• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Aiuti al settore radiotelevisivo: novità nel DL Economia

    Il MIMIT ha comunicato con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale che in sede di esame in Commissione al Senato della conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, Dl Economia, è stato presentato un emendamento volto a ripristinare il livello delle risorse assegnate al Mimit per il sostegno al settore radiotelevisivo, superando così l’interpretazione particolarmente penalizzante alla Legge di Bilancio 2024 in merito al riparto riservato al Dicastero per le emittenti locali.

    Il Ministro Urso ha così commentato: “Siamo intervenuti tempestivamente, pienamente consapevoli del ruolo fondamentale svolto dalle emittenti locali, che rappresentano una primaria fonte di informazione a livello territoriale. Assicureremo la continuità delle risorse stanziate anche in sede di formulazione della prossima Legge di Bilancio”.

    In particolare, l’emendamento prevede l’erogazione di un contributo straordinario pari a 16,5 milioni di euro, a valere sulle risorse del Mimit, che – unitamente a ulteriori 2,5 milioni di euro recuperati mediante il disaccantonamento di fondi relativi a esercizi precedenti – consentirà di compensare integralmente la riduzione della quota spettante al Dicastero del “Fondo per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria”, riportando così, con risorse proprie, lo stanziamento ai livelli dell’anno precedente.

    Si resta in attesa del testo definitivo della norma.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Esonero contributivo ZFU Sisma Centro Italia 2025: le istruzioni

    Con il messaggio n. 2399 del 30 luglio 2025, l’INPS ricorda  che, grazie all’art. 4, co. 5, del D.L. 95/2025, è stata ulteriormente prorogata l’agevolazione contributiva prevista per le imprese situate nella “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia”. 

    L’agevolazione – che consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL) – riguarda i datori di lavoro dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. L’esonero si applica, nei limiti del de minimis e delle risorse disponibili, anche al periodo d’imposta 2025.

    L’intervento estende una misura avviata con il D.L. 50/2017 e successivamente prorogata fino al 2024. Le imprese interessate devono essere destinatarie di un provvedimento di riconoscimento dell’agevolazione rilasciato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

    Nel messaggio l'istituto fornisce le istruzioni operative per la fruizione del beneficio, che sintetizziamo di seguito.

    Fruizione e modalità operative: modello F24 e codici tributo

    Le imprese autorizzate possono utilizzare il credito d’imposta maturato per compensare i contributi obbligatori INPS, tramite modello F24 da inviare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). 

    La modalità di fruizione resta invariata rispetto a quanto stabilito nella circolare INPS n. 48/2019, cui si rimanda per i dettagli operativi. 

    Ai fini della compensazione  restano validi  anche i codici tributo già istituiti dall’Agenzia delle Entrate per i precedenti periodi:

    Codice tributo Anno di riferimento Riferimento normativo
    Z148 2017 Risoluzione n. 160/E del 21.12.2017
    Z149 2018 Risoluzione n. 45/E del 19.06.2018
    Z150 2019 Risoluzione n. 78/E del 30.08.2019
    Z162 2020 Risoluzione n. 47/E del 13.07.2021
    Z164 2021 Risoluzione n. 32/E del 24.06.2022
    Z165 2022 Risoluzione n. 32/E del 24.06.2022
    Z166 2023-2024 Risoluzione n. 31/E del 22.06.2023

    Gli adempimenti per datori e consulenti

    Per beneficiare dell’esonero 2025, i consulenti del lavoro e i datori devono:

    • verificare l’ammissibilità del datore alla misura e la presenza del provvedimento autorizzativo del Ministero competente;
    • utilizzare il modello F24 in compensazione esclusivamente tramite i canali telematici AdE;
    • assicurarsi di non superare i limiti del regime “de minimis”;
    • seguire le istruzioni della circolare INPS n. 48/2019, valide anche per il 2025.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito d’imposta beni strumentali 4.0: tutte le regole

    Il MIMIT comunica che per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, alla data del 29 luglio 2025, risultano ancora disponibili risorse per un importo pari a 686.372.544,73 milioni di euro.

    Viene anche ricordato che le comunicazioni per l’accesso al beneficio possono essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Transizione 4.0" del sito internet del GS accessibile tramite SPID, utilizzando il modello editabile ivi disponibile.

    Con il Decreto del 16 giugno il MIMIT ha fissato le regole con cui le imprese possono presentare, secondo quanto disposto dal decreto direttoriale 15 maggio 2025, il modello di comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento, nel limite di spesa complessivo di 2,2 miliardi di euro. 

    Si ricorda che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ha l'obiettivo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

    Credito d’imposta beni strumentali 4.0: processo di prenotazione

    Viene evidenziato che il processo di prenotazione del bonus prevede: 

    1. comunicazione preventiva: le imprese devono trasmettere una comunicazione preventiva entro il 31 gennaio 2026, indicando gli investimenti previsti e il relativo credito d'imposta. L'ordine cronologico di invio determina la priorità nella prenotazione delle risorse.
    2. conferma dell'acconto: entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, l'impresa deve inviare una seconda comunicazione attestante il pagamento di almeno il 20% del costo dell’investimento.
    3.  comunicazione di completamento: al termine degli investimenti, l'impresa deve trasmettere una comunicazione di completamento entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026.

    In caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettando l'ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.

    Credito d’imposta beni strumentali 4.0: cosa accade a chi ha già prenotato

    Per le imprese che hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva e sia di completamento, tramite il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, il decreto prevede un percorso specifico:

    1. Mantenimento dell’ordine cronologico: ai fini della prenotazione delle risorse, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che entro 30 giorni a partire dal 17 giugno 2025 le imprese trasmettano il nuovo modello di comunicazione in via preventiva;
    2. Comunicazioni successive: le imprese devono adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti.
    3. Conseguenze del mancato adeguamento: le imprese che non si adeguano entro il termine di 30 giorni devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo le disposizioni previste dal decreto del 24 aprile 2024.

    Credito d’imposta beni strumentali 4.0: condizioni 2025

    Il bonus spetta al:

    • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
    • 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
    • 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. 

    Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa di 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Il limite di spesa non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

     

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Polizza catatrofale imprese: quali incentivi si perdono se non si stipula

    Il decreto del 18 giugno 2025, pubblicato dal MIMIT il 25 luglio, prevede l'elenco completo degli incentivi, gestiti dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, non spettanti per le imprese che non stipulano la polizza catastrofale.

    Ricordiamo prima che, il calendario per adempiere alla stipula della polizza, è stato definito dal Decreto-legge n 39/2025 publbicato in GU n 75 del 31 marzo, con la proroga per l'obbligo di polazza catastrofale per le imprese.

    In particolare è stato previsto che l'adempiemento è previsto:

    • per le PMI al 1° gennaio 2026,
    • per le medie imprese al 1° ottobre 2025,
    • al 31 marzo 2025 la stipula per le grandi imprese ma senza sanzioni per 90 giorni.

    Leggi anche: Polizza rischi catastrofali imprese: approvata proroga differenziata.

    Polizza catatrofale imprese: quali incentivi si perdono se non si stipula

    Con l'articolo 1 Adeguamento della disciplina degli incentivi di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese si prevede che per gli incentivi di seguito elencati, fermi restando i requisiti di ammissibilità e la disciplina delle cause di esclusione propri della normativa di attuazione di ciascun incentivo, per le imprese con sede legale in Italia e per le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, l’accesso alle agevolazioni è consentito solo in caso di intervenuto adempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
    Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, le previsioni in oggetto si applicano alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle date di seguito indicate e, comunque, successivamente alla pubblicazione del presente decreto:

    • a) 30 giugno 2025 per le imprese di grandi dimensioni;
    • b) 2 ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, così come definite dalla classificazione contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea, del 6 maggio 2003, e successive modifiche e integrazioni;
    • c) 1° gennaio 2026 per le imprese di micro e piccola dimensione, così come definite dalla classificazione contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea, del 6 maggio 2003, e successive modifiche e integrazioni.

    Per le domande come sopra specificate, l’adempimento dell’obbligo assicurativo previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 deve altresì sussistere ed essere verificato in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.

    Le disposizioni si applicano gli incentivi di seguito individuati:

    • a) “Contratti di sviluppo” di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni;
    • b) “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni;
    • c) “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021;
    • d) “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;
    • e) “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare”, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020;
    • f) “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 e successive modificazioni e integrazioni;
    • g) “Mini contratti di sviluppo” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12 agosto 2024;
    • h) “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale” di cui di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015;
    • i) “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024;
    • l) “Finanziamento di start-up” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2022;
    • m) “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” di cui al decreto Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2022.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto Infrastrutture 2025 convertito in legge: tutte le novità

    Il Decreto-Legge n. 73 del 21 maggio 2025, pubblicato il 22 maggio in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto  una serie di misure urgenti in materia di infrastrutture, trasporti e appalti pubblici.  Tra le  disposizioni, rivolte soprattutto al settore pubblico  ci sono anche alcune novità che coinvolgono direttamente le imprese private, in particolare nei settori dell’autotrasporto, con nuovi fondi per l'ammodernamento dei mezzi. Per i contratti pubblici si segnalano invece nuove deroghe per  eventi eccezionali.

     Altri articoli riguardano i settori della logistica e  delle energie rinnovabili.

    La legge di conversione n. 105/2025 del Decreto-Legge n. 73/2025,   pubblicata il 19 luglio nella Gazzetta ufficiale N. 166 ha introdotto numerose modifiche e integrazioni al testo originario, intervenendo non solo con correzioni tecniche ma soprattutto con disposizioni innovative che arricchiscono l’impianto iniziale del decreto. 

    Vediamo in sintesi  in attesa dei decreti attuativi e relative istruzioni operative.

    SCARICA QUI IL TESTO COORDINATO DEL DECRETO 73 CONVERTITO IN LEGGE 105-2025.

    Novità autotrasporto: indennizzi e nuovi fondi per rinnovo veicoli

    Per le imprese di autotrasporto si segnalano in particolare due misure:

    1 . Indennizzo automatico per i ritardi nel carico e scarico merci e sanzioni per ritardo pagamenti 

    L’art. 4 del decreto modifica la disciplina dei tempi di attesa per carico e scarico nel settore dell’autotrasporto. È previsto un indennizzo automatico di 100 euro per ogni ora (o frazione) di ritardo oltre una franchigia di 90 minuti. Tale somma è a carico solidale del committente e del caricatore. L'importo sarà rivalutato annualmente secondo l’indice ISTAT FOI.

    Il decreto introduce anche  un nuovo comma 15-bis all’art. 83-bis del DL 112/2008, prevedendo che eventuali violazioni contrattuali nei tempi di pagamento possano dar luogo a sanzioni da parte dell’Autorità garante della concorrenza, su iniziativa del creditore o del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori.

    2. Fondi per l’ammodernamento dei mezzi di trasporto

    Sono stanziati 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per incentivare il rinnovo della flotta veicolare del settore dell’autotrasporto. Le modalità di accesso saranno definite da un decreto del Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il MEF.

    Deroghe e semplificazioni nei contratti pubblici – Cruscotto di controllo logistica CIGAL

    Per le imprese di costruzione e fornitura che operano con la PA l’art. 2 del decreto prevede semplificazioni temporanee e deroghe al Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023) in caso di emergenze (ad es. eventi alluvionali o sismici), consentendo anche :

    • l’affidamento diretto sopra soglia entro un limite temporale di 30 giorni e solo per situazioni non differibili. e 
    • l’esclusione automatica delle offerte anomale in gare con meno di 5 partecipanti.

    Tra le semplificazioni più rilevanti, figura l’estensione dell’uso del criterio del prezzo più basso e l’eliminazione di alcuni vincoli formali nelle comunicazioni. Per interventi su infrastrutture strategiche o strutture temporanee destinate a esigenze abitative, scolastiche, civili o produttive, si amplia la possibilità di ricorrere a Consip e centrali di committenza tramite procedura negoziata.

    ANAC vigilerà sulla corretta applicazione delle deroghe, ma le verifiche antimafia potranno avvalersi di un’informativa liberatoria provvisoria, che consente la stipula dei contratti sotto condizione risolutiva, in attesa delle verifiche integrative da completarsi entro 60 giorni.

    Per il settore della logistica è istituito una nuova piattaforma telematica  di raccolta e condivisione dati, alimentata dai principali  enti, tra cui INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro, Unioncamere e regioni per in tempo reale  informazioni funzionali alla verifica di conformità fiscale, contributiva e lavoristica dei soggetti appaltatori. È prevista anche una sezione dedicata alle sanzioni irrogate dagli organi di vigilanza.

    Accelerazione su zone impianti fonti rinnovabili

    L’articolo 13 del decreto introduce modifiche rilevanti per accelerare la pianificazione e la realizzazione degli impianti FER (fonti di energia rinnovabile), con l’obiettivo di rispettare le scadenze del PNIEC 2030 e del PNRR.

    Il nuovo comma 7-bis dell’art. 12 del D.lgs. 190/2024 prevede che:

    • Sono considerate zone di accelerazione anche le aree industriali, così come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali.
    • Queste aree devono coincidere con quelle individuate dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) tramite una mappatura nazionale.
    • Il GSE ha 10 giorni dalla pubblicazione del DL (quindi entro il 31 maggio 2025) per rendere disponibile una rappresentazione cartografica ufficiale online.

    Dunque non sarà più necessario attendere delibere regionali per sapere dove è possibile costruire un impianto con iter semplificato. Saranno immediatamente identificabili le aree idonee.

    Modifiche e novità della legge di conversione

    Ecco un riepilogo delle  novità apportate in sede di conversione del decreto in legge :

     1. Nuovi interventi infrastrutturali strategici

    ● Art. 1-bis – Interventi per il GNL

    Viene autorizzata una nuova spesa (15 mln € nel 2027, 2028 e 5 mln € nel 2029) per aumentare la capacità di stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquido, in particolare nel settore marittimo. Il finanziamento è destinato a opere già autorizzate ma non coperte dal PNRR

    Art. 1-ter – Opere indifferibili e urgenti

    Si autorizza ANAS S.p.A. alla progettazione di 5 nuovi tratti stradali prioritari, tra cui la SS 700 (Reggia di Caserta), la Galleria della Guinza e la variante Armo-Cantarana

    2. Potenziamento dei sistemi di monitoraggio e vigilanza

     Art. 2-bis – Efficienza del monitoraggio finanziario

    Viene potenziato il sistema SIMOI per il controllo della spesa nelle infrastrutture strategiche, con un nuovo stanziamento triennale (1,17 mln € nel 2025, 480.000 €/anno dal 2026)

    Art. 3-quinquies – Tavolo per le opere incompiute

    È istituito presso il MIT un tavolo tecnico per la ricognizione e il completamento delle opere pubbliche incompiute, con la partecipazione delle Regioni e del MEF

    3. Settore autotrasporto e motorizzazione: norme innovative

    Indennizzo per attese nei carichi/scarichi

    Il nuovo art. 6-bis del D.lgs. 286/2005 definisce un indennizzo automatico di 100 € l’ora per i ritardi oltre 90 minuti nelle operazioni di carico e scarico, a carico di committenti e caricatori.

    Corridoi per i trasporti eccezionali

    L’art. 4 (comma 3-bis) potenzia AINOP come infrastruttura digitale di riferimento per pianificare i trasporti in condizioni di eccezionalità, interconnettendo sistemi GIS, archivi telematici, enti locali e concessionari

     4. Concessioni e governance autostradale

     Art. 11-ter – Avvio di Autostrade dello Stato S.p.A.

    È finanziata l’operatività della nuova società pubblica con contributi crescenti fino al 2027. Essa sarà chiamata a gestire nuove concessioni autostradali e progetti innovativi per la sicurezza stradale

     5. Valorizzazione e memoria storica

     Art. 13-bis – Collegamento Sant’Anna di Stazzema – Farnocchia

    È stanziato un contributo straordinario per la realizzazione di una nuova infrastruttura viaria a servizio del Parco nazionale della Pace e dei luoghi della memoria in Toscana

    6. Sicurezza e circolazione ferroviaria

     Art. 10-bis e 10-ter – Norme su passaggi a livello e sanzioni

    Si amplia il novero dei soggetti abilitati a presidiare i passaggi a livello e si aggiornano le sanzioni pecuniarie per infrazioni in ambito ferroviario, in alcuni casi quintuplicandole rispetto agli importi originari in lire.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus acquisto carta imprese editrici: elenco beneficiari 2024

    Pubblicato il Decreto del 9 luglio 2025 del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria è approvato l’elenco dei beneficiari 2024 del credito d’imposta previsto a favore delle case editrici iscritte al Roc (Registro operatori della comunicazione), per l’acquisto della carta necessaria per la stampa delle testate edite nel 2023. L’elenco è stato inviato all’Agenzia delle entrate.

    Ricordiamo che si tratta del bonus riconosciuto in base alla Circolare n 2/2024 del Dipartimento per l'Editoria con le regole per il bonus acquisto carta imprese editrici. 

    Ricordiamo che l’articolo 1, comma 319 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha previsto che il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, ed entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, che costituisce limite massimo di spesa.

    La misura agevolativa è stata notificata alla Commissione europea che, con la decisione positiva C(2024) 4652 final del 4 luglio 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea in data 14 agosto 2024, pronunciandosi sulla compatibilità della misura con le disposizioni normative europee sugli aiuti di Stato, ne ha autorizzato l’applicazione per gli anni 2024-2025.

    Con la circolare n. 2 del 10 settembre 2024 si disciplinano le modalità attuative del suddetto credito d'imposta.

    Bonus acquisto carta imprese editrici 2024-2025: i beneficiari

    Possono accedere all’agevolazione le imprese editrici di quotidiani e periodici aventi i seguenti requisiti: 

    • a) la sede legale in uno Stato dell’Unione Europea o nello spazio economico europeo; 
    • b) la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
    • c) l’indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO “58 ATTIVITA’ EDITORIALI” con le seguenti specificazioni:
      • 58.13 (edizione di quotidiani)
      • 58.14 (edizione di riviste e periodici); 
    • d) l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; e) non essere sottoposte a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.

    Bonus acquisto carta imprese editrici 2024-2025: spese ammesse

    Le spese ammesse all’agevolazione, per le due annualità, sono quelle sostenute rispettivamente nell’anno 2023 e nell’anno 2024 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’articolo 4, comma 183, della L. 24 dicembre 2003, n. 3501 , e con l’esclusione della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie. 

    Le spese ammesse al credito devono risultare da certificazione rilasciata da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

    La certificazione, rilasciata dai soggetti abilitati sopracitati, deve riguardare le sole spese sostenute nell’anno 2023 e nell’anno 2024 per l’acquisto della carta utilizzata, rispettivamente, nei medesimi anni, per la pubblicazione dei giornali quotidiani e dei periodici che non rientrino tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’articolo 1, comma 183, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, e calcolate al netto della spesa relativa all’acquisto della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie

    Bonus acquisto carta imprese editrici 2024-2025: elenco beneficiari delle domane 2024

    Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio devono presentare domanda al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, con le modalità di cui al punto 7. entro i seguenti termini: 

    • per l’anno 2024, dal 19 novembre al 19 dicembre 2024 (pubblicato l'elenco dei beneficiari che potranno beneficiare del credito in F24 utilizzando il codice tributo “6974”, istituito dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n 19/2022)
    • per l’anno 2025, dal 1° ottobre al 31 ottobre 2025.

    La domanda è presentata, per ciascuna annualità, dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE), cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” – “credito d’imposta per le spese per l’acquisto della carta” del menù “Servizi on line”

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tax credit opere audiovisive: nuove regole

    Il tax credit relativo alla produzione nazionale e internazionale di opere audiovisive, ossia l’incentivo fiscale che consente all’industria cinematografica di sostenere la produzione, la distribuzione e la promozione di tali opere cambia forma.

    Le nuove disposizioni arrivano con due Decreti della direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura, che rafforzano la trasparenza e la tracciabilità dell’agevolazione fiscale.

    Tax credit opere audiovisive: nuove regole

    Il tax crediti consiste nel riconoscimento di crediti di imposta calcolati sulla base dei costi sostenuti per lo sviluppo, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di film, opere tv, opere web, videogiochi e per l’apertura o ristrutturazione di sale cinematografiche, per i costi di funzionamento delle sale stesse e per le industrie tecniche. 

    Esso spetta a condizione che l’opera per la quale viene richiesto abbia “eleggibilità culturale”, determinata in base a un punteggio minimo.
    Il tax credit è previsto anche in relazione alla spesa sostenuta, sul territorio nazionale, per la realizzazione di opere audiovisive non aventi il requisito della nazionalità italiana, realizzate utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere (tax credit internazionale).

    Il bonus è regolato dalla Legge Cinema o legge n 220/2016 e numerosi decreti ministeriali hanno completato la disciplina, demandando a decreti direttoriali la definizione delle ulteriori modalità, disposizioni tecniche e applicative per il riconoscimento del credito d’imposta.

    Con l’obiettivo di rafforzare la trasparenza e garantire un controllo più efficace sui costi e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura ha ritenuto di aggiornare il quadro provvedimentale, emanando:

    • a) il Decreto Direttoriale n 2540 del 26 giugno 2025, in materia di tax credit produzione internazionale
    • b) il Decreto Direttoriale n 2541 del 26 giugno 2025, per la produzione nazionale.

    Entrambi gli atti delineano in modo specifico le procedure di accesso per le imprese al fine dell'ottenimento del credito di imposta.

    Vediamo le principali novità che essi hanno apportato alla disciplina:

    • viene previsto l’obbligo di un conto corrente dedicatoda parte dei beneficiari degli incentivi. Sempre al fine di garantire la tracciabilità, e con riferimento alle richieste a consuntivo, sono state dettate regole precise per la fatturazione. Le fatture, i documenti di spesa e la documentazione attestante i pagamenti, di importo superiore a mille euro, emessi a partire dalla data di pubblicazione dei decreti direttoriali, devono riportare obbligatoriamente l’indicazione del titolo dell’opera a cui si riferiscono, pena l’ineleggibilità del costo; sempre a pena di ineleggibilità del costo, tutte le fatture e i documenti attestanti i costi eleggibili devono essere pagati mediante strumenti di pagamento che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari e a valere sul conto dedicato. Non sono considerati eleggibili i costi la cui regolazione è avvenuta con lo strumento della compensazione di posizioni di debito e credito con i fornitori di beni o servizi;
    • la direzione generale Cinema e Audiovisivo (Dgca) potrà richiedere, anche ai fini della cedibilità del credito di imposta, una perizia di congruità sui costi eleggibili dichiarati, redatta da un soggetto terzo e indipendente e in possesso di adeguati requisiti di esperienza e professionalità e secondo metodologie e standard di riferimento preventivamente comunicate;
    • rafforzate le regole già in vigore per l’assunzione del personale e l’affidamento di servizi a soggetti esterni. Tra gli allegati da fornire dai richiedenti vi sarà l’elenco del personale coinvolto in ciascuna prestazione, con indicazione del codice fiscale e del relativo costo; la documentazione attestante il pagamento in favore del fornitore, secondo le modalità indicate dai decreti stessi; l’autodichiarazione del fornitore attestante: 
      • i. l’assenza di sub contrattazione a soggetti terzi in modalità “a cascata”;
      •  ii. l’eleggibilità delle spese sostenute; iii. con riferimento alla propria impresa e relativamente alla specifica fornitura, le autodichiarazioni sugli aspetti lavoristici (cfr articolo 2 di entrambi i decreti)
    • per il tax credit internazionale arriva l’obbligo di consegna della copia dell’opera.

    Attenzione al fatto che il Ministero ha comunicato che sono in arrivo altri dettagli tecnici con ulteriori avvisi, consultare il sito di riferimento, clicca qui, per ulteriori novità.