediante abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi.
Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell’agevolazione.
L’agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di euro 65.000.000 che costituisce tetto di spesa.
L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.A tal proposito il dipartimento per l'editoria ha pubblicato recentemente le regole, clicca qui per i dettagli.
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Contributo imprese Editoria: domande entro il 18 dicembre
Il Dipartimento per l'Editoria ha pubblicato un avviso con le regole la presentazione delle domande per il contributo previsto dall'art 4 del DPCM 17 aprile 2025 per l'editoria.
In particolare, si tratta del contributo per le imprese editrici di quotidiani e periodici le cui domande sono partite il 26 novembre e scadono il 18 dicembre prossimo, vediamo i dettagli.
Per tutte le misure perl'editoria leggi anche: Aiuti Editoria 2025: tutte le regole per le domande
Contributo editoria: domande entro il 18 dicembre
Il Dipartimento per l'Editoria avvisa che dalle ore 10:00 del 26 novembre alle ore 17:00 del 18 dicembre 2025 è possibile presentare le domande per il contributo per le copie vendute nel 2023.
Le disposizioni applicative per la fruizione di tale contributo sono contenute nel decreto del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 16 ottobre 2025.
Le domande devono essere firmate dal legale rappresentante dell’impresa, esclusivamente con firma digitale in formato CAdES, e presentate per via telematica attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, previa autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Le imprese richiedenti devono presentare una sola domanda. In caso di errore, sarà possibile, per tutta la durata di apertura dello sportello, presentare una nuova domanda che annulla la precedente.
Per assistenza per l’accesso al portale o per la compilazione della domanda consultare il manuale utente della procedura oppure contattare l'Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.
Per eventuali esigenze di chiarimenti si prega di leggere la sezione FAQ presente nella pagina dedicata del sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Nel caso in cui la lettura delle FAQ non dovesse consentire di risolvere eventuali dubbi, si prega di inoltrare un quesito esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria alla seguente casella di posta dedicata sostegno:
- [email protected]
- indicando nell’oggetto la dicitura “copie vendute nel 2023”.
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Bando Marchi+: domande dal 4 dicembre
Il MIMIT ha publbicato le regole per le misure agevolative Bando Marchi+
Con il bando si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti misure agevolative:
- Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni;
- Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni.
Le agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato in G.U.U.E. L 2023/2831 del 15 dicembre 2023), in base al quale l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ad un’impresa unica non può superare 300.000,00 euro (trecentomila/00) nell’arco di tre anni.
Vediamo come presentare domande dal 4 dicembre.
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Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di ammissibilità:
a) avere una dimensione di micro, piccola o media impresa secondo quanto definito dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;
b) avere sede legale e operativa in Italia;
c) essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive;
d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
e) operare nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
f) non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni);
g) non essere incorse in sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) non avere legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
i) non essere incorse in revoche e/o non avere procedimenti in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
j) essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione;
k) per la Misura A:- aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito; nonché
- aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;
l) per la Misura B:
- aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, almeno una delle seguenti attività:
- il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato alivello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
- il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
- il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; nonché
- aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione
m) essere in regola con l’obbligo in materia di assicurazioni a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.
Bando Marchi+: presenta la domanda dal 4 dicembre
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità che saranno successivamente indicate.
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 12:00 del 4 dicembre 2025 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 12:00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
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