• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributi imprese editrici di periodici diffusi all’estero: domande entro il 31 marzo

    Il Dipartimento per l'Editori informa del fatto che entro il 31 marzo è possibile presentare domande per i contributi per Contributi alle imprese editrici di periodici italiani diffusi all'estero

    Il contributo è volto a sostenere le imprese editrici di periodici italiani all'estero che trattano argomenti di interesse per le comunità italiane, al fine di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nonché la promozione del sistema Italia all'estero.

    Accadi qui per tutta la modulistica.

    Contributi imprese editrici periodici diffusi all’estero: beneficiari

    Possono accedere ai contributi le imprese/associazioni che editano:

    • periodici editi e diffusi all'estero con testi scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana;
    • periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

    Il contributo potrà essere richiesto per una sola testata.

    Per avere accesso ai contributi sono necessari:

    • anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata di almeno due anni maturati prima dell’annualità per la quale la domanda di contributo è presentata;
    • assenza di situazioni di collegamento o di controllo tra le imprese richiedenti il contributo;
    • divieto di distribuzione degli utili provenienti dall’esercizio dell’anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, adottato con clausola statutaria;
    • obbligo di dare evidenza, nell’edizione della testata, del contributo ottenuto negli anni precedenti nonché di altri finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo ricevuti;
    • impegno ad adottare misure idonee a contrastare forme di pubblicità lesive dell’immagine e del corpo e della donna

    e per le imprese che editano i periodici in Italia:

    • diffusione prevalente all’estero in misura non inferiore al 60 per cento delle copie complessivamente distribuite;
    • regolare adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di lavoro e previdenza e dal contratto di lavoro applicato dall’impresa editrice;
    • iscrizioni al Registro delle imprese, ove richiesto dalla normativa vigente;
    • obbligo degli editori di essere proprietari della testata per la quale si richiede il contributo.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Imprese editoria ipovedenti: domande di contributi entro il 31 marzo

    Con Avviso del del 2 marzo il Dipartimento per l'Editoria informa del termine di scadenza al 31 marzo per i contributi per le imprese di editoria speciale.

    In particolare il contributo è volto a sostenere:

    • imprese editrici, 
    • enti e associazioni,

    che editano periodici per non vedenti e ipovedenti destinati a tali soggetti o ad enti ed istituzioni che operano per finalità a sostegno del settore.

    Editoria ipovedenti e non vedenti: i beneficiari del contributo 2025

    Possono accedere al contributo imprese, enti ed associazioni che editano periodici prodotti con caratteri tipografici normali, braille, su nastro magnetico o supporti informatici, registrati presso il competente Tribunale e iscritti al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

    Per avere accesso ai contributi sono necessari:

    • anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata di almeno due anni maturati prima dell’annualità per la quale la domanda di contributo è presentata;
    • obbligo degli editori di essere proprietari della testata per la quale si richiede il finanziamento;
    • obbligo di dare evidenza, nell’edizione della testata, del contributo ottenuto negli anni precedenti nonché di altri finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo ricevuti;
    • periodicità della testata almeno quadrimestrale nell’anno di riferimento del contributo.

    Contributo Editoria ipovedenti e non vedenti: le domande 2025

    Le domande di contributo per l'editoria per gli ipovedenti e i non vedenti devono essere inviate, corredate dalla relativa documentazione, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo ed inviate, in regola con le disposizioni in materia di bollo, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

    Entro lo stesso termine del 31 marzo, deve essere altresì inviato, a cura e spese dell’editore, un campione dei numeri della testata all’indirizzo:

    Presidenza del Consiglio dei Ministri

    Dipartimento per l’informazione e l’editoria
    Ufficio per il sostegno all'editoria
    Servizio per il sostegno diretto alla stampa
    UFFICIO ACCETTAZIONE
    Via dell’Impresa 90
    00187 – Roma

    Attenzione al fatto che, nel caso di domanda presentata per la prima volta, è necessario inviare anche le copie della rivista relative alle due annualità precedenti a quella della domanda.

    Accedi al sito del dipartimento per l'editoria per tutta l'altra modulistica e la normativa di riferimento.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Legge PMI 2026 approvata: incentivi alle imprese e stop alle recensioni false

    Il Senato, nella seduta del 4 marzo 2026, ha approvato il Disegno di legge annuale sulle micro, piccole e medie imprese (A.S. 1484-B) non acora pubblicata.

    La legge contiene misure che spaziano dall’aggregazione tra imprese al ricambio generazionale, dalle semplificazioni amministrative all’accesso al credito, fino al contrasto delle recensioni online false nel turismo e nella ristorazione. Il testo prevede inoltre diverse deleghe al Governo per il riordino della disciplina dei confidi, delle start-up innovative e dell’artigianato.

    Tra le principali novità della legge PMI 2026 si segnalano:

    • Incentivi alle reti d’impresa (art. 1)
      Detassazione degli utili reinvestiti nei programmi di rete fino a 1 milione di euro annui per impresa nel triennio 2026-2028.
    • Sostegno alla filiera della moda (art. 3)
      Fino a 100 milioni di euro per programmi di sviluppo delle PMI della filiera tessile-moda.
    • Staffetta generazionale (art. 6)
      Part-time incentivato verso la pensione con esonero contributivo e assunzione di un lavoratore under 35.
    • Accesso al credito (artt. 7-8)
      Riordino dei confidi e possibilità di utilizzare beni di magazzino come garanzia per finanziamenti.
    • Semplificazioni per le imprese (artt. 9-13)
      Deroga all’assicurazione per carrelli elevatori e macchine agricole utilizzate solo in aree private e nuovi modelli semplificati per la sicurezza.
    • Stop alle recensioni false (artt. 18-21)
      Recensioni valide solo se pubblicate entro 30 giorni dall’utilizzo del servizio e divieto di acquistare o vendere recensioni online.
    • Start-up e innovazione (art. 24)
      Testo unico per riordinare la normativa su start-up innovative e PMI innovative.

    Incentivi alle reti di imprese e sostegno alla filiera della moda (artt. 1 e 3)

    Uno dei pilastri della legge riguarda il rafforzamento dei processi di aggregazione tra micro, piccole e medie imprese, considerati uno strumento fondamentale per aumentare la competitività delle aziende italiane.

    A tal fine viene introdotto un incentivo fiscale per i contratti di rete. A partire dal periodo d’imposta 2026 e fino al 2028 una quota degli utili destinati al fondo patrimoniale comune della rete e reinvestiti nel programma di sviluppo non concorre alla formazione del reddito d’impresa.

    Il beneficio è riconosciuto entro il limite massimo di 1 milione di euro annui per ciascuna impresa aderente e può essere utilizzato in sede di saldo delle imposte sui redditi.

    Accanto a questa misura è previsto anche un intervento mirato alla filiera tessile e della moda, uno dei comparti simbolo del made in Italy. La legge prevede l’utilizzo di risorse fino a 100 milioni di euro per sostenere programmi di sviluppo e riconversione produttiva delle PMI del settore.

    I progetti finanziabili dovranno avere un valore compreso tra 1 e 20 milioni di euro e potranno riguardare innovazione tecnologica, integrazione delle filiere produttive e valorizzazione delle produzioni realizzate in Italia.

    Staffetta generazionale e part-time incentivato verso la pensione (art. 6)

    Tra le novità più rilevanti per il mercato del lavoro vi è la sperimentazione di un sistema di part-time incentivato per l’accompagnamento alla pensione. La misura sarà attiva nel biennio 2026-2027 e potrà interessare fino a 1.000 lavoratori dipendenti di imprese private con un massimo di 50 addetti.

    I lavoratori prossimi alla pensione potranno ridurre volontariamente l’orario di lavoro dal 25 al 50 per cento, trasformando il rapporto da tempo pieno a part-time.

    A fronte della riduzione dell’orario sono previsti:

    • esonero totale dei contributi previdenziali a carico del lavoratore fino a 3.000 euro annui;
    • riconoscimento della contribuzione figurativa sulla quota di retribuzione non percepita;
    • possibilità di cumulare periodi assicurativi ai fini del raggiungimento dei requisiti pensionistici.

    La misura è subordinata all’assunzione contestuale, da parte dell’impresa, di un lavoratore under 35 con contratto a tempo pieno e indeterminato, con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale.

    Semplificazioni amministrative e sicurezza sul lavoro (artt. 9-13)

    La legge introduce anche diverse misure di semplificazione amministrativa. Tra queste:

    • esonero dall’assicurazione obbligatoria per carrelli elevatori e altri veicoli utilizzati esclusivamente all’interno di aree aziendali o zone non accessibili al pubblico;
    • estensione della deroga anche alle macchine agricole non immatricolate utilizzate all’interno dei fondi agricoli;
    • predisposizione da parte dell’INAIL di modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza destinati alle micro e piccole imprese.

    La normativa prevede inoltre la possibilità di svolgere attività di formazione sulla sicurezza anche durante i periodi di cassa integrazione e introduce l’obbligo per i datori di lavoro di fornire annualmente ai lavoratori in smart working un’informativa sui rischi connessi alla prestazione svolta fuori dai locali aziendali.

    Stop alle recensioni false nel turismo e nella ristorazione (artt. 18-21)

    Un capitolo innovativo del provvedimento riguarda il contrasto alle recensioni online false, fenomeno che incide in modo significativo sulla reputazione delle imprese turistiche e della ristorazione.

    La legge stabilisce che una recensione online è considerata lecita solo se:

    • pubblicata entro 30 giorni dall’utilizzo del servizio;
    • proveniente da chi ha effettivamente usufruito della prestazione;
    • non ottenuta tramite incentivi, sconti o altre utilità.

    Le strutture recensite potranno richiedere la rimozione delle recensioni che non rispettano tali requisiti.

    Viene inoltre introdotto il divieto di acquistare o vendere recensioni online, con poteri investigativi e sanzionatori attribuiti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

    Per garantire l’attualità delle informazioni, le recensioni non saranno più considerate lecite dopo due anni dalla pubblicazione.

    Innovazione, start-up e attrazione degli investimenti (artt. 24-26)

    La legge contiene infine alcune deleghe e misure di sistema per rafforzare l’ecosistema dell’innovazione.

    Il Governo dovrà adottare un testo unico sulla disciplina delle start-up e delle PMI innovative, con l’obiettivo di riordinare e semplificare la normativa esistente e favorire la collaborazione tra imprese, università ed enti di ricerca.

    Sono inoltre previste disposizioni per favorire l’attrazione di investimenti nei centri urbani di medie dimensioni, innalzando da 20.000 a 30.000 abitanti la soglia dei comuni che possono beneficiare di specifiche agevolazioni fiscali per i pensionati esteri.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Conto energia fotovoltaico: aiuti nel Decreto bollette

    L’articolo 2 del Decreto Bollette introduce un meccanismo per ridurre il costo delle bollette elettriche delle utenze non domestiche attraverso una ristrutturazione degli incentivi del Conto energia per gli impianti fotovoltaici con potenza superiore ai 20kW.
    Il Decreto pubblicato in GU n 42/2026 è in vigore dal 21 febbraio e reca diverse misure a sostegno del caro energia di famiglie e imprese.

    Utenze elettriche non domestiche: aiuti nel decreto bollette

    I commi da 1 a 3 prevedono che i titolari di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW, che beneficiano di incentivi dei quattro meccanismi del Conto energia con scadenza dal 2029, possono scegliere volontariamente di ridurre del 15% o 30% i premi tariffari previsti tra il 2026 e il 2027, in cambio di un’estensione della convenzione rispettivamente di 3 o 6 mesi.
    Il comma 4 prevede la possibilità, per i predetti soggetti, di optare per l’uscita anticipata dal sistema di incentivazione del Conto energia, a
    partire dal 2028, in cambio di un corrispettivo. 

    L’erogazione del corrispettivo è subordinata all’obbligo di rifacimento integrale degli impianti fotovoltaici.
    In tal senso, il comma 5 introduce nel T.U. FER una disposizione volta a favorire il rifacimento degli impianti fotovoltaici in aree industriali.
    Il comma 6 demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica la definizione delle modalità di attuazione della
    fuoriuscita dal Conto energia.
    Il comma 7 prevede che l’ARERA adegui le tempistiche di versamento delle componenti tariffarie A SOS e ARIM da parte dei distributori di
    energia, allineandole alle tempistiche di pagamento da parte dei venditori di energia.
    Infine, il comma 8 demanda all’ARERA la definizione delle modalità con cui, in base a quanto previsto ai commi 1, 4 e 7, sarà ridotta la componente A SOS delle bollette di alcune categorie di utenze non domestiche.

    Come specificato dal Dossier al decreto si affronta il problema dell’elevata incidenza degli oneri generali di sistema derivanti dalla componente A SOS (destinata al sostegno delle fonti rinnovabili) sulla bolletta elettrica, intervenendo in particolare sul sistema di incentivazione per gli impianti fotovoltaici e sull’adeguamento delle tempistiche di pagamento delle componenti tariffarie. Viene quindi introdotto un articolato meccanismo di rimodulazione degli incentivi al fotovoltaico (incentivi raccolti nelle quattro edizioni del cd. Conto energia) con la finalità di abbattere gli oneri generali di sistema gravanti sulle bollette elettriche delle imprese.

    La norma agisce anche attraverso una rimodulazione temporale dei flussi di incentivi e la promozione del repowering degli impianti.
    Si ricorda che la componente degli oneri generali di sistema nominata ASOS comprende gli oneri relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione. Si intende garantire un costo delle bollette elettriche accessibile e, al contempo, rafforzare la sostenibilità delle politiche di supporto alle energie rinnovabili.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Aiuti a imprese e lavoratori per Uragano Harry: il testo del decreto legge

    Il Decreto-Legge  n. 25 2026   pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27.2.2026  introduce un pacchetto articolato di misure urgenti a sostegno di imprese, lavoratori subordinati e autonomi colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nei territori della Regione Calabria, della Regione autonoma Sardegna e della Regione Siciliana.

    Le disposizioni comprendono sospensioni di termini per i versamenti fiscali, integrazioni salariali, agevolazioni contributive e bonus di sostegno al reddito.

    Di seguito l’analisi  delle  novità  . Va tenuto conto che per alcune misure occorre attendere i provvedimenti delle Regioni mentre per gli aiuti diretti a carico dell'INPS verranno emanate  le istruzioni operative dell'istituto.

    Sospensione di versamenti e adempimenti tributari e contributivi

    L’articolo 2 del DL 25/2026 disciplina la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi in favore dei soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano residenza, sede legale o operativa in immobili situati nei comuni interessati dagli eventi, purché tali immobili risultino:

    • danneggiati e sgomberati per inagibilità;
    • danneggiati con richiesta di verifica di agibilità cui sia seguito provvedimento di sgombero.

    L’individuazione dei soggetti beneficiari è demandata a ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate.

    Periodo di sospensione

    Sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, con esclusione dei dazi doganali e delle accise.

    La sospensione riguarda:

    • versamenti tributari;
    • contributi previdenziali e assistenziali;
    • premi INAIL;
    • ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 del DPR 29 settembre 1973, n. 600;
    • addizionali regionale e comunale IRPEF operate dai sostituti d’imposta;
    • somme derivanti da cartelle di pagamento e atti di riscossione.

    È prevista anche la sospensione degli adempimenti tributari e degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro verso le pubbliche amministrazioni, inclusi quelli posti a carico di consulenti e CAF operanti nei medesimi immobili, anche per clienti non localizzati nei territori colpiti.

    Ripresa dei pagamenti

    I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 10 ottobre 2026, senza applicazione di sanzioni e interessi. Gli adempimenti diversi dai versamenti devono essere eseguiti entro la medesima data.

    Non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato.

    Integrazione salariale straordinaria per lavoratori subordinati fino al 30.4

    L’articolo 5 del DL 25/2026 introduce una specifica integrazione al reddito per i lavoratori subordinati del settore privato, inclusi gli agricoli, che:

    • risiedevano o lavoravano nei territori interessati;
    • siano stati impossibilitati a prestare attività lavorativa a causa degli eventi meteorologici.

    Il trattamento è riconosciuto dall’INPS entro il limite temporale del 30 aprile 2026 e con importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

    Durata massima: 

    • Fino a 90 giornate per sospensione dell’attività lavorativa dell'impresa
    • Fino a 15 giornate per impossibilità di recarsi al lavoro.

    ATTENZIONE per i lavoratori agricoli prevista l'equiparazione delle giornate ai fini della disoccupazione agricola.

    L’impossibilità deve essere collegata a provvedimenti normativi o amministrativi, inagibilità dell’abitazione, impraticabilità delle vie di comunicazione o altre situazioni direttamente riconducibili all’evento emergenziale e adeguatamente documentate.

    Regime speciale per i datori di lavoro

    I datori di lavoro che presentano domanda:

    sono dispensati dagli obblighi di consultazione sindacale;

    non sono soggetti ai limiti temporali ordinari previsti dal D.Lgs. n. 148/2015;

    non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale.

    I periodi fruiti non si computano ai fini delle durate massime complessive degli ammortizzatori sociali.

    Indennità una tantum per autonomi e professionisti

    L’articolo 6 prevede un’indennità una tantum per:

    • collaboratori coordinati e continuativi;
    • agenti e rappresentanti di commercio;
    • lavoratori autonomi e professionisti;
    • titolari di attività d’impresa iscritti a forme obbligatorie di previdenza.

    Il beneficio spetta a chi, al 18 gennaio 2026, risiedeva o operava esclusivamente (o prevalentemente, per gli agenti) nei comuni colpiti e abbia dovuto sospendere l’attività.

    Misura dell’indennità

    Si tratta di un bonus di 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni, quindi con importo massimo complessivo pari a 3.000 euro.

    L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

    La domanda deve essere presentata all’INPS, con adeguata documentazione attestante la sospensione dell’attività.

    ATTENZIONE necessario verificare il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e la corretta contabilizzazione del contributo.

    Sospensione di termini societari e forza maggiore per banche e centrale rischi

    L’articolo 8 introduce ulteriori misure a favore delle imprese con sede legale o operativa nei territori interessati.

    Nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 31 marzo 2026 sono sospesi, senza sanzioni e interessi:

    • i versamenti del diritto annuale camerale;
    • gli adempimenti contabili e societari in scadenza;
    • i termini per la presentazione di atti presso le Camere di commercio (fino al 30 aprile 2026).

    Particolarmente rilevante è la previsione secondo cui gli eventi meteorologici costituiscono causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, anche ai fini della normativa bancaria e delle segnalazioni alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia.

    La qualificazione come forza maggiore assume rilievo nei rapporti contrattuali, nei piani di rientro e nelle valutazioni di merito creditizio.

    Misure settoriali: agricoltura, pesca e recupero capacità produttiva

    Il decreto contiene  infine all'art 9 disposizioni specifiche per:

    • imprese agricole ex art. 2135 c.c.;
    • cooperative agricole;
    • imprese della pesca e dell’acquacoltura.

    Accesso al Fondo di solidarietà nazionale

    Le imprese agricole ex art. 2135 c.c., le cooperative di produzione agricola, nonché le imprese e i consorzi della pesca e dell’acquacoltura possono accedere agli interventi di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 che viene rifinanziato  per 108 milioni di euro per l’anno 2026. 

    L’accesso è consentito:

    • in deroga al comma 4 dell’articolo 5;
    • con esclusione della misura di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo.

    Per il comparto pesca, tra le “strutture aziendali” sono espressamente ricomprese le unità da pesca.

    Gli interventi attivabili comprendono contributi per il ripristino delle strutture danneggiate, la ricostituzione delle scorte e la compensazione delle perdite produttive, secondo modalità  che dovranno essere definite dalle Regioni a seguito della declaratoria di eccezionalità, deliberabile entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

    Proroga polizze catastrofali 

    Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura è prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per la stipula dei contratti assicurativi contro i rischi catastrofali, originariamente fissato al 31 marzo 2026.

    Regime di aiuto per il recupero produttivo

    Nei territori colpiti si applica anche il regime di aiuto di cui al DL 1° aprile 1989, n. 120, convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente alla disciplina attuativa vigente, per interventi di recupero della capacità produttiva e mantenimento dell’occupazione, nel limite delle risorse disponibili fino a 25 milioni di euro.

    .

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto bollette: gli aiuti per le imprese

    Pubblicato in GU n 42 del 20 febbraio il Decreto Bollette. Tra le novità aiuti per le imprese relativamente al caro bollette.

    Il provvedimento contiene 12 articoli che confermano la volontà del Governo di proseguire il negoziato con l’Europa per eliminare l’impatto sul costo sostenuto a monte dai produttori termoelettrici per l’acquisto del gas . Vediamo la sintesi del provvedimento.

    Leggi anche Bonus bollette 2026: decreto in Gazzetta

    Decreto Bollette: le misure per le imprese

    Nel decreto sono contenute le seguenti misure per le imprese:

    • Contributo sulla bolletta elettrica di 431 milioni per 2026, 500 milioni per il 2027, 68 milioni per il 2028, per tutte le imprese. Il beneficio si traduce in uno sconto pari a 3,4 euro/MWh per l’anno 2026, 4 euro/MWh per l’anno 2027 e 0,54 euro/MWh per l’anno 2028. Le risorse derivano da un incremento di due punti percentuali dell’aliquota IRAP applicata alle imprese di alcuni comparti del settore energetico.
    • Contributo sulla bolletta elettrica di 850 milioni per le imprese, corrispondente a 6,8 euro al MWh. Le risorse derivano dalla riduzione delle tempistiche di giacenza degli oneri di sistema, versati dai venditori, nelle casse delle imprese distributrici di energia elettrica.
    • Promozione del ricorso ai Power Purchase Agreement (PPA) da parte delle PMI, per favorire una contrattazione a lungo termine di energia pulita a costi inferiori. Incentivo all’aggregazione della domanda tramite associazioni di categoria, aggregatori territoriali e Acquirente Unico. Il GSE svolge il ruolo di garante di ultima istanza per soggetti qualificati. Il beneficio della norma è il disaccoppiamento del prezzo dell’elettricità da quello del gas, garantendo energia rinnovabile a prezzi più bassi.
    • Promozione della contrattualizzazione degli impianti FER (fonti energetiche rinnovabili) a fine incentivazione a prezzi calmierati all’interno del servizio di aggregazione svolto da Acquirente Unico nell’ambito della bacheca PPA, prevedendo una premialità, pari al 15% della differenza tra la media annua ponderata, sulle quantità contrattualizzate, dei prezzi del mercato spot nella zona in cui è localizzato l’impianto e il prezzo riconosciuto nell’ambito del servizio di aggregazione.
    • Facoltà dei soggetti titolari degli impianti fotovoltaici beneficiari dei Conti Energia di aderire a un meccanismo che, a fronte di una riduzione dell’incentivo del 15% o del 30% nel secondo semestre 2026 e nel 2027, ne estende la durata di 3 o di 6 mesi. La misura incide sulla riduzione della componente ASOS nel 2026 e nel 2027.
    • Facoltà di repowering dei soggetti titolari degli impianti fotovoltaici beneficiari dei “Conti Energia” di aderire ad un meccanismo che, a fronte della fuoriuscita dai “Conti Energia” e dell’impegno al repowering, consente di partecipare a meccanismi di supporto per la capacità corrispondente all’incremento di potenza.
    • Valorizzazione a mercato del gas stoccato dal GSE e da SNAM e riduzione degli oneri gas e ulteriori componenti tariffarie per tutte le imprese.
    • Semplificazione della misura del Gas release per incrementare i volumi di gas estratti sul territorio nazionale e offerta a prezzi calmierati ai clienti finali industriali.
    • Misure di tutela dei settori industriali ad alta intensità energetica (HTA) nell’approvvigionamento del biometano, per decarbonizzare i consumi e ridurre i costi dell’ETS.
    • Attribuzione ad ARERA del compito di definire un quadro preliminare di principi e criteri per l’accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio del biossido di carbonio.

    Misure a favore di tutti gli utenti del sistema elettrico

    • Riduzione del costo di produzione dell’energia elettrica da parte degli impianti termoelettrici tramite il rimborso del valore, definito da ARERA, del costo del gas per la produzione di energia elettrica, nel limite della quotazione dei diritti riconosciuti per l’ETS. La misura è sottoposta a notifica alla Commissione europea.
    • Riduzione del costo di produzione dell’energia elettrica da parte degli impianti termoelettrici tramite un rimborso degli oneri di trasporto del gas utilizzato per la generazione elettrica.
    • Rafforzamento della concorrenza sui mercati elettrici (REMIT) per limitare eventuali comportamenti speculativi.
    • Riduzione degli oneri generali degli impianti rinnovabili alimentati da bioliquidi, biomasse e biogas.

    Misure a favore di tutti i consumatori di gas e degli utenti del sistema elettrico e gas 

    • Eliminazione dello spread TTF-PSV pari a circa 2 €/MWh, attraverso l’introduzione di un servizio di liquidità del gas per evitare l’accumulo di costi di trasporto aggiuntivi rispetto al TTF dovuti all’attraversamento del territorio di altri Stati. Il meccanismo opera nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro, derivanti dalle risorse rinvenienti dalla vendita del gas stoccato del GSE e di SNAM.

    Data center

    • Semplificazione e accelerazione del processo autorizzativo dei datacenter, garantendo un approccio integrato alla valutazione dei progetti. Si prevede un procedimento unico in cui l’Autorità competente è la stessa dell’autorizzazione integrata ambientale (sino a 300 MW la Regione, con possibilità di delega alla Provincia; sopra i 300 MW il MASE).

    Saturazione virtuale della rete

    • Norme per affrontare la saturazione virtuale della rete, che ha bloccato la capacità di rete per anni, a causa di richieste da parte di impianti che non sono mai stati realizzati. Si garantiscono le richieste di connessione alla rete per impianti già autorizzati o abilitati; mentre per le restanti richieste di connessione si prevede l’apertura di procedure periodiche che mettono a disposizione slot di capacità della rete libera.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES Unica: modello per il contributo aggiuntivo

    Con il Provvedimento n 56564 del 16 febbraio viene approvato il Modello per il credito aggiutivo per la ZES Unica.

    Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge n. 207 del 2024, ai fini della fruizione del credito ZES unica 2025, gli operatori economici hanno trasmesso all’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti realizzati nella ZES unica.
    Sulla base del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni integrative validamente presentate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 570046 del 12 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge n. 207 del 2024, è stata determinata la percentuale del credito d’imposta ZES unica effettivamente
    fruibile per l’anno 2025, nella misura del 60,3811 per cento.

    L’articolo 1, comma 448, della legge ha introdotto un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che hanno validamente presentato all’Agenzia delle entrate la predetta Comunicazione integrativa.

    Vediamo le regole ADE per richiederlo.

    Credito ZES Unica: modello per il contributo aggiuntivo

    Con provvedimento è approvato l’allegato modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica”, nella quale le imprese beneficiarie dichiarano, ai sensi del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non aver ottenuto il riconoscimento del credito di imposta di cui al citato articolo 38 e sono definite le modalità di trasmissione telematica. 

    Questo modello va utilizzato per la fruizione del credito d'imposta aggiuntivo a favore delle imprese che hanno validamente presentato dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica 2025.
    Il credito aggiuntivo, nella misura pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la comunicazione integrativa, spetta a condizione che le imprese non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d'imposta di cui all'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, "Transizione 5.0".
    La somma del credito d’imposta aggiuntivo non può eccedere l’importo richiesto con la comunicazione integrativa.
    Il credito d’imposta è utilizzabile nell’anno 2026 in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026. 

    La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

    Credito ZES Unica: cosa avviene dopo la presentazione del modello aggiuntivo

    A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. 

    Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

    • inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa.  L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
    • annullare la comunicazione precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione. L’annullamento riguarda esclusivamente le comunicazioni relative al credito d’imposta aggiuntivo per investimenti nella ZES unica e NON la comunicazione integrativa trasmessa per il credito d’imposta ZES unica 2025.

    Si considera tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del 15 maggio 2026, e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. 

    La trasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l’intero file trasmesso (ad esempio, in caso di “Codice di autenticazione non riconosciuto”, “Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “File non elaborabile”)

    Allegati: